72.2016.14
Condannato per avere detenuto e trasportato almeno 168.96 gr di cocaina (con grado di purezza del 36.2%), alienato 200 gr di cocaina, detenuto 3.02 gr netti di cocaina (con grado di purezza del 31.4 %
17 marzo 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.14
Mendrisio,
17 marzo 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo Pretorio, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
30.7.2015 al 25.9.2015 (58 giorni),
in anticipata esecuzione della
pena dal 26.9.2015
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 13/2016 del 5.2.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone, e meglio:
1.1. per
avere, in data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato,
viaggiando a bordo del treno partito da __________
con destinazione __________,
detenuto e
trasportato 17 ovuli contenti cocaina, di cui 4 recuperati
presso la camera al nono piano dell’Ospedale __________ del peso complessivo
netto di grammi 38,96 (con grado di purezza del
36,2%), mentre i restanti 13 ovuli, dei quali l’imputato si è sbarazzato
durante la sua permanenza presso il nosocomio, avevano molto verosimilmente un
peso complessivo lordo approssimativo di grammi 130, sostanza stupefacente consegnatagli a __________ da un non meglio identificato cittadino nigeriano, che
l’imputato ha trasportato introducendoli nel retto;
1.2. a __________, __________, __________ ed in altre località del Luganese,
nel periodo 2013-2015, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti
locali complessivi grammi 200 di cocaina, vendendoli al grammo ad un
prezzo variante da CHF 40.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata da non
meglio identificati cittadini africani a __________ e __________, e in misura
di grammi 5 anticipati per suo conto ad un acquirente locale da __________;
1.3. per avere, a __________, in data 30 luglio 2015, senza essere
autorizzato, detenuto 4 bolas contenenti complessivi grammi 3,02
netti di cocaina (con grado di purezza del 31,4%), rinvenuti presso l’appartamento dove alloggiava, stupefacente
precedentemente acquistato da persona non identificata e destinato con grande
verosimiglianza all’alienazione;
2. riciclaggio
di denaro
per avere, a __________ e __________, nel periodo
2013-2015, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che
provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina perpetrato
nel periodo 2013/2015,
e meglio per avere, in diverse occasioni, mediante
società di invio denaro, inviato in Italia, Nigeria, Olanda, Canada, Polonia,
complessivi CHF 6'889.28, sapendo che il denaro proveniva sia dalla di
lui attività illegale di spaccio di cocaina, che da quella di spaccio di altre
non meglio identificate persone per la quali ha fatto da intermediario;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
2013/2015 a __________ e __________, consumato personalmente almeno grammi 35
di marijuana e grammi 15 di cocaina;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti:
dagli art. 19 cpv. 1 lett. b, c, d LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup, art. 305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua inglese, __________.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 10:40.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
descrive l’avvio dell’inchiesta, avvenuto grazie alle ammissioni
Fatti
di una donna consumatrice di stupefacenti, che ha indicato l’imputato quale
fornitore abituale di cocaina. Dai controlli dell’utenza dell’imputato, è
emerso un traffico importante di stupefacenti nel __________, con diverse
persone coinvolte, perseguite separatamente. A giostrare il tutto, due persone che
si trovano ancora a piede libero. Descrive le circostanze dell’arresto di IM 1,
nell’appartamento in cui alloggiava. Al momento dell’irruzione, egli era in
bagno e indossava ancora dei guanti di lattice. La TAC eseguita al __________
ha potuto rilevare la presenza di 17 corpi estranei. IM 1 inizialmente ha
negato ogni addebito, per poi, una volta ricoverato in Ospedale, disperdere
gran parte degli ovuli nell’acqua. Complessivamente egli aveva in corpo ca. 170
grammi di cocaina. Circostanza infine ammessa, come pure il restante traffico
così come descritto dell’AA, comprensivo di trasferimenti di denaro all’estero.
In merito alla commisurazione della pena, il quantitativo di droga da lui
ingerito è importante ed era destinato alla vendita. Tramite terzi ha poi messo
in circolazione ca. altri 200 grammi di cocaina. IM 1 conosceva i fornitori a __________
e si riforniva periodicamente da loro, pagandoli di tasca propria o
acquistandola a credito. Egli decideva le quantità e stabiliva il prezzo. Non è
un tossicomane e non ha agito per finanziare il suo consumo, ma unicamente a
scopo di lucro. Ha agito con determinazione, interrotto unicamente grazie
all’intervento delle autorità. Non da ultimo, ha distrutto parte dello
stupefacente. La sua collaborazione può definirsi minima, si è limitato ad
ammettere quanto era già stato acclarato dalle indagini. Anche i precedenti
giudiziari, in particolare quello italiano, parlano a suo sfavore. Nell’ambito
delle circostanze personali, aggrava la colpa il fatto che egli non ha saputo
trarre profitto né dal carcere in Italia, né da quello qui patito. Visto quanto
sopra, chiede una pena detentiva di 22 mesi integralmente da espiare;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede alla Corte di non concentrarsi unicamente sui quantitativi
di stupefacente, ma sulla motivazione che ha spinto IM 1 ad agire in questo
modo: egli non aveva un lavoro e non aveva la possibilità di mettersi in gioco
per un futuro migliore. È di origini nigeriane, paese in cui il 70% della
popolazione vive sotto la soglia di povertà internazionale. Nel suo paese ha
lavorato, per poi trasferirsi in Libia, ed ancora in Italia, in cerca di un
futuro, dove ha trovato un lavoro. Nel 2008 è giunto in Svizzera ove ha chiesto
asilo, ma gli veniva respinto. Dall’Italia, si è trasferito in Polonia, si è
sposato e ha avuto due figli. Ha lavorato per un primo tempo, finché ha perso
il lavoro a causa della chiusura della società. Ha provato a trovare un’altra attività,
vendendo vestiti, ma non era abbastanza. Da qui la decisione di darsi allo
spaccio di stupefacenti, cocaina. La sua origine ed il suo vissuto non devono
giustificare quanto commesso, ma devono comunque essere prese in considerazione
per la commisurazione della pena. Per i capi d’imputazione pt. 1 e 3 AA, i
fatti sono ammessi. Per il pt. 2 AA, la difesa non contesta il riciclaggio per
l’importo inviato a moglie e sorella, così come da lui dichiarato. Per i
restanti CHF 3’557.12, la difesa contesta che siano dati gli estremi del reato.
Non vi sono prove sufficienti a convalidare l’ipotesi accusatoria, non è
dimostrato né che il denaro fosse provento di un crimine, né che IM 1 dovesse o
potesse presumerlo. A dimostrazione di ciò, rilegge le dichiarazioni di IM 1
interrogato a tal proposito, ove dichiarava di aver accettato di inviare denaro
per loro conto unicamente in quanto li credeva sprovvisti dei documenti
necessari. Chiede il proscioglimento. Per la commisurazione della pena, la
difesa chiede alla Corte di riflettere sui motivi che hanno spinto l’imputato a
delinquere. Protagonista è lo stato di disperazione che lo ha spinto ad agire
per garantire il sostentamento della sua famiglia in Polonia, e dei suoi
parenti in Nigeria. Una punizione severa non servirà a fargli capire gli errori
commessi. IM 1 ha confessato tutto quanto commesso in Svizzera, è stato
collaborante. Chiede di considerare lo stato di salute della moglie. Chiede
pertanto di ordinare in via principale l’immediata scarcerazione, e in via
subordinata che venga riconosciuta una congrua e ampia riduzione della pena
proposta, non superiore a 13 mesi di detenzione.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 47,
49, 51, 69, 70, 305bis CP; 19, 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
Alias:
__________
__________
__________
_________
_________
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, per avere
1.1.1 in
data 30 luglio 2015, a __________, senza essere autorizzato,
viaggiando
a bordo del treno partito da __________ con destinazione __________, detenuto e
trasportato 17 ovuli contenenti cocaina, del peso complessivo lordo di almeno
168,96 grammi (con grado di purezza del 36,2%), sostanza stupefacente
consegnatagli a __________ da un non meglio identificato cittadino nigeriano;
1.1.2. nel periodo 2013-2015, a __________,
__________, __________ ed in altre località del __________, senza essere autorizzato,
alienato ad acquirenti locali complessivi grammi 200 di cocaina, vendendoli al
grammo ad un prezzo variante da CHF 40.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata da
non meglio identificati cittadini africani a __________ e __________, e in
misura di grammi 5 anticipati per suo conto, ad un acquirente locale, da __________;
1.1.3. in data 30 luglio 2015, a __________,
senza essere autorizzato, detenuto 4 bolas contenenti complessivi grammi 3,02
netti di cocaina (con grado di purezza del 31,4%), rinvenuti presso
l’appartamento dove alloggiava, stupefacente precedentemente acquistato da
persona non identificata e destinato all’alienazione;
1.2. riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________ e __________, nel
periodo 2013-2015, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che
provenivano da un crimine, più precisamente dallo spaccio di cocaina perpetrato
nel periodo 2013/2015,
e meglio per avere, in diverse
occasioni, mediante società di invio denaro, inviato all’estero complessivi CHF
3’332.16, sapendo che il denaro proveniva dalla di lui attività illegale di
spaccio di cocaina;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel
periodo 2013/2015 a __________ e __________, consumato personalmente almeno
grammi 35 di marijuana e grammi 15 di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
IM
1.
è prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 2
dell’AA, limitatamente all’importo di CHF 3’557.12.
3.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
alla multa di CHF 100.-, la quale in caso di mancato pagamento
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro, con distruzione dello stupefacente.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'457.30
spese (6%) fr. 923.45
totale fr. 12'380.75
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12’380.75 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 8'058.60
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.65
fr. 8'727.25
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