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Decisione

72.2016.217

Ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, ripetute lesioni semplici, ripetuta violazione della sfera segreta

4 settembre 2018Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- …OMISSIS…

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste modifiche e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Il

Presidente propone alle parti in alternativa e precisazione dei relativi testi

d’accusa dei punti:

-- …OMISSIS…

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: Chiedo la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali.

L’imputato ha ammesso in toto i fatti. Quanto fatto da IM 1 è molto grave ma

l’accusa accoglie in modo favorevole la confessione odierna. L’imputato ha

tuttavia approfittato della sua posizione e dell’età della vittima e riguardo a

ciò si richiama in particolare l’art. 187 CP. IM 1 ha usato pressioni

psicologiche e l’impossibilità della vittima di opporsi visto il rapporto di

fiducia esistente con essa e con la madre e il suo ruolo di padre, ottenendo in

tal modo favori sessuali. Da sottolineare la ripetitività e regolarità con cui

avvenivano gli atti sessuali indicati nell’AA nei confronti di un’adolescente

di 12/13 anni. La violazione del bene protetto, la sessualità della vittima, ha

dunque raggiunto un livello grave. Per quanto riguarda la commisurazione della

pena, la colpa di IM 1 è grave. Egli ha agito per motivi egoistici, pensando

solo a soddisfare le proprie voglie. Grave anche la premeditazione che lo ha

portato a compiere questi atti per molto tempo. Richiamata l’odierna

confessione dell’imputato, la rispettiva presa di coscienza e il tempo

trascorso dai fatti, si chiede una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi di cui

mesi 6 da espiare con un periodo di prova di anni 3. Si chiede da ultimo

l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatrice dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: L’odierna confessione per la vittima è tardiva e sembra

pronunciata ad arte per ottenere uno sconto di pena e/o una pena totalmente

sospesa. Questo dopo che l’imputato ha negato l’evidenza e ha ammesso

circostanze solo di natura secondaria. Per tutti questi anni non vi è stato

alcun gesto né scuse da parte dell’imputato all’attenzione della vittima e

della madre. I reati dell’AA sono reati gravi, commessi per un periodo di temo

lungo, sono reiterati e commessi nei confronti di una persona vicino all’autore

che contava sul suo affetto paterno. La colpa dell’imputato è dunque grave. Ha

sfruttato il rapporto che aveva con la vittima e l’assenza da casa della madre.

Ci si associa dunque alle conclusioni del PP e si chiede il riconoscimento

dell’azione civile presentata durante l’odierno dibattimento (doc. Dib. 2);

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: I

reati sono stati ammessi e vanno inquadrati, insieme al comportamento in

istruttoria dell’imputato, nel contesto in cui sono avvenuti. IM 1 è poco

formato e strutturato nella sua personalità. Con questi limiti, IM 1 si è

ritrovato in un ambiente con una ragazza che si portava dietro un trauma e un

disturbo della personalità (borderline). Questa ragazza è venuta fuori con i

suoi atteggiamenti di natura sessuale anche nei confronti dei suoi compagni di

scuola. I problemi della vittima sono emersi a poco a poco. La natura e il

livello basso cognitivo dell’imputato gli hanno in parte impedito di agire

correttamente nei confronti della vittima. Per quanto riguarda l’atteggiamento

processuale, la vergogna ha impedito a IM 1 di ammettere tutto quanto commesso

e di prendere coscienza di ciò. L’imputato ha però da subito ammesso che si è

trattato di un suo sbaglio e che non ha saputo reagire. Ha confuso il provocare

della vittima con un’attenuante per quanto commesso. Dentro di sé, IM 1 era

pentito e dispiaciuto per il suo agire, ciò che è stato anche confermato dal

pastore (AI 41). IM 1 non torna a casa vittorioso.

Per questa storia, l’imputato ha perso tutti gli amici, la ex

moglie, il contatto con i figli di primo letto e gli incarichi che aveva in

senso all’associazione religiosa. In mezzo a ciò, egli ha ritrovato un

matrimonio, un lavoro ed è in procinto di diventare nuovamente padre. Da

sottolineare che l’imputato è venuto dalla Germania per gli interrogatori e per

l’odierno dibattimento, sapendo che la richiesta di pena contemplava una parte

da espirare, con il rischio dunque, di non fare rientro in Germania. L’imputato

sta inoltre provvedendo al pagamento dei debiti contratti in Svizzera. La

prognosi di IM 1 non è dunque negativa ma addirittura positiva. Ha degli

affetti solidi, un lavoro e non ha un interesse particolare a rimanere in

Svizzera. L’atto d’accusa può essere confermato ma con una luce diversa

rispetto a quando sono stati commessi i fatti, ritenuto che vi è stato un

cambiamento dell’imputato e una sua importante presa di coscienza. Si

giustifica dunque una sospensione condizionale della pena. Non deve essere

pregiudizievole per l’imputato il fatto di non aver fatto un giorno di carcere.

La pena proposta dal PP era adeguata per un IM 1 che in aula avrebbe ribadito

le stesse cose dichiarate durante i verbali di istruttoria. La pena non può

pertanto superare i 2 anni alla luce del comportamento processuale

dell’imputato che, si ricorda, è venuto dalla Germania ed è oggi reo confesso.

Si chiede dunque una pena massima di mesi 24, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni.

Per quanto attiene la richiesta di risarcimento dell’AP e, in

particolare, l’importo domandato a titolo di torto morale, si chiede alla Corte

di verificare tale con la giurisprudenza vigente in materia.

Considerato, in fatto ed in diritto

1.

Giusta l’articolo

(di seguito solo art.) 82 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettere (di seguito

solo lett.) a) e b) del Codice di diritto processuale penale svizzero (di

seguito solo CPP) il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione

scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva

(art. 40 del Codice penale svizzero, di seguito solo CP) superiore a due anni,

un internamento secondo l’art. 64 CP, un trattamento secondo l’art. 59 cpv. 3

CP oppure una privazione della libertà di oltre due anni conseguente alla

revoca (art. 46 CP) simultanea della sospensione condizionale (art. 42 CP) di

sanzioni ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di predetta norma il

tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una sentenza

motivata se una parte lo domanda entro dieci giorni dalla notifica del dispositivo

(verbale del dibattimento, di seguito solo VD, allegato, di seguito solo all.,

2) o una parte interpone ricorso (art. 379 e seguenti, di seguito solo segg., e

398.

segg. CPP).

2.

In specie le

condizioni oggettive di questo art. risultano adempiute per tutte le parti

constatato come le stesse, entro dieci giorni dalla notificazione del

Dispositivo

dispositivo (VD all. 2), non hanno domandato né una sentenza motivata (art. 82

cpv. 2 lett. a CPP) né hanno interposto ricorso (art. 82 cpv. 2 lett. b, 379

segg. e 398 segg. CPP, per l’imputato VD a pagina, di seguito solo pag., 5).

Ragion per cui, nel merito dei procedimenti penali aperti dal Ministero

pubblico (di seguito solo MP) nei confronti di IM 1 (di seguito solo IM 1),

cittadino __________, nato il __________, residente a __________, di cui agli

incarti (di seguito solo Inc.) 2015.5805 e 2016.9461, basti allora richiamare:

2.1. per le correzioni

dell’atto d’accusa (di seguito solo AA) 184/2016 del 2.12.2016 (documento, di

seguito solo doc., del Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 1) da pag.

5 a pag. 6 della presente sentenza nonché il VD a pag. 2;

2.2. per la vita e i

precedenti penali di IM 1 i suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI)

di polizia (di seguito solo PS) 16.2.2016 da pag. 18 riga 9 a pag. 21 riga 2

nonché dinanzi al Procuratore pubblico (di seguito solo PP) 28.7.2016 a pag. 7

da riga 1 a riga 9 e 17.11.2016 a pag. 8 da riga 30 a riga 32, i doc. TPC 11,

12, 13, 17, 21 e 30, il doc. dibattimentale (di seguito solo Dib.) 1 nonché il

VD a pag. 2 e all’all. 1 a pag. 1 I/II risposta (di seguito solo R) e a pag. 2

I/VIII R;

2.3. che in forza alle

risultanze istruttorie e dibattimentali, essendone adempiute le condizioni

oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto colpevole dei reati

di:

2.3.1. ripetuti atti sessuali

con fanciulli (art. 187 cifra, di seguito solo n., 1 CP) per avere, a __________

presso il loro domicilio e in altre località non meglio precisate, nel periodo

2012 / giugno 2014, in un numero imprecisato di occasioni, ripetutamente

compiuto e coinvolto in atti sessuali ACPR 1, nata il __________.1999 (di

seguito solo ACPR 1), persona minore di sedici anni (punti, di seguito solo

pti., da 1 a 1.9 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 da pag. 3 a pag. 5, 13.10.2016

da pag. 3 a pag. 7 e 17.11.2016 da pag. 5 a pag. 6 nonché PS IM 1 16.2.2016 da

pag. 3 a pag. 7 rispettivamente a pag. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 26 e 27,

confronto IM 1 / ACPR 1 4.10.2016 a pag. 7, 8, 14 e 19, VI PS __________, di

seguito solo __________, 21.10.2015 a pag. 13 e audizione ACPR 1 7.10.2015 da

pag. 6 a pag. 8, da pag. 10 a pag. 15 rispettivamente a pag. 17, 19, 20, 23, 29

e 31, VD all. 1 a pag. 2 IX R, a pag. 3 da II a X R e pag. 4 I R nonché all. 2

a pag. 1 pti. 1 e 1.1);

2.3.2. ripetuta coazione

sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) per avere, a __________ presso il loro domicilio

e in altre località non meglio precisate, nel periodo 2012 / giugno 2014, in un

numero imprecisato di occasioni, esercitando pressioni psicologiche su di lei tali

da renderla inetta a resistere, costretto ACPR 1 a subire atti analoghi alla

congiunzione carnale o altri atti sessuali (punto, di seguito solo pto., 2

dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 13.10.2016 a pag. 4 e 17.11.2016 a pag. 3 e da

pag. 5 a pag. 7, audizione ACPR 1 7.10.2015 a pag. 6, 13, 15, 16, 19, 23, 29 e

32, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 II R nonché all. 2 a pag. 1 pti. 1 e

1.2);

2.3.3. somministrazione a

fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) per avere, a __________,

presso il loro domicilio, nel periodo 2012 / giugno 2014, somministrato a ACPR

1, persona minore di sedici anni, bevande alcoliche in quantità pericolose per

la salute, in un’occasione sino a farla ubriacare (pto. 3 dell’AA, doc. TPC 1,

VI PP IM 1 28.7.2016 a pag. 3 e 13.10.2016 a pag. 6 nonché PS IM 1 16.2.2016 a

pag. 8, 9, 14 e 15, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 III R nonché all. 2 a

pag. 1 pti. 1 e 1.3);

2.3.4. ripetute lesioni

semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 2 e 3 CP) per avere, a __________, presso il

loro domicilio nel periodo 4.9.2011 / settembre 2014, lanciato un telecomando

in faccia alla minorenne ACPR 1 facendola sanguinare dal labbro (pti. 4 e 4.1

dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 a pag. 5 e 6 nonché 17.11.2016 a pag.

3 e 4 rispettivamente PS IM 1 16.2.2016 a pag. 22, audizione ACPR 1 7.10.2015 a

pag. 4 e 5, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 IV/V R nonché all. 2 a pag. 1

pto. 1 e a pag. 2 pti. 1.4 e 1.4.1) rispettivamente nel periodo 4.9.2011 /

aprile 2014, colpito l’allora moglie ACPR 1 con un pugno in testa (pti. 4 e 4.2

dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 13.10.2016 a pag. 2 e 3, PP ACPR 1 5.10.2016 a

pag. 2 e 3 nonché PS ACPR 1 21.10.2015 a pag. 3, audizione ACPR 1 7.10.2015 a

pag. 37 e 38, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 VI R nonché all. 2 a pag. 1

pto. 1 e a pag. 2 pti. 1.4 e 1.4.2);

2.3.5. ripetuta violazione

della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art.

179quater cpv. 1 e 3 CP) per avere, a __________, il 31.5.2015 e il 20.8.2015,

senza consenso, osservato, fissato e conservato su un supporto d’immagini dei

fatti rientranti nella sfera privata di ACPR 2 (di seguito solo ACPR 2) non

osservabili da ognuno (pto. 6 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 28.7.2016 a pag.

6 nonché 13.10.2016 a pag. 7 e 8 rispettivamente PS ACPR 2 16.2.2016 a pag. 14,

15 e 16, AI 51, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 4 VII R nonché all. 2 a pag. 1

pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.5);

2.3.6. grave infrazione alle

norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione

stradale) per avere, in territorio di __________, il 24.7.2016, violando

gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assumendosene il rischio, circolato, in autostrada, alla

guida dell’autoveicolo Renault, targato TI __________, alla velocità di 155

km/h accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar malgrado il vigente

limite di 120 km/h (pto. 7 dell’AA, doc. TPC 1, VI PP IM 1 17.11.2016 a pag. 2,

AI 69, 72, 78 e 79, VD all. 1 a pag. 2 IX R e a pag. 5 I R nonché all. 2 a pag.

1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.6);

2.4. che tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dibattimentali IM 1 è stato prosciolto dalle

imputazioni di:

2.4.1. ripetuti atti sessuali

con fanciulli (art. 187 n. 1 CP) in parte tentati (art. 22 cpv. 1 CP) di cui al

pto. 1.9 dell’AA (doc. TPC 1) nella versione 2.12.2016 (VD all. 2 a pag. 2 pti.

2 e 2.1);

2.4.2. ripetuta coazione

sessuale (art. 189 cpv. 1 CP) di cui al pto. 2 dell’AA (doc. TPC 1) per la

variante del tentativo (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2);

2.4.3. somministrazione a

fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) di cui al pto. 3

dell’AA (doc. TPC 1) limitatamente all’aver messo a disposizione di ACPR 1

delle bevande alcoliche (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.3);

2.4.4. ripetute lesioni

semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 2 CP) di cui al pto. 4.1 dell’AA (doc. TPC 1)

limitatamente all’aver ripetutamente colpito la minorenne ACPR 1 in diverse

parti del corpo con calci e pugni (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.4);

2.4.5. ripetute lesioni

semplici (art. 123 n. 1 e 2 cpv. 3 CP) di cui al pto. 4.2 dell’AA (doc. TPC 1)

limitatamente all’aver ripetutamente colpito l’allora moglie ACPR 1 in diverse

parti del corpo con calci e pugni (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2 e a pag. 3 pto.

2.5);

2.5. che tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dibattimentali rispettivamente del concorso di reati

(art. 49 cpv. 1 CP), trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49

cpv. 2 CP) al decreto d’accusa (di seguito solo DA) del 6.7.2016 del MP del

Canton Uri, IM 1 è condannato alla pena detentiva (art. 40 CP) di 24 mesi (VD

all. 2 a pag. 3 pto. 3), ricordato come la sua esecuzione è condizionalmente

sospesa (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP

nonché VD all. 1 a pag. 5 IV R e all. 2 a pag. 3 pto. 4) e che non si fa luogo

alla revoca della sospensione condizionale della pena pronunciata con DA del

26.4.2011 del MP del Cantone Ticino in applicazione dell’art. 46 cpv. 5 CP (VD

all. 2 a pag. 3 pto. 5);

2.6. che tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dibattimentali (doc. Dib. 2 e VD all. 1 a pag. 5 II R)

IM 1 è stato condannato a versare all’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR

1 (AI 3) franchi (di seguito solo fr.) 20’000.- per torto morale oltre

interessi al 5% dal 1.7.2014 e fr. 3'798.65 per spese legali con interessi al

5% dal 4.9.2018 (art. 126 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 6)

ritenuto che per ogni altra loro pretesa nei suoi confronti le AP ACPR 1 e ACPR

2 (VI PS ACPR 2 16.2.2016 a pag. 16) sono rinviate al competente foro civile

(art. 126 cpv. 2 lett. b CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 7);

2.7. che in forza alle

risultanze istruttorie (AI 34 e 61) e dibattimentali (VD all. 1 a pag. 5 III R)

è stato ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1 (art. 267 cpv. 1 CPP)

di tutto quanto in sequestro (art. 263 segg. CPP) ad eccezione delle lettere e

dei disegni di ACPR 1 nonché di una lettera di ACPR 1 per le quali è stato

ordinato il sequestro conservativo quali mezzi di prova (art.

263 cpv. 1 lett. a CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 8);

2.8. che la tassa di

giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono poste

a carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP e VD all. 2 a pag. 3 pto. 9);

2.9. che malgrado il

parziale proscioglimento (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2), già solo perché

correttamente non richiesto dal difensore (VD a pag. 3) rispettivamente in

applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, a IM 1 non è stato riconosciuto

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP (VD all. 2 a

pag. 3 pto. 10);

2.10. premettendo che la

relativa tassazione non é stata impugnata presso la Corte dei reclami penali

(di seguito solo CRP) nel termine di legge (doc. TPC 36, art. 135 cpv. 3 lett.

a, 138 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP nonché VD all. 2 a pag. 4 pto. 13) l’avvocato

(di seguito solo avv.) RAAP 1, patrocinatore in gratuito patrocinio (art. 136

CP) dell’AP ACPR 1 (AI 3) dal 22.9.2016 (AI 50), ha presentato due note

professionali, la prima datata 24.11.2016 (AI 76) e la seconda datata 4.9.2018

(doc. Dib. 4 e VD a pag. 3), che sono state tassate e riconosciute per fr.

4'086.60 e meglio fr. 3’525.- per l’onorario, fr. 95.85 per le spese, fr. 168.-

per le trasferte nonché fr. 297.75 per l’imposta sul valore aggiunto (di

seguito solo IVA, VD all. 2 a pag. 4 pti. 12 e 12.1) ritenuto che IM 1 è tenuto

a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'086.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2

a pag. 4 pto. 12.2).

3. Con decreto del

19.2.2016 l’avv. DUF 1 (di seguito solo DUF 1), __________ è stato nominato

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1, con effetto dal 16.2.2016 (AI 25).

In merito alla sua retribuzione questo legale ha presentato tre note

professionali, la prima datata 28.11.2016 (AI 77), la seconda datata 24.8.2018

(doc. TPC 28) e la terza in sede di pubblico dibattimento del 4.9.2018 (VD a

pag. 3 e doc. Dib. 3), il tutto per un importo complessivo di fr. 9'160.80 e

meglio fr. 8’275.- per l’onorario, fr. 214.80.- per le spese e fr. 671.- per

l’IVA (VD a pag. 3 e doc. Dib. 3). La tassazione ritenuta dalla Corte nel pto.

11.1 a pag. 4 del dispositivo (VD all. 2) è stata impugnata dall’avv. DUF 1 con

reclamo (art. 393 segg. CPP) del 14/17.9.2018 (doc. TPC 32), da cui la

necessità della presente motivazione;

3.1. giusta l’art. 135 cpv.

2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento ricordato come

giusta l’art. 135 cpv. 3 lett. a) CPP può essere interposto reclamo (art. 393

segg. CPP) alla CRP contro la decisione del tribunale di primo grado nel

termine di 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) e che giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato

condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è tenuto a

rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4

lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.

4 lett. b CPP);

3.2. che per la determinazione

della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art. 132 CPP) risulta

applicabile l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (di seguito solo RL 178.310) secondo cui l’onorario del

patrocinatore che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito

solo h e art. 4 cpv. 1 RL 178.310) nonché di fr. 250.-/h per la partecipazione

a interrogatori al di fuori dell’orario di lavoro usale (art. 5a cpv.1 RL 178.310),

ciò che è il caso tra le h 20:00 e le h 8:00 dei giorni feriali e nei giorni

festivi ufficiali e di sabato (art. 5a cpv. 2 RL 178.310, decisione del

Tribunale federale, di seguito solo DTF, 132 I 201 considerando, di seguito

solo consid., 8.7, sentenza non pubblicata del Tribunale federale, di seguito

solo STF,1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e 2P.17/2004 del 6.6.2006

consid. 8.5 nonché sentenza della Corte d’appello e di revisione penale, di

seguito solo CARP, Inc.

17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b).

In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice

dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note

professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore d’ufficio

(art. 132 CPP) va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno

difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e

fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle quali il

patrocinatore d'ufficio (art. 132 CPP)

ha partecipato, del

risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a,

STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid.

2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009

consid. 1.1 nonché CARP Inc.

17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole

conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di

un patrocinatore

mediamente diligente e sperimentato nel diritto

penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP Inc. 17.2017.27 del

24.7.2017 consid. 6d). Inoltre

non vengono rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da

considerare eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non

deve assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF

6B.464/2007

del 12.11.2007

consid. 4 e

CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);

3.3. che per la

determinazione delle spese si richiama l’art. 6 cpv. 1 e 2 RL 178.310 secondo

cui al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere riconosciuto un rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura

e di apertura e archiviazione così come le altre spese sopportate

nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, quelle

di trasferta.

3.4. che in merito alle tre

fatture (AI 77, doc. TPC 28 e doc. Dib. 3) presentate dall’avv. DUF 1 valgono

in primis le seguenti considerazioni generali:

3.4.1. non sono stati

computati tutti i costi di telefonia indicati nelle tre fatture (AI 77 e doc.

Dib. 3 per le date 19.7.2016, 2.9.2016, 6.9.2016, 23.9.2016, 29.9.2016,

5.10.2016, 14.10.2016 e 5.11.2016, doc. TPC 28 e doc. Dib. 3 per le date

29.11.2016, 9.12.2016, 13.8.2018, 16.8.2018 e 22.8.2018 nonché doc. Dib. 3 per

la data 28.8.2018) in applicazione della sentenza CRP del 2.10.2017 Inc.

60.2017.120 consid. 5.3.3 e questo indipendentemente dal fatto che l’imputato

risieda in Germania;

3.4.2. i costi di cancelleria

per fr. 9.- ciascuno indicati alla fine delle fatture del 28.11.2016 (AI 77 e

doc. Dib. 3) e del 24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3) non sono stati presi

in considerazione in quanto non meglio specificati;

3.4.3. i costi per tutti gli

e-mail, inviati o ricevuti (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3 per le date 11.10.2017,

16.5.2018, 18.6.2018, 22.6.2018, 28.6.2018, 29.6.2018, 12.7.2018, 10.8.2018,

13.8.2018 e 16.8.2018 nonché doc. Dib. 3 per la data 28.8.2018), sono riportati

a fr. 1.- a foglio invece di fr. 2.-;

3.4.4. i costi di costituzione

e archiviazione incarto per fr. 50.- indicati alla fine della fattura del

28.11.2016 (AI 77 e doc. Dib. 3) non sono stati presi in considerazione perché

ripresentati alla fine della fattura del 24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3);

3.5. fattura del

28.11.2016 (AI 77 e doc. Dib. 3)

3.5.1. la posta 24.2.2016 “tel

da cliente” per 15 minuti (di seguito solo min.) è stata ritenuta eccessiva

nella durata e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;

3.5.2. la posta 19.7.2016 “tel

da e a cliente (natel)” per 15 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata

e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;

3.5.3. la posta 19.7.2016 “tel

a PP per verbale” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e,

vistone la causale, viene riportata a 5 min.;

3.5.4. la posta 23.9.2016 “invio

mail a cliente alleg citazione” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva

nella durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;

3.5.5. la posta 24.9.2016 “conf

con PP per atti rispettivi e doc” per 25 min. è stata ritenuta eccessiva

nella durata e viene equamente riportata a 10 min.;

3.5.6. la posta 4.10.2016 “conforto

con vittima” per 125 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata e, tenuto

conto del suo inizio e fine (h 14:30 / 15:55, AI 52 a pag. 1 e 4), viene

riportata a 90 min.;

3.5.7. la posta 7.10.2016

(recte 11.10.2016) “frasf c/o PP e verbale” per 140 min. è stata

ritenuta eccessiva nella durata e, tenuto conto del suo inizio e fine (h 9:00 /

10:15, AI 58 a pag. 1 e 5), viene riportata a 80 min.;

3.5.8. la posta 14.10.2016 “tel

da cliente per dissequestro” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella

durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;

3.5.9. la posta 16.11.2016 “tel

da cliente per verbale” per 20 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata

e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;

3.6. fattura del

24.8.2018 (doc. TPC 28 e doc. Dib. 3)

3.6.1. la posta 24.5.2017 “tel

da cliente per processo” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella

durata e, vistone la causale, viene riportata a 5 min.;

3.6.2. la posta 11.10.2017 “ricevo

e invio mail da e a cliente” per 10 min. è stata ritenuta eccessiva nella

durata e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 5 min.;

3.6.3. la posta 22.8.2018 “tel

da cliente (natel-D)” per 20 min. è stata ritenuta eccessiva nella durata

e, in assenza di altre specificazioni, viene riportata a 10 min.;

3.7. fattura del 4.9.2018

(doc. Dib. 3)

3.7.1. la posta 28.8.2018 “lettera

a Tribunale Penale Cantonale alleg doc div” per 10 min. è stata ritenuta

eccessiva nella durata e viene riportata a 5 min.;

3.7.2. le poste 1.9.2018 “preparazione

processi, lettura incarto e preparazione arringhe” e 3.9.2018 “colloquio

con cliente per preparazione processo” per complessivi 5 h e 45 min. sono

state ritenute eccessive nella durata e riportate, visto anche la chiarezza dei

fatti e l’intervenuta confessione di IM 1, a 5 h;

3.7.3. la posta 4.9.2018 “dibattimento

(stima) + spiegazione sentenza a cliente” per complessivi 6 h è stata

riportata a 195 min. pari all’effettiva durata del processo (h 9:30 / h 12:00,

VD a pag. 1 e 5, quindi 150 min.) con l’aggiunta, calcolata in eccesso, di 45

min. per la deliberazione (h 16:30 / 17:06, VD a pag. 5).

4. Riconosciute

conseguentemente delle spese complessive per fr. 113.- così degli onorari

complessivi per fr. 7'105.- (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.1) ne risulta una

decurtazione sull’onorario di 6 h e 30 min. (fr. 8’275.- ./. fr. 7'105.- = fr.

1'170.- : fr. 3.-/min. = 390 min.), con quindi il riconoscimento in favore

dell’avv. DUF 1 del seguente conteggio (VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.1):

onorario fino al 31.12.2017 fr. 5'215.00

spese fino al 31.12.2017 fr. 32.00

IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 419.75

onorario dall’1.1.2018 fr. 1'890.00

spese dall’1.1.2018 fr. 81.00

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 151.75

totale fr. 7'789.50

a carico dello Stato del Cantone Ticino (VD all. 2 a pag. 4 pto.

11), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare predetto importo (VD all. 2 a pag.

4 pto. 11.1) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.

135 cpv. 4 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 11.2).

Visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47, 49, 123, n. 1 e n. 2 cpv. 2 e 3, 136, 179quater cpv. 1 e 3, 187 n. 1 e 189

cpv. 1 CP;

90 cpv. 2 LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 136, 138, 263 segg., 335 segg., 422 segg.

e 429 CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuti atti sessuali con

fanciulli

per avere, a __________ presso il loro domicilio e in altre

località non meglio precisate, nel periodo 2012 / giugno 2014, in un numero

imprecisato di occasioni, ripetutamente compiuto e coinvolto in atti sessuali ACPR

1 (nata il __________.1999), persona minore di sedici anni;

1.2. ripetuta coazione

sessuale,

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto

1.1 del presente dispositivo, in un numero imprecisato di occasioni,

esercitando pressioni psicologiche su di lei tali da renderla inetta a

resistere, costretto ACPR 1 (nata il __________.1999), a subire atti analoghi

alla congiunzione carnale o altri atti sessuali;

1.3. somministrazione a

fanciulli di sostanze pericolose per la salute

per avere, a __________, presso il loro domicilio, nel periodo

2012 / giugno 2014, somministrato a ACPR 1 (nata il __________.1999), persona

minore di sedici anni, bevande alcoliche in quantità pericolose per la salute,

in un’occasione sino a farla ubriacare;

1.4. ripetute lesioni semplici

per avere, a __________, presso il loro domicilio:

1.4.1. nel periodo 4.9.2011 /

settembre 2014, lanciato un telecomando in faccia alla minorenne ACPR 1 (nata

il __________.1999) facendola sanguinare dal labbro;

1.4.2. nel periodo 4.9.2011 / aprile

2014, colpito l’allora moglie __________ con un pugno in testa;

1.5. ripetuta violazione della

sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

per avere, a __________, il 31.5.2015 e il 20.8.2015, senza

consenso, osservato, fissato e conservato su un supporto d’immagini dei fatti

rientranti nella sfera privata di ACPR 2 non osservabili da ognuno;

1.6. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, in territorio di __________, il 24.7.2016, violando

gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui o assumendosene il rischio, circolato, in autostrada, alla

guida dell’autoveicolo Renault, targato TI __________, alla velocità di 155

km/h accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar malgrado il vigente

limite di 120 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

2.1. ripetuti atti sessuali con

fanciulli, in parte tentati di cui al punto 1.9 dell’atto d’accusa nella

versione 2.12.2016;

2.2. ripetuta coazione sessuale

di cui al punto 2 dell’atto d’accusa per la variante del tentativo;

2.3. somministrazione a

fanciulli di sostanze pericolose per la salute di cui al punto 3 dell’atto

d’accusa limitatamente all’aver messo a disposizione delle bevande alcoliche;

2.4. ripetute lesioni semplici

di cui al punto 4.1 dell’atto d’accusa limitatamente all’aver ripetutamente

colpito la minorenne ACPR 1 (nata il __________.1999) in diverse parti del

corpo con calci e pugni;

2.5. ripetute lesioni semplici

di cui al punto 4.2 dell’atto d’accusa limitatamente all’aver ripetutamente

colpito l’allora moglie __________ in diverse parti del corpo con calci e

pugni.

3. Di conseguenza, IM 1,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva al DA 6.7.2016 del Ministero

pubblico del Canton Uri, è condannato alla pena detentiva di 24 (ventiquattro)

mesi.

4. L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

5. Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pronunciata con decreto d’accusa

26.4.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino Bellinzona, in applicazione

dell’art. 46 cpv. 5 CP.

6. IM 1 è condannato a versare

all’accusatrice privata ACPR 1 (nata il __________.1999) fr. 20’000.- per torto

morale oltre interessi al 5% a far tempo dal 1.7.2014 e fr. 3'798.65 per spese

legali con interessi al 5% dal 4.9.2018.

7. Per ogni altra loro pretesa

nei confronti di IM 1 le accusatrici private ACPR 1 (nata il __________.1999) e

ACPR 2 sono rinviate al competente foro civile.

8. È ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di tutto quanto in sequestro ad eccezione delle

lettere e disegni ACPR 1 e di una lettera ACPR 1 per le quali è ordinato il

sequestro conservativo quali mezzi di prova.

9. La tassa di giustizia di

fr. 4’500.- (quattromilacinquecento) e le spese procedurali sono poste a carico

di IM 1.

10. Non è riconosciuto a IM 1

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

11. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1. Le note professionali del

28.11.2016, del 24.8.2018 e del 4.9.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017 fr. 5'215.00

spese fino al 31.12.2017 fr. 32.00

IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 419.75

onorario dall’1.1.2018 fr. 1'890.00

spese dall’1.1.2018 fr. 81.00

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 151.75

totale fr. 7'789.50

11.2. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'789.50.- non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12. Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 (nata il __________.1999) sono

sostenute dallo Stato.

12.1. Le note professionali del

24.11.2016 e del 4.9.2018 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:

onorario fino al 31.12.2017 fr. 1'785.00

spese fino al 31.12.2017 fr. 95.85

trasferte fino al 31.12.2017 fr. 128.00

IVA sino al 31.12.2017 (8%) fr. 160.70

onorario dall’1.1.2018 fr. 1'740.00

trasferte dall’1.1.2018 fr. 40.00

IVA dall’1.1.2018 (7.7%) fr. 137.05

totale fr. 4'086.60

12.2. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'086.60 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

13. La quantificazione delle

retribuzioni è impugnabile dal difensore d’ufficio e dal patrocinatore in

gratuito patrocinio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3, 138 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 4'500.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Trascrizioni fr. 780.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 185.45

fr. 5'765.45

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