72.2016.155
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5 dicembre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.155
Lugano,
5 dicembre 2016/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1
GI 2
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 26
aprile 2016 al 22 luglio 2016 (88 giorni),
in anticipata espiazione della
pena dal 23 luglio 2016;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 132/2016 del 17.8.2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, __________,
__________, __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel periodo
primavera 2013-23 gennaio 2016,
agendo sia
singolarmente, sia in correità con altri,
importato, trasportato,
detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, un quantitativo di
almeno complessivi 560 grammi di cocaina, sapendo o dovendo comunque
presumere dalle circostanze, segnatamente in considerazione degli importanti
quantitativi di sostanza stupefacente trafficata, che il suo agire poteva
mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone;
e meglio, per avere:
1.1. importato,
da __________ (Italia) in Svizzera, occultandoli sulla sua persona, quindi
trasportato e detenuto, in almeno 4 occasioni, nel periodo primavera
2013-23.01.2016, almeno complessivi 350 grammi di cocaina destinati alla
vendita, segnatamente: 200 grammi, in un’occasione, nella primavera del 2013
(sotto forma di ovuli) e 150 grammi, in 3 occasioni, nel periodo
2015-23.01.2016;
1.2. trasportato, nella primavera del 2013, unitamente a __________ (detto “__________”),
Fatti
i 200 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, da __________ a __________, con
l’automobile di __________, depositando temporaneamente presso quest’ultimo 100
grammi di detta sostanza (10 ovuli da 10 grammi cadauno), promettendogli un
ovulo a titolo di compenso e trattenendo per sé la differenza di 100 grammi (10
ovuli da 10 grammi cadauno), destinati alla vendita;
1.3. detenuto, sulla sua persona, a __________, presso il Bar __________,
nel corso dell’estate 2015, 10 grammi di cocaina (di cui una dose offerta a __________,
quale assaggio finalizzato a vendita; punto 1.5), rispettivamente detenuto e
depositato a __________ (appartamento via __________), in data 23.01.2016,
unitamente a __________ (detto “__________”), 200 grammi di cocaina
(sotto forma di sasso), destinata alla vendita (di cui 30 grammi venduti a __________;
punto 1.4);
1.4. alienato/procurato
a terzi, in più occasioni, a __________ ed in altre località del Ticino, nel
periodo 2015-23.01.2016, almeno complessivi 180 grammi di cocaina e più
precisamente, per avere venduto i 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.1, al
dettaglio, a persone rimaste ignote, rispettivamente consegnato, a credito, a __________,
affinché li rivendesse a terzi, a __________ (appartamento via __________), il
23.01.2016, 30 grammi di cocaina dei 200 grammi di cui al punto 1.3,
concordando un prezzo di vendita con __________ di complessivi CHF 1'800.-, ma
ricevendo da lui solo CHF 500.-;
1.5. offerto
a __________, a __________, presso il Bar __________, nel corso dell’estate
2015, una dose di cocaina quale assaggio (consumo personale), in vista di un
eventuale acquisto da parte di __________ di tale sostanza stupefacente;
acquisto poi non effettuato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, in relazione con il cpv. 1 lett.
b, lett. c e lett. d LStup;
2. riciclaggio
di denaro
per avere,
in diverse località del
Ticino, nel periodo 15.02.2011-07.01.2013,
compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle
circostanze) provenire da un crimine,
e meglio, per avere
inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 3'086.37 che
sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato (sia singolarmente, sia
in correità con altri), facendo capo ad agenzie preposte a questo scopo, in
particolare per avere inviato:
2.1. tramite
__________:
- CHF
1'153,37 a favore di __________, __________, il 15.02.2011;
- CHF
100.- a favore di __________, __________ il 30.05.2011;
- CHF
200.- il 30.07.2011 e CHF 763.- il 19.08.2011 a favore di __________, __________;
- CHF
220.- a favore di __________ , __________, il 02.09.2011;
- CHF
100.- a favore di __________, __________ il 07.02.2012;
- CHF
200.- il 13.05.2014 e CHF 200.- il 06.06.2014 a favore di __________, __________
(RD)
2.2. tramite
__________:
- CHF
50.- a favore di __________, I-__________, il 07.01.2013
2.3. tramite
__________:
- circa
CHF 100.- (DOP 4'271.97) a favore di __________, __________, in data 08.05.2011
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 305bis CP;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 18:00.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
descrive le circostanze dell’arresto
di IM 1, tutto è partito dall’autodenuncia di __________, acquirente
dell’imputato, il quale si è sentito pressato a seguito di intimidazioni per
non aver pagato una fornitura di cocaina. IM 1 in gran parte è reo confesso,
anche se inizialmente ha contestato tutto. Egli ammette di aver trafficato 350
gr di cocaina, di cui 150 portati dall’Italia in tre occasioni, e di averla
venduta a diverse persone nel Canton Ticino.
Il PP gli imputa altri 200 grammi di
cocaina, ovvero quelli che __________ ha dichiarato di aver visto
nell’appartamento quando ha ricevuto i 20 grammi di fornitura da IM 1.
__________ ha sempre confermato la sua versione dei fatti, non ha nessun motivo
per deporre il falso, anzi, con le sue dichiarazioni egli si autoaccusa e
aggrava la propria posizione processuale. È molto preciso e fa delle
dichiarazioni molto circostanziate. __________ ha anche spiegato i motivi per
cui ritiene di aver visto un panetto di 200 grammi, di professione fa il cuoco,
il suo lavoro comprende anche quello di pesare gli alimenti, come da lui
riferito di primo acchito. In seguito, ha poi precisato di aver visto la
restante cocaina pesata sulla bilancia digitale, per circa 168/188 grammi.
Ritiene più credibile la versione di __________, rispetto a quella di IM 1, che
comunque ha mentito diverse volte in corso d’inchiesta. In definitiva l’accusa
comprende 550 grammi di cocaina, ai quali vanno aggiunti 10 grammi indicati da __________.
In diritto l’infrazione è aggravata. Con riferimento all’accusa di riciclaggio
di denaro, ne chiede la conferma. Le perquisizioni presso le società di money
transfert confermano che l’imputato ha spedito all’estero più di 3'000 franchi.
È evidente che si tratta di denaro proveniente da traffico di cocaina, IM 1 era
disoccupato e non lavorava, conduceva una vita comunque brillante tra feste
varie, dunque il denaro da lui guadagnato proviene forzatamente dal traffico di
stupefacenti, e non da quei pochi soldi che la madre gli passava per vivere.
Per la commisurazione della pena, non vi è nessuna circostanza attenuante.
Aggravano invece la sua posizione i precedenti penali e la sua non totale
collaborazione. I fatti sono di una certa gravità, egli ha dato prova di
mancanza totale di ravvedimento. Ha agito per arricchirsi sulle spalle dei
tossicodipendenti. Chiede una pena detentiva da espiare, perlomeno
parzialmente. Chiede la revoca della sospensione condizionale delle pene
pecuniarie precedenti per 175 aliquote, ritenuto che ha delinquito nel periodo
di prova. Chiede dunque la conferma dell’AA e la condanna ad una pena detentiva
di 2 anni e 10 mesi, da considerarsi quale pena unica (già compresa la revoca)
di cui almeno 12 mesi da espiare. Il resto della pena di 22 mesi dovrà essere
sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
- l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
l’AA elenca una serie di episodi in
parte ammessi (per 350 gr) e in parte contestati (210 gr). Il grado di purezza
non è accertato e per cui rinvia alla giurisprudenza. __________ e __________
sono tossicodipendenti e dunque lascia alla Corte valutare l’attendibilità
delle loro dichiarazioni. L’imputato sin dal primo verbale ha ammesso di essere
un consumatore di cocaina, egli è stato già condannato in passato per aver
consumato. Complessivamente ha ammesso 350 grammi importati e poi venduti. Ogni
altra imputazione è contestata. Con riferimento ai 200 gr imputatigli a causa
delle dichiarazioni di __________, la difesa precisa che il PP ha creduto
all’imputato allorquando egli ha affermato di avergli consegnato a credito 30
gr, e ha creduto a __________ invece quando ha dichiarato di aver notato un
panetto di ca. 200 gr. Ritiene questo comportamento della pubblica accusa poco
coerente, e ad ogni modo le dichiarazioni di __________ sono poco attendibili
trattandosi di un tossicodipendente, che serbava rancore nei confronti di IM 1.
Nell’impossibilità di determinarsi chiede l’applicazione del principio in dubio
pro reo. IM 1 non può essere condannato per più di 350 gr di cocaina ammessi.
Per il resto va prosciolto. Per l’accusa di riciclaggio, non è dimostrata la
provenienza criminale del denaro. Il periodo indicato nel pt. 2 AA non
contempla inoltre l’anno 2014, per cui risultano due operazioni non coperte. In
virtù del principio in dubio pro reo chiede proscioglimento integrale da tale
accusa. L’imputato aveva un regolare permesso di lavoro in Svizzera, egli ha
ben spiegato come faceva per mantenersi. Con riferimento alla commisurazione
della pena, ritiene quella richiesta dal PP pesante. IM 1 si trova in carcere
dal 26 aprile 2016, ha trascorso tre mesi in detenzione preventiva. Egli è
stato collaborativo. L’inchiesta si è conclusa con ammissioni per 350 grammi di
cocaina sin da subito. Per i suoi precedenti penali, si tratta di condanne a
poche aliquote sempre sospese condizionalmente. È la prima volta che si trova
in carcere, ha capito che non ha più altre chances da giocare in Svizzera. Ha
organizzato concretamente la sua vita, uscito di prigione ha trovato un posto
di lavoro in Italia grazie a sua madre che l’ha sempre sostenuto. Una volta
organizzatisi, hanno intenzione di andare negli Stati Uniti dove risiedono dei
parenti. Le premesse a mente della difesa sono positive. La sua colpa è grave,
egli però era consumatore e tra i suoi precedenti non vi sono atti gravi.
Secondo l’art. 42 CP la pena deve essere contenuta nei 24 mesi ed essere
totalmente sospesa condizionalmente. Chiede l’immediata scarcerazione di IM 1 e
la condanna al massimo di 24 mesi sospesi condizionalmente. Egli è conscio che
non potrà tornare in Svizzera, non si opporrà ad un eventuale divieto d’entrata
malgrado le sue figlie vivono in Ticino. Chiede un’altra chance, non si oppone
ad un periodo di prova lungo, a mente della difesa è equo 4 anni, anche se non
si opporrà eventualmente a che sia di 5 anni.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44,
47, 49, 51, 305bis CP; 19 LStup;
82, 135, 422
e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________,
__________, __________, __________ ed in altre località del Cantone Ticino, nel
periodo primavera 2013-23 gennaio 2016,
agendo sia
singolarmente, sia in correità con altri,
importato,
trasportato, detenuto, depositato e alienato, in più occasioni, un quantitativo
di almeno complessivi 350 grammi di cocaina, sapendo o dovendo comunque
presumere dalle circostanze, segnatamente in considerazione degli importanti
quantitativi di sostanza stupefacente trafficata, che il suo agire poteva
mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone;
1.2. riciclaggio
di denaro
per avere,
in diverse
località del Ticino, nel periodo 30.05.2011-07.01.2013,
compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali che sapeva (o doveva presumere dalle
circostanze) provenire da un crimine,
e meglio,
per avere inviato all’estero denaro contante per complessivi CHF 1'383.00 che
sapeva provenire dal traffico di cocaina da lui operato, facendo capo ad
agenzie preposte a questo scopo;
e meglio come
descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM
1.
è prosciolto da ogni altra accusa.
3.
Di
conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente
aggiuntiva a quelle di cui ai decreti di accusa del 22.06.2011, 19.08.2013 e
12.11.2015
del Ministero pubblico del Canton Ticino, e del 20.04.2012 del
Bundesanwaltschaft,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 21 (ventuno)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un
periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
5.
È
fatto ordine al condannato, quale norma di condotta ai sensi dell’art. 44 cpv.
2.
CP, per la durata del periodo di prova, di non entrare né risiedere in
Svizzera, con la comminatoria dell’art. 295 CP.
6.
È
ordinata la revoca della sospensione condizionale:
- della
pena di 75 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 22.06.2011, no.
2011.3548
del Ministero pubblico del Canton Ticino;
- della
pena di 10 aliquote giornaliere a 20 CHF l’una di cui al DAC 20.04.2012 no.
SV.12.0493_BLA del Bundesanwaltschaft;
- della
pena di 5 aliquote giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 19.08.2013, no.
2011.7174
del Ministero pubblico del Canton Ticino;
- della pena di 85 aliquote
giornaliere a 30 CHF l’una di cui al DAC 12.11.2015, no. 2015.3704 del
Ministero pubblico del Canton Ticino;
7.
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del
condannato.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'732.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 122.90
fr. 12'854.90
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