72.2016.20
Ripetuta truffa (tentata e consumata) a danno di società di autonoleggio; procedura in contumacia
22 novembre 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.20
Lugano,
22 novembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Rosa Item, Presidente
Werner Walser,
giudice a latere
Aurelio Facchi,
giudice a latere
Letizia
Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1,
ACPR 2
contro
IM 1
rappresentato dall’ avv. DUF 1
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 17/2016 del 15.02.2016 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. ripetuta
truffa, consumata e tentata
per avere,
a far tempo dal 20 agosto 2015,
a ____________________, ____________________, __________a,
__________ ed in altre imprecisate località,
in correità con __________ ed in parte con __________
(contro i quali si procede separatamente),
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia o tentato di
ingannare con astuzia i titolari e/o i dipendenti di società di autonoleggio,
sottacendo il fatto che in realtà i veicoli presi a noleggio non sarebbero più
stati riconsegnati, bensì gli stessi erano destinati ad essere rivenduti
all’estero, verosimilmente nell’Est Europa,
inducendoli in tal modo a mettere a disposizione sua
e dei suoi correi alcune autovetture,
e meglio per avere,
1.1. in data
20 agosto 2015,
presso la società ACPR 1
in correità con __________,
stipulando lo stesso __________, al quale IM 1 aveva
consegnato l’importo di almeno Euro 1'100.00 da consegnare quale garanzia, un
contratto di noleggio, sottacendo che in realtà il veicolo era destinato a IM 1
per essere successivamente rivenduto, verosimilmente nell’Est Europa,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i
dipendenti dell’Autonoleggio,
inducendoli a mettere a disposizione sua e di __________
il veicolo __________, no. telaio __________, di colore
bianco, immatricolato __________, veicolo consegnato dall’Autonoleggio a __________,
ritenuto che IM 1 e __________ hanno omesso di
riconsegnare il veicolo entro il termine pattuito e che lo stesso è stato dato
da __________ a IM 1, il quale l’ha verosimilmente portato e venduto in un
paese dell’Est Europa;
1.2. in
data 27 agosto 2015,
presso la società ACPR 2
in correità con __________,
stipulando lo stesso __________, al quale IM 1 aveva
consegnato l’importo di almeno CHF 1'450.00 per l’importo del noleggio e la
garanzia, un contratto di noleggio, sottacendo che in realtà il veicolo era
destinato a IM 1 per essere successivamente rivenduto,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i
dipendenti dell’Autonoleggio,
inducendoli a mettere a disposizione sua e di __________
il veicolo __________, no. telaio __________, di colore
grigio, immatricolato __________, veicolo consegnato dall’Autonoleggio a __________,
ritenuto che IM 1 e __________ hanno omesso di
riconsegnare il veicolo entro il termine pattuito e che lo stesso è stato dato
da __________ a IM 1, il quale l’ha verosimilmente venduto all’estero;
1.3. in
data 3 settembre 2015,
presso la società __________
in correità con __________ e __________,
tentando __________, al quale IM 1 aveva consegnato l’importo
di CHF 1'500.00 e Euro 2'000.00 per la rata del noleggio e per la garanzia, di
stipulare un contratto di noleggio, sottacendo che in realtà il veicolo era
destinato a IM 1 e a __________ per essere successivamente rivenduto,
tentando in tal modo di ingannare con astuzia il
titolare e/o i dipendenti dell’Autonoleggio,
tentando di indurli a mettere a disposizione sua, di
__________ e di __________ il veicolo __________, no. telaio __________,
immatricolato __________,
veicolo che sarebbe stato successivamente rivenduto
e il guadagno sarebbe stato verosimilmente suddiviso tra IM 1, __________ e __________,
ritenuto che il veicolo non è stato consegnato dalla
società di noleggio unicamente a seguito dell’intervento della Polizia
Cantonale;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 146 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1, in rappresentanza del Ministero pubblico;
- il difensore d’ufficio
dell’imputato, avv. DUF 1;
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento 17.10.2017
La Presidente constata l’assenza
dell’imputato.
La Presidente constata altresì
che l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del
13.09.2017, inviata sia presso il domicilio dell’imputato che in copia presso
lo Studio legale del suo difensore d’ufficio.
Come da scritto di data 12
ottobre 2017, agli atti quale doc. TPC 14, DUF 1 conferma che il suo assistito
è stato da lui personalmente informato dell’odierno dibattimento e conferma che
IM 1 è dunque a conoscenza del fatto che stamane doveva presentarsi per
procedere con il dibattimento.
L’imputato non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza.
Verbale del dibattimento
22.11.2017
Fatti
I La
Presidente constata l’assenza dell’imputato.
La Presidente constata che
l’imputato è stato regolarmente citato con raccomandata 17 ottobre 2017 presso
il suo difensore (doc. TPC 16), come da elezione di domicilio agli atti.
L’imputato non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza, facendo tuttavia pervenire per il tramite
del suo difensore uno scritto con cui comunica di riconoscersi responsabile per
i fatti di cui all’AA 17 / 2016 e si scusa per l’assenza all’odierno dibattimento
(doc. TPC 22).
DUF 1 conferma di aver
incontrato il suo assistito il quale gli ha consegnato personalmente lo scritto
prodotto agli atti.
La Presidente richiama il
verbale del dibattimento del 17 ottobre 2017 (prima udienza), constata che l’imputato
ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che
la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza
dell’imputato.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Si procede quindi al
dibattimento nelle forme della contumacia.
Considerandi
II Preliminarmente,
la Presidente propone alle parti di apportate alcune piccole correzioni all’AA,
e meglio:
- nel
cappello del punto 1, dai luoghi di commissione del reato, va tolta
l’indicazione di __________;
- nel
cappello del punto 1 e al punto 1.1., la data corretta è 18 agosto 2015 e non
20.
agosto 2015;
Le parti danno il loro consenso
alle modifiche proposte dalla Presidente.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale chiede che l’imputato venga condannato a una pena detentiva di un anno
da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta
con sentenza 23.02.2015;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale chiede che venga pronunciata una
pena non superiore a quella inflitta al correo __________, e meglio 8 mesi di
pena detentiva, e di non revocare la sospensione condizionale della pena
inflitta con sentenza 23.02.2015.
Considerato, in fatto ed in diritto
- che in
merito alla situazione personale ed economica di IM 1, cittadino __________,
gli unici elementi a disposizione risalgono a quanto dichiarato dallo stesso
imputato nell’ambito del pregresso procedimento penale a suo carico, e meglio:
"
Sono nato __________ a __________. I miei genitori sono
pensionati. Ho un fratello maggiore che lavora presso __________. Ho
frequentato le scuole dell’obbligo a __________. In seguito ho frequentato un
Istituto superiore a __________ quale disegnatore tecnico meccanico.
Successivamente ho svolto il servizio militare. Sono quindi stato assunto quale
tuttofare presso delle cantine vinicole in __________. Questo lavoro l’ho
svolto dal 1996 al 2003/2004. Sono poi stato assunto dalla __________ di __________
quale lavamacchine, attività che ho svolto fino al 2007. Ho poi lavorato per la
__________ di __________ e per il __________ di __________ quale venditore.
Verso fine 2009 ho costituito una società, la __________, con la quale ho
lavorato sino al 2013, quando ho dovuto chiudere per questioni finanziarie,
causate anche dal mio arresto di gennaio 2013. Dopo la chiusura __________ ho
quindi mediato la vendita di alcune vetture con la __________ e anche senza
questa società riconducibile a mia moglie. ADR che ho mediato vetture
sia in Svizzera che in Italia. Ho svolto quest’attività fino al momento del mio
arresto, nel gennaio 2014. Da quando sono stato scarcerato faccio
sostanzialmente il papà. Mi è capitato di mediare la vendita di un paio di
vetture in Svizzera. ADR che vivo grazie ai miei genitori che mi
mantengono. ADR che sto cercando lavoro. Ho inviato il mio curriculum a
diverse persone, ma per il momento non ho trovato nulla. ADR che ho
mandato delle candidature a delle fiduciarie, a delle concessionarie, sia in
Svizzera che in Italia. Mi sono sposato nel __________. Attualmente sono
separato di fatto. Dal matrimonio sono nati due bambini, __________. ADR
che ho debiti derivanti dalla mia attività presso __________, che se non
sbaglio dovrebbero ammontare a circa 70'000.00 franchi. ADR che non ho
altri debiti privati.”
(Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino, sentenza
23.02
, inc. 2014.132, consid. 1.5, p. 75);
- che in
aggiunta, e come si dirà meglio nel seguito, IM 1 nell’ambito del presente procedimento
penale ha fatto pervenire alla Corte uno scritto con cui dichiara che dopo la
condanna del febbraio 2015 ha fatto un’esperienza come barista e dal novembre
2016.
è attivo professionalmente nella vendita di veicoli presso una nota casa
automobilistica (doc. TPC 22);
- che dall’estratto
del casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 5) risulta che IM 1 è stato
condannato:
in data 11 agosto 2008 per
infrazione grave alle norme della circolazione stradale alla pena pecuniaria di
15.
aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 anni (successivamente revocato) oltre alla multa di fr.
500.
-;
in data 7 dicembre 2009
per lesioni semplici alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr.
60.
- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni
(successivamente prolungato di un anno), oltre alla multa di fr. 300.-;
con sentenza 23 febbraio
2015.
della Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino, per ricettazione
per mestiere, falsità in documenti, appropriazione indebita, guida senza
assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza o delle targhe a
una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 3 anni;
- che dall’estratto del
casellario giudiziale italiano (doc. TPC 11) risulta un precedente dell’11
aprile 2012 per guida in stato di ebbrezza per cui IM 1 è stato condannato a
una multa di Euro 1'000.- oltre alle sospensione della patente di guida per 6
mesi, pena posta a beneficio della sospensione condizionale;
- che per
quanto concerne i fatti oggetto del presente procedimento, il 3 settembre 2015,
__________ (correo del qui imputato) veniva fermato ed arrestato mentre tentava
di prendere a noleggio una __________ presso la società __________ il cui
personale, insospettito dal comportamento del cliente, aveva avvisato la
Polizia Cantonale (Rapp. arresto provvisorio, AI 4 e VI PG ___ 08.09.2015, all.
1.
Rapp. PG AI 44); con __________ veniva fermata ed interrogata __________,
quest’ultima avendo accompagnato ed atteso in auto lo stesso __________;
- che __________
era oggetto di un mandato di cattura (AI 3) poiché il 18 agosto 2015 aveva
preso a noleggio dalla società ACPR 1 l’autofurgone __________ telaio n. __________
di colore bianco targato __________, pagando una cauzione di Euro 1'100.-,
omettendo di restituirlo entro il termine contrattuale del 20 agosto 2015 e
rendendosi irreperibile (Rapp. d’inchiesta di PG, AI 1); contestualmente
all’arresto, emergeva che __________ il 27 agosto 2015 aveva preso a noleggio
dalla società ACPR 2 un altro veicolo, e meglio una __________, pagando fr.
1’000- di cauzione oltre a fr. 415.- di noleggio, omettendo anche in questo
caso di restituirlo entro il termine contrattuale del 1° settembre 2015 e
rendendosi anche in questo caso irreperibile (Rapp. d’inchiesta PG 02.09.2015,
all. 13 Rapp. di arresto provvisorio, AI 4);
- che,
riassumendo quanto emerso in corso di inchiesta grazie soprattutto alle
dichiarazioni di __________ (cfr. VI PG 03.09.2015 all. Rapp. di arresto
provvisorio, AI 4; VI PP 04.09.2015, AI 7; VI PP 22.09.2015, AI 26; VI PP
28.10
, AI 37) il modus operandi ideato da IM 1 prevedeva che
quest’ultimo telefonasse - spacciandosi per __________ - alle società di noleggio
per fare la riservazione del veicolo; consegnando poi a __________ i soldi
necessari per il pagamento della cauzione e/o di parte del noleggio. Il correo
in seguito si recava in Svizzera presso le società, stipulava il contratto di
noleggio a suo nome, pagava quanto dovuto, ritirava il veicolo e lo consegnava
in Italia a IM 1, sapendo ab initio che i veicoli non sarebbero stati
restituiti, bensì erano destinati ad essere rivenduti a terze persone,
verosimilmente nei paesi dell’est Europa (Rapp. PG, AI 44);
- che, in
particolare, per l’episodio a danno della ACPR 1, IM 1 aveva indicato a __________
di necessitare di un furgoncino; dopo la riservazione fatta telefonicamente da IM
1, il 18 agosto 2015 __________ si recava presso la società e stipulava un
contratto a suo nome, indicando peraltro un indirizzo a __________ presso cui
non risiedeva più da anni. Dopo aver ritirato il veicolo, __________ lo
consegnava a IM 1 a __________; quest’ultimo dopo alcuni giorni lo chiamava
dicendogli che doveva denunciare il furto del furgone, cosa che __________
provvedeva a fare presso i Carabinieri di __________. Per questo episodio __________
ha dichiarato di aver ricevuto Eur 125.- quale ricompensa;
- che in
merito al secondo episodio, a danno di ACPR 2, IM 1 procedeva alla riservazione
telefonica del veicolo, mandando poi __________ a ritirarlo il 27 agosto 2015 e
dicendogli di sottoscrivere il relativo contratto di noleggio. Anche in questo
caso, il veicolo è stato in seguito consegnato a IM 1 a __________, il quale
invitava __________ a presentare la denuncia per il furto del veicolo, cosa che
non è avvenuta unicamente perché nel frattempo __________ è stato arrestato.
Per questo secondo episodio __________ ha dichiarato di aver ricevuto Eur 150.-
/ 170.- quale ricompensa;
- che,
relativamente all’ultimo episodio, IM 1 effettuava la riservazione telefonica a
nome di __________ presso __________, dove __________ si recava il 3 settembre
2015.
in compagnia di __________; invitato dal personale a ritornare nel pomeriggio
poiché mancava un documento, al suo ritorno veniva fermato ed arrestato dalla
Polizia nel frattempo avvisata dal personale della società. __________,
interrogato, dichiarava che l’auto sarebbe servita a tale __________, amico di IM
1, per un matrimonio e di aver manifestato il suo dissenso a questa nuova
operazione, venendo tuttavia rassicurato quanto al fatto che questo veicolo non
sarebbe stato venduto a terzi come accaduto per i primi due (VI PP __________
22.09
, p. 5, AI 26). Veniva anche interrogata __________, che accompagnava
__________, la quale dichiarava di non essere a conoscenza degli intenti di IM
1.
(suo ex compagno) e di __________, di essere stata contattata quel mattino da
IM 1 per accompagnare un suo amico (che lei non conosceva e non aveva mai
visto) a __________ per ritirare un veicolo, cosa che lei aveva fatto
attendendo __________ all’esterno della concessionaria. Ritenuto come al
mattino non fosse stato possibile ritirare il veicolo, aveva acconsentito a
riaccompagnare __________ anche nel pomeriggio, questa volta posteggiando
lontano dal garage, come chiestole dal suo accompagnatore (VI PG __________
03.09
, all. 7 Rapp. arresto provvisorio, AI 4); confermava che __________ quando
si trovavano in auto le aveva chiesto se avesse una busta con sé e di avergliene
effettivamente consegnata una (VI PP ______ 04.09.2015, p. 3, AI 6);
- che, oltre
alle dichiarazioni di __________, agli atti vi sono diversi SMS e conversazioni
Whatsapp tra quest’ultimo e IM 1 da cui risulta come i due fossero in stretto
contatto per la questione dei veicoli presi a noleggio (ad esempio invio copia
della licenza di condurre di __________, SMS da cui si capisce che __________
una notte si era recato nei pressi dell’aeroporto di __________ a prendere IM 1
dopo il rientro di quest’ultimo dalla consegna del primo veicolo noleggiato,
ecc.; all. VI PP __________ 22.09.2015, AI 26);
- che, in
esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria internazionale formulata l’8
settembre 2015 dal Procuratore pubblico (AI 22), in data 13 novembre 2015 IM 1
veniva interrogato a __________ (Italia); in tale occasione si dichiarava
estraneo alle truffe perpetrate a danno delle società di noleggio, addossando
le responsabilità a __________ e __________ (AI 41);
- che le
società ACPR 1 e ACPR 2 si sono costituite accusatori privati nell’ambito del
procedimento penale; la prima ha chiesto un risarcimento del danno pari a fr.
39'900.- (valore del veicolo all’acquisto da parte della società), oltre la
rifusione del mancato guadagno, di fr. 298.52 per spese relative al veicolo e
delle spese legali (AI 66), mentre la seconda non ha avanzato pretese di natura
civilistica;
- che con
decisione 14 gennaio 2016, il procedimento penale a carico di IM 1 è stato
disgiunto da quello a carico di __________ e __________ (AI 58);
- che con atto
di accusa 17 / 2016 del 15 febbraio 2016 (doc. TPC 1), il Procuratore pubblico
ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per ripetuta truffa, consumata e
tentata, per avere, in correità con __________ (punti 1.1-1.3 AA) e in parte
con __________ (punto 1.3 AA), ripetutamente ingannato o tentato di ingannare
con astuzia i titolari e/o i dipendenti delle società di autonoleggio, questo i
sopramenzionati episodi a danno di ACPR 1, ACPR 2 e __________;
- che, di
transenna, si segnala che in data 15 febbraio 2016 il procedimento penale
aperto per truffa nei confronti di __________ è stato abbandonato (doc. TPC
15), mentre nei confronti di __________ il Procuratore pubblico, sempre il 15
febbraio 2016, ha emesso un decreto di accusa - regolarmente cresciuto in
giudicato - con cui è stato condannato a 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00
cadauna per la tentata truffa a danno della __________ (doc. TPC 15);
- che __________,
dal canto suo, il 17 ottobre 2017 è stato condannato con rito abbreviato alla
pena detentiva di 8 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
anni, per ripetuta truffa in correità con IM 1, in parte consumata a danno
delle società ACPR 1 e ACPR 2, in parte tentata a danno della __________,
rispettivamente per un’appropriazione indebita, quest’ultima commessa senza il
concorso del qui imputato. __________ è stato inoltre condannato al pagamento a
favore di ACPR 1 dell’importo di CHF 30'793.00 (di cui CHF 25'514.00 pari al valore
Eurotax del veicolo “base” al momento del noleggio, oltre a CHF 5'279.00 per
equipaggiamento supplementare), oltre a spese di patrocinio pari a CHF
3’037.50, con rinvio al foro civile degli accusatori privati per eventuali
ulteriori pretese;
- che IM 1,
regolarmente citato, non si è presentato alla prima udienza tenutasi il 17
ottobre 2017. Egli ha in seguito fatto pervenire per il tramite del suo legale
uno scritto datato 18 novembre 2017 con cui ha preannunciato la sua assenza per
la seconda udienza fissata per il 22 novembre 2017 e si riconosce responsabile
dei fatti indicati dell’AA (doc. TPC 22); essendone date le condizioni,
nell’ambito dell’udienza 22 novembre 2017 si è proceduto al dibattimento nella
forma della contumacia;
- che la Corte
ha confermato l’AA emesso a carico di IM 1 innanzitutto sulla base della
chiamata in correità di __________ che quale correo ha ammesso le proprie
responsabilità e, come detto sopra, è stato processato e condannato per quanto
ha dichiarato; ne discende che quella formulata da __________ nei confronti di IM
1.
non è una chiamata a scarico, ciò che concorre a sostenerne la credibilità.
La chiamata in correità risulta poi dettagliata, circostanziata ed anche
confermata da elementi esterni, segnatamente dalla testimonianza dell’amica di IM
1.
(__________) - persona che __________ non conosceva - che ingaggiata
dall’imputato che le chiedeva un favore, ha effettivamente accompagnato __________
a __________ presso la __________ per il ritiro della __________, confermando
così il coinvolgimento di IM 1 dietro le azioni di __________;
- che vi sono
poi le conversazioni Whatsapp e gli SMS scambiati tra IM 1 e __________ che
confortano il dire di quest’ultimo, ad ulteriore conferma della versione da lui
resa;
- che,
inoltre, vi sono i precedenti penali di IM 1: i nuovi fatti di cui deve
rispondere si situano nello stesso solco di quelli per i quali è già stato
condannato nel febbraio 2015 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, reati che
sono la truffa in correità con terzi e l’appropriazione indebita sempre
relative a veicoli presi a noleggio e mai restituiti;
- che per
quanto concerne la commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto grave la
colpa di IM 1 che a distanza di breve tempo dalla precedente condanna, qualche
mese, è tornato a commettere nuovamente lo stesso tipo di reato, dando prova
della sua irriducibilità e dimostrando che né la carcerazione preventiva subita
nel precedente procedimento, né la condanna che gli è stata inflitta, sono
servite a trattenerlo dal delinquere di nuovo; egli ha agito a scopo di lucro,
per guadagnare soldi facili, senza troppa fatica, ed è questa la molla che lo
ha spinto di nuovo a commettere lo stesso genere di reati;
- che, in
aggiunta, IM 1 non ha ritenuto di comparire al dibattimento, facendo pervenire
uno scritto con il quale riconosce i fatti imputatigli descritti nell’AA, ciò
che non è comunque sufficiente per ritenere che si sia assunto le sue
responsabilità;
- che, tutto
ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 10
mesi di pena detentiva, oltre alla revoca della sospensione condizionale della
condanna inflitta con sentenza 23 febbraio 2015 della Corte delle Assise
criminali del Cantone Ticino;
- che, in merito
alla sospensione condizionale della pena, IM 1 si trova nella condizione di cui
all’art. 42 cpv. 2 CP e cioè della necessaria presenza di circostanze
particolarmente favorevoli che devono ricorrere per far sì che si possa far
luogo alla sospensione condizionale della pena; circostanze particolarmente
favorevoli che nella condizione di IM 1 non risultano date in quanto non si è
presentato al dibattimento, quindi non ha ritenuto di doversi assumere fino in
fondo le sue responsabilità, non si sa se ha effettivamente un lavoro come ha
affermato nello scritto fatto pervenire a questa Corte e non si conosce la sua
attuale condizione personale, familiare e finanziaria, motivi per cui la pena
che viene inflitta non può che essere da espiare;
- che,
inoltre, IM 1 è condannato, in solido con __________, al pagamento
all’accusatore privato ACPR 1 di fr. 30'793.00 (di cui fr. 25'514.00 pari al valore
Eurotax del veicolo base al momento del noleggio, oltre a fr. 5'279.00 per
equipaggiamento supplementare), oltre fr. 3'037.50 per spese di patrocinio; per
eventuali ulteriori pretese di natura civile, gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro;
- che la
tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono poste a carico
del condannato;
- che le spese
per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4
CPP; la nota del difensore d’ufficio avv. DUF 1 è stata approvata per
complessivi fr. 3'432.25, di cui fr. 3'060.00 di onorario, fr. 118.00 di spese
e fr. 254.25 di IVA.
visti gli artt.: 12, 22, 40, 42,
46, 47, 51, 146 CP;
126, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia in contumacia:
1.
IM 1
è autore colpevole di:
ripetuta truffa, in parte tentata
per avere,
a __________, __________, __________ e in altre località,
nel periodo 18 agosto 2015 – 3 settembre 2015,
in correità con __________ e in parziale correità con __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1.1
il 18 agosto 2015,
in correità con __________,
ingannato con astuzia gli organi e/o i collaboratori della società
ACPR 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della
società, e meglio a mettere a disposizione sua e di __________ tramite
contratto di noleggio il veicolo __________ n. telaio __________, di colore
bianco, immatricolato __________, sottacendo il fatto che il veicolo preso a
noleggio non sarebbe più stato riconsegnato;
1.2
il 27 agosto 2015,
in correità con __________,
ingannato con astuzia gli organi e/o i collaboratori della società
ACPR 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della
società, e meglio a mettere a disposizione sua e di __________ tramite
contratto di noleggio il veicolo __________, n. telaio ____________________, di
colore grigio, immatricolato TI __________, sottacendo il fatto che il veicolo
preso a noleggio non sarebbe più stato riconsegnato;
1.3
il 3 settembre 2015,
in correità con __________ e __________,
tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o i collaboratori
della società __________, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al
patrimonio della società, e meglio tentato di far mettere a disposizione sua,
di __________ e __________ tramite contratto di noleggio il veicolo __________,
n. telaio __________, immatricolato __________, sottacendo il fatto che il
veicolo preso a noleggio non sarebbe più stato riconsegnato, ritenuto che il
veicolo non è stato consegnato dalla società unicamente a seguito
dell’intervento della Polizia Cantonale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
E’ ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,
sospesa in ragione di 2 (due) anni, inflitta con sentenza 23 febbraio 2015
della Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino.
4.
Non viene revocata la
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da
fr. 60.00 cadauna inflitta con decreto d’accusa 7 dicembre 2009 dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino.
5.
IM 1 è condannato, in
solido con __________, al pagamento all’accusatore privato ACPR 1 di fr.
30'793.00 (di cui fr. 25'514.00 valore Eurotax del veicolo base al momento del
noleggio, oltre a fr. 5'279.00 per equipaggiamento supplementare), oltre fr.
3'037.50 per spese di patrocinio; per l’importo rimanente, l’accusatore privato
è rinviato al competente foro civile.
6.
L’accusatore privato ACPR 2
è rinviata al competente foro civile per le eventuali pretese di natura civile.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3'060.00
spese fr. 118.00
IVA (8%) fr. 254.25
totale fr. 3'432.25
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'432.25 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Il condannato è reso
attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise criminali (art. 368 cpv. 1 CPP).
10.
Parallelamente all’istanza di
nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro
la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale
evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte
d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 207.35
fr. 1'507.35
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