Lexipedia

Decisione

72.2016.154

Circolato in autostrada alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h) malgrado il vigente limite di 80 km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata: superando di 68

20 marzo 2017Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I. Vita e precedenti

penali dell’imputato

1. IM 1 è nato il __________

a __________, in Serbia.

Al PP ha così riassunto la sua situazione personale:

"

Sono nato a __________ (Serbia) il __________, in una famiglia

composta da padre, madre, e un fratello.

Dopo le scuole dell’obbligo in Serbia, nel ______,

ho raggiunto i miei genitori, in Svizzera. Loro si trovavano in Svizzera già

dal ______. Mio papà faceva il ______ e la mamma faceva ______. Mio fratello ci

ha raggiunto ______ anni dopo. Mio fratello lavora ______.

In Svizzera ho frequentato per due anni la

scuola ______ …omissis…

In data __________ ho contratto matrimonio

con mia moglie __________, dalla quale ho avuto ______ figli ______.

Viviamo in un appartamento in locazione per

il quale paghiamo un canone locativo di CHF 2'600.- mensili, se non erro.

Infine, per quanto attiene alla mia

situazione finanziaria, preciso di percepire uno stipendio netto pari a CHF

8'000.- al mese, senza tredicesima.

Mia moglie lavora come ______ e percepisce

circa CHF 2'000 al mese.

Non abbiamo altre entrate finanziarie.

Non abbiamo debiti personali. Anche il

nostro veicolo non è in leasing.”

(VI PP 13.07.2016, p. 6 e 7, AI 9).

2. Quo ai suoi

precedenti penali, dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta che

il prevenuto è stato condannato l’8 febbraio 2008 dal Bezirksamt ______ alla

pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da CHF 110.00 cadauna, sospesa

condizionalmente per 2 anni, e alla multa di CHF 1'000.00 per delitto contro la

LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e infrazione

grave alle norme della circolazione (doc. TPC 8).

3. In qualità di

automobilista, IM 1 è titolare della licenza di condurre no. __________

rilasciata l’8 luglio 2008 a ______, valida per la categoria B, con esame

superato il 20 maggio 1994 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3).

A seguito dei fatti oggetto del

presente procedimento, la licenza di condurre gli è stata revocata. L’imputato

ha inoltre affermato di avere preso contatto con lo psicologo del traffico, con

il quale avrebbe previsto 12 ore di terapia, da iniziarsi il 22 marzo 2017 (VI

DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se la

decisione di revoca della licenza di condurre avesse avuto conseguenze sulla

sua professione, IM 1 ha risposto:

"

Sì, molto. Io come amministratore della ditta devo sempre

prendere i mezzi pubblici e se ho degli appuntamenti devo farmi accompagnare o

prendere i mezzi pubblici, quindi per me è molto più complicato. Anche per

quanto riguarda la famiglia non sono più in grado di accompagnare i miei figli

ad allenamento o mia moglie a fare la spesa.”

(VI DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Considerandi

II. Circostanze del fermo

4.

IM 1 è stato fermato

il 25 aprile 2016 alla guida dell’autoveicolo ______ targato __________

nell’ambito di un controllo di velocità svolto sull’autostrada A2 in direzione

sud sul territorio di __________. Da tale controllo è emerso che l’imputato

viaggiava a 148 Km/h punibili su un tratto in cui la velocità massima consentita

era di 80 Km/h (rapporto d’inchiesta, AI 1).

III. Risultanze

predibattimentali e dibattimentali

5.

Considerata l’entità

dell’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia, IM 1 è stato verbalizzato poco

dopo il fermo alla presenza del suo difensore d’ufficio. In tale occasione gli

sono state contestate le risultanze del controllo di velocità e in particolare

che l’apparecchio laser Traffic Observer LMS-14 aveva registrato una velocità

punibile, previa deduzione della tolleranza, di 148 Km/h, in luogo degli 80

Km/h prescritti, ovvero con un superamento di 68 Km/h (rapporto d’inchiesta, AI

1).

L’imputato così ha spiegato le circostanze di detto eccesso di

velocità:

"

Venivo da __________ e mi stavo recando in Serbia con la mia

famiglia per le ferie.” (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).

Interrogato in punto alla sua

consapevolezza del limite vigente sul tratto di strada oggetto del controllo, IM

1.

ha risposto:

"

Si ho visto che c’era la segnaletica di 80 Km/h ed il cantiere.

È molto difficile per me spiegare e

chiarire, non trovo la motivazione del mio gesto, sono ancora turbato del fermo

di polizia.” (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).

Alla domanda a sapere se si fosse reso conto di procedere a

velocità così elevata ha risposto:

"

Si e no, mi sono reso conto che andavo veloce ma non quanto

veloce, non avevo fretta.”

(VI PG 20.05.2016, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1).

6.

IM 1 ha accettato le

risultanze del rilevamento tecnico della velocità (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI

1).

A tal proposito si osserva che

il certificato di verificazione 258-23167 METAS datato 23 luglio 2015 è valido

fino al 31 luglio 2016 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3).

Alla domanda a sapere se avesse

qualcosa da aggiungere sui fatti, l’imputato ha risposto:

“Mi scuso per l’accaduto, normalmente mi

comporto secondo le regole della circolazione, ed essendo un padre di famiglia

sono attento alla sicurezza ed alle regole.

Tengo a precisare che ero solo su quel

tratto di strada, già da un paio di chilometri ero solo. Vorrei anche precisare

che si trattava di un rettilineo con un ottima visibilità ed uno stato

dell’asfalto ottimale ed asciutto.”

(VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).

7.

Interrogato dal PP

il 13 luglio 2016 alla presenza del difensore d’ufficio e confrontato alle

risultanze del controllo laser, segnatamente che il radar aveva registrato una

velocità punibile di 148 Km/h dove il limite prescritto era di 80 Km/h, IM 1 ha

affermato:

"

(…) preciso innanzitutto che intendo scusarmi per quanto

accaduto, come peraltro ho già fatto in Polizia e con i miei famigliari. È la

prima volta che mi vedo confrontato con un caso del genere ed è la prima volta

che vengo tradotto dinanzi al Procuratore Pubblico.

Nel frattempo ho avuto modo di riflettere

sui motivi per i quali si è verificato quanto accaduto il 25.04.2016.

A questo riguardo osservo quanto segue.

Devo ammettere che i fatti si sono svolti

così come descritti dalla Polizia. Per me è però inspiegabile dire per quale

motivo viaggiavo a questa velocità. Mi scuso ancora per questa circostanza.

Vorrei comunque sottolineare che non ho mai messo in pericolo nessun altro

utente della strada.

Ho realizzato comunque che vi era un

cantiere con limite di velocità di 80 Km/h. Conosco inoltre quel tratto di

strada perché più volte all’anno percorro quella tratta. Conosco quindi sia il

cantiere sia la strada.

Prima del cantiere viaggiavo già sulla

corsia di destra e poco prima del cantiere mi sono spostato sulla corsia di

sorpasso visto che davanti a me viaggiava un veicolo più lentamente. Ho

continuato il mio cammino sulla corsia di sinistra entrando nella zona del

cantiere. Stimo che viaggiavo ad una velocità di circa 70 Km/h”

(VI PP 13.07.2016, p. 2 e 3, AI 9).

Quanto al motivo per cui viaggiava a tale velocità, IM 1 ha

spiegato:

"

(…) perché quando siamo giunti nei pressi del cantiere era

segnalata una riduzione della velocità da 120 a 100 Km/h e in seguito da 100 a

80.

Km/h. Siccome conoscevo il tratto di strada in questione, il cantiere e

davanti a me vi era almeno un veicolo che viaggiava più lentamente ho ridotto

la velocità e mi sono spostato sulla corsia di sinistra, per effettuare il

sorpasso.

In seguito il tratto stradale è divenuto

dritto e abbastanza largo. Faceva bel tempo e il manto stradale era asciutto.

Non c’erano veicoli né davanti a me, né dietro di me, e le due corsie erano

separate da un guard-rail (barriera di contenimento). Non ero distratto.”

(VI PP 13.07.2016, p. 3, AI 9).

8.

Invitato quindi a

spiegare perché avesse aumentato la velocità di marcia, l’imputato ha

dichiarato:

"

(…) è difficile spiegarlo, ma arriverò a dire anche questo.

All’interno del mio veicolo era tutto

silenzioso. Non era accesa la radio e non c’erano persone che parlavano. Ero

concentrato alla guida. Stavamo andando in vacanza.

Se oggi penso a come sia potuto accadere

riesco solo a spiegarlo dicendo che prima viaggiavo in modo normale, ma siccome

la strada era libera e larga ho probabilmente accelerato inconsciamente.

(…) non c’era un motivo particolare per il

quale ho accelerato. (…) Non avevamo fretta di arrivare. Facciamo anche diverse

pause perché abbiamo con noi i bambini.

Nemmeno mia moglie si è accorta che

viaggiavamo sempre più veloci. Se si fosse accorta me lo avrebbe detto.

Visto che non c’era nessun pericolo sulla

strada non ho nemmeno verificato a che velocità circolavo, altrimenti se mi

fossi accorto avrei sicuramente rallentato la mia velocità. Preciso che il mio

veicolo è automatico e silenzioso. Verosimilmente non mi sono nemmeno accorto

del fatto di avere accelerato.

Poco prima del termine del cantiere ho

scorto un veicolo davanti a me. Ho quindi tolto il piede dall’acceleratore. Mi

sono avvicinato al veicolo davanti a me e poi abbiamo lasciato il cantiere e

abbiamo intrapreso entrambi la corsia di destra, lui davanti a me e io dietro

di lui.”

(VI PP 13.07.2016, p. 3 e 4, AI 9).

Alla domanda a sapere – viste le sue dichiarazioni secondo cui

avrebbe tolto il piede dall’acceleratore una volta scorto detto veicolo – se

sia quindi da ritenere che in quel momento circolava ad una velocità ancora più

elevata rispetto a quella constatata dalla Polizia, IM 1 ha risposto:

"

(…) non credo. Ribadisco che non avevo motivo di viaggiare ad una

velocità elevata. Semplicemente non mi ero accorto di avere superato il limite

consentito. Suppongo che il radar fosse ubicato all’interno del cantiere e

quindi che abbia registrato la mia velocità prima che togliessi il piede

dall’acceleratore.”

(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).

L’imputato ha quindi aggiunto:

"

Dopo circa 10/15 chilometri sono stato fermato dalla Polizia e

per me è stata una grande sorpresa. Io percorro in macchina circa 50'000 km

all’anno da circa 22 anni, …omissis…

Ho una guida responsabile (…).”

(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).

9.

Dopo avere preso

visione delle fotografie allegate al rapporto d’inchiesta (AI 3), l’imputato ha

riconosciuto nelle stesse il suo autoveicolo e la sua persona, ammettendo di

essere stato lui alla guida (VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).

IM 1 ha quindi confermato le dichiarazioni rilasciate in Polizia,

secondo cui aveva visto il limite di 80 Km/h e si era reso conto di circolare a

velocità sostenuta, precisando che:

"

(…) in quel tratto di strada ero solo e (…) non mi ero reso conto

di avere superato di così tanto il limite di velocità consentito. Non avevo guardato

il contachilometri.”

(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).

10.

Interrogato in punto

alla sua consapevolezza del fatto che circolando alla velocità di 148 Km/h

punibili all’altezza di un cantiere stradale e dove la velocità prescritta è di

80.

Km/h avesse messo in grave pericolo la sicurezza degli altri utenti della

strada e anche quella dei membri della sua famiglia a bordo del veicolo, IM 1

ha risposto:

"

(…) ribadisco che non mi ero accorto di viaggiare ad una velocità

così alta, altrimenti non l’avrei fatto, neppure se fossi stato solo in

macchina. Ribadisco di essere un guidatore prudente e di non sapermi spiegare

come possa essere accaduto tutto questo.”

(VI PP 13.07.2016, p. 5, AI 9).

11.

Confrontato alla

contestazione del PP secondo cui a chi supera di almeno 60 Km/h orari il limite

consentito di 80 Km/h sono applicabili le norme federali in materia dei

cosiddetti “pirati della strada” e la pena minima prevista è la pena

detentiva di un anno (art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), IM 1 ha affermato:

"

(…) non saprei cosa dire. Sono senza parole e tutto questo mi

pesa molto. Mi auguro che la pena non sia così alta. Ho sicuramente percorso

almeno un milione di chilometri nella mia vita. In macchina, e non ho mai

infranto la legge. Sicuramente non accadrà più.”

(VI PP 13.07.2016, p. 5, AI 9).

Alla domanda del suo difensore a sapere se i suoi famigliari si

fossero sentiti in pericolo durante il percorso, l’imputato ha risposto

negativamente:

"

(…) assolutamente no. Anche mia moglie è rimasta sorpresa, in

quanto non si attendeva quanto successo. Non si era resa conto nemmeno lei che

stavamo circolando ad una velocità così elevata.”

(VI PP 13.07.2016, p. 6, AI 9).

L’imputato ha in fine aggiunto:

"

(…) necessito della licenza di condurre per motivi di lavoro. Ho

un’impresa di ______ con ______ dipendenti e ho quindi una responsabilità anche

verso i miei collaboratori e le loro famiglie, oltre che la mia.”

(VI PP 13.07.2016, p. 6, AI 9).

12.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale del 20 marzo 2017, confrontato all’accusa,

ai fatti e alle risultanze della procedura preliminare, l’imputato ha ammesso di

aver circolato alla velocità di 148 Km/h punibili su di un tratto di strada in

cui vigeva il limite di 80 Km/h, così come pure di essere stato consapevole del

limite di velocità vigente su quel tratto di strada e di avere visto il

cantiere (VI DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se si

fosse reso conto di aver superato in modo significativo il vigente limite di velocità,

IM 1 ha risposto:

"

Purtroppo non mi sono accorto che stavo andando così veloce. Il

terreno era asciutto, davanti a me non c’era nessuno e non mi so davvero

spiegare perché sono andato così veloce. Non avevo fretta, stavo andando in

vacanza con la mia famiglia e non avevo quindi motivo per andare veloce, non

ero in ritardo e non avevo nessuno motivo. Non so perché ho schiacciato il

piede sull’acceleratore più di quello che dovevo.”

(VI DIB 20.03.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha spiegato di

possedere l’autovettura ______ dal 2007 e di avere percorso, con la medesima,

circa 150/160'000 Km.

IM 1 ha in fine aggiunto:

"

Voglio scusarmi ancora una volta con voi, sono pentito e mi

dispiace per quello che è successo. Per me è difficile sia a livello famigliare

che personale, perché sono 22 anni che guido. Adesso sto facendo la terapia,

tutto il percorso è molto difficile, ma vorrei fare in modo di riottenere al

più presto la mia licenza. Quello che è successo non è nel mio carattere e non

è una cosa che mi appartiene, cioè che io faccio di solito. Spero che non mi

capiti più e sto lavorando perché non si ripeta.”

(VI DIB 20.03.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IV. In diritto

13.

Giusta l’art. 27 cpv.

1.

LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre

essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e

del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della

visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale

limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la

velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti

tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni,

soltanto in virtù di una perizia.

Giusta l’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC la velocità massima generale

dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione

e della visibilità sono favorevoli, 80 Km/h fuori delle località, eccettuato

sulle semiautostrade.

Secondo l’art 22 cpv. 1 OSStr i segnali “Velocità massima”

e “Velocità massima 50, Limite generale” indicano in Km/h, la velocità

che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è

soppressa dal segnale “Fine della velocità massima” o “Fine della

velocità massima 50, Limite generale”.

14.

L’art. 90 cpv. 3 LCStr

stabilisce che è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,

violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate

con veicoli a motore.

L’art. 90 cpv. 4 LCStr dispone che il capoverso 3 è in ogni caso

applicabile se la velocità massima consentita è superata

- di almeno 40 km/h dove la

velocità massima consentita è di 30 km/h;

- di almeno 50 km/h dove la

velocità massima consentita è di 50 km/h;

- di almeno 60 km/h dove la

velocità massima consentita è di 80 km/h;

- di almeno 80 km/h dove la

velocità massima consentita è più di 80 km/h.

15.

Giudicando su un

ricorso dell'USTRA in materia di revoca della licenza di condurre, in una

sentenza del 20 novembre 2014 la Prima Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale ha stabilito che l'art. 90 cpv. 4 LCStr istituisce una presunzione

irrefragabile che i superamenti dei limiti di velocità contemplati dalla norma

assurgono a grave violazione qualificata delle norme della circolazione giusta

il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr (“Il capoverso 3 è in ogni caso

applicabile se…”). In forza di tale presunzione, alle autorità giudicanti

non è dunque consentito di esaminare, come aveva fatto in quel caso l'autorità

cantonale (erroneamente, secondo il Tribunale federale), se l'autore ha agito

intenzionalmente né se ha accettato il forte rischio di causare un incidente

della circolazione con feriti gravi o morti (STF 10_397/2014 del 20 novembre

2014.

consid. 2.4.1).

16.

Nella DTF 142 IV 137

del 1. giugno 2016, il Tribunale federale ha esaminato a fondo, in via

interpretativa, la portata dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, giungendo alla

conclusione che s'imponeva una modifica giurisprudenziale. Secondo i giudici

federali, ammettere che l'art. 90 cpv. 4 LCStr fondi una presunzione

irrefragabile di realizzazione del cpv. 3, in particolare per quanto attiene

agli aspetti soggettivi, preclude al giudice ogni esame degli elementi della

colpevolezza, comportando un’inversione automatica dell’onere della prova,

inammissibile giacché all’imputato è impedita la prova di aver agito senza

intenzione. Conseguentemente, l’interpretazione della norma conduce a ritenere

che se l’art. 90 cpv. 4 LCStr fonda una presunzione della realizzazione delle

condizioni soggettive del cpv. 3, tale presunzione non può dirsi irrefragabile

(DTF 142 IV 137 consid. 9.3). Ciò significa, sempre secondo il Tribunale

federale, che l’autore di un eccesso di velocità rientrante nei parametri

dell’art. 90 cpv. 4 LCStr commette oggettivamente una violazione grave qualificata

delle norme della circolazione secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr e realizza, di

principio, le condizioni soggettive dell’infrazione. Si deve ritenere, allora,

che l’autore abbia agito con l’intenzione di violare regole fondamentali della

circolazione e abbia accettato il forte rischio di causare un incidente della

circolazione con feriti gravi o morti. Tuttavia, premettendo che

l’interpretazione sistematica dell’art. 90 cpv. 4 LCStr impone l’esame da parte

del giudice della realizzazione dell’aspetto soggettivo dell’infrazione e

attenendosi ai pareri unanimi della dottrina, l’Alta Corte ha concluso che il

giudice deve conservare un margine di manovra (“une marge de manoeuvre”),

ancorché ristretto (“certes restreinte”), che gli consente di escludere,

in casi particolari (“dans des constellations particulières”), la

realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione (DTF 142 IV 137

consid 11.2). Nella fattispecie, il Tribunale federale aveva nondimeno respinto

il ricorso dell’automobilista, in assenza di circostanze particolari che

permettessero di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo

dell’infrazione (DTF 142 IV 137 consid. 12).

17.

Nella sentenza

6B_700/2016 del 14 settembre 2016, il Tribunale federale si è occupato del

ricorso di un conducente che, circolando sull’autostrada A2 in territorio del

Comune di ______, in prossimità della dogana francese, era transitato su un

tratto ove era segnalato un limite di 40 Km/h, alla velocità di 96 Km/h (già

dedotto il margine di 3 Km/h) rilevata da un apparecchio radar mobile appostato

in zona. Con un superamento del limite di 56 Km/h, gli era stata imputata una

grave violazione qualificata delle norme della circolazione, ai sensi dell'art.

90.

cpv. 3 e cpv. 4 lett. b LCStr. Il tribunale di primo grado aveva derubricato

l’infrazione e lo aveva dichiarato colpevole di grave infrazione alle norme

della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e punito con una pena

pecuniaria e una multa. Nel suo appello l’autore dell’infrazione aveva chiesto

una riduzione di entrambe le pene, mentre che il Ministero pubblico, pure

appellante, aveva ribadito le sue precedenti richieste. Respingendo l’appello

dell’imputato e in accoglimento di quello dell’accusa, la giurisdizione

d’appello aveva dichiarato l’imputato autore colpevole di grave infrazione

qualificata alle norme della circolazione, con conseguenza di condanna alla

pena detentiva di 1 anno sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni.

Evidenziata la caducità del

principio della presunzione irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra,

consid. 4c), l’Alta Corte ha rimproverato ai giudici cantonali di non aver

verificato, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il ricorrente

aveva effettivamente agito intenzionalmente e accettando il forte rischio di

causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha

ritenuto, infatti, che trovarsi confrontati, mentre si circola su un'autostrada

in ottime condizioni di viabilità, con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro

di dubbia validità formale, è circostanza che esula fortemente dall’andamento

ordinario delle cose. Pertanto, a fronte delle censure del conducente, che

affermava di aver superato questo limite per semplice disattenzione e non

intenzionalmente, e soprattutto che contestava di aver accettato il forte

rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, la particolarità del

caso era tale da giustificare un esame approfondito dell’elemento soggettivo.

Per finire, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato

la decisione impugnata e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza per

l’accertamento di ciò che il conducente sapeva e voleva, trattandosi di

questioni di fatto.

18.

Nella fattispecie non

è contestato che al momento del controllo l’imputato stava circolando a una

velocità di 148 Km/h punibili su di un tratto ove vige il limite di 80 Km/h,

con un superamento dello stesso di 68 Km/h.

Tale comportamento configura

una violazione delle norme elementari della circolazione, correndo altresì, in

ragione della grave inosservanza del limite di velocità, il forte rischio di

causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Ai sensi

dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, ciò è dato allorquando il limite viene superato di 60

Km/h ove vige il limite di 80 Km/h.

Giova inoltre rilevare che per

l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr risulta sufficiente una messa in

pericolo astratta e il pericolo è quello di causare feriti gravi o morti (RDAF

1974.

303; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et

administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg.).

Ciò premesso, un

superamento di 68 Km/h del limite massimo di 80 Km/h è certamente atto a fondare, da solo e a

prescindere dalle altre specificità della fattispecie, una messa in pericolo

astratta accresciuta per gli altri utenti della strada.

Le contestazioni

dell’appellante riguardanti l’assenza di una messa in pericolo per la

circolazione in funzione della situazione concreta (ottima visibilità, tratto

rettilineo, buone condizioni atmosferiche, assenza di traffico, test alcolemico

con esito negativo) cadono dunque nel vuoto. Tali elementi avrebbero, semmai, comportato un

aggravio della colpa qualora si fosse avverato il contrario.

19.

Vista

l’entità del superamento di velocità, gli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr risultano

oggettivamente applicabili,

ritenuto che la soglia del superamento pari ad ameno 60 Km/h che rende

applicabile tale norma è in concreto stata oltrepassata di 8 Km/h.

20.

Dal punto di vista

soggettivo, IM 1 ha dichiarato di essersi reso conto di avere commesso la grave

infrazione a lui ascritta, senza peraltro giustificare tale suo agire. In

particolare, non giungono in soccorso dell’imputato le giustificazioni da lui

addotte, quali il fatto di aver agito inconsciamente, di non aver avuto fretta,

di non essersi reso conto della velocità a cui circolava o, ancora, che il

veicolo che stava conducendo era automatico e silenzioso.

Al proposito si osserva che

ogni automobilista deve essere attento al limite di velocità imposto e

consapevole della velocità a cui sta circolando (cfr. art. 27, 31 e 32 LCStr).

Pure le argomentazioni

difensive invocanti la DTF 142 IV 137 ss. e la sentenza della Corte delle

assise correzionali del 6 febbraio 2017, così come pure la sentenza zurighese

prodotta quale doc. dib. 3, risultano essere in concreto irrilevanti. In

particolare, la prima sentenza menzionata riguarda una fattispecie del tutto

differente da quella in oggetto, mentre quella datata 7 febbraio 2017 della

Corte delle assise correzionali di Lugano – pure relativa a fatti del tutto

diversi – è ancora sub iudice presso la Corte di appello e di revisione

penale, visto il ricorso interposto dalla pubblica accusa. In fine, la sentenza

zurighese, prodotta unicamente nella forma di un articolo giornalistico,

attesta di una condanna a 20 mesi di detenzione, ovvero nulla che in concreto

possa venire in soccorso dell’imputato.

Analogamente, gli interventi

parlamentari tendenti a modificare le norme entrate in vigore a seguito

dell’adozione del “pacchetto” Via Sicura, non comportano alcuna

conseguenza ai fini del giudizio, posto che attualmente le norme applicabili a

casi quali quello in oggetto sono gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.

21.

Ritenuto che in

concreto risulta realizzato pure l’elemento soggettivo, l’imputazione di cui

all’atto d’accusa è stata confermata.

V. Commisurazione della pena

22.

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a

quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12

marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce

l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo

2010.

(DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV

132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad

un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il

giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un

influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma

non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità

va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non

- come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55

consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

23.

Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in

modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari

o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,

obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19.

giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo

criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla

colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena

più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati

(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale

svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;

DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid.

3.

p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;

STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

24.

Giusta l’art. 42 cpv.

1.

CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un

lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se

una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal

commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto

modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta

ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una

prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il

differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre

2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni

precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno

sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180

aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP

esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena

salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di

pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009,

inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la

regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42

cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze

particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano

il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19

maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV

152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in

considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati

nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si

emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se

vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza

negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della

commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,

ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con

l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di

vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato

deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione

del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4

giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la

precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia

conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di

un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità

procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010

consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42;

Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale

svizzero, FF 1999 pag. 1735).

25.

Giusta l'art. 43 cpv.

1.

CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena

pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno

a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42.

CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60

consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena

detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di

scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la

sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è

l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima

può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte

della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale,

unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati

dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano

ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione,

la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il

condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di

un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei

precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale

al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi

su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della

persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha,

a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a

determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

26.

Nel caso concreto,

l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è

oggettivamente e soggettivamente grave.

Dal profilo oggettivo, il

limite di velocità è stato superato in modo assai importante.

Non va poi scordato che su quel

tratto di strada il limite di velocità era ridotto in ragione della presenza di

un cantiere (circostanza di cui l’imputato era perfettamente cognito), ciò che

ha reso il superamento del limite particolarmente pericoloso per gli operai o

veicoli da cantiere che potevano trovarsi sulla carreggiata.

D’altra parte, occorre

considerare che il manto stradale era asciutto e vi erano buone condizioni di

visibilità.

Per quanto concerne invece

l’aspetto soggettivo, l’imputato ha agito intenzionalmente, senza alcuna valida

ragione per commettere una così importante violazione dei limiti di velocità.

A favore dell’imputato la Corte

ha considerato il fatto che attraverso le immediate scuse, IM 1 ha dimostrato

di volersi assumere le proprie responsabilità; analogamente è stato ritenuto

positivo il fatto che IM 1 si è già rivolto ad uno psicologo del traffico ed è

intenzionato a seguire un percorso terapeutico.

Quanto all’incensuratezza, si

tratta di un elemento che il Tribunale federale ha definito “neutro” per

la commisurazione della pena.

Nella fissazione della pena la

Corte è tenuta al minimo legale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una

pena detentiva di almeno un anno.

Alla luce di quanto precede, la

Corte ha considerato adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 13

(tredici) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale con

periodo di prova di 2 (due) anni.

VI. Sequestri

27.

Sulla somma di denaro

sotto sequestro è stato mantenuto il sequestro conservativo a parziale

copertura di tassa di giustizia e spese procedurali ai sensi dell’art. 268 CPP.

VII. Retribuzione del

difensore d’ufficio

28.

Giusta l’art. 135 cpv.

1.

CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto

applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento

stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua

nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio

dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1

Rtar).

All’avvocato è riconosciuto

l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio,

calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1

Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di

tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK

StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO

Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art.

135.

CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,

che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK

StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è

calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora

(art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013

del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario

può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro

usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi

ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di

patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale

è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore

di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato

nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato

medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;

6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6

maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione

dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente

assoggettato alla stessa.

29.

Le note professionali

dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state

approvate così come esposte, per complessivi CHF 5’216.70, comprensivi di

onorario, spese e IVA.

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 70 CP;

27.

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 3

e 4 lett. c LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22.

cpv. 1 OSStr;

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1.

1.

è

autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere,

il 25 aprile 2016,

a __________, sull’autostrada A2 in

direzione nord,

violato le elementari norme della

circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della

circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un

limite di velocità,

e meglio per avere circolato alla

guida dell’autoveicolo ______ targato __________ alla velocità punibile di 148

Km/h (153 Km/h dedotto il margine di tolleranza di 5 Km/h), accertata dalla

Polizia mediante apparecchio Traffic Observer LMS-14, malgrado il vigente

limite di 80 Km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata, superando

quindi di 68 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

Sulla somma di denaro sotto

sequestro è mantenuto il sequestro conservativo a parziale copertura di tassa

di giustizia e spese procedurali.

4.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

4.1

In caso di motivazione

scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 750.00.

5.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 4’605.00

spese CHF 225.30

IVA (8%) CHF 386.40

totale CHF 5’216.70

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'216.70 (art. 135

cpv. 4 CPP).

6.

Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di

revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle

assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va

inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla

notifica della sentenza motivata.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.90

fr. 1'018.90

===========