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Decisione

72.2016.200

Infrazione aggravata alla LStup: per avere alienato, depositato e procurato 633.8 g di cocaina. Infrazione alla LStup: per avere procurato 1 g di marijuana. Colpevole di avere facilitato l'entrata e i

17 gennaio 2017Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti indicati nell’AA sono in gran parte ammessi

e riconosciuti dall’imputato oltre che provati attraverso numerosi riscontri e,

anche sotto il profilo giuridico, la Corte non rileva questioni meritevoli di

dover essere trattate. Le uniche due questioni che s’impongono, risparmiando al

lettore superflue disquisizioni giuridiche con riferimento ai reati

pacificamente ammessi dall’imputato, riguardano, da un lato, l’unico reato

contestato dalla difesa e, dall’altro, i criteri da adottare per giungere ad

una corretta quantificazione della pena.

Il reato contestato è quello di cui al punto 3

dell’AA, ovvero il riciclaggio di denaro che l’imputato avrebbe posto in essere

nel periodo compreso tra aprile 2016 e il 27 giugno 2016. Con riferimento a tale

imputazione, si dice sin da ora che la Corte non ha ritenuto sufficientemente

accertato il reato così per come indicato nell’AA.

Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.

305bis CP, chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di

denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,

ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si

tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è

dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia

raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF

6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007

consid. 7.1.).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013

del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed.,

Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente

o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che

decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.

Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone

proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza

delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza

criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211

consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid.

2.).

Va sin da subito considerato come nello svolgimento

della sua attività criminosa, IM 1 non si è occupato della materiale gestione

del denaro provento dello spaccio, così come non ha posto in essere operazioni

che potessero impedire l’accertamento della provenienza delittuosa di quel

denaro. Osservando difatti com’era organizzata l’attività di spaccio, si può

constatare che IM 1, dapprima riceveva dai fornitori

tunisini la sostanza stupefacente che doveva vendere e, poi, ne consegnava il

ricavato ad __________, il quale lo custodiva nella cassaforte posta

all’interno dell’appartamento di __________. Svolta tale attività,

periodicamente, __________ restituiva il medesimo denaro a IM 1, il quale,

talvolta assieme allo stesso __________, altre volte da solo, lo consegnava

definitivamente agli stessi fornitori della cocaina. IM 1 consegnava dunque

quello stesso denaro ricevuto dai diversi acquirenti della cocaina, ovvero le

medesime banconote, senza che su di esso vi apportasse alcuna operazione atta a

vanificarne l’origine criminosa. L’imputato si è dunque

limitato a fungere da “corriere” oltre che della droga, anche del denaro che

nemmeno custodiva e che non alterava in nessun modo.

Spettava poi eventualmente agli stessi fornitori

della sostanza stupefacente, che per il suo tramite ricevevano quanto ricavato

dalla vendita, porre in essere tutte quelle operazioni finalizzate ad impedire

l’accertamento dell’origine del denaro medesimo. Inoltre non è stato neppure

possibile stabilire se il denaro ricavato sia stato utilizzato per l’acquisto

di altro stupefacente e quindi reinvestito nella medesima attività di spaccio,

come sostenuto dalla difesa, oppure sia stato diversamente impiegato in altre

operazioni e reso dunque non più rintracciabile.

Ad ogni modo, non avendo l’imputato posto in essere

quelle tipiche condotte finalizzate a “ripulire” il denaro provento di un

crimine e non essendo stato neppure provato come il medesimo denaro sia stato

poi effettivamente impiegato, la Corte ritiene di dover assolvere l’imputato

relativamente al reato di riciclaggio di denaro.

Confermati, sia in fatto che in diritto, tutti gli

altri reati contestati nell’AA, ammessi dall’imputato e pacificamente

riscontrati negli atti d’indagine, per i quali occorre dunque determinare la

relativa pena.

5. Delle pene

5.1. Per l’art.

47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge

ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2. La

responsabilità dell’imputato è oggettivamente grave. Ingente è il quantitativo

di cocaina che IM 1 ha alienato a più persone e in più circostanze. Non si è

trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di

cessione dello stupefacente posta in essere con cadenza quotidiana e nei

confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo che uno di essi, __________,

ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero 220 grammi su di un totale

di 633.8 grammi di stupefacente venduto.

Dal canto suo, l’imputato non si è limitato alla

mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava in Italia per

consegnare ai fornitori il ricavato dello spaccio e talvolta portare in Ticino

la cocaina, mantenendo poi con essi i contatti e agevolando l’ingresso e il

soggiorno illegale di cittadini tunisini che arrivavano in Svizzera al solo

scopo di controllare l’attività di spaccio.

Dagli esami

effettuati sulla cocaina sequestrata il giorno dell’arresto, si è appurato che

la stessa aveva un grado di purezza molto elevato, pari all’85%, prestandosi

pertanto ad essere ulteriormente divisa e venduta, aumentando così il pericolo

la salute di numerose persone.

5.3. Ma se la

responsabilità oggettiva dell’imputato in relazione ai fatti commessi è grave,

è sotto il profilo soggettivo che la responsabilità raggiunge il suo culmine.

L’imputato era difatti già stato condannato una prima volta il 04.06.2009 per

il reato di falsità in documenti ed una seconda il 25.09.2014 alla pena

detentiva di 13 mesi, pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di

3 anni, per i reati di cui all’art. 19 cpv. 2 della LF sugli stupefacenti e per

incitazione all’entrata, alla permanenza e al soggiorno illegale, ossia per gli

stessi reati di cui in rassegna.

L’imputato, nonostante il precedente specifico sia

con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla

violazione della LF sugli stranieri, in breve tempo è tornato a nuovamente

frequentare il medesimo ambiente criminale da cui probabilmente non si era mai

separato, dedicandosi all’attività di spaccio, nonostante non avesse debiti e

dunque non aveva impellente bisogno di dover recuperare denaro in breve tempo.

La prognosi su

quello che sarà il comportamento futuro dell’imputato non può quindi che essere

infausta, preso atto anche di quelle che sono le prospettive future, assai

fumose, riferite in aula, quanto al momento in cui sarà uscito dal carcere, e

meglio l’intenzione di trasferirsi in __________ dalla sua compagna per poter

lì svolgere un’attività lavorativa che, oggi come oggi, è del tutto

inconsistente, tanto più che ha riferito di conoscere poco il __________ e di

non vedere la sua compagna da circa due anni, ma di unicamente sentirla, seppur

con frequenza regolare:

“ADR che una volta scarcerato è mia intenzione

raggiungerla in __________ e sposarla. Lei mi sta aspettando per questo. Io

aprirò là un’attività per mantenerci, so che non è facile ma mi impegnerò e

troverò i giusti contatti”.

Non vi sono dunque prospettive concrete che

attendono l’imputato una volta scontata la pena, circostanza che non può che

tradursi in una prognosi negativa, restando pertanto reale il pericolo di una

nuova recidiva.

5.4. Con riferimento

alle circostanze personali, per quanto concerne la richiesta avanzata dalla

difesa di riconoscere l’attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte

ha ritenuto che nel caso di specie occorre parlare di collaborazione attiva e

non di sincero pentimento, che si deve desumere unicamente dai fatti e non

dalle dichiarazioni dell’imputato. IM 1, pur dandogli atto di un’ampia

collaborazione, non ha mai fatto i nomi di coloro che si trovano al vertice

dell’organizzazione, fornendo invece informazioni dettagliate unicamente con

riferimento a chi, come lui, non rivestiva un ruolo di comando. Inoltre, egli,

al momento dell’arresto di __________, non ha affatto interrotto lo svolgimento

dell’attività di spaccio, ma ha anzi cooperato con i fornitori tunisini che si

trovavano in Italia per condurre il sostituto di __________ in Ticino e

proseguire così nella medesima attività criminosa, dimostrando in tal modo

ostinazione nel voler continuare in siffatta direzione.

5.5. Parimenti da

respingere è la richiesta della difesa di riconoscere l’attenuante specifica di

cui all’art. 48 CP con riferimento allo stato di grave angustia in cui si

sarebbe trovato l’imputato al momento dei fatti. È già stato sottolineato come

egli non aveva ingenti debiti a cui dover far fronte, così come non aveva

necessità di reperire immediatamente del denaro. Oltretutto, come da sue stesse

dichiarazioni, l’attività di spaccio da lui posta in essere non era per nulla

fruttuosa, ma dalla stessa vi ricavava soltanto il pagamento delle spese

sostenute oltre che una piccola dose di stupefacente che consumava. Pertanto

l’imputato avrebbe avuto tutti i motivi per interrompere quanto stava facendo,

che oltre ad essere illegale non era nemmeno redditizio, per dedicarsi invece

alla ricerca di un lavoro onesto, cosa che invece non è successa. Egli non si è

fermato fino al giorno del suo arresto:

" La scorsa

estate visto che ero senza lavoro, __________ mi ha chiesto se volevo

collaborare con lui nella vendita di cocaina. In pratica lui pagava l’affitto,

la spesa, le ricariche telefoniche, la benzina e mi consegnava qualche volta

alla settimana 0.2 /0.3 grammi di cocaina destinata al mio consumo personale”.

(VI PP, 23.09.2016, p. 3, AI 68).

6. Preso

atto dell’importante colpa oggettiva e soggettiva dell’imputato, conformemente

all’art. 46 CPP, la Corte, ritenendo, per le ragioni già esposte, infausto il

prognostico sulla persona dell’imputato, a fronte anche delle prospettive per

il suo futuro che sono fumose e poco attuabili, revoca la precedente

sospensione della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza della Corte

delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014. Va sul punto rilevato come

non vi sono indicazioni da parte dell’imputato che possano condurre ad un

diverso giudizio, né con riferimento al suo vissuto (precedenti penali

specifici ed assenza di una reale volontà di incanalare la propria vita su

binari opportuni), né con riferimento al suo futuro concreto.

7. Compito

della Corte nel caso in esame è in definitiva di determinare una pena

equilibrata che tenga conto non solo della gravità dei reati commessi, ma anche

dell’effetto che la revoca della precedente sospensione condizionale avrà

sull’imputato.

Per la Corte, in altri termini, la sanzione deve

tenere conto della revoca della sospensione condizionale della citata pena

detentiva di 13 mesi, in modo tale da non risultare sproporzionata, fermo

restando il condivisibile aggravio di pena che tale revoca comporta ex se e che

sottende proprio alla ratio dell’art. 46 CP.

IM 1, infatti, è un uomo di __________ anni e, in

tutta la vicenda, pur avendo responsabilità gravi, è stato comunque un mero

esecutore, senza compiti di particolare direzione.

Preso dunque atto di tutto quanto sopra indicato, la

Corte ritiene di dover condannare l’imputato alla pena detentiva di 26 mesi di

detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre al ripristino

della precedente condanna di 13 mesi.

8. Con

riferimento agli oggetti in sequestro, si tratta prevalentemente di oggetti che

sono serviti per la commissione di reati, come il bilancino per dividere le

dosi, i cellulari con i contatti di fornitori e acquirenti, la documentazione

cartacea manoscritta riportante diversi nominativi e riferimenti telefonici,

così come meglio specificato nell’AA. Di tutto quanto in sequestro se ne ordina

quindi la confisca.

Conformemente alla richiesta della difesa, la Corte

autorizza l’imputato, per il tramite dell’autorità di esecuzione, a poter

estrarre dai telefoni cellulari i numeri di telefono delle persone che non

risultano coinvolte nella vicenda. Circostanza da eseguirsi in separata sede,

prima della scarcerazione.

9. Le

spese processuali sono poste a carico del condannato.

Per quanto concerne le spese per la difesa

d’ufficio, sono state approvate così come presentate, essendo state

ritenute appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del

mandato.

visti gli art. 12, 40, 42, 46, 47,

49, 51, 69, 305bis CP; 19, 19a LStup; 116 LStr; 135, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio

2016, a __________, alienato, depositato e procurato in altro modo a terze

persone complessivamente 633.8 grammi di cocaina;

1.2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo aprile 2016 – 27 giugno

2016, a __________, procurato in altro modo a __________ 1 grammo di marijuana,

offrendoglielo;

1.3. ripetuta infrazione alla

LF sugli stranieri

per avere,

nell’aprile 2016 – 12 luglio 2016, a __________ e __________,

facilitato l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera dei cittadini tunisini

__________ e __________, conducendoli dall’Italia a __________, segnatamente

presso l’abitazione di __________, nonostante fossero privi del necessario

visto d’entrata;

1.4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio

2016, a __________ ed in altre non meglio precisate località del Cantone

Ticino, intenzionalmente consumato 40 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 3 dell’AA.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

ad una multa di fr. 100.-, la quale, in caso di mancato pagamento,

sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza

della Corte delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014.

5.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9'254.95

spese fr. 99.40

totale fr. 9'354.35

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’354.35 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'642.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 124.60

fr. 3'866.60

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