72.2016.144
Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato alla velocità di 210 km/h sebbene il vigente limite di 120 km/h
23 marzo 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.144
Lugano,
23 marzo 2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa
123/2016 del 25.7.2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1,
di
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 6 gennaio 2014 in territorio di __________, sulla
carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato intenzionalmente
le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo marca BMW,
targato __________, alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F,
malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h
la velocità massima consentita;
fatti avvenuti:
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:38
alle ore .11:14.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma dell’atto d’accusa, essendo dati gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato. Osserva che il motivo per cui è stata commessa
l’infrazione è estremamente futile. È peraltro poco credibile che l’imputato
non si sia accorto di essere fortemente al di sopra del limite consentito. La
velocità a cui circolava IM 1 costituisce un pericolo elevato per gli utenti
della circolazione. Si tratta di un superamento della velocità grave, di quasi
Fatti
il doppio della velocità consentita. Dall’altro lato IM 1 è incensurato.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16
(sedici) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula
e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene alla dinamica dei fatti, IM
1 riconosce che era alla guida del veicolo, ma come unico elemento probatorio
per la velocità abbiamo il rapporto del radar. La difesa contesta la risultanza
di tale prova, siccome dal certificato di verificazione risulta che aveva
validità fino a ottobre 2014, ma tale validità è soggetta all’adempimento di
determinate condizioni, e meglio quelle indicati nel certificato di
verificazione. Non ci sono prove prodotte agli atti che dimostrino le
condizioni poste perché la certificazione fosse valida. È quindi contestata la
velocità stabilita dal radar. IM 1 ha riconosciuto di aver superato il limite
di velocità, ma manca la prova di un superamento così importante, motivo per
cui non si può configurare il reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.
Subordinatamente, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole di
questo reato, va tenuto conto del fatto che egli ha immediatamente collaborato
e del fatto che la messa in pericolo effettiva degli altri utenti della strada
era limitata, in considerazione soprattutto della grande esperienza di
guidatore dell’imputato, il quale attraversa spesso il nostro territorio senza
mai incappare in incidenti o altre forme di contravvenzione. Vi è poi che il
manto stradale era asciutto e il traffico scorrevole. Va in fine tenuto conto
del fatto che IM 1 è incensurato. La difesa conclude chiedendo, in via
principale, che l’atto d’accusa non venga confermato e, subordinatamente, una
riduzione importante della pena proposta dall’accusa e quindi la condanna a una
pena pecuniaria sospesa con la condizionale.
Il Procuratore pubblico in replica: ritiene tardiva
l’eccezione di inutilizzabilità della prova;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: ritiene
che l’eccezione sollevata sia tempestiva. Osserva che non spettava all’imputato
dimostrare il corretto funzionamento dello strumento radar, quanto al Ministero
pubblico.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4
lett. d LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
il 6 gennaio 2014, in territorio di __________,
sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato
intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo in tal modo il
forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o
morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo BMW targato __________
alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il vigente limite di
120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 13
(tredici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 242.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.45
fr. 1'010.45
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