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Decisione

72.2016.203

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 gennaio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, fra inizio luglio e il 18

agosto 2016 a __________ e dintorni, consumato una quantità imprecisata di

marijuana e cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;

3. pornografia

per essersi procurato e detenuto sul suo cellulare Samsung

sequestratogli a __________ al momento dell’arresto il 18 agosto 2016, una

rappresentazione pornografica vertente su atti sessuali con animali;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 197 cpv. 4 CPS;

Presenti: - il Procuratore

pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua albanese, ________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43 alle ore 15:52.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone le seguenti modifiche formali

dell’atto d’accusa:

- al punto 1.1 viene aggiunta la variante del “procurare in altro modo ad

altri” ex art. 19 cpv. 1 lett. c LStup, come risulta dagli AI 20, p. 6-8 e 35,

p. 3;

- il

punto 2 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Dal profilo materiale,

richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente propone di prevedere un’ipotesi

subordinata per quanto concerne il punto 1.3, fattispecie che potrebbe

configurare il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), nonché

un’ipotesi subordinata per quanto riguarda il d’accusa, fattispecie che

potrebbe configurare il reato di preparativi ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett.

g.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che negli

ultimi mesi vi è stata una rinnovata esplosione di presenza radicata sul nostro

territorio di cittadini albanesi invischiati nel traffico di droga, le cui basi

direttive sono in Albania, dove vi è un quartiere, chiamato “__________”

costruito esclusivamente con denaro proveniente dal traffico di eroina nel

nostro Paese. Oggi gli emissari dell’organizzazione criminale albanese agiscono

praticamente per telecomando. In questo quadro generale si inserisce il caso

concreto. Questo è un anello, nuovo nelle modalità, di presenza locale, di

quello che avevamo stanziale, negli anni ’90. Un anello fondamentale, garante

dell’impossibilità delle forze dell’ordine locali di giungere

all’organizzazione in Albania, che gestisce il traffico di droga a distanza,

sacrificando i personaggi che giungono operativamente. L’accusa sottolinea che

il dolo è totale e diretto sin dall’inizio, e meglio sin dalla partenza

dall’Albania. Gli spacciatori albanesi, per dissimulare la loro presenza sul

territorio, si insediano direttamente nelle case dei consumatori locali. Una

parte del materiale da taglio è stata trovata a casa di una persona ben nota

agli inquirenti ticinesi, che non si è fatta nessun problema ad ospitare un

ignoto albanese che arrivava a fare esattamente quello che faceva lui. Il

connubio locale tra organizzazioni estere e consumatori locali fa sì che le

cose si complichino ulteriormente.

Quanto all’aggravante della banda, il PP rileva che questo è il

caso preciso che veste il concetto giuridico della banda, essendo l’imputato

stato assoldato da chi dirige i traffici in Albania, motivo per cui non può

trattarsi di un elemento dissociato dalla realtà della banda.

Sull’imputazione di pornografia, rileva che l’immagine è stata

trovata nel cellulare in mano all’imputato e anche la detenzione di pornografia

vietata è proibita, indipendentemente dal fatto che potrebbe non averla

scaricata lui. La legge non protegge l’ingenuo che non controlla il suo

telefonino.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che il caso è di

estrema gravità, proprio per le modalità del nuovo traffico, e chiede quindi la

condanna dell’imputato a 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di pena detentiva, così

come l’applicazione dell’art. 66a bis CP con l’espulsione facoltativa per 10

(dieci) anni. Postula in fine la confisca di tutto quanto sotto sequestro e la

distruzione dello stupefacente;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 non fa parte di alcuna banda, ma egli è più che altro una

“vittima”, in un contesto in cui i suoi connazionali albanesi stanno beatamente

nelle ville in Albania e mandano sul nostro territorio dei ragazzi disperati.

Anche IM 1 è qui a pagare il conto per altri, che se ne stanno beatamente in

Albania, oltretutto senza aver preso neppure un franco. È quindi ridicolo

considerare questi ragazzi, che di certo non spartiscono il bottino con i

membri dell’organizzazione in Albania, parte di questa banda. La difesa rileva

che, per quanto possibile, IM 1 ha collaborato, confessando sin dall’inizio

quello che ha potuto. Prima delle ammissioni dell’imputato, gli inquirenti non

avrebbero potuto risalire al quantitativo di 115 grammi venduti. L’inchiesta ha

potuto concludersi in tempi molto brevi anche grazie a lui.

Quanto alle singole imputazioni dell’atto d’accusa, osserva che il

punto 1.1 non è contestato.

Assolutamente contestato è invece il punto 1.2 del rinvio a

giudizio. La credibilità di __________ è pari a zero. Egli, oltre ad essere

tossico, spacciava allegramente e la sua tesi non può essere sostenuta.

Oltretutto la sostanza da taglio è stata ritrovata ben un mese dopo l’arresto

di IM 1 ed è quindi inverosimile che __________ l’abbia lasciata lì senza

toccarla per tutto quel tempo. Sulla sostanza non è stata poi trovata alcuna

impronta papillare dell’imputato. La difesa chiede quindi il proscioglimento

del suo assistito da questo capo d’accusa.

Non contesta i fatti di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa,

osservando che è stato il suo assistito stesso ad ammettere di avere inviato il

denaro in Albania, come gli era stato chiesto. Egli, come sempre, ha eseguito

gli ordini. Sottolinea che senza le ammissioni dell’imputato, l’invio di questo

denaro non sarebbe comparso.

Per quanto attiene al punto 1.4 dell’atto d’accusa, rileva che si

trattava di due sacchetti distinti e in uno si trovava semplicemente della

sostanza da taglio. Anche considerando quale sostanza punibile sia la sostanza

da taglio che l’eroina, si arriva a sostanza pura unicamente all’11% e quindi

ad un quantitativo in ogni caso esiguo. IM 1 è un mero trasportatore di

sostanza, rispettivamente venditore di sacchetti già confezionati. Egli ha un

ruolo di puro burattino e non aveva mai confezionato la droga.

Il punto 2 dell’atto d’accusa non è contestato.

Quanto al reato di pornografia, rileva che il suo assistito non

sapeva di avere l’immagine pornografica nel suo telefonino e non si può

pretendere di avere sempre un occhio su tutto. Si sa che __________ utilizzava

il telefonino di IM 1 per fare i suoi interessi, come ad esempio per chiamare

la casa armi, motivo per cui è probabile che sia stato lui a scaricare questa

immagine. Non vi è nessun motivo per cui l’imputato dovrebbe mentire su questo

aspetto. La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo

capo d’accusa in virtù del principio in dubio pro reo.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato non

ha un lavoro che gli permetta di mantenersi, ha una famiglia con un bambino

piccolo e due genitori anziani. Come riconosciuto anche dal PP, al giorno

d’oggi per lui sarebbe stato impossibile trovare un lavoro onesto, sia in

Svizzera che in Italia. IM 1 ha cercato un lavoro senza trovarlo e gli è

rimasta solo la possibilità di accettare di vendere eroina, come gli hanno

proposto dei suoi connazionali. Era per lui impossibile distanziarsi

dall’offerta che gli è stata fatta. IM 1 si è subito reso conto dell’errore che

aveva fatto ed ha ammesso subito le sue responsabilità. Va poi tenuto conto del

suo ruolo, o meglio non ruolo, nell’organizzazione del traffico. L’imputato è

stato utilizzato come un robot senza cervello, al quale dall’alto veniva ordinata

ogni cosa. Egli non era un anello fondamentale, ma i ragazzi come lui vengono

sostituiti ogni 2 settimane/1 mese, appena arrestati vengono cambiati da un’ora

all’altra. Sottolinea in fine che IM 1 è incensurato, si tratta del suo primo

errore nella vita, un primo e unico episodio frutto della disperazione. Egli ha

inoltre già vissuto 5 mesi di carcerazione preventiva alla Farera, in un paese

lontano dal suo e dalla sua famiglia, ciò di cui bisogna tenere conto nella

commisurazione della pena. Conclude chiedendo una notevole riduzione della pena

proposta dal PP, la quale deve rimanere al di sotto dei 2 (due) anni e alla

quale deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale.

Chiede il dissequestro del telefono cellulare, mentre per il resto

non si oppone alla confisca.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 197 cpv. 4, 305bis CP;

19 cpv. 1 e 2 LStup, 19a LStup;

82, 135, 333, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione

poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere,

1.1.1. nel periodo

compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________ e dintorni, senza

essere autorizzato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo

ad altri 363.60 grammi di eroina, e meglio per avere:

1.1.1.1. fra

inizio luglio e il 18 agosto 2016, detenuto, trasportato, alienato e procurato

in altro modo ad altri 115 grammi di eroina;

1.1.1.2. il 18 agosto 2016, trasportato

e detenuto 248.60 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata

all’alienazione,

nonché

per avere,

1.1.2. il 18 agosto 2016, detenendo

746.07 grammi di sostanza da taglio da consegnare a una terza persona non

identificata, fatto preparativi per la fabbricazione di un imprecisato

quantitativo di eroina destinata all’alienazione;

1.2. riciclaggio di denaro

per

avere,

nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a

__________ e dintorni, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, e meglio

per avere, tramite ignoti, trasmesso CHF 1'200.00 in Albania, denaro provento

delle sue vendite di eroina;

1.3. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________

e dintorni, senza essere autorizzato, consumato una quantità imprecisata di

marijuana e cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

relativamente al trasporto e al deposito di 256.03 grammi di sostanza da taglio

(paracetamolo e caffeina) presso il domicilio di __________ di cui al punto 1.2

dell’atto d’accusa, così come pure dall’imputazione di pornografia di cui al

punto 3 dell’atto d’accusa.

3.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

4.

È ordinata la confisca e la

distruzione dell’eroina, della sostanza da taglio e del minigrip vuoto sotto

sequestro, nonché la confisca del denaro sotto sequestro.

5.

Il telefono cellulare e la

carta SIM possono essere dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa

cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

6.

La tassa di giustizia di

CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.1

In caso di motivazione

scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 3'000.00.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 5’205.00

spese CHF 860.20

totale CHF 6’065.20

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo

difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 4'667.10

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 132.65

fr. 6'899.75

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