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Decisione

72.2016.153

Autore colpevole di amministrazione infedele aggravata (ripetuta), cattiva gestione, guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile, abuso delle targhe. Violazi

6 novembre 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I Il

Presidente comunica la composizione della Corte così come il nome del

vicecancelliere, avv. Stefano Stillitano, in sostituzione dell’avv. Christiana

Lepori.

Considerandi

II Il

Presidente constata l’assenza dell’imputata.

Il Presidente constata che

l’imputata è stata regolarmente citata mediante l’invio di una lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata all’imputata in data

05.09.2018

come da avviso di ricezione in atti (doc TPC 17).

L’imputata non ha presentato

giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il

verbale del dibattimento del 2 maggio 2018 (prima udienza) e constata che

l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei

contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza

anche in sua assenza.

Le parti danno atto che oggi vi

sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla

continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

III Preliminarmente

il Presidente propone le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- al

punto 1, si precisa che l’importo complessivo dei prelevamenti in contanti è di

CHF 187'000.-, importo che sarà così corretto anche nei successivi punti

dell’atto d’accusa;

- al

punto 2, si precisa il ruolo ricoperto dall’imputata in seno alla società:

“nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di

socia ed organo di fatto in seguito (…)”, specificazione da apporre anche ai

successivi punti dell’atto d’accusa.

Le parti accettano le modifiche

proposte dal Presidente.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa rileva che vi sono due aspetti del procedimento, il primo

attiene al metodo di gestione della società da parte dell’imputata, mentre il

secondo riguarda il mancato pagamento della targa di circolazione. I fatti sono

risalenti nel tempo, ma l’imputata si è sempre disinteressata del procedimento

giudiziario. A fronte dell’importo di cui si è appropriata, 187'000.- fr,

l’accusa rileva che la società è fallita con uno scoperto di oltre 600'000 fr

proprio per la gestione sconsiderata della società. Un aspetto fattuale su cui

insiste l’accusa è il subdolo tentativo dell’imputata di dare la colpa di

quanto accaduto alla ex socia, accusandola di avere sottratto il denaro

indicato in imputazione, ciò che dimostra come la IM 1 non si sia mai assunta

le proprie responsabilità, pur a fronte delle risultanze probatorie in atti.

Già a suo tempo l’imputata aveva dato la colpa al sig. __________, il quale nel

2009.

sarebbe entrato nel locale cercando di recuperare i soldi spettanti alla

sig.ra __________ e per questo era stato denunciato dall’imputata. A seguito di

questa vicenda è stato emesso un decreto d’accusa per denuncia mendace a carico

della IM 1 e, comunque, dopo questi fatti, __________ e __________ non sono più

entrati all’interno del locale, come ben si evince dall’incarto. La prova

dunque che il denaro l’abbia preso l’imputata è oggettiva. Rilevanti sono anche

le dichiarazioni rese da __________ o __________ o da __________ il quale

afferma che vi erano diverse migliaia di franchi di prelevamenti non plausibili

e a giugno 2009 vi erano importi mancanti per oltre 100'000 fr. In merito più

specifico ai fatti indicati in accusa, si rileva che dal 20 gennaio 2009,

l’unica persona che aveva accesso alla cassaforte era l’imputata e, questa,

dopo il 2009, non ha nemmeno presentato nessuna documentazione contabile, con

l’intento dunque di lasciar morire la __________. L’imputata ha ammesso

soltanto l’importo di 65'000 senza indicare come è arrivata a tale ammontare.

Per l’accusa si deve comunque mantenere l’imputazione di 187'000 fr. In merito

all’infrazione alla LCstr, tale fattispecie dimostra il menefreghismo

dell’imputata al rispetto delle regole, da lei violate mentre si trovava alla

guida di un auto da 100'000 fr, a dimostrazione ulteriore dello stile di vita

che conduceva. Sull’appropriazione indebita ripetuta, l’accusa ritiene che tra

l’amministrazione infedele e l’appropriazione indebita sia più corretto

qualificare il reato in esame come appropriazione indebita. Chiede dunque la

conferma dell’appropriazione indebita di cui al punto 1, reato commesso con

dolo diretto. Anche con riferimento alla cattiva gestione (6b_765/2011 cons.

2.1

), l’accusa chiede la conferma del reato. La cattiva gestione riferita ai

prelevamenti imputati va riconosciuta in quanto la società è fallita a causa di

questi prelevamenti e si deve dunque riconoscere la volontà piena dell’imputata

di arrivare a questo risultato. A dimostrazione di questo appena indicato,

l’accusa rileva che l’imputata è fallita per altre due volte dopo i fatti qui

trattati. In merito al concorso con l’amministrazione infedele, i beni protetti

sono diversi rispetto alla cattiva gestione e pertanto il reato va posto in

concorso con la cattiva gestione. Anche i reati di cui al punto 6 e 7 vanno

riconosciuti. L’imputata non ha minimamente collaborato accusando terze persone

per quanto da lei fatto, ammettendo unicamente l’importo di 65'000 fr senza,

peraltro, nemmeno indicare alcun criterio in base a cui ha indicato tale

importo. L’imputata invece viveva certamente al di sopra delle proprie

possibilità, pur avendo dichiarato uno stipendi di circa 3'500 fr a fronte di

un tenore di vita molto più elevato. Per quanto concerne la pena, la colpa è

sicuramente da riferirsi al dolo pieno dell’imputata, la quale non si è nemmeno

mai scusata per quanto fatto. L’accusa riconosce la violazione del principio di

celerità e rileva che, almeno dal 2015, non risultano essere stati commessi

altri reati da parte dell’imputata. Tutto considerato l’accusa chiede una pena

di 14 mesi di detenzione e non si oppone ad una sospensione della pena con un

periodo di prova di 2 anni. Il PP preavvisa poi favorevolmente le note

d’onorario del difensore;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

la difesa comprende che l’imputata possa non genera sentimenti

positivi alla luce di tutto quanto contestatole e rileva altresì che oggi

sarebbe dovuta essere presente al dibattimento. Ma, nonostante questo, a mente

della difesa non vanno comunque imputati alcuni dei reati che sono invece

contenuti nell’AA. Compito della difesa è sottolineare come l’inchiesta sia

stata condotta a senso unico in modo tale da cercare di dimostrare che solo lei

è stata la responsabile del locale. È stata la difesa a dover insistere

affinché fossero interrogati anche tutti i soggetti protagonisti della vicenda.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia presentata dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, e sin da subito si è proceduto soltanto

nei confronti della sig. IM 1, tralasciando invece la posizione della sua

socia. L’imputata ha ammesso di avere preso i 65'000 fr., sostenendo poi che

anche la socia ha potuto prendere una quota altrettanto cospicua. __________

inizialmente ha invece dichiarato di non aver più messo piede nel locale a

partire dal 2007, salvo poi correggere il tiro soltanto in un secondo momento.

Queste divergenze dimostrano il contrario rispetto a quanto sostenuto dal PP. __________

al riguardo ha affermato che nel 2010 il locale era chiuso ma la sua convivente

era in possesso della chiave e della combinazione della cassaforte e questo non

vale solo fino al 20.01.2009. È al riguardo la versione dell’imputata, la quale

sostiene che anche per il 2009 i due soggetti entravano nel locale, che deve

essere tenuta in considerazione. __________ ha dunque rilasciato una

dichiarazione di convenienza. È solo il sig. __________ che ricorda che dopo

questo evento sono state cambiate le chiavi di accesso al locale, ma questo suo

ricordo non è sufficiente. Sussiste per la difesa un chiaro elemento di dubbio

circa l’autore dei prelevamenti che hanno determinato il dissesto della

società. Ma anche le persone che lavoravano nel locale erano davvero

disinteressate quando rilasciavano le loro dichiarazioni? Anche queste persone

erano forse interessate al mancato controllo della __________, per riuscire

magari ad intascarsi qualche mille franchi. C’erano dunque concrete possibilità

di prelievo da parte del personale e non vi è comunque la certezza che sia

stata proprio l’imputata a fare questi prelevamenti. L’accusa non è riuscita a

fornire questa prova, e questa incertezza ha ripercussioni su tutto il castello

accusatorio. Al punto 1 è imputata l’appropriazione indebita, mentre in

subordine si è posta l’amministrazione infedele. Per la difesa in caso di

condanna si ritiene forse maggiormente corretto riconoscere il reato di

amministrazione infedele. Ma per la difesa bisogna prosciogliere integrale

l’imputata, la quale ha si ammesso il prelievo dei 65'000 fr., ma lei non

poteva certo lavorare gratis e questi 65'000 fr spalmati nell’arco di un anno,

a mente della difesa, non sono certo un importo spropositato. Con riferimento

ai restanti 120'000 fr, questi non possono essere senza dubbio accollati all’imputata.

Può, se del caso, esserle imputata una responsabilità per la cattiva

sorveglianza della sua società, ma si tratterrebbe comunque di una

amministrazione infedele semplice che oggi sarebbe dunque prescritta.

In merito ai punti 2 e 5 vi sono perplessità sul fatto che il

reato possa essere stato commesso dopo il 2010. L’imputata deve comunque essere

prosciolta per le stesse ragioni di cui al punto 1. Circa la cattiva gestione

si contesta la vendita del mobilio, mancando agli atti una perizia sul reale

valore dei mobili, ciò che non permette di ritenere provato che la vendita sia

stata fatta ad un prezzo del tutto inadeguato. In relazione, infine, ai punti 6

e 7, la difesa rileva che il reato è punito con la multa è, pertanto, è

prescritto. Sulla pena, la difesa chiede il proscioglimento dell’imputata dalle

imputazioni di cui ai punti da 1 a 4, mentre si riconoscono i punti 5, 6 e 7

nei imiti indicati. Conclude chiedendo una cospicua riduzione di pena, con i

4/5 delle spese di giustizia che devono essere accollate allo Stato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 37, 40,

42, 44, 47, 48, 49, 69, 106, 138, 158, 164, 165, 166 CP;

96, 97 LCStr;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

amministrazione infedele

aggravata, ripetuta

per avere,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel

periodo gennaio – dicembre 2009, a __________, nella sua veste di socia e

gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in

seguito, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,

obbligata per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio della __________/__________

di __________, e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente

violato i suoi doveri, e meglio, per avere, indebitamente attinto in più

occasioni dalla liquidità della __________/__________, dichiarata fallita dalla

Pretura di __________ in data __________2011, utilizzando il denaro così

prelevato per complessivi CHF 65’000.00 per scopi personali, procacciando

pertanto a sé un indebito profitto di pari importo;

1.2

cattiva gestione

per avere,

nel periodo gennaio 2006 – giugno 2011, a __________,

nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno

2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in seguito, attiva nella

gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________

a causa di una cattiva gestione, in particolare a

causa sia di svendita di valori patrimoniali, sia di spese sproporzionate che

di grave negligenza nell’amministrazione della succitata società:

e meglio, per avere:

- nel periodo

gennaio – dicembre 2009, attinto in più occasioni dalla

liquidità della società __________ e meglio dalla cassa dell’esercizio pubblico

__________, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 65'000.-

per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della citata società;

- permesso che

la società si indebitasse eccessivamente, come risulta dalla relazione finale

al Giudice, redatta il 14.11.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

che attesta l’emissione di ACB per complessivi CHF 601'061.30, concernenti

salari non pagati dal 01.01.2008 al 30.11.2009; imposte, comunali, cantonali e

federali per gli esercizi 2006 – 2011; imposte alla fonte 2009 – 2011, IVA 2010

– 2011;

cagionato e aggravato l’eccessivo indebitamento

della società __________, persona giuridica dichiarata fallita dalla Pretura di

__________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data ________2011;

1.3

guida senza licenza di

circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

a __________ il 28.09.2015, condotto il veicolo Mercedes-Benz CLS

targato TI __________, a lei intestato, senza la licenza di circolazione e le

targhe di controllo valide, sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

1.4

abuso della licenza o

delle targhe

per avere,

a __________ il 28.09.2015,

condotto il veicolo surriferito, con applicate

abusivamente le targhe di controllo TI __________, malgrado l’avvertimento di

restituzione delle targhe intimato da parte della competente autorità

amministrativa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolta dalle

imputazioni di:

- ripetuta appropriazione

indebita qualificata, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;

- diminuzione dell’attivo in

danno dei creditori, di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;

- omissione di contabilità,

di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza, ritenuta la

violazione del principio di celerità, IM 1 è condannata:

- alla pena detentiva di 8

(otto) mesi;

- alla pena pecuniaria di

fr. 500.00 (totale), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di

fr. 10.00 (dieci) cadauna;

4.

L’esecuzione della pena

detentiva e della pena pecuniaria sono sospese e al condannato è impartito un

periodo di prova di anni 2 (due).

5.

E’ ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'500.00 con motivazione scritta

e le spese procedurali sono a carico della condannata.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 5'955.00

spese fr. 135.00

IVA (8%) fr. 262.80

IVA (7.7%) fr. 228.54

totale fr. 6'581.34

7.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’581.34 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

La condannata è resa attenta

al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può

presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente

della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

9.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 91.35

fr. 791.35

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