72.2016.174
Costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali; costretto 3 ragazze minorenni a subire la congiunzione carnale; compiuto, indotto e coinvo
14 febbraio 2017Italiano114 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.174
Lugano,
14 febbraio 2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
__________,
assessore giurato
Sara
Lavizzari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 15.04.2016
al 08.05.2016 (24 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena dal 09.05.2016,
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 150/2016 del 13.09.2016, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. coazione sessuale
(ripetuta, consumata e tentata)
per avere,
nel periodo 2010 sino ad aprile 2016,
tra __________ e __________,
agendo in correità con __________ e non meglio identificato __________,
costretto più ragazze minorenni a subire un atto analogo alla congiunzione
carnale o un altro atto sessuale segnatamente usando pressioni psicologiche su
di loro,
e meglio,
entrando in contatto tramite il sito __________,
__________ e altri siti similari, con protettori/reclutatori di ragazze
minorenni nelle _____________, denominati __________, segnatamente con __________
e __________, concordando quindi con quest’ultimi il prezzo per incontrare
dapprima in chat e poi dal vivo minorenni da loro gestite,
preferibilmente vergini,
indi conoscendo preliminarmente via chat, tramite webcam,
delle minori che alloggiavano presso questi __________, facendole spogliare
durante le sessioni chat, al fine di verificare se rispecchiassero i
suoi canoni di bellezza, e/o anche richiedendo degli atti sessuali,
fissando quindi con detti __________ l’incontro con le minori, a __________
in una camera d’albergo,
giungendo quindi le minori sempre
accompagnate dal protettore all’incontro,
e quindi, in camera alla presenza del protettore (o nelle
immediate vicinanze),
sapendo che le minori non avrebbero
potuto non accompagnarsi sessualmente con lui per la presenza del protettore e
del prezzo a quest’ultimo pagato, costretto o tentato di costringere almeno 17
minori a subire atti sessuali:
1.1. nel corso del 2010/2011, a __________/__________
richiedendo al prottetore __________ minori per prestazioni sessuali a
pagamento, costretto la non meglio precisata __________ di anni 17, via chat
tramite webcam, a masturbarsi, urinare, rispettivamente a masturbare
sempre la minore __________ di anni 16, di cui al punto 1.2, indi a __________
incontrando quindi __________ in una stanza d’albergo costrettala in due occasioni
a rapporti orali reciproci;
1.2. nel corso del 2011, a __________,
incontrando la minore __________ di anni 16 e __________ di cui al punto 1.1,
in una stanza d’albergo, accompagnate dal protettore __________, che incassava
il dovuto, costretto la minore __________ a lasciarsi baciare sul seno e
lasciarsi accarezzare, desistendo in altri atti ritenuto come la stessa
appariva timidissima;
1.3. nel corso del 2011, a __________
e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni
sessuali a pagamento, quindi, via chat tramite webcam, facendo
dapprima spogliare la non meglio precisata sorella di __________ di anni 12/13
anni e incontrandola quindi a __________ in una stanza d’albergo, accompagnata
dalla sorella __________, che incassava il dovuto, facendola spogliare,
interrompendosi vedendola intimorita, tentato di costringerla a subire degli
atti sessuali;
1.4. nel corso del 2011, a __________
e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni
sessuali a pagamento, quindi via chat tramite webcam facendo
spogliare __________ di anni 13, incontrandola quindi a __________ in una
stanza d’albergo, presente pure la ragazza __________ (di cui al punto 1.1),
che faceva le veci di __________ e incassava il dovuto, costretto __________ a
spogliarsi, desistendo in altri atti, incontrando __________ tuttavia
successivamente nel corso del 2013, sempre in una stanza d’albergo e
accompagnata da __________, costrettala a masturbarlo e lasciarsi masturbare
nonché a lasciarsi praticare un rapporto orale,
1.5. nel corso del 2012, , a __________
e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni
sessuali a pagamento, e indi via chat tramite webcam, costretto
tale sorella di __________ di anni 13 a spogliarsi, a toccarsi, a masturbarsi
con un vibratore e praticare un rapporto orale a un minore, incontrandola
quindi a __________ con __________ di anni 14 in una stanza d’albergo
accompagnate da __________, che incassava il dovuto e indicava come dovevano
comportarsi, costretto entrambe le minori a baciarlo, praticargli un rapporto
orale, indi concludendosi l’incontro così come descritto al punto 2.2 del
presente ACC,
1.6. nel corso del 2013, a __________
e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni
sessuali a pagamento, e indi via chat tramite webcam, facendo
spogliare __________ di anni 12/13 e ballare, incontrandola quindi a __________
in una stanza d’albergo accompagnata da __________, costrettala a lasciarsi
baciare su tutto il corpo e a lasciarsi praticare un rapporto orale,
1.7. nel corso del 2013, a __________
e __________, richiedendo al protettore __________ minori per prestazioni
sessuali a pagamento, indi via chat tramite webcam in due
occasioni costretto __________ di anni 11 e __________ di anni 12 a toccarsi in
vagina e sul seno e a baciarsi, commentando con __________ che erano carine e
che stavano crescendo, indi incontrando __________ a __________ in una stanza
d’albergo accompagnata da __________, che incassava il dovuto, e da una ragazza
di anni 19, penetrando dapprima vaginalmente la ragazza diciannovenne nel
mentre __________ guardava e in seguito costretto __________ a lasciarsi
baciare sul seno, in vagina e a lasciarsi praticare un rapporto orale,
masturbandosi quindi da solo eiaculando infine sulla pancia della minore,
1.8. nel corso del 2014,
incontrando a __________ nuovamente __________, in una stanza d’albergo,
accompagnata dal protettore __________, che incassava il dovuto, costrettala a
lasciarsi baciare sulla bocca e sul seno e a lasciarsi praticare un rapporto
orale, masturbandosi quindi da solo, eiaculando infine in parte sul corpo e sul
viso della minore,
1.9. nel corso del mese di maggio
2014 e in un’altra occasione nello stesso anno, incontrando a __________
nuovamente __________, unitamente alla già citata minore __________,
accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto, costretto
entrambe a lasciarsi baciare e a masturbarlo a turno, a praticargli sempre a
turno un rapporto orale e a lasciarsi praticare un rapporto orale,
1.10. nel corso del mese di novembre
2014, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente a una
ragazzina di anni 14, in una stanza d’albergo, accompagnate dal protettore __________,
costretto dapprima la ragazzina di anni 14 a baciarlo e lasciarsi praticare un
rapporto orale e indi costretto __________ a baciarlo e lasciarsi praticare un
rapporto orale, tentando di penetrare vaginalmente, così come descritto al
punto 2.3 del presente ACC, la ragazzina di 14 anni, non riuscendovi,
masturbandosi quindi da solo eiaculando sulla pancia della ragazzina di anni
14,
1.11. nel corso del mese di gennaio
2015, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente alla sorella
di anni 15, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto,
fotografando dapprima la sorella nuda e quindi, rimasto solo con __________,
costrettala a lasciarsi baciare e praticare un rapporto orale e a masturbare,
proseguendo poi da solo, non riuscendo a eiaculare;
1.12. nel corso del mese di maggio
2015, incontrando a __________ nuovamente __________, unitamente a una bambina
di anni 11, accompagnate dal protettore __________, che incassava il dovuto,
desistendo a procedere a degli atti sulla bambina di anni 11, vedendone la
paura, costretto quindi __________ a lasciarsi baciare e praticare un rapporto
orale,
1.13. nel corso del periodo
2010/aprile 2016, a __________ e __________, richiedendo sia a __________ che a
__________ minori per delle prestazioni sessuali, costretto circa 5 minori non
meglio identificate, a masturbarsi via chat;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 189 cpv. 1 CPS richiamati gli artt. 5,
22, 200 CPS;
2. violenza carnale
(ripetuta, consumata e tentata)
per avere,
nel periodo 2010 sino ad aprile 2014,
a __________,
costretto una persona di sesso
femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente esercitando pressioni
psicologiche su di lei,
e meglio, agendo con la correità di __________ e di __________,
nelle modalità già spiegate al punto 1 del presente ACC,
2.1. nel corso del 2010, a __________,
incontrando in una stanza d’albergo, come concordato con il protettore __________
che riceveva la commissione pattuita, la minore __________ di anni 17,
costretto quest’ultima a subire la congiunzione carnale;
2.2. nel corso del 2012, a __________,
incontrando in una stanza d’albergo le minori sorella di __________ di anni 13
e __________ di anni 14, accompagnate dal protettore __________, che incassava
il dovuto, dopo aver agito così come descritto al punto 1.5 del presente ACC,
costretto la minore __________ a subire la congiunzione carnale nel mentre la
sorella di __________ la subiva da __________;
2.3. nel corso del 2014, a __________,
incontrando in una stanza d’albergo la minore __________ e una ragazzina di
anni 14, accompagnate entrambe dal protettore __________, dopo aver agito così
come descritto al punto 1.10 del presente ACC, tentato di penetrare
vaginalmente la ragazzina di anni 14;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 190 CPS richiamati gli artt. 5, 22,
200 CPS;
3. atti sessuali con un(a)
fanciullo(a)
per avere, nel periodo 2010 sino a aprile 2016,
a __________, compiuto, indotto e
coinvolto almeno 7 minori di anni 14 in atti sessuali, nonché a __________/__________,
nel periodo 2010 sino ad aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam,
indotto almeno 31 minori di anni 14 ad atti sessuali;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: art. 187 cifra 1 CPS richiamati gli artt. 5
e 200 CPS;
4. pornografia
per avere,
4.1. a __________ e __________,
nel periodo dal 2014 al 2015, fotografando nude, con evidenziate le parti
intime, le minori __________ e __________, bambina di anni 11, __________, di
anni 13, tale __________, alla sorella di __________ (di cui al punto 1.11 del
presente ACC) e alla ragazzina di anni 14 (di cui ai punti 1.10 e 2.3 del
presente ACC), o chiedendo loro delle fotografie in cui erano raffigurate nude
con evidenziate le parti intime, formato delle immagini pedopornografiche,
4.2. a __________, nel periodo
settembre 2009 sino all’aprile 2016, procuratosi per via elettronica per il
proprio consumo un imprecisato numero (ma almeno 5) di rappresentazioni
vertenti su atti sessuali reali con minori,
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 197 cpv. 4 frase 2 CP, vart. 197 cpv.3
bis, art. 197 cpv. 5 frase 1 CP;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico
dibattimento: lunedì 13 febbraio 2017, dalle
ore 09:30 alle ore 17:22,
martedì 14 febbraio 2017, dalle ore 16:30 alle ore 16:40.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale
del dibattimento
Alle parti viene data la
possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.
Chiede la parola l’avv. DF 1 per
ribadire la sua richiesta di svolgere il dibattimento a porte chiuse. L’istante
in sintesi mantiene la richiesta già formulata con scritto del 6 febbraio 2017.
Il Presidente spiega che è
necessario svolgere una camera di consiglio per evadere la richiesta.
Prima di procedere, la PP
precisa che occorre modificare il periodo di commissione degli atti rispetto a
quanto indicato nell’AA. In particolare, per quanto attiene il punto 1 dell’AA
(coazione sessuale), gli stessi sono avvenuti tra il 2010 e la fine del 2015.
II. Dal
dispositivo delle questioni pregiudiziali
ordina
1. L’istanza è respinta.
§ Di
conseguenza, il dibattimento nei confronti di IM 1 è pubblico.
2. Tasse
e spese insieme al giudizio di merito.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico PP 1, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
definisce ignobile il comportamento dell’imputato, che è stato in
grado di costruirsi il suo parco giochi personale sfruttando la povertà delle
sue vittime, a cui non è possibile oggi dare un nome. Si trattava di bambine
messe a disposizione dalla loro stessa famiglia, che non avevano altra
possibilità se non quella di accondiscendere ad ogni atto, sempre con il
sorriso. L’imputato si è comportato in modo ignobile perché ha foraggiato
questo dolore per un suo compiacimento personale. Invece di chiedere aiuto per
Fatti
i problemi di cui soffre – e bastava così poco per farlo – ha preferito, per
vergogna, passare dai postriboli a internet per soddisfare mille fantasie. La
ricerca che ne è poi seguita tramite le __________ per trovare la bambina
perfetta, quella che rispondeva ai suoi criteri, non può che essere definita
ignobile: dapprima voleva vedere le bambine in foto, nude, per poi decidere se
valeva la pena incontrarle o meno. Poi preparava scrupolosamente gli incontri,
appoggiandosi alle __________ o alle famiglie, che erano presenti durante gli
abusi, atti turpi, tremendi, a cui le bambine non potevano sottrarsi.
Rileva che dal profilo oggettivo gli atti enumerati nell’AA, a cui
si applica l’aggravante del gruppo vista la presenza di terzi durante la loro
commissione, sono mostruosi. Lo sono per il bene giuridico protetto che è stato
leso, per il numero di vittime e l’arco di tempo in cui sono stati commessi. La
gravità dell’agire dell’imputato è tale per cui la pena base si situa sui 10
anni di detenzione. Questa pena base va poi attenuata in considerazione, da un
lato, del disturbo di personalità di cui IM 1 soffre e che ha determinato, per
il perito, una riduzione della sua capacità di agire pari al 33% secondo il
vecchio diritto, e dall’altro, del sincero pentimento che egli ha dimostrato.
L’attenuante del sincero pentimento gli va riconosciuta innanzitutto perché IM
1 ha avuto un atteggiamento processuale di rara spontaneità, descrivendo tutti
gli atti così come enumerati nell’AA, anche quelli più turpi, senza mai giocare
al ribasso sull’età delle vittime. Senza le sue confessioni il MP non avrebbe
potuto ricostruire in alcun modo gli atti da lui commessi. Ma non solo. Egli ha
anche fornito tutti i dati a lui disponibili relativi alle due __________ con
cui era in contatto e grazie ai quali si spera di poter trovare una
collaborazione con le autorità _____________ per poterle identificare e
fermare. Infine si è offerto di versare fr. 15'000.- ad un’associazione in
favore di vittime che hanno subito abusi. Le due attenuanti descritte
giustificano una riduzione di 3 anni della pena base. In conclusione chiede
dunque la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 7 anni assortita
dalla misura del trattamento ambulatoriale;
l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula
e motiva le seguenti conclusioni:
evidenzia, innanzitutto, che l’imputato si è presentato al
processo reo confesso e pronto ad assumersi le sue responsabilità. Rileva che
leggendo l’AA e gli atti istruttori si potrebbe pensare a IM 1 come ad un
mostro, ma, pur avendo egli indubbiamente commesso degli atti orribili, un
mostro non è. È un adolescente, convinto di fare del bene, di dare alle bambine
una vita migliore. Per lui queste bambine non sono mai state degli oggetti, ma
erano le sue girls. Sottolinea che i fatti e la sussunzione giuridica
non sono contestati e che ciò di cui occorre discutere è la commisurazione
della pena. Ammette che la colpa dell’imputato è oggettivamente grave, ma occorre
cercare delle spiegazioni per il suo agire analizzando gli aspetti soggettivi.
Per quanto riguarda il movente rileva che egli ha agito sì per soddisfare le
sue pulsioni sessuali, ma non solo. Ha agito soprattutto per ricercare affetto,
ciò di cui ha sempre sostenuto – e non vi è motivo di dubitare della
credibilità delle sue dichiarazioni – di avere più bisogno. Del resto, anche
dalla perizia è emerso che l’affettività è un aspetto estremamente problematico
per IM 1. In merito agli obiettivi perseguiti, afferma che ciò che l’imputato
ricercava era la girlfriend experience, il sentirsi importante,
l’accudire queste bambine. A spingerlo ad agire così come ha fatto è stato
anche il bisogno di scappare dal pregiudizio legato ai suoi problemi sessuali,
poiché la donna vera gli incuteva timore. Continua sostenendo che – per quanto
riguarda la libertà dell’autore di decidersi fra la legalità e l’illegalità -
occorre mettere l’accento anche sulla realtà in cui tutto è avvenuto che,
seppur da lui ricercata, era una realtà lontana dalla nostra, la meta per
eccellenza del turismo sessuale. Non da ultimo sostiene che nel caso di IM 1,
deve avere un peso determinante nella definizione della colpa lo stato di
scemata imputabilità in cui egli ha agito, poiché bisogna dare il peso che
merita al disturbo di personalità con tratti di immaturità di cui, secondo la
diagnosi del perito, l’imputato soffre.
Continua invocando i fattori legati all’autore di cui IM 1 deve
beneficiare. Primo fra tutti la sua vita anteriore. Descrive dapprima la
difficile infanzia dell’imputato, caratterizzata in particolare da solitudine,
abbandono, da un rapporto difficile con il padre, dal dolore per le sofferenze
della madre e dalla separazione dei genitori. Parla in seguito della sua
adolescenza, vissuta da IM 1 come una fase di grande sofferenza,
contraddistinta da episodi di bullismo, da un sentimento di inadeguatezza e
durante la quale ha perfino dubitato del suo orientamento sessuale, ciò che
l’ha portato a sentirsi sempre inadeguato con le ragazze. Spiega poi come IM 1
non ha mai raggiunto una stabilità sessuale: ha subito un episodio di abuso in
tenera età, poi ha iniziato a masturbarsi – sempre più spesso – maturando un
sentimento di incompetenza in seguito ai primi rapporti sessuali con delle
ragazze, accompagnandosi in seguito solo a prostitute nei locali a luci rosse
del nostro cantone, con le quali i rapporti, con il passare del tempo, non lo
soddisfacevano più per la mancanza di affetto e per il continuo giudizio sulle
sue prestazioni sessuali. Inizia così ad accedere alle chat, a fare i primi
viaggi in ________ e pian piano si isola sempre di più creandosi una realtà
virtuale, che lo porta alla deriva. Arriva poi il momento in cui capisce che il
suo interesse si rivolge a ragazze minorenni ed inizia a chattare con loro e a
fare i primi viaggi nelle _____________. Precisa che fa il primo viaggio per
incontrare __________, conosciuta in chat, per cui perde la testa poiché si
stente voluto e desiderato. Rileva come, per quanto attiene agli atti commessi
su __________, va considerato che la stessa era disinibita nel suo agire e che
pertanto non è stata sicuramente coartata con la stessa intensità delle altre
vittime, seppur vi era la __________ (di cui ha peraltro assunto le veci
in incontri successivi con altre minori) presente. Nei tre successivi incontri
(punto 1.2, 1.3. e 1.4. dell’AA) l’imputato si è limitato a chiedere alle
bambine di spogliarsi e, siccome non prendevano l’iniziativa, si è poi fermato,
trascorrendo del tempo con loro all’infuori dal contesto sessuale, ciò che lo
appagava comunque perché era contento di vederle felici. Precisa che ha poi
iniziato a chattare ed incontrare le bambine di __________, che non erano
libere di mostrarsi timide e dovevano, al contrario, mostrarsi disinibite,
spingendo l’imputato a fare ciò che ha fatto. Con __________, che voleva
compiacere e a cui voleva mostrare di essere un vero uomo, ha commesso gli atti
peggiori poiché vedeva solo la disinibizione delle bambine e gliela invidiava.
Sottolinea che IM 1 non si perdonerà mai per quello che ha fatto, ma in quel
momento non si rendeva conto del male che faceva. Rileva come verso la fine del
2014 IM 1 ha iniziato a porsi degli interrogativi e a non sentirsi più bene,
capiva che le bambine a cui lui si era affezionato (__________, __________) in
realtà erano interessante solo ai soldi oppure, come __________, non potevano
comunque essere solo la sua girl. Spiega come a quel momento l’imputato matura
una nuova fantasia, quella di avvicinarsi a delle madri che potevano mostragli
delle foto delle figlie nude e poi concedergliele, vergini. È in questo
contesto che IM 1 conosce __________, che diventerà poi la sua fidanzata.
Rileva come l’imputato inizia però ad avere troppo sensi di colpa e come inizia
a sentire la necessità di allontanarsi da quel mondo, anche per i rimorsi nei
confronti della madre, l’unica donna della sua vita.
Quali altri fattori legati all’autore di cui occorre tener conto
enumera il comportamento in carcere tenuto da IM 1, che è stato ineccepibile,
il fatto che egli non ha precedenti e che, in considerazione della
collaborazione da egli prestata, della volontà di risarcire le vittime da egli
dimostrata e delle informazioni fornite alla polizia in merito alle __________
coinvolte, va riconosciuta in suo favore l’attenuante del sincero
pentimento, così come previsto dalla giurisprudenza del TF e richiesto anche
dalla PP. Infine rileva che occorre considerare anche l’effetto che la pena
avrà sulla vita dell’imputato, sottolineando come una pena detentiva di lunga
durata comprometterebbe in modo irrimediabile il futuro professionale di IM 1 e
che egli dovrà comunque subire una stigmatizzazione da parte della società, ciò
che giustifica, a suo modo di vedere, che la pena adeguata alla colpa dell’imputato
non venga sfruttata per intero, il tutto non essendo, del resto, necessario per
trattenerlo dal commettere nuovi reati. In conclusione, in considerazione del
carcere preventivo sofferto, dello stato di scemata imputabilità in cui ha
agito, delle confessioni da egli rilasciate in un ambito così delicato come
quello che qui ci occupa e del sincero pentimento da lui dimostrato, chiede che
all’imputato venga inflitta una pena detentiva contenuta in 36 mesi di
detenzione. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne la
sospensione parziale della pena.
Considerato, in
fatto ed in diritto
I. Vita e
precedenti penali dell’imputato
1. IM 1 è
nato nel 1971 a __________. Ha vissuto a __________ fino all’età di __________
anni, quando i genitori si sono separati ed egli è andato a vivere con la madre
a __________ (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1). Secondo le sue dichiarazioni, ha
frequentato le scuole elementari e medie presso __________, ottenendo buoni
risultati fino alla prima media, quando sarebbero subentrati la frequentazione
di cattive compagnie ed alcuni episodi di bullismo, che avrebbero determinato
un calo di rendimento e sarebbero stati per lui fonte di sofferenza:
"
R: gli episodi di bullismo sono iniziati in seconda media
e sono andati avanti fino alla quarta. I primi due anni ero tra i più bravi a
scuola, poi sono arrivati dei nuovi compagni e io ed altri siamo diventati
vittima di bullismo. Ero un ragazzo gentile, a modo __________ e bravo a
scuola, quindi se da una parte li potevo aiutare, dall’altra hanno iniziato a
darmi del gay.
D: questa cosa che effetto ha avuto su di lei?
R: ha avuto un effetto umiliante, devastante. Mi fece
perdere completamente la fiducia in me stesso. Quell’anno arrivarono anche le
ragazzine e quindi essere chiamato “__________” era fonte di sofferenza. Non
capivo come mai i docenti non intervenissero, mi sentivo abbandonato, anche dai
__________ che avrebbero dovuto difendermi”
(verbale del dibattimento, pag. 2).
Terminate le scuole medie, sempre secondo le sue
dichiarazioni, IM 1 ha frequentato il __________, con scarso profitto. In
seguito ai pessimi risultati scolastici, IM 1 si è trasferito presso il padre a
__________, dove quest’ultimo viveva con la nuova famiglia (__________), con
l’intento di essere maggiormente seguito nel suo percorso scolastico. Il
trasferimento presso il padre non ha però portato ai risultati sperati …omissis…
Nel __________ egli sarebbe dunque tornato a vivere
dalla madre a __________ e avrebbe iniziato a lavorare dapprima in __________, poi
sia per __________ che per __________, presso cui faceva il __________ (perizia
psichiatrica, AI 59, pagg. 6-7). …omissis… Nel frattempo, nel __________,
avrebbe lasciato l’appartamento della madre per trasferirsi in __________ …omissis…
(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 7).
2. Dal
profilo delle relazioni personali, IM 1 afferma di aver sempre avuto con la
madre un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, mentre i rapporti con il
padre sarebbero sempre stati conflittuali e, attualmente, quasi inesistenti. Al
di fuori della famiglia, dalle sue dichiarazioni emerge che ha sempre avuto
pochi amici e non ha avuto storie sentimentali importanti, ad eccezione di
quella vissuta con una ragazza __________, tale __________, in giovane età:
" ADR che ho avuto delle storie sentimentali non importanti. Avevo poi
conosciuto una ragazza __________ con la quale ho avuto una storia per circa __________
anni (__________) …omissis... Sino al __________ non ho più avuto relazioni,
volevo anche io stare da solo, non mi interessava più. Come spiegato, ho poi
cominciato ad andare a prostitute”
(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1).
3.
a. Per quanto concerne il suo stato di salute egli riferisce di soffrire,
fin da giovane, di problemi di impotenza e di eiaculazione precoce (PS
15.04.2016, pag. 10). Già da adolescente egli non riusciva, infatti, ad avere
un’erezione spontanea e, dopo la fine della relazione con __________, anche con
la masturbazione l’erezione risultava difficoltosa:
“…omissis…”
(PP 11.05.2016, pag. 3).
Egli, prima dell’inchiesta penale che ci occupa, non
si è mai fatto visitare da un medico per questi problemi, credendo che la causa
fosse da ricercare nell’eccessiva masturbazione da egli praticata negli anni:
“…omissis…”
(PP 11.05.2016, pag. 4).
b. In
corso d’inchiesta la PP ha chiesto ai periti dott.ssa __________ e dott. __________
di determinarsi in merito alla disfunzione erettile dell’imputato. Avendo
quest’ultimo rifiutato di sottoporsi all’esplorazione rettale per la
valutazione della ghiandola prostatica, non è stato possibile per i periti “valutare
l’eventuale presenza di una ipertrofia prostatica che può determinare
problematiche e disfunzioni legate alla sfera sessuale (calo del desiderio,
impotenza, disfunzione erettile, eiaculazione retrogada, assente o precoce)”.
Nel referto peritale del 27 giugno 2016 si legge che, per poter eseguire una
simile valutazione, sono necessari “l’esecuzione di un esame ecografico
della prostata (previo assenso del soggetto)” e degli “accertamenti
diagnostici sia ematici (dosaggio PSA, testosterone, prolattone, TSH, glicemia,
emoglobina glicata) sia vascolari (ecocolordoppler con iniezione di
prostaglandine nei corpi cavernosi – esame da effettuare in ambiente
ospedaliero)” (perizia medico legale e urologica del 27.06.2016, AI 48,
pag. 4).
c. Preso
atto della perizia, il 12 luglio 2016, IM 1, per il tramite del suo legale,
acconsentiva a sottoporsi all’esame ecografico della prostata e a tutti gli
accertamenti necessari per eseguire una corretta valutazione della disfunzione
erettile (AI 57) e veniva pertanto fissato un appuntamento presso __________
per procedere all’esame ecodoppler vascolare penieno (AI 60).
Il 19 agosto 2016 il dr. __________, medico __________,
riferiva che IM 1 “è stato informato in maniera chiara completa ed esauriente sulle
indicazioni e le complicanze dell’esame programmato in data odierna (__________),
e rifiuta di firmare il consenso informato” (AI 66), ragion per cui l’esame non
è stato eseguito. Con scritto 23 agosto 2016 il difensore di IM 1 comunicava
che questi, dopo aver preso atto dal consenso informato dei possibili danni
permanenti che l’esame poteva comportare, non era più disposto a sottoporvisi
(AI 67).
d. In
occasione dell’udienza preliminare del 18 novembre 2016, il difensore
comunicava che – qualora fosse necessario - IM 1 “potrebbe comunque essere
disposto a sottoporsi all’esame ecodoppler per accertare la sua disfunzione
erettile, anche se nel corso dell’inchiesta ha in un primo tempo rifiutato di
sottoporsi a questo accertamento” (verbale d’udienza preliminare, doc, TPC 3,
pag. 1), esame che è poi effettivamente stato possibile eseguire nel mese di
gennaio 2017. Questo l’esito dell’esame riferito dal dr. med. __________:
" L'esame
ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 7.5 Mhz, attraverso
scansioni longitudinali e trasversali a partire dalla base ventrale/dorsale,
nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali
a carico del corpo spongioso e/o dei corpi cavernosi.
Dopo inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10
mcg) si ottiene erezione completa, in tempi fisiologici. Non evidenza di
alterazioni grossolane a carico della parete delle arterie cavernose, che
risultano ben distribuite nei due emisomi.
Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose,
eseguito a 10, 20 e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con
valori emodinamici nella norma (V.P.S. >35 cm/s).
Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta
competenza del sistema elicino-sinusoidale. Buona competenza del meccanismo
veno-occlusivo. Non evidenza di recurvatum”
(doc. TPC 10).
Su richiesta dell’imputato, che contestava di aver
avuto un’erezione rigida durante l’esame e sosteneva che si fosse verificato
unicamente un ingrossamento del pene, il dr. med. __________ ha così corretto
le sue conclusioni:
" L'esame
ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 75 Mhz, attraverso
scansioni longitudinali e trasversali a partire dalle base ventrale/dorsale;
nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali
a carico del corpo spongioso e/o del corpi cavernosi.
Dopa inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10
mcg) si ottiene una erezione non rigida. Non evidenza di alterazioni grossolane
a dance della parete delle arterie cavernose, che risultano ben distribuite nei
due emisomi. Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose, eseguito a 10, 20
e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con valori emodinamici
nella norme (V.P.S. >35 cm/s).
Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta
competenza del sistema elicino-sinusoidale. Non evidenza di recurvatum.
Conclusioni
La mancanza di un'erezione rigida può essere
imputabile al contesto ambulatoriale dell'esame, tuttavia i parametri emodinamici
riscontrati sono nella norma”
(doc. TPC 15).
Su richiesta della Corte il dr. med. __________ ha
poi precisato:
" a) l'erezione
peniena è caratterizzata da 5 fasi successive, partendo dalla flaccidità (fase
0) fino all'erezione rigide (fase 4) e detumescenza'(fase 5). Con l'espressione
erezione completa ho inteso un aumento del volume dei corpi cavernosi rispetto
alla condizione basale, in risposta al farmaco iniettato a livello
intracavernoso, Il termine ''completo” del primo referto è stato de me usato in
modo improprio, ed è per questo che ho riscritto e precisato la diagnosi in
data 08.02.17. L'espressione corretta per definire la condizione raggiunta con
l’esame è fase di tumescenza.
b) L'erezione rigida à quelle che si ottiene quando
la pressione intracavernosa supera quelle sistolica, grazie alla contrazione
volontaria e riflessa (riflesso bulbo-cavernoso) dei muscoli ischiocavernosi e
bulbocavernosi, con completa rigidità del pene. L'erezione rigida non è stata
raggiunta con l'esame corrente,
c) La tumescenza è una fase che precede l'erezione
compieta che rappresenta il processo ultimo del meccanismo erettile, il
paziente ha avuto una erezione in risposta al farmaco ma senza arrivare alla
fase rigida pur presentando al color doppler dei valori emodinamici compresi
nel range normale, nelle fasi valutate.
d) L'erezione che si è verificata durante l'esame
non è stata rigida, per cui non avrebbe consentito la penetrazione, ovvero un
atto sessuale completo.
L'eco-color-doppler penieno dinamico è un esame che
può presentare delle
difficoltà di interpretazione in virtu' delle
particolari condizioni in cui viene eseguito (contesto ambulatoriale, presenza
del medico e degli osservatori esterni), con conseguente stato ansiogeno ed
ipertono adrenergico, per cui non ha necessariamente un'accuratezza del 100%.
L’esame completo è stato da me valutato normale, pur
in assenza dell’erezione rigida, tenuto conto dei valori emodinamici raggiunti,
dell’età del paziente, dell’anamnesi patologica remota e farmacologica
negativa, e dell’integrità dell’organo. A mio giudizio la mancata erezione
rigida è imputabile ad un fattore psicogeno legato alle condizioni di
esecuzione dell’esame”
(doc. TPC 18, pag. 1-2).
Mentre, su richiesta della PP, i periti dott.ssa __________
e dott. __________ hanno completato la perizia medico legale redatta nel 2016
rilevano che, sulla scorta degli esami successivamente eseguiti (esami
ematochimici e ecografia peniene con esame ecocolordoppler dinamica),
l’imputato
" non risulta
affetto da patologie organiche che determinino alterazioni della funzione
andrologica.
Gli esami effettuati, dal punto di vista
andrologico, non hanno evidenziato patologie organiche che impediscono nè
l'insorgenza nè la stabilità dell'erezione. L'assenza di una valida erezione,
rilevata nel corso dell'esame effettuato, non appare essere dipesa da
disfunzioni organiche, bensì in relazione a fattori psicologici, in particolare
al contesto in cui si è svolto l'esame, ovvero con la componente limbica
dell'erezione.
Sia per quanto riferito al momento della visita dal
Sig. IM 1, sia sulla base degli esami effettuati, il periziando appare in grado
di avere, solo talvolta, un'erezione completa, seppur di breve durata ed
erezioni con tumescenza non stabile, anche se indotte farmacologicamente.
Si ribadisce quanto già precedentemente espresso
che, il carattere instabile della disfunzione erettile non impedisce all'uomo
di avere rapporti sessuali, anche se non completamente soddisfacenti. Inoltre
non preclude la possibilità di avere un'eiaculazione.
Il soggetto in questione, alla luce di quanto
riscontrato dagli esami strumentali, non è affetto da patologie organiche che
determinino una disfunzione erettile tale da impedire una penetrazione
vaginale, che tecnicamente è ben diverso da quello che viene definito un
rapporto completo, che prevede anche l'eiaculazione, ed è altresì ben diverso
da un rapporto soddisfacente, che prevedrebbe anche la partecipazione attiva
non solo fisica ma anche emotiva della partner. Il fatto che durante l'esame la
rigidità non fosse sufficiente, per quanto valutato dall'urologo Dott. __________,
per consentire una penetrazione vaginale, è dovuto a fattori prettamente
psicologici e quindi evidentemente variabili in funzione del momento e della
circostanza. L'esame non dimostra una incapacità del soggetto ad avere una
erezione sufficiente per una penetrazione, anzi evidenzia come essa sia
dipendente da fattori psicologici avendo una piena capacità
organico/funzionale.
Gli esami effettuati, ovviamente, non indagano cause
di carattere psicologico-comportamentale che possono modificare il desiderio
sessuale e che possono interferire sul desiderio sessuale e sull'insorgenza
dell'erezione e la sua stabilizzazione indispensabile ad un atto copulatorio.
Tale valutazione, di carattere psicologico, esula dalle competenze di questi
periti, trattandosi di valutazioni di natura prettamente psicologica”
(doc. TPC 21, pag. 4-5).
4. IM 1 è
incensurato in Svizzera (AI 4).
Considerandi
II. Circostanze
dell’arresto
1.
Il 26
gennaio 2016 la Polizia giudiziaria federale segnalava alla polizia cantonale
ticinese che IM 1 era sospettato di dedicarsi al turismo sessuale con delle
ragazze minorenni. Il provider __________ aveva infatti segnalato che dalle
conversazioni via chat tra l’utilizzatore __________ – appartenente a IM 1 – e
differenti interlocutrici, emergeva il forte sospetto che egli avesse avuto
delle relazioni sessuali con delle minori nelle _____________ e che programmava
di averne altre (AI 1).
Il 14 aprile 2016 la polizia cantonale eseguiva,
pertanto, la perquisizione dell’appartamento di IM 1 e lo interrogava a
verbale. Egli ammetteva fin da subito di aver iniziato, anni prima, a sentirsi
attratto da ragazze minorenni e di aver incominciato sia a visionare materiale
pedopornografico in inter, fino a spingersi ad avere dei contatti sessuali con
ragazze minori di 14 anni nelle _____________ (rapporto di arresto provvisorio,
AI 5, pagg. 3-4).
Al termine dell’interrogatorio, sulla scorta delle
sue dichiarazioni e del materiale rinvenuto dopo un primo sommario controllo
del suo computer, IM 1 è stato arrestato. Egli è stato posto in carcerazione
preventiva dal 15 aprile all’8 maggio 2016 e dal 9 maggio 2016 si trova in
espiazione anticipata di pena.
III. Accertamento
dei fatti
2.
IM 1 è
giunto in aula reo confesso. Egli ha ammesso fin da subito le sue
responsabilità e le accuse di cui egli deve rispondere in questo procedimento
si fondano, essenzialmente, sulle sue dichiarazioni. Come vedremo, infatti, le
vittime risiedono tutte nelle _____________ e non è stato, dunque, possibile
rintracciarle ed interrogarle.
3.
I
fatti, incontestati, possono essere così riassunti.
a. L’imputato,
che ha sempre avuto difficoltà ad avere una relazione, anche di natura solo
sessuale, con una donna, all’inizio degli anni 2000 ha iniziato a frequentare
regolarmente il mondo della prostituzione in Ticino, dove – come da egli
affermato – l’approccio con le donne era molto più semplice:
" A __________
anni ho terminato la mia ultima vera relazione sentimentale. Dopo la fine di
questa storia, per __________ anni, non ho più avuto nessun tipo di rapporti in
quanto avevo subito una delusione d’amore importante. Ero scottato e quindi
dicevo basta donne. Non volevo più relazioni.
Fino a quando, nel __________ ho cominciato ad
andare all’__________ e altri postriboli e ho scoperto un nuovo mondo. In
questo mondo era molto più semplice approcciare le donne. Bastava pagare,
consumare, andare e grazie arrivederci. Per me era come al Luna Park.
Per quattro anni sono poi andato avanti qua nei
locali. All’inizio cercavo di avere una relazione con le donne che mi piacevano
veramente, un rapporto all’esterno. Magari con una brasiliana. Capivo poi però
che non ero l’unico, non ero quello figo e speciale visto che le prostitute
frequentavano più clienti nello stesso momento.
Soffrivo e soffro tutt’ora di parziale impotenza.
Dipende dai periodi. Poi se magari… sicuramente è un fattore che mi complica
l’avere contatti con ragazze normali. Per questo problema avevo anche una
specie di pudore e quindi con le prostitute era tutto più semplice, nel senso
che non mi vergognavo di quello che potevano essere le mie prestazioni
sessuali.
ADR che questa impotenza di cui soffro va a periodi.
Capitava di usare anche il VIAGRA. A volte riuscivo a raggiungere l’erezione
mentre altre no. Forse anche perché è un mondo così e non c’è empatia.
(…) Quando parlo di empatia intendo dire che le
prostitute capitava che, ancora prima di avere il rapporto, guardavano
l’orologio e mi invitavano a sbrigarmi”
(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 10).
b. Dal
2000.
egli ha iniziato anche a visionare materiale pornografico, dapprima solo
qualche videocassetta poi, dal 2005, con l’installazione di internet a casa, il
suo consumo di pornografia è divenuto più importante, nella misura di due o tre
sere alla settimana. Contemporaneamente, all’incirca dal __________, IM 1 ha
iniziato a recarsi regolarmente (circa 3-4 volte all’anno) in vacanza in ________
e, dal __________, anche nelle _____________, paesi dove pure frequentava delle
prostitute, maggiorenni, con cui il rapporto era, a suo dire, più
soddisfacente. A differenza di ciò che accadeva qui da noi, là le prestazioni
erano, a suo dire, molto più calde, vi era maggiore empatia e, inoltre, le ragazze
non ti giudicavano se il sesso non funzionava a causa dei suoi problemi di
erezione.
c. Attorno
al 2006 – 2007, alla ricerca di nuovi stimoli da un mondo, quello della
prostituzione, da cui era ormai assuefatto, IM 1 ha iniziato a visionare
materiale pedopornografico in internet, scoprendo che le immagini di minorenni
nude o di rapporti con ragazzine e adulti lo eccitavano particolarmente. Ha
così iniziato a frequentare in internet dei siti di chat in cui era possibile
assistere a degli show e chattare con delle ragazze asiatiche minorenni:
" ADR che circa
nel 2007 avevo iniziato a vedere, navigando in internet, che c’erano dei forum
dove si capiva che si poteva chattare con delle ragazze giovani.
ADR che si trattava del sito __________.
ADR che all’inizio chattavo unicamente con delle
ragazze maggiorenni. All’inizio chiedevo loro cosa facessero, nella chat aperta
io solitamente non chiedevo di fare qualcosa alle ragazze erano gli altri
utenti che chiedevano e io guardavo. Subito accedevo anche alla chat privata.
All’inizio era come quella aperta dopo un po’, vedendo cosa scrivevano gli
altri avevo capito che c’era la possibilità, nella privata, di vedere delle
minorenni dai 12 ai 16 anni. A quel punto avevo quindi fatto richiesta nella
chat privata di vedere delle minorenni. Chiedevo loro di spogliarsi e a volte
mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di baciarsi, preciso alla
verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più minori o una minore con
l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e masturbarsi. Da parte mia
o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte rimanevo anche vestito senza
fare niente.
ADR che nel periodo 2006 – 2010 quindi frequentavo
queste chat assiduamente, circa 4 volte la settimana”
(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3).
Frequentando questi siti è entrato in contatto, in
particolare, con due protettori, così detti “__________”, che gli
permettevano – dietro remunerazione - di conoscere delle ragazze minorenni in
chat, di chattare e interagire con loro in internet così come sopra descritto
e, poi, in occasione dei suoi viaggi, di incontrarle sul posto, ad __________.
La p è stata __________, denominata “__________”:
" dopo due anni
che frequentavo il sito __________ mi era stato chiesto se ero interessato a
ragazze più giovani e li sono iniziati i primi contatti con __________”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 3).
Successivamente IM 1, sempre tramite il medesimo
sito internet, ha conosciuto una seconda __________, tale __________,
denominato __________:
" Circa nel
2009-2010 ho cominciato a chattare con un Team di ragazze. In un secondo tempo
si è poi presentato, nell’ambito di questo Team, __________ che si è presentato
come la persona che gestiva un po’ il team di ragazze. Questo uomo vestito da
donna (__________) ad un certo punto io lo chiamavo __________. Questa “__________”,
diversamente da __________, mi offriva ragazzine molto più disinibite.
Praticamente con le sue ragazze potevo chiedere tutto e loro erano pronte a
dare/fare quello che chiedevo”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 10-11).
Questi due protettori sono diventati il canale
utilizzato da IM 1 per entrare in contatto con ragazze minorenni sul sito di
chat:
" R. confermo,
le ragazze tanto minori non apparivano mai da sole, ma il primo contratto
soprattutto era effettuato da __________ o da __________. Al massimo poteva
apparire anche una ragazza di 16 o 17 anni che introduceva la minore sempre
diretta però da __________ e __________.
ADR che chi comandava il
gruppo evidentemente erano o __________ o __________”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 4-5).
d. Utilizzando
prevalentemente il canale di __________ e di __________, IM 1 è entrato
virtualmente in contatto, tra il 2010 e il 2015, con diverse minorenni, a cui
faceva diverse richieste per soddisfare il suo appagamento sessuale sia grazie
alle immagini che vedeva (registrazioni video o immagini reali tramite webcam),
che grazie ai discorsi dal contenuto sessuale che intratteneva con loro:
" Durante
queste chat la ragazza domanda cosa si vuole fare. Di solito lei si fa vedere
nuda, lei vuole vedere te nudo. Io mi sono masturbato, lei pure. Questo è
accaduto più volte.
ADR che capitava anche in queste chat che avessi
problemi di impotenza. Capitava che non mi eccitassi ma capitava anche che mi
masturbassi fino a raggiungere l’orgasmo. Questo avveniva comunque sempre nel
mio appartamento dove sono stato fermato questa mattina”
(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12).
" Chiedevo loro
di spogliarsi e a volte mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di
baciarsi, preciso alla verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più
minori o una minore con l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e
masturbarsi. Da parte mia o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte
rimanevo anche vestito senza fare niente.
(…)
ADR che quando ero in webcam non sempre la tenevo
accesa, è capitato che l’avessi accesa e mi sono masturbato davanti al video.
Le ragazzine dall’altra parte o si baciavano o si toccavano.”
(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3 e 4).
" ADR che
vedere queste ragazze nude mi dava comunque piacere, avevo un compiacimento.
Devo dire che un’eccitazione spontanea non mi capita più da tanto tempo di
averla. Capitava sicuramente di masturbarmi fino a raggiungere anche l’orgasmo.
Questo capitava soprattutto quando avevo delle HotCam durante le quali le
ragazze si spogliavano, si masturbavano.
C’è stato un periodo in cui il mio compiacimento era
insegnare a __________, nel mentre era nella chat su __________, chattando con
lei su __________, come accattivare potenziali clienti”
(PS 27.04.2016, AI 5, pag. 3-4).
" Mi viene
chiesto se quindi con CHAT vi era il collegamento da entrambe le parti con la
camera, rispettivamente, se io ero nudo o vestito, e se mi automasturbavo
R. il collegamento non era da entrambe le parti.
Quasi mai io avevo il mio video acceso. Loro non potevano vedermi. Quando
chattavo, non ero nudo, avevo solo i pantaloni abbassati. Capitava che mi
masturbassi. A parte __________ le altre non mi hanno visto”
(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 8).
Parallelamente alle richieste di poter chattare con
delle ragazze minorenni fatte ai due protettori, dal 2011-2012 IM 1 ha iniziato
ed entrare in contatto con minorenni anche in modo indipendente, spesso
passando per il tramite delle madri, utilizzando la chat di incontri __________
o la chat di __________, con il medesimo scopo appena descritto.
e. Grazie
ai contatti allacciati in internet, in particolare con le due __________, a
partire dal 2010, egli non si è più limitato agli incontri virtuali in chat con
delle minori, ma ha avuto anche dei contatti sessuali con loro nelle _____________.
Questi incontri – nella maggior parte dei casi – venivano pianificati già dal
Ticino ed avvenivano con ragazze già conosciute in chat tramite le due __________
e selezionate da IM 1, che aveva potuto appurare – vedendole nude in chat o in
fotografia - che rispecchiavano i suoi canoni di bellezza:
" Per quanto
riguarda i miei gusti fisici sulle ragazze posso dire che ho dei gusti molto
particolari. A me piacevano fisicamente le ragazze per i miei canoni perfette,
dovevano essere magre, delle mini fotomodelle. Belle di viso, un viso dolce
sempre per i miei canoni. Se mi offrivano una minorenne che non mi piaceva
fisicamente la rifiutavo. Per i miei canoni doveva essere una mini Victoria
Secret: magra, slanciata, con delle belle gambe, un bel viso e dei bei occhi.
Guardavo molto il viso che doveva essere dolce.
Ero molto attendo anche al loro modo di porsi.
Cercavo l’affetto da parte delle ragazze. Dovevano essere capaci di comunicare
facilmente. Se una era fredda e voleva solo essere pagata lasciavo perdere. (…)
Io volevo vederle nude per vedere se rispecchiavano i miei canoni di bellezza.
Ero molto esigente sotto questo punto di vista”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 5-6).
" o chiedevo
sempre la foto delle ragazze nude visto che volevo che con il tempo crescesse
con i miei canoni di bellezza. Chiedere la foto nuda era una richiesta che
facevo sempre. La ragazza doveva crescere come piaceva a me.
Per me la bellezza era un’ossessione. Cercavo la
ragazza che rispecchiasse i miei canoni”
(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 5-6).
" ADR che la
tipologia di bellezza che mi piace e che ricerco, la magrezza, le forme
perfette secondo i miei canoni, che possono essere sia un seno appena accennato
che un seno più abbondante, la gamba lunga e tonica, la caviglia sottile e un
viso dolce”
(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 5).
In ogni caso, al momento dell’incontro, egli poteva
decidere se la minore soddisfava effettivamente i suoi gusti o meno:
" Anche io in
quelle occasioni avevo la possibilità di scegliere se effettivamente mi piaceva
o meno la ragazza. Se non mi piaceva si faceva solo shopping, si stava in
piscina a bere qualcosa. Per loro era comunque una vacanza pagata”
(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12-13).
In più occasioni egli non si è interessato solo al
loro aspetto fisico, ma anche alla loro verginità, che era per lui una sorta di
ossessione, che ha descritto nei seguenti termini:
" in chat
chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________ facessero sesso anale,
sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno. Chiedevo inoltre se le
ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione. Mi piaceva trattare il
prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa per vedere fin dove si
spingessero. Nelle chat non avevo freni
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 12)
" Mi viene
chiesto se confermo anche la mia seguente dichiarazione, verbale PG di data 27
aprile 206, pag. 19:
“…appena mi dicevano che vendevano la loro verginità
io entravo nel gioco. Mi stupivo come per soldi si poteva arrivare a tutto
anche a vendere la figlia…
ADR che lo confermo. Mi
rendo conto era il mio modo di fare che influenzava queste madri e quindi farle
anche arrivare a vedere la figlia. Preciso alla verbalizzante che solitamente
erano sempre __________ o __________ che contattavano le madri e comunicavano
le mie offerte “
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 5).
f. Gli
incontri avvenivano presso l’hotel dove alloggiava IM 1 oppure presso un altro
hotel sito nelle vicinanze dove l’imputato riservava una stanza a nome del
protettore:
" Devo
precisare che io dormivo sempre in altri Hotel rispetto a quelli dove poi
avvenivano gli incontri con le ragazzine/bambine. Praticamente io pagavo il
soggiorno per le “__________” e le ragazzine. Normalmente era l’Hotel __________.
Questo Hotel si trova a __________.
Io nel frattempo dormivo in un altro Hotel.
Praticamente quando avevo degli incontri sessuali, giungevo alla __________
come ospite.(…)
Con le mie GirlFriend, quelle conosciute da parte
della __________, invece stavo anche nel mio albergo. Avevo meno problemi a
girare con loro”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 20-21).
Durante la pressoché totalità degli incontri le
ragazze non venivano mai lasciate sole. Le __________ che le accompagnavano e
con cui IM 1 aveva concordato l’incontro erano, infatti, sempre presenti o
restavano comunque nelle stanze adiacenti, così come egli ha ben spiegato
durante gli interrogatori:
" ADR che gli
incontri con le bambine minorenni avvenivano in presenza degli accompagnatori
della bambina. Quest’ultimi potevano rimanere nella medesima camera come anche
uscire sul balcone o andare in camere attigue, ad esempio il bagno. In ogni
caso erano sempre vicini”
(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 21).
g. IM 1 in
ogni caso ben sapeva che le ragazze erano costrette dal protettore a soddisfare
il cliente - sia virtualmente via chat ma anche durante gli incontri - in ogni
sua richiesta:
" Mi viene
chiesto cosa sarebbe successo alle ragazzine se non ubbidivano a __________ o
alla famiglia e rispondo credo che non entrasse
neanche in considerazione che potessero non ubbidire. Ritengo quindi che sia __________
che __________ li avevano messe in una situazione che non potevano dire di no,
ancora forse peggio i genitori che erano in contatto con __________ o __________.
Mi viene chiesto se erano libere di scegliere e
rispondo che chiaramente no”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).
" Con le
ragazzine nelle _____________ devo dire che la mia curiosità aveva un riscontro
in quanto dall’altra mi sentivo voluto, apprezzato. Ero naturlamente cosciente
che alla base c’erano i miei soldi ma questo non mi ha frenato proprio visto
che cercavo attenzioni. (…)
Vorrei ancora dire che le bambine che si sono a me
mostrate nude non sono mai state da me forzate. Chiaro che lo facevano in quanto
obbligate dalla famiglia o per soldi”
(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 25).
Così come, ben sapeva, che si accompagnavano con lui
solo per avere il tornaconto economico:
" ADR che
queste bambine venivano sempre pagate quando uscivano con me.
ADR che se non davo direttamente dei soldi regalavo
qualcosa.
La verbalizzante mi chiede perché queste bambine si
accompagnavano a me
R. perché alla fine potevano avere quello che sennò
non avevano, soldi, cibo, regali, vestiti, ecc.
ADR che questa si chiama prostituzione minorile” (PP
11.05
, pag. 5).
“Mi viene quindi chiesto se confermo che gli atti
sessuali e anche solo lo spogliarsi in Chat da parte delle minori pagato a __________
e __________ e rispondo che confermo, pagavo a __________ e __________.
Mi viene quindi chiesto quanto versavo a __________
e __________ e rispondo che pagavo solitamente CHF 30 a sessione
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).
4.
I
contatti sessuali – sia virtuali che reali - avuti da IM 1 con delle minorenni
possono essere così cronologicamente riassunti.
a. Nel
2009.
conosce in chat una ragazza di 17 anni, __________, appartenente al team
di __________. Inizia così a chattare con lei in privato e durante queste
sessioni di chat, __________ si spoglia, si masturba e, in un’occasione, fa
pipì in una bacinella (pissing). Per un anno programma di incontrarla,
ricevendo rassicurazioni dalla __________ sul fatto che la ragazza fosse
vergine. La incontra nel marzo 2010 ad __________ ed ha con lei un rapporto
completo pene-vagina oltre che dei rapporti orali reciproci (PP 15.04.2016, AI
6, pag. 5-6; PS 27.04.2016, AI 49, pag. 6-7; PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7-8). __________,
contrariamente a quanto concordato, non era però vergine:
" ADR che anche
per __________ avevo chiesto che mi fosse presentata una ragazza vergine,
sempre da __________, e quindi effettivamente per __________ avevo pagato per
la perdita della sua verginità. Avevamo concordato un prezzo di CHF 80.00 al
giorno, soldi che avevo dato direttamente a __________.
ADR che le avevo chiesto solo in chat come mai non
avesse perso sangue, ma non glielo chiesi sul momento”
(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).
Incontra poi __________ ancora nel novembre del 2010
e nel corso del 2011 e vi sono tra loro dei rapporti orali e delle
masturbazioni reciproche (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 5-6; PP 18.08.2016, AI 65,
pag. 7-8).
b. Nel
2011.
conosce in chat __________ (o __________), una ragazza minorenne di 16
anni sempre appartenente al team di __________. Si fa mandare delle foto di lei
nuda e, durante una sessione di chat a cui partecipa anche __________, chiede a
quest’ultima di masturbarla. Successivamente, sempre nel corso del 2011, la
incontra ad __________ alla presenza di __________ e __________. Vi sono tra
loro unicamente baci, carezze e baci sul seno ma, essendo lei estremamente
timida, IM 1 non insiste oltre. La incontrerà ancora successivamente fino al
2014.
– 2015, facendole delle fotografie nuda, ma senza più farle delle
richieste di natura sessuale perché la mettevano a disagio (cfr. allegato X al
verbale 04.07.2016, AI 49, foto 5).
c. Sempre
nel 2011 e sempre tramite __________, conosce, in chat, dapprima __________ di
19.
anni e, poi, la sua sorellina di 12 – 13 anni. Dopo averla vista nuda in
chat e dopo che gli era stato prospettato che la minorenne avrebbe potuto
toccarlo e masturbarlo, decide di incontrarla ad __________. Durante l’incontro
la minore, accompagnata dalla sorella, si è spogliata ma IM 1, vendendo che era
fortemente a disagio, l’ha fatta subito rivestire:
" Se non
ricordo male, __________ è giunta all’incontro accompagnando la sorellina
all’insaputa di __________. Durante questo incontro avvenuto in albergo, era il
__________ di __________, la minorenne si è spogliata per farsi fotografare ma
ho subito notato che era in forte disagio. La bambina tremava e quindi l’ho
fatta subito rivestire senza fotografarla, non ci sono stati contatti sessuali,
proprio neanche l’ho toccata. L’ho comunque pagata dando i soldi direttamente a
__________.
ADR che avevo pagato sui 2000 Pesos (50.- CHF
circa), che era il prezzo pattuito per vederla nuda. I prezzi che pattuivo era
quasi sempre 2000 Pesos per gli incontri che avevo con le ragazze minorenni.
La sorellina di __________ l’ho forse incontrata
ancora 1-2 volte al centro commerciale __________ di __________. Le ho dato
forse ancora dei soldi, un telefono e basta. Volevano solo i soldi. Mi dicevano
che nel frattempo la bambina era maturata e quindi che potevamo avere dei
contatti sessuali. Insistevano per farmi avere dei contatti sessuali con lei.
Nel frattempo, erano passati 2 anni, la bambina mi
aveva fatto ancora uno show in Chat. Per questo show avevo poi pagato dal vivo.
Io nella chat chiedevo comunque anche se mi dava la sua verginità e quanto
voleva per la stessa. Per allettarmi mi avevano risposto che mi dava la
verginità e che faceva anche altro. Io però poi non avevo voluto.
Ricordo un incontro avvenuto in un FastFood tipo __________.
In quell’occasione avevo avuto modo di stare un attimo solo con la bambina nel
mentre __________ era in fila alla cassa. Avevo avuto modo di notare che la
bambina era ancora a disagio a stare sola con me e quindi non poteva essere
vero quello che mi dicevano in chat. Per questo motivo non ho poi più richiesto
dei contatti sessuali con la sorellina”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9-10).
A proposito dell’incontro avvenuto nel 2011 IM 1 ha
precisato:
" Mi viene
chiesto quindi se __________ faceva parte del gruppo di __________ e rispondo
che ne faceva parte.
Mi viene chiesto quindi se confermo che anche la sorellina
di __________, di anni 12/13 fosse nel gruppo di __________ e rispondo di si,
anche la sorellina.
ADR che l’incontro lo avevo fissato direttamente con
la sorella maggiore e non con __________.
ADR che comunque la sorellina di __________ non poteva
rifiutarsi di fare quello che diceva la sorella”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 9).
d. Nel
corso del 2011, di nuovo tramite __________, conosce anche __________, di 13/14
anni. La minore gli si mostra nuda durante alcune sessioni di chat e, poco
tempo dopo, la incontra ad __________. Durante questo primo incontro, a cui è
presente __________ a fare le veci di __________, __________ si è solamente
spogliata per l’imputato, che non è andato oltre. IM 1 si prende una cotta per
questa ragazzina e la incontra ancora successivamente nel 2013, come si dirà
più avanti.
e. Tra il
2011.
e il 2012 conosce in chat, senza passare per il tramite delle __________,
due ragazze di 14 e 13 anni. Dapprima conosce la quattordicenne, che si spoglia
per lui in chat e che successivamente introduce l’amica tredicenne __________.
Con quest’ultima IM 1 ha avuto dei contatti di tipo sessuale dapprima in chat (__________
si è spogliata, accarezzandosi il seno e la vagina) e poi ad __________. In
occasione di questo incontro l’imputato l’ha baciata sul seno e sulla vagina:
" La 14enne,
nel mentre io avevo i contatti sessuali con l’amica, era andata in bagno. __________
sembrava molto presa da me, era passionale. Io non mi sono spogliato mentre lei
si. L’ho baciata sul seno e le ho dato qualche bacio sulla vagina. Non le ho
praticato un cunnilingus.
ADR che ero preso dalla sua affettuosità e per
questo motivo non le ho fatto un cunnilingus. Mi piaceva baciarla sulla bocca e
sui lobi delle orecchie.
A entrambe queste ragazze ho pagato da mangiare, le
consumazioni in discoteca e alla 13enne ho dato anche pagato per i contatti
sessuali avuti con lei. Ho pagato in contanti direttamente a loro.
__________ voleva avere proprio dei rapporti
completi. Io ero sotto stress, ero in uno stato di ansia, non avevo erezione, e
Dispositivo
per questi motivi non ho voluto un rapporto completo. Queste proposte mi erano
state fatte nella chat. Io avevo poi comunicato che non era il mio intento, io
volevo vederle nude, vedere se rispettavano i miei canoni. __________ mi ha
dato l’impressione di essere molto presa da me”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9).
IM 1 ha poi precisato:
" Mi viene
chiesto in merito quindi alla ragazza 14enne che era accompagnata da __________
13 anni e mi viene chiesto come faccio dire che fossero autonome e rispondo che
perché le ho sempre viste chattare da sole, non vedevo nessun altro.
ADR che avevo dato ad __________ tutti i soldi
dovuti”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 10).
f. Tra
la fine del 2012 e l’inizio del 2013 incontra le prime ragazze del team di __________.
Conosce in chat una ragazzina di 13 anni che,
durante le loro conversazioni, si spoglia per lui, si masturba (anche con un
vibratore) e ha un rapporto orale con un ragazzino. La incontra successivamente
ad __________, insieme ad un’altra ragazza di 14 anni, __________. Questo il
resoconto di dell’incontro, a cui la __________ non solo era presente,
ma dava anche istruzioni alle ragazzine su come comportarsi e vi ha anche
partecipato:
" durante
questo incontro eravamo in quattro in camera insieme. __________ mi ha
domandato più volte di fare sesso con me, non so se passivo o attivo. Io ho
rifiutato.
Dopo di ciò le due ragazze mi hanno spogliato,
baciato sulla bocca e mi hanno praticato del sesso orale ma io non ebbi un
erezione. Ero stressato. Le ragazze erano nude.
Visto che ero stressato ci siamo anche fermati
guardando la televisione e parlando del più e del meno. Io ad un certo punto ho
anche pensato di interrompere l’incontro.
In fin dei conti invece sono rimasto li. __________
mi disse che le bambine ci tenevano, mi diceva di lasciarmi andare e di
rilassarmi. __________ mi ha poi chiesto cosa volevo dalle ragazze. Io ho
quindi cominciato a masturbarmi da solo, in modo da avere un erezione,
guardando le due ragazze che si scambiavano effusioni reciproche. Si toccavano
anche nelle parti intime e si baciavano.
Nel frattempo ho avuto un erezione. Il mio intento
era venire, raggiungere la scarica e per questo motivo, prima dell’incontro
avevo assunto del VIAGRA. Il VIAGRA lo assumevo sempre prima degli incontri.
(…)
Dopo aver raggiunto l’erezione mi sono concentrato
su questa __________ e le ho chiesto se potevo avere un rapporto completo con
lei. Questo rapporto è durato poco visto che io soffro anche di eiaculazione
precoce. In questa occasione il rapporto era avvenuto in modo non protetto,
l’avevo penetrata in vagina eiaculando poi sulla sua pancia.
Nel mentre io consumavo questo rapporto completo, __________
ha avuto un rapporto completo con la 13enne, sullo stesso letto”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 13-15).
g. Nel
corso del 2013 incontra nuovamente __________, sia in chat – dove la ragazza si
spoglia per lui – che ad __________. Durante questi incontri sul posto, alla
presenza di __________, vi sono stati toccamenti e rapporti orali reciproci.
Nonostante l’imputato avesse esplicitamente chiesto alla minore se era disposta
a dargli la sua verginità, non vi è mai stato con lei un rapporto completo (PS
27.04.2016, AI 49, pag. 18-19; PP 11.05.2016, AI 31, pag. 9 -10; PP 18.08.2016,
AI 65, pag. 9-10).
h. Nel
2013, nuovamente tramite __________, conosce __________, una minore di 12 – 13
anni. Dopo aver ricevuto delle sue foto nuda, averla vista ballare nuda in chat
ed averle chiesto se era disposta a vendere la sua verginità, la incontra ad __________
accompagnata dalla __________. Anche se l’imputato si era accordato con la __________
per avere un rapporto completo con la minore, per finire __________ si è
unicamente spogliata e IM 1 l’ha baciata sulla bocca, sul collo, sui seni e le
ha praticato un cunnilingus (PS 27.04.2016, AI 49, pag. 19-20; PP 11.05.2016,
AI 31, pag. 7; PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).
i. Sempre nel 2013 conosce in chat __________, una minore di 11 anni
appartenente al team di __________. Gli viene presentata in chat insieme ad una
coetanea, __________ (12 anni), e le due minori si mostrano all’imputato nude,
mentre si baciano e si toccano reciprocamente seno e vagina (PP 11.05.2016,
pag. 12; PP 18.08.2016, pag. 11). L’imputato incontra poi __________ in
occasione di un viaggio ad __________ a fine 2013. All’incontro, oltre a __________,
è presente anche una ragazza di 19 anni:
" R. la prima
volta avvenuta a fine 2013 l’avevo incontrata al __________ a __________. Era
accompagnata da __________ e una ragazza di 19 anni di cui non ricordo il
nome.
ADR. durante questo primo incontro feci uscire __________
perché non lo volevo in camera, non volevo che mi guardasse o mi chiedesse
ancora di avere rapporti con me. Sono rimasto quindi in camera con __________ e
questa ragazza di 19 anni.
ADR che ci siamo spogliati, entrambe quindi mi hanno
baciato, entrambe mi hanno masturbato e praticato del sesso orale. Io ho poi
avuto un rapporto vaginale completo con la ragazza di 19 anni, rapporto che
durò poco anche perché lei era indisposta, e io avevo delle difficoltà a
mantenere l’erezione.
ADR che __________ guardava sul letto con noi
ADR che __________ non ha toccato né la ragazza di
19 anni, né me nel mentre la penetravo.
Nel mentre la ragazza di 19 anni è andata nel bagno,
io sono rimasto solo con __________. Ho quindi iniziato a baciarla su tutto il
corpo, sul seno, sulla vagina e le praticai anche un cunnilingus. Preciso che
avevo poi eiaculato sulla pancia di __________.
ADR che questa era stata l’occasione in cui avevo
chiesto a __________ di fornirmi una ragazzina vergine. Lo stesso mi fece
pagare unicamente CHF 150.00, chiesi poi alla 19enne come mai il prezzo era
così basso per __________, e lei mi rispose che in realtà le ragazze di __________
o erano già state vendute o avevano già avuto rapporti, ma non erano più
vergini”
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).
IM 1 incontra __________ ancora diverse volte nei
viaggi successivi del 2014 e 2015.
La incontra nel mese di marzo 2014, sempre
accompagnata da __________. All’epoca __________ era nel dodicesimo anno di
età:
" R. ho
incontrato quindi nuovamente __________ nella successiva vacanza, quindi marzo
2014, presso l’hotel __________ di __________. È venuta con __________, lui era
rimasto nella stanza, poi gli chiesi di andare in bagno perché mi dava fastidio
la sua presenza chiedendomi sempre se poteva partecipare.
Dopo esserci spogliati, lei si mise sopra di me,
strusciando la sua vagina sul mio pene, io l’ho baciata sia sulla bocca che sul
seno, le praticai poi un cunnilingus, si posò di fatti sulla mia faccia,
siccome non ero riuscito ad avere un erezione completa, ho iniziato a
masturbarmi con lei davanti a me finché on ebbi un orgasmo eiaculandole sia in
parte sul corpo che in parte in faccia.
ADR che questa scarica mi dava soddisfazione”
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).
Rivede la minore pochi mesi dopo, nel maggio 2014.
Questa volta, oltre a __________, all’incontro è presente anche __________:
" Ho rivisto
quindi __________ nel successivo viaggio avvenuto a maggio 2014, alloggiavo
alla __________, a __________ __________ era accompagnata sempre da __________
e __________ che era una ragazzina di 12 anni.
Preciso che al __________, __________ con le bambine
avevano un duplex, che pagavo io. Una volta all’interno della camera io mi sono
spogliato e loro anche. __________ era rimasto di sotto nel salotto. Dopo che
si sono spogliate, ho iniziato a baciare sia __________ che __________, e
mentre baciavo una l’altra mi masturbava e viceversa, o mi praticava del sesso
orale, sempre alternandosi. Preciso che eravamo sul letto, io ho proseguito
baciandole entrambe su tutto il corpo e praticando a entrambe del sesso orale.
Entrambe mi avevano chiesto di avere un rapporto completo vaginale, ma io non
potevo perché non avevo un’erezione. In ogni caso non sarei riuscito perché
erano ancora troppo piccole, mi sarebbe sembrato di praticarle una violenza.
ADR che nel praticare un rapporto orale invece mi
sembrava di dare piacere.
A quel punto mi sono masturbato raggiungendo
l’orgasmo e venendo su __________”
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).
Nel novembre del 2014 incontra __________ insieme ad
una minore di 14 anni, a cui fa anche delle fotografie nuda (cfr. allegato X al
verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 4):
" Ho poi
incontrato nuovamente __________ nella successiva vacanza, novembre 2014, con
la 14enne raffigurata nell’allegato F al verbale dell’arresto al 2 al 4 di pag.
1. Anche in quest’occasione avevo prenotato per __________ e le due ragazze un
duplex alla __________. Anche in quest’occasione __________ è rimasto in
salotto. Anche in quest’occasione mi sono spogliato, e anche le due ragazzine
si erano spogliate, rimanendo nudi a letto. Visto che la 14 enne aveva più
esperienza di __________ mi ero concentrato su di lei, baciandola su tutto il
corpo, praticandole il cunnilingus, poi baciai __________ su tutto il corpo
praticando anche a lei un cunnilingus. Ho cercato quindi di avere un rapporto
completo con la 14enne ma non ci sono riuscito. Mi sono quindi masturbato
riuscendo a eiaculare sulla pancia a questa 14enne di cui c’è la foto”
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).
l. Nel
2014 l’imputato conosce __________, una minore di 12 – 13 anni. La conosce in
chat tramite la mamma e la vede a seno nudo:
" R. l’ho
conosciuta tramite la madre, tramite il sito __________. Con __________ ho
avuto solo una chat dove ho chiesto alla mamma se era disposta a spogliarsi, __________
si era spogliata solo fino al busto. I soldi li ho versati alla mamma. Alla
madre, con cui avevo continuato a chattare, avevo chiesto se era disposta a
darmi la verginità della figlia. La mamma mi aveva risposto negativamente”
(PP 11.05.2016, pag. 12).
La incontra ad __________ alla fine del 2014 insieme
ad una coetanea, tale __________. Nonostante la mamma di __________ e la cugina
di __________, presenti all’incontro, dicessero loro come comportarsi, le
ragazzine sono timide e accettano unicamente di farsi delle foto nude,
utilizzando anche il telefono cellulare dell’imputato:
" Ho poi avuto
modo di incontrare __________ in compagnia della sua amica __________ (coetanea
di __________), accompagnate dalla mamma di __________ e di un'altra famgliare.
In questa occasione avevo chiesto alle bambine di poterle fotografare nude.
Loro si erano però vergognate e quindi fotografate reciprocamente nel bagno
fuori dalla mia vista. Alcune foto sono state fatte con il mio cellulare e
quindi sono rimaste.
ADR che questo incontro era stato organizzato con la
__________. Quest’ultima, intanto che io mi intrattenevo con le bambine,
tramite il mio tablet, chattava dal balcone spogliandosi a suo volta per altri
clienti. Faceva vedere il suo seno. Mi ricordo che questo mi fece interrogare
sulla situazione in cui mi trovavo”
(PS 27.04.2016, pag. 22 e allegato X al verbale PS
04.07.2016, foto 7).
Incontra __________ ancora una volta in occasione
della successiva vacanza, a gennaio 2015, La minore questa volta è accompagnata
dalla mamma e da una minore di nome __________, di 14 - 15 anni. Le due ragazze
si fanno delle fotografie nude, in bagno e, poi, l’imputato fotografa __________
nuda (cfr. allegato X al verbale PS 04.07.2016, foto 6).
m. Sempre
nel gennaio del 2015 rivede __________ insieme alla sorella, che aveva già
incontrato in passato:
" Nel viaggio
successivo, a gennaio 2015, avevo quindi incontrato __________ con sua sorella,
che era la ragazzina di 13 anni che aveva accompagnato __________, ora 15enne.
Avevo prenotato per loro sempre alla __________. Preciso che incontrai le due
ragazze separatamente, dapprima la sorella di __________ a cui feci delle foto
alle parti intime, foto che poi ho inviato ai miei amici. La sorella di __________
è poi uscita dalla stanza ed è entrata __________. A quel punto mi sono
spogliato, si è spogliata anche __________, eravamo sul letto, l’ho baciata su
tutto il corpo, le ho praticato un rapporto orale, lei invece mi ha masturbato.
Non sono riuscito ad avere un orgasmo nonostante mi ero masturbato da solo. (…)
A partire dal 2015 non mi ero più fatto praticare
sesso orale perché non raggiungevo comunque un’erezione e preferivo la
masturbazione “
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6-7).
n. Successivamente
IM 1 ha conosciuto dapprima __________, di 17 anni, e __________, di 12,
spendendo “ore e ore” a chattare con la loro mamma per “capire dove
potevo arrivare con __________” e tentando – senza riuscirci - di farsi
mandare delle foto della minore nuda (PS 27.04.2016, pag. 23; PP 11.05.2016,
pag. 12-13).
Poi, sempre nel 2015, in chat ha conosciuto –
tramite __________ (cfr. consid. 8.c.) – una ragazza di 15 anni. L’ha vista un
paio di volte mentre si toccava il seno e la vagina (PP 11.05.2016, pag. 13).
Conosce, tramite la loro mamma, anche due gemelle di
12 anni, e ha con loro delle sessioni in chat in cui si toccano il seno e, in
un’occasione, una delle due minori si masturba (PP 11.05.2016, pag. 14).
Nel marzo del 2015, tramite un amico l’imputato
conosce __________, una minore di 13 anni. Egli afferma che __________ sarebbe
diventata la sua fidanzatina e l’avrebbe incontrata in tutti i viaggi
successivi, senza però che con lei ci fossero dei contatti di natura sessuale:
" R. non ho
avuto incontri di tipo sessuale in chat con lei. Le avevo chiesto due foto
nuda, e me le ha inviate. Le richieste le facevo direttamente a lei via
whatsapp.
ADR che __________ voleva sempre dei soldi o dei
regali, allora una volta io le avevo detto che in cambio poteva fare un regalo
a me e inviarmi due o tre foto”
(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 13).
" ADR che con
riferimento alle foto di __________ le avevo spedito dei soldi per queste
fotografie, le avevo chiesto una fotografia nuda e una foto della sua vagina”
(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 13 e allegato X al
verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 1).
o. IM 1 ha
poi incontrato __________ un’ultima volta nel maggio 2015 insieme ad una minore
di 11 anni:
" L’ultima
volta che ho visto __________ era maggio 2015. Lei era con __________ e una
bambina di 11 anni di cui non ricordo il nome. In quest’occasione l’incontro
era finalizzato ad avere un rapporto completo con la bambina di 11 anni perché
vergine. Mi sembra che in quest’occasione __________ mi chiese CHF 200.00 in
più extra per questa bambina. Una volta in stanza entrambe si spogliarono, mi
spogliò pure io. Mi misi sul letto, e con me anche loro. La bambina di 11 anni
era magra e si vedeva che era a disagio. La feci rivestire senza neppure
baciarla. La bambina di 11 anni scese quindi in salotto da __________ e con __________
ho iniziato a baciarla e praticarle un rapporto orale. Anche lei questa volta
mi praticò un rapporto orale. Anche in questo caso non riuscii a raggiungere
l’orgasmo. Alla fine __________ ballò nuda per me”
(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).
5. Inoltre,
più in generale, IM 1 ha ammesso:
- di essersi
intrattenuto, via chat, con 5 minori appartenenti ai team di __________/__________
che si toccavano / masturbavano (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);
- di essersi
intrattenuto, via chat, con 20 minori che si toccavano e 10 che si
masturbavano, tutte minori che non erano legate né a __________, né a __________
(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);
- di aver
visionato 3 video in cui vi erano dei rapporti completi tra minori, un video di
un rapporto completo tra __________ e __________, un video di una penetrazione
vaginale tra __________ e __________ e tre video con dei rapporti orali
tra bambini (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).
6. IM 1
ha sempre sostenuto che ciò che egli ricercava nei contatti con le minorenni
era una “girlfriend experience”, e cioè una ragazza che fingesse –
dietro compenso – di essere la sua fidanzata, di essere innamorata di lui e con
cui, per finire, potesse allacciare una vera e propria relazione sentimentale.
Afferma che egli cercava compagnia, una ragazza con cui avere una storia e da
cui sentirsi apprezzato, ciò che in Ticino non succedeva da anni (PS
15.04.2016, AI 5, pag. 9). Egli sostiene di aver voluto vivere quell’amore
adolescenziale che non aveva mai vissuto:
" Questa mia
ricerca poi, penso che cercassi le ragazze adolescenti in quanto volevo
rivivere un adolescenza che non avevo mai vissuto. Volevo avere le relazioni
con queste ragazzine visto che era quello che mi era mancato di più nella mia
adolescenza. Mi era sembrato di rivivere quello che non avevo vissuto
nell’adolescenza. Il sesso era diventato secondario, alla fine penso che mi
mancasse l’affetto di una relazione. Era quello che cercavo”
(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).
Ammette di aver, sì, sempre ricercato anche un
appagamento sessuale e di essersi per questo interessato al mondo
pedopornografico, dove l’approccio era per lui più semplice perché si sentiva
meno giudicato. Le minorenni (e in particolare le vergini) non avevano,
infatti, esperienza in ambito sessuale e quindi non potevano giudicarlo per i
suoi problemi di erezione e di eiaculazione precoce:
" Piano piano
mi sono accorto che ero più attratto da ragazze sempre più piccole. Forse anche
perché mi eccitavano di più o forse perché non avevo paura del loro giudizio
per i miei problemi di impotenza.
(…)
ADR che le bambine mi eccitavano in quanto, non
avendo esperienze sessuali, non potevano giudicarmi. Il rapporto con una
ragazza normale mi spaventava. Con le bambine non avevo paura di essere
giudicato”
(PS 15.04.2016, pag. 13 e 16).
" Non volevo
affrontare il problema, mi vergognavo. La ricerca di ragazzine più giovani era
dovuto anche alla paura che fossi giudicato dalle donne con esperienza. Le
bambine non sapevano che un uomo aveva l’erezione. È questo uno dei motivi per
i quali penso di essermi spinto ad avere contatti sessuali con bambine sotto i
14 anni”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 18).
" Un altro
aspetto che mi ha sicuramente influenzato era il fatto di essere impotente. Le
uniche relazioni che ho avuto ero sempre giudicato. Chiaramente anche questo è
un aspetto che ha influito. Le ragazzine non giudicavano, non avevano esigenze
di quel tipo. L’abbraccio di una ragazzina era più vero. Nelle relazioni mi
sentivo sempre giudicato mentre le ragazzine non mi giudicavano anche perché
non avevano esperienza e quindi non potevano farlo, io mi sentivo più a mio
agio”
(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4-5).
IM 1 sostiene però che – soprattutto con il passare
del tempo – l’interesse principale è diventato un altro, ciò che l’avrebbe
spinto ad allontanarsi anche dalle due __________, per non dover più fingere
che il sesso fosse il suo interesse principale:
" Nelle chat
volevo mostrarmi diverso da quello che sono. Con le __________ volevo apparire
diverso. Mi mostravo come una persona che voleva unicamente sesso anche se non
era così. Era probabilmente per esorcizzare quanto capitatomi da piccolo
(episodi di bullismo, ndr)”
(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).
" __________
continuava a chiedermi cosa avessi fatto con le sue ragazze. Inizialmente
dicevo che non ero riuscito a fare sesso in quanto c’è l’avevo troppo grosso ma
anche per il fatto che ero troppo timido. Per questo motivo, dopo svariati
incontri, gli avevo anche detto di darmi un lubrificante in modo da riuscire a
fare sesso con le sue bambine. Il lubrificante l’avevo anche ricevuto ma mai
utilizzato.
Devo dire che in chat con __________ ero molto
aggressivo. Mi mostravo molto diverso che dal vivo anche perché mi adeguavo al
linguaggio del mio interlocutore che in questo caso era molto spinto. A questa
“__________” ho anche confidato di aver fatto sesso con le ragazzine anche se
non era vero. Per far si che la mia bugia non venisse scoperta, ricordo che
davo anche delle mance alle bambine dicendo loro di dire a __________ che
avevamo fatto sesso. A __________ dicevo anche che ero preoccupato per il fatto
che le bambine potessero rimanere incinta”
(PS 04.07.2016, AI 49, pag. 3).
" D: nella
ricerca di avere una “girlfriend” c’era però anche la ricerca di un appagamento
sessuale, è corretto? Il Presidente legge il verbale del 19 maggio 2016, da
riga 35 a riga 39.
R: è vero, lo ricercavo. Questi però erano i primi incontri,
poi però, in seguito, quello che mi appagava di più era altro. Le relazione con
__________ ad esempio. Ragazzine che erano fuori dalla prostituzione, con cui
potevo passeggiare mano nella mano, scambiarsi un bacio. Con __________ ad
esempio, come con le ragazzine della prostituzione, dovevo mantenere fede alla
mia immagine delle chat. Sono arrivato anche a mentire al protettore, che mi
chiedeva sempre cosa avevo fatto con le ragazzine, se avevo fatto sesso. Le
ragazzine erano talmente plagiate dal loro protettore. Per loro fare bene il
loro lavoro era far ottenere l’orgasmo ad un uomo. Io invece non avrei mai
voluto continuare a fare queste cose”
(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato
al verb. Dib., pag. 5).
" R: con le
ragazzine di __________, le più piccoline, potevo al massimo andare in piscina
con loro a giocare, ma non potevo trascorrere molto tempo. Potevamo stare in
salotto a guardare la televisione, potevamo discutere. Mi piaceva parlare con
loro, chiedevo loro della loro vita, mangiavamo insieme. Vedevo che __________
con i soldi che riceveva si impegnava a dare loro dei vestiti puliti, da
mangiare. Siamo andati qualche volta al centro commerciale, in sala giochi. Con
le altre uscivo. I momenti più belli erano con __________, quando sono andato a
trovarla a casa sua nella __________. Mi sentivo parte di una famiglia, ben
voluto. Vedere che mi presentava con gioia sua mamma e suo papà mi dava
piacere, mi sentivo apprezzato. Anche con altre ragazzine, andavamo a fare dei
massaggi, o andavamo al mare, che alcune di loro non avevano mai visto. Mi
chiedevano di andare in un salone di bellezza per lavarsi i capelli o farsi le
unghie, cose che altrimenti non potevano mai fare. Andavamo in discoteca, con __________
e __________, che ci tenevano a far vedere alle altre che avevano il ragazzo
benestante, ricco. Vedevo nei loro occhi che erano felici. Compravo loro libri
di scuola, una gomma, una matita ed erano felici solo per quello. La gioia più
grande era vedere come apprezzavano le piccole cose. Per questo ho cercato di
allontanarmi dai due magnaccia, così non dovevo più fingere, stare al gioco
delle parti. Preferivo trascorrere una giornata con loro mano nella mano,
scambiarsi un bacio o un abbraccio. Era quello che mi dava più gioia. Mentre
prima mi ero fatto condizionare dal mondo delle chat e in particolare da __________
mi sono fatto influenzare in modo negativo. __________ giocava sulle mie
debolezze, mi diceva che le bambine mi volevano, che volevano fare sesso con
me, mi diceva che ero bello. Ha avuto un’influenza sicuramente negativa e a
volte ci credevo veramente”
(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 2
al verb. Dib., pag. 9).
Questa Corte si è però convinta che ciò che ha
spinto IM 1 ad agire sono state principalmente le sue pulsioni sessuali, poiché
vi sono più elementi che stridono con l’interesse, di tipo prevalentemente
affettivo, che egli dichiara di aver avuto per queste “girls”. Basti
pensare che egli ha sempre sostenuto che le ragazze dovevano rispecchiare i
suoi canoni di bellezza ed era per lui fondamentale vederle nude per decidere
se valesse la pena incontrarle. A dimostrazione che per lui la componente
fisica era fondamentale vi è il fatto che __________, con cui era riuscito a
instaurare una relazione anche di tipo più affettivo, non gli è definitivamente
più interessata nel momento in cui era ingrassata:
" __________
l’ho incontrata fino alla fine del 2014 o 2015 ma senza più farle richieste
sessuali perché vedevo che questo la metteva a disagio. Con lei mi sono
staccato ulteriormente quando, salutandola intanto che si allontanava con il
taxi, lei non mi ha mai cercato con lo sguardo. Io invece avevo il magone per
il distacco. Da questo episodio ho capito che era più interessata ai soldi che
a me.
(…)
Dal 2014-2015 ho poi perso ancora di più interesse
in questa ragazza in quanto aveva preso molto peso e non rispecchiava più i
miei canoni di bellezza. Nel frattempo avevo anche conosciuto un’altra
minorenne che mi attirava di più”
(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 8).
Per tacere del fatto che ha introdotto __________ in
questo meccanismo – pretendendo da lei l’invio di foto di nudo (anche delle
parti intime) - anche se non veniva dal mondo della prostituzione e poteva
quindi avere con lei esclusivamente il tipo di relazione che sostiene di aver
sempre voluto, senza bisogno di mostrarsi per quello che non era. Se, davvero,
ciò che ricercava era solo un amore adolescenziale e un sentirsi apprezzato e
utile, resta inspiegabile perché insistere di poter avere delle foto di __________
nuda in cambio dei soldi e dei regali che le faceva (cfr. verbale di
interrogatorio dell’imputato, allegato 2 al verb. dib., pag. 10).
Anche il fatto che ha più volte sostenuto che non
voleva una relazione e che era alla ricerca di ragazze sempre nuove (PS
04.05.2016, pag. 6; PP 19.05.2016, pag. 2), mal si concilia con il suo
desiderio, più volte ribadito, di avere una storia sentimentale.
Inoltre, non solo la tipologia di atti commessi, ma
anche il fatto che egli scegliesse prima in chat le ragazze da incontrare
perché dovevano rispettare i suoi canoni di bellezza, così come il contenuto
delle chat stesse e le fotografie agli atti dimostrano inequivocabilmente che
ciò che egli ricercava, in primis, era un appagamento di tipo sessuale (vedi, a
titolo di esempio, gli scambi di chat allegati al verbale 04.07.2016, AI 49).
In questo senso, non è certamente credibile che egli
lo facesse solo per dare una certa immagine di sé alle __________ e agli altri
utenti della chat, tant’è che egli stesso ammette che quando faceva richieste
spinte, si eccitava:
" ADR che
facendo riferimento all’allegato B con “predatore sessuale” e con “porco
schifoso” intendo dire che io in chat chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________
facessero sesso anale, sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno.
Chiedevo inoltre se le ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione.
Mi piaceva trattare il prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa
per vedere fin dove si spingessero. Nelle chat non avevo freni.
Facevo richieste molto spinte che in realtà non era
poi quello che mettevo in pratica dal vivo. Dal vivo, mi sono reso conto, che
quello che cercavo era uno scambio amoroso. Cercavo affetto, attenzioni, volevo
sentirmi voluto. In ogni caso ero poi anche all’80% impotente e quindi non
sarei comunque riuscito a fare quanto scrivevo in chat.
Nelle chat, quando facevo queste richieste spinte,
non lo nego, riuscivo ancora ad avere un’erezione e a masturbarmi. Mi eccitava
il parlare liberamente, far fantasticare la mia mente facendo queste richieste
spinte. Io mi eccitavo tanto anche solo a parlare. Più che le immagini mi
eccitava il parlare di miei sogni/desideri sessuali.
Le cose “normali”, il sesso normale non mi eccitava
più”
(PS 27.04.2016, pag. 12).
A tutto ciò aggiungasi che al momento di passare
all’atto, comunque, IM 1 non si è mai tirato indietro. D’altro canto, se tutto
ciò non lo appagava dal punto di vista sessuale, non aveva nessun motivo per
ripeterlo, visto che – come già detto – vi erano altri modi per aiutare le
bambine, senza avere nessun tornaconto di tipo sessuale.
Per la Corte non vi sono dunque dubbi che
l’appagamento sessuale è stato il motivo principale che ha spinto IM 1 a
ricercare, conoscere e incontrare delle ragazze minorenni.
7. Sul
perché egli abbia ricercato questi contatti nelle _____________ e non qui in
Ticino, l’imputato ha dato atto che da noi non sarebbe mai stato possibile
realizzare ciò di cui è imputato, dato che laggiù ciò è possibile proprio a
causa dell’estrema povertà che regna. Così si è espresso:
" ADR che in
Ticino non ho contatti con bambini. Assolutamente non ho contatti con
minorenni. Non ho mai avuto l’interesse nemmeno di averne in Ticino o nel mondo
occidentale. Là, in ________ e nelle _____________, è tutto un altro mondo. Ti
fanno credere che in futuro potrai diventare il boy friend della bambine che
frequenti. Le stesse bambine sperano di stare con te nel futuro. È un altro
approccio.
Il mio avvocato mi chiede come mai qui no e la sì.
Là lo straniero è visto come una fonte di supporto.
Poi loro preferiscono l’uomo maturo, che dia un futuro stabile. Qua non vengo
considerato dalle ragazze.
L’avvocato mi chiede come viene visto un uomo che va
con una minorenne in Svizzera rispettivamente come viene visto nei paesi
citati.
Dappertutto chi va con dei minorenni viene visto
allo stesso modo. La può risultare più normale vedere qualcuno che lo fa visto
che c’è questo mondo della prostituzione abbastanza radicato nelle abitudini
della gente”
(PS 15.04.2016, pag. 24).
" Vivere quello
che ho vissuto nelle _____________ non avrei mai potuto viverlo in Ticino. Qui
nessuno permetterebbe ad un adulto di girare con una ragazzina di 13/14.
Inoltre qui sarei io a dover tentare l’approccio cosa che non farei, non mi è
mai passato per la testa. Qui mi sembra un abuso con la forza invece là, nelle _____________,
non mi sembrava.
ADR che nelle _____________, vedendo le bambine
felici, mi sembrava nomale. IO ero contento, loro erano contente, tutti
volevano quello. Qui invece penso che dovrei usare violenza, sia fisica che
psicologica, per raggiungere le stesse cose. Questo non mi è mai passato per la
testa di farlo, non sarei mai andato in un parco giochi ad approcciare della
bambine. Non saprei nemmeno come fare”
(PS 04.05.2016, pag. 7).
" R: no, qui
sicuramente con le bambine no.
D: come mai?
R: perché qui non c’è la povertà estrema. Di fronte
alla povertà queste bambine, nelle _____________, non potevano dire di no.
(…)
D: che necessità aveva di andare così lontano. Che
differenza c’era rispetto alla situazione qui in Ticino?
R: nelle _____________ vedevo diversi adulti
accompagnarsi con le ragazzine. Mi sentivo uno dei più giovani, attraenti,
simpatici e dunque non mi accorgevo del male che facevo. Qui, invece, mi sembrava
di fare una violenza. Non avrei mai saputo come avvicinare una ragazzina.
D: come ti giudica la gente a girare con una
ragazzina nelle _____________ rispetto a quanto farebbe qui in Ticino?
R: là era sicuramente più normale. Andavo in
discoteca, piscina con loro e nessuno diceva niente. C’erano anche diversi
altri uomini, molti più anziani di me. Io apparivo quasi nella norma.
D: E qui invece?
R: qui le ragazzine mi avrebbero sicuramente
respinto. Anche il giudizio sociale sarebbe stato diverso. Nelle _____________
passavo inosservato. Qui i miei amici avrebbero pensato che fossi un pedofilo.
D: Lei sa che nelle _____________ lo fanno perché
c’è povertà e girare con uomini più vecchi permette alle ragazze di
procacciarsi i mezzi per sopravvivere. Mi conferma quanto dichiarato nel
verbale 18.08.2016, dove dice che sapeva che le ragazzine non avevano altra
scelta?
R: Sicuramente, non avevano altra scelta. La
pressione era fortissima.” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato
al verb. dib., pag. 4 e 6).
IV. Diritto
1.
a. L’art.
5 cpv. 1 CP prevede che il Codice penale svizzero si applica a chiunque si
trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero, fra gli altri, uno
dei seguenti reati: coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190
CP), atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) se la vittima è minore di
quattordici anni e pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4) se gli oggetti
o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.
b. Per
l’art. 187 cifra 1 CP, chiunque compie un atto sessuale con una persona minore
di 16 anni, la induce ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale, è
punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.
Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti
lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid.
2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che
non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un
reato che si configura già solo per la messa in pericolo astratta di terzi,
esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta il tale stato o
sia stata perturbata nel proprio sviluppo (B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3. ed., Berna 2010, p. 785 n. 4 ad art.
187 CP; A. Donatsch, Strafrecht III, 9. ed., Zurigo 2008, p. 458; G. Jenny,
Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,
vol. 4, Berna 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187 CP).
Per atto sessuale occorre intendere un'attività
corporea su sé stesso o su terzi che tende all’eccitazione o al godimento
sessuale di almeno uno dei partecipanti.
L’atto deve indiscutibilmente essere di ordine
sessuale, indipendentemente dalla volontà dell’autore. L’apprezzamento deve
essere obiettivo (DTF 125 IV 62). Wiprächtiger definisce atto sessuale
penetrazioni orali o anali, introduzione di oggetti nella vagina o nell’ano,
sfregamento dei genitali da parte dell’agente sui genitali o sul seno della
vittima, toccamenti degli organi genitali maschili o femminili nudi, del seno
nudo (anche sotto il reggiseno o il vestito) ma anche sopra a dipendenza
dell’intensità, il palpeggio lungo o prolungato degli organi genitali,
indipendentemente dal sesso, sopra i vestiti, baci alla francese (Wiprächtiger,
N 31 ad art. 189). Se l’atto è fatto sui genitali nudi sarà considerato di
natura sessuale, mentre se avviene sopra i vestiti dipenderà invece dalla
durata e dall’intensità (Rehberg/Schmid/Donatsch, BT III N. 1.112, p. 406-407).
Secondo Trechsel nei casi dubbi occorre esaminare se
la volontà dell’autore era di stimolare o di soddisfare il suo istinto
sessuale, mentre un atto senza alcuna connotazione sessuale non può essere
ritenuto tale solo dalla volontà dell’autore (Kurzkommentar N 8 e N 9 ad art.
189).
Nella pratica si ammette più facilmente un atto di
natura sessuale quando la vittima è un fanciullo, così dei toccamenti furtivi
sopra i vestiti sono considerati atti sessuali se la vittima è un fanciullo
mentre costituiscono molestie ai sensi dell’art. 198 CP se sono commessi su un
adulto. Questa tendenza è supportata dalla dottrina e dalla giurisprudenza del
Tribunale federale, secondo cui la nozione di atto sessuale deve essere
interpretata in modo estensivo per le infrazioni contro l’integrità sessuale
quando la vittima è un fanciullo (STF 6B_820/2007 del 14.03.2008, consid. 3.1;
DTF 125 IV 58 consid. 3.b; Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, 4. Band, N 16 ad art. 187; Trechsel, Praxiskommentar, N 6 ad
art. 187; Maier, Basler Kommentar, N 10 ad art. 187; Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. 1, N 7 ad art. 187; cfr. anche sentenza della Corte delle
assise criminali 72.2012.109 del 23.11.2012 e sentenza della Corte delle assise
correzionali 72.2004.154 del 26.10.2005).
Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187
CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve
concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia il fatto che la vittima è
minore di 16 anni (Corboz, I, Les infractions en droit suisse, 3. ed., Berna
2010, p. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea
2013, n. 21 ad art. 187 CP).
c. L'art.
190 CP tratta il reato di violenza carnale e recita che chiunque costringe una
persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente
usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o
rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci
anni (cpv. 1).
Il reato presuppone l'introduzione del pene nella
vagina della vittima, anche se non completa e non necessariamente accompagnata
dall'eiaculazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., n. 4 ad
art. 190 CP; BSK Strafrecht II, Maier, n. 13 ad art. 190 CP; DTF 123 IV 52
consid. 2).
Autore del reato può essere solo un uomo, se del
caso con la correità di una donna (DTF 125 IV 134 consid. 2 e 3), mentre che
vittima è necessariamente una persona di sesso femminile, anche minore di anni
16 (Maier, op. cit., n. 4 ad art. 190 CP).
L'art. 190 CP assurge a lex specialis per rapporto
alla coazione sessuale (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 189 e n. 18 e 19 ad
art. 190; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2a ed., n. 1 ad art. 189 e n. 13 ad art. 190).
d. Giusta
l’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è
punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria,
chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione
carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza,
esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.
Presupposto del reato di coazione sessuale - che
protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV
169; DTF 124 IV 157; DTF 122 IV 100; DTF 119 IV 310) - è la coercizione con la
quale l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un
atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della
costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un
atto sessuale (DTF 119 IV 311).
Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità
tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto
sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in
cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto
che é necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in
ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
e. Sia
per il reato di violenza carnale che per quello di coazione sessuale, tra i
mezzi coercitivi il legislatore indica la minaccia, la violenza, l'esercizio di
pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere.
La minaccia non deve essere particolarmente grave,
né riferirsi esclusivamente a danni corporali. È però necessario che l'autore,
attraverso le sue parole o il suo comportamento, conduca la vittima a temere un
pregiudizio serio, tale da indurla a cedere. Per dire se la minaccia era idonea
a fare cedere la vittima occorre procedere ad un apprezzamento oggettivo,
ponendosi nella situazione concreta in cui la vittima era venuta a trovarsi
(Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag 476, Corboz, op. cit, ad art. 198, n.
16, pag. 814; Maier, ad art. 190 CP, n. 8, pag. 1366).
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica
più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze
ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il
ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che
l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122
IV 100; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 32.). È
sufficiente che la violenza utilizzata sia efficace, in maniera comprensibile,
nelle circostanze specifiche, per cui è pensabile anche un uso limitato della
violenza (Donatsch, op. cit., pag. 477; Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 17,
pag. 814).
Con l’esercizio di pressioni psicologiche quale mezzo
coercitivo il legislatore ha voluto estendere i reati di violenza carnale e di
coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una
situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica
o della violenza (DTF 124 IV 154). Con l'espressione pressioni psicologiche va
inteso il comportamento dell'autore che provoca intenzionalmente nella vittima
effetti di ordine psichico suscettibili di vincere la sua resistenza e
permettere la congiunzione carnale. Le pressioni psicologiche, che possono
manifestarsi al momento dell'atto ma anche prima, consistono dunque
nell'assoggettamento della vittima, ovvero nel privarla della propria
autodeterminazione sessuale, ad esempio procurandole perduranti sentimenti di
paura o terrore psicologico, oppure minacciandola di un serio pregiudizio a
persone a lei vicine, ponendola con ciò in una situazione senza via d'uscita,
tale da rendere vana sin dall'inizio ogni seria possibilità di opposizione
(Corboz, op. cit. ad art. 189 CP, n. 18, pag. 815; Maier, op. cit., ad art.
190, n. 9, pag. 1367; Donatsch, op. cit., pag. 478-479 e giurisprudenza
citata). Nell'apprezzare l'insieme delle circostanze il giudice deve stabilire
se l'autore ha esercitato sulla vittima una pressione notevole (DTF 128 IV 102
consid. 2b/cc) tale da rendere oggettivamente comprensibile la sottomissione
(costrizione) della vittima.
Il TF ha stabilito che l’inferiorità cognitiva e la
dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli
adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una
sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come
questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati.
Le decisioni del TF definiscono questa particolare
forma di coazione di natura psichica, esercitata dall’autore con la
strumentalizzazione dei legami sociali, come “violenza strutturale” (DTF 131 IV
107; DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154).
Perché sia dato il reato di coazione sessuale
rispettivamente quello di violenza carnale è necessario che l’autore
contribuisca attivamente - con l’adozione di comportamenti che vanno al di là
del semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura
rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali - a porre
soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi
alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 128 IV 106). Ciononostante, ciò non significa che l’autore debba “faire renaître
cette situation de la même manière lors de chacun des actes subséquents. Il
suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que
l'auteur actualise alors sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun
des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence
structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p.
111 s.)” (STF 6P.200/2006).
La coazione di natura psichica deve essere il
risultato di una situazione creata dall’autore.
Il mezzo coercitivo deve essere idoneo a creare
nella vittima uno stato di coercizione psicologica atto a limitare la sua
libertà sessuale. In altri termini, la sottomissione della vittima deve essere
comprensibile. L’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave e raggiungere
l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV
107; DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167 consid. 3.1. e riferimenti; DTF
126 IV 124).
Il TF ha tuttavia stabilito che la resistenza che si
può pretendere dai bambini all’atto coercitivo creato dall’autore, è per
evidenti motivi, meno importante rispetto a quella che è richiesta ad un adulto
(DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154; DTF 122 IV 97
Soggettivamente, perché sia dato il reato di
violenza carnale o quello di coazione sessuale, è necessaria l’intenzione anche
soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve cioè sapere che la
vittima non è consenziente o perlomeno accettarne l’eventualità e deve volere o
perlomeno accettare che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo (cfr.
sentenza CCRP 20.08.2009 in re M. L.).
f. Nel
caso di atti sessuali su fanciulli, in giurisprudenza, si è andata consolidando
la prassi di ammettere il concorso ideale tra l'art. 187 e gli art. 189 e 190
CP (coazione sessuale, risp. violenza carnale; cfr. DTF 128 IV 97 e giurisprudenza
ivi citata).
Come emerge anche dai titoli marginali, le
fattispecie penali proteggono, infatti, beni giuridici diversi. L’art. 187 CP
si prefigge di garantire un normale e armonioso sviluppo fisico e psichico dei
minorenni preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali
(DTF 98 IV 202), mentre scopo degli art. 189 e 190 CP è la garanzia della
libertà e dell’onore sessuali di qualsivoglia persona.
g. Per
quel che concerne il reato di pornografia, in seguito alla sottoscrizione della
Convenzione di Lanzarote, il 1. luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo art.
197 CP.
La vecchia versione dell’art. 197 CP prevedeva, alla
cifra. 3, che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in
circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili
scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o
rappresentazioni pornografici, vertenti su atti sessuali con fanciulli,
animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino
a tre anni o con una pena pecuniaria.
La cifra 3bis della vecchia versione del medesimo
articolo sanzionava, invece, gli atti di pornografia destinati al proprio
consumo, prevedendo una pena più mite. Ai sensi dell’art. 197 cifra 3bis v CP
è, infatti, punito con una pena detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria
chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede
scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti i
rappresentazioni pornografici vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali,
escrementi umani o atti violenti.
Le vecchie cifre 3 e 3bis dell’art. 197 sono state
sostituite, nella nuova versione, dai cpv. 4 e 5. Con questa nuova struttura,
la pornografia dura è sanzionata più severamente. Ai sensi del nuovo art. 197
cpv. 4 CP fabbricare, importare, tenere in deposito, mettere in circolazione,
offrire, mostrare, rendere accessibili, acquistare, procurarsi per via
elettronica o possedere in altro modo pornografia dura viene ora punito con una
pena detentiva sino a tre o cinque anni o con una pena pecuniaria, mentre
sinora era comminata una pena detentiva solo fino a tre anni o una pena
pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6806 s.). Il legislatore ha voluto, infatti,
sanzionare più severamente (con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria) i casi in cui gli oggetti o le rappresentazioni vertono su
atti sessuali reali con minorenni.
Anche per quanto concerne il nuovo cpv. 5 dell’art.
197 CP, che punisce – come il vecchio art. 197 cpv. 3 bis CP - gli atti di
pornografia destinati al consumo, la pena prevista non è più unicamente una
pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria, ma – se ad essere
rappresentati sono atti pedopornografici reali - una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6807 s.).
Non tutte le rappresentazioni di sessualità o
evocazioni erotiche rientrano nella nozione di pornografia. La pornografia
presuppone che la rappresentazione, considerata nel suo insieme, non abbia
altro scopo che quello di eccitare o scioccare lo spettatore o l’auditore
tramite un’evocazione cruda della sessualità, considerata come fine a sé
stessa, suggerendo un’immagine degradante dell’essere umano, asservito al
piacere sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli
ed. SA Berna 2002, n. 11 ad art. 197 CP).
Secondo il messaggio del Consiglio federale, la
pornografia presuppone “scene in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto
delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e
importuna” (FF 1985 II 1105). A titolo di esempio viene citata “la
rappresentazione di pratiche sessuali che si intensificano progressivamente
fino a ridursi all’espressione della sola sessualità” (FF 1985 II 1105).
È pornografico ciò che riduce l’essere umano a un
oggetto di soddisfazione sessuale, del quale si può disporre in qualsiasi
maniera e che ne fornisce così un’immagine degradante (DTF 117 IV 455 consid. b
e c).
Lo scopo della pornografia deve essere quello di
provocare un’eccitazione sessuale nel consumatore (DTF 131 IV 64 con i
riferimenti ivi citati; K. Meng in Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 14 ad art. 197 CP) e
l’oggetto o la rappresentazione devono insistere esageratamente sull’area
genitale nel senso di una sessualità pura senza connotazione umana ed
emozionale. Si tratta di rappresentazioni crude, volgari e primitive di una
sessualità fine a sé stessa, che riduce l’essere umano allo stato di semplice
oggetto sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli
ed. SA Berna 2002, n. 16 ad art. 197 CP; K. Meng in
Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea
2013, n. 18 ad art. 197 CP).
h. Giusta
l’art. 200 CP se un reato contro l’integrità sessuale è stato commesso insieme
da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo
quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
2. I
reati di coazione sessuale e violenza carnale, così come riconosciuto anche
dall’imputato, sono pacificamente adempiuti in relazione agli atti commessi con
__________ (consid. 4.a.), __________ (o __________, consid. 4.b.), la
sorellina di __________ (consid. 4.c.), __________ (consid. 4.d.), __________ e
la ragazza di 13 anni di cui al consid. 4.f., __________ (consid. 4.h.), __________,
__________ e __________, __________ e una minore di 14 anni, __________ e la
sorella, __________ e una minore di 11 anni (cfr., per tutti, consid. 4.i.) e
con cinque minori non meglio identificate (consid. 5). Si tratta, infatti, a
non averne dubbi, di atti di natura sessuale – in parte consumati e in parte
tentati - che sono stati commessi o subiti dalle minori poiché così costrette
dalle __________ per cui lavoravano. L’imputato ha dato un quadro chiaro delle
condizioni disperate in cui queste ragazzine vivevano e della conseguente
impossibilità, per loro, di sottrarsi a quanto le __________ gli imponevano di
fare per soddisfare i clienti, fonte di guadagno.
Così come ammesso da IM 1, i suddetti atti – se
commessi con una minore di 14 anni - configurano parimenti il reato di atti
sessuali con fanciulli, che risulta adempiuto anche in relazione a tutti gli
altri atti di natura sessuale che egli ha commesso e/o a cui ha indotto delle
minori di 14 anni, senza passare per il tramite delle __________. In questi
casi non è, infatti, possibile ammettere che vi fosse una costrizione ai sensi
dell’art. 189 CP. Inoltre l’atto sessuale descritto al punto 2.2. dell’atto
d’accusa realizza l’aggravante dell’art. 200 CP, essendo stato commesso insieme
ad __________.
Infine, sempre come ammesso da IM 1, egli si è reso
colpevole pure del reato di pornografia qualificata ai sensi dell’art. 197 cpv.
4 CP per le fotografie scattate – dopo il 1° luglio 2014 - a __________
(consid. 4.b.), alla ragazzina di 14 anni incontrata insieme a __________
(consid. 4.i.), alla sorella di __________ (consid. 4.i.) e per le fotografie
che si è fatto spedire da __________ (consid. 4.m.), immagini che egli ha
mostrato a colleghi/amici, e del reato di pornografia ai sensi dell’art. 197
cpv. 3 bis vCP per essersi procurato, per via elettronica, a __________, tra il
2009 e il 2016, 5 rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con minori.
L’art. 197 cpv. 3 bis vCP è, infatti, per quanto concerne il consumo personale
di pornografia avente per oggetto atti sessuali reali con minori, più
favorevole all’imputato (lex mitior).
V. Perizia
In corso d’inchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica
e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito
il suo rapporto all’attenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato
l’incarto penale, effettuato 4 colloqui con il peritando (della durata di
un’ora ciascuno) ed eseguito due esami psicologici condotti dagli psicologi __________
e __________ (AI 59, pag. 1).
1. A dire dell’esperto IM
1 soffre di un:
"
disturbo di personalità caratterizzato da una grave immaturità
affettiva con tendenze depressive, ansia, insicurezza, prevalenza del principio
di piacere su quello di realtà, fragile identità sessuale (il peritando appare
chiaramente eterosessuale ma ben poco virile) pur presentando un assetto
cognitivo normale. Evidente la problematica edipica irrisolta. L'orientamento sessuale
conseguente a queste "premesse" non può, che essere di tipo
pedofilico". (…)
Questo disturbo può essere inquadrato, utilizzando il manuale di
riferimento ICD-10, come disturbo di personalità immaturo (F60.8) con pedofilia
(F65.4)”.
A questi disturbi si aggiungono, a mente del perito, anche
un’eiaculazione precoce (F52.4) e una disfunzione erettile con ogni probabilità
psicogenica (F52.2.), oltre che:
"
una probabile dipendenza da pornografia e da Internet
("bulimia del sesso virtuale"), patologie oggetto di attenzione in
epoca recente ma non ancora classificate come tali dai manuali di riferimento”
(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38).
Secondo il perito i disturbi di cui soffre l’imputato sono da
ricondurre, da un lato, a una sorta di predisposizione genetica per disturbi
sia di tipo depressivo (presenti tanto nella madre quanto nella nonna materna),
che della personalità (presente nel padre) e, dall’altro, alla situazione
famigliare difficile in cui è cresciuto (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 32).
La situazione famigliare dell’imputato è, infatti, sempre stata caratterizzata
da un rapporto conflittuale tra i genitori che ha portato la madre a
sovrainvestire sul figlio, da un sovrainvestimento del figlio sulla madre e dal
conseguente suo allontanamento dalla figura paterna, che egli connota
negativamente. Dal padre egli si sente abbandonato, trascurato, usato quale
schermo per le sue avventure extraconiugali, frequenti e commesse con ragazze
molto giovani e squalificato, ciò che ha minato alla base la stima di sé del
peritando, facendone un persona insicura e timorosa del giudizio, aspetto
quest’ultimo che ha poi caratterizzato la sua vita relazionale e sessuale
(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 33). A ciò hanno sicuramente contribuito
anche il comportamento effemminato del peritando, che gli è valso il soprannome
“__________” in adolescenza, e i due episodi a connotazione
“pedofila-omossessuale” che egli ha vissuto in giovane età. Il primo con il
padre di un amico d’infanzia, che si è masturbato davanti a lui, e il secondo
con un compagno di scuola, che egli credeva fosse omosessuale e che l’ha
abbracciato e toccato, facendolo sentire a disagio. Il peritando, spiega il
perito, ripiega così su una “sessualità autoreferenziale, narcisistica, in
cui “L’Altro” (o meglio “l’Altra”) è vissuta come “ingrediente fantastico”,
idealizzazione, stimolo immaginario surrogato ad un reale irraggiungibile”
(perizia, pag. 33-34). Nelle relazioni l’imputato si sente, pertanto,
inadeguato, la donna vera gli incute timore e le sue poche esperienze in questo
ambito sono, anche sul piano sessuale, fallimentari. Non da ultimo, anche la
carriera di studi e di lavoro dell’imputato è, per il dr. Med. __________,
rivelazione del suo disagio e “l’incapacità del peritando di crescere fino
ad un livello di maturità “da adulto” è dimostrata in modo flagrante
dall’assenza di autonomia logistica” e dal rapporto simbiotico con la
madre, rapporto che – a mente del perito – è di:
"
importanza rilevante anche per i reati commessi. Incapace di
stabilire una relazione interpersonale adeguata con una donna (il modello
materno, da questo punto di vista è insufficiente), insicuro sul piano
dell'identità personale e sessuale, gravata oltretutto da disfunzioni erettili
con ogni probabilità psicogeniche, il peritando, alla ricerca di stimoli
eccitanti in interne, finisce per trovarli nei siti asiatici che offrono
"chat" e "show" con ragazze e, volendo, con ragazze
minorenni.
(…)
Al di là delle predilezioni "estetiche" che il peritando
descrive, è interessante notare come la realizzazione delle sue fantasie passi,
in questo contesto, attraverso la mediazione delle "__________" e
anzi, preferibilmente, della madre vera delle ragazze. Il peritando riferisce
di "chattare" con madri alle quali chiede se abbiano figlie giovani
e, addirittura se a loro piacerebbe che lui diventasse il loro
"ragazzo". Nelle fantasie (probabilmente in larga misura inconsce)
del peritando, è importante che la ragazzina, idealmente vergine e con un
fisico da modella di "Victoria's secret" (__________) gli sia
"affidata" dalla madre, vi sia dunque il beneplacito materno. In
altre parole, il peritando, infantile, desidera ottenere dalla (propria) madre
il consenso ad una relazione sessuale con una ragazza che però idealmente dovrebbe
essere vergine, pura, "angelica”
(perizia, pag. 35).
2. Per il dr. Med. __________
i reati commessi da IM 1 sono certamente da mettere in relazione con il
disturbo di cui soffre. Tuttavia, spiega il perito, tale disturbo di
personalità non ha determinato un’incapacità – né totale né scemata - di
valutare il carattere illecito degli atti che andava commettendo e, nemmeno, ha
determinato una sua totale incapacità di agire. Al contrario “la commissione
dei reati presuppone intenzionalità e capacità di pianificazione e attuazione”
(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38). Per il perito, il serio disturbo
immaturo di personalità di cui l’imputato soffre, ha però inibito la sua
capacità di agire e ne ha condizionato gli esiti, determinandone una scemata imputabilità
di grado da lieve a medio (circa del 33%, cfr. perizia psichiatrica, AI 59,
pag. 39 e verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag.
2).
3. Per quanto concerne
il rischio di recidiva, il perito conclude per l’esistenza di un rischio, anche
se relativamente modesto, che il peritando possa commettere dei nuovi reati nel
medesimo ambito e nel medesimo contesto in cui ha già delinquito. Tuttavia, per
il perito:
"
Contro questa possibilità depone il fatto che egli ha riconosciuto
il suo comportamento patologico e illegale e ha spontaneamente sollecitato
aiuto, sotto la spinta della procedura penale in corso ma anche, così almeno
credibilmente ci sembra, di un malessere interiore formato da sensi di colpa,
depressione, vergogna e disagio per la propria insufficienza sessuale (…) e
relazionale. La terapia richiesta e raccomandabile dovrebbe contribuire
sensibilmente a limitare il rischio di ricaduta.
Per quanto riguarda la probabilità di ricaduta, clinicamente essa
è da considerare bassa; infatti, se è vero che il peritando ha commesso una
lunga serie di reati (il che depone contro una prognosi favorevole), è
altrettanto vero che si è trattato sempre della stessa fattispecie, per la
quale egli ora chiede aiuto e sarà sottoposto a terapia specifica”
(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 39).
Al dibattimento ha poi precisato:
"
R: al momento della perizia il rischio di recidiva c’era. Non è
però in condizione di poter delinquere ancora in questo momento. Non credo che
si possa ragionevolmente aspettarsi che una persona che per molti anni ha avuto
questo comportamento lo modifichi di colpo. Potrà avvenire solo nel corso di un
percorso terapeutico strutturato, verosimilmente sull’arco di anni.
(…)
Oggi il rischio non è sicuramente basso. Il percorso terapeutico
deve ancora essere fatto e sarà lungo. Quanto non si può dire, dipende da molte
variabili, tra cui l’organizzazione della terapia”
(verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib.,
pag. 3).
4. Quale misura
terapeutica adeguata, sempre il perito ha indicato una pesa a carico integrata
pischiatrico-psicoterapeutica, da eseguirsi ambulatorialmente già in corso di
espiazione di pena (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41; verbale di
interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag. 4).
VI. Commisurazione
della pena
1. La difesa, pur riconoscendo che la colpa di IM 1 è oggettivamente
grave, ha chiesto un’attenuazione importante della pena in ragione della
scemata imputabilità rilevata dal perito e delle circostanze sia soggettive che
personali legate alla colpa. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti
soggettivi, del fatto che egli ha agito soprattutto spinto dalla necessità di
ricercare affetto, poiché ciò che egli ricercava era una girlfriend
experience e del fatto che gli atti sono stati commessi ad __________, meta
per eccellenza del turismo sessuale. In relazione alle circostanze legate
all’autore ha invocato, invece, l’attenuante specifica del sincero pentimento,
che va riconosciuta in favore di IM 1 in ragione della collaborazione da egli
prestata in inchiesta, della sua volontà di risarcire le vittime e delle
informazioni da egli fornite alla polizia sulle __________ coinvolte, nonché la
vita anteriore di IM 1, il suo comportamento in carcere e l’assenza di
precedenti.
2.
a. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata
secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,
secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti
nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la
possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la
lesione.
b. L’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF
12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).
c. Determinata, così,
la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne
in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22
giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009
consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6, n. 72, pag. 205).
d. Giusta
l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con
fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il
danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la
pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a
quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio
"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le
altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si
differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena
a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,
ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007,
consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP
conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48
lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14
ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto
che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza
del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare
deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342
consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione
dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6S.17/2003
del 3 febbraio 2003 consid. 2.3). In effetti, il sincero pentimento presuppone
che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e
meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve
essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della
colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o
imminente.
Si richiedono, dunque, cumulativamente due
condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare,
STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar,
StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il
citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del
suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura
di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008
del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;
6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003
consid. 2.1;6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1
e riferimenti e consid. 3a).
Con riferimento al sincero pentimento che si
concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato
che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale
attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del
reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua
volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.
1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice
confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112
consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009,
consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può,
invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di
colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima
sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet,
Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486
che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni
che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non
avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di
sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3).
L’ammissione di una delle circostanze attenuanti
previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro
legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà
offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del
proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza
attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113;
STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento poco
caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP)
comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale
ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse
ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (STF
7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).
e. Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena.
3.
a. Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è estremamente grave, perché
egli ha violato in maniera importante il bene giuridico protetto, costituito
dal sano e armonioso sviluppo sessuale del fanciullo e dalla sua libertà di determinarsi
in campo sessuale. La sua colpa è, inoltre, grave per il numero di vittime
abusate, per la loro età estremamente giovane (e più ci si allontana dal limite
di protezione, maggiore è la colpa oggettiva), per il periodo assai lungo
durante il quale sono stati commessi gli atti e per l’intensità degli atti
stessi (toccamenti, masturbazioni e rapporti orali reciproci, fino ad arrivare
a consumare un rapporto completo con una minore di 14 anni mentre la __________
lo consumava, sul medesimo letto, con una ragazzina di 13 anni), alcuni dei
quali particolarmente invasivi e perversi. Basti citare, a titolo di esempio,
l’aver costretto le vittime ad urinare davanti alla webcam, ad assistere a un
rapporto completo tra lui e una maggiorenne, per poi eiaculare sulla pancia
della minore, a farsi praticare un rapporto orale e ad assistere alla sua
masturbazione con successiva eiaculazione sulla faccia della vittima, a
compiere degli atti sessuali quali masturbazioni, rapporti orali e baci con due
minori contemporaneamente.
b. Dal
profilo soggettivo qualifica negativamente la colpa di IM 1 il fatto che egli
ha agito per ricercare un suo appagamento sessuale, con lo scopo principale di
riuscire a soddisfare le sue pulsioni sessuali senza essere giudicato per le sue
scarse prestazioni in questo ambito. Ed aggrava ulteriormente la sua colpa il
fatto che, per soddisfare questi bisogni, egli si recava fino nelle _____________,
organizzando e pianificando i suoi viaggi con il fine di incontrare le
ragazzine che aveva precedentemente visto e scelto in chat. In questo senso la
colpa di IM 1 è grave anche perché, scegliendo le sue vittime prima di giungere
sul posto, in base a precisi e determinati canoni estetici e alla perdita o
meno della verginità, egli ha dato prova di grande egoismo, egoismo che non ha
da essere ulteriormente motivato. Basti pensare che, se anche solo ingrassavano
un po’, le ragazze con cui era entrato in contatto non gli interessavano più e
smetteva di incontrarle. Con il suo modo di agire IM 1 si creava dunque una
precisa situazione, consona alle sue esigenze, investendo cospicue energie e
denaro e approfittando della situazione di estrema povertà in cui si trovavano
le vittime: bambine che non avevano altra scelta se non quella che piegarsi
alla volontà delle __________ e, dunque, dei clienti, perché provenienti da
ambienti estremamente poveri dove, nelle case, manca anche l’acqua; situazione
di cui egli era perfettamente al corrente per essere stato direttamente sul
posto dove queste bambine vivevano. Consapevole di questo, IM 1 si recava fin
nelle _____________, in un paese lontano dove, proprio per la situazione
sociale esistente, gli era possibile sfogare liberamente le sue pulsioni senza
correre il rischio di essere giudicato né dalle minori con cui si accompagnava
né, soprattutto, dagli amici e dalle persone a lui vicine. IM 1, però, di
alternative ne aveva: poteva andare a prostitute sia qui in Svizzera che
all’estero, poteva quantomeno fermarsi alle sole masturbazioni in chat
(comportamento che avrebbe costituito sì reato, ma molto meno grave rispetto
agli agiti di cui si è macchiato), rispettivamente poteva chiedere aiuto agli
specialisti per il problema di impotenza da cui era afflitto e che, per paura
del giudizio, gli causava difficoltà nei rapporti sessuali con donne mature. In
definitiva, dunque, l’unico fattore di attenuazione della colpa soggettiva
riconosciuto dalla Corte è la scemata imputabilità per il disturbo di
personalità caratterizzato dalla sua grave immaturità, che declassa la colpa
soggettiva dell’imputato da grave a media. In questo senso, tuttavia, è bene
sottolineare che gli atti commessi da IM 1 andavano al di là di quelli che un
normale adolescente, come è stato definito dal perito, compie e che pertanto il
divario tra l’entità degli atti commessi e la sua asserita immaturità, non può
essergli di giovamento.
Tutto considerato, la colpa dell'imputato risulta essere di
intensità da mediamente grave a grave per cui si giustificherebbe, già tenuto
conto della scemata imputabilità di cui sopra, una pena non inferiore ai sette
anni.
c. La
pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten). Ritenuto che l’assenza di precedenti è un
fattore neutro e che la sua difficile situazione famigliare è già stata
ampiamente considerata dal perito quale fattore di influenza sulla sua
imputabilità, l’unico fattore di attenuazione della colpa di IM 1 in questo
ambito è il sincero pentimento da lui dimostrato. IM 1 si è, infatti, assunto
pienamente la responsabilità dei propri atti, e lo ha fatto sin da subito, poco
importa se per finalmente scaricare la propria coscienza. Certo è che lo ha
fatto senza calcoli, e in questo senso la Corte non ha dato peso ad alcuni
tentativi di autogiustificazione (“ero pressato da __________”; “non pensavo
di farle soffrire”; “le trattavo bene”; “se non ci fosse stato internet etc”),
poiché si tratta di auto giustificazioni del tutto umane, figlie dello spirito
di sopravvivenza che ognuno ha. Non solo l’imputato ha ammesso pienamente i
fatti, confessione che da sola – in assenza di altre prove per i reati più
brutti di cui si è macchiato - l’ha portato ad essere giudicato davanti ad una
Corte criminale, ma ha pure fornito tutte le informazioni che poteva dare agli inquirenti
per identificare le persone che gli procuravano le bambine (le così dette __________).
Collaborando con gli inquirenti e facilitando l’identificazione dei correi, IM
1 ha dimostrato di volersi effettivamente dissociare dall’attività criminale
commessa. A ciò aggiungasi pure la disponibilità, concretamente dimostrata, al
risarcimento delle vittime, indipendentemente dal fatto che questa operazione
non sia andata in porto a prescindere dalla sua volontà, e l’essersi
personalmente assunto le spese relative alla sua difesa. In questo senso
l’incidenza del sincero pentimento deve essere di maggiore effetto rispetto a
quanto viene riconosciuto dalle prassi del tribunali, attestandosi ad una
percentuale oltre il 20%, anche perché, senza le sue dichiarazioni, molti dei
suoi atti sarebbero, molto verosimilmente, rimasti impuniti.
d. Sulla
scorta di tutto quanto precede a IM 1 viene inflitta una pena detentiva di 5
anni e sei mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in
sede di espiazione di pena, così come indicato in perizia. Scopo della presa a
carico è “focalizzare l’aspetto anaclintico, quello dell’autostima e il tema
edipico e la sua importanza inibitoria sulla maturazione del peritando e lo
sviluppo della sua personalità” (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41),
riuscendo così a limitare il rischio di commissione di nuovi reati in
connessione con la turba psichica di cui IM 1 soffre. Con il che, con
riferimento all’art. 67 CP, questa Corte ritiene che il trattamento
ambulatoriale ordinato –che non può evidentemente prescindere, di per sé, da
un’assistenza riabilitativa – appare sufficiente a sanare il rischio di
recidiva attualmente esistente, senza che sia pertanto necessario pronunciare
l’interdizione di cui all’art. 67 cpv. 3 CP, che non sarebbe altro che un
inutile doppione.
VII. Confische
Gli oggetti posti sotto sequestro sono stati
confiscati ex art. 69 cpv. 1 CP. Trattasi, evidentemente, di oggetti che
l’imputato ha utilizzato per commettere i reati per cui è stato condannato o
che ne costituiscono il prodotto e di cui egli, infatti, nemmeno ha chiesto la
restituzione (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib.,
pag. 10).
VIII. Tasse e
spese
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono
poste a carico del condannato (art. 426 CPV. 1 CPP).
Visti gli art. 5, 19 cpv. 2, 22, 40, 47, 48, 49, 51, 63, 69, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 187
cifra 1, 197 cpv. 4 e 5 e 200 CP;
22
e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1
1. è
autore colpevole di:
1.1. ripetuta
coazione sessuale, in parte tentata
per avere, a __________ e __________,
tra il 2010 e fine 2015, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni
psicologiche su di loro, costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti
analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali, e meglio baci con la
lingua, toccamenti e baci alle parti intime, masturbazioni e rapporti orali, in
parte via chat e in parte direttamente sul posto;
1.2. ripetuta
violenza carnale, in parte tentata
per avere, a __________, tra il 2010 e
il mese di aprile 2014, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni
psicologiche su di loro, costretto tre ragazze minorenni a subire la
congiunzione carnale;
1.3. ripetuti
atti sessuali con fanciulli
per avere, a __________, tra il 2010 e
il mese di aprile 2016, compiuto, indotto e coinvolto diverse minori di anni 14
in atti sessuali, nonché a __________ e __________, tra il 2010 e il mese di
aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam, indotto almeno diverse
minori di anni 14 ad atti sessuali;
1.4. ripetuta
pornografia
per avere, a __________ e __________,
1.4.1. tra
il 2014 e il 2015, formato un imprecisato numero di immagini pedopornografiche;
1.4.2. tra
il settembre 2009 e l’aprile 2016, per il proprio consumo, procuratosi, un
imprecisato numero di rappresentazioni vertenti su atti sessuali con minori;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa del 13 settembre 2016 e precisato nei considerandi.
2. Di
conseguenza,
avendo agito in stato di scemata
imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento,
IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
3. È
ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede
di espiazione di pena.
4. È
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.
5. La
tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a
carico del condannato.
6. Questo
giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di
revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle
assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni
dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata
alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica
della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio
federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
- Ufficio
assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900
Lugano
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte
delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 300.--
Perizia fr. 21'618.50
Perito in
aula fr. 1'000.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 146.20
fr. 28'064.70
===========