Lexipedia

Decisione

72.2016.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I Preliminarmente,

la Presidente rileva che nel per avere del punto 1 e 1.1. del per avere, la

data corretta è 18 agosto 2015 e non 20 agosto 2015; la Presidente propone alle

parti di modificare la data in 18 agosto 2015.

Le parti danno tutte il loro

consenso alla modifica proposta.

Considerandi

II La

Presidente propone inoltre di modificare la formulazione del punto 1 delle

proposte, indicando “di conseguenza IM 1 è condannato: alla pena di 8 mesi di

pena detentiva, dedotto il carcere preventivo sofferto”.

Le parti danno tutte il loro

consenso alla modifica proposta.

III La Presidente chiede al Procuratore pubblico se, per

il punto 7 delle proposte, è corretta l’indicazione della confisca della

documentazione indicata oppure se si tratta di un sequestro conservativo quali

mezzi di prova.

PP: confermo che per la documentazione

si tratta di un sequestro conservativo quale mezzo di prova.

La Presidente prospetta pertanto

di modificare il punto 7 delle proposte, stralciando il punto 2) relativo alla

documentazione ed aggiungendo un nuovo punto 8, il cui tenore sarà “Ordina il

sequestro conservativo quali mezzi di prova della busta in carta marrone “sig. __________”

e della busta in carta bianca “__________” (reperto no. 43099), così come dei

due contratti di noleggio auto – contratto __________ e contratto __________ (reperto

no. 43102).”

Le parti danno il loro consenso

alla modifica proposta.

- Constatato

il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato

che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta

legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato

che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di

causa;

- considerato

che le sanzioni appaiono adeguate;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22.

TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 18 /

2016.

del 15 febbraio 2016 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con

le seguenti modifiche:

punto 1 del per avere (p. 1 AA): “per avere, a far tempo dal 18

agosto 2015, …”

punto 1.1. del per avere (p. 1 AA): “in data 18 agosto 2015, …”

punto 1 delle proposte (p. 3 AA): “… alla pena di 8 mesi di

pena detentiva…”

punto 7 delle proposte (p. 5 AA): è stralciato il punto 7.2

relativo alla documentazione sequestrata

punto 8 delle proposte (nuovo): “Ordina il sequestro conservativo

quali mezzi di prova della busta in carta marrone “sig. __________” e della

busta in carta bianca “__________” (reperto no. 43099), così come dei due

contratti di noleggio auto – contratto __________ e contratto __________

(reperto no. 43102).”

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

3.

Le spese per la difesa

d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

3.1

La nota professionale 12

ottobre 2017 dell’avvDUF 1 è approvata per:

onorario Fr. 7'292.50

spese Fr. 450.30

IVA Fr. 619.45

totale Fr. 8'362.25

3.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 8’362.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 101.10

fr. 801.10

============