72.2016.21
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17 ottobre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.21
Lugano,
17 ottobre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2,
ACPR 3,
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
3.9.2015 al 28.10.2015 (56 giorni)
imputato a norma dell’atto
d'accusa 18/2016 del 15.2.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta truffa,
consumata e tentata
per avere,
a far tempo dal 20 agosto 2015,
a __________, __________, __________, __________ ed in altre
imprecisate località in Svizzera e in Italia,
in correità con __________ ed in parte con __________ (contro i
quali si procede separatamente),
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente ingannato con astuzia o tentato di ingannare con
astuzia i titolari e/o i dipendenti di società di autonoleggio, sottacendo il
fatto che i veicoli presi a noleggio non sarebbero più stati riconsegnati,
bensì in realtà gli stessi erano destinati ad essere rivenduti all’estero,
verosimilmente nell’Est Europa,
inducendoli in tal modo a mettere a disposizione di IM 1 e dei
suoi correi alcune autovetture,
e meglio per avere,
1.1. in data 20 agosto 2015,
presso la società ACPR 1, __________,
in correità con __________,
stipulato, dopo aver ricevuto dallo stesso __________ l’importo di
almeno Euro 1'100.00 da consegnare quale garanzia, un contratto di noleggio,
sottacendo che in realtà il veicolo era destinato allo stesso __________ per
essere successivamente rivenduto,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i dipendenti
dell’Autonoleggio,
inducendoli a mettere a disposizione sua e di __________ il
veicolo __________, no. telaio __________, di colore bianco, immatricolato __________,
veicolo a lui consegnato dall’Autonoleggio,
ritenuto che __________ e IM 1 hanno omesso di riconsegnare il
veicolo entro il termine pattuito e che lo stesso è stato dato da IM 1 a __________
che l’avrebbe venduto in un paese dell’Est Europa;
1.2. in data 27 agosto 2015,
presso la società ACPR 2, __________,
in correità con __________,
stipulato, dopo aver ricevuto dallo stesso __________ l’importo di
almeno CHF 1'450.00 per il pagamento di parte del noleggio e della garanzia, un
contratto di noleggio, sottacendo che in realtà il veicolo era destinato a lui
e a __________ per essere successivamente rivenduto,
ingannando in tal modo con astuzia il titolare e/o i dipendenti
dell’Autonoleggio,
inducendoli a mettere a disposizione sua e di __________ il
veicolo __________, no. telaio __________, di colore grigio, immatricolato __________,
veicolo a lui consegnato dall’Autonoleggio,
ritenuto che __________ IM 1 hanno omesso di riconsegnare il
veicolo entro il termine pattuito e che lo stesso è stato dato da IM 1 a __________
e che quest’ultimo l’ha verosimilmente venduto all’estero;
1.3. in data 3 settembre 2015,
presso la società __________,
in correità con __________ e __________,
tentato di stipulare, dopo aver ricevuto dallo stesso __________
l’importo di CHF 1'500.00 e Euro 2'000.00 per il pagamento di parte del
noleggio e della garanzia, un contratto di noleggio, sottacendo che in realtà
il veicolo era destinato a lui, __________ e __________ per essere successivamente
rivenduto,
tentando in tal modo di ingannare con astuzia il titolare e/o i
dipendenti dell’Autonoleggio,
tentando di indurli in tal modo a mettere a disposizione sua, di __________
e di __________ il veicolo __________, no. telaio __________, immatricolato __________,
veicolo che sarebbe stato successivamente rivenduto e il guadagno
sarebbe stato verosimilmente suddiviso tra __________, __________ e IM 1,
ritenuto che il veicolo non è stato consegnato dalla società di
noleggio unicamente a seguito dell’intervento della Polizia Cantonale;
2. appropriazione indebita
per essersi,
nel periodo maggio – giugno 2013,
a __________, __________ ed in altre località non meglio precisate
della Svizzera,
con la complicità di __________, alfine di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto,
agendo in qualità di socio e gerente della società __________ indebitamente
appropriato dell’autoveicolo __________, colore nero, no. di telaio __________,
no. matricola __________, affidato alla società dal legittimo proprietario ACPR
3, in base ad un contratto leasing del 21 ottobre 2011,
veicolo ad oggi non recuperato e venduto, verosimilmente tramite
una terza persona non identificata, alla società __________
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 cp e 138 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è
dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza IM 1 è condannato:
alla pena detentiva di 8 mesi di detenzione;
dedotto il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta viene
sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
Pena parzialmente aggiuntiva alle pene di:
[ 10 (dieci)
aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, sospensione poi revocata, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del __________ in
data 10.12.2013;
[ 60
(sessanta) aliquote giornaliere da CHF 150.00 (centocinquanta) sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, sospensione poi
revocata, decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del __________ in data 28.04.2014;
[ 90 (novanta)
aliquote giornaliere da CHF 120.00 (centoventi), decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del __________ in data 08.09.2014, a
valere quale pena unica alla sentenza del 28.04.2014;
[ 15
(quindici) aliquote giornaliere da CHF 120.00 (centoventi) sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del __________ in data 18.05.2015;
È pure
condannato 2. La
pretesa civile formulata in data 25/26 gennaio 2016, per il tramite del proprio
patrocinatore, da parte dell’accusatore privato ACPR 1 è
stata riconosciuta e posta a carico dell’imputato nella misura di CHF 30'793.00
(di cui CHF 25'514.00 valore Eurotax del veicolo “base” al momento del
noleggio, oltre a CHF 5'279.00 per equipaggiamento supplementare), oltre a
spese di patrocinio pari a CHF 3’037.50.Per l’importo rimanente, l’accusatore
privato è rinviato al competente foro civile.
3. Gli
altri accusatori privati sono rinviati al competente foro per le loro eventuali
ulteriori pretese di natura civile.
4. All’avv.
DUF 1 , difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla
Corte giudicante, con separata decisione soggetta a reclamo (art. 135 cpv. 3
CPP), un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato.
5. IM 1 è
condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il
cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 6. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di CHF 120.00 (centoventi)
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del __________ in data 18.05.2015, ma ne proroga il periodo di prova di 1 (uno)
anno (art. 46 cpv. 2 CP).
7. Ordina
la confisca di oggetti e valori patrimoniale sequestrati (art. 69 o 70 CP).
1) Valori
patrimoniali:
[ CHF 1'500.00
depositati presso il Ministero Pubblico (e trasferiti al TP);
[ Euro
2'000.00 depositati presso il Ministero Pubblico (e trasferiti al TP).
2) Documentazione
[ Busta in carta marrone “sig. __________”
e Busta in carta bianca “__________” (reperto no. 43099);
[ 2 contratti di noleggio auto –
contratto __________ e contratto __________ (reperto no. 43102).
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I Preliminarmente,
la Presidente rileva che nel per avere del punto 1 e 1.1. del per avere, la
data corretta è 18 agosto 2015 e non 20 agosto 2015; la Presidente propone alle
parti di modificare la data in 18 agosto 2015.
Le parti danno tutte il loro
consenso alla modifica proposta.
Considerandi
II La
Presidente propone inoltre di modificare la formulazione del punto 1 delle
proposte, indicando “di conseguenza IM 1 è condannato: alla pena di 8 mesi di
pena detentiva, dedotto il carcere preventivo sofferto”.
Le parti danno tutte il loro
consenso alla modifica proposta.
III La Presidente chiede al Procuratore pubblico se, per
il punto 7 delle proposte, è corretta l’indicazione della confisca della
documentazione indicata oppure se si tratta di un sequestro conservativo quali
mezzi di prova.
PP: confermo che per la documentazione
si tratta di un sequestro conservativo quale mezzo di prova.
La Presidente prospetta pertanto
di modificare il punto 7 delle proposte, stralciando il punto 2) relativo alla
documentazione ed aggiungendo un nuovo punto 8, il cui tenore sarà “Ordina il
sequestro conservativo quali mezzi di prova della busta in carta marrone “sig. __________”
e della busta in carta bianca “__________” (reperto no. 43099), così come dei
due contratti di noleggio auto – contratto __________ e contratto __________ (reperto
no. 43102).”
Le parti danno il loro consenso
alla modifica proposta.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 18 /
2016.
del 15 febbraio 2016 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con
le seguenti modifiche:
punto 1 del per avere (p. 1 AA): “per avere, a far tempo dal 18
agosto 2015, …”
punto 1.1. del per avere (p. 1 AA): “in data 18 agosto 2015, …”
punto 1 delle proposte (p. 3 AA): “… alla pena di 8 mesi di
pena detentiva…”
punto 7 delle proposte (p. 5 AA): è stralciato il punto 7.2
relativo alla documentazione sequestrata
punto 8 delle proposte (nuovo): “Ordina il sequestro conservativo
quali mezzi di prova della busta in carta marrone “sig. __________” e della
busta in carta bianca “__________” (reperto no. 43099), così come dei due
contratti di noleggio auto – contratto __________ e contratto __________
(reperto no. 43102).”
2.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3.
Le spese per la difesa
d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1
La nota professionale 12
ottobre 2017 dell’avvDUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 7'292.50
spese Fr. 450.30
IVA Fr. 619.45
totale Fr. 8'362.25
3.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 8’362.25 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 101.10
fr. 801.10
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