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Decisione

72.2016.174

Costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali; costretto 3 ragazze minorenni a subire la congiunzione carnale; compiuto, indotto e coinvo

14 febbraio 2017Italiano114 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi di cui soffre – e bastava così poco per farlo – ha preferito, per

vergogna, passare dai postriboli a internet per soddisfare mille fantasie. La

ricerca che ne è poi seguita tramite le __________ per trovare la bambina

perfetta, quella che rispondeva ai suoi criteri, non può che essere definita

ignobile: dapprima voleva vedere le bambine in foto, nude, per poi decidere se

valeva la pena incontrarle o meno. Poi preparava scrupolosamente gli incontri,

appoggiandosi alle __________ o alle famiglie, che erano presenti durante gli

abusi, atti turpi, tremendi, a cui le bambine non potevano sottrarsi.

Rileva che dal profilo oggettivo gli atti enumerati nell’AA, a cui

si applica l’aggravante del gruppo vista la presenza di terzi durante la loro

commissione, sono mostruosi. Lo sono per il bene giuridico protetto che è stato

leso, per il numero di vittime e l’arco di tempo in cui sono stati commessi. La

gravità dell’agire dell’imputato è tale per cui la pena base si situa sui 10

anni di detenzione. Questa pena base va poi attenuata in considerazione, da un

lato, del disturbo di personalità di cui IM 1 soffre e che ha determinato, per

il perito, una riduzione della sua capacità di agire pari al 33% secondo il

vecchio diritto, e dall’altro, del sincero pentimento che egli ha dimostrato.

L’attenuante del sincero pentimento gli va riconosciuta innanzitutto perché IM

1 ha avuto un atteggiamento processuale di rara spontaneità, descrivendo tutti

gli atti così come enumerati nell’AA, anche quelli più turpi, senza mai giocare

al ribasso sull’età delle vittime. Senza le sue confessioni il MP non avrebbe

potuto ricostruire in alcun modo gli atti da lui commessi. Ma non solo. Egli ha

anche fornito tutti i dati a lui disponibili relativi alle due __________ con

cui era in contatto e grazie ai quali si spera di poter trovare una

collaborazione con le autorità _____________ per poterle identificare e

fermare. Infine si è offerto di versare fr. 15'000.- ad un’associazione in

favore di vittime che hanno subito abusi. Le due attenuanti descritte

giustificano una riduzione di 3 anni della pena base. In conclusione chiede

dunque la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 7 anni assortita

dalla misura del trattamento ambulatoriale;

l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula

e motiva le seguenti conclusioni:

evidenzia, innanzitutto, che l’imputato si è presentato al

processo reo confesso e pronto ad assumersi le sue responsabilità. Rileva che

leggendo l’AA e gli atti istruttori si potrebbe pensare a IM 1 come ad un

mostro, ma, pur avendo egli indubbiamente commesso degli atti orribili, un

mostro non è. È un adolescente, convinto di fare del bene, di dare alle bambine

una vita migliore. Per lui queste bambine non sono mai state degli oggetti, ma

erano le sue girls. Sottolinea che i fatti e la sussunzione giuridica

non sono contestati e che ciò di cui occorre discutere è la commisurazione

della pena. Ammette che la colpa dell’imputato è oggettivamente grave, ma occorre

cercare delle spiegazioni per il suo agire analizzando gli aspetti soggettivi.

Per quanto riguarda il movente rileva che egli ha agito sì per soddisfare le

sue pulsioni sessuali, ma non solo. Ha agito soprattutto per ricercare affetto,

ciò di cui ha sempre sostenuto – e non vi è motivo di dubitare della

credibilità delle sue dichiarazioni – di avere più bisogno. Del resto, anche

dalla perizia è emerso che l’affettività è un aspetto estremamente problematico

per IM 1. In merito agli obiettivi perseguiti, afferma che ciò che l’imputato

ricercava era la girlfriend experience, il sentirsi importante,

l’accudire queste bambine. A spingerlo ad agire così come ha fatto è stato

anche il bisogno di scappare dal pregiudizio legato ai suoi problemi sessuali,

poiché la donna vera gli incuteva timore. Continua sostenendo che – per quanto

riguarda la libertà dell’autore di decidersi fra la legalità e l’illegalità -

occorre mettere l’accento anche sulla realtà in cui tutto è avvenuto che,

seppur da lui ricercata, era una realtà lontana dalla nostra, la meta per

eccellenza del turismo sessuale. Non da ultimo sostiene che nel caso di IM 1,

deve avere un peso determinante nella definizione della colpa lo stato di

scemata imputabilità in cui egli ha agito, poiché bisogna dare il peso che

merita al disturbo di personalità con tratti di immaturità di cui, secondo la

diagnosi del perito, l’imputato soffre.

Continua invocando i fattori legati all’autore di cui IM 1 deve

beneficiare. Primo fra tutti la sua vita anteriore. Descrive dapprima la

difficile infanzia dell’imputato, caratterizzata in particolare da solitudine,

abbandono, da un rapporto difficile con il padre, dal dolore per le sofferenze

della madre e dalla separazione dei genitori. Parla in seguito della sua

adolescenza, vissuta da IM 1 come una fase di grande sofferenza,

contraddistinta da episodi di bullismo, da un sentimento di inadeguatezza e

durante la quale ha perfino dubitato del suo orientamento sessuale, ciò che

l’ha portato a sentirsi sempre inadeguato con le ragazze. Spiega poi come IM 1

non ha mai raggiunto una stabilità sessuale: ha subito un episodio di abuso in

tenera età, poi ha iniziato a masturbarsi – sempre più spesso – maturando un

sentimento di incompetenza in seguito ai primi rapporti sessuali con delle

ragazze, accompagnandosi in seguito solo a prostitute nei locali a luci rosse

del nostro cantone, con le quali i rapporti, con il passare del tempo, non lo

soddisfacevano più per la mancanza di affetto e per il continuo giudizio sulle

sue prestazioni sessuali. Inizia così ad accedere alle chat, a fare i primi

viaggi in ________ e pian piano si isola sempre di più creandosi una realtà

virtuale, che lo porta alla deriva. Arriva poi il momento in cui capisce che il

suo interesse si rivolge a ragazze minorenni ed inizia a chattare con loro e a

fare i primi viaggi nelle _____________. Precisa che fa il primo viaggio per

incontrare __________, conosciuta in chat, per cui perde la testa poiché si

stente voluto e desiderato. Rileva come, per quanto attiene agli atti commessi

su __________, va considerato che la stessa era disinibita nel suo agire e che

pertanto non è stata sicuramente coartata con la stessa intensità delle altre

vittime, seppur vi era la __________ (di cui ha peraltro assunto le veci

in incontri successivi con altre minori) presente. Nei tre successivi incontri

(punto 1.2, 1.3. e 1.4. dell’AA) l’imputato si è limitato a chiedere alle

bambine di spogliarsi e, siccome non prendevano l’iniziativa, si è poi fermato,

trascorrendo del tempo con loro all’infuori dal contesto sessuale, ciò che lo

appagava comunque perché era contento di vederle felici. Precisa che ha poi

iniziato a chattare ed incontrare le bambine di __________, che non erano

libere di mostrarsi timide e dovevano, al contrario, mostrarsi disinibite,

spingendo l’imputato a fare ciò che ha fatto. Con __________, che voleva

compiacere e a cui voleva mostrare di essere un vero uomo, ha commesso gli atti

peggiori poiché vedeva solo la disinibizione delle bambine e gliela invidiava.

Sottolinea che IM 1 non si perdonerà mai per quello che ha fatto, ma in quel

momento non si rendeva conto del male che faceva. Rileva come verso la fine del

2014 IM 1 ha iniziato a porsi degli interrogativi e a non sentirsi più bene,

capiva che le bambine a cui lui si era affezionato (__________, __________) in

realtà erano interessante solo ai soldi oppure, come __________, non potevano

comunque essere solo la sua girl. Spiega come a quel momento l’imputato matura

una nuova fantasia, quella di avvicinarsi a delle madri che potevano mostragli

delle foto delle figlie nude e poi concedergliele, vergini. È in questo

contesto che IM 1 conosce __________, che diventerà poi la sua fidanzata.

Rileva come l’imputato inizia però ad avere troppo sensi di colpa e come inizia

a sentire la necessità di allontanarsi da quel mondo, anche per i rimorsi nei

confronti della madre, l’unica donna della sua vita.

Quali altri fattori legati all’autore di cui occorre tener conto

enumera il comportamento in carcere tenuto da IM 1, che è stato ineccepibile,

il fatto che egli non ha precedenti e che, in considerazione della

collaborazione da egli prestata, della volontà di risarcire le vittime da egli

dimostrata e delle informazioni fornite alla polizia in merito alle __________

coinvolte, va riconosciuta in suo favore l’attenuante del sincero

pentimento, così come previsto dalla giurisprudenza del TF e richiesto anche

dalla PP. Infine rileva che occorre considerare anche l’effetto che la pena

avrà sulla vita dell’imputato, sottolineando come una pena detentiva di lunga

durata comprometterebbe in modo irrimediabile il futuro professionale di IM 1 e

che egli dovrà comunque subire una stigmatizzazione da parte della società, ciò

che giustifica, a suo modo di vedere, che la pena adeguata alla colpa dell’imputato

non venga sfruttata per intero, il tutto non essendo, del resto, necessario per

trattenerlo dal commettere nuovi reati. In conclusione, in considerazione del

carcere preventivo sofferto, dello stato di scemata imputabilità in cui ha

agito, delle confessioni da egli rilasciate in un ambito così delicato come

quello che qui ci occupa e del sincero pentimento da lui dimostrato, chiede che

all’imputato venga inflitta una pena detentiva contenuta in 36 mesi di

detenzione. Si rimette al giudizio della Corte per quanto concerne la

sospensione parziale della pena.

Considerato, in

fatto ed in diritto

I. Vita e

precedenti penali dell’imputato

1. IM 1 è

nato nel 1971 a __________. Ha vissuto a __________ fino all’età di __________

anni, quando i genitori si sono separati ed egli è andato a vivere con la madre

a __________ (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1). Secondo le sue dichiarazioni, ha

frequentato le scuole elementari e medie presso __________, ottenendo buoni

risultati fino alla prima media, quando sarebbero subentrati la frequentazione

di cattive compagnie ed alcuni episodi di bullismo, che avrebbero determinato

un calo di rendimento e sarebbero stati per lui fonte di sofferenza:

"

R: gli episodi di bullismo sono iniziati in seconda media

e sono andati avanti fino alla quarta. I primi due anni ero tra i più bravi a

scuola, poi sono arrivati dei nuovi compagni e io ed altri siamo diventati

vittima di bullismo. Ero un ragazzo gentile, a modo __________ e bravo a

scuola, quindi se da una parte li potevo aiutare, dall’altra hanno iniziato a

darmi del gay.

D: questa cosa che effetto ha avuto su di lei?

R: ha avuto un effetto umiliante, devastante. Mi fece

perdere completamente la fiducia in me stesso. Quell’anno arrivarono anche le

ragazzine e quindi essere chiamato “__________” era fonte di sofferenza. Non

capivo come mai i docenti non intervenissero, mi sentivo abbandonato, anche dai

__________ che avrebbero dovuto difendermi”

(verbale del dibattimento, pag. 2).

Terminate le scuole medie, sempre secondo le sue

dichiarazioni, IM 1 ha frequentato il __________, con scarso profitto. In

seguito ai pessimi risultati scolastici, IM 1 si è trasferito presso il padre a

__________, dove quest’ultimo viveva con la nuova famiglia (__________), con

l’intento di essere maggiormente seguito nel suo percorso scolastico. Il

trasferimento presso il padre non ha però portato ai risultati sperati …omissis…

Nel __________ egli sarebbe dunque tornato a vivere

dalla madre a __________ e avrebbe iniziato a lavorare dapprima in __________, poi

sia per __________ che per __________, presso cui faceva il __________ (perizia

psichiatrica, AI 59, pagg. 6-7). …omissis… Nel frattempo, nel __________,

avrebbe lasciato l’appartamento della madre per trasferirsi in __________ …omissis…

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 7).

2. Dal

profilo delle relazioni personali, IM 1 afferma di aver sempre avuto con la

madre un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, mentre i rapporti con il

padre sarebbero sempre stati conflittuali e, attualmente, quasi inesistenti. Al

di fuori della famiglia, dalle sue dichiarazioni emerge che ha sempre avuto

pochi amici e non ha avuto storie sentimentali importanti, ad eccezione di

quella vissuta con una ragazza __________, tale __________, in giovane età:

" ADR che ho avuto delle storie sentimentali non importanti. Avevo poi

conosciuto una ragazza __________ con la quale ho avuto una storia per circa __________

anni (__________) …omissis... Sino al __________ non ho più avuto relazioni,

volevo anche io stare da solo, non mi interessava più. Come spiegato, ho poi

cominciato ad andare a prostitute”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 1).

3.

a. Per quanto concerne il suo stato di salute egli riferisce di soffrire,

fin da giovane, di problemi di impotenza e di eiaculazione precoce (PS

15.04.2016, pag. 10). Già da adolescente egli non riusciva, infatti, ad avere

un’erezione spontanea e, dopo la fine della relazione con __________, anche con

la masturbazione l’erezione risultava difficoltosa:

“…omissis…”

(PP 11.05.2016, pag. 3).

Egli, prima dell’inchiesta penale che ci occupa, non

si è mai fatto visitare da un medico per questi problemi, credendo che la causa

fosse da ricercare nell’eccessiva masturbazione da egli praticata negli anni:

“…omissis…”

(PP 11.05.2016, pag. 4).

b. In

corso d’inchiesta la PP ha chiesto ai periti dott.ssa __________ e dott. __________

di determinarsi in merito alla disfunzione erettile dell’imputato. Avendo

quest’ultimo rifiutato di sottoporsi all’esplorazione rettale per la

valutazione della ghiandola prostatica, non è stato possibile per i periti “valutare

l’eventuale presenza di una ipertrofia prostatica che può determinare

problematiche e disfunzioni legate alla sfera sessuale (calo del desiderio,

impotenza, disfunzione erettile, eiaculazione retrogada, assente o precoce)”.

Nel referto peritale del 27 giugno 2016 si legge che, per poter eseguire una

simile valutazione, sono necessari “l’esecuzione di un esame ecografico

della prostata (previo assenso del soggetto)” e degli “accertamenti

diagnostici sia ematici (dosaggio PSA, testosterone, prolattone, TSH, glicemia,

emoglobina glicata) sia vascolari (ecocolordoppler con iniezione di

prostaglandine nei corpi cavernosi – esame da effettuare in ambiente

ospedaliero)” (perizia medico legale e urologica del 27.06.2016, AI 48,

pag. 4).

c. Preso

atto della perizia, il 12 luglio 2016, IM 1, per il tramite del suo legale,

acconsentiva a sottoporsi all’esame ecografico della prostata e a tutti gli

accertamenti necessari per eseguire una corretta valutazione della disfunzione

erettile (AI 57) e veniva pertanto fissato un appuntamento presso __________

per procedere all’esame ecodoppler vascolare penieno (AI 60).

Il 19 agosto 2016 il dr. __________, medico __________,

riferiva che IM 1 “è stato informato in maniera chiara completa ed esauriente sulle

indicazioni e le complicanze dell’esame programmato in data odierna (__________),

e rifiuta di firmare il consenso informato” (AI 66), ragion per cui l’esame non

è stato eseguito. Con scritto 23 agosto 2016 il difensore di IM 1 comunicava

che questi, dopo aver preso atto dal consenso informato dei possibili danni

permanenti che l’esame poteva comportare, non era più disposto a sottoporvisi

(AI 67).

d. In

occasione dell’udienza preliminare del 18 novembre 2016, il difensore

comunicava che – qualora fosse necessario - IM 1 “potrebbe comunque essere

disposto a sottoporsi all’esame ecodoppler per accertare la sua disfunzione

erettile, anche se nel corso dell’inchiesta ha in un primo tempo rifiutato di

sottoporsi a questo accertamento” (verbale d’udienza preliminare, doc, TPC 3,

pag. 1), esame che è poi effettivamente stato possibile eseguire nel mese di

gennaio 2017. Questo l’esito dell’esame riferito dal dr. med. __________:

" L'esame

ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 7.5 Mhz, attraverso

scansioni longitudinali e trasversali a partire dalla base ventrale/dorsale,

nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali

a carico del corpo spongioso e/o dei corpi cavernosi.

Dopo inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10

mcg) si ottiene erezione completa, in tempi fisiologici. Non evidenza di

alterazioni grossolane a carico della parete delle arterie cavernose, che

risultano ben distribuite nei due emisomi.

Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose,

eseguito a 10, 20 e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con

valori emodinamici nella norma (V.P.S. >35 cm/s).

Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta

competenza del sistema elicino-sinusoidale. Buona competenza del meccanismo

veno-occlusivo. Non evidenza di recurvatum”

(doc. TPC 10).

Su richiesta dell’imputato, che contestava di aver

avuto un’erezione rigida durante l’esame e sosteneva che si fosse verificato

unicamente un ingrossamento del pene, il dr. med. __________ ha così corretto

le sue conclusioni:

" L'esame

ultrasonografico del pene, eseguito con sonda lineare da 75 Mhz, attraverso

scansioni longitudinali e trasversali a partire dalle base ventrale/dorsale;

nella preliminare valutazione basale non ha mostrato alterazioni ecostrutturali

a carico del corpo spongioso e/o del corpi cavernosi.

Dopa inoculazione intracavernosa destra di PGE1 (10

mcg) si ottiene una erezione non rigida. Non evidenza di alterazioni grossolane

a dance della parete delle arterie cavernose, che risultano ben distribuite nei

due emisomi. Lo studio color-Doppler delle arterie cavernose, eseguito a 10, 20

e 30 minuti ha evidenziato complessi vascolari arteriosi con valori emodinamici

nella norme (V.P.S. >35 cm/s).

Buona la compliance dei corpi cavernosi per corretta

competenza del sistema elicino-sinusoidale. Non evidenza di recurvatum.

Conclusioni

La mancanza di un'erezione rigida può essere

imputabile al contesto ambulatoriale dell'esame, tuttavia i parametri emodinamici

riscontrati sono nella norma”

(doc. TPC 15).

Su richiesta della Corte il dr. med. __________ ha

poi precisato:

" a) l'erezione

peniena è caratterizzata da 5 fasi successive, partendo dalla flaccidità (fase

0) fino all'erezione rigide (fase 4) e detumescenza'(fase 5). Con l'espressione

erezione completa ho inteso un aumento del volume dei corpi cavernosi rispetto

alla condizione basale, in risposta al farmaco iniettato a livello

intracavernoso, Il termine ''completo” del primo referto è stato de me usato in

modo improprio, ed è per questo che ho riscritto e precisato la diagnosi in

data 08.02.17. L'espressione corretta per definire la condizione raggiunta con

l’esame è fase di tumescenza.

b) L'erezione rigida à quelle che si ottiene quando

la pressione intracavernosa supera quelle sistolica, grazie alla contrazione

volontaria e riflessa (riflesso bulbo-cavernoso) dei muscoli ischiocavernosi e

bulbocavernosi, con completa rigidità del pene. L'erezione rigida non è stata

raggiunta con l'esame corrente,

c) La tumescenza è una fase che precede l'erezione

compieta che rappresenta il processo ultimo del meccanismo erettile, il

paziente ha avuto una erezione in risposta al farmaco ma senza arrivare alla

fase rigida pur presentando al color doppler dei valori emodinamici compresi

nel range normale, nelle fasi valutate.

d) L'erezione che si è verificata durante l'esame

non è stata rigida, per cui non avrebbe consentito la penetrazione, ovvero un

atto sessuale completo.

L'eco-color-doppler penieno dinamico è un esame che

può presentare delle

difficoltà di interpretazione in virtu' delle

particolari condizioni in cui viene eseguito (contesto ambulatoriale, presenza

del medico e degli osservatori esterni), con conseguente stato ansiogeno ed

ipertono adrenergico, per cui non ha necessariamente un'accuratezza del 100%.

L’esame completo è stato da me valutato normale, pur

in assenza dell’erezione rigida, tenuto conto dei valori emodinamici raggiunti,

dell’età del paziente, dell’anamnesi patologica remota e farmacologica

negativa, e dell’integrità dell’organo. A mio giudizio la mancata erezione

rigida è imputabile ad un fattore psicogeno legato alle condizioni di

esecuzione dell’esame”

(doc. TPC 18, pag. 1-2).

Mentre, su richiesta della PP, i periti dott.ssa __________

e dott. __________ hanno completato la perizia medico legale redatta nel 2016

rilevano che, sulla scorta degli esami successivamente eseguiti (esami

ematochimici e ecografia peniene con esame ecocolordoppler dinamica),

l’imputato

" non risulta

affetto da patologie organiche che determinino alterazioni della funzione

andrologica.

Gli esami effettuati, dal punto di vista

andrologico, non hanno evidenziato patologie organiche che impediscono nè

l'insorgenza nè la stabilità dell'erezione. L'assenza di una valida erezione,

rilevata nel corso dell'esame effettuato, non appare essere dipesa da

disfunzioni organiche, bensì in relazione a fattori psicologici, in particolare

al contesto in cui si è svolto l'esame, ovvero con la componente limbica

dell'erezione.

Sia per quanto riferito al momento della visita dal

Sig. IM 1, sia sulla base degli esami effettuati, il periziando appare in grado

di avere, solo talvolta, un'erezione completa, seppur di breve durata ed

erezioni con tumescenza non stabile, anche se indotte farmacologicamente.

Si ribadisce quanto già precedentemente espresso

che, il carattere instabile della disfunzione erettile non impedisce all'uomo

di avere rapporti sessuali, anche se non completamente soddisfacenti. Inoltre

non preclude la possibilità di avere un'eiaculazione.

Il soggetto in questione, alla luce di quanto

riscontrato dagli esami strumentali, non è affetto da patologie organiche che

determinino una disfunzione erettile tale da impedire una penetrazione

vaginale, che tecnicamente è ben diverso da quello che viene definito un

rapporto completo, che prevede anche l'eiaculazione, ed è altresì ben diverso

da un rapporto soddisfacente, che prevedrebbe anche la partecipazione attiva

non solo fisica ma anche emotiva della partner. Il fatto che durante l'esame la

rigidità non fosse sufficiente, per quanto valutato dall'urologo Dott. __________,

per consentire una penetrazione vaginale, è dovuto a fattori prettamente

psicologici e quindi evidentemente variabili in funzione del momento e della

circostanza. L'esame non dimostra una incapacità del soggetto ad avere una

erezione sufficiente per una penetrazione, anzi evidenzia come essa sia

dipendente da fattori psicologici avendo una piena capacità

organico/funzionale.

Gli esami effettuati, ovviamente, non indagano cause

di carattere psicologico-comportamentale che possono modificare il desiderio

sessuale e che possono interferire sul desiderio sessuale e sull'insorgenza

dell'erezione e la sua stabilizzazione indispensabile ad un atto copulatorio.

Tale valutazione, di carattere psicologico, esula dalle competenze di questi

periti, trattandosi di valutazioni di natura prettamente psicologica”

(doc. TPC 21, pag. 4-5).

4. IM 1 è

incensurato in Svizzera (AI 4).

Considerandi

II. Circostanze

dell’arresto

1.

Il 26

gennaio 2016 la Polizia giudiziaria federale segnalava alla polizia cantonale

ticinese che IM 1 era sospettato di dedicarsi al turismo sessuale con delle

ragazze minorenni. Il provider __________ aveva infatti segnalato che dalle

conversazioni via chat tra l’utilizzatore __________ – appartenente a IM 1 – e

differenti interlocutrici, emergeva il forte sospetto che egli avesse avuto

delle relazioni sessuali con delle minori nelle _____________ e che programmava

di averne altre (AI 1).

Il 14 aprile 2016 la polizia cantonale eseguiva,

pertanto, la perquisizione dell’appartamento di IM 1 e lo interrogava a

verbale. Egli ammetteva fin da subito di aver iniziato, anni prima, a sentirsi

attratto da ragazze minorenni e di aver incominciato sia a visionare materiale

pedopornografico in inter, fino a spingersi ad avere dei contatti sessuali con

ragazze minori di 14 anni nelle _____________ (rapporto di arresto provvisorio,

AI 5, pagg. 3-4).

Al termine dell’interrogatorio, sulla scorta delle

sue dichiarazioni e del materiale rinvenuto dopo un primo sommario controllo

del suo computer, IM 1 è stato arrestato. Egli è stato posto in carcerazione

preventiva dal 15 aprile all’8 maggio 2016 e dal 9 maggio 2016 si trova in

espiazione anticipata di pena.

III. Accertamento

dei fatti

2.

IM 1 è

giunto in aula reo confesso. Egli ha ammesso fin da subito le sue

responsabilità e le accuse di cui egli deve rispondere in questo procedimento

si fondano, essenzialmente, sulle sue dichiarazioni. Come vedremo, infatti, le

vittime risiedono tutte nelle _____________ e non è stato, dunque, possibile

rintracciarle ed interrogarle.

3.

I

fatti, incontestati, possono essere così riassunti.

a. L’imputato,

che ha sempre avuto difficoltà ad avere una relazione, anche di natura solo

sessuale, con una donna, all’inizio degli anni 2000 ha iniziato a frequentare

regolarmente il mondo della prostituzione in Ticino, dove – come da egli

affermato – l’approccio con le donne era molto più semplice:

" A __________

anni ho terminato la mia ultima vera relazione sentimentale. Dopo la fine di

questa storia, per __________ anni, non ho più avuto nessun tipo di rapporti in

quanto avevo subito una delusione d’amore importante. Ero scottato e quindi

dicevo basta donne. Non volevo più relazioni.

Fino a quando, nel __________ ho cominciato ad

andare all’__________ e altri postriboli e ho scoperto un nuovo mondo. In

questo mondo era molto più semplice approcciare le donne. Bastava pagare,

consumare, andare e grazie arrivederci. Per me era come al Luna Park.

Per quattro anni sono poi andato avanti qua nei

locali. All’inizio cercavo di avere una relazione con le donne che mi piacevano

veramente, un rapporto all’esterno. Magari con una brasiliana. Capivo poi però

che non ero l’unico, non ero quello figo e speciale visto che le prostitute

frequentavano più clienti nello stesso momento.

Soffrivo e soffro tutt’ora di parziale impotenza.

Dipende dai periodi. Poi se magari… sicuramente è un fattore che mi complica

l’avere contatti con ragazze normali. Per questo problema avevo anche una

specie di pudore e quindi con le prostitute era tutto più semplice, nel senso

che non mi vergognavo di quello che potevano essere le mie prestazioni

sessuali.

ADR che questa impotenza di cui soffro va a periodi.

Capitava di usare anche il VIAGRA. A volte riuscivo a raggiungere l’erezione

mentre altre no. Forse anche perché è un mondo così e non c’è empatia.

(…) Quando parlo di empatia intendo dire che le

prostitute capitava che, ancora prima di avere il rapporto, guardavano

l’orologio e mi invitavano a sbrigarmi”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 10).

b. Dal

2000.

egli ha iniziato anche a visionare materiale pornografico, dapprima solo

qualche videocassetta poi, dal 2005, con l’installazione di internet a casa, il

suo consumo di pornografia è divenuto più importante, nella misura di due o tre

sere alla settimana. Contemporaneamente, all’incirca dal __________, IM 1 ha

iniziato a recarsi regolarmente (circa 3-4 volte all’anno) in vacanza in ________

e, dal __________, anche nelle _____________, paesi dove pure frequentava delle

prostitute, maggiorenni, con cui il rapporto era, a suo dire, più

soddisfacente. A differenza di ciò che accadeva qui da noi, là le prestazioni

erano, a suo dire, molto più calde, vi era maggiore empatia e, inoltre, le ragazze

non ti giudicavano se il sesso non funzionava a causa dei suoi problemi di

erezione.

c. Attorno

al 2006 – 2007, alla ricerca di nuovi stimoli da un mondo, quello della

prostituzione, da cui era ormai assuefatto, IM 1 ha iniziato a visionare

materiale pedopornografico in internet, scoprendo che le immagini di minorenni

nude o di rapporti con ragazzine e adulti lo eccitavano particolarmente. Ha

così iniziato a frequentare in internet dei siti di chat in cui era possibile

assistere a degli show e chattare con delle ragazze asiatiche minorenni:

" ADR che circa

nel 2007 avevo iniziato a vedere, navigando in internet, che c’erano dei forum

dove si capiva che si poteva chattare con delle ragazze giovani.

ADR che si trattava del sito __________.

ADR che all’inizio chattavo unicamente con delle

ragazze maggiorenni. All’inizio chiedevo loro cosa facessero, nella chat aperta

io solitamente non chiedevo di fare qualcosa alle ragazze erano gli altri

utenti che chiedevano e io guardavo. Subito accedevo anche alla chat privata.

All’inizio era come quella aperta dopo un po’, vedendo cosa scrivevano gli

altri avevo capito che c’era la possibilità, nella privata, di vedere delle

minorenni dai 12 ai 16 anni. A quel punto avevo quindi fatto richiesta nella

chat privata di vedere delle minorenni. Chiedevo loro di spogliarsi e a volte

mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di baciarsi, preciso alla

verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più minori o una minore con

l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e masturbarsi. Da parte mia

o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte rimanevo anche vestito senza

fare niente.

ADR che nel periodo 2006 – 2010 quindi frequentavo

queste chat assiduamente, circa 4 volte la settimana”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3).

Frequentando questi siti è entrato in contatto, in

particolare, con due protettori, così detti “__________”, che gli

permettevano – dietro remunerazione - di conoscere delle ragazze minorenni in

chat, di chattare e interagire con loro in internet così come sopra descritto

e, poi, in occasione dei suoi viaggi, di incontrarle sul posto, ad __________.

La p è stata __________, denominata “__________”:

" dopo due anni

che frequentavo il sito __________ mi era stato chiesto se ero interessato a

ragazze più giovani e li sono iniziati i primi contatti con __________”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 3).

Successivamente IM 1, sempre tramite il medesimo

sito internet, ha conosciuto una seconda __________, tale __________,

denominato __________:

" Circa nel

2009-2010 ho cominciato a chattare con un Team di ragazze. In un secondo tempo

si è poi presentato, nell’ambito di questo Team, __________ che si è presentato

come la persona che gestiva un po’ il team di ragazze. Questo uomo vestito da

donna (__________) ad un certo punto io lo chiamavo __________. Questa “__________”,

diversamente da __________, mi offriva ragazzine molto più disinibite.

Praticamente con le sue ragazze potevo chiedere tutto e loro erano pronte a

dare/fare quello che chiedevo”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 10-11).

Questi due protettori sono diventati il canale

utilizzato da IM 1 per entrare in contatto con ragazze minorenni sul sito di

chat:

" R. confermo,

le ragazze tanto minori non apparivano mai da sole, ma il primo contratto

soprattutto era effettuato da __________ o da __________. Al massimo poteva

apparire anche una ragazza di 16 o 17 anni che introduceva la minore sempre

diretta però da __________ e __________.

ADR che chi comandava il

gruppo evidentemente erano o __________ o __________”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 4-5).

d. Utilizzando

prevalentemente il canale di __________ e di __________, IM 1 è entrato

virtualmente in contatto, tra il 2010 e il 2015, con diverse minorenni, a cui

faceva diverse richieste per soddisfare il suo appagamento sessuale sia grazie

alle immagini che vedeva (registrazioni video o immagini reali tramite webcam),

che grazie ai discorsi dal contenuto sessuale che intratteneva con loro:

" Durante

queste chat la ragazza domanda cosa si vuole fare. Di solito lei si fa vedere

nuda, lei vuole vedere te nudo. Io mi sono masturbato, lei pure. Questo è

accaduto più volte.

ADR che capitava anche in queste chat che avessi

problemi di impotenza. Capitava che non mi eccitassi ma capitava anche che mi

masturbassi fino a raggiungere l’orgasmo. Questo avveniva comunque sempre nel

mio appartamento dove sono stato fermato questa mattina”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12).

" Chiedevo loro

di spogliarsi e a volte mi bastava vederle nude. A volte chiedevo loro di

baciarsi, preciso alla verbalizzante che nelle webcam potevano esserci più

minori o una minore con l’adulto. Rispettivamente chiedevo loro di toccarsi e

masturbarsi. Da parte mia o ero nudo e mi masturbavo anche io o delle volte

rimanevo anche vestito senza fare niente.

(…)

ADR che quando ero in webcam non sempre la tenevo

accesa, è capitato che l’avessi accesa e mi sono masturbato davanti al video.

Le ragazzine dall’altra parte o si baciavano o si toccavano.”

(PP 15.04.2016, AI 6, pag. 3 e 4).

" ADR che

vedere queste ragazze nude mi dava comunque piacere, avevo un compiacimento.

Devo dire che un’eccitazione spontanea non mi capita più da tanto tempo di

averla. Capitava sicuramente di masturbarmi fino a raggiungere anche l’orgasmo.

Questo capitava soprattutto quando avevo delle HotCam durante le quali le

ragazze si spogliavano, si masturbavano.

C’è stato un periodo in cui il mio compiacimento era

insegnare a __________, nel mentre era nella chat su __________, chattando con

lei su __________, come accattivare potenziali clienti”

(PS 27.04.2016, AI 5, pag. 3-4).

" Mi viene

chiesto se quindi con CHAT vi era il collegamento da entrambe le parti con la

camera, rispettivamente, se io ero nudo o vestito, e se mi automasturbavo

R. il collegamento non era da entrambe le parti.

Quasi mai io avevo il mio video acceso. Loro non potevano vedermi. Quando

chattavo, non ero nudo, avevo solo i pantaloni abbassati. Capitava che mi

masturbassi. A parte __________ le altre non mi hanno visto”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 8).

Parallelamente alle richieste di poter chattare con

delle ragazze minorenni fatte ai due protettori, dal 2011-2012 IM 1 ha iniziato

ed entrare in contatto con minorenni anche in modo indipendente, spesso

passando per il tramite delle madri, utilizzando la chat di incontri __________

o la chat di __________, con il medesimo scopo appena descritto.

e. Grazie

ai contatti allacciati in internet, in particolare con le due __________, a

partire dal 2010, egli non si è più limitato agli incontri virtuali in chat con

delle minori, ma ha avuto anche dei contatti sessuali con loro nelle _____________.

Questi incontri – nella maggior parte dei casi – venivano pianificati già dal

Ticino ed avvenivano con ragazze già conosciute in chat tramite le due __________

e selezionate da IM 1, che aveva potuto appurare – vedendole nude in chat o in

fotografia - che rispecchiavano i suoi canoni di bellezza:

" Per quanto

riguarda i miei gusti fisici sulle ragazze posso dire che ho dei gusti molto

particolari. A me piacevano fisicamente le ragazze per i miei canoni perfette,

dovevano essere magre, delle mini fotomodelle. Belle di viso, un viso dolce

sempre per i miei canoni. Se mi offrivano una minorenne che non mi piaceva

fisicamente la rifiutavo. Per i miei canoni doveva essere una mini Victoria

Secret: magra, slanciata, con delle belle gambe, un bel viso e dei bei occhi.

Guardavo molto il viso che doveva essere dolce.

Ero molto attendo anche al loro modo di porsi.

Cercavo l’affetto da parte delle ragazze. Dovevano essere capaci di comunicare

facilmente. Se una era fredda e voleva solo essere pagata lasciavo perdere. (…)

Io volevo vederle nude per vedere se rispecchiavano i miei canoni di bellezza.

Ero molto esigente sotto questo punto di vista”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 5-6).

" o chiedevo

sempre la foto delle ragazze nude visto che volevo che con il tempo crescesse

con i miei canoni di bellezza. Chiedere la foto nuda era una richiesta che

facevo sempre. La ragazza doveva crescere come piaceva a me.

Per me la bellezza era un’ossessione. Cercavo la

ragazza che rispecchiasse i miei canoni”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 5-6).

" ADR che la

tipologia di bellezza che mi piace e che ricerco, la magrezza, le forme

perfette secondo i miei canoni, che possono essere sia un seno appena accennato

che un seno più abbondante, la gamba lunga e tonica, la caviglia sottile e un

viso dolce”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 5).

In ogni caso, al momento dell’incontro, egli poteva

decidere se la minore soddisfava effettivamente i suoi gusti o meno:

" Anche io in

quelle occasioni avevo la possibilità di scegliere se effettivamente mi piaceva

o meno la ragazza. Se non mi piaceva si faceva solo shopping, si stava in

piscina a bere qualcosa. Per loro era comunque una vacanza pagata”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 12-13).

In più occasioni egli non si è interessato solo al

loro aspetto fisico, ma anche alla loro verginità, che era per lui una sorta di

ossessione, che ha descritto nei seguenti termini:

" in chat

chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________ facessero sesso anale,

sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno. Chiedevo inoltre se le

ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione. Mi piaceva trattare il

prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa per vedere fin dove si

spingessero. Nelle chat non avevo freni

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 12)

" Mi viene

chiesto se confermo anche la mia seguente dichiarazione, verbale PG di data 27

aprile 206, pag. 19:

“…appena mi dicevano che vendevano la loro verginità

io entravo nel gioco. Mi stupivo come per soldi si poteva arrivare a tutto

anche a vendere la figlia…

ADR che lo confermo. Mi

rendo conto era il mio modo di fare che influenzava queste madri e quindi farle

anche arrivare a vedere la figlia. Preciso alla verbalizzante che solitamente

erano sempre __________ o __________ che contattavano le madri e comunicavano

le mie offerte “

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 5).

f. Gli

incontri avvenivano presso l’hotel dove alloggiava IM 1 oppure presso un altro

hotel sito nelle vicinanze dove l’imputato riservava una stanza a nome del

protettore:

" Devo

precisare che io dormivo sempre in altri Hotel rispetto a quelli dove poi

avvenivano gli incontri con le ragazzine/bambine. Praticamente io pagavo il

soggiorno per le “__________” e le ragazzine. Normalmente era l’Hotel __________.

Questo Hotel si trova a __________.

Io nel frattempo dormivo in un altro Hotel.

Praticamente quando avevo degli incontri sessuali, giungevo alla __________

come ospite.(…)

Con le mie GirlFriend, quelle conosciute da parte

della __________, invece stavo anche nel mio albergo. Avevo meno problemi a

girare con loro”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 20-21).

Durante la pressoché totalità degli incontri le

ragazze non venivano mai lasciate sole. Le __________ che le accompagnavano e

con cui IM 1 aveva concordato l’incontro erano, infatti, sempre presenti o

restavano comunque nelle stanze adiacenti, così come egli ha ben spiegato

durante gli interrogatori:

" ADR che gli

incontri con le bambine minorenni avvenivano in presenza degli accompagnatori

della bambina. Quest’ultimi potevano rimanere nella medesima camera come anche

uscire sul balcone o andare in camere attigue, ad esempio il bagno. In ogni

caso erano sempre vicini”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 21).

g. IM 1 in

ogni caso ben sapeva che le ragazze erano costrette dal protettore a soddisfare

il cliente - sia virtualmente via chat ma anche durante gli incontri - in ogni

sua richiesta:

" Mi viene

chiesto cosa sarebbe successo alle ragazzine se non ubbidivano a __________ o

alla famiglia e rispondo credo che non entrasse

neanche in considerazione che potessero non ubbidire. Ritengo quindi che sia __________

che __________ li avevano messe in una situazione che non potevano dire di no,

ancora forse peggio i genitori che erano in contatto con __________ o __________.

Mi viene chiesto se erano libere di scegliere e

rispondo che chiaramente no”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).

" Con le

ragazzine nelle _____________ devo dire che la mia curiosità aveva un riscontro

in quanto dall’altra mi sentivo voluto, apprezzato. Ero naturlamente cosciente

che alla base c’erano i miei soldi ma questo non mi ha frenato proprio visto

che cercavo attenzioni. (…)

Vorrei ancora dire che le bambine che si sono a me

mostrate nude non sono mai state da me forzate. Chiaro che lo facevano in quanto

obbligate dalla famiglia o per soldi”

(PS 15.04.2016, AI 5, pag. 25).

Così come, ben sapeva, che si accompagnavano con lui

solo per avere il tornaconto economico:

" ADR che

queste bambine venivano sempre pagate quando uscivano con me.

ADR che se non davo direttamente dei soldi regalavo

qualcosa.

La verbalizzante mi chiede perché queste bambine si

accompagnavano a me

R. perché alla fine potevano avere quello che sennò

non avevano, soldi, cibo, regali, vestiti, ecc.

ADR che questa si chiama prostituzione minorile” (PP

11.05

, pag. 5).

“Mi viene quindi chiesto se confermo che gli atti

sessuali e anche solo lo spogliarsi in Chat da parte delle minori pagato a __________

e __________ e rispondo che confermo, pagavo a __________ e __________.

Mi viene quindi chiesto quanto versavo a __________

e __________ e rispondo che pagavo solitamente CHF 30 a sessione

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7).

4.

I

contatti sessuali – sia virtuali che reali - avuti da IM 1 con delle minorenni

possono essere così cronologicamente riassunti.

a. Nel

2009.

conosce in chat una ragazza di 17 anni, __________, appartenente al team

di __________. Inizia così a chattare con lei in privato e durante queste

sessioni di chat, __________ si spoglia, si masturba e, in un’occasione, fa

pipì in una bacinella (pissing). Per un anno programma di incontrarla,

ricevendo rassicurazioni dalla __________ sul fatto che la ragazza fosse

vergine. La incontra nel marzo 2010 ad __________ ed ha con lei un rapporto

completo pene-vagina oltre che dei rapporti orali reciproci (PP 15.04.2016, AI

6, pag. 5-6; PS 27.04.2016, AI 49, pag. 6-7; PP 18.08.2016, AI 65, pag. 7-8). __________,

contrariamente a quanto concordato, non era però vergine:

" ADR che anche

per __________ avevo chiesto che mi fosse presentata una ragazza vergine,

sempre da __________, e quindi effettivamente per __________ avevo pagato per

la perdita della sua verginità. Avevamo concordato un prezzo di CHF 80.00 al

giorno, soldi che avevo dato direttamente a __________.

ADR che le avevo chiesto solo in chat come mai non

avesse perso sangue, ma non glielo chiesi sul momento”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).

Incontra poi __________ ancora nel novembre del 2010

e nel corso del 2011 e vi sono tra loro dei rapporti orali e delle

masturbazioni reciproche (PP 15.04.2016, AI 6, pag. 5-6; PP 18.08.2016, AI 65,

pag. 7-8).

b. Nel

2011.

conosce in chat __________ (o __________), una ragazza minorenne di 16

anni sempre appartenente al team di __________. Si fa mandare delle foto di lei

nuda e, durante una sessione di chat a cui partecipa anche __________, chiede a

quest’ultima di masturbarla. Successivamente, sempre nel corso del 2011, la

incontra ad __________ alla presenza di __________ e __________. Vi sono tra

loro unicamente baci, carezze e baci sul seno ma, essendo lei estremamente

timida, IM 1 non insiste oltre. La incontrerà ancora successivamente fino al

2014.

– 2015, facendole delle fotografie nuda, ma senza più farle delle

richieste di natura sessuale perché la mettevano a disagio (cfr. allegato X al

verbale 04.07.2016, AI 49, foto 5).

c. Sempre

nel 2011 e sempre tramite __________, conosce, in chat, dapprima __________ di

19.

anni e, poi, la sua sorellina di 12 – 13 anni. Dopo averla vista nuda in

chat e dopo che gli era stato prospettato che la minorenne avrebbe potuto

toccarlo e masturbarlo, decide di incontrarla ad __________. Durante l’incontro

la minore, accompagnata dalla sorella, si è spogliata ma IM 1, vendendo che era

fortemente a disagio, l’ha fatta subito rivestire:

" Se non

ricordo male, __________ è giunta all’incontro accompagnando la sorellina

all’insaputa di __________. Durante questo incontro avvenuto in albergo, era il

__________ di __________, la minorenne si è spogliata per farsi fotografare ma

ho subito notato che era in forte disagio. La bambina tremava e quindi l’ho

fatta subito rivestire senza fotografarla, non ci sono stati contatti sessuali,

proprio neanche l’ho toccata. L’ho comunque pagata dando i soldi direttamente a

__________.

ADR che avevo pagato sui 2000 Pesos (50.- CHF

circa), che era il prezzo pattuito per vederla nuda. I prezzi che pattuivo era

quasi sempre 2000 Pesos per gli incontri che avevo con le ragazze minorenni.

La sorellina di __________ l’ho forse incontrata

ancora 1-2 volte al centro commerciale __________ di __________. Le ho dato

forse ancora dei soldi, un telefono e basta. Volevano solo i soldi. Mi dicevano

che nel frattempo la bambina era maturata e quindi che potevamo avere dei

contatti sessuali. Insistevano per farmi avere dei contatti sessuali con lei.

Nel frattempo, erano passati 2 anni, la bambina mi

aveva fatto ancora uno show in Chat. Per questo show avevo poi pagato dal vivo.

Io nella chat chiedevo comunque anche se mi dava la sua verginità e quanto

voleva per la stessa. Per allettarmi mi avevano risposto che mi dava la

verginità e che faceva anche altro. Io però poi non avevo voluto.

Ricordo un incontro avvenuto in un FastFood tipo __________.

In quell’occasione avevo avuto modo di stare un attimo solo con la bambina nel

mentre __________ era in fila alla cassa. Avevo avuto modo di notare che la

bambina era ancora a disagio a stare sola con me e quindi non poteva essere

vero quello che mi dicevano in chat. Per questo motivo non ho poi più richiesto

dei contatti sessuali con la sorellina”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9-10).

A proposito dell’incontro avvenuto nel 2011 IM 1 ha

precisato:

" Mi viene

chiesto quindi se __________ faceva parte del gruppo di __________ e rispondo

che ne faceva parte.

Mi viene chiesto quindi se confermo che anche la sorellina

di __________, di anni 12/13 fosse nel gruppo di __________ e rispondo di si,

anche la sorellina.

ADR che l’incontro lo avevo fissato direttamente con

la sorella maggiore e non con __________.

ADR che comunque la sorellina di __________ non poteva

rifiutarsi di fare quello che diceva la sorella”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 9).

d. Nel

corso del 2011, di nuovo tramite __________, conosce anche __________, di 13/14

anni. La minore gli si mostra nuda durante alcune sessioni di chat e, poco

tempo dopo, la incontra ad __________. Durante questo primo incontro, a cui è

presente __________ a fare le veci di __________, __________ si è solamente

spogliata per l’imputato, che non è andato oltre. IM 1 si prende una cotta per

questa ragazzina e la incontra ancora successivamente nel 2013, come si dirà

più avanti.

e. Tra il

2011.

e il 2012 conosce in chat, senza passare per il tramite delle __________,

due ragazze di 14 e 13 anni. Dapprima conosce la quattordicenne, che si spoglia

per lui in chat e che successivamente introduce l’amica tredicenne __________.

Con quest’ultima IM 1 ha avuto dei contatti di tipo sessuale dapprima in chat (__________

si è spogliata, accarezzandosi il seno e la vagina) e poi ad __________. In

occasione di questo incontro l’imputato l’ha baciata sul seno e sulla vagina:

" La 14enne,

nel mentre io avevo i contatti sessuali con l’amica, era andata in bagno. __________

sembrava molto presa da me, era passionale. Io non mi sono spogliato mentre lei

si. L’ho baciata sul seno e le ho dato qualche bacio sulla vagina. Non le ho

praticato un cunnilingus.

ADR che ero preso dalla sua affettuosità e per

questo motivo non le ho fatto un cunnilingus. Mi piaceva baciarla sulla bocca e

sui lobi delle orecchie.

A entrambe queste ragazze ho pagato da mangiare, le

consumazioni in discoteca e alla 13enne ho dato anche pagato per i contatti

sessuali avuti con lei. Ho pagato in contanti direttamente a loro.

__________ voleva avere proprio dei rapporti

completi. Io ero sotto stress, ero in uno stato di ansia, non avevo erezione, e

Dispositivo

per questi motivi non ho voluto un rapporto completo. Queste proposte mi erano

state fatte nella chat. Io avevo poi comunicato che non era il mio intento, io

volevo vederle nude, vedere se rispettavano i miei canoni. __________ mi ha

dato l’impressione di essere molto presa da me”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 9).

IM 1 ha poi precisato:

" Mi viene

chiesto in merito quindi alla ragazza 14enne che era accompagnata da __________

13 anni e mi viene chiesto come faccio dire che fossero autonome e rispondo che

perché le ho sempre viste chattare da sole, non vedevo nessun altro.

ADR che avevo dato ad __________ tutti i soldi

dovuti”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 10).

f. Tra

la fine del 2012 e l’inizio del 2013 incontra le prime ragazze del team di __________.

Conosce in chat una ragazzina di 13 anni che,

durante le loro conversazioni, si spoglia per lui, si masturba (anche con un

vibratore) e ha un rapporto orale con un ragazzino. La incontra successivamente

ad __________, insieme ad un’altra ragazza di 14 anni, __________. Questo il

resoconto di dell’incontro, a cui la __________ non solo era presente,

ma dava anche istruzioni alle ragazzine su come comportarsi e vi ha anche

partecipato:

" durante

questo incontro eravamo in quattro in camera insieme. __________ mi ha

domandato più volte di fare sesso con me, non so se passivo o attivo. Io ho

rifiutato.

Dopo di ciò le due ragazze mi hanno spogliato,

baciato sulla bocca e mi hanno praticato del sesso orale ma io non ebbi un

erezione. Ero stressato. Le ragazze erano nude.

Visto che ero stressato ci siamo anche fermati

guardando la televisione e parlando del più e del meno. Io ad un certo punto ho

anche pensato di interrompere l’incontro.

In fin dei conti invece sono rimasto li. __________

mi disse che le bambine ci tenevano, mi diceva di lasciarmi andare e di

rilassarmi. __________ mi ha poi chiesto cosa volevo dalle ragazze. Io ho

quindi cominciato a masturbarmi da solo, in modo da avere un erezione,

guardando le due ragazze che si scambiavano effusioni reciproche. Si toccavano

anche nelle parti intime e si baciavano.

Nel frattempo ho avuto un erezione. Il mio intento

era venire, raggiungere la scarica e per questo motivo, prima dell’incontro

avevo assunto del VIAGRA. Il VIAGRA lo assumevo sempre prima degli incontri.

(…)

Dopo aver raggiunto l’erezione mi sono concentrato

su questa __________ e le ho chiesto se potevo avere un rapporto completo con

lei. Questo rapporto è durato poco visto che io soffro anche di eiaculazione

precoce. In questa occasione il rapporto era avvenuto in modo non protetto,

l’avevo penetrata in vagina eiaculando poi sulla sua pancia.

Nel mentre io consumavo questo rapporto completo, __________

ha avuto un rapporto completo con la 13enne, sullo stesso letto”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 13-15).

g. Nel

corso del 2013 incontra nuovamente __________, sia in chat – dove la ragazza si

spoglia per lui – che ad __________. Durante questi incontri sul posto, alla

presenza di __________, vi sono stati toccamenti e rapporti orali reciproci.

Nonostante l’imputato avesse esplicitamente chiesto alla minore se era disposta

a dargli la sua verginità, non vi è mai stato con lei un rapporto completo (PS

27.04.2016, AI 49, pag. 18-19; PP 11.05.2016, AI 31, pag. 9 -10; PP 18.08.2016,

AI 65, pag. 9-10).

h. Nel

2013, nuovamente tramite __________, conosce __________, una minore di 12 – 13

anni. Dopo aver ricevuto delle sue foto nuda, averla vista ballare nuda in chat

ed averle chiesto se era disposta a vendere la sua verginità, la incontra ad __________

accompagnata dalla __________. Anche se l’imputato si era accordato con la __________

per avere un rapporto completo con la minore, per finire __________ si è

unicamente spogliata e IM 1 l’ha baciata sulla bocca, sul collo, sui seni e le

ha praticato un cunnilingus (PS 27.04.2016, AI 49, pag. 19-20; PP 11.05.2016,

AI 31, pag. 7; PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).

i. Sempre nel 2013 conosce in chat __________, una minore di 11 anni

appartenente al team di __________. Gli viene presentata in chat insieme ad una

coetanea, __________ (12 anni), e le due minori si mostrano all’imputato nude,

mentre si baciano e si toccano reciprocamente seno e vagina (PP 11.05.2016,

pag. 12; PP 18.08.2016, pag. 11). L’imputato incontra poi __________ in

occasione di un viaggio ad __________ a fine 2013. All’incontro, oltre a __________,

è presente anche una ragazza di 19 anni:

" R. la prima

volta avvenuta a fine 2013 l’avevo incontrata al __________ a __________. Era

accompagnata da __________ e una ragazza di 19 anni di cui non ricordo il

nome.

ADR. durante questo primo incontro feci uscire __________

perché non lo volevo in camera, non volevo che mi guardasse o mi chiedesse

ancora di avere rapporti con me. Sono rimasto quindi in camera con __________ e

questa ragazza di 19 anni.

ADR che ci siamo spogliati, entrambe quindi mi hanno

baciato, entrambe mi hanno masturbato e praticato del sesso orale. Io ho poi

avuto un rapporto vaginale completo con la ragazza di 19 anni, rapporto che

durò poco anche perché lei era indisposta, e io avevo delle difficoltà a

mantenere l’erezione.

ADR che __________ guardava sul letto con noi

ADR che __________ non ha toccato né la ragazza di

19 anni, né me nel mentre la penetravo.

Nel mentre la ragazza di 19 anni è andata nel bagno,

io sono rimasto solo con __________. Ho quindi iniziato a baciarla su tutto il

corpo, sul seno, sulla vagina e le praticai anche un cunnilingus. Preciso che

avevo poi eiaculato sulla pancia di __________.

ADR che questa era stata l’occasione in cui avevo

chiesto a __________ di fornirmi una ragazzina vergine. Lo stesso mi fece

pagare unicamente CHF 150.00, chiesi poi alla 19enne come mai il prezzo era

così basso per __________, e lei mi rispose che in realtà le ragazze di __________

o erano già state vendute o avevano già avuto rapporti, ma non erano più

vergini”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).

IM 1 incontra __________ ancora diverse volte nei

viaggi successivi del 2014 e 2015.

La incontra nel mese di marzo 2014, sempre

accompagnata da __________. All’epoca __________ era nel dodicesimo anno di

età:

" R. ho

incontrato quindi nuovamente __________ nella successiva vacanza, quindi marzo

2014, presso l’hotel __________ di __________. È venuta con __________, lui era

rimasto nella stanza, poi gli chiesi di andare in bagno perché mi dava fastidio

la sua presenza chiedendomi sempre se poteva partecipare.

Dopo esserci spogliati, lei si mise sopra di me,

strusciando la sua vagina sul mio pene, io l’ho baciata sia sulla bocca che sul

seno, le praticai poi un cunnilingus, si posò di fatti sulla mia faccia,

siccome non ero riuscito ad avere un erezione completa, ho iniziato a

masturbarmi con lei davanti a me finché on ebbi un orgasmo eiaculandole sia in

parte sul corpo che in parte in faccia.

ADR che questa scarica mi dava soddisfazione”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 5).

Rivede la minore pochi mesi dopo, nel maggio 2014.

Questa volta, oltre a __________, all’incontro è presente anche __________:

" Ho rivisto

quindi __________ nel successivo viaggio avvenuto a maggio 2014, alloggiavo

alla __________, a __________ __________ era accompagnata sempre da __________

e __________ che era una ragazzina di 12 anni.

Preciso che al __________, __________ con le bambine

avevano un duplex, che pagavo io. Una volta all’interno della camera io mi sono

spogliato e loro anche. __________ era rimasto di sotto nel salotto. Dopo che

si sono spogliate, ho iniziato a baciare sia __________ che __________, e

mentre baciavo una l’altra mi masturbava e viceversa, o mi praticava del sesso

orale, sempre alternandosi. Preciso che eravamo sul letto, io ho proseguito

baciandole entrambe su tutto il corpo e praticando a entrambe del sesso orale.

Entrambe mi avevano chiesto di avere un rapporto completo vaginale, ma io non

potevo perché non avevo un’erezione. In ogni caso non sarei riuscito perché

erano ancora troppo piccole, mi sarebbe sembrato di praticarle una violenza.

ADR che nel praticare un rapporto orale invece mi

sembrava di dare piacere.

A quel punto mi sono masturbato raggiungendo

l’orgasmo e venendo su __________”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).

Nel novembre del 2014 incontra __________ insieme ad

una minore di 14 anni, a cui fa anche delle fotografie nuda (cfr. allegato X al

verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 4):

" Ho poi

incontrato nuovamente __________ nella successiva vacanza, novembre 2014, con

la 14enne raffigurata nell’allegato F al verbale dell’arresto al 2 al 4 di pag.

1. Anche in quest’occasione avevo prenotato per __________ e le due ragazze un

duplex alla __________. Anche in quest’occasione __________ è rimasto in

salotto. Anche in quest’occasione mi sono spogliato, e anche le due ragazzine

si erano spogliate, rimanendo nudi a letto. Visto che la 14 enne aveva più

esperienza di __________ mi ero concentrato su di lei, baciandola su tutto il

corpo, praticandole il cunnilingus, poi baciai __________ su tutto il corpo

praticando anche a lei un cunnilingus. Ho cercato quindi di avere un rapporto

completo con la 14enne ma non ci sono riuscito. Mi sono quindi masturbato

riuscendo a eiaculare sulla pancia a questa 14enne di cui c’è la foto”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6).

l. Nel

2014 l’imputato conosce __________, una minore di 12 – 13 anni. La conosce in

chat tramite la mamma e la vede a seno nudo:

" R. l’ho

conosciuta tramite la madre, tramite il sito __________. Con __________ ho

avuto solo una chat dove ho chiesto alla mamma se era disposta a spogliarsi, __________

si era spogliata solo fino al busto. I soldi li ho versati alla mamma. Alla

madre, con cui avevo continuato a chattare, avevo chiesto se era disposta a

darmi la verginità della figlia. La mamma mi aveva risposto negativamente”

(PP 11.05.2016, pag. 12).

La incontra ad __________ alla fine del 2014 insieme

ad una coetanea, tale __________. Nonostante la mamma di __________ e la cugina

di __________, presenti all’incontro, dicessero loro come comportarsi, le

ragazzine sono timide e accettano unicamente di farsi delle foto nude,

utilizzando anche il telefono cellulare dell’imputato:

" Ho poi avuto

modo di incontrare __________ in compagnia della sua amica __________ (coetanea

di __________), accompagnate dalla mamma di __________ e di un'altra famgliare.

In questa occasione avevo chiesto alle bambine di poterle fotografare nude.

Loro si erano però vergognate e quindi fotografate reciprocamente nel bagno

fuori dalla mia vista. Alcune foto sono state fatte con il mio cellulare e

quindi sono rimaste.

ADR che questo incontro era stato organizzato con la

__________. Quest’ultima, intanto che io mi intrattenevo con le bambine,

tramite il mio tablet, chattava dal balcone spogliandosi a suo volta per altri

clienti. Faceva vedere il suo seno. Mi ricordo che questo mi fece interrogare

sulla situazione in cui mi trovavo”

(PS 27.04.2016, pag. 22 e allegato X al verbale PS

04.07.2016, foto 7).

Incontra __________ ancora una volta in occasione

della successiva vacanza, a gennaio 2015, La minore questa volta è accompagnata

dalla mamma e da una minore di nome __________, di 14 - 15 anni. Le due ragazze

si fanno delle fotografie nude, in bagno e, poi, l’imputato fotografa __________

nuda (cfr. allegato X al verbale PS 04.07.2016, foto 6).

m. Sempre

nel gennaio del 2015 rivede __________ insieme alla sorella, che aveva già

incontrato in passato:

" Nel viaggio

successivo, a gennaio 2015, avevo quindi incontrato __________ con sua sorella,

che era la ragazzina di 13 anni che aveva accompagnato __________, ora 15enne.

Avevo prenotato per loro sempre alla __________. Preciso che incontrai le due

ragazze separatamente, dapprima la sorella di __________ a cui feci delle foto

alle parti intime, foto che poi ho inviato ai miei amici. La sorella di __________

è poi uscita dalla stanza ed è entrata __________. A quel punto mi sono

spogliato, si è spogliata anche __________, eravamo sul letto, l’ho baciata su

tutto il corpo, le ho praticato un rapporto orale, lei invece mi ha masturbato.

Non sono riuscito ad avere un orgasmo nonostante mi ero masturbato da solo. (…)

A partire dal 2015 non mi ero più fatto praticare

sesso orale perché non raggiungevo comunque un’erezione e preferivo la

masturbazione “

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 6-7).

n. Successivamente

IM 1 ha conosciuto dapprima __________, di 17 anni, e __________, di 12,

spendendo “ore e ore” a chattare con la loro mamma per “capire dove

potevo arrivare con __________” e tentando – senza riuscirci - di farsi

mandare delle foto della minore nuda (PS 27.04.2016, pag. 23; PP 11.05.2016,

pag. 12-13).

Poi, sempre nel 2015, in chat ha conosciuto –

tramite __________ (cfr. consid. 8.c.) – una ragazza di 15 anni. L’ha vista un

paio di volte mentre si toccava il seno e la vagina (PP 11.05.2016, pag. 13).

Conosce, tramite la loro mamma, anche due gemelle di

12 anni, e ha con loro delle sessioni in chat in cui si toccano il seno e, in

un’occasione, una delle due minori si masturba (PP 11.05.2016, pag. 14).

Nel marzo del 2015, tramite un amico l’imputato

conosce __________, una minore di 13 anni. Egli afferma che __________ sarebbe

diventata la sua fidanzatina e l’avrebbe incontrata in tutti i viaggi

successivi, senza però che con lei ci fossero dei contatti di natura sessuale:

" R. non ho

avuto incontri di tipo sessuale in chat con lei. Le avevo chiesto due foto

nuda, e me le ha inviate. Le richieste le facevo direttamente a lei via

whatsapp.

ADR che __________ voleva sempre dei soldi o dei

regali, allora una volta io le avevo detto che in cambio poteva fare un regalo

a me e inviarmi due o tre foto”

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 13).

" ADR che con

riferimento alle foto di __________ le avevo spedito dei soldi per queste

fotografie, le avevo chiesto una fotografia nuda e una foto della sua vagina”

(PP 18.08.2016, AI 65, pag. 13 e allegato X al

verbale PS 04.07.2016, AI 49, foto 1).

o. IM 1 ha

poi incontrato __________ un’ultima volta nel maggio 2015 insieme ad una minore

di 11 anni:

" L’ultima

volta che ho visto __________ era maggio 2015. Lei era con __________ e una

bambina di 11 anni di cui non ricordo il nome. In quest’occasione l’incontro

era finalizzato ad avere un rapporto completo con la bambina di 11 anni perché

vergine. Mi sembra che in quest’occasione __________ mi chiese CHF 200.00 in

più extra per questa bambina. Una volta in stanza entrambe si spogliarono, mi

spogliò pure io. Mi misi sul letto, e con me anche loro. La bambina di 11 anni

era magra e si vedeva che era a disagio. La feci rivestire senza neppure

baciarla. La bambina di 11 anni scese quindi in salotto da __________ e con __________

ho iniziato a baciarla e praticarle un rapporto orale. Anche lei questa volta

mi praticò un rapporto orale. Anche in questo caso non riuscii a raggiungere

l’orgasmo. Alla fine __________ ballò nuda per me”

(PP 19.05.2016, AI 35, pag. 7).

5. Inoltre,

più in generale, IM 1 ha ammesso:

- di essersi

intrattenuto, via chat, con 5 minori appartenenti ai team di __________/__________

che si toccavano / masturbavano (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);

- di essersi

intrattenuto, via chat, con 20 minori che si toccavano e 10 che si

masturbavano, tutte minori che non erano legate né a __________, né a __________

(PP 11.05.2016, AI 31, pag. 14);

- di aver

visionato 3 video in cui vi erano dei rapporti completi tra minori, un video di

un rapporto completo tra __________ e __________, un video di una penetrazione

vaginale tra __________ e __________ e tre video con dei rapporti orali

tra bambini (PP 11.05.2016, AI 31, pag. 7).

6. IM 1

ha sempre sostenuto che ciò che egli ricercava nei contatti con le minorenni

era una “girlfriend experience”, e cioè una ragazza che fingesse –

dietro compenso – di essere la sua fidanzata, di essere innamorata di lui e con

cui, per finire, potesse allacciare una vera e propria relazione sentimentale.

Afferma che egli cercava compagnia, una ragazza con cui avere una storia e da

cui sentirsi apprezzato, ciò che in Ticino non succedeva da anni (PS

15.04.2016, AI 5, pag. 9). Egli sostiene di aver voluto vivere quell’amore

adolescenziale che non aveva mai vissuto:

" Questa mia

ricerca poi, penso che cercassi le ragazze adolescenti in quanto volevo

rivivere un adolescenza che non avevo mai vissuto. Volevo avere le relazioni

con queste ragazzine visto che era quello che mi era mancato di più nella mia

adolescenza. Mi era sembrato di rivivere quello che non avevo vissuto

nell’adolescenza. Il sesso era diventato secondario, alla fine penso che mi

mancasse l’affetto di una relazione. Era quello che cercavo”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).

Ammette di aver, sì, sempre ricercato anche un

appagamento sessuale e di essersi per questo interessato al mondo

pedopornografico, dove l’approccio era per lui più semplice perché si sentiva

meno giudicato. Le minorenni (e in particolare le vergini) non avevano,

infatti, esperienza in ambito sessuale e quindi non potevano giudicarlo per i

suoi problemi di erezione e di eiaculazione precoce:

" Piano piano

mi sono accorto che ero più attratto da ragazze sempre più piccole. Forse anche

perché mi eccitavano di più o forse perché non avevo paura del loro giudizio

per i miei problemi di impotenza.

(…)

ADR che le bambine mi eccitavano in quanto, non

avendo esperienze sessuali, non potevano giudicarmi. Il rapporto con una

ragazza normale mi spaventava. Con le bambine non avevo paura di essere

giudicato”

(PS 15.04.2016, pag. 13 e 16).

" Non volevo

affrontare il problema, mi vergognavo. La ricerca di ragazzine più giovani era

dovuto anche alla paura che fossi giudicato dalle donne con esperienza. Le

bambine non sapevano che un uomo aveva l’erezione. È questo uno dei motivi per

i quali penso di essermi spinto ad avere contatti sessuali con bambine sotto i

14 anni”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 18).

" Un altro

aspetto che mi ha sicuramente influenzato era il fatto di essere impotente. Le

uniche relazioni che ho avuto ero sempre giudicato. Chiaramente anche questo è

un aspetto che ha influito. Le ragazzine non giudicavano, non avevano esigenze

di quel tipo. L’abbraccio di una ragazzina era più vero. Nelle relazioni mi

sentivo sempre giudicato mentre le ragazzine non mi giudicavano anche perché

non avevano esperienza e quindi non potevano farlo, io mi sentivo più a mio

agio”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4-5).

IM 1 sostiene però che – soprattutto con il passare

del tempo – l’interesse principale è diventato un altro, ciò che l’avrebbe

spinto ad allontanarsi anche dalle due __________, per non dover più fingere

che il sesso fosse il suo interesse principale:

" Nelle chat

volevo mostrarmi diverso da quello che sono. Con le __________ volevo apparire

diverso. Mi mostravo come una persona che voleva unicamente sesso anche se non

era così. Era probabilmente per esorcizzare quanto capitatomi da piccolo

(episodi di bullismo, ndr)”

(PS 04.05.2016, AI 49, pag. 4).

" __________

continuava a chiedermi cosa avessi fatto con le sue ragazze. Inizialmente

dicevo che non ero riuscito a fare sesso in quanto c’è l’avevo troppo grosso ma

anche per il fatto che ero troppo timido. Per questo motivo, dopo svariati

incontri, gli avevo anche detto di darmi un lubrificante in modo da riuscire a

fare sesso con le sue bambine. Il lubrificante l’avevo anche ricevuto ma mai

utilizzato.

Devo dire che in chat con __________ ero molto

aggressivo. Mi mostravo molto diverso che dal vivo anche perché mi adeguavo al

linguaggio del mio interlocutore che in questo caso era molto spinto. A questa

“__________” ho anche confidato di aver fatto sesso con le ragazzine anche se

non era vero. Per far si che la mia bugia non venisse scoperta, ricordo che

davo anche delle mance alle bambine dicendo loro di dire a __________ che

avevamo fatto sesso. A __________ dicevo anche che ero preoccupato per il fatto

che le bambine potessero rimanere incinta”

(PS 04.07.2016, AI 49, pag. 3).

" D: nella

ricerca di avere una “girlfriend” c’era però anche la ricerca di un appagamento

sessuale, è corretto? Il Presidente legge il verbale del 19 maggio 2016, da

riga 35 a riga 39.

R: è vero, lo ricercavo. Questi però erano i primi incontri,

poi però, in seguito, quello che mi appagava di più era altro. Le relazione con

__________ ad esempio. Ragazzine che erano fuori dalla prostituzione, con cui

potevo passeggiare mano nella mano, scambiarsi un bacio. Con __________ ad

esempio, come con le ragazzine della prostituzione, dovevo mantenere fede alla

mia immagine delle chat. Sono arrivato anche a mentire al protettore, che mi

chiedeva sempre cosa avevo fatto con le ragazzine, se avevo fatto sesso. Le

ragazzine erano talmente plagiate dal loro protettore. Per loro fare bene il

loro lavoro era far ottenere l’orgasmo ad un uomo. Io invece non avrei mai

voluto continuare a fare queste cose”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato

al verb. Dib., pag. 5).

" R: con le

ragazzine di __________, le più piccoline, potevo al massimo andare in piscina

con loro a giocare, ma non potevo trascorrere molto tempo. Potevamo stare in

salotto a guardare la televisione, potevamo discutere. Mi piaceva parlare con

loro, chiedevo loro della loro vita, mangiavamo insieme. Vedevo che __________

con i soldi che riceveva si impegnava a dare loro dei vestiti puliti, da

mangiare. Siamo andati qualche volta al centro commerciale, in sala giochi. Con

le altre uscivo. I momenti più belli erano con __________, quando sono andato a

trovarla a casa sua nella __________. Mi sentivo parte di una famiglia, ben

voluto. Vedere che mi presentava con gioia sua mamma e suo papà mi dava

piacere, mi sentivo apprezzato. Anche con altre ragazzine, andavamo a fare dei

massaggi, o andavamo al mare, che alcune di loro non avevano mai visto. Mi

chiedevano di andare in un salone di bellezza per lavarsi i capelli o farsi le

unghie, cose che altrimenti non potevano mai fare. Andavamo in discoteca, con __________

e __________, che ci tenevano a far vedere alle altre che avevano il ragazzo

benestante, ricco. Vedevo nei loro occhi che erano felici. Compravo loro libri

di scuola, una gomma, una matita ed erano felici solo per quello. La gioia più

grande era vedere come apprezzavano le piccole cose. Per questo ho cercato di

allontanarmi dai due magnaccia, così non dovevo più fingere, stare al gioco

delle parti. Preferivo trascorrere una giornata con loro mano nella mano,

scambiarsi un bacio o un abbraccio. Era quello che mi dava più gioia. Mentre

prima mi ero fatto condizionare dal mondo delle chat e in particolare da __________

mi sono fatto influenzare in modo negativo. __________ giocava sulle mie

debolezze, mi diceva che le bambine mi volevano, che volevano fare sesso con

me, mi diceva che ero bello. Ha avuto un’influenza sicuramente negativa e a

volte ci credevo veramente”

(verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato 2

al verb. Dib., pag. 9).

Questa Corte si è però convinta che ciò che ha

spinto IM 1 ad agire sono state principalmente le sue pulsioni sessuali, poiché

vi sono più elementi che stridono con l’interesse, di tipo prevalentemente

affettivo, che egli dichiara di aver avuto per queste “girls”. Basti

pensare che egli ha sempre sostenuto che le ragazze dovevano rispecchiare i

suoi canoni di bellezza ed era per lui fondamentale vederle nude per decidere

se valesse la pena incontrarle. A dimostrazione che per lui la componente

fisica era fondamentale vi è il fatto che __________, con cui era riuscito a

instaurare una relazione anche di tipo più affettivo, non gli è definitivamente

più interessata nel momento in cui era ingrassata:

" __________

l’ho incontrata fino alla fine del 2014 o 2015 ma senza più farle richieste

sessuali perché vedevo che questo la metteva a disagio. Con lei mi sono

staccato ulteriormente quando, salutandola intanto che si allontanava con il

taxi, lei non mi ha mai cercato con lo sguardo. Io invece avevo il magone per

il distacco. Da questo episodio ho capito che era più interessata ai soldi che

a me.

(…)

Dal 2014-2015 ho poi perso ancora di più interesse

in questa ragazza in quanto aveva preso molto peso e non rispecchiava più i

miei canoni di bellezza. Nel frattempo avevo anche conosciuto un’altra

minorenne che mi attirava di più”

(PS 27.04.2016, AI 49, pag. 8).

Per tacere del fatto che ha introdotto __________ in

questo meccanismo – pretendendo da lei l’invio di foto di nudo (anche delle

parti intime) - anche se non veniva dal mondo della prostituzione e poteva

quindi avere con lei esclusivamente il tipo di relazione che sostiene di aver

sempre voluto, senza bisogno di mostrarsi per quello che non era. Se, davvero,

ciò che ricercava era solo un amore adolescenziale e un sentirsi apprezzato e

utile, resta inspiegabile perché insistere di poter avere delle foto di __________

nuda in cambio dei soldi e dei regali che le faceva (cfr. verbale di

interrogatorio dell’imputato, allegato 2 al verb. dib., pag. 10).

Anche il fatto che ha più volte sostenuto che non

voleva una relazione e che era alla ricerca di ragazze sempre nuove (PS

04.05.2016, pag. 6; PP 19.05.2016, pag. 2), mal si concilia con il suo

desiderio, più volte ribadito, di avere una storia sentimentale.

Inoltre, non solo la tipologia di atti commessi, ma

anche il fatto che egli scegliesse prima in chat le ragazze da incontrare

perché dovevano rispettare i suoi canoni di bellezza, così come il contenuto

delle chat stesse e le fotografie agli atti dimostrano inequivocabilmente che

ciò che egli ricercava, in primis, era un appagamento di tipo sessuale (vedi, a

titolo di esempio, gli scambi di chat allegati al verbale 04.07.2016, AI 49).

In questo senso, non è certamente credibile che egli

lo facesse solo per dare una certa immagine di sé alle __________ e agli altri

utenti della chat, tant’è che egli stesso ammette che quando faceva richieste

spinte, si eccitava:

" ADR che

facendo riferimento all’allegato B con “predatore sessuale” e con “porco

schifoso” intendo dire che io in chat chiedevo esplicitamente se le ragazze di __________

facessero sesso anale, sesso orale, se si poteva venire in bocca o meno.

Chiedevo inoltre se le ragazze fossero vergini. Era un po’ la mia ossessione.

Mi piaceva trattare il prezzo per la verginità. Forse era una curiosità morbosa

per vedere fin dove si spingessero. Nelle chat non avevo freni.

Facevo richieste molto spinte che in realtà non era

poi quello che mettevo in pratica dal vivo. Dal vivo, mi sono reso conto, che

quello che cercavo era uno scambio amoroso. Cercavo affetto, attenzioni, volevo

sentirmi voluto. In ogni caso ero poi anche all’80% impotente e quindi non

sarei comunque riuscito a fare quanto scrivevo in chat.

Nelle chat, quando facevo queste richieste spinte,

non lo nego, riuscivo ancora ad avere un’erezione e a masturbarmi. Mi eccitava

il parlare liberamente, far fantasticare la mia mente facendo queste richieste

spinte. Io mi eccitavo tanto anche solo a parlare. Più che le immagini mi

eccitava il parlare di miei sogni/desideri sessuali.

Le cose “normali”, il sesso normale non mi eccitava

più”

(PS 27.04.2016, pag. 12).

A tutto ciò aggiungasi che al momento di passare

all’atto, comunque, IM 1 non si è mai tirato indietro. D’altro canto, se tutto

ciò non lo appagava dal punto di vista sessuale, non aveva nessun motivo per

ripeterlo, visto che – come già detto – vi erano altri modi per aiutare le

bambine, senza avere nessun tornaconto di tipo sessuale.

Per la Corte non vi sono dunque dubbi che

l’appagamento sessuale è stato il motivo principale che ha spinto IM 1 a

ricercare, conoscere e incontrare delle ragazze minorenni.

7. Sul

perché egli abbia ricercato questi contatti nelle _____________ e non qui in

Ticino, l’imputato ha dato atto che da noi non sarebbe mai stato possibile

realizzare ciò di cui è imputato, dato che laggiù ciò è possibile proprio a

causa dell’estrema povertà che regna. Così si è espresso:

" ADR che in

Ticino non ho contatti con bambini. Assolutamente non ho contatti con

minorenni. Non ho mai avuto l’interesse nemmeno di averne in Ticino o nel mondo

occidentale. Là, in ________ e nelle _____________, è tutto un altro mondo. Ti

fanno credere che in futuro potrai diventare il boy friend della bambine che

frequenti. Le stesse bambine sperano di stare con te nel futuro. È un altro

approccio.

Il mio avvocato mi chiede come mai qui no e la sì.

Là lo straniero è visto come una fonte di supporto.

Poi loro preferiscono l’uomo maturo, che dia un futuro stabile. Qua non vengo

considerato dalle ragazze.

L’avvocato mi chiede come viene visto un uomo che va

con una minorenne in Svizzera rispettivamente come viene visto nei paesi

citati.

Dappertutto chi va con dei minorenni viene visto

allo stesso modo. La può risultare più normale vedere qualcuno che lo fa visto

che c’è questo mondo della prostituzione abbastanza radicato nelle abitudini

della gente”

(PS 15.04.2016, pag. 24).

" Vivere quello

che ho vissuto nelle _____________ non avrei mai potuto viverlo in Ticino. Qui

nessuno permetterebbe ad un adulto di girare con una ragazzina di 13/14.

Inoltre qui sarei io a dover tentare l’approccio cosa che non farei, non mi è

mai passato per la testa. Qui mi sembra un abuso con la forza invece là, nelle _____________,

non mi sembrava.

ADR che nelle _____________, vedendo le bambine

felici, mi sembrava nomale. IO ero contento, loro erano contente, tutti

volevano quello. Qui invece penso che dovrei usare violenza, sia fisica che

psicologica, per raggiungere le stesse cose. Questo non mi è mai passato per la

testa di farlo, non sarei mai andato in un parco giochi ad approcciare della

bambine. Non saprei nemmeno come fare”

(PS 04.05.2016, pag. 7).

" R: no, qui

sicuramente con le bambine no.

D: come mai?

R: perché qui non c’è la povertà estrema. Di fronte

alla povertà queste bambine, nelle _____________, non potevano dire di no.

(…)

D: che necessità aveva di andare così lontano. Che

differenza c’era rispetto alla situazione qui in Ticino?

R: nelle _____________ vedevo diversi adulti

accompagnarsi con le ragazzine. Mi sentivo uno dei più giovani, attraenti,

simpatici e dunque non mi accorgevo del male che facevo. Qui, invece, mi sembrava

di fare una violenza. Non avrei mai saputo come avvicinare una ragazzina.

D: come ti giudica la gente a girare con una

ragazzina nelle _____________ rispetto a quanto farebbe qui in Ticino?

R: là era sicuramente più normale. Andavo in

discoteca, piscina con loro e nessuno diceva niente. C’erano anche diversi

altri uomini, molti più anziani di me. Io apparivo quasi nella norma.

D: E qui invece?

R: qui le ragazzine mi avrebbero sicuramente

respinto. Anche il giudizio sociale sarebbe stato diverso. Nelle _____________

passavo inosservato. Qui i miei amici avrebbero pensato che fossi un pedofilo.

D: Lei sa che nelle _____________ lo fanno perché

c’è povertà e girare con uomini più vecchi permette alle ragazze di

procacciarsi i mezzi per sopravvivere. Mi conferma quanto dichiarato nel

verbale 18.08.2016, dove dice che sapeva che le ragazzine non avevano altra

scelta?

R: Sicuramente, non avevano altra scelta. La

pressione era fortissima.” (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato

al verb. dib., pag. 4 e 6).

IV. Diritto

1.

a. L’art.

5 cpv. 1 CP prevede che il Codice penale svizzero si applica a chiunque si

trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero, fra gli altri, uno

dei seguenti reati: coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190

CP), atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP) se la vittima è minore di

quattordici anni e pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4) se gli oggetti

o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

b. Per

l’art. 187 cifra 1 CP, chiunque compie un atto sessuale con una persona minore

di 16 anni, la induce ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale, è

punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.

Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti

lo sviluppo sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid.

2.5.1 segg.). Essi sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che

non è rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un

reato che si configura già solo per la messa in pericolo astratta di terzi,

esso non esige che la vittima sia stata effettivamente posta il tale stato o

sia stata perturbata nel proprio sviluppo (B. Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3. ed., Berna 2010, p. 785 n. 4 ad art.

187 CP; A. Donatsch, Strafrecht III, 9. ed., Zurigo 2008, p. 458; G. Jenny,

Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil.,

vol. 4, Berna 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187 CP).

Per atto sessuale occorre intendere un'attività

corporea su sé stesso o su terzi che tende all’eccitazione o al godimento

sessuale di almeno uno dei partecipanti.

L’atto deve indiscutibilmente essere di ordine

sessuale, indipendentemente dalla volontà dell’autore. L’apprezzamento deve

essere obiettivo (DTF 125 IV 62). Wiprächtiger definisce atto sessuale

penetrazioni orali o anali, introduzione di oggetti nella vagina o nell’ano,

sfregamento dei genitali da parte dell’agente sui genitali o sul seno della

vittima, toccamenti degli organi genitali maschili o femminili nudi, del seno

nudo (anche sotto il reggiseno o il vestito) ma anche sopra a dipendenza

dell’intensità, il palpeggio lungo o prolungato degli organi genitali,

indipendentemente dal sesso, sopra i vestiti, baci alla francese (Wiprächtiger,

N 31 ad art. 189). Se l’atto è fatto sui genitali nudi sarà considerato di

natura sessuale, mentre se avviene sopra i vestiti dipenderà invece dalla

durata e dall’intensità (Rehberg/Schmid/Donatsch, BT III N. 1.112, p. 406-407).

Secondo Trechsel nei casi dubbi occorre esaminare se

la volontà dell’autore era di stimolare o di soddisfare il suo istinto

sessuale, mentre un atto senza alcuna connotazione sessuale non può essere

ritenuto tale solo dalla volontà dell’autore (Kurzkommentar N 8 e N 9 ad art.

189).

Nella pratica si ammette più facilmente un atto di

natura sessuale quando la vittima è un fanciullo, così dei toccamenti furtivi

sopra i vestiti sono considerati atti sessuali se la vittima è un fanciullo

mentre costituiscono molestie ai sensi dell’art. 198 CP se sono commessi su un

adulto. Questa tendenza è supportata dalla dottrina e dalla giurisprudenza del

Tribunale federale, secondo cui la nozione di atto sessuale deve essere

interpretata in modo estensivo per le infrazioni contro l’integrità sessuale

quando la vittima è un fanciullo (STF 6B_820/2007 del 14.03.2008, consid. 3.1;

DTF 125 IV 58 consid. 3.b; Jenny, Kommentar zum schweizerischen

Strafgesetzbuch, 4. Band, N 16 ad art. 187; Trechsel, Praxiskommentar, N 6 ad

art. 187; Maier, Basler Kommentar, N 10 ad art. 187; Corboz, Les infractions en

droit suisse, Vol. 1, N 7 ad art. 187; cfr. anche sentenza della Corte delle

assise criminali 72.2012.109 del 23.11.2012 e sentenza della Corte delle assise

correzionali 72.2004.154 del 26.10.2005).

Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187

CP dev’essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve

concernere sia il carattere sessuale dell’atto sia il fatto che la vittima è

minore di 16 anni (Corboz, I, Les infractions en droit suisse, 3. ed., Berna

2010, p. 791, n. 27 segg.; Maier in Basler Kommentar, Strafrecht II, Basilea

2013, n. 21 ad art. 187 CP).

c. L'art.

190 CP tratta il reato di violenza carnale e recita che chiunque costringe una

persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente

usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o

rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci

anni (cpv. 1).

Il reato presuppone l'introduzione del pene nella

vagina della vittima, anche se non completa e non necessariamente accompagnata

dall'eiaculazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed., n. 4 ad

art. 190 CP; BSK Strafrecht II, Maier, n. 13 ad art. 190 CP; DTF 123 IV 52

consid. 2).

Autore del reato può essere solo un uomo, se del

caso con la correità di una donna (DTF 125 IV 134 consid. 2 e 3), mentre che

vittima è necessariamente una persona di sesso femminile, anche minore di anni

16 (Maier, op. cit., n. 4 ad art. 190 CP).

L'art. 190 CP assurge a lex specialis per rapporto

alla coazione sessuale (Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 189 e n. 18 e 19 ad

art. 190; Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

2a ed., n. 1 ad art. 189 e n. 13 ad art. 190).

d. Giusta

l’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria,

chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione

carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza,

esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.

Presupposto del reato di coazione sessuale - che

protegge il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV

169; DTF 124 IV 157; DTF 122 IV 100; DTF 119 IV 310) - è la coercizione con la

quale l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un

atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della

costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un

atto sessuale (DTF 119 IV 311).

Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità

tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto

sessuale a causa della costrizione imposta.

La vittima deve essere messa in una situazione in

cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto

che é necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in

ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).

e. Sia

per il reato di violenza carnale che per quello di coazione sessuale, tra i

mezzi coercitivi il legislatore indica la minaccia, la violenza, l'esercizio di

pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere.

La minaccia non deve essere particolarmente grave,

né riferirsi esclusivamente a danni corporali. È però necessario che l'autore,

attraverso le sue parole o il suo comportamento, conduca la vittima a temere un

pregiudizio serio, tale da indurla a cedere. Per dire se la minaccia era idonea

a fare cedere la vittima occorre procedere ad un apprezzamento oggettivo,

ponendosi nella situazione concreta in cui la vittima era venuta a trovarsi

(Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag 476, Corboz, op. cit, ad art. 198, n.

16, pag. 814; Maier, ad art. 190 CP, n. 8, pag. 1366).

Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica

più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze

ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il

ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che

l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122

IV 100; sentenza CARP 17.2012.193 del 27 aprile 2013, consid. 32.). È

sufficiente che la violenza utilizzata sia efficace, in maniera comprensibile,

nelle circostanze specifiche, per cui è pensabile anche un uso limitato della

violenza (Donatsch, op. cit., pag. 477; Corboz, op. cit., ad art. 190, n. 17,

pag. 814).

Con l’esercizio di pressioni psicologiche quale mezzo

coercitivo il legislatore ha voluto estendere i reati di violenza carnale e di

coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una

situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica

o della violenza (DTF 124 IV 154). Con l'espressione pressioni psicologiche va

inteso il comportamento dell'autore che provoca intenzionalmente nella vittima

effetti di ordine psichico suscettibili di vincere la sua resistenza e

permettere la congiunzione carnale. Le pressioni psicologiche, che possono

manifestarsi al momento dell'atto ma anche prima, consistono dunque

nell'assoggettamento della vittima, ovvero nel privarla della propria

autodeterminazione sessuale, ad esempio procurandole perduranti sentimenti di

paura o terrore psicologico, oppure minacciandola di un serio pregiudizio a

persone a lei vicine, ponendola con ciò in una situazione senza via d'uscita,

tale da rendere vana sin dall'inizio ogni seria possibilità di opposizione

(Corboz, op. cit. ad art. 189 CP, n. 18, pag. 815; Maier, op. cit., ad art.

190, n. 9, pag. 1367; Donatsch, op. cit., pag. 478-479 e giurisprudenza

citata). Nell'apprezzare l'insieme delle circostanze il giudice deve stabilire

se l'autore ha esercitato sulla vittima una pressione notevole (DTF 128 IV 102

consid. 2b/cc) tale da rendere oggettivamente comprensibile la sottomissione

(costrizione) della vittima.

Il TF ha stabilito che l’inferiorità cognitiva e la

dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli

adolescenti - generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una

sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come

questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati.

Le decisioni del TF definiscono questa particolare

forma di coazione di natura psichica, esercitata dall’autore con la

strumentalizzazione dei legami sociali, come “violenza strutturale” (DTF 131 IV

107; DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154).

Perché sia dato il reato di coazione sessuale

rispettivamente quello di violenza carnale è necessario che l’autore

contribuisca attivamente - con l’adozione di comportamenti che vanno al di là

del semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura

rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali - a porre

soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi

alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF 128 IV 106). Ciononostante, ciò non significa che l’autore debba “faire renaître

cette situation de la même manière lors de chacun des actes subséquents. Il

suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que

l'auteur actualise alors sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun

des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence

structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p.

111 s.)” (STF 6P.200/2006).

La coazione di natura psichica deve essere il

risultato di una situazione creata dall’autore.

Il mezzo coercitivo deve essere idoneo a creare

nella vittima uno stato di coercizione psicologica atto a limitare la sua

libertà sessuale. In altri termini, la sottomissione della vittima deve essere

comprensibile. L’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave e raggiungere

l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV

107; DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167 consid. 3.1. e riferimenti; DTF

126 IV 124).

Il TF ha tuttavia stabilito che la resistenza che si

può pretendere dai bambini all’atto coercitivo creato dall’autore, è per

evidenti motivi, meno importante rispetto a quella che è richiesta ad un adulto

(DTF 128 IV 97; DTF 124 IV 154; DTF 122 IV 97

Soggettivamente, perché sia dato il reato di

violenza carnale o quello di coazione sessuale, è necessaria l’intenzione anche

soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve cioè sapere che la

vittima non è consenziente o perlomeno accettarne l’eventualità e deve volere o

perlomeno accettare che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo (cfr.

sentenza CCRP 20.08.2009 in re M. L.).

f. Nel

caso di atti sessuali su fanciulli, in giurisprudenza, si è andata consolidando

la prassi di ammettere il concorso ideale tra l'art. 187 e gli art. 189 e 190

CP (coazione sessuale, risp. violenza carnale; cfr. DTF 128 IV 97 e giurisprudenza

ivi citata).

Come emerge anche dai titoli marginali, le

fattispecie penali proteggono, infatti, beni giuridici diversi. L’art. 187 CP

si prefigge di garantire un normale e armonioso sviluppo fisico e psichico dei

minorenni preservandoli dai pericoli insiti nelle premature esperienze sessuali

(DTF 98 IV 202), mentre scopo degli art. 189 e 190 CP è la garanzia della

libertà e dell’onore sessuali di qualsivoglia persona.

g. Per

quel che concerne il reato di pornografia, in seguito alla sottoscrizione della

Convenzione di Lanzarote, il 1. luglio 2014 è entrato in vigore il nuovo art.

197 CP.

La vecchia versione dell’art. 197 CP prevedeva, alla

cifra. 3, che chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in

circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili

scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o

rappresentazioni pornografici, vertenti su atti sessuali con fanciulli,

animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino

a tre anni o con una pena pecuniaria.

La cifra 3bis della vecchia versione del medesimo

articolo sanzionava, invece, gli atti di pornografia destinati al proprio

consumo, prevedendo una pena più mite. Ai sensi dell’art. 197 cifra 3bis v CP

è, infatti, punito con una pena detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria

chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede

scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti i

rappresentazioni pornografici vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali,

escrementi umani o atti violenti.

Le vecchie cifre 3 e 3bis dell’art. 197 sono state

sostituite, nella nuova versione, dai cpv. 4 e 5. Con questa nuova struttura,

la pornografia dura è sanzionata più severamente. Ai sensi del nuovo art. 197

cpv. 4 CP fabbricare, importare, tenere in deposito, mettere in circolazione,

offrire, mostrare, rendere accessibili, acquistare, procurarsi per via

elettronica o possedere in altro modo pornografia dura viene ora punito con una

pena detentiva sino a tre o cinque anni o con una pena pecuniaria, mentre

sinora era comminata una pena detentiva solo fino a tre anni o una pena

pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6806 s.). Il legislatore ha voluto, infatti,

sanzionare più severamente (con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria) i casi in cui gli oggetti o le rappresentazioni vertono su

atti sessuali reali con minorenni.

Anche per quanto concerne il nuovo cpv. 5 dell’art.

197 CP, che punisce – come il vecchio art. 197 cpv. 3 bis CP - gli atti di

pornografia destinati al consumo, la pena prevista non è più unicamente una

pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria, ma – se ad essere

rappresentati sono atti pedopornografici reali - una pena detentiva sino a tre

anni o una pena pecuniaria (FF 2012 6761, p. 6807 s.).

Non tutte le rappresentazioni di sessualità o

evocazioni erotiche rientrano nella nozione di pornografia. La pornografia

presuppone che la rappresentazione, considerata nel suo insieme, non abbia

altro scopo che quello di eccitare o scioccare lo spettatore o l’auditore

tramite un’evocazione cruda della sessualità, considerata come fine a sé

stessa, suggerendo un’immagine degradante dell’essere umano, asservito al

piacere sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli

ed. SA Berna 2002, n. 11 ad art. 197 CP).

Secondo il messaggio del Consiglio federale, la

pornografia presuppone “scene in cui l’attività sessuale è tolta dal contesto

delle relazioni umane che normalmente l’accompagnano, rendendola così volgare e

importuna” (FF 1985 II 1105). A titolo di esempio viene citata “la

rappresentazione di pratiche sessuali che si intensificano progressivamente

fino a ridursi all’espressione della sola sessualità” (FF 1985 II 1105).

È pornografico ciò che riduce l’essere umano a un

oggetto di soddisfazione sessuale, del quale si può disporre in qualsiasi

maniera e che ne fornisce così un’immagine degradante (DTF 117 IV 455 consid. b

e c).

Lo scopo della pornografia deve essere quello di

provocare un’eccitazione sessuale nel consumatore (DTF 131 IV 64 con i

riferimenti ivi citati; K. Meng in Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 14 ad art. 197 CP) e

l’oggetto o la rappresentazione devono insistere esageratamente sull’area

genitale nel senso di una sessualità pura senza connotazione umana ed

emozionale. Si tratta di rappresentazioni crude, volgari e primitive di una

sessualità fine a sé stessa, che riduce l’essere umano allo stato di semplice

oggetto sessuale (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Stämpfli

ed. SA Berna 2002, n. 16 ad art. 197 CP; K. Meng in

Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea

2013, n. 18 ad art. 197 CP).

h. Giusta

l’art. 200 CP se un reato contro l’integrità sessuale è stato commesso insieme

da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo

quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

2. I

reati di coazione sessuale e violenza carnale, così come riconosciuto anche

dall’imputato, sono pacificamente adempiuti in relazione agli atti commessi con

__________ (consid. 4.a.), __________ (o __________, consid. 4.b.), la

sorellina di __________ (consid. 4.c.), __________ (consid. 4.d.), __________ e

la ragazza di 13 anni di cui al consid. 4.f., __________ (consid. 4.h.), __________,

__________ e __________, __________ e una minore di 14 anni, __________ e la

sorella, __________ e una minore di 11 anni (cfr., per tutti, consid. 4.i.) e

con cinque minori non meglio identificate (consid. 5). Si tratta, infatti, a

non averne dubbi, di atti di natura sessuale – in parte consumati e in parte

tentati - che sono stati commessi o subiti dalle minori poiché così costrette

dalle __________ per cui lavoravano. L’imputato ha dato un quadro chiaro delle

condizioni disperate in cui queste ragazzine vivevano e della conseguente

impossibilità, per loro, di sottrarsi a quanto le __________ gli imponevano di

fare per soddisfare i clienti, fonte di guadagno.

Così come ammesso da IM 1, i suddetti atti – se

commessi con una minore di 14 anni - configurano parimenti il reato di atti

sessuali con fanciulli, che risulta adempiuto anche in relazione a tutti gli

altri atti di natura sessuale che egli ha commesso e/o a cui ha indotto delle

minori di 14 anni, senza passare per il tramite delle __________. In questi

casi non è, infatti, possibile ammettere che vi fosse una costrizione ai sensi

dell’art. 189 CP. Inoltre l’atto sessuale descritto al punto 2.2. dell’atto

d’accusa realizza l’aggravante dell’art. 200 CP, essendo stato commesso insieme

ad __________.

Infine, sempre come ammesso da IM 1, egli si è reso

colpevole pure del reato di pornografia qualificata ai sensi dell’art. 197 cpv.

4 CP per le fotografie scattate – dopo il 1° luglio 2014 - a __________

(consid. 4.b.), alla ragazzina di 14 anni incontrata insieme a __________

(consid. 4.i.), alla sorella di __________ (consid. 4.i.) e per le fotografie

che si è fatto spedire da __________ (consid. 4.m.), immagini che egli ha

mostrato a colleghi/amici, e del reato di pornografia ai sensi dell’art. 197

cpv. 3 bis vCP per essersi procurato, per via elettronica, a __________, tra il

2009 e il 2016, 5 rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con minori.

L’art. 197 cpv. 3 bis vCP è, infatti, per quanto concerne il consumo personale

di pornografia avente per oggetto atti sessuali reali con minori, più

favorevole all’imputato (lex mitior).

V. Perizia

In corso d’inchiesta IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica

e quale perito è stato nominato il dr. med. __________. Il medico ha allestito

il suo rapporto all’attenzione del Ministero pubblico dopo aver analizzato

l’incarto penale, effettuato 4 colloqui con il peritando (della durata di

un’ora ciascuno) ed eseguito due esami psicologici condotti dagli psicologi __________

e __________ (AI 59, pag. 1).

1. A dire dell’esperto IM

1 soffre di un:

"

disturbo di personalità caratterizzato da una grave immaturità

affettiva con tendenze depressive, ansia, insicurezza, prevalenza del principio

di piacere su quello di realtà, fragile identità sessuale (il peritando appare

chiaramente eterosessuale ma ben poco virile) pur presentando un assetto

cognitivo normale. Evidente la problematica edipica irrisolta. L'orientamento sessuale

conseguente a queste "premesse" non può, che essere di tipo

pedofilico". (…)

Questo disturbo può essere inquadrato, utilizzando il manuale di

riferimento ICD-10, come disturbo di personalità immaturo (F60.8) con pedofilia

(F65.4)”.

A questi disturbi si aggiungono, a mente del perito, anche

un’eiaculazione precoce (F52.4) e una disfunzione erettile con ogni probabilità

psicogenica (F52.2.), oltre che:

"

una probabile dipendenza da pornografia e da Internet

("bulimia del sesso virtuale"), patologie oggetto di attenzione in

epoca recente ma non ancora classificate come tali dai manuali di riferimento”

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38).

Secondo il perito i disturbi di cui soffre l’imputato sono da

ricondurre, da un lato, a una sorta di predisposizione genetica per disturbi

sia di tipo depressivo (presenti tanto nella madre quanto nella nonna materna),

che della personalità (presente nel padre) e, dall’altro, alla situazione

famigliare difficile in cui è cresciuto (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 32).

La situazione famigliare dell’imputato è, infatti, sempre stata caratterizzata

da un rapporto conflittuale tra i genitori che ha portato la madre a

sovrainvestire sul figlio, da un sovrainvestimento del figlio sulla madre e dal

conseguente suo allontanamento dalla figura paterna, che egli connota

negativamente. Dal padre egli si sente abbandonato, trascurato, usato quale

schermo per le sue avventure extraconiugali, frequenti e commesse con ragazze

molto giovani e squalificato, ciò che ha minato alla base la stima di sé del

peritando, facendone un persona insicura e timorosa del giudizio, aspetto

quest’ultimo che ha poi caratterizzato la sua vita relazionale e sessuale

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 33). A ciò hanno sicuramente contribuito

anche il comportamento effemminato del peritando, che gli è valso il soprannome

“__________” in adolescenza, e i due episodi a connotazione

“pedofila-omossessuale” che egli ha vissuto in giovane età. Il primo con il

padre di un amico d’infanzia, che si è masturbato davanti a lui, e il secondo

con un compagno di scuola, che egli credeva fosse omosessuale e che l’ha

abbracciato e toccato, facendolo sentire a disagio. Il peritando, spiega il

perito, ripiega così su una “sessualità autoreferenziale, narcisistica, in

cui “L’Altro” (o meglio “l’Altra”) è vissuta come “ingrediente fantastico”,

idealizzazione, stimolo immaginario surrogato ad un reale irraggiungibile”

(perizia, pag. 33-34). Nelle relazioni l’imputato si sente, pertanto,

inadeguato, la donna vera gli incute timore e le sue poche esperienze in questo

ambito sono, anche sul piano sessuale, fallimentari. Non da ultimo, anche la

carriera di studi e di lavoro dell’imputato è, per il dr. Med. __________,

rivelazione del suo disagio e “l’incapacità del peritando di crescere fino

ad un livello di maturità “da adulto” è dimostrata in modo flagrante

dall’assenza di autonomia logistica” e dal rapporto simbiotico con la

madre, rapporto che – a mente del perito – è di:

"

importanza rilevante anche per i reati commessi. Incapace di

stabilire una relazione interpersonale adeguata con una donna (il modello

materno, da questo punto di vista è insufficiente), insicuro sul piano

dell'identità personale e sessuale, gravata oltretutto da disfunzioni erettili

con ogni probabilità psicogeniche, il peritando, alla ricerca di stimoli

eccitanti in interne, finisce per trovarli nei siti asiatici che offrono

"chat" e "show" con ragazze e, volendo, con ragazze

minorenni.

(…)

Al di là delle predilezioni "estetiche" che il peritando

descrive, è interessante notare come la realizzazione delle sue fantasie passi,

in questo contesto, attraverso la mediazione delle "__________" e

anzi, preferibilmente, della madre vera delle ragazze. Il peritando riferisce

di "chattare" con madri alle quali chiede se abbiano figlie giovani

e, addirittura se a loro piacerebbe che lui diventasse il loro

"ragazzo". Nelle fantasie (probabilmente in larga misura inconsce)

del peritando, è importante che la ragazzina, idealmente vergine e con un

fisico da modella di "Victoria's secret" (__________) gli sia

"affidata" dalla madre, vi sia dunque il beneplacito materno. In

altre parole, il peritando, infantile, desidera ottenere dalla (propria) madre

il consenso ad una relazione sessuale con una ragazza che però idealmente dovrebbe

essere vergine, pura, "angelica”

(perizia, pag. 35).

2. Per il dr. Med. __________

i reati commessi da IM 1 sono certamente da mettere in relazione con il

disturbo di cui soffre. Tuttavia, spiega il perito, tale disturbo di

personalità non ha determinato un’incapacità – né totale né scemata - di

valutare il carattere illecito degli atti che andava commettendo e, nemmeno, ha

determinato una sua totale incapacità di agire. Al contrario “la commissione

dei reati presuppone intenzionalità e capacità di pianificazione e attuazione”

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 38). Per il perito, il serio disturbo

immaturo di personalità di cui l’imputato soffre, ha però inibito la sua

capacità di agire e ne ha condizionato gli esiti, determinandone una scemata imputabilità

di grado da lieve a medio (circa del 33%, cfr. perizia psichiatrica, AI 59,

pag. 39 e verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag.

2).

3. Per quanto concerne

il rischio di recidiva, il perito conclude per l’esistenza di un rischio, anche

se relativamente modesto, che il peritando possa commettere dei nuovi reati nel

medesimo ambito e nel medesimo contesto in cui ha già delinquito. Tuttavia, per

il perito:

"

Contro questa possibilità depone il fatto che egli ha riconosciuto

il suo comportamento patologico e illegale e ha spontaneamente sollecitato

aiuto, sotto la spinta della procedura penale in corso ma anche, così almeno

credibilmente ci sembra, di un malessere interiore formato da sensi di colpa,

depressione, vergogna e disagio per la propria insufficienza sessuale (…) e

relazionale. La terapia richiesta e raccomandabile dovrebbe contribuire

sensibilmente a limitare il rischio di ricaduta.

Per quanto riguarda la probabilità di ricaduta, clinicamente essa

è da considerare bassa; infatti, se è vero che il peritando ha commesso una

lunga serie di reati (il che depone contro una prognosi favorevole), è

altrettanto vero che si è trattato sempre della stessa fattispecie, per la

quale egli ora chiede aiuto e sarà sottoposto a terapia specifica”

(perizia psichiatrica, AI 59, pag. 39).

Al dibattimento ha poi precisato:

"

R: al momento della perizia il rischio di recidiva c’era. Non è

però in condizione di poter delinquere ancora in questo momento. Non credo che

si possa ragionevolmente aspettarsi che una persona che per molti anni ha avuto

questo comportamento lo modifichi di colpo. Potrà avvenire solo nel corso di un

percorso terapeutico strutturato, verosimilmente sull’arco di anni.

(…)

Oggi il rischio non è sicuramente basso. Il percorso terapeutico

deve ancora essere fatto e sarà lungo. Quanto non si può dire, dipende da molte

variabili, tra cui l’organizzazione della terapia”

(verbale di interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib.,

pag. 3).

4. Quale misura

terapeutica adeguata, sempre il perito ha indicato una pesa a carico integrata

pischiatrico-psicoterapeutica, da eseguirsi ambulatorialmente già in corso di

espiazione di pena (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41; verbale di

interrogatorio del perito, allegato 3 al verb. Dib., pag. 4).

VI. Commisurazione

della pena

1. La difesa, pur riconoscendo che la colpa di IM 1 è oggettivamente

grave, ha chiesto un’attenuazione importante della pena in ragione della

scemata imputabilità rilevata dal perito e delle circostanze sia soggettive che

personali legate alla colpa. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti

soggettivi, del fatto che egli ha agito soprattutto spinto dalla necessità di

ricercare affetto, poiché ciò che egli ricercava era una girlfriend

experience e del fatto che gli atti sono stati commessi ad __________, meta

per eccellenza del turismo sessuale. In relazione alle circostanze legate

all’autore ha invocato, invece, l’attenuante specifica del sincero pentimento,

che va riconosciuta in favore di IM 1 in ragione della collaborazione da egli

prestata in inchiesta, della sua volontà di risarcire le vittime e delle

informazioni da egli fornite alla polizia sulle __________ coinvolte, nonché la

vita anteriore di IM 1, il suo comportamento in carcere e l’assenza di

precedenti.

2.

a. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

b. L’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF

12.03.2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2).

c. Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne

in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

d. Giusta

l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con

fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il

danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la

pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a

quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio

"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le

altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si

differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena

a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,

ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007,

consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP

conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48

lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14

ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto

che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza

del suo errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare

deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342

consid. 2d pag. 349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione

dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6S.17/2003

del 3 febbraio 2003 consid. 2.3). In effetti, il sincero pentimento presuppone

che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e

meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve

essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della

colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o

imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due

condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare,

STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il

citato disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del

suo pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura

di quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008

del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;

6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003

consid. 2.1;6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1

e riferimenti e consid. 3a).

Con riferimento al sincero pentimento che si

concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato

che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale

attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del

reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua

volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.

1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice

confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112

consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009,

consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può,

invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di

colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima

sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet,

Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486

che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni

che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non

avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di

sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3).

L’ammissione di una delle circostanze attenuanti

previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro

legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà

offertagli dall’art. 48a CP. In effetti, a condizione di non abusare del

proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza

attenuante nel quadro ordinario della pena (DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113;

STF 7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2). Così, un sincero pentimento poco

caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP)

comporterà soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale

ordinario, cioè al risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse

ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (STF

7.1.2009 6B_827/2008 consid. 2.2.2).

e. Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena.

3.

a. Dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è estremamente grave, perché

egli ha violato in maniera importante il bene giuridico protetto, costituito

dal sano e armonioso sviluppo sessuale del fanciullo e dalla sua libertà di determinarsi

in campo sessuale. La sua colpa è, inoltre, grave per il numero di vittime

abusate, per la loro età estremamente giovane (e più ci si allontana dal limite

di protezione, maggiore è la colpa oggettiva), per il periodo assai lungo

durante il quale sono stati commessi gli atti e per l’intensità degli atti

stessi (toccamenti, masturbazioni e rapporti orali reciproci, fino ad arrivare

a consumare un rapporto completo con una minore di 14 anni mentre la __________

lo consumava, sul medesimo letto, con una ragazzina di 13 anni), alcuni dei

quali particolarmente invasivi e perversi. Basti citare, a titolo di esempio,

l’aver costretto le vittime ad urinare davanti alla webcam, ad assistere a un

rapporto completo tra lui e una maggiorenne, per poi eiaculare sulla pancia

della minore, a farsi praticare un rapporto orale e ad assistere alla sua

masturbazione con successiva eiaculazione sulla faccia della vittima, a

compiere degli atti sessuali quali masturbazioni, rapporti orali e baci con due

minori contemporaneamente.

b. Dal

profilo soggettivo qualifica negativamente la colpa di IM 1 il fatto che egli

ha agito per ricercare un suo appagamento sessuale, con lo scopo principale di

riuscire a soddisfare le sue pulsioni sessuali senza essere giudicato per le sue

scarse prestazioni in questo ambito. Ed aggrava ulteriormente la sua colpa il

fatto che, per soddisfare questi bisogni, egli si recava fino nelle _____________,

organizzando e pianificando i suoi viaggi con il fine di incontrare le

ragazzine che aveva precedentemente visto e scelto in chat. In questo senso la

colpa di IM 1 è grave anche perché, scegliendo le sue vittime prima di giungere

sul posto, in base a precisi e determinati canoni estetici e alla perdita o

meno della verginità, egli ha dato prova di grande egoismo, egoismo che non ha

da essere ulteriormente motivato. Basti pensare che, se anche solo ingrassavano

un po’, le ragazze con cui era entrato in contatto non gli interessavano più e

smetteva di incontrarle. Con il suo modo di agire IM 1 si creava dunque una

precisa situazione, consona alle sue esigenze, investendo cospicue energie e

denaro e approfittando della situazione di estrema povertà in cui si trovavano

le vittime: bambine che non avevano altra scelta se non quella che piegarsi

alla volontà delle __________ e, dunque, dei clienti, perché provenienti da

ambienti estremamente poveri dove, nelle case, manca anche l’acqua; situazione

di cui egli era perfettamente al corrente per essere stato direttamente sul

posto dove queste bambine vivevano. Consapevole di questo, IM 1 si recava fin

nelle _____________, in un paese lontano dove, proprio per la situazione

sociale esistente, gli era possibile sfogare liberamente le sue pulsioni senza

correre il rischio di essere giudicato né dalle minori con cui si accompagnava

né, soprattutto, dagli amici e dalle persone a lui vicine. IM 1, però, di

alternative ne aveva: poteva andare a prostitute sia qui in Svizzera che

all’estero, poteva quantomeno fermarsi alle sole masturbazioni in chat

(comportamento che avrebbe costituito sì reato, ma molto meno grave rispetto

agli agiti di cui si è macchiato), rispettivamente poteva chiedere aiuto agli

specialisti per il problema di impotenza da cui era afflitto e che, per paura

del giudizio, gli causava difficoltà nei rapporti sessuali con donne mature. In

definitiva, dunque, l’unico fattore di attenuazione della colpa soggettiva

riconosciuto dalla Corte è la scemata imputabilità per il disturbo di

personalità caratterizzato dalla sua grave immaturità, che declassa la colpa

soggettiva dell’imputato da grave a media. In questo senso, tuttavia, è bene

sottolineare che gli atti commessi da IM 1 andavano al di là di quelli che un

normale adolescente, come è stato definito dal perito, compie e che pertanto il

divario tra l’entità degli atti commessi e la sua asserita immaturità, non può

essergli di giovamento.

Tutto considerato, la colpa dell'imputato risulta essere di

intensità da mediamente grave a grave per cui si giustificherebbe, già tenuto

conto della scemata imputabilità di cui sopra, una pena non inferiore ai sette

anni.

c. La

pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten). Ritenuto che l’assenza di precedenti è un

fattore neutro e che la sua difficile situazione famigliare è già stata

ampiamente considerata dal perito quale fattore di influenza sulla sua

imputabilità, l’unico fattore di attenuazione della colpa di IM 1 in questo

ambito è il sincero pentimento da lui dimostrato. IM 1 si è, infatti, assunto

pienamente la responsabilità dei propri atti, e lo ha fatto sin da subito, poco

importa se per finalmente scaricare la propria coscienza. Certo è che lo ha

fatto senza calcoli, e in questo senso la Corte non ha dato peso ad alcuni

tentativi di autogiustificazione (“ero pressato da __________”; “non pensavo

di farle soffrire”; “le trattavo bene”; “se non ci fosse stato internet etc”),

poiché si tratta di auto giustificazioni del tutto umane, figlie dello spirito

di sopravvivenza che ognuno ha. Non solo l’imputato ha ammesso pienamente i

fatti, confessione che da sola – in assenza di altre prove per i reati più

brutti di cui si è macchiato - l’ha portato ad essere giudicato davanti ad una

Corte criminale, ma ha pure fornito tutte le informazioni che poteva dare agli inquirenti

per identificare le persone che gli procuravano le bambine (le così dette __________).

Collaborando con gli inquirenti e facilitando l’identificazione dei correi, IM

1 ha dimostrato di volersi effettivamente dissociare dall’attività criminale

commessa. A ciò aggiungasi pure la disponibilità, concretamente dimostrata, al

risarcimento delle vittime, indipendentemente dal fatto che questa operazione

non sia andata in porto a prescindere dalla sua volontà, e l’essersi

personalmente assunto le spese relative alla sua difesa. In questo senso

l’incidenza del sincero pentimento deve essere di maggiore effetto rispetto a

quanto viene riconosciuto dalle prassi del tribunali, attestandosi ad una

percentuale oltre il 20%, anche perché, senza le sue dichiarazioni, molti dei

suoi atti sarebbero, molto verosimilmente, rimasti impuniti.

d. Sulla

scorta di tutto quanto precede a IM 1 viene inflitta una pena detentiva di 5

anni e sei mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale da eseguirsi già in

sede di espiazione di pena, così come indicato in perizia. Scopo della presa a

carico è “focalizzare l’aspetto anaclintico, quello dell’autostima e il tema

edipico e la sua importanza inibitoria sulla maturazione del peritando e lo

sviluppo della sua personalità” (perizia psichiatrica, AI 59, pag. 41),

riuscendo così a limitare il rischio di commissione di nuovi reati in

connessione con la turba psichica di cui IM 1 soffre. Con il che, con

riferimento all’art. 67 CP, questa Corte ritiene che il trattamento

ambulatoriale ordinato –che non può evidentemente prescindere, di per sé, da

un’assistenza riabilitativa – appare sufficiente a sanare il rischio di

recidiva attualmente esistente, senza che sia pertanto necessario pronunciare

l’interdizione di cui all’art. 67 cpv. 3 CP, che non sarebbe altro che un

inutile doppione.

VII. Confische

Gli oggetti posti sotto sequestro sono stati

confiscati ex art. 69 cpv. 1 CP. Trattasi, evidentemente, di oggetti che

l’imputato ha utilizzato per commettere i reati per cui è stato condannato o

che ne costituiscono il prodotto e di cui egli, infatti, nemmeno ha chiesto la

restituzione (verbale di interrogatorio dell’imputato, allegato al verb. dib.,

pag. 10).

VIII. Tasse e

spese

La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono

poste a carico del condannato (art. 426 CPV. 1 CPP).

Visti gli art. 5, 19 cpv. 2, 22, 40, 47, 48, 49, 51, 63, 69, 189 cpv. 1, 190 cpv. 1, 187

cifra 1, 197 cpv. 4 e 5 e 200 CP;

22

e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. ripetuta

coazione sessuale, in parte tentata

per avere, a __________ e __________,

tra il 2010 e fine 2015, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni

psicologiche su di loro, costretto almeno 17 ragazze minorenni a subire atti

analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali, e meglio baci con la

lingua, toccamenti e baci alle parti intime, masturbazioni e rapporti orali, in

parte via chat e in parte direttamente sul posto;

1.2. ripetuta

violenza carnale, in parte tentata

per avere, a __________, tra il 2010 e

il mese di aprile 2014, agendo in correità con terzi, esercitando pressioni

psicologiche su di loro, costretto tre ragazze minorenni a subire la

congiunzione carnale;

1.3. ripetuti

atti sessuali con fanciulli

per avere, a __________, tra il 2010 e

il mese di aprile 2016, compiuto, indotto e coinvolto diverse minori di anni 14

in atti sessuali, nonché a __________ e __________, tra il 2010 e il mese di

aprile 2016, virtualmente via chat, tramite webcam, indotto almeno diverse

minori di anni 14 ad atti sessuali;

1.4. ripetuta

pornografia

per avere, a __________ e __________,

1.4.1. tra

il 2014 e il 2015, formato un imprecisato numero di immagini pedopornografiche;

1.4.2. tra

il settembre 2009 e l’aprile 2016, per il proprio consumo, procuratosi, un

imprecisato numero di rappresentazioni vertenti su atti sessuali con minori;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa del 13 settembre 2016 e precisato nei considerandi.

2. Di

conseguenza,

avendo agito in stato di scemata

imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento,

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 5 (cinque) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

3. È

ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede

di espiazione di pena.

4. È

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

5. La

tassa di giustizia di fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese procedurali sono a

carico del condannato.

6. Questo

giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di

revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle

assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni

dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata

alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica

della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando

della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500

Bellinzona

- Ministero

Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio

dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio

federale di Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

- Ufficio

assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900

Lugano

- Direzione

del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte

delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta

spese:

Tassa di

giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 21'618.50

Perito in

aula fr. 1'000.--

Altri

disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 146.20

fr. 28'064.70

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