72.2016.130
Ripetuta pornografia: tenuto in deposito e posseduto almeno 1251 immagini e 92 video vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali, facenti parte di un numero complessivo di almeno 7331 file
2 agosto 2017Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.130
Lugano,
2 agosto 2017/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1, i cui dati sono
noti alla Corte;
ACPR 2, i cui dati sono
noti alla Corte;
entrambe patrocinate dall’avv. RAAP
1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
23 marzo 2015 all’8 aprile 2015 (17 giorni c/o il __________)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 105/2016 del 22 giugno 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con una
fanciulla
per avere
in data non meglio precisata nel corso dell’anno 2010,
ad __________, presso l’abitazione dei genitori
in un’occasione, compiuto un atto sessuale con una persona
minore di sedici anni,
e meglio
allorché la figlia __________ (n. il __________) aveva circa 2
(due) anni di età,
per averle slacciato il pannolino ed averla toccata e
leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera
da letto dei nonni paterni
(reato inizialmente ammesso, poi contestato)
2. atti sessuali con una
persona incapace di discernimento o inetta a resistere
per avere
nelle medesime circostanze di fatto e di luogo di cui al pto. 1,
conoscendo e sfruttandone lo stato
compiuto un atto sessuale con una persona incapace di
discernimento ed inetta a resistere
e meglio per avere,
nonostante che fosse a conoscenza dell’età di soli circa 2 (due)
anni della figlia __________ (nata il __________) e quindi della sua incapacità
di discernere la situazione e di resistere all’atto sessuale,
sfruttato tale circostanza per slacciarle il pannolino, toccarla
e leccarla/baciarla sulle parti intime mentre si trovava sul lettone nella
camera da letto dei nonni paterni
(reato inizialmente ammesso, poi contestato)
3. pornografia, ripetuta
per avere
in data 23 marzo 2015, ad __________,
prevalentemente ai fini del proprio consumo,
intenzionalmente tenuto in deposito e posseduto, sui
dispositivi elettronici portatili di sua proprietà Toshiba Satellite C70D,
Toshiba Satellite C660D ed Acer Aspire One, almeno 1251 immagini e 92 video
vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali,
facenti parte di un numero complessivo di almeno 7331 files di
medesimo tenore (di cui almeno 111 files condivisi con terzi),
precedentemente acquisiti per via elettronica e fabbricati, scaricandoli da
internet e salvandoli di volta in volta sui dispositivi summenzionati, mediante
l’utilizzo degli applicativi “__________” __________, __________ ed i browser __________
ed __________, nel periodo dal 13 maggio 2008 al 23 marzo 2015.
(reato ammesso)
4. contravvenzione
(ripetuta) alla LF sugli stupefacenti
4.1. per avere, nel periodo tra il
10 e il 23 marzo 2015, ad __________ e a __________ (ZH),
senza essere autorizzato, ordinato, acquistato via internet ed
importato dall'Olanda, facendosele recapitare al proprio domicilio tramite
invio postale, 6 (sei) confezioni contenenti ciascuna 10 (dieci) semi di canapa
al costo complessivo di ca. EUR 173.- al fine di coltivare delle piantine di
canapa e garantire così il proprio consumo;
(reato ammesso)
4.2. per avere,
nel periodo dal 29 aprile 2014 al mese di marzo 2015,
ad __________ ed altre imprecisate località
intenzionalmente e senza esservi autorizzato, consumato sostanza
stupefacente (cannabis) per un totale dichiarato ed ammesso di ca. 1 kg (media:
100 gr / mese);
(reato ammesso)
Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
Reati previsti: dagli art. 187 cifra 1 cpv. 1 vCP, art. 191
vCP, art. 197 cifre 3 e 3bis vCP; art. 197 cpv. 4, 5 e 6 CP, art. 19a LStup
i.c.c. art. 19 cpv. 1 lett b) e d) CP;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- la dr.ssa __________, in
assistenza dell’imputato IM 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:38 alle ore 17:42.
Evase le seguenti
questioni: Verbale d’udienza preliminare
Fatti
Il Presidente, dopo discussione,
propone di porre in alternativa alle accuse di atti sessuali con fanciulla, di
cui al pt. 1 e atti sessuali con una persona incapace di discernimento o inetta
a resistere, di cui al pt. 2 dell’AA, l’accusa di sviamento della giustizia di
cui all’art. 304 CP, e meglio:
“per avere, a __________, in
data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria Territoriale, falsamente incolpato sé
medesimo di un atto punibile, denunciando fatti che egli sapeva non aver
commesso,
e meglio,
per essersi accusato di avere,
nel corso dell’anno 2010, slacciato il pannolino della figlia __________ (n. il
__________) quando aveva circa 2 (due) anni di età, ed averla toccata e
leccata/baciata sulle parti intime mentre era adagiata sul lettone nella camera
da letto dei nonni paterni, approfittando della sua incapacità di discernere la
situazione e di resistere all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti, il
tutto come descritto ai punti 1 e 2 dell’AA”.
Le parti ne prendono atto e non
hanno osservazioni formali da fare, salve e riservate le contestazioni di
merito che faranno, semmai, valere in sede di dibattimento.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
si tratta di una situazione che ha anche importanti risvolti di
carattere sociale. Paradossalmente l’accusa ha voluto credere sin da subito
alle parole dell’imputato. L’imputato ha lanciato un grido di aiuto, e questo
sin dal primo interrogatorio, quando egli ha affermato di essersi rivolto alla
Polizia al fine di superare un momento difficile. Oggi l’imputato sta molto
meglio rispetto a prima, quando dava l’impressione di doversi davvero togliere
un grande peso. Egli si è sottoposto ad un trattamento di natura psichiatrica
al fine di superare i suoi problemi. Egli aveva già indicato in precedenza il
fatto poi denunciato alla Polizia e, proprio perché non era stato aiutato, alla
fine si è rivolto alle autorità. Si deve tenere conto del fatto che, dal punto
di vista dell’imputato, il fatto era realmente accaduto. Già dal 2014
l’imputato aveva accennato di questo episodio a varie persone ma tutti
ritenevano che egli s’inventava questi fatti a causa del suo stato delirante.
Egli ciclicamente rievocava il medesimo episodio, per questo l’accusa pensa che
il fatto sia reale. Se così è, occorre comunque sottolineare che certamente non
vi sono stati strascichi, ovvero la bambina non ha riportato alcuna
conseguenza. All’imputato deve essere dato credito, solo dopo un mese egli ha
ritrattato quanto autoimputatosi. I fatti di cui si è accusato sono molto gravi
e prevedono sanzioni pesanti. Forse egli si è spaventato e per questo ha fatto
marcia indietro. L’imputato soffre di una turba psichica così come indicato
nella perizia della dr.ssa __________, dovuta anche al consumo ingente di
sostanze stupefacenti e alcoliche. L’imputato non riesce a frenarsi da questi
consumi, egli è stato seguito dai medici anche spontaneamente ma molte volte le
cure sono state interrotte. A ciò si aggiunga il forte uso di materiale
pedopornografico. L’imputato ha una personalità molto complessa. Egli ha fatto
ricorso al materiale pedopornografico forse per far fronte alle varie
difficoltà incontrate nel corso della sua vita. Sono stati sequestrati anche
alcuni estratti di chat dove è chiaro di cosa l’imputato stava parlando e della
sua attenzione particolare ai bambini. Altri video ritraggono invece atti tra
animali. In merito alla commisurazione della pena, il reato di cui al punto 1
dell’AA è in concorso con quello di cui al punto 2, si tratta di un concorso
ideale. A livello soggettivo l’imputato ha parlato in più occasioni di questi
15 secondi nel corso dei quali avrebbe commesso il fatto. Il fatto è provato a
livello oggettivo e soggettivo, e ciò per tutti i reati imputati. La
ritrattazione è dovuta soltanto alla paura. Si chiede dunque la conferma
dell’AA. La pena, in generale, deve essere proporzionata alla colpa
dell’imputato e si deve poi tenere conto anche del rischio di recidiva. Il
grado di lesione e di offesa al bene giuridico tutelato è grave per tutti i
reati imputati. La bambina non poteva reagire e i genitori non erano presenti.
L’imputato alternava momenti di lucidità a scompensi più profondi, ma anche nei
suoi momenti di lucidità egli non ha cercato di porre rimedio alle eccedenze
della sua vita. Bisogna tenere conto però di tutti gli aspetti e dunque anche del
grido d’aiuto lanciato dall’imputato. Bisogna tenere conto anche della scemata
imputabilità che la perita ha quantificato nel livello medio. Tenuto conto
dunque di tutte le circostanze esistenti, è necessario, al fine di evitare il
rischio di recidiva, che l’imputato sia seguito e si sottoponga a delle cure.
Forse un trattamento ambulatoriale non è sufficiente, è dunque più corretto uno
stazionario aperto. Chiede una pena di 21 mesi di detenzione, sospesi per dar
luogo al trattamento, con revoca della sospensione della precedente condanna.
Chiede la confisca del materiale in sequestro e anche una multa di CHF 300.-
per la contravvenzione;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e
motiva le seguenti conclusioni:
in merito agli aspetti penali, si riporta a quanto dichiarato
dalla PP. In merito invece ai rapporti con la figlia, se questi vogliono essere
mantenuti, è opportuno che l’imputato prenda atto della malattia e che si
faccia curare. La madre non ha mai impedito all’imputato di avere contatti con
la figlia anche se i rapporti non sono sempre stati dei migliori. L’imputato sa
che quando si sottopone alle cure il rapporto con la figlia è possibile, ma se
non si cura il rapporto è improponibile anche se la figlia ha un affetto nei
confronti del padre. Egli deve necessariamente sottoporsi alle cure;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
la difesa condivide in buona parte il discorso della PP, eccetto
di alcuni punti. Si è capito molto bene che l’imputato, pur essendo oggi
lucido, è una persona malata e non vi può essere una chiarezza sufficiente in
merito all’episodio dei toccamenti che sono provati solo dalle affermazioni
rilasciate dall’accusato e poi ritrattate. La dr.ssa __________ si è espressa
nell’AI 81. Anche l’accusa ha dei dubbi sul fatto che ciò sia realmente
accaduto. Il fatto di averne parlato con diverse persone non è sufficiente a
far diventare realtà delle allucinazioni. Non è possibile eliminare quei dubbi
che la stessa PP ha evocato. L’imputato va assolto dal reato di atti sessuali
con fanciulle e da quello di atti sessuali con persone inette a resistere e
anche da quello di sviamento della giustizia in quanto manca l’elemento soggettivo.
La pena va commisurata limitatamente agli altri reati che invece sono ammessi,
in particolare quello della detenzione del materiale pedopornografico che è
oggettivamente grave. L’imputato ha certamente bisogno di cure, le quali sono
attualmente in corso. Dopo il 23 marzo 2015 IM 1 non ha più commesso alcun
reato. Sarebbe peccato trasferire in altra sede le cure quando il IM 1 si
sottopone con regolarità alla terapia indicata dal dr. __________. Egli ha
comunque già organizzato la propria giornata, aiuta in casa e fa del
volontariato. La difesa si oppone alla cura stazionaria chiesta dalla PP che
non è necessaria. Ci si rimette alla Corte sulla revocabilità della precedente
condanna. La pena deve essere proporzionata ai reati che restano in piedi e dunque
deve essere ridotta di conseguenza;
- il Procuratore pubblico
in replica afferma che è vero che ci può essere qualche dubbio ma è più
probabile che i fatti si siano verificati. È vero che l’imputato ha
attraversato delle fasi deliranti, ma questi fatti sono stati raccontati a più
persone, compresa anche l’ex compagna. Inoltre, se si esaminano il tenore delle
conversazioni avute su Skype, si parla di atti di questo tipo, ed qui egli
afferma di voler passare realmente all’atto. L’accusa crede che quanto imputato
sia stato realmente commesso dall’imputato;
- l’accusatore privato,
rispettivamente il suo patrocinatore, non replica;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1 non duplica.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 19, 40, 42,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 197, 304 CP;
19a L.Stup.;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. Ripetuta pornografia
per avere,
ad __________, prevalentemente ai fini del proprio
consumo, intenzionalmente tenuto in deposito e posseduto, sui dispositivi
elettronici portatili di sua proprietà, almeno 1251 immagini e 92 video
vertenti su atti sessuali reali con fanciulli o animali, facenti parte di un
numero complessivo di almeno 7331 files del medesimo tenore (di cui almeno 111
files condivisi con terzi), precedentemente acquisiti per via elettronica e
fabbricati, scaricandoli da internet e salvandoli sui propri dispositivi, nel
periodo dal 13 maggio 2008 al 23 marzo 2015;
1.2. sviamento della giustizia
per avere,
a __________, in data 23 marzo 2015, presso la Gendarmeria
Territoriale, falsamente incolpato sé medesimo di un atto punibile, denunciando
fatti che egli sapeva non aver commesso,
e meglio,
per essersi accusato di avere, nel corso dell’anno 2010, slacciato
il pannolino della figlia __________ (n. il __________) quando aveva circa 2
(due) anni di età, ed averla toccata e leccata/baciata sulle parti intime
mentre era adagiata sul lettone nella camera da letto dei nonni paterni,
approfittando della sua incapacità di discernere la situazione e di resistere
all’atto sessuale; fatti in realtà mai avvenuti;
1.3. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
1.3.1. nel periodo tra
il 10 e il 23 marzo 2015, ad __________ e a __________ (ZH), senza essere
autorizzato, ordinato, acquistato via internet ed importato dall'Olanda,
facendosele recapitare al proprio domicilio, 6 (sei) confezioni contenenti
ciascuna 10 (dieci) semi di canapa al costo complessivo di ca. EUR 173, al fine
di coltivare delle piantine di canapa e garantire così il proprio consumo;
1.3.2. nel periodo 2
agosto 2014 - marzo 2015,
ad __________ ed altre imprecisate località,
intenzionalmente e senza esservi autorizzato, consumato sostanza stupefacente
(cannabis) per un totale dichiarato ed ammesso di ca. 1 kg (media: 100 gr al
mese);
e meglio come descritto nell’atto d’accusa, nel verbale di udienza
preliminare e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
- atti sessuali con fanciulla, di cui al punto 1 dell’AA;
- atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a
resistere, di cui al punto 2 dell’AA.
3.
Di conseguenza, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto;
- alla multa di CHF 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2
(due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3
(tre) anni.
5.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere
a 30.- CHF l’una, pronunciata con decreto d’accusa dal Ministero Pubblico del
Canton Ticino in data 11.11.2013 ma il periodo di prova è prolungato di 1 (uno)
anno.
6.
È ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP in relazione con la condanna di cui al punto 1.1 e
della turba psichica accertata nella perizia giudiziaria (AI 54 e 80).
7.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 1’500.- con motivazione scritta e di fr. 500.- senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 5'418.00
spese fr. 275.90
IVA (8%) fr. 455.51
totale fr. 6'149.41
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'149.41 (art. 135
cpv. 4 CPP).
10.
Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatore privato sono sostenute dallo Stato.
10.1
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario fr. 4'050.00
spese fr. 381.00
IVA (8%) fr. 354.48
totale fr. 4'785.48
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’785.48 (art. 426
cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 162.--
Perizie fr. 6'074.60
Perito in aula fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 160.35
fr. 7'296.95
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