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Decisione

72.2016.194

Appropriazione indebita di un veicolo in leasing, proscioglimento dal reato di minaccia, appropriazione indebita di imposte alla fonte

19 settembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

91 cpv. 1 seconda frase aLCStr;

187 LIFD,

270 LTributaria;

82, 135, 267, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1

è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita

per essersi,

a Lugano e in altre località,

nel periodo 24 settembre 2012 – 28 giugno 2013,

in qualità di socio gerente della

società __________,

per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

appropriato del veicolo __________

affidato alla società da ACPR 1 in base a contratto di leasing, causando un

danno di fr. 29'431.70, posto come il veicolo sia stato successivamente

riconsegnato alla società di leasing;

1.2. guida in stato di

inattitudine

per avere,

a Lugano, il 14 dicembre 2013, condotto il veicolo __________ in

stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (3.02

grammi per mille);

1.3. appropriazione indebita di

imposta alla fonte

per avere,

a Lugano, negli anni 2012 – 2013,

nella sua qualità di socio gerente della società __________ e

quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato

a profitto proprio o di un terzo le ritenute d’imposta concernenti gli anni

2012 – 2013 per un importo complessivo sottratto di fr. 2'133.65;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di minaccia di cui al punto 2 dell’atto di accusa.

3.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

5.

IM 1 è inoltre condannato a

versare a titolo di risarcimento danni all’accusatore privato ACPR 1 l’importo

di fr. 29'431.70 e all’accusatore privato ACPR 3 l’importo di fr. 2'133.65.

6.

All’imputato non viene

riconosciuto alcun indennizzo ex art. 429 CPP per il proscioglimento di cui al

punto 2 del dispositivo.

7.

È ordinato il sequestro

conservativo in quanto mezzo di prova di quanto indicato nell’atto di accusa.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'536.00

spese fr. 100.60

totale fr. 1'636.60

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'636.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 142.05

fr. 842.05

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