72.2016.187
Autore colpevole di tentato furto d’uso, lesioni semplici, violazione di domicilio, minaccia, danneggiamento, coazione, coazione sessuale tentata, denuncia mendace, sviamento della giustizia e guida i
21 dicembre 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.187
Lugano,
21 dicembre 2016/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1
ACPR 3
patrocinato dall’avv. RAAP 2
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
Alias:
__________
in carcerazione preventiva dal
6 luglio 2016 al 12 ottobre 2016 (99 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena dal 13 ottobre 2016;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 161/2016 del 7 ottobre 2016, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. tentato furto d’uso
per avere a __________
il 6 luglio 2016, tentato di sottrare per farne uso, il battello targato __________
di proprietà di __________, che si trovava in un terreno di proprietà dei
genitori in riva al lago, su cui IM 1 si è installato, tentando invano di far
partire il motore e poi prendendo pure in mano i remi, con l’intenzione di
recarsi dall’altra parte del lago per sue necessità;
2. lesioni
semplici
per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa,
cagionato un danno al corpo o alla salute di ACPR 2, e meglio dopo essere sceso
dalla barca, essersi indirizzato verso l’entrata dell’abitazione dei signori ACPR
1 e ACPR 2, intrattenuto con ACPR 2, stante il rifiuto di quest’ultima di farlo
entrare nella sua proprietà, spinto la stessa con le due mani, facendola cadere
a terra e cagionandole almeno delle tumefazioni e delle escoriazioni ai gomiti
e nlle zone omerali degli arti superiori (cfr. AI 5);
3. violazione
di domicilio
per essersi, nelle
stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa,
introdotto nella proprietà e nell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2, contro la loro
volontà, sia dopo avere spinto ACPR 2 per entrare nella proprietà scavalcando
il cancello chiuso, sia forzando la porta d’entrata dell’abitazione dopo aver
chiesto dell’acqua;
4. minaccia
per avere, nelle
stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto
d’accusa, usando grave minaccia, incusso spavento o timore ad ACPR 1, e meglio,
dopo essersi introdotto nella proprietà dei signori ACPR 1 e ACPR 2,
avvicinandosi ad ACPR 1 che brandiva a tutela sua e della moglie una paletta da
camino, dicendogli di non utilizzarla che altrimenti per lui sarebbe finita;
5. danneggiamento
per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa,
deteriorato la porta della cucina dell’abitazione dei signori ACPR 1 e ACPR 2,
dove si trovava la moglie, forzandola per chiuderla, nonostante la resistenza
del marito, cagionando un danno non quantificato dagli accusatori privati;
6. coazione
per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa,
usando violenza e minaccia di grave danno contro di loro e intralciando in
altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e ACPR 2 a fare e
tollerare degli atti,
e meglio per averli
costretti già solo con la sua presenza fisica, stante anche la differenza di
corporatura e costituzione, con i suoi atti, e meglio la violenza con cui era
entrato nella proprietà e la minaccia proferita ad ACPR 1, a tollerare che
entrasse nella proprietà, vi rimanesse, entrasse nell’abitazione,
rispettivamente a scappare (la moglie) da lui dapprima in casa e poi
all’esterno, e ancora a inseguirlo (il marito) per evitare che facesse del male
alla moglie, nonostante le difficili condizioni di salute di ACPR 1, che
l’imputato stesso aveva constatato;
7. tentata
violenza carnale
alternativamente
tentata coazione sessuale
per avere, nelle stesse
circostanze di luogo e tempo di cui al punto 1. del presente atto d’accusa,
tentato di costringere ACPR 2 a subire una congiunzione carnale,
alternativamente un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto
sessuale, usando violenza,
e meglio, per averla
inseguita in casa e poi all’esterno della sua abitazione e nel giardino della
vicina, e, una volta riuscito a raggiungerla, per averla bloccata prendendola
da tergo nella zona del collo e poi ai polsi e schiacciandola con il suo peso
contro un muretto e una siepe, e mentre la teneva bloccata con una mano e con il
corpo, per mettendosi una mano nei pantaloni, con l’intento di imporre la
congiunzione carnale, alternativamente un atto analogo o un altro atto
sessuale, fermandosi solo per l’arrivo di altre persone sul posto;
8. denuncia
mendace
per avere a __________,
il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale d’arresto,
rispettivamente il verbale di Polizia, denunciato come colpevole di infrazione
semplice e poi aggravata alla LF sugli stupefacenti ACPR 3, che egli sapeva
innocente, provocando contro di lui l’apertura di un procedimento penale,
e meglio, per avere
dichiarato in un primo tempo di aver lui stesso spacciato cocaina, ricevuta di ACPR
3 e poi ancora che quest’ultimo gliene aveva forniti 960 grammi, da lui poi
alienati, obbligando quindi l’Autorità penale a procedere nei confronti di ACPR
3, sentito, previa perquisizione domiciliare, in data 5 agosto 2016 dalla
Polizia cantonale, per poi ritrattare le dichiarazioni rese e confermare
l’assoluta estraneità di ACPR 3 nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e
d’interrogatorio del 1. settembre 2016;
9. sviamento
della giustizia
per essersi nelle
circostanze e verbali di cui al punto 8. del presente atto d’accusa, falsamente
incolpato di un atto punibile, e meglio di avere consumato sostanze stupefacenti
e di avere spacciato cocaina fino ad un quantitativo di 960 grammi, per poi
ritrattare queste dichiarazioni nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e
d’interrogatorio del 1. settembre 2016;
10. guida
in stato di inattitudine
per avere a __________,
il 2 luglio 2016, condotto il veicolo a motore Nissan Qashqai targato TI__________
in stato di ebrietà (tenore minimo 0.71 g/Kg);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 44 cpv. 1 LNI, in relazione all’art. 22 CPS, 123 cifra 1,
186, 180 cpv. 1, 144 cpv. 1, 181, 190 cpv. 1 o 189 cpv. 1, in relazione
all’art. 22 CPS, 303 cifra 1 e 304 cifra 1 CPS, 91 cpv. 1 litt. a LStr;
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:49 alle ore 16:57.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il
Presidente propone la seguente modifica formale dell’atto d’accusa: il punto 2
relativo agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati è modificato nel senso
che i CHF sequestrati sono 454.00 e non 464.00.
Le
parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Ai
sensi dell’art. 333 CPP, il Presidente propone alle parti di aggiungere, al
punto 7 dell’atto d’accusa, relativo alle imputazioni di tentata violenza
carnale, alternativamente tentata coazione sessuale, l’imputazione subordinata
di coazione ex art. 181 CP.
Le
parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: per quanto attiene alle imputazioni di denuncia mendace e
sviamento della giustizia, rileva che i reati sono pacificamente dati.
L’imputato ha riconosciuto esplicitamente di avere saputo che nei confronti di ACPR
3 sarebbero stati svolti degli accertamenti ed ha voluto fare aprire un
procedimento nei suoi confronti e contro sè stesso. Egli sapeva inoltre di dire
cose non vere. Pacifica anche l’infrazione alla LF sulla circolazione stradale.
Per quanto attiene ai fatti indicati
ai punti da 1 a 6 dell’atto d’accusa il PP rileva che gli stessi sono
confermati dalle dichiarazioni delle vittime, dei testimoni e fino ad oggi
erano stati confermati dallo stesso imputato. Non vi è in ogni caso alcun
motivo per non credere al racconto delle vittime e dei testi.
Quanto all’imputazione di tentata
violenza carnale, l’accusa rileva che l’imputato oggi in aula ha contestato
anche dei fatti che aveva invece ammesso in precedenza e quindi la Corte dovrà
tenere conto della sua credibilità in questo senso. Il PP rileva che si tratta
di un processo indiziario, osservando che quali indizi vi sono innanzitutto le
prime dichiarazioni dell’imputato, il quale – già nel primo verbale – ha
dichiarato di avere voluto fare sesso con l’AP, ciò che ha poi ribadito,
tramite il suo legale, anche nel verbale della persona arrestata ed in fine nel
verbale di Polizia del 3 agosto 2016. Queste dichiarazioni dell’imputato sono
poi supportate da quelle della vittima, di cui il PP dà parziale lettura, la
quale è senz’altro credibile, ciò che si evince anche dal fatto che la stessa
non inventa nulla, ma dice solo quello che ha percepito e vissuto e riferisce
anche dei suoi sentimenti di terrore in quel momento. Se è vero che l’imputato
ha ritrattato le sue intenzioni, nel verbale di confronto con l’AP ha perlomeno
riconosciuto che i fatti si sono svolti così come riferito dalla donna. Oltre a
ciò, vi sono altri due elementi che spingono l’accusa a dire che IM 1 voleva
costringere l’AP alla congiunzione carnale. Innanzitutto la logica dello
svolgimento dei fatti. Non ha infatti alcun senso rincorrere l’AP se si vuole
unicamente bere un bicchiere d’acqua oppure perché la stessa gridava. In realtà
IM 1 voleva saltare addosso all’AP, cosa che poi ha effettivamente fatto. Se
vogliamo dare una logica agli accadimenti, visto che, come dice la perizia, IM
1 sa quello che fa e quello che vuole, questa non può essere data né dal
bicchiere d’acqua né dal fatto di voler fare smettere l’AP di gridare, ma egli
voleva aggredirla e il tipo di aggressione di una persona che poi mette la mano
nei pantaloni è quello sessuale. Va poi considerato, a mente dell’accusa,
l’andamento delle dichiarazioni dell’imputato, perché, contrariamente a quanto
avviene per gli stupefacenti, dove le sue dichiarazioni vanno man mano
aggravandosi, nel caso della tentata violenza carnale egli parte in quinta e mantiene
poi la sua versione per tre verbali. Vi è quindi un approccio diverso tra il
reato di stupefacenti e quello sessuale. Questo per l’accusa è un elemento
fortemente indiziante la veridicità delle sue prime dichiarazioni. Il reato di
tentata violenza carnale va quindi confermato.
Quanto alla commisurazione della pena,
rileva che la colpa di IM 1 è grave per quanto attiene ai reati di denuncia
mendace e sviamento della giustizia, per i quali egli è recidivo specifico ed
ha coinvolto anche un suo conoscente. Non c’è una giustificazione possibile per
questo comportamento, che questa volta va realmente sanzionato. La sua colpa, a
mente dell’accusa, è ancora più grave per quanto riguarda i signori ACPR 1 e ACPR
2. Per colpa dell’imputato la signora ACPR 2 ha vissuto il peggior momento
della sua vita, ha temuto per la sua integrità fisica e sessuale. Il terrore
ancora oggi caratterizza la vita dei signori ACPR 1 e ACPR 2, i quali temono
quello che potrà succedere quando l’imputato verrà scarcerato. La perizia dà
atto di un imputato pienamente capace di intendere e di volere e stabilisce che
se l’imputato se tornasse in Nigeria avrebbe un rischio di recidiva molto
inferiore. Nella commisurazione della pena va poi tenuto conto del fatto che il
disturbo di IM 1 non è curabile e che egli è assolutamente privo di autocritica
e non è disposto ad effettuare un trattamento.
L’accusa conclude chiedendo la
condanna dell’imputato alla multa di CHF 500.00 (cinquecento) per l’infrazione
alla LF sulla circolazione stradale e alla pena detentiva di 4 (quattro) anni
da espiare per gli altri reati;
- l’avv.
RAAP 1, rappresentante degli accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1, il quale
non è presente al dibattimento, in data 15 novembre 2016 ha inoltrato richieste
scritte ex art. 338 cpv. 3 CPP (doc. TPC 21), chiedendo in primo luogo la
conferma dell’atto d’accusa emanato dal PP e la condanna di IM 1, in
particolare per i reati di tentato furto d’uso, lesioni semplici, violazione di
domicilio, minaccia, danneggiamento, coazione e tentata violenza carnale,
alternativamente tentata coazione sessuale, auspicando, per l’efferatezza con
cui sono stati commessi questi reati e tenuto conto, tra l’altro, dei suoi
precedenti, la condanna ad una pena detentiva da espiare. In secondo luogo, gli
AP chiedono che la pena detentiva sia accompagnata da un ordine di espulsione
dal territorio svizzero di IM 1, ciò che per loro rappresenta un aspetto
essenziale della condanna, in quanto il fatto di sapere che la persona in
questione non si trovi più nel nostro Paese permetterebbe loro di magari
riuscire più facilmente a superare il sentimento di paura, inquietudine,
insicurezza, timore ed ansia con il quale ancora oggi sono costretti a
convivere a seguito degli atti riprovevoli commessi dall’imputato. In terzo
luogo, in applicazione dell’art. 433 cpv. 1 CPP, gli AP postulano un adeguato
indennizzo per le spese da loro sostenute nell’ambito della procedura e quindi
la rifusione di CHF 4'660.20 per la nota d’onorario dell’avv. RAAP 1. Da
ultimo, in considerazione della gravità dei reati di cui è accusato l’imputato,
dell’entità della sofferenza che quest’ultimo ha causato a ACPR 2 e al di lei
marito, nonché delle conseguenze e delle paure che essi ancora oggi sono loro
malgrado costretti a sopportare, a mente del patrocinatore degli AP appare equo
riconoscere loro un’indennità per torto morale a carico dell’imputato di almeno
CHF 6'000.00;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata rileva che quanto accaduto a __________ ad inizio
luglio è sicuramente sbagliato, IM 1 lo sa e lo ha ripetutamente riconosciuto.
Fatti
I fatti di __________ ci dicono però anche che IM 1, con quanto ha fatto, in
fin dei conti esprimeva una richiesta d’aiuto, un tentativo estremo di
richiamare l’aiuto delle autorità. Questo lo dice innanzitutto lui, sia in un
colloquio con lo psichiatra che in uno scritto trasmesso al PP, affermando che
quanto commesso a __________ per lui era l’unica strada per arrivare alle
autorità. Ma ciò emerge anche dal fatto che IM 1 sapeva che sarebbe arrivata la
Polizia e chiedeva addirittura agli AP di chiamare gli agenti, come hanno
riferito gli AP, delle cui dichiarazioni il difensore dà parziale lettura. È
piuttosto anomalo che una persona che di lì a poco avrebbe commesso dei reati
gravi s’informi sull’arrivo della Polizia. L’unica possibile spiegazione è che
si trattasse di una richiesta di aiuto per la situazione molto disagevole in
cui si trovava IM 1, il quale è anche affetto da una grave turba psichica, ed è
questa la chiave di lettura dell’intera vicenda.
La difesa non contesta i capi
d’accusa, eccezion fatta per i punti 1 (furto d’uso) e 7 (tentata violenza
carnale, alternativamente tentata coazione sessuale, subordinatamente coazione)
dell’atto d’accusa.
IM 1 voleva che arrivasse la Polizia e
voleva andare in carcere, dove avrebbe trovato la tranquillità che cercava e
dove sta assumendo i medicamenti con evidenti benefici.
Per quanto attiene al tentato furto
d’uso, IM 1 ha dichiarato di essere salito sulla barca, di avere scattato delle
fotografie e di avere tentato di accendere il motore. Come riferito dalla
signora ACPR 2, la barca era ormeggiata fuori dall’acqua. La volontà di tentare
un furto d’uso della barca in realtà non c’è, ma la sua volontà era unicamente
quella che l’AP chiamasse la Polizia, per essere poi messo in contatto con le
autorità.
Per quanto attiene all’imputazione di
cui al punto 7 dell’atto d’accusa, il difensore rileva che tutto parte con la
sciagurata dichiarazione dell’imputato, poi ritrattata. Dalle dichiarazioni del
marito della signora ACPR 2, di cui la difesa dà parziale lettura, non emerge
nulla che possa confermare l’ipotesi della tentata violenza carnale, così come
pure dalla testimonianza di __________. Quanto alle dichiarazioni della signora
ACPR 2, la difesa rileva che quando, secondo le dichiarazioni della donna, IM 1
avrebbe messo la mano nei pantaloni, sul posto c’erano anche la signora __________
e il signor __________. D’altra parte, la difesa rileva che non è possibile
vedere una mano che entra nei pantaloni con una maglietta lunga che copre i
pantaloni, come ha affermato la signora ACPR 2, ma al massimo ella può avere
visto la mano dell’imputato sotto la maglietta. È inoltre impossibile che egli
abbia provato a fare ciò di cui è accusato davanti ad un folto pubblico e con
Considerandi
la Polizia che, come lui ben sapeva, stava per arrivare. Una sentenza di
condanna con un fatto contestato come questo deve essere scritta con certezza e
di certezza sul fatto che IM 1 avesse voluto tentare la violenza carnale o la
coazione sessuale non ce n’è, ma c’è al massimo un dubbio. Per questi fatti, a
mente della difesa, è semmai dato il reato di coazione semplice.
Chiede quindi l’assoluzione del suo
assistito dalle imputazioni di cui ai punti 1 e 7 dell’atto d’accusa.
Venendo alla pena, si rimette al
giudizio della Corte per la multa proposta. Per quanto attiene invece alla pena
detentiva, chiede una considerevole riduzione della stessa, osservando che il
suo assistito, pur avendo sbagliato, ha fatto quello che ha fatto per ottenere
un aiuto da parte delle autorità. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1
proviene da una situazione scolastica e personale difficile. La difesa conclude
chiedendo che la pena da comminare a IM 1 sia contenuta in 24 (ventiquattro)
mesi, sospesi condizionalmente, oppure sospesi per sottoporsi ad un trattamento
stazionario ex art. 59 CP, siccome il perito ha considerato che lo scopo di una
terapia potrebbe essere inizialmente quello di far prendere coscienza della
malattia e solo successivamente di curarla.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42, 47,
49, 51, 69, 123 cifra 1, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 181, 186, 189 cpv. 1, 190 cpv.
1, 303 cifra 1, 304 cifra 1 CP;
44.
cpv. 1
LNI;
91.
cpv. 1
LCStr;
82, 135,
263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
Alias:
__________
1.
è
autore colpevole di:
1.1
tentato
furto d’uso
per avere,
il 6 luglio 2016, a __________,
tentato di
sottrarre, per farne uso, il battello targato TI__________ di proprietà di __________,
tentando invano di far partire il motore e poi prendendo in mano i remi, con
l’intenzione di recarsi dall’altra parte del lago per sue necessità;
1.2
lesioni
semplici
per avere,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
Dispositivo
dispositivo,
cagionato un
danno al corpo o alla salute di ACPR 2, e meglio per avere spinto la stessa con
le due mani, facendola cadere a terra e cagionandole tumefazioni, ematomi ed
abrasioni agli arti superiori, come risulta dal certificato medico del 7 luglio
2016 del Dr. med. __________ dell’Ospedale __________;
1.3. violazione
di domicilio
per essersi,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo,
ripetutamente
introdotto nella proprietà e nell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2 contro la loro
volontà, dapprima scavalcando il cancello chiuso per entrare nella proprietà e
poi forzando la porta d’entrata dell’abitazione;
1.4. minaccia
per avere,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo,
usando grave
minaccia, incusso spavento o timore a ACPR 1, e meglio, dopo essersi introdotto
nella proprietà dei signori ACPR 1 e ACPR 2, avvicinandosi a ACPR 1 che
brandiva a tutela sua e della moglie una paletta da camino, dicendogli di non
utilizzarla che altrimenti per lui sarebbe finita;
1.5. danneggiamento
per avere,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo,
deteriorato
la porta della cucina dell’abitazione di ACPR 1 e ACPR 2, forzandola per
chiuderla, nonostante la resistenza di ACPR 1, cagionando un danno non
quantificato dagli accusatori privati;
1.6. coazione
per avere,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo,
usando
violenza e minaccia di grave danno contro di loro o intralciando in altro modo
la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e ACPR 2 a fare, omettere o
tollerare degli atti, e meglio per avere costretto ACPR 2 a scappare da lui
dapprima in casa e poi all’esterno e ACPR 1 a inseguirlo per evitare che facesse
del male alla moglie;
1.7. tentata
coazione sessuale
per avere,
nelle
medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente
dispositivo,
tentato di
costringere ACPR 2 a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro
atto sessuale, usando violenza, e meglio per averla bloccata prendendola da
tergo nella zona del collo e poi ai polsi e schiacciandola con il suo peso
contro un muretto e una siepe e, mentre la teneva bloccata con una mano e con
il corpo, essersi messo una mano nei pantaloni, tentando di aprirli, con
l’intento di imporre alla donna un atto analogo alla congiunzione carnale o un
altro atto sessuale, fermandosi solo conseguentemente all’arrivo di altre
persone sul posto;
1.8. denuncia
mendace
per avere,
a __________,
il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale della persona
arrestata, rispettivamente il verbale di Polizia, denunciato come colpevole di
infrazione alla LF sugli stupefacenti ACPR 3, che egli sapeva innocente,
provocando contro di lui l’apertura di un procedimento penale, e meglio per
avere dichiarato di avere ricevuto da lui 960 grammi di cocaina, per poi
ritrattare le dichiarazioni rese e confermare l’assoluta estraneità di ACPR 3
nei verbali di Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre
2016;
1.9. sviamento
della giustizia
per essersi,
a __________,
il 7 luglio 2016 e il 3 agosto 2016, durante il verbale della persona
arrestata, rispettivamente il verbale di Polizia, falsamente incolpato di un
atto punibile, e meglio di avere consumato sostanze stupefacenti e spacciato
960 grammi di cocaina, per poi ritrattare le dichiarazioni rese nei verbali di
Polizia del 19 agosto 2016 e d’interrogatorio del 1. settembre 2016;
1.10. guida
in stato di inattitudine
per avere,
il 2 luglio
2016, a __________,
condotto il
veicolo a motore Nissan Qashqai targato TI__________ in stato di ebrietà
(tenore minimo 0.71 g/Kg);
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. IM
1 è prosciolto dall’imputazione di tentata violenza carnale, subordinatamente
coazione di cui al punto 7 dell’atto d’accusa.
3. Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla
pena detentiva di 2 (due) anni,
da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
3.2. al
pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. IM
1 è inoltre condannato a versare agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 CHF
4'660.20 a titolo di risarcimento danni (spese legali) e CHF 2'000.00 a titolo
di indennità per torto morale.
5. Sulle
somme di denaro sotto sequestro è mantenuto il sequestro conservativo a
parziale copertura delle spese procedurali, della multa e delle indennità ai
sensi dell’art. 263 cpv. 1 lett. b CPP.
6. I
restanti oggetti sotto sequestro sono dissequestrati in favore dell’avente
diritto, previa cancellazione delle memorie di cellulare, tablet e carte SIM, i
cui costi sono da anticipare dal condannato.
7. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del
condannato.
8. Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 11'295.00
spese CHF 1'559.50
IVA (8%) CHF 1'028.35
totale CHF 13'882.85
8.2. Il
condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
riconosciuto al suo difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione
della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte
delle assise criminali
Il presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 302.60
Multa fr. 500.--
Perizia fr. 7'900.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 167.--
fr. 9'869.60
===========