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Decisione

72.2016.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2018Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1. coazione

per avere a __________, l’11 dicembre 2016, presso __________,

usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in

altro modo la libertà d’agire di lei, costretto __________ a fare, omettere o

tollerare un atto,

e meglio dopo essere rientrato a __________ da un’uscita non autorizzata

durante la quale aveva pure sorbito più alcool del consentito e delle

benzodiazepine non prescritte, per avere usando minaccia, costretto

l’operatrice di turno __________ dapprima a contattare il picchetto sanitario

per chiedere l’autorizzazione (poi ricevuta) alla consegna di ulteriori

medicamenti oltre a quelli già assunti raggiungendo la soglia massima

prescritta, comprensiva della riserva, e poi a consegnargli un’ulteriore

pastiglia, ritenuto che l’operatrice ha agito in tal modo perché minacciata dal

comportamento di IM 1 che era agitato, nervoso, colpiva e danneggiava oggetti,

parlava con tono minaccioso, dicendo tra l’altro che si stava arrabbiando e si

era munito pure di un vaso metallico tenuto in tasca e appoggiato poi al tavolo

davanti all’operatrice, che si spaventava tanto da cedere alle sue richieste e

mettendosi pure a piangere;

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere a __________ e __________, tra febbraio 2016 e il 10

dicembre 2016, senza autorizzazione, consumato un imprecisato quantitativo

minino di benzodiazepine;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 181 CPS e art. 19a LStup;

ed inoltre, imputato, a norma

dell'atto d'accusa aggiuntivo 52/2018 del 21 marzo 2018 emanato dal

Procuratore pubblico PP 2, di

1.

furto

1.1

per avere, il 7

ottobre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di

appropriarsene, sottratto cose mobili altrui ai danni dei ACPR 2 di __________,

per un valore complessivo di CHF 1'490.00, in particolare:

- un

iPad Pro di CHF 791.00;

- un

iPad Pro di CHF 490.00;

refurtiva poi interamente recuperata;

1.2

per avere, il 7

novembre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di

appropriarsene, sottratto all’interno del veicolo Renault Clio targato TI __________

ai danni di ACPR 3, il portadocumenti contenente:

- tessera __________ n. __________;

- tessera

conto privato __________ __________;

- carta

d’identità svizzera;

- tessera

cassa malati __________;

- tessera

Casinò di __________;

- tessera

codice fiscale italiano;

- carta

SIM della compagnia __________;

- tessera

__________;

refurtiva recuperata limitatamente agli ultimi tre oggetti

indicati;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP

2.

violenza o minaccia

contro le autorità ed i funzionari

per avere, il 7 ottobre 2017 a __________, commesso vie di fatto

contro funzionari di polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro

attribuzioni, e meglio per aver opposto resistenza fisica agli agenti della

Polizia comunale di __________ intenti a tradurlo presso l’ufficio di Piazza __________

a seguito del furto di cui al punto 1.1, proferendo nei confronti dell’agente __________

la minaccia: “…Ti credi forte? Adesso ti tiro un pugno…” per poi

sferrare un pugno al volto di quest’ultimo, il quale riusciva ad evitare

l’impatto scansandosi prontamente all’indietro

reato previsto: dall’art. 285 cpv. 1 CP

3.

vie di fatto

per avere, l’11 luglio 2017 a __________, intenzionalmente colpito

con un pugno al volto e due calci alla testa ACPR 1, senza tuttavia cagionargli

un significativo danno al corpo o alla salute

reato previsto :dall’art. 126 cpv. 1 CP

4.

abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati

per avere, in data 8 novembre 2017 a __________ (I) e a __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di

dati,

- tentato di influire su un

processo elettronico di trattamento di dati, segnatamente utilizzando la

tessera __________ n. __________ di ACPR 3, per prelevare al bancomat della

posta di __________ (I) una somma imprecisata;

- influito su un processo

elettronico di trattamento di dati, segnatamente utilizzando la tessera __________

n. __________ di ACPR 3, per effettuare, a __________ tramite il proprio

cellulare, quattro scommesse sul sito on-line __________ del valore complessivo

di CHF 3'600.00;

reato previsto: dall’art. 147 cpv. 1 CP in relazione con

gli art. 8 e 22 CP;

5.

furto d’uso di un

veicolo

per avere, tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, sottratto e

condotto il veicolo VW Polo targato TI __________ di proprietà della ACPR 4;

reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a e b LCStr;

6.

guida senza

autorizzazione

per avere, tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, __________

ed in altre imprecisate località, condotto il veicolo di cui al punto 5,

sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente

Autorità amministrativa in data 17.05.2010 per un periodo indeterminato;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

7.

violazione di domicilio

per essersi, il 7 novembre 2017 a __________, introdotto

indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno degli

uffici della ACPR 4, per impossessarsi della chiave d’accensione del veicolo VW

Polo targato TI __________;

reato previsto: dall’art. 186 CP

ed inoltre, imputato, a norma

dell'atto d'accusa aggiuntivo 120/2018 del 26 giugno 2018 emanato dal

Procuratore pubblico PP 2, di

1.

furto

1.1

per avere, il 18

settembre 2017 a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di

appropriarsene, sottratto cose mobili altrui ai danni della ACPR 5, per un

valore complessivo di CHF 1'045.00, in particolare:

- 1

orologio Fitness Tracker marca Tomtom di CHF 129.00;

- 4 orologi Fitness Tracker

marca Fitbit di CHF 229.00 ciascuno;

1.2

per avere, nel periodo

compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a __________, al fine di procacciarsi un

indebito profitto e di appropriarsene, sottratto ai danni dell’ACPR 6 diverse

cose mobili all’interno del negozio di quest’ultimo per un valore totale di CHF

7'117.25, in particolare:

- 1

cassaforte di CHF 99.00;

- denaro contante di CHF

5'935.25 depositato in cassaforte (incasso settimanale);

- denaro contante di CHF

200.00

depositato in cassaforte (fondo cassa);

- 1

formina antica per gelato di CHF 10.00;

- 4

termini per terreni in ottone di complessivi CHF 20.00;

- 3

cinturini in pelle per orologi di complessivi CHF 9.00;

- 2

catenine in argento di complessivi CHF 30.00;

- 2

set di monete antiche di complessivi CHF 6.00;

- 1

obiettivo Minolta di CHF 100.00;

- 2 obiettivi Minolta e

Kodak di complessivi CHF 20.00;

- 2

obiettivi Canon e Toshiba di complessivi CHF 30.00;

- 1

macchina fotografica Minolta di CHF 25.00;

- 1

macchina fotografica antica Canon di CHF 15.00;

- 1

macchina fortografica antica Sony di CHF 10.00;

- 1

macchina fotografica Polaroid di CHF 40.00;

- 1

macchina fotografica Polaroid di CHF 60.00;

- 1

Super flash di CHF 8.00;

- 3

film Kodak di complessivi CHF 15.00;

- 1

cinepresa Panasonic di CHF 15.00;

- 1

coltello da collezione di CHF 25.00;

- 1

braccialetto argentato di CHF 20.00;

- 5

orologi di complessivi CHF 100.00;

- 10

penne stilografiche di complessivi CHF 200.00;

- 1

navigatore Tom Tom di CHF 10.00;

- 30

pezzi di bigiotteria di complessivi CHF 90.00;

- 1

orologio antico con cinturino in metallo di CHF 25.00;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP

2.

danneggiamento

per avere, nel periodo compreso fra il 5 ed 7 maggio 2018 a __________,

in occasione del furto di cui al punto 1.2, forzato la porta d’ingresso del

negozio della ACPR 6, ed una volta penetratovi danneggiato una pendola da

tavola, l’anta in vetro di un armadio nonché l’armadio contenente la

cassaforte, provocando in tal modo danni per un importo complessivo di CHF

420.

;

reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP

3.

violazione di domicilio

per essersi, nel periodo compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a __________,

introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno

del negozio dalla ACPR 6, in occasione del furto di cui al punto 1.2;

reato previsto: dall’art. 186 cpv. CP

4.

ripetuta contravvenzione

alla LStup

per avere, nel mese di maggio 2018 a __________, senza essere

autorizzato, acquistato almeno 5 grammi di cocaina da ignoti per il suo consumo

personale;

reato previsto: dall’art. 19a LStup;

ed inoltre, imputato, a norma

dell'atto d'accusa aggiuntivo 179/2018 del 25 ottobre 2018 emanato dal

Procuratore pubblico PP 2, di

furto di poca entità

per avere, a __________ tra il 29 ed il 30 agosto2018, sottratto

all’interno del veicolo VW Caddy targato TI __________ di proprietà della

società ACPR 7, cose mobili altrui di poco valore, in particolare un mazzo di

chiavi del valore di CHF 300.00 riposto nel portaoggetti dell’abitacolo;

reato previsto: dall’art. 139 cifra 1 CP in relazione con

l’art. 172 ter CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 15:25.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente la Presidente,

con riferimento all’imputazione di rapina (art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP) di cui

al punto 1 AAC 20/2016, pone, ai sensi dell’art. 344 CPP, l’alternativa di

furto (art. 139 CP).

Con riferimento invece al punto

3.

AA 20/2016, la Presidente rileva altresì che il reato è prescritto in

relazione all’imputazione di cui al 11 agosto 2015. Resta ferma l’imputazione

riferita al periodo di tempo successivo.

Per il punto 4 AA, ACC 52/2018,

richiamato lo scritto 01.02.2018 (AI 9), dell’inc. 2017/11338, la Presidente

pone l’ipotesi di abuso d’impianti di elaborazione nella forma del tentativo

per l’importo complessivo di fr. 3'503,20-.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

il caso di IM 1 è disarmante, come società abbiamo speso 10'000.-

fr al mese per due anni per cercare di rendere l’imputato una persona migliore,

cosa che non è funzionata. Circa i fatti, l’accusa rileva che in merito all’AA

120/2018 i fatti sono ammessi e, pertanto, non saranno ripercorsi. Con riferimento

ai quali, l’accusa si limita a chiederne la conferma oltre alla confisca del

coltello serramanico. In merito al rato di violenza e minaccia alle autorità,

afferma come non vi sia alcun motivo di mentire da parte degli agenti e, sul

punto, l’imputato non può certo essere considerato credibile, avendo più volte

mentito in diverse situazioni. I fatti devono dunque essere riconosciuti così

come imputati. Con riferimento alle vie di fatto di cui al punto 3, si è

trattato di una lite tra tossicodipendenti, entrambi poco credibili. Per

l’accusa ACPR 1 non ha motivi per dichiarare il falso e chiede pertanto la

conferma anche di questo punto. Con riferimento agli altri reati contestati,

questi vanno letti nel loro insieme: l’imputato ha ammesso solo l’utilizzo

della carta di credito ma egli non è affatto credibile. E’ solo dopo il

ritrovamento del DNA dell’imputato all’interno dell’auto Polo, che egli ha

ammesso di esservi entrato e, coincidenza, l’auto era parcheggiata nei pressi

dell’alloggio dell’imputato. La sola spiegazione logica e coerente è che

l’imputato ha commesso i fatto che gli sono contestati nell’AA. Lo stesso si

dica per il reato di coazione, che è pacificamente dato indipendentemente dalla

minaccia o dall’aver alzato la voce. La minaccia ha varie sfaccettature e non

vi è nessun dubbio sul fatto che l’imputato abbia mantenuto un comportamento

minaccioso nei confronti dell’operatrice, come dalla medesima più volte

affermato. L’accusa chiede dunque la conferma anche di questa imputazione e la

conferma del sequestro del vaso che l’imputato brandiva al momento dei fatti.

In merito all’imputazione di rapina o furto, afferma he la borsa, se anche

fosse vero che si trovava sulla panchina, si tratterebbe comunque di un furto e

non di una appropriazione semplice. L’imputato in merito a questo fatto ha reso

dichiarazioni tra loro contrastanti. Inoltre un testimone che ha assistito alla

scena, ha riconosciuto l’imputato come la persona che ha spintonato la signora

e ha preso la borsetta. Anche il marito della signora, che pure ha assistito

alla scena, ha visto il IM 1 scappare. Forse l’imputato non era solo, ma ciò

non cambia in merito alla sua responsabilità. Gli elementi probatori in atti

vanno valutati nel loro insieme e se portano ad una visione univoca, devono

essere confermati. L’imputato, quando è stato fermato, aveva ancora su di sé

gli oggetti provenienti del furto, tanto che ha ammesso di aver preso lui la

borsetta, anche se con modalità diverse rispetto a quelle denunciate. Per

l’accusa il capo d’imputazione deve essere confermato. L’accusa chiede anche il

mantenimento del sequestro dei 40 fr trovati quella sera sull’imputato. In

merito alla sanzione, ritenuta una multa di 300 fr per le contravvenzioni, la

perizia psichiatrica in atti riconosce una scemata imputabilità lieve in capo

all’imputato. Questo è l’unico elemento che può lenire la colpa del IM 1, che

resta comunque grave sia a livello oggettivo che soggettivo. Egli ha continuato

a delinquere anche quando era osservato dalle Autorità su sua esplicita

richiesta. Ciò che per l’accusa è preoccupante è la continua reiterazione dei

reati, oltre ad una difficoltà nell’assumersi le proprie responsabilità. Egli

ha sminuito i propri problemi che al contempo ha anche usato come scusa. La

pena deve essere detentiva e da espiare in quanto la prognosi è altamente

negativa. La pena deve essere quantificata in 24 mesi e non si oppone a che nel

calcolo della commisurazione si tenga conto del carcere preventivo sofferto e

dei vari collocamenti che sono stati eseguiti e che, di fatto, hanno limitato

l’imputato nella sua libertà;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

di fronte alla sfilza di reati imputati, il rischio è quello di

cadere nel pregiudizio, essendo l’imputato tossicomane e ladro. L’accusa è

incorsa in questo pregiudizio contestando anche reati che l’imputato non ha

commesso. IM 1 ha con spontaneità riconosciuto le proprie responsabilità,

talvolta affermando di non ricordarsi quanto accaduto a causa dell’assunzione

di droghe e alcool. In merito alla rapina, occorre verificare che l’imputato

abbia effettivamente usato violenza. La vittima, il 13.08.2015 ha affermato di

non riconoscere l’imputato nelle fotografie che le sono state sottoposte, e descrive

la vittima in modo che non è compatibile con il vestiario dell’imputato

indossato quella sera. Ciò lascia presumere che il reato sia stato commesso da

una terza persona. Ma, certamente, la descrizione rilasciata non corrispondeva

a quella del IM 1. La signora ha poi operato una netta distinzione tra due

persone separate, ed è il soggetto descritto con i capelli castani chiari ad

aver commesso il furto / rapina e non certo IM 1 che quella sera, peraltro,

indossava una maglietta bianca e non verde. Anche tutti i testimoni presenti

quella sera parlano di una maglietta verde, mentre il IM 1 quella sera

indossava una maglietta bianca. Il teste __________ ha dichiarato di aver visto

scappare IM 1 verso l’interno del parco, mentre la signora ha dichiarato di

aver visto scappare l’autore del furto / rapina verso l’uscita del parco. Il

sig. __________ ha dichiarato invece che dopo aver visto una signora a terra,

ha notato IM 1 allontanarsi tranquillamente, camminando e non correndo. IM 1

dunque non è stato riconosciuto dalla vittima. Unico dato certo è che egli

quella sera è stato ritrovato con la refurtiva addosso, senza tuttavia che egli

sia riuscito a ricordarsi come sia entrato in possesso di questi oggetti. In

virtu’ del principio del dubio pro reo, IM 1 deve essere prosciolto

dall’imputazione. La difesa, per contro, non si oppone al riconoscimento del

reato di appropriazione semplice. In merito all’AA del marzo 2017, non vi è

prova alcuna che l’operatrice sia stata minacciata, né che tale minaccia ipotetica

abbia comunque costretto la medesima a consegnare i farmaci all’imputato.

Nessuna minaccia è stata proferita dall’imputato che, semplicemente, trovandosi

in quel momento adirato, ha sferrato un calcio al cestino della carta presente

all’interno dell’ufficio. L’operatrice, oltretutto, ha consegnato i farmaci al IM

1.

soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del medico, il quale

certamente non è stato minacciato. Nessuna coazione può dunque essere imputata

al IM 1. Inoltre, si tratta di un episodio accaduto in un luogo dove,

purtroppo, questi fatti sono frequenti. Ragion per cui, a maggior ragione,

l’operatrice deve essere preparata anche a reazioni di questo tipo. Vero è che IM

1.

nascondeva un oggetto all’interno della tasca dei pantaloni, ma questo

oggetto è sempre stato impugnato dall’imputato per difendersi dalla Polizia che

stava sopraggiungendo, tanto che è lo stesso imputato ad aver rassicurato

l’operatrice di non volerle fare del male dopo averla vista spaventata. La

medesima versione è stata confermata anche dai PIF che sono stati sentiti nel

corso dell’inchiesta. Alla luce di tutto quanto indicato, per la difesa non

sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi integrativi del reato, dal quale

dunque l’imputato deve essere prosciolto. L’imputato non contesta invece la

contravvenzione contestata. In merito all’AA del 2018, questo conferma

maggiormente il pregiudizio verso l’imputato. Egli ha ammesso il furto ma

contesta tutti gli altri fatti imputati. IM 1 ha più volte dichiarato di non essersi

mai recato a __________ negli ultimi anni. Vero è che il DNA di IM 1 è stato

trovato sull’auto rubata, ma nessuna prova di contatto è stato rinvenuto sul

volante, ciò che lascia perplessi se davvero egli avesse guidato da __________

fino a __________. Il mancato ritrovamento delle tracce di DNA sul volente, è,

invece, compatibile con la versione resa dall’imputato, in merito al fatto di

essere semplicemente entrato in auto per sottrarre quanto vi era al suo

interno. Anche la violazione di domicilio dimostra come il PP abbia dovuto

“inventarsi” il reato in questione per giustificare il furto d’uso. Dunque,

secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato sarebbe entrato di giorno all’interno

della ditta per rubare le chiavi dell’auto e avrebbe poi rubato anche l’auto

della ditta, recandosi poi senza patente in Italia per cercare di prelevare dei

soldi da un bancomat. Egli sarebbe dunque rientrato a __________ per rilasciare

l’auto dove è poi stata ritrovata e fare infine ritorno nel suo alloggio.

Ricostruzione all’evidenza priva di senso. E’ più logico ritenere che qualcuno

che non sia IM 1 ha commesso il furto dell’auto, lasciandola poi a __________ e

che IM 1 abbia semplicemente rovistato a suo interno. Si chiede dunque il

proscioglimento dei reati contestati, ad eccezione dei reati ammissi

dall’imputato. In merito alle vie di fatto con ACPR 1, la difesa evidenzia le

numerosi contraddizioni rese dalla vittima. Anche l’allora compagna di IM 1,

dopo la rottura della relazione, ha scritto una curiosa lettera al Tribunale

dove afferma di aver assistito ad un pestaggio durato alcuni minuti. Non vi è

stato un confronto e dunque non si saprà mai il perché di questo astio della

ragazza verso il IM 1. In merito al reato di violenza contro le autorità, la

difesa si rimette al giudizio della Corte. Incontestati, infine, i reati di cui

agli AA aggiuntivi. In merito alla commisurazione della pena, si chiede alla

Corte di tenere conto delle ammissioni dell’imputato, dei suoi profferti e

della sua lieve scemata imputabilità, oltre che di un’infanzia non delle più

facili vissute dall’imputato. Chiede altresì che la Corte tenga conto anche del

lutto vissuto dall’imputato nel 2016 e della sua dipendenza da stupefacenti e

alcol. Chiede, in definitiva, che la pena detentiva non superi i 14 mesi di

detenzione, già interamente scontati dal IM 1.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 106, 126, 139, 140, 144, 147, 181, 186, 285 CP;

19a LStup.;

94, 95 LCstr.;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuto furto

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di

appropriarsene, sottratto cose mobili altrui, per un valore complessivo

accertato di almeno fr.10'072,25, e meglio:

a. l’11 agosto 2015, a __________

al __________, sottratto a __________ la borsetta, contente almeno fr. 120.- in

contanti, una carta __________, una _______, l’abbonamento del bus e altri

oggetti di imprecisato valore;

b. il 7 ottobre 2017 a __________,

sottratto 2 iPad Pro ai danni dei ACPR 2, per un valore complessivo di CHF

1'490.-;

c. il 7 novembre 2017 a __________,

sottratto all’interno del veicolo Renault Clio targato TI __________ ai danni

di ACPR 3, il portadocumenti contenente carte bancarie, un documento di

identità e tessere varie;

d. il 18 settembre 2017 a __________,

sottratto ai danni della ACPR 5, 5 orologi per un valore complessivo di CHF

1'045.-;

e. nel periodo compreso fra il

5.

ed il 7 maggio 2018 a __________, sottratto ai danni dell’ACPR 6 diverse cose

mobili all’interno del negozio di quest’ultimo per un valore totale di CHF

7'117.25;

f. il 29 ed il 30 agosto

2018, a __________, sottratto all’interno del veicolo VW Caddy targato TI __________

di proprietà della società ACPR 7, un mazzo di chiavi del valore di CHF 300.-

riposto nel portaoggetti dell’abitacolo;

1.2

ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione dei dati, consumato ed in parte tentato

per avere, al fine di procacciarsi un indebito profitto, influito

e tentato di influire su un processo elettronico di trattamento di dati, e

meglio:

a. a __________ l’11 agosto

2015.

a __________, all’__________ presso la __________, utilizzando la carta __________

di __________, tentato di prelevare al bancomat in 5 occasioni un importo

complessivo di CHF 3'500.-;

b. l’8 novembre 2017, a __________

(I), utilizzando la tessera __________ n. __________ di ACPR 3, tentato di

prelevare al bancomat della posta di __________ (I) una somma imprecisata;

c. l’8 novembre 2017, a __________,

utilizzando la tessera __________ n. __________ di ACPR 3, effettuato tramite

il proprio cellulare quattro scommesse sul sito on-line __________ per un

valore complessivo di CHF 3'600.-, arrecando un danno finale a ACPR 3 di fr.

96.

, in quanto la restante somma di fr. 3'503.20 non è stata addebitata;

1.3

coazione

per avere,

a __________, l’11 dicembre 2016, presso __________,

incusso timore all’operatrice __________, minacciandola con il

tono della voce e il suo comportamento alterato, tenendo in tasca un vaso

metallico, costringendola a consegnargli dei medicamenti;

1.4

violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari

per avere,

il 7 ottobre 2017 a __________, opposto resistenza fisica agli

agenti della Polizia comunale di __________ intenti a tradurlo presso l’ufficio

di Piazza __________, proferendo nei confronti di un agente la minaccia: “Ti

credi forte? Adesso ti tiro un pugno”, tentando poi di sferrargli un pugno;

1.5

furto d’uso di un veicolo

per avere,

tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, sottratto e condotto il

veicolo VW Polo targato TI __________ di proprietà della ACPR 4;

1.6

guida senza autorizzazione

per avere,

tra il 7 e l’8 novembre 2017 a __________, __________ ed in altre

imprecisate località, condotto il veicolo di cui al punto 5, sebbene la licenza

di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa

in data 17.05.2010 per un periodo indeterminato;

1.7

danneggiamento

per avere,

nel periodo compreso fra il 5 ed 7 maggio 2018 a ________, ai

danni del negozio della ACPR 6, danneggiato una pendola da tavola, l’anta in

vetro di un armadio nonché l’armadio contenente la cassaforte, provocando in

tal modo danni per un importo complessivo di CHF 420.-;

1.8

violazione di domicilio

per essersi,

nel periodo compreso fra il 5 ed il 7 maggio 2018 a ________,

introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto, all’interno

del negozio dalla ACPR 6;

1.9

ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, tra il 3 dicembre 2015 e maggio 2018, senza

autorizzazione, consumato due dosi di cocaina, nonché acquistato 5 grammi di

cocaina destinati al suo consumo e un imprecisato quantitativo minimo di

benzodiazepine;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto dalle

imputazioni di:

- rapina, di cui al punto 1

dell’atto d’accusa 20/2016;

- vie di fatto, di cui al

punto 3 dell’atto d’accusa 52/2018;

- violazione di domicilio,

di cui al punto 7 dell’atto d’accusa 52/2018.

3.

Di conseguenza, avendo

agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato:

- alla pena detentiva di 18

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la misura sofferta;

- alla multa di CHF 300.-,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita

con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.

IM 1 è condannato a versare

all’accusatore privato ACPR 7 l’importo di fr. 438.30 a titolo di risarcimento

danni. Gli altri accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

5.

E’ ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro ad eccezione del coltello a serramanico (AA 179/2018)

e del vaso da fiori di metallo (AA 48/2017), per i quali è ordinato il

sequestro conservativo in quanto mezzi di prova.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- senza motivazione scritta o di fr. 2'500.- con motivazione scritta

e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9'380.00

spese fr. 795.50

IVA (8%) fr. 540.32

IVA (7,7%) fr. 273.72

totale fr. 10'989.55

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’989.55 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'545.60

Multa fr. 300.--

Perizia fr. 5'700.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 235.30

fr. 9'780.90

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