72.2016.168
Acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo 228.52 gr di cocaina. Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale), ri
14 dicembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.168
Lugano,
14 dicembre 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal
14.06.2016 al 19.07.2016 (36 giorni),
in anticipata esecuzione della
pena dal 20.07.2016;
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 148/2016 del 2 settembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, e meglio:
1.1. per avere, a __________, __________ e in altre non
meglio precisate località, nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, senza
essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali complessivi grammi
225 di cocaina (di cui 5 grammi procurati in altro modo a __________,
ossia quale parziale pagamento dell’affitto), vendendoli al grammo ad un prezzo
variante da CHF 60.00 a CHF 100.00, cocaina acquistata a __________ da
un non meglio identificato cittadino africano di nome “__________”;
1.2. per avere, a __________,
presso l’appartamento di via __________ dove alloggiava, in data
14 giugno 2016, senza essere autorizzato,
detenuto e posseduto 2 ovuli interi, mezzo
ovulo e 5 bolas contenenti complessivamente 28,52 grammi netti di
cocaina (con grado di purezza variante tra il 43,3 e il 44,7%), che l’imputato
ha occultato nascondendoli in un calzino rinvenuto fuori dal lucernario sul
tetto dell’appartamento dove alloggiava;
2. riciclaggio di denaro
per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel
periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che provenivano da un crimine, più precisamente dallo
spaccio di cocaina da lui perpetrato nel periodo dicembre 2015-14 giugno 2016,
e meglio,
2.1. per avere, in diverse
occasioni, mediante società di invio denaro, inviato personalmente CHF 310.00
in Italia e fatto inviare da __________ CHF 1’200.00 in __________, denaro
proveniente dalla di lui attività illegale di spaccio di cocaina;
2.2. per avere, in diverse
occasioni, nel periodo dicembre 2015-14 giugno 2016, cambiato il ricavato della
vendita di cocaina da CHF in Euro, e ciò in misura di perlomeno CHF 20'301.00
in Euro 18'290.00;
3. infrazione alla LF sugli
stranieri
(entrata e soggiorno illegale)
per essere entrato illegalmente in Svizzera in diverse occasioni
nel periodo dicembre 2015 – 14 giugno 2016, nonostante il “Divieto d’Entrata” a
lui regolarmente intimato in data 25 giugno 2010 e tuttora valido, soggiornando
inoltre illegalmente presso l’appartamento di via __________ a __________ sino
al 14 giugno 2016;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2015 –
14 giugno 2016, a __________ e in altre imprecisate località, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti:
dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup, art. 19 cpv. 1 lett. c) e d)
LStup, art. 305bis CP, art. 115 cpv. 1 lett. a) e b) LStr, art.
19a n. 1 LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
Fatti
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua inglese, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39
alle ore 16:01.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le
seguenti l’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di riciclaggio di denaro,
infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale) e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono
ripetute.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata riassume le circostanze che hanno portato all’arresto
dell’imputato, sottolineando che nel 2014 egli era già stato fermato al confine
ed era quindi consapevole del fatto che aveva il divieto di entrare in
Svizzera. Quanto al denaro sequestrato, rileva che IM 1 non aveva con sé
nessuna pezza giustificativa per giustificare la provenienza degli EUR
4'000.00, i quali, a mente dell’accusa, sono provento della vendita di cocaina,
come il restante denaro posto sotto sequestro. I calcoli effettuati sulla base
delle dichiarazioni degli acquirenti e il denaro sequestrato hanno permesso di
quantificare la cocaina spacciata da IM 1 in 225 grammi.
Pacifica la realizzazione dei reati di riciclaggio di denaro,
infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, ammessi dall’imputato. A questo proposito il PP rileva che
l’analisi tossicologica ha stabilito anche la presenza di cocaina.
Quanto alla commisurazione della pena, qualificante la colpa
dell’imputato, a mente dell’accusa, è prima di tutto il quantitativo di droga
alienata, un quantitativo importante, verosimilmente venduto a molte più
persone rispetto a quelle che sono state identificate. Ad aggravare in modo
massiccio la sua colpa vi è poi senza dubbio il suo ruolo di dominus del
traffico: era lui che conosceva il fornitore, formava le buste dosi, stabiliva
il prezzo e trasportava la cocaina. IM 1 è consumatore di marijuana e cocaina,
ma questo non lo porta ad essere un tossicodipendente; egli ha quindi agito a
scopo di lucro. Ad aggravare la sua colpa concorrono inoltre la determinazione
nella sua attività di spaccio, interrotta solo grazie al suo arresto. L’accusa
ritiene dunque che la colpa di IM 1 è da considerarsi grave. La sua
collaborazione è rimasta ai minimi termini, avendo egli ammesso solo quanto era
impossibile negare. Inoltre non ha voluto fornire indicazioni valide per
permettere l’identificazione di tale __________, colui che gli avrebbe fornito
la cocaina. Non si trovano nella sua vita precedente comportamenti
particolarmente meritevoli ed egli ha deliberatamente scelto di delinquere in
un paese straniero, ben sapendo a cosa andava incontro, motivo per cui non va
tenuto conto in questo senso della sensibilità alla pena. Anche i precedenti
giudiziari specifici parlano chiaramente a sfavore di un’attenuazione di pena.
L’imputato non ha saputo trarre profitto dalle precedenti condanne, né dal
carcere patito. Stando al disposto di cui all’art. 42 cpv. 2 CP la pena da
infliggere a IM 1 è dunque una pena totalmente da espiare.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 20 (venti) mesi da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale
concessa alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere pronunciata dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 7 gennaio 2014;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 ha ammesso di avere venduto a vari consumatori locali,
contestando solo il quantitativo di 225 grammi di cocaina indicato dal PP. Egli
ha spiegato che prima di iniziare la sua attività illecita aveva già un importo
di EUR 4'000.00, il quale gli era stato consegnato da un amico e gli serviva
per iniziare la sua attività. La difesa ritiene quindi che il calcolo del
quantitativo debba essere effettuato partendo da una somma minore, ovvero
quella che è stata stabilita oggi in aula. IM 1 ha dato atto di avere venduto
dapprima 180 e poi 195 grammi e la difesa ritiene che il totale complessivo
debba essere al massimo quest’ultimo.
Sul riciclaggio di denaro osserva che è vero che vi è una sentenza
del TF che stabilisce che il reato è dato in caso di cambio di valuta, anche se
personalmente non capisce come questo fatto possa essere ritenuto come qualcosa
che può nascondere il reato principale. Cambiando i soldi IM 1 non ha
certamente pensato di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro.
Non contesta i reati di cui ai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto
della situazione personale dell’imputato, sottolineando che egli è di origini
molto modeste ed ha pure una formazione molto modesta. In istruttoria è inoltre
emerso che ha dei limiti oggettivi nella gestione delle situazioni complicate.
L’imputato, per iniziare nuovamente a spacciare, deve essersi trovato in una
situazione davvero disperata. Pone inoltre l’accento sul fatto che quasi tutto
il denaro provento della vendita è stato recuperato, ciò che raramente avviene
in questi casi. IM 1 non aveva un lavoro fisso, non aveva alcuna prospettiva e
si doveva occupare del sostentamento della sua famiglia. Lo spaccio messo in
atto si è limitato ad una zona ben definita e non aveva implicazioni
internazionali. Non da subito, ma dopo poco, IM 1 ha inoltre collaborato,
ammettendo di essere portatore delle utenze telefoniche che gli venivano
contestate, ammettendo le sue responsabilità, rinunciando ai confronti, e
facendo a momenti addirittura delle dichiarazioni che gli andavano contro. Egli
non ha saputo dare il nome di tale __________ o dare indicazioni più precise su
di lui, posto che in questo ambiente è facilmente comprensibile che l’ultima
ruota del carro, ovvero quello che vende sulla strada, possa temere ritorsioni
da parte di chi gli consegna lo stupefacente.
Quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa rileva
che il termine di 5 anni di cui all’art. 42 cpv. 2 CP andrebbe a scadere in
questi giorni. IM 1 ha capito che deve cambiare vita e che quella di oggi è
l’ultima possibilità per redimersi. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che
tutto quello che ha fatto lo ha fatto solo per mantenere la sua famiglia.
Chiede quindi una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, nonché, in
via principale, la sospensione condizionale e, in via subordinata, la
sospensione condizionale parziale della pena, citando i parametri della DTF 134
IV 60 consid. 4.4 e chiedendo che l’eventuale parte da espiare non superi la
carcerazione già scontata.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;
19 cpv. 1 lett. c) e d), 19 cpv. 2
lett. a, 19a cifra 1 LStup;
115 cpv. 1 lett a) e b) LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere
poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
per avere, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il
14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza
essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in
altro modo 228.52 grammi di cocaina, e meglio per avere,
1.1.1. nel periodo compreso tra il
mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre
imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali
195 grammi di cocaina e procurato in altro modo a __________ a 5 grammi di
cocaina;
1.1.2. il 14 giugno 2016, a __________o,
presso l’appartamento dove alloggiava, senza essere autorizzato, detenuto e
posseduto 28.52 grammi di cocaina (con grado di purezza variante tra il 43.3 e
il 44.7%), stupefacente destinato alla vendita in Svizzera;
1.2. ripetuto riciclaggio di
denaro
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno
2016, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da
un crimine, e meglio per avere,
1.2.1. inviato personalmente CHF
310.00 in Italia e fatto inviare da __________ CHF 1'200.00 in __________,
denaro che sapeva provento della vendita di cocaina da lui attuata;
1.2.2. cambiato il ricavato della
vendita di cocaina da lui attuata da CHF in EUR 14'290.00;
1.3. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale)
per essere entrato illegalmente in Svizzera in diverse occasioni
nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016,
nonostante il divieto d’entrata di durata indeterminata a lui regolarmente
intimato il 25 giugno 2010, nonché per avere, nel medesimo periodo, soggiornato
illegalmente in Svizzera;
1.4. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il mese di dicembre e il 14 giugno 2016,
a __________ e in altre imprecisate località, consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto 1 dell’atto d’accusa relativamente all’alienazione di 30 grammi di
cocaina e dall’imputazione di riciclaggio di denaro relativamente al cambio da
CHF in EUR per EUR 4'000.00;
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.
2.
CP).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da
CHF 30.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 7 gennaio 2014.
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione dello stupefacente sotto sequestro.
6.
È ordinata la confisca di
EUR 14'290.00 e CHF 2'290.00, in quanto provento di reato, mentre su EUR
4'000.00 è mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese.
7.
È ordinato il dissequestro
in favore di IM 1 del telefono cellulare e della scheda SIM, previa
cancellazione dei dati pertinenti all’inchiesta, i cui costi sono da anticipare
dal condannato.
8.
La tassa di giustizia di
CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 5'055.00
spese CHF 182.40
IVA (8%) CHF 419.00
totale CHF 5'656.40
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo
difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 4'568.30
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 69.30
fr. 5'337.60
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