72.2016.2
Guida senza autorizzazione, furto d'uso, abuso di targhe, guida senza assicurazione
20 marzo 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.2
72.2018.25
Lugano,
20 marzo 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa
3/2016 del 12 gennaio 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto il motoveicolo Sym targato TI __________ sebbene
la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 16.10.2009 in via definitiva;
fatti avvenuti: a __________ il 21.10.2015;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
ed inoltre, imputato, a norma dell'atto d'accusa 18/2018 del 25
gennaio 2018, emanato
dal Procuratore pubblico PP_2, di
1. guida nonostante la
revoca della licenza
per avere, il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________, condotto il
veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________, sebbene la licenza
di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva dalla competente
Autorità amministrativa già dal 16 ottobre 2009, decisione di cui era a conoscenza;
2. furto d'uso di un
veicolo a motore
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui
sub. 1, sottratto per farne uso il veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di
proprietà di __________, che gli era stato consegnato unicamente per essere
venduto a terzi e non per l’utilizzo;
3. abuso della licenza e
delle targhe
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui
sub. 1, usato le targhe di controllo TI __________ rilasciate per il veicolo a
motore SYM HD 125, di sua proprietà, apponendole sul veicolo a motore Yamaha
FZR 1000 di proprietà di __________,
4. guida senza
l'assicurazione di responsabilità civile
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui
sub. 1, condotto il veicolo a motore Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________,
sebbene sapesse che non sussisteva la prescritta assicurazione per la
responsabilità civile;
5. contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti
per avere, nel periodo gennaio 2015/16 agosto 2016 a Lugano ed
altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, intenzionalmente
consumato almeno 24 grammi di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 94 cpv. 1 LCStr, art. 94 cpv. 1
b LCStr, art. 95 cpv. 1 b LCStr, art. 96 cpv. 2 LCStr, art. 97 cpv. 1 a LCStr,
art. 19a LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_3,
in sostituzione del Procuratore Pubblico PP_2, in rappresentanza del Ministero
Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:15 alle ore 15:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del
dibattimento
Fatti
I. Preliminarmente,
in merito all’atto d’accusa 3/2016 del 12 gennaio 2016, la Presidente propone
di modificare il luogo di perpetrazione del reato in “sulla tratta __________ e
ritorno”.
Le parti danno il loro consenso.
Considerandi
II. In
merito invece all’atto di accusa aggiuntivo 18/2018 del 25 gennaio 2018, la
Presidente propone di modificare, negli articoli di riferimento, l’indicazione
dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr in 94 cpv. 1 lett. a LCStr.
Le parti danno il loro consenso.
III. La
Presidente chiede al Procuratore pubblico di indicare l’atto istruttorio da cui
emerge il consumo di 24 grammi di cocaina (dal VI PG 21.06.2016 emergono 20
grammi e non si comprende se i 2 grammi acquistati da __________ sono già
compresi o da aggiungere).
Procuratore pubblico: ritenuta
la parziale prescrizione del reato, propongo una formulazione diversa del per
avere e meglio: “per avere nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016 a Lugano e
in altre località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi.”
La difesa dà il suo consenso
alla modifica dell’AA aggiuntivo.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce indicando che i fatti
di cui all’AA e all’AA aggiuntivo sono ammessi e non vi sono scusanti di sorta
per l’imputato. In particolare, con riferimento ai fatti di cui all’AA aggiuntivo,
l’asserito infarto che l’imputato riteneva essere in corso è una scusa che non
regge e che non deve trovare accoglimento, essendo il comportamento adottato
dall’imputato assolutamente insensato. Quanto al diritto, i fatti indicati
nell’AA e nell’AA aggiuntivo adempiono pacificamente gli elementi costitutivi
dei reati indicati. Per anticipare un possibile argomento della difesa, rileva
che la dottrina sembra ammettere il furto d’uso in presenza di custodia
congiunta subordinata in assenza di un’autorizzazione alla guida, di modo che
anche tale punto dell’AA aggiuntiva va confermato. Quanto alla commisurazione
della pena, le precedenti condanne non sono servite nella misura in cui
l’imputato ha continuato a recidivare. Per l’accusa non vi è margine né per un
LUP (che non potrebbe peraltro essere eseguito ritenuta la situazione personale
dell’imputato) né per una pena pecuniaria ritenuto il continuo delinquere
dell’imputato. In merito alla prognosi, questa non può che essere negativa
ritenuto che – nonostante non siano noti ulteriori fatti dopo l’emissione
dell’AA aggiuntivo – i precedenti penali pesano in modo importante e dal punto
di vista preventivo non vi sono elementi che permettano di escludere un
ripetersi degli agiti. Ritenuta la situazione personale dell’imputato e il
fatto che venga chiesta una pena effettiva, chiede che venga pronunciata una
pena detentiva di 5 mesi da espiare, oltre a una pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da fr. 30.00 cadauna, oltre alla multa di fr. 100.00;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale indica innanzitutto che né i fatti né la
qualifica giuridica di quanto indicato nell’AA e nell’AA aggiuntivo sono
contestati, rilevando come il suo assistito abbia da subito ammesso le proprie
responsabilità. Senza voler sminuire l’accaduto, viene messo l’accento sui
motivi per cui IM 1 ha delinquito, motivi che non sono futili o superficiali
come altri casi che hanno interessato la giustizia (p. es. 17.2015.111 sentenza
28.10.2015
CARP). La gravità oggettiva dei fatti è tutto sommato ridotta, ma
quanto commesso assume un peso particolare a fronte dei precedenti penali. Va
tuttavia considerato come l’imputato soffra di numerosi problemi che trovano
riscontro nei certificati medici agli atti; il percorso sino a qui intrapreso
sta tuttavia dando i primi frutti e permetterà di raggiungere uno stile di vita
più stabile. Nel caso concreto, senza bisogno di una perizia psichiatrica, vi è
una lieve scemata imputabilità che va riconosciuta all’imputato. Nonostante la
reiterazione del reato, la prognosi è moderatamente positiva. Chiede dunque
che, qualora venga pronunciata una pena detentiva, questa sia sospesa
condizionalmente anche per un periodo di prova lungo; si rimette al giudizio
della Corte quanto alla pena pecuniaria e alla multa, non contestandole nel
principio.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 34, 36, 40,
47, 49, 106 CP;
94.
cpv. 1 lett. a, 95 cpv. 1 lett.
b, 96 cpv. 2, 97 cpv. 1 lett. a LCStr;
19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
guida senza autorizzazione
(ripetuta)
per avere,
1.1.1
il 21 ottobre 2015 sulla
tratta __________;
condotto il motoveicolo Sym targato
TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via
definitiva il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;
1.1.2
il 24 ottobre 2016 sulla
tratta __________;
condotto il motoveicolo Yamaha FZR
1000.
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva
il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;
1.2
furto d’uso di un veicolo
per avere,
il 24 ottobre 2016 a __________,
sottratto per farne uso il
motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________;
1.3
abuso della licenza e
delle targhe
per avere,
il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,
usato le targhe di controllo TI __________ che non erano state
rilasciate per il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________ ma da
lui condotto;
1.4
guida senza assicurazione
per la responsabilità civile
per avere,
il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,
condotto il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________
sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità
civile;
1.5
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016, a Lugano e in altre
imprecisate località,
consumato intenzionalmente 10 grammi
di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 7
(sette) mesi;
2.2
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)
giorni.
2.3
al pagamento della multa di
fr. 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà
sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 2'853.00
spese fr. 351.30
totale fr. 3'204.30
4.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'204.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 324.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 120.30
fr. 1'044.30
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