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Decisione

72.2016.179

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2018Italiano120 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti ed infine la qualifica giuridica. Sulle censure di nullità sollevate

dalla difesa, l’AA sarebbe nullo a mente della difesa, in quanto IM 1 non

sarebbe mai stato sottoposto ad interrogatorio. Al di là che ciò non sarebbe

motivo di nullità, IM 1 si è ripetutamente sottratto agli interrogatori che il

MP ha disposto, egli non si è presentato ad un primo verbale d’interrogatorio

aprile 2013 (AI 25), a un secondo interrogatorio (AI 33), a un terzo (AI 41) e

a un quarto (AI 53), adducendo all’ultimo momento, per il tramite del suo

allora rappresentante legale, motivi per i quali non poteva venire, così come

oggi. Ciò che più importa, è che IM 1 ha avuto la piena possibilità di essere

sentito e di partecipare al procedimento, di sapere di cosa veniva accusato e

di prendere posizione. Soprattutto, egli ha fatto pieno uso di questo diritto,

tant’è che agli atti vi sono una serie di memoriali presentati da lui stesso e

dai suoi difensori, fino ad arrivare all’AI 93, alla richiesta di rifacimento

di alcune prove in quanto non svolte con la garanzia del contraddittorio. Sulla

effettiva partecipazione di IM 1 all’istruttoria richiama gli AI 33, 41, 62,

72, 95 e 98. Per questo motivo, l’eccezione di mancato diritto di essere

sentito, cade nel vuoto. Secondo motivo per il quale l’AA sarebbe nullo, consisterebbe

nella violazione del ne bis in idem, in quanto vi sarebbe già stato un analogo

procedimento in Italia. Anche se fosse, l’AA non sarebbe nullo. Il processo

italiano invocato dalla difesa è totalmente diverso da quello che si celebra

oggi. I fatti e le imputazioni sono diverse. IM 1 figurava come denunciante e

persona offesa, motivo per il quale è evidente che non è stato lui stesso

oggetto di un procedimento penale per truffa e riciclaggio di denaro, come lo è

invece qui oggi. È pure evidente che la decisione prolata dall’autorità

italiana non ha alcuna forza di cosa giudicata nell’ambito del presente

procedimento. Richiama, a riassunto della vicenda, il suo scritto al doc TPC 22

maggio 2018, nel quale, dopo avere fatto, su richiesta del TPC, un accertamento

presso l’autorità italiana, ha prodotto le informazioni del caso. Neppure

questa eccezione deve dunque essere accolta. L’AA dovrebbe essere nullo infine,

a mente della difesa, anche per difetto di competenza territoriale

dell’autorità penale svizzera, essendosi i fatti svolti in Italia. Anche questo

non sarebbe motivo di nullità dell’AA, ma tant’è. La truffa si svolse

manifestamente anche in Svizzera, in particolare, la disposizione patrimoniale

e l’arricchimento del truffatore hanno avuto luogo solo ed esclusivamente in

Svizzera. Pacifico che gli atti di riciclaggio pt. 2 AA hanno avuto luogo in

Svizzera. Per questo motivo, anche questa eccezione deve essere respinta. Nel

merito rileva che a IM 1 è contestata una truffa ai danni di ACPR 1 commessa il

14 dicembre 2012, e il riciclaggio di denaro per l’utilizzo ed i trasferimenti

all’estero dei soldi provento della truffa. Per quanto riguarda i fatti,

l’inchiesta preliminare ha permesso di acclarare pienamente che IM 1 è reputato

un uomo d’affari affidabile e con ottime disponibilità economiche dal suo

commercialista di __________, __________. Interrogato, questi ci riferisce di

come ha conosciuto IM 1 ed i loro rapporti, come pure che tipo di percezione

avesse di lui: imprenditore di successo con una lunga storia (anche

giudiziaria) alle spalle. Storia che lo ha portato nella sua importante

attività imprenditoriale ad essere particolarmente liquido avendo un accesso

illimitato al sistema bancario per poter finanziare le proprie operazioni. Un

cliente facoltoso, liquido, al quale può rivolgersi per proporre un’operazione

di compensazione, che serve ad un altro cliente del commercialista ossia, ACPR

1. Una società riconducibile alla famiglia ACPR 1 deve estinguere un debito

ipotecario in Italia (ca. 1 mio 400 mila euro). ACPR 1 ha la disponibilità per

saldare il debito, ma per motivi suoi di discrezione, non vuole attingere dal

suo conto in Svizzera. __________, si propone per trovare una soluzione

alternativa, e individua nel IM 1 l’imprenditore che potrebbe fare questa

compensazione: ricevere da parte di IM 1, Svizzera su Svizzera, da un conto

svizzero di ACPR 1 a un conto svizzero di IM 1, il 1.4 mio in questione, e

contestualmente, per il tramite di un soggetto italiano adeguato, fornire la

stessa cifra alla società della famiglia ACPR 1 che deve estinguere il debito. IM

1, riceve l’offerta da __________ e l’accetta. Risulta anche dal verbale

d’interrogatorio di __________ che la situazione è favorevole per tutti. IM 1

può spostare in Svizzera una parte dei suoi capitali, situazione che gli aggrada,

al punto che non è prevista nessuna remunerazione finanziaria per questa

triangolazione (soluzione “win-win”). IM 1 conferma a più riprese di avere

immediata e prontissima disponibilità del denaro necessario per questa

operazione, e di essere pronto a consegnarlo in qualsiasi momento,

contestualmente alla ricezione in Svizzera del bonifico per equivalente

importo. Su queste premesse, vengono organizzati degli incontri tra le parti,

vengono ribadite le rispettive necessità, e si arriva a concordare il momento

dello scambio. La data quo è il 14 dicembre 2012; sostanzialmente IM 1 dovrebbe

ricevere sul suo CCP Euro 1.4 mio da un conto __________ di ACPR 1 e,

contestualmente, dovrebbe far consegnare da un suo rappresentante a __________,

assegni circolari di Banca __________ per un importo equivalente, al

rappresentante della famiglia ACPR 1. Ma le cose non andarono così. Quel

giorno, a poche ore dal termine ultimo per la restituzione del prestito

ipotecario che era l’interesse che aveva ACPR 1 nello svolgere questa

operazione (entro il 15 dicembre 2012), sotto pena di penali, il giorno stesso

i termini dello scambio vengono modificati leggermente da IM 1, che afferma che

l’incontro per la consegna degli assegni non si svolgerà più presso Banca __________,

ma in uno dei suoi uffici a __________. Al momento dell’incontro dei

rappresentanti, quello di IM 1 dice al rappresentante di ACPR 1 e al __________,

presente, essendo colui che ha messo in contatto le parti, che per disposizioni

ricevute da IM 1 gli assegni sarebbero stati consegnati solamente una volta

avuta da IM 1 la conferma dell’accredito. A un minuto da mezzanotte risulta una

telefonata tra IM 1 e ACPR 1 stesso ove questi lo rassicura. Fatto sta che in

quelle circostanze, comunque certo della fiducia di cui dovrebbe essere degno IM

1, e nell’impossibilità di agire diversamente, ACPR 1 accetta di fare il

bonifico, lo fa, i soldi arrivano sul conto di IM 1, ma della consegna di

assegni non se ne fa nulla. I rappresentanti rimangono alcune ore negli uffici

ma gli assegni non arrivano mai, IM 1 ritardando la consegna con diverse scuse,

finché arriva la notizia che per quella sera non se ne sarebbe fatto nulla e

che gli assegni sarebbero arrivati il giorno dopo. L’inchiesta ha dimostrato

che di assegni non ve ne sono mai stati, e che IM 1, non solo non aveva mai

chiesto alla Banca __________ di emettere questi assegni, ma non aveva neppure

la possibilità economica per farli emettere. Rinvia ai verbali agli atti __________

e avv. __________. Le dichiarazioni dei testi appena menzionati confermano in

pieno l’esposto di denuncia dell’accusatore privato ACPR 1 (AI 1), nonché i

suoi due verbali d’interrogatorio. Questo, per dire che la ricostruzione dei

fatti e le contestazioni mosse all’imputato, non si basano unicamente sulle

dichiarazioni dell’ACP, bensì sulle dichiarazioni di altre persone, nonché di

quanto acquisito in via rogatoriale (interrogatorio direttrice Banca __________,

e di __________). IM 1 riceve i soldi sul suo conto e li devia subito sui conti

delle sue società, la __________, la __________, a cascata. Ne trasferisce una

parte molto importante in Italia su società a lui riconducibili, li utilizza

per fare vari pagamenti, tra cui 57'000 fr. per l’acquisto di un’Audi Q3 nuova,

più prelevamenti in contanti. Dall’altra parte, ACPR 1 richiede i suoi soldi,

fino alla presentazione della denuncia penale. La difesa di IM 1 è multiforme,

passa da una spiegazione completamente diversa dell’operazione, a una

motivazione completamente diversa, del versamento di denaro in suo favore da

parte di ACPR 1, parlando di un’operazione commerciale che riguardava lui e __________

(da quest’ultimo negata), per poi passare (IM 1), nella sua difesa, per il

fatto che non si era mai impegnato a restituire immediatamente il denaro, che

si trattava di un prestito che avrebbe restituito quando ne avesse avuta la

possibilità, adducendo che __________ ne fosse completamente al corrente. Per

poi arrivare a dire che sarebbe stata la Banca ad impedirgli di rilasciare

questi assegni, come pure a sostenere di non avere restituito il denaro in

quanto probabilmente provento di reato, e in definitiva per non volersi

prestare, lui, a riciclarlo (v. doc. TPC 25.9.2018, primo allegato). Questi

sono i fatti documentati agli atti, che portano in modo inequivocabile, a mente

dell’accusa, a dire che IM 1, approfittando della situazione e dell’offerta

ricevuta dal suo commercialista, come pure della fiducia che egli aveva in lui

e della percezione circa la sua onestà e disponibilità, costruendo un castello

di bugie, ha truffato ACPR 1 (e __________), approfittato della situazione e

fatto quello che doveva per rinforzare l’errore in cui si trovava la

controparte, rassicurata anche dall’evidente impossibilità di ACPR 1 di sapere

che IM 1, in realtà, non aveva alcuna intenzione di riconsegnargli il denaro. A

mente dell’accusa, le precauzioni della vittima sono state adeguate e più di

così non avrebbe potuto fare. Sulla qualifica giuridica, non vi è quindi

possibilità di discussione. L’astuzia nell’agire del IM 1 è già stata

descritta: egli ha creato una struttura di bugie atte a mantenere nell’inganno

la sua controparte e indurla così ad effettuare la prestazione economica a lui

dannosa. Il danno è evidente. Senza discussioni, per quanto riguarda la natura riciclatoria

delle operazioni contestate a IM 1 nell’AA: le operazioni partono dal suo conto

e fanno perdere la tracciabilità, o la rendono più difficile, sfuggendo alla

confisca e al controllo del denaro. Gli unici averi confiscati sono quelli che

sono stati ritrovati sui conti svizzeri del IM 1, già restituiti all’accusatore

privato. Sulla colpa di IM 1, a mente dell’accusa il suo agire è chiaramente

premeditato e finalizzato a sottrarre questi soldi alla sua vittima, usando

l’inganno dapprima, e l’intimidazione poi. IM 1, nella sua azione criminale,

non appare in alcun momento un neofita. Al contrario, egli si comporta come se

avesse grande dimestichezza ed esperienza, come azioni di sviamento, tentativi

di conciliazione a lui favorevoli, il tutto per garantirsi totale impunità.

Nessuna delle decantate proposte di restituzione ha poi sortito un effetto. IM

1 ha denunciato ACPR 1 in Italia e l’accusa si chiede come abbia potuto

costruire una denuncia penale e una causa civile in cui chiede un risarcimento

a ACPR 1 per i danni e le spese subite, per un totale di 5 milioni di euro. Ma

tant’è. IM 1 non appare in alcun modo un neofita nella sua azione, al

contrario, pare completamente a suo agio nel girare i fatti e farsi addirittura

passare lui come vittima e come danneggiato. La sua colpa è certamente grave,

avendo agito esclusivamente per soddisfare bisogni materiali superflui, poiché

titolare di numerose società e conti a lui riconducibili. Si tratta di soldi di

cui apparentemente non aveva alcun bisogno, che lo hanno arricchito,

esclusivamente per accumulare più denaro. La gravità della colpa è aumentata

dalla totale mancanza di risarcimento, fatta eccezione per quanto sequestrato

dall’autorità penale e che evidentemente sarebbe stato prima o tardi restituito

all’ACP. Ciò che porta, per quanto riguarda la richiesta di pena, ad invocare

da parte dell’accusa l’applicazione art. 42 cpv. 3 CP, che prevede l’esclusione

della sospensione condizionale della pena. Chiede la sua condanna a 2 anni di

pena detentiva, da scontare. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse invece

decidere di sospendere la pena, ex 42 cpv. 4 CP chiede una multa di CHF

10'000.-, affinché la pena abbia qualche effetto percettibile per l’imputato.

Chiede inoltre la confisca e la distruzione dei 4 certificati azionari di __________

e __________, società ormai radiate, (AI 69). Non si oppone, qualora richiesto,

al dissequestro dell’ulteriore documentazione sequestrata indicata nell’AA, a

crescita in giudicato della sentenza. Chiede inoltre che venga mantenuto o

ordinato il sequestro conservativo sull’Audi Q3, bene sostitutivo del reato,

acquistato con i soldi di ACPR 1. Chiede inoltre la condanna al risarcimento

del danno nella misura piena richiesta dallo stesso, e a risarcire tutti i

costi dell’istruzione, inclusa la nota d’onorario dell’avv. __________ per il

periodo in cui ha agito come difensore d’ufficio

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

fa alcune considerazioni a valere quale complemento a quanto già

detto dal PP. Sulle eccezioni preliminari rileva che vi è poco da aggiungere,

con riferimento all’eccezione del ne bis in idem ex art. 54 della Convenzione d’applicazione

dell’accordo Schengen che limita l’applicazione del ne bis in idem ai casi di

sentenza di condanna di Stato estero. Evidenzia che la pena deve essere stata

almeno parzialmente eseguita e che non è questo il caso. Per quanto concerne

l’obiezione di incompetenza, al di là del fatto che non tocca come tale la

validità dell’AA, la stessa è infondata per quanto concerne il reato di truffa,

l’atto di disposizione patrimoniale essendosi materializzato in Svizzera, come

pure l’inganno perché il 12 dicembre 2012 IM 1 si trovava in Svizzera quando

sono intercorse le telefonate finali che hanno immediatamente preceduto l’atto

di disposizione. La competenza per il riciclaggio è pacifica, gli atti

riciclatori essendo avvenuti in Svizzera e hanno vanificarono in modo effettivo

la confisca, per lo meno per tutti i fondi che IM 1 ha trasferito in Italia.

L’autorità italiana sotto questo profilo ha fornito un’assistenza tardiva e

scarsa, inefficace, non avendo nemmeno proceduto ai sequestri dei conti

italiani (GIP di __________), che ha affermato che la richiesta di sequestro

non può essere riconosciuta in quanto non emanata da un’autorità giudiziaria

(come è da loro), fatto incomprensibile per il nostro ordinamento. Questo ha

poi determinato per l’ACP un ulteriore pregiudizio, perché poi evidentemente i

soldi sono spariti da questi conti. Nel merito, l’accusa ha ben descritto il

quadro fattuale complessivo. Astuzia della truffa, ci troviamo confrontati con

il classico caso di eingehungsbetrug, ove l’imputato manifesta il consenso a

procedere a questa operazione di compensazione, già sapendo che uno non è in

grado di adempiere, e due, non ha la volontà di farlo. Questo è un inganno su

un fatto interno che, per definizione, non è accessibile ad una verifica da

parte dell’ingannato. Questo già basta per ammettere l’inganno astuto (v.

verbali di ACPR 1, di avv. __________, dr. __________). Ma anche volendo

considerare verbali di persone estranee, __________, amico fraterno di IM 1 (__________)

e a favore di una procura sui conti bancari __________ e __________ di IM 1

presso la Banca __________ di __________, dichiara, in relazione a quanto

avvenuto il 14 dicembre 2012, che si trovava a __________ in presenza dell’avv.

__________ e del dr. __________ presso l’ufficio di una società di IM 1, perché

era in corso “da parte del IM 1 un’operazione finanziaria non meglio

specificata e di cui non conoscevo i dettagli…. Avrei dovuto per il tramite di

una delle due società … preparare degli assegni … fino a 1.4 mio … ho aspettato

invano che IM 1 mi desse il nulla osta per procedere all’emissione degli

assegni circolari…”. Anche le dichiarazioni rilasciate il giorno successivo

dalla direttrice dell’agenzia di Banca __________ in questione, confermano

questa tesi, ella ha affermato di conoscere __________ e di sapere che lui era

l’unico ad avere la procura su detti conti. Alla domanda se il __________ le

aveva mai segnalato l’eventualità di predisporre assegni circolari per 1.4 mio

nel dicembre 2012, lei risponde di no nella maniera più assoluta (comunque non

c’era la provvista). Si tratta della messa in scena di un castello di menzogne.

__________, contrariamente quanto prospettato, non aveva nemmeno anticipato

questa richiesta di emissione di assegni, che comunque sarebbe stata

ineseguibile per l’assenza di provvista. Tanto basta per ammettere l’astuzia.

L’ACP non è stato un totale allocco, ma si è basato su referenze di persone di

fiducia; questo tipo di considerazione è abbondanziale, affinché l’inganno sia

astuto non è necessario che la vittima metta in atto delle misure di verifica o

di diligenza massimali o ottimali. È sufficiente che la misura della diligenza

non sia del tutto carente. Aggiungasi anche l’astutissimo cambiamento di

programma dell’ultimo momento creato dal IM 1, quando il ACPR 1, che doveva a

sua volta adempiere ad un obbligo di pagamento, è stato messo con le spalle al

muro e non aveva altre possibilità che fidarsi della buona fede del IM 1

(presunta fino alla prova del contrario). oltre al fatto che, poi, i soldi

spariscono e anche rapidamente dal conto CPP e dagli altri conti, utilizzati

per scopi privati e personali. Il contesto conferma in modo chiaro che ci

troviamo di fronte ad un caso scolastico di truffa. Per il riciclaggio fa

riferimento a quanto già esposto dal PP. Spiace constatare, con riferimento

alle memorie dell’imputato, che IM 1 affermi che il ACPR 1 sarebbe un mezzo

mafioso e avrebbe commesso per decenni reati finanziari in Italia. Egli getta

fango sulla sua controparte. L’ACP resta perplesso nel vedere che questo viene

fatto tramite memorie firmate anche da un avvocato e si chiede quali verifiche siano

state fatte dalla collega. Conclude chiedendo la conferma della richiesta di

condanna per i reati di truffa e riciclaggio di denaro formulata dal PP, e

l’accoglimento della domanda adesiva di risarcimento, contestando integralmente

le memorie presentate dalla difesa per quanto concerne pretese accampate

dall’imputato nei confronti dell’ACP

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

è certa che il Presidente abbia visionato le carte in maniera

attenta. Se l’avv. RAAP 1 lo avesse fatto allo stesso modo, si sarebbe accorto

che vi è un’ordinanza agli atti che associa il ACPR 1 alla partecipazione ad

un’organizzazione mafiosa. Cercando il suo nome su google si evince anche

questo. Si chiede perché il suo cliente viva in __________ e non metta piede in

Italia, evidentemente a suo carico vi è un mandato di cattura internazionale.

Il certificato dei carichi pendenti prodotto stamattina lascia il tempo che

trova. È stato emesso dalla Procura di __________, è un certificato che deve

essere richiesto nella città in cui la persona risiede. ACPR 1 non vive in

Italia e sicuramente presso la Procura di __________ non ci sono iscrizioni.

Avesse prodotto quello della Procura di __________, figurerebbe un elenco

lunghissimo di carichi pendenti. Andando con ordine, la difesa non si

soffermerà sui fatti perché sono già noti al Presidente. Le preme comunque fare

un appunto su quanto detto dal PP per l’eccezione del ne bis in idem, che ribadisce

anche in aula. Il PP, quando parla dell’eccezione del ne bis in idem sottolinea

il fatto che le contestazioni che vengono mosse non sono identiche, o comunque

non riguardano gli stessi fatti. La difesa lo contesta poiché dalla

documentazione emerge in maniera inequivocabile che parliamo dei medesimi fatti

e che vi è una richiesta da parte della Procura della __________ all’attenzione

dell’autorità svizzera, dove si specificano dettagliatamente i conti. Sempre

per quanto riguarda i fatti, rileva che il PP fonda la sua ricostruzione sulla

testimonianza di due persone, __________ e __________, quest’ultimo coinvolto

assieme al ACPR 1 in procedimenti penali. I due sono avvezzi alle truffe e a

comportamenti illeciti. Anche questa notizia proviene da un’autorità giudiziaria,

bastando cercare su internet. Non solo, IM 1 è una persona rispettabilissima

con una serie di aziende, un noto imprenditore in Italia ed in Svizzera. Egli non

ha mai subìto una condanna e il PP dimentica di dire che egli, per il periodo

in cui ha vissuto in Svizzera, è stato un cittadino eccellente, non ha mai

avuto un precetto esecutivo, mai nulla. Soprattutto, i suoi comportamenti non

sono mai stati indagati da nessuno. Evidentemente, questo è un dato che alla

difesa pare di particolare rilievo. Le richieste istruttorie purtroppo non sono

state accolte, ma sarebbero servite per dimostrare che la verità è un’altra. In

diritto la difesa parte dall’AA, che parla di truffa e di riciclaggio. Per

quanto concerne il riciclaggio, evidenzia che tale reato si concretizza nel

momento in cui vi è la consapevolezza da parte di chi prende dei soldi, che sa

di essere di provenienza illecita e prova ad inserirli nel mondo della finanza,

nascondendone la provenienza illecita. Per la realizzazione di questo reato è

necessaria la consapevolezza, e meglio l’accordo tra chi consegna il denaro e

chi prova a rimetterlo sul mercato. Nel caso di specie, dall’istruttoria la

difesa non rileva alcunché. Lo stesso PP, individuando il ACPR 1 nell’ACP,

presuppone che quel denaro sia lecito. Viene dunque meno il presupposto

giuridico del reato e non si può parlare di riciclaggio. Per quanto riguarda la

truffa, questa è identificabile in artifizi e raggiri atti ad indurre in

errore. Nella fattispecie in esame, l’ultimo atto identificato come artifizio o

raggiro, altro non è che il momento in cui, se fosse vero ciò che dice

l’accusa, IM 1 fa la denuncia davanti alla Procura di __________ contro il ACPR

1. Determinante è però, che il IM 1 denuncia il ACPR 1 avanti la Procura di __________,

momento consumativo del reato di truffa a mente della difesa. Se non

denunciava, avrebbe dovuto restituirli. Ma così non è andata. Se così dovesse

essere la competenza sarebbe quindi italiana. Ne deriverebbero due altre

conseguenze: competenza dell’autorità svizzera è da valutare nell’ultimo evento

truffaldino. La Procura di __________ ha già deciso con un decreto di

archiviazione. Manca in ogni caso l’induzione all’errore. Gli artifizi ed i

raggiri idonei a truffare avrebbero dovuto essere di particolare entità. Il PP

non ha prove e sul punto non ci sono riscontri. Pertanto, a mente della difesa,

non sussiste nemmeno la truffa. La difesa sottolinea pure che la persona offesa

non è il ACPR 1, bensì il IM 1. Dalla documentazione prodotta e meglio dall’ultimo

memoriale, emerge in maniera inequivocabile che non solo ACPR 1 è dedito alle

truffe, ma che lo stesso __________ è stato denunciato e condannato più volte

per evasione fiscale, truffa e riciclaggio. Il ACPR 1 ha iniziato la sua

attività illecita fin dall’anno 2000, quando forniva finanziamenti illeciti a __________,

moglie dell’__________. __________ e ACPR 1 sono coinvolti in diversi

procedimenti penali. La difesa prende atto che le prove istruttorie da lei proposte

non sono state accolte, ma nel CD che essa aveva chiesto di assumere agli atti,

sarebbe emersa tutta una serie di circostanze che oggi possono essere discusse

solo verbalmente. L’ultimo sequestro è stato portato a termine il 28 novembre

2012, un giorno prima la telefonata che __________ fece a IM 1 chiedendogli di

fare l’operazione con il ACPR 1. __________ si è ben guardato di dire a IM 1 da

dove provenissero i soldi. Ma non è il IM 1 che avrebbe dovuto dire da dove

arrivavano. ACPR 1 è personaggio avvezzo a comportamenti non proprio consoni.

La cosa che più meraviglia la difesa, è che per tutta la fase istruttoria non

ha rinvenuto da nessuna parte la domanda cruciale: da dove arrivavano questi

soldi? Il MP non si è premunito di verificare chi fosse il ACPR 1, ma

basterebbe cercare su google! Chiede quindi l’assoluzione perché il fatto non

sussiste e il dissequestro di tutto in sequestro. In caso di condanna chiede la

minor pena prevista per legge con la sospensione condizionale.

Considerato, in

fatto ed in diritto

1. Curriculum vitae

…OMISSIS…

L’imputato non è mai stato sentito dal PP, al quale

ha presentato per il tramite dei propri legali tre memoriali, il primo allegato

all’AI 33, il secondo all’AI 41 ed il terzo all’AI 72.

Nelle proprie memorie scritte, IM 1 non ha aggiunto

molto in merito ai propri dati anagrafici rispetto a quanto sopraindicato, né

ha fornito particolari dettagli relativi alla propria vita/formazione.

Ha indicato che dal 2005 risiedeva in Svizzera,

anche se dagli atti di inchiesta emerge che i due appartamenti siti,

rispettivamente, in via __________ e via __________, a __________, a lui riconducibili,

erano vuoti ed il mobilio, di scarso valore, (AI 49). Nei periodi che

trascorreva a __________, egli soggiornava infatti presso l’Hotel __________,

come indicato a VI PP da __________ (cfr. all. ad AI 49).

IM 1 era amministratore unico della __________,

attiva nel settore della consulenza immobiliare, ad oggi radiata dal RC.

L’imputato era anche direttore, dapprima, ed

amministratore unico, in un secondo momento, della __________, attiva

nell’ambito delle costruzioni e pavimenti, radiata nel frattempo, anch’essa dal

RC.

Egli era ed è attivo anche in Italia. Al medesimo,

quanto meno nella qualità di ADE sono infatti riconducibili diverse società italiane,

operanti nel settore immobiliare.

Precedenti penali

In Svizzera, agli atti non risulta alcun precedente penale in capo

a IM 1.

Dall’estratto del Casellario Giudiziale italiano, oltre a due

dichiarazioni di fallimento, risulta una condanna, pronunciata il 24 settembre

2003 dalla Corte di appello di __________, per bancarotta fraudolenta,

continuata, in concorso, a un anno, sei mesi e venti giorni di detenzione.

Quali pene accessorie sono state disposte l’inabilitazione all’esercizio di

un’impresa commerciale per dieci anni e l’incapacità di esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa pure per dieci anni (cfr. AI 135).

Considerandi

2.

Avvio

delle indagini

In data 9 aprile 2013, ACPR 1, per il tramite del proprio

patrocinatore, avv. RAAP 1, ha sporto denuncia nei confronti di IM 1 per titolo

di truffa, ex art. 146 CP, e riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 305bis

CP (cfr. AI 1).

Giova contestualizzare brevemente i fatti, così come indicati

nella denuncia, da cui trae origine il procedimento penale aperto nei confronti

di IM 1 ed i diversi soggetti che vi hanno giocato un ruolo rilevante.

La società __________, riconducibile alla famiglia di ACPR 1 (ACP),

debitrice della __________, aveva raggiunto con quest’ultima un accordo per il

saldo del debito precedentemente contratto ad un prezzo vantaggioso, pari a

Euro 1'425'000.00, in luogo di poco meno Euro 2'000'000.00, da versare entro il

15.

dicembre 2012 (cfr. doc. 1 allegato al presente rapporto).

L’ACP disponeva di ampia liquidità presso un conto bancario

svizzero, ma non in Italia, e, confrontato con la necessità di finanziare l’__________

affinché questa potesse saldare il debito con __________, è stato messo in

contatto con l’imputato tramite il commercialista comune, __________. IM 1 ha dichiarato

quindi di disporre di sufficiente liquidità in Italia per permettere, a fronte

di un contestuale ed equivalente bonifico sul proprio conto corrente postale da

parte dell’ACP, l’emissione in data 14 dicembre 2012 di assegni circolari per

complessivi Euro 1'425'000.00 da parte dell’agenzia __________ di Banca __________.

L’avv. __________, legale di ACPR 1, presente a __________ il 14 dicembre 2012

unitamente a __________, avrebbe consegnato tali assegni a __________, in

ossequio agli impegni presi da __________ e ad estinzione del debito di

quest’ultima.

Se, quindi, d’un lato, abbiamo l’ACP che necessitava di avere

liquidità in Italia, avendone in abbondanza su conti svizzeri, dall’altro vi è

l’imputato, che era alla ricerca di liquidità in Svizzera e dichiarava di

averne in Italia.

I fatti non si sono tuttavia svolti come previsto; IM 1 ha preteso

di vedere l’accredito sul proprio conto corrente postale dell’intera somma

prima di procedere all’emissione degli assegni circolari, assegni che però non sono

mai stati emessi da Banca __________, __________. Il tutto, malgrado IM 1

avesse, personalmente o per il tramite del proprio “braccio destro” __________,

dichiarato, all’ACP, a __________ e all’avv. __________, di aver dato l’ordine

di emissione dei circolari a Banca __________, di trovarsi a __________ per

poter verificare personalmente l’avvenuto accredito sul proprio conto e che,

una volta ciò avvenuto, egli avrebbe autorizzato la consegna degli assegni.

In data 24 dicembre 2012, __________ ha fatto sottoscrivere da IM

1.

un riconoscimento di debito nei confronti dell’ACP, nel quale l’imputato ha

sostanzialmente riconosciuto i fatti esposti con denuncia del 9 aprile 2013

(cfr. all. 3 ad AI 1, doc. 2 allegato al presente rapporto).

Il mancato versamento di quanto concordato ha portato alla

risoluzione unilaterale dell’accordo intervenuto da parte di __________. Tale

controversia si è in seguito, comunque, conclusa, ma ad un prezzo, per l’ACP,

meno favorevole di quello che avrebbe dovuto essere corrisposto il 14 dicembre

2012.

I diversi tentativi di componimento bonale della vertenza oggetto

di questo procedimento penale, nel frattempo intercorsi, segnatamente

comprendenti delle garanzie a favore di ACPR 1 derivanti da immobili di

proprietà di società facenti capo all’imputato, non hanno avuto buon esito.

Il PP ha quindi aperto l’istruzione nei confronti di IM 1 l’11

aprile 2013 per titolo di truffa (cfr. AI 3), istruzione poi estesa il 25

aprile 2013 al reato di riciclaggio di denaro (cfr. AI 12).

3.

Fatti e motivi a

delinquere

Come risulta dall’AA in esame, IM 1 è accusato di truffa, ai sensi

dell’art. 146 cpv. 1 CP, e di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1CP.

3.1

Truffa

(punto 1. dell’ AA)

IM 1 è accusato di truffa, per avere, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli in data 14

dicembre 2012 euro 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale, facendo credere

a quest’ultimo, contrariamente al vero, che contestualmente all’ordine di bonifico

gli avrebbe fatto consegnare in Italia, e meglio a __________, assegni

circolari per un importo equivalente, ciò che non è invero mai avvenuto.

Operando come descritto, l’imputato avrebbe agito forte delle ottime referenze

di cui beneficiava da parte di __________, commercialista sia di IM 1, che

dell’AP, ACPR 1, e dell’urgenza di una società (__________) riconducibile alla

famiglia di quest’ultimo di avere a disposizione liquidità in Italia entro e

non oltre il 15 dicembre 2012, al fine di saldare un debito contratto nei

confronti di __________.

In particolare, IM 1 avrebbe sempre vantato l’immediata

disponibilità della liquidità sino a concorrenza di euro 1'425'000.00, nel

dettaglio sui conti a lui riconducibili presso l’agenzia __________ di Banca __________.

Egli avrebbe in seguito organizzato, per il giorno in cui è stato effettuato il

bonifico in suo favore, un incontro falsamente finalizzato alla contestuale

consegna di assegni circolari per una somma equivalente, assegni che non sono

tuttavia mai stati emessi né tantomeno giunti al legale dell’ACP, il quale

avrebbe a sua volta dovuto consegnarli, per conto di __________, a __________.

Ciò malgrado IM 1, ancora il 14 dicembre 2012, dopo le conferme in tal senso

già espresse all’ACP, abbia assicurato, direttamente o per il tramite di

persone da lui incaricate, nello specifico __________, che gli assegni sarebbero

stati immediatamente disponibili presso Banca __________, salvo poi rimandare

la consegna dei medesimi ai giorni successivi, asserendo di non aver ricevuto

il corrispondente, previo bonifico sul proprio conto corrente postale, consegna

che, come anticipato, mai ha avuto luogo.

3.1.1

Posizione

dell’imputato

Giova rilevare d’entrata che IM 1 non si mai presentato agli

interrogatori per i quali era stato di volta in volta citato dal PP. Alle date

in cui ciò doveva avvenire, erano però presenti, salvo in un’occasione, i

difensori del medesimo, vale a dire l’avv. __________ sino al 23 maggio 2013,

cui è poi subentrato l’avv. __________ (dapprima in qualità di difensore di

fiducia e dal 20 novembre 2015 quale difensore d’ufficio, cfr. AI 124). In tre

occasioni IM 1 ha però presentato, per il tramite dei medesimi, una propria

memoria scritta.

3.1.2

Primo memoriale scritto

a) In occasione della mancata

presenza dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, questi, per il

tramite del proprio difensore, ha fatto sapere al PP di non aver compreso che

l’interrogatorio fosse mantenuto, ritenuto che nel frattempo erano in corso

trattative, non andate a buon fine, con la controparte. L’avv. __________ ha

prodotto uno scritto del proprio patrocinato in cui il medesimo ha preso

parzialmente posizione sulle accuse mossegli e confermato la propria intenzione

di restituire quanto bonficatogli dall’ACP nel dicembre 2012.

Al momento in cui si era previsto di interrogare IM 1, i beni

sequestrati, in particolare le relazioni presso __________, intestate

all’imputato, a __________ e a __________, nonché presso __________,

ammontavano a complessivi CHF 267'000.00 circa. Di tali beni il PP ha chiesto a

verbale il dissequestro a favore dell’ACP, ciò che, con scritto del 13 maggio

2013, l’imputato ha accettato.

Contestualmente, e meglio come risulta dal verbale di incontro, il

PP ha disposto il sequestro nelle mani del possessore con divieto di disporne

del veicolo Audi Q3 asseritamente acquistato dall’imputato con parte del denaro

bonificatogli da ACPR 1 e meglio CHF 57'700.00 (cfr. AI 33).

In data 14 maggio 2013 il PP ha chiesto il conseguente trasferimento

degli attivi presenti sui conti posti sotto sequestro a beneficio delle

relazioni bancarie di pertinenza dello studio legale del patrocinatore dell’ACP,

ciò per complessivi CHF 266’897.45 ed euro 562.85 (cfr. AI 43 e 44).

Al succitato veicolo, parimenti oggetto di ordine di sequestro

(cfr. AI 35), nonché intestato alla __________, risulterà nel corso delle

indagini essere stato acquisito a parziale compensazione di un suo credito da __________,

__________, il quale riferirà, per il tramite del proprio legale, che la

vettura è stata sequestrata a __________ nel dicembre 2014. __________, allo

scopo di evitare una lunga procedura culminante con la liberazione della

vettura a suo favore, ha proposto all’ACP per il tramite del proprio legale, un

versamento di CHF 15'000.00, nonché l’assunzione a proprio carico delle spese

di deposito, di sdoganamento, di esportazione e di immatricolazione sul

territorio italiano (cfr. AI 101). ACPR 1 ha fatto sapere per il tramite del

proprio patrocinatore di non accettare la proposta, chiedendo il mantenimento

del sequestro ai fini della confisca (cfr. AI 102). Ulteriori dettagli in merito

all’Audi Q3 verranno esposti, per quanto necessario, nei consideranti che

seguono.

b) Tornando alla mancata

comparizione dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, si rileva che

con scritto 5 maggio 2013 prodotto al PP il giorno seguente, IM 1 ha in

particolare dichiarato quanto segue:

"

(…) rappresento la mia totale disponibilità alla restituzione a ACPR

1.

della somma che lo stesso mi ha bonificato, o del suo equivalente, con gli

interessi, le spese e gli altri accessori, così come avevo già promesso in un

atto da me firmato in unico originale e in possesso del commercialista __________

(…). Tale restituzione viene garantita e attuata mediante il trasferimento da

parte di una società, nella quale sono soci miei familiari, di un immobili ben

conosciuto da controparte e del valore accertato di Euro 1.500.000.”

(allegato ad AI 33).

In allegato alla succitata comunicazione, IM 1 ha prodotto una

serie di documenti che attesterebbero delle connessioni tra l’operazione ACPR 1-IM

1.

e l’affare detto __________, società della quale era interessato, come meglio

verrà illustrato in seguito, ad acquisire delle quote.

In realtà, tali documenti non comprovano alcun collegamento tra le

due azioni; ne risulta, semmai, la richiesta rivolta da __________ all’imputato

di restituire quanto ricevuto da ACPR 1 prima di investire nell’operazione __________

(cfr. allegati ad AI 33).

3.1.3

Secondo memoriale scritto

Citato a comparire per essere interrogato in data 13 maggio 2013, IM

1.

non si è nuovamente presentato, esponendo le motivazioni della propria

mancata comparsa in un nuovo memoriale consegnato dall’avv. __________ al PP.

Nel dettaglio, l’imputato si è detto impossibilitato a presenziare

all’interrogatorio poiché impegnato a sottoscrivere garanzie in forma notarile

a beneficio dell’ACP.

Nella memoria scritta 13 maggio 2013, l’imputato ha avanzato

propri problemi di salute, e meglio una patologia cardio-respiratoria, per poi

confermare, come anticipato dal suo legale innanzi al PP, di essere impegnato

in Italia per sottoscrivere i succitati atti notarili e da ultimo indicare i

dettagli delle trattative in corso con la controparte, specificando di non

poter accettare quanto proposto in ragione dell’asserita manifesta

sproporzionalità economica e contrattuale fra quanto dovuto e quanto

richiestogli. Nella propria memoria, IM 1 ha dichiarato altresì che darà “immediatamente

le opportune garanzie di restituzione a ACPR 1 di quanto egli mi ha corrisposto

– e su questo sarò chiarissimo con documenti ed atti certi da me stipulati,

anche unilateralmente, a partire da lunedì” (cfr. all. ad AI 41, p. 4),

documenti poi mai prodotti.

Egli ha quindi proseguito la propria esposizione come segue:

"

Devo inoltre chiarire che non ho indotto nessuno a bonificare

somme in mio favore in quanto l’iniziativa non è stata mia. Le somme sono state

usate non a mio profitto personale, ma per impieghi delle società.

(…) sono approdato allo studio del dott. __________

per antichi rapporti con il padre. (…) dopo i fatti ho appreso che il __________,

e con altri, in Italia è coinvolto in procedimenti per frodi contro lo Stato.

(…)

ACPR 1 mi è stato presentato da __________ come

persona facoltosa, interessata a partecipare con me ad operazioni in Svizzera e

in Italia, e questo doveva essere era l’inizio di un proficuo rapporto

imprenditoriale. Questo rapporto doveva nascere con la costituzione di una

provvista e con correlativi impegni da parte mia.

A __________, avevo detto che volevo essere

certo della persona che mi versava il denaro, ed egli mi disse che era persona

serissima e che tutto era a posto.

Anche il ACPR 1 è oggetto di procedimenti

penali in Italia ed è residente in __________ dal dicembre 2012. (ndr ACPR 1 ha

dichiarato di essere residente in __________ dal gennaio 2013, VI PP 6.10.2015,

p. 2, AI 133)

(…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi

ha proposto di acquistare le quote di una società denominata __________ (…). Mi

ha presentato l’amministratore __________, uomo di sua fiducia. In attesa di

perfezionare la vendita, prevista entro il 28 febbraio 2013. Contemporaneamente

egli mi sottopose e firmò (in proprio o con __________) per mio conto altre

proposte.

Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi

telefona e chiede di incontrarlo a __________ urgentemente. All’incontro mi

dice che, per concludere una vantaggiosa transazione di una società di cui è

interessato, deve versare alla __________ di __________ la somma di circa euro

1.425.000

per una società denominata __________ di proprietà del figlio di ACPR

1.

__________, ed amministrata dalla moglie. (ndr nel terzo ed ultimo memoriale

l’imputato dichiarerà di essere venuto a conoscenza solo in una fase più avanzata

delle trattive che la __________ era riconducibile alla famiglia dell’AP)

Egli mi prospettava un finanziamento

immediatamente disponibile per le mie iniziative mediante un bonifico su un mio

conto in Svizzera, dove sono residente a __________. Gli domando se ci sono

problemi ed egli mi risponde che si tratta di una cosa sua e di un suo socio

facoltoso, che poi mi presentò come ACPR 1 (…).

Per parte mia, io avrei dovuto provvedere

con mezzi finanziari miei a pagare la transazione con __________. Gli dissi che

ero interessato perché non potevo rifiutarmi in quanto mi interessava

concludere con lui per la questione della __________. (ndr nuovamente non si

comprende quale sia il legame con l’affare __________)

Il 14 dicembre, mentre mi trovo a __________,

(ndr si noti che in quest’occasione IM 1 tralascia completamente il previo

incontro con l’AP, i termini dell’accordo intercorso ed il fatto che il suo

collaboratore, __________, fosse contestualmente, su suo incarico, a __________,

unitamente a __________ e all’avv. __________, il quale attendeva l’emissione

degli assegni per consegnarli a __________ per conto della __________) mi

telefona __________ e mi chiede se può procedere all’operazione. Io gli faccio

osservare che siamo al 14 e che la scadenza del pagamento era prevista per il

15.

che è un sabato e che francamente non ci pensavo più (teste presente il

dottor __________) (ndr __________, interrogato dal PP in data 6 maggio 2013,

non si è espresso sui fatti del 14 dicembre 2012 e non ha quindi potuto confermare

né smentire le asserzioni dell’imputato, benché, come risulta dal primo verbale

dell’AP, egli fosse effettivamente presente).

Subito dopo mi chiama il ACPR 1 sul

cellulare e mi dice che ha dato disposizione ad un certo __________ della banca

__________ di __________ e me ne fornisce il numero di telefono, il quale è

stato autorizzato da ACPR 1 a consegnarmi la copia del bonifico. Mi aggiunge

che il termine per la transazione con la __________ non è essenziale e di fare

comunque al più presto l’operazione (teste presente il dottor __________).

Vengo poi contattato dall’ufficio legale di

__________ e precisamente dall’avv. __________ che mi chiede una cronistoria delle

mie relazioni con l’istituto.

Il mio collaboratore __________ si presenta

presso __________ e gli viene detto dai funzionari avvocati __________ e __________

che io, o mie società, non rappresento nessuno e che non intendono accettare il

mio pagamento in quanto è __________ il loro debitore.

Espongo la situazione al dott. __________,

ex funzionario __________, che conosco da molti anni, e gli chiedo come mai la

Banca ha un atteggiamento così di chiusura, e questi mi dice di stare attento

perché le persone che gli ho riferito sarebbero molto chiacchierate e che

l’operazione è a rischio. A quel punto sono costretto a fermare tutto per i

dubbi ed i sospetti che mi derivano da queste informazioni.

"

“Certamente devo restituire la somma, tanto più che il 24

dicembre avevo firmato con il dott. __________ a __________ in unico originale

un riconoscimento di debito, con l’impegno di concordare il rientro, qualora

entro 90 giorni non vi fosse stato un mio pagamento. La natura di questo

impegno attesta la natura civilistica della vicenda.”

(all. ad AI 42, p. 4-8).

Mediante comunicazione parimenti del 13 maggio 2013, IM 1 ha accettato

il dissequestro degli averi sequestrati dal PP a favore dell’ACP (cfr. all. ad

AI 42).

In merito alle trattative svolte dai legali italiani, delle quali

l’imputato ha dato atto nella memoria consegnata al PP il 13 maggio 2013, per

completezza, va detto che nel resoconto allestito dall’avv. __________ il 17

maggio 2013 quo all’effettiva consistenza economica di quanto offerto da IM 1,

è emersa la debolezza delle garanzie promesse (cfr. all. ad AI 46), debolezza

che l’imputato contesterà, senza che si sia tuttavia mai giunti ad una

soluzione o ad una formalizzazione di quanto offerto in favore dell’ACP. Ma

tant’è.

3.1.4

Terzo memoriale

Per il tramite del proprio legale, IM 1 ha trasmesso agli

inquirenti un ulteriore memoriale, in data 18 luglio 2013, aggiungendo quanto

segue alle proprie precedenti dichiarazioni:

"

(…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi ha proposto di

acquistare la totalità della quote di una società denominata __________ (…). Le

trattative, sempre portate avanti dal dott. __________, sono durate alcuni

mesi, giungendo poi a buon fine, tanto che si giunse il 21 dicembre 2012 ad una

dichiarazione di intenti in cui si prevedeva il perfezionamento della cessione

entro il 28 febbraio 2013 al prezzo concordato di euro 100.000,00 (…).

Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi

ha telefonato, chiedendomi di incontrarlo a __________.

All’incontro mi ha detto che doveva versare

alla __________ di __________ una somma di euro 1.425.000,00 per chiudere una

transazione di una società di suo interesse.

In particolare i soci di questa società

avevano ampie disponibilità all’estero ma dovevano reperire fondi in Italia ove

erano sprovvisti di liquidita, lasciandomi peraltro ben comprendere che i

soggetti in questione si trovavano nell’impossibilità di compiere un

trasferimento di fondi diretto. (ndr. nella dichiarazione 13 maggio 2013

l’imputato aveva dichiarato che in questo momento delle trattative sapeva che

la società in questione era riconducibile alla famiglia ACPR 1)

Mi ha dunque prospettato un finanziamento

immediatamente disponibile in Svizzera a fronte del quale avrei poi dovuto

effettuare il pagamento alla __________ di __________, detto pagamento sarebbe

dovuto avvenire in tempi brevi tuttavia negoziabili (ndr l’imputato è l’unico a

riferire della negoziabilità del termine per adempiere al saldo del debito

contratto da __________ nei confronti di __________) con l’istituto di credito

con il quale peraltro da trent’anni ho eccellenti rapporti.”

(all. ad AI 72, p. 1-2).

Si rileva che a questo punto del terzo memoriale appare un

elemento mai sollevato prima dell’imputato, e meglio il fatto che lo stesso

avesse da subito fatto presente, fra gli altri, anche a ACPR 1, di essere

momentaneamente sprovvisto di liquidità, circostanza che egli asserisce essere

peraltro già nota a __________, come dimostrerebbe una mail prodotta in

allegato alla memoria in questione (cfr. doc. 2 allegato al presente rapporto)

e sulla quale il commercialista si è, come si vedrà in seguito, ampiamente

espresso.

IM 1 ha infatti proseguito il proprio memoriale ribadendo più

volte la propria mancanza di liquidità come segue:

"

Come __________ ben sapeva io mi trovavo ad essere titolare di un

ampio patrimonio, ma in situazione di momentanea illiquidità cui peraltro

potevo agevolmente far fronte in Italia e con assai maggiori difficoltà in

Svizzera ove pure avevo in corso importanti affare con relative scadenze

finanziarie.

Occorre ribadire il dott. __________

era perfettamente a

conoscenza del fatto

che in quel momento,

pur vantando crediti certi ed esigibili, non avevo alcuna liquidità ed ero anzi alla ricerca di finanziamenti utili a concludere alcune transazioni in Svizzera (…).

(…) Per far ciò avrei in ogni caso necessitato di un

certo lasso di tempo

Dopo qualche giorno ho

nuovamente incontrato il dott. __________ nel suo

studio di __________, ove era presente __________, che già conoscevo per

l'operazione __________, unitamente ad altre due persone,

presentatemi come ACPR 1 e __________.

Solo in quel momento ho preso che la persona interessata all'operazione con __________ era proprio il Sig. ACPR 1.

Il sig. __________ mi disse

essere un fiduciario e amico di

ACPR 1 da oltre cinquant'anni e di averlo aiutato a

stabilirsi in __________.

Il ACPR 1 (…) mi disse che

conosceva le mie attività e che

era disponibile a investire in un'operazione immobiliare che ho tutt'ora in corso in Svizzera (…).

In

quella sede mi hanno consegnato una lettera __________

in cui erano descritte le modalità dell'operazione (…). Poiché in quella lettera

si diceva che il pagamento doveva avvenire entro il

15.12

, gli ho fatto presente che l'indicato temine

era per me impossibile da

rispettare poiché, non avendo

liquidità, come fin da subito

indicato al __________, mi sarei dovuto attivare per reperire la provvista

necessaria. Mi confermarono che il termine non era essenziale e poteva essere differito, anche avvalendomi dei miei

buoni rapporti con l'Istituto. (ndr agli atti non risulta nessuna dichiarazione in tal senso da

parte degli altri soggetti interrogati)

Su

loro richiesta ho dunque comunicato le mie coordinate bancarie presso la __________ di __________. Il ACPR 1 aveva peraltro urgenza di definire l'operazione poiché doveva rientrare

in __________ immediatamente e ritenne opportuno di predisporre il pagato in modo da evidenziare che io avevo la necessaria disponibilità così agevolando le inevitabili trattative con la __________ per il differimento

del termine.

Tengo

a precisare di non aver fornito alcuna garanzia sulle mie disponibilità liquide in Italia anche perché, come ampliamente noto al dott. __________,

in quel periodo proprio non ne avevo, pur potendo rimediare a questa mia difficoltà.

Il 14 dicembre, mentre mi trovano a __________, mi hanno telefonato il dott. __________ e il sig. ACPR 1,

confermandomi l'accredito: in

particolare il ACPR 1 mi disse di

aver dato disposizione ad un certo

__________ della banca __________ di __________ di consegnarmi copia del

bonifico. Mi ha anche nuovamente

ribadito che il termine per

saldare la __________ non era

essenziale e che, pertanto, avrei avuto il tempo necessario per

organizzarmi.

Dopo aver ricevuto dal Sig. __________ il

documento attestante l'avvenuto accredito, mi sono recato presso __________,

accompagnato dal mio consulente

(dott. __________). In quella sede

il dott. __________ mi ha chiesto di comunicare formalmente la causale dell'accredito.

Non

sapendo come comportami ho chiamato il dott. __________ il quale mi ha messo in contatto telefonico con ACPR 1 che già si trovava in __________. Ho detto al ACPR 1 che, viste le difficoltà, forse era meglio annullare l'operazione.

ACPR 1 ha però insistito, autorizzandomi a dichiarare che l'accredito era riferito a un finanziamento alla mia società svizzera (__________).

Ho

dunque fornito a __________ le

giustificazioni richieste (come suggerite dal ACPR 1) accompagnate da una lettera di presentazione redatta dallo studio __________ (ndr

tale documentazione non risulta tuttavia essere tra gli allegati all’AI 72, con

il che si tratta di semplici allegazioni di parte).

Ricevuto l'accredito, ho

utilizzato gran parte della somma per finanziare le mie

attività, adempiendo ad impegni

precedentemente assunti. Impegni che erano certamente noti al dott. __________.

Mi sono dunque attivato per effettuare il versamento alla __________

e, a tal

fine, su indicazione di ACPR 1, ho immediatamente contattato l'avv. __________ di __________ (T. __________) che mi ha fornito i riferimenti delle persone con cui mi sarei dovuto mettere in contatto per eseguire la transazione:

dott. __________ (direttore della __________ di __________ — T__________) e avv. __________

(legale della __________ di __________ — __________).

In

data 24.12.2012, quando avevo già

incassato la somma messa a mia disposizione dal

Sig. ACPR 1, considerati i tempi

necessari per reperire la provvista necessaria a saldare la __________, il dott. __________ mi chiese di sottoscrivere un riconoscimento di debito in cui era stabilito che avrei tentato di eseguire l'operazione in

Italia e che, nel caso in cui non vi fossi riuscito, entro 90 gg. avremmo dovuto stabilire un piano di rientro.

Ho

immediatamente sottoscritto tale

documento lasciandolo in unica

copia nelle mani del dott. __________ come da lui preteso per motivi di riservatezza (…).

In data 28.12.12, ho chiesto a un mio collaboratore,

rag. __________, di recarsi presso la sede della __________ di __________ (__________) per prendere contatto con

l'avv. __________ e riferirgli che ero pronto a trattare i termini del

saldo del debito della __________.

Il

rag. __________ si è effettivamente recato presso la citata sede della __________ dove ha incontrato l'avv. __________, presente anche l'avv. __________ (altro legale di __________).

Entrambi gli hanno però chiaramente detto che la Banca non avrebbe

accettato alcun versamento proveniente da soggetti terzi rispetto al loro debitore e cioè la

società __________ (…). Non solo.

Trascorsa appena un'ora, __________ ha inviato una formale comunicazione con cui veniva risolta la

transazione con la __________, rendendo con

ciò vano ogni ulteriore tentativo di adempiere al mio impegno

(…).

Per

cercare di risolvere il problema

mi sono messo in contatto con il dott. __________, ex funzionario di __________ che conosco da molti anni,

chiedendogli spiegazioni sul motivo che aveva indotto

la Banca a

rifiutare il mio versamento.

Il dott. __________ mi disse

che l'atteggiamento della Banca era del tutto normale alla luce delle normative oggi vigenti che non

consentono alle banche di svolgere

transazioni finanziarie senza comprendere le ragioni economiche. (…) Il dott. __________ (…) Ha anche aggiunto che, nonostante la lettera di revoca inviata

dalla Banca, il versamento alla __________ poteva ancora essere eseguito. (ndr

ciò non trova riscontro o conferma né nelle dichiarazioni degli altri soggetti

assunte a verbale, né nella documentazione agli atti)

(…) privato della

possibilità di disporre a breve di liquidità, ma consapevole

della necessità di far fronte al mio debito, ho manifestato l'intenzione di dare corso al riconoscimento di debito

rilasciato al dott. __________ il 24.12.2012, che prevedeva la predisposizione di un piano di rientro.

In

quest'ottica mi sono anche, ma

inutilmente, offerto di cedere al ACPR 1 un

prestigioso immobile sito in __________, il cui valore copriva

abbondantemente la somma

consegnata.

(…)

Contestualmente il prezzo di cessione della società __________ — quella

che mi era stata offerta a 100.000

euro — è inspiegabilmente lievitato a 500.000 euro (…). (ndr ancora non si comprende quale

sia il collegamento tra i due affari)

A

questo punto mi viene quasi il

sospetto che il dott. __________ mi abbia allettato con l'affare __________ al solo scopo di indurmi ad effettuare un'operazione di sospetta legittimità.

Ciò anche perché, nella

corrispondenza intercorsa, il dott. __________ da un lato afferma che le due vicende (cessione __________ e

restituzione al ACPR 1) non sono legate, ma poi aggiunge che comunque la cessione __________ (e perdippiù al nuovo esorbitante prezzo) potrà essere

affrontata solo dopo che il ACPR 1

sarà stato soddisfatto (…).

(…) Non nego affatto di dover

restituire la somma a suo tempo concessami, a tal fine ho autorizzato l'avvocato __________ di __________ di consentire il trasferimento alla

parte querelante di quanto a me

sequestrato nel presente procedimento nonché di trattare la chiusura

stragiudiziale della vertenza in

tempi brevi.”

(all. ad AI 72).

In merito al fatto che la __________ non avrebbe voluto trattare

il rientro di quanto dovuto, peraltro ad oltre dieci giorni da quanto ciò

avrebbe dovuto avvenire, con soggetti estranei ad __________, IM 1 ha prodotto

una dichiarazione privata di __________, posteriore allo svolgersi dei fatti, e

meglio datata 26 giugno 2013 (allegato 2 al presente verbale).

Né l’imputato né il suo, nuovo, difensore sono comparsi

all’interrogatorio previsto per il 28 maggio 2013 (cfr. AI 53), ciò che ha

indotto il PP ad emettere il giorno stesso un mandato di cattura nei confronti

di IM 1 (cfr. AI 54), mandato che è stato prorogato in data 10 marzo 2015 (cfr.

AI 104) e il 15 marzo 2017 (cfr. doc. TPC 4).

3.1.5

Verbali

di interrogatorio dell’accusatore privato

a) Sentito dal PP il 29 aprile

2013.

in qualità di accusatore privato, ACPR 1 ha confermato lo svolgersi dei

fatti come descritto nella denuncia 9 aprile 2013. Egli si è quindi espresso

come segue sulla figura e sul ruolo avuto nell’operazione da IM 1:

"

__________, mio commercialista da una decina d’anni (…) è persona

di mia fiducia. Non ho mai avuto e non ho tuttora motivo di dubitare sulla sua

buona fede nell’ambito della sua proposta di affidarmi a IM 1 per questa

operazione. (…) __________, introducendomi IM 1, mi disse che era un

imprenditore che aveva costruito moltissimo su __________ e che in passato

aveva anche avuto dei guai giudiziari, con riferimento a un buco presso la

Cassa di risparmio di __________. Mi disse che ora la sua situazione era

assolutamente regolare e affidabile. Mi disse che era residente in Svizzera e

che presso il suo studio erano domiciliate alcuno società che erano

assolutamente sane. (…) ai primi di dicembre 2012 ho dunque incontrato IM 1

presso l’ufficio di __________ di __________. IM 1 mi ha confermato la

fattibilità dell’operazione. Mi ha assicurato di avere già la disponibilità

equivalente presso una sua banca italiana, mi sembra la __________ (Casso di

risparmio di __________). Il conto era intestato ad una sua società

immobiliare, mi sembra trattasi della __________. Per la forma, in caso di

necessità, la __________ avrebbe dichiarato che questi fondi erano stati messi

a disposizione della __________ come finanziamento. Mi ha detto che il giorno

14.

dicembre 2012 avrebbe già avuto in mano gli assegni circolari già emessi dalla

sua banca e li avrebbe consegnati all’avv. __________ in banca, a momento della

conferma dell’avvenuto trasferimento sul suo conto svizzero dell’equivalente.

(…)

Contrariamente agli accordi, il 14 dicembre

2012, data in cui doveva avvenire lo scambio e imperativamente il pagamento da __________

a __________, IM 1 non si presentò a __________, presso Banca __________, dove

aveva appuntamento con l’avv. __________, mio rappresentante, per consegnargli

gli assegni. Al telefono disse a __________ e a __________, e poi anche a me,

che doveva imperativamente essere a __________ al momento del bonifico sul suo

conto __________ della somma. Disse a __________ di recarsi presso lo studio di

un suo collaboratore, tale __________, assieme al quale si sarebbe dovuto

recare in Banca __________ per ritirare gli assegni circolari. Nel frattempo IM

1.

si era recato presso la mia banca svizzera, __________, con un suo

collaboratore dal nome straniero, e aveva parlato con il dottor __________, mio

consulente, confermandogli quando da me già anticipatogli, ossia di effettuare

il bonifico a favore del suo c.c.p. Dovendo concludere l’operazione in

giornata, ho dato la mia autorizzazione a procedere in questo modo. Il bonifico

da __________ al c.c.p. di IM 1 è stato effettuato. L’avv. __________ è rimasto

tutto il giorno presso lo studio di __________ ma alla fine non è stato

possibile recarsi in banca per ritirare gli assegni. (…) io non ho partecipato

in prima persona agli avvenimenti di quella giornata, ma solo telefonicamente,

in quanto mi stavo recando a __________ per far rientro in __________.

A seguito di questo inadempimento da parte

di IM 1, per il tramite di __________ e __________ ho cercato di recuperare i

miei soldi. Con una serie infinita di scuse e giustificazioni infondate e

rinvii, IM 1 ha sempre posticipato. Ha comunque riconosciuto di dovermi dei

soldi (…)”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-4, AI 21).

b) Risentito dal PP in data 6

ottobre 2015, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue in merito alla disponibilità di

liquidità, in Italia, di IM 1:

"

(…) mi precisò che lui aveva la disponibilità dei fondi in

questione presso Banca __________ a __________; (…) ricordo che affermò di

avere la disponibilità. (…) Premetto che IM 1 era persona nota a __________

nell’ambito imprenditoriale. (…) le informazioni da me assunte sono quelle

provenienti dal mio commercialista __________, che all’epoca era anche il

commercialista di IM 1. In particolare, segnalandomelo come una persona

potenzialmente interessata per il finanziamento in questione, mi disse che IM 1

aveva domiciliate presso il suo studio (di __________) società immobiliari che

detenevano immobili, peraltro non gravate da ipoteche. In sostanza __________

mi ha rassicurato circa la capienza finanziaria di IM 1.”

(VI PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 113).

Alla domanda dell’avv. __________, già patrocinatore

dell’accusato, volta a sapere se egli avesse effettuato ricerche in merito

all’immediata disponibilità di liquidità da parte dell’imputato, l’ACP ha

dichiarato quanto segue:

"

No, non ho effettuato ricerche specifiche su questo punto. Come

detto __________ mi aveva rassicurato che IM 1 aveva comunque capienza

patrimoniale tale da fornire garanzia del suo adempimento; come si dice a __________

era una persona “che aveva da perdere” nel senso che avendo un patrimonio è

aggredibile.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).

In merito allo svolgersi della triangolazione, ACPR 1 ha

sottolineato che “(…) l’operazione era intesa come contemporanea. In tempo

reale, appena ricevuto il bonifico sul conto svizzero, IM 1 doveva consegnare in

Italia gli assegni per un valore equivalente.” (VI PP 6.10.2015, p. 4, AI

113), aggiungendo che gli assegni in questione sarebbero stati presi in

consegna dall’avv. __________ e dal dott. __________, circostanza che trova

piena conferma nei verbali di quest’ultimi.

Alla domanda volta a sapere quando e come egli avrebbe saputo il

motivo della mancata consegna degli assegni, ACPR 1 ha riferito:

"

Quel giorno io ero in contatto telefonico con __________ e __________.

Sono stato aggiornato sui vari passaggi. A fine giornata, dopo che avevo

eseguito il bonifico sul conto di IM 1 e dopo varie comunicazioni di IM 1 a __________

e __________, sostanzialmente accampanti giustificazioni per il fatto che non

poteva ancora consegnare gli assegni in quanto doveva ancora constatare

l’avvenuto accredito sul suo conto svizzero, __________ e __________ mi hanno

dovuto comunicare di avere lasciato l’ufficio presso il quale si trovavano

senza avere ancora ricevuto gli assegni.” aggiungendo che nei giorni successivi

“(…) IM 1 ha sempre addotto delle giustificazioni che a mio modo di vedere, a

posteriori, definirei delle sciocchezze.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).

L’ACP ha quindi dichiarato che nessun professionista che lo

assisteva gli aveva mai segnalato, prima del 14 dicembre 2012, che la __________

avrebbe potuto avere delle riserve a recepire il pagamento così come pensato,

ossia da un soggetto terzo. In particolare ha rilevato che “gli accordi con __________

erano che il debito poteva essere saldato via bonifico a via assegni circolari

non trasferibili intestati a __________, da depositarsi presso una delle sue

filiali. L’identità della persona che emetteva gli assegni non è stato oggetto

di discussione o di indicazioni particolari da parte della banca” (VI PP

6.10

, p. 5, AI 113).

In merito alle sue conoscenze relative ai rapporti intercorrenti

tra IM 1 e __________, ACPR 1 ha dichiarato:

"

Premetto che IM 1 vantava conoscenze altolocate in __________

.ricordo che mi è stato riferito, non so se da IM 1 o da __________, che IM 1

aveva parlato con sue conoscenze in __________ dell’operazione “__________”, o

meglio del pagamento che la __________ avrebbe dovuto fare entro il 15 dicembre

2012.

Non mi è stato però riferito il tenero della discussione e il grado di

approfondimento della tematica che vi è stata.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6 AI 113).

Di grande interesse, a fronte dell’indicazione contraria

rilasciata dall’imputato, è la dichiarazione di ACPR 1 in merito alla

possibilità di posticipare la data entro cui doveva essere saldato il debito

che __________ aveva contratto nei confronti di __________, e meglio che “(…)

avevo chiesto di spostare la scadenza al 31 dicembre 2012, proroga rifiutatami”

(VI PP 6.10.2015, p. 2, AI 113).

3.1.6

Le

testimonianze

3.1.6.1

__________

a) Sentito in qualità di

testimone dal PP in data 29 aprile 2013, l’avv. __________ ha in particolare

riferito quanto segue in merito ai fatti del 14 dicembre 2012 ed ai pregressi

accordi intercorsi tra ACPR 1 e IM 1:

"

(…) ho accompagnato ACPR 1 ad un incontro con IM 1 agli inizi di

dicembre 2012 presso lo studio __________ a __________. In sostanza IM 1

confermò di poter consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in

questione (Euro 1.425 milioni), tratti da un suo conto personale o un conto di

una sua società, la __________, a favore della __________, per saldare il

debito __________. E ciò a fronte del versamento del corrispettivo su un suo

conto svizzero. IM 1 in cambio non voleva nulla, in particolare non commissioni

o altro; lui aveva già un interesse allo spostamento di sue provviste

dall’Italia alla Svizzera. (…) nei giorni successivi, il 10 o l’11 dicembre

2012, ho incontrato IM 1 a __________, per accordarmi sui dettagli. Mi

presentò, in un bar, un suo collaboratore, tale geometra __________. Mi disse

che il 14 dicembre lui non sarebbe stato presente, ma avrei incontrato __________

che mi avrebbe consegnato gli assegni una volta avuta la conferma del bonifico

sul suo c.c.p. svizzero. Ci accordammo per incontrarci presso la sede della

banca di IM 1, la __________, sede di __________. Preciso che IM 1 decise di

utilizzare il suo conto personale per fare emettere questi assegni e non quello

della società __________. Anche in quell’occasione mi confermò che aveva la

provvista necessaria e aveva già dato l’ordine per fare emettere gli assegni.

L’organizzazione dell’operazione mi è sembrata assolutamente congrua e non ha

destato alcuna perplessità in me. (…)

Il 14 dicembre 2012 __________ mi telefonò

dicendomi che l’appuntamento era presso un ufficio in Via __________ a __________.

Mi incontrati in Via __________ con __________ e __________. L’ufficio era di

una società ma in questo momento non ricordo il nome. Lì ci fu detto da __________

che IM 1 gli aveva dato disposizioni per andare a ritirare gli assegni solo

dopo che egli avrebbe avuto la conferma, a __________, dell’accredito del suo

c.c.p. In sostanza ciò costituiva una modifica degli accordi. Vi furono

comunque varie telefonate tra noi, IM 1 e ACPR 1. Infine, anche sulla base

della fiducia che si era instaurata, delle rassicurazioni orali date e ribadite

e della volontà di rispettare il termine con __________, ACPR 1 confermò di

procedere e diede l’ordine alla sua banca di bonificare sul conto c.c.p. di IM

1.

Contrariamente a quanto appena dettoci, però non ci furono consegnati gli

assegni. In sostanza IM 1 non diede l’ok a __________ per accompagnarci in

banca, adducendo di non aver ancora avuto conferma del bonifico. In seguito,

nei giorni seguenti, vi furono ulteriori scuse e giustificazioni per

giustificare il mancato rispetto del termine. (…) ricordo che io suggerii di

ottenere da IM 1 almeno un riconoscimento di debito (…)IM 1, mentre continuava

ad accampare scuse nei confronti di ACPR 1, intraprese anche delle iniziative verso

__________ per cercare di ottenere un rinvio del termine per il pagamento da

parte di __________, ma senza risultati concreti. (…) Mi sono sentito ingannato

e mi sono rimproverato di esserci cascato, ma devo dire che IM 1 si è davvero

venduto estremamente bene, mettendo sul tavolo una serie di conoscenze, affari

in corso e affari già conclusi che portava a fargli fiducia.”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 22).

b) Risentito dal PP il 6

ottobre 2015, lo stesso avv. __________ ha riferito di aver seguito

personalmente le trattive portate avanti dalle parti al fine di un componimento

bonale della vertenza, riferendo che IM 1 non è mai andato oltre ad una

dichiarazione orale di disponibilità.

Egli ha pure indicato che in merito all’operazione del 14 dicembre

2012.

“Non si è formalizzato per iscritto alcun contratto. La questione è

stata discussa e pensato soprattutto dal profilo contabile. Ricordo che l’idea

era di far figurare l’entrata in __________ come finanziamento di terzi. Questo

terzo avrebbe in seguito rinunciato al suo credito verso __________ a fronte

della rinuncia di un credito equivalente che ACPR 1 vantava nei confronti del

terzo. (…) era stata valutata la possibilità che il terzo (IM 1 o chi per esso)

cedesse il credito verso la __________ a ACPR 1.

(…) ricordo tuttavia che IM 1 disse di avere già a disposizione

immediata questa cifra, presso Banca __________.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 114).

Quanto alla persona di IM 1, sempre l’avv. __________:

"

Ho avuto l’impressione di un imprenditore facoltoso. Lui ha

spiegato che, a seguito di vecchi e superati problemi giudiziari, non

utilizzava crediti bancari per la sua attività imprenditoriale (…). Per tale

motivo faceva capo a liquidità nelle sue disponibilità per la sua attività. Ciò

spiegava anche l’immediata disponibilità della cifra di rilievo in oggetto.

Rilevo che fu chiesto esplicitamente a IM 1 di quanti giorni avesse bisogno per

ottenere l’emissione di assegni in questione, e lui precisò che la

disponibilità era immediata. (…) Al più tardi mi fu detto al momento

dell’incontro.”

(VI PP 6.10.2015, p. 4. AI 114)

In merito allo svolgersi dei fatti del 14 dicembre 2012, l’avv. __________

ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando quanto segue:

"

Arrivati all’incontro __________ ci disse che gli assegni non

erano ancora stati emessi ma che l’ordine di emissione era già stato dato per

scritto alla direttrice della Banca __________. Ci disse che IM 1 preferiva non

fare emettere questi assegni fintanto che non avesse avuto conferma dell’accredito,

in quanto l’emissione è costosa e un eventuale annullamento per nostra

inadempienza avrebbe comportato dei costi. Ci disse tuttavia che non appena IM

1, che si trovava all’uopo a __________, avesse avuto conferma dell’avvenuto

accredito sul suo conto, avrebbe dato immediata conferma alla direttrice di

Banca __________ che avrebbe emesso gli assegni che mi sarebbero stati

consegnati nel giro di pochissimo tempo, il giorno stesso e naturalmente in

tempo utile per la consegna a __________. (…) non ricordo se mi fu fatto il

nome della direttrice di Banca __________ che avrebbe recepito queste

istruzioni. (…) Ricordo però che __________ mi parlò di una donna. (…) io non

vidi personalmente le asserite istruzioni scritte circa l’emissione degli assegni

in questione. Io chiesi a __________ se aveva copia di queste istruzioni ma mi

disse di non averle. (…) né io né __________ pretendemmo di conferire con la

direttrice in questione, per verificare l’esistenza delle asserite istruzioni.”

(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 114).

In merito a chi avesse deciso di proseguire comunque l’operazione,

nonostante le nuove modalità proposte da IM 1, l’avv. __________ ha dichiarato

che fu “ACPR 1. Preciso che ricevuta la notizia delle nuove modalità pretese

da IM 1, __________ lo ha contattato telefonicamente, per chiedere spiegazioni

di questo modifica che evidentemente riduceva le garanzie per ACPR 1. Mi ha

riferito che IM 1 lo ha rassicurato circa il fatto che gli assegni sarebbero

stati emessi immediatamente dopo la conferma del bonifico. Ho comunicato

telefonicamente a ACPR 1 questa modifica delle condizioni dello scambio. Lui ha

parlato al telefono direttamente con IM 1. Mi ha quindi comunicato di avere

accettato questo nuova modalità e di avere dunque già dato l’ordine alla banca

svizzera per il pagamento. Mi ha chiesto di procedere nei miei incombenti,

ossia di ritirare gli assegni e portarli a __________. (…) Ricevemmo quindi,

non so dire esattamente a che ora, ma sarà stata indicativamente l’una, una

pima chiamata di IM 1, che comunicava di essere in fila in banca per verificare

l’avvenuto accredito sul suo conto. In seguito, direi verso le due e mezza-tre,

IM 1 chiamò __________ e gli comunicò che quel giorno non avrebbe potuto

verificare l’accredito e che dunque non avrebbe autorizzato l’emissione degli

assegni. Il tutto doveva essere dunque rinviato da quel venerdì al lunedì

successivo. (…) Devo dire che io alla fine di quello giornata non avevo ancora

pensato a un’ipotesi di truffa, anche se le giustificazioni addotte per la

mancata consegna quel giorno degli assegni mi sembravano poco credibili. (…)

Aggiungo che venerdì 14 dicembre 2012, mentre mi trovavo presso gli uffici di IM

1, ho ricevuto diverse telefonate dai funzionari della __________ che stavano

aspettando gli assegni in questione. La consegna era evidentemente stata

preannunciata, in considerazione dell’importanza dell’operazione. Dopo aver già

lasciato gli uffici di IM 1, e dunque nel secondo pomeriggio, ho ricevuto una

telefonata del legale esterno di __________. Mi ha sostanzialmente contestato

di non aver ossequiato gli accordo e che il termine per la transazione era

scaduto. Mi ha anche detto che tale IM 1, a lui sconosciuto, aveva telefonato a

__________ (ufficio legale) facendo riferimento al versamento da loro atteso da

parte di __________, chiedendo di pazientare. Mi disse che né lui né i

funzionari di __________ che avevano ricevuto questa telefonata sapevano chi

fosse questo IM 1, ma che comunque non vi era la possibilità di rinviare il

termine concesso. Nella loro ottica questa telefonata doveva evidentemente

apparire come un tentativo di __________ per ottenere una proroga sul termine.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6, AI 114).

3.1.6.2

__________

a) Interrogato in qualità di

testimone il 29 aprile 2013, __________ ha in particolare dichiarato quanto

segue quo agli affari di IM 1:

"

(…) IM 1 ha (…) domiciliato presso la mia sede alcune società

immobiliari a lui riconducibili. Per queste società io (…) tenevo la

contabilità. Devo dire che queste società detenevano diversi immobili, senza

alcun carico ipotecario. (…) nel corso della frequentazione, ho avuto modo di

costatare di persona che si faceva assistere dai migliori professionisti nelle

zone in cui lavorava. Sulla base di questa conoscenza, delle sue frequentazioni

professionali e della constatazione che egli disponeva di ingenti valori

immobiliari, io lo ritenevo un professionista assolutamente affidabile. (…) le

società immobiliari riconducibili a IM 1 a me note non sono direttamente tenute

da lui, ma da parenti, prestanomi (ad esempio __________) o, per il tramite di

una fiduciaria italiana, dalla società svizzera __________. Sono comunque certo

del fatto che queste società siano tutte a lui riconducibili (…)”

(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 23).

Giova rilevare che nel corso del secondo interrogatorio cui sarà

sottoposto, a conferma di quanto detto in merito al fatto che ADE di tutta una

serie di società era IM 1, __________ produrrà un organigramma, dal quale

risultano, tra le altre, le società, come si evince dalla documentazione

bancaria sequestrata, a beneficio delle quali l’imputato ha distratto i valori

patrimoniali versatigli dall’ACP per saldare il debito della __________ nei

confronti della __________.

Quanto alla presentazione di IM 1 a ACPR 1 ed ai fatti del 14

dicembre 2012, __________ ha così proseguito il proprio verbale di

interrogatorio:

"

(…) nell’ambito dell’operazione __________, visto che per

questioni di riservatezza ACPR 1 preferiva non bonificare i soldi dovuti a __________

direttamente dal suo conto in Svizzera, ho pensato di chiedere al mio cliente IM

1, residente in Svizzera e con, a mio modo di vedere all’epoca, ampie

disponibilità, se era interessato ad un’operazione di compensazione. Gliela

proposi e lui si disse subito d’accordo. Ci incontrammo quindi agli inizi di

dicembre 2012 nel mio studio con IM 1, ACPR 1 e __________ e trovammo l’accordo

nei termini ben descritti nella denuncia.

Il 14 dicembre 2012, giorno in cui

bisognava concludere l’affare, il suo rappresentante a __________, __________,

colui che doveva fisicamente consegnare a me e a __________ gli assegni, ci

chiese di recarci non in banca (__________), ma presso gli uffici di una

società riconducibile a IM 1 (ufficialmente alla figlia, la __________, in Via __________

a __________). Qui __________ ci rassicurò sul fatto che gli assegni fossero

pronti. Ci disse che aveva personalmente parlato con il direttore della banca __________

e aveva disposto dei tagli da euro 100'000.00, anziché da euro 200'000.00 come

suggerito dal direttore. (…) ci disse esplicitamente che gli assegni erano

pronti. Utilizzò proprio queste parole. (…) per me era chiaro che gli assegni

erano pronti per essere ritirati in banca.”

(VI PP 29.04.2013, p. 3, AI 23).

Il teste ha quindi confermato quanto già riferito dall’ACP e

dall’avv. __________ in merito al succedersi degli eventi del 14 dicembre 2012.

Egli ha inoltre indicato di aver fatto sottoscrivere, in data 24

dicembre 2012, un riconoscimento di debito a IM 1, confermando le dichiarazioni

rese in tal senso dall’avv. __________, nel quale quest’ultimo confermava

sostanzialmente i motivi per cui ricevette l’accredito in Svizzera. Il

documento venne firmato da IM 1 alla presenza dello stesso commercialista, il

quale, in merito ad eventuali contorni nella vicenda del trasferimento dei

valori patrimoniali dalla Svizzera all’Italia del 14 dicembre 2012, ha aggiunto

che “confermo e ribadisco che i soldi bonificati da ACPR 1 a IM 1 hanno

quale unica giustificazione il pagamento __________. ACPR 1 non ha alcun tipo

di interesse o affare con IM 1. In particolare. (…) è del tutto estraneo

all’affare __________” (cfr. VI PP 29.04.2013, p. 4, AI 23).

Va evidenziato, a conferma della mancanza di legami tra i due

affari, che dal riconoscimento di debito citato e sottoscritto da IM 1 non

emerge nessuna correlazione con l’operazione __________ (cfr. doc. 3 all. ad AI

1).

b) Risentito il 30 aprile 2013,

__________ ha completato le proprie dichiarazioni del giorno precedente,

indicando agli inquirenti quali erano le principali società riconducibili a IM

1, producendo l’organigramma succitato, consegnatogli personalmente

dall’imputato stesso (cfr. VI PP 30.04.2013, p. 2-3, AI 27).

c) Risentito dal PP in data 6

ottobre 2015, __________ ha dichiarato che IM 1 aveva sempre puntualmente saldato

tutte le sue note sino al 14 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale

l’imputato non ha più corrisposto nulla, maturando nei suoi confronti uno

scoperto compreso tra i 10'000.00 ed i 15'000.00 Euro. Egli ha aggiunto che

conosceva l’imputato poiché questi gli era stato introdotto dal padre quale

importante commerciante di prodotti petroliferi, che disponeva di un grande

patrimonio, detenuto per il tramite di società a lui riconducibili.

Il teste ha poi contestualizzato il tenore della propria mail di

data 23 ottobre 2012, inerente un sollecito di pagamento di euro 1'500.00 per

la pubblicazione dei bilanci si società riconducibili all’imputato affermando,

in particolare, in merito al fatto che IM 1 gli avrebbe chiesto di aspettare

perché “doveva fare cassa”, ha precisato che tale espressione riguardava

il fatto che l’imputato gli aveva appena pagato una nota spese di un certo

rilievo. __________ non ha quindi dedotto la pretesa mancanza di liquidità del

proprio cliente dalla frase in questione, quanto semmai una richiesta di

attendere la corresponsione di un ulteriore pagamento a fronte del recente

saldo di una nota di onorario ingente. L’imputato, reso edotto del fatto che le

spese di pubblicazione dei bilanci non potevano essere anticipate dal

commercialista, avrebbe infatti corrisposto il relativo importo l’indomani.

In merito alla liquidità a disposizione dell’imputato, __________

ha quindi ripercorso gli affari trattati dal proprio cliente in prossimità del

dicembre 2012 e discussi con l’avvocato __________ di quest’ultimo, tale __________,

dall’ottenimento di un credito di circa mezzo milione di euro, all’interesse

all’acquisto di un immobile del valore di 90 milioni di Euro, e di una società

per complessivi Euro 600’000-650'000.00, elementi che non hanno fatto altro che

rafforzare le sue convinzioni sulla solidità economica dell’imputato, tanto da

dichiarare a ACPR 1 che per, IM 1, avrebbe addirittura garantito lui (cfr. VI

PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 115).

Ha poi aggiunto:

"

IM 1 mi confermò questa sua disponibilità presso Banca __________

di __________. Mi disse che il ritardo nella sua esecuzione era dovuto al fatto

che i suoi fondi erano investiti in titoli e aveva bisogno i tempi tecnici per

disinvestirli. Mi rassicurò sul fatto che, a difetto dell’utilizzo dei suoi

beni presso Banca __________, avrebbe utilizzato quanto ricevuto da ACPR 1 sul

conto svizzero, dicendomi che non aveva toccato quel denaro (ricordo mi disse

che i soldi erano “bloccati” sul conto postale che li aveva ricevuti per gli

usuali accertamenti anti riciclaggio). (…) IM 1 mi rassicurò sulla rapida

restituzione (…) rassicurava che la soluzione era imminente”

(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 115).

Tutto quanto sopra conferma il fatto che __________ non aveva

dubbi sulla solidità finanziaria dell’imputato e sull’immediata disponibilità

di liquidità da parte di quest’ultimo.

d) Relativamente ai fatti del

14.

dicembre 2012, __________ ha dichiarato, precisando ciò che aveva riferito

in occasione del primo verbale di interrogatorio, ossia:

"

Quel giorno ci siamo recati con __________ presso gli uffici

della __________, una società di IM 1, come concordato con IM 1. Abbiamo

incontrato il factotum di IM 1, il suo braccio destro, __________. In quell’occasione

__________ ci ha detto che gli assegni erano pronti. Ci disse anche che il

taglio era di euro 100'000.00 cadauno. In nostra presenza fece una telefonata,

dicendoci che stava chiamando il direttore della Banca __________, e ci riferì

che il direttore gli aveva confermato che gli assegni erano pronti. (…) io non

ho evidenza di chi abbia effettivamente contattato telefonicamente __________ e

di che cosa effettivamente gli sia stato detto.

(…) __________ ci disse che IM 1 gli aveva

dato istruzioni affinché non ci saremmo dovuti recare presso Banca __________

fintanto che lui non avrebbe avuto conferma dell’avvenuto bonifico. Io parlai

direttamente con IM 1 al telefono; lui mi confermò che si trovava presso la

posta di __________, dove aveva il conto, assieme al direttore dell’istituto,

in attesa dell’evidenza dell’accredito sul suo conto. Mi confermò che non

appena ricevuta tale evidenza ci avrebbe fatto consegnare gli assegni. Alla

luce di questi elementi, ACPR 1 accettò queste nuove condizioni e procedette

con il bonifico.

(…) è possibile che __________ ci avesse

detto solo, come riferito dall’avv. __________, che il direttore di banca aveva

già ricevuto istruzione di emetterli, e non che fossero già stati stampati. Io

ho un ricordo preciso dell’indicazione di __________ sul fatto che il taglio

sarebbe stato da euro 100'000.00 cadauna, e non da euro 200'000.00 come ci

aveva detto in precedenza. Questa indicazione di dettaglio mi aveva rassicurato

sul fatto che gli assegni erano sostanzialmente pronti.”

(VI PP 6.10.2015, p. 6-7, AI 115).

3.1.6.3

__________

a) In data 15 luglio 2013, __________

è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti, per via rogatoriale,

dagli ufficiali della Sezione Altra Criminalità Economica della Guardia di

Finanza di __________.

In particolare, ha dichiarato in merito a IM 1:

"

(…) lo conosco da circa 35 anni e con lo stesso intrattengo

rapporti di esclusiva e fraterna amicizia. Ribadisco di non intrattenere con lo

stesso alcun tipo di rapporto di tipo economico.”

(VI ROG 15.07.2013, p. 1, all. ad AI 110).

Quanto ai suoi rapporti con la Banca __________, __________ ha

affermato di non avere “alcun conto corrente bancario in detta agenzia, ma

ho la delega piena ad operare su due società di diritto svizzero e precisamente

la __________ e la __________, ambedue amministrate da IM 1. Specifico che

dette società hanno come oggetto della propria attività la compravendita di

terreni e beni immobili” (VI ROG 15.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).

Relativamente all’avv. __________ e a __________, egli ha quindi

proseguito il proprio interrogatorio come segue:

"

(…) li ho conosciuti entrambi, e precisamente il __________ l’ho

conosciuto presso il suo studio di __________, via __________, poiché lo stesso

era il commercialista della società riconducibili al IM 1, a cui teneva la

contabilità. L’avv. __________, invece, l’ho conosciuto il venerdì del

14/12/2012 in occasione della visita di __________ e dello stesso avv. __________

in via __________, sede legale della __________, poiché era in corso, da parte

del IM 1, un’operazione finanziaria, non meglio specificata e di cui non

conoscevo i dettagli, relativa ad un bonifico su un conto bancario svizzero del

IM 1. Contestualmente all’avvenuto bonifico, avrei dovuto, per il tramite di

una delle due società di cui ho la delega piena ad operare nell’agenzia della __________

di Via __________, preparare degli assegni circolari del taglio di 100.000 euro

cadauno, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.425.000.00. Ho aspettato

in vano che il IM 1 mi desse il nulla-osta per procedere alla richiesta di

assegni circolari presso la banca, che avrei dovuto consegnare ai due

professionisti. Alle 13.30, visto che anche la chiusura antimeridiana

dell’agenzia bancaria, e del fatto che IM 1 non aveva ancora ricevuto il

bonifico sul suo conto corrente svizzero, sono tornato nella mia abitazione,

rimanendo però sempre a disposizione nel caso di un’eventuale chiamata a

procedere da parte dello stesso IM 1. Tengo a precisare che detta telefonata

non l’ho mai ricevuta neanche nei giorni successivi e pertanto non ho

effettuato alcuna operazione e non ne ho saputo più nulla.”

(VI ROG 15.07.2013, p. 4 all. ad AI 110).

In merito alla persona operativa presso l’agenzia __________ in

questione, cui aveva richiesto l’eventuale operazione di preparazione degli

assegni circolari, sempre il teste ha indicato:

"

(…) era una donna, che lavora in quell’agenzia da tanti anni,

anche se non so come si chiama, ma saprei riconoscerla, e le avevo segnalato

tale eventualità il giorno precedente il 14/12/2012 (…)”

(VI ROG 15.07.2013, p. 4-5, all. ad AI 110).

b) A seguito della chiusura

dell’istruzione di data 12 agosto 2014 (cfr. AI 93) e della conseguente

assegnazione di un termine alle parti per sottoporre eventuali istanze

probatorie, l’avv. __________ ha evidenziato la necessità di interrogare

nuovamente __________, già sentito ma senza contraddittorio (cfr. AI 98, p. 2),

richiesta accolta dal PP.

Risentito quindi in data 25 novembre 2015, sempre su richiesta del

Ministero Pubblico, __________ ha specificato di non aver preteso l’emissione

di assegni circolari per la somma di complessivi euro 1'425'000.00, ma di aver

domandato il 13 dicembre 2012 alla cassiera dell’agenzia quali fossero i tempi

tecnici necessari per emettere assegni fino a concorrenza dell’importo appena

citato, escludendo per conto di averne fatto domanda alla direttrice

dell’agenzia. Egli ha aggiunto che, malgrado fosse al beneficio delega ad

operare sui conti della __________ e della __________ presso Banca __________,

non ne visionava gli estratti conto, limitandosi ad eseguire le operazioni

richiestegli da IM 1. Ha quindi aggiunto che il giorno precedente alla

corresponsione del bonifico da parte di ACPR 1 è stato “avvisato da IM 1 che

la mattina successiva mi sarei dovuto recare nell’agenzia di Banca __________

(…) e dopo un suo cenno di conferma avrei dovuto presentare una richiesta di

assegni circolari” (VI ROG 25.11.2015, p. 3, allegato ad AI 131).

In merito all’incontro con __________ e l’avv. __________ del 14

dicembre 2012, __________ ha affermato di aver, su sollecitazione di __________,

contattato telefonicamente un paio di volte l’imputato, chiedendogli se poteva

recarsi presso Banca __________ per l’emissione degli assegni. IM 1 gli avrebbe

però comunicato che l’operazione non era conclusa e avrebbe quindi dovuto

attendere (cfr. VI ROG 25.11.2015, p. 3, AI 131).

3.1.6.4

__________

a) Il 16 luglio 2013, __________,

direttrice dell’agenzia 7 della __________, in via __________ a __________, ha

dichiarato di conoscere IM 1, di aver aperto i conti intestati alla __________

e alla __________, confermando che di essi __________ disponeva di una delega

piena.

Alla domanda degli interroganti volta a sapere se __________ le

avesse mai segnalato l’eventualità di predisporre degli assegni circolari del

taglio di Euro 100'000.00 l’uno fino a concorrenza di complessivi Euro

1'425'000.00 nel corso del dicembre 2012, __________ ha risposto come segue:

"

No, nella maniera più assoluta. Comunque in ogni caso tengo a

precisare che nel caso ci fosse stata la provvista sui conti correnti in

argomento, non si sarebbe voluto molto tempo per la preparazione degli stessi.”

(VI 16.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).

In merito alla possibilità che __________ potesse aver segnalato

tale eventualità alla cassiera dell’agenzia, __________ non ha escluso che

possa esservi stato, ma unicamente in forma di richiesta generica di assegni

circolari, nel caso fosse arrivata la provvista sui due conti correnti societari

riconducibili all’imputato (cfr. VI 16.07.2017, p. 2, all. ad AI 110).

b) Risentita il 25 novembre

2015, a seguito della richiesta formulata in tal senso dell’avv. __________,

analogamente a quanto indicato per __________, __________ ha aggiunto:

"

parlai in generale con i colleghi della filiale della

convocazione e nessuno in merito ebbe a riferire qualcosa in relazione ad

un’eventuale emissione di assegni circolari per euro 1.425.000,00. D’altra

parte emettere un assegno circolare non è una operazione di particolare

complessità.”

(VI 25.11.2015, p. 2, all. ad AI 131).

Con riferimento alla possibilità di IM 1 di attingere ad una

simile cifra dai conti presso Banca __________ di pertinenza della __________ o

della __________, ha indicato che:

"

(…) una tale cifra non è mai stata disponibile, dal primo

trimestre di rendicontazione che mi esibite sino al giugno 2013, su entrambi i

conti correnti. (…) principalmente operava su tali conti il delegato __________,

anche per quanto concerne l’emissione di assegni circolari; (…) poteva disporre

ed avere piena visione dei saldi e degli estratti di tali rapporti. (…) Ricordo

che su tali conti correnti si registravano diverse operazioni in contanti

superiori ad euro 3.000,00 per le quali __________ preannunciava

telefonicamente la necessità.”

(VI 25.11.2015, p. 2-3, all. ad AI 131).

3.1.6.5

__________

__________ è stato interrogato in qualità di testimone il 6 maggio

2013.

Egli era attivo presso __________, per conto della quale si era occupato

dell’amministrazione, della contabilità, nonché delle dichiarazioni fiscali

della __________ e della __________, delle quali, dal marzo 2012, aveva pure

dovuto riscostruire tutti gli esercizi contabili a partire dal 1° gennaio 2009,

permettendo così che le trattenute arretrate venissero corrisposte.

Il teste ha riferito che le due società in questione non avevano

attività commerciale e “hanno, negli anni, accumulato solo debito a fronte

delle assicurazioni sociali per l’unico dipendente ovvero IM 1”. Quanto ad

eventuali operazioni immobiliari in atto, __________ ha dichiarato che nessuna

è stata portata a termine, salvo una cessione di un terreno sito a __________ a

beneficio della __________, mediante rogito del notaio avv. __________. Il

contabile non ha saputo dire come sia avvenuto il pagamento del terreno in

questione; egli avevo registrato 1'000'000.00 Euro come credito correntista.

Tale registrazione era avvenuta a fronte sia dell’assenza di bonifici verso la __________,

società cedente, sia della mancata presentazione della documentazione fondiaria

ch’egli aveva richiesto a IM 1.

__________ ha quindi indicato che la __________ deteneva il 10%

della __________ di __________ e che la __________ deteneva l’80% della __________

di __________ (cfr. VI PG 6.05.2013, p. 3-5, all. ad AI 49).

Quanto alla situazione finanziaria delle due società svizzere

riconducibili all’imputato, il teste ha dichiarato:

"

(…) entrambe le società sono in eccedenza di debito secondo

l’art. 725 CO e hanno postergato il prestito passivo totale per non dover

depositare i bilanci. Le postergazioni sono state firmate da IM 1 e pertanto ne

deduco che sia lui l’azionista unico.”

(VI PG 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).

In merito al IM 1 ha soggiunto:

"

So che ha il permesso di domicilio anche se non so dire dove

fisicamente sia effettivamente. So che aveva una residenza in Via __________

dove però non ha mai dormito in quanto alloggiava all’albergo __________ di __________.

Questo me lo disse durante i nostri incontri. Mi ha testualmente detto che non

ha mai alloggiato in Via __________ ma stava in albergo poiché era per lui più

comodo. So che da Via __________ è stato sfrattato a causa di ritardi nei

pagamenti. Mi ha chiesto come doveva fare per consegnare le chiavi. Proprio in

quel contesto ha dichiarato che sebbene avesse tenuto tale appartamento per 10

anni non vi aveva mai alloggiato.

(…) L’__________ fino ad oggi ha percepito

tutti gli onorari riferiti alle sue prestazioni fino al 2011 ed anche altre ore

fatturate fino al 31.03.2013. non ho però controllato se l’ultima fattura sia

stata pagata come da lui dettomi.”

(VI 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).

3.2

Riscontri

oggettivi

Euro 1'425'000.00 sono effettivamente giunti sul conto corrente

postale dell’imputato, e meglio come risulta dalla documentazione relativa al

conto n. __________ (in valuta euro) già il 14 dicembre 2012.

Giova in tal senso rilevare che il giorno stesso IM 1 ha versato

gran parte della somma citata, vale a dire euro 500'000.00 ed euro 700'000.00,

rispettivamente, sul conto intestato alla __________ presso Banca __________ (conto

n. __________) e sulla relazione bancaria, sempre intestata a __________,

presso il __________ (conto n. __________). Trattasi in entrambi i casi di

conti svizzeri.

Soli tre giorni dopo, vale a dire il 17 dicembre 2012, altri Euro

50'000.00 venivano trasferito dal conto postale di IM 1 e versati sulla

relazione intestata alla di lui figlia presso la Banca __________ (I) ed altri

50'000.00 Euro venivano versati sul conto della __________ presso Banca __________

di __________.

Dalle relazioni svizzere succitate, tutti i soldi bonificati

dall’ACP sono stati prelevati a contanti o versati su conti esteri,

riconducibili a IM 1 o a società di sua pertinenza, come meglio risulta dall’estratto

in atti.

3.3

Riciclaggio

di denaro (punto 2. dell’AA)

3.3.1

IM 1 è altresì accusato

di riciclaggio di denaro, per avere, tra il 17 dicembre 2012 ed il 19 aprile

2013, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi euro

938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa compiuta ai

danni di ACPR 1 come descritto al punto 1. dell’AA. In particolare, egli

avrebbe trasferito su conti esteri complessivi euro 702'378.27.00 a partire da

conti svizzeri a lui o alle società di cui era AU riconducibili. IM 1 avrebbe

altresì commesso il reato in questione prelevando a contanti dalle relazioni

bancarie svizzere di cui sopra CHF 527'294.00 ed euro 236'436.97, nonché

bonificato a favore di __________ in data 3 gennaio 2013 per l’acquisto di

un’Audi Q3 CHF 57'700.00, parimenti proventi del reato di truffa.

3.3.2

Riscontri

oggettivi

Dalla documentazione bancaria richiesta dal Ministero Pubblico in

corso di inchiesta sono risultati tutti i versamenti effettuati da IM 1 sui

diversi conti esteri lui riconducibili di cui al punto 2. dell’AA, e meglio

come risulta dal doc. 5 allegato al presente rapporto.

Riassumendo quelli che sono stati i maggiori versamenti di denaro

sui vari conti, riportati nel dettaglio nell’allegato citato, si rileva che,

ricevuti euro 1'425'000.00 sul proprio conto corrente postale in data 14

dicembre 2012, IM 1 ne ha immediatamente riversati la maggior parte su due

conti svizzeri intestati alla __________, di cui egli era all’epoca AU. Nel

dettaglio, sul conto Banca __________ n. __________ (CHF) sono stati trasferiti

euro 500'000.00, mentre sul conto presso la Banca __________ n. __________

(CHF) sono stati versati euro 700'000.00. Dal conto corrente postale

dell’imputato sono poi usciti euro 50'000.00 a beneficio del conto della di lui

figlia presso Banca __________ ed Euro 50'000.00 quale accredito sul conto

presso il medesimo istituto, intestato alla __________. Ulteriori Euro

50'000.00 circa sono stati prelevati a contanti dal conto postale.

Dai due conti intestati a __________ sopraccitati, il denaro è

stato trasferito in parte sul conto in Euro presso Banca __________, in parte

prelevato a contanti, in parte versato sulle relazioni bancarie, estere,

riconducibili all’imputato, a società di cui egli è ADE o a suoi parenti.

I versamenti effettuati dall’imputato mediante quanto ricevuto da ACPR

1.

sono in linea con quanto affermato dallo stesso IM 1, il quale, nel proprio

memoriale, ha indicato che “ho utilizzato

gran parte della somma per finanziare le mie

attività”.

4.

In

diritto

4.1

Le eccezioni della

difesa

a) La difesa ha in primo luogo

eccepito la nullità dell’atto d’accusa per il fatto che l’imputato non sarebbe

mai stato personalmente interrogato dal PP. L’eccezione cade nel vuoto già solo

perché è stato, come visto, proprio l’atteggiamento dell’imputato stesso ad

impedirlo, essendosi egli sempre sottratto, con una scusa o con un’altra, ai

tentativi del PP di sentirlo. A ciò aggiungasi che il CPP non prevede l’obbligo

assoluto del Pubblico Ministero di sentire personalmente il prevenuto il quale,

come del resto IM 1 ha fatto pienamente uso, può presentare memorie scritte

(artt. 109 e segg. CPP).

b) Quanto al ne bis in idem basta

rilevare che, manifestamente, il dossier richiamato dalla difesa, dove IM 1

figura quale parte lesa, non è quello oggetto del presente procedimento dove

egli è, invece, imputato. A ciò aggiungasi, come rettamente sottolineato dal

patrono dell’ACP, che l’art. 54 della Convenzione di applicazione degli accordi

di Schengen, esige che si sia in presenza, da un lato, di una sentenza di

condanna e, dall’altro, che essa sia stata almeno parzialmente eseguita; ciò

che non è affatto il caso nella fattispecie di guisa che l’eccezione va

respinta senza ulteriori considerazioni.

c) Per quel che è, infine,

della questione della competenza della giurisdizione svizzera è appena il caso

di rilevare che l’atto pregiudiziale del patrimonio, e meglio l’addebito del conto

corrente postale di ACPR 1 è avvenuto a __________, luogo in cui si è

realizzata la truffa. Per il resto, gli atti di autoriciclaggio rimproverati al

IM 1 sono, anch’essi, avvenuti su suolo elvetico, così come peraltro descritto

nell’atto d’accusa. Ne discende che anche l’eccezione di incompetenza

territoriale avanzata dalla difesa è sprovvista di buon diritto.

4.2

Truffa

ex art 146 cpv. 1 CP

4.2.1

Giusta l’art. 146 cpv.

1.

CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino

a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad

art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007

e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato

presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad

art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.

ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208

ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma

di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento

degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,

121.

IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale

e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike,

Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve

consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire

un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla

realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente

(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §

18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario

che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;

Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten

gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

4.2.2

Quo alla circostanza

che, IM 1 ha ingannato l’ACP facendo credere a quest’ultimo di avere

disponibilità di liquidità immediata in Italia, fino a concorrenza di euro

1'425'000.00, rilevasi che nei primi due memoriali presentati per il tramite

del proprio legale, avv. __________, al PP, l’imputato non si è mai espresso

sulla questione della propria disponibilità, facendone invece un elemento fondamentale

solo nella terza ed ultima memoria scritta, prodotta dall’avv. __________,

nella quale ha esposto che __________ sarebbe stato al corrente che si trovava

in un momento di illiquidità e che tale circostanza era stata resa nota anche

all’ACP ed all’avv. __________, già in occasione dell’incontro tenutosi presso

gli uffici di quest’ultimo ad inizio dicembre 2012.

Tale circostanza, non trova tuttavia conferma nei verbali di

interrogatorio né dell’ACP, né di __________, né dell’avv. __________, tutti presenti

al momento in cui l’imputato asserisce di aver informato la controparte. Essa

appare piuttosto un abile quanto infruttuoso tentativo dell’allora difensore di

spostare la vicenda sul piano esclusivamente civile. Non si comprende del resto

per quale motivo l’ACP, conscio di dover saldare il debito contratto da __________

nei confronti di __________ entro il 15 dicembre 2012, avrebbe accettato che a

provvedere a quest’ultima operazione fosse un soggetto privo della possibilità

di farlo e quindi di liquidità.

Al contrario ACPR 1 in occasione della propria seconda audizione

da parte del PP, ha chiaramente dichiarato che IM 1 gli “precisò che lui

aveva la disponibilità dei fondi in questione presso Banca __________ a __________”

e che le informazioni sulla sua situazione finanziaria gli erano state fornite

dal comune commercialista di lunga data, con il che da parte dell’ACP non

occorrevano ulteriori accertamenti.

Nel medesimo senso sono state pure le succitate dichiarazioni rese

dall’avv. __________, il quale ha indicato che “IM 1 confermò di poter

consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in questione (Euro

1.425

milioni)”. Egli ha aggiunto di aver incontrato l’imputato pure in un

secondo momento, vale a dire il 13 dicembre 2012, per definire i dettagli

dell’operazione. In tale occasione IM 1 avrebbe presentato all’avv. __________

il proprio collaboratore, __________, indicandolo come colui che materialmente,

il 14 dicembre 2012, avrebbe dovuto consegnargli gli assegni circolari. Ciò a

valere quale ulteriore conferma che in realtà IM 1 si è sempre dichiarato

disponibile ad emettere liquidità sotto forma di assegni circolari da subito. A

rafforzare questo convincimento circa l’immediata disponibilità del contante vi

è pure il fatto che IM 1 ha spiegato all’avv. __________ che, a causa di pregressi

problemi giudiziari, non utilizzava crediti bancari, prediligendo operazioni in

contanti, spiegazione che da parte del IM 1 lascia intendere l’immediata

disponibilità di liquidità

Del resto, nemmeno gli accadimenti del 14 dicembre 2012 potevano

lasciar presagire che in realtà IM 1 non avesse alcuna liquidità cui far capo; __________,

ha infatti dichiarato, per conto dell’imputato, che gli assegni sarebbero stati

emessi una volta verificato l’accredito sul conto postale del medesimo,

aggiungendo che avrebbero avuto il valore di euro 100'000.00 cadauno; con il

che non vi era spazio per dubbi circa la disponibilità immediata della cifra in

questione.

Venendo a quanto dichiarato da __________, giova rilevare che IM 1,

già cliente del di lui padre, gli fu presentato da quest’ultimo come un cliente

importante, facoltoso, alla testa, seppure come ADE, di società economicamente

sane, intestatarie di beni immobili di valore. Sino a quel 14 dicembre, IM 1

aveva saldato puntualmente tutte le note onorario del commercialista e si era

mostrato interessato a compiere investimenti rilevanti, di guisa che nulla

lasciava intendere, nemmeno agli occhi di __________, che l’imputato non avesse

denaro, ciò che peraltro il commercialista mai ha indicato di avergli sentito

riferire.

Proprio __________, secondo l’imputato, era invece a conoscenza

dell’indisponibilità di liquidità di quest’ultimo. IM 1 fonda le proprie

dichiarazioni su una mail trasmessagli da __________, dalla quale l’imputato

evince che il commercialista ben fosse al corrente della sua mancanza di

liquidità. Ma ciò non è tuttavia il caso: come indicato più sopra, __________ a

contestualizzato, in modo del tutto puntuale, la comunicazione in questione,

che nulla lasciava presagire circa la mancanza di liquidità di IM 1, liquidità

della quale le persone interrogate non avevano mai avuto modo di dubitare.

La Corte ha quindi accertato che, sin da inizio dicembre 2012 IM 1

aveva confermato alla controparte la sua immediata disponibilità presso Banca __________.

4.2.3

Quanto al secondo

aspetto costituente l’inganno astuto operato nei confronti di ACPR 1, e meglio

all’organizzazione di una fittizia consegna di assegni circolari alla

controparte contemporaneamente all’ordine di bonifico a favore dell’imputato,

si rileva in primo luogo che quest’ultimo, nei propri memoriali, ha

completamente sottaciuto il ruolo e la presenza, contemporanea alla sua a __________,

di __________ a __________, unitamente a __________ e all’avv. __________.

Che una consegna fittizia di assegni circolari in contropartita

del bonifico per complessivi euro 1'425'000.00 effettuato in suo favore da ACPR

1, fosse stata orchestrata dal medesimo risulta in modo chiaro dalle

dichiarazioni rese, non da ultimo, proprio da __________, suo amico e

collaboratore da trent’anni. Sebbene questi non abbia confermato l’incontro del

13.

dicembre 2012 con l’avv. __________, __________ ha invece dichiarato di

essere stato, unitamente al medesimo ed a __________, il 14 dicembre 2012,

presso gli uffici della __________, in luogo dell’agenzia di Banca __________

inizialmente individuata quale punto di incontro. Egli, seppur per sommi capi,

ha riferito riferire dell’operazione finanziaria in corso e meglio di un

bonifico su un conto svizzero di IM 1 e che “contestualmente all’avvenuto

bonifico, avrei dovuto per il tramite di una delle due società di cui ho delega

piena ad operare nell’agenzia della __________ in via __________, preparare

assegni circolari del taglio di 100.000 euro cadauna, fino a concorrenza

dell’importo di euro 1.425.000,00. Ho aspettato invano che il IM 1 desse il

nulla-osta per procedere alla richiesta di assegni circolare presso la banca,

che avrei dovuto consegnare ai due professionisti.”. __________, risentito

il 25 novembre 2015, ha poi chiaramente indicato di aver sempre agito su

mandato di IM 1, che ha quindi organizzato la consegna, risultata fittizia in

quanto mai ha avuto intenzione di effettuarla.

4.2.4

Terzo ed ultimo

elemento dell’inganno perpetrato ai danni di ACPR 1 è proprio la conferma di IM

1, fornita ancora il 14 dicembre 2012, che gli assegni sarebbero stati

consegnati non appena ACPR 1 avrebbe disposto il trasferimento di euro

1'425'000.00, salvo poi rimandare la consegna ai giorni successivi in ragione

del preteso mancato accredito sui conti dell’imputato.

Che l’imputato abbia confermato, direttamente o per il tramite di __________,

che gli assegni sarebbero stati emessi contestualmente al versamento da parte

dell’ACP risulta sia dalle dichiarazioni di __________, sia di __________, nonché

dell’avv. __________ e dell’ACP.

Con il suo agire, l’imputato ha astutamente ingannato, sin dal

primo incontro, ma al più tardi in data 14 dicembre 2012, ACPR 1, e con lui

pure __________ e l’avv. __________, sebbene quest’ultimi non abbiano subito conseguenze

patrimoniali. Ma vi è di più: anche il suo “braccio destro”, __________,

ha creduto alle menzogne di IM 1, tanto da essersi recato, il giorno prima del

bonifico a debito della relazione bancaria dell’ACP, seppur unicamente per

chiedere sommarie informazioni, all’agenzia __________ di Banca __________,

dalla quale avrebbero dovuto essere emessi gli assegni circolari.

L’imputato ha potuto abilmente mentire sulle sue reali intenzioni millantando

conoscenze altolocate, non da ultimo presso __________, e operazioni

immobiliari milionarie.

Ne discende che l’ACP nemmeno con la massima diligenza da lui

esigibile avrebbe potuto accorgersi di quanto voluto in realtà da IM 1, il cui

inganno lo ha indotto in errore, portandolo a spossessarsi di euro 1'425'000.00

che egli credeva di poter riavere immediatamente in forma di assegni circolari,

mai consegnatigli.

4.2.5

Ritenuto che gli

elementi oggettivi della fattispecie, vale a dire l’inganno astuto, l’errore

dell’ACP, la disposizione patrimoniale e il danno patrimoniale sono adempiuti, sull’aspetto

soggettivo deve valere quanto segue.

Come già indicato, risulta chiaramente dalle contraddizioni di

quanto dichiarato nelle proprie memorie dall’imputato per rapporto alle

dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori dagli altri soggetti sentiti

dagli inquirenti, nonché dal suo comportamento in fase di istruttoria e dalla

sorte del denaro bonificato sul suo conto corrente postale, che questi ha consapevolmente

e volontariamente ingannato l’ACP allo scopo di conseguire un illecito

profitto, come del resto lo stesso imputato ha ammesso nel momento in cui ha

indicato di aver utilizzato quanto versatogli per far fronte ai suoi supposti

impegni già presi o per conto di società a lui riconducibili, ossia in

definitiva, a proprio profitto.

E non si tratta di una consegna sfumata per la mancata ricezione

del bonifico da parte di IM 1 in data 14 dicembre 2012, come da questi riferito

e riportato da __________; basti evidenziare che in tale data non solo

l’imputato ha ricevuto il denaro, ma lo ha pure trasferito su altri conti, come

suindicato. Ciò a conferma del fatto ch’egli mai ha avuto la volontà di

consegnare il corrispettivo in assegni circolari a fronte della ricezione del

versamento della somma pattuita sul proprio conto corrente postale.

4.2.6

L’accusa di truffa è

dunque stata confermata. L’ACP voleva far rientrare in Italia dei suoi capitali

per rimborsare un debito presso la propria banca. Il suo commercialista gli ha

presentato il IM 1, persona dalle ottime referenze e dalla buona, apparente,

reputazione, che avrebbe dovuto eseguire l’operazione mediante l’emissione di

assegni circolari. IM 1 ha, poi, cambiato luogo e ha abilmente giocato sulla

fretta che aveva ACPR 1, pressato dalla banca, il quale si è fidato di IM 1,

gli ha versato i soldi di cui, poi, IM 1 ha disposto a proprio favore senza

aver mai avuto l’intenzione di fornire la contropartita (assegni circolari)

pattuita. IM 1 ha infine disposto di tutto l’importo con operazioni immediate a

proprio profitto. Del resto nemmeno è necessario, per l’accertamento della

fattispecie penale di cui in rassegna, conoscere la provenienza del denaro sul

conto del ACPR 1, bastando la costatazione che si trattava di averi regolari

per il diritto svizzero, già solo per il fatto che va presunto che la banca

abbia fatto la due diligence di sua competenza prima di autorizzare

l’operazione. È ben vero che bastava un bonifico bancario diretto sulla banca

italiana ma, sia che sia, non è rilevante sapere il motivo che ha portato alla

scelta della triangolazione pattuita poiché, nulla autorizzava IM 1 ad agire

come ha fatto, ingannando il ACPR 1 e disporre poi dell’intera cifra oggetto

dell’operazione.

4.3

Riciclaggio

di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP

4.3.1

Giusta l’art. 305bis

cifra 1 CP, si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto

suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da

un crimine. A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve

anche essere provata l'esistenza di un antefatto criminoso così come la

provenienza da questo crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1).

Trattasi di un reato di messa in pericolo astratto dell’amministrazione della

giustizia (DTF 127 IV 20) che richiede per il suo riconoscimento oggettivo la

presenza di valori patrimoniali (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II,

Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San

Gallo 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007,

art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela / Ginevra

2004, § 99 pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e

FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna 2007, art.

art. 305bis no. 1.2): il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013,

consid. 1.1).

La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio

può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli

effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare

volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame

tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211).

E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine dei valori patrimoniali e non occorre che l’atto l’abbia

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274). Il riciclaggio di denaro non

richiede infatti operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più

semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere

adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa).

ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto

ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni

(DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2,

6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis;

Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e

rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung,

Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).

Il reo deve aver agito in maniera intenzionale. Il dolo eventuale

è sufficiente (cfr. art. 12 CP).

Con riferimento al caso di specie e laddove anche le altre

condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e giurisprudenza hanno già

sancito come il reato di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP possa essere compiuto

anche da chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui

stesso commesso (DTF 124 IV 274, 122 IV 211 e 120 IV 323).

L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé,

quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la

traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati:

l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine

(DTF 122 IV 211 consid. 2e;

sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già P. BERNASCONI,

Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen,

Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup,

segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid.

3).

Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti,

il crimine a monte e l'atto vanificatorio.

4.3.2

Nel caso di specie,

risulta pacifica la realizzazione oggettiva e soggettiva del reato in esame

(punto 2. dell’AA). Oggettivamente siamo ben lontani dal semplice versamento su

un conto bancario personale utilizzato per abituali pagamenti privati (DTF 124

IV 274), in quanto si è trattato di un’operazione più complessa assolutamente

costitutiva dell’atto di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di riciclati valori patrimoniali (art. 305bis cfr. 1

CP e consid. 20.), iniziata con trasferimenti su conti intestati alle società

di cui IM 1 era AU o su conti esteri, a lui o a suoi parenti riconducibili,

nonché con dei prelievi in contanti proprio per non lasciare traccia bancaria della

loro destinazione. Anche soggettivamente il reato appare dato. Realizzata, come

visto, la fattispecie della truffa, l’imputato ha infatti coscientemente e immediatamente

trasferito la maggior parte del denaro ricevuto dall’ACP su due conti intestati

alla __________, per poi versare le somme in questione su almeno nove conti

correnti esteri o prelevare ingenti somme a contanti.

5.

Commisurazione

della pena

5.1

Giusta l’art. 47 cpv.

2.

CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

5.2

La colpa oggettiva si

situa tra il livello medio ed il grave, già solo per l’entità della somma

sottratta. A ciò aggiungasi l’aggravante del concorso di reati che non ha da

essere banalizzato se solo si pensi che IM 1 ha ben orchestrato il suo piano:

non solo ha truffato l’ACP ma si è ben premunito, riuscendoci, di disporre

interamente a suo favore del bottino.

Nulla di positivo si trae, poi, dal comportamento processuale del IM

1, più volte sfuggito agli interrogatori nella fase preliminare, si è per

finire pure sottratto al dibattimento.

Ne discende che la Corte ha ritenuto equo condannarlo ad una pena

detentiva di 24 mesi.

5.3

Giusta l’art. 49 cpv.

1.

CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN,

Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art.

49.

no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 7

segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 1 e STOLL,

Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49

no. 78).

Contrariamente a quanto preteso dal PP, la Corte non ha accertato

che l’imputato avrebbe le capacità economiche per far fronte al debito e non lo

faccia per malvolere (art. 42 cpv. 3 CP): come riportato nei considerandi sulla

truffa, egli pare piuttosto un millantatore squattrinato. D’altronde, il fatto

che abbia lasciato la Svizzera, rinunciando ad ogni prerogativa di dimora al

netto dei motivi utilistici che lo hanno spinto ad abbandonare il nostro paese,

è già garanzia sufficiente a tutela dell’ordine pubblico.

Ne discende che la Corte ha sospeso condizionalmente la pena

detentiva inflitta, pur fissando un periodo di prova di tre anni, vista la

scarsa assunzione di responsabilità e ritenuto come l’essersi sottratto al

procedimento può ingenerare qualche dubbio sulla prognosi.

6.

Le

pretese di diritto privato

È ACP il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di

perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla

conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento

penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la

condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione

civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto

privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP). In quest’ultimo

caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata

nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e

succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa,

indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP).

ACPR 1 ha avanzato pretese civili in sede penale per euro

1'425'000.00, oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2012 e indennizzo per le

spese legali (cfr. AI 1).

Complessivi CHF 266'860.75 ed euro 562.85 gli sono già stati

restituiti, peraltro con l’accordo dell’imputato. Per quel che è delle spese

legali, non è stato presentata una nota dettagliata, di guisa che, per le

stesse, l’ACP è stato rinviato al foro civile. La differenza deve pertanto

essere caricata al IM 1.

7.

Retribuzione

del difensore d’ufficio

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato

che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di

lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid.

8.5

- 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21.

cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;

Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,

Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011

, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

Risultata conforme ai principi citati, la nota professionale

dell’avv. __________ è stata tassata così come presentata.

8.

Sequestri

Nel caso di specie sono stati dissequestrati a favore dell’ACP

complessivi CHF 266'860.75 e euro 562.85, pari all’attivo presente sui conti

correnti posti a suo tempo sotto sequestro.

Per quanto attiene al veicolo audi Q3, n. telaio __________,

targato TI __________, il cui sequestro è stato ordinato in data 7 maggio 2013,

si rileva che dalle Autorità italiane non è mai giunta conferma che il medesimo

sia stato effettivamente sequestrato, motivo per il quale il 5 novembre 2015 il

veicolo risultava ancora iscritto a RIPOL e non figurava tra i sequestri

dell’AA, infatti conferma di un avvenuto sequestro della vettura già in data 4

dicembre 2014 è pervenuta dalla Questura di __________ solamente il 16 marzo

2017.

Da tale comunicazione si evince che le Autorità italiane ne hanno

disposto il dissequestro, per due volte (cfr. doc. TPC: 5). Dall’ultima

comunicazione ricevuta da Interpol __________, risulta poi che le Autortià

italiane non avrebbero ulteriormente proceduto al sequestro del veicolo in

questione senza il provvedimento dell’Autorità giudiziaria svizzera (cfr. all.

a doc. TPC 8), la vettura si trovava, almeno fino al 15 marzo 2017, nella

disponibilità dell’attuale proprietaria, __________ (cfr. all. a doc. TPC 8).

Sia che sia il veicolo non è indicato nell’atto d’accusa e non può fare

l’oggetto di provvedimento di sorta da parte di questa Corte.

Per il resto le confische e la distruzione dei titoli in sequestro

relativi alle società liquidate interverranno a crescita in giudicato integrale

del presente giudizio, così come la rimanenza di quanto in sequestro che verrà,

per contro, dissequestrata a favore degli aventi di diritto.

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 146, 305bis CP;

82, 135, 366 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1.

1.

è

autore colpevole di:

1.1

truffa

per avere,

a __________ e in altre località, il

14.

dicembre 2012,

per procacciarsi un indebito profitto,

approfittando del fatto di essere

stato presentato e raccomandato a ACPR 1 dal commercialista di entrambi __________,

indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli € 1'425'000.00

sul suo conto corrente postale nr. __________ presso __________, facendogli

credere che, contestualmente all’ordine di trasferimento dato da ACPR 1 a

favore del conto corrente postale di IM 1, egli gli avrebbe fatto consegnare in

Italia assegni circolari per un importo equivalente, ciò che non aveva però

intenzione di fare e, effettivamente, non ha mai fatto;

1.2

riciclaggio

di denaro

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate

località,

nel periodo 17 dicembre 2012 - 19

aprile 2013,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per

complessivi € 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa

di cui al punto 1.1.;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.

3.

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 3 (tre).

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR1 € 1'208'400.15 oltre interessi al 5% dal

14.

dicembre 2012 a titolo di risarcimento danni.

5.

Per

il rimanente della sua pretesa (risarcimento per spese legali), l’accusatore

privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.

6.

È ordinata la confisca e la

distruzione dei reperti di cui al sequestro del 17 giugno 2013, operato sulla

cassetta di sicurezza nr. __________ intestata a IM 1 presso Banca __________, __________

(AI 69), contenente:

un certificato

azionario (da 1 a 50) della __________,

un certificato

azionario (da 51 a 100) della __________,

un certificato

azionario (da 1 a 50) della __________,

un certificato

azionario (da 51 a 100) della __________.

Per tutti i restanti oggetti sequestrati, a crescita in giudicato

integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore degli aventi

diritto.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- senza motivazione scritta o di fr. 5'000.- con motivazione scritta

e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La

nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 4’320.00

spese e trasferte fr. 677.50

IVA (8%) fr. 367.95

IVA (7,7%) fr. 3.45

totale fr. 5’368.90

8.2

Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’368.90 (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Il condannato è reso

attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

10.

Parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro

la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale

evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 122.45

fr. 5'322.45

===========