72.2016.22
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3 dicembre 2018Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.22
72.2017.69
72.2018.66
72.2018.146
72.2018.219
Lugano,
3 dicembre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia,
per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
- ACPR 1
- ACPR 2
- ACPR 3
- ACPR 4
- ACPR 5
- ACPR 6
- ACPR 7
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dall’11.08.2015
al 08.10.2015 (59 giorni) nei confronti del quale a partire dal 09.10.2015 è
stata adottata la misura sostitutiva dell’arresto con il collocamento presso __________;
in carcerazione preventiva dal
13.12.2016 al 19.01.2017 (38 giorni)
nei confronti del quale a
partire dal 20.01.2017 è stata adottata la misura sostitutiva dell’arresto
con il collocamento presso __________;
in carcerazione preventiva dal
07.10.2017 al 09.10.2017 (3 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 20/2016 del 15 febbraio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. rapina
per avere a __________ l’11 agosto 2015, al __________, commesso
un furto usando violenza contro __________,
e meglio per averle sottratto la borsetta (contenente un porta
documenti, una carta __________, una __________, l’abbonamento del bus, una
carta per acquisti in farmacia, almeno CHF 120 in contanti, un portachiavi con
due chiavi, un paio di occhiali da vista e uno da sole – merce in parte
recuperata e restituita) che portava a tracolla, afferrandola per la spalla e
dandole uno spintone, facendola quindi cadere a terra, provocandogli la
frattura sottocapitata dell’omero sinistro, un trauma cranico lieve e problemi
cardiaci, e meglio come al certificato medico 12 agosto 2015 dell’Ospedale __________;
2. abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati (tentato)
per avere a __________ l’11 agosto 2015 a __________, all’__________
presso la __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi
in modo abusivo di dati, tentato di influire su un processo elettronico di
trattamento di dati, segnatamente utilizzando la carta __________ di __________,
per tentare di prelevare al bancomat in 5 occasioni un importo complessivo di
CHF 3'500.00;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere a __________, senza autorizzazione, consumato
l’11 agosto 2015 del dormicum, della marjuana e della cocaina, in
quantitativi imprecisati;
il 1. dicembre 2015 una dose di cocaina;
ad inizio gennaio 2016 una dose di cocaina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 140 cifra 1 cpv. 1, 147 cpv. 1
in relazione all’art. 22 CPS e art. 19a LStup;
ed inoltre, imputato, a norma
dell'atto d'accusa aggiuntivo 48/2017 del 28 marzo 2017 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
Fatti
1. coazione
per avere a __________, l’11 dicembre 2016, presso __________,
usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in
altro modo la libertà d’agire di lei, costretto __________ a fare, omettere o
tollerare un atto,
e meglio dopo essere rientrato a __________ da un’uscita non autorizzata
durante la quale aveva pure sorbito più alcool del consentito e delle
benzodiazepine non prescritte, per avere usando minaccia, costretto
l’operatrice di turno __________ dapprima a contattare il picchetto sanitario
per chiedere l’autorizzazione (poi ricevuta) alla consegna di ulteriori
medicamenti oltre a quelli già assunti raggiungendo la soglia massima
prescritta, comprensiva della riserva, e poi a consegnargli un’ulteriore
pastiglia, ritenuto che l’operatrice ha agito in tal modo perché minacciata dal
comportamento di IM 1 che era agitato, nervoso, colpiva e danneggiava oggetti,
parlava con tono minaccioso, dicendo tra l’altro che si stava arrabbiando e si
era munito pure di un vaso metallico tenuto in tasca e appoggiato poi al tavolo
davanti all’operatrice, che si spaventava tanto da cedere alle sue richieste e
mettendosi pure a piangere;
Considerandi
2.
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere a __________ e __________, tra febbraio 2016 e il 10
dicembre 2016, senza autorizzazione, consumato un imprecisato quantitativo
minino di benzodiazepine;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 181 CPS e art. 19a LStup;
ed inoltre, imputato, a norma
dell'atto d'accusa aggiuntivo 52/2018 del 21 marzo 2018 emanato dal
Procuratore pubblico PP 2, di
1.
furto
1.1
per avere, il 7
ottobre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di
appropriarsene, sottratto cose mobili altrui ai danni dei ACPR 2 di __________,
per un valore complessivo di CHF 1'490.00, in particolare:
- un
iPad Pro di CHF 791.00;
- un
iPad Pro di CHF 490.00;
refurtiva poi interamente recuperata;
1.2
per avere, il 7
novembre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di
appropriarsene, sottratto all’interno del veicolo Renault Clio targato TI __________
ai danni di ACPR 3, il portadocumenti contenente:
- tessera __________ n. __________;
- tessera
conto privato __________ __________;
- carta
d’identità svizzera;
- tessera
cassa malati __________;
- tessera
Casinò di __________;
- tessera
codice fiscale italiano;
- carta
SIM della compagnia __________;
- tessera
__________;
refurtiva recuperata limitatamente agli ultimi tre oggetti
indicati;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP
2.
violenza o minaccia
contro le autorità ed i funzionari
per avere, il 7 ottobre 2017 a __________, commesso vie di fatto
contro funzionari di polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro
attribuzioni, e meglio per aver opposto resistenza fisica agli agenti della
Polizia comunale di __________ intenti a tradurlo presso l’ufficio di Piazza __________
a seguito del furto di cui al punto 1.1, proferendo nei confronti dell’agente __________
la minaccia: “…Ti credi forte? Adesso ti tiro un pugno…” per poi
sferrare un pugno al volto di quest’ultimo, il quale riusciva ad evitare
l’impatto scansandosi prontamente all’indietro
reato previsto: dall’art. 285 cpv. 1 CP
3.
vie di fatto
per avere, l’11 luglio 2017 a __________, intenzionalmente colpito
con un pugno al volto e due calci alla testa ACPR 1, senza tuttavia cagionargli
un significativo danno al corpo o alla salute
reato previsto :dall’art. 126 cpv. 1 CP
4.
abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati
per avere, in data 8 novembre 2017 a __________ (I) e a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di
dati,
- tentato di influire su un
processo elettronico di trattamento di dati, segnatamente utilizzando la
tessera __________ n. __________ di ACPR 3, per prelevare al bancomat della
posta di __________ (I) una somma imprecisata;
- influito su un processo
elettronico di trattamento di dati, segnatamente utilizzando la tessera __________
n. __________ di ACPR 3, per effettuare, a __________ tramite il proprio
cellulare, quattro scommesse sul sito on-line __________ del valore complessivo
di CHF 3'600.00;
reato previsto: dall’art. 147 cpv. 1 CP in relazione con
gli art. 8 e 22 CP;
5.
furto d’uso di un
veicolo
per avere, tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, sottratto e
condotto il veicolo VW Polo targato TI __________ di proprietà della ACPR 4;
reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a e b LCStr;
6.
guida senza
autorizzazione
per avere, tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, __________
ed in altre imprecisate località, condotto il veicolo di cui al punto 5,
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 17.05.2010 per un periodo indeterminato;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
7.
violazione di domicilio
per essersi, il 7 novembre 2017 a __________, introdotto
indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno degli
uffici della ACPR 4, per impossessarsi della chiave d’accensione del veicolo VW
Polo targato TI __________;
reato previsto: dall’art. 186 CP
ed inoltre, imputato, a norma
dell'atto d'accusa aggiuntivo 120/2018 del 26 giugno 2018 emanato dal
Procuratore pubblico PP 2, di
1.
furto
1.1
per avere, il 18
settembre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di
appropriarsene, sottratto cose mobili altrui ai danni della ACPR 5, per un
valore complessivo di CHF 1'045.00, in particolare:
- 1
orologio Fitness Tracker marca Tomtom di CHF 129.00;
- 4 orologi Fitness Tracker
marca Fitbit di CHF 229.00 ciascuno;
1.2
per avere, nel periodo
compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a __________, al fine di procacciarsi un
indebito profitto e di appropriarsene, sottratto ai danni dell’ACPR 6 diverse
cose mobili all’interno del negozio di quest’ultimo per un valore totale di CHF
7'117.25, in particolare:
- 1
cassaforte di CHF 99.00;
- denaro contante di CHF
5'935.25 depositato in cassaforte (incasso settimanale);
- denaro contante di CHF
200.00
depositato in cassaforte (fondo cassa);
- 1
formina antica per gelato di CHF 10.00;
- 4
termini per terreni in ottone di complessivi CHF 20.00;
- 3
cinturini in pelle per orologi di complessivi CHF 9.00;
- 2
catenine in argento di complessivi CHF 30.00;
- 2
set di monete antiche di complessivi CHF 6.00;
- 1
obiettivo Minolta di CHF 100.00;
- 2 obiettivi Minolta e
Kodak di complessivi CHF 20.00;
- 2
obiettivi Canon e Toshiba di complessivi CHF 30.00;
- 1
macchina fotografica Minolta di CHF 25.00;
- 1
macchina fotografica antica Canon di CHF 15.00;
- 1
macchina fortografica antica Sony di CHF 10.00;
- 1
macchina fotografica Polaroid di CHF 40.00;
- 1
macchina fotografica Polaroid di CHF 60.00;
- 1
Super flash di CHF 8.00;
- 3
film Kodak di complessivi CHF 15.00;
- 1
cinepresa Panasonic di CHF 15.00;
- 1
coltello da collezione di CHF 25.00;
- 1
braccialetto argentato di CHF 20.00;
- 5
orologi di complessivi CHF 100.00;
- 10
penne stilografiche di complessivi CHF 200.00;
- 1
navigatore Tom Tom di CHF 10.00;
- 30
pezzi di bigiotteria di complessivi CHF 90.00;
- 1
orologio antico con cinturino in metallo di CHF 25.00;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP
2.
danneggiamento
per avere, nel periodo compreso fra il 5 ed 7 maggio 2018 a __________,
in occasione del furto di cui al punto 1.2, forzato la porta d’ingresso del
negozio della ACPR 6, ed una volta penetratovi danneggiato una pendola da
tavola, l’anta in vetro di un armadio nonché l’armadio contenente la
cassaforte, provocando in tal modo danni per un importo complessivo di CHF
420.
;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP
3.
violazione di domicilio
per essersi, nel periodo compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a __________,
introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno
del negozio dalla ACPR 6, in occasione del furto di cui al punto 1.2;
reato previsto: dall’art. 186 cpv. CP
4.
ripetuta contravvenzione
alla LStup
per avere, nel mese di maggio 2018 a __________, senza essere
autorizzato, acquistato almeno 5 grammi di cocaina da ignoti per il suo consumo
personale;
reato previsto: dall’art. 19a LStup;
ed inoltre, imputato, a norma
dell'atto d'accusa aggiuntivo 179/2018 del 25 ottobre 2018 emanato dal
Procuratore pubblico PP 2, di
furto di poca entità
per avere, a __________ tra il 29 ed il 30 agosto2018, sottratto
all’interno del veicolo VW Caddy targato TI __________ di proprietà della
società ACPR 7, cose mobili altrui di poco valore, in particolare un mazzo di
chiavi del valore di CHF 300.00 riposto nel portaoggetti dell’abitacolo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP in relazione con
l’art. 172 ter CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:25.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente la Presidente,
con riferimento all’imputazione di rapina (art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP) di cui
al punto 1 AAC 20/2016, pone, ai sensi dell’art. 344 CPP, l’alternativa di
furto (art. 139 CP).
Con riferimento invece al punto
3.
AA 20/2016, la Presidente rileva altresì che il reato è prescritto in
relazione all’imputazione di cui al 11 agosto 2015. Resta ferma l’imputazione
riferita al periodo di tempo successivo.
Per il punto 4 AA, ACC 52/2018,
richiamato lo scritto 01.02.2018 (AI 9), dell’inc. 2017/11338, la Presidente
pone l’ipotesi di abuso d’impianti di elaborazione nella forma del tentativo
per l’importo complessivo di fr. 3'503,20-.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
il caso di IM 1 è disarmante, come società abbiamo speso 10'000.-
fr al mese per due anni per cercare di rendere l’imputato una persona migliore,
cosa che non è funzionata. Circa i fatti, l’accusa rileva che in merito all’AA
120/2018 i fatti sono ammessi e, pertanto, non saranno ripercorsi. Con riferimento
ai quali, l’accusa si limita a chiederne la conferma oltre alla confisca del
coltello serramanico. In merito al rato di violenza e minaccia alle autorità,
afferma come non vi sia alcun motivo di mentire da parte degli agenti e, sul
punto, l’imputato non può certo essere considerato credibile, avendo più volte
mentito in diverse situazioni. I fatti devono dunque essere riconosciuti così
come imputati. Con riferimento alle vie di fatto di cui al punto 3, si è
trattato di una lite tra tossicodipendenti, entrambi poco credibili. Per
l’accusa ACPR 1 non ha motivi per dichiarare il falso e chiede pertanto la
conferma anche di questo punto. Con riferimento agli altri reati contestati,
questi vanno letti nel loro insieme: l’imputato ha ammesso solo l’utilizzo
della carta di credito ma egli non è affatto credibile. E’ solo dopo il
ritrovamento del DNA dell’imputato all’interno dell’auto Polo, che egli ha
ammesso di esservi entrato e, coincidenza, l’auto era parcheggiata nei pressi
dell’alloggio dell’imputato. La sola spiegazione logica e coerente è che
l’imputato ha commesso i fatto che gli sono contestati nell’AA. Lo stesso si
dica per il reato di coazione, che è pacificamente dato indipendentemente dalla
minaccia o dall’aver alzato la voce. La minaccia ha varie sfaccettature e non
vi è nessun dubbio sul fatto che l’imputato abbia mantenuto un comportamento
minaccioso nei confronti dell’operatrice, come dalla medesima più volte
affermato. L’accusa chiede dunque la conferma anche di questa imputazione e la
conferma del sequestro del vaso che l’imputato brandiva al momento dei fatti.
In merito all’imputazione di rapina o furto, afferma he la borsa, se anche
fosse vero che si trovava sulla panchina, si tratterebbe comunque di un furto e
non di una appropriazione semplice. L’imputato in merito a questo fatto ha reso
dichiarazioni tra loro contrastanti. Inoltre un testimone che ha assistito alla
scena, ha riconosciuto l’imputato come la persona che ha spintonato la signora
e ha preso la borsetta. Anche il marito della signora, che pure ha assistito
alla scena, ha visto il IM 1 scappare. Forse l’imputato non era solo, ma ciò
non cambia in merito alla sua responsabilità. Gli elementi probatori in atti
vanno valutati nel loro insieme e se portano ad una visione univoca, devono
essere confermati. L’imputato, quando è stato fermato, aveva ancora su di sé
gli oggetti provenienti del furto, tanto che ha ammesso di aver preso lui la
borsetta, anche se con modalità diverse rispetto a quelle denunciate. Per
l’accusa il capo d’imputazione deve essere confermato. L’accusa chiede anche il
mantenimento del sequestro dei 40 fr trovati quella sera sull’imputato. In
merito alla sanzione, ritenuta una multa di 300 fr per le contravvenzioni, la
perizia psichiatrica in atti riconosce una scemata imputabilità lieve in capo
all’imputato. Questo è l’unico elemento che può lenire la colpa del IM 1, che
resta comunque grave sia a livello oggettivo che soggettivo. Egli ha continuato
a delinquere anche quando era osservato dalle Autorità su sua esplicita
richiesta. Ciò che per l’accusa è preoccupante è la continua reiterazione dei
reati, oltre ad una difficoltà nell’assumersi le proprie responsabilità. Egli
ha sminuito i propri problemi che al contempo ha anche usato come scusa. La
pena deve essere detentiva e da espiare in quanto la prognosi è altamente
negativa. La pena deve essere quantificata in 24 mesi e non si oppone a che nel
calcolo della commisurazione si tenga conto del carcere preventivo sofferto e
dei vari collocamenti che sono stati eseguiti e che, di fatto, hanno limitato
l’imputato nella sua libertà;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
di fronte alla sfilza di reati imputati, il rischio è quello di
cadere nel pregiudizio, essendo l’imputato tossicomane e ladro. L’accusa è
incorsa in questo pregiudizio contestando anche reati che l’imputato non ha
commesso. IM 1 ha con spontaneità riconosciuto le proprie responsabilità,
talvolta affermando di non ricordarsi quanto accaduto a causa dell’assunzione
di droghe e alcool. In merito alla rapina, occorre verificare che l’imputato
abbia effettivamente usato violenza. La vittima, il 13.08.2015 ha affermato di
non riconoscere l’imputato nelle fotografie che le sono state sottoposte, e descrive
la vittima in modo che non è compatibile con il vestiario dell’imputato
indossato quella sera. Ciò lascia presumere che il reato sia stato commesso da
una terza persona. Ma, certamente, la descrizione rilasciata non corrispondeva
a quella del IM 1. La signora ha poi operato una netta distinzione tra due
persone separate, ed è il soggetto descritto con i capelli castani chiari ad
aver commesso il furto / rapina e non certo IM 1 che quella sera, peraltro,
indossava una maglietta bianca e non verde. Anche tutti i testimoni presenti
quella sera parlano di una maglietta verde, mentre il IM 1 quella sera
indossava una maglietta bianca. Il teste __________ ha dichiarato di aver visto
scappare IM 1 verso l’interno del parco, mentre la signora ha dichiarato di
aver visto scappare l’autore del furto / rapina verso l’uscita del parco. Il
sig. __________ ha dichiarato invece che dopo aver visto una signora a terra,
ha notato IM 1 allontanarsi tranquillamente, camminando e non correndo. IM 1
dunque non è stato riconosciuto dalla vittima. Unico dato certo è che egli
quella sera è stato ritrovato con la refurtiva addosso, senza tuttavia che egli
sia riuscito a ricordarsi come sia entrato in possesso di questi oggetti. In
virtu’ del principio del dubio pro reo, IM 1 deve essere prosciolto
dall’imputazione. La difesa, per contro, non si oppone al riconoscimento del
reato di appropriazione semplice. In merito all’AA del marzo 2017, non vi è
prova alcuna che l’operatrice sia stata minacciata, né che tale minaccia ipotetica
abbia comunque costretto la medesima a consegnare i farmaci all’imputato.
Nessuna minaccia è stata proferita dall’imputato che, semplicemente, trovandosi
in quel momento adirato, ha sferrato un calcio al cestino della carta presente
all’interno dell’ufficio. L’operatrice, oltretutto, ha consegnato i farmaci al IM
1.
soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del medico, il quale
certamente non è stato minacciato. Nessuna coazione può dunque essere imputata
al IM 1. Inoltre, si tratta di un episodio accaduto in un luogo dove,
purtroppo, questi fatti sono frequenti. Ragion per cui, a maggior ragione,
l’operatrice deve essere preparata anche a reazioni di questo tipo. Vero è che IM
1.
nascondeva un oggetto all’interno della tasca dei pantaloni, ma questo
oggetto è sempre stato impugnato dall’imputato per difendersi dalla Polizia che
stava sopraggiungendo, tanto che è lo stesso imputato ad aver rassicurato
l’operatrice di non volerle fare del male dopo averla vista spaventata. La
medesima versione è stata confermata anche dai PIF che sono stati sentiti nel
corso dell’inchiesta. Alla luce di tutto quanto indicato, per la difesa non
sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi integrativi del reato, dal quale
dunque l’imputato deve essere prosciolto. L’imputato non contesta invece la
contravvenzione contestata. In merito all’AA del 2018, questo conferma
maggiormente il pregiudizio verso l’imputato. Egli ha ammesso il furto ma
contesta tutti gli altri fatti imputati. IM 1 ha più volte dichiarato di non essersi
mai recato a __________ negli ultimi anni. Vero è che il DNA di IM 1 è stato
trovato sull’auto rubata, ma nessuna prova di contatto è stato rinvenuto sul
volante, ciò che lascia perplessi se davvero egli avesse guidato da __________
fino a __________. Il mancato ritrovamento delle tracce di DNA sul volente, è,
invece, compatibile con la versione resa dall’imputato, in merito al fatto di
essere semplicemente entrato in auto per sottrarre quanto vi era al suo
interno. Anche la violazione di domicilio dimostra come il PP abbia dovuto
“inventarsi” il reato in questione per giustificare il furto d’uso. Dunque,
secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato sarebbe entrato di giorno all’interno
della ditta per rubare le chiavi dell’auto e avrebbe poi rubato anche l’auto
della ditta, recandosi poi senza patente in Italia per cercare di prelevare dei
soldi da un bancomat. Egli sarebbe dunque rientrato a __________ per rilasciare
l’auto dove è poi stata ritrovata e fare infine ritorno nel suo alloggio.
Ricostruzione all’evidenza priva di senso. E’ più logico ritenere che qualcuno
che non sia IM 1 ha commesso il furto dell’auto, lasciandola poi a __________ e
che IM 1 abbia semplicemente rovistato a suo interno. Si chiede dunque il
proscioglimento dei reati contestati, ad eccezione dei reati ammissi
dall’imputato. In merito alle vie di fatto con ACPR 1, la difesa evidenzia le
numerosi contraddizioni rese dalla vittima. Anche l’allora compagna di IM 1,
dopo la rottura della relazione, ha scritto una curiosa lettera al Tribunale
dove afferma di aver assistito ad un pestaggio durato alcuni minuti. Non vi è
stato un confronto e dunque non si saprà mai il perché di questo astio della
ragazza verso il IM 1. In merito al reato di violenza contro le autorità, la
difesa si rimette al giudizio della Corte. Incontestati, infine, i reati di cui
agli AA aggiuntivi. In merito alla commisurazione della pena, si chiede alla
Corte di tenere conto delle ammissioni dell’imputato, dei suoi profferti e
della sua lieve scemata imputabilità, oltre che di un’infanzia non delle più
facili vissute dall’imputato. Chiede altresì che la Corte tenga conto anche del
lutto vissuto dall’imputato nel 2016 e della sua dipendenza da stupefacenti e
alcol. Chiede, in definitiva, che la pena detentiva non superi i 14 mesi di
detenzione, già interamente scontati dal IM 1.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 47, 49,
51, 69, 70, 106, 126, 139, 140, 144, 147, 181, 186, 285 CP;
19a LStup.;
94, 95 LCstr.;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuto furto
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di
appropriarsene, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo
accertato di almeno fr.10'072,25, e meglio:
a. l’11 agosto 2015, a __________
al __________, sottratto a __________ la borsetta, contente almeno fr. 120.- in
contanti, una carta __________, una _______, l’abbonamento del bus e altri
oggetti di imprecisato valore;
b. il 7 ottobre 2017 a __________,
sottratto 2 iPad Pro ai danni dei ACPR 2, per un valore complessivo di CHF
1'490.-;
c. il 7 novembre 2017 a __________,
sottratto all’interno del veicolo Renault Clio targato TI __________ ai danni
di ACPR 3, il portadocumenti contenente carte bancarie, un documento di
identità e tessere varie;
d. il 18 settembre 2017 a __________,
sottratto ai danni della ACPR 5, 5 orologi per un valore complessivo di CHF
1'045.-;
e. nel periodo compreso fra il
5.
ed il 7 maggio 2018 a __________, sottratto ai danni dell’ACPR 6 diverse cose
mobili all’interno del negozio di quest’ultimo per un valore totale di CHF
7'117.25;
f. il 29 ed il 30 agosto
2018, a __________, sottratto all’interno del veicolo VW Caddy targato TI __________
di proprietà della società ACPR 7, un mazzo di chiavi del valore di CHF 300.-
riposto nel portaoggetti dell’abitacolo;
1.2
ripetuto abuso di un
impianto per l’elaborazione dei dati, consumato ed in parte tentato
per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, influito
e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati, e
meglio:
a. a __________ l’11 agosto
2015.
a __________, all’__________ presso la __________, utilizzando la carta __________
di __________, tentato di prelevare al bancomat in 5 occasioni un importo
complessivo di CHF 3'500.-;
b. l’8 novembre 2017, a __________
(I), utilizzando la tessera __________ n. __________ di ACPR 3, tentato di
prelevare al bancomat della posta di __________ (I) una somma imprecisata;
c. l’8 novembre 2017, a __________,
utilizzando la tessera __________ n. __________ di ACPR 3, effettuato tramite
il proprio cellulare quattro scommesse sul sito on-line __________ per un
valore complessivo di CHF 3'600.-, arrecando un danno finale a ACPR 3 di fr.
96.
, in quanto la restante somma di fr. 3'503.20 non è stata addebitata;
1.3
coazione
per avere,
a __________, l’11 dicembre 2016, presso __________,
incusso timore all’operatrice __________, minacciandola con il
tono della voce e il suo comportamento alterato, tenendo in tasca un vaso
metallico, costringendola a consegnargli dei medicamenti;
1.4
violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari
per avere,
il 7 ottobre 2017 a __________, opposto resistenza fisica agli
agenti della Polizia comunale di __________ intenti a tradurlo presso l’ufficio
di Piazza __________, proferendo nei confronti di un agente la minaccia: “Ti
credi forte? Adesso ti tiro un pugno”, tentando poi di sferrargli un pugno;
1.5
furto d’uso di un veicolo
per avere,
tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, sottratto e condotto il
veicolo VW Polo targato TI __________ di proprietà della ACPR 4;
1.6
guida senza autorizzazione
per avere,
tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, __________ ed in altre
imprecisate località, condotto il veicolo di cui al punto 5, sebbene la licenza
di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
in data 17.05.2010 per un periodo indeterminato;
1.7
danneggiamento
per avere,
nel periodo compreso fra il 5 ed 7 maggio 2018 a ________, ai
danni del negozio della ACPR 6, danneggiato una pendola da tavola, l’anta in
vetro di un armadio nonché l’armadio contenente la cassaforte, provocando in
tal modo danni per un importo complessivo di CHF 420.-;
1.8
violazione di domicilio
per essersi,
nel periodo compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a ________,
introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno
del negozio dalla ACPR 6;
1.9
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________, tra il 3 dicembre 2015 e maggio 2018, senza
autorizzazione, consumato due dosi di cocaina, nonché acquistato 5 grammi di
cocaina destinati al suo consumo e un imprecisato quantitativo minimo di
benzodiazepine;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto dalle
imputazioni di:
- rapina, di cui al punto 1
dell’atto d’accusa 20/2016;
- vie di fatto, di cui al
punto 3 dell’atto d’accusa 52/2018;
- violazione di domicilio,
di cui al punto 7 dell’atto d’accusa 52/2018.
3.
Di conseguenza, avendo
agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato:
- alla pena detentiva di 18
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la misura sofferta;
- alla multa di CHF 300.-,
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita
con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.
IM 1 è condannato a versare
all’accusatore privato ACPR 7 l’importo di fr. 438.30 a titolo di risarcimento
danni. Gli altri accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
5.
E’ ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro ad eccezione del coltello a serramanico (AA 179/2018)
e del vaso da fiori di metallo (AA 48/2017), per i quali è ordinato il
sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- senza motivazione scritta o di fr. 2'500.- con motivazione scritta
e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'380.00
spese fr. 795.50
IVA (8%) fr. 540.32
IVA (7,7%) fr. 273.72
totale fr. 10'989.55
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’989.55 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'545.60
Multa fr. 300.--
Perizia fr. 5'700.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 235.30
fr. 9'780.90
============