72.2016.183
Ripetuta appropriazione indebita, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, distributore automatico
21 giugno 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.183
Lugano,
21 giugno 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1,
patrocinata dagli avv. RAAP 1 e
avv. RAAP 2, Lugano
contro
IM 1
e residente a
rappresentato dall’avv. DUF 2,
Lugano
imputato, a norma dell’atto
d'accusa 157/2016 del 27 settembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta
appropriazione indebita
per avere,
a __________;
nel periodo 01.02.2013 – 04.03.2015,
allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
in più occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto o di
terzi valori patrimoniali a lui affidati per complessivi CHF 170'000.--
e meglio per avere,
nel periodo 01.02.2013 – 04.03.2015;
indebitamente prelevato, in più occasioni, dai seguenti
distributori automatici di cui egli assicurava la manutenzione:
1.1 due distributori presso la __________
1.2 due distributori presso la __________;
1.3 un distributore presso la
ditta __________;
1.4 un distributore presso __________;
1.5 un distributore presso la __________;
1.6 un distributore presso la __________;
1.7 un distributore presso __________;
1.8 un distributore presso la __________;
per complessivi CHF 170'000.-- (centosettantamila);
2. ripetuto abuso di un
impianto per l'elaborazione di dati
per avere a __________, dal 01.02.2013 al 04.03.2015, al fine di
procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di dati, influito
ogni qualvolta se ne presentava l’occasione, per un numero indeterminato di
volte, su un processo elettronico di trattamento di dati, dissimulando
prelevamenti di contante da lui effettuati dai distributori automatici di
generi alimentari indicati al sub. 1 per un importo complessivo di CHF
170'000.--(centosettantamila);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP e 147 cpv. 1 CP.
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
Fatti
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi;
l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente,
per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato a
rifondere CHF 170'000.--(centosettantamila) all’accusatrice privata ACPR 1, a
titolo di risarcimento danni.
3. La Corte giudicante
stabilirà l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio.
4. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avvDUF 2.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:48.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
Considerandi
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
Ordina e decreta: 1. L’atto di accusa n. 157/2016 del 27
settembre 2016 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- (mille) e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1, già patrocinatore dell’imputato, sono approvate per:
onorario Fr. 4'995.--
spese Fr. 468.10
totale Fr. 5'463.10
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di complessivi Fr. 5'463.10 non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 100.40
fr. 1'300.40
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