72.2016.226
Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato in autostrada alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 140 km/h nonostante il vigente limite di 80 km/h
20 febbraio 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.226
Lugano,
20 febbraio 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 193/2016 del 19 dicembre 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP
1, di
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 14 gennaio 2016 a __________, violato
intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in
tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Mercedes
targato __________, alla velocità di 140 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Multanovat
TraffiStar SR590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi
di almeno 60 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e
art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico __________,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 10:29.
Evase le seguenti
questioni: Verbale
del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
-- a
pag. 1, alle generalità, si modifica domiciliato con residente e si aggiunge __________
prima di __________;
-- al
testo del presunto reato, richiamato l’art. 90 cpv. 3 LCStr, si aggiunge gravi
dopo feriti.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: si chiede la conferma dell’AA. La pena richiesta è di mesi 13 integralmente
sospesi con un periodo di prova di anni 2 e una multa di fr. 1000.- da dedursi
dall’importo sequestrato;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: non
ci si oppone sostanzialmente a quanto richiesto dal PP, ma la pena deve
corrispondere al minimo edittale pari a 12 mesi. L’imputato ha sempre
collaborato, la pena deve essere integralmente sospesa per un periodo di prova
di 2 anni. Per quanto concerne la multa, si richiama la sentenza della CARP del
17.12.2015, Inc. 17.2015.64 pto. 20.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 44,
47 e 106 cpv. 2 CP;
90 cpv. 3 e 4 lett. c) LCStr;
80 segg., 84 segg., 268, 335 segg., 422 segg CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 14.1.2016, a __________, in autostrada, direzione
sud, circolato alla guida del veicolo Mercedes, targato __________, alla
velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 140 km/h malgrado il vigente
limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
4.
Previa deduzione della
tassa di giustizia e delle spese procedurali é ordinato il sequestro
conservativo di fr. 2'500.-.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1’500.-
(millecinquecento) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a
carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 69.90
fr. 769.90
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