72.2016.198
Grave infrazione alle norme della circolazione per aver circolato a 101 km/h dove il limite vigente è di 50 km/h. Procedura abbreviata
11 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.198
Lugano,
11 luglio 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Locarno
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
contro
IM 1
imputato a norma dell’atto
d'accusa 164/2016 del 21.10.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
a __________, Via __________, in data 15 maggio 2016, alle ore
16:08,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
stradale con feriti gravi o morti, a seguito della grave inosservanza di un
limite di velocità,
e meglio,
per avere circolato, sul tratto stradale sopra citato, alla guida
del motoveicolo __________, targato __________, di sua proprietà, alla velocità
di 101 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h), accertata
dalla Polizia mediante apparecchio radar laser __________ numero __________
laser (certificato di verificazione __________, valido sino al 30 giugno 2016),
malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando in tal modo di 51 km/h
la velocità massima consentita;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr., in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 5 ONC e art. 22
cpv. 1 OSStr.;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato
autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 12 mesi;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
2. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico,
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 09:55.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
- modificare il punto 1 del dispositivo, indicando “IM
1 è dichiarato autore colpevole del reato
a lui ascritto come sopra.”
- aggiungere
il punto 3 del dispositivo, indicando che: “All’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di
onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art
135 cpv. 4 CPP.”
- modificare
gli articoli di riferimento di cui al punto 1 dell’AA, indicando “reato
previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr., in relazione con gli artt.
27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.”
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
Fatti
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 2016.164
del 21.10.2016 contro IM 1, con le relative proposte è approvato, con le seguenti
modifiche:
pag. 1: “reato previsto dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b
LCStr., in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 4a ONC
e art. 22 cpv. 1 OSStr.”
punto 1 delle proposte (p. 2): “1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole del reato a lui ascritto come sopra.”
punto 3 delle proposte (p.2) “3. All’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di
onorario e rimborso spese, a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art
135 cpv. 4 CPP.”
2. La tassa di giustizia di
fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 1'443.35
spese Fr. 286.00
IVA Fr. 138.35
Considerandi
totale Fr. 1'867.70
3.2
Il condannato è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 1'867.70
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4.
Questo giudizio è
definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale,
al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di
accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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