72.2016.216
Grave infrazione alla LCStr per aver circolato a 104 km/h su un tratto in cui vige il 50km/h
13 novembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.216
Lugano,
13 novembre 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’ avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa
182/2016 dell’1.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 16 agosto 2016 a __________, violato
intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in
tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo __________
targato __________, alla velocità di 104 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar __________,
malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 54 Km/h la
velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
sostituzione del Procuratore pubblico PP 2, in rappresentanza del Ministero
Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:27 alle ore 10:07.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, la Presidente
propone alcune modifiche / correzioni dell’AA:
- I
fatti, come da Rapporto di Polizia (AI 2), si sono verificati il 24 luglio 2016
e non il 16 agosto 2016 come indicato nell’AA;
- Negli
articoli di riferimento, va indicato l’art. 4a cpv. 1 lett a. ONC e non lett.
b.
Le parti danno il loro consenso
alla modifica proposta.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
Fatti
il quale chiede la conferma in fatto e in diritto dell’AA per i fatti del
24.07.2016. I fatti sono ammessi dall’imputato ed adempiono gli elementi
costitutivi del reato di grave infrazione alle norme della circolazione. I
fatti sono gravi, nella misura in cui l’imputato ha corso il rischio di causare
un incidente con feriti o morti. Non vi erano motivi di urgenza e l’imputato,
come ammesso, era semplicemente distratto. L’imputato sapeva qual era il limite
di velocità su quel tratto ed anche della presenza di un radar. Le condizioni
erano ottimali, ma questo non depone a favore di IM 1, come lascia qualche
dubbio il fatto che in prima battuta abbia indicato quale conducente il
fratello. Chiede che l’imputato venga condannato a una pena detentiva di 13
mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla
multa di fr. 500.00;
- l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato, il quale esordisce indicando che i fatti sono accertati ed
ammessi dal suo assistito; la motivazione della disattenzione è debole, ma è
quantomeno la verità. La qualifica giuridica è corretta e l’infrazione è
oggettivamente molto grave. IM 1 ha vissuto con molto pentimento questa
situazione e anche il colloquio con lo psicologo del traffico ha confermato che
l’attitudine generale alla guida è buona e non vi sono motivi di pericolosità.
Quanto alla commisurazione della pena, vi sono limiti edittali chiari, di modo
che la difesa chiede unicamente la riduzione al minimo legale di 12 mesi di
pena detentiva e una netta riduzione della multa proposta dalla Pubblica accusa
ritenuti i costi già sostenuti dall’imputato per la difesa e in ambito
amministrativo.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;
4a cpv. 1 lett. a ONC;
22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1
è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 24 luglio 2016, a __________,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza del vigente limite
di velocità,
e meglio, per aver circolato alla guida del veicolo __________
targato __________ alla velocità di 104 Km/h (già dedotto il margine di
tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar __________,
malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di 54 Km/h la velocità
massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 70.60
fr. 770.60
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