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Decisione

72.2016.14

Condannato per avere detenuto e trasportato almeno 168.96 gr di cocaina (con grado di purezza del 36.2%), alienato 200 gr di cocaina, detenuto 3.02 gr netti di cocaina (con grado di purezza del 31.4 %

17 marzo 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di una donna consumatrice di stupefacenti, che ha indicato l’imputato quale

fornitore abituale di cocaina. Dai controlli dell’utenza dell’imputato, è

emerso un traffico importante di stupefacenti nel __________, con diverse

persone coinvolte, perseguite separatamente. A giostrare il tutto, due persone che

si trovano ancora a piede libero. Descrive le circostanze dell’arresto di IM 1,

nell’appartamento in cui alloggiava. Al momento dell’irruzione, egli era in

bagno e indossava ancora dei guanti di lattice. La TAC eseguita al __________

ha potuto rilevare la presenza di 17 corpi estranei. IM 1 inizialmente ha

negato ogni addebito, per poi, una volta ricoverato in Ospedale, disperdere

gran parte degli ovuli nell’acqua. Complessivamente egli aveva in corpo ca. 170

grammi di cocaina. Circostanza infine ammessa, come pure il restante traffico

così come descritto dell’AA, comprensivo di trasferimenti di denaro all’estero.

In merito alla commisurazione della pena, il quantitativo di droga da lui

ingerito è importante ed era destinato alla vendita. Tramite terzi ha poi messo

in circolazione ca. altri 200 grammi di cocaina. IM 1 conosceva i fornitori a __________

e si riforniva periodicamente da loro, pagandoli di tasca propria o

acquistandola a credito. Egli decideva le quantità e stabiliva il prezzo. Non è

un tossicomane e non ha agito per finanziare il suo consumo, ma unicamente a

scopo di lucro. Ha agito con determinazione, interrotto unicamente grazie

all’intervento delle autorità. Non da ultimo, ha distrutto parte dello

stupefacente. La sua collaborazione può definirsi minima, si è limitato ad

ammettere quanto era già stato acclarato dalle indagini. Anche i precedenti

giudiziari, in particolare quello italiano, parlano a suo sfavore. Nell’ambito

delle circostanze personali, aggrava la colpa il fatto che egli non ha saputo

trarre profitto né dal carcere in Italia, né da quello qui patito. Visto quanto

sopra, chiede una pena detentiva di 22 mesi integralmente da espiare;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede alla Corte di non concentrarsi unicamente sui quantitativi

di stupefacente, ma sulla motivazione che ha spinto IM 1 ad agire in questo

modo: egli non aveva un lavoro e non aveva la possibilità di mettersi in gioco

per un futuro migliore. È di origini nigeriane, paese in cui il 70% della

popolazione vive sotto la soglia di povertà internazionale. Nel suo paese ha

lavorato, per poi trasferirsi in Libia, ed ancora in Italia, in cerca di un

futuro, dove ha trovato un lavoro. Nel 2008 è giunto in Svizzera ove ha chiesto

asilo, ma gli veniva respinto. Dall’Italia, si è trasferito in Polonia, si è

sposato e ha avuto due figli. Ha lavorato per un primo tempo, finché ha perso

il lavoro a causa della chiusura della società. Ha provato a trovare un’altra attività,

vendendo vestiti, ma non era abbastanza. Da qui la decisione di darsi allo

spaccio di stupefacenti, cocaina. La sua origine ed il suo vissuto non devono

giustificare quanto commesso, ma devono comunque essere prese in considerazione

per la commisurazione della pena. Per i capi d’imputazione pt. 1 e 3 AA, i

fatti sono ammessi. Per il pt. 2 AA, la difesa non contesta il riciclaggio per

l’importo inviato a moglie e sorella, così come da lui dichiarato. Per i

restanti CHF 3’557.12, la difesa contesta che siano dati gli estremi del reato.

Non vi sono prove sufficienti a convalidare l’ipotesi accusatoria, non è

dimostrato né che il denaro fosse provento di un crimine, né che IM 1 dovesse o

potesse presumerlo. A dimostrazione di ciò, rilegge le dichiarazioni di IM 1

interrogato a tal proposito, ove dichiarava di aver accettato di inviare denaro

per loro conto unicamente in quanto li credeva sprovvisti dei documenti

necessari. Chiede il proscioglimento. Per la commisurazione della pena, la

difesa chiede alla Corte di riflettere sui motivi che hanno spinto l’imputato a

delinquere. Protagonista è lo stato di disperazione che lo ha spinto ad agire

per garantire il sostentamento della sua famiglia in Polonia, e dei suoi

parenti in Nigeria. Una punizione severa non servirà a fargli capire gli errori

commessi. IM 1 ha confessato tutto quanto commesso in Svizzera, è stato

collaborante. Chiede di considerare lo stato di salute della moglie. Chiede

pertanto di ordinare in via principale l’immediata scarcerazione, e in via

subordinata che venga riconosciuta una congrua e ampia riduzione della pena

proposta, non superiore a 13 mesi di detenzione.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 47,

49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

Alias:

__________

__________

__________

_________

_________

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere

1.1.1 in

data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato,

viaggiando

a bordo del treno partito da __________ con destinazione __________, detenuto e

trasportato 17 ovuli contenenti cocaina, del peso complessivo lordo di almeno

168,96 grammi (con grado di purezza del 36,2%), sostanza stupefacente

consegnatagli a __________ da un non meglio identificato cittadino nigeriano;

1.1.2. nel periodo 2013-2015, a __________,

__________, __________ ed in altre località del __________, senza essere autorizzato,

alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 200 di cocaina, vendendoli al

grammo ad un prezzo variante da CHF 40.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata da

non meglio identificati cittadini africani a __________ e __________, e in

misura di grammi 5 anticipati per suo conto, ad un acquirente locale, da __________;

1.1.3. in data 30 luglio 2015, a __________,

senza essere autorizzato, detenuto 4 bolas contenenti complessivi grammi 3,02

netti di cocaina (con grado di purezza del 31,4%), rinvenuti presso

l’appartamento dove alloggiava, stupefacente precedentemente acquistato da

persona non identificata e destinato all’alienazione;

1.2. riciclaggio

di denaro

per avere,

a __________ e __________, nel

periodo 2013-2015, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che

provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina perpetrato

nel periodo 2013/2015,

e meglio per avere, in diverse

occasioni, mediante società di invio denaro, inviato all’estero complessivi CHF

3’332.16, sapendo che il denaro proveniva dalla di lui attività illegale di

spaccio di cocaina;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel

periodo 2013/2015 a __________ e __________, consumato personalmente almeno

grammi 35 di marijuana e grammi 15 di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM

1.

è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 2

dell’AA, limitatamente all’importo di CHF 3’557.12.

3.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

alla multa di CHF 100.-, la quale in caso di mancato pagamento

sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 11'457.30

spese (6%) fr. 923.45

totale fr. 12'380.75

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’380.75 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 8'058.60

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.65

fr. 8'727.25

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