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Decisione

72.2016.150

Appropriazione indebita di opere d'arte in conto vendita da parte di un commerciante d'arte

21 giugno 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta appropriazione

indebita

per essersi,

a __________, tra il dicembre 2007

ed il marzo 2016,

per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

ripetutamente appropriato di cose

mobili altrui che gli erano state affidate, rispettivamente per aver

ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori

patrimoniali affidatigli,

e meglio,

nel contesto della sua attività di commerciante d’arte in proprio,

ricevuto da diversi suoi conoscenti delle opere d’arte in conto vendita,

procedendo poi, all’insaputa degli stessi, alla vendita delle opere d’arte

affidategli a tale scopo, trattenendo in almeno 13 (tredici) occasioni

indebitamente l’importo ricavato dalla vendita ed impiegandolo a proprio

profitto,

incassando indebitamente complessivi CHF 84'500.-, importo di

denaro da lui utilizzato per scopi personali, in particolare per la sua

sussistenza,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 26.01.2015, pronunciata dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino, Lugano,

IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa

26.01.2015

dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, ma il periodo di

prova viene prolungato di 1 (un) anno.

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare a titolo di risarcimento del danno ai seguenti accusatori privati le

seguenti indennità:

5.1

ACPR 1 fr.

17'100.-;

5.2

ACPR 3 fr.

20'000.-;

5.3

ACPR 2 fr.

7'800.-;

5.4

ACPR 4 fr.

5'300.-.

6.

La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di

fr. 3'500.- (tremilacinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali

sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 2'619.65

spese fr. 105.00

totale fr. 2'724.65

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'724.65 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 118.45

fr. 1'818.45

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