72.2016.219
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14 settembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.219
72.2017.82
Lugano,
14 settembre 2017
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 189/2016 del 15.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. guida
in stato di inattitudine
per avere, il 09.09.2016, a __________ e a __________,
condotto l'autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________, essendo in
stato di grave ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito (2.59
grammi per mille);
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr;
Fatti
2. elusione
di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida
per essersi, il 09.09.2016, a __________,
intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo
per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado
l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;
3. infrazione
alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato psico-fisico
surriferito, il 09.09.2016, in Via __________, a __________, nell’effettuare
una leggera curva per lui piegante a sinistra, negligentemente allargato la
traiettoria di marcia, urtando così da tergo il veicolo BMW M4, targato TI __________
di proprietà di __________, ivi regolarmente posteggiato;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art.
90 cpv. 1 LCStr;
4. inosservanza
dei doveri in caso d'infortunio
per aver abbandonato il luogo dell'incidente
riferito al punto 3. senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie
senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la
polizia;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;
5. guida
senza autorizzazione, ripetuta
per avere il 09.09.2016, a __________ e a __________,
condotto l'autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ sebbene la
licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
amministrativa in data 17.07.2014 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;
ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 64/2017
del 19.4.2017,
emanato dal procuratore pubblico PP 1 di,
1. guida
senza autorizzazione
per avere, in data 18.07.2015, a __________, __________,
__________ e __________, condotto l'autovettura Peuge sebbene la licenza di
condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia Cantonale in data 17.07.2014
e successivamente revocata, a tempo indeterminato, dalla competente Autorità
amministrativa in data 15.09.2014 e in data 12.11.2014;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di tempo e di luogo indicate;
reato previsto:
dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 11:47.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa e dell’atto
d’accusa aggiuntivo, osservando che se siamo in aula è perché IM 1 ha a suo
carico tutta una serie di precedenti penali che dimostrano che non ha capito la
gravità degli atti da lui commessi. L’imputato afferma di non essersi accorto
di avere fatto l’incidente, ma mettendosi alla guida in quello stato si è
assunto il rischio di mettere in pericolo la circolazione, consapevole almeno
per dolo eventuale. La colpa di IM 1, a mente dell’accusa, è oggettivamente
grave, perché aveva uno stato di ubriachezza molto alto, per la totale mancanza
di presa di coscienza, per la reiterazione del suo agire illecito e perché ha
negato di avere un problema con l’alcol. I motivi che ha addotto per essersi
messo al volante non sono talmente importanti da mettere a rischio la
circolazione stradale; ci sono sempre delle alternative, avrebbe potuto
prendere un taxi.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena
pecuniaria di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere. Dopo avere
sottolineato che la prognosi è nefasta, avendo IM 1 continuato a delinquere nei
vari periodi di prova concessigli ed essendo recidivo specifico, chiede inoltre
la revoca della sospensione condizionale delle pene pronunciate nei suoi
confronti con decreti d’accusa del 20 luglio 2017 e 12 ottobre 2015. Postula in
fine la condanna dell’imputato alla multa di CHF 4'000.00 e la confisca del
veicolo;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sembrerebbe a prima vista che l’imputato sia un ubriacone
incallito, ma in realtà è sempre stato un lavoratore, un padre e anche un
automobilista senza problemi, fino all’episodio che conosciamo.
Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, osserva che il
suo assistito non si è sottratto per non essere condannato, ma perché riteneva
fosse inutile.
Pone l’accento sul fatto che per 40 anni l’imputato è stato un
guidatore irreprensibile, fino alla crisi che ha avuto quando la moglie se ne è
andata e si è ritrovato da solo con i problemi della figlia, dovendo sopportare
anche dei gravi problemi di salute, e meglio __________ che è riuscito a
risolvere __________. Quanto al problema dell’alcol, la difesa rileva che IM 1
non è un alcolizzato, ma solo una persona che beve ogni tanto e dopo guida, ciò
che ovviamente è un problema, ma non è un problema con l’alcol nel senso di
alcolismo ripetuto. L’imputato ha ora fatto un cambiamento di vita, la moglie è
tornata alla condizione che non bevesse più e le cose vanno bene. La difesa
rileva inoltre che i reati commessi, pur essendo gravi, non sono da pirata
della strada.
Per quanto attiene alla confisca del veicolo, osserva che l’auto
veniva usata solo per il lavoro e per portare la figlia dai medici, motivo per
cui una confisca penalizzerebbe più la famiglia che lui; inoltre, una sola
infrazione è stata commessa con la Mercedes, mentre le altre con altri veicoli.
Rileva inoltre che, pur trattandosi di violazioni gravi, non sono state
commesse senza scrupoli, tralasciando qualsiasi riguardo per la vita di altri,
motivo per cui non vi sono gli estremi per la confisca prevista dall’art. 90a
lett. a LCStr. Tantomeno vi sarebbero, a mente della difesa, gli estremi per la
confisca ai sensi della lett. b del citato disposto. A tal proposito il
difensore rileva che l’imputato ha altri veicoli o potrebbe facilmente
procurarsene; in particolare, non si tratta del giovane che ha comprato una
macchina sportiva potente per viaggiare ad alta velocità e non avrebbe più i
soldi per acquistarne un’altra. Il difensore sottolinea inoltre che
dall’imputato non ci si deve aspettare che ricominci a bere e guidare. Non
ritiene quindi che vi siano gli elementi per procedere alla confisca.
Sulla proposta di pena, ritiene che l’imputato è cosciente di
quello che ha compiuto, è sicuro che questo periodo buio della vita è trascorso
e sicuramente non commetterà altre infrazioni. Si rimette al giudizio della
Corte per le revoche e ritiene che alla condanna di oggi debba essere concessa
la sospensione condizionale, perché altrimenti il suo assistito avrebbe delle
notevoli difficoltà.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69 CP;
90 cpv. 1, 90a, 91 cpv. 2 lett. a,
91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. guida
in stato di inattitudine
per avere,
il 9 settembre 2016, a __________ e __________, condotto
l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ essendo in stato di
grave ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito (2.59 grammi per
mille);
1.2. elusione
di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi,
il 9 settembre 2016, a __________, intenzionalmente opposto alla
prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione
dell’alcolemia ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
1.3. infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
il 9 settembre 2016, in Via __________ a __________, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una leggera curva per lui
piegante a sinistra, negligentemente allargato la traiettoria di marcia,
urtando così da tergo il veicolo BMW M4 targato TI __________ di proprietà di __________,
ivi regolarmente posteggiato;
1.4. inosservanza
dei doveri in caso d’infortunio
per avere,
il 9 settembre 2016, abbandonato il luogo dell’incidente di cui al
punto 1.3 del presente dispositivo senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
1.5. guida
senza autorizzazione, ripetuta
per avere,
il 18 luglio 2015, a __________, __________, __________ e __________,
condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________, e il 9 settembre 2016, a __________
e __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________,
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia
Cantonale il 17 luglio 2014 e successivamente revocata, a tempo indeterminato,
dalla competente Autorità amministrativa il 15 settembre 2014 e il 12 novembre
2014;
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al
decreto d’accusa del 20 luglio 2015 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
IM 1 è condannato
2.1
alla
pena pecuniaria di CHF 34'500.00 (trentaquattromilacinquecento), corrispondenti
a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di CHF 230.00 (duecentotrenta)
cadauna;
2.2
al
pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso
di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5
(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 5 (cinque).
3.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di
CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 20 luglio 2015 e della pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere di CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 12 ottobre 2015.
4.
È
ordinata la confisca e la distruzione della licenza di condurre annullata no. __________.
5.
È
ordinato il dissequestro in favore dell’avente diritto dell’automobile Mercedes
Benz C220 CDI targata TI __________.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 1'265.90
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