72.2016.160
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa agendo in banda e per mestiere: posseduto, detenuto, trasportato e importato ca. 9 kg di cocaina (di cui 7 kg alienata e 2'421 g destinati alla
11 novembre 2016Italiano94 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.160
Lugano,
11 novembre 2016
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 27 marzo 2015 al 13 agosto
2015 (140 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 14 agosto 2015
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione estradizionale dal 15 maggio 2015 al 18
ottobre 2015 (157 giorni) presso il carcere __________, __________ (I)
in carcerazione preventiva dal 19 ottobre 2015 al 27
dicembre 2015 (70 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 28 dicembre 2015
imputati, a
norma dell’atto d’accusa nr. 141/2016 del 19 agosto 2016, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
IM
2 e IM 1 congiuntamente
1. ripetuta
infrazione aggravata (commessa per mestiere e come
associati in banda) alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un
quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere poter mettere in
pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone,
siccome commessa agendo
come membri di una banda di almeno due componenti costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
siccome finalizzata alla
realizzazione, trafficando per mestiere, di un guadagno considerevole
per avere, senza essere
autorizzati:
1.1. dal
2013 al 27.03.2015,
in almeno 11
occasioni,
benché con
responsabilità diverse, agendo in correità tra loro e con terzi, di cui alcuni
identificati,
ed agendo in modo
organizzato e pianificato, sostenendosi e rafforzandosi a vicenda e
manifestando in modo concludente l’intenzione di perpetrare congiuntamente
ulteriori viaggi da __________ in Svizzera finalizzati al trasporto e alla
vendita di sostanza stupefacente,
senza essere
autorizzati,
posseduto, detenuto,
trasportato ed importato da __________ in Svizzera,
attraverso il valico doganale di __________, almeno 9’021,19 gr di cocaina,
di cui 2'421,19 gr netti con grado di purezza medio del 62.35%, sostanza
stupefacente celata in confezioni “Tetrapak” da 1 Lt, rispettivamente 2 Lt
nascoste nella vettura Mercedes Benz A150 targata __________ condotta da IM 1
ed a lui intestata,
ed alienato detta
sostanza nelle città di __________ e __________ a due importanti acquirenti,
tuttora da identificare, previo compenso, per il loro operato, di 1000.-/1500.-
EUR pro capite pro trasporto, realizzando un incasso totale di CHF 29'000.-
ed EUR 33'000.- ed un guadagno personale di EUR 13'000.- ciascuno,
e meglio per avere
1.1.1. alla
fine del 2013, in 1 (una) occasione, posseduto, detenuto, trasportato,
importato da __________ in Svizzera e alienato a __________ sostanza
stupefacente (cocaina) contenuta in 1 Tetrapak da 1 Lt e pari ad almeno 600
gr, previo compenso di EUR 1000.- ciascuno;
1.1.2. nel
periodo marzo – giugno 2014, in almeno 3 (tre) occasioni, posseduto,
detenuto, trasportato, importato da __________ in Svizzera e alienato
a __________ sostanza stupefacente (cocaina) contenuta complessivamente in 3
Tetrapak da 1 Lt cadauno e pari ad almeno 1800 gr, previo compenso
totale di EUR 3000.- ciascuno;
1.1.3. nell’estate
2014, in almeno 1 (una) occasione, posseduto, detenuto, trasportato,
importato da __________ in Svizzera e alienato a __________ sostanza
stupefacente (cocaina) contenuta in 1 Tetrapak da 1 Lt e pari ad almeno 600
gr, previo compenso di EUR 1500.- ciascuno;
1.1.4. nell’autunno
2014, in almeno 2 (due) occasioni, tra cui il 17.10.2014 e il 03.11.2014, posseduto,
detenuto, trasportato, importato da __________ in Svizzera e alienato
a __________ sostanza stupefacente (cocaina) contenuta in 1 (una) confezione
Tetrapak da 1 Lt e pari ad almeno 1800 gr, previo compenso totale di EUR
3000.- ciascuno;
1.1.5. nel
periodo dal 10.11.2014 al 26.03.2015, in almeno 3 (tre) occasioni, tra cui il
10.11.2014, il 22.12.2014 e il 29-31.01.2015, posseduto, detenuto,
trasportato, importato da __________ in Svizzera e alienato a __________,
rispettivamente a __________, sostanza stupefacente (cocaina) contenuta
complessivamente in 3 (tre) Tetrapak da 1 Lt cadauno, pari ad almeno 1800 gr,
previo compenso totale di EUR 4500.- ciascuno;
1.1.6. in
data 27.03.2016, posseduto, detenuto, trasportato e importato da __________
in Svizzera attraverso il valico doganale di __________ 2'421,19 gr di
cocaina con grado di purezza medio del 62.35% finalizzata alla
vendita sulla piazza __________, dietro promessa di un compenso di EUR
1'500.- a testa, senza riuscire a portare a termine il piano criminale a
seguito del fermo di IM 1 da parte delle Guardie di Confine di __________, che
hanno rinvenuto la sostanza celata nella sua autovettura.
2. riciclaggio
di denaro, ripetuto
per avere
nelle circostanze di
tempo e di luogo descritte al punto 1) del presente atto d’accusa,
agendo in correità tra
loro e terzi,
compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine, più
precisamente da ripetuta infrazione aggravata alla Legge Federale sugli stupefacenti,
per i fatti imputati al punto 1) del presente atto d’accusa
e meglio per avere
2.1. in
almeno 4 o 5 occasioni, presso diversi uffici cambio del __________, effettuato
il cambio da CHF in EUR di parte del provento della vendita di sostanza
stupefacente in Svizzera, corrispondente ad un importo complessivo di almeno
CHF 29'000.-, ed esportato l’importo corrispettivo in EUR in Italia;
2.2. in
almeno 4 occasioni esportato dalla Svizzera in Italia parte del provento della
vendita di sostanza stupefacente in Svizzera, per un importo complessivo di EUR
33'000.-;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d)
LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a), b) e c) LStup, art. 305bis
cifra 1 CP
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’imputato
IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento:
giovedì 10
novembre 2016, dalle ore 09:47 alle ore 17:44;
venerdì 11
novembre 2016, dalle ore 15:48 alle ore 16:06;
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Chiede
la parola la PP per segnalare le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- il quantitativo di cocaina del punto 1.1.4 è
modificato da 1’800 a 1’200 grammi;
- il
quantitativo di cocaina del punto 1.1.5 è modificato da 1’800 a 2’400 grammi.
Le
parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: in entrata pone l’accento sugli effetti nefasti della
cocaina e sul fatto che nessuna parola è stata spesa dagli imputati, i quali
hanno agito a scopo di lucro, su questo aspetto.
L’accusa riassume brevemente le
circostanze dell’arresto e le prime dichiarazioni degli imputati, rilevando che
Fatti
i fatti sono stati principalmente ammessi in aula.
Rileva che IM 1 inizialmente vedeva in
IM 2 il suo modello da seguire, un uomo di successo. I due sono poi diventati
amici ed è così che si è formato quel vincolo di fiducia che li ha portati ad
iniziare insieme un traffico di stupefacenti. IM 1 ha più volte ribadito che
l’iniziativa di entrare nel mondo degli stupefacenti è stata sua, precisando di
essere stato molto insistente con IM 2 per questo. Egli ha sempre negato di
avere conosciuto __________, senonché __________ ha riferito che conosceva sia IM
2 che IM 1, dal quale avrebbe pure pernottato poco prima del suo interrogatorio,
e che vi sarebbe stato un incontro a cui avrebbe partecipato anche IM 1 insieme
a __________ e IM 2, ciò che è stato confermato da quest’ultimo. Sottolinea che
i due non erano dediti allo spaccio di dettaglio, ma avevano due grossi
acquirenti a __________ e __________. IM 1, il quale ha ammesso da subito i
viaggi, ha riconosciuto di avere trasportato complessivamente 9'021.19 grammi
di cocaina. IM 2, per contro, ha negato di avere partecipato a tutti questi
viaggi ed ha affermato di non avere saputo quale fosse il quantitativo di
cocaina trasportata, ciò che però stride con il fatto che in occasione
dell’ultimo trasporto, egli aveva personalmente confezionato i Tetrapak. Egli
doveva poi immaginarsi quanto era il quantitativo, anche perché era lui ad incassare
i soldi dagli acquirenti e facendo il calcolo a ritroso si riesce a giungere al
quantitativo spacciato, ovvero quello indicato nell’atto d’accusa.
Relativamente al reato di riciclaggio
di denaro, l’accusa rileva che gli imputati hanno dichiarato di essere stati al
corrente che i soldi erano di origine delinquenziale.
Per quel che concerne il diritto,
l’accusa riassume la giurisprudenza del TF in merito alla nozione di correità,
rilevando che nel caso concreto sono dati gli elementi della correità sia per
quanto riguarda il traffico di stupefacenti che per quanto attiene al
riciclaggio. Nonostante IM 1 abbia tentato di far credere di avere avuto un
ruolo minore nel traffico, il suo contributo è stato maggiore a quanto da lui
dichiarato. Egli ha infatti partecipato a tutte le fasi del traffico,
addirittura alla pianificazione dei viaggi con __________ e __________. È poi
stato lui a proporsi come corriere, idea poi avallata da __________, siccome IM
2 aveva timore di trasportare lo stupefacente. Se anche da una parte si
potrebbe concedergli di avere effettuato solo il trasporto, dall’altro va detto
che egli ha fatto sue anche decisioni degli altri e il suo contributo è stato
essenziale, non da ultimo grazie al suo supporto logistico, ovvero la sua autovettura
utilizzata per tutti i viaggi.
Per quanto attiene al bene protetto
dall’art. 19 LStup, rileva che si tratta della salute pubblica, ricordando gli
effetti nefasti dell’uso di cocaina. Nel caso concreto, a mente dell’accusa,
sono dati sia gli elementi oggettivi che soggettivi dell’art. 19 cpv. 1 LStup,
così come pure delle aggravanti di cui all’art. 19 cpv. 2 lett, a, b e c LStup.
Ribadisce che entrambi gli imputati erano al corrente del quantitativo di
cocaina trasportata. Relativamente alla banda, osserva che già solo per l’agire
tra i due imputati l’aggravante si applica, a prescindere dalla partecipazione
di __________ e __________ o terze persone. Gli imputati agivano come una
coppia di pattinatori e tra i due vi era una forte affiliazione. Vi era inoltre
una suddivisione dei ruoli, che ha permesso loro di agire indisturbati per
oltre 2 anni. La volontà associativa è comprovata dagli atti concludenti, e
meglio dagli 11 viaggi effettuati insieme, i quali presupponevano anche una
certa organizzazione. Vi era poi un piano comune tra IM 1 e IM 2 ed il loro
agire era integrato in un’organizzazione più grande. IM 2 ha sicuramente un
ruolo più forte di IM 1 dal lato concreto, ma IM 1 ha accettato di buon grado
che il coimputato dirigesse tutto, mentre alcune attività erano a lui delegate.
IM 1 ha insistito nel voler entrare sempre più nel giro, apparendo come una
sorta di apprendista di IM 2, di cui voleva raggiungere l’abilità. Per quanto
attiene all’aggravante del mestiere, l’accusa sostiene che entrambi gli
imputati hanno agito a scopo di lucro, senza preoccuparsi minimamente delle
conseguenze del loro agire, guadagnando personalmente EUR 13'000.00 a testa e
che ci avviciniamo perlomeno alla grossa cifra di affari. Pone l’accento sul
fatto che IM 1 ha inoltre agito per potersi permettere uno stile di vita che
altrimenti non avrebbe potuto avere.
L’accusa riassume i criteri della
commisurazione della pena, rilevando che è necessario fare due valutazioni
distinte per IM 2 e IM 1. Osserva che la colpa di IM 2 è grave a causa
dell’alto grado di esposizione a pericolo della salute di molte persone e del
fatto che l’unico suo scopo era quello di lucrare alle spalle di persone al
margine della società. Egli non aveva sicuramente un bisogno estremo di questa
attività, siccome aveva un’attività di __________ che gli permetteva di
ottenere un guadagno di EUR 1'500.00. Bisogna inoltre tenere conto della sua
grave malattia. I rapporti di IM 2 con la famiglia sono buoni ed egli ha anche
un buon grado di formazione. Non ravvede motivi di attenuazione ai sensi
dell’art. 48 CP. Per IM 1 rileva che anche lui non si è fatto alcuno scrupolo,
insistendo per entrare nel giro ed agendo unicamente a scopo di lucro. Non si è
preoccupato minimamente dei quantitativi che trasportava e sicuramente non
aveva bisogno di questi soldi, avendo egli un’attività, perfetta per uno
studente, che gli permetteva di guadagnare dei soldi, e sempre l’aiuto della
famiglia. IM 1 non ha neppure un vissuto tragico ed ha potuto beneficiare di
una buona formazione.
Conclude chiedendo la condanna alla
pena detentiva di 9 (nove) anni per IM 2 e di 8 (otto) anni per IM 1;
- l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata rileva che la vicenda oggetto del presente dibattimento
ha qualcosa di caratteristico, e meglio il modo in cui si è svolta l’inchiesta
ed in cui sono stati accertati e scritti i fatti indicati nell’atto d’accusa,
atteso che – contrariamente a quanto accade generalmente con simili inchieste
legate agli stupefacenti, le quali nella migliore delle ipotesi si risolvono
nell’ammissione del trasporto che ha portato all’arresto – in questo caso, in
maniera del tutto straordinaria, alla domanda della guardia di confine se
stesse trasportando droga, IM 1 ha risposto di sì, mostrando i pacchetti sotto
il sedile con lo stupefacente, ciò che costituisce un caso assolutamente unico.
Ma non solo. IM 1, dal primo interrogatorio dinanzi alla Polizia, ha raccontato
una serie di trasporti precedenti, dando tutta una serie di informazioni, che
hanno consentito di scrivere l’atto d’accusa, redatto unicamente sulla base
delle sue dichiarazioni spontanee. La Polizia, infatti, ha fatto il suo lavoro
andando a verificare quello che lui raccontava.
Vero è che i fatti sono quelli
indicati nell’atto d’accusa ed il diritto applicato è corretto, ma il modo in
cui questo caso è stato proposto dal PP nella sua requisitoria lascia
esterrefatti. Proprio per la difficoltà di questo tipo d’inchiesta, avere
qualcuno che collabora in modo più pieno, imprevisto e spontaneo di IM 1, è
veramente difficile da trovare. Normalmente in situazioni del genere dovremmo
avere una pubblica accusa che dà atto di questo, invece purtroppo abbiamo
sentito una richiesta di pena manifestamente esorbitante ed argomenti, per
motivarla, scelti ad arte in chiave aggravante.
La difesa di IM 1 non condividere il
tipo d’impostazione che contempla una messa in comune dei ruoli dei due
imputati sotto la scusa della correità, così da poter caricare sistematicamente
le colpe dell’uno anche sull’altro. Questo tipo d’impostazione non si addice
minimamente a quelli che sono i reati di stupefacenti, per il semplice fatto
che la LStup descrive una pluralità di comportamenti, che vanno dalla
produzione fino allo spaccio in dettaglio, e non è possibile che ognuno che
commette uno di questi singoli atti si veda imputare in correità anche tutti
gli altri comportamenti. Il ruolo di IM 1 è quello di presa in consegna dello
stupefacente in Italia, trasporto oltre la frontiera e rimessa in mano a colui
che gliel’ha consegnato a __________ e quindi quello, assolutamente contenuto,
di passare la frontiera. Il suo ruolo è poi assolutamente spiegabile con quella
che è la volontà di mettere in piedi questo tipo di traffico, che è quella
della segmentazione di conoscenze, e si concretizza nel fatto di non conoscere
nessuno a monte di chi li consegna la sostanza ed a valle di chi si riprende la
sostanza. È chiaro e visibile a chiunque che vi è una differenza di natura sostanziale
tra i due ruoli. Quello che deve occuparsi semplicemente di passare la
frontiera non deve sapere niente prima e non deve sapere niente dopo. IM 1,
infatti, ha detto tutto quello che sapeva, ma più di tanto non sapeva. In
circostanze di questo genere non si può considerare un ruolo di IM 1 che vada
al di là di quello che è il trasporto e l’importazione. Non avrebbe alcun senso
logico un legame di IM 1 con __________, né in un’ottica di prima preparazione
a __________ né in un’ottica di un primo viaggio, perché ciò sarebbe poi
contraddetto da tutto quello che è accaduto in seguito. L’organizzatore non si
sarebbe mai svelato a quello che doveva semplicemente occuparsi dei trasporti,
senza sapere nient’altro. Perché IM 2 dovrebbe quindi dichiarare una cosa
simile? Egli si è dapprima opposto all’estradizione ed ha poi dato versioni
inverosimili su numerosi aspetti, iniziando ad ammettere qualcosa solo una
volta confrontato con le dichiarazioni di IM 1, vestite dai riscontri
oggettivi. Umanamente è quindi del tutto comprensibile che il suo scopo sia
stato quello di mettersi quanto meno sullo stesso piano di IM 1. IM 2 è l’unico
che incontra il destinatario, che incassa il denaro, lo custodisce e lo
consegna in Italia a __________. Nel normale andamento delle cose la lettura di
questi fatti è quindi semplice. A suffragio delle dichiarazioni di IM 2
l’accusa prende le dichiarazioni di __________, che sono chiaramente le
dichiarazioni di chi cammina sulle uova e sono quindi da prendere con le pinze.
Inoltre, __________ ci dice che conosceva IM 2 ed era stato lui ad andare a
casa sua, e non IM 1, nonché che l’ultima volta che ha visto IM 1 era nel 2012,
quindi un anno prima che si svolgessero questi fatti, ciò che corrisponde a
quello che, senza nessuna possibilità di comunicare tra loro, aveva detto IM 1.
L’incontro avuto non può quindi essere quello indicato da IM 2, visto che i
traffici sono poi iniziati un anno dopo, ma, se ci è stato, troviamo una
traccia di una cosa simile nel racconto di IM 1, il quale dice di non avere mai
incontrato il capo consapevolmente, ma una volta IM 2 gli avrebbe detto che
egli era presente a casa sua in occasione di una grigliata in cui c’era anche
lui. Il fatto può quindi essere successo nel 2012, ma non ha comunque nulla a
vedere con i traffici di stupefacenti. Le dichiarazioni di IM 2 non sono dunque
suffragate da alcun elemento oggettivo e sono chiaramente uno strumento
difensivo per sminuire la sua responsabilità.
Se parliamo quindi di trasporto, la
difesa ritiene che i fatti dell’atto d’accusa debbano essere confermati. È
chiaro che nessuno di noi, nemmeno gli imputati, possono dire esattamente di
quanti kg si trattava, ma questi ultimi possono unicamente dire che l’ordine di
grandezza potrebbe essere quello, siccome ha una certa coerenza. Certamente
parliamo di diversi kg, la quantificazione di circa 9 kg è deduttiva, ma può
essere ragionevole ed è su quella che ci si deve basare.
Anche per il reato di riciclaggio di
denaro i fatti sono da ritenersi così come indicati nell’atto d’accusa. La
difesa sottolinea che anche in questo caso l’identificazione di tutti i posti
in cui sono stati cambiati i soldi derivano dalle precise indicazioni di IM 1.
Aggiunge, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo, che IM 1 ha detto
un paio di volte che non pensava a nascondere niente, ma in Italia gli
servivano gli Euro. Non c’è quindi dal punto di vista del dolo una radicata
volontà di occultare del denaro, ma è un atto puramente pratico di cambio del
denaro in una valuta utilizzabile nel posto di destinazione.
La difesa non contesta la qualifica
giuridica dei fatti indicati nell’atto d’accusa. Premesso che è certamente data
l’aggravante del quantitativo, osserva che, per quanto attiene all’aggravante
della banda, vi era certo una banda, ma IM 1 non ne faceva parte. Per quanto
riguarda poi l’aggravante del mestiere, rileva che il guadagno di IM 1 si situa
esattamente ai minimi richiesti dalla giurisprudenza per il guadagno
considerevole.
Quanto alla commisurazione della pena,
cita i parametri della STF 6B_265/2010, sottolineando che quando si parla di
quantitativi la prima tendenza è quella di usare la bilancia del farmacista.
Questo modo di procedere il TF giustamente lo sconfessa, dicendo che l’entità
va tenuta in considerazione, ma più ci si allontana dalla soglia dei 18 grammi,
più quell’elemento perde d’importanza e diventa solo uno dei criteri da
prendere in considerazione. La difesa dà atto che si tratta di un quantitativo
importante, sebbene ne vada relativizzata l’importanza nella commisurazione
della pena, così come vi è un gran numero di trasporti. Un altro dato di fatto
che va riconosciuto è che IM 1 ha agito con lo scopo di guadagnare dei soldi.
Questo è sicuramente un movente sgradevole, ma va messo nella giusta
proporzione. Ragionevolmente, quando IM 1 dice che tutti i mesi non gli restava
un Euro in tasca, non si fa fatica a credergli. Se poi una persona, seppur
saltuariamente, inizia a consumare cocaina, il gioco è subito fatto. Non ci
troviamo di fronte al narcotrafficante con la ferrari e lo yacht, ma di fronte
a qualcuno che fa fatica ad arrivare alla fine del mese e che stupidamente
sceglie una via sbagliata e troppo facile per mettersi in tasca qualche soldo,
assumendosi dei rischi che non hanno nessuna proporzione con quello che è il
suo compenso. Del margine di guadagno dello spaccio di cocaina ha certo
beneficiato anche IM 1, ma unicamente nella misura di un millesimo. Il guadagno
ripartito su un anno e mezzo è di circa EUR 600.00 al mese, che ad oggi gli
hanno fruttato 19 mesi di prigione, per essersi assunto quello che era l’unico
passaggio delicato, ovvero quello di passare la frontiera, quello che gli altri
hanno fatto fare a lui. Vi è poi da considerare il ruolo di IM 1 all’interno
del traffico, e meglio che il ruolo del puro e semplice trasportatore è
secondario rispetto a quello dello spacciatore. Bisogna inoltre considerare,
seppure non si parli di dipendenza, il fatto che IM 1 sia un consumatore della
medesima sostanza da lui trasportata, così come pure la sua personalità, con
una componente di immaturità importante e di adattabilità ricercata
all’interlocutore, che lo ha reso più vulnerabile a questa situazione. IM 1 è
completamente incensurato. Si deve inoltre tenere conto del carcere preventivo
assai prolungato che ha sofferto fino ad oggi, da un lato perché è uno dei
fattori che sempre si considera, dall’altro perché è un carcere preventivo che
non dipende in alcun modo da lui. Il problema dell’inchiesta è che dopo due
verbali non c’era più nulla da chiedergli. Egli è stato mesi in attesa che la
domanda di estradizione di IM 2 avesse esecuzione e che potesse poi essere
celebrato il processo. Così è passato un numero di mesi spropositato a quelle
che erano le esigenze d’inchiesta a lui legate. Vi è poi stata la scelta di
passare un periodo prolungato alla Farera, siccome la difesa avrebbe voluto
evitare a IM 1, visto il suo carattere adattivo, di andare alla Stampa. Cosa
degna di nota è che lui ha accettato di sottoporsi ad un sacrificio di
privazione di contatto perché secondo la difesa era meglio così. Vi è poi da
considerare l’atteggiamento di IM 1 in rapporto all’inchiesta. In questo caso
va riconosciuto non solo il riconoscimento dei fatti, ma la già citata
eccezionalità della collaborazione spontanea. Deve quindi essergli riconosciuta
l’attenuante specifica del sincero pentimento, la quale secondo giurisprudenza
deve essere riconosciuta all’imputato che fa uno sforzo rivelando
spontaneamente dei fatti sconosciuti agli inquirenti ed accetta che questo comporti
un aggravamento della sua posizione processuale. Quello di IM 1 è un
atteggiamento straordinario di abbandono, fin dai primi verbali, di quelli che
sono gli strumenti difensivi a fronte delle domande e delle contestazioni.
Riconosciuto il sincero pentimento, la pena, che comunque di suo deve essere
contenuta, deve subire un taglio indicativamente di un terzo, ma non partendo
dagli 8 anni proposti dalla pubblica accusa, bensì da quella che sarebbe una
pena corretta.
La difesa rileva che i fatti di cui alla
sentenza citata hanno delle interessanti similitudini con la fattispecie oggi
dibattuta: si tratta di una donna che ha trasportato 14 kg di cocaina da un
paese all’altro, ha attraversato diversi paesi per arrivare in Svizzera, ha
incassato il pagamento, ha trasportato il pagamento ai mittenti della droga, ha
utilizzato come aiutanti i suoi due figli ed il marito in qualche occasione, ha
guadagnato EUR 1'500.00 al kg, a fronte di contestazioni da parte della Polizia
che la incastravano, dopo una serie di reticenze, ha collaborato in modo pieno
ed eccezionale, consentendo la ricostruzione esatta di tutto il traffico e
l’arresto di chi l’aveva mandata ad effettuare questi traffici. Questo caso è
quindi molto simile al nostro, con qualche aggravante. La pubblica accusa nei
confronti di questa donna ha chiesto una pena di 5 anni, considerando che la
collaborazione meritava di essere premiata, e la Corte l’ha condannata a 7
anni. Il TF in sede di ricorso ha stabilito che non si poteva riconoscere il
sincero pentimento, perché di fatto, per quanto la collaborazione sia stata
grande, la stessa è giunta a fronte di contestazioni, ma il fatto di avere
successivamente parlato tantissimo, deve essere considerato, motivo per cui il
Tribunale che ha dato 7 anni ha inflitto una pena manifestamente eccessiva, e
il caso è stato rimandato indietro per pronunciare una pena che tenesse conto
di questo elemento importante.
La difesa rileva inoltre che dal punto
di vista dell’ottica inquisitoria è un nonsense chiedere una pena spropositata
nei confronti di persone che hanno collaborato.
Ritiene, anche in considerazione del
fatto che IM 1 riconosce di dover fare un passaggio graduale prima di
riacquistare la libertà, che debba essere pronunciata una pena che gli permetta
di uscire a breve, che potrebbe essere fissata in 3 (tre) anni, dei quali 20
(venti) mesi da espiare e la differenza sospesa, facendo così un giusto
riconoscimento al comportamento dell’imputato ed alla giustizia;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: pone l’accento sul fatto che buona parte dei fatti per cui viene
oggi giudicato IM 2, sono stati sostanzialmente ammessi dallo stesso. Egli ha
ammesso di avere partecipato al traffico di droga nelle modalità indicate
dall’accusa, ha spiegato sin dall’inizio che questo suo coinvolgimento era
dovuto alla sua grave situazione personale e finanziaria, ha specificato che
era stato lui ad organizzare i piccoli dettagli del trasporto, nel senso che si
metteva d’accordo con IM 1, si recavano in Svizzera interna e vi era
l’alienazione della cocaina. Il numero di questi trasporti è stato quantificato
da IM 2 in circa 8. A fronte delle precisazioni fornite da IM 1 stamattina, le
dichiarazioni coincidono, siccome questi ha dichiarato di avere fatto 11
trasporti, di cui 4 senza sostanza stupefacente.
A mente della difesa, in base al
denaro che IM 2 ha incassato per il traffico, si può concludere che il
quantitativo è grande. Quale sia l’esatta quantità di questa sostanza, al
momento non è però ancora stato chiarito. Ammette che questo traffico è stato
eseguito come partecipe ad una banda e, per quanto attiene all’aggravante del
mestiere, rileva che ci si trova ai limiti del guadagno considerevole.
Con riferimento al riciclaggio di
denaro, l’imputato ha ammesso di avere effettuato i cambi e di avere esportato
il denaro, ciò che secondo giurisprudenza è un atto idoneo a rendere più
difficile o impossibile la confisca. IM 2 però cambiava il denaro non per
questo motivo, ma perché aveva bisogno gli Euro in Italia; la sua volontà in
questo senso non poteva quindi essere che molto flebile.
Per quanto attiene alla commisurazione
della pena, osserva che pesa come un macigno il quantitativo di droga che
secondo l’accusa è stata trafficata. A questo proposito rileva che l’accusa –
con un ragionamento effettuato sulla base della grandezza dei contenitori
utilizzati per il trasporto – ha indicato che è stato trasportato un
quantitativo di almeno 9'021.19 grammi di cocaina. Né IM 1 né IM 2 sapevano
però quanta sostanza fosse celata nei Tetrapak. Solo in un’occasione IM 2 ha
visto questa sostanza, partecipando al confezionamento e non vi è alcun
elemento che indica una sua più grande partecipazione nel confezionamento. Il
fatto di avere partecipato una volta inserendo 1'200 grammi nei Tetrapak non ha
nessuna influenza sugli altri trasporti. Agli atti non vi è nessuna risultanza
oggettiva che indichi che nei Tetrapak fosse presente il quantitativo sostenuto
dalla pubblica accusa. A questo proposito la difesa rileva che nella perizia è
stato stabilito che IM 1 ha la tendenza a rispondere in maniera da poter far
piacere all’interlocutore.
Oltre questo aspetto, il MP non ha
considerato quanto la sostanza trafficata in Svizzera avrebbe reso. È stato
accertato che l’incasso totale ha generato un importo di CHF 29'000.00 e EUR
33'000.00. È riconosciuto che un grammo di cocaina al dettaglio può costare
circa CHF 100.00 e possiamo considerare un costo per l’intermediario di circa
CHF 50.00. Se prendiamo l’incasso generato e lo dividiamo per 50 otteniamo un
quantitativo di 1'500 grammi. Il computo del quantitativo operato dall’atto
d’accusa non è fondato su qualcosa di meglio di questi calcoli. In virtù del
principio in dubio pro reo, non si può quindi accettare quello che è stato
ricostruito dall’accusa, ma si arriva ad un quantitativo complessivo di al
massimo un terzo rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa.
Vi è poi il ruolo rivestito da IM 2
all’interno dell’organizzazione, che è sempre stato subordinato. Egli non ha
mai avuto alcun influsso sulla determinazione delle condizioni di vendita e
quando venivano pagati egli guadagnava esattamente quanto il coimputato IM 1,
ciò che la dice lunga sul ruolo rivestito. La difesa non può poi esimersi
dall’osservare che, pur essendo vero che IM 2 aveva il contatto con
l’organizzazione brasiliana ed è stato scelto quale custode dei soldi, non è
vero che era lui a decidere tutto per IM 1. Il fatto di dire che la credibilità
di IM 2 sia minore, non può essere accettato. __________ ha infatti confermato
l’incontro a 4 che IM 2 ha dichiarato esservi stato anche con IM 1, mentre IM 1
ha dichiarato di non conoscere __________. Oltre a ciò, nel navigatore trovato
nella macchina di IM 1, sono indicati i posti in cui IM 1 si è recato con la
sua macchina e vediamo che egli si è recato a __________, dove risiedeva
proprio __________. Entrambi, sia IM 1 che IM 2, erano due semplici pedine. Per
quanto attiene al comportamento assunto nei confronti dell’inchiesta, IM 2 ha
rilasciato inizialmente – quando era consigliato da un avvocato in Italia, che
gli ha pure consigliato di opporsi all’estradizione – dichiarazioni assurde.
Quando però poi ha iniziato a parlare, non ha fatto omissioni ed anzi ha anche
parlato di __________, riconoscendolo in fotografia e non limitandosi ad
indicarne il soprannome. La stessa cosa vale per quello che è stato il ruolo di
__________.
Nel 2013 IM 2 ha contratto la malattia
rivelata questa mattina, che unita all’infezione batterica l’ha costretto a
diversi mesi di ospedalizzazione, che gli hanno impedito di lavorare, non
potendo più far fronte ai debiti che nel frattempo si erano accumulati e vi
erano inoltre i famigliari che si aspettavano un aiuto da lui. Egli ha provato
a far fronte a queste ristrettezze chiedendo dei prestiti, senza successo. È
solo per questo motivo che si è prestato al traffico illecito. IM 2 è una
persona di 44 anni che in tutti gli anni precedenti non si è mai prestato a
queste cose.
La difesa considera che IM 2 soffre il
carcere probabilmente più di un’altra persona, essendo egli dichiaratamente
omosessuale e da una parte della popolazione carceraria è quindi evitato se non
pesantemente denigrato.
Ritiene che la proposta di pena della
PP sia assolutamente spropositata. Guardando i precedenti nella giurisprudenza
vediamo che il numero degli anni, già solo per il quantitativo, sono
praticamente la metà di quello che è stato richiesto dalla PP. Bisogna certo
considerare che IM 2 ha commesso ripetute infrazioni gravi alla LStup, lo ha
fatto per ottenere un guadagno e lo ha fatto sapendo quello che faceva, ma
d’altra parte lo ha fatto a seguito della situazione di grave angustia causata
dalla malattia, ha agito solo come una pedina dell’organizzazione e, dopo
un’iniziale reticenza, ha collaborato. Sono date le condizioni per
un’attenuazione molto forte della pena, la quale non deve essere calcolata
sulla base della richiesta avanzata dalla pubblica accusa, ma sulla base di
quelli che sono i riscontri oggettivi. Una pena corretta da cui partire sarebbe
di approssimativamente 5 (cinque) anni.
Considerato il contributo che ha dato
all’inchiesta e il motivo per cui si è trovato in questa situazione, la difesa
conclude chiedendo che la pena ammonti al massimo a 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi
di detenzione,
- il
Procuratore pubblico, in replica, precisa che non è sua intenzione sminuire
l’importanza del presente procedimento con l’entrata all’americana, ponendo
l’accento sul fatto che le pene inflitte per questi reati sono spesso troppo
miti. Rileva di avere preso ad esempio una sentenza del 28 gennaio 2014 della
Corte delle assise criminali, in cui per il traffico di 2 kg è stata inflitta
una pena di 3 anni e 6 mesi di detenzione ed una della CARP del 21 gennaio
2016. Tiene inoltre ad evidenziare che IM 1 non ha ammesso di avere trasportato
droga, ma di trasportare dei cartoni di succo di frutta. Ha qualche dubbio sul
suo sincero pentimento in senso tecnico giuridico. Aderisce per contro a quanto
sostenuto dall’avv. DUF 1 per quanto attiene alla credibilità di IM 2,
rilevando che se fino ad un certo punto IM 1 è emerso molto credibile, ad un
certo momento sono emerse alcune incongruenze. Non si può ridurre il ruolo di IM
1 a quello di semplice complice. Conclude riconfermando la sua richiesta di
pena;
- l’avv.
DF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica, rileva che ogni caso è a
sé, citando le sentenze TPF SK 2014 34, in cui per il traffico di quasi 40 kg
di cocaina, ad un imputato con 3 precedenti condanne per traffico di stupefacenti,
è stata inflitta una pena di 5 anni, ed SK 2013 20, dove per traffico di 61 kg
di cocaina, riciclaggio di 8 mio. di Euro, con guadagno di 1.3 mio.,
organizzazione criminale, ad un imputato con 15 condanne precedenti è stata
inflitta una pena detentiva di 4 anni e 11 mesi. Sul sincero pentimento osserva
che c’è una differenza fra sincero pentimento da un punto di vista linguistico
e da un punto di vista giuridico e che quest’ultimo esclude ogni connotazione
morale sui motivi per cui una persona si pente sinceramente.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I) Correzioni
dell’atto d’accusa
1. Per
le correzioni dell’atto d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento,
osservando che, su richiesta della pubblica accusa e con il consenso delle
parti, i quantitativi indicati ai punti 1.1.4 e 1.1.5 sono stati modificati in
1'200, rispettivamente 2'400 grammi.
II) Curriculum
vitae e precedenti penali degli imputati
1) IM
1
Considerandi
2.
IM
1.
è nato il __________ a __________, in Provincia di __________ (I).
Ha un
fratello maggiore di 10 anni con il quale intrattiene buoni rapporti.
Dopo aver
terminato le scuole dell’obbligo a __________ fino alla terza superiore, si è
iscritto a un istituto tecnico con l’intenzione di ottenere un diploma. Ha
lasciato la scuola nel 2003/2004 per intraprendere l’attività di __________
presso la società __________ a __________, dove è rimasto fino a 21 anni.
In seguito – su sollecitazione dei
genitori – ha deciso di riprendere gli studi a __________, dove si è trasferito.
Avendo avuto la possibilità di imparare bene l’inglese con il suo lavoro presso
la società __________, ha scelto una scuola serale di lingue presso il Liceo
linguistico __________, con indirizzo turistico, per imparare anche altre
lingue. Conseguito il diploma nel __________, si è iscritto all’Università __________
di __________ alla facoltà di __________.
Al momento dell’arresto ha dichiarato
di non avere ancora concluso gli studi – finanziati dalla famiglia –
mancandogli un anno per terminare.
In parallelo agli studi, dal 2010, ha
lavorato presso __________, dove era impiegato anche al momento dell’arresto,
occupandosi della ricezione e dell’accoglienza dei __________, mentre in
precedenza aveva lavorato presso il negozio __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4,
AI 2; VI PG 27.03.2015, p. 8, allegato 1 al rapporto d’arresto IM 1, AI 1; VI
PP 30.03.2016, p. 8, AI 178).
L’imputato ha dichiarato di abitare da
solo e di avere intenzione di creare una famiglia con la compagna __________,
residente a __________ (VI PP 27.03.2015, p. 4, AI 2).
Con specifico riferimento alla sua
situazione finanziaria, IM 1 ha riferito che prima dell’arresto guadagnava
mensilmente EUR 1'000/1’500.00 e che le sue spese correnti in pratica erano
pari al suo reddito, nel senso che spendeva tutto quello che guadagnava per
questi costi, segnatamente l’auto, nonché vitto, alloggio, energia, cellulare e
assicurazioni, rimanendogli a fine mese “qualcosa da spendere con la
fidanzata e per l’eventuale abuso di sostanze” (VI DIB 10.11.2016, p. 2,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
Relativamente a quest’ultima
indicazione, l’imputato ha dichiarato di essersi avvicinato alla droga “per
errore” nel 2008, avendo iniziato a frequentare brutti ambienti a __________.
Sarebbe
questo il motivo per cui i genitori gli avrebbero consigliato di trasferirsi a __________.
Dopo il trasferimento, avrebbe abbandonato completamente il mondo degli
stupefacenti fino al 2013. A metà di quell’anno avrebbe ricominciato a
consumare cocaina sporadicamente, in occasione di feste in Italia, senza
tuttavia essere dipendente da tale sostanza. In alcune occasioni avrebbe pure
consumato della marijuana (VI PG 27.03.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto
d’arresto IM 1, AI 1; 27.03.2015, p. 4, AI 2; VI PP 30.03.2016, p. 8 e 9, AI
178; VI DIB 10.11.2016, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
3.
L’imputato
è incensurato sia in Svizzera che in Italia (estratti dei casellari giudiziali
svizzero e italiano, allegati all’Inc. MP 2015.2314).
4.
Invitato
a esprimersi sulle sue prospettive future, IM 1 – che in carcere ha dichiarato
di lavorare presso il laboratorio di legatoria percependo un guadagno di CHF
580/620.00, corrispondenti a circa CHF 300.00 netti mensili – ha affermato di
avere deciso di iniziare un percorso presso la Comunità __________ in Italia
per preparare il suo rientro in società, dopodiché sarebbe sua intenzione
terminare gli studi universitari e trovare un lavoro (VI DIB 10.11.2016,
p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
A questo
proposito il difensore ha prodotto la conferma della disponibilità
all’accoglienza aggiornata della Comunità __________ (doc. dib. 1).
2) IM
2.
5.
IM
2.
è nato il __________ a __________ (Brasile).
Ha un
fratello e una sorella minori che vivono in Brasile unitamente alla madre e con
i quali ha degli ottimi rapporti, mentre il padre è deceduto per problemi di
cuore.
L’imputato ha dichiarato di aiutare
finanziariamente la madre e il fratello disoccupato, così come pure il nipote,
figlio della sorella, che avrebbe aiutato a pagare gli studi.
In Brasile ha frequentato le scuole
dell’obbligo a __________ e poi __________ all’Università __________ di __________,
senza tuttavia completare gli studi. Da quel momento ha lavorato dapprima come __________
e poi come __________, seguendo dei corsi. Nel 2002 si è trasferito in Italia,
dove è rimasto fino al giorno dell’arresto, lavorando come __________,
guadagnando EUR 1'500.00/2'500.00 al mese a dipendenza della clientela,
prevalentemente brasiliana, essendo specializzato __________, avendo quindi
delle entrate relativamente buone per gli standard italiani.
Tutto sarebbe cambiato a seguito della
grave malattia contratta nel 2013, ovvero il __________, la quale, unita a
un’infezione batterica, lo ha costretto per un periodo di __________ mesi in
ospedale, impedendogli di lavorare e quindi di far fronte alle proprie spese,
causando difficoltà finanziarie e l’accumulo di debiti, ad esempio per
l’affitto, con il quale ha affermato di essere in arretrato di 1 anno (VI PP
31.03
, p. 13 e 14, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
In occasione del suo primo
interrogatorio dinanzi al Magistrato inquirente, IM 2, il quale ha affermato di
convivere con il compagno __________ (VI PP 19.10.2015, p. 4, AI 103), per
spiegare i frequenti viaggi in Svizzera interna, aveva asserito di svolgere
un’attività nell’ambito della prostituzione (VI PP 19.10.2015, p. 3 e segg., AI
103), circostanza tuttavia successivamente ritrattata (VI PP 31.03.2016, p. 13,
AI 179).
6.
IM
2.
risulta incensurato in Svizzera, mentre è stato oggetto di un procedimento
penale in Italia, sfociato nella condanna, con sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di __________
del 30 novembre 2006, alla multa di EUR 206.00 per rissa e porto di armi in
concorso (allegati all’Inc. MP 2015.2314).
7.
L’imputato
ha dichiarato di lavorare in carcere nella squadra interna che si occupa di
manutenzione e ristrutturazione, guadagnando CHF 660.00 lordi, corrispondenti a
CHF 350.00 netti al mese (VI DIB 10.11.2016, p. 3,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
8.
Una
volta scarcerato, é sua intenzione tornare in Italia a lavorare come __________,
inizialmente presso il __________ che gli avrebbe assicurato un lavoro (VI DIB 10.11.2016, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
9.
IM
1.
è stato fermato in entrata sul nostro territorio, proveniente dall’Italia, al
valico doganale di __________, a bordo dell’autovettura Mercedes A 150 targata __________.
Il controllo effettuato dalle Guardie
di Confine ha permesso il ritrovamento di 2 contenitori Tetrapak di succo di
frutta da 2 litri l’uno nascosti sotto il sedile lato passeggero.
All’interno di essi sono stati
rinvenuti 2 involucri di plastica contenenti uno 1'324 e l’altro 1'243 grammi
lordi di cocaina, corrispondenti a 2'421.19 grammi netti con grado di purezza
medio del 62.35% (rapporto d’arresto IM 1, p. 3, AI 1).
10.
A
seguito di questi ritrovamenti, IM 1 è stato sottoposto ad interrogatorio da
parte della Polizia.
Mostrandosi da subito collaborativo,
l’imputato ha raccontato che nell’estate del 2014, necessitando di denaro, si
era offerto volontario per il trasporto di cocaina tra l’Italia e la Svizzera.
Ciò sarebbe stato agevolato dal fatto
di aver conosciuto IM 2, il quale sarebbe stato – a suo dire – dedito al
trasporto di cocaina da __________ alla Svizzera e più precisamente __________
e __________.
L’imputato ha ammesso di avere
effettuato almeno 6 viaggi verso il nostro territorio a contare dall’estate
2014, dichiarandosi tuttavia incapace di indicare il quantitativo totale di
cocaina trasportata.
IM 1 ha pure riferito che per ogni
viaggio riceveva un compenso pari a EUR 1'500.00 (VI PG 27.03.2015, allegato 1
al rapporto d’arresto IM 1, AI 1).
11.
In
parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 3), con decisione del 29 marzo
2015.
il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 22 maggio
2015.
(AI 8), poi prorogata fino al 22 luglio 2015 (AI 67) e in seguito fino al
22.
agosto 2015 (AI 91).
12.
Accogliendo
la richiesta formulata dall’imputato l’11 agosto 2015 (AI 93), il PP ha
autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo
dal 14 agosto 2015 (AI 97).
13.
Nel
frattempo, il 23 aprile 2015, è stato emanato nei confronti di IM 2 un mandato
d’arresto internazionale. Tale documento menziona, quali fatti costitutivi del
reato di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup, la circostanza secondo cui l’imputato
avrebbe, tra il mese di luglio 2014 e il 27 marzo 2015, in almeno 6 occasioni,
importato, trasportato e detenuto “un imprecisato quantitativo di cocaina,
ma almeno gr. 2’567”.
L’imputato è quindi stato arrestato il
15.
maggio 2015 da parte dei Carabinieri di __________ (rapporto d’inchiesta, p.
5, AI 86).
Sulla base del mandato d’arresto sopra
menzionato, il 18 maggio 2015 è stata conseguentemente inoltrata domanda di
estradizione all’autorità italiana di IM 2 (AI 66), il quale in occasione
dell’udienza del 22 maggio 2015 ha negato il suo consenso all’estradizione (AI
84).
Con decreto del 5 ottobre 2015 il
Ministero della Giustizia ha concesso l’estradizione di IM 2, con espressa
riserva del principio di specialità ex art. 14 della Convenzione europea di
estradizione, per esecuzione del citato ordine d’arresto (AI 39). Il 19 ottobre
2015.
le autorità italiane hanno così consegnato IM 2 al confine italo-svizzero
al centro di competenza flussi migratori di Chiasso (rapporto d’arresto IM 2,
p. 5, AI 113).
14.
L’imputato
è quindi stato tradotto presso gli uffici del Ministero Pubblico di Lugano per
essere interrogato dal PP.
In occasione del suo primo
interrogatorio, l’imputato ha negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di
cocaina tra l’Italia e la Svizzera, asserendo che i suoi soggiorni in Svizzera
erano dovuti alla sua attività di escort e che il traffico di stupefacenti era
un’invenzione di IM 1, e meglio una “ripicca”, siccome era terminata la
loro relazione sentimentale (rapporto d’arresto IM 2, p. 5, AI 113).
15.
In
parziale accoglimento dell’istanza del PP (AI 114), con decisione del 22
ottobre 2015 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 2 fino al 30
novembre 2015 (AI 117), poi prorogata fino al 30 dicembre 2015 (AI 153).
Accogliendo la richiesta formulata
dall’imputato in occasione dell’interrogatorio del 23 novembre 2015 (AI 140, p.
2), il PP ha autorizzato IM 2 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236
CPP a far tempo dal 28 dicembre 2015 (AI 155).
16.
Con
atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 2 e IM
1.
per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e ripetuto
riciclaggio di denaro.
17.
Nell’ambito
del esame preliminare ex art. 329 CPP è tuttavia emersa una dicotomia tra i
fatti menzionati al punto 1 dell’atto d’accusa 65/2016 del 28 aprile 2016 e la
decisione accordante l’estradizione e la promozione dell’accusa, segnatamente
per quanto riguarda il numero di trasporti che sarebbero stati effettuati, il
quantitativo di sostanza e l’arco temporale durante il quale l’imputato avrebbe
agito.
Inoltre, il reato di riciclaggio di
denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa del 28 aprile 2016, prospettato
all’imputato unicamente ad uno stadio avanzato del procedimento, non era mai
stato oggetto della richiesta di estradizione. Le fattispecie menzionate
nell’atto d’accusa contemplavano, peraltro, unicamente le operazioni di cambio
e non l’esportazione di valuta dalla Svizzera all’Italia.
18.
Atteso
che dal principio di specialità, codificato all’art. 14 cifra 1 lett. a della
Convenzione europea di estradizione, deriva che, in mancanza di formale
autorizzazione da parte dello Stato che concede l’estradizione, la persona
consegnata non può essere né perseguita, né giudicata, né detenuta in vista
dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né sottoposta ad altre
restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla
consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione (DTF 123 IV 42; DTF
1A.186/2000; DTF 115 Ib 186/2000; DTF 123 IV 42; CARP 17.2016.46+68+94 in re W;
Zimmermann, La coopération judiciairie internationale en matière pénale, 3a.
ed. Berna 2009, n. 359; Moreillon, Commentaire romand, Entraide internationale
en matière pénale, Basilea 2004, n. 553) la Corte adita risultava incompetente
in punto ai reati esorbitanti dalla decisione sull’estradizione.
In tale contesto, l’atto d’accusa è
stato rinviato ex art. 329 cpv. 2 CPP al Ministero Pubblico affinché lo
emendasse imputando ad IM 2 unicamente i fatti per cui era stata concessa
l’estradizione, oppure richiedesse l’estensione dell’estradizione alla
competente autorità italiana.
Oltre a ciò, richiamata la
giurisprudenza vigente in materia, alla pubblica accusa è stato chiesto di
valutare se anche l’esportazione di denaro proveniente dal traffico di
stupefacenti fosse da ritenersi, in caso di accoglimento della tesi
accusatoria, costitutivo del reato di cui all’art. 305bis CP.
19.
L’incarto
penale 72.2016.75 pendente presso questa Corte è quindi stato stralciato con
decisione del 3 giugno 2016 (doc. TPC 9).
20.
Il
6.
giugno 2016 il PP ha emanato un nuovo ordine d’arresto nei confronti di IM 2
contente un esposto di tutti i fatti imputati al medesimo e quindi, oltre ai 6
trasporti indicati nel precedente ordine, almeno altre 5 occasioni di trasporto
tra il 2013 e l’estate del 2014, per un importo totale di 9'021.19 grammi di
cocaina, nonché il reato di riciclaggio di denaro (AI 201).
21.
Atteso
che l’imputato, sentito il 7 giugno 2016, ha dato il proprio consenso
all’estensione dell’estradizione (AI 204, p. 3), il 10 giugno 2016 è quindi
stata inoltrata al Ministero della Giustizia domanda di estensione
dell’estradizione concessa nei confronti di IM 2, con riferimento ai fatti
indicati nel nuovo ordine d’arresto (doc. TPC 14).
22.
Con
decisione del 17 giugno 2016 il Ministero della Giustizia ha concesso
l’estensione dell’estradizione ai reati di traffico illecito di sostanze
stupefacenti commessi tra il 2013 e il 2014 e di riciclaggio di denaro commessi
dal 2013 al 27 marzo 2015 di cui all’ordine d’arresto del 6 giugno 2016 (doc.
TPC 15).
23.
Con
atto d’accusa 72.2016.160 del 19 agosto 2016 il PP ha rinviato a giudizio IM 2
e IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, tenendo
conto anche dei fatti oggetto dell’estensione dell’estradizione, e ripetuto
riciclaggio di denaro, ritenendo costitutivo di reato anche il fatto di avere
esportato dalla Svizzera all’Italia denaro proveniente dallo spaccio di cocaina
senza dapprima effettuare operazioni di cambio.
IV) Fatti
di cui all’atto d’accusa
1) Imputazione
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
24.
L’atto
d’accusa imputa a IM 1 e IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, per avere, nel periodo compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015,
in almeno 11 occasioni, posseduto, detenuto, trasportato e importato 9'021.19 grammi
di cocaina, di cui 2'421.19 grammi con grado di purezza medio del 62.35%, ed
alienato detta sostanza nelle città di __________ e __________, realizzando un
incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR 33'000.00 ed un guadagno personale di
EUR 13'000.00 ciascuno.
25.
La
Corte ha accertato che IM 1 e IM 2 si sono conosciuti nel 2010. Dopo un primo
periodo contraddistinto da incontri sporadici, i loro contatti si sono
intensificati quando IM 2 è diventato il __________ di IM 1 fino a far nascere
un rapporto d’amicizia. In tale contesto IM 2 ha raccontato a IM 1 di conoscere
delle persone coinvolte nel traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica.
Ritenuto che IM 1 desiderava avere più denaro a disposizione (“vedevo in IM
2.
una disponibilità finanziaria che non avevo. (…) ho chiesto tale lavoro
perché avevo la volontà di avere un po’ più di entrate” – VI DIB
10.11
, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha chiesto all’amico
di fargli fare dei trasporti di stupefacenti tra __________ e la Svizzera
Inizialmente, IM 2 si sarebbe
rifiutato di introdurre l’amico nel mondo dello spaccio, affermando che si
trattava di un “lavoro per disperati”. Nell’anno 2013, però, su
insistenza dello stesso IM 1, IM 2 l’ha introdotto nel giro dello stupefacente.
Ciò è avvenuto grazie a un contatto creatosi con un conoscente brasiliano
comune detto __________, poi identificato in __________, che in seguito li ha
messi in contatto con tale __________, cittadino brasiliano pure noto
nell’ambiente del traffico di stupefacenti (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3, AI
178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 4 e 7, allegato
1.
al verbale dibattimentale).
IM 2 si è così espresso al proposito:
“Io ho conosciuto __________
tramite __________ a dicembre 2013, siccome gli avevo detto che avevo delle
difficoltà. Dapprima avevo chiesto dei soldi in prestito a __________, ma lui
mi ha detto che non ne aveva. Mi aveva però detto che vi era del lavoro da
fare. Nel frattempo anche IM 1 mi aveva detto che aveva bisogno di soldi e mi
aveva chiesto se avevo del lavoro da fargli fare. Ho quindi chiesto a __________
cosa c’era da fare, dicendogli che io comunque avevo paura di trasportare la
droga. __________ mi ha quindi poi messo in contatto con __________, il quale
mi ha detto che io avrei potuto prendere i soldi, mentre IM 1 avrebbe
trasportato la droga. Questo risolveva il mio problema di attraversare la
dogana con la droga.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 7, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Secondo le dichiarazioni di IM 2 la
ripartizione dei compiti sembrerebbe essere avvenuta a seguito di una riunione
alla quale hanno partecipato i coimputati, __________ e __________. A tal
proposito l’imputato ha tenuto a precisare che “la ripartizione dei compiti
è stata decisa da __________” (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7 e 10, AI 179).
26.
IM
1, dal canto suo, ha più volte ribadito, nel corso dell’inchiesta così come
pure in aula, che questo incontro con __________ e __________ non vi sarebbe
mai stato (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 5, AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 9,
allegato 1 al verbale dibattimentale), dichiarazioni che trovano conferma nelle
affermazioni di __________, il quale, interrogato il 28 gennaio 2016 dalle
autorità italiane, ha indicato di avere visto per l’ultima volta IM 1 nel 2012
(AI 172, p. 17), motivo per cui quest’ultimo non poteva essere presente
all’incontro svoltosi nel 2013.
27.
Di
certo vi è che __________ forniva agli imputati i telefoni cellulari necessari
per i viaggi e li ritirava al loro rientro, di modo che cambiassero
continuamente e portava ad IM 2 i Tetrapak già confezionati contenenti la
cocaina. Solo in un’occasione è stato __________ a consegnare i contenitori,
mentre in un’altra circostanza è stata una terza persona non identificata. È
inoltre stato accertato che almeno in occasione dell’ultimo viaggio, ovvero
quello che ha portato all’arresto di IM 1, è stato IM 2 ad aiutare __________ a
confezionare i 2 panetti di cocaina e a nasconderli nei 2 Tetrapak, poi
sigillati da __________ con la colla, prima che IM 1 arrivasse a casa del
coimputato (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3, AI 178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7,
AI 179).
28.
A
questo proposito va detto che la Polizia Scientifica ha prelevato delle tracce
su uno dei Tetrapak, come pure sul sacchetto contenente la cocaina, e nessuna
delle tracce è risultata riconducibile a IM 1 (rapporto d’inchiesta, p. 6, AI
86), mentre sul nodo del sacchetto di plastica contenente la cocaina è stato
rinvenuto il DNA di IM 2, come pure sono state rinvenute le sue impronte
digitali sul sacchetto della __________ di colore giallo che conteneva i due
cartoni di succo d’arancia da 2 litri l’uno (rapporto di complemento, p. 4, AI
188).
29.
Quanto
ai contatti con gli acquirenti, gli stessi erano tenuti unicamente da __________.
30.
In
buona sostanza, quanto all’organizzazione delle spedizioni, emerge dalle tavole
processuali che era IM 2 a chiamare IM 1 poco dopo aver ricevuto a sua volta lo
stupefacente (cfr. VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale
dibattimentale): gli imputati si incontravano quindi a casa del primo, dove
questi consegnava al coimputato solitamente un sacchetto contenente il Tetrapak
già confezionato e il navigatore satellitare. IM 1 partiva poi il giorno
successivo alla volta della Svizzera (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 3 e 4, AI 178;
VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7-9, AI 179; VI DIB 10.11.2016, p. 5 e 6, allegato 1
al verbale dibattimentale).
A questo
proposito IM 2 ha spiegato:
“__________ mi chiamava
sul un cellulare dedicato e mi diceva che un determinato giorno vi era un
trasporto da fare. Io quindi chiedevo a IM 1 quando era libero e poi lo
riferivo a __________.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1
al verbale dibattimentale).
Il coimputato IM 1, dal canto suo, ha
riferito che:
“Circa 3/4 giorni prima
del trasporto IM 2 mi avvisava che c’era della sostanza da portare in Svizzera.
Io passavo da lui la sera prima del trasporto, ricevevo il Tetrapak, lo mettevo
in macchina e il mattino dopo cercavo di passare la dogana con il flusso di
frontalieri.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 5, allegato 1
al verbale dibattimentale).
31.
Per
quanto attiene alle modalità pratiche del viaggio, emerge dagli atti che IM 2
ha accompagnato una prima volta a fine 2013 IM 1 a __________ e a __________,
luoghi di destinazione della droga, al fine di mostrargli il tragitto e consegnandogli
a tale scopo un navigatore satellitare. IM 2 ha poi spiegato al coimputato che
a __________ l’acquirente era sempre il medesimo e che lui si sarebbe
incontrato con quest’ultimo mentre IM 1 avrebbe dovuto attenderlo nei pressi
del posteggio sito in zona __________.
Dopo questo
primo viaggio di ricognizione, effettuato con l’autovettura di IM 1, nelle
trasferte successive gli imputati sono inizialmente giunti in Svizzera con
veicoli separati, ricongiungendosi una volta varcato il confine; in seguito
alla revoca della licenza in cui è incorso IM 2, la coppia ha iniziato ad
incontrarsi a __________, dove questi arrivava in treno, per poi proseguire
alla volta della Svizzera interna con l’auto di IM 1, oppure direttamente a __________,
dove gli imputati si trovavano presso il centro commerciale “Letzipark”
(cfr. VI DIB, p. 6-7).
32.
Emerge
dalle dichiarazioni degli imputati che era IM 2 ad occuparsi della consegna
dello stupefacente al destinatario dopo aver recuperato la sostanza dalla
vettura che IM 1 aveva lasciato posteggiata nel luogo da lui indicato (cfr. VI
DIB, p. 8).
33.
Relativamente
al numero di trasporti, IM 1 ha dichiarato di avere effettuato – unitamente al
coimputato – 11 viaggi con la cocaina celata in confezioni Tetrapak da 1 o 2 litri,
e meglio:
- alla fine del 2013, in un’occasione
1.
Tetrapak da 1 litro,
- nel
periodo marzo – giugno 2014, in 3 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,
-
nell’estate 2014, in un’occasione 1 Tetrapak da 1 litro,
-
nell’autunno 2014 in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro,
- dal 10
novembre 2014 al 26 marzo 2015, in 2 occasioni 1 Tetrapak da 1 litro e in
un’occasione 2 Tetrapak da 1 litro,
- e in fine
il 27 marzo 2016 – quando è poi stato arrestato – trasportava 2 Tetrapak da 2
litri, contenenti 2'421.19 grammi di cocaina con grado di purezza medio del
62.
% finalizzata alla vendita (VI PP 12.05.2015, AI 56; VI PP 30.03.2016, p.
5, AI 178).
34.
Per
quanto attiene al compenso, IM 1 riceveva la sua parte dal coimputato, che la
deduceva da quanto incassato dall’acquirente, trattenendo anche una parte per
sé. La differenza veniva messa in un sacchetto per __________ (VI PP IM 1
30.03
, p. 3 e 4, AI 178; VI PP IM 2 31.03.2016, p. 7-9, AI 179; VI DIB
10.11
, p. 5, 6 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
In particolare, IM 1 ha riferito di
avere guadagnato EUR 11'000.00, di cui EUR 5'000.00 (ovvero EUR 1'000.00 a
trasferta) per i primi 5 viaggi a __________ e EUR 6'000.00 (ovvero EUR
1'500.00 cadauno) per i 4 viaggi a __________ (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 4 e 5,
AI 178; VI DIB 10.11.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Quanto all’ultimo viaggio, l’importo
non era ancora stato corrisposto agli imputati, ma sarebbe ammontato a EUR
1'000.00, come nel caso dei trasporti precedenti e nonostante si trattasse di 2
contenitori dalle dimensioni superiori rispetto a quelli precedenti (cfr. IM 2,
VI DIB, p. 9).
35.
IM
2, dal canto suo, ha dichiarato di avere effettuato unicamente 8 trasporti, e
meglio 4 a __________ e 4 a __________ (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 10, AI 179;
VI DIB 10.11.2016, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale), affermando di
aver incassato, per la vendita dello stupefacente, un totale di EUR 33'000.00
dall’acquirente di __________ – e meglio EUR 17'000.00 la prima volta, EUR 8'000.00
la seconda volta, nulla la terza volta, in quanto l’acquirente non si è
presentato e EUR 8'000.00 la quarta volta – e CHF 29'000.00 dall’acquirente di __________,
e meglio nulla la prima volta, CHF 8’000.00 la seconda volta, CHF 13'000.00 la
terza volta e CHF 8'000.00 la quarta volta (VI PP IM 2 31.03.2016, p. 9, AI
179).
Quanto al
suo guadagno personale, lo stesso sarebbe stato di EUR 8/10'000.00 (VI DIB
10.11
, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).
36.
Per
quanto attiene al quantitativo di cocaina complessivamente trasportata, la
pubblica accusa ha effettuato un calcolo per induzione, ovvero partendo
dall’assunto che se i Tetrapak da 2 litri sequestrati contenevano 2'421.19 grammi di cocaina, allora i
contenitori da 1 litro ne contenevano la metà, ovvero circa 600 grammi. Tali
elementi conducono, riportati ai viaggi, numero e dimensione dei Tetrapak
indicati da IM 1 a complessivi 9'021.19 grammi di cocaina (cfr. ricostruzione
tabellare di cui all’allegato doc. 1 al VI PP IM 1 30.03.2016, AI 178).
37.
Gli
imputati hanno entrambi riferito di non essere in grado di quantificare la
cocaina posseduta, detenuta, trasportata, importata e alienata, siccome __________
portava ad IM 2 i Tetrapak già sigillati con all’interno la cocaina e gli imputati
non sapevano quanta sostanza conteneva un Tetrapak (VI PG IM 2, p. 5 e 6,
allegato al rapporto di complemento, AI 136; VI PG IM 2, p. 6, allegato al
rapporto di complemento, AI 136; VI PP IM 2 23.11.2015, p. 9, AI 140; VI PG IM
1.
27.03.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 1; VI PP IM 1
27.03
, p. 2 e 3, AI 2; VI PG IM 1 08.04.2015, p. 6, AI 23; VI PP IM 1
12.05
, p. 3, AI 56; VI PP IM 1 30.03.2016, p. 5, AI 178; VI DIB
10.11
, p. 6 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Queste le dichiarazioni di IM 2:
“Per quanto riguarda i
quantitativi della cocaina prendo atto degli importi ricostruiti; avendo
confezionato i Tetrapak contenenti stupefacente solo in un’occasione, non sono
in grado di esprimermi sui quantitativi effettivi importati e venduti in
Svizzera.”
(VI PP 31.03.2016, p. 10, AI 179).
Invitato a
spiegare la “coincidenza” secondo cui, stando alle sue dichiarazioni,
solo in occasione dell’ultimo viaggio – quando sono state rinvenute le sue
impronte digitali sulle confezioni – egli avrebbe confezionato la cocaina (VI
DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), l’imputato ha
affermato:
“Io ho preparato i
Tetrapak solo quella volta perché __________ è arrivato a casa mia tardi e non
aveva fatto in tempo a comprare i Tetrapak. Ne ha quindi usati due dei miei che
si trovavano già a casa mia. Da parte mia l’ho quindi aiutato a preparare
questi cartoni.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 8, allegato 1
al verbale dibattimentale).
38.
Interrogato
a sapere se con il coimputato si fossero mai chiesti quanta cocaina stavano
trasportando, IM 2 ha dapprima risposto negativamente, affermando che contava
unicamente il guadagno (VI PP 23.11.2015, p. 9, AI 140: “No. Io avevo
bisogno di soldi e quindi il guadagno era l’unica cosa che contava. (…) il
quantitativo da trasportare era indifferente, poteva trattarsi di 10 g come di
1.
kg ma la questione che mi importava era il guadagno che ne potevo ricavare
per saldare i miei debiti.”), salvo poi affermare che in un’occasione
avevano parlato di questo aspetto ed avevano quindi interpellato __________,
senza tuttavia giungere ad una conclusione (VI PP 23.11.2015, p. 9, AI 140: “con
IM 1 una volta abbiamo parlato di questo aspetto: lui mi aveva chiesto quanta
droga fosse quella che trasportava e io gli avevo risposto che non lo sapevo.
(…) ho chiesto a __________ quanta sostanza stessimo trasportando e __________
mi aveva risposto che meno ne sapevamo con IM 1, meglio era per noi.” (VI
PP 23.11.2015, p. 9, AI 140).
39.
IM
1, tuttavia, alla domanda a sapere se ritenesse corretto il quantitativo di
cocaina trasportata ricostruito dalla pubblica accusa, ha risposto
affermativamente:
“Sì, perché è
verosimile. Lo dico sulla base delle considerazioni logiche che la PP mi ha
esposto nel verbale finale.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 12, allegato 1
al verbale dibattimentale).
40.
Alla
medesima domanda, IM 2 ha per contro risposto negativamente:
“No, perché io non
penso di avere trasportato tutti quei chili, anche se non so dire quanti erano.”
(VI DIB 10.11.2016, p. 12, allegato 1
al verbale dibattimentale).
41.
Per
quanto riguarda i fatti relativi all’imputazione di infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti, la Corte ha ritenuto sostanzialmente corretto il
quantitativo di cocaina indicato nell’atto d’accusa, situabile a circa 9 kg,
nonché il numero di viaggi effettuati dagli imputati, ovvero 12, comprensivo di
quello che ha portato all’arresto di IM 1.
42.
Relativamente
al numero di trasporti, si impone in particolare di ritenere le puntuali
chiamate di correo effettuate da IM 1, il quale già 2 mesi dopo l’arresto è
giunto a determinare in 11 i viaggi effettuati, numero che non è più stato da
lui cambiato in corso d’inchiesta e confermato pure in sede dibattimentale.
Non v’è pertanto motivo di dubitare
delle di lui dichiarazioni, costanti, lineari ed evidentemente del tutto
disinteressate, specie se contrapposte alla posizione di IM 2, il quale è
apparso ben più reticente nell’ammettere le proprie responsabilità.
43.
Quo
ai quantitativi, come sopra evidenziato, IM 1 ha riconosciuto sia in sede
d’inchiesta che durante il pubblico dibattimento la verosimiglianza della
ricostruzione effettuata dalla pubblica accusa.
La Corte è consapevole che si tratta
di una ricostruzione fatta per induzione e che, come spesso accade in ambito di
stupefacenti, l’esatto quantitativo trafficato ben difficilmente può essere
stabilito.
Nel caso in esame, tuttavia, il
calcolo effettuato sulla base della dimensione dei contenitori appare coerente
e logico. Peraltro, appare evidente che un trasporto internazionale di cocaina,
nelle modalità messe in atto dagli imputati, non può che riferirsi a
quantitativi di sicura rilevanza.
Analogamente il quantitativo di
cocaina indicato nell’atto d’accusa appare coerente con il compenso percepito
dagli imputati per le singole trasferte, ovvero tra gli EUR 1'000.00 e 1'500.00
a viaggio per ognuno dei due coimputati. Compensi di tale entità risultano
congrui unicamente a fronte di trasporti di svariate centinaia di grammi e non
certo per esigue quantità.
In questo
senso non può essere seguita la difesa di IM 2 quando tenta di ricostruire il
quantitativo di cocaina trafficata sulla base dei soldi incassati e quindi
esportati in Italia.
In primo
luogo, così facendo e utilizzando i parametri giustamente evocati dalla difesa,
si otterrebbero complessivi 1'500 grammi di stupefacente.
Ciò
ritornerebbe a dire che – ripartito su 11 trasporti – si sarebbe trattato di
circa 130 grammi alla volta, dove dei circa CHF 6'500.00 di valore della
cocaina trafficata, ben CHF 2'200.00, ovvero 1/3 del guadagno, sarebbero andati
ai trasportatori, circostanza del tutto inverosimile.
Inoltre, il fatto che IM 2 – come da
lui stesso ammesso – si è una volta recato a __________ semplicemente per
ritirare denaro (senza consegna di cocaina), è significativo del fatto che tra
i fornitori a __________ e i destinatari in Svizzera Interna vi era una
relazione dare/avere che non veniva integralmente regolata al momento della
consegna dello stupefacente.
Tale argomentazione stride peraltro
con il dato oggettivo secondo cui nel trasporto intercettato dalle forze
dell’ordine, il quantitativo di cocaina ammontava 2'421.19
grammi.
Peraltro, pure il fatto che il
compenso di IM 1 e IM 2 per i primi 11 viaggi era del tutto identico a quello
che avrebbero percepito per il trasporto in cui hanno importato 2'421.19 grammi di sostanza (VI DIB
10.11
, p. 5 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale), induce a ritenere
che il quantitativo menzionato nell’atto d’accusa è perfettamente logico e
coerente.
Si dirà, in fine, che la stessa difesa
di IM 1, sottolineando l’impossibilità di quantificare con precisione la
sostanza trattata dagli imputati, ha riconosciuto che si tratta certamente di
diversi chilogrammi e che la quantificazione di circa 9 kg, pur essendo
deduttiva, risulta ragionevole ed è su quella che ci si deve basare.
In tale contesto, ritenuta la chiamata
di correo lineare, costante e disinteressata effettuata da IM 1, le cui
dichiarazioni sono confluite direttamente nell’atto d’accusa, nonché richiamate
le considerazioni che precedono, ricordando come la giurisprudenza ha stabilito
che più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è
in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, più tale
fattore perde di importanza per la commisurazione della pena (DTF 121 IV 202
consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del
21.
novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc.
6B_265/2010, consid. 2.3), la Corte ha ritenuto che gli imputati si sono resi
responsabili di un traffico di cocaina estremamente importante, senz’altro
situabile in circa 9 kg.
44.
L'art.
19.
cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro
possiede, detiene, trasporta, importa o aliena stupefacenti.
Dal punto di
vista soggettivo, l’autore deve sapere di possedere, detenere, trasportare,
importare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.
cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Il cpv. 2 del medesimo disposto
prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere
che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a),
se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno
considerevole
(lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in
centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate
vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già
essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid.
2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid.
2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011,
consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13
dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B
294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid.
2.3
; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,
pag. 917 segg.).
Soggettivamente,
affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è
necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa
possa, direttamente o
indirettamente,
mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,
op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente
che egli sia cosciente del
quantitativo
e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve
presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232
consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia
che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che,
concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111
IV 31).
45.
Per
quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo
di precisare che la nozione di “banda” deve essere interpretata come nei
casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti
minimo necessario per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso
di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo
dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore deve essere membro
della banda e che la stessa deve essersi costituita per esercitare
sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore sia membro
della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale; non è per
contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può trattarsi
anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per degli atti
ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra dunque esclusa
se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa operazione (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n.
93-96).
L’associazione
alla banda può essere espressa o tacita. Soggettivamente, l’autore deve volere,
perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad una banda per esercitare
sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza
personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica,
l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di una banda può essere
constatata unicamente sulla base di fatti pregressi (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
46.
Per
quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup, come nel
caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta – dal tempo e dai
mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un
periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti –
che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una
professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191 consid. 3.1.2, 254
consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).
La “cifra
d’affari” è il reddito lordo realizzato con il traffico, mentre il “guadagno”
è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255 consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).
Per stabilire se la cifra d’affari o
il guadagno è importante, bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari
rispetto al guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese
d’acquisto non trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in
ogni caso grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66
consid. 2b; 129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p.
8179). Quanto al guadagno, deve essere considerato considerevole quando
raggiunge la soglia dei CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in
FF 2006 p. 8179).
Il tentativo di realizzare l’aggravante
di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195
consid. 3.3).
47.
Nel
caso specifico, l’aggravante legata al quantitativo è pacificamente realizzata
– avendo gli imputati trafficato un quantitativo di circa 2'169 grammi di
cocaina pura, e ciò pur considerando un grado di purezza pari al 10% per la
sostanza già smerciata e per la quale non è stato possibile effettuare i
relativi accertamenti (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre
2011).
48.
Ciò
premesso, neppure si imporrebbe di analizzare le ulteriori aggravanti (DTF 120
IV 133 consid. c/aa; 112 IV 114 consid. c; DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267
s., consid. c; 120 IV 333 consid. c/aa) che, nel caso concreto, risultano
entrambe realizzate.
In particolare, il guadagno conseguito
dagli imputati rientra, seppur di poco, nei parametri fissati dalla
giurisprudenza per il guadagno considerevole che configura il mestiere.
Per quanto
attiene alla banda, si osserva che le argomentazioni della difesa di IM 1, la
quale ha contestato tale specifica aggravante, sono senz’altro condivisibili
laddove sostiene che questi non era parte della banda avente per membri il
coimputato, __________, __________ e i destinatari dello stupefacente in Svizzera.
La Corte ha tuttavia ritenuto incontestabile il fatto che IM 1 formasse una
banda con IM 2, e ciò in ragione della suddivisione dei ruoli, dell’assenza di
gerarchia tra di loro e delle modalità di suddivisione dei guadagni, nonché del
disegno comune di dedicare tempo e risorse al trasporto e all’importazione in
Svizzera di stupefacente in modo da poter conseguire un reddito.
49.
Stante
quanto precede, anche l’imputazione di aver agito in correità (contestata dalla
difesa di IM 1) appare senz’altro corretta. I due coimputati hanno
effettivamente posseduto e detenuto la cocaina, che IM 1 ha trasportato e
importato e IM 2 ha poi alienato. Essi erano tra di loro interdipendenti, anche
perché l’uno, IM 2, aveva i contatti con i fornitori e i destinatari, ma per
sua stessa ammissione non voleva correre il rischio di attraversare il valico
doganale portando seco lo stupefacente, mentre l’altro, IM 1, pur non
disponendo di analoghi contatti nel mondo degli stupefacenti, era disposto a
correre il rischio trasportando sulla propria vettura la cocaina.
50.
Posto
che gli elementi oggettivi del reato sono dati, pure quelli soggettivi trovano
conferma. In particolare, gli imputati hanno intenzionalmente e deliberatamente
trasportato sostanza stupefacente dall’Italia alla Svizzera.
Il fatto che gli stessi non
conoscessero esattamente il quantitativo è del tutto irrilevante, posto che
entrambi sapevano comunque che si trattava di stupefacente e che – in buona
sostanza – il genere e il peso dello stesso a loro non importava, purché ne traessero
un guadagno (VI PP confronto IM 1/IM 2 02.12.2015, p. 7, AI 150; VI DIB
10.11
, p. 7 e 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).
51.
Alla
luce di quanto precede, l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è stata confermata, con la
precisazione che quale guadagno è stato ritenuto l’ammontare di EUR 11'000.00
indicato a più riprese da IM 1.
2) Imputazione
di riciclaggio di denaro ripetuto
52.
L’atto
d’accusa imputa poi a IM 1 e IM 2 di avere, in almeno 4 o 5 occasioni,
effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00, denaro poi esportato in
Italia, nonché di avere, in almeno 4 occasioni, esportato dalla Svizzera
all’Italia complessivi EUR 33'000.00, somme che entrambi sapevano essere
provento della vendita di cocaina in Svizzera, commettendo in questo modo anche
il reato di riciclaggio di denaro ripetuto.
53.
IM
1.
non ha contestato i fatti (VI PP IM 1 30.03.2016, p. 6, AI 178; VI DIB
10.11
, p. 9 e 10, allegato 1 al verbale dibattimentale), precisando
unicamente di non avere saputo che cambiando il denaro da CHF in EUR questo da
“sporco” diventasse “pulito”, ma di averlo fatto unicamente
perché “in Italia i franchi non li prende nessuno” (VI PP 30.03.2016, p.
6.
e 7, AI 178).
54.
I
fatti sono stati ammessi anche dal coimputato IM 2 (VI DIB 10.11.2016, p. 8,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
55.
In
diritto si ha che adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi
dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato
di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una
pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di
un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il
comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto
vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV
59.
consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007
dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la
dottrina dominante, entrambi gli atti commessi dagli imputati – e meglio il
trasferimento di denaro all'estero ed il cambio di denaro in valuta estera –
costituiscono un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di
valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo
2013.
consid. 5.2,6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art.
305bis e rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523; DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.;
Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art.
305bis).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve
avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare
che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto
previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore
patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è
sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui
il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale
eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013
del 18 marzo 2013 consid. 2.).
56.
Nel
caso concreto, gli imputati sapevano perfettamente – per loro stessa ammissione
(VI DIB 10.11.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale) – che si
trattava del provento della vendita della cocaina.
Analogamente, entrambi non potevano
ignorare il fatto che trasportando il denaro all’estero (cambiando o meno
valuta) questo sarebbe sfuggito – come effettivamente è avvenuto – al possibile
ritrovamento ed alla confisca da parte delle autorità svizzere.
L’imputazione di ripetuto riciclaggio
di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è quindi stata confermata così
come esposta.
V) Commisurazione
della pena
57.
Giusta
l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo
soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la
possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a
quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745;
STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce
l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo
2010.
(DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22
giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV
132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad
un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il
giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un
influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma
non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata
imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa
dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena
(DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2).
58.
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio,
il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla
colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena
più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale
svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;
DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid.
3.
p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto
di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
59.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.
49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282
seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.
ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
60.
Nel
caso concreto, la Corte ha considerato che la colpa degli imputati è
oggettivamente e soggettivamente molto grave.
61.
A
livello oggettivo, determinante per qualificare la colpa di IM 1 e IM 2 in
relazione al traffico di stupefacenti di cui devono rispondere è, innanzitutto,
il quantitativo di cocaina da loro trafficato, pari a circa 9 kg.
Si tratta di un quantitativo di
cocaina estremamente importante (equivalente a oltre 2’000 grammi di sostanza
pura) stupefacente che, per quanto attiene a quello sequestrato, aveva un grado
di purezza notevole (62.35 % media) e quindi verosimilmente destinato a
raddoppiare, se non addirittura a triplicare, il proprio quantitativo una volta
venduto al dettaglio.
Il pericolo per la salute pubblica si
è quindi rivelato, in concreto, particolarmente elevato.
Va sottolineato che, nell’ambito di
infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la quantità di stupefacente trattato,
pur non essendo l’unico elemento di rilievo, va comunque considerata nella
determinazione della colpa dell’autore. Se è, infatti, vero che, secondo la
giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a
partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della
pena, è altrettanto vero che essa ricopre una valenza non trascurabile nella
misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è
il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo
(DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180, consid. 2b; DTF 118 IV 342
consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13
agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3).
Ad aggravare ulteriormente la colpa
degli imputati, vi è poi l’estensione geografica del traffico: l’importazione
in Svizzera di stupefacenti ha delle ripercussioni più gravi rispetto al semplice
trasporto all’interno delle frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid.
3.1
)
Sempre dal profilo oggettivo, la
giurisprudenza federale (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) ha precisato che,
per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del
traffico, ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l’autore
abbia agito autonomamente o come membro di un’organizzazione e che, in
quest’ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e
della posizione dell’autore in seno all’organizzazione.
In questo senso, se è vero che IM 1 e IM
2.
hanno agito come “ingranaggi” di un’organizzazione ben più ampia, che
parte dal produttore di cocaina in Sud America e che termina con chi vende la
sostanza al dettaglio, non può essere misconosciuto che ognuno dei personaggi
che, a vario titolo interviene nella filiera, rappresenta un tassello di per sé
indispensabile, senza il quale la sostanza non potrebbe essere immessa in
commercio. In altre parole, senza il venditore al dettaglio, oppure senza il
trasportatore, l’importatore, o ancora, in assenza del grossista, lo
stupefacente non può raggiungere il consumatore.
In
particolare, per quanto attiene al ruolo di IM 1 e IM 2, appare riduttivo
considerarli dei “semplici” trasportatori. A tale stregua, si potrebbe
parlare di chi è “il semplice” produttore, “il semplice”
esportatore ecc. Come già accennato, i coimputati hanno agito in banda tra di
loro, in modo da poter guadagnare del denaro attraverso i loro viaggi, ma –
soprattutto – hanno preso in consegna lo stupefacente da un anello della catena
(in Italia), per consegnarla, dietro pagamento, all’anello successivo (in
Svizzera). Essi hanno quindi compiuto un passaggio essenziale affinché la
cocaina potesse essere immessa sul mercato Svizzero, ovvero attraversando la
frontiera.
62.
Dal
punto di vista soggettivo, occorre individualizzare le responsabilità dei due
imputati.
63.
Per
quanto attiene a IM 1, come già accennato, la Corte ha considerato la sua colpa
grave anche dal profilo soggettivo.
Secondo
costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4
marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3.), va
differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il
proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.
Nella
fattispecie, IM 1 non è tossicomane (con ogni evidenza, il saltuario consumo di
cocaina e marijuana non lo rende tale) e si è, quindi, dedicato al traffico di
cocaina per puro scopo di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido
guadagno.
Nonostante
alcune sue affermazioni, IM 1 non ha dimostrato di essersi trovato in una
situazione economica tale da non avere altra alternativa che compiere i reati
ascrittigli. Anzi. Egli lavorava, aveva il mutuo pagato, aveva a disposizione
una vettura di una marca prestigiosa e una famiglia sana alle spalle.
IM 1 aveva inoltre chiaramente la
possibilità di chiedere un aiuto economico alla propria famiglia.
Egli ha
quindi infranto la legge nonostante avesse le risorse, sia economiche che
intellettuali, per trattenersi dal delinquere e condurre una vita onesta.
L’imputato
voleva semplicemente permettersi di più, voleva poter affrontare spese per la
fidanzata e finanziarsi qualche vizio nel fine settimana. Egli si è avvicinato
al traffico di droga in modo volontario, senza costrizioni e soltanto per
garantirsi un guadagno che gli permettesse di mantenere un tenore di vita che,
altrimenti, gli era precluso. Mosso da tale futile movente, non ha esitato a
mettere in pericolo la vita e/o la salute di parecchie persone.
Per giungere
a tale risultato – e malgrado la debolezza caratteriale che emerge dalla
valutazione psichiatrico-psicologica del dr. __________ (AI 160) – egli ha pure
dovuto insistere, così da indurre il coimputato, inizialmente reticente, ad
intercedere presso suoi conoscenti di modo che i due potessero avviare il loro
sodalizio.
Su IM 1 pesa
poi il fatto che egli ha agito reiteratamente, in ben 12 occasioni, non
battendo ciglio neppure allorquando, diversamente dal solito, di Tetrapak ne ha
presi in consegna due grossi il doppio di quelli trasportati in precedenza.
Non può che
lasciare interdetti la facilità con cui un giovane non ancora trentenne,
incensurato, con un lavoro, di buona famiglia, si sia adattato ad entrare a
pieno titolo in un traffico internazionale di cocaina.
Ciò è quanto
mai significativo della sua propensione a delinquere.
64.
A
favore dell’imputato la Corte ha ritenuto la sua personalità, la durata della
carcerazione preventiva sofferta, ritenuto che già pochi mesi dopo l’arresto,
se non vi fosse stata la posizione di IM 2 da definire, l’atto d’accusa nei
suoi confronti avrebbe potuto essere emanato. La sensibilità alla pena, per
contro, non può essere ritenuta, siccome l’imputato ha volontariamente
delinquito in Svizzera ed era giocoforza consapevole che in caso di arresto
sarebbe stato chiamato ad espiare la pena in un altro Paese. Nulla vieterebbe,
peraltro, all’imputato di chiedere di poter espiare la pena in Patria.
Rispetto al
coimputato, il ruolo di IM 1 è poi stato inoltre ritenuto – seppur di poco –
secondario.
65.
In
considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, visto il quadro edittale e
il concorso di reati di cui deve rispondere, questa Corte ha ritenuto adeguata
alla colpa di IM 1, tenuto conto del concorso di reati, una pena detentiva
situabile attorno ai 7 (sette) anni.
A tal
proposito è calzante, ma solo a titolo indicativo, la sentenza del 18 gennaio
2012.
della Corte di appello e di revisione penale (Inc. 17.2011.122, consid.
17), in cui la Corte d’appello è partita da una pena base di 6 anni –
giudicando eccessiva e non in linea con la prassi delle Corti ticinesi la pena
base di 6 anni e 6 mesi ritenuta dalla prima Corte – per un imputato che aveva
trasportato 8'202 grammi di cocaina e alienato 340 grammi di detta sostanza.
Nel presente caso, trattandosi di circa 800 grammi di sostanza in più, di cui
oltre 2.4 Kg con grado di purezza estremamente elevato, ben si giustifica –
richiamato pure il reato di riciclaggio di denaro, il cui peso specifico può
essere situato a circa 1 mese – di ritenere la pena sopra enunciata.
66.
Tale
pena deve tuttavia essere diminuita non tanto in ragione dell’incensuratezza,
che il TF ha già definito quale criterio neutro, bensì per l’ampia
collaborazione prestata.
A questo
proposito, la difesa di IM 1 ha invocato l’attenuante specifica del sincero
pentimento ai sensi dell’art. 48 lett. d CP, secondo cui il giudice attenua la
pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se
ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In
applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata.
Il testo
della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv.
7.
vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio “ragionevolmente”
(verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche
non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia,
dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della
realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria
(FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò
rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il
resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF
del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008,
inc.6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero
che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia
sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso
la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza
attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori
giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.
6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid.
2.3
).
In effetti,
il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento
particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al
risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato
sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che
il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un
riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento
penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto
dall’approssimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc
e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc.6B.485/2011,
consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc.6B.265/2010, consid. 1.1).
Con
riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione
prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle
informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è
elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,
nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di
emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé,
un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di
prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie
di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale
comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid.
1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid.
1.
).
Il
costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante
specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi,
confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà
ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea
2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für
Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha
avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che
le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati
altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto
2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il
sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e
coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed
aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni
esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid.
2d/cc).
Dal canto
suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui – sempre in materia di stupefacenti
– tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero
pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti
dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività
illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art.
48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed.,
Losanna 2007, ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza
24.01.1992
della Corte di cassazione del Canton Turgovia in
Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate
ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che
preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero
pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno, cfr.
Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea 2007, ad art. 48
CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad
art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48
CP, n. 39), la Corte di appello e di revisione penale ha sottolineato come, di
regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e
condannare correi e complici rimasti sin lì sconosciuti dimostri la volontà del
reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero
pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori
attività “nell’ambiente” e dimostra, così, concretamente il suo sincero
pentimento.
67.
Nel
caso concreto, la Corte non può che concordare con la difesa quando afferma che
l’atto d’accusa è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rese da IM 1, il
quale ha collaborato in modo spontaneo, sostanzialmente disinteressato e non
strumentale, fornendo, sin dall’inizio, una collaborazione ampia, tanto da
permettere di identificare e poi estradare IM 2.
Già nel verbale d’arresto l’imputato
ha dichiarato di essersi offerto volontario per il trasporto di cocaina tra
l’Italia e la Svizzera, riconoscendo di avere effettuato almeno 6 viaggi a
decorrere dall’estate 2014 guadagnando a viaggio un compenso pari a EUR
1'500.00, ed ha altresì fornito il nominativo ed il contatto telefonico del
correo IM 2 (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,
AI 1).
Soprattutto,
senza le sue dichiarazioni, difficilmente gli inquirenti sarebbero riusciti a
ricostruire le singole trasferte in Svizzera o i motivi delle stesse.
In tale
contesto, a IM 1 è stata riconosciuta l’attenuante specifica del sincero
pentimento.
68.
A
questo proposito occorre evidenziare che, contrariamente a quanto indicato
dalla difesa di IM 1, la giurisprudenza più recente ha abbandonato il principio
della riduzione lineare di 1/3, lasciando all’apprezzamento della Corte la
determinazione dell’incidenza concreta del sincero pentimento sulla pena
(Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3. ed., Basilea 2013, art. 48 n. 2).
69.
Nel
caso concreto, la Corte ha determinato l’incidenza del sincero pentimento in 2
(due) anni (ovvero poco meno del fattore di 1/3 precedentemente applicato in
ambito di deduzione lineare), fissando quindi la pena detentiva a carico di IM
1.
in 5 (cinque) anni di detenzione.
70.
Per
quanto attiene ad IM 2, dal profilo soggettivo la sua posizione appare
differente da quella di IM 1.
L’imputato, come il correo, ha agito a
fine di lucro, mosso dalla ricerca di un facile e rapido guadagno.
Per IM 2 valgono poi le stesse
considerazioni già fatte per il correo in merito alla propensione a delinquere
e dunque alla facilità con cui si è adeguato a trafficare reiteratamente
importanti quantitativi di stupefacente.
Su di lui pesa tuttavia un
coinvolgimento maggiore nel traffico. Era infatti IM 2 ad avere ed intrattenere
i contatti con i fornitori di cocaina a __________ e i destinatari in Svizzera;
era lui a decidere le modalità in cui avrebbero viaggiato; era lui ad incassare
i soldi da consegnare a __________ previa deduzione delle proprie spettanze;
era lui a corrispondere la parte di guadagno a IM 1; era in fine sempre IM 2 a
sapere dove andare ad effettuare la consegna in Svizzera, cosa portare e quanto
denaro ricevere.
Soprattutto, egli ha direttamente
partecipato al confezionamento di parte dello stupefacente da trasportare,
segnatamente quello che sarebbe stato il quantitativo di cocaina più importante
che i due hanno importato in Svizzera e che avrebbero immesso sul nostro
mercato qualora non fossero stati fermati.
Già il fatto che egli non attraversava
la frontiera con la sostanza con sé, è significativo del fatto che voleva
trarre il proprio guadagno correndo il minor rischio possibile, lasciando tale
onere a IM 1.
Del resto,
la persona ad essere stata fermata, in prima battuta, con la cocaina a bordo,
non è stato IM 2, il quale, se IM 1 non avesse collaborato fornendo il suo nome
e numero di telefono (VI PG 27.03.2015, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1), verosimilmente neppure sarebbe mai stato identificato.
71.
A
differenza di IM 1, però, il correo versava in una complicata situazione
finanziaria, derivata essenzialmente dai suoi problemi di salute, ciò che
naturalmente non giustifica il suo agire, ma ne mitiga la posizione.
Neppure può essere ignorato che
l’imputato ha vissuto onestamente fino a 44 anni, incorrendo nel suo primo
errore a seguito delle sue vicissitudini sanitarie.
A favore di IM 2, la Corte ha pure
considerato la sensibilità alla pena. Sebbene questa non può trovare fondamento
nella lontananza dalla sua terra d’origine e dalla famiglia per gli stessi
motivi di cui si è detto sopra in merito a IM 1, le sue condizioni di salute ed
omosessualità impongono di ritenere tali fattori quali elementi di
attenuazione.
72.
Nel
caso di IM 2 la Corte non ha ravvisto le circostanze che impongono di ritenere
il sincero pentimento. Egli ha infatti mentito reiteratamente nei primi
verbali, ha raccontato versioni inverosimili ed è sempre e comunque parso
andare “a rimorchio” delle dichiarazioni di IM 1, ammettendo del resto
un numero minore di viaggi, di Tetrapak trasportati e di guadagno conseguito.
All’imputato
deve ciò nondimeno essere riconosciuto il fatto di aver permesso di
identificare __________ e __________ (VI PG IM 2 28.10.2015, allegato al rapporto
di complemento 20.11.2015, AI 136).
In tale
contesto la Corte ha quindi riconosciuto a favore di IM 2 una buona
collaborazione, ciò che giustifica una sostanziale riduzione della pena.
73.
Alla
luce di quanto esposto, ritenuto il concorso tra i reati, la Corte è partita da
una pena base di poco superiore a quella del correo, pena alla quale – per i
motivi sopra esposti – non può essere accordata la riduzione di cui IM 1 ha
beneficiato in ragione del sincero pentimento.
In tale
contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 una pena detentiva
di 5 (cinque) anni e 10 (dieci) mesi.
74.
Trattasi,
in fine, di pene da espiare, non essendo realizzati, già solo per la loro
entità, i presupposti degli art. 42 e 43 CP.
VI) Sequestri
75.
In
accoglimento della richiesta della pubblica accusa, a cui la difesa non si è
opposta, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione dello stupefacente,
delle confezioni Tetrapak e degli involucri di plastica, nonché la confisca di
tutti i restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di
contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che sono stati
dissequestrati a favore degli aventi diritto.
VII) Retribuzione
del difensore d’ufficio
76.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto
applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto
regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso
della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il
dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale
(Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6;
Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini,
Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135
CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3
ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,
per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato
trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere
aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato
per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra
le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e
di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la
determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF
6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre
diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che
possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario
quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di
fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione
di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di
uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere
attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul
territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono
sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013
del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.;
sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non
si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso
non sia personalmente assoggettato alla stessa.
77.
La
nota professionale dell’avv. DUF 1, comprensiva di onorario e spese, è stata
approvata così come esposta, con aggiunta del dibattimento, per complessivi CHF
13’516.00.
78.
Il
condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51,
69, 70, 305bis cifra 1 CP;
19.
cpv. 1 e
2.
LStup;
135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e
pronuncia:
1.
IM
1.
e IM 2 sono coautori colpevoli di:
1.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere poter mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
nonché commessa agendo come membri di
una banda
costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito
di
stupefacenti,
così come pure realizzando, trafficando per mestiere, un
guadagno considerevole,
per avere,
senza essere autorizzati,
nel periodo
compreso tra il 2013 e il 27 marzo 2015, in 11 occasioni, posseduto, detenuto,
trasportato ed importato circa 9 kg di cocaina, di cui circa 7 kg alienata e
2'421 grammi, destinati alla vendita in Svizzera, sequestrati presso il valico
doganale di __________, realizzando un incasso totale di CHF 29'000.00 ed EUR
33'000.00, nonché un guadagno personale di EUR 11'000.00 ciascuno;
1.2
riciclaggio di denaro
ripetuto
per avere,
nelle
circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,
agendo in correità tra loro,
compiuto
atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine e più
precisamente dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto 1.1 del presente dispositivo, e meglio per avere, in 4 occasioni,
effettuato il cambio da CHF in EUR di CHF 29'000.00 provento della vendita di
cocaina ed esportato l’importo corrispettivo in EUR in Italia, nonché per
avere, in 4 occasioni, esportato dalla Svizzera in Italia EUR 33'000.00
provento della vendita di sostanza stupefacente;
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza,
2.1
IM
1.
è condannato
alla pena detentiva di 5 (cinque)
anni,
da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
2.2
IM
2.
è condannato
alla pena detentiva di 5 (cinque) anni
e 10 (dieci) mesi,
da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
3.
È
ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle confezioni
Tetrapak e degli involucri di plastica. È ordinata la confisca di tutti i
restanti oggetti sotto sequestro, eccezion fatta per il foglio di
contravvenzione Stadtpolizei __________ e la tessera sanitaria, che vengono
dissequestrati a favore degli aventi diritto.
4.
La
tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei
condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 ciascuno.
5.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 12'840.00
spese CHF 676.00
totale CHF 13’516.00
5.2
Il
condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di CHF 13'516.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 22'946.50
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 247.05
fr. 25'193.55
============
Distinta
spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'473.25
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 123.53
fr. 12'596.78
============
Distinta
spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 11'473.25
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 123.53
fr. 12'596.78
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse
29, 3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte
delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera