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Decisione

72.2016.173

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 agosto 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- l’importo di cui al punto 1.10

dell’atto d’accusa è modificato in CHF 5'574.50 invece di 5'574.00;

-

al cappello del punto 2

l’indicazione di luogo è “a __________ e __________”.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata comunica che,

preparando la requisitoria, ha pensato a una canzone dei __________, una pietra

che rotola, perché ci troviamo davanti una signora che ha combinato un sacco di

disastri, non solo per la fattispecie penale che qui ci occupa, ma anche per sé

stessa. La Corte è chiamata a giudicare una donna di __________ anni, madre di

due figli, una donna che non si sa fino a che punto ha voglia di capire il

danno che ha causato a sé stessa. Auspica che la signora tragga un insegnamento

da quanto commesso, di modo da poter anche insegnare qualcosa ai suoi figli.

IM 1 riconosce i fatti che le sono imputati. Il PP sottolinea che

durante un periodo inferiore a 2 mesi, l’imputata ha completamente abusato

della fiducia che il suo datore di lavoro le aveva concesso in 7 anni di

lavoro. Il PP dubita che al momento delle malversazioni l’imputata si trovasse

in uno stato tanto disperato quanto da lei affermato in aula, siccome era

appena stata anche in vacanza a __________. Pone inoltre l’accento sul fatto

che solo con il 20% dell’importo sottratto l’imputata ha pagato dei debiti,

mentre il resto è stato gettato alle ortiche, per tentare di comprare un

appartamento e per effettuare delle operazioni estetiche. In poco più di 4

settimane di lavoro l’imputata si è occupata solamente di incassare questi

assegni, in un momento in cui godeva della piena fiducia del datore di lavoro.

Se fosse stata davvero preoccupata per il suo futuro, come da lei affermato,

non avrebbe speso i soldi inutilmente per interventi estetici, ma li avrebbe ad

esempio utilizzati in maniera maggiore per pagare i debiti. L’imputata non si

è mai resa conto completamente di quello che ha fatto e non può essere tutto

messo in conto a una vendetta.

In diritto, l’accusa osserva che sono realizzati i presupposti

oggettivi e soggettivi dei reati di appropriazione indebita e riciclaggio di

denaro.

Quanto alla mancata imputazione del reato di denuncia mendace,

comunica che in occasione del primo verbale l’imputata era in visibile stato di

shock e poi grazie all’intervento dell’avvocato la sua difesa si è sgonfiata,

motivo per cui ha ritenuto che soggettivamente non vi fosse il reato.

Essendo già stata graziata per la questione della denuncia

mendace, l’accusa non ritiene di considerare circostanze attenuanti. Per quanto

concerne il comportamento assunto da IM 1 dopo i fatti, non pensa che

l’imputata abbia capito quanto fatto e avrebbe potuto fare di più, evitando

anche di prendere in leasing una macchina costosa. Ci troviamo a dover

giudicare dei fatti gravi, commessi da una donna di __________ anni che non

sembra avere una grande voglia di trovare un lavoro. Trattandosi della vita

anteriore, rileva che IM 1 non rientra più nella categoria dei giovani adulti

da diversi anni. L’imputata non ha agito per motivi onorevoli, non ha dimostrato

sincero pentimento e l’impulso della vendetta non ha da essere riconosciuto. Si

poteva magari riconoscere l’attenuante della grave angustia, se avesse

utilizzato un importo maggiore dei soldi sottratti per mettere a posto la sua

situazione debitoria. Va tenuto conto del concorso tra i reati e vi è il

precedente del decreto d’accusa del 18 agosto 2015.

Tenendo conto della recente giurisprudenza, l’accusa conclude

chiedendo la condanna dell’imputata alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi,

non opponendosi alla sospensione condizionale della stessa, con un periodo di

prova di almeno 3 (tre) anni e la revoca della sospensione condizionale della

pena pronunciata con decreto d’accusa del 18 agosto 2015;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, il quale formula

e motiva le seguenti conclusioni: osserva che i fatti sono stati chiariti

abbastanza velocemente, in una sola giornata. Nel primo interrogatorio va

tenuto conto, a mente della difesa, di un certo effetto franchigia nei

confronti dell’imputata, che si è presentata in uno stato di agitazione. A

parte questo iniziale effetto franchigia, pochi minuti dopo l’imputata ha

capito che era il caso di raccontare la verità e si è assunta l’assoluta e

completa responsabilità dei fatti che le sono stati imputati.

La difesa rileva che quando l’accusa e la difesa si attengono ai

solidi principi che reggono il processo penale abbiamo la prova che la

giustizia funziona davvero e quella sera abbastanza lunga del 3 maggio 2016,

giocando ognuno il proprio ruolo, si è riusciti ad ottenere un duplice

risultato di un certo rilievo, ovvero di mandare a casa una persona che per un

pelo rischiava di finire in carcere nonostante fosse innocente, e inoltre si è

potuto accertare in un’unica notte tutti i fatti all’origine del procedimento.

Ma dopo questo inizio, accusa e difesa hanno smesso di parlarsi e di capirsi,

anche riguardo alla scelta del campo su cui giocare questa partita. La difesa

non capisce infatti perché ci si trovi davanti ad una Corte delle assise

criminali.

Per quanto attiene alla qualifica giuridica di appropriazione

indebita, il difensore rileva che il reato presuppone che vi sia un rapporto di

fiducia, di cui si abusa. Ci deve inoltre essere una cosa affidata, ovvero

l’autore acquisisce la possibilità di disporre di un valore patrimoniale che

appartiene a un terzo e del quale può fare solo un certo determinato uso,

riceve il potere di disposizione, ma la sua destinazione è già prefissata. A

tal proposito la difesa cita la DTF 133 IV 27 consid. 6.2. Cita inoltre B.Corboz,

che parla di un treno che corre su dei binari già ben delineati, treno che deve

seguire quella via e non può prendere un’altra direzione, altrimenti deraglia,

rilevando che nel caso concreto gli assegni non viaggiavano su binari

prestabiliti e, anche se si volesse ritenerlo, in ogni caso il deragliamento

non è avvenuto ad opera dell’imputata. Responsabile della contabilità

all’interno della società era __________, l’imputata lavorava come aiuto

contabile e capitava raramente, circa una volta al mese, che le si dicesse di

andare a cambiare dei soldi o incassare determinati importi, come ha dichiarato

__________. L’imputata aveva la piena competenza autonoma solo sulla piccola

cassa. Sempre dai verbali sappiamo che gli assegni emessi non recavano un destinatario

particolare, non erano stati inviati all’attenzione di qualcuno. Sappiamo anche

che la gestione della corrispondenza era organizzata in questo modo: la

responsabile della ricezione riceveva la posta, la apriva e la distribuiva poi

nei vari settori. __________ ha dichiarato che per il settore della contabilità

la posta veniva consegnata già aperta a lui o all’imputata. IM 1 nell’AI 10 ha

detto di avere aperto la busta con gli assegni e di essere stata tentata. Non

vi è quindi un affidamento, una consegna di valori patrimoniali con l’incarico

di farli arrivare a qualcuno di prestabilito. Vi è qualcuno che si è

impossessato senza diritto di questi assegni, ma questo, a mente della difesa,

è un altro reato. Quella degli assegni, inoltre, non era una via già tracciata.

Per quanto riguarda la “Mitgewahrsam”, in DTF 109 IV 27 l’alta Corte federale

distingue il caso in cui il co-possesso avvenga tra persone di pari grado

oppure tra persone di rango diverso, ritenendo appropriazione indebita nel

primo caso e furto nel secondo caso. Nel nostro caso il rapporto tra __________

e l’imputata era subordinato e quindi, a mente della difesa, non è realizzato

il reato di appropriazione indebita.

Venendo all’imputazione di riciclaggio di denaro, rileva che per

quanto riguarda il concetto di auto-riciclaggio si tratta di una fattispecie

riconosciuta. Il difensore osserva che, cadendo il reato a monte, il

riciclaggio non è dato, ma per scrupolo di patrocinio rileva che secondo alcuni

commentatori lo scopo del riciclaggio è quello di reimmettere un valore

patrimoniale nell’economia legale; Trechsel, ad esempio, sostiene che l’azione

deve essere tipicamente idonea a vanificare la confisca o il ritrovamento, e si

fa fatica ad inserire sotto questo cappello le spese e i soldi buttati al vento

per altri motivi, ad esempio per la caparra dell’appartamento o per interventi

estetici; cita inoltre Cassani, secondo cui quando vi è consumo del valore

patrimoniale il riciclaggio non ha più ragione di essere ritenuto. Anche in

questo caso, la richiesta della difesa è quindi quella che non si dia conferma

all’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

Rileva in fine che accusa e difesa hanno visioni diverse anche

sulla persona dell’imputata. Viene dato dall’accusa un quadro eccessivamente

negativo. A tal proposito il difensore sottolinea che IM 1 ha sempre lavorato

ed una settimana dopo il fermo già andava a lavorare in un’altra fiduciaria,

prontezza e voglia di riscatto che non si trova in nessun imputato. Per quanto

attiene al precedente penale, sottolinea che si è trattato soprattutto di una

macchinazione del marito, pur avendo l’imputata espressamente ammesso di avere

mentito, motivo per cui l’importanza di questa caduta non va drammatizzata.

Rileva inoltre che la canzone citata dalla pubblica accusa in realtà non è dei

Rolling Stones, ma di Bob Dylan, osservando che quando le è arrivata la lettera

di licenziamento l’imputata era disperata e non poteva pensare che forse

l’avrebbero tenuta, che il licenziamento era cautelativo; per lei è stato un

uragano ed è quella la pietra che rotola. La colpa dell’imputata è stata quella

di non resistere alla tentazione di incassare gli assegni, ma non si può

dipingerla come una persona che va a lavorare apposta per fregare il datore di

lavoro.

Se deve essere pronunciata una pena, la stessa deve essere posta

al beneficio della sospensione condizionale, essendo la prognosi positiva. La

difesa si oppone alla revoca della sospensione condizionale della pena

precedente, per facilitare il reinserimento dell’imputata, non opponendosi a un

ammonimento o a un prolungamento del periodo di prova. Sulla questione

dell’appartamento di __________, rileva che non è stato possibile nemmeno avere

un abboccamento con l’agenzia, quindi accusare l’imputata di essere rimasta

passiva non si può accettare, in quanto nel limite delle sue possibilità si è

attivata, ma nessuna delle vie da lei intraprese ha avuto un esito positivo. I

CHF 100.00 proposti per il risarcimento sono magari pochi, ma non si è nemmeno

ottenuta una risposta.

La difesa conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputata da tutte

le accuse e, in via subordinata, che la pena sia simile a quella pronunciata

qualche mese fa dalla Corte delle assise correzionali nei confronti di un

gestore di una mensa, il quale per un’appropriazione indebita di CHF 152'000.00

è stato condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi sospesi con la

condizionale;

il Procuratore pubblico, in replica: l’imputata non ha

aperto una busta, ma ha continuato ad aprire buste, per la precisione 8, perché

poteva farlo, perché godeva di una fiducia che le permetteva di gestire tutte

le attività che ha compiuto e le vengono imputate, segnatamente discutere con

le autorità del fisco, andare in posta ad incassare gli assegni e gestirli come

meglio voleva. È andata avanti per 2 mesi a svolgere questo genere di attività.

Proprio il fatto che ha potuto farlo dimostra che godeva della fiducia

implicita che è stata tradita, poteva ricevere gli assegni e aveva la mansione

di incassarli. Per quanto concerne il riciclaggio, ricorda che l’elenco

dell’art. 305bis CP non è cumulativo. Quanto alla condanna a 12 mesi sospesi

citata dalla difesa rileva che si tratta di un caso di rito abbreviato, dove ci

sono stati accordi tra le parti e l’imputato non solo ha promesso di pagare, ma

ha pagato;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputata IM 1, in duplica:

rileva che l’imputata ha aperto una sola busta e che il reato comunque non è

aprire le buste, ma tenere i soldi. Nessuno sapeva degli assegni tranne lei e lei

non aveva la mansione di incassarli, ma andava solo su incarichi puntuali ad

incassare. Osserva in fine, per quanto attiene alla sentenza citata, che il

condannato ha risarcito solo una minima parte del maltolto.

Preso atto che le parti non hanno richiesto,

nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date

le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 37, 40,

42, 44, 47, 49, 51, 138, 305bis CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016,

a __________, in qualità di impiegata/assistente contabile alle dipendenze

della ACPR 1, __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali a lei

affidati, e meglio per avere incassato, in 15 occasioni, assegni emessi a

favore della ACPR 1 quale rimborso di tasse cantonali e federali pagate in

eccesso dalla citata società durante gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per un

importo complessivo di CHF 128'783.50, servendosi indebitamente della procura

che le permetteva di operare presso la __________, utilizzando tale denaro per

l’acquisto di un appartamento a __________, per estinguere fatture e debiti

personali, nonché per finanziare spese voluttuarie;

1.2. riciclaggio di denaro

ripetuto

per avere,

nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2015 e il 27 gennaio 2016,

a __________ e __________, in più occasioni, compiuto atti suscettibili di

vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, e

meglio per avere trasferito sul conto intestato alla __________ presso il __________

di __________, rispettivamente speso per propri bisogni a __________, denaro

proveniente dalla commissione del reato di appropriazione indebita di cui al

punto 1, per complessivi CHF 93'546.13;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere da

CHF 70.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone

Ticino il 18 agosto 2015.

4.

L’accusatrice privata ACPR

1, __________, è rinviata al competente foro civile.

5.

È ordinato il dissequestro

di tutti gli oggetti sotto sequestro.

6.

È ordinata la revoca della

misura sostitutiva della consegna del passaporto, che viene restituito alla

condannata.

7.

La tassa di giustizia di

CHF 1’000.00 senza motivazione scritta e di CHF 1’500.00 con motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico della condannata.

8.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 9’103.30

spese CHF 546.20

IVA (8%) CHF 771.95

totale CHF 10’421.45

8.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 10’421.45 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 123.25

fr. 1'423.25

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