72.2016.154
Circolato in autostrada alla velocità di 148 km/h (dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h) malgrado il vigente limite di 80 km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata: superando di 68
20 marzo 2017Italiano41 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.154
Lugano,
20 marzo 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 134/2016 del 16.8.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
a __________, autostrada A2, direzione sud, Km __________,
in data 25 aprile 2016, alle ore 16.50,
violato le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato sul tratto autostradale sopra
indicato, alla guida dell’autoveicolo marca ______, targato __________, di sua
proprietà, alla velocità punibile di 148 Km/h (153 Km/h dedotto il
margine di tolleranza di 5 Km/h), accertata dalla Polizia cantonale mediante
apparecchio Traffic Observer LMS-14, malgrado il vigente limite di 80
Km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata, superando quindi
di 68 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto:
dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3
LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua tedesca, ______.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 11:33.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i fatti non sono contestati, l’imputato ha ammesso di avere
circolato a 148 Km/h su un limite di 80 Km/h, orari dove vi era un cantiere
regolarmente segnalato, con in macchina la moglie e i ______ figli. Non è la
prima volta che l’imputato infrange la legge sulla circolazione stradale. Il
superamento del limite di velocità ai sensi dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr
comporta la presunzione dell’elemento soggettivo. È vero che la giurisprudenza
nel frattempo è un po’ cambiata e questa presunzione non è più irrefragabile,
ma la presunzione di legge non può venire rovesciata nel caso concreto.
L’imputato ha dichiarato di guidare la ______ dal 2007 e conosceva quindi la
sua automobile. La conseguenza è che deve essere applicata la pena minima di 12
mesi di detenzione. Il PP non vede motivo per scostarsi dal minimo legale.
L’imputato si è comportato bene, ha ammesso subito i fatti e riconosciuto le
sue responsabilità.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato a 12 (dodici)
mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni e la confisca dell’importo di denaro sotto sequestro a garanzia delle
spese procedurali;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 ha 42 anni, è marito, padre di famiglia, ______. Egli è un
gran lavoratore, a soli ______ anni ha costituito la sua ditta, una ditta
solida, che ad oggi conta ______ dipendenti. Oggi IM 1, sua moglie e i suoi
figli, e i suoi ______ dipendenti guardano all’esito di questo dibattimento. La
sanzione che verrà emessa avrà delle conseguenze imperative anche per i
dipendenti e la famiglia di IM 1. In tutte le sue dichiarazioni IM 1 non ha mai
negato di avere circolato alla velocità accertata. Egli percorre in auto per
lavoro 50'000 Km/h all’anno da ______ anni ed ha ottenuto anche la patente per
guidare l’autobus e mezzi pesanti con rimorchio. IM 1 chiede che sia valutato
non solo il fatto oggettivo, ma anche l’aspetto soggettivo. Egli è stato
sottoposto al test dell’alcol con esito negativo, ha subito dichiarato che non
aveva fretta, si è immediatamente scusato per l’accaduto, normalmente si
comporta secondo le regole della circolazione, era solo, inteso unico come auto
su quella strada. Non vi erano veicoli né davanti né dietro di lui, le corsie
erano separate da un guard rail e si trattava di un rettilineo di autostrada
con ottima visibilità, era bel tempo, egli non era distratto e all’interno
dell’autoveicolo vi era silenzio. Il suo veicolo è automatico e silenzioso e
verosimilmente è per questo motivo che non si è accorto di viaggiare a una
velocità così alta, altrimenti non l’avrebbe fatto. Egli non si sa spiegare
come possa essere accaduto tutto questo, essendo un guidatore prudente. IM 1 si
sottoporrà a una psicoterapia del traffico e la dottoressa lavorerà in
particolare sulla difficoltà riscontrata dal test psicologico di concentrazione
a lungo termine, percorso che l’imputato ha perso molto seriamente e i cui
costi ha già saldato, ulteriore elemento che indica come egli non abbia agito
con intenzione. Neppure i famigliari all’interno dell’auto hanno percepito una
situazione di disagio o pericolo riguardo alla velocità a cui stavano
circolando e anche la moglie, pure conducente, non si è accorta della velocità,
come suffragato dalle fotografie che mostrano visi rilassati. Non è
assolutamente questa l’espressione del viso di un criminale che sta compiendo
con consapevolezza e volontà un reato, non è lui il pirata della strada così come
lo intende la legge. La difesa chiede di rinunciare all’applicazione
sistematica della sanzione prevista dall’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, chiede che
l’imputato venga giudicato per il reato commesso tenendo conto dei numerosi
interventi parlamentari generati dalle critiche insorte alle pesanti sanzioni
previste dagli articoli predetti. Chiede di essere giudicato alla luce dei
nuovi orientamenti giurisprudenziali, tenendo quindi conto della DTF 142 IV 137
ss. e della sentenza della Corte delle assise correzionali del 6 febbraio 2017
presieduta dal Giudice Marco Villa, così come pure della sentenza zurighese
prodotta quale doc. dib. 3. IM 1 non ha agito con intenzione e non ha mai
accettato il rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti.
La difesa postula una sanzione contenuta in al massimo 90
(novanta) aliquote giornaliere di pena pecuniaria, sospese condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerato, in
fatto ed in diritto
Fatti
I. Vita e precedenti
penali dell’imputato
1. IM 1 è nato il __________
a __________, in Serbia.
Al PP ha così riassunto la sua situazione personale:
"
Sono nato a __________ (Serbia) il __________, in una famiglia
composta da padre, madre, e un fratello.
Dopo le scuole dell’obbligo in Serbia, nel ______,
ho raggiunto i miei genitori, in Svizzera. Loro si trovavano in Svizzera già
dal ______. Mio papà faceva il ______ e la mamma faceva ______. Mio fratello ci
ha raggiunto ______ anni dopo. Mio fratello lavora ______.
In Svizzera ho frequentato per due anni la
scuola ______ …omissis…
In data __________ ho contratto matrimonio
con mia moglie __________, dalla quale ho avuto ______ figli ______.
Viviamo in un appartamento in locazione per
il quale paghiamo un canone locativo di CHF 2'600.- mensili, se non erro.
Infine, per quanto attiene alla mia
situazione finanziaria, preciso di percepire uno stipendio netto pari a CHF
8'000.- al mese, senza tredicesima.
Mia moglie lavora come ______ e percepisce
circa CHF 2'000 al mese.
Non abbiamo altre entrate finanziarie.
Non abbiamo debiti personali. Anche il
nostro veicolo non è in leasing.”
(VI PP 13.07.2016, p. 6 e 7, AI 9).
2. Quo ai suoi
precedenti penali, dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta che
il prevenuto è stato condannato l’8 febbraio 2008 dal Bezirksamt ______ alla
pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da CHF 110.00 cadauna, sospesa
condizionalmente per 2 anni, e alla multa di CHF 1'000.00 per delitto contro la
LF sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e infrazione
grave alle norme della circolazione (doc. TPC 8).
3. In qualità di
automobilista, IM 1 è titolare della licenza di condurre no. __________
rilasciata l’8 luglio 2008 a ______, valida per la categoria B, con esame
superato il 20 maggio 1994 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3).
A seguito dei fatti oggetto del
presente procedimento, la licenza di condurre gli è stata revocata. L’imputato
ha inoltre affermato di avere preso contatto con lo psicologo del traffico, con
il quale avrebbe previsto 12 ore di terapia, da iniziarsi il 22 marzo 2017 (VI
DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se la
decisione di revoca della licenza di condurre avesse avuto conseguenze sulla
sua professione, IM 1 ha risposto:
"
Sì, molto. Io come amministratore della ditta devo sempre
prendere i mezzi pubblici e se ho degli appuntamenti devo farmi accompagnare o
prendere i mezzi pubblici, quindi per me è molto più complicato. Anche per
quanto riguarda la famiglia non sono più in grado di accompagnare i miei figli
ad allenamento o mia moglie a fare la spesa.”
(VI DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Considerandi
II. Circostanze del fermo
4.
IM 1 è stato fermato
il 25 aprile 2016 alla guida dell’autoveicolo ______ targato __________
nell’ambito di un controllo di velocità svolto sull’autostrada A2 in direzione
sud sul territorio di __________. Da tale controllo è emerso che l’imputato
viaggiava a 148 Km/h punibili su un tratto in cui la velocità massima consentita
era di 80 Km/h (rapporto d’inchiesta, AI 1).
III. Risultanze
predibattimentali e dibattimentali
5.
Considerata l’entità
dell’eccesso di velocità rilevato dalla Polizia, IM 1 è stato verbalizzato poco
dopo il fermo alla presenza del suo difensore d’ufficio. In tale occasione gli
sono state contestate le risultanze del controllo di velocità e in particolare
che l’apparecchio laser Traffic Observer LMS-14 aveva registrato una velocità
punibile, previa deduzione della tolleranza, di 148 Km/h, in luogo degli 80
Km/h prescritti, ovvero con un superamento di 68 Km/h (rapporto d’inchiesta, AI
1).
L’imputato così ha spiegato le circostanze di detto eccesso di
velocità:
"
Venivo da __________ e mi stavo recando in Serbia con la mia
famiglia per le ferie.” (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).
Interrogato in punto alla sua
consapevolezza del limite vigente sul tratto di strada oggetto del controllo, IM
1.
ha risposto:
"
Si ho visto che c’era la segnaletica di 80 Km/h ed il cantiere.
È molto difficile per me spiegare e
chiarire, non trovo la motivazione del mio gesto, sono ancora turbato del fermo
di polizia.” (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).
Alla domanda a sapere se si fosse reso conto di procedere a
velocità così elevata ha risposto:
"
Si e no, mi sono reso conto che andavo veloce ma non quanto
veloce, non avevo fretta.”
(VI PG 20.05.2016, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 1).
6.
IM 1 ha accettato le
risultanze del rilevamento tecnico della velocità (VI PG 25.04.2016, p. 4, AI
1).
A tal proposito si osserva che
il certificato di verificazione 258-23167 METAS datato 23 luglio 2015 è valido
fino al 31 luglio 2016 (allegato al rapporto d’inchiesta, AI 3).
Alla domanda a sapere se avesse
qualcosa da aggiungere sui fatti, l’imputato ha risposto:
“Mi scuso per l’accaduto, normalmente mi
comporto secondo le regole della circolazione, ed essendo un padre di famiglia
sono attento alla sicurezza ed alle regole.
Tengo a precisare che ero solo su quel
tratto di strada, già da un paio di chilometri ero solo. Vorrei anche precisare
che si trattava di un rettilineo con un ottima visibilità ed uno stato
dell’asfalto ottimale ed asciutto.”
(VI PG 25.04.2016, p. 4, AI 1).
7.
Interrogato dal PP
il 13 luglio 2016 alla presenza del difensore d’ufficio e confrontato alle
risultanze del controllo laser, segnatamente che il radar aveva registrato una
velocità punibile di 148 Km/h dove il limite prescritto era di 80 Km/h, IM 1 ha
affermato:
"
(…) preciso innanzitutto che intendo scusarmi per quanto
accaduto, come peraltro ho già fatto in Polizia e con i miei famigliari. È la
prima volta che mi vedo confrontato con un caso del genere ed è la prima volta
che vengo tradotto dinanzi al Procuratore Pubblico.
Nel frattempo ho avuto modo di riflettere
sui motivi per i quali si è verificato quanto accaduto il 25.04.2016.
A questo riguardo osservo quanto segue.
Devo ammettere che i fatti si sono svolti
così come descritti dalla Polizia. Per me è però inspiegabile dire per quale
motivo viaggiavo a questa velocità. Mi scuso ancora per questa circostanza.
Vorrei comunque sottolineare che non ho mai messo in pericolo nessun altro
utente della strada.
Ho realizzato comunque che vi era un
cantiere con limite di velocità di 80 Km/h. Conosco inoltre quel tratto di
strada perché più volte all’anno percorro quella tratta. Conosco quindi sia il
cantiere sia la strada.
Prima del cantiere viaggiavo già sulla
corsia di destra e poco prima del cantiere mi sono spostato sulla corsia di
sorpasso visto che davanti a me viaggiava un veicolo più lentamente. Ho
continuato il mio cammino sulla corsia di sinistra entrando nella zona del
cantiere. Stimo che viaggiavo ad una velocità di circa 70 Km/h”
(VI PP 13.07.2016, p. 2 e 3, AI 9).
Quanto al motivo per cui viaggiava a tale velocità, IM 1 ha
spiegato:
"
(…) perché quando siamo giunti nei pressi del cantiere era
segnalata una riduzione della velocità da 120 a 100 Km/h e in seguito da 100 a
80.
Km/h. Siccome conoscevo il tratto di strada in questione, il cantiere e
davanti a me vi era almeno un veicolo che viaggiava più lentamente ho ridotto
la velocità e mi sono spostato sulla corsia di sinistra, per effettuare il
sorpasso.
In seguito il tratto stradale è divenuto
dritto e abbastanza largo. Faceva bel tempo e il manto stradale era asciutto.
Non c’erano veicoli né davanti a me, né dietro di me, e le due corsie erano
separate da un guard-rail (barriera di contenimento). Non ero distratto.”
(VI PP 13.07.2016, p. 3, AI 9).
8.
Invitato quindi a
spiegare perché avesse aumentato la velocità di marcia, l’imputato ha
dichiarato:
"
(…) è difficile spiegarlo, ma arriverò a dire anche questo.
All’interno del mio veicolo era tutto
silenzioso. Non era accesa la radio e non c’erano persone che parlavano. Ero
concentrato alla guida. Stavamo andando in vacanza.
Se oggi penso a come sia potuto accadere
riesco solo a spiegarlo dicendo che prima viaggiavo in modo normale, ma siccome
la strada era libera e larga ho probabilmente accelerato inconsciamente.
(…) non c’era un motivo particolare per il
quale ho accelerato. (…) Non avevamo fretta di arrivare. Facciamo anche diverse
pause perché abbiamo con noi i bambini.
Nemmeno mia moglie si è accorta che
viaggiavamo sempre più veloci. Se si fosse accorta me lo avrebbe detto.
Visto che non c’era nessun pericolo sulla
strada non ho nemmeno verificato a che velocità circolavo, altrimenti se mi
fossi accorto avrei sicuramente rallentato la mia velocità. Preciso che il mio
veicolo è automatico e silenzioso. Verosimilmente non mi sono nemmeno accorto
del fatto di avere accelerato.
Poco prima del termine del cantiere ho
scorto un veicolo davanti a me. Ho quindi tolto il piede dall’acceleratore. Mi
sono avvicinato al veicolo davanti a me e poi abbiamo lasciato il cantiere e
abbiamo intrapreso entrambi la corsia di destra, lui davanti a me e io dietro
di lui.”
(VI PP 13.07.2016, p. 3 e 4, AI 9).
Alla domanda a sapere – viste le sue dichiarazioni secondo cui
avrebbe tolto il piede dall’acceleratore una volta scorto detto veicolo – se
sia quindi da ritenere che in quel momento circolava ad una velocità ancora più
elevata rispetto a quella constatata dalla Polizia, IM 1 ha risposto:
"
(…) non credo. Ribadisco che non avevo motivo di viaggiare ad una
velocità elevata. Semplicemente non mi ero accorto di avere superato il limite
consentito. Suppongo che il radar fosse ubicato all’interno del cantiere e
quindi che abbia registrato la mia velocità prima che togliessi il piede
dall’acceleratore.”
(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).
L’imputato ha quindi aggiunto:
"
Dopo circa 10/15 chilometri sono stato fermato dalla Polizia e
per me è stata una grande sorpresa. Io percorro in macchina circa 50'000 km
all’anno da circa 22 anni, …omissis…
Ho una guida responsabile (…).”
(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).
9.
Dopo avere preso
visione delle fotografie allegate al rapporto d’inchiesta (AI 3), l’imputato ha
riconosciuto nelle stesse il suo autoveicolo e la sua persona, ammettendo di
essere stato lui alla guida (VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).
IM 1 ha quindi confermato le dichiarazioni rilasciate in Polizia,
secondo cui aveva visto il limite di 80 Km/h e si era reso conto di circolare a
velocità sostenuta, precisando che:
"
(…) in quel tratto di strada ero solo e (…) non mi ero reso conto
di avere superato di così tanto il limite di velocità consentito. Non avevo guardato
il contachilometri.”
(VI PP 13.07.2016, p. 4, AI 9).
10.
Interrogato in punto
alla sua consapevolezza del fatto che circolando alla velocità di 148 Km/h
punibili all’altezza di un cantiere stradale e dove la velocità prescritta è di
80.
Km/h avesse messo in grave pericolo la sicurezza degli altri utenti della
strada e anche quella dei membri della sua famiglia a bordo del veicolo, IM 1
ha risposto:
"
(…) ribadisco che non mi ero accorto di viaggiare ad una velocità
così alta, altrimenti non l’avrei fatto, neppure se fossi stato solo in
macchina. Ribadisco di essere un guidatore prudente e di non sapermi spiegare
come possa essere accaduto tutto questo.”
(VI PP 13.07.2016, p. 5, AI 9).
11.
Confrontato alla
contestazione del PP secondo cui a chi supera di almeno 60 Km/h orari il limite
consentito di 80 Km/h sono applicabili le norme federali in materia dei
cosiddetti “pirati della strada” e la pena minima prevista è la pena
detentiva di un anno (art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr), IM 1 ha affermato:
"
(…) non saprei cosa dire. Sono senza parole e tutto questo mi
pesa molto. Mi auguro che la pena non sia così alta. Ho sicuramente percorso
almeno un milione di chilometri nella mia vita. In macchina, e non ho mai
infranto la legge. Sicuramente non accadrà più.”
(VI PP 13.07.2016, p. 5, AI 9).
Alla domanda del suo difensore a sapere se i suoi famigliari si
fossero sentiti in pericolo durante il percorso, l’imputato ha risposto
negativamente:
"
(…) assolutamente no. Anche mia moglie è rimasta sorpresa, in
quanto non si attendeva quanto successo. Non si era resa conto nemmeno lei che
stavamo circolando ad una velocità così elevata.”
(VI PP 13.07.2016, p. 6, AI 9).
L’imputato ha in fine aggiunto:
"
(…) necessito della licenza di condurre per motivi di lavoro. Ho
un’impresa di ______ con ______ dipendenti e ho quindi una responsabilità anche
verso i miei collaboratori e le loro famiglie, oltre che la mia.”
(VI PP 13.07.2016, p. 6, AI 9).
12.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale del 20 marzo 2017, confrontato all’accusa,
ai fatti e alle risultanze della procedura preliminare, l’imputato ha ammesso di
aver circolato alla velocità di 148 Km/h punibili su di un tratto di strada in
cui vigeva il limite di 80 Km/h, così come pure di essere stato consapevole del
limite di velocità vigente su quel tratto di strada e di avere visto il
cantiere (VI DIB 20.03.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Alla domanda a sapere se si
fosse reso conto di aver superato in modo significativo il vigente limite di velocità,
IM 1 ha risposto:
"
Purtroppo non mi sono accorto che stavo andando così veloce. Il
terreno era asciutto, davanti a me non c’era nessuno e non mi so davvero
spiegare perché sono andato così veloce. Non avevo fretta, stavo andando in
vacanza con la mia famiglia e non avevo quindi motivo per andare veloce, non
ero in ritardo e non avevo nessuno motivo. Non so perché ho schiacciato il
piede sull’acceleratore più di quello che dovevo.”
(VI DIB 20.03.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha spiegato di
possedere l’autovettura ______ dal 2007 e di avere percorso, con la medesima,
circa 150/160'000 Km.
IM 1 ha in fine aggiunto:
"
Voglio scusarmi ancora una volta con voi, sono pentito e mi
dispiace per quello che è successo. Per me è difficile sia a livello famigliare
che personale, perché sono 22 anni che guido. Adesso sto facendo la terapia,
tutto il percorso è molto difficile, ma vorrei fare in modo di riottenere al
più presto la mia licenza. Quello che è successo non è nel mio carattere e non
è una cosa che mi appartiene, cioè che io faccio di solito. Spero che non mi
capiti più e sto lavorando perché non si ripeta.”
(VI DIB 20.03.2017, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IV. In diritto
13.
Giusta l’art. 27 cpv.
1.
LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre
essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e
del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della
visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale
limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la
velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti
tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni,
soltanto in virtù di una perizia.
Giusta l’art. 4a cpv. 1 lett. b ONC la velocità massima generale
dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono favorevoli, 80 Km/h fuori delle località, eccettuato
sulle semiautostrade.
Secondo l’art 22 cpv. 1 OSStr i segnali “Velocità massima”
e “Velocità massima 50, Limite generale” indicano in Km/h, la velocità
che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità sono buone. La velocità massima segnalata è
soppressa dal segnale “Fine della velocità massima” o “Fine della
velocità massima 50, Limite generale”.
14.
L’art. 90 cpv. 3 LCStr
stabilisce che è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate
con veicoli a motore.
L’art. 90 cpv. 4 LCStr dispone che il capoverso 3 è in ogni caso
applicabile se la velocità massima consentita è superata
- di almeno 40 km/h dove la
velocità massima consentita è di 30 km/h;
- di almeno 50 km/h dove la
velocità massima consentita è di 50 km/h;
- di almeno 60 km/h dove la
velocità massima consentita è di 80 km/h;
- di almeno 80 km/h dove la
velocità massima consentita è più di 80 km/h.
15.
Giudicando su un
ricorso dell'USTRA in materia di revoca della licenza di condurre, in una
sentenza del 20 novembre 2014 la Prima Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale ha stabilito che l'art. 90 cpv. 4 LCStr istituisce una presunzione
irrefragabile che i superamenti dei limiti di velocità contemplati dalla norma
assurgono a grave violazione qualificata delle norme della circolazione giusta
il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr (“Il capoverso 3 è in ogni caso
applicabile se…”). In forza di tale presunzione, alle autorità giudicanti
non è dunque consentito di esaminare, come aveva fatto in quel caso l'autorità
cantonale (erroneamente, secondo il Tribunale federale), se l'autore ha agito
intenzionalmente né se ha accettato il forte rischio di causare un incidente
della circolazione con feriti gravi o morti (STF 10_397/2014 del 20 novembre
2014.
consid. 2.4.1).
16.
Nella DTF 142 IV 137
del 1. giugno 2016, il Tribunale federale ha esaminato a fondo, in via
interpretativa, la portata dell'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, giungendo alla
conclusione che s'imponeva una modifica giurisprudenziale. Secondo i giudici
federali, ammettere che l'art. 90 cpv. 4 LCStr fondi una presunzione
irrefragabile di realizzazione del cpv. 3, in particolare per quanto attiene
agli aspetti soggettivi, preclude al giudice ogni esame degli elementi della
colpevolezza, comportando un’inversione automatica dell’onere della prova,
inammissibile giacché all’imputato è impedita la prova di aver agito senza
intenzione. Conseguentemente, l’interpretazione della norma conduce a ritenere
che se l’art. 90 cpv. 4 LCStr fonda una presunzione della realizzazione delle
condizioni soggettive del cpv. 3, tale presunzione non può dirsi irrefragabile
(DTF 142 IV 137 consid. 9.3). Ciò significa, sempre secondo il Tribunale
federale, che l’autore di un eccesso di velocità rientrante nei parametri
dell’art. 90 cpv. 4 LCStr commette oggettivamente una violazione grave qualificata
delle norme della circolazione secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr e realizza, di
principio, le condizioni soggettive dell’infrazione. Si deve ritenere, allora,
che l’autore abbia agito con l’intenzione di violare regole fondamentali della
circolazione e abbia accettato il forte rischio di causare un incidente della
circolazione con feriti gravi o morti. Tuttavia, premettendo che
l’interpretazione sistematica dell’art. 90 cpv. 4 LCStr impone l’esame da parte
del giudice della realizzazione dell’aspetto soggettivo dell’infrazione e
attenendosi ai pareri unanimi della dottrina, l’Alta Corte ha concluso che il
giudice deve conservare un margine di manovra (“une marge de manoeuvre”),
ancorché ristretto (“certes restreinte”), che gli consente di escludere,
in casi particolari (“dans des constellations particulières”), la
realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione (DTF 142 IV 137
consid 11.2). Nella fattispecie, il Tribunale federale aveva nondimeno respinto
il ricorso dell’automobilista, in assenza di circostanze particolari che
permettessero di escludere la realizzazione dell'elemento soggettivo
dell’infrazione (DTF 142 IV 137 consid. 12).
17.
Nella sentenza
6B_700/2016 del 14 settembre 2016, il Tribunale federale si è occupato del
ricorso di un conducente che, circolando sull’autostrada A2 in territorio del
Comune di ______, in prossimità della dogana francese, era transitato su un
tratto ove era segnalato un limite di 40 Km/h, alla velocità di 96 Km/h (già
dedotto il margine di 3 Km/h) rilevata da un apparecchio radar mobile appostato
in zona. Con un superamento del limite di 56 Km/h, gli era stata imputata una
grave violazione qualificata delle norme della circolazione, ai sensi dell'art.
90.
cpv. 3 e cpv. 4 lett. b LCStr. Il tribunale di primo grado aveva derubricato
l’infrazione e lo aveva dichiarato colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr e punito con una pena
pecuniaria e una multa. Nel suo appello l’autore dell’infrazione aveva chiesto
una riduzione di entrambe le pene, mentre che il Ministero pubblico, pure
appellante, aveva ribadito le sue precedenti richieste. Respingendo l’appello
dell’imputato e in accoglimento di quello dell’accusa, la giurisdizione
d’appello aveva dichiarato l’imputato autore colpevole di grave infrazione
qualificata alle norme della circolazione, con conseguenza di condanna alla
pena detentiva di 1 anno sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni.
Evidenziata la caducità del
principio della presunzione irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra,
consid. 4c), l’Alta Corte ha rimproverato ai giudici cantonali di non aver
verificato, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il ricorrente
aveva effettivamente agito intenzionalmente e accettando il forte rischio di
causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha
ritenuto, infatti, che trovarsi confrontati, mentre si circola su un'autostrada
in ottime condizioni di viabilità, con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro
di dubbia validità formale, è circostanza che esula fortemente dall’andamento
ordinario delle cose. Pertanto, a fronte delle censure del conducente, che
affermava di aver superato questo limite per semplice disattenzione e non
intenzionalmente, e soprattutto che contestava di aver accettato il forte
rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, la particolarità del
caso era tale da giustificare un esame approfondito dell’elemento soggettivo.
Per finire, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato
la decisione impugnata e rinviato gli atti al tribunale di prima istanza per
l’accertamento di ciò che il conducente sapeva e voleva, trattandosi di
questioni di fatto.
18.
Nella fattispecie non
è contestato che al momento del controllo l’imputato stava circolando a una
velocità di 148 Km/h punibili su di un tratto ove vige il limite di 80 Km/h,
con un superamento dello stesso di 68 Km/h.
Tale comportamento configura
una violazione delle norme elementari della circolazione, correndo altresì, in
ragione della grave inosservanza del limite di velocità, il forte rischio di
causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Ai sensi
dell’art. 90 cpv. 4 LCStr, ciò è dato allorquando il limite viene superato di 60
Km/h ove vige il limite di 80 Km/h.
Giova inoltre rilevare che per
l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr risulta sufficiente una messa in
pericolo astratta e il pericolo è quello di causare feriti gravi o morti (RDAF
1974.
303; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et
administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg.).
Ciò premesso, un
superamento di 68 Km/h del limite massimo di 80 Km/h è certamente atto a fondare, da solo e a
prescindere dalle altre specificità della fattispecie, una messa in pericolo
astratta accresciuta per gli altri utenti della strada.
Le contestazioni
dell’appellante riguardanti l’assenza di una messa in pericolo per la
circolazione in funzione della situazione concreta (ottima visibilità, tratto
rettilineo, buone condizioni atmosferiche, assenza di traffico, test alcolemico
con esito negativo) cadono dunque nel vuoto. Tali elementi avrebbero, semmai, comportato un
aggravio della colpa qualora si fosse avverato il contrario.
19.
Vista
l’entità del superamento di velocità, gli artt. 90 cpv. 3 e 4 LCStr risultano
oggettivamente applicabili,
ritenuto che la soglia del superamento pari ad ameno 60 Km/h che rende
applicabile tale norma è in concreto stata oltrepassata di 8 Km/h.
20.
Dal punto di vista
soggettivo, IM 1 ha dichiarato di essersi reso conto di avere commesso la grave
infrazione a lui ascritta, senza peraltro giustificare tale suo agire. In
particolare, non giungono in soccorso dell’imputato le giustificazioni da lui
addotte, quali il fatto di aver agito inconsciamente, di non aver avuto fretta,
di non essersi reso conto della velocità a cui circolava o, ancora, che il
veicolo che stava conducendo era automatico e silenzioso.
Al proposito si osserva che
ogni automobilista deve essere attento al limite di velocità imposto e
consapevole della velocità a cui sta circolando (cfr. art. 27, 31 e 32 LCStr).
Pure le argomentazioni
difensive invocanti la DTF 142 IV 137 ss. e la sentenza della Corte delle
assise correzionali del 6 febbraio 2017, così come pure la sentenza zurighese
prodotta quale doc. dib. 3, risultano essere in concreto irrilevanti. In
particolare, la prima sentenza menzionata riguarda una fattispecie del tutto
differente da quella in oggetto, mentre quella datata 7 febbraio 2017 della
Corte delle assise correzionali di Lugano – pure relativa a fatti del tutto
diversi – è ancora sub iudice presso la Corte di appello e di revisione
penale, visto il ricorso interposto dalla pubblica accusa. In fine, la sentenza
zurighese, prodotta unicamente nella forma di un articolo giornalistico,
attesta di una condanna a 20 mesi di detenzione, ovvero nulla che in concreto
possa venire in soccorso dell’imputato.
Analogamente, gli interventi
parlamentari tendenti a modificare le norme entrate in vigore a seguito
dell’adozione del “pacchetto” Via Sicura, non comportano alcuna
conseguenza ai fini del giudizio, posto che attualmente le norme applicabili a
casi quali quello in oggetto sono gli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr.
21.
Ritenuto che in
concreto risulta realizzato pure l’elemento soggettivo, l’imputazione di cui
all’atto d’accusa è stata confermata.
V. Commisurazione della pena
22.
Giusta l’art. 47 cpv.
2.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a
quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12
marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce
l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo
2010.
(DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22
giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV
132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad
un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il
giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un
influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma
non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità
va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non
- come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55
consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
23.
Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in
modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del
quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari
o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,
obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19.
giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo
criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla
colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena
più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale
svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;
DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid.
3.
p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
24.
Giusta l’art. 42 cpv.
1.
CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un
lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se
una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal
commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto
modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta
ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una
prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il
differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre
2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni
precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno
sei mesi, con o senza la condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180
aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP
esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena
salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di
pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009,
inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la
regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42
cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze
particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano
il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19
maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV
152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in
considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati
nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si
emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se
vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza
negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della
commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,
ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con
l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di
vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato
deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione
del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4
giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la
precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia
conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di
un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità
procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010
consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42;
Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale
svizzero, FF 1999 pag. 1735).
25.
Giusta l'art. 43 cpv.
1.
CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena
pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno
a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42.
CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60
consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena
detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di
scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la
sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è
l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima
può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte
della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale,
unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati
dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano
ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione,
la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il
condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di
un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei
precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale
al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi
su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della
persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha,
a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a
determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
26.
Nel caso concreto,
l’infrazione alle norme della circolazione stradale commessa dall’imputato è
oggettivamente e soggettivamente grave.
Dal profilo oggettivo, il
limite di velocità è stato superato in modo assai importante.
Non va poi scordato che su quel
tratto di strada il limite di velocità era ridotto in ragione della presenza di
un cantiere (circostanza di cui l’imputato era perfettamente cognito), ciò che
ha reso il superamento del limite particolarmente pericoloso per gli operai o
veicoli da cantiere che potevano trovarsi sulla carreggiata.
D’altra parte, occorre
considerare che il manto stradale era asciutto e vi erano buone condizioni di
visibilità.
Per quanto concerne invece
l’aspetto soggettivo, l’imputato ha agito intenzionalmente, senza alcuna valida
ragione per commettere una così importante violazione dei limiti di velocità.
A favore dell’imputato la Corte
ha considerato il fatto che attraverso le immediate scuse, IM 1 ha dimostrato
di volersi assumere le proprie responsabilità; analogamente è stato ritenuto
positivo il fatto che IM 1 si è già rivolto ad uno psicologo del traffico ed è
intenzionato a seguire un percorso terapeutico.
Quanto all’incensuratezza, si
tratta di un elemento che il Tribunale federale ha definito “neutro” per
la commisurazione della pena.
Nella fissazione della pena la
Corte è tenuta al minimo legale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, ovvero una
pena detentiva di almeno un anno.
Alla luce di quanto precede, la
Corte ha considerato adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 13
(tredici) mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale con
periodo di prova di 2 (due) anni.
VI. Sequestri
27.
Sulla somma di denaro
sotto sequestro è stato mantenuto il sequestro conservativo a parziale
copertura di tassa di giustizia e spese procedurali ai sensi dell’art. 268 CPP.
VII. Retribuzione del
difensore d’ufficio
28.
Giusta l’art. 135 cpv.
1.
CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto
applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento
stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua
nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1
Rtar).
All’avvocato è riconosciuto
l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio,
calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1
Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di
tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK
StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO
Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art.
135.
CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,
che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK
StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è
calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora
(art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013
del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente
impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo
comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario
può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro
usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi
ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di
patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale
è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore
di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato
nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato
medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;
6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6
maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione
dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente
assoggettato alla stessa.
29.
Le note professionali
dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state
approvate così come esposte, per complessivi CHF 5’216.70, comprensivi di
onorario, spese e IVA.
Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 70 CP;
27.
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 3
e 4 lett. c LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22.
cpv. 1 OSStr;
82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1.
1.
è
autore colpevole di:
1.1
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere,
il 25 aprile 2016,
a __________, sull’autostrada A2 in
direzione nord,
violato le elementari norme della
circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della
circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un
limite di velocità,
e meglio per avere circolato alla
guida dell’autoveicolo ______ targato __________ alla velocità punibile di 148
Km/h (153 Km/h dedotto il margine di tolleranza di 5 Km/h), accertata dalla
Polizia mediante apparecchio Traffic Observer LMS-14, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h, prescritto a seguito di lavori sulla carreggiata, superando
quindi di 68 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.
Sulla somma di denaro sotto
sequestro è mantenuto il sequestro conservativo a parziale copertura di tassa
di giustizia e spese procedurali.
4.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
4.1
In caso di motivazione
scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 750.00.
5.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 4’605.00
spese CHF 225.30
IVA (8%) CHF 386.40
totale CHF 5’216.70
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 5'216.70 (art. 135
cpv. 4 CPP).
6.
Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di
revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle
assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci
giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va
inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla
notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.90
fr. 1'018.90
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