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Decisione

72.2016.168

Acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo 228.52 gr di cocaina. Ripetuto riciclaggio di denaro, ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale), ri

14 dicembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in

qualità di interprete per la lingua inglese, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39

alle ore 16:01.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone le

seguenti l’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di riciclaggio di denaro,

infrazione alla LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale) e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono

ripetute.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata riassume le circostanze che hanno portato all’arresto

dell’imputato, sottolineando che nel 2014 egli era già stato fermato al confine

ed era quindi consapevole del fatto che aveva il divieto di entrare in

Svizzera. Quanto al denaro sequestrato, rileva che IM 1 non aveva con sé

nessuna pezza giustificativa per giustificare la provenienza degli EUR

4'000.00, i quali, a mente dell’accusa, sono provento della vendita di cocaina,

come il restante denaro posto sotto sequestro. I calcoli effettuati sulla base

delle dichiarazioni degli acquirenti e il denaro sequestrato hanno permesso di

quantificare la cocaina spacciata da IM 1 in 225 grammi.

Pacifica la realizzazione dei reati di riciclaggio di denaro,

infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, ammessi dall’imputato. A questo proposito il PP rileva che

l’analisi tossicologica ha stabilito anche la presenza di cocaina.

Quanto alla commisurazione della pena, qualificante la colpa

dell’imputato, a mente dell’accusa, è prima di tutto il quantitativo di droga

alienata, un quantitativo importante, verosimilmente venduto a molte più

persone rispetto a quelle che sono state identificate. Ad aggravare in modo

massiccio la sua colpa vi è poi senza dubbio il suo ruolo di dominus del

traffico: era lui che conosceva il fornitore, formava le buste dosi, stabiliva

il prezzo e trasportava la cocaina. IM 1 è consumatore di marijuana e cocaina,

ma questo non lo porta ad essere un tossicodipendente; egli ha quindi agito a

scopo di lucro. Ad aggravare la sua colpa concorrono inoltre la determinazione

nella sua attività di spaccio, interrotta solo grazie al suo arresto. L’accusa

ritiene dunque che la colpa di IM 1 è da considerarsi grave. La sua

collaborazione è rimasta ai minimi termini, avendo egli ammesso solo quanto era

impossibile negare. Inoltre non ha voluto fornire indicazioni valide per

permettere l’identificazione di tale __________, colui che gli avrebbe fornito

la cocaina. Non si trovano nella sua vita precedente comportamenti

particolarmente meritevoli ed egli ha deliberatamente scelto di delinquere in

un paese straniero, ben sapendo a cosa andava incontro, motivo per cui non va

tenuto conto in questo senso della sensibilità alla pena. Anche i precedenti

giudiziari specifici parlano chiaramente a sfavore di un’attenuazione di pena.

L’imputato non ha saputo trarre profitto dalle precedenti condanne, né dal

carcere patito. Stando al disposto di cui all’art. 42 cpv. 2 CP la pena da

infliggere a IM 1 è dunque una pena totalmente da espiare.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva

di 20 (venti) mesi da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale

concessa alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere pronunciata dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 7 gennaio 2014;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 ha ammesso di avere venduto a vari consumatori locali,

contestando solo il quantitativo di 225 grammi di cocaina indicato dal PP. Egli

ha spiegato che prima di iniziare la sua attività illecita aveva già un importo

di EUR 4'000.00, il quale gli era stato consegnato da un amico e gli serviva

per iniziare la sua attività. La difesa ritiene quindi che il calcolo del

quantitativo debba essere effettuato partendo da una somma minore, ovvero

quella che è stata stabilita oggi in aula. IM 1 ha dato atto di avere venduto

dapprima 180 e poi 195 grammi e la difesa ritiene che il totale complessivo

debba essere al massimo quest’ultimo.

Sul riciclaggio di denaro osserva che è vero che vi è una sentenza

del TF che stabilisce che il reato è dato in caso di cambio di valuta, anche se

personalmente non capisce come questo fatto possa essere ritenuto come qualcosa

che può nascondere il reato principale. Cambiando i soldi IM 1 non ha

certamente pensato di vanificare l’accertamento dell’origine del denaro.

Non contesta i reati di cui ai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, chiede di tenere conto

della situazione personale dell’imputato, sottolineando che egli è di origini

molto modeste ed ha pure una formazione molto modesta. In istruttoria è inoltre

emerso che ha dei limiti oggettivi nella gestione delle situazioni complicate.

L’imputato, per iniziare nuovamente a spacciare, deve essersi trovato in una

situazione davvero disperata. Pone inoltre l’accento sul fatto che quasi tutto

il denaro provento della vendita è stato recuperato, ciò che raramente avviene

in questi casi. IM 1 non aveva un lavoro fisso, non aveva alcuna prospettiva e

si doveva occupare del sostentamento della sua famiglia. Lo spaccio messo in

atto si è limitato ad una zona ben definita e non aveva implicazioni

internazionali. Non da subito, ma dopo poco, IM 1 ha inoltre collaborato,

ammettendo di essere portatore delle utenze telefoniche che gli venivano

contestate, ammettendo le sue responsabilità, rinunciando ai confronti, e

facendo a momenti addirittura delle dichiarazioni che gli andavano contro. Egli

non ha saputo dare il nome di tale __________ o dare indicazioni più precise su

di lui, posto che in questo ambiente è facilmente comprensibile che l’ultima

ruota del carro, ovvero quello che vende sulla strada, possa temere ritorsioni

da parte di chi gli consegna lo stupefacente.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la difesa rileva

che il termine di 5 anni di cui all’art. 42 cpv. 2 CP andrebbe a scadere in

questi giorni. IM 1 ha capito che deve cambiare vita e che quella di oggi è

l’ultima possibilità per redimersi. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che

tutto quello che ha fatto lo ha fatto solo per mantenere la sua famiglia.

Chiede quindi una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, nonché, in

via principale, la sospensione condizionale e, in via subordinata, la

sospensione condizionale parziale della pena, citando i parametri della DTF 134

IV 60 consid. 4.4 e chiedendo che l’eventuale parte da espiare non superi la

carcerazione già scontata.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP;

19 cpv. 1 lett. c) e d), 19 cpv. 2

lett. a, 19a cifra 1 LStup;

115 cpv. 1 lett a) e b) LStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo che sapeva o doveva presumere

poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il

14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza

essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in

altro modo 228.52 grammi di cocaina, e meglio per avere,

1.1.1. nel periodo compreso tra il

mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016, a __________, __________ e in altre

imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato ad acquirenti locali

195 grammi di cocaina e procurato in altro modo a __________ a 5 grammi di

cocaina;

1.1.2. il 14 giugno 2016, a __________o,

presso l’appartamento dove alloggiava, senza essere autorizzato, detenuto e

posseduto 28.52 grammi di cocaina (con grado di purezza variante tra il 43.3 e

il 44.7%), stupefacente destinato alla vendita in Svizzera;

1.2. ripetuto riciclaggio di

denaro

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno

2016, a __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da

un crimine, e meglio per avere,

1.2.1. inviato personalmente CHF

310.00 in Italia e fatto inviare da __________ CHF 1'200.00 in __________,

denaro che sapeva provento della vendita di cocaina da lui attuata;

1.2.2. cambiato il ricavato della

vendita di cocaina da lui attuata da CHF in EUR 14'290.00;

1.3. ripetuta infrazione alla

LF sugli stranieri (entrata e soggiorno illegale)

per essere entrato illegalmente in Svizzera in diverse occasioni

nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2015 e il 14 giugno 2016,

nonostante il divieto d’entrata di durata indeterminata a lui regolarmente

intimato il 25 giugno 2010, nonché per avere, nel medesimo periodo, soggiornato

illegalmente in Svizzera;

1.4. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il mese di dicembre e il 14 giugno 2016,

a __________ e in altre imprecisate località, consumato personalmente un

imprecisato quantitativo di marijuana e di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1 dell’atto d’accusa relativamente all’alienazione di 30 grammi di

cocaina e dall’imputazione di riciclaggio di denaro relativamente al cambio da

CHF in EUR per EUR 4'000.00;

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2.

CP).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da

CHF 30.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 7 gennaio 2014.

5.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

6.

È ordinata la confisca di

EUR 14'290.00 e CHF 2'290.00, in quanto provento di reato, mentre su EUR

4'000.00 è mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese.

7.

È ordinato il dissequestro

in favore di IM 1 del telefono cellulare e della scheda SIM, previa

cancellazione dei dati pertinenti all’inchiesta, i cui costi sono da anticipare

dal condannato.

8.

La tassa di giustizia di

CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 5'055.00

spese CHF 182.40

IVA (8%) CHF 419.00

totale CHF 5'656.40

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo

difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'568.30

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 69.30

fr. 5'337.60

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