72.2016.173
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23 agosto 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.173
Lugano,
23 agosto 2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1 e avv. RAAP 2
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
nei confronti della quale è stata disposta la consegna dei
documenti di identità quale misura sostitutiva, approvata dal GPC con decisione
05.03.2016 (INC. 2016.5801),
imputata, a norma dell’atto d’accusa nr. 149/2016 del 9 settembre
2016 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. Appropriazione
indebita, ripetuta
(reato previsto dall’art. 138
cifra 1 CP)
data la propensione dell’accusata ad agire reiteratamente, per assicurarsi
una supplementare fonte di reddito;
per avere,
a __________, durante il periodo 11.12.2015 – 27.01.2016, nella
sua qualità di impiegata / assistente contabile alle dipendenze della ACPR 1;
in più occasioni, al fine di procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, indebitamente impiegato, a profitto proprio, valori
patrimoniali a lei affidati;
e meglio,
per avere incassato, in n. 15 occasioni, assegni emessi a favore
della ACPR 1 quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in eccesso
dalla citata ACPR 1 durante gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per un importo
complessivo di CHF 128'783.50.--; servendosi indebitamente della procura
che le permetteva di operare presso la __________, utilizzando tale denaro per
l’acquisto di un appartamento a __________, per estinguere fatture personali e
debiti personali, nonché per finanziare spese voluttuarie, anziché consegnarlo
alla beneficiaria ACPR 1, in particolare:
1.1 per avere, in data
11.12.2015 a __________, tra le 13h42 e le 13h48, incassato un assegno per un
importo di nominali
CHF 10'000.-;
1.2 per avere, in data
14.12.2015 a __________, tra le 13h28 e le 13h35
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.3 per avere, in data
14.12.2015 a __________, tra le 13h28 e le 13h35
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.4 per avere, in data
15.12.2015 a __________, tra le 13h17 e le 13h25
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.5 per avere, in data
15.12.2015 a __________, tra le 13h17 e le 13h25
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.6 per avere, in data
16.12.2015 a __________, tra le 13h33 e le 13h43
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.7 per avere, in data
16.12.2015 a __________, tra le 13h33 e le 13h43
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.8 per avere, in data
14.01.2016 a __________, tra le 14h06 e le 14h14
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.9 per avere, in data
14.01.2016 a __________, tra le 14h06 e le 14h14
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 3’285.-;
1.10 per avere, in data
18.01.2016 a __________, tra le 14h51 e le 14h56
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 5’574.-;
1.11 per avere, in data
18.01.2016 a __________, tra le 14h51 e le 14h56
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.12 per avere, in data
21.01.2016 a __________, tra le 14h22 e le 14h27
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 3’923.-;
1.13 per avere, in data
21.01.2016 a __________, tra le 14h22 e le 14h27
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 10'000.-;
1.14 per avere, in data
26.01.2016 a __________, tra le 14h11 e le 14h31
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 6’312.-;
1.15 per avere, in data
26.01.2016 a __________, tra le 14h11 e le 14h31
incassato un assegno per un importo di nominali CHF 9’689.-;
2. Riciclaggio di denaro,
ripetuto
(reato previsto dall’art. 305bis
CP)
per avere,
a __________, durante il periodo 11.12.2015 – 27.01.2016, nella
sua qualità di impiegata / assistente contabile, alle dipendenze della ACPR 1;
in più occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine;
e meglio, per avere, perpetrando il reato di cui al sub. 1, utilizzato
CHF 93'546.13 per l’acquisto di un appartamento a __________, nonché per
finanziare spese voluttuarie non identificate, e più precisamente:
2.1 CHF 7'221.50 versati
a contante il 07.01.2016 come caparra per l’appartamento a __________;
2.2 CHF 102.32 versati
tramite bonifico bancario del 14.01.2016, sul conto intestato alla __________,
presso il __________;
2.3 CHF 4'505.-- versati
tramite via express (money transfer) il 16.01.2016, sul conto intestato
alla __________, presso il __________;
2.4 CHF 4'505.-- versati
tramite via express (money transfer) il 20.01.2016, sul conto intestato
alla __________, presso il __________;
2.5 CHF 15'276.32 versati
tramite bonifico bancario del 20.01.2016, sul conto intestato alla __________,
presso il __________;
2.6 CHF 13'426.67 versati
tramite bonifico bancario del 03.02.2016, sul conto intestato alla __________,
presso il __________;
2.7 CHF 14'074.77 versati
tramite bonifico bancario del 25.02.2016, sul conto intestato alla __________,
presso il __________;
2.8 CHF 14'091.55 versati
tramite bonifico bancario del 25.02.2016, sul conto intestato alla __________,
presso il __________;
2.9 CHF 20’343.-- spesi
asseritamente per propri bisogni, segnatamente per finanziare interventi di
chirurgia estetica, senza poter documentare gli stessi;
sapendo che tali fondi erano parte del provento di illecite
distrazioni, da lei stessa operate, a danno della ACPR 1, configuranti il reato
di appropriazione indebita di cui al sub. 1.
Fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP e art. 305bis CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 16:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- l’importo di cui al punto 1.10
dell’atto d’accusa è modificato in CHF 5'574.50 invece di 5'574.00;
-
al cappello del punto 2
l’indicazione di luogo è “a __________ e __________”.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata comunica che,
preparando la requisitoria, ha pensato a una canzone dei __________, una pietra
che rotola, perché ci troviamo davanti una signora che ha combinato un sacco di
disastri, non solo per la fattispecie penale che qui ci occupa, ma anche per sé
stessa. La Corte è chiamata a giudicare una donna di __________ anni, madre di
due figli, una donna che non si sa fino a che punto ha voglia di capire il
danno che ha causato a sé stessa. Auspica che la signora tragga un insegnamento
da quanto commesso, di modo da poter anche insegnare qualcosa ai suoi figli.
IM 1 riconosce i fatti che le sono imputati. Il PP sottolinea che
durante un periodo inferiore a 2 mesi, l’imputata ha completamente abusato
della fiducia che il suo datore di lavoro le aveva concesso in 7 anni di
lavoro. Il PP dubita che al momento delle malversazioni l’imputata si trovasse
in uno stato tanto disperato quanto da lei affermato in aula, siccome era
appena stata anche in vacanza a __________. Pone inoltre l’accento sul fatto
che solo con il 20% dell’importo sottratto l’imputata ha pagato dei debiti,
mentre il resto è stato gettato alle ortiche, per tentare di comprare un
appartamento e per effettuare delle operazioni estetiche. In poco più di 4
settimane di lavoro l’imputata si è occupata solamente di incassare questi
assegni, in un momento in cui godeva della piena fiducia del datore di lavoro.
Se fosse stata davvero preoccupata per il suo futuro, come da lei affermato,
non avrebbe speso i soldi inutilmente per interventi estetici, ma li avrebbe ad
esempio utilizzati in maniera maggiore per pagare i debiti. L’imputata non si
è mai resa conto completamente di quello che ha fatto e non può essere tutto
messo in conto a una vendetta.
In diritto, l’accusa osserva che sono realizzati i presupposti
oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e riciclaggio di
denaro.
Quanto alla mancata imputazione del reato di denuncia mendace,
comunica che in occasione del primo verbale l’imputata era in visibile stato di
shock e poi grazie all’intervento dell’avvocato la sua difesa si è sgonfiata,
motivo per cui ha ritenuto che soggettivamente non vi fosse il reato.
Essendo già stata graziata per la questione della denuncia
mendace, l’accusa non ritiene di considerare circostanze attenuanti. Per quanto
concerne il comportamento assunto da IM 1 dopo i fatti, non pensa che
l’imputata abbia capito quanto fatto e avrebbe potuto fare di più, evitando
anche di prendere in leasing una macchina costosa. Ci troviamo a dover
giudicare dei fatti gravi, commessi da una donna di __________ anni che non
sembra avere una grande voglia di trovare un lavoro. Trattandosi della vita
anteriore, rileva che IM 1 non rientra più nella categoria dei giovani adulti
da diversi anni. L’imputata non ha agito per motivi onorevoli, non ha dimostrato
sincero pentimento e l’impulso della vendetta non ha da essere riconosciuto. Si
poteva magari riconoscere l’attenuante della grave angustia, se avesse
utilizzato un importo maggiore dei soldi sottratti per mettere a posto la sua
situazione debitoria. Va tenuto conto del concorso tra i reati e vi è il
precedente del decreto d’accusa del 18 agosto 2015.
Tenendo conto della recente giurisprudenza, l’accusa conclude
chiedendo la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,
non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, con un periodo di
prova di almeno 3 (tre) anni e la revoca della sospensione condizionale della
pena pronunciata con decreto d’accusa del 18 agosto 2015;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula
e motiva le seguenti conclusioni: osserva che i fatti sono stati chiariti
abbastanza velocemente, in una sola giornata. Nel primo interrogatorio va
tenuto conto, a mente della difesa, di un certo effetto franchigia nei
confronti dell’imputata, che si è presentata in uno stato di agitazione. A
parte questo iniziale effetto franchigia, pochi minuti dopo l’imputata ha
capito che era il caso di raccontare la verità e si è assunta l’assoluta e
completa responsabilità dei fatti che le sono stati imputati.
La difesa rileva che quando l’accusa e la difesa si attengono ai
solidi principi che reggono il processo penale abbiamo la prova che la
giustizia funziona davvero e quella sera abbastanza lunga del 3 maggio 2016,
giocando ognuno il proprio ruolo, si è riusciti ad ottenere un duplice
risultato di un certo rilievo, ovvero di mandare a casa una persona che per un
pelo rischiava di finire in carcere nonostante fosse innocente, e inoltre si è
potuto accertare in un’unica notte tutti i fatti all’origine del procedimento.
Ma dopo questo inizio, accusa e difesa hanno smesso di parlarsi e di capirsi,
anche riguardo alla scelta del campo su cui giocare questa partita. La difesa
non capisce infatti perché ci si trovi davanti ad una Corte delle assise
criminali.
Per quanto attiene alla qualifica giuridica di appropriazione
indebita, il difensore rileva che il reato presuppone che vi sia un rapporto di
fiducia, di cui si abusa. Ci deve inoltre essere una cosa affidata, ovvero
l’autore acquisisce la possibilità di disporre di un valore patrimoniale che
appartiene a un terzo e del quale può fare solo un certo determinato uso,
riceve il potere di disposizione, ma la sua destinazione è già prefissata. A
tal proposito la difesa cita la DTF 133 IV 27 consid. 6.2. Cita inoltre B.Corboz,
che parla di un treno che corre su dei binari già ben delineati, treno che deve
seguire quella via e non può prendere un’altra direzione, altrimenti deraglia,
rilevando che nel caso concreto gli assegni non viaggiavano su binari
prestabiliti e, anche se si volesse ritenerlo, in ogni caso il deragliamento
non è avvenuto ad opera dell’imputata. Responsabile della contabilità
all’interno della società era __________, l’imputata lavorava come aiuto
contabile e capitava raramente, circa una volta al mese, che le si dicesse di
andare a cambiare dei soldi o incassare determinati importi, come ha dichiarato
__________. L’imputata aveva la piena competenza autonoma solo sulla piccola
cassa. Sempre dai verbali sappiamo che gli assegni emessi non recavano un destinatario
particolare, non erano stati inviati all’attenzione di qualcuno. Sappiamo anche
che la gestione della corrispondenza era organizzata in questo modo: la
responsabile della ricezione riceveva la posta, la apriva e la distribuiva poi
nei vari settori. __________ ha dichiarato che per il settore della contabilità
la posta veniva consegnata già aperta a lui o all’imputata. IM 1 nell’AI 10 ha
detto di avere aperto la busta con gli assegni e di essere stata tentata. Non
vi è quindi un affidamento, una consegna di valori patrimoniali con l’incarico
di farli arrivare a qualcuno di prestabilito. Vi è qualcuno che si è
impossessato senza diritto di questi assegni, ma questo, a mente della difesa,
è un altro reato. Quella degli assegni, inoltre, non era una via già tracciata.
Per quanto riguarda la “Mitgewahrsam”, in DTF 109 IV 27 l’alta Corte federale
distingue il caso in cui il co-possesso avvenga tra persone di pari grado
oppure tra persone di rango diverso, ritenendo appropriazione indebita nel
primo caso e furto nel secondo caso. Nel nostro caso il rapporto tra __________
e l’imputata era subordinato e quindi, a mente della difesa, non è realizzato
il reato di appropriazione indebita.
Venendo all’imputazione di riciclaggio di denaro, rileva che per
quanto riguarda il concetto di auto-riciclaggio si tratta di una fattispecie
riconosciuta. Il difensore osserva che, cadendo il reato a monte, il
riciclaggio non è dato, ma per scrupolo di patrocinio rileva che secondo alcuni
commentatori lo scopo del riciclaggio è quello di reimmettere un valore
patrimoniale nell’economia legale; Trechsel, ad esempio, sostiene che l’azione
deve essere tipicamente idonea a vanificare la confisca o il ritrovamento, e si
fa fatica ad inserire sotto questo cappello le spese e i soldi buttati al vento
per altri motivi, ad esempio per la caparra dell’appartamento o per interventi
estetici; cita inoltre Cassani, secondo cui quando vi è consumo del valore
patrimoniale il riciclaggio non ha più ragione di essere ritenuto. Anche in
questo caso, la richiesta della difesa è quindi quella che non si dia conferma
all’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.
Rileva in fine che accusa e difesa hanno visioni diverse anche
sulla persona dell’imputata. Viene dato dall’accusa un quadro eccessivamente
negativo. A tal proposito il difensore sottolinea che IM 1 ha sempre lavorato
ed una settimana dopo il fermo già andava a lavorare in un’altra fiduciaria,
prontezza e voglia di riscatto che non si trova in nessun imputato. Per quanto
attiene al precedente penale, sottolinea che si è trattato soprattutto di una
macchinazione del marito, pur avendo l’imputata espressamente ammesso di avere
mentito, motivo per cui l’importanza di questa caduta non va drammatizzata.
Rileva inoltre che la canzone citata dalla pubblica accusa in realtà non è dei
Rolling Stones, ma di Bob Dylan, osservando che quando le è arrivata la lettera
di licenziamento l’imputata era disperata e non poteva pensare che forse
l’avrebbero tenuta, che il licenziamento era cautelativo; per lei è stato un
uragano ed è quella la pietra che rotola. La colpa dell’imputata è stata quella
di non resistere alla tentazione di incassare gli assegni, ma non si può
dipingerla come una persona che va a lavorare apposta per fregare il datore di
lavoro.
Se deve essere pronunciata una pena, la stessa deve essere posta
al beneficio della sospensione condizionale, essendo la prognosi positiva. La
difesa si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena
precedente, per facilitare il reinserimento dell’imputata, non opponendosi a un
ammonimento o a un prolungamento del periodo di prova. Sulla questione
dell’appartamento di __________, rileva che non è stato possibile nemmeno avere
un abboccamento con l’agenzia, quindi accusare l’imputata di essere rimasta
passiva non si può accettare, in quanto nel limite delle sue possibilità si è
attivata, ma nessuna delle vie da lei intraprese ha avuto un esito positivo. I
CHF 100.00 proposti per il risarcimento sono magari pochi, ma non si è nemmeno
ottenuta una risposta.
La difesa conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputata da tutte
le accuse e, in via subordinata, che la pena sia simile a quella pronunciata
qualche mese fa dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di un
gestore di una mensa, il quale per un’appropriazione indebita di CHF 152'000.00
è stato condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi sospesi con la
condizionale;
il Procuratore pubblico, in replica: l’imputata non ha
aperto una busta, ma ha continuato ad aprire buste, per la precisione 8, perché
poteva farlo, perché godeva di una fiducia che le permetteva di gestire tutte
le attività che ha compiuto e le vengono imputate, segnatamente discutere con
le autorità del fisco, andare in posta ad incassare gli assegni e gestirli come
meglio voleva. È andata avanti per 2 mesi a svolgere questo genere di attività.
Proprio il fatto che ha potuto farlo dimostra che godeva della fiducia
implicita che è stata tradita, poteva ricevere gli assegni e aveva la mansione
di incassarli. Per quanto concerne il riciclaggio, ricorda che l’elenco
dell’art. 305bis CP non è cumulativo. Quanto alla condanna a 12 mesi sospesi
citata dalla difesa rileva che si tratta di un caso di rito abbreviato, dove ci
sono stati accordi tra le parti e l’imputato non solo ha promesso di pagare, ma
ha pagato;
l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, in duplica:
rileva che l’imputata ha aperto una sola busta e che il reato comunque non è
aprire le buste, ma tenere i soldi. Nessuno sapeva degli assegni tranne lei e lei
non aveva la mansione di incassarli, ma andava solo su incarichi puntuali ad
incassare. Osserva in fine, per quanto attiene alla sentenza citata, che il
condannato ha risarcito solo una minima parte del maltolto.
Preso atto che le parti non hanno richiesto,
nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date
le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 37, 40,
42, 44, 47, 49, 51, 138, 305bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. appropriazione indebita
ripetuta
per avere,
nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016,
a __________, in qualità di impiegata/assistente contabile alle dipendenze
della ACPR 1, __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei
affidati, e meglio per avere incassato, in 15 occasioni, assegni emessi a
favore della ACPR 1 quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in
eccesso dalla citata società durante gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per un
importo complessivo di CHF 128'783.50, servendosi indebitamente della procura
che le permetteva di operare presso la __________, utilizzando tale denaro per
l’acquisto di un appartamento a __________, per estinguere fatture e debiti
personali, nonché per finanziare spese voluttuarie;
1.2. riciclaggio di denaro
ripetuto
per avere,
nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016,
a __________ e __________, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, e
meglio per avere trasferito sul conto intestato alla __________ presso il __________
di __________, rispettivamente speso per propri bisogni a __________, denaro
proveniente dalla commissione del reato di appropriazione indebita di cui al
punto 1, per complessivi CHF 93'546.13;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
3.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da
CHF 70.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 18 agosto 2015.
4.
L’accusatrice privata ACPR
1, __________, è rinviata al competente foro civile.
5.
È ordinato il dissequestro
di tutti gli oggetti sotto sequestro.
6.
È ordinata la revoca della
misura sostitutiva della consegna del passaporto, che viene restituito alla
condannata.
7.
La tassa di giustizia di
CHF 1’000.00 senza motivazione scritta e di CHF 1’500.00 con motivazione
scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.
8.
Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 9’103.30
spese CHF 546.20
IVA (8%) CHF 771.95
totale CHF 10’421.45
8.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10’421.45 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 123.25
fr. 1'423.25
===========