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Decisione

72.2016.184

Trascuranza degli obblighi di mantenimento; infrazione alle norme della circolazione, fuoriuscita dal campo stradale, elusione dei provvedimenti atti ad accertare l'inattitudine alla guida, inosservan

27 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i dove­ri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il

danneggiato o avvertire senza indugio la poli­zia;

fatti avvenuti: a __________ il 14.12.2015;

reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con l'art.

51 cpv. 1 e 3 LCStr.

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:41 alle ore 12:15.

Sentiti: - l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

con riferimento al primo decreto d’accusa, rileva che il reato di

aggressione e quello di vie di fatto sono decaduti e rimane, pertanto, la

trascuranza degli obblighi di mantenimento. In sé il reato è ammesso, occorre

però riconsiderare il periodo di commissione del reato, perché tra il febbraio

2012 e il maggio 2014 l’imputato ha fatto tutto ciò che poteva per trovare un

lavoro. Questo deve essere preso in considerazione nella commisurazione della

pena.

Per quanto riguarda il secondo DAC, rileva unicamente che la pena

pecuniaria deve essere ridotta considerevolmente e che l’aliquota non deve

essere superiore ai fr. 30.-.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza,

per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 34, 47, 49, 217

CP;

26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cpv. 1, 91a

cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr

3 cpv. 1 e 7 cpv.

2 ONC;

82, 135, 329 cpv. 4, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. trascuranza degli obblighi

di mantenimento

per aver omesso, a __________ e a __________, nel periodo

01.02.2012 – 31.05.2014, benché ne avesse o potesse averne i mezzi per farlo, di

prestare alla propria figlia minorenne __________, e per essa

all'ACPR 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti stabiliti dal

Pretore del Distretto di Lugano con sentenza di data 18.12.2009, così da essere

in arretrato per complessivi CHF 11'177.20;

1.2. infrazione alle norme

della circolazione

per avere, il 14.12.2015 a __________, circolando con la vettura

Peugeot targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida

fuoriuscendo conseguentemente dal campo stradale sulla sua destra e cozzando

contro una pompa di benzina ivi esistente;

1.3. elusione di provvedimento

per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi, il 14.12 .2015 a __________, intenzionalmente opposto

alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione

dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 1.2. e rendendosi

irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze, che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito

o del sangue;

1.4. inosservanza dei doveri in

caso di incidente

per avere, il 14.12.2015 a __________, abbandonato il luogo

dell'incidente di cui al punto 1.2. senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza

indugio la polizia

e meglio come descritto nei decreti d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di aggressione.

3.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 per il reato di vie di fatto è abbandonato.

4.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'600.-

(tremilaseicento), corrispondenti a 120 aliquote giornaliere di fr. 30.-

cadauna.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

2/3; il rimanente è a carico dello Stato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'134.00

IVA (8%) fr. 330.70

totale fr. 4'464.70

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'464.70 in ragione

di 2/3 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv.

4.

CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 122.30

fr. 822.30

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (2/3)

Tassa di giustizia fr. 333.35

Inchiesta preliminare fr. 133.35

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 81.53

fr. 548.19

============

Il rimanente è a carico dello Stato

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera