72.2016.203
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10 gennaio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.203
Lugano,
10 gennaio 2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’ DUF 1
in carcerazione preventiva dal 18.08.2016
al 23.10.2016 (67 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena dal 24.10.2016;
imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 170/2016 del 27.10.2016,
emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa sia sapendo o dovendo presumere che l’infrazione
poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone, sia per aver agito come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
e meglio per avere, senza essere autorizzato, a __________ e
dintorni fra inizio luglio e il 18 agosto 2016, operando su ordini telefonici
ricevuti da ignoti ubicati in __________ e in parte con la correità di terzi in
supporto logistico e materiale locale:
1.1 fra inizio luglio e il 18
agosto 2016, detenuto, trasportato ed alienato a terzi almeno 115 grammi di
eroina (in 23 confezioni da ca. 5 grammi l’una);
1.2 nel medesimo periodo,
trasportato e lasciato depositato al domicilio privato di __________ che gli
concedeva ospitalità in cambio di dosi di eroina (vedi punto 1.1), 256,03
grammi di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina) poi ritrovata in sede di
perquisizione;
1.3 sempre nel medesimo periodo,
inviato e trasmesso tramite ignoti a altrettanto ignoti destinatari in __________,
CHF 1'200.00 quale provento delle vendite di stupefacente menzionate al punto
1.1;
1.4 il 18 agosto 2016 a __________,
trasportato e detenuto su di sé con finalità di alienazione a terzi, 994,67
grammi di eroina composta da 248,6 grammi di eroina pura al 44,9% e da 746,07
grammi di sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina), corrispondente ad una
ipotizzabile sostanza stupefacente pura all’11.6% da immettere sul mercato
della droga;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. b), c), d), e) e
cpv. 2 lett. a) e b) LStup.;
Fatti
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, fra inizio luglio e il 18
agosto 2016 a __________ e dintorni, consumato una quantità imprecisata di
marijuana e cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.;
3. pornografia
per essersi procurato e detenuto sul suo cellulare Samsung
sequestratogli a __________ al momento dell’arresto il 18 agosto 2016, una
rappresentazione pornografica vertente su atti sessuali con animali;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 197 cpv. 4 CPS;
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua albanese, ________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43 alle ore 15:52.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le seguenti modifiche formali
dell’atto d’accusa:
- al punto 1.1 viene aggiunta la variante del “procurare in altro modo ad
altri” ex art. 19 cpv. 1 lett. c LStup, come risulta dagli AI 20, p. 6-8 e 35,
p. 3;
- il
punto 2 è modificato nel senso che la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Dal profilo materiale,
richiamato l’art. 333 CPP, il Presidente propone di prevedere un’ipotesi
subordinata per quanto concerne il punto 1.3, fattispecie che potrebbe
configurare il reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), nonché
un’ipotesi subordinata per quanto riguarda il d’accusa, fattispecie che
potrebbe configurare il reato di preparativi ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett.
g.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata osserva che negli
ultimi mesi vi è stata una rinnovata esplosione di presenza radicata sul nostro
territorio di cittadini albanesi invischiati nel traffico di droga, le cui basi
direttive sono in Albania, dove vi è un quartiere, chiamato “__________”
costruito esclusivamente con denaro proveniente dal traffico di eroina nel
nostro Paese. Oggi gli emissari dell’organizzazione criminale albanese agiscono
praticamente per telecomando. In questo quadro generale si inserisce il caso
concreto. Questo è un anello, nuovo nelle modalità, di presenza locale, di
quello che avevamo stanziale, negli anni ’90. Un anello fondamentale, garante
dell’impossibilità delle forze dell’ordine locali di giungere
all’organizzazione in Albania, che gestisce il traffico di droga a distanza,
sacrificando i personaggi che giungono operativamente. L’accusa sottolinea che
il dolo è totale e diretto sin dall’inizio, e meglio sin dalla partenza
dall’Albania. Gli spacciatori albanesi, per dissimulare la loro presenza sul
territorio, si insediano direttamente nelle case dei consumatori locali. Una
parte del materiale da taglio è stata trovata a casa di una persona ben nota
agli inquirenti ticinesi, che non si è fatta nessun problema ad ospitare un
ignoto albanese che arrivava a fare esattamente quello che faceva lui. Il
connubio locale tra organizzazioni estere e consumatori locali fa sì che le
cose si complichino ulteriormente.
Quanto all’aggravante della banda, il PP rileva che questo è il
caso preciso che veste il concetto giuridico della banda, essendo l’imputato
stato assoldato da chi dirige i traffici in Albania, motivo per cui non può
trattarsi di un elemento dissociato dalla realtà della banda.
Sull’imputazione di pornografia, rileva che l’immagine è stata
trovata nel cellulare in mano all’imputato e anche la detenzione di pornografia
vietata è proibita, indipendentemente dal fatto che potrebbe non averla
scaricata lui. La legge non protegge l’ingenuo che non controlla il suo
telefonino.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che il caso è di
estrema gravità, proprio per le modalità del nuovo traffico, e chiede quindi la
condanna dell’imputato a 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di pena detentiva, così
come l’applicazione dell’art. 66a bis CP con l’espulsione facoltativa per 10
(dieci) anni. Postula in fine la confisca di tutto quanto sotto sequestro e la
distruzione dello stupefacente;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 non fa parte di alcuna banda, ma egli è più che altro una
“vittima”, in un contesto in cui i suoi connazionali albanesi stanno beatamente
nelle ville in Albania e mandano sul nostro territorio dei ragazzi disperati.
Anche IM 1 è qui a pagare il conto per altri, che se ne stanno beatamente in
Albania, oltretutto senza aver preso neppure un franco. È quindi ridicolo
considerare questi ragazzi, che di certo non spartiscono il bottino con i
membri dell’organizzazione in Albania, parte di questa banda. La difesa rileva
che, per quanto possibile, IM 1 ha collaborato, confessando sin dall’inizio
quello che ha potuto. Prima delle ammissioni dell’imputato, gli inquirenti non
avrebbero potuto risalire al quantitativo di 115 grammi venduti. L’inchiesta ha
potuto concludersi in tempi molto brevi anche grazie a lui.
Quanto alle singole imputazioni dell’atto d’accusa, osserva che il
punto 1.1 non è contestato.
Assolutamente contestato è invece il punto 1.2 del rinvio a
giudizio. La credibilità di __________ è pari a zero. Egli, oltre ad essere
tossico, spacciava allegramente e la sua tesi non può essere sostenuta.
Oltretutto la sostanza da taglio è stata ritrovata ben un mese dopo l’arresto
di IM 1 ed è quindi inverosimile che __________ l’abbia lasciata lì senza
toccarla per tutto quel tempo. Sulla sostanza non è stata poi trovata alcuna
impronta papillare dell’imputato. La difesa chiede quindi il proscioglimento
del suo assistito da questo capo d’accusa.
Non contesta i fatti di cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa,
osservando che è stato il suo assistito stesso ad ammettere di avere inviato il
denaro in Albania, come gli era stato chiesto. Egli, come sempre, ha eseguito
gli ordini. Sottolinea che senza le ammissioni dell’imputato, l’invio di questo
denaro non sarebbe comparso.
Per quanto attiene al punto 1.4 dell’atto d’accusa, rileva che si
trattava di due sacchetti distinti e in uno si trovava semplicemente della
sostanza da taglio. Anche considerando quale sostanza punibile sia la sostanza
da taglio che l’eroina, si arriva a sostanza pura unicamente all’11% e quindi
ad un quantitativo in ogni caso esiguo. IM 1 è un mero trasportatore di
sostanza, rispettivamente venditore di sacchetti già confezionati. Egli ha un
ruolo di puro burattino e non aveva mai confezionato la droga.
Il punto 2 dell’atto d’accusa non è contestato.
Quanto al reato di pornografia, rileva che il suo assistito non
sapeva di avere l’immagine pornografica nel suo telefonino e non si può
pretendere di avere sempre un occhio su tutto. Si sa che __________ utilizzava
il telefonino di IM 1 per fare i suoi interessi, come ad esempio per chiamare
la casa armi, motivo per cui è probabile che sia stato lui a scaricare questa
immagine. Non vi è nessun motivo per cui l’imputato dovrebbe mentire su questo
aspetto. La difesa chiede quindi il proscioglimento del suo assistito da questo
capo d’accusa in virtù del principio in dubio pro reo.
Quanto alla commisurazione della pena, rileva che l’imputato non
ha un lavoro che gli permetta di mantenersi, ha una famiglia con un bambino
piccolo e due genitori anziani. Come riconosciuto anche dal PP, al giorno
d’oggi per lui sarebbe stato impossibile trovare un lavoro onesto, sia in
Svizzera che in Italia. IM 1 ha cercato un lavoro senza trovarlo e gli è
rimasta solo la possibilità di accettare di vendere eroina, come gli hanno
proposto dei suoi connazionali. Era per lui impossibile distanziarsi
dall’offerta che gli è stata fatta. IM 1 si è subito reso conto dell’errore che
aveva fatto ed ha ammesso subito le sue responsabilità. Va poi tenuto conto del
suo ruolo, o meglio non ruolo, nell’organizzazione del traffico. L’imputato è
stato utilizzato come un robot senza cervello, al quale dall’alto veniva ordinata
ogni cosa. Egli non era un anello fondamentale, ma i ragazzi come lui vengono
sostituiti ogni 2 settimane/1 mese, appena arrestati vengono cambiati da un’ora
all’altra. Sottolinea in fine che IM 1 è incensurato, si tratta del suo primo
errore nella vita, un primo e unico episodio frutto della disperazione. Egli ha
inoltre già vissuto 5 mesi di carcerazione preventiva alla Farera, in un paese
lontano dal suo e dalla sua famiglia, ciò di cui bisogna tenere conto nella
commisurazione della pena. Conclude chiedendo una notevole riduzione della pena
proposta dal PP, la quale deve rimanere al di sotto dei 2 (due) anni e alla
quale deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Chiede il dissequestro del telefono cellulare, mentre per il resto
non si oppone alla confisca.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 51, 69, 70, 197 cpv. 4, 305bis CP;
19 cpv. 1 e 2 LStup, 19a LStup;
82, 135, 333, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione
poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
per avere,
1.1.1. nel periodo
compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________ e dintorni, senza
essere autorizzato, detenuto, trasportato, alienato e procurato in altro modo
ad altri 363.60 grammi di eroina, e meglio per avere:
1.1.1.1. fra
inizio luglio e il 18 agosto 2016, detenuto, trasportato, alienato e procurato
in altro modo ad altri 115 grammi di eroina;
1.1.1.2. il 18 agosto 2016, trasportato
e detenuto 248.60 grammi di eroina, sostanza stupefacente destinata
all’alienazione,
nonché
per avere,
1.1.2. il 18 agosto 2016, detenendo
746.07 grammi di sostanza da taglio da consegnare a una terza persona non
identificata, fatto preparativi per la fabbricazione di un imprecisato
quantitativo di eroina destinata all’alienazione;
1.2. riciclaggio di denaro
per
avere,
nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a
__________ e dintorni, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, e meglio
per avere, tramite ignoti, trasmesso CHF 1'200.00 in Albania, denaro provento
delle sue vendite di eroina;
1.3. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra inizio luglio e il 18 agosto 2016, a __________
e dintorni, senza essere autorizzato, consumato una quantità imprecisata di
marijuana e cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
relativamente al trasporto e al deposito di 256.03 grammi di sostanza da taglio
(paracetamolo e caffeina) presso il domicilio di __________ di cui al punto 1.2
dell’atto d’accusa, così come pure dall’imputazione di pornografia di cui al
punto 3 dell’atto d’accusa.
3.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 24
(ventiquattro) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.
È ordinata la confisca e la
distruzione dell’eroina, della sostanza da taglio e del minigrip vuoto sotto
sequestro, nonché la confisca del denaro sotto sequestro.
5.
Il telefono cellulare e la
carta SIM possono essere dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa
cancellazione delle memorie, i cui costi sono da anticipare dal condannato.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.1
In caso di motivazione
scritta la tassa di giustizia sarebbe di CHF 3'000.00.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 5’205.00
spese CHF 860.20
totale CHF 6’065.20
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo
difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 4'667.10
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 132.65
fr. 6'899.75
===========