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Decisione

72.2016.219

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. elusione

di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida

per essersi, il 09.09.2016, a __________,

intenzionalmente opposto alla prova del sangue e ad un esame medico completivo

per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado

l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

3. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico

surriferito, il 09.09.2016, in Via __________, a __________, nell’effettuare

una leggera curva per lui piegante a sinistra, negligentemente allargato la

traiettoria di marcia, urtando così da tergo il veicolo BMW M4, targato TI __________

di proprietà di __________, ivi regolarmente posteggiato;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art.

90 cpv. 1 LCStr;

4. inosservanza

dei doveri in caso d'infortunio

per aver abbandonato il luogo dell'incidente

riferito al punto 3. senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie

senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la

polizia;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;

5. guida

senza autorizzazione, ripetuta

per avere il 09.09.2016, a __________ e a __________,

condotto l'autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ sebbene la

licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità

amministrativa in data 17.07.2014 per un periodo indeterminato;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa aggiuntivo 64/2017

del 19.4.2017,

emanato dal procuratore pubblico PP 1 di,

1. guida

senza autorizzazione

per avere, in data 18.07.2015, a __________, __________,

__________ e __________, condotto l'autovettura Peuge sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia Cantonale in data 17.07.2014

e successivamente revocata, a tempo indeterminato, dalla competente Autorità

amministrativa in data 15.09.2014 e in data 12.11.2014;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate;

reato previsto:

dall’art. 95 cpv. 1 b LCStr;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore 11:47.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto d’accusa e dell’atto

d’accusa aggiuntivo, osservando che se siamo in aula è perché IM 1 ha a suo

carico tutta una serie di precedenti penali che dimostrano che non ha capito la

gravità degli atti da lui commessi. L’imputato afferma di non essersi accorto

di avere fatto l’incidente, ma mettendosi alla guida in quello stato si è

assunto il rischio di mettere in pericolo la circolazione, consapevole almeno

per dolo eventuale. La colpa di IM 1, a mente dell’accusa, è oggettivamente

grave, perché aveva uno stato di ubriachezza molto alto, per la totale mancanza

di presa di coscienza, per la reiterazione del suo agire illecito e perché ha

negato di avere un problema con l’alcol. I motivi che ha addotto per essersi

messo al volante non sono talmente importanti da mettere a rischio la

circolazione stradale; ci sono sempre delle alternative, avrebbe potuto

prendere un taxi.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena

pecuniaria di 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere. Dopo avere

sottolineato che la prognosi è nefasta, avendo IM 1 continuato a delinquere nei

vari periodi di prova concessigli ed essendo recidivo specifico, chiede inoltre

la revoca della sospensione condizionale delle pene pronunciate nei suoi

confronti con decreti d’accusa del 20 luglio 2017 e 12 ottobre 2015. Postula in

fine la condanna dell’imputato alla multa di CHF 4'000.00 e la confisca del

veicolo;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: sembrerebbe a prima vista che l’imputato sia un ubriacone

incallito, ma in realtà è sempre stato un lavoratore, un padre e anche un

automobilista senza problemi, fino all’episodio che conosciamo.

Per quanto attiene al punto 1.2 dell’atto d’accusa, osserva che il

suo assistito non si è sottratto per non essere condannato, ma perché riteneva

fosse inutile.

Pone l’accento sul fatto che per 40 anni l’imputato è stato un

guidatore irreprensibile, fino alla crisi che ha avuto quando la moglie se ne è

andata e si è ritrovato da solo con i problemi della figlia, dovendo sopportare

anche dei gravi problemi di salute, e meglio __________ che è riuscito a

risolvere __________. Quanto al problema dell’alcol, la difesa rileva che IM 1

non è un alcolizzato, ma solo una persona che beve ogni tanto e dopo guida, ciò

che ovviamente è un problema, ma non è un problema con l’alcol nel senso di

alcolismo ripetuto. L’imputato ha ora fatto un cambiamento di vita, la moglie è

tornata alla condizione che non bevesse più e le cose vanno bene. La difesa

rileva inoltre che i reati commessi, pur essendo gravi, non sono da pirata

della strada.

Per quanto attiene alla confisca del veicolo, osserva che l’auto

veniva usata solo per il lavoro e per portare la figlia dai medici, motivo per

cui una confisca penalizzerebbe più la famiglia che lui; inoltre, una sola

infrazione è stata commessa con la Mercedes, mentre le altre con altri veicoli.

Rileva inoltre che, pur trattandosi di violazioni gravi, non sono state

commesse senza scrupoli, tralasciando qualsiasi riguardo per la vita di altri,

motivo per cui non vi sono gli estremi per la confisca prevista dall’art. 90a

lett. a LCStr. Tantomeno vi sarebbero, a mente della difesa, gli estremi per la

confisca ai sensi della lett. b del citato disposto. A tal proposito il

difensore rileva che l’imputato ha altri veicoli o potrebbe facilmente

procurarsene; in particolare, non si tratta del giovane che ha comprato una

macchina sportiva potente per viaggiare ad alta velocità e non avrebbe più i

soldi per acquistarne un’altra. Il difensore sottolinea inoltre che

dall’imputato non ci si deve aspettare che ricominci a bere e guidare. Non

ritiene quindi che vi siano gli elementi per procedere alla confisca.

Sulla proposta di pena, ritiene che l’imputato è cosciente di

quello che ha compiuto, è sicuro che questo periodo buio della vita è trascorso

e sicuramente non commetterà altre infrazioni. Si rimette al giudizio della

Corte per le revoche e ritiene che alla condanna di oggi debba essere concessa

la sospensione condizionale, perché altrimenti il suo assistito avrebbe delle

notevoli difficoltà.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69 CP;

90 cpv. 1, 90a, 91 cpv. 2 lett. a,

91a cpv. 1, 92 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. guida

in stato di inattitudine

per avere,

il 9 settembre 2016, a __________ e __________, condotto

l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________ essendo in stato di

grave ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito (2.59 grammi per

mille);

1.2. elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi,

il 9 settembre 2016, a __________, intenzionalmente opposto alla

prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione

dell’alcolemia ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili

conseguenze penali del suo rifiuto;

1.3. infrazione

alle norme della circolazione

per avere,

il 9 settembre 2016, in Via __________ a __________, circolando

nello stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una leggera curva per lui

piegante a sinistra, negligentemente allargato la traiettoria di marcia,

urtando così da tergo il veicolo BMW M4 targato TI __________ di proprietà di __________,

ivi regolarmente posteggiato;

1.4. inosservanza

dei doveri in caso d’infortunio

per avere,

il 9 settembre 2016, abbandonato il luogo dell’incidente di cui al

punto 1.3 del presente dispositivo senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza

indugio la polizia;

1.5. guida

senza autorizzazione, ripetuta

per avere,

il 18 luglio 2015, a __________, __________, __________ e __________,

condotto l’autovettura Peugeot targata TI __________, e il 9 settembre 2016, a __________

e __________, condotto l’autovettura Mercedes Benz C220 targata TI __________,

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata trattenuta dalla Polizia

Cantonale il 17 luglio 2014 e successivamente revocata, a tempo indeterminato,

dalla competente Autorità amministrativa il 15 settembre 2014 e il 12 novembre

2014;

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto d’accusa del 20 luglio 2015 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannato

2.1

alla

pena pecuniaria di CHF 34'500.00 (trentaquattromilacinquecento), corrispondenti

a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di CHF 230.00 (duecentotrenta)

cadauna;

2.2

al

pagamento della multa di CHF 500.00 (cinquecento) con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 5

(cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 5 (cinque).

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di

CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 20 luglio 2015 e della pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere di CHF 240.00 cadauna pronunciata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 12 ottobre 2015.

4.

È

ordinata la confisca e la distruzione della licenza di condurre annullata no. __________.

5.

È

ordinato il dissequestro in favore dell’avente diritto dell’automobile Mercedes

Benz C220 CDI targata TI __________.

6.

La tassa di giustizia di

CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.90

fr. 1'265.90

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