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Decisione

72.2016.132

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti indicati nell’atto d’accusa sono sostanzialmente ammessi,

salvo alcuni punti.

Per quanto concerne IM 1, ella sostiene di essersi prostituita

senza ottenere alcun compenso in denaro, ma unicamente per garantirsi un

trasporto in __________. Affinché il reato di esercizio illecito della prostituzione

sia adempiuto, non è necessario un compenso in denaro, ma è sufficiente un

compenso di qualsiasi genere, e il viaggio verso la __________ equivale ad un

compenso.

IM 2, dal canto suo, in quest’aula ha asserito di non avere mai

commesso furti con altre donne oltre a IM 1. Il PP osserva che la donna

sconosciuta nel rapporto di Polizia appare più volte negli stessi negozi in cui

si trovava IM 2, alla stessa data e alla stessa ora e questo in diverse

località della Svizzera; non si tratta quindi di una coincidenza. IM 2 contesta

poi il punto 8 dell’atto d’accusa, sostenendo che __________ le avrebbe detto

di non essere riuscito a prelevare. L’imputata, però, ha sempre dichiarato che

erano tutti d’accordo di utilizzare carte di credito sottratte e che

l’eventuale indebito profitto l’avrebbero diviso in parti uguali.

Secondo l’accusa, le coimputate fanno parte di una banda

capeggiata da __________. In questa banda le donne si fermano in Svizzera per

qualche giorno e vengono poi sostituite da altre connazionali. Come da loro

stesso ammesso ancora in quest’aula, i furti sono pressoché la loro unica fonte

di guadagno, nel loro paese d’origine elle non hanno alcun impiego fisso che

permetta loro di avere entrate garantite, circostanza che mostra che le due donne

hanno fatto del borseggio la loro attività principale.

Pacifici anche gli altri reati indicati nell’atto d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, l’accusa rileva che IM 1 ha

precedenti penali in Svizzera, ma anche in Francia e in Germania, sempre per

avere perpetrato dei furti. Ella è la classica turista del crimine e le

precedenti condanne a nulla sono servite. La previsione per IM 1 non può che

essere sfavorevole, non avendo ella un lavoro con delle entrate che le

permettano di mantenersi.

La PP conclude quindi chiedendo che IM 1 venga condannata alla

pena detentiva di 16 (sedici) mesi da espiare, nonché al pagamento della multa

di CHF 200.00 per l’esercizio illecito della prostituzione. Chiede inoltre la

revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna pronunciata nei

confronti di IM 1 il 30 settembre 2011 del Ministero Pubblico del Canton Berna.

Per quanto riguarda IM 2, anch’essa turista del crimine, anche per

lei la previsione è sfavorevole, anche lei non ha un lavoro e quindi non ha

entrare regolari e la possibilità che torni a delinquere è quindi concreta.

La PP conclude chiedendo che IM 2 venga condannata alla pena

detentiva di 13 (tredici) mesi da espiare;

- l’MLaw. __________,

difensore dell’imputata IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: per le accuse di esercizio illecito della prostituzione e attività

lucrativa senza autorizzazione, rileva che nessuna circostanza temporale è desumibile

dalle affermazioni rilasciate in corso d’inchiesta da IM 1. Potrebbe quindi già

essere intervenuta la prescrizione e, ritenuto che non è possibile stabilire i

termini temporali dell’eventuale reato, chiede il proscioglimento della sua

assistita da questo capo d’imputazione.

Per quanto attiene al reato di furto, la difesa rileva che IM 1

non ha mai contestato né i reati né la refurtiva, assumendosi le sue

responsabilità, pur non ricordando ogni cosa.

La difesa elenca i criteri applicabili alla commisurazione della

pena, citando la sentenza CARP 17.2012.119, e rilevando che nel caso concreto

l’imputata non ha mai usato la forza nella perpetrazione dei furti, i quali,

seppure qualificati, non ledevano in alcun modo l’integrità fisica delle

vittime, ma ella sfruttava unicamente le occasioni che le si presentavano. IM 1

ha agito con l’unico scopo di adempiere ai suoi compiti di madre, avendo anche

un figlio gravemente malato, e non per motivi egoistici. L’imputata ha

frequentato le scuole dell’obbligo unicamente fino alla terza elementare, si è

sposata all’età di 18/19 anni ed ha messo al mondo due figli. Non va

dimenticato che l’ambiente in cui è cresciuta non le ha permesso di comprendere

che vi era un’altra via. Ella è sempre stata collaborativa, confessando sin da

subito i diversi furti. Gli importi sottratti, in fine, sono piuttosto esigui.

Alla luce di quanto precede, la difesa ritiene che la pena da

infliggere a IM 1 non debba superare 1 (un) anno di detenzione.

Quanto alla sospensione condizionale della stessa, rileva che

l’imputata è già stata condannata in precedenza, ma mai nei termini dell’art.

42 cpv. 2 CP, motivo per cui alla pena va concesso il beneficio della

sospensione condizionale parziale, con un periodo da espiare non superiore ai 6

(sei) mesi. I 6 mesi passati in carcere nell’ambito di questo procedimento la

tratterranno dal commettere nuovi reati.

Quanto alle pretese civili degli AP, contestate, la difesa chiede

che vengano rimandate al foro civile ex art. 146 cpv. 2 CPP.

Chiede in fine il dissequestro degli oggetti e dei valori

patrimoniali sotto sequestro;

- l’MLaw __________,

difensore dell’imputata IM 2, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 2 è una donna di 38 anni residente in __________, sposata da __________

anni, con __________ figli. Nell’arco della sua vita ella ha potuto frequentare

solo la scuola elementare, siccome la scuola secondaria era troppo lontana da

casa sua. Prima del suo arresto ella abitava in una sorta di baracca con i

servizi igienici all’esterno con la numerosissima famiglia. Entrambi i suoi

genitori sono pensionati e soffrono di gravi problemi di salute. Il marito di IM

2 lavora quale manovale nell’ambito __________ e percepisce un salario di __________

mensili. L’imputata in __________ era sempre alla ricerca di piccoli lavoretti

ed ha lavorato come donna delle pulizie. Le modeste entrate di cui disponeva la

famiglia dell’imputata non erano certo sufficienti per provvedere al

mantenimento. La difesa ritiene che la difficoltà economica della sua assistita

vada presa in considerazione nell’ambito della commisurazione della pena.

Se è vero che nell’ambito dell’inchiesta IM 2 ha in un primo tempo

assunto un comportamento collaborativo, va detto che questa condotta rientra

nei suoi diritti di imputata e dalla medesima non può giungerle alcun

pregiudizio. Nel corso dell’inchiesta ella ha in ogni caso poi assunto un

comportamento collaborativo, ammettendo tutti i furti contestatile, nonostante

non ne ricordasse i dettagli. IM 2 ha sicuramente sgravato il compito degli

inquirenti, basti soltanto pensare che non si è reso necessario analizzare i

telefoni per determinare gli spostamenti dell’imputata.

Sul ruolo avuto da IM 2 nella commissione dei reati, la difesa

rileva che __________ è l’unico ad aver partecipato a tutti i furti ed a tutti

i prelievi abusivi, era lui che sceglieva i negozi in cui perpetrare i furti ed

era lui che decideva quando le donne dovevano venire in Svizzera. Era sempre

lui a decidere se effettuare dei tentativi di prelievo con le carte sottratte. IM

2, dal canto suo, era tanto dipendente da lui da non sapere nemmeno in quale

luogo si trovasse in occasione dei furti. Al momento dell’arresto IM 2 è stata

trovata senza denaro, posto che questo era stato da lui consegnato a __________,

con il quale ella aveva un debito di circa CHF 700.00. Il ruolo di quasi

dipendenza che IM 2 aveva nei confronti di __________, a mente della difesa,

deve essere preso in considerazione nella commisurazione della pena.

Il modus operandi dell’imputata, peraltro, non prevedeva di

distrarre la vittima, ma la stessa si limitava ad approfittare della

disattenzione della vittima. IM 2 non è una persona aggressiva o una mente

criminale.

La difesa non contesta i fatti e la sussunzione in diritto di cui

ai punti 1, 2 e 7 dell’atto d’accusa. Contesta per contro il punto 8 del rinvio

a giudizio. Tale reato è stato contestato a IM 2 unicamente in sede di

interrogatorio del 25 maggio 2016 e non le sono mai state mostrate le immagini

della videosorveglianza, dalle quali in ogni caso l’imputata non risulta. Ella

non ha ricevuto alcunché dal prelievo abusivo. Ci si chiede poi per quale

motivo debba contestare questo prelievo abusivo, avendo ammesso tutti gli altri

fatti che le sono stati contestati. La difesa chiede quindi il proscioglimento

della sua assistita dal punto 8 dell’atto d’accusa in virtù del principio in

dubio pro reo.

Quanto alle pretese di diritto civile degli AP, postula il rinvio

al foro civile, nonostante l’imputata non abbia contestato la refurtiva.

Per quel che ne è, in fine, della pena, rileva che la refurtiva è

piuttosto bassa. Dal profilo soggettivo rileva che la commissione dei reati è

stata dettata dalla sua difficile situazione economica, così come dal fatto che

ha tenuto un atteggiamento positivo nell’ambito del procedimento e dal ruolo

tenuto all’interno della banda. Seppure vi sia un precedente specifico, la

difesa sottolinea che l’imputata, che ha continuato a ribadire il suo

pentimento, ha subìto il carcere scontato. In vista di una previsione futura

ella intende ricominciare da zero, impegnandosi nella ricerca di un lavoro nel

suo paese.

La difesa conclude chiedendo che IM 2 sia condannata ad una pena

non superiore al periodo di carcere già sofferto.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22, 34, 37,

40, 42, 47, 49, 51, 70, 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 1, 147, 199 CP;

115 cpv. 1 lett. c LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 [alias __________]

e IM 2 sono coautrici colpevoli di:

1.1. furto

aggravato, in parte tentato

siccome commesso per mestiere e come associate ad una

banda intesa a commettere furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 22 novembre 2014 e il 14 aprile 2016,

in diverse località della Svizzera, in 17 occasioni, agendo in correità tra

loro e con il connazionale __________, per procacciarsi un indebito profitto e

alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di

sottrarre, cose mobili altrui per un valore parzialmente quantificato dagli

accusatori privati in CHF 8’371.00;

1.2. abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati ripetuto, tentato

per avere,

agendo in correità tra loro e con il connazionale __________, per

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, tentato di influire su un

processo elettronico di trattamento dati, e meglio:

1.2.1. il 15 marzo 2016, a __________,

presso l’apparecchio Bancomat __________ in __________, a danno di ACPR 17,

effettuato un tentativo di prelievo di contanti utilizzando la tessera bancaria

intestata a quest’ultima e a lei precedentemente sottratta, così come descritto

al punto 1.1 del presente dispositivo;

1.2.2. il 16 marzo 2016, a __________,

presso l’apparecchio Bancomat __________, a danno di ACPR 18, effettuato un

tentativo di prelievo di contanti utilizzando la tessera bancaria intestata a

quest’ultima e a lei precedentemente sottratta, così come descritto al punto

1.1 del presente dispositivo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 [alias __________]

è altresì autrice colpevole di:

2.1

furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associata ad una

banda intesa a commettere furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2013 e il 12 novembre 2015,

in diverse località della Svizzera, in 8 occasioni, agendo in correità con i

connazionali __________ e __________ e ignote terze persone, per procacciarsi

un indebito profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose

mobili altrui per un valore parzialmente quantificato dagli accusatori privati

in CHF 5'562.00;

2.2

abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati, tentato

per avere,

il 12 novembre 2015, a __________, presso l’apparecchio Bancomat __________

in __________, agendo in correità con i connazionali __________ e __________,

per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, tentato di influire su un

processo elettronico di trattamento dati, a danno di ACPR 16, effettuando un

tentativo di prelievo di contanti utilizzando la tessera bancaria intestata a

quest’ultima e a lei precedentemente sottratta, così come descritto al punto

2.1

del presente dispositivo;

2.3

attività lucrativa senza

autorizzazione ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2013 e il 14 aprile 2016, a

__________, senza autorizzazione, svolto un’attività lucrativa quale prostituta

in maniera abusiva, poiché priva del necessario permesso per stranieri;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

3.

IM 2 è altresì autrice

colpevole di:

3.1

furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associata ad una

banda intesa a commettere furti,

per avere,

nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2016 e l’11 febbraio 2016,

in diverse località della Svizzera, in 6 occasioni, agendo in correità con il

connazionale __________ e ignota terza persona, per procacciarsi un indebito

profitto e alfine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui

per un valore parzialmente quantificato dagli accusatori privati in CHF

4'056.00;

3.2

abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati

per avere,

il 12.01.2016, alle ore 10:00, a __________, presso l’apparecchio

Bancomat __________ in __________, agendo in correità con il connazionale __________

e ignota terza persona, per procacciare a sé e a altri un indebito profitto,

influito su un processo elettronico di trattamento dati, a danno di ACPR 7,

effettuando due prelievi di contanti per complessivi CHF 5'000.00 utilizzando

la tessera bancaria intestata a quest’ultima e a lei precedentemente sottratta,

così come descritto al punto 3.1 del presente dispositivo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

4.

IM 1 [alias __________]

è prosciolta dall’imputazione di esercizio illecito della prostituzione

ripetuto di cui al punto 6 dell’atto d’accusa.

5.

Di conseguenza,

5.1

IM 1 [alias __________]

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle del 26 giugno

2013.

dell’Amtsgericht __________ e del 21 ottobre 2013 del Tribunal __________,

è condannata

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2

IM 2

è condannata

alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

6.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote

giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna, pronunciata nei confronti di IM 1 [alias

__________] dal Ministero Pubblico del Canton Berna il 30 settembre 2011.

7.

IM 1 [alias __________] e IM

2.

sono condannate in solido, con ripartizione interna di ½ (un mezzo) ciascuno,

a versare:

7.1

CHF 380.00 all’AP ACPR 6;

7.2

CHF 565.00 all’AP ACPR 17;

7.3

CHF 220.00 all’AP ACPR 18;

7.4

CHF 600.00 all’AP ACPR 20;

7.5

CHF 565.00 all’AP ACPR 21;

7.6

CHF 350.00 all’AP ACPR 22;

7.7

CHF 732.00 all’AP ACPR 23;

7.8

CHF 170.00 all’AP ACPR 24;

7.9

CHF 405.00 all’AP ACPR 25;

7.10

CHF 885.00 all’AP ACPR 26;

7.11

CHF 489.00 all’AP ACPR 27;

7.12

CHF 750.00 all’AP ACPR 28;

7.13

CHF 150.00 all’AP ACPR 29;

7.14

CHF 460.00 all’AP ACPR 30

a titolo di risarcimento danni.

8.

IM 1 [alias __________] è

inoltre condannata a versare:

8.1

CHF 115.00 all’AP ACPR 6;

8.2

CHF 570.00 all’AP ACPR 2;

8.3

CHF 940.00 all’AP ACPR 3;

8.4

CHF 2’250.00 all’AP ACPR 4;

8.5

CHF 230.00 all’AP ACPR 13;

8.6

CHF 300.00 all’AP ACPR 14;

8.7

CHF 492.00 all’AP ACPR 15;

8.8

CHF 665.00 all’AP ACPR 16

a titolo di risarcimento danni.

9.

IM 2 è inoltre condannata a

versare:

9.1

CHF 6’630.00 all’AP ACPR 7;

9.2

CHF 480.00 all’AP ACPR 8;

9.3

CHF 207.00 all’AP ACPR 9;

9.4

CHF 211.00 all’AP ACPR 10;

9.5

CHF 1’078.00 all’AP ACPR 11;

9.6

CHF 450.00 all’AP ACPR 12

a titolo di risarcimento danni.

10.

L’AP ACPR 5 è rinviato al

competente foro civile.

11.

È ordinata la confisca delle

carte SIM e del denaro contante, nonché il dissequestro dei telefoni cellulari

in favore degli aventi diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi

sono da anticipare dalle condannate. I restanti oggetti sotto sequestro sono

dissequestrati a favore degli aventi diritto.

12.

La tassa di giustizia di CHF

500.00

e le spese procedurali sono a carico delle condannate, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

13.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

13.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 8'224.00

spese CHF 500.00

esborsi CHF 240.00

trasferte CHF 800.00

totale CHF 9'764.00

13.2

La

nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario CHF 6'555.00

spese CHF 500.00

trasferte CHF 722.00

IVA (8%) CHF 622.15

esborsi CHF 420.00

totale CHF 8'819.15

13.2

Le condannate sono tenute a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta

spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 601.60

fr. 1'301.60

============

Distinta

spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa

di giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 100.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 300.80

fr. 650.80

============

Distinta

spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa

di giustizia fr. 250.--

Inchiesta

preliminare fr. 100.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 300.80

fr. 650.80

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera