72.2016.200
Infrazione aggravata alla LStup: per avere alienato, depositato e procurato 633.8 g di cocaina. Infrazione alla LStup: per avere procurato 1 g di marijuana. Colpevole di avere facilitato l'entrata e i
17 gennaio 2017Italiano45 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.200
Lugano,
17 gennaio 2017/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Veronica
Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12 luglio 2016 al 29 agosto
2016 (49
giorni)
in anticipata espiazione della pena dal 30 agosto 2016
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 168/2016 del 25 ottobre 2016, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016, a __________,
alienato, depositato
e procurato in altro modo a terze persone complessivamente 633.8
grammi di cocaina,
1.1 di cui 580
grammi di cocaina da lui alienati, in più occasioni, e meglio,
1.1.1. per avere, nel
periodo luglio 2015 – marzo 2016, in correità con __________, alienato 352
grammi di cocaina a consumatori locali, tra i quali __________, __________, __________
stupefacente confezionato in bolas da 0.5 grammi l’una a CHF 100.-
rispettivamente in sacchetti da 5/10 grammi l’uno a CHF 180.- il grammo;
1.1.2. per avere, nel
periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, in correità con __________, alienato 220
grammi di cocaina a consumatori locali, tra i quali __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, tale “__________” e altre persone non meglio
identificate, stupefacente confezionato in bolas da 0.5 grammi l’una al prezzo
variabile di CHF 80.-/100.-;
1.1.3. per avere, nel periodo
7-12 luglio 2016, in correità con __________, alienato 8 grammi di cocaina a
consumatori locali tra i quali __________ e altre persone non meglio
identificate, stupefacente confezionato in bolas da 0.5 grammi l’una a CHF
100.-;
1.2 di cui 48.8
grammi netti di cocaina (con grado di purezza compreso tra l’82.1% e l’86.2%)
da lui depositati, nel corso del mese di giugno 2016, presso __________
affinché quest’ultimo li custodisse nella cassaforte da lui detenuta presso
l’abitazione di __________, stupefacente destinato a essere alienato a terze
persone;
1.3 di cui 5
grammi di cocaina, da lui procurati gratuitamente, per il tramite di
__________, a __________;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 19
cpv. 2 lett. a in rel. con il cpv. 1 lett. b, c LStup;
2. infrazione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
aprile 2016 – 27 giugno 2016, a __________, procurato
in altro modo a __________ 1 grammo di marijuana,
offrendoglielo;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art.19
cpv. 1 lett. c LStup;
3. riciclaggio
di denaro
per avere, nel periodo aprile 2016 - 27 giugno 2016,
a __________, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, ossia dallo spaccio di
cocaina da lui posto in atto, nel medesimo periodo di tempo, con __________, e
meglio,
consegnando a __________, in più occasioni, un
importo di denaro compreso tra complessivi CHF 30'800.- e CHF 44'000.-,
affinché quest’ultimo lo custodisse all’interno della cassaforte da lui
detenuta presso l’abitazione di __________,
denaro che, in un secondo tempo, chiedeva ad __________
di ritornargli, e che poi provvedeva a consegnare ai suoi fornitori di sostanze
stupefacenti,
compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori
patrimoniali;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art.
305bis cifra 1 CP;
4. ripetuta
infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e
all'attività lucrativa senza autorizzazione)
per avere, nel aprile 2016 – 12 luglio 2016, a __________
e __________, facilitato l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera dei
cittadini __________ __________ e __________, conducendoli da __________ a __________,
segnatamente presso l’abitazione di __________, nonostante fossero privi del
necessario visto d’entrata;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 116
cpv. 1 lett. a LStr;
5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo
luglio 2015 – 12 luglio 2016, a __________ e in altre non meglio precisate
località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato 40 grammi di cocaina;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto: art. 19a
cifra 1 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:05 alle ore 16:15.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 1 ha ceduto nuovamente al richiamo dei soldi facili, si è
prestato a sostenere lo spaccio di stupefacenti da parte di cittadini tunisini,
ha ammesso di aver spacciato cocaina con essi. Nel corso dell’inchiesta egli ha
fornito i nominativi di alcuni dei suoi acquirenti, collaborando attivamente
anche a fronte di alcune dichiarazioni divergenti di questi. IM 1 si era
comunque limitato inizialmente a menzionare l’esistenza di un cittadino
tunisino (__________), poi identificato grazie alle dichiarazioni di alcuni
acquirenti. Egli ha comunque poi confermato l’identità del correo. Ripercorre i
fatti così come descritti nell’AA e nel verbale finale, ammessi dall’imputato.
Egli è infine risultato anche consumatore di cocaina. Il diritto è chiaro, si
tratta di infrazione aggravata alla LStup, infrazione semplice LStup,
riciclaggio di denaro, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione
alla LStup. Per la commisurazione della pena, egli è recidivo specifico. Vi è
una pena di 13 mesi precedentemente sospesa condizionalmente, di cui chiede la
revoca non essendo stato capace, l’imputato, di dare una svolta alla sua vita,
avendo commesso dei reati nel corso del periodo di prova. La prognosi è
sfavorevole, egli non ha un lavoro e potrebbe tranquillamente tornare a
spacciare, com’è già successo. La PP chiede una pena detentiva di 2 anni e 9
mesi da espiare, la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.- per la
contravvenzione, e la revoca della sospensione condizionale della precedente
pena;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
descrive le difficoltà professionali vissute da IM 1, le
frequentazioni poco raccomandabili e la difficoltà a mantenersi che lo fanno
deragliare anche dopo la condanna del 2014. IM 1 comincia a sua volta a
consumare cocaina e quando gli propongono di partecipare attivamente
all’attività di spaccio, la droga e la prostrazione hanno già scelto per lui. I
fatti sono stati largamente ammessi e chiariti grazie all’ampia collaborazione
di IM 1. Con riferimento al pt. 1 dell’AA, la difesa sottolinea che quasi metà
della sostanza alienata è finita nelle mani di un unico consumatore. Si
trattava di consumatori abituali e non di consumatori nati grazie alla vendita
da parte di IM 1. Nel traffico egli era un subalterno, un confezionatore e
postino. A gestire il traffico era __________. Chiede che il suo ruolo
subordinato venga tenuto in considerazione nella determinazione della pena.
Chiede che questa non sia superiore a 24 mesi di detenzione, da dedursi il
carcere preventivo sofferto. Con riferimento al reato di riciclaggio, la difesa
chiede il proscioglimento, tenuto conto dell’unità delle azioni con cui sono state
realizzate le fattispecie indicate nell’AA. Gli atti per vanificare il
ritrovamento del ricavato dello spaccio non erano certo complesse operazioni
finanziarie. Si sono limitati a custodire il provento della vendita in una
cassaforte acquistata al supermercato, per poi reinvestirlo nel traffico. La PP
non ha accertato se l’imputato ed i correi abbiano in qualche modo utilizzato,
trasferito e nascosto quanto ricavato dalla realizzazione del reato principale
per scopi diversi dall’acquisto di nuovo stupefacente. Essi hanno posto in atto
solo atti propedeutici alla ripetizione del medesimo reato. Non hanno nemmeno
cambiato il taglio delle banconote. Il reato di riciclaggio, qualora fosse
ritenuto consumato, si è palesato nella forma più lieve, cita la DTF 122 IV 211
pag. 218 a tal proposito. Con riferimento ai pt. 2 e 5 AA, chiede che, alla
luce del capo d’imputazione principale, la Corte prescinda per il pt. 5 in
applicazione della cfr. 2 dell’art. 19a LStup, da ogni pena. Per l’infrazione
semplice alla LStup, si allinea con la richiesta di pena della PP. Sul pt 4 AA,
la difesa rileva che i correi non avrebbero di certo avuto bisogno di IM 1 per
entrare in Svizzera. La gravità di tale imputazione va dunque ridimensionata.
Alla luce della presumibile durezza della pena detentiva che sarà inflitta per
il reato principale, chiede che i concorsi abbiano una minima influenza. La
probabile revoca della sospensione della precedente pena detentiva, cumulata
alla nuova pena detentiva, saranno sufficienti a riparare la colpa di cui egli
si è macchiato. Egli ha agito per disperazione, viveva degli spicci che i
responsabili dello spaccio gli passavano, buste della spesa, qualche grammo di
cocaina o ricariche per il cellulare. Finché ha potuto lavorare non ha commesso
reati, solo quando i morsi della fame sono diventati insostenibili, ha ripreso
a delinquere. Il suo vissuto va considerato: egli è stato per quasi 50 anni
incensurato. La difesa chiede l’attenuante del sincero pentimento, da lui
palesato sin dal primo verbale di Polizia, dove ha reso integrale confessione e
ha cooperato attivamente all’accertamento dei fatti. Giusta l’art. 48 CP chiede
che la Corte consideri che ha agito sotto l’influsso di un grave stato di
angustia derivante dalla sua disastrosa situazione finanziaria. Con riferimento
alla sospensione quantomeno parziale della pena, la difesa conosce l’impatto
rilevante del precedente specifico sulla prognosi. Chiede comunque alla Corte
di tenere in conto il fatto che IM 1 ha ringraziato i poliziotti che hanno proceduto
al suo arresto e non ci ricascherà. Questa nuova condanna che implicherà la
revoca della precedente sospensione, gli farà pagare caro il suo agire. La
difesa chiede di considerare una prognosi favorevole valutando una sospensione
parziale della pena detentiva. Cita l’art. 46 CP, per cui la revoca non è la
sola possibilità. Il giudice può ammonire o prorogare il periodo di prova. La
revoca deve essere l’ultima ratio e avviene solo se vi è da attendersi che egli
commetterà nuovi reati. In ragione di tutto quanto sopra, la difesa chiede che
egli venga condannato ad una pena detentiva non eccedente i 24 mesi, dedotti
quelli già espiati. Chiede che egli venga prosciolto dal riciclaggio.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum
vitae e precedenti penali
Nel primo
interrogatorio davanti alla PP in data 12.06.2016, l’imputato riferisce in
merito alla sua situazione personale:
"
Sono nato e cresciuto a __________ …omissis…
”.
Nell’interrogatorio finale di data 23.06.2016, IM 1 precisa quanto
precedentemente dichiarato riconoscendo un debito non meglio quantificato nei
confronti di tale __________, dal quale aveva ricevuto del denaro senza averlo
interamente restituito, debito risalente al 2005.
Nel corso dell’interrogatorio reso in aula, l’imputato,
in merito al suo legame sentimentale, precisa:
"
l’intenzione era quella di sposarci, ma poi la cosa non è andata
in porto. La sento ancora ogni due/tre settimane per telefono, sa che mi trovo
in carcere. Una volta scarcerato è mia intenzione raggiungerla in __________ e
sposarla. Lei mi sta aspettando per questo. Io aprirò là un’attività per
mantenerci, so che non è facile ma mi impegnerò e troverò i giusti contatti”.
Con riferimento ai precedenti penali, dal casellario
giudiziale risulta che IM 1 è stato condannato una prima volta il 04.06.2009
(decreto d’accusa Ministero Pubblico) alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere a 80.- CHF, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, e alla multa di CHF 500, per il reato di falsità in documenti.
Il 25.09.2014 l’imputato ha subito una seconda
condanna con sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena
detentiva di 13 mesi, pena condizionalmente sospesa per un periodo di 3 anni,
per i reati di cui all’art. 19 cpv. 2 della LF sugli stupefacenti e per
incitazione all’entrata, alla permanenza e al soggiorno illegale.
L’imputato ha pertanto dei precedenti specifici sia
con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla
violazione della LF sugli stranieri.
In merito a tali precedenti penali, IM 1,
interrogato il 12.06.2016, ha dichiarato:
"
Riguardo ai miei precedenti penali, in Svizzera nel 2009 sono
stato arrestato per fatti analoghi a quelli che mi sono stati contestati oggi,
si trattava di vendita di cocaina.
La verbalizzante mi fa prendere atto dei
miei precedenti che risultano dal casellario giudiziale, al riguardo affermo
che non ricordavo del decreto d’accusa del 2009 e inoltre per quanto riguarda
l’infrazione alla LF sugli stranieri, la stessa è da ricondursi all’ospitalità
da me data alla mia compagna __________, ricordo che le era scaduto il visto
d’entrata”.
Dal casellario giudiziale italiano risultano poi una
serie di condanne per l’emissione di assegni bancari a vuoto in concorso con
terze persone.
2. Avvio
delle indagini e circostanze dell’arresto
L’indagine che ha condotto all’arresto di IM 1 ha
preso avvio il 26.06.2016 con l’arresto del cittadino tunisino __________, al
quale, al momento del fermo, sono stati sequestrati 55 grammi lordi di cocaina
e oltre 4.000 Euro. Nel corso dell’inchiesta condotta nei suoi confronti, lo
stesso affermava che la cocaina sequestrata era da lui custodita per conto di
un’altra persona, tale “__________”, identificato successivamente proprio in IM
1. Secondo il racconto di __________, era IM 1 che vendeva al dettaglio la
cocaina mentre il tunisino si occupava soltanto del deposito e della custodia
della sostanza.
Nel corso dell’inchiesta emergeva poi il
coinvolgimento di una pluralità di persone oltre a IM 1 e __________ che, in
diversa misura, presero parte al traffico di sostanze stupefacenti che stava
via via emergendo dalle indagini, come __________, il sedicente __________,
sprovvisto dei documenti d’identità, __________, __________ e __________, oltre
ad altre persone ancora non identificate.
In considerazione di quanto sino a quel momento
accertato, la PP in data 11.07.2016 emetteva un mandato di cattura nei
confronti di IM 1, il quale fu arrestato il giorno successivo all’interno
dell’appartamento ove abitava __________, in Via __________ a __________. Fu lo
stesso IM 1 ad aprire la porta agli agenti che, oltre a lui, nell’appartamento
trovarono anche il sedicente __________, da poco giunto in Ticino per
sostituire __________. Nel corso della perquisizione che ne seguiva, furono
sequestrati 1.1 grammi di cocaina e 1'840.- CHF, trovati nella camera occupata
da __________.
Entrambi i
soggetti sono quindi stati fermati e condotti negli uffici di Polizia al fine
di essere interrogati.
Come si evince
dal rapporto di arresto provvisorio, IM 1, a fronte delle dichiarazioni di __________
che lo coinvolgevano nel traffico di droga, in un primo momento si limitò a
prenderne atto, respingendo tutte le accuse e affermando di trovarsi ospite
presso l’appartamento di __________ da qualche giorno assieme al medesimo __________,
da cui avrebbe ricevuto 1 grammo di cocaina, ma di non averla mai acquistata.
Solo nel successivo interrogatorio davanti alla PP rese piena confessione
ammettendo le proprie responsabilità.
3. I reati
contestati nell’AA
Dopo un iniziale atteggiamento di chiusura,
l’imputato ha quindi ampiamente ammesso le proprie responsabilità, collaborando
attivamente all’accertamento dei fatti.
Sin dal primo interrogatorio reso alla PP lo stesso
giorno del suo arresto, IM 1 ha ricostruito i fatti così per come si sono
verificati, indicando le circostanze di luogo e di tempo in cui è venuto a
contatto con i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, descrivendo altresì le
modalità attraverso cui avveniva lo spaccio. Inizialmente l’imputato, per il
timore di subire delle ritorsioni, aveva dichiarato di non voler riferire i
nomi di chi gestiva lo spaccio di cocaina tra Svizzera e Italia. Una volta però
che la Polizia ha individuato il “capo” dell’organizzazione in __________, egli
lo ha riconosciuto ammettendone le responsabilità.
Oltre al reato principale di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti, le indagini hanno permesso di accertare il
compimento di una serie di altri reati. Ci torneremo.
3.1. Infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
Con riferimento al reato di cui al punto 1 dell’AA,
è il medesimo imputato che, nel primo interrogatorio reso alla PP, ha permesso
di ricostruire quelli che sono stati effettivamente i quantitativi di cocaina
venduta per conto dei tunisini, facendo in modo che il procedimento penale
inizialmente istaurato nei suoi confronti per il solo titolo di “infrazione
alla LF sugli stupefacenti”, fosse poi esteso al più grave reato di “infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti”:
" Tornando
all’attività di spaccio posso dire che gli acquirenti si presentavano
direttamente presso l’abitazione di __________, oppure mi contattavano
telefonicamente su uno dei telefoni di __________ che delle volte mi lasciava.
Si tratta di un telefono di vecchia generazione, di colore nero con il retro
bianco. Se non erro nello stesso era inserita un’utenza Lycamobile che iniziava
con __________.
Quando si presentava l’acquirente io riferivo ad __________
quanto voleva e lui mi consegnava le bolas necessarie, si trattava di
confezioni da 0.5 grammi l’una che vendevamo a CHF 80.-/90.-, solo raramente a
CHF 100.-. Giornalmente, facendo una media, posso dire che passavano tra le mie
mani 6/7 bolas, quindi 3/ 3.5 grammi di cocaina. Il denaro che gli acquirenti
mi consegnavano lo davo subito ad __________.
ADR che per questa mia attività __________ mi
comprava le ricariche del telefono, mi pagava vitto e alloggio presso __________,
e meglio mi consegnava i soldi per fare la spesa e consegnava per l’alloggio a __________
della cocaina destinata al consumo personale di quest’ultimo. Penso che
giornalmente __________ ricevesse da __________ 0.2/0.3 grammi di cocaina,
medesimo quantitativo che __________ consegnava anche a me per il mio consumo
personale.
ADR che __________ non aveva un coinvolgimento
diretto nell’attività di spaccio ma tollerava comunque che la stessa avvenisse
a casa sua in cambio di cocaina a lui destinata.
ADR che l’attività di spaccio è andata avanti sino
all’arresto di __________.
La verbalizzante mi fa prendere atto che stante
le mie dichiarazioni rese poc’anzi sarei giunto con __________ a __________
all’incirca alla fine di aprile 2016 e __________ è stato arrestato il
27.06.2016, quindi in circa due mesi avrei collaborato attivamente nello
spaccio di circa 180 grammi di cocaina.
R. ne prendo atto, ritengo che il quantitativo può
essere corretto”.
(VI PP, 12.07.2016, p. 3, AI 20)
Proprio a fronte di tali dichiarazioni, che comunque
fanno riferimento al solo periodo compreso tra aprile 2016 e il 26 giugno 2016,
ovvero al periodo in cui __________ giunse a __________ con il compito di
controllare l’attività di spaccio e fino a quando venne arrestato, la PP
comunica immediatamente all’imputato nel corso del medesimo verbale che il
procedimento penale sarà esteso al reato di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti:
" La
verbalizzante mi fa prendere atto che viste le dichiarazioni rese nel corso del
presente verbale di interrogatorio, il procedimento penale nei miei confronti
viene esteso al reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e
infrazione alla LF sugli stranieri in relazione all’aver facilitato i due
cittadini tunisini __________ e __________ ad entrare in Svizzera e soggiornarvi
illegalmente, nonché al reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti in
relazione ai miei consumi di cocaina.
R. ne prendo atto”.
(VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20)
Successivamente all’arresto di __________,
l’attività di spaccio non si è affatto interrotta, ma è proseguita con l’arrivo
a __________ di __________, giunto in Ticino proprio per sostituire __________
e continuare con la vendita di cocaina. Al suo arrivo in Svizzera aveva con sé
10 grammi di cocaina:
" Si trattava di 10 grammi di
stupefacente. La scorsa settimana, se non erro martedì, sono andato a __________
a prendere __________ e la cocaina, e assieme abbiamo raggiunto __________
piazzandoci a casa di __________ dove sono ricominciate le vendite. Gli
acquirenti erano però pochi, dopo l’arresto di __________ il giro è calato. Lo
stupefacente trovato in possesso di __________ è il rimanente dei 10 grammi
presi a __________ ai quali vanno tolti anche gli 0.2/0.3 grammi che
quotidianamente consegnava al sottoscritto e a __________. Ritengo possibile di
aver collaborato nella vendita di circa 18 bolas al prezzo di CHF 80.-/100.-
l’una”.
Nel medesimo interrogatorio IM 1 specificava poi nel
dettaglio chi erano gli acquirenti e quanto di volta in volta acquistavano:
" ADR che tra i
nostri acquirenti vi erano __________ che sta al __________ piano del palazzo
dove stavamo noi e acquistava ogni due giorni confezioni da 0.2/0.3 grammi a
CHF 50.- l’una, __________ di 30 anni che acquistava in media due bolas alla
settimana, __________ bionda di origini __________ che acquistava anche lei in
media due bolas alla settimana, __________ acquistava 1 bolas o una confezione
da 0.2/0.3 grammi una volta alla settimana, __________, anche lui acquistava
una o due bolas alla settimana, vi erano poi __________ di 30 anni, __________
di 23/25 anni, __________ di 35 anni, __________ di 35 anni e tale __________,
di 45/50 anni, di questi ultimi, dato che sono un po’ stanco e confuso non
riesco ora a ricordare con che frequenza acquistavano”.
(VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20)
Con riferimento invece al periodo antecedente
all’aprile 2016 (luglio 2015 – marzo 2016), grazie anche alle dichiarazioni di
tale __________, principale acquirente di IM 1, si è potuto accertare che la
cocaina venduta ammonta ad un quantitativo di 352 grammi:
" La
verbalizzante mi fa prendere atto che __________ ha dichiarato il 28.07.2016 di
avere acquistato dal sottoscritto nel periodo metà estate 2015 / inizio ottobre
2015 tra i 90 e i 112.5 grammi di cocaina pagandola CHF 180.00 il grammo precisando
che capitava di saldare i suoi acquisti, che avvenivano ogni 4/5 giorni, alla
fine del mese. Vengo invitato a prendere posizione.
R che in quel periodo gli consegnavo sacchetti da 5
grammi l’uno, non conosco il prezzo di vendita degli stessi. Posso però dire
che delle volte passava ogni 4/5 giorni e altre ogni due settimane, facendo una
stima ritengo di avergli venduto 70/80 grammi di cocaina in quel periodo.
Vorrei aggiungere che lui si riforniva anche da un'altra persona che non
conosco, era stato lo stesso __________ a dirmelo.
La verbalizzante mi fa prendere atto di quanto
dichiarato nel medesimo verbale da __________ ossia che nel periodo successivo
e quindi da novembre a metà gennaio 2016 avrebbe acquistato anche sacchetti da
10 grammi l’uno per complessivi 150 / 187.5 grammi e si sarebbe indebitato
proprio in quel periodo.
R che è vero che acquistava anche sacchetti da 10
grammi l’uno ma molto più raramente, ha però iniziato ad acquistare con più
frequenza, passava in media una volta alla settimana. Potrei dire, sempre
facendo una media, che tre volte acquistava un sacchetto da 5 grammi e la
quarta uno da 10 grammi, quindi circa 25 grammi al mese”.
(VI PP, 23.09.2016, p. 4, AI 68)
Nell’interrogatorio reso alla Polizia il 02.09.2016,
l’imputato ha ricostruito dettagliatamente le diverse cessioni di cocaina
riferite proprio al periodo compreso tra luglio 2015 e marzo 2016, oltre alla
loro quantificazione:
" Mi viene
chiesto di chiarire meglio le mie vendite di cocaina nel periodo luglio 2015 – marzo
2016. Da parte mia posso dire che nel periodo luglio 2015 – metà gennaio 2016,
il grosso delle vendite di cocaina veniva effettuato con __________. Posso dire
che campavamo con i suoi acquisti. Comunque oltre a __________ vi erano altri
due o tre acquirenti che venivano 1-2 volte a settimana e compravano 1 bolas da
0,5 grammi al giorno. Posso dire che in questo periodo, oltre alle vendite a __________,
vendevamo in media altri 2-3 grammi di cocaina. ADR che questi acquirenti erano
parte di quelli che sono già stati sentiti in merito a questa inchiesta, tra i
quali __________, __________ e poi non ricorso gli altri. L’interrogante mi
dice che oltre a __________, nel periodo luglio 2015 – metà gennaio 2016 ho
venduto tra i 52 e i 78 grammi di cocaina. Da parte mia dichiaro che è
possibile. ADR che il prezzo di vendita della cocaina era sempre il solito,
ossia 80-100 CHF a pallina da 0.5 grammi. L’interrogante mi dice che quindi è
giusto dire che nel periodo luglio 2015 – marzo 2016 ho alienato tra i 332 ed i
358 grammi di cocaina. Da parte mia confermo. Mi viene ora chiesto di
quantificare le vendite nel periodo metà gennaio 2016 – fine marzo 2016. Posso
dire che da metà gennaio 2016 __________ ha smesso di acquistare cocaina e noi
fino alla fine di marzo 2016 siamo andati avanti con i soliti 2-3 acquirenti.
In media in questo periodo vendevamo 2-3 grammi di cocaina a settimana. Posso
dire che da metà gennaio 2016 a fine marzo 2016, ho alienato tra i 20 e i 30
grammi di cocaina sempre al prezzo di 80/100 CHF a pallina da 0.5 grammi.
Quindi riassumendo posso dire che nel periodo luglio 2015 – 12 luglio 2016 ho
alienato tra i 552 e i 613 grammi di cocaina”.
(VI PG, 02.09.2016, p. 2, AI 106)
Nell’interrogatorio finale del 23.09.2016, sono
infine state riassunte le risultanze probatorie, e meglio:
" Per quanto
riguarda quindi l’ipotesi di reato di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, nel periodo luglio 2015 – marzo 2016: agendo in correità con __________,
ho alienato a terze persone 352 grammi di cocaina; nel periodo aprile 2016 – 27
giugno 2016, agendo in correità con __________ e __________, ho alienato a
terze persone 220 grammi di cocaina, consegnato a __________ a titolo gratuito
5 grammi di cocaina, nonchè depositato presso __________ 48.8 grammi netti di
cocaina, stupefacente asseritamente destinato alla vendita; nel periodo 7 – 12
luglio 2016, agendo in correità con __________ e __________, alienato a terze
persone 8 grammi di cocaina, sempre al prezzo di CHF 80 – 100.- a pallina da
0.5 grammi”.
(VI PP, 23.09.2016, p. 4, AI 118)
In merito, infine, al guadagno percepito
dall’imputato dall’attività di spaccio, si è potuto appurare come egli non
percepiva denaro, se non in minima parte, ma veniva invece retribuito con il
pagamento delle spese che sosteneva (affitto, benzina, ricariche del cellulare)
e con una piccola fornitura di cocaina che consumava personalmente:
" ADR che __________
l’ho conosciuto a __________ qualche anno fa al __________ o al __________,
locali che entrambi frequentavamo. La scorsa estate visto che ero senza lavoro
mi ha chiesto se volevo collaborare con lui nella vendita di cocaina. In
pratica lui pagava l’affitto, la spesa, le ricariche telefoniche, la benzina e
mi consegnava qualche volta alla settimana 0.2 /0.3 grammi di cocaina destinata
al mio consumo personale”.
(VI PP, 23.09.2016, p. 3, AI 68)
3.2. Infrazione
alla LF sugli stupefacenti.
La contestazione di cui al punto 2 dell’AA, ovvero
di avere procurato a __________ 1 grammo di marijuana, è stata pacificamente
ammessa da IM 1. Nell’interrogatorio di confronto tra l’imputato e lo stesso __________,
a domanda della verbalizzante, il tunisino riconobbe di aver ricevuto in regalo
circa 1 grammo di marijuana da parte di IM 1. Quest’ultimo nel medesimo verbale
ulteriormente specificava:
" confermo di
aver regalato a __________ al massimo 1 grammo di marijuana. Si tratta di
stupefacente che ricevevo dai nostri acquirenti quando magari gli mancavano 10
o 20 CHF per saldare l’acquisto della cocaina, a volte anche me la regalavano.
Preciso che io non consumo marijuana perché mi fa stare male”.
(VI PP, confronto con __________, 26.08.2016, p. 4,
AI 102)
A conferma di quanto dichiarato dall’imputato, gli
esami tossicologici effettuati su di lui, dopo il suo arresto, hanno rivelato
un consumo di cocaina e non di marijuana.
3.3. Riciclaggio
di denaro.
L’accusa di riciclaggio di denaro di cui al punto 3
dell’AA fa riferimento al periodo aprile 2016 – 27 giugno 2016, quando
l’imputato, nell’ipotesi d’accusa, ha compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva provenire da un
crimine, ovvero dallo spaccio di cocaina da lui stesso posto in essere.
Dopo la vendita dello stupefacente, il denaro
ricavato veniva in realtà consegnato da IM 1 ad __________, il quale, come già
indicato, era giunto in Ticino proprio al fine di monitorare l’attività di
spaccio per conto di __________ e dunque anche il denaro raccolto. Era quindi
lo stesso __________ che si occupava di gestire il provento dello spaccio che
custodiva in una cassetta di sicurezza da lui stesso acquistata e che deteneva
all’interno dell’appartamento di __________. Così lo stesso IM 1:
" __________ si
occupava della vendita di cocaina proprio come facevo io, anche lui teneva i
contatti con i clienti e anche lui consegnava cocaina, era indifferente chi dei
due lo facesse.
ADR che il denaro provento della vendita di cocaina
lo custodiva __________ dato che i miei fornitori non si fidavano di me. Questo
denaro delle volte lo portavo io a __________ e delle volte __________ mi
accompagnava, comunque non è mai andato lui da solo anche perché non si fidava
a condurre l’auto in Svizzera”.
(VI PP, 28.07.2016, p. 2, AI 68)
In merito alla materiale consegna del denaro
ricavato dallo spaccio, ai fornitori della sostanza stupefacente, nel verbale
di confronto con __________, l’imputato ha affermato di essersene più volte
occupato personalmente:
" La
verbalizzante mi chiede se mi occupavo io di consegnare il denaro provento
dalla vendita di cocaina a __________. Rispondo di sì, delle volte mi recavo
personalmente a __________ altre volte li consegnavo ai tunisini o marocchini
che mi portavano la cocaina”.
In sostanza dunque, l’imputato riceveva la sostanza
stupefacente dai fornitori, procedeva poi allo spaccio della medesima e ne
consegnava il ricavato ad __________, il quale lo custodiva nella cassaforte
sopra indicata. Periodicamente poi __________ riconsegnava il medesimo denaro a
IM 1, il quale, talvolta assieme allo stesso __________, altre volte da solo,
lo portava e lo consegnava definitivamente agli stessi fornitori della cocaina.
3.4. Ripetuta
infrazione alla LF sugli stranieri (aiuto all’entrata, al soggiorno e
all’attività lucrativa senza autorizzazione).
Le indagini hanno poi permesso di fare luce anche
sulle modalità d’ingresso dei due tunisini in Svizzera, fattispecie imputata al
punto 4 dell’AA, anch’essa pacificamente riconosciuta dall’imputato. In due
momenti diversi l’imputato ha posto in essere una condotta diretta a favorire e
materialmente condurre due cittadini tunisini in modo illegale in Svizzera, al
fine di porre in essere l’attività di spaccio contestata.
Dapprima IM 1 ha favorito l’ingresso di __________
e, successivamente, dopo l’arresto di quest’ultimo, ha favorito l’ingresso e
condotto a __________ __________, proprio in sostituzione del primo e pur
sapendo che entrambi erano privi del relativo permesso.
Con riferimento all’ingresso di __________ in
Svizzera, l’imputato ha dichiarato al PP di averlo aiutato ad entrare e di
avergli anche trovato una sistemazione a __________ presso l’appartamento di __________:
" Ho conosciuto
__________ circa tre mesi fa alla stazione di __________, gli avevano appena
rubato i documenti e si era rivolto al sottoscritto chiedendomi di aiutarlo. Io
l’ho quindi accompagnato presso gli Uffici di Polizia della stazione di __________.
Da lì abbiamo iniziato a sentirci e frequentarci. Parlando abbiamo capito che
entrambi avevamo conoscenze nel mondo degli stupefacenti e quindi __________ mi
ha proposto di collaborare con lui nella vendita di cocaina in Svizzera. Mi
aveva detto che avrebbe organizzato tutto lui, io dovevo solo procurargli un
alloggio e aiutarlo a vendere lo stupefacente.
Gli ho quindi trovato un posto dove stare presso __________
a __________, __________ però non si fidava a stare lì e si trasferiva quindi
dalla donna __________ al __________ piano, moglie di __________. __________
l’ho accompagnato io a __________ un paio di settimane dopo averlo conosciuto”
(VI PP, 12.07.2016, p. 3, AI 20)
Lo stesso __________, nel corso del confronto con IM
1, dichiarava che è stato il medesimo imputato ad aiutarlo a trovare un
alloggio a __________ dietro richiesta di __________:
" Ho sentito
quanto dichiarato da IM 1, confermo che è stato __________ a mandarmi in
Svizzera. Io lo avevo contattato dicendogli che non avevo un posto dove stare e
lui mi ha detto che potevo venire a __________. Confermo di essere giunto in
Svizzera nei primi giorni di aprile 2016”.
(VI PP, 26.08.2016, p. 3, AI 102)
Anche con riferimento a __________, l’imputato ha
ricostruito come, ad inizio luglio 2016, abbia aiutato il tunisino ad entrare
illegalmente in Svizzera nonché a trovargli una sistemazione. Circostanze
confermate da __________, presso la cui abitazione il tunisino è stato condotto
da IM 1:
" Vorrei
rivedere alcune delle mie dichiarazioni appena rese in relazione a __________.
Non è vero che è giunto “per caso” presso __________. In realtà sono stato
contattato da un tunisino che risiede in Italia a __________, del quale non
voglio fare il nome temendo per la mia incolumità, che mi ha chiesto se vi era
la possibilità di alloggiare una persona che avrebbe sostituito __________, io
gli rispondevo affermativamente e lui mi metteva in contatto con __________.
Sempre il tunisino del quale non voglio fare il nome mi diceva che dovevo
recarmi a __________ a prendere __________ e anche la cocaina, cocaina che di
fatto mi consegnava un altro tunisino, sempre a __________. Si trattava di 10
grammi di stupefacente. La scorsa settimana, se non erro martedì, sono andato a
__________ a prendere __________ e la cocaina, e assieme abbiamo raggiunto __________
piazzandoci a casa di __________ dove sono ricominciate le vendite”.
(VI PP, 12.07.2016, p. 6, AI 20)
3.5. Contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti.
L’imputazione di cui al punto 5 dell’AA fa
riferimento invece al consumo, senza la necessaria autorizzazione, di circa 40
grammi di cocaina nel periodo luglio 2015 – luglio 2016. Anche tale circostanza
risulta pacificamente ammessa dall’imputato oltre che confermata dagli esami
tossicologici effettuati su di lui e da cui è emerso il consumo di cocaina:
" Mi viene
chiesto di parlare dei miei consumi ed in merito posso dire che io consumavo.
Negli ultimi 3 anni ho consumato unicamente cocaina e meglio a partire da
luglio 2015 ho consumato circa 0.2 grammi ogni due giorni per un totale massimo
di 40 grammi di cocaina. ADR che non consumo altre sostanze stupefacenti.”
(VI PG, 02.09.2016, p. 3, AI 106)
4. In diritto
Fatti
I fatti indicati nell’AA sono in gran parte ammessi
e riconosciuti dall’imputato oltre che provati attraverso numerosi riscontri e,
anche sotto il profilo giuridico, la Corte non rileva questioni meritevoli di
dover essere trattate. Le uniche due questioni che s’impongono, risparmiando al
lettore superflue disquisizioni giuridiche con riferimento ai reati
pacificamente ammessi dall’imputato, riguardano, da un lato, l’unico reato
contestato dalla difesa e, dall’altro, i criteri da adottare per giungere ad
una corretta quantificazione della pena.
Il reato contestato è quello di cui al punto 3
dell’AA, ovvero il riciclaggio di denaro che l’imputato avrebbe posto in essere
nel periodo compreso tra aprile 2016 e il 27 giugno 2016. Con riferimento a tale
imputazione, si dice sin da ora che la Corte non ha ritenuto sufficientemente
accertato il reato così per come indicato nell’AA.
Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art.
305bis CP, chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio di
denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria,
ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si
tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è
dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia
raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF
6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2,6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007
consid. 7.1.).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013
del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed.,
Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente
o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che
decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.
Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone
proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza
delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza
criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211
consid. 2e, 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid.
2.).
Va sin da subito considerato come nello svolgimento
della sua attività criminosa, IM 1 non si è occupato della materiale gestione
del denaro provento dello spaccio, così come non ha posto in essere operazioni
che potessero impedire l’accertamento della provenienza delittuosa di quel
denaro. Osservando difatti com’era organizzata l’attività di spaccio, si può
constatare che IM 1, dapprima riceveva dai fornitori
tunisini la sostanza stupefacente che doveva vendere e, poi, ne consegnava il
ricavato ad __________, il quale lo custodiva nella cassaforte posta
all’interno dell’appartamento di __________. Svolta tale attività,
periodicamente, __________ restituiva il medesimo denaro a IM 1, il quale,
talvolta assieme allo stesso __________, altre volte da solo, lo consegnava
definitivamente agli stessi fornitori della cocaina. IM 1 consegnava dunque
quello stesso denaro ricevuto dai diversi acquirenti della cocaina, ovvero le
medesime banconote, senza che su di esso vi apportasse alcuna operazione atta a
vanificarne l’origine criminosa. L’imputato si è dunque
limitato a fungere da “corriere” oltre che della droga, anche del denaro che
nemmeno custodiva e che non alterava in nessun modo.
Spettava poi eventualmente agli stessi fornitori
della sostanza stupefacente, che per il suo tramite ricevevano quanto ricavato
dalla vendita, porre in essere tutte quelle operazioni finalizzate ad impedire
l’accertamento dell’origine del denaro medesimo. Inoltre non è stato neppure
possibile stabilire se il denaro ricavato sia stato utilizzato per l’acquisto
di altro stupefacente e quindi reinvestito nella medesima attività di spaccio,
come sostenuto dalla difesa, oppure sia stato diversamente impiegato in altre
operazioni e reso dunque non più rintracciabile.
Ad ogni modo, non avendo l’imputato posto in essere
quelle tipiche condotte finalizzate a “ripulire” il denaro provento di un
crimine e non essendo stato neppure provato come il medesimo denaro sia stato
poi effettivamente impiegato, la Corte ritiene di dover assolvere l’imputato
relativamente al reato di riciclaggio di denaro.
Confermati, sia in fatto che in diritto, tutti gli
altri reati contestati nell’AA, ammessi dall’imputato e pacificamente
riscontrati negli atti d’indagine, per i quali occorre dunque determinare la
relativa pena.
5. Delle pene
5.1. Per l’art.
47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto
della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre
2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2. La
responsabilità dell’imputato è oggettivamente grave. Ingente è il quantitativo
di cocaina che IM 1 ha alienato a più persone e in più circostanze. Non si è
trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di
cessione dello stupefacente posta in essere con cadenza quotidiana e nei
confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo che uno di essi, __________,
ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero 220 grammi su di un totale
di 633.8 grammi di stupefacente venduto.
Dal canto suo, l’imputato non si è limitato alla
mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava in Italia per
consegnare ai fornitori il ricavato dello spaccio e talvolta portare in Ticino
la cocaina, mantenendo poi con essi i contatti e agevolando l’ingresso e il
soggiorno illegale di cittadini tunisini che arrivavano in Svizzera al solo
scopo di controllare l’attività di spaccio.
Dagli esami
effettuati sulla cocaina sequestrata il giorno dell’arresto, si è appurato che
la stessa aveva un grado di purezza molto elevato, pari all’85%, prestandosi
pertanto ad essere ulteriormente divisa e venduta, aumentando così il pericolo
la salute di numerose persone.
5.3. Ma se la
responsabilità oggettiva dell’imputato in relazione ai fatti commessi è grave,
è sotto il profilo soggettivo che la responsabilità raggiunge il suo culmine.
L’imputato era difatti già stato condannato una prima volta il 04.06.2009 per
il reato di falsità in documenti ed una seconda il 25.09.2014 alla pena
detentiva di 13 mesi, pena condizionalmente sospesa per un periodo di prova di
3 anni, per i reati di cui all’art. 19 cpv. 2 della LF sugli stupefacenti e per
incitazione all’entrata, alla permanenza e al soggiorno illegale, ossia per gli
stessi reati di cui in rassegna.
L’imputato, nonostante il precedente specifico sia
con riferimento allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia con riferimento alla
violazione della LF sugli stranieri, in breve tempo è tornato a nuovamente
frequentare il medesimo ambiente criminale da cui probabilmente non si era mai
separato, dedicandosi all’attività di spaccio, nonostante non avesse debiti e
dunque non aveva impellente bisogno di dover recuperare denaro in breve tempo.
La prognosi su
quello che sarà il comportamento futuro dell’imputato non può quindi che essere
infausta, preso atto anche di quelle che sono le prospettive future, assai
fumose, riferite in aula, quanto al momento in cui sarà uscito dal carcere, e
meglio l’intenzione di trasferirsi in __________ dalla sua compagna per poter
lì svolgere un’attività lavorativa che, oggi come oggi, è del tutto
inconsistente, tanto più che ha riferito di conoscere poco il __________ e di
non vedere la sua compagna da circa due anni, ma di unicamente sentirla, seppur
con frequenza regolare:
“ADR che una volta scarcerato è mia intenzione
raggiungerla in __________ e sposarla. Lei mi sta aspettando per questo. Io
aprirò là un’attività per mantenerci, so che non è facile ma mi impegnerò e
troverò i giusti contatti”.
Non vi sono dunque prospettive concrete che
attendono l’imputato una volta scontata la pena, circostanza che non può che
tradursi in una prognosi negativa, restando pertanto reale il pericolo di una
nuova recidiva.
5.4. Con riferimento
alle circostanze personali, per quanto concerne la richiesta avanzata dalla
difesa di riconoscere l’attenuante specifica del sincero pentimento, la Corte
ha ritenuto che nel caso di specie occorre parlare di collaborazione attiva e
non di sincero pentimento, che si deve desumere unicamente dai fatti e non
dalle dichiarazioni dell’imputato. IM 1, pur dandogli atto di un’ampia
collaborazione, non ha mai fatto i nomi di coloro che si trovano al vertice
dell’organizzazione, fornendo invece informazioni dettagliate unicamente con
riferimento a chi, come lui, non rivestiva un ruolo di comando. Inoltre, egli,
al momento dell’arresto di __________, non ha affatto interrotto lo svolgimento
dell’attività di spaccio, ma ha anzi cooperato con i fornitori tunisini che si
trovavano in Italia per condurre il sostituto di __________ in Ticino e
proseguire così nella medesima attività criminosa, dimostrando in tal modo
ostinazione nel voler continuare in siffatta direzione.
5.5. Parimenti da
respingere è la richiesta della difesa di riconoscere l’attenuante specifica di
cui all’art. 48 CP con riferimento allo stato di grave angustia in cui si
sarebbe trovato l’imputato al momento dei fatti. È già stato sottolineato come
egli non aveva ingenti debiti a cui dover far fronte, così come non aveva
necessità di reperire immediatamente del denaro. Oltretutto, come da sue stesse
dichiarazioni, l’attività di spaccio da lui posta in essere non era per nulla
fruttuosa, ma dalla stessa vi ricavava soltanto il pagamento delle spese
sostenute oltre che una piccola dose di stupefacente che consumava. Pertanto
l’imputato avrebbe avuto tutti i motivi per interrompere quanto stava facendo,
che oltre ad essere illegale non era nemmeno redditizio, per dedicarsi invece
alla ricerca di un lavoro onesto, cosa che invece non è successa. Egli non si è
fermato fino al giorno del suo arresto:
" La scorsa
estate visto che ero senza lavoro, __________ mi ha chiesto se volevo
collaborare con lui nella vendita di cocaina. In pratica lui pagava l’affitto,
la spesa, le ricariche telefoniche, la benzina e mi consegnava qualche volta
alla settimana 0.2 /0.3 grammi di cocaina destinata al mio consumo personale”.
(VI PP, 23.09.2016, p. 3, AI 68).
6. Preso
atto dell’importante colpa oggettiva e soggettiva dell’imputato, conformemente
all’art. 46 CPP, la Corte, ritenendo, per le ragioni già esposte, infausto il
prognostico sulla persona dell’imputato, a fronte anche delle prospettive per
il suo futuro che sono fumose e poco attuabili, revoca la precedente
sospensione della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza della Corte
delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014. Va sul punto rilevato come
non vi sono indicazioni da parte dell’imputato che possano condurre ad un
diverso giudizio, né con riferimento al suo vissuto (precedenti penali
specifici ed assenza di una reale volontà di incanalare la propria vita su
binari opportuni), né con riferimento al suo futuro concreto.
7. Compito
della Corte nel caso in esame è in definitiva di determinare una pena
equilibrata che tenga conto non solo della gravità dei reati commessi, ma anche
dell’effetto che la revoca della precedente sospensione condizionale avrà
sull’imputato.
Per la Corte, in altri termini, la sanzione deve
tenere conto della revoca della sospensione condizionale della citata pena
detentiva di 13 mesi, in modo tale da non risultare sproporzionata, fermo
restando il condivisibile aggravio di pena che tale revoca comporta ex se e che
sottende proprio alla ratio dell’art. 46 CP.
IM 1, infatti, è un uomo di __________ anni e, in
tutta la vicenda, pur avendo responsabilità gravi, è stato comunque un mero
esecutore, senza compiti di particolare direzione.
Preso dunque atto di tutto quanto sopra indicato, la
Corte ritiene di dover condannare l’imputato alla pena detentiva di 26 mesi di
detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre al ripristino
della precedente condanna di 13 mesi.
8. Con
riferimento agli oggetti in sequestro, si tratta prevalentemente di oggetti che
sono serviti per la commissione di reati, come il bilancino per dividere le
dosi, i cellulari con i contatti di fornitori e acquirenti, la documentazione
cartacea manoscritta riportante diversi nominativi e riferimenti telefonici,
così come meglio specificato nell’AA. Di tutto quanto in sequestro se ne ordina
quindi la confisca.
Conformemente alla richiesta della difesa, la Corte
autorizza l’imputato, per il tramite dell’autorità di esecuzione, a poter
estrarre dai telefoni cellulari i numeri di telefono delle persone che non
risultano coinvolte nella vicenda. Circostanza da eseguirsi in separata sede,
prima della scarcerazione.
9. Le
spese processuali sono poste a carico del condannato.
Per quanto concerne le spese per la difesa
d’ufficio, sono state approvate così come presentate, essendo state
ritenute appropriate al dispendio necessario per una condotta diligente del
mandato.
visti gli art. 12, 40, 42, 46, 47,
49, 51, 69, 305bis CP; 19, 19a LStup; 116 LStr; 135, 422 e
segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio
2016, a __________, alienato, depositato e procurato in altro modo a terze
persone complessivamente 633.8 grammi di cocaina;
1.2. infrazione alla LF sugli
stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo aprile 2016 – 27 giugno
2016, a __________, procurato in altro modo a __________ 1 grammo di marijuana,
offrendoglielo;
1.3. ripetuta infrazione alla
LF sugli stranieri
per avere,
nell’aprile 2016 – 12 luglio 2016, a __________ e __________,
facilitato l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera dei cittadini tunisini
__________ e __________, conducendoli dall’Italia a __________, segnatamente
presso l’abitazione di __________, nonostante fossero privi del necessario
visto d’entrata;
1.4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2015 – 12 luglio
2016, a __________ ed in altre non meglio precisate località del Cantone
Ticino, intenzionalmente consumato 40 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al pt. 3 dell’AA.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 26 (ventisei) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
ad una multa di fr. 100.-, la quale, in caso di mancato pagamento,
sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno).
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena detentiva di 13 mesi di cui alla sentenza
della Corte delle assise correzionali di Lugano del 25.09.2014.
5.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'254.95
spese fr. 99.40
totale fr. 9'354.35
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’354.35 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'642.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 124.60
fr. 3'866.60
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