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Decisione

72.2016.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i 200 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, da __________ a __________, con

l’automobile di __________, depositando temporaneamente presso quest’ultimo 100

grammi di detta sostanza (10 ovuli da 10 grammi cadauno), promettendogli un

ovulo a titolo di compenso e trattenendo per sé la differenza di 100 grammi (10

ovuli da 10 grammi cadauno), destinati alla vendita;

1.3. detenuto, sulla sua persona, a __________, presso il Bar __________,

nel corso dell’estate 2015, 10 grammi di cocaina (di cui una dose offerta a __________,

quale assaggio finalizzato a vendita; punto 1.5), rispettivamente detenuto e

depositato a __________ (appartamento via __________), in data 23.01.2016,

unitamente a __________ (detto “__________”), 200 grammi di cocaina

(sotto forma di sasso), destinata alla vendita (di cui 30 grammi venduti a __________;

punto 1.4);

1.4. alienato/procurato

a terzi, in più occasioni, a __________ ed in altre località del Ticino, nel

periodo 2015-23.01.2016, almeno complessivi 180 grammi di cocaina e più

precisamente, per avere venduto i 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, al

dettaglio, a persone rimaste ignote, rispettivamente consegnato, a credito, a __________,

affinché li rivendesse a terzi, a __________ (appartamento via __________), il

23.01.2016, 30 grammi di cocaina dei 200 grammi di cui al punto 1.3,

concordando un prezzo di vendita con __________ di complessivi CHF 1'800.-, ma

ricevendo da lui solo CHF 500.-;

1.5. offerto

a __________, a __________, presso il Bar __________, nel corso dell’estate

2015, una dose di cocaina quale assaggio (consumo personale), in vista di un

eventuale acquisto da parte di __________ di tale sostanza stupefacente;

acquisto poi non effettuato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in relazione con il cpv. 1 lett.

b, lett. c e lett. d LStup;

2. riciclaggio

di denaro

per avere,

in diverse località del

Ticino, nel periodo 15.02.2011-07.01.2013,

compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle

circostanze) provenire da un crimine,

e meglio, per avere

inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 3'086.37 che

sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato (sia singolarmente, sia

in correità con altri), facendo capo ad agenzie preposte a questo scopo, in

particolare per avere inviato:

2.1. tramite

__________:

- CHF

1'153,37 a favore di __________, __________, il 15.02.2011;

- CHF

100.- a favore di __________, __________ il 30.05.2011;

- CHF

200.- il 30.07.2011 e CHF 763.- il 19.08.2011 a favore di __________, __________;

- CHF

220.- a favore di __________ , __________, il 02.09.2011;

- CHF

100.- a favore di __________, __________ il 07.02.2012;

- CHF

200.- il 13.05.2014 e CHF 200.- il 06.06.2014 a favore di __________, __________

(RD)

2.2. tramite

__________:

- CHF

50.- a favore di __________, I-__________, il 07.01.2013

2.3. tramite

__________:

- circa

CHF 100.- (DOP 4'271.97) a favore di __________, __________, in data 08.05.2011

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 305bis CP;

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 18:00.

Sentiti: - il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

descrive le circostanze dell’arresto

di IM 1, tutto è partito dall’autodenuncia di __________, acquirente

dell’imputato, il quale si è sentito pressato a seguito di intimidazioni per

non aver pagato una fornitura di cocaina. IM 1 in gran parte è reo confesso,

anche se inizialmente ha contestato tutto. Egli ammette di aver trafficato 350

gr di cocaina, di cui 150 portati dall’Italia in tre occasioni, e di averla

venduta a diverse persone nel Canton Ticino.

Il PP gli imputa altri 200 grammi di

cocaina, ovvero quelli che __________ ha dichiarato di aver visto

nell’appartamento quando ha ricevuto i 20 grammi di fornitura da IM 1.

__________ ha sempre confermato la sua versione dei fatti, non ha nessun motivo

per deporre il falso, anzi, con le sue dichiarazioni egli si autoaccusa e

aggrava la propria posizione processuale. È molto preciso e fa delle

dichiarazioni molto circostanziate. __________ ha anche spiegato i motivi per

cui ritiene di aver visto un panetto di 200 grammi, di professione fa il cuoco,

il suo lavoro comprende anche quello di pesare gli alimenti, come da lui

riferito di primo acchito. In seguito, ha poi precisato di aver visto la

restante cocaina pesata sulla bilancia digitale, per circa 168/188 grammi.

Ritiene più credibile la versione di __________, rispetto a quella di IM 1, che

comunque ha mentito diverse volte in corso d’inchiesta. In definitiva l’accusa

comprende 550 grammi di cocaina, ai quali vanno aggiunti 10 grammi indicati da __________.

In diritto l’infrazione è aggravata. Con riferimento all’accusa di riciclaggio

di denaro, ne chiede la conferma. Le perquisizioni presso le società di money

transfert confermano che l’imputato ha spedito all’estero più di 3'000 franchi.

È evidente che si tratta di denaro proveniente da traffico di cocaina, IM 1 era

disoccupato e non lavorava, conduceva una vita comunque brillante tra feste

varie, dunque il denaro da lui guadagnato proviene forzatamente dal traffico di

stupefacenti, e non da quei pochi soldi che la madre gli passava per vivere.

Per la commisurazione della pena, non vi è nessuna circostanza attenuante.

Aggravano invece la sua posizione i precedenti penali e la sua non totale

collaborazione. I fatti sono di una certa gravità, egli ha dato prova di

mancanza totale di ravvedimento. Ha agito per arricchirsi sulle spalle dei

tossicodipendenti. Chiede una pena detentiva da espiare, perlomeno

parzialmente. Chiede la revoca della sospensione condizionale delle pene

pecuniarie precedenti per 175 aliquote, ritenuto che ha delinquito nel periodo

di prova. Chiede dunque la conferma dell’AA e la condanna ad una pena detentiva

di 2 anni e 10 mesi, da considerarsi quale pena unica (già compresa la revoca)

di cui almeno 12 mesi da espiare. Il resto della pena di 22 mesi dovrà essere

sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

l’AA elenca una serie di episodi in

parte ammessi (per 350 gr) e in parte contestati (210 gr). Il grado di purezza

non è accertato e per cui rinvia alla giurisprudenza. __________ e __________

sono tossicodipendenti e dunque lascia alla Corte valutare l’attendibilità

delle loro dichiarazioni. L’imputato sin dal primo verbale ha ammesso di essere

un consumatore di cocaina, egli è stato già condannato in passato per aver

consumato. Complessivamente ha ammesso 350 grammi importati e poi venduti. Ogni

altra imputazione è contestata. Con riferimento ai 200 gr imputatigli a causa

delle dichiarazioni di __________, la difesa precisa che il PP ha creduto

all’imputato allorquando egli ha affermato di avergli consegnato a credito 30

gr, e ha creduto a __________ invece quando ha dichiarato di aver notato un

panetto di ca. 200 gr. Ritiene questo comportamento della pubblica accusa poco

coerente, e ad ogni modo le dichiarazioni di __________ sono poco attendibili

trattandosi di un tossicodipendente, che serbava rancore nei confronti di IM 1.

Nell’impossibilità di determinarsi chiede l’applicazione del principio in dubio

pro reo. IM 1 non può essere condannato per più di 350 gr di cocaina ammessi.

Per il resto va prosciolto. Per l’accusa di riciclaggio, non è dimostrata la

provenienza criminale del denaro. Il periodo indicato nel pt. 2 AA non

contempla inoltre l’anno 2014, per cui risultano due operazioni non coperte. In

virtù del principio in dubio pro reo chiede proscioglimento integrale da tale

accusa. L’imputato aveva un regolare permesso di lavoro in Svizzera, egli ha

ben spiegato come faceva per mantenersi. Con riferimento alla commisurazione

della pena, ritiene quella richiesta dal PP pesante. IM 1 si trova in carcere

dal 26 aprile 2016, ha trascorso tre mesi in detenzione preventiva. Egli è

stato collaborativo. L’inchiesta si è conclusa con ammissioni per 350 grammi di

cocaina sin da subito. Per i suoi precedenti penali, si tratta di condanne a

poche aliquote sempre sospese condizionalmente. È la prima volta che si trova

in carcere, ha capito che non ha più altre chances da giocare in Svizzera. Ha

organizzato concretamente la sua vita, uscito di prigione ha trovato un posto

di lavoro in Italia grazie a sua madre che l’ha sempre sostenuto. Una volta

organizzatisi, hanno intenzione di andare negli Stati Uniti dove risiedono dei

parenti. Le premesse a mente della difesa sono positive. La sua colpa è grave,

egli però era consumatore e tra i suoi precedenti non vi sono atti gravi.

Secondo l’art. 42 CP la pena deve essere contenuta nei 24 mesi ed essere

totalmente sospesa condizionalmente. Chiede l’immediata scarcerazione di IM 1 e

la condanna al massimo di 24 mesi sospesi condizionalmente. Egli è conscio che

non potrà tornare in Svizzera, non si opporrà ad un eventuale divieto d’entrata

malgrado le sue figlie vivono in Ticino. Chiede un’altra chance, non si oppone

ad un periodo di prova lungo, a mente della difesa è equo 4 anni, anche se non

si opporrà eventualmente a che sia di 5 anni.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44,

47, 49, 51, 305bis CP; 19 LStup;

82, 135, 422

e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________,

__________, __________, __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel

periodo primavera 2013-23 gennaio 2016,

agendo sia

singolarmente, sia in correità con altri,

importato,

trasportato, detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, un quantitativo

di almeno complessivi 350 grammi di cocaina, sapendo o dovendo comunque

presumere dalle circostanze, segnatamente in considerazione degli importanti

quantitativi di sostanza stupefacente trafficata, che il suo agire poteva

mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone;

1.2. riciclaggio

di denaro

per avere,

in diverse

località del Ticino, nel periodo 30.05.2011-07.01.2013,

compiuto

atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o

la confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle

circostanze) provenire da un crimine,

e meglio,

per avere inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 1'383.00 che

sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato, facendo capo ad

agenzie preposte a questo scopo;

e meglio come

descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM

1.

è prosciolto da ogni altra accusa.

3.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente

aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di accusa del 22.06.2011, 19.08.2013 e

12.11.2015

del Ministero pubblico del Canton Ticino, e del 20.04.2012 del

Bundesanwaltschaft,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 21 (ventuno)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un

periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

5.

È

fatto ordine al condannato, quale norma di condotta ai sensi dell’art. 44 cpv.

2.

CP, per la durata del periodo di prova, di non entrare né risiedere in

Svizzera, con la comminatoria dell’art. 295 CP.

6.

È

ordinata la revoca della sospensione condizionale:

- della

pena di 75 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 22.06.2011, no.

2011.3548

del Ministero pubblico del Canton Ticino;

- della

pena di 10 aliquote giornaliere a 20 CHF l’una di cui al DAC 20.04.2012 no.

SV.12.0493_BLA del Bundesanwaltschaft;

- della

pena di 5 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 19.08.2013, no.

2011.7174

del Ministero pubblico del Canton Ticino;

- della pena di 85 aliquote

giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 12.11.2015, no. 2015.3704 del

Ministero pubblico del Canton Ticino;

7.

La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del

condannato.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 11'732.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 122.90

fr. 12'854.90

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