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Decisione

72.2016.149

Violazione del segreto commerciale

23 novembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 2.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:50.

Evase le seguenti

questioni: I. Verbale

del dibattimento

L’avv. DF 2 consegna uno scritto

(doc. dib. 1) contenente quattro eccezioni pregiudiziali, precisando che

l’istanza è sollevata per conto di entrambi gli imputati. Chiede in particolare

di giudicare la querela 31.12.2012 tardiva (pt. 1), l’estromissione di quattro

verbali d’interrogatorio siccome i difensori non erano presenti (pt. 2),

contesta la procedura adottata dal PG incompatibile con le norme sul decreto

d’accusa (pt. 3) e contesta la mancanza di un verbale dinanzi al PP come

previsto dall’art. 317 CPP (pt. 4).

Il PG sulla questione della

tardività della querela si rimette al giudizio della Corte ritenendola comunque

una questione di merito. Per l’estromissione dei verbali, rileva che la difesa

avrebbe dovuto chiedere la citazione dei testi al dibattimento, trattandosi di

una questione sanabile in tale sede. Ritiene rispettata la procedura, il DAC

essendosi trasformato in AA. Per il resto si rimette al giudizio della Corte.

Considerandi

II. Dispositivo

delle questioni pregiudiziali (Allegato 1)

richiamati gli art. 77, 80, 84, 317, 331 CPP, 30 segg.

CP,

decide 1. L’istanza dell’avv. DF 2 e

dell’avv. DF 1 tendente:

-

alla constatazione della

tardività della querela 31.12.12;

-

all’estromissione dei verbali

d’interrogatorio di __________ (6.6.13), __________ (14.11.13), __________

(1.5.14) (ritirata v. verbale dibattimento con riferimento all’ACP __________);

-

alla constatazione della

violazione della procedura adottata dal PG; e

-

alla constatazione dell’assenza

di un verbale dinnanzi al PG,

è

respinta.

2.

Tasse

e spese insieme al giudizio di merito.

3.

La

presente decisione non è impugnabile.

Sentiti: § il Procuratore generale, per la sua

requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a mente del

PG, la tempistica delle diverse operazioni e la costituzione della nuova

società, di cui uno degli imputati ha addirittura creato personalmente il logo,

è chiara ed inequivocabile. I due imputati hanno preso contatto con la persona

che sarebbe diventata azionista della stessa, scaricando dei dati dal

precedente datore di lavoro e rendendoli inaccessibili, per poi dare avvio alla

nuova attività. Questi eventi sono talmente ravvicinati che la consapevolezza

da parte degli imputati di aver dato avvio ad un’attività concorrente è, a

mente del PG, innegabile. Per i 295 files che sono stati rintracciati e, in

particolare, per gli indirizzi sottratti, la dottrina è chiara. Le liste dei

clienti sono coperte da segreto e devono restare di spettanza unica della

società. Dal profilo giuridico, è controverso in dottrina e in giurisprudenza

il concorso tra l’art. 162 CP e l’infrazione alla legge sulla concorrenza

sleale. Le due norme hanno il medesimo tenore e la medesima configurazione, ma

parte della dottrina sostiene abbiano interessi giuridici diversi. Secondo il

PG si tratta di un problema di solo interesse teorico. Si rimette dunque alla

Corte circa il concorso delle due disposizioni, come pure per la valutazione

della pena e le pretese dell’ACP. Chiede la conferma dell’AA;

§ l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

contesta i reati indicati nell’AA, si tratta a mente del difensore

di mere questioni civilistiche. L’inchiesta è stata condotta in malo modo e

risulta lacunosa. Il suo cliente non è mai stato sentito da un magistrato e

agli atti sono presenti verbali d’interrogatorio in violazione del diritto al

contraddittorio. L’incarto è inoltre disordinato e la documentazione

sequestrata non è mai stata riordinata né classificata. Ripresenta la questione

della tardività della querela e ribadisce che i dipendenti hanno lavorato quale

ultimo giorno di sabato 22 settembre e __________ il 24 settembre ha impedito

loro di rientrare. A mente della difesa il termine per presentare querela è

dunque ampiamente scaduto, contando tre mesi da quel giorno.

Dal PC del suo rappresentato sono stati sequestrati numerosissimi

files e dall’AA non emerge quali sarebbero quelli incriminati. Non è mai stato

svolto un confronto fra gli imputati ed il sig. __________, nonostante

l’inchiesta sia durata oltre tre anni e mezzo. Ripercorre il passato

professionale di IM 1. Ad oggi lavora per __________ SA, la __________ è nel

frattempo fallita e la procedura sospesa per mancanza di attivi. Con

riferimento al pt. 1 dell’AA, art. 254 CP, rileva che tale disposto si applica

solo se si è in presenza di un documento ex. art. 251, e nell’AA non è

specificato a quali documenti è fatto riferimento. La rubrica telefonica e i dati

salvati su un supporto non sono certamente dei documenti. Non c’è dunque stata

sottrazione alcuna in quanto gli imputati, come tutti i dipendenti, vi avevano

accesso. Valutando l’elemento soggettivo di tale reato, è necessaria

l’intenzione di privare l’avente diritto di mezzi di prova. Nel nostro caso si

tratta di tutt’altro, se IM 1 ha cancellato dei dati lo ha fatto unicamente per

eliminare i suoi dati personali. La rubrica era comunque sempre disponibile

nella banca dati elettronica di ACPR 1, i dati non sono quindi mai andati

persi. Chiede dunque il proscioglimenti da questo reato. Con riferimento al

reato di cui all’art.162 CP, violazione del segreto commerciale, cita la

definizione di segreto secondo il TF: l’informazione deve avere un’incidenza sul

risultato commerciale. Nel caso di specie neppure si sa per certo a chi

l’imputato avrebbe rivelato questo “segreto” e quale sarebbe stata l’incidenza

sulla ditta concorrente. La __________ ad oggi è fallita, quindi non vi è stato

nessun risultato commerciale. Chiede il proscioglimento anche da questo reato.

Per quanto concerne la concorrenza sleale, cita gli artt. 23 e 5 cpv. 1 lett.

c. Si deve essere in presenza di un prodotto finito, immettibile sul mercato.

La lista dei clienti non fa di certo parte di questi. Contrariamente a quanto

previsto dal pt. 3 dell’AA, gli accusati non hanno costituito la __________, ma

ne erano solo dipendenti. L’elemento soggettivo dell’intenzionalità inoltre non

è stato minimamente discusso. Chiede il proscioglimento anche da questo reato.

In conclusione, in applicazione del principio in dubio pro reo, chiede

l’assoluzione totale del suo cliente e l’accoglimento dell’istanza di

risarcimento per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP. Le pretese dell’__________

sono contestate e ritenute in ogni caso non sostanziate in modo adeguato;

§ l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 2,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rinvia a quanto detto dalla

collega per il diritto. Ribadisce la tardività per la difesa della querela agli

atti, anche prendendo per buono il 24 settembre, lunedì successivo, data in cui

__________ ha ammesso di aver constatato quanto gli imputati avevano messo in

atto, ovvero l’azzeramento dei computer. L’inchiesta penale partita da una

querela tardiva è durata 3 anni e mezzo ed è stata gestita in modo

approssimativo, in spregio alle basilari norme di procedura penale. La difesa

si chiede come mai non sia stato mai sentito il signor __________, trattandosi

di reati per i quali si prevede anche un indebito profitto, mai percepito da IM

2.

Con riferimento al reato di soppressione di documenti, nessun file della ACPR

1.

è mai stato ritrovato sul suo PC. La difesa si chiede dunque quali siano le

prove a suo carico. Non ci sono prove che egli abbia cancellato alcunché. Per

la violazione del segreto commerciale, non è assolutamente chiaro quale sia

questo segreto di cui parla il PG, IM 2 non ne ha poi in ogni caso tratto

nessun profitto. Per i reati concernenti la concorrenza sleale, non è

semplicemente dato il delitto. Chiede dunque l’assoluzione integrale del suo

cliente e che venga accolta l’istanza di risarcimento per ingiusto procedimento

ex art. 429 CPP. Contesta infine le pretese della parte civile in quanto non

comprovate.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 30, 31, 34,

42, 44, 47, 69, 144 bis,162, 254 CP;

5, 23 LCSI;

82, 135, 422 e segg., 429, 433 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

violazione del segreto commerciale

per avere, a __________, nel periodo luglio-aprile 2013, rivelato

ad un terzo un segreto commerciale che aveva l’obbligo di custodire, segnatamente

le liste della clientela;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

IM 1 è parzialmente

prosciolto dall’imputazione di violazione del segreto commerciale, pt. 2 AA,

nonché integralmente prosciolto dai reati di soppressione di documenti, pt.1.1

AA (compresa l’alternativa di reato prospettata al dibattimento per titolo di

danneggiamento dati) e di delitto alla LF contro la concorrenza sleale, pt. 3

AA.

3.

IM 2 è prosciolto da tutte

le imputazioni.

4.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

4.1

alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-

(duemilasettecento) corrispondenti a 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-

cadauna.

4.2

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

5.

La pretesa di risarcimento

dell’accusatore privato ACPR 1 SA è respinta limitatamente all’importo di fr.

6'014.50. Per il resto, l’accusatore privato è rinviato al competente foro

civile.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto posto in sequestro, salvo la documentazione seguente:

- 1 mappatte verde contente

documentazione varia siglata ACPR 1

- 3 mappette trasparenti

conteneti documentazione ACPR 1 SA

- 1 Quadernetto verde “ACPR

1.

“ SA

- 1 timbro “ACPR 1 SA”

per la quale è ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 SA a

crescita in giudicato integrale della presente.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato IM 1, nella

misura di 1/6. I restanti 5/6 sono posti a carico dello Stato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2, di cui alla decisione 1.4.2016 di tassazione della nota

professionale dell’avv. __________ da parte del Ministero pubblico (AI 55), per

complessivi fr. 1’526.05, sono poste a carico dello Stato.

9.

L’istanza d’indennizzo ai

sensi dell’art. 429 CPP di IM 2 è accolta nella misura di fr. 7’893.10.

10.

L’istanza d’indennizzo ai sensi

dell’art. 429 CPP di IM 1 è accolta nella misura di fr. 8’902.65.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 174.90

fr. 874.90

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/6)

Tassa di giustizia fr. 83.33

Inchiesta preliminare fr. 33.33

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 29.15

fr. 145.81

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera