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Decisione

72.2016.130

Ripetuta pornografia: tenuto in deposito e posseduto almeno 1251 immagini e 92 video vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali, facenti parte di un numero complessivo di almeno 7331 file

2 agosto 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente, dopo discussione,

propone di porre in alternativa alle accuse di atti sessuali con fanciulla, di

cui al pt. 1 e atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta

a resistere, di cui al pt. 2 dell’AA, l’accusa di sviamento della giustizia di

cui all’art. 304 CP, e meglio:

“per avere, a __________, in

data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria Territoriale, falsamente incolpato sé

medesimo di un atto punibile, denunciando fatti che egli sapeva non aver

commesso,

e meglio,

per essersi accusato di avere,

nel corso dell’anno 2010, slacciato il pannolino della figlia __________ (n. il

__________) quando aveva circa 2 (due) anni di età, ed averla toccata e

leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera

da letto dei nonni paterni, approfittando della sua incapacità di discernere la

situazione e di resistere all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti, il

tutto come descritto ai punti 1 e 2 dell’AA”.

Le parti ne prendono atto e non

hanno osservazioni formali da fare, salve e riservate le contestazioni di

merito che faranno, semmai, valere in sede di dibattimento.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

si tratta di una situazione che ha anche importanti risvolti di

carattere sociale. Paradossalmente l’accusa ha voluto credere sin da subito

alle parole dell’imputato. L’imputato ha lanciato un grido di aiuto, e questo

sin dal primo interrogatorio, quando egli ha affermato di essersi rivolto alla

Polizia al fine di superare un momento difficile. Oggi l’imputato sta molto

meglio rispetto a prima, quando dava l’impressione di doversi davvero togliere

un grande peso. Egli si è sottoposto ad un trattamento di natura psichiatrica

al fine di superare i suoi problemi. Egli aveva già indicato in precedenza il

fatto poi denunciato alla Polizia e, proprio perché non era stato aiutato, alla

fine si è rivolto alle autorità. Si deve tenere conto del fatto che, dal punto

di vista dell’imputato, il fatto era realmente accaduto. Già dal 2014

l’imputato aveva accennato di questo episodio a varie persone ma tutti

ritenevano che egli s’inventava questi fatti a causa del suo stato delirante.

Egli ciclicamente rievocava il medesimo episodio, per questo l’accusa pensa che

il fatto sia reale. Se così è, occorre comunque sottolineare che certamente non

vi sono stati strascichi, ovvero la bambina non ha riportato alcuna

conseguenza. All’imputato deve essere dato credito, solo dopo un mese egli ha

ritrattato quanto autoimputatosi. I fatti di cui si è accusato sono molto gravi

e prevedono sanzioni pesanti. Forse egli si è spaventato e per questo ha fatto

marcia indietro. L’imputato soffre di una turba psichica così come indicato

nella perizia della dr.ssa __________, dovuta anche al consumo ingente di

sostanze stupefacenti e alcoliche. L’imputato non riesce a frenarsi da questi

consumi, egli è stato seguito dai medici anche spontaneamente ma molte volte le

cure sono state interrotte. A ciò si aggiunga il forte uso di materiale

pedopornografico. L’imputato ha una personalità molto complessa. Egli ha fatto

ricorso al materiale pedopornografico forse per far fronte alle varie

difficoltà incontrate nel corso della sua vita. Sono stati sequestrati anche

alcuni estratti di chat dove è chiaro di cosa l’imputato stava parlando e della

sua attenzione particolare ai bambini. Altri video ritraggono invece atti tra

animali. In merito alla commisurazione della pena, il reato di cui al punto 1

dell’AA è in concorso con quello di cui al punto 2, si tratta di un concorso

ideale. A livello soggettivo l’imputato ha parlato in più occasioni di questi

15 secondi nel corso dei quali avrebbe commesso il fatto. Il fatto è provato a

livello oggettivo e soggettivo, e ciò per tutti i reati imputati. La

ritrattazione è dovuta soltanto alla paura. Si chiede dunque la conferma

dell’AA. La pena, in generale, deve essere proporzionata alla colpa

dell’imputato e si deve poi tenere conto anche del rischio di recidiva. Il

grado di lesione e di offesa al bene giuridico tutelato è grave per tutti i

reati imputati. La bambina non poteva reagire e i genitori non erano presenti.

L’imputato alternava momenti di lucidità a scompensi più profondi, ma anche nei

suoi momenti di lucidità egli non ha cercato di porre rimedio alle eccedenze

della sua vita. Bisogna tenere conto però di tutti gli aspetti e dunque anche del

grido d’aiuto lanciato dall’imputato. Bisogna tenere conto anche della scemata

imputabilità che la perita ha quantificato nel livello medio. Tenuto conto

dunque di tutte le circostanze esistenti, è necessario, al fine di evitare il

rischio di recidiva, che l’imputato sia seguito e si sottoponga a delle cure.

Forse un trattamento ambulatoriale non è sufficiente, è dunque più corretto uno

stazionario aperto. Chiede una pena di 21 mesi di detenzione, sospesi per dar

luogo al trattamento, con revoca della sospensione della precedente condanna.

Chiede la confisca del materiale in sequestro e anche una multa di CHF 300.-

per la contravvenzione;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni:

in merito agli aspetti penali, si riporta a quanto dichiarato

dalla PP. In merito invece ai rapporti con la figlia, se questi vogliono essere

mantenuti, è opportuno che l’imputato prenda atto della malattia e che si

faccia curare. La madre non ha mai impedito all’imputato di avere contatti con

la figlia anche se i rapporti non sono sempre stati dei migliori. L’imputato sa

che quando si sottopone alle cure il rapporto con la figlia è possibile, ma se

non si cura il rapporto è improponibile anche se la figlia ha un affetto nei

confronti del padre. Egli deve necessariamente sottoporsi alle cure;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

la difesa condivide in buona parte il discorso della PP, eccetto

di alcuni punti. Si è capito molto bene che l’imputato, pur essendo oggi

lucido, è una persona malata e non vi può essere una chiarezza sufficiente in

merito all’episodio dei toccamenti che sono provati solo dalle affermazioni

rilasciate dall’accusato e poi ritrattate. La dr.ssa __________ si è espressa

nell’AI 81. Anche l’accusa ha dei dubbi sul fatto che ciò sia realmente

accaduto. Il fatto di averne parlato con diverse persone non è sufficiente a

far diventare realtà delle allucinazioni. Non è possibile eliminare quei dubbi

che la stessa PP ha evocato. L’imputato va assolto dal reato di atti sessuali

con fanciulle e da quello di atti sessuali con persone inette a resistere e

anche da quello di sviamento della giustizia in quanto manca l’elemento soggettivo.

La pena va commisurata limitatamente agli altri reati che invece sono ammessi,

in particolare quello della detenzione del materiale pedopornografico che è

oggettivamente grave. L’imputato ha certamente bisogno di cure, le quali sono

attualmente in corso. Dopo il 23 marzo 2015 IM 1 non ha più commesso alcun

reato. Sarebbe peccato trasferire in altra sede le cure quando il IM 1 si

sottopone con regolarità alla terapia indicata dal dr. __________. Egli ha

comunque già organizzato la propria giornata, aiuta in casa e fa del

volontariato. La difesa si oppone alla cura stazionaria chiesta dalla PP che

non è necessaria. Ci si rimette alla Corte sulla revocabilità della precedente

condanna. La pena deve essere proporzionata ai reati che restano in piedi e dunque

deve essere ridotta di conseguenza;

- il Procuratore pubblico

in replica afferma che è vero che ci può essere qualche dubbio ma è più

probabile che i fatti si siano verificati. È vero che l’imputato ha

attraversato delle fasi deliranti, ma questi fatti sono stati raccontati a più

persone, compresa anche l’ex compagna. Inoltre, se si esaminano il tenore delle

conversazioni avute su Skype, si parla di atti di questo tipo, ed qui egli

afferma di voler passare realmente all’atto. L’accusa crede che quanto imputato

sia stato realmente commesso dall’imputato;

- l’accusatore privato,

rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1 non duplica.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 19, 40, 42,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 197, 304 CP;

19a L.Stup.;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. Ripetuta pornografia

per avere,

ad __________, prevalentemente ai fini del proprio

consumo, intenzionalmente tenuto in deposito e posseduto, sui dispositivi

elettronici portatili di sua proprietà, almeno 1251 immagini e 92 video

vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali, facenti parte di un

numero complessivo di almeno 7331 files del medesimo tenore (di cui almeno 111

files condivisi con terzi), precedentemente acquisiti per via elettronica e

fabbricati, scaricandoli da internet e salvandoli sui propri dispositivi, nel

periodo dal 13 maggio 2008 al 23 marzo 2015;

1.2. sviamento della giustizia

per avere,

a __________, in data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria

Territoriale, falsamente incolpato sé medesimo di un atto punibile, denunciando

fatti che egli sapeva non aver commesso,

e meglio,

per essersi accusato di avere, nel corso dell’anno 2010, slacciato

il pannolino della figlia __________ (n. il __________) quando aveva circa 2

(due) anni di età, ed averla toccata e leccata/baciata sulle parti intime

mentre era adagiata sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni,

approfittando della sua incapacità di discernere la situazione e di resistere

all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti;

1.3. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

1.3.1. nel periodo tra

il 10 e il 23 marzo 2015, ad __________ e a __________ (ZH), senza essere

autorizzato, ordinato, acquistato via internet ed importato dall'Olanda,

facendosele recapitare al proprio domicilio, 6 (sei) confezioni contenenti

ciascuna 10 (dieci) semi di canapa al costo complessivo di ca. EUR 173, al fine

di coltivare delle piantine di canapa e garantire così il proprio consumo;

1.3.2. nel periodo 2

agosto 2014 - marzo 2015,

ad __________ ed altre imprecisate località,

intenzionalmente e senza esservi autorizzato, consumato sostanza stupefacente

(cannabis) per un totale dichiarato ed ammesso di ca. 1 kg (media: 100 gr al

mese);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa, nel verbale di udienza

preliminare e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

- atti sessuali con fanciulla, di cui al punto 1 dell’AA;

- atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a

resistere, di cui al punto 2 dell’AA.

3.

Di conseguenza, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato:

- alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto;

- alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2

(due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).

4.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3

(tre) anni.

5.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere

a 30.- CHF l’una, pronunciata con decreto d’accusa dal Ministero Pubblico del

Canton Ticino in data 11.11.2013 ma il periodo di prova è prolungato di 1 (uno)

anno.

6.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP in relazione con la condanna di cui al punto 1.1 e

della turba psichica accertata nella perizia giudiziaria (AI 54 e 80).

7.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1’500.- con motivazione scritta e di fr. 500.- senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'418.00

spese fr. 275.90

IVA (8%) fr. 455.51

totale fr. 6'149.41

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'149.41 (art. 135

cpv. 4 CPP).

10.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.

10.1

La nota professionale

dell’avv. RAAP 1 è approvata per:

onorario fr. 4'050.00

spese fr. 381.00

IVA (8%) fr. 354.48

totale fr. 4'785.48

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’785.48 (art. 426

cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 162.--

Perizie fr. 6'074.60

Perito in aula fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 160.35

fr. 7'296.95

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