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Decisione

72.2016.160

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa agendo in banda e per mestiere: posseduto, detenuto, trasportato e importato ca. 9 kg di cocaina (di cui 7 kg alienata e 2'421 g destinati alla

11 novembre 2016Italiano94 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono stati principalmente ammessi in aula.

Rileva che IM 1 inizialmente vedeva in

IM 2 il suo modello da seguire, un uomo di successo. I due sono poi diventati

amici ed è così che si è formato quel vincolo di fiducia che li ha portati ad

iniziare insieme un traffico di stupefacenti. IM 1 ha più volte ribadito che

l’iniziativa di entrare nel mondo degli stupefacenti è stata sua, precisando di

essere stato molto insistente con IM 2 per questo. Egli ha sempre negato di

avere conosciuto __________, senonché __________ ha riferito che conosceva sia IM

2 che IM 1, dal quale avrebbe pure pernottato poco prima del suo interrogatorio,

e che vi sarebbe stato un incontro a cui avrebbe partecipato anche IM 1 insieme

a __________ e IM 2, ciò che è stato confermato da quest’ultimo. Sottolinea che

i due non erano dediti allo spaccio di dettaglio, ma avevano due grossi

acquirenti a __________ e __________. IM 1, il quale ha ammesso da subito i

viaggi, ha riconosciuto di avere trasportato complessivamente 9'021.19 grammi

di cocaina. IM 2, per contro, ha negato di avere partecipato a tutti questi

viaggi ed ha affermato di non avere saputo quale fosse il quantitativo di

cocaina trasportata, ciò che però stride con il fatto che in occasione

dell’ultimo trasporto, egli aveva personalmente confezionato i Tetrapak. Egli

doveva poi immaginarsi quanto era il quantitativo, anche perché era lui ad incassare

i soldi dagli acquirenti e facendo il calcolo a ritroso si riesce a giungere al

quantitativo spacciato, ovvero quello indicato nell’atto d’accusa.

Relativamente al reato di riciclaggio

di denaro, l’accusa rileva che gli imputati hanno dichiarato di essere stati al

corrente che i soldi erano di origine delinquenziale.

Per quel che concerne il diritto,

l’accusa riassume la giurisprudenza del TF in merito alla nozione di correità,

rilevando che nel caso concreto sono dati gli elementi della correità sia per

quanto riguarda il traffico di stupefacenti che per quanto attiene al

riciclaggio. Nonostante IM 1 abbia tentato di far credere di avere avuto un

ruolo minore nel traffico, il suo contributo è stato maggiore a quanto da lui

dichiarato. Egli ha infatti partecipato a tutte le fasi del traffico,

addirittura alla pianificazione dei viaggi con __________ e __________. È poi

stato lui a proporsi come corriere, idea poi avallata da __________, siccome IM

2 aveva timore di trasportare lo stupefacente. Se anche da una parte si

potrebbe concedergli di avere effettuato solo il trasporto, dall’altro va detto

che egli ha fatto sue anche decisioni degli altri e il suo contributo è stato

essenziale, non da ultimo grazie al suo supporto logistico, ovvero la sua autovettura

utilizzata per tutti i viaggi.

Per quanto attiene al bene protetto

dall’art. 19 LStup, rileva che si tratta della salute pubblica, ricordando gli

effetti nefasti dell’uso di cocaina. Nel caso concreto, a mente dell’accusa,

sono dati sia gli elementi oggettivi che soggettivi dell’art. 19 cpv. 1 LStup,

così come pure delle aggravanti di cui all’art. 19 cpv. 2 lett, a, b e c LStup.

Ribadisce che entrambi gli imputati erano al corrente del quantitativo di

cocaina trasportata. Relativamente alla banda, osserva che già solo per l’agire

tra i due imputati l’aggravante si applica, a prescindere dalla partecipazione

di __________ e __________ o terze persone. Gli imputati agivano come una

coppia di pattinatori e tra i due vi era una forte affiliazione. Vi era inoltre

una suddivisione dei ruoli, che ha permesso loro di agire indisturbati per

oltre 2 anni. La volontà associativa è comprovata dagli atti concludenti, e

meglio dagli 11 viaggi effettuati insieme, i quali presupponevano anche una

certa organizzazione. Vi era poi un piano comune tra IM 1 e IM 2 ed il loro

agire era integrato in un’organizzazione più grande. IM 2 ha sicuramente un

ruolo più forte di IM 1 dal lato concreto, ma IM 1 ha accettato di buon grado

che il coimputato dirigesse tutto, mentre alcune attività erano a lui delegate.

IM 1 ha insistito nel voler entrare sempre più nel giro, apparendo come una

sorta di apprendista di IM 2, di cui voleva raggiungere l’abilità. Per quanto

attiene all’aggravante del mestiere, l’accusa sostiene che entrambi gli

imputati hanno agito a scopo di lucro, senza preoccuparsi minimamente delle

conseguenze del loro agire, guadagnando personalmente EUR 13'000.00 a testa e

che ci avviciniamo perlomeno alla grossa cifra di affari. Pone l’accento sul

fatto che IM 1 ha inoltre agito per potersi permettere uno stile di vita che

altrimenti non avrebbe potuto avere.

L’accusa riassume i criteri della

commisurazione della pena, rilevando che è necessario fare due valutazioni

distinte per IM 2 e IM 1. Osserva che la colpa di IM 2 è grave a causa

dell’alto grado di esposizione a pericolo della salute di molte persone e del

fatto che l’unico suo scopo era quello di lucrare alle spalle di persone al

margine della società. Egli non aveva sicuramente un bisogno estremo di questa

attività, siccome aveva un’attività di __________ che gli permetteva di

ottenere un guadagno di EUR 1'500.00. Bisogna inoltre tenere conto della sua

grave malattia. I rapporti di IM 2 con la famiglia sono buoni ed egli ha anche

un buon grado di formazione. Non ravvede motivi di attenuazione ai sensi

dell’art. 48 CP. Per IM 1 rileva che anche lui non si è fatto alcuno scrupolo,

insistendo per entrare nel giro ed agendo unicamente a scopo di lucro. Non si è

preoccupato minimamente dei quantitativi che trasportava e sicuramente non

aveva bisogno di questi soldi, avendo egli un’attività, perfetta per uno

studente, che gli permetteva di guadagnare dei soldi, e sempre l’aiuto della

famiglia. IM 1 non ha neppure un vissuto tragico ed ha potuto beneficiare di

una buona formazione.

Conclude chiedendo la condanna alla

pena detentiva di 9 (nove) anni per IM 2 e di 8 (otto) anni per IM 1;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata rileva che la vicenda oggetto del presente dibattimento

ha qualcosa di caratteristico, e meglio il modo in cui si è svolta l’inchiesta

ed in cui sono stati accertati e scritti i fatti indicati nell’atto d’accusa,

atteso che – contrariamente a quanto accade generalmente con simili inchieste

legate agli stupefacenti, le quali nella migliore delle ipotesi si risolvono

nell’ammissione del trasporto che ha portato all’arresto – in questo caso, in

maniera del tutto straordinaria, alla domanda della guardia di confine se

stesse trasportando droga, IM 1 ha risposto di sì, mostrando i pacchetti sotto

il sedile con lo stupefacente, ciò che costituisce un caso assolutamente unico.

Ma non solo. IM 1, dal primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ha raccontato

una serie di trasporti precedenti, dando tutta una serie di informazioni, che

hanno consentito di scrivere l’atto d’accusa, redatto unicamente sulla base

delle sue dichiarazioni spontanee. La Polizia, infatti, ha fatto il suo lavoro

andando a verificare quello che lui raccontava.

Vero è che i fatti sono quelli

indicati nell’atto d’accusa ed il diritto applicato è corretto, ma il modo in

cui questo caso è stato proposto dal PP nella sua requisitoria lascia

esterrefatti. Proprio per la difficoltà di questo tipo d’inchiesta, avere

qualcuno che collabora in modo più pieno, imprevisto e spontaneo di IM 1, è

veramente difficile da trovare. Normalmente in situazioni del genere dovremmo

avere una pubblica accusa che dà atto di questo, invece purtroppo abbiamo

sentito una richiesta di pena manifestamente esorbitante ed argomenti, per

motivarla, scelti ad arte in chiave aggravante.

La difesa di IM 1 non condividere il

tipo d’impostazione che contempla una messa in comune dei ruoli dei due

imputati sotto la scusa della correità, così da poter caricare sistematicamente

le colpe dell’uno anche sull’altro. Questo tipo d’impostazione non si addice

minimamente a quelli che sono i reati di stupefacenti, per il semplice fatto

che la LStup descrive una pluralità di comportamenti, che vanno dalla

produzione fino allo spaccio in dettaglio, e non è possibile che ognuno che

commette uno di questi singoli atti si veda imputare in correità anche tutti

gli altri comportamenti. Il ruolo di IM 1 è quello di presa in consegna dello

stupefacente in Italia, trasporto oltre la frontiera e rimessa in mano a colui

che gliel’ha consegnato a __________ e quindi quello, assolutamente contenuto,

di passare la frontiera. Il suo ruolo è poi assolutamente spiegabile con quella

che è la volontà di mettere in piedi questo tipo di traffico, che è quella

della segmentazione di conoscenze, e si concretizza nel fatto di non conoscere

nessuno a monte di chi li consegna la sostanza ed a valle di chi si riprende la

sostanza. È chiaro e visibile a chiunque che vi è una differenza di natura sostanziale

tra i due ruoli. Quello che deve occuparsi semplicemente di passare la

frontiera non deve sapere niente prima e non deve sapere niente dopo. IM 1,

infatti, ha detto tutto quello che sapeva, ma più di tanto non sapeva. In

circostanze di questo genere non si può considerare un ruolo di IM 1 che vada

al di là di quello che è il trasporto e l’importazione. Non avrebbe alcun senso

logico un legame di IM 1 con __________, né in un’ottica di prima preparazione

a __________ né in un’ottica di un primo viaggio, perché ciò sarebbe poi

contraddetto da tutto quello che è accaduto in seguito. L’organizzatore non si

sarebbe mai svelato a quello che doveva semplicemente occuparsi dei trasporti,

senza sapere nient’altro. Perché IM 2 dovrebbe quindi dichiarare una cosa

simile? Egli si è dapprima opposto all’estradizione ed ha poi dato versioni

inverosimili su numerosi aspetti, iniziando ad ammettere qualcosa solo una

volta confrontato con le dichiarazioni di IM 1, vestite dai riscontri

oggettivi. Umanamente è quindi del tutto comprensibile che il suo scopo sia

stato quello di mettersi quanto meno sullo stesso piano di IM 1. IM 2 è l’unico

che incontra il destinatario, che incassa il denaro, lo custodisce e lo

consegna in Italia a __________. Nel normale andamento delle cose la lettura di

questi fatti è quindi semplice. A suffragio delle dichiarazioni di IM 2

l’accusa prende le dichiarazioni di __________, che sono chiaramente le

dichiarazioni di chi cammina sulle uova e sono quindi da prendere con le pinze.

Inoltre, __________ ci dice che conosceva IM 2 ed era stato lui ad andare a

casa sua, e non IM 1, nonché che l’ultima volta che ha visto IM 1 era nel 2012,

quindi un anno prima che si svolgessero questi fatti, ciò che corrisponde a

quello che, senza nessuna possibilità di comunicare tra loro, aveva detto IM 1.

L’incontro avuto non può quindi essere quello indicato da IM 2, visto che i

traffici sono poi iniziati un anno dopo, ma, se ci è stato, troviamo una

traccia di una cosa simile nel racconto di IM 1, il quale dice di non avere mai

incontrato il capo consapevolmente, ma una volta IM 2 gli avrebbe detto che

egli era presente a casa sua in occasione di una grigliata in cui c’era anche

lui. Il fatto può quindi essere successo nel 2012, ma non ha comunque nulla a

vedere con i traffici di stupefacenti. Le dichiarazioni di IM 2 non sono dunque

suffragate da alcun elemento oggettivo e sono chiaramente uno strumento

difensivo per sminuire la sua responsabilità.

Se parliamo quindi di trasporto, la

difesa ritiene che i fatti dell’atto d’accusa debbano essere confermati. È

chiaro che nessuno di noi, nemmeno gli imputati, possono dire esattamente di

quanti kg si trattava, ma questi ultimi possono unicamente dire che l’ordine di

grandezza potrebbe essere quello, siccome ha una certa coerenza. Certamente

parliamo di diversi kg, la quantificazione di circa 9 kg è deduttiva, ma può

essere ragionevole ed è su quella che ci si deve basare.

Anche per il reato di riciclaggio di

denaro i fatti sono da ritenersi così come indicati nell’atto d’accusa. La

difesa sottolinea che anche in questo caso l’identificazione di tutti i posti

in cui sono stati cambiati i soldi derivano dalle precise indicazioni di IM 1.

Aggiunge, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, che IM 1 ha detto

un paio di volte che non pensava a nascondere niente, ma in Italia gli

servivano gli Euro. Non c’è quindi dal punto di vista del dolo una radicata

volontà di occultare del denaro, ma è un atto puramente pratico di cambio del

denaro in una valuta utilizzabile nel posto di destinazione.

La difesa non contesta la qualifica

giuridica dei fatti indicati nell’atto d’accusa. Premesso che è certamente data

l’aggravante del quantitativo, osserva che, per quanto attiene all’aggravante

della banda, vi era certo una banda, ma IM 1 non ne faceva parte. Per quanto

riguarda poi l’aggravante del mestiere, rileva che il guadagno di IM 1 si situa

esattamente ai minimi richiesti dalla giurisprudenza per il guadagno

considerevole.

Quanto alla commisurazione della pena,

cita i parametri della STF 6B_265/2010, sottolineando che quando si parla di

quantitativi la prima tendenza è quella di usare la bilancia del farmacista.

Questo modo di procedere il TF giustamente lo sconfessa, dicendo che l’entità

va tenuta in considerazione, ma più ci si allontana dalla soglia dei 18 grammi,

più quell’elemento perde d’importanza e diventa solo uno dei criteri da

prendere in considerazione. La difesa dà atto che si tratta di un quantitativo

importante, sebbene ne vada relativizzata l’importanza nella commisurazione

della pena, così come vi è un gran numero di trasporti. Un altro dato di fatto

che va riconosciuto è che IM 1 ha agito con lo scopo di guadagnare dei soldi.

Questo è sicuramente un movente sgradevole, ma va messo nella giusta

proporzione. Ragionevolmente, quando IM 1 dice che tutti i mesi non gli restava

un Euro in tasca, non si fa fatica a credergli. Se poi una persona, seppur

saltuariamente, inizia a consumare cocaina, il gioco è subito fatto. Non ci

troviamo di fronte al narcotrafficante con la ferrari e lo yacht, ma di fronte

a qualcuno che fa fatica ad arrivare alla fine del mese e che stupidamente

sceglie una via sbagliata e troppo facile per mettersi in tasca qualche soldo,

assumendosi dei rischi che non hanno nessuna proporzione con quello che è il

suo compenso. Del margine di guadagno dello spaccio di cocaina ha certo

beneficiato anche IM 1, ma unicamente nella misura di un millesimo. Il guadagno

ripartito su un anno e mezzo è di circa EUR 600.00 al mese, che ad oggi gli

hanno fruttato 19 mesi di prigione, per essersi assunto quello che era l’unico

passaggio delicato, ovvero quello di passare la frontiera, quello che gli altri

hanno fatto fare a lui. Vi è poi da considerare il ruolo di IM 1 all’interno

del traffico, e meglio che il ruolo del puro e semplice trasportatore è

secondario rispetto a quello dello spacciatore. Bisogna inoltre considerare,

seppure non si parli di dipendenza, il fatto che IM 1 sia un consumatore della

medesima sostanza da lui trasportata, così come pure la sua personalità, con

una componente di immaturità importante e di adattabilità ricercata

all’interlocutore, che lo ha reso più vulnerabile a questa situazione. IM 1 è

completamente incensurato. Si deve inoltre tenere conto del carcere preventivo

assai prolungato che ha sofferto fino ad oggi, da un lato perché è uno dei

fattori che sempre si considera, dall’altro perché è un carcere preventivo che

non dipende in alcun modo da lui. Il problema dell’inchiesta è che dopo due

verbali non c’era più nulla da chiedergli. Egli è stato mesi in attesa che la

domanda di estradizione di IM 2 avesse esecuzione e che potesse poi essere

celebrato il processo. Così è passato un numero di mesi spropositato a quelle

che erano le esigenze d’inchiesta a lui legate. Vi è poi stata la scelta di

passare un periodo prolungato alla Farera, siccome la difesa avrebbe voluto

evitare a IM 1, visto il suo carattere adattivo, di andare alla Stampa. Cosa

degna di nota è che lui ha accettato di sottoporsi ad un sacrificio di

privazione di contatto perché secondo la difesa era meglio così. Vi è poi da

considerare l’atteggiamento di IM 1 in rapporto all’inchiesta. In questo caso

va riconosciuto non solo il riconoscimento dei fatti, ma la già citata

eccezionalità della collaborazione spontanea. Deve quindi essergli riconosciuta

l’attenuante specifica del sincero pentimento, la quale secondo giurisprudenza

deve essere riconosciuta all’imputato che fa uno sforzo rivelando

spontaneamente dei fatti sconosciuti agli inquirenti ed accetta che questo comporti

un aggravamento della sua posizione processuale. Quello di IM 1 è un

atteggiamento straordinario di abbandono, fin dai primi verbali, di quelli che

sono gli strumenti difensivi a fronte delle domande e delle contestazioni.

Riconosciuto il sincero pentimento, la pena, che comunque di suo deve essere

contenuta, deve subire un taglio indicativamente di un terzo, ma non partendo

dagli 8 anni proposti dalla pubblica accusa, bensì da quella che sarebbe una

pena corretta.

La difesa rileva che i fatti di cui alla

sentenza citata hanno delle interessanti similitudini con la fattispecie oggi

dibattuta: si tratta di una donna che ha trasportato 14 kg di cocaina da un

paese all’altro, ha attraversato diversi paesi per arrivare in Svizzera, ha

incassato il pagamento, ha trasportato il pagamento ai mittenti della droga, ha

utilizzato come aiutanti i suoi due figli ed il marito in qualche occasione, ha

guadagnato EUR 1'500.00 al kg, a fronte di contestazioni da parte della Polizia

che la incastravano, dopo una serie di reticenze, ha collaborato in modo pieno

ed eccezionale, consentendo la ricostruzione esatta di tutto il traffico e

l’arresto di chi l’aveva mandata ad effettuare questi traffici. Questo caso è

quindi molto simile al nostro, con qualche aggravante. La pubblica accusa nei

confronti di questa donna ha chiesto una pena di 5 anni, considerando che la

collaborazione meritava di essere premiata, e la Corte l’ha condannata a 7

anni. Il TF in sede di ricorso ha stabilito che non si poteva riconoscere il

sincero pentimento, perché di fatto, per quanto la collaborazione sia stata

grande, la stessa è giunta a fronte di contestazioni, ma il fatto di avere

successivamente parlato tantissimo, deve essere considerato, motivo per cui il

Tribunale che ha dato 7 anni ha inflitto una pena manifestamente eccessiva, e

il caso è stato rimandato indietro per pronunciare una pena che tenesse conto

di questo elemento importante.

La difesa rileva inoltre che dal punto

di vista dell’ottica inquisitoria è un nonsense chiedere una pena spropositata

nei confronti di persone che hanno collaborato.

Ritiene, anche in considerazione del

fatto che IM 1 riconosce di dover fare un passaggio graduale prima di

riacquistare la libertà, che debba essere pronunciata una pena che gli permetta

di uscire a breve, che potrebbe essere fissata in 3 (tre) anni, dei quali 20

(venti) mesi da espiare e la differenza sospesa, facendo così un giusto

riconoscimento al comportamento dell’imputato ed alla giustizia;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: pone l’accento sul fatto che buona parte dei fatti per cui viene

oggi giudicato IM 2, sono stati sostanzialmente ammessi dallo stesso. Egli ha

ammesso di avere partecipato al traffico di droga nelle modalità indicate

dall’accusa, ha spiegato sin dall’inizio che questo suo coinvolgimento era

dovuto alla sua grave situazione personale e finanziaria, ha specificato che

era stato lui ad organizzare i piccoli dettagli del trasporto, nel senso che si

metteva d’accordo con IM 1, si recavano in Svizzera interna e vi era

l’alienazione della cocaina. Il numero di questi trasporti è stato quantificato

da IM 2 in circa 8. A fronte delle precisazioni fornite da IM 1 stamattina, le

dichiarazioni coincidono, siccome questi ha dichiarato di avere fatto 11

trasporti, di cui 4 senza sostanza stupefacente.

A mente della difesa, in base al

denaro che IM 2 ha incassato per il traffico, si può concludere che il

quantitativo è grande. Quale sia l’esatta quantità di questa sostanza, al

momento non è però ancora stato chiarito. Ammette che questo traffico è stato

eseguito come partecipe ad una banda e, per quanto attiene all’aggravante del

mestiere, rileva che ci si trova ai limiti del guadagno considerevole.

Con riferimento al riciclaggio di

denaro, l’imputato ha ammesso di avere effettuato i cambi e di avere esportato

il denaro, ciò che secondo giurisprudenza è un atto idoneo a rendere più

difficile o impossibile la confisca. IM 2 però cambiava il denaro non per

questo motivo, ma perché aveva bisogno gli Euro in Italia; la sua volontà in

questo senso non poteva quindi essere che molto flebile.

Per quanto attiene alla commisurazione

della pena, osserva che pesa come un macigno il quantitativo di droga che

secondo l’accusa è stata trafficata. A questo proposito rileva che l’accusa –

con un ragionamento effettuato sulla base della grandezza dei contenitori

utilizzati per il trasporto – ha indicato che è stato trasportato un

quantitativo di almeno 9'021.19 grammi di cocaina. Né IM 1 né IM 2 sapevano

però quanta sostanza fosse celata nei Tetrapak. Solo in un’occasione IM 2 ha

visto questa sostanza, partecipando al confezionamento e non vi è alcun

elemento che indica una sua più grande partecipazione nel confezionamento. Il

fatto di avere partecipato una volta inserendo 1'200 grammi nei Tetrapak non ha

nessuna influenza sugli altri trasporti. Agli atti non vi è nessuna risultanza

oggettiva che indichi che nei Tetrapak fosse presente il quantitativo sostenuto

dalla pubblica accusa. A questo proposito la difesa rileva che nella perizia è

stato stabilito che IM 1 ha la tendenza a rispondere in maniera da poter far

piacere all’interlocutore.

Oltre questo aspetto, il MP non ha

considerato quanto la sostanza trafficata in Svizzera avrebbe reso. È stato

accertato che l’incasso totale ha generato un importo di CHF 29'000.00 e EUR

33'000.00. È riconosciuto che un grammo di cocaina al dettaglio può costare

circa CHF 100.00 e possiamo considerare un costo per l’intermediario di circa

CHF 50.00. Se prendiamo l’incasso generato e lo dividiamo per 50 otteniamo un

quantitativo di 1'500 grammi. Il computo del quantitativo operato dall’atto

d’accusa non è fondato su qualcosa di meglio di questi calcoli. In virtù del

principio in dubio pro reo, non si può quindi accettare quello che è stato

ricostruito dall’accusa, ma si arriva ad un quantitativo complessivo di al

massimo un terzo rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa.

Vi è poi il ruolo rivestito da IM 2

all’interno dell’organizzazione, che è sempre stato subordinato. Egli non ha

mai avuto alcun influsso sulla determinazione delle condizioni di vendita e

quando venivano pagati egli guadagnava esattamente quanto il coimputato IM 1,

ciò che la dice lunga sul ruolo rivestito. La difesa non può poi esimersi

dall’osservare che, pur essendo vero che IM 2 aveva il contatto con

l’organizzazione brasiliana ed è stato scelto quale custode dei soldi, non è

vero che era lui a decidere tutto per IM 1. Il fatto di dire che la credibilità

di IM 2 sia minore, non può essere accettato. __________ ha infatti confermato

l’incontro a 4 che IM 2 ha dichiarato esservi stato anche con IM 1, mentre IM 1

ha dichiarato di non conoscere __________. Oltre a ciò, nel navigatore trovato

nella macchina di IM 1, sono indicati i posti in cui IM 1 si è recato con la

sua macchina e vediamo che egli si è recato a __________, dove risiedeva

proprio __________. Entrambi, sia IM 1 che IM 2, erano due semplici pedine. Per

quanto attiene al comportamento assunto nei confronti dell’inchiesta, IM 2 ha

rilasciato inizialmente – quando era consigliato da un avvocato in Italia, che

gli ha pure consigliato di opporsi all’estradizione – dichiarazioni assurde.

Quando però poi ha iniziato a parlare, non ha fatto omissioni ed anzi ha anche

parlato di __________, riconoscendolo in fotografia e non limitandosi ad

indicarne il soprannome. La stessa cosa vale per quello che è stato il ruolo di

__________.

Nel 2013 IM 2 ha contratto la malattia

rivelata questa mattina, che unita all’infezione batterica l’ha costretto a

diversi mesi di ospedalizzazione, che gli hanno impedito di lavorare, non

potendo più far fronte ai debiti che nel frattempo si erano accumulati e vi

erano inoltre i famigliari che si aspettavano un aiuto da lui. Egli ha provato

a far fronte a queste ristrettezze chiedendo dei prestiti, senza successo. È

solo per questo motivo che si è prestato al traffico illecito. IM 2 è una

persona di 44 anni che in tutti gli anni precedenti non si è mai prestato a

queste cose.

La difesa considera che IM 2 soffre il

carcere probabilmente più di un’altra persona, essendo egli dichiaratamente

omosessuale e da una parte della popolazione carceraria è quindi evitato se non

pesantemente denigrato.

Ritiene che la proposta di pena della

PP sia assolutamente spropositata. Guardando i precedenti nella giurisprudenza

vediamo che il numero degli anni, già solo per il quantitativo, sono

praticamente la metà di quello che è stato richiesto dalla PP. Bisogna certo

considerare che IM 2 ha commesso ripetute infrazioni gravi alla LStup, lo ha

fatto per ottenere un guadagno e lo ha fatto sapendo quello che faceva, ma

d’altra parte lo ha fatto a seguito della situazione di grave angustia causata

dalla malattia, ha agito solo come una pedina dell’organizzazione e, dopo

un’iniziale reticenza, ha collaborato. Sono date le condizioni per

un’attenuazione molto forte della pena, la quale non deve essere calcolata

sulla base della richiesta avanzata dalla pubblica accusa, ma sulla base di

quelli che sono i riscontri oggettivi. Una pena corretta da cui partire sarebbe

di approssimativamente 5 (cinque) anni.

Considerato il contributo che ha dato

all’inchiesta e il motivo per cui si è trovato in questa situazione, la difesa

conclude chiedendo che la pena ammonti al massimo a 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi

di detenzione,

- il

Procuratore pubblico, in replica, precisa che non è sua intenzione sminuire

l’importanza del presente procedimento con l’entrata all’americana, ponendo

l’accento sul fatto che le pene inflitte per questi reati sono spesso troppo

miti. Rileva di avere preso ad esempio una sentenza del 28 gennaio 2014 della

Corte delle assise criminali, in cui per il traffico di 2 kg è stata inflitta

una pena di 3 anni e 6 mesi di detenzione ed una della CARP del 21 gennaio

2016. Tiene inoltre ad evidenziare che IM 1 non ha ammesso di avere trasportato

droga, ma di trasportare dei cartoni di succo di frutta. Ha qualche dubbio sul

suo sincero pentimento in senso tecnico giuridico. Aderisce per contro a quanto

sostenuto dall’avv. DUF 1 per quanto attiene alla credibilità di IM 2,

rilevando che se fino ad un certo punto IM 1 è emerso molto credibile, ad un

certo momento sono emerse alcune incongruenze. Non si può ridurre il ruolo di IM

1 a quello di semplice complice. Conclude riconfermando la sua richiesta di

pena;

- l’avv.

DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica, rileva che ogni caso è a

sé, citando le sentenze TPF SK 2014 34, in cui per il traffico di quasi 40 kg

di cocaina, ad un imputato con 3 precedenti condanne per traffico di stupefacenti,

è stata inflitta una pena di 5 anni, ed SK 2013 20, dove per traffico di 61 kg

di cocaina, riciclaggio di 8 mio. di Euro, con guadagno di 1.3 mio.,

organizzazione criminale, ad un imputato con 15 condanne precedenti è stata

inflitta una pena detentiva di 4 anni e 11 mesi. Sul sincero pentimento osserva

che c’è una differenza fra sincero pentimento da un punto di vista linguistico

e da un punto di vista giuridico e che quest’ultimo esclude ogni connotazione

morale sui motivi per cui una persona si pente sinceramente.

Considerato, in

fatto ed in diritto

I) Correzioni

dell’atto d’accusa

1. Per

le correzioni dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento,

osservando che, su richiesta della pubblica accusa e con il consenso delle

parti, i quantitativi indicati ai punti 1.1.4 e 1.1.5 sono stati modificati in

1'200, rispettivamente 2'400 grammi.

II) Curriculum

vitae e precedenti penali degli imputati

1) IM

1

Considerandi

2.

IM

1.

è nato il __________ a __________, in Provincia di __________ (I).

Ha un

fratello maggiore di 10 anni con il quale intrattiene buoni rapporti.

Dopo aver

terminato le scuole dell’obbligo a __________ fino alla terza superiore, si è

iscritto a un istituto tecnico con l’intenzione di ottenere un diploma. Ha

lasciato la scuola nel 2003/2004 per intraprendere l’attività di __________

presso la società __________ a __________, dove è rimasto fino a 21 anni.

In seguito – su sollecitazione dei

genitori – ha deciso di riprendere gli studi a __________, dove si è trasferito.

Avendo avuto la possibilità di imparare bene l’inglese con il suo lavoro presso

la società __________, ha scelto una scuola serale di lingue presso il Liceo

linguistico __________, con indirizzo turistico, per imparare anche altre

lingue. Conseguito il diploma nel __________, si è iscritto all’Università __________

di __________ alla facoltà di __________.

Al momento dell’arresto ha dichiarato

di non avere ancora concluso gli studi – finanziati dalla famiglia –

mancandogli un anno per terminare.

In parallelo agli studi, dal 2010, ha

lavorato presso __________, dove era impiegato anche al momento dell’arresto,

occupandosi della ricezione e dell’accoglienza dei __________, mentre in

precedenza aveva lavorato presso il negozio __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4,

AI 2; VI PG 27.03.2015, p. 8, allegato 1 al rapporto d’arresto IM 1, AI 1; VI

PP 30.03.2016, p. 8, AI 178).

L’imputato ha dichiarato di abitare da

solo e di avere intenzione di creare una famiglia con la compagna __________,

residente a __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4, AI 2).

Con specifico riferimento alla sua

situazione finanziaria, IM 1 ha riferito che prima dell’arresto guadagnava

mensilmente EUR 1'000/1’500.00 e che le sue spese correnti in pratica erano

pari al suo reddito, nel senso che spendeva tutto quello che guadagnava per

questi costi, segnatamente l’auto, nonché vitto, alloggio, energia, cellulare e

assicurazioni, rimanendogli a fine mese “qualcosa da spendere con la

fidanzata e per l’eventuale abuso di sostanze” (VI DIB 10.11.2016, p. 2,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Relativamente a quest’ultima

indicazione, l’imputato ha dichiarato di essersi avvicinato alla droga “per

errore” nel 2008, avendo iniziato a frequentare brutti ambienti a __________.

Sarebbe

questo il motivo per cui i genitori gli avrebbero consigliato di trasferirsi a __________.

Dopo il trasferimento, avrebbe abbandonato completamente il mondo degli

stupefacenti fino al 2013. A metà di quell’anno avrebbe ricominciato a

consumare cocaina sporadicamente, in occasione di feste in Italia, senza

tuttavia essere dipendente da tale sostanza. In alcune occasioni avrebbe pure

consumato della marijuana (VI PG 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto

d’arresto IM 1, AI 1; 27.03.2015, p. 4, AI 2; VI PP 30.03.2016, p. 8 e 9, AI

178; VI DIB 10.11.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

3.

L’imputato

è incensurato sia in Svizzera che in Italia (estratti dei casellari giudiziali

svizzero e italiano, allegati all’Inc. MP 2015.2314).

4.

Invitato

a esprimersi sulle sue prospettive future, IM 1 – che in carcere ha dichiarato

di lavorare presso il laboratorio di legatoria percependo un guadagno di CHF

580/620.00, corrispondenti a circa CHF 300.00 netti mensili – ha affermato di

avere deciso di iniziare un percorso presso la Comunità __________ in Italia

per preparare il suo rientro in società, dopodiché sarebbe sua intenzione

terminare gli studi universitari e trovare un lavoro (VI DIB 10.11.2016,

p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

A questo

proposito il difensore ha prodotto la conferma della disponibilità

all’accoglienza aggiornata della Comunità __________ (doc. dib. 1).

2) IM

2.

5.

IM

2.

è nato il __________ a __________ (Brasile).

Ha un

fratello e una sorella minori che vivono in Brasile unitamente alla madre e con

i quali ha degli ottimi rapporti, mentre il padre è deceduto per problemi di

cuore.

L’imputato ha dichiarato di aiutare

finanziariamente la madre e il fratello disoccupato, così come pure il nipote,

figlio della sorella, che avrebbe aiutato a pagare gli studi.

In Brasile ha frequentato le scuole

dell’obbligo a __________ e poi __________ all’Università __________ di __________,

senza tuttavia completare gli studi. Da quel momento ha lavorato dapprima come __________

e poi come __________, seguendo dei corsi. Nel 2002 si è trasferito in Italia,

dove è rimasto fino al giorno dell’arresto, lavorando come __________,

guadagnando EUR 1'500.00/2'500.00 al mese a dipendenza della clientela,

prevalentemente brasiliana, essendo specializzato __________, avendo quindi

delle entrate relativamente buone per gli standard italiani.

Tutto sarebbe cambiato a seguito della

grave malattia contratta nel 2013, ovvero il __________, la quale, unita a

un’infezione batterica, lo ha costretto per un periodo di __________ mesi in

ospedale, impedendogli di lavorare e quindi di far fronte alle proprie spese,

causando difficoltà finanziarie e l’accumulo di debiti, ad esempio per

l’affitto, con il quale ha affermato di essere in arretrato di 1 anno (VI PP

31.03

, p. 13 e 14, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

In occasione del suo primo

interrogatorio dinanzi al Magistrato inquirente, IM 2, il quale ha affermato di

convivere con il compagno __________ (VI PP 19.10.2015, p. 4, AI 103), per

spiegare i frequenti viaggi in Svizzera interna, aveva asserito di svolgere

un’attività nell’ambito della prostituzione (VI PP 19.10.2015, p. 3 e segg., AI

103), circostanza tuttavia successivamente ritrattata (VI PP 31.03.2016, p. 13,

AI 179).

6.

IM

2.

risulta incensurato in Svizzera, mentre è stato oggetto di un procedimento

penale in Italia, sfociato nella condanna, con sentenza di applicazione della

pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________

del 30 novembre 2006, alla multa di EUR 206.00 per rissa e porto di armi in

concorso (allegati all’Inc. MP 2015.2314).

7.

L’imputato

ha dichiarato di lavorare in carcere nella squadra interna che si occupa di

manutenzione e ristrutturazione, guadagnando CHF 660.00 lordi, corrispondenti a

CHF 350.00 netti al mese (VI DIB 10.11.2016, p. 3,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

8.

Una

volta scarcerato, é sua intenzione tornare in Italia a lavorare come __________,

inizialmente presso il __________ che gli avrebbe assicurato un lavoro (VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

9.

IM

1.

è stato fermato in entrata sul nostro territorio, proveniente dall’Italia, al

valico doganale di __________, a bordo dell’autovettura Mercedes A 150 targata __________.

Il controllo effettuato dalle Guardie

di Confine ha permesso il ritrovamento di 2 contenitori Tetrapak di succo di

frutta da 2 litri l’uno nascosti sotto il sedile lato passeggero.

All’interno di essi sono stati

rinvenuti 2 involucri di plastica contenenti uno 1'324 e l’altro 1'243 grammi

lordi di cocaina, corrispondenti a 2'421.19 grammi netti con grado di purezza

medio del 62.35% (rapporto d’arresto IM 1, p. 3, AI 1).

10.

A

seguito di questi ritrovamenti, IM 1 è stato sottoposto ad interrogatorio da

parte della Polizia.

Mostrandosi da subito collaborativo,

l’imputato ha raccontato che nell’estate del 2014, necessitando di denaro, si

era offerto volontario per il trasporto di cocaina tra l’Italia e la Svizzera.

Ciò sarebbe stato agevolato dal fatto

di aver conosciuto IM 2, il quale sarebbe stato – a suo dire – dedito al

trasporto di cocaina da __________ alla Svizzera e più precisamente __________

e __________.

L’imputato ha ammesso di avere

effettuato almeno 6 viaggi verso il nostro territorio a contare dall’estate

2014, dichiarandosi tuttavia incapace di indicare il quantitativo totale di

cocaina trasportata.

IM 1 ha pure riferito che per ogni

viaggio riceveva un compenso pari a EUR 1'500.00 (VI PG 27.03.2015, allegato 1

al rapporto d’arresto IM 1, AI 1).

11.

In

parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 3), con decisione del 29 marzo

2015.

il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 22 maggio

2015.

(AI 8), poi prorogata fino al 22 luglio 2015 (AI 67) e in seguito fino al

22.

agosto 2015 (AI 91).

12.

Accogliendo

la richiesta formulata dall’imputato l’11 agosto 2015 (AI 93), il PP ha

autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo

dal 14 agosto 2015 (AI 97).

13.

Nel

frattempo, il 23 aprile 2015, è stato emanato nei confronti di IM 2 un mandato

d’arresto internazionale. Tale documento menziona, quali fatti costitutivi del

reato di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup, la circostanza secondo cui l’imputato

avrebbe, tra il mese di luglio 2014 e il 27 marzo 2015, in almeno 6 occasioni,

importato, trasportato e detenuto “un imprecisato quantitativo di cocaina,

ma almeno gr. 2’567”.

L’imputato è quindi stato arrestato il

15.

maggio 2015 da parte dei Carabinieri di __________ (rapporto d’inchiesta, p.

5, AI 86).

Sulla base del mandato d’arresto sopra

menzionato, il 18 maggio 2015 è stata conseguentemente inoltrata domanda di

estradizione all’autorità italiana di IM 2 (AI 66), il quale in occasione

dell’udienza del 22 maggio 2015 ha negato il suo consenso all’estradizione (AI

84).

Con decreto del 5 ottobre 2015 il

Ministero della Giustizia ha concesso l’estradizione di IM 2, con espressa

riserva del principio di specialità ex art. 14 della Convenzione europea di

estradizione, per esecuzione del citato ordine d’arresto (AI 39). Il 19 ottobre

2015.

le autorità italiane hanno così consegnato IM 2 al confine italo-svizzero

al centro di competenza flussi migratori di Chiasso (rapporto d’arresto IM 2,

p. 5, AI 113).

14.

L’imputato

è quindi stato tradotto presso gli uffici del Ministero Pubblico di Lugano per

essere interrogato dal PP.

In occasione del suo primo

interrogatorio, l’imputato ha negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di

cocaina tra l’Italia e la Svizzera, asserendo che i suoi soggiorni in Svizzera

erano dovuti alla sua attività di escort e che il traffico di stupefacenti era

un’invenzione di IM 1, e meglio una “ripicca”, siccome era terminata la

loro relazione sentimentale (rapporto d’arresto IM 2, p. 5, AI 113).

15.

In

parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 114), con decisione del 22

ottobre 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 2 fino al 30

novembre 2015 (AI 117), poi prorogata fino al 30 dicembre 2015 (AI 153).

Accogliendo la richiesta formulata

dall’imputato in occasione dell’interrogatorio del 23 novembre 2015 (AI 140, p.

2), il PP ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236

CPP a far tempo dal 28 dicembre 2015 (AI 155).

16.

Con

atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 2 e IM

1.

per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e ripetuto

riciclaggio di denaro.

17.

Nell’ambito

del esame preliminare ex art. 329 CPP è tuttavia emersa una dicotomia tra i

fatti menzionati al punto 1 dell’atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 e la

decisione accordante l’estradizione e la promozione dell’accusa, segnatamente

per quanto riguarda il numero di trasporti che sarebbero stati effettuati, il

quantitativo di sostanza e l’arco temporale durante il quale l’imputato avrebbe

agito.

Inoltre, il reato di riciclaggio di

denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa del 28 aprile 2016, prospettato

all’imputato unicamente ad uno stadio avanzato del procedimento, non era mai

stato oggetto della richiesta di estradizione. Le fattispecie menzionate

nell’atto d’accusa contemplavano, peraltro, unicamente le operazioni di cambio

e non l’esportazione di valuta dalla Svizzera all’Italia.

18.

Atteso

che dal principio di specialità, codificato all’art. 14 cifra 1 lett. a della

Convenzione europea di estradizione, deriva che, in mancanza di formale

autorizzazione da parte dello Stato che concede l’estradizione, la persona

consegnata non può essere né perseguita, né giudicata, né detenuta in vista

dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposta ad altre

restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla

consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione (DTF 123 IV 42; DTF

1A.186/2000; DTF 115 Ib 186/2000; DTF 123 IV 42; CARP 17.2016.46+68+94 in re W;

Zimmermann, La coopération judiciairie internationale en matière pénale, 3a.

ed. Berna 2009, n. 359; Moreillon, Commentaire romand, Entraide internationale

en matière pénale, Basilea 2004, n. 553) la Corte adita risultava incompetente

in punto ai reati esorbitanti dalla decisione sull’estradizione.

In tale contesto, l’atto d’accusa è

stato rinviato ex art. 329 cpv. 2 CPP al Ministero Pubblico affinché lo

emendasse imputando ad IM 2 unicamente i fatti per cui era stata concessa

l’estradizione, oppure richiedesse l’estensione dell’estradizione alla

competente autorità italiana.

Oltre a ciò, richiamata la

giurisprudenza vigente in materia, alla pubblica accusa è stato chiesto di

valutare se anche l’esportazione di denaro proveniente dal traffico di

stupefacenti fosse da ritenersi, in caso di accoglimento della tesi

accusatoria, costitutivo del reato di cui all’art. 305bis CP.

19.

L’incarto

penale 72.2016.75 pendente presso questa Corte è quindi stato stralciato con

decisione del 3 giugno 2016 (doc. TPC 9).

20.

Il

6.

giugno 2016 il PP ha emanato un nuovo ordine d’arresto nei confronti di IM 2

contente un esposto di tutti i fatti imputati al medesimo e quindi, oltre ai 6

trasporti indicati nel precedente ordine, almeno altre 5 occasioni di trasporto

tra il 2013 e l’estate del 2014, per un importo totale di 9'021.19 grammi di

cocaina, nonché il reato di riciclaggio di denaro (AI 201).

21.

Atteso

che l’imputato, sentito il 7 giugno 2016, ha dato il proprio consenso

all’estensione dell’estradizione (AI 204, p. 3), il 10 giugno 2016 è quindi

stata inoltrata al Ministero della Giustizia domanda di estensione

dell’estradizione concessa nei confronti di IM 2, con riferimento ai fatti

indicati nel nuovo ordine d’arresto (doc. TPC 14).

22.

Con

decisione del 17 giugno 2016 il Ministero della Giustizia ha concesso

l’estensione dell’estradizione ai reati di traffico illecito di sostanze

stupefacenti commessi tra il 2013 e il 2014 e di riciclaggio di denaro commessi

dal 2013 al 27 marzo 2015 di cui all’ordine d’arresto del 6 giugno 2016 (doc.

TPC 15).

23.

Con

atto d’accusa 72.2016.160 del 19 agosto 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 2

e IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, tenendo

conto anche dei fatti oggetto dell’estensione dell’estradizione, e ripetuto

riciclaggio di denaro, ritenendo costitutivo di reato anche il fatto di avere

esportato dalla Svizzera all’Italia denaro proveniente dallo spaccio di cocaina

senza dapprima effettuare operazioni di cambio.

IV) Fatti

di cui all’atto d’accusa

1) Imputazione

di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

24.

L’atto

d’accusa imputa a IM 1 e IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015,

in almeno 11 occasioni, posseduto, detenuto, trasportato e importato 9'021.19 grammi

di cocaina, di cui 2'421.19 grammi con grado di purezza medio del 62.35%, ed

alienato detta sostanza nelle città di __________ e __________, realizzando un

incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR 33'000.00 ed un guadagno personale di

EUR 13'000.00 ciascuno.

25.

La

Corte ha accertato che IM 1 e IM 2 si sono conosciuti nel 2010. Dopo un primo

periodo contraddistinto da incontri sporadici, i loro contatti si sono

intensificati quando IM 2 è diventato il __________ di IM 1 fino a far nascere

un rapporto d’amicizia. In tale contesto IM 2 ha raccontato a IM 1 di conoscere

delle persone coinvolte nel traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica.

Ritenuto che IM 1 desiderava avere più denaro a disposizione (“vedevo in IM

2.

una disponibilità finanziaria che non avevo. (…) ho chiesto tale lavoro

perché avevo la volontà di avere un po’ più di entrate” – VI DIB

10.11

, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha chiesto all’amico

di fargli fare dei trasporti di stupefacenti tra __________ e la Svizzera

Inizialmente, IM 2 si sarebbe

rifiutato di introdurre l’amico nel mondo dello spaccio, affermando che si

trattava di un “lavoro per disperati”. Nell’anno 2013, però, su

insistenza dello stesso IM 1, IM 2 l’ha introdotto nel giro dello stupefacente.

Ciò è avvenuto grazie a un contatto creatosi con un conoscente brasiliano

comune detto __________, poi identificato in __________, che in seguito li ha

messi in contatto con tale __________, cittadino brasiliano pure noto

nell’ambiente del traffico di stupefacenti (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3, AI

178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 4 e 7, allegato

1.

al verbale dibattimentale).

IM 2 si è così espresso al proposito:

“Io ho conosciuto __________

tramite __________ a dicembre 2013, siccome gli avevo detto che avevo delle

difficoltà. Dapprima avevo chiesto dei soldi in prestito a __________, ma lui

mi ha detto che non ne aveva. Mi aveva però detto che vi era del lavoro da

fare. Nel frattempo anche IM 1 mi aveva detto che aveva bisogno di soldi e mi

aveva chiesto se avevo del lavoro da fargli fare. Ho quindi chiesto a __________

cosa c’era da fare, dicendogli che io comunque avevo paura di trasportare la

droga. __________ mi ha quindi poi messo in contatto con __________, il quale

mi ha detto che io avrei potuto prendere i soldi, mentre IM 1 avrebbe

trasportato la droga. Questo risolveva il mio problema di attraversare la

dogana con la droga.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 7, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Secondo le dichiarazioni di IM 2 la

ripartizione dei compiti sembrerebbe essere avvenuta a seguito di una riunione

alla quale hanno partecipato i coimputati, __________ e __________. A tal

proposito l’imputato ha tenuto a precisare che “la ripartizione dei compiti

è stata decisa da __________” (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7 e 10, AI 179).

26.

IM

1, dal canto suo, ha più volte ribadito, nel corso dell’inchiesta così come

pure in aula, che questo incontro con __________ e __________ non vi sarebbe

mai stato (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 5, AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 9,

allegato 1 al verbale dibattimentale), dichiarazioni che trovano conferma nelle

affermazioni di __________, il quale, interrogato il 28 gennaio 2016 dalle

autorità italiane, ha indicato di avere visto per l’ultima volta IM 1 nel 2012

(AI 172, p. 17), motivo per cui quest’ultimo non poteva essere presente

all’incontro svoltosi nel 2013.

27.

Di

certo vi è che __________ forniva agli imputati i telefoni cellulari necessari

per i viaggi e li ritirava al loro rientro, di modo che cambiassero

continuamente e portava ad IM 2 i Tetrapak già confezionati contenenti la

cocaina. Solo in un’occasione è stato __________ a consegnare i contenitori,

mentre in un’altra circostanza è stata una terza persona non identificata. È

inoltre stato accertato che almeno in occasione dell’ultimo viaggio, ovvero

quello che ha portato all’arresto di IM 1, è stato IM 2 ad aiutare __________ a

confezionare i 2 panetti di cocaina e a nasconderli nei 2 Tetrapak, poi

sigillati da __________ con la colla, prima che IM 1 arrivasse a casa del

coimputato (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3, AI 178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7,

AI 179).

28.

A

questo proposito va detto che la Polizia Scientifica ha prelevato delle tracce

su uno dei Tetrapak, come pure sul sacchetto contenente la cocaina, e nessuna

delle tracce è risultata riconducibile a IM 1 (rapporto d’inchiesta, p. 6, AI

86), mentre sul nodo del sacchetto di plastica contenente la cocaina è stato

rinvenuto il DNA di IM 2, come pure sono state rinvenute le sue impronte

digitali sul sacchetto della __________ di colore giallo che conteneva i due

cartoni di succo d’arancia da 2 litri l’uno (rapporto di complemento, p. 4, AI

188).

29.

Quanto

ai contatti con gli acquirenti, gli stessi erano tenuti unicamente da __________.

30.

In

buona sostanza, quanto all’organizzazione delle spedizioni, emerge dalle tavole

processuali che era IM 2 a chiamare IM 1 poco dopo aver ricevuto a sua volta lo

stupefacente (cfr. VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale

dibattimentale): gli imputati si incontravano quindi a casa del primo, dove

questi consegnava al coimputato solitamente un sacchetto contenente il Tetrapak

già confezionato e il navigatore satellitare. IM 1 partiva poi il giorno

successivo alla volta della Svizzera (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3 e 4, AI 178;

VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7-9, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 5 e 6, allegato 1

al verbale dibattimentale).

A questo

proposito IM 2 ha spiegato:

“__________ mi chiamava

sul un cellulare dedicato e mi diceva che un determinato giorno vi era un

trasporto da fare. Io quindi chiedevo a IM 1 quando era libero e poi lo

riferivo a __________.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1

al verbale dibattimentale).

Il coimputato IM 1, dal canto suo, ha

riferito che:

“Circa 3/4 giorni prima

del trasporto IM 2 mi avvisava che c’era della sostanza da portare in Svizzera.

Io passavo da lui la sera prima del trasporto, ricevevo il Tetrapak, lo mettevo

in macchina e il mattino dopo cercavo di passare la dogana con il flusso di

frontalieri.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 5, allegato 1

al verbale dibattimentale).

31.

Per

quanto attiene alle modalità pratiche del viaggio, emerge dagli atti che IM 2

ha accompagnato una prima volta a fine 2013 IM 1 a __________ e a __________,

luoghi di destinazione della droga, al fine di mostrargli il tragitto e consegnandogli

a tale scopo un navigatore satellitare. IM 2 ha poi spiegato al coimputato che

a __________ l’acquirente era sempre il medesimo e che lui si sarebbe

incontrato con quest’ultimo mentre IM 1 avrebbe dovuto attenderlo nei pressi

del posteggio sito in zona __________.

Dopo questo

primo viaggio di ricognizione, effettuato con l’autovettura di IM 1, nelle

trasferte successive gli imputati sono inizialmente giunti in Svizzera con

veicoli separati, ricongiungendosi una volta varcato il confine; in seguito

alla revoca della licenza in cui è incorso IM 2, la coppia ha iniziato ad

incontrarsi a __________, dove questi arrivava in treno, per poi proseguire

alla volta della Svizzera interna con l’auto di IM 1, oppure direttamente a __________,

dove gli imputati si trovavano presso il centro commerciale “Letzipark”

(cfr. VI DIB, p. 6-7).

32.

Emerge

dalle dichiarazioni degli imputati che era IM 2 ad occuparsi della consegna

dello stupefacente al destinatario dopo aver recuperato la sostanza dalla

vettura che IM 1 aveva lasciato posteggiata nel luogo da lui indicato (cfr. VI

DIB, p. 8).

33.

Relativamente

al numero di trasporti, IM 1 ha dichiarato di avere effettuato – unitamente al

coimputato – 11 viaggi con la cocaina celata in confezioni Tetrapak da 1 o 2 litri,

e meglio:

- alla fine del 2013, in un’occasione

1.

Tetrapak da 1 litro,

- nel

periodo marzo – giugno 2014, in 3 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,

-

nell’estate 2014, in un’occasione 1 Tetrapak da 1 litro,

-

nell’autunno 2014 in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,

- dal 10

novembre 2014 al 26 marzo 2015, in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro e in

un’occasione 2 Tetrapak da 1 litro,

- e in fine

il 27 marzo 2016 – quando è poi stato arrestato – trasportava 2 Tetrapak da 2

litri, contenenti 2'421.19 grammi di cocaina con grado di purezza medio del

62.

% finalizzata alla vendita (VI PP 12.05.2015, AI 56; VI PP 30.03.2016, p.

5, AI 178).

34.

Per

quanto attiene al compenso, IM 1 riceveva la sua parte dal coimputato, che la

deduceva da quanto incassato dall’acquirente, trattenendo anche una parte per

sé. La differenza veniva messa in un sacchetto per __________ (VI PP IM 1

30.03

, p. 3 e 4, AI 178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7-9, AI 179; VI DIB

10.11

, p. 5, 6 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In particolare, IM 1 ha riferito di

avere guadagnato EUR 11'000.00, di cui EUR 5'000.00 (ovvero EUR 1'000.00 a

trasferta) per i primi 5 viaggi a __________ e EUR 6'000.00 (ovvero EUR

1'500.00 cadauno) per i 4 viaggi a __________ (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 4 e 5,

AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Quanto all’ultimo viaggio, l’importo

non era ancora stato corrisposto agli imputati, ma sarebbe ammontato a EUR

1'000.00, come nel caso dei trasporti precedenti e nonostante si trattasse di 2

contenitori dalle dimensioni superiori rispetto a quelli precedenti (cfr. IM 2,

VI DIB, p. 9).

35.

IM

2, dal canto suo, ha dichiarato di avere effettuato unicamente 8 trasporti, e

meglio 4 a __________ e 4 a __________ (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 10, AI 179;

VI DIB 10.11.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale), affermando di

aver incassato, per la vendita dello stupefacente, un totale di EUR 33'000.00

dall’acquirente di __________ – e meglio EUR 17'000.00 la prima volta, EUR 8'000.00

la seconda volta, nulla la terza volta, in quanto l’acquirente non si è

presentato e EUR 8'000.00 la quarta volta – e CHF 29'000.00 dall’acquirente di __________,

e meglio nulla la prima volta, CHF 8’000.00 la seconda volta, CHF 13'000.00 la

terza volta e CHF 8'000.00 la quarta volta (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 9, AI

179).

Quanto al

suo guadagno personale, lo stesso sarebbe stato di EUR 8/10'000.00 (VI DIB

10.11

, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

36.

Per

quanto attiene al quantitativo di cocaina complessivamente trasportata, la

pubblica accusa ha effettuato un calcolo per induzione, ovvero partendo

dall’assunto che se i Tetrapak da 2 litri sequestrati contenevano 2'421.19 grammi di cocaina, allora i

contenitori da 1 litro ne contenevano la metà, ovvero circa 600 grammi. Tali

elementi conducono, riportati ai viaggi, numero e dimensione dei Tetrapak

indicati da IM 1 a complessivi 9'021.19 grammi di cocaina (cfr. ricostruzione

tabellare di cui all’allegato doc. 1 al VI PP IM 1 30.03.2016, AI 178).

37.

Gli

imputati hanno entrambi riferito di non essere in grado di quantificare la

cocaina posseduta, detenuta, trasportata, importata e alienata, siccome __________

portava ad IM 2 i Tetrapak già sigillati con all’interno la cocaina e gli imputati

non sapevano quanta sostanza conteneva un Tetrapak (VI PG IM 2, p. 5 e 6,

allegato al rapporto di complemento, AI 136; VI PG IM 2, p. 6, allegato al

rapporto di complemento, AI 136; VI PP IM 2 23.11.2015, p. 9, AI 140; VI PG IM

1.

27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 1; VI PP IM 1

27.03

, p. 2 e 3, AI 2; VI PG IM 1 08.04.2015, p. 6, AI 23; VI PP IM 1

12.05

, p. 3, AI 56; VI PP IM 1 30.03.2016, p. 5, AI 178; VI DIB

10.11

, p. 6 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Queste le dichiarazioni di IM 2:

“Per quanto riguarda i

quantitativi della cocaina prendo atto degli importi ricostruiti; avendo

confezionato i Tetrapak contenenti stupefacente solo in un’occasione, non sono

in grado di esprimermi sui quantitativi effettivi importati e venduti in

Svizzera.”

(VI PP 31.03.2016, p. 10, AI 179).

Invitato a

spiegare la “coincidenza” secondo cui, stando alle sue dichiarazioni,

solo in occasione dell’ultimo viaggio – quando sono state rinvenute le sue

impronte digitali sulle confezioni – egli avrebbe confezionato la cocaina (VI

DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), l’imputato ha

affermato:

“Io ho preparato i

Tetrapak solo quella volta perché __________ è arrivato a casa mia tardi e non

aveva fatto in tempo a comprare i Tetrapak. Ne ha quindi usati due dei miei che

si trovavano già a casa mia. Da parte mia l’ho quindi aiutato a preparare

questi cartoni.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1

al verbale dibattimentale).

38.

Interrogato

a sapere se con il coimputato si fossero mai chiesti quanta cocaina stavano

trasportando, IM 2 ha dapprima risposto negativamente, affermando che contava

unicamente il guadagno (VI PP 23.11.2015, p. 9, AI 140: “No. Io avevo

bisogno di soldi e quindi il guadagno era l’unica cosa che contava. (…) il

quantitativo da trasportare era indifferente, poteva trattarsi di 10 g come di

1.

kg ma la questione che mi importava era il guadagno che ne potevo ricavare

per saldare i miei debiti.”), salvo poi affermare che in un’occasione

avevano parlato di questo aspetto ed avevano quindi interpellato __________,

senza tuttavia giungere ad una conclusione (VI PP 23.11.2015, p. 9, AI 140: “con

IM 1 una volta abbiamo parlato di questo aspetto: lui mi aveva chiesto quanta

droga fosse quella che trasportava e io gli avevo risposto che non lo sapevo.

(…) ho chiesto a __________ quanta sostanza stessimo trasportando e __________

mi aveva risposto che meno ne sapevamo con IM 1, meglio era per noi.” (VI

PP 23.11.2015, p. 9, AI 140).

39.

IM

1, tuttavia, alla domanda a sapere se ritenesse corretto il quantitativo di

cocaina trasportata ricostruito dalla pubblica accusa, ha risposto

affermativamente:

“Sì, perché è

verosimile. Lo dico sulla base delle considerazioni logiche che la PP mi ha

esposto nel verbale finale.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 12, allegato 1

al verbale dibattimentale).

40.

Alla

medesima domanda, IM 2 ha per contro risposto negativamente:

“No, perché io non

penso di avere trasportato tutti quei chili, anche se non so dire quanti erano.”

(VI DIB 10.11.2016, p. 12, allegato 1

al verbale dibattimentale).

41.

Per

quanto riguarda i fatti relativi all’imputazione di infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto sostanzialmente corretto il

quantitativo di cocaina indicato nell’atto d’accusa, situabile a circa 9 kg,

nonché il numero di viaggi effettuati dagli imputati, ovvero 12, comprensivo di

quello che ha portato all’arresto di IM 1.

42.

Relativamente

al numero di trasporti, si impone in particolare di ritenere le puntuali

chiamate di correo effettuate da IM 1, il quale già 2 mesi dopo l’arresto è

giunto a determinare in 11 i viaggi effettuati, numero che non è più stato da

lui cambiato in corso d’inchiesta e confermato pure in sede dibattimentale.

Non v’è pertanto motivo di dubitare

delle di lui dichiarazioni, costanti, lineari ed evidentemente del tutto

disinteressate, specie se contrapposte alla posizione di IM 2, il quale è

apparso ben più reticente nell’ammettere le proprie responsabilità.

43.

Quo

ai quantitativi, come sopra evidenziato, IM 1 ha riconosciuto sia in sede

d’inchiesta che durante il pubblico dibattimento la verosimiglianza della

ricostruzione effettuata dalla pubblica accusa.

La Corte è consapevole che si tratta

di una ricostruzione fatta per induzione e che, come spesso accade in ambito di

stupefacenti, l’esatto quantitativo trafficato ben difficilmente può essere

stabilito.

Nel caso in esame, tuttavia, il

calcolo effettuato sulla base della dimensione dei contenitori appare coerente

e logico. Peraltro, appare evidente che un trasporto internazionale di cocaina,

nelle modalità messe in atto dagli imputati, non può che riferirsi a

quantitativi di sicura rilevanza.

Analogamente il quantitativo di

cocaina indicato nell’atto d’accusa appare coerente con il compenso percepito

dagli imputati per le singole trasferte, ovvero tra gli EUR 1'000.00 e 1'500.00

a viaggio per ognuno dei due coimputati. Compensi di tale entità risultano

congrui unicamente a fronte di trasporti di svariate centinaia di grammi e non

certo per esigue quantità.

In questo

senso non può essere seguita la difesa di IM 2 quando tenta di ricostruire il

quantitativo di cocaina trafficata sulla base dei soldi incassati e quindi

esportati in Italia.

In primo

luogo, così facendo e utilizzando i parametri giustamente evocati dalla difesa,

si otterrebbero complessivi 1'500 grammi di stupefacente.

Ciò

ritornerebbe a dire che – ripartito su 11 trasporti – si sarebbe trattato di

circa 130 grammi alla volta, dove dei circa CHF 6'500.00 di valore della

cocaina trafficata, ben CHF 2'200.00, ovvero 1/3 del guadagno, sarebbero andati

ai trasportatori, circostanza del tutto inverosimile.

Inoltre, il fatto che IM 2 – come da

lui stesso ammesso – si è una volta recato a __________ semplicemente per

ritirare denaro (senza consegna di cocaina), è significativo del fatto che tra

i fornitori a __________ e i destinatari in Svizzera Interna vi era una

relazione dare/avere che non veniva integralmente regolata al momento della

consegna dello stupefacente.

Tale argomentazione stride peraltro

con il dato oggettivo secondo cui nel trasporto intercettato dalle forze

dell’ordine, il quantitativo di cocaina ammontava 2'421.19

grammi.

Peraltro, pure il fatto che il

compenso di IM 1 e IM 2 per i primi 11 viaggi era del tutto identico a quello

che avrebbero percepito per il trasporto in cui hanno importato 2'421.19 grammi di sostanza (VI DIB

10.11

, p. 5 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale), induce a ritenere

che il quantitativo menzionato nell’atto d’accusa è perfettamente logico e

coerente.

Si dirà, in fine, che la stessa difesa

di IM 1, sottolineando l’impossibilità di quantificare con precisione la

sostanza trattata dagli imputati, ha riconosciuto che si tratta certamente di

diversi chilogrammi e che la quantificazione di circa 9 kg, pur essendo

deduttiva, risulta ragionevole ed è su quella che ci si deve basare.

In tale contesto, ritenuta la chiamata

di correo lineare, costante e disinteressata effettuata da IM 1, le cui

dichiarazioni sono confluite direttamente nell’atto d’accusa, nonché richiamate

le considerazioni che precedono, ricordando come la giurisprudenza ha stabilito

che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è

in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale

fattore perde di importanza per la commisurazione della pena (DTF 121 IV 202

consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del

21.

novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.

6B_265/2010, consid. 2.3), la Corte ha ritenuto che gli imputati si sono resi

responsabili di un traffico di cocaina estremamente importante, senz’altro

situabile in circa 9 kg.

44.

L'art.

19.

cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro

possiede, detiene, trasporta, importa o aliena stupefacenti.

Dal punto di

vista soggettivo, l’autore deve sapere di possedere, detenere, trasportare,

importare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.

cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Il cpv. 2 del medesimo disposto

prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere

che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a),

se agisce

come membro

di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno

considerevole

(lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in

centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate

vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già

essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid.

2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid.

2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011,

consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13

dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B

294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid.

2.3

; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar

zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,

pag. 917 segg.).

Soggettivamente,

affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è

necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa

possa, direttamente o

indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del

quantitativo

e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve

presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232

consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia

che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che,

concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111

IV 31).

45.

Per

quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo

di precisare che la nozione di “banda” deve essere interpretata come nei

casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti

minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso

di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).

Il testo

dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore deve essere membro

della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare

sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore sia membro

della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per

contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi

anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti

ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa

se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n.

93-96).

L’associazione

alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, l’autore deve volere,

perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad una banda per esercitare

sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza

personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

In pratica,

l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di una banda può essere

constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

46.

Per

quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel

caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta – dal tempo e dai

mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un

periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti –

che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una

professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254

consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).

La “cifra

d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il “guadagno”

è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).

Per stabilire se la cifra d’affari o

il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari

rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese

d’acquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in

ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66

consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p.

8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando

raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in

FF 2006 p. 8179).

Il tentativo di realizzare l’aggravante

di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195

consid. 3.3).

47.

Nel

caso specifico, l’aggravante legata al quantitativo è pacificamente realizzata

– avendo gli imputati trafficato un quantitativo di circa 2'169 grammi di

cocaina pura, e ciò pur considerando un grado di purezza pari al 10% per la

sostanza già smerciata e per la quale non è stato possibile effettuare i

relativi accertamenti (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre

2011).

48.

Ciò

premesso, neppure si imporrebbe di analizzare le ulteriori aggravanti (DTF 120

IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c; DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267

s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa) che, nel caso concreto, risultano

entrambe realizzate.

In particolare, il guadagno conseguito

dagli imputati rientra, seppur di poco, nei parametri fissati dalla

giurisprudenza per il guadagno considerevole che configura il mestiere.

Per quanto

attiene alla banda, si osserva che le argomentazioni della difesa di IM 1, la

quale ha contestato tale specifica aggravante, sono senz’altro condivisibili

laddove sostiene che questi non era parte della banda avente per membri il

coimputato, __________, __________ e i destinatari dello stupefacente in Svizzera.

La Corte ha tuttavia ritenuto incontestabile il fatto che IM 1 formasse una

banda con IM 2, e ciò in ragione della suddivisione dei ruoli, dell’assenza di

gerarchia tra di loro e delle modalità di suddivisione dei guadagni, nonché del

disegno comune di dedicare tempo e risorse al trasporto e all’importazione in

Svizzera di stupefacente in modo da poter conseguire un reddito.

49.

Stante

quanto precede, anche l’imputazione di aver agito in correità (contestata dalla

difesa di IM 1) appare senz’altro corretta. I due coimputati hanno

effettivamente posseduto e detenuto la cocaina, che IM 1 ha trasportato e

importato e IM 2 ha poi alienato. Essi erano tra di loro interdipendenti, anche

perché l’uno, IM 2, aveva i contatti con i fornitori e i destinatari, ma per

sua stessa ammissione non voleva correre il rischio di attraversare il valico

doganale portando seco lo stupefacente, mentre l’altro, IM 1, pur non

disponendo di analoghi contatti nel mondo degli stupefacenti, era disposto a

correre il rischio trasportando sulla propria vettura la cocaina.

50.

Posto

che gli elementi oggettivi del reato sono dati, pure quelli soggettivi trovano

conferma. In particolare, gli imputati hanno intenzionalmente e deliberatamente

trasportato sostanza stupefacente dall’Italia alla Svizzera.

Il fatto che gli stessi non

conoscessero esattamente il quantitativo è del tutto irrilevante, posto che

entrambi sapevano comunque che si trattava di stupefacente e che – in buona

sostanza – il genere e il peso dello stesso a loro non importava, purché ne traessero

un guadagno (VI PP confronto IM 1/IM 2 02.12.2015, p. 7, AI 150; VI DIB

10.11

, p. 7 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

51.

Alla

luce di quanto precede, l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è stata confermata, con la

precisazione che quale guadagno è stato ritenuto l’ammontare di EUR 11'000.00

indicato a più riprese da IM 1.

2) Imputazione

di riciclaggio di denaro ripetuto

52.

L’atto

d’accusa imputa poi a IM 1 e IM 2 di avere, in almeno 4 o 5 occasioni,

effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00, denaro poi esportato in

Italia, nonché di avere, in almeno 4 occasioni, esportato dalla Svizzera

all’Italia complessivi EUR 33'000.00, somme che entrambi sapevano essere

provento della vendita di cocaina in Svizzera, commettendo in questo modo anche

il reato di riciclaggio di denaro ripetuto.

53.

IM

1.

non ha contestato i fatti (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 6, AI 178; VI DIB

10.11

, p. 9 e 10, allegato 1 al verbale dibattimentale), precisando

unicamente di non avere saputo che cambiando il denaro da CHF in EUR questo da

“sporco” diventasse “pulito”, ma di averlo fatto unicamente

perché “in Italia i franchi non li prende nessuno” (VI PP 30.03.2016, p.

6.

e 7, AI 178).

54.

I

fatti sono stati ammessi anche dal coimputato IM 2 (VI DIB 10.11.2016, p. 8,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

55.

In

diritto si ha che adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi

dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato

di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una

pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di

un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il

comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto

vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV

59.

consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la

dottrina dominante, entrambi gli atti commessi dagli imputati – e meglio il

trasferimento di denaro all'estero ed il cambio di denaro in valuta estera –

costituiscono un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di

valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo

2013.

consid. 5.2,6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art.

305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523; DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.;

Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art.

305bis).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve

avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare

che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto

previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore

patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è

sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui

il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale

eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013

del 18 marzo 2013 consid. 2.).

56.

Nel

caso concreto, gli imputati sapevano perfettamente – per loro stessa ammissione

(VI DIB 10.11.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale) – che si

trattava del provento della vendita della cocaina.

Analogamente, entrambi non potevano

ignorare il fatto che trasportando il denaro all’estero (cambiando o meno

valuta) questo sarebbe sfuggito – come effettivamente è avvenuto – al possibile

ritrovamento ed alla confisca da parte delle autorità svizzere.

L’imputazione di ripetuto riciclaggio

di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è quindi stata confermata così

come esposta.

V) Commisurazione

della pena

57.

Giusta

l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo

soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a

quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;

STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce

l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo

2010.

(DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV

132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad

un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il

giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un

influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma

non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata

imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa

dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena

(DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

58.

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio,

il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla

colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena

più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati

(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale

svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;

DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza

secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il

reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid.

3.

p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto

di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;

STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

59.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.

49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282

seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

60.

Nel

caso concreto, la Corte ha considerato che la colpa degli imputati è

oggettivamente e soggettivamente molto grave.

61.

A

livello oggettivo, determinante per qualificare la colpa di IM 1 e IM 2 in

relazione al traffico di stupefacenti di cui devono rispondere è, innanzitutto,

il quantitativo di cocaina da loro trafficato, pari a circa 9 kg.

Si tratta di un quantitativo di

cocaina estremamente importante (equivalente a oltre 2’000 grammi di sostanza

pura) stupefacente che, per quanto attiene a quello sequestrato, aveva un grado

di purezza notevole (62.35 % media) e quindi verosimilmente destinato a

raddoppiare, se non addirittura a triplicare, il proprio quantitativo una volta

venduto al dettaglio.

Il pericolo per la salute pubblica si

è quindi rivelato, in concreto, particolarmente elevato.

Va sottolineato che, nell’ambito di

infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato,

pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella

determinazione della colpa dell’autore. Se è, infatti, vero che, secondo la

giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a

partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della

pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella

misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è

il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo

(DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342

consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13

agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).

Ad aggravare ulteriormente la colpa

degli imputati, vi è poi l’estensione geografica del traffico: l’importazione

in Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice

trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.

3.1

)

Sempre dal profilo oggettivo, la

giurisprudenza federale (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) ha precisato che,

per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del

traffico, ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore

abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in

quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e

della posizione dell’autore in seno all’organizzazione.

In questo senso, se è vero che IM 1 e IM

2.

hanno agito come “ingranaggi” di un’organizzazione ben più ampia, che

parte dal produttore di cocaina in Sud America e che termina con chi vende la

sostanza al dettaglio, non può essere misconosciuto che ognuno dei personaggi

che, a vario titolo interviene nella filiera, rappresenta un tassello di per sé

indispensabile, senza il quale la sostanza non potrebbe essere immessa in

commercio. In altre parole, senza il venditore al dettaglio, oppure senza il

trasportatore, l’importatore, o ancora, in assenza del grossista, lo

stupefacente non può raggiungere il consumatore.

In

particolare, per quanto attiene al ruolo di IM 1 e IM 2, appare riduttivo

considerarli dei “semplici” trasportatori. A tale stregua, si potrebbe

parlare di chi è “il semplice” produttore, “il semplice”

esportatore ecc. Come già accennato, i coimputati hanno agito in banda tra di

loro, in modo da poter guadagnare del denaro attraverso i loro viaggi, ma –

soprattutto – hanno preso in consegna lo stupefacente da un anello della catena

(in Italia), per consegnarla, dietro pagamento, all’anello successivo (in

Svizzera). Essi hanno quindi compiuto un passaggio essenziale affinché la

cocaina potesse essere immessa sul mercato Svizzero, ovvero attraversando la

frontiera.

62.

Dal

punto di vista soggettivo, occorre individualizzare le responsabilità dei due

imputati.

63.

Per

quanto attiene a IM 1, come già accennato, la Corte ha considerato la sua colpa

grave anche dal profilo soggettivo.

Secondo

costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4

marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), va

differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il

proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

Nella

fattispecie, IM 1 non è tossicomane (con ogni evidenza, il saltuario consumo di

cocaina e marijuana non lo rende tale) e si è, quindi, dedicato al traffico di

cocaina per puro scopo di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido

guadagno.

Nonostante

alcune sue affermazioni, IM 1 non ha dimostrato di essersi trovato in una

situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati

ascrittigli. Anzi. Egli lavorava, aveva il mutuo pagato, aveva a disposizione

una vettura di una marca prestigiosa e una famiglia sana alle spalle.

IM 1 aveva inoltre chiaramente la

possibilità di chiedere un aiuto economico alla propria famiglia.

Egli ha

quindi infranto la legge nonostante avesse le risorse, sia economiche che

intellettuali, per trattenersi dal delinquere e condurre una vita onesta.

L’imputato

voleva semplicemente permettersi di più, voleva poter affrontare spese per la

fidanzata e finanziarsi qualche vizio nel fine settimana. Egli si è avvicinato

al traffico di droga in modo volontario, senza costrizioni e soltanto per

garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che,

altrimenti, gli era precluso. Mosso da tale futile movente, non ha esitato a

mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.

Per giungere

a tale risultato – e malgrado la debolezza caratteriale che emerge dalla

valutazione psichiatrico-psicologica del dr. __________ (AI 160) – egli ha pure

dovuto insistere, così da indurre il coimputato, inizialmente reticente, ad

intercedere presso suoi conoscenti di modo che i due potessero avviare il loro

sodalizio.

Su IM 1 pesa

poi il fatto che egli ha agito reiteratamente, in ben 12 occasioni, non

battendo ciglio neppure allorquando, diversamente dal solito, di Tetrapak ne ha

presi in consegna due grossi il doppio di quelli trasportati in precedenza.

Non può che

lasciare interdetti la facilità con cui un giovane non ancora trentenne,

incensurato, con un lavoro, di buona famiglia, si sia adattato ad entrare a

pieno titolo in un traffico internazionale di cocaina.

Ciò è quanto

mai significativo della sua propensione a delinquere.

64.

A

favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la sua personalità, la durata della

carcerazione preventiva sofferta, ritenuto che già pochi mesi dopo l’arresto,

se non vi fosse stata la posizione di IM 2 da definire, l’atto d’accusa nei

suoi confronti avrebbe potuto essere emanato. La sensibilità alla pena, per

contro, non può essere ritenuta, siccome l’imputato ha volontariamente

delinquito in Svizzera ed era giocoforza consapevole che in caso di arresto

sarebbe stato chiamato ad espiare la pena in un altro Paese. Nulla vieterebbe,

peraltro, all’imputato di chiedere di poter espiare la pena in Patria.

Rispetto al

coimputato, il ruolo di IM 1 è poi stato inoltre ritenuto – seppur di poco –

secondario.

65.

In

considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, visto il quadro edittale e

il concorso di reati di cui deve rispondere, questa Corte ha ritenuto adeguata

alla colpa di IM 1, tenuto conto del concorso di reati, una pena detentiva

situabile attorno ai 7 (sette) anni.

A tal

proposito è calzante, ma solo a titolo indicativo, la sentenza del 18 gennaio

2012.

della Corte di appello e di revisione penale (Inc. 17.2011.122, consid.

17), in cui la Corte d’appello è partita da una pena base di 6 anni –

giudicando eccessiva e non in linea con la prassi delle Corti ticinesi la pena

base di 6 anni e 6 mesi ritenuta dalla prima Corte – per un imputato che aveva

trasportato 8'202 grammi di cocaina e alienato 340 grammi di detta sostanza.

Nel presente caso, trattandosi di circa 800 grammi di sostanza in più, di cui

oltre 2.4 Kg con grado di purezza estremamente elevato, ben si giustifica –

richiamato pure il reato di riciclaggio di denaro, il cui peso specifico può

essere situato a circa 1 mese – di ritenere la pena sopra enunciata.

66.

Tale

pena deve tuttavia essere diminuita non tanto in ragione dell’incensuratezza,

che il TF ha già definito quale criterio neutro, bensì per l’ampia

collaborazione prestata.

A questo

proposito, la difesa di IM 1 ha invocato l’attenuante specifica del sincero

pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, secondo cui il giudice attenua la

pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se

ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In

applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato

alla pena minima comminata.

Il testo

della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv.

7.

vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio “ragionevolmente”

(verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche

non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia,

dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della

realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria

(FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò

rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il

resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF

del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero

che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia

sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso

la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza

attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori

giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.

6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid.

2.3

).

In effetti,

il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento

particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al

risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato

sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che

il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un

riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento

penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto

dall’approssimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc

e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc.6B.485/2011,

consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc.6B.265/2010, consid. 1.1).

Con

riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione

prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle

informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è

elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,

nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di

emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).

Secondo la

giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé,

un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di

prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie

di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale

comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid.

1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid.

1.

).

Il

costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante

specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi,

confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà

ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea

2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für

Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha

avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che

le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati

altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto

2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il

sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e

coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed

aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni

esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid.

2d/cc).

Dal canto

suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui – sempre in materia di stupefacenti

– tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero

pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti

dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività

illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art.

48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed.,

Losanna 2007, ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza

24.01.1992

della Corte di cassazione del Canton Turgovia in

Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).

Ricordate

ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che

preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero

pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno, cfr.

Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea 2007, ad art. 48

CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad

art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48

CP, n. 39), la Corte di appello e di revisione penale ha sottolineato come, di

regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e

condannare correi e complici rimasti sin lì sconosciuti dimostri la volontà del

reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero

pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori

attività “nell’ambiente” e dimostra, così, concretamente il suo sincero

pentimento.

67.

Nel

caso concreto, la Corte non può che concordare con la difesa quando afferma che

l’atto d’accusa è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da IM 1, il

quale ha collaborato in modo spontaneo, sostanzialmente disinteressato e non

strumentale, fornendo, sin dall’inizio, una collaborazione ampia, tanto da

permettere di identificare e poi estradare IM 2.

Già nel verbale d’arresto l’imputato

ha dichiarato di essersi offerto volontario per il trasporto di cocaina tra

l’Italia e la Svizzera, riconoscendo di avere effettuato almeno 6 viaggi a

decorrere dall’estate 2014 guadagnando a viaggio un compenso pari a EUR

1'500.00, ed ha altresì fornito il nominativo ed il contatto telefonico del

correo IM 2 (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 1).

Soprattutto,

senza le sue dichiarazioni, difficilmente gli inquirenti sarebbero riusciti a

ricostruire le singole trasferte in Svizzera o i motivi delle stesse.

In tale

contesto, a IM 1 è stata riconosciuta l’attenuante specifica del sincero

pentimento.

68.

A

questo proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto indicato

dalla difesa di IM 1, la giurisprudenza più recente ha abbandonato il principio

della riduzione lineare di 1/3, lasciando all’apprezzamento della Corte la

determinazione dell’incidenza concreta del sincero pentimento sulla pena

(Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar,

Strafrecht I, 3. ed., Basilea 2013, art. 48 n. 2).

69.

Nel

caso concreto, la Corte ha determinato l’incidenza del sincero pentimento in 2

(due) anni (ovvero poco meno del fattore di 1/3 precedentemente applicato in

ambito di deduzione lineare), fissando quindi la pena detentiva a carico di IM

1.

in 5 (cinque) anni di detenzione.

70.

Per

quanto attiene ad IM 2, dal profilo soggettivo la sua posizione appare

differente da quella di IM 1.

L’imputato, come il correo, ha agito a

fine di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido guadagno.

Per IM 2 valgono poi le stesse

considerazioni già fatte per il correo in merito alla propensione a delinquere

e dunque alla facilità con cui si è adeguato a trafficare reiteratamente

importanti quantitativi di stupefacente.

Su di lui pesa tuttavia un

coinvolgimento maggiore nel traffico. Era infatti IM 2 ad avere ed intrattenere

i contatti con i fornitori di cocaina a __________ e i destinatari in Svizzera;

era lui a decidere le modalità in cui avrebbero viaggiato; era lui ad incassare

i soldi da consegnare a __________ previa deduzione delle proprie spettanze;

era lui a corrispondere la parte di guadagno a IM 1; era in fine sempre IM 2 a

sapere dove andare ad effettuare la consegna in Svizzera, cosa portare e quanto

denaro ricevere.

Soprattutto, egli ha direttamente

partecipato al confezionamento di parte dello stupefacente da trasportare,

segnatamente quello che sarebbe stato il quantitativo di cocaina più importante

che i due hanno importato in Svizzera e che avrebbero immesso sul nostro

mercato qualora non fossero stati fermati.

Già il fatto che egli non attraversava

la frontiera con la sostanza con sé, è significativo del fatto che voleva

trarre il proprio guadagno correndo il minor rischio possibile, lasciando tale

onere a IM 1.

Del resto,

la persona ad essere stata fermata, in prima battuta, con la cocaina a bordo,

non è stato IM 2, il quale, se IM 1 non avesse collaborato fornendo il suo nome

e numero di telefono (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 1), verosimilmente neppure sarebbe mai stato identificato.

71.

A

differenza di IM 1, però, il correo versava in una complicata situazione

finanziaria, derivata essenzialmente dai suoi problemi di salute, ciò che

naturalmente non giustifica il suo agire, ma ne mitiga la posizione.

Neppure può essere ignorato che

l’imputato ha vissuto onestamente fino a 44 anni, incorrendo nel suo primo

errore a seguito delle sue vicissitudini sanitarie.

A favore di IM 2, la Corte ha pure

considerato la sensibilità alla pena. Sebbene questa non può trovare fondamento

nella lontananza dalla sua terra d’origine e dalla famiglia per gli stessi

motivi di cui si è detto sopra in merito a IM 1, le sue condizioni di salute ed

omosessualità impongono di ritenere tali fattori quali elementi di

attenuazione.

72.

Nel

caso di IM 2 la Corte non ha ravvisto le circostanze che impongono di ritenere

il sincero pentimento. Egli ha infatti mentito reiteratamente nei primi

verbali, ha raccontato versioni inverosimili ed è sempre e comunque parso

andare “a rimorchio” delle dichiarazioni di IM 1, ammettendo del resto

un numero minore di viaggi, di Tetrapak trasportati e di guadagno conseguito.

All’imputato

deve ciò nondimeno essere riconosciuto il fatto di aver permesso di

identificare __________ e __________ (VI PG IM 2 28.10.2015, allegato al rapporto

di complemento 20.11.2015, AI 136).

In tale

contesto la Corte ha quindi riconosciuto a favore di IM 2 una buona

collaborazione, ciò che giustifica una sostanziale riduzione della pena.

73.

Alla

luce di quanto esposto, ritenuto il concorso tra i reati, la Corte è partita da

una pena base di poco superiore a quella del correo, pena alla quale – per i

motivi sopra esposti – non può essere accordata la riduzione di cui IM 1 ha

beneficiato in ragione del sincero pentimento.

In tale

contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva

di 5 (cinque) anni e 10 (dieci) mesi.

74.

Trattasi,

in fine, di pene da espiare, non essendo realizzati, già solo per la loro

entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

VI) Sequestri

75.

In

accoglimento della richiesta della pubblica accusa, a cui la difesa non si è

opposta, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente,

delle confezioni Tetrapak e degli involucri di plastica, nonché la confisca di

tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di

contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che sono stati

dissequestrati a favore degli aventi diritto.

VII) Retribuzione

del difensore d’ufficio

76.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto

applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto

regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso

della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il

dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale

(Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6;

Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,

Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135

CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3

ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato

per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra

le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e

di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la

determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF

6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre

diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che

possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario

quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di

fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione

di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di

uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere

attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul

territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono

sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013

del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.;

sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non

si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso

non sia personalmente assoggettato alla stessa.

77.

La

nota professionale dell’avv. DUF 1, comprensiva di onorario e spese, è stata

approvata così come esposta, con aggiunta del dibattimento, per complessivi CHF

13’516.00.

78.

Il

condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51,

69, 70, 305bis cifra 1 CP;

19.

cpv. 1 e

2.

LStup;

135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e

pronuncia:

1.

IM

1.

e IM 2 sono coautori colpevoli di:

1.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o

dovevano presumere poter mettere in pericolo direttamente o

indirettamente la salute di molte persone,

nonché commessa agendo come membri di

una banda

costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito

di

stupefacenti,

così come pure realizzando, trafficando per mestiere, un

guadagno considerevole,

per avere,

senza essere autorizzati,

nel periodo

compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015, in 11 occasioni, posseduto, detenuto,

trasportato ed importato circa 9 kg di cocaina, di cui circa 7 kg alienata e

2'421 grammi, destinati alla vendita in Svizzera, sequestrati presso il valico

doganale di __________, realizzando un incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR

33'000.00, nonché un guadagno personale di EUR 11'000.00 ciascuno;

1.2

riciclaggio di denaro

ripetuto

per avere,

nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

agendo in correità tra loro,

compiuto

atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o

la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine e più

precisamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1.1 del presente dispositivo, e meglio per avere, in 4 occasioni,

effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00 provento della vendita di

cocaina ed esportato l’importo corrispettivo in EUR in Italia, nonché per

avere, in 4 occasioni, esportato dalla Svizzera in Italia EUR 33'000.00

provento della vendita di sostanza stupefacente;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza,

2.1

IM

1.

è condannato

alla pena detentiva di 5 (cinque)

anni,

da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

2.2

IM

2.

è condannato

alla pena detentiva di 5 (cinque) anni

e 10 (dieci) mesi,

da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

3.

È

ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle confezioni

Tetrapak e degli involucri di plastica. È ordinata la confisca di tutti i

restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di

contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che vengono

dissequestrati a favore degli aventi diritto.

4.

La

tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei

condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno.

5.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 12'840.00

spese CHF 676.00

totale CHF 13’516.00

5.2

Il

condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 22'946.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 247.05

fr. 25'193.55

============

Distinta

spese a carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 11'473.25

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 123.53

fr. 12'596.78

============

Distinta

spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 11'473.25

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 123.53

fr. 12'596.78

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500

Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione

della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501

Bellinzona

- Dipartimento

sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio

centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio

di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse

29, 3003 Berna

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte

delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera