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Decisione

72.2016.228

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

IM 1 e prima di Natale, tali fatture, dovevano essere pagate. Queste fatture

sono state respinte (e nemmeno registrate in contabilità da __________) e sono

state restituite al sig. __________. Sulla data effettiva della restituzione vi

è un po’ di confusione. Inconfutato è il famoso email del 11.01.2013 che

attesta che da questo momento l’imputato sapeva della restituzione. Vi era

tutto il tempo per informare __________, __________ e __________, ma IM 1 non

comunica assolutamente nulla e nelle registrazioni contabili permangono queste

due fatture nonostante egli sapesse che non saranno più pagate, così come lo

sapeva __________. _______ ha dichiarato di avere saputo di queste due fatture

solo a febbraio 2013. L’imputato gli aveva sì riferito delle problematiche con

riferimento ai minimi garantiti, ma affermando che erano risolvibili.

L’esercizio 2012 viene chiuso al momento dall’apposizione della firma sui

documenti revisionati e in epoca posteriore al 31.12.2012. __________ ha

eseguito una revisione limitata e dunque non era tenuto a verificare le

contropartite. L’imputato avrebbe quindi dovuto informarlo della restituzione,

mentre egli, silente, ha ricevuto le fatture senza fare assolutamente nulla. Le

società __________ e ACPR 1 sono nel frattempo fallite. Per il TF la

contabilità è un documento dotato di garanzia e valore probatorio accresciuto.

Tali documenti devono essere completi, chiari e veritieri, ciò che nel caso di

specie non è. Anche la data di registrazione contabile è importante. La

registrazione di una fattura inesigibile altera evidentemente la contabilità.

L’imputato è il garante del mantenimento e del rispetto di questi principi. Al

momento della firma del rapporto di revisione, il bilancio può dirsi chiuso e

ciò è avvenuto dopo la restituzione delle fatture. Dalla contabilità si evince

che nelle poste aperte le due fatture __________ e __________ costituiscono 1/3

delle medesime poste. Se guardiamo al conto economico l’utile di bilancio è di

poco più di 62'000 e togliendo le due fatture il bilancio sarebbe stato

evidentemente negativo. IM 1 non poteva non sapere che queste due fatture

incidevano in tal modo sul conto economico. L’imputato sapeva che le due

fatture non sarebbero state pagate e dunque queste sarebbero dovute essere

stornate. A mente della difesa i requisiti oggettivi e soggettivi sono tutti

presenti e l’imputato dove forzatamente portare la responsabilità per questo

fatto. Egli sapeva che le due fatture erano in contabilità e che dunque

falsavano la contabilità stessa, ma ciononostante, l’imputato le ha lasciate in

contabilità proprio in quanto si trovava nel pieno svolgimento della

trattativa. Egli si era anche assunto l’impegno di fornire una contabilità

corretta, ciò che tuttavia non è stato. Concludendo, l’accusa sostiene che il

reato in esame, art. 251 CP non richiede un vantaggio solo pecuniario e nel

caso in esame il vantaggio è rappresentato dalla conclusione del contratto e di

conseguenza dall’introito previsto nel contratto. L’imputato sapeva dunque che

il rapporto con __________ era critico stante le fatture che erano state

restituite e che dunque gli importi in esse indicati erano inesigibili.

L’imputato ha dunque fatto credere all’acquirente che ci fosse una situazione

contabile migliore rispetto a quella reale. L’accusa chiede la conferma del

decreto d’accusa con una modifica delle aliquote in virtu’ degli introiti

indicati a dibattimento dall’imputato. Chiede poi la conferma della confisca

del denaro in sequestro con devoluzione alla AP;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 1 ha acquistato un’azienda che ha fatto evolvere e poi venduto

e per fare ciò si è rivolto ad uno dei suoi consulenti. La parte acquirente,

una volta stabilito il prezzo di vendita (tre volte l’utile lordo

dell’azienda), aveva fatto effettuare una revisione dei conti anche al __________.

Parrebbe che al momento in cui il prezzo viene fissato, l’acquirente entra in

azione accettando il prezzo nel settembre 2012. __________ comincia con __________

e il dr. __________ ad effettuare indagini varie e ne deriva che il prezzo

stabilito è quello corretto. A tempo di record, il 18.01.2013 vi è già un

rapporto di revisione, a testimonianza che vi era forse non solo fretta di

vendere ma anche di acquistare. L’acquirente a maggio 2013 quando si accorge

che non era in grado di gestire la società cerca l’errore che addossa

all’imputato. La tabella del doc. 6 riporta ricavi per fr. 1'376'000, mentre al

31.12.2012 le due fatture non sono prese in considerazione. Il prezzo di

compravendita, 400'000 per tre anni è fondamentale. Il contratto con __________

è motivo di discussione tra IM 1 ed __________. La tabella di cui al doc. 6

mostra quelle che sono le cifre esatte dell’evoluzione dei minimi garantiti.

Solo a fine settembre per la prima volta si sorpassa la soglia di 235 e solo a

dicembre vengono fatturati. L’imputato invece che emettere le fatture a

settembre ha aspettato proprio in virtu’ della trattativa che si stava

concludendo. La tabella riassume dunque esattamente il prezzo che per l’EFin

rimane sempre di 15.- fr ciascuno. Del prezzo non si è mai più discusso in

quanto già stabilito in precedenza anche sui costi del IM 1. A fine dicembre

2012 le discussioni sono tranquille. Il reato imputato a IM 1 avvien dopo che

il prezzo è stato fissato. Nessuno ha mai detto che dopo il 31.12.2012 il

prezzo è mai stato cambiato. Il prezzo dunque a gennaio avrebbe potuto essere

anche migliore rispetto a quando è stato stabilito. __________ non solo era un

ottimo cliente ma era anche solvibile. Per fare una revisione di solito si

attende al 31 dicembre, per questo si ritiene che la revisione sia stata chiusa

a tempo di record. L’imputato nel frattempo ha discusso sia del ristorante a __________

sia di come vendere l’azienda, egli sarebbe rimasto anzi come gerente nella

società a dimostrazione della sua trasparenza. __________ non ha certo

acquistato un’azienda a fr. 1'300'000 senza guardare alla contabilità. Cade

dunque la causalità tra il prezzo fissato e le due fatture. Il bilancio

provvisorio 2012 si discosta proprio per quei fr. 80'000.-. Sui fr. 69'000 in

buona fede l’imputato li ha pagati a causa dei problemi che __________ aveva

con i transitori. Erano semplicemente stati contabilizzati in modo errato e

questo denaro comunque non doveva essere versato. A mente della difesa il

contratto con __________ permetteva la fatturazione delle fatture in vista di

un eventuale adeguamento e __________ continuava nel frattempo a lavorare. Si

trattava di una questione civilistica. __________ ha cominciato ad avere

problemi con __________ intervenendo direttamente nella mensa e pertanto __________

ha colto l’occasione di estromettere __________. Tanto che la querela arriva

solo dopo l’interruzione dei rapporti con __________. A tal punto l’imputato

risultava ancora gerente della società e socio al 45%. Con la prima trance

incassata l’imputato ha cominciato a restituire soldi ricevuti dai proprio

genitori e anzi ne ha rimborsati 69'000 a __________, che sono considerati un

danno dell’imputato. Le discussioni sul prolungo del contratto __________ si

sono interrotte senza che l’imputato abbia in alcun modo potuto interferire. La

situazione era nel frattempo precipitata. Le fatture portavano ad un

adeguamento di 230 persone da un minimo di 180. L’adeguamento non è stato

possibile proprio a causa dell’intervento di __________ che si è intromesso

nella vicenda. Queste due fatture sono state registrate come ricavi. Ad

aprile-maggio potevano essere registrate come perdita in quanto i transitori

sono valutati al momento della chiusura. Si torna alla chiusura lampo della

revisione. Le due fatture non erano ancora definitivamente cancellate, ciò che

si saprà solamente a maggio 2013. In merito alla nota dell’EFin, la difesa

rileva che al 30.09.2012 le parti erano d’accordo sul prezzo di vendita, che

nessuno ha mai messo in discussione. L’Efin parla di un indebito profitto di

113'000 circa. Le due fatture sono relative ad aumenti di prezzo, ma si tratta

in realtà di un adeguamento dei minimi previsti. La cifra d’affari pagata è in

aumento quando aumentano gli avventori. Non è aumentato il prezzo per persona.

A quel punto il prezzo era comunque già stato stabilito. Il documento in esame

oggettivamente non ha inciso sull’ammontare del prezzo di vendita, manca l’oggettività

in quanto a maggio 2013 queste potevano poi essere cancellate. L’imputato era

assistito comunque da una serie di persone che fungevano da consulenti

contabili. La difesa chiede di tenere conto del tempo trascorso dal reato e che

ha portato un danno di oltre 69'000 di danno oltre al mancato pagamento di

oltre 500'000 fr. La difesa chiede il proscioglimento dell’imputato e la

restituzione del denaro in sequestro, oltre ad una indennità per torto morale

pari a fr. 1'000. In via subordinata chiede che l’imputato sia riconosciuto

colpevole con esenzione di pena e restituzione del denaro in sequestro.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 47, 70, 251 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è autore colpevole di:

1.1. falsità in documenti

per avere,

a __________, nel corso dell’anno 2012 e fino al 30 gennaio 2013, al

fine di procacciarsi un indebito profitto,

nel contesto della vendita di __________ (ora in liquidazione) a ACPR

1, concretizzatasi in data 30 gennaio 2013 previa sottoscrizione del contratto

di compravendita di tutte le quote societarie, fatto allestire e fatto uso a

scopo di inganno di una contabilità falsa riferita all’anno contabile 2012,

sottoposta alla parte acquirente ai fini della compravendita e da lui

sottoscritta quale socio gerente in segno di completezza e correttezza, avendo

fatto inserire due fatture denominate __________ e __________ per complessivi

CHF 85'860.00, attestanti, contrariamente al vero, la loro esigibilità

permettendo in tal modo che le stesse falsassero la contabilità e

determinassero la fissazione del prezzo di compravendita della totalità delle

quote in CHF 1.3 mio, conseguendo in tal modo un indebito profitto pari a CHF 131'175.00,

poi parzialmente rimborsato;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'250.-, corrispondenti a 65 aliquote

giornaliere di fr. 50.- cadauna.

3.

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1, la somma di fr. 61'558.20 a titolo di

risarcimento danni.

5.

E’ ordinato il dissequestro

della somma di fr. 61'558.20 a favore della ACPR 1. I restanti fr. 51'938.67, deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, a crescita in

giudicato integrale della presente sentenza, saranno dissequestrati a favore

dell’imputato.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 3’000.- con motivazione scritta e le

spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 103.80

fr. 803.80

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