Lexipedia

Decisione

72.2016.20

Ripetuta truffa (tentata e consumata) a danno di società di autonoleggio; procedura in contumacia

22 novembre 2017Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I La

Presidente constata l’assenza dell’imputato.

La Presidente constata che

l’imputato è stato regolarmente citato con raccomandata 17 ottobre 2017 presso

il suo difensore (doc. TPC 16), come da elezione di domicilio agli atti.

L’imputato non ha presentato

giustificazioni per la sua assenza, facendo tuttavia pervenire per il tramite

del suo difensore uno scritto con cui comunica di riconoscersi responsabile per

i fatti di cui all’AA 17 / 2016 e si scusa per l’assenza all’odierno dibattimento

(doc. TPC 22).

DUF 1 conferma di aver

incontrato il suo assistito il quale gli ha consegnato personalmente lo scritto

prodotto agli atti.

La Presidente richiama il

verbale del dibattimento del 17 ottobre 2017 (prima udienza), constata che l’imputato

ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che

la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza

dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi

sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi al

dibattimento nelle forme della contumacia.

Considerandi

II Preliminarmente,

la Presidente propone alle parti di apportate alcune piccole correzioni all’AA,

e meglio:

- nel

cappello del punto 1, dai luoghi di commissione del reato, va tolta

l’indicazione di __________;

- nel

cappello del punto 1 e al punto 1.1., la data corretta è 18 agosto 2015 e non

20.

agosto 2015;

Le parti danno il loro consenso

alle modifiche proposte dalla Presidente.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,

il quale chiede che l’imputato venga condannato a una pena detentiva di un anno

da espiare, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta

con sentenza 23.02.2015;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale chiede che venga pronunciata una

pena non superiore a quella inflitta al correo __________, e meglio 8 mesi di

pena detentiva, e di non revocare la sospensione condizionale della pena

inflitta con sentenza 23.02.2015.

Considerato, in fatto ed in diritto

- che in

merito alla situazione personale ed economica di IM 1, cittadino __________,

gli unici elementi a disposizione risalgono a quanto dichiarato dallo stesso

imputato nell’ambito del pregresso procedimento penale a suo carico, e meglio:

"

Sono nato __________ a __________. I miei genitori sono

pensionati. Ho un fratello maggiore che lavora presso __________. Ho

frequentato le scuole dell’obbligo a __________. In seguito ho frequentato un

Istituto superiore a __________ quale disegnatore tecnico meccanico.

Successivamente ho svolto il servizio militare. Sono quindi stato assunto quale

tuttofare presso delle cantine vinicole in __________. Questo lavoro l’ho

svolto dal 1996 al 2003/2004. Sono poi stato assunto dalla __________ di __________

quale lavamacchine, attività che ho svolto fino al 2007. Ho poi lavorato per la

__________ di __________ e per il __________ di __________ quale venditore.

Verso fine 2009 ho costituito una società, la __________, con la quale ho

lavorato sino al 2013, quando ho dovuto chiudere per questioni finanziarie,

causate anche dal mio arresto di gennaio 2013. Dopo la chiusura __________ ho

quindi mediato la vendita di alcune vetture con la __________ e anche senza

questa società riconducibile a mia moglie. ADR che ho mediato vetture

sia in Svizzera che in Italia. Ho svolto quest’attività fino al momento del mio

arresto, nel gennaio 2014. Da quando sono stato scarcerato faccio

sostanzialmente il papà. Mi è capitato di mediare la vendita di un paio di

vetture in Svizzera. ADR che vivo grazie ai miei genitori che mi

mantengono. ADR che sto cercando lavoro. Ho inviato il mio curriculum a

diverse persone, ma per il momento non ho trovato nulla. ADR che ho

mandato delle candidature a delle fiduciarie, a delle concessionarie, sia in

Svizzera che in Italia. Mi sono sposato nel __________. Attualmente sono

separato di fatto. Dal matrimonio sono nati due bambini, __________. ADR

che ho debiti derivanti dalla mia attività presso __________, che se non

sbaglio dovrebbero ammontare a circa 70'000.00 franchi. ADR che non ho

altri debiti privati.”

(Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino, sentenza

23.02

, inc. 2014.132, consid. 1.5, p. 75);

- che in

aggiunta, e come si dirà meglio nel seguito, IM 1 nell’ambito del presente procedimento

penale ha fatto pervenire alla Corte uno scritto con cui dichiara che dopo la

condanna del febbraio 2015 ha fatto un’esperienza come barista e dal novembre

2016.

è attivo professionalmente nella vendita di veicoli presso una nota casa

automobilistica (doc. TPC 22);

- che dall’estratto

del casellario giudiziale svizzero (doc. TPC 5) risulta che IM 1 è stato

condannato:

in data 11 agosto 2008 per

infrazione grave alle norme della circolazione stradale alla pena pecuniaria di

15.

aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni (successivamente revocato) oltre alla multa di fr.

500.

-;

in data 7 dicembre 2009

per lesioni semplici alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr.

60.

- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni

(successivamente prolungato di un anno), oltre alla multa di fr. 300.-;

con sentenza 23 febbraio

2015.

della Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino, per ricettazione

per mestiere, falsità in documenti, appropriazione indebita, guida senza

assicurazione di responsabilità civile e abuso della licenza o delle targhe a

una pena detentiva di 2 anni e 6 mesi sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 3 anni;

- che dall’estratto del

casellario giudiziale italiano (doc. TPC 11) risulta un precedente dell’11

aprile 2012 per guida in stato di ebbrezza per cui IM 1 è stato condannato a

una multa di Euro 1'000.- oltre alle sospensione della patente di guida per 6

mesi, pena posta a beneficio della sospensione condizionale;

- che per

quanto concerne i fatti oggetto del presente procedimento, il 3 settembre 2015,

__________ (correo del qui imputato) veniva fermato ed arrestato mentre tentava

di prendere a noleggio una __________ presso la società __________ il cui

personale, insospettito dal comportamento del cliente, aveva avvisato la

Polizia Cantonale (Rapp. arresto provvisorio, AI 4 e VI PG ___ 08.09.2015, all.

1.

Rapp. PG AI 44); con __________ veniva fermata ed interrogata __________,

quest’ultima avendo accompagnato ed atteso in auto lo stesso __________;

- che __________

era oggetto di un mandato di cattura (AI 3) poiché il 18 agosto 2015 aveva

preso a noleggio dalla società ACPR 1 l’autofurgone __________ telaio n. __________

di colore bianco targato __________, pagando una cauzione di Euro 1'100.-,

omettendo di restituirlo entro il termine contrattuale del 20 agosto 2015 e

rendendosi irreperibile (Rapp. d’inchiesta di PG, AI 1); contestualmente

all’arresto, emergeva che __________ il 27 agosto 2015 aveva preso a noleggio

dalla società ACPR 2 un altro veicolo, e meglio una __________, pagando fr.

1’000- di cauzione oltre a fr. 415.- di noleggio, omettendo anche in questo

caso di restituirlo entro il termine contrattuale del 1° settembre 2015 e

rendendosi anche in questo caso irreperibile (Rapp. d’inchiesta PG 02.09.2015,

all. 13 Rapp. di arresto provvisorio, AI 4);

- che,

riassumendo quanto emerso in corso di inchiesta grazie soprattutto alle

dichiarazioni di __________ (cfr. VI PG 03.09.2015 all. Rapp. di arresto

provvisorio, AI 4; VI PP 04.09.2015, AI 7; VI PP 22.09.2015, AI 26; VI PP

28.10

, AI 37) il modus operandi ideato da IM 1 prevedeva che

quest’ultimo telefonasse - spacciandosi per __________ - alle società di noleggio

per fare la riservazione del veicolo; consegnando poi a __________ i soldi

necessari per il pagamento della cauzione e/o di parte del noleggio. Il correo

in seguito si recava in Svizzera presso le società, stipulava il contratto di

noleggio a suo nome, pagava quanto dovuto, ritirava il veicolo e lo consegnava

in Italia a IM 1, sapendo ab initio che i veicoli non sarebbero stati

restituiti, bensì erano destinati ad essere rivenduti a terze persone,

verosimilmente nei paesi dell’est Europa (Rapp. PG, AI 44);

- che, in

particolare, per l’episodio a danno della ACPR 1, IM 1 aveva indicato a __________

di necessitare di un furgoncino; dopo la riservazione fatta telefonicamente da IM

1, il 18 agosto 2015 __________ si recava presso la società e stipulava un

contratto a suo nome, indicando peraltro un indirizzo a __________ presso cui

non risiedeva più da anni. Dopo aver ritirato il veicolo, __________ lo

consegnava a IM 1 a __________; quest’ultimo dopo alcuni giorni lo chiamava

dicendogli che doveva denunciare il furto del furgone, cosa che __________

provvedeva a fare presso i Carabinieri di __________. Per questo episodio __________

ha dichiarato di aver ricevuto Eur 125.- quale ricompensa;

- che in

merito al secondo episodio, a danno di ACPR 2, IM 1 procedeva alla riservazione

telefonica del veicolo, mandando poi __________ a ritirarlo il 27 agosto 2015 e

dicendogli di sottoscrivere il relativo contratto di noleggio. Anche in questo

caso, il veicolo è stato in seguito consegnato a IM 1 a __________, il quale

invitava __________ a presentare la denuncia per il furto del veicolo, cosa che

non è avvenuta unicamente perché nel frattempo __________ è stato arrestato.

Per questo secondo episodio __________ ha dichiarato di aver ricevuto Eur 150.-

/ 170.- quale ricompensa;

- che,

relativamente all’ultimo episodio, IM 1 effettuava la riservazione telefonica a

nome di __________ presso __________, dove __________ si recava il 3 settembre

2015.

in compagnia di __________; invitato dal personale a ritornare nel pomeriggio

poiché mancava un documento, al suo ritorno veniva fermato ed arrestato dalla

Polizia nel frattempo avvisata dal personale della società. __________,

interrogato, dichiarava che l’auto sarebbe servita a tale __________, amico di IM

1, per un matrimonio e di aver manifestato il suo dissenso a questa nuova

operazione, venendo tuttavia rassicurato quanto al fatto che questo veicolo non

sarebbe stato venduto a terzi come accaduto per i primi due (VI PP __________

22.09

, p. 5, AI 26). Veniva anche interrogata __________, che accompagnava

__________, la quale dichiarava di non essere a conoscenza degli intenti di IM

1.

(suo ex compagno) e di __________, di essere stata contattata quel mattino da

IM 1 per accompagnare un suo amico (che lei non conosceva e non aveva mai

visto) a __________ per ritirare un veicolo, cosa che lei aveva fatto

attendendo __________ all’esterno della concessionaria. Ritenuto come al

mattino non fosse stato possibile ritirare il veicolo, aveva acconsentito a

riaccompagnare __________ anche nel pomeriggio, questa volta posteggiando

lontano dal garage, come chiestole dal suo accompagnatore (VI PG __________

03.09

, all. 7 Rapp. arresto provvisorio, AI 4); confermava che __________ quando

si trovavano in auto le aveva chiesto se avesse una busta con sé e di avergliene

effettivamente consegnata una (VI PP ______ 04.09.2015, p. 3, AI 6);

- che, oltre

alle dichiarazioni di __________, agli atti vi sono diversi SMS e conversazioni

Whatsapp tra quest’ultimo e IM 1 da cui risulta come i due fossero in stretto

contatto per la questione dei veicoli presi a noleggio (ad esempio invio copia

della licenza di condurre di __________, SMS da cui si capisce che __________

una notte si era recato nei pressi dell’aeroporto di __________ a prendere IM 1

dopo il rientro di quest’ultimo dalla consegna del primo veicolo noleggiato,

ecc.; all. VI PP __________ 22.09.2015, AI 26);

- che, in

esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria internazionale formulata l’8

settembre 2015 dal Procuratore pubblico (AI 22), in data 13 novembre 2015 IM 1

veniva interrogato a __________ (Italia); in tale occasione si dichiarava

estraneo alle truffe perpetrate a danno delle società di noleggio, addossando

le responsabilità a __________ e __________ (AI 41);

- che le

società ACPR 1 e ACPR 2 si sono costituite accusatori privati nell’ambito del

procedimento penale; la prima ha chiesto un risarcimento del danno pari a fr.

39'900.- (valore del veicolo all’acquisto da parte della società), oltre la

rifusione del mancato guadagno, di fr. 298.52 per spese relative al veicolo e

delle spese legali (AI 66), mentre la seconda non ha avanzato pretese di natura

civilistica;

- che con

decisione 14 gennaio 2016, il procedimento penale a carico di IM 1 è stato

disgiunto da quello a carico di __________ e __________ (AI 58);

- che con atto

di accusa 17 / 2016 del 15 febbraio 2016 (doc. TPC 1), il Procuratore pubblico

ha promosso l’accusa nei confronti di IM 1 per ripetuta truffa, consumata e

tentata, per avere, in correità con __________ (punti 1.1-1.3 AA) e in parte

con __________ (punto 1.3 AA), ripetutamente ingannato o tentato di ingannare

con astuzia i titolari e/o i dipendenti delle società di autonoleggio, questo i

sopramenzionati episodi a danno di ACPR 1, ACPR 2 e __________;

- che, di

transenna, si segnala che in data 15 febbraio 2016 il procedimento penale

aperto per truffa nei confronti di __________ è stato abbandonato (doc. TPC

15), mentre nei confronti di __________ il Procuratore pubblico, sempre il 15

febbraio 2016, ha emesso un decreto di accusa - regolarmente cresciuto in

giudicato - con cui è stato condannato a 90 aliquote giornaliere da fr. 80.00

cadauna per la tentata truffa a danno della __________ (doc. TPC 15);

- che __________,

dal canto suo, il 17 ottobre 2017 è stato condannato con rito abbreviato alla

pena detentiva di 8 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

anni, per ripetuta truffa in correità con IM 1, in parte consumata a danno

delle società ACPR 1 e ACPR 2, in parte tentata a danno della __________,

rispettivamente per un’appropriazione indebita, quest’ultima commessa senza il

concorso del qui imputato. __________ è stato inoltre condannato al pagamento a

favore di ACPR 1 dell’importo di CHF 30'793.00 (di cui CHF 25'514.00 pari al valore

Eurotax del veicolo “base” al momento del noleggio, oltre a CHF 5'279.00 per

equipaggiamento supplementare), oltre a spese di patrocinio pari a CHF

3’037.50, con rinvio al foro civile degli accusatori privati per eventuali

ulteriori pretese;

- che IM 1,

regolarmente citato, non si è presentato alla prima udienza tenutasi il 17

ottobre 2017. Egli ha in seguito fatto pervenire per il tramite del suo legale

uno scritto datato 18 novembre 2017 con cui ha preannunciato la sua assenza per

la seconda udienza fissata per il 22 novembre 2017 e si riconosce responsabile

dei fatti indicati dell’AA (doc. TPC 22); essendone date le condizioni,

nell’ambito dell’udienza 22 novembre 2017 si è proceduto al dibattimento nella

forma della contumacia;

- che la Corte

ha confermato l’AA emesso a carico di IM 1 innanzitutto sulla base della

chiamata in correità di __________ che quale correo ha ammesso le proprie

responsabilità e, come detto sopra, è stato processato e condannato per quanto

ha dichiarato; ne discende che quella formulata da __________ nei confronti di IM

1.

non è una chiamata a scarico, ciò che concorre a sostenerne la credibilità.

La chiamata in correità risulta poi dettagliata, circostanziata ed anche

confermata da elementi esterni, segnatamente dalla testimonianza dell’amica di IM

1.

(__________) - persona che __________ non conosceva - che ingaggiata

dall’imputato che le chiedeva un favore, ha effettivamente accompagnato __________

a __________ presso la __________ per il ritiro della __________, confermando

così il coinvolgimento di IM 1 dietro le azioni di __________;

- che vi sono

poi le conversazioni Whatsapp e gli SMS scambiati tra IM 1 e __________ che

confortano il dire di quest’ultimo, ad ulteriore conferma della versione da lui

resa;

- che,

inoltre, vi sono i precedenti penali di IM 1: i nuovi fatti di cui deve

rispondere si situano nello stesso solco di quelli per i quali è già stato

condannato nel febbraio 2015 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, reati che

sono la truffa in correità con terzi e l’appropriazione indebita sempre

relative a veicoli presi a noleggio e mai restituiti;

- che per

quanto concerne la commisurazione della pena, la Corte ha ritenuto grave la

colpa di IM 1 che a distanza di breve tempo dalla precedente condanna, qualche

mese, è tornato a commettere nuovamente lo stesso tipo di reato, dando prova

della sua irriducibilità e dimostrando che né la carcerazione preventiva subita

nel precedente procedimento, né la condanna che gli è stata inflitta, sono

servite a trattenerlo dal delinquere di nuovo; egli ha agito a scopo di lucro,

per guadagnare soldi facili, senza troppa fatica, ed è questa la molla che lo

ha spinto di nuovo a commettere lo stesso genere di reati;

- che, in

aggiunta, IM 1 non ha ritenuto di comparire al dibattimento, facendo pervenire

uno scritto con il quale riconosce i fatti imputatigli descritti nell’AA, ciò

che non è comunque sufficiente per ritenere che si sia assunto le sue

responsabilità;

- che, tutto

ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena di 10

mesi di pena detentiva, oltre alla revoca della sospensione condizionale della

condanna inflitta con sentenza 23 febbraio 2015 della Corte delle Assise

criminali del Cantone Ticino;

- che, in merito

alla sospensione condizionale della pena, IM 1 si trova nella condizione di cui

all’art. 42 cpv. 2 CP e cioè della necessaria presenza di circostanze

particolarmente favorevoli che devono ricorrere per far sì che si possa far

luogo alla sospensione condizionale della pena; circostanze particolarmente

favorevoli che nella condizione di IM 1 non risultano date in quanto non si è

presentato al dibattimento, quindi non ha ritenuto di doversi assumere fino in

fondo le sue responsabilità, non si sa se ha effettivamente un lavoro come ha

affermato nello scritto fatto pervenire a questa Corte e non si conosce la sua

attuale condizione personale, familiare e finanziaria, motivi per cui la pena

che viene inflitta non può che essere da espiare;

- che,

inoltre, IM 1 è condannato, in solido con __________, al pagamento

all’accusatore privato ACPR 1 di fr. 30'793.00 (di cui fr. 25'514.00 pari al valore

Eurotax del veicolo base al momento del noleggio, oltre a fr. 5'279.00 per

equipaggiamento supplementare), oltre fr. 3'037.50 per spese di patrocinio; per

eventuali ulteriori pretese di natura civile, gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro;

- che la

tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono poste a carico

del condannato;

- che le spese

per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4

CPP; la nota del difensore d’ufficio avv. DUF 1 è stata approvata per

complessivi fr. 3'432.25, di cui fr. 3'060.00 di onorario, fr. 118.00 di spese

e fr. 254.25 di IVA.

visti gli artt.: 12, 22, 40, 42,

46, 47, 51, 146 CP;

126, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia in contumacia:

1.

IM 1

è autore colpevole di:

ripetuta truffa, in parte tentata

per avere,

a __________, __________, __________ e in altre località,

nel periodo 18 agosto 2015 – 3 settembre 2015,

in correità con __________ e in parziale correità con __________,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

1.1

il 18 agosto 2015,

in correità con __________,

ingannato con astuzia gli organi e/o i collaboratori della società

ACPR 1, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della

società, e meglio a mettere a disposizione sua e di __________ tramite

contratto di noleggio il veicolo __________ n. telaio __________, di colore

bianco, immatricolato __________, sottacendo il fatto che il veicolo preso a

noleggio non sarebbe più stato riconsegnato;

1.2

il 27 agosto 2015,

in correità con __________,

ingannato con astuzia gli organi e/o i collaboratori della società

ACPR 2, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio della

società, e meglio a mettere a disposizione sua e di __________ tramite

contratto di noleggio il veicolo __________, n. telaio ____________________, di

colore grigio, immatricolato TI __________, sottacendo il fatto che il veicolo

preso a noleggio non sarebbe più stato riconsegnato;

1.3

il 3 settembre 2015,

in correità con __________ e __________,

tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o i collaboratori

della società __________, inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al

patrimonio della società, e meglio tentato di far mettere a disposizione sua,

di __________ e __________ tramite contratto di noleggio il veicolo __________,

n. telaio __________, immatricolato __________, sottacendo il fatto che il

veicolo preso a noleggio non sarebbe più stato riconsegnato, ritenuto che il

veicolo non è stato consegnato dalla società unicamente a seguito

dell’intervento della Polizia Cantonale;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

E’ ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,

sospesa in ragione di 2 (due) anni, inflitta con sentenza 23 febbraio 2015

della Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino.

4.

Non viene revocata la

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da

fr. 60.00 cadauna inflitta con decreto d’accusa 7 dicembre 2009 dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino.

5.

IM 1 è condannato, in

solido con __________, al pagamento all’accusatore privato ACPR 1 di fr.

30'793.00 (di cui fr. 25'514.00 valore Eurotax del veicolo base al momento del

noleggio, oltre a fr. 5'279.00 per equipaggiamento supplementare), oltre fr.

3'037.50 per spese di patrocinio; per l’importo rimanente, l’accusatore privato

è rinviato al competente foro civile.

6.

L’accusatore privato ACPR 2

è rinviata al competente foro civile per le eventuali pretese di natura civile.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'060.00

spese fr. 118.00

IVA (8%) fr. 254.25

totale fr. 3'432.25

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'432.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Il condannato è reso

attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise criminali (art. 368 cpv. 1 CPP).

10.

Parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro

la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale

evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte

d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 207.35

fr. 1'507.35

============