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Decisione

72.2016.226

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato in autostrada alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 140 km/h nonostante il vigente limite di 80 km/h

20 febbraio 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

-- a

pag. 1, alle generalità, si modifica domiciliato con residente e si aggiunge __________

prima di __________;

-- al

testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr, si aggiunge gravi

dopo feriti.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: si chiede la conferma dell’AA. La pena richiesta è di mesi 13 integralmente

sospesi con un periodo di prova di anni 2 e una multa di fr. 1000.- da dedursi

dall’importo sequestrato;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: non

ci si oppone sostanzialmente a quanto richiesto dal PP, ma la pena deve

corrispondere al minimo edittale pari a 12 mesi. L’imputato ha sempre

collaborato, la pena deve essere integralmente sospesa per un periodo di prova

di 2 anni. Per quanto concerne la multa, si richiama la sentenza della CARP del

17.12.2015, Inc. 17.2015.64 pto. 20.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44,

47 e 106 cpv. 2 CP;

90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;

80 segg., 84 segg., 268, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 14.1.2016, a __________, in autostrada, direzione

sud, circolato alla guida del veicolo Mercedes, targato __________, alla

velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 140 km/h malgrado il vigente

limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.

Previa deduzione della

tassa di giustizia e delle spese procedurali é ordinato il sequestro

conservativo di fr. 2'500.-.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.-

(millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a

carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 69.90

fr. 769.90

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