72.2016.150
Appropriazione indebita di opere d'arte in conto vendita da parte di un commerciante d'arte
21 giugno 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.150
Lugano,
21 giugno 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
contro IM 1
domiciliato a
rappresentato dall’ DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 131/2016 dell'11 agosto 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
appropriazione indebita, ripetuta
per avere,
a __________
nel periodo dicembre 2007 fino al marzo 2016,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente appropriatosi di cose mobili altrui che gli erano
state affidate,
rispettivamente per avere ripetutamente indebitamente impiegato a
profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,
e meglio, per avere,
nel contesto della sua attività di commerciante d’arte in proprio,
ricevuto da diversi suoi conoscenti delle opere d’arte in conto vendita,
procedendo poi, all’insaputa degli stessi, alla vendita delle opere d’arte
affidategli a tale scopo, trattenendo in più occasioni indebitamente l’importo
ricavato dalla vendita ed impiegandolo a profitto proprio,
in particolare,
- nel periodo fra il luglio
2012 e la fine del 2013,
appropriatosi indebitamente di Fr. 17'100.- di pertinenza di ACPR
1, derivanti dalla vendita di 12 opere di cui dipinti, litografie e stampe,
- nel periodo fra il
febbraio 2012 e la fine del 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 17'000.-
di pertinenza di ACPR 3, derivanti dalla vendita di 10 opere di cui dipinti,
acquarelli, incisioni ed una scultura,
- nel periodo fra il
dicembre 2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 7'800.-, di
pertinenza di ACPR 2, derivanti dalla vendita di 8 dipinti,
un nono dipinto appartenente a ACPR 2 è stato recuperato presso il
domicilio di IM 1 ed a ACPR 2 riconsegnato il 15.04.2016,
- nel periodo fra il
febbraio 2014 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 5'300.-, di
pertinenza di ACPR 4, derivanti dalla vendita di tre opere (un pastello; un
pastello e tempera ed una china),
- nel periodo fra il
febbraio 2013 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 5'000.-, di
pertinenza di ACPR 5, derivanti dalla vendita di un dipinto,
- nel periodo fra il 2011 ed
il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 7'000.-, di pertinenza di __________,
derivanti dalla vendita di un dipinto,
- nel periodo fra l'autunno
2014 e la fine del 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 12'000.-, di
pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di sei dipinti,
- nel periodo fra il
dicembre 2007 ed il gennaio 2015, appropriatosi indebitamente Fr. 3'000.- di
pertinenza degli __________, derivanti dalla vendita di un dipinto,
- nel periodo fra il dicembre
2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 1'500.-, di
pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di un disegno,
- nel corso dell'anno 2015,
appropriatosi indebitamente di Fr. 300.-
, di pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di una
stampa,
- nel periodo fra il 2013 ed
il dicembre 2014, appropriatosi indebitamente di Fr. 2'700.-, di pertinenza di __________,
derivanti dalla vendita di una fotografia d'autore,
- nel periodo fra la metà di
novembre 2015 ed il marzo 2016, appropriatosi indebitamente di Fr. 4'800.- di
pertinenza di __________, derivanti dalla vendita di una scultura,
- nel periodo fra settembre
e dicembre 2015, appropriatosi indebitamente di Fr. 1'000.-, di pertinenza di __________,
derivanti dalla vendita di due disegni,
incassando indebitamente complessivi CHF 84'500.00, importo di
denaro da lui utilizzato a scopi personali, in particolare per la sua
sussistenza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore 14:33.
Le parti dichiarano di rinunciare alla
discussione, dicendosi d’accordo con una pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
sospesa condizionalmente per un periodo di 3 (tre) anni e riconoscono le
pretese degli AP così come formulate.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 138 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
Fatti
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. ripetuta appropriazione
indebita
per essersi,
a __________, tra il dicembre 2007
ed il marzo 2016,
per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto,
ripetutamente appropriato di cose
mobili altrui che gli erano state affidate, rispettivamente per aver
ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli,
e meglio,
nel contesto della sua attività di commerciante d’arte in proprio,
ricevuto da diversi suoi conoscenti delle opere d’arte in conto vendita,
procedendo poi, all’insaputa degli stessi, alla vendita delle opere d’arte
affidategli a tale scopo, trattenendo in almeno 13 (tredici) occasioni
indebitamente l’importo ricavato dalla vendita ed impiegandolo a proprio
profitto,
incassando indebitamente complessivi CHF 84'500.-, importo di
denaro da lui utilizzato per scopi personali, in particolare per la sua
sussistenza,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto di accusa del 26.01.2015, pronunciata dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino, Lugano,
IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto di accusa
26.01.2015
dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano, ma il periodo di
prova viene prolungato di 1 (un) anno.
5.
IM 1 è inoltre condannato a
versare a titolo di risarcimento del danno ai seguenti accusatori privati le
seguenti indennità:
5.1
ACPR 1 fr.
17'100.-;
5.2
ACPR 3 fr.
20'000.-;
5.3
ACPR 2 fr.
7'800.-;
5.4
ACPR 4 fr.
5'300.-.
6.
La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- (millecinquecento) senza motivazione scritta o di
fr. 3'500.- (tremilacinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali
sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 2'619.65
spese fr. 105.00
totale fr. 2'724.65
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'724.65 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 118.45
fr. 1'818.45
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