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Decisione

72.2016.144

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato alla velocità di 210 km/h sebbene il vigente limite di 120 km/h

23 marzo 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il doppio della velocità consentita. Dall’altro lato IM 1 è incensurato.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 16

(sedici) mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula

e motiva le seguenti conclusioni: per quanto attiene alla dinamica dei fatti, IM

1 riconosce che era alla guida del veicolo, ma come unico elemento probatorio

per la velocità abbiamo il rapporto del radar. La difesa contesta la risultanza

di tale prova, siccome dal certificato di verificazione risulta che aveva

validità fino a ottobre 2014, ma tale validità è soggetta all’adempimento di

determinate condizioni, e meglio quelle indicati nel certificato di

verificazione. Non ci sono prove prodotte agli atti che dimostrino le

condizioni poste perché la certificazione fosse valida. È quindi contestata la

velocità stabilita dal radar. IM 1 ha riconosciuto di aver superato il limite

di velocità, ma manca la prova di un superamento così importante, motivo per

cui non si può configurare il reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

Subordinatamente, nel caso in cui la Corte dovesse ritenere IM 1 colpevole di

questo reato, va tenuto conto del fatto che egli ha immediatamente collaborato

e del fatto che la messa in pericolo effettiva degli altri utenti della strada

era limitata, in considerazione soprattutto della grande esperienza di

guidatore dell’imputato, il quale attraversa spesso il nostro territorio senza

mai incappare in incidenti o altre forme di contravvenzione. Vi è poi che il

manto stradale era asciutto e il traffico scorrevole. Va in fine tenuto conto

del fatto che IM 1 è incensurato. La difesa conclude chiedendo, in via

principale, che l’atto d’accusa non venga confermato e, subordinatamente, una

riduzione importante della pena proposta dall’accusa e quindi la condanna a una

pena pecuniaria sospesa con la condizionale.

Il Procuratore pubblico in replica: ritiene tardiva

l’eccezione di inutilizzabilità della prova;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica: ritiene

che l’eccezione sollevata sia tempestiva. Osserva che non spettava all’imputato

dimostrare il corretto funzionamento dello strumento radar, quanto al Ministero

pubblico.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4

lett. d LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

il 6 gennaio 2014, in territorio di __________,

sulla carreggiata A (sud/nord), al km 64.650 in direzione nord, violato

intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo in tal modo il

forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o

morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo BMW targato __________

alla velocità di 210 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar MULTANOVA 6F, malgrado il vigente limite di

120 Km/h, superando quindi di almeno 90 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 13

(tredici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 242.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.45

fr. 1'010.45

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