72.2016.149
Violazione del segreto commerciale
23 novembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.149
Lugano,
23 novembre 2016/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1,
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
IM 2
rappresentato dall’avv. DF 2
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 129/2016 del 5.8.2016, emanato dal Procuratore generale PP 1, di
1. soppressione di
documenti
per avere, a __________ nel periodo luglio - ottobre 2012, in correità tra loro, al fine di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare loro od a terzi
un indebito profitto, soppresso e sottratto documenti dei quali non avevano
diritto di disporre
e meglio,
1.1. per avere sottratto dai PC
che la ACPR 1 SA, società della quale erano dipendenti, aveva messo loro a
disposizione, inviandoseli per e-mail o copiandoli su di un supporto di memoria
esterno (chiavetta USB), almeno 295 files di proprietà della stessa, in
particolare per aver sottratto files relativi ai dati dei fornitori e dei
clienti di quest’ultima (tra cui recapiti telefonici, e-mail, documentazione
doganale relativa all’importazione di veicoli di lusso, documentazione bancaria
di determinati clienti, etc.), ai bilanci annuali, all’organizzazione interna
della ACPR 1 SA, ai metodi di fatturazione ed i prezzi messi in pratica ed ai
conteggi di sdoganamento, al fine di poter avviare un’attività concorrenziale
di import-export di autovetture, concretizzatasi con l’iscrizione al Registro
di Commercio, in data 23 luglio 2012, della __________ SA e l’assunzione presso
la medesima nel corso del periodo settembre – novembre 2012;
1.2. per avere sottratto e
cancellato dai telefoni cellulari messi loro a disposizione dalla __________
SA, società della quale erano dipendenti, in particolare dalle rubriche
telefoniche dei summenzionati telefoni, tutti i dati relativi alla clientela
della ACPR 1 SA, accaparrata nel corso degli anni;
2. violazione del segreto
commerciale
per avere, a __________ nel periodo luglio 2012 – aprile 2013, in correità fra loro, rivelato ad un terzo un segreto commerciale che avevano per contratto
l’obbligo di custodire, traendone profitto
e meglio
per avere utilizzato in seno alla __________ SA la lista dei nomi
dei fornitori e dei clienti della ACPR 1 SA, società della quale erano
dipendenti, nonché aver fruito dei documenti di cui al pto. 1, in particolare dei documenti concernenti l’organizzazione interna di quest’ultima, il modo di
calcolo dei prezzi e delle fatturazioni ai clienti e della documentazione
doganale di importanti clienti attivi nell’import-export di auto di lusso,
avviando in tal modo indebitamente l’attività commerciale della nuova società
nelle modalità descritte al pto. 3;
3. delitto alla LF contro
la concorrenza sleale
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al pto 2.,
violato le disposizioni della Legge federale contro la concorrenza sleale,
in particolare,
per avere ripreso come tali, copiandoli (cfr. pto. 1), e sfruttato
(cfr. pto. 2), senza esserne autorizzati, i dati della ACPR 1 SA relativi al
know-how, ai fornitori ed alla clientela di quest’ultima, costituendo e
lavorando per una società di import-export di autovetture, in specie la __________
SA, avente uno scopo sociale pressoché identico alla ACPR 1 SA, evitando a
quest’ultima tutti i costi relativi all’accaparramento ed alla fidelizzazione
della clientela, dei fornitori e dei costi relativi all’organizzazione
amministrativa della società;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo sopra
indicate;
reati previsti: dagli art. 254 cpv. 1 CP, art. 162 cpv. 2
CP, art. 23 cpv. 1 cum art. 5 lett. c LCSl.
Presenti: - il Procuratore Generale PP
1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- l’imputato
Fatti
IM 2, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:50.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento
L’avv. DF 2 consegna uno scritto
(doc. dib. 1) contenente quattro eccezioni pregiudiziali, precisando che
l’istanza è sollevata per conto di entrambi gli imputati. Chiede in particolare
di giudicare la querela 31.12.2012 tardiva (pt. 1), l’estromissione di quattro
verbali d’interrogatorio siccome i difensori non erano presenti (pt. 2),
contesta la procedura adottata dal PG incompatibile con le norme sul decreto
d’accusa (pt. 3) e contesta la mancanza di un verbale dinanzi al PP come
previsto dall’art. 317 CPP (pt. 4).
Il PG sulla questione della
tardività della querela si rimette al giudizio della Corte ritenendola comunque
una questione di merito. Per l’estromissione dei verbali, rileva che la difesa
avrebbe dovuto chiedere la citazione dei testi al dibattimento, trattandosi di
una questione sanabile in tale sede. Ritiene rispettata la procedura, il DAC
essendosi trasformato in AA. Per il resto si rimette al giudizio della Corte.
Considerandi
II. Dispositivo
delle questioni pregiudiziali (Allegato 1)
richiamati gli art. 77, 80, 84, 317, 331 CPP, 30 segg.
CP,
decide 1. L’istanza dell’avv. DF 2 e
dell’avv. DF 1 tendente:
-
alla constatazione della
tardività della querela 31.12.12;
-
all’estromissione dei verbali
d’interrogatorio di __________ (6.6.13), __________ (14.11.13), __________
(1.5.14) (ritirata v. verbale dibattimento con riferimento all’ACP __________);
-
alla constatazione della
violazione della procedura adottata dal PG; e
-
alla constatazione dell’assenza
di un verbale dinnanzi al PG,
è
respinta.
2.
Tasse
e spese insieme al giudizio di merito.
3.
La
presente decisione non è impugnabile.
Sentiti: § il Procuratore generale, per la sua
requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a mente del
PG, la tempistica delle diverse operazioni e la costituzione della nuova
società, di cui uno degli imputati ha addirittura creato personalmente il logo,
è chiara ed inequivocabile. I due imputati hanno preso contatto con la persona
che sarebbe diventata azionista della stessa, scaricando dei dati dal
precedente datore di lavoro e rendendoli inaccessibili, per poi dare avvio alla
nuova attività. Questi eventi sono talmente ravvicinati che la consapevolezza
da parte degli imputati di aver dato avvio ad un’attività concorrente è, a
mente del PG, innegabile. Per i 295 files che sono stati rintracciati e, in
particolare, per gli indirizzi sottratti, la dottrina è chiara. Le liste dei
clienti sono coperte da segreto e devono restare di spettanza unica della
società. Dal profilo giuridico, è controverso in dottrina e in giurisprudenza
il concorso tra l’art. 162 CP e l’infrazione alla legge sulla concorrenza
sleale. Le due norme hanno il medesimo tenore e la medesima configurazione, ma
parte della dottrina sostiene abbiano interessi giuridici diversi. Secondo il
PG si tratta di un problema di solo interesse teorico. Si rimette dunque alla
Corte circa il concorso delle due disposizioni, come pure per la valutazione
della pena e le pretese dell’ACP. Chiede la conferma dell’AA;
§ l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
contesta i reati indicati nell’AA, si tratta a mente del difensore
di mere questioni civilistiche. L’inchiesta è stata condotta in malo modo e
risulta lacunosa. Il suo cliente non è mai stato sentito da un magistrato e
agli atti sono presenti verbali d’interrogatorio in violazione del diritto al
contraddittorio. L’incarto è inoltre disordinato e la documentazione
sequestrata non è mai stata riordinata né classificata. Ripresenta la questione
della tardività della querela e ribadisce che i dipendenti hanno lavorato quale
ultimo giorno di sabato 22 settembre e __________ il 24 settembre ha impedito
loro di rientrare. A mente della difesa il termine per presentare querela è
dunque ampiamente scaduto, contando tre mesi da quel giorno.
Dal PC del suo rappresentato sono stati sequestrati numerosissimi
files e dall’AA non emerge quali sarebbero quelli incriminati. Non è mai stato
svolto un confronto fra gli imputati ed il sig. __________, nonostante
l’inchiesta sia durata oltre tre anni e mezzo. Ripercorre il passato
professionale di IM 1. Ad oggi lavora per __________ SA, la __________ è nel
frattempo fallita e la procedura sospesa per mancanza di attivi. Con
riferimento al pt. 1 dell’AA, art. 254 CP, rileva che tale disposto si applica
solo se si è in presenza di un documento ex. art. 251, e nell’AA non è
specificato a quali documenti è fatto riferimento. La rubrica telefonica e i dati
salvati su un supporto non sono certamente dei documenti. Non c’è dunque stata
sottrazione alcuna in quanto gli imputati, come tutti i dipendenti, vi avevano
accesso. Valutando l’elemento soggettivo di tale reato, è necessaria
l’intenzione di privare l’avente diritto di mezzi di prova. Nel nostro caso si
tratta di tutt’altro, se IM 1 ha cancellato dei dati lo ha fatto unicamente per
eliminare i suoi dati personali. La rubrica era comunque sempre disponibile
nella banca dati elettronica di ACPR 1, i dati non sono quindi mai andati
persi. Chiede dunque il proscioglimenti da questo reato. Con riferimento al
reato di cui all’art.162 CP, violazione del segreto commerciale, cita la
definizione di segreto secondo il TF: l’informazione deve avere un’incidenza sul
risultato commerciale. Nel caso di specie neppure si sa per certo a chi
l’imputato avrebbe rivelato questo “segreto” e quale sarebbe stata l’incidenza
sulla ditta concorrente. La __________ ad oggi è fallita, quindi non vi è stato
nessun risultato commerciale. Chiede il proscioglimento anche da questo reato.
Per quanto concerne la concorrenza sleale, cita gli artt. 23 e 5 cpv. 1 lett.
c. Si deve essere in presenza di un prodotto finito, immettibile sul mercato.
La lista dei clienti non fa di certo parte di questi. Contrariamente a quanto
previsto dal pt. 3 dell’AA, gli accusati non hanno costituito la __________, ma
ne erano solo dipendenti. L’elemento soggettivo dell’intenzionalità inoltre non
è stato minimamente discusso. Chiede il proscioglimento anche da questo reato.
In conclusione, in applicazione del principio in dubio pro reo, chiede
l’assoluzione totale del suo cliente e l’accoglimento dell’istanza di
risarcimento per ingiusto procedimento ex art. 429 CPP. Le pretese dell’__________
sono contestate e ritenute in ogni caso non sostanziate in modo adeguato;
§ l’avv. DF 2, difensore dell’imputato IM 2,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rinvia a quanto detto dalla
collega per il diritto. Ribadisce la tardività per la difesa della querela agli
atti, anche prendendo per buono il 24 settembre, lunedì successivo, data in cui
__________ ha ammesso di aver constatato quanto gli imputati avevano messo in
atto, ovvero l’azzeramento dei computer. L’inchiesta penale partita da una
querela tardiva è durata 3 anni e mezzo ed è stata gestita in modo
approssimativo, in spregio alle basilari norme di procedura penale. La difesa
si chiede come mai non sia stato mai sentito il signor __________, trattandosi
di reati per i quali si prevede anche un indebito profitto, mai percepito da IM
2.
Con riferimento al reato di soppressione di documenti, nessun file della ACPR
1.
è mai stato ritrovato sul suo PC. La difesa si chiede dunque quali siano le
prove a suo carico. Non ci sono prove che egli abbia cancellato alcunché. Per
la violazione del segreto commerciale, non è assolutamente chiaro quale sia
questo segreto di cui parla il PG, IM 2 non ne ha poi in ogni caso tratto
nessun profitto. Per i reati concernenti la concorrenza sleale, non è
semplicemente dato il delitto. Chiede dunque l’assoluzione integrale del suo
cliente e che venga accolta l’istanza di risarcimento per ingiusto procedimento
ex art. 429 CPP. Contesta infine le pretese della parte civile in quanto non
comprovate.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 30, 31, 34,
42, 44, 47, 69, 144 bis,162, 254 CP;
5, 23 LCSI;
82, 135, 422 e segg., 429, 433 CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
violazione del segreto commerciale
per avere, a __________, nel periodo luglio-aprile 2013, rivelato
ad un terzo un segreto commerciale che aveva l’obbligo di custodire, segnatamente
le liste della clientela;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
IM 1 è parzialmente
prosciolto dall’imputazione di violazione del segreto commerciale, pt. 2 AA,
nonché integralmente prosciolto dai reati di soppressione di documenti, pt.1.1
AA (compresa l’alternativa di reato prospettata al dibattimento per titolo di
danneggiamento dati) e di delitto alla LF contro la concorrenza sleale, pt. 3
AA.
3.
IM 2 è prosciolto da tutte
le imputazioni.
4.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
4.1
alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-
(duemilasettecento) corrispondenti a 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-
cadauna.
4.2
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)
anni.
5.
La pretesa di risarcimento
dell’accusatore privato ACPR 1 SA è respinta limitatamente all’importo di fr.
6'014.50. Per il resto, l’accusatore privato è rinviato al competente foro
civile.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto posto in sequestro, salvo la documentazione seguente:
- 1 mappatte verde contente
documentazione varia siglata ACPR 1
- 3 mappette trasparenti
conteneti documentazione ACPR 1 SA
- 1 Quadernetto verde “ACPR
1.
“ SA
- 1 timbro “ACPR 1 SA”
per la quale è ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 SA a
crescita in giudicato integrale della presente.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato IM 1, nella
misura di 1/6. I restanti 5/6 sono posti a carico dello Stato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2, di cui alla decisione 1.4.2016 di tassazione della nota
professionale dell’avv. __________ da parte del Ministero pubblico (AI 55), per
complessivi fr. 1’526.05, sono poste a carico dello Stato.
9.
L’istanza d’indennizzo ai
sensi dell’art. 429 CPP di IM 2 è accolta nella misura di fr. 7’893.10.
10.
L’istanza d’indennizzo ai sensi
dell’art. 429 CPP di IM 1 è accolta nella misura di fr. 8’902.65.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 174.90
fr. 874.90
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/6)
Tassa di giustizia fr. 83.33
Inchiesta preliminare fr. 33.33
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 29.15
fr. 145.81
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera