72.2016.179
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
26 novembre 2018Italiano120 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.179
Lugano,
26 novembre 2018
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
Patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1,
rappresentato dal abg. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 151/2016 del 20.9.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa
per avere,
a __________ e in altre località,
il 14 dicembre 2012,
per procacciarsi un indebito profitto,
approfittando del fatto di essere stato presentato e
raccomandato a ACPR 1 dal commercialista di entrambi __________, che lo aveva
proposto a ACPR 1 come la persona con la quale effettuare una triangolazione
finanziaria di cui necessitava ACPR 1, in base alla quale ACPR 1 avrebbe fatto
avere a IM 1 in Svizzera del denaro (tramite bonifico bancario da banca
svizzera a banca svizzera), e in cambio IM 1 avrebbe fatto avere in Italia a ACPR
1 l’importo equivalente in assegni bancari, a favore della società immobiliare __________
di __________,
nonché approfittando dell’urgenza che, al 14
dicembre 2012, aveva la controparte di ricevere in Italia gli assegni
menzionati,
indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli
€ 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale nr. __________ presso __________,
facendogli credere, con numerose bugie e un’accurata messa in scena, che,
contestualmente all’ordine di trasferimento dato da ACPR 1 a favore del conto
corrente postale di IM 1, egli gli avrebbe fatto consegnare in Italia assegni
circolari per un importo equivalente, ciò che non aveva però intenzione di fare
e, effettivamente, non ha mai fatto,
e in particolare,
per quanto riguarda le bugie e la messa in scena:
- per avere, dai
primi abboccamenti per concordare l’operazione, risalenti a inizio dicembre
2012, ripetutamente confermato alla controparte di avere immediata
disponibilità in Italia di € 1'425'000.00, presso Banca __________, in
modo da poter fare emettere in qualsiasi momento assegni bancari per
quell’importo;
- per avere
organizzato una fittizia consegna degli assegni bancari alla controparte, che
avrebbe dovuto avvenire presso l’agenzia di __________ di Banca __________, per
il tramite di rappresentanti di ambo le parti, contemporaneamente all’ordine di
trasferimento dei fondi da parte di ACPR 1 a favore del conto corrente postale
di IM 1 presso __________;
- per avere,
ancora il 14 dicembre 2012, confermato alla controparte, sia direttamente che
per il tramite dei rispettivi rappresentanti, che gli assegni bancari in
oggetto erano già disponibili presso la succursale di __________ di Banca __________
e sarebbero stati consegnati ai rappresentanti della controparte quel giorno
stesso, non appena ACPR 1 avesse disposto il trasferimento di € 1'425'000.00 a
favore del conto corrente postale di IM 1 presso __________, salvo poi, a fine
giornata, rimandare la consegna degli assegni ai giorni successivi, asserendo
di volere attendere la conferma dell’accredito del denaro in questione sul suo
conto corrente postale;
2. riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo 17 dicembre 2012 - 19 aprile 2013,
compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali per complessivi € 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che
provenivano dalla truffa di cui al punto 1 del presente atto d’accusa,
e meglio,
- per avere trasferito su relazioni bancarie
estere (controllate da lui o da suoi familiari) complessivi € 702'378.27 da
conti correnti a lui riconducibili, e in particolare:
Ø in data 17
dicembre 2012, € 50'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________,
__________, presso Banca __________ di __________, __________ (a debito del
conto corrente postale nr. __________ intestato a IM 1),
Ø in data 17
dicembre 2012, € 50'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato a __________,
presso Banca __________ di __________, __________ (a debito del conto corrente
postale nr. __________ intestato a IM 1),
Ø in data 19
dicembre 2012, € 100'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________,
presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),
Ø in data 3
gennaio 2013, CHF 92'670.00 (equivalenti a € 75'000.00), a favore del
conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a
debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________
presso Banca __________),
Ø in data 3
gennaio 2013, CHF 30'890.00 (equivalenti a € 25'000.00), a favore del
conto IBAN __________ intestato a __________, presso __________, __________ (a
debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________
presso Banca __________),
Ø in data 3
gennaio 2013, CHF 30'887.50 (equivalenti a € 25'000.00), a favore del
conto IBAN __________ intestato a IM 1, presso __________ (a debito della
relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________),
Ø in data 3
gennaio 2013, CHF 24’712.00 (equivalenti a € 20'000.00), a favore del
conto IBAN __________ intestato a __________, presso Banca __________ (a debito
della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso
Banca __________),
Ø in data 11
gennaio 2013, CHF 79'990.00 (equivalenti a € 64'378.27), a favore del
conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a
debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________
presso Banca __________),
Ø in data 13
febbraio 2013, CHF 80'859.29 (equivalenti a € 65'000.00), a favore del
conto IBAN __________ intestato alla __________, presso Banca __________ (a
debito della relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________
presso Banca __________ (__________)),
Ø in data 4 marzo
2013, CHF 24'771.26 (equivalenti a € 20'000.00), a favore del conto IBAN __________
intestato alla __________, presso Banca __________ (a debito della relazione
nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________, presso Banca __________
(__________)),
Ø in data 4 marzo
2013, € 20'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________,
presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),
Ø in data 28 marzo
2013, € 35'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________
presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica
€) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),
Ø in data 28 marzo
2013, € 35'000.00, a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________,
presso Banca __________ (a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),
Ø in data 19
aprile 2013, € 118'000.00 a favore del conto IBAN __________ intestato alla __________,
presso Banca __________, __________ (a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________)),
- per avere
prelevato a contanti da relazioni svizzere a lui riconducibili CHF 527'294.00 e
€ 236'436.97, e in particolare:
Ø in data 14
dicembre 2012, € 5'000.00, a debito del conto corrente postale nr. __________
intestato a IM 1,
Ø in data 18
dicembre 2012, € 40'000.00, a debito del conto corrente postale nr. __________
intestato a IM 1,
Ø in data 18
dicembre 2012, € 8'459.52, a debito del conto corrente postale nr. __________
intestato a IM 1,
Ø in data 18
dicembre 2012, CHF 121'400.00 (equivalenti a € 100'000.00), a debito della
relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________
(__________),
Ø in data 28
dicembre 2012, CHF 60'765.00 (equivalenti a € 50'000.00), a debito della
relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________
(__________),
Ø in data 31
dicembre 2012, € 694.44 (cambiati in CHF 820.00), a debito del conto corrente
postale nr. __________ intestato a IM 1,
Ø in data 1°
gennaio 2013, € 694.44 (cambiati in CHF 820.00), a debito del conto corrente
postale nr. __________ intestato a IM 1,
Ø in data 2
gennaio 2013, € 338.75 (cambiati in CHF 400.00), a debito del conto corrente
postale nr. __________ intestato a IM 1,
Ø in data 8
gennaio 2013, € 549.82 (cambiati in CHF 650.00), a debito del conto corrente
postale nr. __________ intestato a IM 1,
Ø in data 11
gennaio 2013, CHF 61'970.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica
CHF) intestata alla __________ presso Banca __________,
Ø in data 25
gennaio 2013, € 700.00, a debito del conto corrente postale nr. __________
intestato a IM 1,
Ø in data 25
gennaio 2013, CHF 25'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica
CHF) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 25
gennaio 2013, € 30'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 1
febbraio 2013, € 15'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 8
febbraio 2013, € 15'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 15
febbraio 2013, € 16'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 15
febbraio 2013, CHF 2'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica CHF) intestata a IM 1 presso Banca __________ (__________),
Ø in data 28
febbraio 2013, € 10'000.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica €) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 28
febbraio 2013, CHF 1'500.00, a debito della relazione nr. __________
(rubrica CHF) intestata a IM 1 presso Banca __________ (__________),
Ø in data 8 marzo
2013, € 40'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 15 marzo
2013, € 10'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 27 marzo
2013, € 24'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica €)
intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 27 marzo
2013, CHF 86'975.00 (equivalenti a € 71'000.00), a debito della relazione
nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________
(__________),
Ø in data 10
aprile 2013, € 20'000.00, a debito della relazione nr. __________ (rubrica
€) intestata alla __________ presso Banca __________ (__________),
Ø in data 10
aprile 2013, CHF 23'370.00 (equivalenti a € 19'000.00), a debito della
relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________
(__________),
Ø in data 19
aprile 2013, CHF 144'314.00 (equivalenti a € 118'000.00), a debito della
relazione nr. __________ (rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________
(__________),
- nonché per
avere, in data 3 gennaio 2013, a debito della relazione nr. __________
(rubrica CHF) intestata alla __________ presso Banca __________, bonificato a
favore di __________ und __________ CHF 57'700.00, per l’acquisto di
un’Audi Q3, autovettura da lui ritirata e quindi portata in Italia;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 146 cpv. 1 CP e art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- il difensore di fiducia
dell’imputato, abg. DF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico
Dibattimento: martedì
25 settembre 2018 dalle ore 09:35 alle ore 09:55;
lunedì 20 novembre
2018 dalle ore 09:45 alle ore 16:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 25 settembre 2018
Giusta l’art. 366 CPP, viene
fissata una nuova udienza, la quale si terrà lunedì 26 novembre 2018 alle ore
09:30, presso l’aula penale maggiore. Seguirà formale citazione in tal senso.
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputato.
A questo proposito l’avv. DF 1
produce un certificato medico (doc. dib. 1) e chiede per conto del suo difeso
che il dibattimento sia rinviato. Il certificato medico è accompagnato da una
nota scritta dall’imputato di cui il Presidente dà lettura in aula, come pure
dei certificati allegati (24 settembre 2018, 1° agosto 2018, 12 luglio 2018, 9
luglio 2018, 7 dicembre 2017). L’avv. DF 1 precisa che ad oggi, IM 1 non ha
ancora subìto l’intervento di cui si parla nei certificati medici. Chiede, nel
limite del possibile, il rinvio del dibattimento, per permettere all’imputato
di presenziare, ritenuto che, se dovesse essere assente anche la prossima
volta, si potrà procedere in assenza.
Dopo discussione, le parti
tutte, con il Presidente, concordano a che oggi si svolga la prima udienza
contumaciale e di essere dunque riconvocate per la seconda udienza, alla quale
l’imputato dovrà presenziare. In caso contrario, si proseguirà nei suoi confronti
nelle forme della procedura per contumacia, riservata la facoltà per lo stesso
di chiedere di essere dispensato per motivi medici.
Verbale del dibattimento del
26 novembre 2018
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputato.
Il Presidente constata che
l’imputato è stato regolarmente citato con citazione 26 settembre 2018.
L’imputato non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza, se non uno scritto 15 novembre 2018 con il
quale indica che non sarà presente per motivi di salute, con allegato un
certificato medico datato 1° agosto 2018 (doc. dib. 1).
Il Presidente richiama il
verbale del dibattimento del 25.9.2018 (prima udienza) e constata che
l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui
contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza
anche in assenza dell’imputato.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Si procede quindi alla
continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
preliminarmente tratterà le eccezioni sollevate dalla difesa, poi
Fatti
i fatti ed infine la qualifica giuridica. Sulle censure di nullità sollevate
dalla difesa, l’AA sarebbe nullo a mente della difesa, in quanto IM 1 non
sarebbe mai stato sottoposto ad interrogatorio. Al di là che ciò non sarebbe
motivo di nullità, IM 1 si è ripetutamente sottratto agli interrogatori che il
MP ha disposto, egli non si è presentato ad un primo verbale d’interrogatorio
aprile 2013 (AI 25), a un secondo interrogatorio (AI 33), a un terzo (AI 41) e
a un quarto (AI 53), adducendo all’ultimo momento, per il tramite del suo
allora rappresentante legale, motivi per i quali non poteva venire, così come
oggi. Ciò che più importa, è che IM 1 ha avuto la piena possibilità di essere
sentito e di partecipare al procedimento, di sapere di cosa veniva accusato e
di prendere posizione. Soprattutto, egli ha fatto pieno uso di questo diritto,
tant’è che agli atti vi sono una serie di memoriali presentati da lui stesso e
dai suoi difensori, fino ad arrivare all’AI 93, alla richiesta di rifacimento
di alcune prove in quanto non svolte con la garanzia del contraddittorio. Sulla
effettiva partecipazione di IM 1 all’istruttoria richiama gli AI 33, 41, 62,
72, 95 e 98. Per questo motivo, l’eccezione di mancato diritto di essere
sentito, cade nel vuoto. Secondo motivo per il quale l’AA sarebbe nullo, consisterebbe
nella violazione del ne bis in idem, in quanto vi sarebbe già stato un analogo
procedimento in Italia. Anche se fosse, l’AA non sarebbe nullo. Il processo
italiano invocato dalla difesa è totalmente diverso da quello che si celebra
oggi. I fatti e le imputazioni sono diverse. IM 1 figurava come denunciante e
persona offesa, motivo per il quale è evidente che non è stato lui stesso
oggetto di un procedimento penale per truffa e riciclaggio di denaro, come lo è
invece qui oggi. È pure evidente che la decisione prolata dall’autorità
italiana non ha alcuna forza di cosa giudicata nell’ambito del presente
procedimento. Richiama, a riassunto della vicenda, il suo scritto al doc TPC 22
maggio 2018, nel quale, dopo avere fatto, su richiesta del TPC, un accertamento
presso l’autorità italiana, ha prodotto le informazioni del caso. Neppure
questa eccezione deve dunque essere accolta. L’AA dovrebbe essere nullo infine,
a mente della difesa, anche per difetto di competenza territoriale
dell’autorità penale svizzera, essendosi i fatti svolti in Italia. Anche questo
non sarebbe motivo di nullità dell’AA, ma tant’è. La truffa si svolse
manifestamente anche in Svizzera, in particolare, la disposizione patrimoniale
e l’arricchimento del truffatore hanno avuto luogo solo ed esclusivamente in
Svizzera. Pacifico che gli atti di riciclaggio pt. 2 AA hanno avuto luogo in
Svizzera. Per questo motivo, anche questa eccezione deve essere respinta. Nel
merito rileva che a IM 1 è contestata una truffa ai danni di ACPR 1 commessa il
14 dicembre 2012, e il riciclaggio di denaro per l’utilizzo ed i trasferimenti
all’estero dei soldi provento della truffa. Per quanto riguarda i fatti,
l’inchiesta preliminare ha permesso di acclarare pienamente che IM 1 è reputato
un uomo d’affari affidabile e con ottime disponibilità economiche dal suo
commercialista di __________, __________. Interrogato, questi ci riferisce di
come ha conosciuto IM 1 ed i loro rapporti, come pure che tipo di percezione
avesse di lui: imprenditore di successo con una lunga storia (anche
giudiziaria) alle spalle. Storia che lo ha portato nella sua importante
attività imprenditoriale ad essere particolarmente liquido avendo un accesso
illimitato al sistema bancario per poter finanziare le proprie operazioni. Un
cliente facoltoso, liquido, al quale può rivolgersi per proporre un’operazione
di compensazione, che serve ad un altro cliente del commercialista ossia, ACPR
1. Una società riconducibile alla famiglia ACPR 1 deve estinguere un debito
ipotecario in Italia (ca. 1 mio 400 mila euro). ACPR 1 ha la disponibilità per
saldare il debito, ma per motivi suoi di discrezione, non vuole attingere dal
suo conto in Svizzera. __________, si propone per trovare una soluzione
alternativa, e individua nel IM 1 l’imprenditore che potrebbe fare questa
compensazione: ricevere da parte di IM 1, Svizzera su Svizzera, da un conto
svizzero di ACPR 1 a un conto svizzero di IM 1, il 1.4 mio in questione, e
contestualmente, per il tramite di un soggetto italiano adeguato, fornire la
stessa cifra alla società della famiglia ACPR 1 che deve estinguere il debito. IM
1, riceve l’offerta da __________ e l’accetta. Risulta anche dal verbale
d’interrogatorio di __________ che la situazione è favorevole per tutti. IM 1
può spostare in Svizzera una parte dei suoi capitali, situazione che gli aggrada,
al punto che non è prevista nessuna remunerazione finanziaria per questa
triangolazione (soluzione “win-win”). IM 1 conferma a più riprese di avere
immediata e prontissima disponibilità del denaro necessario per questa
operazione, e di essere pronto a consegnarlo in qualsiasi momento,
contestualmente alla ricezione in Svizzera del bonifico per equivalente
importo. Su queste premesse, vengono organizzati degli incontri tra le parti,
vengono ribadite le rispettive necessità, e si arriva a concordare il momento
dello scambio. La data quo è il 14 dicembre 2012; sostanzialmente IM 1 dovrebbe
ricevere sul suo CCP Euro 1.4 mio da un conto __________ di ACPR 1 e,
contestualmente, dovrebbe far consegnare da un suo rappresentante a __________,
assegni circolari di Banca __________ per un importo equivalente, al
rappresentante della famiglia ACPR 1. Ma le cose non andarono così. Quel
giorno, a poche ore dal termine ultimo per la restituzione del prestito
ipotecario che era l’interesse che aveva ACPR 1 nello svolgere questa
operazione (entro il 15 dicembre 2012), sotto pena di penali, il giorno stesso
i termini dello scambio vengono modificati leggermente da IM 1, che afferma che
l’incontro per la consegna degli assegni non si svolgerà più presso Banca __________,
ma in uno dei suoi uffici a __________. Al momento dell’incontro dei
rappresentanti, quello di IM 1 dice al rappresentante di ACPR 1 e al __________,
presente, essendo colui che ha messo in contatto le parti, che per disposizioni
ricevute da IM 1 gli assegni sarebbero stati consegnati solamente una volta
avuta da IM 1 la conferma dell’accredito. A un minuto da mezzanotte risulta una
telefonata tra IM 1 e ACPR 1 stesso ove questi lo rassicura. Fatto sta che in
quelle circostanze, comunque certo della fiducia di cui dovrebbe essere degno IM
1, e nell’impossibilità di agire diversamente, ACPR 1 accetta di fare il
bonifico, lo fa, i soldi arrivano sul conto di IM 1, ma della consegna di
assegni non se ne fa nulla. I rappresentanti rimangono alcune ore negli uffici
ma gli assegni non arrivano mai, IM 1 ritardando la consegna con diverse scuse,
finché arriva la notizia che per quella sera non se ne sarebbe fatto nulla e
che gli assegni sarebbero arrivati il giorno dopo. L’inchiesta ha dimostrato
che di assegni non ve ne sono mai stati, e che IM 1, non solo non aveva mai
chiesto alla Banca __________ di emettere questi assegni, ma non aveva neppure
la possibilità economica per farli emettere. Rinvia ai verbali agli atti __________
e avv. __________. Le dichiarazioni dei testi appena menzionati confermano in
pieno l’esposto di denuncia dell’accusatore privato ACPR 1 (AI 1), nonché i
suoi due verbali d’interrogatorio. Questo, per dire che la ricostruzione dei
fatti e le contestazioni mosse all’imputato, non si basano unicamente sulle
dichiarazioni dell’ACP, bensì sulle dichiarazioni di altre persone, nonché di
quanto acquisito in via rogatoriale (interrogatorio direttrice Banca __________,
e di __________). IM 1 riceve i soldi sul suo conto e li devia subito sui conti
delle sue società, la __________, la __________, a cascata. Ne trasferisce una
parte molto importante in Italia su società a lui riconducibili, li utilizza
per fare vari pagamenti, tra cui 57'000 fr. per l’acquisto di un’Audi Q3 nuova,
più prelevamenti in contanti. Dall’altra parte, ACPR 1 richiede i suoi soldi,
fino alla presentazione della denuncia penale. La difesa di IM 1 è multiforme,
passa da una spiegazione completamente diversa dell’operazione, a una
motivazione completamente diversa, del versamento di denaro in suo favore da
parte di ACPR 1, parlando di un’operazione commerciale che riguardava lui e __________
(da quest’ultimo negata), per poi passare (IM 1), nella sua difesa, per il
fatto che non si era mai impegnato a restituire immediatamente il denaro, che
si trattava di un prestito che avrebbe restituito quando ne avesse avuta la
possibilità, adducendo che __________ ne fosse completamente al corrente. Per
poi arrivare a dire che sarebbe stata la Banca ad impedirgli di rilasciare
questi assegni, come pure a sostenere di non avere restituito il denaro in
quanto probabilmente provento di reato, e in definitiva per non volersi
prestare, lui, a riciclarlo (v. doc. TPC 25.9.2018, primo allegato). Questi
sono i fatti documentati agli atti, che portano in modo inequivocabile, a mente
dell’accusa, a dire che IM 1, approfittando della situazione e dell’offerta
ricevuta dal suo commercialista, come pure della fiducia che egli aveva in lui
e della percezione circa la sua onestà e disponibilità, costruendo un castello
di bugie, ha truffato ACPR 1 (e __________), approfittato della situazione e
fatto quello che doveva per rinforzare l’errore in cui si trovava la
controparte, rassicurata anche dall’evidente impossibilità di ACPR 1 di sapere
che IM 1, in realtà, non aveva alcuna intenzione di riconsegnargli il denaro. A
mente dell’accusa, le precauzioni della vittima sono state adeguate e più di
così non avrebbe potuto fare. Sulla qualifica giuridica, non vi è quindi
possibilità di discussione. L’astuzia nell’agire del IM 1 è già stata
descritta: egli ha creato una struttura di bugie atte a mantenere nell’inganno
la sua controparte e indurla così ad effettuare la prestazione economica a lui
dannosa. Il danno è evidente. Senza discussioni, per quanto riguarda la natura riciclatoria
delle operazioni contestate a IM 1 nell’AA: le operazioni partono dal suo conto
e fanno perdere la tracciabilità, o la rendono più difficile, sfuggendo alla
confisca e al controllo del denaro. Gli unici averi confiscati sono quelli che
sono stati ritrovati sui conti svizzeri del IM 1, già restituiti all’accusatore
privato. Sulla colpa di IM 1, a mente dell’accusa il suo agire è chiaramente
premeditato e finalizzato a sottrarre questi soldi alla sua vittima, usando
l’inganno dapprima, e l’intimidazione poi. IM 1, nella sua azione criminale,
non appare in alcun momento un neofita. Al contrario, egli si comporta come se
avesse grande dimestichezza ed esperienza, come azioni di sviamento, tentativi
di conciliazione a lui favorevoli, il tutto per garantirsi totale impunità.
Nessuna delle decantate proposte di restituzione ha poi sortito un effetto. IM
1 ha denunciato ACPR 1 in Italia e l’accusa si chiede come abbia potuto
costruire una denuncia penale e una causa civile in cui chiede un risarcimento
a ACPR 1 per i danni e le spese subite, per un totale di 5 milioni di euro. Ma
tant’è. IM 1 non appare in alcun modo un neofita nella sua azione, al
contrario, pare completamente a suo agio nel girare i fatti e farsi addirittura
passare lui come vittima e come danneggiato. La sua colpa è certamente grave,
avendo agito esclusivamente per soddisfare bisogni materiali superflui, poiché
titolare di numerose società e conti a lui riconducibili. Si tratta di soldi di
cui apparentemente non aveva alcun bisogno, che lo hanno arricchito,
esclusivamente per accumulare più denaro. La gravità della colpa è aumentata
dalla totale mancanza di risarcimento, fatta eccezione per quanto sequestrato
dall’autorità penale e che evidentemente sarebbe stato prima o tardi restituito
all’ACP. Ciò che porta, per quanto riguarda la richiesta di pena, ad invocare
da parte dell’accusa l’applicazione art. 42 cpv. 3 CP, che prevede l’esclusione
della sospensione condizionale della pena. Chiede la sua condanna a 2 anni di
pena detentiva, da scontare. Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse invece
decidere di sospendere la pena, ex 42 cpv. 4 CP chiede una multa di CHF
10'000.-, affinché la pena abbia qualche effetto percettibile per l’imputato.
Chiede inoltre la confisca e la distruzione dei 4 certificati azionari di __________
e __________, società ormai radiate, (AI 69). Non si oppone, qualora richiesto,
al dissequestro dell’ulteriore documentazione sequestrata indicata nell’AA, a
crescita in giudicato della sentenza. Chiede inoltre che venga mantenuto o
ordinato il sequestro conservativo sull’Audi Q3, bene sostitutivo del reato,
acquistato con i soldi di ACPR 1. Chiede inoltre la condanna al risarcimento
del danno nella misura piena richiesta dallo stesso, e a risarcire tutti i
costi dell’istruzione, inclusa la nota d’onorario dell’avv. __________ per il
periodo in cui ha agito come difensore d’ufficio
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni:
fa alcune considerazioni a valere quale complemento a quanto già
detto dal PP. Sulle eccezioni preliminari rileva che vi è poco da aggiungere,
con riferimento all’eccezione del ne bis in idem ex art. 54 della Convenzione d’applicazione
dell’accordo Schengen che limita l’applicazione del ne bis in idem ai casi di
sentenza di condanna di Stato estero. Evidenzia che la pena deve essere stata
almeno parzialmente eseguita e che non è questo il caso. Per quanto concerne
l’obiezione di incompetenza, al di là del fatto che non tocca come tale la
validità dell’AA, la stessa è infondata per quanto concerne il reato di truffa,
l’atto di disposizione patrimoniale essendosi materializzato in Svizzera, come
pure l’inganno perché il 12 dicembre 2012 IM 1 si trovava in Svizzera quando
sono intercorse le telefonate finali che hanno immediatamente preceduto l’atto
di disposizione. La competenza per il riciclaggio è pacifica, gli atti
riciclatori essendo avvenuti in Svizzera e hanno vanificarono in modo effettivo
la confisca, per lo meno per tutti i fondi che IM 1 ha trasferito in Italia.
L’autorità italiana sotto questo profilo ha fornito un’assistenza tardiva e
scarsa, inefficace, non avendo nemmeno proceduto ai sequestri dei conti
italiani (GIP di __________), che ha affermato che la richiesta di sequestro
non può essere riconosciuta in quanto non emanata da un’autorità giudiziaria
(come è da loro), fatto incomprensibile per il nostro ordinamento. Questo ha
poi determinato per l’ACP un ulteriore pregiudizio, perché poi evidentemente i
soldi sono spariti da questi conti. Nel merito, l’accusa ha ben descritto il
quadro fattuale complessivo. Astuzia della truffa, ci troviamo confrontati con
il classico caso di eingehungsbetrug, ove l’imputato manifesta il consenso a
procedere a questa operazione di compensazione, già sapendo che uno non è in
grado di adempiere, e due, non ha la volontà di farlo. Questo è un inganno su
un fatto interno che, per definizione, non è accessibile ad una verifica da
parte dell’ingannato. Questo già basta per ammettere l’inganno astuto (v.
verbali di ACPR 1, di avv. __________, dr. __________). Ma anche volendo
considerare verbali di persone estranee, __________, amico fraterno di IM 1 (__________)
e a favore di una procura sui conti bancari __________ e __________ di IM 1
presso la Banca __________ di __________, dichiara, in relazione a quanto
avvenuto il 14 dicembre 2012, che si trovava a __________ in presenza dell’avv.
__________ e del dr. __________ presso l’ufficio di una società di IM 1, perché
era in corso “da parte del IM 1 un’operazione finanziaria non meglio
specificata e di cui non conoscevo i dettagli…. Avrei dovuto per il tramite di
una delle due società … preparare degli assegni … fino a 1.4 mio … ho aspettato
invano che IM 1 mi desse il nulla osta per procedere all’emissione degli
assegni circolari…”. Anche le dichiarazioni rilasciate il giorno successivo
dalla direttrice dell’agenzia di Banca __________ in questione, confermano
questa tesi, ella ha affermato di conoscere __________ e di sapere che lui era
l’unico ad avere la procura su detti conti. Alla domanda se il __________ le
aveva mai segnalato l’eventualità di predisporre assegni circolari per 1.4 mio
nel dicembre 2012, lei risponde di no nella maniera più assoluta (comunque non
c’era la provvista). Si tratta della messa in scena di un castello di menzogne.
__________, contrariamente quanto prospettato, non aveva nemmeno anticipato
questa richiesta di emissione di assegni, che comunque sarebbe stata
ineseguibile per l’assenza di provvista. Tanto basta per ammettere l’astuzia.
L’ACP non è stato un totale allocco, ma si è basato su referenze di persone di
fiducia; questo tipo di considerazione è abbondanziale, affinché l’inganno sia
astuto non è necessario che la vittima metta in atto delle misure di verifica o
di diligenza massimali o ottimali. È sufficiente che la misura della diligenza
non sia del tutto carente. Aggiungasi anche l’astutissimo cambiamento di
programma dell’ultimo momento creato dal IM 1, quando il ACPR 1, che doveva a
sua volta adempiere ad un obbligo di pagamento, è stato messo con le spalle al
muro e non aveva altre possibilità che fidarsi della buona fede del IM 1
(presunta fino alla prova del contrario). oltre al fatto che, poi, i soldi
spariscono e anche rapidamente dal conto CPP e dagli altri conti, utilizzati
per scopi privati e personali. Il contesto conferma in modo chiaro che ci
troviamo di fronte ad un caso scolastico di truffa. Per il riciclaggio fa
riferimento a quanto già esposto dal PP. Spiace constatare, con riferimento
alle memorie dell’imputato, che IM 1 affermi che il ACPR 1 sarebbe un mezzo
mafioso e avrebbe commesso per decenni reati finanziari in Italia. Egli getta
fango sulla sua controparte. L’ACP resta perplesso nel vedere che questo viene
fatto tramite memorie firmate anche da un avvocato e si chiede quali verifiche siano
state fatte dalla collega. Conclude chiedendo la conferma della richiesta di
condanna per i reati di truffa e riciclaggio di denaro formulata dal PP, e
l’accoglimento della domanda adesiva di risarcimento, contestando integralmente
le memorie presentate dalla difesa per quanto concerne pretese accampate
dall’imputato nei confronti dell’ACP
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
è certa che il Presidente abbia visionato le carte in maniera
attenta. Se l’avv. RAAP 1 lo avesse fatto allo stesso modo, si sarebbe accorto
che vi è un’ordinanza agli atti che associa il ACPR 1 alla partecipazione ad
un’organizzazione mafiosa. Cercando il suo nome su google si evince anche
questo. Si chiede perché il suo cliente viva in __________ e non metta piede in
Italia, evidentemente a suo carico vi è un mandato di cattura internazionale.
Il certificato dei carichi pendenti prodotto stamattina lascia il tempo che
trova. È stato emesso dalla Procura di __________, è un certificato che deve
essere richiesto nella città in cui la persona risiede. ACPR 1 non vive in
Italia e sicuramente presso la Procura di __________ non ci sono iscrizioni.
Avesse prodotto quello della Procura di __________, figurerebbe un elenco
lunghissimo di carichi pendenti. Andando con ordine, la difesa non si
soffermerà sui fatti perché sono già noti al Presidente. Le preme comunque fare
un appunto su quanto detto dal PP per l’eccezione del ne bis in idem, che ribadisce
anche in aula. Il PP, quando parla dell’eccezione del ne bis in idem sottolinea
il fatto che le contestazioni che vengono mosse non sono identiche, o comunque
non riguardano gli stessi fatti. La difesa lo contesta poiché dalla
documentazione emerge in maniera inequivocabile che parliamo dei medesimi fatti
e che vi è una richiesta da parte della Procura della __________ all’attenzione
dell’autorità svizzera, dove si specificano dettagliatamente i conti. Sempre
per quanto riguarda i fatti, rileva che il PP fonda la sua ricostruzione sulla
testimonianza di due persone, __________ e __________, quest’ultimo coinvolto
assieme al ACPR 1 in procedimenti penali. I due sono avvezzi alle truffe e a
comportamenti illeciti. Anche questa notizia proviene da un’autorità giudiziaria,
bastando cercare su internet. Non solo, IM 1 è una persona rispettabilissima
con una serie di aziende, un noto imprenditore in Italia ed in Svizzera. Egli non
ha mai subìto una condanna e il PP dimentica di dire che egli, per il periodo
in cui ha vissuto in Svizzera, è stato un cittadino eccellente, non ha mai
avuto un precetto esecutivo, mai nulla. Soprattutto, i suoi comportamenti non
sono mai stati indagati da nessuno. Evidentemente, questo è un dato che alla
difesa pare di particolare rilievo. Le richieste istruttorie purtroppo non sono
state accolte, ma sarebbero servite per dimostrare che la verità è un’altra. In
diritto la difesa parte dall’AA, che parla di truffa e di riciclaggio. Per
quanto concerne il riciclaggio, evidenzia che tale reato si concretizza nel
momento in cui vi è la consapevolezza da parte di chi prende dei soldi, che sa
di essere di provenienza illecita e prova ad inserirli nel mondo della finanza,
nascondendone la provenienza illecita. Per la realizzazione di questo reato è
necessaria la consapevolezza, e meglio l’accordo tra chi consegna il denaro e
chi prova a rimetterlo sul mercato. Nel caso di specie, dall’istruttoria la
difesa non rileva alcunché. Lo stesso PP, individuando il ACPR 1 nell’ACP,
presuppone che quel denaro sia lecito. Viene dunque meno il presupposto
giuridico del reato e non si può parlare di riciclaggio. Per quanto riguarda la
truffa, questa è identificabile in artifizi e raggiri atti ad indurre in
errore. Nella fattispecie in esame, l’ultimo atto identificato come artifizio o
raggiro, altro non è che il momento in cui, se fosse vero ciò che dice
l’accusa, IM 1 fa la denuncia davanti alla Procura di __________ contro il ACPR
1. Determinante è però, che il IM 1 denuncia il ACPR 1 avanti la Procura di __________,
momento consumativo del reato di truffa a mente della difesa. Se non
denunciava, avrebbe dovuto restituirli. Ma così non è andata. Se così dovesse
essere la competenza sarebbe quindi italiana. Ne deriverebbero due altre
conseguenze: competenza dell’autorità svizzera è da valutare nell’ultimo evento
truffaldino. La Procura di __________ ha già deciso con un decreto di
archiviazione. Manca in ogni caso l’induzione all’errore. Gli artifizi ed i
raggiri idonei a truffare avrebbero dovuto essere di particolare entità. Il PP
non ha prove e sul punto non ci sono riscontri. Pertanto, a mente della difesa,
non sussiste nemmeno la truffa. La difesa sottolinea pure che la persona offesa
non è il ACPR 1, bensì il IM 1. Dalla documentazione prodotta e meglio dall’ultimo
memoriale, emerge in maniera inequivocabile che non solo ACPR 1 è dedito alle
truffe, ma che lo stesso __________ è stato denunciato e condannato più volte
per evasione fiscale, truffa e riciclaggio. Il ACPR 1 ha iniziato la sua
attività illecita fin dall’anno 2000, quando forniva finanziamenti illeciti a __________,
moglie dell’__________. __________ e ACPR 1 sono coinvolti in diversi
procedimenti penali. La difesa prende atto che le prove istruttorie da lei proposte
non sono state accolte, ma nel CD che essa aveva chiesto di assumere agli atti,
sarebbe emersa tutta una serie di circostanze che oggi possono essere discusse
solo verbalmente. L’ultimo sequestro è stato portato a termine il 28 novembre
2012, un giorno prima la telefonata che __________ fece a IM 1 chiedendogli di
fare l’operazione con il ACPR 1. __________ si è ben guardato di dire a IM 1 da
dove provenissero i soldi. Ma non è il IM 1 che avrebbe dovuto dire da dove
arrivavano. ACPR 1 è personaggio avvezzo a comportamenti non proprio consoni.
La cosa che più meraviglia la difesa, è che per tutta la fase istruttoria non
ha rinvenuto da nessuna parte la domanda cruciale: da dove arrivavano questi
soldi? Il MP non si è premunito di verificare chi fosse il ACPR 1, ma
basterebbe cercare su google! Chiede quindi l’assoluzione perché il fatto non
sussiste e il dissequestro di tutto in sequestro. In caso di condanna chiede la
minor pena prevista per legge con la sospensione condizionale.
Considerato, in
fatto ed in diritto
1. Curriculum vitae
…OMISSIS…
L’imputato non è mai stato sentito dal PP, al quale
ha presentato per il tramite dei propri legali tre memoriali, il primo allegato
all’AI 33, il secondo all’AI 41 ed il terzo all’AI 72.
Nelle proprie memorie scritte, IM 1 non ha aggiunto
molto in merito ai propri dati anagrafici rispetto a quanto sopraindicato, né
ha fornito particolari dettagli relativi alla propria vita/formazione.
Ha indicato che dal 2005 risiedeva in Svizzera,
anche se dagli atti di inchiesta emerge che i due appartamenti siti,
rispettivamente, in via __________ e via __________, a __________, a lui riconducibili,
erano vuoti ed il mobilio, di scarso valore, (AI 49). Nei periodi che
trascorreva a __________, egli soggiornava infatti presso l’Hotel __________,
come indicato a VI PP da __________ (cfr. all. ad AI 49).
IM 1 era amministratore unico della __________,
attiva nel settore della consulenza immobiliare, ad oggi radiata dal RC.
L’imputato era anche direttore, dapprima, ed
amministratore unico, in un secondo momento, della __________, attiva
nell’ambito delle costruzioni e pavimenti, radiata nel frattempo, anch’essa dal
RC.
Egli era ed è attivo anche in Italia. Al medesimo,
quanto meno nella qualità di ADE sono infatti riconducibili diverse società italiane,
operanti nel settore immobiliare.
Precedenti penali
In Svizzera, agli atti non risulta alcun precedente penale in capo
a IM 1.
Dall’estratto del Casellario Giudiziale italiano, oltre a due
dichiarazioni di fallimento, risulta una condanna, pronunciata il 24 settembre
2003 dalla Corte di appello di __________, per bancarotta fraudolenta,
continuata, in concorso, a un anno, sei mesi e venti giorni di detenzione.
Quali pene accessorie sono state disposte l’inabilitazione all’esercizio di
un’impresa commerciale per dieci anni e l’incapacità di esercitare uffici
direttivi presso qualsiasi impresa pure per dieci anni (cfr. AI 135).
Considerandi
2.
Avvio
delle indagini
In data 9 aprile 2013, ACPR 1, per il tramite del proprio
patrocinatore, avv. RAAP 1, ha sporto denuncia nei confronti di IM 1 per titolo
di truffa, ex art. 146 CP, e riciclaggio di denaro, ai sensi dell’art. 305bis
CP (cfr. AI 1).
Giova contestualizzare brevemente i fatti, così come indicati
nella denuncia, da cui trae origine il procedimento penale aperto nei confronti
di IM 1 ed i diversi soggetti che vi hanno giocato un ruolo rilevante.
La società __________, riconducibile alla famiglia di ACPR 1 (ACP),
debitrice della __________, aveva raggiunto con quest’ultima un accordo per il
saldo del debito precedentemente contratto ad un prezzo vantaggioso, pari a
Euro 1'425'000.00, in luogo di poco meno Euro 2'000'000.00, da versare entro il
15.
dicembre 2012 (cfr. doc. 1 allegato al presente rapporto).
L’ACP disponeva di ampia liquidità presso un conto bancario
svizzero, ma non in Italia, e, confrontato con la necessità di finanziare l’__________
affinché questa potesse saldare il debito con __________, è stato messo in
contatto con l’imputato tramite il commercialista comune, __________. IM 1 ha dichiarato
quindi di disporre di sufficiente liquidità in Italia per permettere, a fronte
di un contestuale ed equivalente bonifico sul proprio conto corrente postale da
parte dell’ACP, l’emissione in data 14 dicembre 2012 di assegni circolari per
complessivi Euro 1'425'000.00 da parte dell’agenzia __________ di Banca __________.
L’avv. __________, legale di ACPR 1, presente a __________ il 14 dicembre 2012
unitamente a __________, avrebbe consegnato tali assegni a __________, in
ossequio agli impegni presi da __________ e ad estinzione del debito di
quest’ultima.
Se, quindi, d’un lato, abbiamo l’ACP che necessitava di avere
liquidità in Italia, avendone in abbondanza su conti svizzeri, dall’altro vi è
l’imputato, che era alla ricerca di liquidità in Svizzera e dichiarava di
averne in Italia.
I fatti non si sono tuttavia svolti come previsto; IM 1 ha preteso
di vedere l’accredito sul proprio conto corrente postale dell’intera somma
prima di procedere all’emissione degli assegni circolari, assegni che però non sono
mai stati emessi da Banca __________, __________. Il tutto, malgrado IM 1
avesse, personalmente o per il tramite del proprio “braccio destro” __________,
dichiarato, all’ACP, a __________ e all’avv. __________, di aver dato l’ordine
di emissione dei circolari a Banca __________, di trovarsi a __________ per
poter verificare personalmente l’avvenuto accredito sul proprio conto e che,
una volta ciò avvenuto, egli avrebbe autorizzato la consegna degli assegni.
In data 24 dicembre 2012, __________ ha fatto sottoscrivere da IM
1.
un riconoscimento di debito nei confronti dell’ACP, nel quale l’imputato ha
sostanzialmente riconosciuto i fatti esposti con denuncia del 9 aprile 2013
(cfr. all. 3 ad AI 1, doc. 2 allegato al presente rapporto).
Il mancato versamento di quanto concordato ha portato alla
risoluzione unilaterale dell’accordo intervenuto da parte di __________. Tale
controversia si è in seguito, comunque, conclusa, ma ad un prezzo, per l’ACP,
meno favorevole di quello che avrebbe dovuto essere corrisposto il 14 dicembre
2012.
I diversi tentativi di componimento bonale della vertenza oggetto
di questo procedimento penale, nel frattempo intercorsi, segnatamente
comprendenti delle garanzie a favore di ACPR 1 derivanti da immobili di
proprietà di società facenti capo all’imputato, non hanno avuto buon esito.
Il PP ha quindi aperto l’istruzione nei confronti di IM 1 l’11
aprile 2013 per titolo di truffa (cfr. AI 3), istruzione poi estesa il 25
aprile 2013 al reato di riciclaggio di denaro (cfr. AI 12).
3.
Fatti e motivi a
delinquere
Come risulta dall’AA in esame, IM 1 è accusato di truffa, ai sensi
dell’art. 146 cpv. 1 CP, e di riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1CP.
3.1
Truffa
(punto 1. dell’ AA)
IM 1 è accusato di truffa, per avere, al fine di procacciarsi un
indebito profitto, indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli in data 14
dicembre 2012 euro 1'425'000.00 sul suo conto corrente postale, facendo credere
a quest’ultimo, contrariamente al vero, che contestualmente all’ordine di bonifico
gli avrebbe fatto consegnare in Italia, e meglio a __________, assegni
circolari per un importo equivalente, ciò che non è invero mai avvenuto.
Operando come descritto, l’imputato avrebbe agito forte delle ottime referenze
di cui beneficiava da parte di __________, commercialista sia di IM 1, che
dell’AP, ACPR 1, e dell’urgenza di una società (__________) riconducibile alla
famiglia di quest’ultimo di avere a disposizione liquidità in Italia entro e
non oltre il 15 dicembre 2012, al fine di saldare un debito contratto nei
confronti di __________.
In particolare, IM 1 avrebbe sempre vantato l’immediata
disponibilità della liquidità sino a concorrenza di euro 1'425'000.00, nel
dettaglio sui conti a lui riconducibili presso l’agenzia __________ di Banca __________.
Egli avrebbe in seguito organizzato, per il giorno in cui è stato effettuato il
bonifico in suo favore, un incontro falsamente finalizzato alla contestuale
consegna di assegni circolari per una somma equivalente, assegni che non sono
tuttavia mai stati emessi né tantomeno giunti al legale dell’ACP, il quale
avrebbe a sua volta dovuto consegnarli, per conto di __________, a __________.
Ciò malgrado IM 1, ancora il 14 dicembre 2012, dopo le conferme in tal senso
già espresse all’ACP, abbia assicurato, direttamente o per il tramite di
persone da lui incaricate, nello specifico __________, che gli assegni sarebbero
stati immediatamente disponibili presso Banca __________, salvo poi rimandare
la consegna dei medesimi ai giorni successivi, asserendo di non aver ricevuto
il corrispondente, previo bonifico sul proprio conto corrente postale, consegna
che, come anticipato, mai ha avuto luogo.
3.1.1
Posizione
dell’imputato
Giova rilevare d’entrata che IM 1 non si mai presentato agli
interrogatori per i quali era stato di volta in volta citato dal PP. Alle date
in cui ciò doveva avvenire, erano però presenti, salvo in un’occasione, i
difensori del medesimo, vale a dire l’avv. __________ sino al 23 maggio 2013,
cui è poi subentrato l’avv. __________ (dapprima in qualità di difensore di
fiducia e dal 20 novembre 2015 quale difensore d’ufficio, cfr. AI 124). In tre
occasioni IM 1 ha però presentato, per il tramite dei medesimi, una propria
memoria scritta.
3.1.2
Primo memoriale scritto
a) In occasione della mancata
presenza dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, questi, per il
tramite del proprio difensore, ha fatto sapere al PP di non aver compreso che
l’interrogatorio fosse mantenuto, ritenuto che nel frattempo erano in corso
trattative, non andate a buon fine, con la controparte. L’avv. __________ ha
prodotto uno scritto del proprio patrocinato in cui il medesimo ha preso
parzialmente posizione sulle accuse mossegli e confermato la propria intenzione
di restituire quanto bonficatogli dall’ACP nel dicembre 2012.
Al momento in cui si era previsto di interrogare IM 1, i beni
sequestrati, in particolare le relazioni presso __________, intestate
all’imputato, a __________ e a __________, nonché presso __________,
ammontavano a complessivi CHF 267'000.00 circa. Di tali beni il PP ha chiesto a
verbale il dissequestro a favore dell’ACP, ciò che, con scritto del 13 maggio
2013, l’imputato ha accettato.
Contestualmente, e meglio come risulta dal verbale di incontro, il
PP ha disposto il sequestro nelle mani del possessore con divieto di disporne
del veicolo Audi Q3 asseritamente acquistato dall’imputato con parte del denaro
bonificatogli da ACPR 1 e meglio CHF 57'700.00 (cfr. AI 33).
In data 14 maggio 2013 il PP ha chiesto il conseguente trasferimento
degli attivi presenti sui conti posti sotto sequestro a beneficio delle
relazioni bancarie di pertinenza dello studio legale del patrocinatore dell’ACP,
ciò per complessivi CHF 266’897.45 ed euro 562.85 (cfr. AI 43 e 44).
Al succitato veicolo, parimenti oggetto di ordine di sequestro
(cfr. AI 35), nonché intestato alla __________, risulterà nel corso delle
indagini essere stato acquisito a parziale compensazione di un suo credito da __________,
__________, il quale riferirà, per il tramite del proprio legale, che la
vettura è stata sequestrata a __________ nel dicembre 2014. __________, allo
scopo di evitare una lunga procedura culminante con la liberazione della
vettura a suo favore, ha proposto all’ACP per il tramite del proprio legale, un
versamento di CHF 15'000.00, nonché l’assunzione a proprio carico delle spese
di deposito, di sdoganamento, di esportazione e di immatricolazione sul
territorio italiano (cfr. AI 101). ACPR 1 ha fatto sapere per il tramite del
proprio patrocinatore di non accettare la proposta, chiedendo il mantenimento
del sequestro ai fini della confisca (cfr. AI 102). Ulteriori dettagli in merito
all’Audi Q3 verranno esposti, per quanto necessario, nei consideranti che
seguono.
b) Tornando alla mancata
comparizione dell’imputato all’interrogatorio del 6 maggio 2013, si rileva che
con scritto 5 maggio 2013 prodotto al PP il giorno seguente, IM 1 ha in
particolare dichiarato quanto segue:
"
(…) rappresento la mia totale disponibilità alla restituzione a ACPR
1.
della somma che lo stesso mi ha bonificato, o del suo equivalente, con gli
interessi, le spese e gli altri accessori, così come avevo già promesso in un
atto da me firmato in unico originale e in possesso del commercialista __________
(…). Tale restituzione viene garantita e attuata mediante il trasferimento da
parte di una società, nella quale sono soci miei familiari, di un immobili ben
conosciuto da controparte e del valore accertato di Euro 1.500.000.”
(allegato ad AI 33).
In allegato alla succitata comunicazione, IM 1 ha prodotto una
serie di documenti che attesterebbero delle connessioni tra l’operazione ACPR 1-IM
1.
e l’affare detto __________, società della quale era interessato, come meglio
verrà illustrato in seguito, ad acquisire delle quote.
In realtà, tali documenti non comprovano alcun collegamento tra le
due azioni; ne risulta, semmai, la richiesta rivolta da __________ all’imputato
di restituire quanto ricevuto da ACPR 1 prima di investire nell’operazione __________
(cfr. allegati ad AI 33).
3.1.3
Secondo memoriale scritto
Citato a comparire per essere interrogato in data 13 maggio 2013, IM
1.
non si è nuovamente presentato, esponendo le motivazioni della propria
mancata comparsa in un nuovo memoriale consegnato dall’avv. __________ al PP.
Nel dettaglio, l’imputato si è detto impossibilitato a presenziare
all’interrogatorio poiché impegnato a sottoscrivere garanzie in forma notarile
a beneficio dell’ACP.
Nella memoria scritta 13 maggio 2013, l’imputato ha avanzato
propri problemi di salute, e meglio una patologia cardio-respiratoria, per poi
confermare, come anticipato dal suo legale innanzi al PP, di essere impegnato
in Italia per sottoscrivere i succitati atti notarili e da ultimo indicare i
dettagli delle trattative in corso con la controparte, specificando di non
poter accettare quanto proposto in ragione dell’asserita manifesta
sproporzionalità economica e contrattuale fra quanto dovuto e quanto
richiestogli. Nella propria memoria, IM 1 ha dichiarato altresì che darà “immediatamente
le opportune garanzie di restituzione a ACPR 1 di quanto egli mi ha corrisposto
– e su questo sarò chiarissimo con documenti ed atti certi da me stipulati,
anche unilateralmente, a partire da lunedì” (cfr. all. ad AI 41, p. 4),
documenti poi mai prodotti.
Egli ha quindi proseguito la propria esposizione come segue:
"
Devo inoltre chiarire che non ho indotto nessuno a bonificare
somme in mio favore in quanto l’iniziativa non è stata mia. Le somme sono state
usate non a mio profitto personale, ma per impieghi delle società.
(…) sono approdato allo studio del dott. __________
per antichi rapporti con il padre. (…) dopo i fatti ho appreso che il __________,
e con altri, in Italia è coinvolto in procedimenti per frodi contro lo Stato.
(…)
ACPR 1 mi è stato presentato da __________ come
persona facoltosa, interessata a partecipare con me ad operazioni in Svizzera e
in Italia, e questo doveva essere era l’inizio di un proficuo rapporto
imprenditoriale. Questo rapporto doveva nascere con la costituzione di una
provvista e con correlativi impegni da parte mia.
A __________, avevo detto che volevo essere
certo della persona che mi versava il denaro, ed egli mi disse che era persona
serissima e che tutto era a posto.
Anche il ACPR 1 è oggetto di procedimenti
penali in Italia ed è residente in __________ dal dicembre 2012. (ndr ACPR 1 ha
dichiarato di essere residente in __________ dal gennaio 2013, VI PP 6.10.2015,
p. 2, AI 133)
(…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi
ha proposto di acquistare le quote di una società denominata __________ (…). Mi
ha presentato l’amministratore __________, uomo di sua fiducia. In attesa di
perfezionare la vendita, prevista entro il 28 febbraio 2013. Contemporaneamente
egli mi sottopose e firmò (in proprio o con __________) per mio conto altre
proposte.
Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi
telefona e chiede di incontrarlo a __________ urgentemente. All’incontro mi
dice che, per concludere una vantaggiosa transazione di una società di cui è
interessato, deve versare alla __________ di __________ la somma di circa euro
1.425.000
per una società denominata __________ di proprietà del figlio di ACPR
1.
__________, ed amministrata dalla moglie. (ndr nel terzo ed ultimo memoriale
l’imputato dichiarerà di essere venuto a conoscenza solo in una fase più avanzata
delle trattive che la __________ era riconducibile alla famiglia dell’AP)
Egli mi prospettava un finanziamento
immediatamente disponibile per le mie iniziative mediante un bonifico su un mio
conto in Svizzera, dove sono residente a __________. Gli domando se ci sono
problemi ed egli mi risponde che si tratta di una cosa sua e di un suo socio
facoltoso, che poi mi presentò come ACPR 1 (…).
Per parte mia, io avrei dovuto provvedere
con mezzi finanziari miei a pagare la transazione con __________. Gli dissi che
ero interessato perché non potevo rifiutarmi in quanto mi interessava
concludere con lui per la questione della __________. (ndr nuovamente non si
comprende quale sia il legame con l’affare __________)
Il 14 dicembre, mentre mi trovo a __________,
(ndr si noti che in quest’occasione IM 1 tralascia completamente il previo
incontro con l’AP, i termini dell’accordo intercorso ed il fatto che il suo
collaboratore, __________, fosse contestualmente, su suo incarico, a __________,
unitamente a __________ e all’avv. __________, il quale attendeva l’emissione
degli assegni per consegnarli a __________ per conto della __________) mi
telefona __________ e mi chiede se può procedere all’operazione. Io gli faccio
osservare che siamo al 14 e che la scadenza del pagamento era prevista per il
15.
che è un sabato e che francamente non ci pensavo più (teste presente il
dottor __________) (ndr __________, interrogato dal PP in data 6 maggio 2013,
non si è espresso sui fatti del 14 dicembre 2012 e non ha quindi potuto confermare
né smentire le asserzioni dell’imputato, benché, come risulta dal primo verbale
dell’AP, egli fosse effettivamente presente).
Subito dopo mi chiama il ACPR 1 sul
cellulare e mi dice che ha dato disposizione ad un certo __________ della banca
__________ di __________ e me ne fornisce il numero di telefono, il quale è
stato autorizzato da ACPR 1 a consegnarmi la copia del bonifico. Mi aggiunge
che il termine per la transazione con la __________ non è essenziale e di fare
comunque al più presto l’operazione (teste presente il dottor __________).
Vengo poi contattato dall’ufficio legale di
__________ e precisamente dall’avv. __________ che mi chiede una cronistoria delle
mie relazioni con l’istituto.
Il mio collaboratore __________ si presenta
presso __________ e gli viene detto dai funzionari avvocati __________ e __________
che io, o mie società, non rappresento nessuno e che non intendono accettare il
mio pagamento in quanto è __________ il loro debitore.
Espongo la situazione al dott. __________,
ex funzionario __________, che conosco da molti anni, e gli chiedo come mai la
Banca ha un atteggiamento così di chiusura, e questi mi dice di stare attento
perché le persone che gli ho riferito sarebbero molto chiacchierate e che
l’operazione è a rischio. A quel punto sono costretto a fermare tutto per i
dubbi ed i sospetti che mi derivano da queste informazioni.
"
“Certamente devo restituire la somma, tanto più che il 24
dicembre avevo firmato con il dott. __________ a __________ in unico originale
un riconoscimento di debito, con l’impegno di concordare il rientro, qualora
entro 90 giorni non vi fosse stato un mio pagamento. La natura di questo
impegno attesta la natura civilistica della vicenda.”
(all. ad AI 42, p. 4-8).
Mediante comunicazione parimenti del 13 maggio 2013, IM 1 ha accettato
il dissequestro degli averi sequestrati dal PP a favore dell’ACP (cfr. all. ad
AI 42).
In merito alle trattative svolte dai legali italiani, delle quali
l’imputato ha dato atto nella memoria consegnata al PP il 13 maggio 2013, per
completezza, va detto che nel resoconto allestito dall’avv. __________ il 17
maggio 2013 quo all’effettiva consistenza economica di quanto offerto da IM 1,
è emersa la debolezza delle garanzie promesse (cfr. all. ad AI 46), debolezza
che l’imputato contesterà, senza che si sia tuttavia mai giunti ad una
soluzione o ad una formalizzazione di quanto offerto in favore dell’ACP. Ma
tant’è.
3.1.4
Terzo memoriale
Per il tramite del proprio legale, IM 1 ha trasmesso agli
inquirenti un ulteriore memoriale, in data 18 luglio 2013, aggiungendo quanto
segue alle proprie precedenti dichiarazioni:
"
(…) Nel giugno 2012 il dott. __________ mi ha proposto di
acquistare la totalità della quote di una società denominata __________ (…). Le
trattative, sempre portate avanti dal dott. __________, sono durate alcuni
mesi, giungendo poi a buon fine, tanto che si giunse il 21 dicembre 2012 ad una
dichiarazione di intenti in cui si prevedeva il perfezionamento della cessione
entro il 28 febbraio 2013 al prezzo concordato di euro 100.000,00 (…).
Il 2 dicembre 2012 il dott. __________ mi
ha telefonato, chiedendomi di incontrarlo a __________.
All’incontro mi ha detto che doveva versare
alla __________ di __________ una somma di euro 1.425.000,00 per chiudere una
transazione di una società di suo interesse.
In particolare i soci di questa società
avevano ampie disponibilità all’estero ma dovevano reperire fondi in Italia ove
erano sprovvisti di liquidita, lasciandomi peraltro ben comprendere che i
soggetti in questione si trovavano nell’impossibilità di compiere un
trasferimento di fondi diretto. (ndr. nella dichiarazione 13 maggio 2013
l’imputato aveva dichiarato che in questo momento delle trattative sapeva che
la società in questione era riconducibile alla famiglia ACPR 1)
Mi ha dunque prospettato un finanziamento
immediatamente disponibile in Svizzera a fronte del quale avrei poi dovuto
effettuare il pagamento alla __________ di __________, detto pagamento sarebbe
dovuto avvenire in tempi brevi tuttavia negoziabili (ndr l’imputato è l’unico a
riferire della negoziabilità del termine per adempiere al saldo del debito
contratto da __________ nei confronti di __________) con l’istituto di credito
con il quale peraltro da trent’anni ho eccellenti rapporti.”
(all. ad AI 72, p. 1-2).
Si rileva che a questo punto del terzo memoriale appare un
elemento mai sollevato prima dell’imputato, e meglio il fatto che lo stesso
avesse da subito fatto presente, fra gli altri, anche a ACPR 1, di essere
momentaneamente sprovvisto di liquidità, circostanza che egli asserisce essere
peraltro già nota a __________, come dimostrerebbe una mail prodotta in
allegato alla memoria in questione (cfr. doc. 2 allegato al presente rapporto)
e sulla quale il commercialista si è, come si vedrà in seguito, ampiamente
espresso.
IM 1 ha infatti proseguito il proprio memoriale ribadendo più
volte la propria mancanza di liquidità come segue:
"
Come __________ ben sapeva io mi trovavo ad essere titolare di un
ampio patrimonio, ma in situazione di momentanea illiquidità cui peraltro
potevo agevolmente far fronte in Italia e con assai maggiori difficoltà in
Svizzera ove pure avevo in corso importanti affare con relative scadenze
finanziarie.
Occorre ribadire il dott. __________
era perfettamente a
conoscenza del fatto
che in quel momento,
pur vantando crediti certi ed esigibili, non avevo alcuna liquidità ed ero anzi alla ricerca di finanziamenti utili a concludere alcune transazioni in Svizzera (…).
(…) Per far ciò avrei in ogni caso necessitato di un
certo lasso di tempo
Dopo qualche giorno ho
nuovamente incontrato il dott. __________ nel suo
studio di __________, ove era presente __________, che già conoscevo per
l'operazione __________, unitamente ad altre due persone,
presentatemi come ACPR 1 e __________.
Solo in quel momento ho preso che la persona interessata all'operazione con __________ era proprio il Sig. ACPR 1.
Il sig. __________ mi disse
essere un fiduciario e amico di
ACPR 1 da oltre cinquant'anni e di averlo aiutato a
stabilirsi in __________.
Il ACPR 1 (…) mi disse che
conosceva le mie attività e che
era disponibile a investire in un'operazione immobiliare che ho tutt'ora in corso in Svizzera (…).
In
quella sede mi hanno consegnato una lettera __________
in cui erano descritte le modalità dell'operazione (…). Poiché in quella lettera
si diceva che il pagamento doveva avvenire entro il
15.12
, gli ho fatto presente che l'indicato temine
era per me impossibile da
rispettare poiché, non avendo
liquidità, come fin da subito
indicato al __________, mi sarei dovuto attivare per reperire la provvista
necessaria. Mi confermarono che il termine non era essenziale e poteva essere differito, anche avvalendomi dei miei
buoni rapporti con l'Istituto. (ndr agli atti non risulta nessuna dichiarazione in tal senso da
parte degli altri soggetti interrogati)
Su
loro richiesta ho dunque comunicato le mie coordinate bancarie presso la __________ di __________. Il ACPR 1 aveva peraltro urgenza di definire l'operazione poiché doveva rientrare
in __________ immediatamente e ritenne opportuno di predisporre il pagato in modo da evidenziare che io avevo la necessaria disponibilità così agevolando le inevitabili trattative con la __________ per il differimento
del termine.
Tengo
a precisare di non aver fornito alcuna garanzia sulle mie disponibilità liquide in Italia anche perché, come ampliamente noto al dott. __________,
in quel periodo proprio non ne avevo, pur potendo rimediare a questa mia difficoltà.
Il 14 dicembre, mentre mi trovano a __________, mi hanno telefonato il dott. __________ e il sig. ACPR 1,
confermandomi l'accredito: in
particolare il ACPR 1 mi disse di
aver dato disposizione ad un certo
__________ della banca __________ di __________ di consegnarmi copia del
bonifico. Mi ha anche nuovamente
ribadito che il termine per
saldare la __________ non era
essenziale e che, pertanto, avrei avuto il tempo necessario per
organizzarmi.
Dopo aver ricevuto dal Sig. __________ il
documento attestante l'avvenuto accredito, mi sono recato presso __________,
accompagnato dal mio consulente
(dott. __________). In quella sede
il dott. __________ mi ha chiesto di comunicare formalmente la causale dell'accredito.
Non
sapendo come comportami ho chiamato il dott. __________ il quale mi ha messo in contatto telefonico con ACPR 1 che già si trovava in __________. Ho detto al ACPR 1 che, viste le difficoltà, forse era meglio annullare l'operazione.
ACPR 1 ha però insistito, autorizzandomi a dichiarare che l'accredito era riferito a un finanziamento alla mia società svizzera (__________).
Ho
dunque fornito a __________ le
giustificazioni richieste (come suggerite dal ACPR 1) accompagnate da una lettera di presentazione redatta dallo studio __________ (ndr
tale documentazione non risulta tuttavia essere tra gli allegati all’AI 72, con
il che si tratta di semplici allegazioni di parte).
Ricevuto l'accredito, ho
utilizzato gran parte della somma per finanziare le mie
attività, adempiendo ad impegni
precedentemente assunti. Impegni che erano certamente noti al dott. __________.
Mi sono dunque attivato per effettuare il versamento alla __________
e, a tal
fine, su indicazione di ACPR 1, ho immediatamente contattato l'avv. __________ di __________ (T. __________) che mi ha fornito i riferimenti delle persone con cui mi sarei dovuto mettere in contatto per eseguire la transazione:
dott. __________ (direttore della __________ di __________ — T__________) e avv. __________
(legale della __________ di __________ — __________).
In
data 24.12.2012, quando avevo già
incassato la somma messa a mia disposizione dal
Sig. ACPR 1, considerati i tempi
necessari per reperire la provvista necessaria a saldare la __________, il dott. __________ mi chiese di sottoscrivere un riconoscimento di debito in cui era stabilito che avrei tentato di eseguire l'operazione in
Italia e che, nel caso in cui non vi fossi riuscito, entro 90 gg. avremmo dovuto stabilire un piano di rientro.
Ho
immediatamente sottoscritto tale
documento lasciandolo in unica
copia nelle mani del dott. __________ come da lui preteso per motivi di riservatezza (…).
In data 28.12.12, ho chiesto a un mio collaboratore,
rag. __________, di recarsi presso la sede della __________ di __________ (__________) per prendere contatto con
l'avv. __________ e riferirgli che ero pronto a trattare i termini del
saldo del debito della __________.
Il
rag. __________ si è effettivamente recato presso la citata sede della __________ dove ha incontrato l'avv. __________, presente anche l'avv. __________ (altro legale di __________).
Entrambi gli hanno però chiaramente detto che la Banca non avrebbe
accettato alcun versamento proveniente da soggetti terzi rispetto al loro debitore e cioè la
società __________ (…). Non solo.
Trascorsa appena un'ora, __________ ha inviato una formale comunicazione con cui veniva risolta la
transazione con la __________, rendendo con
ciò vano ogni ulteriore tentativo di adempiere al mio impegno
(…).
Per
cercare di risolvere il problema
mi sono messo in contatto con il dott. __________, ex funzionario di __________ che conosco da molti anni,
chiedendogli spiegazioni sul motivo che aveva indotto
la Banca a
rifiutare il mio versamento.
Il dott. __________ mi disse
che l'atteggiamento della Banca era del tutto normale alla luce delle normative oggi vigenti che non
consentono alle banche di svolgere
transazioni finanziarie senza comprendere le ragioni economiche. (…) Il dott. __________ (…) Ha anche aggiunto che, nonostante la lettera di revoca inviata
dalla Banca, il versamento alla __________ poteva ancora essere eseguito. (ndr
ciò non trova riscontro o conferma né nelle dichiarazioni degli altri soggetti
assunte a verbale, né nella documentazione agli atti)
(…) privato della
possibilità di disporre a breve di liquidità, ma consapevole
della necessità di far fronte al mio debito, ho manifestato l'intenzione di dare corso al riconoscimento di debito
rilasciato al dott. __________ il 24.12.2012, che prevedeva la predisposizione di un piano di rientro.
In
quest'ottica mi sono anche, ma
inutilmente, offerto di cedere al ACPR 1 un
prestigioso immobile sito in __________, il cui valore copriva
abbondantemente la somma
consegnata.
(…)
Contestualmente il prezzo di cessione della società __________ — quella
che mi era stata offerta a 100.000
euro — è inspiegabilmente lievitato a 500.000 euro (…). (ndr ancora non si comprende quale
sia il collegamento tra i due affari)
A
questo punto mi viene quasi il
sospetto che il dott. __________ mi abbia allettato con l'affare __________ al solo scopo di indurmi ad effettuare un'operazione di sospetta legittimità.
Ciò anche perché, nella
corrispondenza intercorsa, il dott. __________ da un lato afferma che le due vicende (cessione __________ e
restituzione al ACPR 1) non sono legate, ma poi aggiunge che comunque la cessione __________ (e perdippiù al nuovo esorbitante prezzo) potrà essere
affrontata solo dopo che il ACPR 1
sarà stato soddisfatto (…).
(…) Non nego affatto di dover
restituire la somma a suo tempo concessami, a tal fine ho autorizzato l'avvocato __________ di __________ di consentire il trasferimento alla
parte querelante di quanto a me
sequestrato nel presente procedimento nonché di trattare la chiusura
stragiudiziale della vertenza in
tempi brevi.”
(all. ad AI 72).
In merito al fatto che la __________ non avrebbe voluto trattare
il rientro di quanto dovuto, peraltro ad oltre dieci giorni da quanto ciò
avrebbe dovuto avvenire, con soggetti estranei ad __________, IM 1 ha prodotto
una dichiarazione privata di __________, posteriore allo svolgersi dei fatti, e
meglio datata 26 giugno 2013 (allegato 2 al presente verbale).
Né l’imputato né il suo, nuovo, difensore sono comparsi
all’interrogatorio previsto per il 28 maggio 2013 (cfr. AI 53), ciò che ha
indotto il PP ad emettere il giorno stesso un mandato di cattura nei confronti
di IM 1 (cfr. AI 54), mandato che è stato prorogato in data 10 marzo 2015 (cfr.
AI 104) e il 15 marzo 2017 (cfr. doc. TPC 4).
3.1.5
Verbali
di interrogatorio dell’accusatore privato
a) Sentito dal PP il 29 aprile
2013.
in qualità di accusatore privato, ACPR 1 ha confermato lo svolgersi dei
fatti come descritto nella denuncia 9 aprile 2013. Egli si è quindi espresso
come segue sulla figura e sul ruolo avuto nell’operazione da IM 1:
"
__________, mio commercialista da una decina d’anni (…) è persona
di mia fiducia. Non ho mai avuto e non ho tuttora motivo di dubitare sulla sua
buona fede nell’ambito della sua proposta di affidarmi a IM 1 per questa
operazione. (…) __________, introducendomi IM 1, mi disse che era un
imprenditore che aveva costruito moltissimo su __________ e che in passato
aveva anche avuto dei guai giudiziari, con riferimento a un buco presso la
Cassa di risparmio di __________. Mi disse che ora la sua situazione era
assolutamente regolare e affidabile. Mi disse che era residente in Svizzera e
che presso il suo studio erano domiciliate alcuno società che erano
assolutamente sane. (…) ai primi di dicembre 2012 ho dunque incontrato IM 1
presso l’ufficio di __________ di __________. IM 1 mi ha confermato la
fattibilità dell’operazione. Mi ha assicurato di avere già la disponibilità
equivalente presso una sua banca italiana, mi sembra la __________ (Casso di
risparmio di __________). Il conto era intestato ad una sua società
immobiliare, mi sembra trattasi della __________. Per la forma, in caso di
necessità, la __________ avrebbe dichiarato che questi fondi erano stati messi
a disposizione della __________ come finanziamento. Mi ha detto che il giorno
14.
dicembre 2012 avrebbe già avuto in mano gli assegni circolari già emessi dalla
sua banca e li avrebbe consegnati all’avv. __________ in banca, a momento della
conferma dell’avvenuto trasferimento sul suo conto svizzero dell’equivalente.
(…)
Contrariamente agli accordi, il 14 dicembre
2012, data in cui doveva avvenire lo scambio e imperativamente il pagamento da __________
a __________, IM 1 non si presentò a __________, presso Banca __________, dove
aveva appuntamento con l’avv. __________, mio rappresentante, per consegnargli
gli assegni. Al telefono disse a __________ e a __________, e poi anche a me,
che doveva imperativamente essere a __________ al momento del bonifico sul suo
conto __________ della somma. Disse a __________ di recarsi presso lo studio di
un suo collaboratore, tale __________, assieme al quale si sarebbe dovuto
recare in Banca __________ per ritirare gli assegni circolari. Nel frattempo IM
1.
si era recato presso la mia banca svizzera, __________, con un suo
collaboratore dal nome straniero, e aveva parlato con il dottor __________, mio
consulente, confermandogli quando da me già anticipatogli, ossia di effettuare
il bonifico a favore del suo c.c.p. Dovendo concludere l’operazione in
giornata, ho dato la mia autorizzazione a procedere in questo modo. Il bonifico
da __________ al c.c.p. di IM 1 è stato effettuato. L’avv. __________ è rimasto
tutto il giorno presso lo studio di __________ ma alla fine non è stato
possibile recarsi in banca per ritirare gli assegni. (…) io non ho partecipato
in prima persona agli avvenimenti di quella giornata, ma solo telefonicamente,
in quanto mi stavo recando a __________ per far rientro in __________.
A seguito di questo inadempimento da parte
di IM 1, per il tramite di __________ e __________ ho cercato di recuperare i
miei soldi. Con una serie infinita di scuse e giustificazioni infondate e
rinvii, IM 1 ha sempre posticipato. Ha comunque riconosciuto di dovermi dei
soldi (…)”
(VI PP 29.04.2013, p. 2-4, AI 21).
b) Risentito dal PP in data 6
ottobre 2015, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue in merito alla disponibilità di
liquidità, in Italia, di IM 1:
"
(…) mi precisò che lui aveva la disponibilità dei fondi in
questione presso Banca __________ a __________; (…) ricordo che affermò di
avere la disponibilità. (…) Premetto che IM 1 era persona nota a __________
nell’ambito imprenditoriale. (…) le informazioni da me assunte sono quelle
provenienti dal mio commercialista __________, che all’epoca era anche il
commercialista di IM 1. In particolare, segnalandomelo come una persona
potenzialmente interessata per il finanziamento in questione, mi disse che IM 1
aveva domiciliate presso il suo studio (di __________) società immobiliari che
detenevano immobili, peraltro non gravate da ipoteche. In sostanza __________
mi ha rassicurato circa la capienza finanziaria di IM 1.”
(VI PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 113).
Alla domanda dell’avv. __________, già patrocinatore
dell’accusato, volta a sapere se egli avesse effettuato ricerche in merito
all’immediata disponibilità di liquidità da parte dell’imputato, l’ACP ha
dichiarato quanto segue:
"
No, non ho effettuato ricerche specifiche su questo punto. Come
detto __________ mi aveva rassicurato che IM 1 aveva comunque capienza
patrimoniale tale da fornire garanzia del suo adempimento; come si dice a __________
era una persona “che aveva da perdere” nel senso che avendo un patrimonio è
aggredibile.”
(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).
In merito allo svolgersi della triangolazione, ACPR 1 ha
sottolineato che “(…) l’operazione era intesa come contemporanea. In tempo
reale, appena ricevuto il bonifico sul conto svizzero, IM 1 doveva consegnare in
Italia gli assegni per un valore equivalente.” (VI PP 6.10.2015, p. 4, AI
113), aggiungendo che gli assegni in questione sarebbero stati presi in
consegna dall’avv. __________ e dal dott. __________, circostanza che trova
piena conferma nei verbali di quest’ultimi.
Alla domanda volta a sapere quando e come egli avrebbe saputo il
motivo della mancata consegna degli assegni, ACPR 1 ha riferito:
"
Quel giorno io ero in contatto telefonico con __________ e __________.
Sono stato aggiornato sui vari passaggi. A fine giornata, dopo che avevo
eseguito il bonifico sul conto di IM 1 e dopo varie comunicazioni di IM 1 a __________
e __________, sostanzialmente accampanti giustificazioni per il fatto che non
poteva ancora consegnare gli assegni in quanto doveva ancora constatare
l’avvenuto accredito sul suo conto svizzero, __________ e __________ mi hanno
dovuto comunicare di avere lasciato l’ufficio presso il quale si trovavano
senza avere ancora ricevuto gli assegni.” aggiungendo che nei giorni successivi
“(…) IM 1 ha sempre addotto delle giustificazioni che a mio modo di vedere, a
posteriori, definirei delle sciocchezze.”
(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 113).
L’ACP ha quindi dichiarato che nessun professionista che lo
assisteva gli aveva mai segnalato, prima del 14 dicembre 2012, che la __________
avrebbe potuto avere delle riserve a recepire il pagamento così come pensato,
ossia da un soggetto terzo. In particolare ha rilevato che “gli accordi con __________
erano che il debito poteva essere saldato via bonifico a via assegni circolari
non trasferibili intestati a __________, da depositarsi presso una delle sue
filiali. L’identità della persona che emetteva gli assegni non è stato oggetto
di discussione o di indicazioni particolari da parte della banca” (VI PP
6.10
, p. 5, AI 113).
In merito alle sue conoscenze relative ai rapporti intercorrenti
tra IM 1 e __________, ACPR 1 ha dichiarato:
"
Premetto che IM 1 vantava conoscenze altolocate in __________
.ricordo che mi è stato riferito, non so se da IM 1 o da __________, che IM 1
aveva parlato con sue conoscenze in __________ dell’operazione “__________”, o
meglio del pagamento che la __________ avrebbe dovuto fare entro il 15 dicembre
2012.
Non mi è stato però riferito il tenero della discussione e il grado di
approfondimento della tematica che vi è stata.”
(VI PP 6.10.2015, p. 6 AI 113).
Di grande interesse, a fronte dell’indicazione contraria
rilasciata dall’imputato, è la dichiarazione di ACPR 1 in merito alla
possibilità di posticipare la data entro cui doveva essere saldato il debito
che __________ aveva contratto nei confronti di __________, e meglio che “(…)
avevo chiesto di spostare la scadenza al 31 dicembre 2012, proroga rifiutatami”
(VI PP 6.10.2015, p. 2, AI 113).
3.1.6
Le
testimonianze
3.1.6.1
__________
a) Sentito in qualità di
testimone dal PP in data 29 aprile 2013, l’avv. __________ ha in particolare
riferito quanto segue in merito ai fatti del 14 dicembre 2012 ed ai pregressi
accordi intercorsi tra ACPR 1 e IM 1:
"
(…) ho accompagnato ACPR 1 ad un incontro con IM 1 agli inizi di
dicembre 2012 presso lo studio __________ a __________. In sostanza IM 1
confermò di poter consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in
questione (Euro 1.425 milioni), tratti da un suo conto personale o un conto di
una sua società, la __________, a favore della __________, per saldare il
debito __________. E ciò a fronte del versamento del corrispettivo su un suo
conto svizzero. IM 1 in cambio non voleva nulla, in particolare non commissioni
o altro; lui aveva già un interesse allo spostamento di sue provviste
dall’Italia alla Svizzera. (…) nei giorni successivi, il 10 o l’11 dicembre
2012, ho incontrato IM 1 a __________, per accordarmi sui dettagli. Mi
presentò, in un bar, un suo collaboratore, tale geometra __________. Mi disse
che il 14 dicembre lui non sarebbe stato presente, ma avrei incontrato __________
che mi avrebbe consegnato gli assegni una volta avuta la conferma del bonifico
sul suo c.c.p. svizzero. Ci accordammo per incontrarci presso la sede della
banca di IM 1, la __________, sede di __________. Preciso che IM 1 decise di
utilizzare il suo conto personale per fare emettere questi assegni e non quello
della società __________. Anche in quell’occasione mi confermò che aveva la
provvista necessaria e aveva già dato l’ordine per fare emettere gli assegni.
L’organizzazione dell’operazione mi è sembrata assolutamente congrua e non ha
destato alcuna perplessità in me. (…)
Il 14 dicembre 2012 __________ mi telefonò
dicendomi che l’appuntamento era presso un ufficio in Via __________ a __________.
Mi incontrati in Via __________ con __________ e __________. L’ufficio era di
una società ma in questo momento non ricordo il nome. Lì ci fu detto da __________
che IM 1 gli aveva dato disposizioni per andare a ritirare gli assegni solo
dopo che egli avrebbe avuto la conferma, a __________, dell’accredito del suo
c.c.p. In sostanza ciò costituiva una modifica degli accordi. Vi furono
comunque varie telefonate tra noi, IM 1 e ACPR 1. Infine, anche sulla base
della fiducia che si era instaurata, delle rassicurazioni orali date e ribadite
e della volontà di rispettare il termine con __________, ACPR 1 confermò di
procedere e diede l’ordine alla sua banca di bonificare sul conto c.c.p. di IM
1.
Contrariamente a quanto appena dettoci, però non ci furono consegnati gli
assegni. In sostanza IM 1 non diede l’ok a __________ per accompagnarci in
banca, adducendo di non aver ancora avuto conferma del bonifico. In seguito,
nei giorni seguenti, vi furono ulteriori scuse e giustificazioni per
giustificare il mancato rispetto del termine. (…) ricordo che io suggerii di
ottenere da IM 1 almeno un riconoscimento di debito (…)IM 1, mentre continuava
ad accampare scuse nei confronti di ACPR 1, intraprese anche delle iniziative verso
__________ per cercare di ottenere un rinvio del termine per il pagamento da
parte di __________, ma senza risultati concreti. (…) Mi sono sentito ingannato
e mi sono rimproverato di esserci cascato, ma devo dire che IM 1 si è davvero
venduto estremamente bene, mettendo sul tavolo una serie di conoscenze, affari
in corso e affari già conclusi che portava a fargli fiducia.”
(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 22).
b) Risentito dal PP il 6
ottobre 2015, lo stesso avv. __________ ha riferito di aver seguito
personalmente le trattive portate avanti dalle parti al fine di un componimento
bonale della vertenza, riferendo che IM 1 non è mai andato oltre ad una
dichiarazione orale di disponibilità.
Egli ha pure indicato che in merito all’operazione del 14 dicembre
2012.
“Non si è formalizzato per iscritto alcun contratto. La questione è
stata discussa e pensato soprattutto dal profilo contabile. Ricordo che l’idea
era di far figurare l’entrata in __________ come finanziamento di terzi. Questo
terzo avrebbe in seguito rinunciato al suo credito verso __________ a fronte
della rinuncia di un credito equivalente che ACPR 1 vantava nei confronti del
terzo. (…) era stata valutata la possibilità che il terzo (IM 1 o chi per esso)
cedesse il credito verso la __________ a ACPR 1.
(…) ricordo tuttavia che IM 1 disse di avere già a disposizione
immediata questa cifra, presso Banca __________.”
(VI PP 6.10.2015, p. 4, AI 114).
Quanto alla persona di IM 1, sempre l’avv. __________:
"
Ho avuto l’impressione di un imprenditore facoltoso. Lui ha
spiegato che, a seguito di vecchi e superati problemi giudiziari, non
utilizzava crediti bancari per la sua attività imprenditoriale (…). Per tale
motivo faceva capo a liquidità nelle sue disponibilità per la sua attività. Ciò
spiegava anche l’immediata disponibilità della cifra di rilievo in oggetto.
Rilevo che fu chiesto esplicitamente a IM 1 di quanti giorni avesse bisogno per
ottenere l’emissione di assegni in questione, e lui precisò che la
disponibilità era immediata. (…) Al più tardi mi fu detto al momento
dell’incontro.”
(VI PP 6.10.2015, p. 4. AI 114)
In merito allo svolgersi dei fatti del 14 dicembre 2012, l’avv. __________
ha confermato le sue precedenti dichiarazioni, precisando quanto segue:
"
Arrivati all’incontro __________ ci disse che gli assegni non
erano ancora stati emessi ma che l’ordine di emissione era già stato dato per
scritto alla direttrice della Banca __________. Ci disse che IM 1 preferiva non
fare emettere questi assegni fintanto che non avesse avuto conferma dell’accredito,
in quanto l’emissione è costosa e un eventuale annullamento per nostra
inadempienza avrebbe comportato dei costi. Ci disse tuttavia che non appena IM
1, che si trovava all’uopo a __________, avesse avuto conferma dell’avvenuto
accredito sul suo conto, avrebbe dato immediata conferma alla direttrice di
Banca __________ che avrebbe emesso gli assegni che mi sarebbero stati
consegnati nel giro di pochissimo tempo, il giorno stesso e naturalmente in
tempo utile per la consegna a __________. (…) non ricordo se mi fu fatto il
nome della direttrice di Banca __________ che avrebbe recepito queste
istruzioni. (…) Ricordo però che __________ mi parlò di una donna. (…) io non
vidi personalmente le asserite istruzioni scritte circa l’emissione degli assegni
in questione. Io chiesi a __________ se aveva copia di queste istruzioni ma mi
disse di non averle. (…) né io né __________ pretendemmo di conferire con la
direttrice in questione, per verificare l’esistenza delle asserite istruzioni.”
(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 114).
In merito a chi avesse deciso di proseguire comunque l’operazione,
nonostante le nuove modalità proposte da IM 1, l’avv. __________ ha dichiarato
che fu “ACPR 1. Preciso che ricevuta la notizia delle nuove modalità pretese
da IM 1, __________ lo ha contattato telefonicamente, per chiedere spiegazioni
di questo modifica che evidentemente riduceva le garanzie per ACPR 1. Mi ha
riferito che IM 1 lo ha rassicurato circa il fatto che gli assegni sarebbero
stati emessi immediatamente dopo la conferma del bonifico. Ho comunicato
telefonicamente a ACPR 1 questa modifica delle condizioni dello scambio. Lui ha
parlato al telefono direttamente con IM 1. Mi ha quindi comunicato di avere
accettato questo nuova modalità e di avere dunque già dato l’ordine alla banca
svizzera per il pagamento. Mi ha chiesto di procedere nei miei incombenti,
ossia di ritirare gli assegni e portarli a __________. (…) Ricevemmo quindi,
non so dire esattamente a che ora, ma sarà stata indicativamente l’una, una
pima chiamata di IM 1, che comunicava di essere in fila in banca per verificare
l’avvenuto accredito sul suo conto. In seguito, direi verso le due e mezza-tre,
IM 1 chiamò __________ e gli comunicò che quel giorno non avrebbe potuto
verificare l’accredito e che dunque non avrebbe autorizzato l’emissione degli
assegni. Il tutto doveva essere dunque rinviato da quel venerdì al lunedì
successivo. (…) Devo dire che io alla fine di quello giornata non avevo ancora
pensato a un’ipotesi di truffa, anche se le giustificazioni addotte per la
mancata consegna quel giorno degli assegni mi sembravano poco credibili. (…)
Aggiungo che venerdì 14 dicembre 2012, mentre mi trovavo presso gli uffici di IM
1, ho ricevuto diverse telefonate dai funzionari della __________ che stavano
aspettando gli assegni in questione. La consegna era evidentemente stata
preannunciata, in considerazione dell’importanza dell’operazione. Dopo aver già
lasciato gli uffici di IM 1, e dunque nel secondo pomeriggio, ho ricevuto una
telefonata del legale esterno di __________. Mi ha sostanzialmente contestato
di non aver ossequiato gli accordo e che il termine per la transazione era
scaduto. Mi ha anche detto che tale IM 1, a lui sconosciuto, aveva telefonato a
__________ (ufficio legale) facendo riferimento al versamento da loro atteso da
parte di __________, chiedendo di pazientare. Mi disse che né lui né i
funzionari di __________ che avevano ricevuto questa telefonata sapevano chi
fosse questo IM 1, ma che comunque non vi era la possibilità di rinviare il
termine concesso. Nella loro ottica questa telefonata doveva evidentemente
apparire come un tentativo di __________ per ottenere una proroga sul termine.”
(VI PP 6.10.2015, p. 6, AI 114).
3.1.6.2
__________
a) Interrogato in qualità di
testimone il 29 aprile 2013, __________ ha in particolare dichiarato quanto
segue quo agli affari di IM 1:
"
(…) IM 1 ha (…) domiciliato presso la mia sede alcune società
immobiliari a lui riconducibili. Per queste società io (…) tenevo la
contabilità. Devo dire che queste società detenevano diversi immobili, senza
alcun carico ipotecario. (…) nel corso della frequentazione, ho avuto modo di
costatare di persona che si faceva assistere dai migliori professionisti nelle
zone in cui lavorava. Sulla base di questa conoscenza, delle sue frequentazioni
professionali e della constatazione che egli disponeva di ingenti valori
immobiliari, io lo ritenevo un professionista assolutamente affidabile. (…) le
società immobiliari riconducibili a IM 1 a me note non sono direttamente tenute
da lui, ma da parenti, prestanomi (ad esempio __________) o, per il tramite di
una fiduciaria italiana, dalla società svizzera __________. Sono comunque certo
del fatto che queste società siano tutte a lui riconducibili (…)”
(VI PP 29.04.2013, p. 2-3, AI 23).
Giova rilevare che nel corso del secondo interrogatorio cui sarà
sottoposto, a conferma di quanto detto in merito al fatto che ADE di tutta una
serie di società era IM 1, __________ produrrà un organigramma, dal quale
risultano, tra le altre, le società, come si evince dalla documentazione
bancaria sequestrata, a beneficio delle quali l’imputato ha distratto i valori
patrimoniali versatigli dall’ACP per saldare il debito della __________ nei
confronti della __________.
Quanto alla presentazione di IM 1 a ACPR 1 ed ai fatti del 14
dicembre 2012, __________ ha così proseguito il proprio verbale di
interrogatorio:
"
(…) nell’ambito dell’operazione __________, visto che per
questioni di riservatezza ACPR 1 preferiva non bonificare i soldi dovuti a __________
direttamente dal suo conto in Svizzera, ho pensato di chiedere al mio cliente IM
1, residente in Svizzera e con, a mio modo di vedere all’epoca, ampie
disponibilità, se era interessato ad un’operazione di compensazione. Gliela
proposi e lui si disse subito d’accordo. Ci incontrammo quindi agli inizi di
dicembre 2012 nel mio studio con IM 1, ACPR 1 e __________ e trovammo l’accordo
nei termini ben descritti nella denuncia.
Il 14 dicembre 2012, giorno in cui
bisognava concludere l’affare, il suo rappresentante a __________, __________,
colui che doveva fisicamente consegnare a me e a __________ gli assegni, ci
chiese di recarci non in banca (__________), ma presso gli uffici di una
società riconducibile a IM 1 (ufficialmente alla figlia, la __________, in Via __________
a __________). Qui __________ ci rassicurò sul fatto che gli assegni fossero
pronti. Ci disse che aveva personalmente parlato con il direttore della banca __________
e aveva disposto dei tagli da euro 100'000.00, anziché da euro 200'000.00 come
suggerito dal direttore. (…) ci disse esplicitamente che gli assegni erano
pronti. Utilizzò proprio queste parole. (…) per me era chiaro che gli assegni
erano pronti per essere ritirati in banca.”
(VI PP 29.04.2013, p. 3, AI 23).
Il teste ha quindi confermato quanto già riferito dall’ACP e
dall’avv. __________ in merito al succedersi degli eventi del 14 dicembre 2012.
Egli ha inoltre indicato di aver fatto sottoscrivere, in data 24
dicembre 2012, un riconoscimento di debito a IM 1, confermando le dichiarazioni
rese in tal senso dall’avv. __________, nel quale quest’ultimo confermava
sostanzialmente i motivi per cui ricevette l’accredito in Svizzera. Il
documento venne firmato da IM 1 alla presenza dello stesso commercialista, il
quale, in merito ad eventuali contorni nella vicenda del trasferimento dei
valori patrimoniali dalla Svizzera all’Italia del 14 dicembre 2012, ha aggiunto
che “confermo e ribadisco che i soldi bonificati da ACPR 1 a IM 1 hanno
quale unica giustificazione il pagamento __________. ACPR 1 non ha alcun tipo
di interesse o affare con IM 1. In particolare. (…) è del tutto estraneo
all’affare __________” (cfr. VI PP 29.04.2013, p. 4, AI 23).
Va evidenziato, a conferma della mancanza di legami tra i due
affari, che dal riconoscimento di debito citato e sottoscritto da IM 1 non
emerge nessuna correlazione con l’operazione __________ (cfr. doc. 3 all. ad AI
1).
b) Risentito il 30 aprile 2013,
__________ ha completato le proprie dichiarazioni del giorno precedente,
indicando agli inquirenti quali erano le principali società riconducibili a IM
1, producendo l’organigramma succitato, consegnatogli personalmente
dall’imputato stesso (cfr. VI PP 30.04.2013, p. 2-3, AI 27).
c) Risentito dal PP in data 6
ottobre 2015, __________ ha dichiarato che IM 1 aveva sempre puntualmente saldato
tutte le sue note sino al 14 dicembre 2012, data a decorrere dalla quale
l’imputato non ha più corrisposto nulla, maturando nei suoi confronti uno
scoperto compreso tra i 10'000.00 ed i 15'000.00 Euro. Egli ha aggiunto che
conosceva l’imputato poiché questi gli era stato introdotto dal padre quale
importante commerciante di prodotti petroliferi, che disponeva di un grande
patrimonio, detenuto per il tramite di società a lui riconducibili.
Il teste ha poi contestualizzato il tenore della propria mail di
data 23 ottobre 2012, inerente un sollecito di pagamento di euro 1'500.00 per
la pubblicazione dei bilanci si società riconducibili all’imputato affermando,
in particolare, in merito al fatto che IM 1 gli avrebbe chiesto di aspettare
perché “doveva fare cassa”, ha precisato che tale espressione riguardava
il fatto che l’imputato gli aveva appena pagato una nota spese di un certo
rilievo. __________ non ha quindi dedotto la pretesa mancanza di liquidità del
proprio cliente dalla frase in questione, quanto semmai una richiesta di
attendere la corresponsione di un ulteriore pagamento a fronte del recente
saldo di una nota di onorario ingente. L’imputato, reso edotto del fatto che le
spese di pubblicazione dei bilanci non potevano essere anticipate dal
commercialista, avrebbe infatti corrisposto il relativo importo l’indomani.
In merito alla liquidità a disposizione dell’imputato, __________
ha quindi ripercorso gli affari trattati dal proprio cliente in prossimità del
dicembre 2012 e discussi con l’avvocato __________ di quest’ultimo, tale __________,
dall’ottenimento di un credito di circa mezzo milione di euro, all’interesse
all’acquisto di un immobile del valore di 90 milioni di Euro, e di una società
per complessivi Euro 600’000-650'000.00, elementi che non hanno fatto altro che
rafforzare le sue convinzioni sulla solidità economica dell’imputato, tanto da
dichiarare a ACPR 1 che per, IM 1, avrebbe addirittura garantito lui (cfr. VI
PP 6.10.2015, p. 3-4, AI 115).
Ha poi aggiunto:
"
IM 1 mi confermò questa sua disponibilità presso Banca __________
di __________. Mi disse che il ritardo nella sua esecuzione era dovuto al fatto
che i suoi fondi erano investiti in titoli e aveva bisogno i tempi tecnici per
disinvestirli. Mi rassicurò sul fatto che, a difetto dell’utilizzo dei suoi
beni presso Banca __________, avrebbe utilizzato quanto ricevuto da ACPR 1 sul
conto svizzero, dicendomi che non aveva toccato quel denaro (ricordo mi disse
che i soldi erano “bloccati” sul conto postale che li aveva ricevuti per gli
usuali accertamenti anti riciclaggio). (…) IM 1 mi rassicurò sulla rapida
restituzione (…) rassicurava che la soluzione era imminente”
(VI PP 6.10.2015, p. 5, AI 115).
Tutto quanto sopra conferma il fatto che __________ non aveva
dubbi sulla solidità finanziaria dell’imputato e sull’immediata disponibilità
di liquidità da parte di quest’ultimo.
d) Relativamente ai fatti del
14.
dicembre 2012, __________ ha dichiarato, precisando ciò che aveva riferito
in occasione del primo verbale di interrogatorio, ossia:
"
Quel giorno ci siamo recati con __________ presso gli uffici
della __________, una società di IM 1, come concordato con IM 1. Abbiamo
incontrato il factotum di IM 1, il suo braccio destro, __________. In quell’occasione
__________ ci ha detto che gli assegni erano pronti. Ci disse anche che il
taglio era di euro 100'000.00 cadauno. In nostra presenza fece una telefonata,
dicendoci che stava chiamando il direttore della Banca __________, e ci riferì
che il direttore gli aveva confermato che gli assegni erano pronti. (…) io non
ho evidenza di chi abbia effettivamente contattato telefonicamente __________ e
di che cosa effettivamente gli sia stato detto.
(…) __________ ci disse che IM 1 gli aveva
dato istruzioni affinché non ci saremmo dovuti recare presso Banca __________
fintanto che lui non avrebbe avuto conferma dell’avvenuto bonifico. Io parlai
direttamente con IM 1 al telefono; lui mi confermò che si trovava presso la
posta di __________, dove aveva il conto, assieme al direttore dell’istituto,
in attesa dell’evidenza dell’accredito sul suo conto. Mi confermò che non
appena ricevuta tale evidenza ci avrebbe fatto consegnare gli assegni. Alla
luce di questi elementi, ACPR 1 accettò queste nuove condizioni e procedette
con il bonifico.
(…) è possibile che __________ ci avesse
detto solo, come riferito dall’avv. __________, che il direttore di banca aveva
già ricevuto istruzione di emetterli, e non che fossero già stati stampati. Io
ho un ricordo preciso dell’indicazione di __________ sul fatto che il taglio
sarebbe stato da euro 100'000.00 cadauna, e non da euro 200'000.00 come ci
aveva detto in precedenza. Questa indicazione di dettaglio mi aveva rassicurato
sul fatto che gli assegni erano sostanzialmente pronti.”
(VI PP 6.10.2015, p. 6-7, AI 115).
3.1.6.3
__________
a) In data 15 luglio 2013, __________
è stato interrogato in qualità di persona informata sui fatti, per via rogatoriale,
dagli ufficiali della Sezione Altra Criminalità Economica della Guardia di
Finanza di __________.
In particolare, ha dichiarato in merito a IM 1:
"
(…) lo conosco da circa 35 anni e con lo stesso intrattengo
rapporti di esclusiva e fraterna amicizia. Ribadisco di non intrattenere con lo
stesso alcun tipo di rapporto di tipo economico.”
(VI ROG 15.07.2013, p. 1, all. ad AI 110).
Quanto ai suoi rapporti con la Banca __________, __________ ha
affermato di non avere “alcun conto corrente bancario in detta agenzia, ma
ho la delega piena ad operare su due società di diritto svizzero e precisamente
la __________ e la __________, ambedue amministrate da IM 1. Specifico che
dette società hanno come oggetto della propria attività la compravendita di
terreni e beni immobili” (VI ROG 15.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).
Relativamente all’avv. __________ e a __________, egli ha quindi
proseguito il proprio interrogatorio come segue:
"
(…) li ho conosciuti entrambi, e precisamente il __________ l’ho
conosciuto presso il suo studio di __________, via __________, poiché lo stesso
era il commercialista della società riconducibili al IM 1, a cui teneva la
contabilità. L’avv. __________, invece, l’ho conosciuto il venerdì del
14/12/2012 in occasione della visita di __________ e dello stesso avv. __________
in via __________, sede legale della __________, poiché era in corso, da parte
del IM 1, un’operazione finanziaria, non meglio specificata e di cui non
conoscevo i dettagli, relativa ad un bonifico su un conto bancario svizzero del
IM 1. Contestualmente all’avvenuto bonifico, avrei dovuto, per il tramite di
una delle due società di cui ho la delega piena ad operare nell’agenzia della __________
di Via __________, preparare degli assegni circolari del taglio di 100.000 euro
cadauno, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.425.000.00. Ho aspettato
in vano che il IM 1 mi desse il nulla-osta per procedere alla richiesta di
assegni circolari presso la banca, che avrei dovuto consegnare ai due
professionisti. Alle 13.30, visto che anche la chiusura antimeridiana
dell’agenzia bancaria, e del fatto che IM 1 non aveva ancora ricevuto il
bonifico sul suo conto corrente svizzero, sono tornato nella mia abitazione,
rimanendo però sempre a disposizione nel caso di un’eventuale chiamata a
procedere da parte dello stesso IM 1. Tengo a precisare che detta telefonata
non l’ho mai ricevuta neanche nei giorni successivi e pertanto non ho
effettuato alcuna operazione e non ne ho saputo più nulla.”
(VI ROG 15.07.2013, p. 4 all. ad AI 110).
In merito alla persona operativa presso l’agenzia __________ in
questione, cui aveva richiesto l’eventuale operazione di preparazione degli
assegni circolari, sempre il teste ha indicato:
"
(…) era una donna, che lavora in quell’agenzia da tanti anni,
anche se non so come si chiama, ma saprei riconoscerla, e le avevo segnalato
tale eventualità il giorno precedente il 14/12/2012 (…)”
(VI ROG 15.07.2013, p. 4-5, all. ad AI 110).
b) A seguito della chiusura
dell’istruzione di data 12 agosto 2014 (cfr. AI 93) e della conseguente
assegnazione di un termine alle parti per sottoporre eventuali istanze
probatorie, l’avv. __________ ha evidenziato la necessità di interrogare
nuovamente __________, già sentito ma senza contraddittorio (cfr. AI 98, p. 2),
richiesta accolta dal PP.
Risentito quindi in data 25 novembre 2015, sempre su richiesta del
Ministero Pubblico, __________ ha specificato di non aver preteso l’emissione
di assegni circolari per la somma di complessivi euro 1'425'000.00, ma di aver
domandato il 13 dicembre 2012 alla cassiera dell’agenzia quali fossero i tempi
tecnici necessari per emettere assegni fino a concorrenza dell’importo appena
citato, escludendo per conto di averne fatto domanda alla direttrice
dell’agenzia. Egli ha aggiunto che, malgrado fosse al beneficio delega ad
operare sui conti della __________ e della __________ presso Banca __________,
non ne visionava gli estratti conto, limitandosi ad eseguire le operazioni
richiestegli da IM 1. Ha quindi aggiunto che il giorno precedente alla
corresponsione del bonifico da parte di ACPR 1 è stato “avvisato da IM 1 che
la mattina successiva mi sarei dovuto recare nell’agenzia di Banca __________
(…) e dopo un suo cenno di conferma avrei dovuto presentare una richiesta di
assegni circolari” (VI ROG 25.11.2015, p. 3, allegato ad AI 131).
In merito all’incontro con __________ e l’avv. __________ del 14
dicembre 2012, __________ ha affermato di aver, su sollecitazione di __________,
contattato telefonicamente un paio di volte l’imputato, chiedendogli se poteva
recarsi presso Banca __________ per l’emissione degli assegni. IM 1 gli avrebbe
però comunicato che l’operazione non era conclusa e avrebbe quindi dovuto
attendere (cfr. VI ROG 25.11.2015, p. 3, AI 131).
3.1.6.4
__________
a) Il 16 luglio 2013, __________,
direttrice dell’agenzia 7 della __________, in via __________ a __________, ha
dichiarato di conoscere IM 1, di aver aperto i conti intestati alla __________
e alla __________, confermando che di essi __________ disponeva di una delega
piena.
Alla domanda degli interroganti volta a sapere se __________ le
avesse mai segnalato l’eventualità di predisporre degli assegni circolari del
taglio di Euro 100'000.00 l’uno fino a concorrenza di complessivi Euro
1'425'000.00 nel corso del dicembre 2012, __________ ha risposto come segue:
"
No, nella maniera più assoluta. Comunque in ogni caso tengo a
precisare che nel caso ci fosse stata la provvista sui conti correnti in
argomento, non si sarebbe voluto molto tempo per la preparazione degli stessi.”
(VI 16.07.2013, p. 2, all. ad AI 110).
In merito alla possibilità che __________ potesse aver segnalato
tale eventualità alla cassiera dell’agenzia, __________ non ha escluso che
possa esservi stato, ma unicamente in forma di richiesta generica di assegni
circolari, nel caso fosse arrivata la provvista sui due conti correnti societari
riconducibili all’imputato (cfr. VI 16.07.2017, p. 2, all. ad AI 110).
b) Risentita il 25 novembre
2015, a seguito della richiesta formulata in tal senso dell’avv. __________,
analogamente a quanto indicato per __________, __________ ha aggiunto:
"
parlai in generale con i colleghi della filiale della
convocazione e nessuno in merito ebbe a riferire qualcosa in relazione ad
un’eventuale emissione di assegni circolari per euro 1.425.000,00. D’altra
parte emettere un assegno circolare non è una operazione di particolare
complessità.”
(VI 25.11.2015, p. 2, all. ad AI 131).
Con riferimento alla possibilità di IM 1 di attingere ad una
simile cifra dai conti presso Banca __________ di pertinenza della __________ o
della __________, ha indicato che:
"
(…) una tale cifra non è mai stata disponibile, dal primo
trimestre di rendicontazione che mi esibite sino al giugno 2013, su entrambi i
conti correnti. (…) principalmente operava su tali conti il delegato __________,
anche per quanto concerne l’emissione di assegni circolari; (…) poteva disporre
ed avere piena visione dei saldi e degli estratti di tali rapporti. (…) Ricordo
che su tali conti correnti si registravano diverse operazioni in contanti
superiori ad euro 3.000,00 per le quali __________ preannunciava
telefonicamente la necessità.”
(VI 25.11.2015, p. 2-3, all. ad AI 131).
3.1.6.5
__________
__________ è stato interrogato in qualità di testimone il 6 maggio
2013.
Egli era attivo presso __________, per conto della quale si era occupato
dell’amministrazione, della contabilità, nonché delle dichiarazioni fiscali
della __________ e della __________, delle quali, dal marzo 2012, aveva pure
dovuto riscostruire tutti gli esercizi contabili a partire dal 1° gennaio 2009,
permettendo così che le trattenute arretrate venissero corrisposte.
Il teste ha riferito che le due società in questione non avevano
attività commerciale e “hanno, negli anni, accumulato solo debito a fronte
delle assicurazioni sociali per l’unico dipendente ovvero IM 1”. Quanto ad
eventuali operazioni immobiliari in atto, __________ ha dichiarato che nessuna
è stata portata a termine, salvo una cessione di un terreno sito a __________ a
beneficio della __________, mediante rogito del notaio avv. __________. Il
contabile non ha saputo dire come sia avvenuto il pagamento del terreno in
questione; egli avevo registrato 1'000'000.00 Euro come credito correntista.
Tale registrazione era avvenuta a fronte sia dell’assenza di bonifici verso la __________,
società cedente, sia della mancata presentazione della documentazione fondiaria
ch’egli aveva richiesto a IM 1.
__________ ha quindi indicato che la __________ deteneva il 10%
della __________ di __________ e che la __________ deteneva l’80% della __________
di __________ (cfr. VI PG 6.05.2013, p. 3-5, all. ad AI 49).
Quanto alla situazione finanziaria delle due società svizzere
riconducibili all’imputato, il teste ha dichiarato:
"
(…) entrambe le società sono in eccedenza di debito secondo
l’art. 725 CO e hanno postergato il prestito passivo totale per non dover
depositare i bilanci. Le postergazioni sono state firmate da IM 1 e pertanto ne
deduco che sia lui l’azionista unico.”
(VI PG 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).
In merito al IM 1 ha soggiunto:
"
So che ha il permesso di domicilio anche se non so dire dove
fisicamente sia effettivamente. So che aveva una residenza in Via __________
dove però non ha mai dormito in quanto alloggiava all’albergo __________ di __________.
Questo me lo disse durante i nostri incontri. Mi ha testualmente detto che non
ha mai alloggiato in Via __________ ma stava in albergo poiché era per lui più
comodo. So che da Via __________ è stato sfrattato a causa di ritardi nei
pagamenti. Mi ha chiesto come doveva fare per consegnare le chiavi. Proprio in
quel contesto ha dichiarato che sebbene avesse tenuto tale appartamento per 10
anni non vi aveva mai alloggiato.
(…) L’__________ fino ad oggi ha percepito
tutti gli onorari riferiti alle sue prestazioni fino al 2011 ed anche altre ore
fatturate fino al 31.03.2013. non ho però controllato se l’ultima fattura sia
stata pagata come da lui dettomi.”
(VI 6.05.2013, p. 4, all. ad AI 49).
3.2
Riscontri
oggettivi
Euro 1'425'000.00 sono effettivamente giunti sul conto corrente
postale dell’imputato, e meglio come risulta dalla documentazione relativa al
conto n. __________ (in valuta euro) già il 14 dicembre 2012.
Giova in tal senso rilevare che il giorno stesso IM 1 ha versato
gran parte della somma citata, vale a dire euro 500'000.00 ed euro 700'000.00,
rispettivamente, sul conto intestato alla __________ presso Banca __________ (conto
n. __________) e sulla relazione bancaria, sempre intestata a __________,
presso il __________ (conto n. __________). Trattasi in entrambi i casi di
conti svizzeri.
Soli tre giorni dopo, vale a dire il 17 dicembre 2012, altri Euro
50'000.00 venivano trasferito dal conto postale di IM 1 e versati sulla
relazione intestata alla di lui figlia presso la Banca __________ (I) ed altri
50'000.00 Euro venivano versati sul conto della __________ presso Banca __________
di __________.
Dalle relazioni svizzere succitate, tutti i soldi bonificati
dall’ACP sono stati prelevati a contanti o versati su conti esteri,
riconducibili a IM 1 o a società di sua pertinenza, come meglio risulta dall’estratto
in atti.
3.3
Riciclaggio
di denaro (punto 2. dell’AA)
3.3.1
IM 1 è altresì accusato
di riciclaggio di denaro, per avere, tra il 17 dicembre 2012 ed il 19 aprile
2013, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per complessivi euro
938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa compiuta ai
danni di ACPR 1 come descritto al punto 1. dell’AA. In particolare, egli
avrebbe trasferito su conti esteri complessivi euro 702'378.27.00 a partire da
conti svizzeri a lui o alle società di cui era AU riconducibili. IM 1 avrebbe
altresì commesso il reato in questione prelevando a contanti dalle relazioni
bancarie svizzere di cui sopra CHF 527'294.00 ed euro 236'436.97, nonché
bonificato a favore di __________ in data 3 gennaio 2013 per l’acquisto di
un’Audi Q3 CHF 57'700.00, parimenti proventi del reato di truffa.
3.3.2
Riscontri
oggettivi
Dalla documentazione bancaria richiesta dal Ministero Pubblico in
corso di inchiesta sono risultati tutti i versamenti effettuati da IM 1 sui
diversi conti esteri lui riconducibili di cui al punto 2. dell’AA, e meglio
come risulta dal doc. 5 allegato al presente rapporto.
Riassumendo quelli che sono stati i maggiori versamenti di denaro
sui vari conti, riportati nel dettaglio nell’allegato citato, si rileva che,
ricevuti euro 1'425'000.00 sul proprio conto corrente postale in data 14
dicembre 2012, IM 1 ne ha immediatamente riversati la maggior parte su due
conti svizzeri intestati alla __________, di cui egli era all’epoca AU. Nel
dettaglio, sul conto Banca __________ n. __________ (CHF) sono stati trasferiti
euro 500'000.00, mentre sul conto presso la Banca __________ n. __________
(CHF) sono stati versati euro 700'000.00. Dal conto corrente postale
dell’imputato sono poi usciti euro 50'000.00 a beneficio del conto della di lui
figlia presso Banca __________ ed Euro 50'000.00 quale accredito sul conto
presso il medesimo istituto, intestato alla __________. Ulteriori Euro
50'000.00 circa sono stati prelevati a contanti dal conto postale.
Dai due conti intestati a __________ sopraccitati, il denaro è
stato trasferito in parte sul conto in Euro presso Banca __________, in parte
prelevato a contanti, in parte versato sulle relazioni bancarie, estere,
riconducibili all’imputato, a società di cui egli è ADE o a suoi parenti.
I versamenti effettuati dall’imputato mediante quanto ricevuto da ACPR
1.
sono in linea con quanto affermato dallo stesso IM 1, il quale, nel proprio
memoriale, ha indicato che “ho utilizzato
gran parte della somma per finanziare le mie
attività”.
4.
In
diritto
4.1
Le eccezioni della
difesa
a) La difesa ha in primo luogo
eccepito la nullità dell’atto d’accusa per il fatto che l’imputato non sarebbe
mai stato personalmente interrogato dal PP. L’eccezione cade nel vuoto già solo
perché è stato, come visto, proprio l’atteggiamento dell’imputato stesso ad
impedirlo, essendosi egli sempre sottratto, con una scusa o con un’altra, ai
tentativi del PP di sentirlo. A ciò aggiungasi che il CPP non prevede l’obbligo
assoluto del Pubblico Ministero di sentire personalmente il prevenuto il quale,
come del resto IM 1 ha fatto pienamente uso, può presentare memorie scritte
(artt. 109 e segg. CPP).
b) Quanto al ne bis in idem basta
rilevare che, manifestamente, il dossier richiamato dalla difesa, dove IM 1
figura quale parte lesa, non è quello oggetto del presente procedimento dove
egli è, invece, imputato. A ciò aggiungasi, come rettamente sottolineato dal
patrono dell’ACP, che l’art. 54 della Convenzione di applicazione degli accordi
di Schengen, esige che si sia in presenza, da un lato, di una sentenza di
condanna e, dall’altro, che essa sia stata almeno parzialmente eseguita; ciò
che non è affatto il caso nella fattispecie di guisa che l’eccezione va
respinta senza ulteriori considerazioni.
c) Per quel che è, infine,
della questione della competenza della giurisdizione svizzera è appena il caso
di rilevare che l’atto pregiudiziale del patrimonio, e meglio l’addebito del conto
corrente postale di ACPR 1 è avvenuto a __________, luogo in cui si è
realizzata la truffa. Per il resto, gli atti di autoriciclaggio rimproverati al
IM 1 sono, anch’essi, avvenuti su suolo elvetico, così come peraltro descritto
nell’atto d’accusa. Ne discende che anche l’eccezione di incompetenza
territoriale avanzata dalla difesa è sprovvista di buon diritto.
4.2
Truffa
ex art 146 cpv. 1 CP
4.2.1
Giusta l’art. 146 cpv.
1.
CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino
a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad
art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.
ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208
ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,
vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.
146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,
n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma
di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento
degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,
121.
IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale
e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike,
Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §
18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
4.2.2
Quo alla circostanza
che, IM 1 ha ingannato l’ACP facendo credere a quest’ultimo di avere
disponibilità di liquidità immediata in Italia, fino a concorrenza di euro
1'425'000.00, rilevasi che nei primi due memoriali presentati per il tramite
del proprio legale, avv. __________, al PP, l’imputato non si è mai espresso
sulla questione della propria disponibilità, facendone invece un elemento fondamentale
solo nella terza ed ultima memoria scritta, prodotta dall’avv. __________,
nella quale ha esposto che __________ sarebbe stato al corrente che si trovava
in un momento di illiquidità e che tale circostanza era stata resa nota anche
all’ACP ed all’avv. __________, già in occasione dell’incontro tenutosi presso
gli uffici di quest’ultimo ad inizio dicembre 2012.
Tale circostanza, non trova tuttavia conferma nei verbali di
interrogatorio né dell’ACP, né di __________, né dell’avv. __________, tutti presenti
al momento in cui l’imputato asserisce di aver informato la controparte. Essa
appare piuttosto un abile quanto infruttuoso tentativo dell’allora difensore di
spostare la vicenda sul piano esclusivamente civile. Non si comprende del resto
per quale motivo l’ACP, conscio di dover saldare il debito contratto da __________
nei confronti di __________ entro il 15 dicembre 2012, avrebbe accettato che a
provvedere a quest’ultima operazione fosse un soggetto privo della possibilità
di farlo e quindi di liquidità.
Al contrario ACPR 1 in occasione della propria seconda audizione
da parte del PP, ha chiaramente dichiarato che IM 1 gli “precisò che lui
aveva la disponibilità dei fondi in questione presso Banca __________ a __________”
e che le informazioni sulla sua situazione finanziaria gli erano state fornite
dal comune commercialista di lunga data, con il che da parte dell’ACP non
occorrevano ulteriori accertamenti.
Nel medesimo senso sono state pure le succitate dichiarazioni rese
dall’avv. __________, il quale ha indicato che “IM 1 confermò di poter
consegnare sin da subito assegni circolari per l’importo in questione (Euro
1.425
milioni)”. Egli ha aggiunto di aver incontrato l’imputato pure in un
secondo momento, vale a dire il 13 dicembre 2012, per definire i dettagli
dell’operazione. In tale occasione IM 1 avrebbe presentato all’avv. __________
il proprio collaboratore, __________, indicandolo come colui che materialmente,
il 14 dicembre 2012, avrebbe dovuto consegnargli gli assegni circolari. Ciò a
valere quale ulteriore conferma che in realtà IM 1 si è sempre dichiarato
disponibile ad emettere liquidità sotto forma di assegni circolari da subito. A
rafforzare questo convincimento circa l’immediata disponibilità del contante vi
è pure il fatto che IM 1 ha spiegato all’avv. __________ che, a causa di pregressi
problemi giudiziari, non utilizzava crediti bancari, prediligendo operazioni in
contanti, spiegazione che da parte del IM 1 lascia intendere l’immediata
disponibilità di liquidità
Del resto, nemmeno gli accadimenti del 14 dicembre 2012 potevano
lasciar presagire che in realtà IM 1 non avesse alcuna liquidità cui far capo; __________,
ha infatti dichiarato, per conto dell’imputato, che gli assegni sarebbero stati
emessi una volta verificato l’accredito sul conto postale del medesimo,
aggiungendo che avrebbero avuto il valore di euro 100'000.00 cadauno; con il
che non vi era spazio per dubbi circa la disponibilità immediata della cifra in
questione.
Venendo a quanto dichiarato da __________, giova rilevare che IM 1,
già cliente del di lui padre, gli fu presentato da quest’ultimo come un cliente
importante, facoltoso, alla testa, seppure come ADE, di società economicamente
sane, intestatarie di beni immobili di valore. Sino a quel 14 dicembre, IM 1
aveva saldato puntualmente tutte le note onorario del commercialista e si era
mostrato interessato a compiere investimenti rilevanti, di guisa che nulla
lasciava intendere, nemmeno agli occhi di __________, che l’imputato non avesse
denaro, ciò che peraltro il commercialista mai ha indicato di avergli sentito
riferire.
Proprio __________, secondo l’imputato, era invece a conoscenza
dell’indisponibilità di liquidità di quest’ultimo. IM 1 fonda le proprie
dichiarazioni su una mail trasmessagli da __________, dalla quale l’imputato
evince che il commercialista ben fosse al corrente della sua mancanza di
liquidità. Ma ciò non è tuttavia il caso: come indicato più sopra, __________ a
contestualizzato, in modo del tutto puntuale, la comunicazione in questione,
che nulla lasciava presagire circa la mancanza di liquidità di IM 1, liquidità
della quale le persone interrogate non avevano mai avuto modo di dubitare.
La Corte ha quindi accertato che, sin da inizio dicembre 2012 IM 1
aveva confermato alla controparte la sua immediata disponibilità presso Banca __________.
4.2.3
Quanto al secondo
aspetto costituente l’inganno astuto operato nei confronti di ACPR 1, e meglio
all’organizzazione di una fittizia consegna di assegni circolari alla
controparte contemporaneamente all’ordine di bonifico a favore dell’imputato,
si rileva in primo luogo che quest’ultimo, nei propri memoriali, ha
completamente sottaciuto il ruolo e la presenza, contemporanea alla sua a __________,
di __________ a __________, unitamente a __________ e all’avv. __________.
Che una consegna fittizia di assegni circolari in contropartita
del bonifico per complessivi euro 1'425'000.00 effettuato in suo favore da ACPR
1, fosse stata orchestrata dal medesimo risulta in modo chiaro dalle
dichiarazioni rese, non da ultimo, proprio da __________, suo amico e
collaboratore da trent’anni. Sebbene questi non abbia confermato l’incontro del
13.
dicembre 2012 con l’avv. __________, __________ ha invece dichiarato di
essere stato, unitamente al medesimo ed a __________, il 14 dicembre 2012,
presso gli uffici della __________, in luogo dell’agenzia di Banca __________
inizialmente individuata quale punto di incontro. Egli, seppur per sommi capi,
ha riferito riferire dell’operazione finanziaria in corso e meglio di un
bonifico su un conto svizzero di IM 1 e che “contestualmente all’avvenuto
bonifico, avrei dovuto per il tramite di una delle due società di cui ho delega
piena ad operare nell’agenzia della __________ in via __________, preparare
assegni circolari del taglio di 100.000 euro cadauna, fino a concorrenza
dell’importo di euro 1.425.000,00. Ho aspettato invano che il IM 1 desse il
nulla-osta per procedere alla richiesta di assegni circolare presso la banca,
che avrei dovuto consegnare ai due professionisti.”. __________, risentito
il 25 novembre 2015, ha poi chiaramente indicato di aver sempre agito su
mandato di IM 1, che ha quindi organizzato la consegna, risultata fittizia in
quanto mai ha avuto intenzione di effettuarla.
4.2.4
Terzo ed ultimo
elemento dell’inganno perpetrato ai danni di ACPR 1 è proprio la conferma di IM
1, fornita ancora il 14 dicembre 2012, che gli assegni sarebbero stati
consegnati non appena ACPR 1 avrebbe disposto il trasferimento di euro
1'425'000.00, salvo poi rimandare la consegna ai giorni successivi in ragione
del preteso mancato accredito sui conti dell’imputato.
Che l’imputato abbia confermato, direttamente o per il tramite di __________,
che gli assegni sarebbero stati emessi contestualmente al versamento da parte
dell’ACP risulta sia dalle dichiarazioni di __________, sia di __________, nonché
dell’avv. __________ e dell’ACP.
Con il suo agire, l’imputato ha astutamente ingannato, sin dal
primo incontro, ma al più tardi in data 14 dicembre 2012, ACPR 1, e con lui
pure __________ e l’avv. __________, sebbene quest’ultimi non abbiano subito conseguenze
patrimoniali. Ma vi è di più: anche il suo “braccio destro”, __________,
ha creduto alle menzogne di IM 1, tanto da essersi recato, il giorno prima del
bonifico a debito della relazione bancaria dell’ACP, seppur unicamente per
chiedere sommarie informazioni, all’agenzia __________ di Banca __________,
dalla quale avrebbero dovuto essere emessi gli assegni circolari.
L’imputato ha potuto abilmente mentire sulle sue reali intenzioni millantando
conoscenze altolocate, non da ultimo presso __________, e operazioni
immobiliari milionarie.
Ne discende che l’ACP nemmeno con la massima diligenza da lui
esigibile avrebbe potuto accorgersi di quanto voluto in realtà da IM 1, il cui
inganno lo ha indotto in errore, portandolo a spossessarsi di euro 1'425'000.00
che egli credeva di poter riavere immediatamente in forma di assegni circolari,
mai consegnatigli.
4.2.5
Ritenuto che gli
elementi oggettivi della fattispecie, vale a dire l’inganno astuto, l’errore
dell’ACP, la disposizione patrimoniale e il danno patrimoniale sono adempiuti, sull’aspetto
soggettivo deve valere quanto segue.
Come già indicato, risulta chiaramente dalle contraddizioni di
quanto dichiarato nelle proprie memorie dall’imputato per rapporto alle
dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori dagli altri soggetti sentiti
dagli inquirenti, nonché dal suo comportamento in fase di istruttoria e dalla
sorte del denaro bonificato sul suo conto corrente postale, che questi ha consapevolmente
e volontariamente ingannato l’ACP allo scopo di conseguire un illecito
profitto, come del resto lo stesso imputato ha ammesso nel momento in cui ha
indicato di aver utilizzato quanto versatogli per far fronte ai suoi supposti
impegni già presi o per conto di società a lui riconducibili, ossia in
definitiva, a proprio profitto.
E non si tratta di una consegna sfumata per la mancata ricezione
del bonifico da parte di IM 1 in data 14 dicembre 2012, come da questi riferito
e riportato da __________; basti evidenziare che in tale data non solo
l’imputato ha ricevuto il denaro, ma lo ha pure trasferito su altri conti, come
suindicato. Ciò a conferma del fatto ch’egli mai ha avuto la volontà di
consegnare il corrispettivo in assegni circolari a fronte della ricezione del
versamento della somma pattuita sul proprio conto corrente postale.
4.2.6
L’accusa di truffa è
dunque stata confermata. L’ACP voleva far rientrare in Italia dei suoi capitali
per rimborsare un debito presso la propria banca. Il suo commercialista gli ha
presentato il IM 1, persona dalle ottime referenze e dalla buona, apparente,
reputazione, che avrebbe dovuto eseguire l’operazione mediante l’emissione di
assegni circolari. IM 1 ha, poi, cambiato luogo e ha abilmente giocato sulla
fretta che aveva ACPR 1, pressato dalla banca, il quale si è fidato di IM 1,
gli ha versato i soldi di cui, poi, IM 1 ha disposto a proprio favore senza
aver mai avuto l’intenzione di fornire la contropartita (assegni circolari)
pattuita. IM 1 ha infine disposto di tutto l’importo con operazioni immediate a
proprio profitto. Del resto nemmeno è necessario, per l’accertamento della
fattispecie penale di cui in rassegna, conoscere la provenienza del denaro sul
conto del ACPR 1, bastando la costatazione che si trattava di averi regolari
per il diritto svizzero, già solo per il fatto che va presunto che la banca
abbia fatto la due diligence di sua competenza prima di autorizzare
l’operazione. È ben vero che bastava un bonifico bancario diretto sulla banca
italiana ma, sia che sia, non è rilevante sapere il motivo che ha portato alla
scelta della triangolazione pattuita poiché, nulla autorizzava IM 1 ad agire
come ha fatto, ingannando il ACPR 1 e disporre poi dell’intera cifra oggetto
dell’operazione.
4.3
Riciclaggio
di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP
4.3.1
Giusta l’art. 305bis
cifra 1 CP, si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto
suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da
un crimine. A causa del suo carattere accessorio, oltre al riciclaggio, deve
anche essere provata l'esistenza di un antefatto criminoso così come la
provenienza da questo crimine dei valori patrimoniali riciclati (cfr. DTF 138 IV 1).
Trattasi di un reato di messa in pericolo astratto dell’amministrazione della
giustizia (DTF 127 IV 20) che richiede per il suo riconoscimento oggettivo la
presenza di valori patrimoniali (PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II,
Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 305bis no. 5, TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo / San
Gallo 2008, art. 305bis no. 9, STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007,
art. 305bis no. 3, DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo / Basiela / Ginevra
2004, § 99 pag. 396, CORBOZ, op. cit., art. 305bis no. 9 e
FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, Bis & Ter, Losanna 2007, art.
art. 305bis no. 1.2): il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013,
consid. 1.1).
La norma non indica le sue modalità esecutive ed il riciclaggio
può essere commesso attraverso qualsiasi atto adatto a causare uno degli
effetti previsti dal testo legale, la cui violazione consiste nell’adottare
volontariamente un comportamento tale da impedire la determinazione del legame
tra il crimine e i valori patrimoniali che ne sono derivati (DTF 122 IV 211).
E’ sufficiente che l’atto sia suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine dei valori patrimoniali e non occorre che l’atto l’abbia
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per effettivamente vanificato (DTF 124 IV 274). Il riciclaggio di denaro non
richiede infatti operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più
semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono essere
adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa).
ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto
ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni
(DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2,
6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis;
Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e
rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).
Il reo deve aver agito in maniera intenzionale. Il dolo eventuale
è sufficiente (cfr. art. 12 CP).
Con riferimento al caso di specie e laddove anche le altre
condizioni di legge risultino adempiute, dottrina e giurisprudenza hanno già
sancito come il reato di cui all’art. 305bis cfr. 1 CP possa essere compiuto
anche da chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui
stesso commesso (DTF 124 IV 274, 122 IV 211 e 120 IV 323).
L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé,
quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a interrompere la
traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati:
l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine
(DTF 122 IV 211 consid. 2e;
sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già P. BERNASCONI,
Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen,
Zurigo 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all’art. 160 CP e all’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup,
segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid.
3).
Il reato di riciclaggio presuppone dunque due elementi distinti,
il crimine a monte e l'atto vanificatorio.
4.3.2
Nel caso di specie,
risulta pacifica la realizzazione oggettiva e soggettiva del reato in esame
(punto 2. dell’AA). Oggettivamente siamo ben lontani dal semplice versamento su
un conto bancario personale utilizzato per abituali pagamenti privati (DTF 124
IV 274), in quanto si è trattato di un’operazione più complessa assolutamente
costitutiva dell’atto di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di riciclati valori patrimoniali (art. 305bis cfr. 1
CP e consid. 20.), iniziata con trasferimenti su conti intestati alle società
di cui IM 1 era AU o su conti esteri, a lui o a suoi parenti riconducibili,
nonché con dei prelievi in contanti proprio per non lasciare traccia bancaria della
loro destinazione. Anche soggettivamente il reato appare dato. Realizzata, come
visto, la fattispecie della truffa, l’imputato ha infatti coscientemente e immediatamente
trasferito la maggior parte del denaro ricevuto dall’ACP su due conti intestati
alla __________, per poi versare le somme in questione su almeno nove conti
correnti esteri o prelevare ingenti somme a contanti.
5.
Commisurazione
della pena
5.1
Giusta l’art. 47 cpv.
2.
CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007
consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,
la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
5.2
La colpa oggettiva si
situa tra il livello medio ed il grave, già solo per l’entità della somma
sottratta. A ciò aggiungasi l’aggravante del concorso di reati che non ha da
essere banalizzato se solo si pensi che IM 1 ha ben orchestrato il suo piano:
non solo ha truffato l’ACP ma si è ben premunito, riuscendoci, di disporre
interamente a suo favore del bottino.
Nulla di positivo si trae, poi, dal comportamento processuale del IM
1, più volte sfuggito agli interrogatori nella fase preliminare, si è per
finire pure sottratto al dibattimento.
Ne discende che la Corte ha ritenuto equo condannarlo ad una pena
detentiva di 24 mesi.
5.3
Giusta l’art. 49 cpv.
1.
CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in
ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (ACKERMANN,
Basler Kommentar, Strafrecht I, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2007, art.
49.
no. 8 segg., TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., art. 49 no. 7
segg., STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 49 no. 1 e STOLL,
Commentaire Romande, Code pénal I, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2009, art. 49
no. 78).
Contrariamente a quanto preteso dal PP, la Corte non ha accertato
che l’imputato avrebbe le capacità economiche per far fronte al debito e non lo
faccia per malvolere (art. 42 cpv. 3 CP): come riportato nei considerandi sulla
truffa, egli pare piuttosto un millantatore squattrinato. D’altronde, il fatto
che abbia lasciato la Svizzera, rinunciando ad ogni prerogativa di dimora al
netto dei motivi utilistici che lo hanno spinto ad abbandonare il nostro paese,
è già garanzia sufficiente a tutela dell’ordine pubblico.
Ne discende che la Corte ha sospeso condizionalmente la pena
detentiva inflitta, pur fissando un periodo di prova di tre anni, vista la
scarsa assunzione di responsabilità e ritenuto come l’essersi sottratto al
procedimento può ingenerare qualche dubbio sulla prognosi.
6.
Le
pretese di diritto privato
È ACP il danneggiato che dichiara espressamente a un’autorità di
perseguimento penale, per scritto o oralmente a verbale, ma al più tardi alla
conclusione della procedura preliminare, di voler partecipare al procedimento
penale con un’azione penale, con la quale può chiedere il perseguimento e la
condanna del responsabile del reato, rispettivamente o anche solo con un’azione
civile, con la quale può far valere in via adesiva delle pretese di diritto
privato desunte dal reato (art. 118 cpv. 1 e 3 nonché 119 CPP). In quest’ultimo
caso la pretesa fatta valere deve per quanto possibile essere quantificata
nella dichiarazione scritta o verbale di cui all’art. 119 cpv. 1 CPP e
succintamente motivata per iscritto, ma al più tardi in sede d’arringa,
indicando i mezzi di prova invocati (art. 123 CPP).
ACPR 1 ha avanzato pretese civili in sede penale per euro
1'425'000.00, oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2012 e indennizzo per le
spese legali (cfr. AI 1).
Complessivi CHF 266'860.75 ed euro 562.85 gli sono già stati
restituiti, peraltro con l’accordo dell’imputato. Per quel che è delle spese
legali, non è stato presentata una nota dettagliata, di guisa che, per le
stesse, l’ACP è stato rinviato al foro civile. La differenza deve pertanto
essere caricata al IM 1.
7.
Retribuzione
del difensore d’ufficio
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato
che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di
lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid.
8.5
- 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21.
cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,
in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;
Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,
Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo
cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011
, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
Risultata conforme ai principi citati, la nota professionale
dell’avv. __________ è stata tassata così come presentata.
8.
Sequestri
Nel caso di specie sono stati dissequestrati a favore dell’ACP
complessivi CHF 266'860.75 e euro 562.85, pari all’attivo presente sui conti
correnti posti a suo tempo sotto sequestro.
Per quanto attiene al veicolo audi Q3, n. telaio __________,
targato TI __________, il cui sequestro è stato ordinato in data 7 maggio 2013,
si rileva che dalle Autorità italiane non è mai giunta conferma che il medesimo
sia stato effettivamente sequestrato, motivo per il quale il 5 novembre 2015 il
veicolo risultava ancora iscritto a RIPOL e non figurava tra i sequestri
dell’AA, infatti conferma di un avvenuto sequestro della vettura già in data 4
dicembre 2014 è pervenuta dalla Questura di __________ solamente il 16 marzo
2017.
Da tale comunicazione si evince che le Autorità italiane ne hanno
disposto il dissequestro, per due volte (cfr. doc. TPC: 5). Dall’ultima
comunicazione ricevuta da Interpol __________, risulta poi che le Autortià
italiane non avrebbero ulteriormente proceduto al sequestro del veicolo in
questione senza il provvedimento dell’Autorità giudiziaria svizzera (cfr. all.
a doc. TPC 8), la vettura si trovava, almeno fino al 15 marzo 2017, nella
disponibilità dell’attuale proprietaria, __________ (cfr. all. a doc. TPC 8).
Sia che sia il veicolo non è indicato nell’atto d’accusa e non può fare
l’oggetto di provvedimento di sorta da parte di questa Corte.
Per il resto le confische e la distruzione dei titoli in sequestro
relativi alle società liquidate interverranno a crescita in giudicato integrale
del presente giudizio, così come la rimanenza di quanto in sequestro che verrà,
per contro, dissequestrata a favore degli aventi di diritto.
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 69, 146, 305bis CP;
82, 135, 366 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1.
1.
è
autore colpevole di:
1.1
truffa
per avere,
a __________ e in altre località, il
14.
dicembre 2012,
per procacciarsi un indebito profitto,
approfittando del fatto di essere
stato presentato e raccomandato a ACPR 1 dal commercialista di entrambi __________,
indotto con astuto inganno ACPR 1 a bonificargli € 1'425'000.00
sul suo conto corrente postale nr. __________ presso __________, facendogli
credere che, contestualmente all’ordine di trasferimento dato da ACPR 1 a
favore del conto corrente postale di IM 1, egli gli avrebbe fatto consegnare in
Italia assegni circolari per un importo equivalente, ciò che non aveva però
intenzione di fare e, effettivamente, non ha mai fatto;
1.2
riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate
località,
nel periodo 17 dicembre 2012 - 19
aprile 2013,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per
complessivi € 938'815.00 e CHF 584'994.00, sapendo che provenivano dalla truffa
di cui al punto 1.1.;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi.
3.
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 3 (tre).
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatore privato ACPR1 € 1'208'400.15 oltre interessi al 5% dal
14.
dicembre 2012 a titolo di risarcimento danni.
5.
Per
il rimanente della sua pretesa (risarcimento per spese legali), l’accusatore
privato ACPR 1 è rinviato al competente foro civile.
6.
È ordinata la confisca e la
distruzione dei reperti di cui al sequestro del 17 giugno 2013, operato sulla
cassetta di sicurezza nr. __________ intestata a IM 1 presso Banca __________, __________
(AI 69), contenente:
un certificato
azionario (da 1 a 50) della __________,
un certificato
azionario (da 51 a 100) della __________,
un certificato
azionario (da 1 a 50) della __________,
un certificato
azionario (da 51 a 100) della __________.
Per tutti i restanti oggetti sequestrati, a crescita in giudicato
integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore degli aventi
diritto.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.- senza motivazione scritta o di fr. 5'000.- con motivazione scritta
e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La
nota professionale dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 4’320.00
spese e trasferte fr. 677.50
IVA (8%) fr. 367.95
IVA (7,7%) fr. 3.45
totale fr. 5’368.90
8.2
Il condannato è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5’368.90 (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Il condannato è reso
attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
10.
Parallelamente all’istanza di
nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro
la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale
evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 122.45
fr. 5'322.45
===========