72.2016.217
Ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, ripetute lesioni semplici, ripetuta violazione della sfera segreta
4 settembre 2018Italiano36 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.217
Lugano,
4 settembre 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Jasmine
Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatrici private:
ACPR 1,
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 184/2016 del 2 dicembre 2018, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con
fanciulli, ripetuti
per avere,
nel periodo 2012 sino al mese di giugno 2014 presso il proprio
domicilio a __________ nonché in altri non meglio precisati luoghi del __________,
in salotto, in bagno, in cucina e in altri locali del loro
domicilio, nonché in automobile nei pressi di distributori di benzina,
in un numero imprecisato di occasioni,
in particolare quando la madre della vittima era assente per
lavoro lasciandolo solo a casa con la figlia minorenne di quest’ultima,
ripetutamente compiuto, indotto e coinvolto in atti sessuali ACPR 1 (__________.1999),
di età inferiore agli anni sedici,
e meglio,
1.1. per averla
ripetutamente toccata, con una frequenza quasi giornaliera, a casa e in
automobile, al seno – sopra e sotto i vestiti o gli indumenti intimi – e sulla
vagina – sopra i vestiti –,
1.2. per avere, spesse
volte, in particolare in bagno, mentre le toccava il seno standole dietro,
strusciato, con indosso solo le mutande, il suo pene in erezione contro il
sedere della minore,
1.3. per avere, in due
circostanze, una sul letto della camera matrimoniale e una sul divano in
salotto, dopo essersi messo sopra di lei, spinto il suo pene contro la sua
vagina mentre almeno uno dei due indossava le mutande, dicendole, sul letto “ti
faccio vedere come faccio con la mamma”, sul divano “dai questa volta
hai tu le mutande ed io no” e “tanto ci sono le mutande non può
succedere niente”,
1.4. per averla, in una
circostanza, dopo averle fatto bere superalcolici, facendola quindi ubriacare,
penetrata con le dita nella vagina mentre la vittima era sdraiata per terra in
salotto,
1.5. per averle, in
un’altra circostanza, mentre la minore era sdraiata sul divano sulla pancia,
tirato giù il training e le mutande per poi toccarle la vagina, non senza
penetrarla brevemente con le dita,
1.6. per essersi
masturbato, coinvolgendola in due occasioni mentre era seduto sul divano
accanto alla minore, tenendo sopra o davanti al pene un piccolo bicchiere di
vetro,
1.7. per avere, in
un’occasione, mentre la minore era sdraiata sul divano, preso i di lei piedi
strofinandoli sul suo pene,
1.8. per averle chiesto,
spesse volte, se si masturbava, se gliel’avevano “già leccata” (la vagina), ed
inoltre di vestirsi in modo provocante, “da puttanella”, con lo scopo di
indurla o coinvolgerla in un atto sessuale,
a volte, proponendole di avere con lui un rapporto sessuale
completo,
1.9. per averla spesso
invitata, qualche volta indotta, a toccare il suo pene, sopra i calzoni, al
domicilio e in automobile, a volte facendo con la lingua dei movimenti veloci
su e giù,
ritenuto che alcuni di questi atti sessuali venivano commessi sia
separatamente che contemporaneamente,
interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1, nell’estate
del 2014, temendo che la madre decidesse di tornare a stare insieme
all’imputato dopo un periodo di pausa, ha avuto il coraggio di dire alla madre
quanto le era successo;
2. coazione sessuale,
ripetuta
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
in un numero imprecisato di occasioni,
usando pressioni psicologiche e modalità tali da minare la sua
capacità di opporre resistenza concreta,
ripetutamente costretto e tentato di costringere ACPR 1 (__________.1999),
a subire, contro la sua volontà, atti analoghi alla congiunzione carnale o
altri atti sessuali descritti al punto 1 (esclusi quelli ripresi al punto 1.6.
e 1.8.),
e meglio per avere,
sfruttando in particolare il legame affettivo, l’attaccamento e il
rispetto che la vittima aveva inizialmente nei suoi confronti, la paura della
minore di essere percossa, la differenza di età ed approfittando inoltre della
fiducia dell’allora sua moglie, che gli aveva affidato la figlia mentre lei si
recava al lavoro,
ripetutamente costretto ACPR 1 a subire atti sessuali costituiti
in particolare da toccamenti al seno, dei genitali e penetrazioni in vagina con
le dita, come precisato in precedenza,
intimandole, soprattutto, di non dire nulla alla madre poiché non
le avrebbe creduto,
interrompendo tale suo agire unicamente quando ACPR 1, nell’estate
del 2014, temendo che la madre decidesse di tornare a stare insieme
all’imputato dopo un periodo di pausa e che potesse compiere gli stessi atti
anche con altre minori, ha avuto il coraggio di riferire alla madre quanto le
era successo;
3. somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute
per avere, a __________, presso il di loro domicilio, nel periodo 2012-2014,
messo a disposizione a persona minore di sedici anni bevande alcoliche in
quantità pericolose per la salute, e meglio per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo, offerto a ACPR 1 (__________.1999) diversi
bicchiere di superalcolici, in un’occasione sino a farla ubriacare;
4. lesioni semplici
4.1. per avere, a __________,
presso il di loro domicilio, nel periodo 2009 - settembre 2014, più volte
colpito intenzionalmente la minorenne ACPR 1 (__________.1999) in diverse parti
del corpo, segnatamente con calci e pugni, in un’occasione lanciandole un
telecomando in faccia facendola sanguinare dal labbro;
4.2. per avere, a __________,
presso il domicilio coniugale, nel periodo 2009-aprile 2014, più volte colpito
intenzionalmente l’allora moglie __________ in diverse parti del corpo,
segnatamente con calci e pugni;
5. vie di fatto reiterate
per avere, a __________, nel periodo 2013- settembre 2014, in un
imprecisato numero di occasioni, ma almeno una volta ogni due settimane, sferrandole
degli schiaffi al volto, spintonandola contro il muro e strattonandola per i
capelli, ripetutamente commesso vie di fatto ai danni della minorenne ACPR 1 (__________.1999),
fanciulla della quale doveva avere cura;
6. violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini
per avere, in data 31 maggio 2015 e 20 agosto 2015, a __________,
fissato e conservato senza consenso su un supporto d’immagini dei fatti
rientranti nella sfera privata di ACPR 2 non osservabili da chiunque,
e meglio,
per averla filmata in quattro occasioni con il telefono cellulare
mentre ACPR 2 stava dormendo, inquadrandole in particolare il seno, salvando e
conservando le videoregistrazioni;
7. grave infrazione alle
norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui,
in particolare, per avere circolato, in data 24 luglio 2016,
sull’autostrada A13 in territorio di __________, direzione __________, alla
guida dell’autoveicolo marca PW Renault targato TI __________ alla velocità di
155 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120
Km/h;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 187 nr. 1 CP, art. 189 cpv. 1
CP, art. 136 CP, art. 123 nr. 2 cpv. 2 e 3 CP CP, art. 126 cpv. 2 lett. a) CP,
art. 179quater CP, art. 90 cpv. 2 LCStr (in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32
cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS);
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore
d’ufficio in gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1, presente;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34
alle ore 17:06.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
-- …OMISSIS…
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste modifiche e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II. Il
Presidente propone alle parti in alternativa e precisazione dei relativi testi
d’accusa dei punti:
-- …OMISSIS…
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: Chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali.
L’imputato ha ammesso in toto i fatti. Quanto fatto da IM 1 è molto grave ma
l’accusa accoglie in modo favorevole la confessione odierna. L’imputato ha
tuttavia approfittato della sua posizione e dell’età della vittima e riguardo a
ciò si richiama in particolare l’art. 187 CP. IM 1 ha usato pressioni
psicologiche e l’impossibilità della vittima di opporsi visto il rapporto di
fiducia esistente con essa e con la madre e il suo ruolo di padre, ottenendo in
tal modo favori sessuali. Da sottolineare la ripetitività e regolarità con cui
avvenivano gli atti sessuali indicati nell’AA nei confronti di un’adolescente
di 12/13 anni. La violazione del bene protetto, la sessualità della vittima, ha
dunque raggiunto un livello grave. Per quanto riguarda la commisurazione della
pena, la colpa di IM 1 è grave. Egli ha agito per motivi egoistici, pensando
solo a soddisfare le proprie voglie. Grave anche la premeditazione che lo ha
portato a compiere questi atti per molto tempo. Richiamata l’odierna
confessione dell’imputato, la rispettiva presa di coscienza e il tempo
trascorso dai fatti, si chiede una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi di cui
mesi 6 da espiare con un periodo di prova di anni 3. Si chiede da ultimo
l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatrice dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: L’odierna confessione per la vittima è tardiva e sembra
pronunciata ad arte per ottenere uno sconto di pena e/o una pena totalmente
sospesa. Questo dopo che l’imputato ha negato l’evidenza e ha ammesso
circostanze solo di natura secondaria. Per tutti questi anni non vi è stato
alcun gesto né scuse da parte dell’imputato all’attenzione della vittima e
della madre. I reati dell’AA sono reati gravi, commessi per un periodo di temo
lungo, sono reiterati e commessi nei confronti di una persona vicino all’autore
che contava sul suo affetto paterno. La colpa dell’imputato è dunque grave. Ha
sfruttato il rapporto che aveva con la vittima e l’assenza da casa della madre.
Ci si associa dunque alle conclusioni del PP e si chiede il riconoscimento
dell’azione civile presentata durante l’odierno dibattimento (doc. Dib. 2);
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: I
reati sono stati ammessi e vanno inquadrati, insieme al comportamento in
istruttoria dell’imputato, nel contesto in cui sono avvenuti. IM 1 è poco
formato e strutturato nella sua personalità. Con questi limiti, IM 1 si è
ritrovato in un ambiente con una ragazza che si portava dietro un trauma e un
disturbo della personalità (borderline). Questa ragazza è venuta fuori con i
suoi atteggiamenti di natura sessuale anche nei confronti dei suoi compagni di
scuola. I problemi della vittima sono emersi a poco a poco. La natura e il
livello basso cognitivo dell’imputato gli hanno in parte impedito di agire
correttamente nei confronti della vittima. Per quanto riguarda l’atteggiamento
processuale, la vergogna ha impedito a IM 1 di ammettere tutto quanto commesso
e di prendere coscienza di ciò. L’imputato ha però da subito ammesso che si è
trattato di un suo sbaglio e che non ha saputo reagire. Ha confuso il provocare
della vittima con un’attenuante per quanto commesso. Dentro di sé, IM 1 era
pentito e dispiaciuto per il suo agire, ciò che è stato anche confermato dal
pastore (AI 41). IM 1 non torna a casa vittorioso.
Per questa storia, l’imputato ha perso tutti gli amici, la ex
moglie, il contatto con i figli di primo letto e gli incarichi che aveva in
senso all’associazione religiosa. In mezzo a ciò, egli ha ritrovato un
matrimonio, un lavoro ed è in procinto di diventare nuovamente padre. Da
sottolineare che l’imputato è venuto dalla Germania per gli interrogatori e per
l’odierno dibattimento, sapendo che la richiesta di pena contemplava una parte
da espirare, con il rischio dunque, di non fare rientro in Germania. L’imputato
sta inoltre provvedendo al pagamento dei debiti contratti in Svizzera. La
prognosi di IM 1 non è dunque negativa ma addirittura positiva. Ha degli
affetti solidi, un lavoro e non ha un interesse particolare a rimanere in
Svizzera. L’atto d’accusa può essere confermato ma con una luce diversa
rispetto a quando sono stati commessi i fatti, ritenuto che vi è stato un
cambiamento dell’imputato e una sua importante presa di coscienza. Si
giustifica dunque una sospensione condizionale della pena. Non deve essere
pregiudizievole per l’imputato il fatto di non aver fatto un giorno di carcere.
La pena proposta dal PP era adeguata per un IM 1 che in aula avrebbe ribadito
le stesse cose dichiarate durante i verbali di istruttoria. La pena non può
pertanto superare i 2 anni alla luce del comportamento processuale
dell’imputato che, si ricorda, è venuto dalla Germania ed è oggi reo confesso.
Si chiede dunque una pena massima di mesi 24, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni.
Per quanto attiene la richiesta di risarcimento dell’AP e, in
particolare, l’importo domandato a titolo di torto morale, si chiede alla Corte
di verificare tale con la giurisprudenza vigente in materia.
Considerato, in fatto ed in diritto
1.
Giusta l’articolo
(di seguito solo art.) 82 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettere (di seguito
solo lett.) a) e b) del Codice di diritto processuale penale svizzero (di
seguito solo CPP) il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione
scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva
(art. 40 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) superiore a due anni,
un internamento secondo l’art. 64 CP, un trattamento secondo l’art. 59 cpv. 3
CP oppure una privazione della libertà di oltre due anni conseguente alla
revoca (art. 46 CP) simultanea della sospensione condizionale (art. 42 CP) di
sanzioni ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di predetta norma il
tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza
motivata se una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo
(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, allegato, di seguito solo all.,
2) o una parte interpone ricorso (art. 379 e seguenti, di seguito solo segg., e
398.
segg. CPP).
2.
In specie le
condizioni oggettive di questo art. risultano adempiute per tutte le parti
constatato come le stesse, entro dieci giorni dalla notificazione del
Dispositivo
dispositivo (VD all. 2), non hanno domandato né una sentenza motivata (art. 82
cpv. 2 lett. a CPP) né hanno interposto ricorso (art. 82 cpv. 2 lett. b, 379
segg. e 398 segg. CPP, per l’imputato VD a pagina, di seguito solo pag., 5).
Ragion per cui, nel merito dei procedimenti penali aperti dal Ministero
pubblico (di seguito solo MP) nei confronti di IM 1 (di seguito solo IM 1),
cittadino __________, nato il __________, residente a __________, di cui agli
incarti (di seguito solo Inc.) 2015.5805 e 2016.9461, basti allora richiamare:
2.1. per le correzioni
dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) 184/2016 del 2.12.2016 (documento, di
seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1) da pag.
5 a pag. 6 della presente sentenza nonché il VD a pag. 2;
2.2. per la vita e i
precedenti penali di IM 1 i suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI)
di polizia (di seguito solo PS) 16.2.2016 da pag. 18 riga 9 a pag. 21 riga 2
nonché dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 28.7.2016 a pag. 7
da riga 1 a riga 9 e 17.11.2016 a pag. 8 da riga 30 a riga 32, i doc. TPC 11,
12, 13, 17, 21 e 30, il doc. dibattimentale (di seguito solo Dib.) 1 nonché il
VD a pag. 2 e all’all. 1 a pag. 1 I/II risposta (di seguito solo R) e a pag. 2
I/VIII R;
2.3. che in forza alle
risultanze istruttorie e dibattimentali, essendone adempiute le condizioni
oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole dei reati
di:
2.3.1. ripetuti atti sessuali
con fanciulli (art. 187 cifra, di seguito solo n., 1 CP) per avere, a __________
presso il loro domicilio e in altre località non meglio precisate, nel periodo
2012 / giugno 2014, in un numero imprecisato di occasioni, ripetutamente
compiuto e coinvolto in atti sessuali ACPR 1, nata il __________.1999 (di
seguito solo ACPR 1), persona minore di sedici anni (punti, di seguito solo
pti., da 1 a 1.9 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 da pag. 3 a pag. 5, 13.10.2016
da pag. 3 a pag. 7 e 17.11.2016 da pag. 5 a pag. 6 nonché PS IM 1 16.2.2016 da
pag. 3 a pag. 7 rispettivamente a pag. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 26 e 27,
confronto IM 1 / ACPR 1 4.10.2016 a pag. 7, 8, 14 e 19, VI PS __________, di
seguito solo __________, 21.10.2015 a pag. 13 e audizione ACPR 1 7.10.2015 da
pag. 6 a pag. 8, da pag. 10 a pag. 15 rispettivamente a pag. 17, 19, 20, 23, 29
e 31, VD all. 1 a pag. 2 IX R, a pag. 3 da II a X R e pag. 4 I R nonché all. 2
a pag. 1 pti. 1 e 1.1);
2.3.2. ripetuta coazione
sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) per avere, a __________ presso il loro domicilio
e in altre località non meglio precisate, nel periodo 2012 / giugno 2014, in un
numero imprecisato di occasioni, esercitando pressioni psicologiche su di lei tali
da renderla inetta a resistere, costretto ACPR 1 a subire atti analoghi alla
congiunzione carnale o altri atti sessuali (punto, di seguito solo pto., 2
dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 13.10.2016 a pag. 4 e 17.11.2016 a pag. 3 e da
pag. 5 a pag. 7, audizione ACPR 1 7.10.2015 a pag. 6, 13, 15, 16, 19, 23, 29 e
32, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 II R nonché all. 2 a pag. 1 pti. 1 e
1.2);
2.3.3. somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) per avere, a __________,
presso il loro domicilio, nel periodo 2012 / giugno 2014, somministrato a ACPR
1, persona minore di sedici anni, bevande alcoliche in quantità pericolose per
la salute, in un’occasione sino a farla ubriacare (pto. 3 dell’AA, doc. TPC 1,
VI PP IM 1 28.7.2016 a pag. 3 e 13.10.2016 a pag. 6 nonché PS IM 1 16.2.2016 a
pag. 8, 9, 14 e 15, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 III R nonché all. 2 a
pag. 1 pti. 1 e 1.3);
2.3.4. ripetute lesioni
semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 2 e 3 CP) per avere, a __________, presso il
loro domicilio nel periodo 4.9.2011 / settembre 2014, lanciato un telecomando
in faccia alla minorenne ACPR 1 facendola sanguinare dal labbro (pti. 4 e 4.1
dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 a pag. 5 e 6 nonché 17.11.2016 a pag.
3 e 4 rispettivamente PS IM 1 16.2.2016 a pag. 22, audizione ACPR 1 7.10.2015 a
pag. 4 e 5, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 IV/V R nonché all. 2 a pag. 1
pto. 1 e a pag. 2 pti. 1.4 e 1.4.1) rispettivamente nel periodo 4.9.2011 /
aprile 2014, colpito l’allora moglie ACPR 1 con un pugno in testa (pti. 4 e 4.2
dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 13.10.2016 a pag. 2 e 3, PP ACPR 1 5.10.2016 a
pag. 2 e 3 nonché PS ACPR 1 21.10.2015 a pag. 3, audizione ACPR 1 7.10.2015 a
pag. 37 e 38, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 VI R nonché all. 2 a pag. 1
pto. 1 e a pag. 2 pti. 1.4 e 1.4.2);
2.3.5. ripetuta violazione
della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art.
179quater cpv. 1 e 3 CP) per avere, a __________, il 31.5.2015 e il 20.8.2015,
senza consenso, osservato, fissato e conservato su un supporto d’immagini dei
fatti rientranti nella sfera privata di ACPR 2 (di seguito solo ACPR 2) non
osservabili da ognuno (pto. 6 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 a pag.
6 nonché 13.10.2016 a pag. 7 e 8 rispettivamente PS ACPR 2 16.2.2016 a pag. 14,
15 e 16, AI 51, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 VII R nonché all. 2 a pag. 1
pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.5);
2.3.6. grave infrazione alle
norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione
stradale) per avere, in territorio di __________, il 24.7.2016, violando
gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assumendosene il rischio, circolato, in autostrada, alla
guida dell’autoveicolo Renault, targato TI __________, alla velocità di 155
km/h accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar malgrado il vigente
limite di 120 km/h (pto. 7 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 17.11.2016 a pag. 2,
AI 69, 72, 78 e 79, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 5 I R nonché all. 2 a pag.
1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.6);
2.4. che tenuto conto delle
risultanze istruttorie e dibattimentali IM 1 è stato prosciolto dalle
imputazioni di:
2.4.1. ripetuti atti sessuali
con fanciulli (art. 187 n. 1 CP) in parte tentati (art. 22 cpv. 1 CP) di cui al
pto. 1.9 dell’AA (doc. TPC 1) nella versione 2.12.2016 (VD all. 2 a pag. 2 pti.
2 e 2.1);
2.4.2. ripetuta coazione
sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) di cui al pto. 2 dell’AA (doc. TPC 1) per la
variante del tentativo (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);
2.4.3. somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) di cui al pto. 3
dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente all’aver messo a disposizione di ACPR 1
delle bevande alcoliche (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.3);
2.4.4. ripetute lesioni
semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 2 CP) di cui al pto. 4.1 dell’AA (doc. TPC 1)
limitatamente all’aver ripetutamente colpito la minorenne ACPR 1 in diverse
parti del corpo con calci e pugni (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.4);
2.4.5. ripetute lesioni
semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 3 CP) di cui al pto. 4.2 dell’AA (doc. TPC 1)
limitatamente all’aver ripetutamente colpito l’allora moglie ACPR 1 in diverse
parti del corpo con calci e pugni (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2 e a pag. 3 pto.
2.5);
2.5. che tenuto conto delle
risultanze istruttorie e dibattimentali rispettivamente del concorso di reati
(art. 49 cpv. 1 CP), trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49
cpv. 2 CP) al decreto d’accusa (di seguito solo DA) del 6.7.2016 del MP del
Canton Uri, IM 1 è condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 24 mesi (VD
all. 2 a pag. 3 pto. 3), ricordato come la sua esecuzione è condizionalmente
sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP
nonché VD all. 1 a pag. 5 IV R e all. 2 a pag. 3 pto. 4) e che non si fa luogo
alla revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata con DA del
26.4.2011 del MP del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 46 cpv. 5 CP (VD
all. 2 a pag. 3 pto. 5);
2.6. che tenuto conto delle
risultanze istruttorie e dibattimentali (doc. Dib. 2 e VD all. 1 a pag. 5 II R)
IM 1 è stato condannato a versare all’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR
1 (AI 3) franchi (di seguito solo fr.) 20’000.- per torto morale oltre
interessi al 5% dal 1.7.2014 e fr. 3'798.65 per spese legali con interessi al
5% dal 4.9.2018 (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 6)
ritenuto che per ogni altra loro pretesa nei suoi confronti le AP ACPR 1 e ACPR
2 (VI PS ACPR 2 16.2.2016 a pag. 16) sono rinviate al competente foro civile
(art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 7);
2.7. che in forza alle
risultanze istruttorie (AI 34 e 61) e dibattimentali (VD all. 1 a pag. 5 III R)
è stato ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 (art. 267 cpv. 1 CPP)
di tutto quanto in sequestro (art. 263 segg. CPP) ad eccezione delle lettere e
dei disegni di ACPR 1 nonché di una lettera di ACPR 1 per le quali è stato
ordinato il sequestro conservativo quali mezzi di prova (art.
263 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 8);
2.8. che la tassa di
giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste
a carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9);
2.9. che malgrado il
parziale proscioglimento (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2), già solo perché
correttamente non richiesto dal difensore (VD a pag. 3) rispettivamente in
applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, a IM 1 non è stato riconosciuto
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a
pag. 3 pto. 10);
2.10. premettendo che la
relativa tassazione non é stata impugnata presso la Corte dei reclami penali
(di seguito solo CRP) nel termine di legge (doc. TPC 36, art. 135 cpv. 3 lett.
a, 138 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP nonché VD all. 2 a pag. 4 pto. 13) l’avvocato
(di seguito solo avv.) RAAP 1, patrocinatore in gratuito patrocinio (art. 136
CP) dell’AP ACPR 1 (AI 3) dal 22.9.2016 (AI 50), ha presentato due note
professionali, la prima datata 24.11.2016 (AI 76) e la seconda datata 4.9.2018
(doc. Dib. 4 e VD a pag. 3), che sono state tassate e riconosciute per fr.
4'086.60 e meglio fr. 3’525.- per l’onorario, fr. 95.85 per le spese, fr. 168.-
per le trasferte nonché fr. 297.75 per l’imposta sul valore aggiunto (di
seguito solo IVA, VD all. 2 a pag. 4 pti. 12 e 12.1) ritenuto che IM 1 è tenuto
a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'086.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2
a pag. 4 pto. 12.2).
3. Con decreto del
19.2.2016 l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1), __________ è stato nominato
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1, con effetto dal 16.2.2016 (AI 25).
In merito alla sua retribuzione questo legale ha presentato tre note
professionali, la prima datata 28.11.2016 (AI 77), la seconda datata 24.8.2018
(doc. TPC 28) e la terza in sede di pubblico dibattimento del 4.9.2018 (VD a
pag. 3 e doc. Dib. 3), il tutto per un importo complessivo di fr. 9'160.80 e
meglio fr. 8’275.- per l’onorario, fr. 214.80.- per le spese e fr. 671.- per
l’IVA (VD a pag. 3 e doc. Dib. 3). La tassazione ritenuta dalla Corte nel pto.
11.1 a pag. 4 del dispositivo (VD all. 2) è stata impugnata dall’avv. DUF 1 con
reclamo (art. 393 segg. CPP) del 14/17.9.2018 (doc. TPC 32), da cui la
necessità della presente motivazione;
3.1. giusta l’art. 135 cpv.
2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento ricordato come
giusta l’art. 135 cpv. 3 lett. a) CPP può essere interposto reclamo (art. 393
segg. CPP) alla CRP contro la decisione del tribunale di primo grado nel
termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) e che giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato
condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a
rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4
lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) la
differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.
4 lett. b CPP);
3.2. che per la determinazione
della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) risulta
applicabile l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l’onorario del
patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito
solo h e art. 4 cpv. 1 RL 178.310) nonché di fr. 250.-/h per la partecipazione
a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usale (art. 5a cpv.1 RL 178.310),
ciò che è il caso tra le h 20:00 e le h 8:00 dei giorni feriali e nei giorni
festivi ufficiali e di sabato (art. 5a cpv. 2 RL 178.310, decisione del
Tribunale federale, di seguito solo DTF, 132 I 201 considerando, di seguito
solo consid., 8.7, sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito
solo STF,1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006
consid. 8.5 nonché sentenza della Corte d’appello e di revisione penale, di
seguito solo CARP, Inc.
17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b).
In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice
dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note
professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio
(art. 132 CPP) va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno
difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e
fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle quali il
patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP)
ha partecipato, del
risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a,
STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid.
2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009
consid. 1.1 nonché CARP Inc.
17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole
conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di
un patrocinatore
mediamente diligente e sperimentato nel diritto
penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP Inc. 17.2017.27 del
24.7.2017 consid. 6d). Inoltre
non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da
considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non
deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF
6B.464/2007
del 12.11.2007
consid. 4 e
CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);
3.3. che per la
determinazione delle spese si richiama l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 178.310 secondo
cui al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura
e di apertura e archiviazione così come le altre spese sopportate
nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle
di trasferta.
3.4. che in merito alle tre
fatture (AI 77, doc. TPC 28 e doc. Dib. 3) presentate dall’avv. DUF 1 valgono
in primis le seguenti considerazioni generali:
3.4.1. non sono stati
computati tutti i costi di telefonia indicati nelle tre fatture (AI 77 e doc.
Dib. 3 per le date 19.7.2016, 2.9.2016, 6.9.2016, 23.9.2016, 29.9.2016,
5.10.2016, 14.10.2016 e 5.11.2016, doc. TPC 28 e doc. Dib. 3 per le date
29.11.2016, 9.12.2016, 13.8.2018, 16.8.2018 e 22.8.2018 nonché doc. Dib. 3 per
la data 28.8.2018) in applicazione della sentenza CRP del 2.10.2017 Inc.
60.2017.120 consid. 5.3.3 e questo indipendentemente dal fatto che l’imputato
risieda in Germania;
3.4.2. i costi di cancelleria
per fr. 9.- ciascuno indicati alla fine delle fatture del 28.11.2016 (AI 77 e
doc. Dib. 3) e del 24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3) non sono stati presi
in considerazione in quanto non meglio specificati;
3.4.3. i costi per tutti gli
e-mail, inviati o ricevuti (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3 per le date 11.10.2017,
16.5.2018, 18.6.2018, 22.6.2018, 28.6.2018, 29.6.2018, 12.7.2018, 10.8.2018,
13.8.2018 e 16.8.2018 nonché doc. Dib. 3 per la data 28.8.2018), sono riportati
a fr. 1.- a foglio invece di fr. 2.-;
3.4.4. i costi di costituzione
e archiviazione incarto per fr. 50.- indicati alla fine della fattura del
28.11.2016 (AI 77 e doc. Dib. 3) non sono stati presi in considerazione perché
ripresentati alla fine della fattura del 24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3);
3.5. fattura del
28.11.2016 (AI 77 e doc. Dib. 3)
3.5.1. la posta 24.2.2016 “tel
da cliente” per 15 minuti (di seguito solo min.) è stata ritenuta eccessiva
nella durata e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;
3.5.2. la posta 19.7.2016 “tel
da e a cliente (natel)” per 15 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata
e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;
3.5.3. la posta 19.7.2016 “tel
a PP per verbale” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e,
vistone la causale, viene riportata a 5 min.;
3.5.4. la posta 23.9.2016 “invio
mail a cliente alleg citazione” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva
nella durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;
3.5.5. la posta 24.9.2016 “conf
con PP per atti rispettivi e doc” per 25 min. è stata ritenuta eccessiva
nella durata e viene equamente riportata a 10 min.;
3.5.6. la posta 4.10.2016 “conforto
con vittima” per 125 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e, tenuto
conto del suo inizio e fine (h 14:30 / 15:55, AI 52 a pag. 1 e 4), viene
riportata a 90 min.;
3.5.7. la posta 7.10.2016
(recte 11.10.2016) “frasf c/o PP e verbale” per 140 min. è stata
ritenuta eccessiva nella durata e, tenuto conto del suo inizio e fine (h 9:00 /
10:15, AI 58 a pag. 1 e 5), viene riportata a 80 min.;
3.5.8. la posta 14.10.2016 “tel
da cliente per dissequestro” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella
durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;
3.5.9. la posta 16.11.2016 “tel
da cliente per verbale” per 20 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata
e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;
3.6. fattura del
24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3)
3.6.1. la posta 24.5.2017 “tel
da cliente per processo” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella
durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;
3.6.2. la posta 11.10.2017 “ricevo
e invio mail da e a cliente” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella
durata e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 5 min.;
3.6.3. la posta 22.8.2018 “tel
da cliente (natel-D)” per 20 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata
e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;
3.7. fattura del 4.9.2018
(doc. Dib. 3)
3.7.1. la posta 28.8.2018 “lettera
a Tribunale Penale Cantonale alleg doc div” per 10 min. è stata ritenuta
eccessiva nella durata e viene riportata a 5 min.;
3.7.2. le poste 1.9.2018 “preparazione
processi, lettura incarto e preparazione arringhe” e 3.9.2018 “colloquio
con cliente per preparazione processo” per complessivi 5 h e 45 min. sono
state ritenute eccessive nella durata e riportate, visto anche la chiarezza dei
fatti e l’intervenuta confessione di IM 1, a 5 h;
3.7.3. la posta 4.9.2018 “dibattimento
(stima) + spiegazione sentenza a cliente” per complessivi 6 h è stata
riportata a 195 min. pari all’effettiva durata del processo (h 9:30 / h 12:00,
VD a pag. 1 e 5, quindi 150 min.) con l’aggiunta, calcolata in eccesso, di 45
min. per la deliberazione (h 16:30 / 17:06, VD a pag. 5).
4. Riconosciute
conseguentemente delle spese complessive per fr. 113.- così degli onorari
complessivi per fr. 7'105.- (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.1) ne risulta una
decurtazione sull’onorario di 6 h e 30 min. (fr. 8’275.- ./. fr. 7'105.- = fr.
1'170.- : fr. 3.-/min. = 390 min.), con quindi il riconoscimento in favore
dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.1):
onorario fino al 31.12.2017 fr. 5'215.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 32.00
IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 419.75
onorario dall’1.1.2018 fr. 1'890.00
spese dall’1.1.2018 fr. 81.00
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 151.75
totale fr. 7'789.50
a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 4 pto.
11), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare predetto importo (VD all. 2 a pag.
4 pto. 11.1) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.
135 cpv. 4 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.2).
Visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47, 49, 123, n. 1 e n. 2 cpv. 2 e 3, 136, 179quater cpv. 1 e 3, 187 n. 1 e 189
cpv. 1 CP;
90 cpv. 2 LCStr;
80 segg., 84 segg., 135, 136, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg.
e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuti atti sessuali con
fanciulli
per avere, a __________ presso il loro domicilio e in altre
località non meglio precisate, nel periodo 2012 / giugno 2014, in un numero
imprecisato di occasioni, ripetutamente compiuto e coinvolto in atti sessuali ACPR
1 (nata il __________.1999), persona minore di sedici anni;
1.2. ripetuta coazione
sessuale,
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto
1.1 del presente dispositivo, in un numero imprecisato di occasioni,
esercitando pressioni psicologiche su di lei tali da renderla inetta a
resistere, costretto ACPR 1 (nata il __________.1999), a subire atti analoghi
alla congiunzione carnale o altri atti sessuali;
1.3. somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute
per avere, a __________, presso il loro domicilio, nel periodo
2012 / giugno 2014, somministrato a ACPR 1 (nata il __________.1999), persona
minore di sedici anni, bevande alcoliche in quantità pericolose per la salute,
in un’occasione sino a farla ubriacare;
1.4. ripetute lesioni semplici
per avere, a __________, presso il loro domicilio:
1.4.1. nel periodo 4.9.2011 /
settembre 2014, lanciato un telecomando in faccia alla minorenne ACPR 1 (nata
il __________.1999) facendola sanguinare dal labbro;
1.4.2. nel periodo 4.9.2011 / aprile
2014, colpito l’allora moglie __________ con un pugno in testa;
1.5. ripetuta violazione della
sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
per avere, a __________, il 31.5.2015 e il 20.8.2015, senza
consenso, osservato, fissato e conservato su un supporto d’immagini dei fatti
rientranti nella sfera privata di ACPR 2 non osservabili da ognuno;
1.6. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, in territorio di __________, il 24.7.2016, violando
gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assumendosene il rischio, circolato, in autostrada, alla
guida dell’autoveicolo Renault, targato TI __________, alla velocità di 155
km/h accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar malgrado il vigente
limite di 120 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
2.1. ripetuti atti sessuali con
fanciulli, in parte tentati di cui al punto 1.9 dell’atto d’accusa nella
versione 2.12.2016;
2.2. ripetuta coazione sessuale
di cui al punto 2 dell’atto d’accusa per la variante del tentativo;
2.3. somministrazione a
fanciulli di sostanze pericolose per la salute di cui al punto 3 dell’atto
d’accusa limitatamente all’aver messo a disposizione delle bevande alcoliche;
2.4. ripetute lesioni semplici
di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa limitatamente all’aver ripetutamente
colpito la minorenne ACPR 1 (nata il __________.1999) in diverse parti del
corpo con calci e pugni;
2.5. ripetute lesioni semplici
di cui al punto 4.2 dell’atto d’accusa limitatamente all’aver ripetutamente
colpito l’allora moglie __________ in diverse parti del corpo con calci e
pugni.
3. Di conseguenza, IM 1,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva al DA 6.7.2016 del Ministero
pubblico del Canton Uri, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)
mesi.
4. L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
5. Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto d’accusa
26.4.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino Bellinzona, in applicazione
dell’art. 46 cpv. 5 CP.
6. IM 1 è condannato a versare
all’accusatrice privata ACPR 1 (nata il __________.1999) fr. 20’000.- per torto
morale oltre interessi al 5% a far tempo dal 1.7.2014 e fr. 3'798.65 per spese
legali con interessi al 5% dal 4.9.2018.
7. Per ogni altra loro pretesa
nei confronti di IM 1 le accusatrici private ACPR 1 (nata il __________.1999) e
ACPR 2 sono rinviate al competente foro civile.
8. È ordinato il dissequestro
e la restituzione a IM 1 di tutto quanto in sequestro ad eccezione delle
lettere e disegni ACPR 1 e di una lettera ACPR 1 per le quali è ordinato il
sequestro conservativo quali mezzi di prova.
9. La tassa di giustizia di
fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico
di IM 1.
10. Non è riconosciuto a IM 1
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.
11. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
11.1. Le note professionali del
28.11.2016, del 24.8.2018 e del 4.9.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 5'215.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 32.00
IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 419.75
onorario dall’1.1.2018 fr. 1'890.00
spese dall’1.1.2018 fr. 81.00
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 151.75
totale fr. 7'789.50
11.2. IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'789.50.- non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
12. Le spese per il gratuito
patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 (nata il __________.1999) sono
sostenute dallo Stato.
12.1. Le note professionali del
24.11.2016 e del 4.9.2018 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:
onorario fino al 31.12.2017 fr. 1'785.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 95.85
trasferte fino al 31.12.2017 fr. 128.00
IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 160.70
onorario dall’1.1.2018 fr. 1'740.00
trasferte dall’1.1.2018 fr. 40.00
IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 137.05
totale fr. 4'086.60
12.2. IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'086.60 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
13. La quantificazione delle
retribuzioni è impugnabile dal difensore d’ufficio e dal patrocinatore in
gratuito patrocinio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni
(art. 135 cpv. 3, 138 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 4'500.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Trascrizioni fr. 780.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 185.45
fr. 5'765.45
============