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Decisione

72.2016.2

Guida senza autorizzazione, furto d'uso, abuso di targhe, guida senza assicurazione

20 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Preliminarmente,

in merito all’atto d’accusa 3/2016 del 12 gennaio 2016, la Presidente propone

di modificare il luogo di perpetrazione del reato in “sulla tratta __________ e

ritorno”.

Le parti danno il loro consenso.

Considerandi

II. In

merito invece all’atto di accusa aggiuntivo 18/2018 del 25 gennaio 2018, la

Presidente propone di modificare, negli articoli di riferimento, l’indicazione

dell’art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr in 94 cpv. 1 lett. a LCStr.

Le parti danno il loro consenso.

III. La

Presidente chiede al Procuratore pubblico di indicare l’atto istruttorio da cui

emerge il consumo di 24 grammi di cocaina (dal VI PG 21.06.2016 emergono 20

grammi e non si comprende se i 2 grammi acquistati da __________ sono già

compresi o da aggiungere).

Procuratore pubblico: ritenuta

la parziale prescrizione del reato, propongo una formulazione diversa del per

avere e meglio: “per avere nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016 a Lugano e

in altre località, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi.”

La difesa dà il suo consenso

alla modifica dell’AA aggiuntivo.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce indicando che i fatti

di cui all’AA e all’AA aggiuntivo sono ammessi e non vi sono scusanti di sorta

per l’imputato. In particolare, con riferimento ai fatti di cui all’AA aggiuntivo,

l’asserito infarto che l’imputato riteneva essere in corso è una scusa che non

regge e che non deve trovare accoglimento, essendo il comportamento adottato

dall’imputato assolutamente insensato. Quanto al diritto, i fatti indicati

nell’AA e nell’AA aggiuntivo adempiono pacificamente gli elementi costitutivi

dei reati indicati. Per anticipare un possibile argomento della difesa, rileva

che la dottrina sembra ammettere il furto d’uso in presenza di custodia

congiunta subordinata in assenza di un’autorizzazione alla guida, di modo che

anche tale punto dell’AA aggiuntiva va confermato. Quanto alla commisurazione

della pena, le precedenti condanne non sono servite nella misura in cui

l’imputato ha continuato a recidivare. Per l’accusa non vi è margine né per un

LUP (che non potrebbe peraltro essere eseguito ritenuta la situazione personale

dell’imputato) né per una pena pecuniaria ritenuto il continuo delinquere

dell’imputato. In merito alla prognosi, questa non può che essere negativa

ritenuto che – nonostante non siano noti ulteriori fatti dopo l’emissione

dell’AA aggiuntivo – i precedenti penali pesano in modo importante e dal punto

di vista preventivo non vi sono elementi che permettano di escludere un

ripetersi degli agiti. Ritenuta la situazione personale dell’imputato e il

fatto che venga chiesta una pena effettiva, chiede che venga pronunciata una

pena detentiva di 5 mesi da espiare, oltre a una pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da fr. 30.00 cadauna, oltre alla multa di fr. 100.00;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale indica innanzitutto che né i fatti né la

qualifica giuridica di quanto indicato nell’AA e nell’AA aggiuntivo sono

contestati, rilevando come il suo assistito abbia da subito ammesso le proprie

responsabilità. Senza voler sminuire l’accaduto, viene messo l’accento sui

motivi per cui IM 1 ha delinquito, motivi che non sono futili o superficiali

come altri casi che hanno interessato la giustizia (p. es. 17.2015.111 sentenza

28.10.2015

CARP). La gravità oggettiva dei fatti è tutto sommato ridotta, ma

quanto commesso assume un peso particolare a fronte dei precedenti penali. Va

tuttavia considerato come l’imputato soffra di numerosi problemi che trovano

riscontro nei certificati medici agli atti; il percorso sino a qui intrapreso

sta tuttavia dando i primi frutti e permetterà di raggiungere uno stile di vita

più stabile. Nel caso concreto, senza bisogno di una perizia psichiatrica, vi è

una lieve scemata imputabilità che va riconosciuta all’imputato. Nonostante la

reiterazione del reato, la prognosi è moderatamente positiva. Chiede dunque

che, qualora venga pronunciata una pena detentiva, questa sia sospesa

condizionalmente anche per un periodo di prova lungo; si rimette al giudizio

della Corte quanto alla pena pecuniaria e alla multa, non contestandole nel

principio.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 34, 36, 40,

47, 49, 106 CP;

94.

cpv. 1 lett. a, 95 cpv. 1 lett.

b, 96 cpv. 2, 97 cpv. 1 lett. a LCStr;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

guida senza autorizzazione

(ripetuta)

per avere,

1.1.1

il 21 ottobre 2015 sulla

tratta __________;

condotto il motoveicolo Sym targato

TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via

definitiva il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;

1.1.2

il 24 ottobre 2016 sulla

tratta __________;

condotto il motoveicolo Yamaha FZR

1000.

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata in via definitiva

il 16 ottobre 2009 dalla competente Autorità amministrativa;

1.2

furto d’uso di un veicolo

per avere,

il 24 ottobre 2016 a __________,

sottratto per farne uso il

motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________;

1.3

abuso della licenza e

delle targhe

per avere,

il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,

usato le targhe di controllo TI __________ che non erano state

rilasciate per il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________ ma da

lui condotto;

1.4

guida senza assicurazione

per la responsabilità civile

per avere,

il 24 ottobre 2016 sulla tratta __________,

condotto il motoveicolo Yamaha FZR 1000 di proprietà di __________

sapendo che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità

civile;

1.5

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo aprile 2015 – 16 agosto 2016, a Lugano e in altre

imprecisate località,

consumato intenzionalmente 10 grammi

di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 7

(sette) mesi;

2.2

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)

giorni.

2.3

al pagamento della multa di

fr. 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà

sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 2'853.00

spese fr. 351.30

totale fr. 3'204.30

4.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'204.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 324.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 120.30

fr. 1'044.30

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