72.2016.153
Autore colpevole di amministrazione infedele aggravata (ripetuta), cattiva gestione, guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile, abuso delle targhe. Violazi
6 novembre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.153
Lugano,
6 novembre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 130/2016 dell'11 agosto 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione
indebita qualificata, ripetuta (reato previsto dall’art. 138 cifra 2 CP)
siccome commessa nell’esercizio di un commercio per il quale aveva
ottenuto l’autorizzazione di un’autorità;
per avere, nel periodo gennaio 2009 - dicembre 2009, a __________,
nella sua veste di socia e gerente della società __________,
attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________, per il
quale aveva ottenuto l’autorizzazione dal Servizio autorizzazioni, commercio e
giochi, __________;
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a profitto proprio o di un terzo valori
patrimoniali affidatigli;
e meglio,
per avere effettuato, senza giustificazione alcuna, tra il
25.01.2009 e il 25.11.2009, n. 24 prelevamenti in contanti per complessivi
CHF 182'000.-, attingendo dalla liquidità del locale notturno __________/
società __________, utilizzando il denaro per suoi scopi personali;
2. diminuzione dell'attivo
in danno dei creditori (reato previso dall’art. 164 cifra 1 CP)
per avere, nel periodo gennaio 2009 – giugno 2011, a __________,
nella sua veste di socia e gerente della società __________,
attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________;
società dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011,
ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011,
in danno dei creditori, diminuito l’attivo della società, in
quanto alienato gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore
valori patrimoniali;
e meglio, per avere prelevando l’importo di CHF 182'000.-, di cui
al reato sub 1., per poi utilizzarli a fini personali,
diminuito l’attivo della società e conseguentemente danneggiato in
tal modo i creditori per un ammontare di pari importo;
3. omissione della
contabilità (reato previsto dall’art. 166 CP)
per avere, nel periodo 2010 - giugno 2011, a __________,
agendo in qualità di socia e gerente della società __________,
attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,
società dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011,
ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011,
essendo addetta alla tenuta dei conti societari, omesso di tenere
regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire i bilanci,
violando in tal modo il dovere impostogli dalla legge e impedendo così di
rilevare la situazione patrimoniale della società;
e meglio, per avere omesso di allestire o far allestire il
bilancio e il conto economico della società __________ per gli anni contabili
2010 e 2011 fino al giorno del fallimento;
4. In subordine (art. 325
cpv. 2 CPP) al punto 1
4.1. amministrazione infedele
aggravata, ripetuta (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP)
siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
per avere, nel periodo gennaio – dicembre 2009, a __________,
nella sua veste di socia e gerente della società __________,
attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,
obbligata per legge e negozio giuridico ad amministrare il
patrimonio della __________/__________ di __________, e a sorvegliarne la
gestione,
ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri,
e meglio, per avere, nel periodo gennaio - dicembre 2009,
indebitamente attinto in più occasioni dalla liquidità della __________/__________,
dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011,
utilizzando il denaro così prelevato per complessivi
CHF 182'000.- per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della
citata società;
procacciando pertanto a sé un indebito profitto di pari importo;
5. In subordine (art. 325
cpv. 2 CPP) al punto 2
5.1 Cattiva gestione
(reato previsto dall’art. 165 cifra 1 CP)
per avere, nel periodo gennaio 2006 – giugno 2011, a __________,
nella sua veste di socia e gerente della società __________,
attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________;
a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa sia di
svendita di valori patrimoniali, sia di spese sproporzionate che di grave
negligenza nell’amministrazione della succitata società:
e meglio, per avere:
- nel periodo gennaio –
dicembre 2009, attinto in più occasioni dalla liquidità della società __________
e meglio dalla cassa dell’esercizio pubblico __________, utilizzando il denaro
così prelevato per complessivi CHF 182'000.- per scopi personali, quindi non
attinenti all’attività della citata società,
- venduto, in data
27.11.2009, l’arredamento e l’inventario di proprietà della società __________,
sito presso l’esercizio pubblico __________, a favore della società __________,
per
CHF 15'000.-, prezzo inferiore al suo valore di mercato, trattenendo inoltre
direttamente per sé dall’importo ricevuto la somma di
CHF 7'500.--;
- permesso che la società si
indebitasse eccessivamente, come risulta dalla relazione finale al Giudice,
redatta il 14.11.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, che
attesta l’emissione di ACB per complessivi CHF 601'061.30, concernenti salari
non pagati dal 01.01.2008 al 30.11.2009; imposte, comunali, cantonali e
federali per gli esercizi 2006 – 2011; imposte alla fonte 2009 – 2011, IVA 2010
– 2011 (cfr. AI 13);
cagionato e aggravato l’eccessivo indebitamento della società __________,
persona giuridica dichiarata fallita dalla Pretura di __________ in data __________2011,
ragione sociale radiata d’ufficio in data __________2011;
6. guida senza licenza di
circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile (reato
previsto dall’art. 96 cifra 2 LCStr)
per avere,
a __________ il 28.09.2015,
condotto il veicolo Mercedes-Benz CLS targato TI __________, a lei
intestato, senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo valide,
sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle
circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la
responsabilità civile;
7. abuso della
licenza o delle targhe (reato previsto dall’art. 97 cifra 1 lett. b LCStr)
per avere,
a __________ il 28.09.2015,
condotto il veicolo surriferito, con applicate abusivamente le
targhe di controllo TI __________, malgrado l’avvertimento di restituzione
delle targhe intimato da parte della competente autorità amministrativa;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 2 CP, art. 158 cifra 1
cpv. 3 CP, art. 164 cifra 1 CP, art. 165 cifra 1 CP, art. 166 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio dell’imputata IM 1, assente.
Espletato il pubblico
dibattimento: mercoledì 2 maggio 2018, dalle
ore 09:34 alle ore 09:36.
martedì 6 novembre 2018, dalle ore 09:34 alle ore 11:48.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento 02.05.2018
Il Presidente constata l’assenza
ingiustificata dell’imputata.
Il Presidente constata che
l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata del 23 marzo
2018 (doc. TPC 5), raccomandata che è stata ritirata in data 4 aprile 2018
(doc. TPC 9). L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua odierna
assenza.
Verbale del dibattimento
06.11.2018
Fatti
I Il
Presidente comunica la composizione della Corte così come il nome del
vicecancelliere, avv. Stefano Stillitano, in sostituzione dell’avv. Christiana
Lepori.
Considerandi
II Il
Presidente constata l’assenza dell’imputata.
Il Presidente constata che
l’imputata è stata regolarmente citata mediante l’invio di una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata all’imputata in data
05.09.2018
come da avviso di ricezione in atti (doc TPC 17).
L’imputata non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza.
Il Presidente richiama il
verbale del dibattimento del 2 maggio 2018 (prima udienza) e constata che
l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei
contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza
anche in sua assenza.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Si procede quindi alla
continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.
III Preliminarmente
il Presidente propone le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- al
punto 1, si precisa che l’importo complessivo dei prelevamenti in contanti è di
CHF 187'000.-, importo che sarà così corretto anche nei successivi punti
dell’atto d’accusa;
- al
punto 2, si precisa il ruolo ricoperto dall’imputata in seno alla società:
“nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di
socia ed organo di fatto in seguito (…)”, specificazione da apporre anche ai
successivi punti dell’atto d’accusa.
Le parti accettano le modifiche
proposte dal Presidente.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
l’accusa rileva che vi sono due aspetti del procedimento, il primo
attiene al metodo di gestione della società da parte dell’imputata, mentre il
secondo riguarda il mancato pagamento della targa di circolazione. I fatti sono
risalenti nel tempo, ma l’imputata si è sempre disinteressata del procedimento
giudiziario. A fronte dell’importo di cui si è appropriata, 187'000.- fr,
l’accusa rileva che la società è fallita con uno scoperto di oltre 600'000 fr
proprio per la gestione sconsiderata della società. Un aspetto fattuale su cui
insiste l’accusa è il subdolo tentativo dell’imputata di dare la colpa di
quanto accaduto alla ex socia, accusandola di avere sottratto il denaro
indicato in imputazione, ciò che dimostra come la IM 1 non si sia mai assunta
le proprie responsabilità, pur a fronte delle risultanze probatorie in atti.
Già a suo tempo l’imputata aveva dato la colpa al sig. __________, il quale nel
2009.
sarebbe entrato nel locale cercando di recuperare i soldi spettanti alla
sig.ra __________ e per questo era stato denunciato dall’imputata. A seguito di
questa vicenda è stato emesso un decreto d’accusa per denuncia mendace a carico
della IM 1 e, comunque, dopo questi fatti, __________ e __________ non sono più
entrati all’interno del locale, come ben si evince dall’incarto. La prova
dunque che il denaro l’abbia preso l’imputata è oggettiva. Rilevanti sono anche
le dichiarazioni rese da __________ o __________ o da __________ il quale
afferma che vi erano diverse migliaia di franchi di prelevamenti non plausibili
e a giugno 2009 vi erano importi mancanti per oltre 100'000 fr. In merito più
specifico ai fatti indicati in accusa, si rileva che dal 20 gennaio 2009,
l’unica persona che aveva accesso alla cassaforte era l’imputata e, questa,
dopo il 2009, non ha nemmeno presentato nessuna documentazione contabile, con
l’intento dunque di lasciar morire la __________. L’imputata ha ammesso
soltanto l’importo di 65'000 senza indicare come è arrivata a tale ammontare.
Per l’accusa si deve comunque mantenere l’imputazione di 187'000 fr. In merito
all’infrazione alla LCstr, tale fattispecie dimostra il menefreghismo
dell’imputata al rispetto delle regole, da lei violate mentre si trovava alla
guida di un auto da 100'000 fr, a dimostrazione ulteriore dello stile di vita
che conduceva. Sull’appropriazione indebita ripetuta, l’accusa ritiene che tra
l’amministrazione infedele e l’appropriazione indebita sia più corretto
qualificare il reato in esame come appropriazione indebita. Chiede dunque la
conferma dell’appropriazione indebita di cui al punto 1, reato commesso con
dolo diretto. Anche con riferimento alla cattiva gestione (6b_765/2011 cons.
2.1
), l’accusa chiede la conferma del reato. La cattiva gestione riferita ai
prelevamenti imputati va riconosciuta in quanto la società è fallita a causa di
questi prelevamenti e si deve dunque riconoscere la volontà piena dell’imputata
di arrivare a questo risultato. A dimostrazione di questo appena indicato,
l’accusa rileva che l’imputata è fallita per altre due volte dopo i fatti qui
trattati. In merito al concorso con l’amministrazione infedele, i beni protetti
sono diversi rispetto alla cattiva gestione e pertanto il reato va posto in
concorso con la cattiva gestione. Anche i reati di cui al punto 6 e 7 vanno
riconosciuti. L’imputata non ha minimamente collaborato accusando terze persone
per quanto da lei fatto, ammettendo unicamente l’importo di 65'000 fr senza,
peraltro, nemmeno indicare alcun criterio in base a cui ha indicato tale
importo. L’imputata invece viveva certamente al di sopra delle proprie
possibilità, pur avendo dichiarato uno stipendi di circa 3'500 fr a fronte di
un tenore di vita molto più elevato. Per quanto concerne la pena, la colpa è
sicuramente da riferirsi al dolo pieno dell’imputata, la quale non si è nemmeno
mai scusata per quanto fatto. L’accusa riconosce la violazione del principio di
celerità e rileva che, almeno dal 2015, non risultano essere stati commessi
altri reati da parte dell’imputata. Tutto considerato l’accusa chiede una pena
di 14 mesi di detenzione e non si oppone ad una sospensione della pena con un
periodo di prova di 2 anni. Il PP preavvisa poi favorevolmente le note
d’onorario del difensore;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
la difesa comprende che l’imputata possa non genera sentimenti
positivi alla luce di tutto quanto contestatole e rileva altresì che oggi
sarebbe dovuta essere presente al dibattimento. Ma, nonostante questo, a mente
della difesa non vanno comunque imputati alcuni dei reati che sono invece
contenuti nell’AA. Compito della difesa è sottolineare come l’inchiesta sia
stata condotta a senso unico in modo tale da cercare di dimostrare che solo lei
è stata la responsabile del locale. È stata la difesa a dover insistere
affinché fossero interrogati anche tutti i soggetti protagonisti della vicenda.
Il presente procedimento trae origine dalla denuncia presentata dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, e sin da subito si è proceduto soltanto
nei confronti della sig. IM 1, tralasciando invece la posizione della sua
socia. L’imputata ha ammesso di avere preso i 65'000 fr., sostenendo poi che
anche la socia ha potuto prendere una quota altrettanto cospicua. __________
inizialmente ha invece dichiarato di non aver più messo piede nel locale a
partire dal 2007, salvo poi correggere il tiro soltanto in un secondo momento.
Queste divergenze dimostrano il contrario rispetto a quanto sostenuto dal PP. __________
al riguardo ha affermato che nel 2010 il locale era chiuso ma la sua convivente
era in possesso della chiave e della combinazione della cassaforte e questo non
vale solo fino al 20.01.2009. È al riguardo la versione dell’imputata, la quale
sostiene che anche per il 2009 i due soggetti entravano nel locale, che deve
essere tenuta in considerazione. __________ ha dunque rilasciato una
dichiarazione di convenienza. È solo il sig. __________ che ricorda che dopo
questo evento sono state cambiate le chiavi di accesso al locale, ma questo suo
ricordo non è sufficiente. Sussiste per la difesa un chiaro elemento di dubbio
circa l’autore dei prelevamenti che hanno determinato il dissesto della
società. Ma anche le persone che lavoravano nel locale erano davvero
disinteressate quando rilasciavano le loro dichiarazioni? Anche queste persone
erano forse interessate al mancato controllo della __________, per riuscire
magari ad intascarsi qualche mille franchi. C’erano dunque concrete possibilità
di prelievo da parte del personale e non vi è comunque la certezza che sia
stata proprio l’imputata a fare questi prelevamenti. L’accusa non è riuscita a
fornire questa prova, e questa incertezza ha ripercussioni su tutto il castello
accusatorio. Al punto 1 è imputata l’appropriazione indebita, mentre in
subordine si è posta l’amministrazione infedele. Per la difesa in caso di
condanna si ritiene forse maggiormente corretto riconoscere il reato di
amministrazione infedele. Ma per la difesa bisogna prosciogliere integrale
l’imputata, la quale ha si ammesso il prelievo dei 65'000 fr., ma lei non
poteva certo lavorare gratis e questi 65'000 fr spalmati nell’arco di un anno,
a mente della difesa, non sono certo un importo spropositato. Con riferimento
ai restanti 120'000 fr, questi non possono essere senza dubbio accollati all’imputata.
Può, se del caso, esserle imputata una responsabilità per la cattiva
sorveglianza della sua società, ma si tratterrebbe comunque di una
amministrazione infedele semplice che oggi sarebbe dunque prescritta.
In merito ai punti 2 e 5 vi sono perplessità sul fatto che il
reato possa essere stato commesso dopo il 2010. L’imputata deve comunque essere
prosciolta per le stesse ragioni di cui al punto 1. Circa la cattiva gestione
si contesta la vendita del mobilio, mancando agli atti una perizia sul reale
valore dei mobili, ciò che non permette di ritenere provato che la vendita sia
stata fatta ad un prezzo del tutto inadeguato. In relazione, infine, ai punti 6
e 7, la difesa rileva che il reato è punito con la multa è, pertanto, è
prescritto. Sulla pena, la difesa chiede il proscioglimento dell’imputata dalle
imputazioni di cui ai punti da 1 a 4, mentre si riconoscono i punti 5, 6 e 7
nei imiti indicati. Conclude chiedendo una cospicua riduzione di pena, con i
4/5 delle spese di giustizia che devono essere accollate allo Stato.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 37, 40,
42, 44, 47, 48, 49, 69, 106, 138, 158, 164, 165, 166 CP;
96, 97 LCStr;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
amministrazione infedele
aggravata, ripetuta
per avere,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel
periodo gennaio – dicembre 2009, a __________, nella sua veste di socia e
gerente sino al 14 giugno 2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in
seguito, attiva nella gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________,
obbligata per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio della __________/__________
di __________, e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente
violato i suoi doveri, e meglio, per avere, indebitamente attinto in più
occasioni dalla liquidità della __________/__________, dichiarata fallita dalla
Pretura di __________ in data __________2011, utilizzando il denaro così
prelevato per complessivi CHF 65’000.00 per scopi personali, procacciando
pertanto a sé un indebito profitto di pari importo;
1.2
cattiva gestione
per avere,
nel periodo gennaio 2006 – giugno 2011, a __________,
nella sua veste di socia e gerente sino al 14 giugno
2010, rispettivamente di socia ed organo di fatto in seguito, attiva nella
gestione dell’esercizio pubblico __________ di __________
a causa di una cattiva gestione, in particolare a
causa sia di svendita di valori patrimoniali, sia di spese sproporzionate che
di grave negligenza nell’amministrazione della succitata società:
e meglio, per avere:
- nel periodo
gennaio – dicembre 2009, attinto in più occasioni dalla
liquidità della società __________ e meglio dalla cassa dell’esercizio pubblico
__________, utilizzando il denaro così prelevato per complessivi CHF 65'000.-
per scopi personali, quindi non attinenti all’attività della citata società;
- permesso che
la società si indebitasse eccessivamente, come risulta dalla relazione finale
al Giudice, redatta il 14.11.2011 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
che attesta l’emissione di ACB per complessivi CHF 601'061.30, concernenti
salari non pagati dal 01.01.2008 al 30.11.2009; imposte, comunali, cantonali e
federali per gli esercizi 2006 – 2011; imposte alla fonte 2009 – 2011, IVA 2010
– 2011;
cagionato e aggravato l’eccessivo indebitamento
della società __________, persona giuridica dichiarata fallita dalla Pretura di
__________ in data __________2011, ragione sociale radiata d’ufficio in data ________2011;
1.3
guida senza licenza di
circolazione e senza assicurazione per la responsabilità civile
per avere,
a __________ il 28.09.2015, condotto il veicolo Mercedes-Benz CLS
targato TI __________, a lei intestato, senza la licenza di circolazione e le
targhe di controllo valide, sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
1.4
abuso della licenza o
delle targhe
per avere,
a __________ il 28.09.2015,
condotto il veicolo surriferito, con applicate
abusivamente le targhe di controllo TI __________, malgrado l’avvertimento di
restituzione delle targhe intimato da parte della competente autorità
amministrativa;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolta dalle
imputazioni di:
- ripetuta appropriazione
indebita qualificata, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa;
- diminuzione dell’attivo in
danno dei creditori, di cui al punto 2 dell’atto d’accusa;
- omissione di contabilità,
di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza, ritenuta la
violazione del principio di celerità, IM 1 è condannata:
- alla pena detentiva di 8
(otto) mesi;
- alla pena pecuniaria di
fr. 500.00 (totale), corrispondenti a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di
fr. 10.00 (dieci) cadauna;
4.
L’esecuzione della pena
detentiva e della pena pecuniaria sono sospese e al condannato è impartito un
periodo di prova di anni 2 (due).
5.
E’ ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 1'500.00 con motivazione scritta
e le spese procedurali sono a carico della condannata.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 5'955.00
spese fr. 135.00
IVA (8%) fr. 262.80
IVA (7.7%) fr. 228.54
totale fr. 6'581.34
7.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’581.34 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8.
La condannata è resa attenta
al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può
presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente
della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
9.
Parallelamente all’istanza
di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello
contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In
tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 91.35
fr. 791.35
============