Lexipedia

Decisione

72.2016.229

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e alienato 1 kg di cocaina. Ripetuto riciclaggio di denaro: per avere fatto effettuare

10 febbraio 2017Italiano136 min

Source ti.ch

Fatti

i punti 3, 4 e 5 dell’atto d’accusa, la cui rilevanza, sia detto per inciso, è

comunque evidentemente del tutto secondaria.

Dispositivo

Per questi motivi, detti punti non saranno quindi oggetto né di

discussione, né di decisione, salvo quella di incompetenza.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, il quale formula e motiva

le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che il comportamento di IM 1 in

aula è quello già avuto in istruttoria dibattimentale, egli probabilmente ha

fatto suo il motto “se non riesci a convincerli, confondili”. Il PP

riassume le dichiarazioni dell’imputato, ponendo l’accento sulle molteplici

contraddizioni e ritrattazioni, in quello che viene definito un festival di

bugie, e sottlinea che IM 1 ha mentito anche sulle piccole cose, affermando ad

esempio inizialmente di non avere abitato assieme a “__________/__________”

e alla di lui compagna nell’appartamento di __________ e contestando

ripetutamente i periodi delle vendite di cocaina.

Quanto alla cocaina venduta con “__________/__________”,

l’accusa rileva che IM 1 in un verbale ha ammesso 240 grammi e quindi,

calcolando un mese in più, si tratta di 300 grammi. Egli ha pure riconosciuto

che __________ non era implicato nelle vendite di cocaina prima della partenza

di “__________/__________”. IM 1 ha quindi mentito quando ha affermato

che gli acquirenti non erano suoi, ma di __________, senza essere in grado di

spiegare perché i contatti con i consumatori avrebbe dovuto averli lui, visto

che in precedenza non era implicato in traffici di cocaina, mentre IM 1 invece

aveva avuto modo di conoscere gli acquirenti, come da lui stesso ammesso,

tramite “__________/__________”.

Riguardo al suo ruolo, l’imputato ha dapprima insistito

nell’affermare che lui, __________ e __________ erano tutti sullo stesso

livello, lavoravano insieme e suddividevano i proventi delle vendite, salvo poi

asserire che il capo era __________ e in fine tornare ad affermare che erano

tutti sullo stesso piano. In realtà, secondo l’accusa, è IM 1 che ha fatto da

traina e aveva in mano le redini del traffico che aveva già iniziato con “__________/__________”;

è lui che ha introdotto __________ e ha organizzato l’arrivo di __________ in

Svizzera. I soldi li teneva __________ non perché erano suoi, ma semplicemente

perché si occupava della contabilità.

IM 1 ha fatto fare il lavoro sporco a __________, rientrando

sempre da __________ in aereo, senza avere su di sé la cocaina. Anche al

dibattimento, l’imputato ha continuato a fare finta di essere una vittima e si

è assunto le sue responsabilità in misura minima. IM 1 ha inoltre ammesso,

seppure con fatica, che gli era capitato di confezionare la cocaina.

In occasione di due interrogatori, l’imputato ha ammesso di avere

trafficato 987 grammi di cocaina, salvo poi ritrattare.

L’accusa è convinta che l’imputato ha trafficato 1’287 grammi di

cocaina, come da atto d’accusa, i primi 300 grammi con “__________/__________”

e gli altri 987 grammi con __________. Il PP chiede quindi la conferma dell’atto

d’accusa su questo punto.

Per quanto concerne il riciclaggio di denaro, cita la

giurisprudenza secondo cui qualsiasi trasferimento di denaro all’estero è

costitutivo di tale reato. Anche tale imputazione deve essere confermata come

indicata nell’atto d’accusa.

Quanto, in fine, alla commisurazione della pena, rileva che IM 1

non ha collaborato durante l’istruttoria e neppure in aula. Va poi preso in

considerazione l’ingente quantitativo da lui trafficato. IM 1, in qualità di

capo della banda, è venuto nel nostro Paese unicamente per delinquere, chiamato

dal suo amico “__________/__________”, e ha subito iniziato a fare il

giro per conoscere gli acquirenti di cocaina, si è premurato di fare arrivare

in Svizzera __________ e ha introdotto nel traffico anche __________. Vi è poi

che l’imputato ha fatto avanti e indietro dalla Svizzera per trafficare droga,

tornando anche dopo essere stato a __________ dalla madre malata. La sua colpa

è grave anche soggettivamente, avendo egli affermato che con le sue entrate e

quelle della di lui moglie in __________ vivevano bene; non vi era quindi

motivo, per lui, di venire in Svizzera a vendere cocaina.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena

detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi, dedotto il carcere preventivo

sofferto;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti di cui all’atto d’accusa sono stati parzialmente ammessi

dall’imputato, che ha dichiarato sino all’inizio di voler collaborare. Egli

contesta unicamente i quantitativi così come esposti nell’atto d’accusa.

Che IM 1 ha trafficato cocaina è pacifico e lo ammette lui stesso.

Si tratta oggi di dimostrare con un certo grado di certezza che egli è

coinvolto nel traffico di cocaina per i quantitativi esposti nell’atto

d’accusa. Pure vero è che l’imputato ha dei problemi con le cifre, i

quantitativi e le date è vero. Ma in realtà anche la difesa ha problemi a

capire come si giunge al quantitativo di 1’287 grammi di cui al punto 1

dell’atto d’accusa, siccome sommando i quantitativi di cui ai punti 1.1, 1.2 e

1.3 si arriva a un quantitativo massimo di 1'050 grammi e chiede quindi che

venga considerato questo come tetto massimo, siccome nell’atto d’accusa stesso

non viene spiegato come si giunge 1'287 grammi.

Quanto al punto 1.1 dell’atto d’accusa, rileva che a tale

imputazione si giunge unicamente tramite le ammissioni spontanee dell’imputato,

non essendovi riscontri oggettivi o dichiarazioni di “__________/__________”

o degli acquirenti. Posto che lui non ha mai ammesso un quantitativo di 300

grammi, ma unicamente di 240 grammi, non possono quindi essere ritenuti in

nessun caso 300 grammi. In aula l’imputato ha poi riconosciuto unicamente 50

grammi e solo tale quantitativo deve essere ritenuto. A mente della difesa non

può essere per questo punto ritenuta l’aggravante della banda, perché non vi è

nulla agli atti che indichi ruoli o suddivisione dei compiti.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, osserva che IM 1 ha

confermato il quantitativo di 150 grammi di cocaina.

Relativamente al punto 1.3 dell’atto d’accusa, rileva che IM 1

ammette una prima importazione dalla Spagna di 100 grammi e una seconda di 150

grammi. Per quanto attiene al primo viaggio, pacificamente ammesso, sia IM 1

che __________ confermano il quantitativo indicato. Per quanto attiene al

quantitativo del secondo viaggio, nell’unico verbale in cui c’è stato il

contradditorio, ovvero il confronto, __________ non ha potuto escludere che il

quantitativo importato dalla Spagna fosse minore dei 200/250 grammi indicati

inizialmente e fosse poi stato tagliato maggiormente per ottenere 450/500

grammi. Anche __________ ammette che, con IM 1 presente, sono stati venduti

unicamente 50 grammi. Il resto non può quindi essergli imputato. La difesa

chiede quindi che il suo assistito venga condannato unicamente per

l’importazione e la vendita di 150 grammi per il primo viaggio e per

l’importazione di 150 grammi, di cui 50 grammi alienati, per quanto attiene al

secondo viaggio.

Per quanto attiene ai 300 grammi di __________, come dichiarato

anche da __________, IM 1 non ha avuto niente a che fare con questo acquisto e

si trovava all’estero a quel momento. A riprova del fatto che l’imputato è

stato tagliato fuori dal traffico, vi è il racconto stesso di __________, che

parla di una discussione avvenuta tra IM 1 e __________, nella quale il primo

non capiva perché non vi erano più né cocaina né soldi. Dopo la partenza di IM

1, __________ e __________ hanno deciso di continuare a trafficare senza IM 1 e

non hanno ripartito i guadagni.

La difesa rileva inoltre che il periodo delle vendite di cui al

punto 1.2 si sovrappone in parte con il periodo di cui al punto 1.3 dell’atto

d’accusa. In aula IM 1 ha dichiarato che le vendite del punto 1.2 vengono dalla

cocaina importata dalla Spagna. È dunque chiaro che non si possono considerare

i due quantitativi come separati. Sulla base del principio in dubio pro reo

chiede che il punto 1.2 venga compreso nel punto 1.3 dell’atto d’accusa.

Sull’ipotesi di reato di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, rileva

che l’imputato ammette il riciclaggio limitatamente agli importi indicati.

Passando alla commisurazione della pena, la difesa chiede di

tenere conto della vita di IM 1 e in particolare della sua bassa

scolarizzazione, non avendo egli terminato neppure le scuole dell’obbligo,

nonché del ruolo da lui assunto nel traffico, non essendo stato lui né il capo

né quello che lo organizzava. IM 1 non è una persona furba, scaltra, capace di

organizzare un traffico internazionale di cocaina. Prova ne è che gli altri due

non hanno esitato a organizzare un traffico senza di lui. Il suo ruolo non

poteva quindi essere centrale. A differenza di __________, IM 1 non aveva una

buona situazione economica. Egli è un bravo ragazzo, è incensurato e non ha mai

avuto problemi con la giustizia. Bisogna poi tenere conto del lungo tempo di

carcerazione, nonché della sua collaborazione, posto che imputazioni come

quella di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa hanno potuto essere ricostruite

unicamente grazie alle sue ammissioni spontanee. __________ è stato condannato

a una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, ma la sua situazione non è

paragonabile a quella di IM 1. __________ ha infatti un reato che IM 1 non ha,

il quale deve pesare almeno 6 mesi, e il quantitativo trafficato da IM 1 è

minore. La difesa chiede inoltre di tenere conto dei consumi di cocaina.

Conclude quindi chiedendo che la pena venga sensibilmente ridotta

per rapporto a quanto richiesto dall’accusa e che la stessa sia inferiore ai 3

anni, e questo facendo un paragone con il correo __________. Postula inoltre la

sospensione condizionale, almeno parziale, della pena, osservando che IM 1

vuole tornare in Spagna, lavorare e stare con i suoi figli. La detenzione per

lui è stata molto dura, egli è qua da solo e non ha nessuno vicino, ha avuto

parecchio tempo per riflettere sulla sua vita e, a ragione dell’incensuratezza,

la prognosi non può certo dirsi negativa. La difesa chiede quindi che IM 1

venga scarcerato in data odierna, non dovendo il periodo di pena eventualmente

da espiare superare la carcerazione già sofferta.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. Con l’accordo delle parti,

al punto 2 dell’atto d’accusa, relativo all’imputazione di ripetuto riciclaggio

di denaro, sono stati aggiunti i CHF 160.48 che sarebbero stati fatti inviare

da IM 1 a __________, citati nell’AI 674, p. 18 e riconosciuti nella sentenza

del 3 settembre 2015 della Corte delle assise criminali (Inc. 72.2015.68).

II) Questione pregiudiziale

2. La Corte ha esaminato

d’ufficio le condizioni dell’estradizione, segnatamente la riserva del

principio di specialità e della doppia punibilità o della pena.

Per quanto attiene alle imputazioni di incitazione all’entrata illegale

e soggiorno illegale (punti 3 e 4 dell’atto d’accusa), tale agire non è

penalmente rilevante in Spagna, come indicato nella decisione di estradizione (AI

668), trattandosi di una sanzione amministrativa.

Quanto alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’art. 2

cpv. 1 della Convenzione sull’estradizione prevede che questa è possibile solo

se l’infrazione prevede una pena massima di almeno 1 anno, ciò che non è il

caso trattandosi di contravvenzione.

In tale contesto, la Corte si è dichiarata incompetente per i

punti 3, 4 e 5 dell’atto d’accusa.

III) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

3. IM 1, detto “__________”, è

nato il __________ a __________.

In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti

informazioni relative alla sua situazione personale:

“Io sono nato a __________ dove ho fatto tutte

le scuole, ho _____________.

Ho ottenuto il diploma di __________; preciso che non ho terminato

le scuole dell’obbligo e ___________ …omissis…”.

(VI PG 04.05.2016, p. 9, AI 657).

In occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha confermato

queste sue dichiarazioni, precisando unicamente che il figlio __________ vive

in Spagna e non a __________ (VI DIB 10.02.2017, p. 1, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

4. Con riferimento alla sua

situazione finanziaria, ha aggiunto che in Spagna, tramite la sua attività di ___________,

guadagnava CHF 500.00 al mese, mentre la moglie percepiva CHF 600.00 mensili,

soldi che bastavano loro per vivere, affermando di avere debiti per CHF

5'000.00 legati a un prestito ricevuto per ____________ (VI DIB 10.02.2017, p.

1 e 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

5. Quanto al suo rapporto con

le sostanze stupefacenti, mentre nel corso di tutta l’inchiesta ha continuato

ad affermare di non averne mai consumate, in occasione dell’interrogatorio

finale del 19 luglio 2016 l’imputato ha indicato di essere “un grande

consumatore di cocaina”, ciò di cui non avrebbe riferito in precedenza

siccome non voleva che la sua famiglia lo venisse a sapere (VI PP 19.07.2016,

p. 3, AI 678), per poi sfumare queste sue dichiarazioni in aula, affermando

che:

“Consumavo poca cocaina in modo sporadico.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 è incensurato sia in Svizzera (estratto del casellario

giudiziale svizzero 04.05.2016, AI 658) che in Spagna (estratto del casellario

giudiziale spagnolo 05.07.2016, AI 679).

6. Interrogato in merito alle

sue prospettive di vita una volta scarcerato, l’imputato – che in carcere ha

dichiarato di lavorare occupandosi di __________ e guadagnando CHF 600.00 al

mese – ha espresso la sua intenzione di tornare a __________, dove vorrebbe

lavorare e stare con i suoi figli (VI DIB 10.02.2017, p. 1 e 2, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

IV) Circostanze dell’arresto,

prime dichiarazioni, inchiesta e atto d’accusa

7. L’inchiesta nei confronti

di IM 1 ha preso avvio nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti

di __________ e __________, già condannati con sentenza della Corte di appello

e di revisione penale del 18 aprile 2016 (Inc. 17.2015.205-2016, Inc.

17.2016.90), rispettivamente con sentenza della Corte delle assise criminali

del 3 settembre 2015 (Inc. 72.2015.68), il primo alla pena detentiva di 3 anni

e 6 mesi per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di

denaro e ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno

illegali e il secondo alla pena detentiva di 3 anni per i titoli di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, soggiorno

illegale, attività lucrativa senza autorizzazione e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

8. Il 6 giugno 2014 la Polizia

ha provveduto al fermo di __________ e ha fatto irruzione nel suo appartamento in

__________ a __________, nel quale questi abitava con __________ e con il qui

imputato.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati e identificati __________

e __________, mentre IM 1 risultava irreperibile.

La perquisizione del succitato appartamento ha permesso di

rinvenire circa 60 grammi lordi di cocaina, CHF 1'120.00, EUR 3'435.00, vari

oggetti per la pesatura, il confezionamento e il taglio di stupefacenti, nonché

diversi apparecchi e schede telefoniche. Gli agenti di Polizia hanno altresì

rinvenuto nell’abitazione il passaporto ____________ di IM 1.

9. Nel procedimento

riguardante __________ e __________, già dalle prime fasi dell’indagine è

emerso il coinvolgimento di IM 1 nel traffico di cocaina. Stando infatti alle

prime dichiarazioni di __________, verso gennaio 2014 il qui imputato si

sarebbe recato in Spagna e avrebbe organizzato una spedizione importando in

Svizzera circa 100 grammi di cocaina (che tagliata sarebbe lievitata a 150

grammi) al prezzo di CHF 1'000.00. A dire sempre di __________, a fine febbraio

2014 “IM 1” e __________ avrebbero organizzato un altro viaggio in Spagna, che

avrebbe procurato loro altri 200/250 grammi di cocaina (che tagliata avrebbe

fruttato circa 400/450 grammi di cocaina da vendere), al prezzo di CHF

2’000/3'000.00 ed EUR 1'200.00 per il trasporto. A fine aprile 2014 vi sarebbe

poi stato un ulteriore acquisto di cocaina da __________ di 300 grammi lordi di

sostanza al prezzo di CHF 5'000.00.

Dall’inchiesta sarebbero inoltre emersi, nel periodo compreso tra

agosto 2013 e il 6 giugno 2014, molteplici trasferimenti di denaro che

servivano in parte al pagamento dei fornitori di droga in Spagna e in Olanda e

in parte ____________ (AI 452).

10. Sulla base di tali riscontri,

il 4 settembre 2014 il PP ha emanato un ordine di arresto internazionale nei

confronti di IM 1 per i titoli di infrazione aggravata, subordinatamente

semplice, alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup), riciclaggio di

denaro (art. 305bis cifra 1 CP) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

(art. 19a LStup) (AI 452), chiedendo l’estradizione dell’imputato (AI 454).

11. Il prevenuto è stato in seguito

arrestato il 15 giugno 2015 in Spagna, durante un normale controllo di Polizia

(AI 647).

A fronte degli sviluppi dell’inchiesta, il 26 giugno 2015 il

procedimento penale nei confronti di IM 1 è stato esteso anche ai reati di

soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) e ripetuta incitazione

all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a

LStr).

In ossequio al principio della specialità, il PP ha quindi redatto

un complemento all’ordine di arresto internazionale all’attenzione delle

autorità penali spagnole, chiedendo anche l’estensione al periodo compreso tra

il 2011 e il 6 giugno 2014 per i reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis

cifra 1 CP) e infrazione aggravata, subordinatamente semplice e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup, 19a LStup) (AI 649).

12. Sulla base dell’ordine d’arresto

internazionale del 4 settembre 2014 e del complemento del 26 giugno 2015, il 9

luglio 2015 l’Ufficio federale della giustizia ha chiesto al Ministero della

giustizia spagnolo l’estradizione dell’imputato (AI 651), accordata con decisione

del 26 aprile 2016 delle autorità spagnole (AI 668).

Il 3 maggio 2016, dopo avere scontato quasi 11 mesi di detenzione

estradizionale, IM 1 è stato trasferito da __________ ad __________, dove è

stato preso in custodia dagli agenti della Polizia Cantonale, arrestato e

tradotto presso il carcere giudiziario La Farera (rapporto di complemento

28.04.2016, AI 655; rapporto d’arresto IM 1, AI 656).

13. Interrogato il giorno

seguente l’arresto, IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito, affermando di

non avere mai fatto uso di cocaina e di non avere mai trafficato alcuna

sostanza stupefacente, asserendo di avere unicamente visto, nell’appartamento

di __________, dove aveva soggiornato per un periodo di circa 2 settimane, che

quest’ultimo e __________ avevano della cocaina.

Queste le sue prime dichiarazioni:

“Non è vero niente. Perché anzitutto dicono

che io sono un consumatore di cocaina ma io non ho mai fatto una cosa simile e

poi non ho mai trafficato né venduto alcuna sostanza stupefacente nella mia

vita. Non ho soldi non posso fare cose simili. (…)

Erano __________ e __________ che avevano a che fare con la

cocaina. Io mai fatto niente di simile. Mai neppure consumato alcun tipo di

sostanza stupefacente.

Ammetto di avere vissuto per un periodo da __________ a __________.

Non ricordo esattamente ma al massimo è stato per un periodo di quasi due

settimane ma non ricordo neppure l’anno. Credo fosse il periodo estivo.

Nel tempo trascorso a casa sua ho visto __________, __________ e

la sua ragazza che non so come si chiama.

Ammetto che ho visto un pochino di cocaina, che teneva in casa

sua. Per l’esattezza l’ho vista nella camera dove dormiva __________. Ho avuto

modo di notare un sacchettino contenente della sostanza bianca. Era una piccola

bustina. __________ l’ho sempre visto in possesso di cocaina, anche perché so

che lui la consuma. Una situazione che ho notato in 3 o 4 circostanze, non so

dire se fosse la medesima bustina o se fossero differenti.”

(VI PG 04.05.2016, p. 4 e 5, AI 657).

14. L’imputato ha dichiarato di

avere conosciuto __________ in una discoteca nell’estate del 2013 e

quest’ultimo gli avrebbe offerto ospitalità, siccome viveva da solo. Di __________

ha invece riferito di conoscerlo da molto tempo e di averlo conosciuto a __________,

presumibilmente quando aveva 25 anni. __________ sarebbe arrivato presso

l’appartamento di __________ circa 15 giorni dopo il suo arrivo (VI PG

04.05.2016, p. 5, 6 e 8, AI 657).

15. Già nel suo primo verbale, dopo

avere affermato di voler dire la verità, IM 1 ha però modificato le sue

precedenti dichiarazioni e riferito quanto segue:

“__________mi ha comperato un biglietto per

andare in Spagna. Lui l’ho conosciuto nel 2013 in discoteca in Italia. Poi sono

andato a casa sua e mi ha proposto un affare, mi ha dato 3 mila euro e mi ha

comperato un biglietto per andare in Spagna. (…) lui mi ha dato 3000 euro per

andare a comperare cocaina in Spagna. (…) Mi sono recato in Spagna e mi sono

incontrato casualmente con __________. Ho parlato con lui di questo affare. Gli

ho dato i soldi e lui ha comperato circa 100 grammi di cocaina. Non so dire da

chi l’abbia presa anche perché l’ha acquistata da solo.

Io sono tornato con l’aereo e __________, con la cocaina, ha

viaggiato sino in Svizzera con l’autobus. A quel punto ci siamo incontrati a

casa di __________ a __________. Da quel momento anche lui è rimasto a casa

sua.

Poi c’è stato un altro viaggio di questo genere. I biglietti li ha

sempre acquistati __________ per entrambi. Dopo circa un mese, siamo tornati in

Spagna e __________ ha comperato altri 150 grammi di cocaina. Per l’esattezza __________

ha consegnato a me il denaro, circa 5000 euro, che poi ho dato a __________ per

acquistare quest’altra cocaina.

Anche stavolta al rientro io sono tornato con l’aereo mentre __________

è tornato con il bus. Medesimi mezzi di trasporto che avevamo già utilizzato

anche per l’andata.

Al ritorno, mentre eravamo a casa di __________, ho ricevuto una chiamata

che m’informava che mia madre avrebbe dovuto subire un intervento medico.

__________ mi ha quindi acquistato un biglietto aereo di sola

andata per il mio Paese. Non so ricordare il periodo di questo viaggio.

A __________ sono rimasto a prendermi cura di mia madre per circa

3 mesi. Poi sono tornato in Svizzera, il biglietto d’aereo l’ho acquistato con

i soldi ottenuti in prestito da una mia amica. Soldi che io le devo ancora.

Quando sono rientrato in Svizzera io dormivo nella camera assieme

a __________.”

(VI PG 04.05.2016, p. 6, 7 e 8, AI 657).

16. L’imputato ha quindi

confermato di avere partecipato, con __________ e __________, in 2 occasioni, all’acquisto

e all’importazione di circa 250 grammi di cocaina tra Spagna e Svizzera (VI PG

04.05.2016, p. 7 e 8, AI 657), aggiungendo di avere, in alcune occasioni, anche

venduto della cocaina, sempre per conto di __________ e __________, per

complessivi 50/60 grammi circa:

“Ammetto che in alcune circostanze sia __________

che __________ mi hanno mandato a vendere cocaina. Ho dovuto vendere palline da

circa 1 grammo o mezzo grammo di cocaina al prezzo medio di CHF 50.-. Per

l’esattezza ammetto di averne vendute parecchie a differenti persone che

incontravo a __________.

Per venderle loro mi dicevano dove e quando andare, oltre questo

mi davano indicazioni circa l’abbigliamento delle persone e io ci andavo.

Io non parlo italiano e quindi per vendere mi dicevano tutto

questo. Non sono in grado di quantificare un quantitativo esatto, credo di

avere venduto un massimo di circa 50/60 grammi di cocaina.”

(VI PG 04.05.2016, p. 7 e 8, AI 657).

17. Quanto alle modalità della

vendita, l’imputato ha tenuto a precisare che “era principalmente __________

a occuparsi della confezione di questi involucri” e che “non ero io che cercavo

gli acquirenti ma venivo indirizzato in base alle indicazioni di __________ e __________”

(VI PG 04.05.2016, p. 7 e 8, AI 657).

Sulle motivazioni che lo avrebbero portato a entrare nel mondo del

traffico di stupefacenti, l’imputato si è così espresso:

“Io volevo solo aiutare la mia famiglia. La mia mamma è malata di ______

e ha dovuto subire un intervento chirurgico ________. Io dovevo racimolare i

soldi per permettere questa operazione per la mia mamma. Mio papà è morto di ________

nel 2006.”

(VI PG 04.05.2016, p. 9, AI 657).

18. Ritenuta la presenza, in capo

a IM 1, di sufficienti indizi di reato, nonché di un concreto pericolo di fuga

e di pericolo di collusione (ancorché residuo), in parziale accoglimento

dell’istanza del PP (AI 659), con decisione del 6 maggio 2016 il GPC ha

ordinato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al 14 giugno 2016

compreso (AI 667).

19. Accogliendo la richiesta

dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex

art. 236 CPP a far tempo dal 10 giugno 2016 (AI 676).

20. Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro, incitazione

all’entrata illegale, soggiorno illegale e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

Già si è detto, a questo proposito, che questa Corte non è

competente per i reati di incitazione all’entrata illegale, soggiorno illegale

e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (cfr. supra, p. 2), che non

sono quindi stati oggetto di discussione.

V) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

21. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità

penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,

n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,

Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF

6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del

23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è

conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli

art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2

Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle

prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).

Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127

I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002).

Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché

sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86;

STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP

17.2012.2 del 6 giugno 2012).

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su

prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002

del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del 19 aprile 2002). L’indizio per consolidata

dottrina e giurisprudenza è una circostanza di fatto certa dalla quale si può

trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente

logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione

circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, §59, n. 12

a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122 dell’8 ottobre 2014

in re D.D.).

22. In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può dunque emanare un giudizio di condanna soltanto

se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro

insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che

l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis im

Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte in STF 6P.72/2004 del

28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP 17.2011.55 del 26

ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8 aprile 2011; CCRP

17.2009.59 del 9 giugno 2010).

VI) Imputazione di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

23. Secondo l’accusa, IM 1 si

sarebbe reso colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per

avere:

- nel periodo maggio 2013 –

settembre 2013, in correità con “__________/__________” e la di lui

compagna (rimasti non identificati), senza essere autorizzato, alienato almeno

300 grammi di cocaina (punto 1.1 dell’atto d’accusa);

- nel periodo ottobre 2013 –

6 giugno 2014, in correità con __________, che gli aveva concesso in

sublocazione il suo appartamento di __________ a __________, senza essere

autorizzato, alienato almeno 150 grammi di cocaina, in particolare a __________

e __________ (punto 1.2 dell’atto d’accusa);

- nel periodo febbraio 2014

– 6 giugno 2014, in correità con __________ e __________, senza essere

autorizzato, importato in 2 occasioni dalla Spagna in Svizzera dapprima 100 e

poi 200/250 grammi di cocaina destinata all’alienazione (al prezzo totale di

CHF 14'000.00) che, con aggiunta di sostanza da taglio, sono diventati 150,

rispettivamente 400/450 grammi e acquistato a __________ 300 grammi di cocaina (punto

1.3 dell’atto d’accusa), sostanza stupefacente in seguito alienata nella misura

di 987 grammi.

1) La posizione di __________

24. __________ è stato più volte

interrogato nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti suoi e di __________.

Assunto a verbale d’interrogatorio contestualmente al suo arresto

avvenuto il 6 giugno 2014, egli ha dichiarato di avere dato ospitalità a __________,

cittadino _________ che gli sarebbe stato indirizzato da tale “IM 1”, anch’esso

cittadino _________ risiedente a __________ nella zona di __________, a partire

dalla seconda metà di aprile del 2014. Nel corso del mese di maggio 2014 __________

avrebbe quindi cominciato ad avere dei dubbi circa il coinvolgimento di __________

nel traffico di stupefacenti, e questo a seguito di una richiesta di

quest’ultimo di custodirgli una busta, poi risultata contenere denaro contante

in banconote da CHF 100.00 e 50.00.

Alcuni giorni dopo detta richiesta, __________ avrebbe inoltre

chiesto a __________ se fosse interessato a fungere da intermediario per il suo

spaccio di cocaina, con il compito di fare da traduttore con gli acquirenti

locali, non parlando __________ la lingua italiana. Stando a queste prime

dichiarazioni di __________, egli avrebbe quindi accettato tale incarico

aiutando il coimputato nella traduzione di telefonate e sms per circa 10

giorni, dopodiché __________ gli avrebbe consegnato un Blackberry, dicendogli

che in questa maniera avrebbe potuto interagire direttamente con gli acquirenti

e chiedendogli di informarlo tempestivamente circa acquirenti e contatti.

__________ ha inoltre precisato che, in una ventina di occasioni,

avrebbe accompagnato __________ dal suo domicilio di __________ e ritorno,

presenziando di fatto, in 6 o 7 occasioni, pure a delle vendite di cocaina.

25. In questo suo primo

interrogatorio di Polizia, __________ ha quantificato la cocaina alienata da __________

in sua presenza in circa 40/50 grammi, specificando che le vendite avvenivano

sotto forma di buste del peso variabile tra i 2 e i 10 grammi. Egli ha inoltre

ammesso che in queste occasioni partecipava attivamente alla discussione tra __________

e i suoi acquirenti, in qualità di traduttore, ma sarebbe sempre stato il

coimputato a decidere prezzi e quantitativi, così come a consegnare la cocaina

e incassare il denaro. Per tale sua prestazione di traduttore, non avrebbe a

suo dire percepito compenso alcuno.

__________ ha peraltro ammesso di avere anche fatto da “tesoriere”,

custodendo i proventi delle vendite di cocaina di __________ nel suo ufficio di

__________ e di avere, in 4 o 5 occasioni, pure proceduto direttamente, in prima

persona, a delle vendite di stupefacente, per un quantitativo di cocaina

compreso tra 20 e 25 grammi, essendo in ogni caso sempre __________ a stabilire

se il provento delle vendite gli dovesse venire consegnato o andasse custodito

presso il suo ufficio (rapporto di arresto provvisorio 06.06.2014, AI 31).

26. Confrontato al rinvenimento

di cocaina, __________ ha dichiarato che:

“Preso atto di ciò posso dire che sono

rimasto un po’ colpito da questa cosa poiché i patti erano che non ne avrebbe

dovuta portare vista la presenza di mia figlia ed un grave conseguente rischio

per lei. Per quanto riguarda lo stupefacente ritrovato al mio posto di lavoro

posso dire che è stata una dimenticanza della scorsa sera. Avrei dovuto

riportarla a __________.”

(VI PP 06.06.2014, p. 7, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 31).

27. Quanto al denaro sequestrato,

__________ ha asserito che, che salvo i CHF 600.00 e gli EUR 100.00 rinvenuti

sulla sua persona, a lui appartenenti e non provenienti dallo spaccio di

cocaina, il resto sarebbe di pertinenza di __________.

__________ ha altresì dichiarato di non avere mai consumato e

detenuto al suo domicilio della cocaina per consumarla o per venderla,

qualificando di false le affermazioni di __________ secondo cui sarebbe stato

lui ad alienargli la cocaina sia per uso personale che a scopo di vendita

(rapporto di arresto provvisorio 06.06.2014, AI 31).

28. In corso d’inchiesta

l’imputato ha poi progressivamente corretto tali iniziali affermazioni,

dichiarando che:

“(…) ammetto che dal periodo natalizio 2013

ho cominciato ad accompagnare IM 1 per cercare clientela disposta ad acquistare

cocaina. Ad esempio lo accompagnavo in centro __________ in zona _________,

all’__________ di __________, lui usciva dall’auto e io tornavo a casa. (…) ho

iniziato a fare le consegne di cocaina da solo ad inizio febbraio 2014. Devo

comunque precisare che io dovevo sempre passare da IM 1 prima di dar seguito

alle richieste degli acquirenti. (…) le chiamate arrivavano anche ad orari d’ufficio

o negli orari di scuola. In tal caso io non avendo disposizione chiamavo IM 1 e

lo informavo di queste richieste. In pratica era lui che poi si organizzava per

la consegna e lo informavo del luogo dell’incontro. (…) queste generi di

contatti erano sempre riferiti ad acquisti di cocaina di 5 grammi alla volta.

Non nascondo che in qualche circostanza giungevano delle richieste per acquisti

da 10 grammi di cocaina alla volta. (…) Alla sera quando tornavo a casa, IM 1

mi consegnava tutti i soldi delle sue vendite in modo da custodirli. (…) con il

passare del tempo, anche questi acquirenti facevano maggiori richieste di

cocaina, e questo a partire dai mesi successivi fino al giorno del mio arresto.

Verso la metà di marzo 2014, IM 1 si è assentato per circa una settimana in

quanto è recato in Spagna, non mi ha detto esplicitamente per cosa ma presumo

per contattare i fornitori e per depositare i documenti di residenza. Quando è

ritornato, con lui c’era __________, la seconda persona arrestata a casa mia. (…)

IM 1 quando era in spagna mi aveva avvisato dell’arrivo di __________ e mi

aveva chiesto se potevo andare a prenderlo, siccome lavoravo non ho potuto dar

seguito a questa richiesta. Ricordo che __________ è arrivato in mattinata e IM

1 in serata. (…) non son in grado di dire se qualcuno di loro avesse

trasportato della cocaina in queste circostanze. (…) quando IM 1 è partito per

la Spagna gli ho personalmente consegnato il denaro che io custodivo per suo

conto nella misura di Euro 5000. Devo comunque ammettere che il biglietto aereo

di IM 1 l’ho pagato io con la mia carta di credito. (…) quando IM 1 si è

assentato per andare in Spagna non vi era più cocaina a nostra disposizione,

questo è il motivo per cui IM 1 è partito. Ammetto che comunque ho continuato a

ricevere delle richieste d’acquisto di cocaina, e non essendocene a

disposizione ho cercato di prendere tempo rimandando di giorno in giorno. (…)

Dal momento che poi IM 1 è partito alla volta di __________, cioè inizio marzo

2014, questa situazione riferita alla gestione della cocaina è stata poi

gestita da __________. (…) preciso che in base ad un piccolo calcolo fatto in

questo momento deduco che in mia presenza da quando tutto è cominciato, cioè

fine gennaio 2014 al giorno del mio arresto ho potuto vedere un quantitativo di

cocaina totale che reputo essere di almeno 200 grammi. Sostanza che è poi stata

venduta nei modi appena indicati. (…) So perché non ero uno stupido e perché me

lo hanno anche detto che se loro arrivavano dalla Spagna con 200 grammi di

cocaina, questa sostanza diventava poi 400 grammi in quanto tagliata, in questo

modo il quantitativo aumentava e il prezzo diminuiva. Forse non mi sono

spiegato bene ma devo comunque spiegare e precisare che in mia presenza, con IM

1 e poi di seguito con __________ ho avuto modo di distribuire un complessivo

che reputo essere di almeno 300 grammi di cocaina totale. A questa sostanza

vanno aggiunti almeno 100 / 150 grammi, come detto IM 1 e __________ erano

sempre in possesso di denaro ed erano degli spendaccioni. Un complessivo di 400

/ 450 grammi. (…) preciso che quando io ero presente la cocaina veniva da noi

venduta al prezzo medio di CHF 300.- per 5 grammi circa e CHF 600.- per 10

grammi circa. (…) la cocaina veniva confezionata e tagliata unicamente da loro

(IM 1 e __________), io non sarei in grado di fare una cosa simile. Pure i

bilancini che sono stati sequestrati a casa mia non erano miei, questi erano

stati comprati da __________ e da IM 1”

(VI PG 17.06.2014, p. 5 e segg., allegato 1 al rapporto

d’inchiesta, AI 564).

Nel verbale dell’8 agosto 2014 __________ ha poi dichiarato:

“Siamo stati a __________ perché IM 1 – da __________ – mi aveva

chiesto di accompagnare __________ a __________ (…). Ammetto che l’incontro era

finalizzato all’acquisto di cocaina. Io ero presente ma la conversazione è

stata eseguita e valutata da __________. (…) Posso dire che all’inizio sono

stati mostrati 2 o 3 grammi. Poi nel discorso il __________ ha mostrato

ulteriore sostanza che reputo essere stata sui 50 grammi di cocaina. (…) Se

avevamo soldi potevamo prenderla subito, ciò che abbiamo fatto, o meglio __________

ha fatto siccome aveva del denaro che si era fatto prestare dalla sua ragazza. __________

ha riferito che ne avrei presi 500 di grammi ma questo non è affatto vero visto

che in quel momento non avevo i soldi e poi il prezzo stabilito al grammo era

di CHF 50.- e a quel prezzo un totale simile sarebbe venuto a costarci CHF

25'000.- cosa non realizzabile. (…) quel giorno __________ ha acquistato 50

grammi di cocaina che poi ha occultato sulla sua persona. (…) ammetto che oltre

i 50 grammi acquistati da __________ c’è stato un altro rifornimento ottenuto

da questo __________. Forse un paio di settimane dopo all’incontro, è arrivata

dell’altra cocaina che è stata trasportata da una ragazza. (…) La cocaina

ammetto che è arrivata a casa a __________. So che è stata consegnata a __________

siccome era lui che l’aspettava anche perché me lo aveva detto. Ammetto che il

giorno della consegna sono stato avvisato telefonicamente d questa ragazza che

è stata incaricata del trasporto. (…) Nel frattempo la ragazza è entrata in

casa e su mia indicazione ha lasciato la cocaina in una camera. Anche perché

non poteva continuare a girare con questa cocaina addosso, era troppo rischioso.

(…) __________ mi ha precisato che in tale circostanza la donna gli aveva

consegnato un totale di 200 grammi di cocaina. (…) per quanto ne so i 200

grammi di cocaina sono stati tagliati da __________ che ha ottenuto un

complessivo di 300 grammi.”

(VI PG 08.08.2014, p. 8 e segg., allegato 3 al rapporto

d’inchiesta, AI 564).

29. Nel successivo verbale di

Polizia __________ ha poi affermato che:

“Quando lui [IM 1, n.d.r.] è partito, ammetto

che mi ha lasciato circa 25/20 grammi di cocaina (formati da 5 singoli

involucri) e il suo telefono Blackberry in modo da gestire in sua assenza il

traffico di cocaina. (…) Dei 100 grammi di cocaina ricevuti ho poi saputo che IM

1 e __________ li hanno tagliati facendoli diventare un totale di 150 grammi di

cocaina – gennaio/inizio febbraio 2014. (…) A febbraio 2014 ammetto di aver

partecipato a vendere questa nuova cocaina, ciò che si è poi ripetuto anche per

gli ulteriori rifornimenti di cocaina, avvenuti nei mesi successivi e sino al

mio arresto. La sostanza mi veniva sempre fornita da IM 1 o da __________, a

dipendenza della necessità. Che si occupava del lato finanziario legato a

questo traffico ero prettamente io, almeno a partire da fine gennaio/inizio

febbraio 2014. (…) La contabilità ho cominciato a tenerla su excel e

precisamente utilizzando il computer di IM 1 (…). Inizio contabilità che se non

erro ho cominciato a tenere da fine febbraio 2014, anche perché in quei periodi

il quantitativo di 150 grammi stava per finire e loro mi chiedevano quanti

soldi c’erano a disposizione, in modo da riorganizzare un nuovo rifornimento

dalla Spagna. (…). Arriviamo a fine febbraio 2014 e cioè quando IM 1 si è

organizzato per ripartire con __________ per un nuovo rifornimento di cocaina

dalla Spagna. Ricordo che in tale circostanza, su precisa richiesta, gli avevo

consegnato a mano all’incirca CHF 2000.-/3000.-. (…) Ribadisco che questo nuovo

rifornimento di cocaina, per quanto mi è stato detto e per quanto ho poi avuto

modo di ricostruire dalla contabilità, ha permesso di ottenere sui 200/250

grammi di cocaina. Tagliata ha poi fruttato sui 400/450 grammi lordi di cocaina

– inizio marzo 2014. (…) Di questi 400/450 grammi di sostanza, tra marzo e

aprile 2014 ammetto di averne venduta sui 140/160 grammi al solo __________,

circa 60/70 grammi a __________, circa 20/30 grammi al tunisino come peraltro

già riferito (allegato DOC E del mio verbale datato 08.07.2014) e circa 5/10

grammi a colui che mi è stato riferito chiamarsi __________. Quindi ammetto di

averne venduto un totale di circa 225/270 grammi di cocaina. A tal proposti

preciso che sul foglio excel – l’unico e solo fatto – per questo periodo (marzo

2014) è presente una grossa operazione che concerne IM 1. A una persona ha

venduto 150 grammi al prezzo di CHF 5000.-. E’ stato lui stesso a riferirmi

questo particolare, in quanto con i soldi ricavati da questa singola vendita ha

pagato il biglietto per andare a trovare sua madre in quel di __________

(periodo metà marzo 2014). Anche per questo viaggio il biglietto aereo è stato

pagato per il tramite della mia carta di credito (__________). (…) Verso la

fine aprile 2014 e cioè quando IM 1 non era ancora rientrato, anche questo

ennesimo rifornimento di cocaina stava per finire. (…) __________ mi ha

proposto di non coinvolgere più IM 1, per il motivo che spendeva troppi soldi,

e quindi organizzarsi nuovamente per ottenere un nuovo rifornimento di cocaina,

da ripartire tra noi. A __________ ho fatto credere di accettare e nel contempo

ho informato anche IM 1. (…) IM 1 mi ha fornito un numero di un suo contatto

telefonico spagnolo che casualmente in quel periodo era a __________. (…)

quindi nel modo già riferito abbiamo incontrato questa persona a __________.

Nel precedente verbale d’interrogatorio avevo riferito di un acquisto di soli

50 grammi. Ciò non corrisponde al vero siccome in quella circostanza, con i

soldi che avevamo a disposizione, abbiamo acquistato 100 grammi di cocaina,

pagati sul posto CHF 4'500 – e con debito di CHF 500.-. Il denaro utilizzato

era quello presente in cassa. Corrisponde al vero che poi da questa medesima

persona, 2 o 3 giorni dopo la nostra trasferta a __________ abbiamo ottenuto un

ulteriore rifornimento di circa 200 grammi di cocaina. (…) Da questo __________

abbiamo ottenuto un totale di 300 grammi di cocaina. Sostanza che è rimasta

tale siccome nessuno di noi l’ha tagliata.”

(VI PG 22.08.2014, p. 3 e segg., allegato 4 al rapporto

d’inchiesta, AI 564).

30. Confrontato al fatto che il

totale di sostanza stupefacente trafficata ammontava a 850/900 grammi, __________

ha dichiarato che:

“(…) la sostanza totale (850/900 grammi) è

comprensiva di quella consumata da __________.”

(VI PG 22.08.2014, p. 8, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI

564).

Nel corso del verbale del 16 settembre 2014 __________ ha poi

riferito che:

“(…) confermo che in quel periodo, cioè

novembre / dicembre 2013 ero già attivo nella vendita di cocaina, o meglio, a

seguito di un periodo di depressione, mi ero offerto di aiutare IM 1 e lo

accompagnavo con il mio veicolo a fare delle consegne di cocaina (…).”

(VI PG 16.09.2014, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI

564).

Nuovamente interrogato il 17 ottobre 2014, l’imputato ha avuto

modo di riferire che:

“(…) io confermo i quantitativi già ammessi

nei verbali precedenti e cioè 850 / 900 grammi di cocaina trafficati in

correità con IM 1 e __________.”

(VI PG 17.10.2014, p. 7, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI

564).

In occasione del verbale dinanzi al PP del 30 ottobre 2014 __________

ha dichiarato che:

“Io escludo di avere iniziato a trafficare

cocaina da aprile/maggio 2013 cosi come mi dice l’interrogante. Io ho iniziato

a trafficare cocaina in ottobre/novembre 2013. Escludo il mese di settembre

2013 perché io sono stato 3 settimane negli Stati Uniti. Escludo anche di avere

venduto cocaina prima di settembre 2013 cosi come ho già detto sopra. (…)

Confermo che a fine gennaio/inizio febbraio 2014 sono stati importati dalla

Spagna 100 grammi lordi di cocaina che sono stati tagliati e quindi diventati

150 grammi. Voglio precisare che io ho preso i soldi che provenivano dalla

vendita di cocaina a __________ per pagare la ragazza. In pratica io ho

ricevuto i soldi da __________, che ho tenuto a casa mia nell’appartamento di

via __________ a __________, e li ho poi consegnati a IM 1 che li ha dati alla

ragazza che ha portato la cocaina. A quel momento non avevamo ancora la cassa

comune perché è stata istituita a fine febbraio 2014.”

(VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533).

31. Interrogato a sapere se verso

la fine di febbraio 2014 c’era stato un nuovo rifornimento dalla Spagna per

complessivi 200/250 grammi di cocaina che tramite taglio è stata aumentata a

400/450 grammi ha risposto che:

“Si lo confermo. Si tratta di fine

febbraio/inizio marzo 2014 e si tratta di 250

grammi lordi di cocaina che sono stati tagliati e sono arrivati a circa

350/400 grammi lordi. Io non mi ricordo più di preciso quanta sostanza è stata

ottenuta dopo averne eseguito il taglio. Erano IM 1 e __________ a tagliarla,

io non ne sono capace. Ho visto come facevano IM 1 e __________ ma io non ho

mai partecipato a tale operazione. (…) I soldi che ho speso li ho poi

recuperati dalla cassa comune. Preciso che quando dico cassa comune intendo

dire la cassa di IM 1 e di __________. Io non ho mai preso niente da quella

cassa senza il loro accordo. (…) Io ho preso i 550

grammi di cocaina e li ho moltiplicati per CHF 80.00 al grammo che è più o

meno una media del prezzo di vendita. Ho poi dedotto le spese sostenute per

l’acquisto e per i viaggi. Per fare questo calcolo io ho tenuto in

considerazione la totalità della cocaina venduta e ricevuta dalla Spagna.”

(VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533).

32. Relativamente alla fornitura

ottenuta da __________, nel medesimo verbale __________ ha affermato che:

“È giusto dire che c’è stato un primo

rifornimento portante su 100 grammi lordi di cocaina ed un secondo rifornimento

portante su 200 grammi lordi di cocaina per totali 300

grammi lordi di tale sostanza. L’importo complessivo pagato per questi 300

grammi e di CHF 15'000.00. Non si devono quindi aggiungere i CHF 4'500.00 e i

CHF 500.00 ai 15'000.00.”

(VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533).

33. Quanto al proprio ruolo, __________

ha riferito che:

“Io dovevo tenere i rapporti con gli

acquirenti perché parlo italiano mentre che IM 1 e __________ parlano solo

spagnolo. Quindi io gestivo le telefonate e molte volte ho consegnato della

cocaina andandoci da solo. Nel senso che raggiungevo io i luoghi in cui si

trovavano gli acquirenti. Questo soprattutto nel periodo in cui IM 1 era a __________;

dico questo perché prima della sua partenza agli appuntamenti con gli

acquirenti ci andavamo assieme. Aggiungo che quando IM 1 a volte non c’era, io

mi recavo dagli acquirenti con __________. Mi è anche capitato di portare

cocaina al mio posto di lavoro e di consegnarla o nel garage del palazzo o

vicino allo stesso. Io incassavo i soldi delle vendite quando andavo da solo e

li mettevo nella cassa comune. Quando con me c’erano IM 1 o __________ i soldi

li ricevevano loro, me li consegnavano (tutti o in parte) e poi io li mettevo

nella cassa comune. La cassa comune la tenevo in ufficio in una busta in un

cassetto della mia scrivania. (…) __________ non è venuto dalla Spagna in

Svizzera per trovare un posto di lavoro, ma è venuto per trafficare cocaina. Io

so che IM 1 aveva detto a __________ di venire in Svizzera a fare questo

traffico perché rende bene il mercato di __________. Io so questo perché ero

presente quando ne hanno parlato. Doveva essere il mese di febbraio 2014,

insomma quando __________ è arrivato qua.”

(VI PP 30.10.2014, p. 9, AI 533).

In occasione del verbale 28 novembre 2014 egli ha poi affermato

che:

“Si è corretto per il periodo da gennaio /

febbraio 2014 fino al 6 giugno 2014 io avevo ricavato questo quantitativo di

850 / 900 grammi lordi di cocaina venduta complessivamente da noi

ricostruendolo dagli acquisti di cocaina con relativo taglio. Ho poi fatto una

verifica supplementare con i soldi ricavati per vedere se i calcoli stavano in

piedi.

A questo quantitativo di 850 / 900

grammi lordi di cocaina, occorre aggiungere la cocaina venduta da noi nel

periodo ottobre / novembre 2013 – fine dicembre 2013. Posso stimare che in

questo periodo siano stati venduti ulteriori 150

grammi di cocaina, in particolare a __________ e a __________.

In definitiva, ammetto di aver trafficato complessivi 1'000.-

1'050.- grammi lordi di cocaina nel periodo ottobre / novembre 2013 6 giugno

2014. (…) Desidero innanzitutto precisare che occorre distinguere fra il

quantitativo di cocaina generato complessivamente da me, IM 1 e __________ nel

periodo ottobre / novembre 2013 fino al 6 giugno 2014, dal quantitativo di

cocaina da me personalmente venduto.

Il totale di 987 grammi di cocaina riferito dagli acquirenti può

essere veritiero se si considera come un totale complessivo di cocaina

trafficato da me, IM 1 e __________.

Per contro, io contesto di aver venduto personalmente questi 987

grammi lordi di cocaina, così come riferito nel verbale di interrogatorio del

30 ottobre 2014 (pag. 14-15). In effetti, io al massimo avrò venduto a __________

500 grammi, a __________ tra i 120 / 150,

a __________ non ho venduto niente, e per quanto concerne gli altri

quantitativi riferiti li reputo corretti.”

(VI PP 28.11.2014, p. 6, 7, 11, AI 556).

34. Interrogato quindi a sapere

se fosse corretto ritenere sue responsabilità comprese tra 1'000 grammi e 1'050

grammi di sostanza trafficata, __________ ha risposto:

“Si, confermo di aver trafficato 1 Kg.”

(VI PP 28.11.2014, p. 6, 7, 11, AI 556).

Tale circostanza è poi stata da lui confermata nel verbale

successivo davanti al PP:

“Si confermo integralmente le mie

dichiarazioni secondo le quali ho venduto 1Kg di cocaina nel periodo che mi ha

appena indicato l’interrogante unitamente a IM 1 e a __________. Contesto

invece di aver a mio carico una vendita di ulteriori 100

grammi di cocaina riferiti al periodo giugno 2013

a agosto 2013 riferiti al calcolo eseguito sulla base del minimo vitale di IM

1.”

(VI PP 04.12.2014, p. 2, AI 559).

35. __________ ha avuto modo di

esporre la propria versione dei fatti pure a confronto con __________,

circostanza in cui ha dichiarato che:

“Quanto ha dichiarato __________ non

corrisponde perfettamente al vero. Voglio dire che __________ è arrivato in

Svizzera nel corso della prima settimana del mese di febbraio 2014 insieme ad

una ragazza. Io ero al lavoro, ma so che loro (__________e la ragazza __________)

sono arrivati nel mio appartamento verso le 14:00 perché mi ha scritto un

messaggio “IM 1” dalla Spagna. Voglio precisare che “IM 1” era andato in Spagna

per acquistare 100 grammi di cocaina, per questo scopo io gli avevo dato Euro

5'000.-. (…) A precisa domanda, rispondo dunque __________ fin dal suo arrivo

è sempre stato attivo nel traffico di cocaina; magari all’inizio non

immediatamente nella vendita a terzi, però nel confezionamento e nel taglio

della cocaina __________ ha dato una mano fin da subito. Mi ricordo anche che __________

era l’unico che “IM 1” ascoltava nell’ambito dell’impiego degli utili della

droga, nel senso che __________ diceva che bisognava dividere i proventi in 3 e

che “IM 1” non poteva spendere tutto lui.

(…) I ruoli in merito al nostro traffico di cocaina erano i

seguenti: “IM 1” era effettivamente il capo, inteso questo però come la persona

che aveva più esperienza. Già nel primo viaggio in Spagna per l’acquisto dei 100

grammi di cocaina, voglio dire che i 5'000.- Euro destinati all’acquisto della

droga erano principalmente i suoi, frutto della sua attività di spaccio. (…) Io

voglio dire che solo quando sono arrivati i primi 100

grammi di cocaina e __________ sono stati definiti i nostri ruoli. Il guadagno

ipotizzato di CHF 9'000.- della vendita di questa droga in realtà è stato solo

ipotetico, in primo luogo perché non subito si poteva realizzare tutto il

guadagno, ma ci è voluto del tempo. In secondo luogo perché “IM 1” era uno

spendaccione e gli piaceva fare la bella vita in discoteca. Questo per dire che

noi avevamo detto che il guadagno andava ripartito in 1/3, ma poi in realtà

questo non è avvenuto. Voglio poi aggiungere che è capitato che “IM 1”

prendesse del denaro dalla cassa per le sue spese, per esempio i CHF 10'000.-

per andare a __________ e noi non gli dicevamo nulla perché i soldi erano anche

i suoi. In sostanza, a “IM 1” interessava fare la bella vita, mentre non gli

interessava come veniva ripartito poi il guadagno.”

(VI PP confronto con __________ /__________ 16.02.2015, p. 4 e

segg.).

__________ ha in fine ribadito che il quantitativo di cocaina

trafficata ammonta a 1’000/1’050 grammi lordi ancora nel verbale dinanzi al PP

del 12 marzo 2015 (AI 613, p. 5).

36. In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, __________ ha ammesso i fatti di cui al

punto 1 dell’atto d’accusa, precisando che:

“(…) dopo la partenza di IM 1 per la

Spagna, al suo rientro è arrivato anche __________ in compagnia di una ragazza.

Dapprima è arrivato __________ con la ragazza in bus, IM 1 è rientrato poco

dopo, lo stesso giorno, in serata, in quanto viaggiava in aereo. Al suo

rientro, IM 1 mi ha detto che la ragazza aveva portato con sé 100 gr di

cocaina. Qualche giorno dopo la ragazza è rientrata in Spagna, mentre __________

è rimasto. IM 1 mi ha informato del fatto che lui era un suo amico d’infanzia,

e che sarebbe rimasto ad aiutarci con il lavoro, in particolare con il taglio e

la preparazione della cocaina.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Circa la sua attività nell’ambito degli stupefacenti, __________

ha dichiarato che:

“(…) tutto è iniziato verso

ottobre/novembre 2013, per diversi motivi. Portavo IM 1 con me in auto, lui

sull’arco di un mese mi dava 200/300.- fr., io mi trovavo in difficoltà per

mantenere mia figlia e non potevo pesare troppo su mia madre, anche se lei mi

ha dato una mano. I soldi che mi dava IM 1 mi facevano comodo, erano un aiuto

in più. Successivamente, arrivati i primi 100 gr di cocaina, mi sono trovato

dentro al giro, ho fatto fatica ad uscirne e a capire cosa stava succedendo,

anche perché da lì a poco ho deciso di andare a vivere con __________. (…) per

il periodo iniziale __________ mi ha pagato la pigione per i mesi maggio/giugno

2013. In seguito non ha più pagato, IM 1 è dunque andato a vivere in un

monolocale. Quando è uscito dal mio appartamento ho iniziato a portarlo fuori

in auto, e lui mi ha pagato 100/150.- fr al mese per i miei servizi. Io sapevo

a quel momento che lui vendeva cocaina. È poi ritornato nell’appartamento a

partire da dicembre 2013/gennaio 2014, e da quel momento ha iniziato a pagarmi

la pigione, finché è iniziato il giro ed il traffico di cocaina.

(…) io ho iniziato quando c’era solo IM 1. Quanto ai ruoli, io

personalmente tenevo i soldi sul mio posto di lavoro, non volendoli lasciare a

casa mia o nell’appartamento. Da parte sua IM 1 conosceva degli acquirenti a __________.

Inoltre, IM 1 e __________ si occupavano poi del taglio e della preparazione. IM

1 e __________ si conoscevano già, io comunque facevo da tramite tra i due,

siccome sono stato io a consegnare la maggior parte della cocaina a __________”.

(…) ho pagato la trasferta in Spagna di IM 1 con i soldi della

“cassa”. La maggior parte delle spese di viaggio, benzina e quant’altro,

provenivano dai soldi della cassa. Sono così state pagate la prima trasferta di

IM 1 e la successiva in Spagna, fatta da IM 1 e __________, come pure la

trasferta a __________. Pagavamo sempre con i soldi della cassa anche i

fornitori.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

37. Relativamente ai

quantitativi, __________ ha confermato di avere trattato complessivamente 987

grammi di cocaina. Di questa 850/900 grammi sono stati ottenuti dalla Spagna e

da __________, mentre la differenza è rappresentata dalla sostanza già

compravenduta tra ottobre 2013 e febbraio 2014, ovvero prima dell’arrivo di __________

(VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 556).

38. L’imputato ha altresì

dichiarato di avere venduto personalmente 620 grammi di detta sostanza (VI DIB

03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; AI 613).

39. Tali fatti sono stati

ritenuti dalla Corte di appello e di revisione penale, che con sentenza del 18

aprile 2016 (Inc. 17.2015.205+206 e 17.2016.90) ha condannato __________, fra

l’altro, per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, tra

agosto 2013 e il 6 giugno 2014, a __________, __________, __________, in Spagna

e in altre imprecisate località del Canton Ticino, dapprima (da agosto 2016)

quale complice di IM 1 e “__________” e, in seguito (da ottobre 2013) in

correità con terzi (oltre ai primi 2, __________ e terzi perseguiti separatamente),

agendo in banda, secondo accordi e con ruoli e modalità prestabiliti,

trafficando per mestiere, ripetutamente acquistato, importato, posseduto,

detenuto, preparato e alienato un quantitativo imprecisato di cocaina, valutato

in 987 grammi netti, vendendone personalmente 620 grammi netti.

40. __________ è poi stato

sentito anche nell’ambito del procedimento penale relativo a IM 1, a confronto

con quest’ultimo.

In tale occasione, ha confermato le sue precedenti dichiarazioni,

secondo cui nel periodo ottobre/novembre 2013 – inizio febbraio 2014 con IM 1

avevano venduto 150 grammi di cocaina, in particolare a __________ e __________

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 8, AI 677).

Quanto alle modalità della vendita, __________ ha ribadito:

“Confermo che era “IM 1” a darmi CHF 100.-

o CHF 80.- ogni due settimane in cambio del mio aiuto per andare in giro e fare

le consegne in macchina insieme a lui. (…)

Gli acquirenti li conosceva “IM 1”. “IM 1” non parla italiano, ma

all’inizio in qualche modo se la cavava perché comunque lo spagnolo non è il

russo e si capisce. Voglio dire che quando ho iniziato a immischiarmi negli

affari di cocaina, facevo io da traduttore per “IM 1” per quelle volte che ce

n’era bisogno. In questo periodo di telefono ce n’era uno, era il numero di “IM

1” che teneva lui. Io non avevo questo telefono cellulare, e pertanto agli

acquirenti quando davamo il numero rispondeva “IM 1”. Se del caso, “IM 1” alla

sera quando io non lavoravo mi chiedeva una mano a tradurre dallo spagnolo

all’italiano.

(…) io non so a quanto veniva venduta la cocaina, perché questo

compito era di “IM 1” in questo periodo. Io unicamente lo accompagnavo, fino a

fine dicembre 2013. Io lo accompagnavo in auto e poi lo scambio di cocaina

–soldi avveniva fra “IM 1” e l’acquirente, mentre io restavo in macchina.

(…) quindi è corretto dire che io da ottobre 2013 / fino a fine

dicembre 2013 ho aiutato “IM 1” in questo traffico di cocaina. Il mio ruolo è

stato comunque marginale, perché chi gestiva veramente il traffico era lui,

considerato anche che io ero agli inizi e fino ad allora non l’avevo mai

fatto.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 7, AI 677).

41. __________ ha pure confermato

che, contestualmente all’arrivo di __________ dalla Spagna, sono stati importati

in Svizzera 100 grammi di cocaina, che tagliata è lievitata a 150 grammi (VI PP

confronto IM 1 /__________, p. 8, AI 677).

42. Sul ruolo assunto da IM 1 in

tale traffico ha spiegato:

“Voglio dire che ad un certo momento,

parlando con “IM 1”, è stato lui a dire che bisognava importare la cocaina

dalla Spagna perché così c’era più margine di guadagno. Non sono stato io a

fare questa proposta, perché appunto io non avevo nessun contatto in Spagna e

non avrei saputo come fare. “IM 1” è partito con attorno 5'000 Euro che avevamo

in quel periodo e poi è arrivato __________ con una ragazza dopo un paio di

giorno. “IM 1” è arrivato successivamente.

(…) non sono stato io a tagliare questi 100 grammi di cocaina. Il

taglio e poi il confezionamento sono stati eseguiti da “IM 1” e da __________,

visto anche che lui era arrivato qui in Svizzera per questo scopo. Io quando

veniva fatto il taglio della cocaina ero al lavoro.

Per quanto riguarda la vendita, “IM 1” ha partecipato a pieno

titolo come anch’io e __________.

I soldi della vendita li custodivo io. Quando “IM 1” me li

chiedeva, io glieli davo. Potevano essere CHF 100.- o CHF 200.-, ricavati dalla

vendita di cocaina.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 8 e 9, AI 677).

Alla domanda a sapere se IM 1 sapesse come tagliare e confezionare

la cocaina, __________ ha risposto:

“La droga era arrivata e bisognava

confezionarla in buste dosi da 5 o 10 grammi. Io non ero presente a

quest’operazione, perché mi trovavo al lavoro. Io andavo via alla mattina e

alla sera le confezioni erano pronte. Non so pertanto dire chi lo faceva, se

fosse __________ o “IM 1”. Comunque poteva capitare che magari un acquirente

volesse un grammo o anche 2 e pertanto in questi casi bisognava spacchettare

una confezione già pronta e riconfezionarla. Mi è capitato anche a me di

svolgere quest’operazione, come è capitato anche a “IM 1” e a __________.

(…) io non ho avuto l’impressione che “IM 1” fosse “imbranato” nel

pesare la cocaina. Magari la prima volta, ma poi era capace.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 9 e 10, AI 677).

43. __________ ha in fine

confermato che a fine febbraio 2014 vi è stato un nuovo rifornimento di cocaina

dalla Spagna di complessivi 200/250 grammi, che tagliati hanno fruttato 400/450

grammi:

"

“Si è giusto.

(…) sono sicuro che i quantitativi di cocaina sono quelli lì, ecco

magari non sono esatti al decimo di grammo, ma comunque non erano di più né di

meno. Per me sono stati importati 200 / 250 grammi che tagliati sono diventati

400 / 450 grammi di cocaina.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 10, AI 677).

44. Sul ruolo di IM 1 in questa

seconda importazione di cocaina ha spiegato:

“Il suo ruolo è stato il medesimo della

prima volta, con l’eccezione che questa volta c’era anche __________. A fine

febbraio la cocaina era finita e pertanto “IM 1” e __________ sono andati in

Spagna a procurarsene dell’altra. Io non so dire chi di loro due ha avuto i

contatti con i fornitori, io comunque non potevo andare in Spagna perché

lavoravo.

Anche l’importazione è avvenuta, per quello che ne so, nel

medesimo modo della volta precedente, ossia che è arrivato __________ con una

ragazza che portava la cocaina, mentre “IM 1” è arrivato successivamente in

aereo a __________.

La cocaina è poi stata tagliata mentre io ero al lavoro e poi è

stata venduta da tutti e tre, fino a che IM 1 è andato a __________ a metà

marzo 2014. Lui credo sia stato a __________ per 1 mese / 1 mese e mezzo, lui è

arrivato se non sbaglio a fine maggio 2014.

(…) io i quantitativi di cocaina li ho calcolati sulla base di

soldi che io ho consegnato a loro, che era al doppio di quello del primo

viaggio. Io ho consegnato a “IM 1” e a __________ in totale 10'000 Euro, divisi

in tranche da 5'000.-. Ossia io ho consegnato a “IM 1” 5'000 Euro e a __________

5'000.-.

Io sono sicuro che la cocaina, una volta tagliata, era sui 400

grammi. Almeno 400 grammi di sicuro ce n’erano e sono stati venduti, buona

parte anche in assenza di “IM 1” visto che lui era a __________.

Non posso escludere che in realtà la cocaina importata dalla

Spagna fosse minore e sia stata tagliata di più per ottenere il quantitativo di

400 / 450 grammi.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 11, AI 677).

45. __________ ha poi aggiunto,

in merito all’assenza di IM 1 dovuta al suo viaggio a __________:

“Gli ho comperato io il biglietto di

andata, c’è la traccia agli atti sui miei estratti bancari. Dovrebbe esserci un

estratto conto della __________, un giro conto dalla posta alla carta di

credito. Da quella data lì, più o meno, uno o due giorni dopo mi ricordo che

era partito. Comunque io confermo che la data di partenza di IM 1 era a metà

marzo 2014, seconda o terza settimana. Dunque le prime vendita della cocaina

importata dalla Spagna le ha fatte anche lui.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 11, AI 677).

Rispondendo alla domanda del difensore di IM 1 a sapere quanta

cocaina, di questo secondo rifornimento, fosse stata da loro alienata fino a

quando l’imputato era partito per __________, __________ ha quindi affermato:

“Io credo che nel periodo dall’arrivo della

cocaina dalla Spagna (2° rifornimento) alla partenza di IM 1 siano stati venduti

50 grammi di cocaina da noi.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 15, AI 677).

46. Sull’acquisto dei 300 grammi

di cocaina da __________, __________ ha riferito quanto segue:

“Confermo il contenuto di questo verbale di

interrogatorio. (…)

Io confermo di aver avvisato IM 1 di quest’intenzione di __________

che voleva acquistare dell’altra cocaina. IM 1 mi ha detto di temporeggiare.

“__________” era una persona che conoscevo

già, perché ci eravamo già visti sempre nel mondo del latino a __________. Io

avevo salvato il suo numero nel mio telefono cellulare.

È stato IM 1 a dirmi di chiamare lui e di chiedergli per

l’acquisto di cocaina. Io non ho parlato con IM 1 dei quantitativi da

acquistare, perché siamo andati da “__________” direttamente io e __________.

Alla fine abbiamo gestito la cosa io e __________.

A IM 1 era stato un po’ nascosto il fatto che era stata acquistata

300 grammi di cocaina da __________.

Io non so se alla fine IM 1 abbia saputo di questo acquisto di

cocaina.

All’inizio quando IM 1 è tornato a inizio maggio, gli è stato

detto che di cocaina non ce n’era più. Io non ho mai detto a IM 1 che era stato

finalizzato l’acquisto di cocaina a __________. Non so dire se __________

gliel’abbia detto. IM 1 non capiva perché non c’erano dei soldi in cassa, dato

che la cocaina proveniente dalla Spagna era stata venduta. I soldi non c’erano

perché erano stati utilizzati per acquistare i 300 grammi di cocaina a __________,

cosa che IM 1 non sapeva.

Io gliel’ho tenuto nascosto, pensando che __________ glielo

dicesse visto che passavano la maggior parte del tempo insieme. Poi sono stato

arrestato e non so dire se IM 1 l’abbia saputo oppure no.

In sintesi, da quello che so, quando è tornato IM 1 lui non ha più

ripreso a vendere direttamente la cocaina perché non sapeva che noi ne avevamo

ancora. Dovevamo parlare della questione dei soldi, ma non abbiamo fatto in

tempo a farlo.

(…) la discussione fra __________ e IM 1 riguardava unicamente i

soldi, nel senso che IM 1 diceva che gli spettava la sua parte del ricavato dei

400 grammi di cocaina dalla Spagna, mentre __________ gli rimproverava di spendere

troppi soldi in vestiti.

Io non so se è stato affrontato l’argomento dell’acquisto dei 300

grammi di cocaina da __________. Poi c’erano comunque degli scoperti negli

acquirenti. (…)

Io non c’ero alla discussione che ha avuto __________ con IM 1.

C’erano comunque due problemi, il primo è che mancava della cocaina (cioè, in

realtà, non mancava ma era stato detto così a IM 1) e il secondo era che

mancavano i soldi. IM 1 non riusciva a capire e diceva che voleva la sua parte.

Per intenderci, visto che noi la cocaina la vendevamo a CHF 80.- al grammo più

o meno, mancavano in cassa qualcosa come CHF 24'000.-, importo a cui occorreva

comunque dedurre le spese.

Io credo pertanto che la discussione che IM 1 ha avuto con __________

riguardasse questa cosa, nel senso della ripartizione dei soldi o di cosa fosse

successo visto che non c’era la cocaina. IM 1 mi ha comunicato che __________

se ne voleva andare, ma prima doveva riscuotere i suoi crediti di droga. IM 1

non mi ha mai parlato dei 300 grammi di cocaina, per cui io non so se lui ne

fosse a conoscenza.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 12 e 13, AI 677).

47. Invitato a spiegare come

avvenisse la ripartizione del guadagno tra lui, IM 1 e __________, __________

ha spiegato:

“L’idea era di ripartirli in parti uguali,

in tre. Ma alla fine non è stato possibile perché i soldi venivano reinvestiti

per l’acquisto di nuova cocaina, oppure venivano spesi per le spese varie

oppure venivano dati a chi faceva prima la richiesta. Insomma, venivano dati a

chi li chiedeva, per esempio parte di quello che si aveva è stato dato a IM 1 per

andare a __________ perché era da tanto tempo che non ci andava.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 15, AI 677).

Alla domanda a sapere se IM 1 fosse stato completamente tagliato

fuori dall’acquisto dei 300 grammi di cocaina da __________, __________ ha

risposto:

“Non so dare una risposta perché non so

dire il contenuto della discussione che ha avuto IM 1 con __________. Se IM 1

lo sapeva, avremmo fatto una ripartizione in parti uguali di quello che c’era

in cassa. Se non lo sapeva, l’avremmo fatta solo io e __________.”

(VI PP confronto IM 1 /__________, p. 15, AI 677).

2) La posizione di __________

48. Anche __________ è stato

sentito più volte nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti suoi

e di __________, sfociato, per lui, nella sentenza del 3 settembre 2015 della

Corte delle assise criminali (Inc. 72.2015.68).

Interrogato dalla Polizia e dal PP contestualmente all’arresto, __________

ha affermato di consumare quotidianamente 1/1.5 grammi di cocaina, sostanza che

gli sarebbe stata procurata da __________. L’imputato ha altresì ammesso di

aver venduto detta sostanza stupefacente, affermando che:

“(…) ho venduto la cocaina nel corso

dell’ultimo mese. In sostanza ho venduto 5 / 6 grammi alla settimana. Ogni

grammo lordo l’ho venduto a CHF 70 / 80.-, a dipendenza della qualità. Il mio

guadagno consisteva in CHF 20 / 30.- per grammo venduto. In sostanza io

consegnavo il denaro provento dalle vendite e quindi __________ dopo aver fatto

i suoi conti mi consegnava il mio compenso. (…) Mi viene chiesto quanta cocaina

ho venduto in Svizzera e rispondo che sono tra i 50 e i 70 grammi di sostanza.

Voglio precisare che ho venduto cocaina perché ne consumo tanta. Non ho entrate

finanziarie. Quando sono entrato in Svizzera avevo solo circa 200 Euro, che una

volta cambiati sono corrispondenti a CHF 270.-.”

(VI PG 06.06.2014, p. 4, allegato 11 ad AI 31).

49. Ripercorrendo le circostanze

del suo arrivo in Svizzera, __________ ha dichiarato che sarebbe stato il

cittadino _________ IM 1, detto “________”, il quale disponeva di una camera

presso l’appartamento di __________, a indurlo a giungere in Svizzera,

aggiungendo che:

“Lui [IM 1, n.d.r.] mi aveva detto che in

Svizzera avrei potuto cercare un lavoro onesto ma, visto che in questi due mesi

non l’ho trovato, me ne sarei tornato in Spagna. Purtroppo per via della mia

dipendenza della cocaina ho venduto stupefacenti per far fronte ai miei

consumi.”

(VI PG 06.06.2014, p. 5, allegato 11 ad AI 31).

L’imputato ha poi riferito davanti al PP che:

“(…) voglio aggiungere che i 60 grammi di

sostanza che sono stati rinvenuti nell’appartamento di __________, non sono

cocaina ma servono per tagliarla. Io so questa cosa perché __________ ne

parlava con altre persone lì presenti che non conosco. (…) sono arrivato 2 / 2

mesi e mezzo fa. Entrato in Svizzera sono andato subito da __________ perché IM

1 mi aveva detto che __________ mi poteva affittare una stanza a CHF 500.- al

mese. (…) Io sono venuto in Svizzera per trovare un lavoro, ma non ho trovato

niente (…). Visto che non riuscivo a trovare un lavoro, un mio amico mi ha

detto che potevo vendere della cocaina. Questo amico si chiama __________ e

sapeva che io abitavo da __________; __________ sapeva anche che __________

vende cocaina. __________ mi ha quindi aiutato a procurarmi della cocaina da __________

che mi avrebbe aiutato a venderla. __________ mi avrebbe aiutato visto che io

non parlo italiano e non conosco nessuno qui nel Canton Ticino. In pratica __________

mi diceva quanta cocaina aveva bisogno, questo succedeva per telefono, io

andavo da __________ e dicevo che avevo bisogno la cocaina, __________ me la

consegnava, __________ mi raggiungeva a __________ (abita pure lui a __________)

e prendeva la cocaina, __________ andava a venderla e poi mi portava i soldi

con già dedotto il suo guadagno. Io consegnavo il denaro a __________ che poi

mi lasciava qualcosina che erano CHF 20.- per un grammo. Io non so dove __________

teneva la cocaina. Il fatto è che lui non si fidava di me per cui non me lo

diceva. Io non ho mai cercato il posto in casa in cui __________ teneva la

cocaina.”

(VI PP 06.06.2014, p. 10, allegato 11 ad AI 31).

50. In occasione del verbale del

3 ottobre 2014 __________ ha riferito che:

“Io avrò venduto ad __________ circa 70

grammi di cocaina. Preciso che questo quantitativo è quello che ho dato io ad __________;

quien sabe quello che ha fatto __________.”

(VI PP 3.10.2014, p. 4, AI 501).

L’imputato ha di seguito precisato le sue iniziali dichiarazioni nel

verbale di confronto con __________, affermando che:

“Io sono venuto in Svizzera nel corso del

mese di febbraio 2014, adesso non ricordo il giorno preciso. (…) Io ho deciso

di venire in Svizzera perché me ne aveva parlato “________”. “________”, che

l’interrogante mi dice chiamarsi IM 1, è un mio amico d’infanzia che già stava

in Svizzera. Io in Spagna non avevo un lavoro e avevo bisogno di soldi perché

io ho ______ figli. IM 1 in realtà non ha proprio insistito con me perché io

venissi in Svizzera, lui mi diceva che la vita qui era difficile, in Svizzera è

tutto molto caro ed era difficile trovare una casa. Io comunque volevo venire

qui perché avevo bisogno di soldi e pensavo di trovare un lavoro.

A precisa domanda dell’interrogante, rispondo che IM 1 non mi

aveva parlato esplicitamente di __________. IM 1 mi aveva però detto, perché

era un mio vecchio amico, che lui vendeva della cocaina in Svizzera, ma pochi

grammi, insieme ad un amico con il quale viveva. Io comunque non sapevo il nome

__________ o __________, ma l’ho sentito solo una volta venuto qui in Svizzera.

Preciso inoltre che IM 1 non mi aveva assolutamente detto che avrei potuto

guadagnare “soldi facili” con il traffico di droga. Io sono venuto qui in

Svizzera perché, come detto, volevo trovare un lavoro. Io sono giunto in Svizzera

da solo e mi sono subito recato all’appartamento di __________ a __________,

secondo le indicazioni che mi aveva dato IM 1. Dopo pochi giorni, mi sono

accorto che IM 1 e __________ vendevano della cocaina. (…) Nell’appartamento di

__________, ognuno aveva la propria camera. Io all’inizio non vendevo cocaina,

ero però un forte consumatore. La cocaina io la chiedevo a __________ e lui me

la dava, ma io dovevo pagarla. Dopo che IM 1 è andato a __________, quindi dopo

un mese e mezzo / due dal mio arrivo in Svizzera, ho cominciato anch’io a

vendere la cocaina.

(…) La cocaina veniva custodita in cucina e non in camera di IM 1

e all’inizio io dovevo chiedere il permesso per prendere la cocaina. Infatti io

ero sempre a casa e se mancava della cocaina la colpa era sempre mia. Come

detto, la cocaina veniva custodita in cucina insieme alla bilancia.

Successivamente, io mi sono attivato per vendere la cocaina, ma solamente ad

una persona, __________. Io a lui vendevo il sacchetto da 0.5, 1

grammo e al massimo 2 grammi. Il prezzo era in media CHF 80 / CHF 70.- al

grammo, io tenevo per me CHF 20.- / CHF 30.- e il resto lo davo a __________. È

vero però che era __________ che custodiva il denaro provento del traffico di

cocaina. Io glielo davo sempre a lui.

(…) I sacchetti di cocaina erano confezionati da 5 e da 10 grammi.

Se mancava 1 grammo, era facile il controllo perché con la bilancia il

sacchetto pesava solo 4 grammi invece di 5. Visto che io ero sempre a casa, la

colpa sarebbe ricaduta su di me. Io non ho mai “rubato” la cocaina e in

generale nella mia vita io non ho mai, proprio mai rubato. (…) Ripeto che se

volevo prendere della cocaina, potevo farlo ma dovevo sempre pagarla.

(…) __________ e IM 1 avevano un accordo in merito al pagamento

del mio pernottamento nell’appartamento di __________. Il mio affitto era stato

convenuto in CHF 500.- al mese. Con l’aiuto anche di IM 1, io ho pagato un

mese, mi sembra quello di febbraio 2014. Poi non mi ricordo bene, so però che

al momento del mio arresto io ero in arretrato di due mensilità dell’affitto

che non ho potuto pagare. In ogni caso, era stato convenuto che io dovevo

pagare un affitto per il mio soggiorno.

Voglio premettere che, quando sono arrivato in Svizzera, il

traffico di cocaina di __________ e di IM 1 era già avviato. Io non so dire con

previsione i ruoli che avevamo nel traffico di droga. A precisa domanda, posso

dire che il “__________” credo fosse IM 1. In ogni caso IM 1 e __________

lavoravano a stretto contatto. Io avevo un ruolo minore, anche perché non

conoscevo nessuno e non avevo clienti. Io non mi sono mai occupato del taglio

della cocaina, io come avevo già dichiarato in precedenti verbali, ho visto la

cocaina acquistata da loro solo in una circostanza. Io quindi non avevo

acquirenti, non mi occupavo del taglio della cocaina e nemmeno del suo

acquisto. Voglio anche dire che trovo strano che, come dice __________, ero io

a tagliare la cocaina, visto che io sono arrivato solo a febbraio 2014 e che

prima del mio arrivo loro erano già attivi nel traffico di droga.

(…) Voglio dire che quando è arrivata la cocaina da __________, io

ero effettivamente in casa da solo. Sono arrivate due ragazze, di cui una era

una ex compagna di __________. A precisa domanda rispondo che assolutamente non

era __________ (mi è stata mostrata una foto). Queste due ragazze sono entrate

in casa perché la porta era aperta e hanno bussato alla mia camera. Io ho detto

che __________ non c’era e loro l’hanno chiamato. Hanno aspettato in casa e

qualche tempo dopo è arrivato __________ e a lui hanno consegnato la cocaina

avvolta in un imballaggio di plastica, mi sembra fosse nastro adesivo bianco.

(…) Voglio precisare che io sono a conoscenza unicamente della

droga acquistata dalla Spagna (secondo rifornimento) e da __________, mentre non

sono a conoscenza dei primi 100 grammi. In sostanza, io ero a conoscenza

dell’importazione della Spagna di 200 /250 grammi, che lievitati sono diventati

400 / 450, e della droga acquistata a __________ pari a 300 grammi. Voglio

precisare che anche questa cocaina da __________ è stata tagliata in rapporto

1:1, ed è pertanto lievitata a 600

grammi. In sostanza, dunque, io ero a conoscenza del traffico di 1'000

grammi / 1050 grammi di cocaina. (…) voglio dire che da IM 1 e in generale

dall’ambiente _________ avevo sentito che __________ e IM 1 avevano importato

dall’Olanda della cocaina prima del mio arrivo. Questo per più occasioni prima

del mio arrivo. Io non posso però riferire in merito al quantitativo di questa

droga importata dall’Olanda, perché io non l’ho mai vista. Da parte mia, però,

credo che ciò sia effettivamente avvenuto. Voglio inoltre precisare che io non

ho mai tagliato personalmente la cocaina, come invece lo sostiene __________.

Desidero inoltre precisare una cosa riguardo alle due ragazze _________

che hanno trasportato la cocaina da __________ all’appartamento di __________.

La persona che __________ dice chiamarsi “__________”, io so che con lui ha

avuto una vera e propria storia e che da quello che ho sentito ad un certo

punto hanno vissuto insieme a __________. Attraverso questa “__________” __________

ha conosciuto il _________ di __________ che gli ha poi venduto i 300

grammi di cocaina, che gli ha poi dato i 300

grammi di cocaina in pratica a credito perché i soldi non li ha saldati subito

(perché non c’erano soldi). Ad un certo punto, addirittura il _________ è

venuto in Ticino con “__________” e si è presentato a casa di __________ per

incassare i soldi. Loro hanno aspettato a casa che __________ rientrasse dal

lavoro e poi tutti insieme (noi quattro) siamo andati all’ufficio di __________

perché lui teneva i soldi nella cassaforte. Ad un certo, non so bene come, ma

credo sia scattato un allarme silenzioso perché è arrivato un uomo della

sicurezza che ha parlato con __________ che, credo, l’abbia rassicurato, tant’è

vero che dopo poco questa persona se ne è andata (…).

Non è vero quanto ha dichiarato __________, senza contare i miei

consumi, io avrò venduto esclusivamente a __________ al massimo 60-70

grammi lordi di cocaina.”

(VI PP 16.02.2014, p. 3 e segg., AI 599).

51. __________ ha confermato tali

dichiarazioni nel verbale di confronto del 20 febbraio 2015, affermando altresì

che:

“Voglio però precisare che quando IM 1 era

in Spagna, lui ha ricevuto un messaggio da __________ con allegata una

fotografia che ritraeva un pezzo di cocaina compatto e chiedeva a IM 1 se

andava bene così. Da quello che mi ricordo, il messaggio era proprio “va bene

così”? IM 1 mi ha poi confidato che vendeva cocaina con un amico, io allora non

sapevo che si chiama __________, e IM 1 mi aveva addirittura confidato che

“questa persona mi farà arrestare”. Nonostante questo, io però ribadisco che

sono venuto in Svizzera perché volevo cercare un lavoro lecito, e non aiutare IM

1 nello spaccio di cocaina.

(…) io non ho assolutamente aiutato IM 1 e __________ a tagliare

questa droga né a confezionarla mettendola nei sacchetti. Io non li ho nemmeno

aiutati ad acquistarla, anche se in occasione dell’ultimo rifornimento di

cocaina da __________, io ero andato con __________ ma l’avevo solo

accompagnato. Lui aveva già il suo contatto e io mi sono limitato ad assistere

all’operazione. In sostanza, io ho avuto un atteggiamento puramente passivo.

È però vero che io di questi 1'000 /1050 grammi ne ho venduti a __________

70 grammi circa, e 50-60 grammi li ho consumati.”

(VI PP 20.02.2014, p. 3-5., AI 603).

52. In occasione del pubblico

dibattimento __________ ha ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa, precisando che:

“(…) io non c’entro nulla con i primi 100

gr di cocaina arrivati dalla Spagna.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Relativamente alle circostanze del suo arrivo in Svizzera,

l’imputato ha riferito che:

“(…) io sono giunto in Ticino da solo, non

con la ragazza. La ragazza l’ho incontrata nell’appartamento, ma ve ne erano

diverse, non so lei quale fosse. Non sapevo che la ragazza era venuta dalla

Spagna con la cocaina. (…) conoscevo IM 1 e gli avevo chiesto di aiutarmi a

trovare un lavoro. Io quando sono arrivato ho fatto qualche lavoretto, che però

non era abbastanza, perciò avevo deciso di andare via. La mia intenzione era di

mantenermi grazie all’aiuto di IM 1, lui faceva la spesa e io cucinavo.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

53. In punto agli stupefacenti, __________

ha affermato che:

“(…) sapevo già da prima di venire in

Ticino che loro [__________e IM 1, n.d.r.] vendevano stupefacenti. Io

inizialmente stavo a casa, non conoscendo nessuno. Solo dopo che IM 1 è andato

a __________, circa un mese dopo che sono arrivato in Ticino, ho conosciuto __________.

Anche quest’ultimo era consumatore di cocaina, uscivamo insieme in discoteca.

Lui si riforniva da IM 1, quando IM 1 poi è partito ha iniziato a rifornirsi da

me. La droga si trovava in casa, in cucina, in confezioni da 5/10 grammi. Con IM

1 e __________ ci eravamo accordati nel senso che io potevo vendere la cocaina

a 75/80 fr. al grammo, e avrei dovuto lasciare i soldi sul sofà. Non ho mai

venduto grandi quantità, al massimo vendevo 1-2 grammi per volta ad __________,

che poi rivendeva a sua volta conoscendo lui i consumatori locali”

(VI DIB 03.09.2015, p. 7-8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

__________ ha peraltro contestato di aver tagliato sostanza

stupefacente, sostenendo che:

“Loro vendevano cocaina già prima del mio

arrivo, dunque la tagliavano già prima, senza bisogno di aspettare me. Non

avevano bisogno di un socio, avevano invece bisogno di clienti per guadagnare.

(…) Non so che motivo avrebbe __________ per affermare che io tagliavo la

sostanza. L’ha detto dal principio, ma non so dire perché. Loro lo facevano già

da molto tempo, non solo da 1-2 mesi. E non importavano droga solo dalla

Spagna, ma pure dall’Olanda e dall’Italia.

ADR che io, a livello di imbustamento della sostanza nelle

bustine, non mi sono mai occupato di niente. Quando andavo a prendere la

cocaina in cucina, questa era già pronta in bustine di 5/10/20 grammi. La droga

non si trovava tutta sempre in casa, __________ la teneva pure in una cantina,

e nemmeno IM 1 sapeva dove fosse.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Interrogato a sapere come spiegasse il rinvenimento di tracce

biologiche a lui riconducibili sul nodo della chiusura dell’involucro e sulla

confezione interna in plastica (AI 296), l’imputato ha risposto che ciò

potrebbe derivare dal fatto che egli apriva i sacchetti per prelevare 1/2

grammi che poi vendeva (cfr. VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

54. Quanto al suo ruolo nelle

trasferte in Spagna e a __________, __________ ha affermato che:

“(…) per quanto concerne la trasferta in

Spagna, ci sono andato con IM 1 per prendere la droga. IM 1 l’ha comprata e

l’ha data alla sua ragazza. Io ho poi accompagnato la ragazza al viaggio di

ritorno, per aiutarla nel caso in cui ci fosse stato qualche problema. (…)

quando sono partito da qui per la Spagna sapevo che IM 1 avrebbe comprato della

cocaina. Il viaggio è stato pagato con i soldi che IM 1 e __________ tenevano

da qualche parte, non so dove. Mi sono stati dati 5'500.- EUR da portare con

me, che poi ho consegnato a IM 1 in Spagna. Era denaro che serviva per comprare

la cocaina. Per quanto concerne il viaggio a __________, IM 1 non si trovava

qui, era a __________. __________ aveva una ragazza che conosceva un tale _________.

Io, __________ e sua moglie siamo andati a __________. La moglie è rimasta in

un bar a mangiare qualcosa, e io e __________ abbiamo incontrato il _________

che gli ha poi consegnato un pezzo di carta con della cocaina. Io ho provato la

cocaina e ne ho testato la qualità. Era buona. __________ ha dunque comunicato

al _________ di volerne 500 gr. Il _________ ha chiamato una ragazza per farle

portare la droga, e lei si è rifiutata di portare 500 gr, accettando poi di

portarne 300 gr. Siccome non avevamo soldi per comprare la droga, ci è stata

consegnata a credito sulla fiducia. (…) Quando siamo partiti per __________

sapevo che saremmo andati a vedere e provare della cocaina, in vista di un

possibile acquisto a credito.”

(VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

55. Per il rimanente, __________

ha ribadito di avere venduto cocaina unicamente a __________ per un totale di

60/70 grammi (VI DIB 03.09.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

56. Con sentenza del 3 settembre

2015 (Inc. 17.2015.205+206 e 17.2016.90) la Corte delle assise criminali ha

condannato __________, fra l’altro, per infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, per avere, nel periodo febbraio 2014 – 6 giugno 2014, __________,

__________, __________, in Spagna e in altre imprecisate località del Canton

Ticino, in correità con __________ e terzi perseguiti separatamente, agendo in

banda, secondo accordi e con ruoli e modalità prestabiliti, trafficando per

mestiere ripetutamente acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato e

alienato un quantitativo imprecisato di cocaina, valutato in 850 grammi netti,

vendendone personalmente 71 grammi.

3) La posizione di IM 1

i) Alienazione di 300

grammi di cocaina in correità con “__________/__________” nel periodo

maggio 2013 – settembre 2013 (punto 1.1 dell’atto d’accusa)

57. In occasione

dell’interrogatorio del 3 giugno 2016, dinanzi al PP, IM 1 ha riferito di

essere venuto in Svizzera per la prima volta tra la fine del 2013 e l’inizio

del 2014 – per cercare lavoro – partendo in aereo da __________, per atterrare

a __________ e poi recarsi in autobus a __________ e da qui presso

l’appartamento di __________. Quest’ultimo lo avrebbe conosciuto in una

discoteca, avrebbero parlato, sarebbero diventati amici, e siccome lui non

aveva un posto dove stare, gli avrebbe proposto di andare a casa sua a __________

(VI PP 03.06.2016, p. 2, AI 673).

58. Confrontato con le

dichiarazioni di __________ e __________, secondo cui IM 1 sarebbe arrivato

nell’appartamento di __________ a fine maggio/inizio giugno 2013, quando già vi

soggiornavano “__________/__________” – che l’imputato aveva conosciuto

in Turchia – e la sua compagna, proprio tramite questi ultimi, l’imputato le ha

contestate, ribadendo di essere giunto nell’appartamento di __________ tra la

fine del 2013 e l’inizio del 2014 (VI PP 03.06.2016, p. 4 e 5, AI 673) e

riconoscendo unicamente che anche “__________/__________” e la di lui

compagna, in quel periodo, vivevano nell’appartamento di __________ e si

trovavano già lì al suo arrivo:

“Voglio dire che in effetti anche __________

o __________ e la sua compagna si fermavano a dormire nell’appartamento. Posso

dire quindi che anche __________ e la sua compagna vivevano in questo

appartamento, ma in un altro lato. Mangiavano lì, dormivano lì dunque si può

ritenere che anche __________ e la sua compagna vivevano in questo

appartamento. Già prima che io arrivassi nell’appartamento, __________ e la sua

compagna vivevano lì. Su questo punto, è corretto quanto detto da __________.”

(VI PP 03.06.2016, p. 5, AI 673).

L’imputato ha precisato di avere iniziato a vendere cocaina

unicamente nel 2014, contestualmente all’arrivo di __________, (VI PP

03.06.2016, p. 5, AI 673).

59. Ancora dopo avere preso atto

delle dichiarazioni di __________ e __________ relative all’asserito furto

della cocaina dall’appartamento di __________, riconducibile a fine

luglio/inizio agosto 2013, l’imputato ha continuato a ribadire che a

quell’epoca non era ancora arrivato in Svizzera e non aveva nulla a che fare

con la cocaina (VI PP 03.06.2016, p. 6 e 7, AI 673).

IM 1 ha pure negato di essere stato introdotto nel traffico di

cocaina da “__________/__________” (VI PP 03.06.2016, p. 7, AI 673).

60. Tuttavia, dopo avere avuto la

possibilità di conferire con il suo difensore, e dopo avere nuovamente

affermato di voler dire la verità, l’imputato ha dichiarato:

“È vero quanto dice __________ che io avevo

conosciuto __________ in Turchia tanto tempo fa. Poi io l’avevo rivisto in

Spagna, in un bar, e lui mi ha detto che vendeva cocaina a __________. Mi ha

proposto di venire anch’io in Svizzera ad aiutarlo a vendere cocaina. Non so

spiegare perché ho accettato, ma io avevo mia madre che non stava bene, avevo

bisogno di denaro e allora ho risposto di sì.

In cambio __________ mi aveva promesso che mi avrebbe dato dei

soldi per aiutare mia madre. Non abbiamo parlato di somme, lui comunque mi ha

dato CHF 500.-.

Io sono venuto, come ho spiegato prima, a __________ in volo da __________,

e poi a __________ in bus e poi a __________. Non mi ricordo esattamente il

periodo, è successo un po’ di tempo fa, è tuttavia possibile che fosse aprile

2013.

Il mio ruolo era quello di consegnare la cocaina agli acquirenti,

nel senso che gli acquirenti chiamavano __________, si accordavano e poi __________

chiamava me per effettuare la consegna.

Si trattava di buste dosi di cocaina che aveva già confezionato __________,

io dovevo solo consegnarle agli acquirenti. Si trattava di buste dosi da 5 / 10

grammi ciascuna. Non so quanto costassero, perché il pagamento veniva

effettuato direttamente a __________ e non a me.

Il mio compito era dunque solo di consegnare la cocaina.”

(VI PP 03.06.2016, p. 8, AI 673).

Tornando sulla questione dell’asserito furto della cocaina, __________

ha quindi affermato:

“(…) io non ero in casa. Comunque ero già

arrivato in Svizzera. Io sono arrivato a casa, ho trovato la porta divelta e

l’appartamento era a soqquadro. __________ diceva che mancava il computer (…).

(…) __________ mi ha detto che mancava

anche della cocaina.”

(VI PP 03.06.2016, p. 8, AI 673).

Rispondendo alle domande del PP, IM 1 ha sostenuto di non avere

mai aiutato “__________/__________” nel confezionamento o nel taglio

della cocaina e di non essersi neppure occupato dell’acquisto, ciò di cui si

sarebbe sempre occupato “__________/__________”, facendola importare

dalla Spagna da un amico (VI PP 03.06.2016, p. 9, AI 673).

61. L’imputato ha dichiarato di

non saper indicare con esattezza il quantitativo di cocaina alienata dal suo

arrivo nell’appartamento di __________, affermando comunque che riceveva in

media approssimativamente 3 o 4 chiamate alla settimana per consegne di cocaina

e ritenendo quindi corretto il quantitativo di 240 grammi ricostruito dagli

inquirenti su un periodo di 4 mesi (VI PP 03.06.2016, p. 9, AI 673: “Si

questo quantitativo posso ritenerlo corretto”).

62. Interrogato nuovamente il 7

giugno 2016, IM 1 ha confermato solo parzialmente le sue precedenti

affermazioni in merito al traffico di cocaina con “__________/__________”,

affermando che:

“Ci sono cose che sono giuste e altre che

non sono giuste.

È corretto che io ho conosciuto “__________/__________” in

Turchia.

È corretto che poi l’ho incontrato in Spagna in un bar e che lui

mi ha detto che mi avrebbe trovato un posto di lavoro in Svizzera.

Non è invece giusto che “__________/__________” mi ha riferito,

durante il nostro incontro in Spagna, che avrei dovuto vendere cocaina. Non

abbiamo parlato di droga, ma solo di lavoro.

È corretto che “__________/__________” mi ha consegnato CHF

500.00, ma li ho ricevuti qui in Svizzera e non in Spagna.

È corretto che io sono partito da __________ in aereo per giungere

a __________, il viaggio l’ho pagato circa Euro 130/140.00; poi ho preso il bus

per __________ e sono poi arrivato a __________.

A me sembra di essere arrivato a __________ nell’estate del 2013.

“__________/__________” non mi ha trovato

un lavoro, ma mi ha portato in giro a conoscere gli acquirenti di cocaina. Poi

sarei dovuto andare io a consegnare la droga.

Era “__________/__________” a preparare i sacchetti/buste dosi che

erano di 5 o 10 grammi di cocaina.

Non ero io a ricevere i soldi, ma “__________/__________””.

(VI PP 07.06.2016, p. 3, AI 674).

63. Richiesto di prendere

posizione sulla ricostruzione effettuata dal PP, secondo cui, dopo essere

giunto in Svizzera ad aprile 2013, in un periodo di 5 mesi (maggio 2013 – fine

settembre 2013) avrebbe alienato a terzi almeno 300 grammi di cocaina,

effettuando 3 consegne da 5 grammi di cocaina a settimana, l’imputato ha fatto

marcia indietro pure su questo punto, affermando che:

“Io non so dire se questo che mi viene

riferito è corretto o meno perché io non me lo ricordo.”

(VI PP 07.06.2016, p. 4, AI 674).

Confrontato con le sue precedenti affermazioni ha dichiarato:

“(…) io quando ho fatto quelle

dichiarazioni ero molto nervoso. Non è quindi vero che facevo consegne di

cocaina 3 o 4 volte alla settimana.

(…) io non mi ricordo quanta cocaina posso avere consegnato.”

(VI PP 07.06.2016, p. 4, AI 674).

64. In occasione

dell’interrogatorio finale del 19 luglio 2016, IM 1 ha negato di avere

alienato, in correità con “__________/__________”, nel periodo maggio

2013 – fine settembre 2013, 300 grammi di cocaina, sostenendo di averne venduti

unicamente 50 grammi circa e di avere sempre consegnato solo “un grammo alla

volta” (VI PP 19.07.2016, p. 2, AI 678).

65. In sede dibattimentale

l’imputato ha in fine ribadito di non essere venuto in Svizzera per vendere

stupefacenti, bensì per cercare un lavoro, attribuendo al nervosismo le

dichiarazioni rilasciate in corso d’inchiesta secondo cui era arrivato già con

l’intenzione di alienare cocaina (VI DIB 10.02.2017, p. 3, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

IM 1 ha pure ribadito di avere venduto, con o per il tramite di “__________/__________”,

50 grammi di cocaina, che veniva tagliata da quest’ultimo, affermando che le

consegne avvenivano 1 o 2 volte alla settimana (VI DIB 10.02.2017, p. 3 e 4,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

ii) Alienazione di 150

grammi di cocaina in correità con __________ nel periodo ottobre 2013 – 6

giugno 2014 (punto 1.2 dell’atto d’accusa) e traffico di 550/600 grammi di

cocaina tra Spagna e Svizzera nel periodo febbraio 2014 – 6 giugno 2014 (punto

1.3 dell’atto d’accusa)

66. Come si è

visto, dopo iniziali reticenze, già nel verbale d’arresto del 4 maggio 2016

l’imputato ha ammesso di avere partecipato con __________ e __________

all’acquisto e all’importazione di circa 250 grammi di cocaina tra Spagna e

Svizzera, e meglio 100 grammi in occasione del primo viaggio e 150 grammi in

occasione di un secondo viaggio, così come ha pure riconosciuto di avere

personalmente alienato – su commissione di __________ e __________ – circa

50/60 grammi di cocaina (VI PG 04.05.2016, p. 7-9, AI 657).

67. Interrogato nuovamente il 24

maggio 2016 l’imputato ha ribadito che le consegne di cocaina da lui effettuate

gli erano “state impartite da __________ e __________” (VI PG

24.05.2016, p. 3, AI 671).

Richiesto di prendere posizione sulle dichiarazioni di __________,

il quale lo aveva riconosciuto come suo fornitore di cocaina, egli le ha

inizialmente contestate, per poi però ammettere di avergli venduto i 50 grammi

di cocaina da lui indicati – sotto forma di “bolas” da 5 grammi l’una –

quando __________ era stato assente per un periodo:

“(…) nel periodo di assenza di __________

(…) sono stato io di persona a consegnare la cocaina a questo __________ – il

russo. Confermo anche il quantitativo complessivo di circa 50 grammi (…).”

(VI PG 24.05.2016, p. 4 e 5, AI 671).

68. L’imputato ha comunque

affermato che era sempre __________ “a ricevere le chiamate e poi a sua volta

[lo] chiamava” (VI PG 24.05.2016, p. 4, AI 671), ribadendo di non

avere mai confezionato le “bolas” e precisando di non avere mai ricevuto

il denaro dall’acquirente, il quale “si arrangiava direttamente con __________”

e di non essere quindi neppure in grado di indicare il prezzo della cocaina

venduta (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671).

Confrontato con le dichiarazioni di __________, il quale ha per

contro affermato di avere sempre agito sotto la direzione e per conto di IM 1,

questi le ha fermamente contestate, affermando che:

“Non è vero. Non posso essere stato io il

capo di tutto questo anche perché non parlando l’italiano era sempre __________

che teneva tutti i contatti. Tutto quanto è nato da una discussione avuta con __________

e con __________, ma non so di chi sia la responsabilità principale.”

(VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671).

Subito dopo IM 1 ha invece asserito che:

“(…) chi sapeva e chi comandava tutto

quanto era __________. Era lui il capo. Non ho detto prima questa cosa perché

non volevo parlare. Non volevo creargli problemi anche perché è un mio amico.”

(VI PG 24.05.2016, p. 6, AI 671).

Preso atto delle dichiarazioni di __________ in merito ai viaggi

in Spagna, IM 1 ha dichiarato:

“Confermo i viaggi che ho fatto con __________,

quelli che ho già precisato nel mio primo verbale d’interrogatorio.”

(VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671).

69. Confrontato con le

dichiarazioni di __________, secondo cui a ottobre/novembre 2013 questi avrebbe

iniziato a immischiarsi negli affari di cocaina di IM 1, facendogli

inizialmente da autista ed effettuando poi alcune consegne assieme a lui,

ottenendo in cambio, da “IM 1”, CHF 80/100.00 ogni 2 settimane, occupandosi in

seguito personalmente anche di gestire le chiamate degli acquirenti e

cominciando poi, a inizio febbraio 2014, ad effettuare delle consegne da solo,

dovendo comunque sempre passare da IM 1 prima di dare seguito alle richieste

degli acquirenti, l’imputato si è così espresso:

“È vero che __________ non era implicato

nelle vendite di cocaina fintanto che c’era __________. Dopo la sua partenza, è

corretto che __________ mi accompagnava in auto, però io andavo con lui ma gli

acquirenti erano i suoi. Quando lui mi diceva dove dovevo andare, io andavo a

fare le consegne di cocaina.

Io non potevo dare dei soldi a __________, perché io non avevo

soldi. Era lui che aiutava me finanziariamente, lui mi dava CHF 200.- e a parte

inviava del denaro anche a mia madre.

(…) io non parlo italiano e gli acquirenti non li conoscevo. Non

so come spiegarmelo, ma era __________ a dirmi le cose. Io non sapevo neanche

bene come arrivare a __________ con il treno da __________. (…)

Non è vero quando dice che lui eseguiva quello che io gli dicevo,

era piuttosto il contrario. Noi due collaboravamo allo stesso livello. (…)

Lui mi accompagnava, alcune volte mi aspettava durante la consegna

oppure io rientravo autonomamente.

È (…) corretto che è solo da febbraio 2014 che __________ ha

iniziato a fare le consegne di cocaina da solo. Pure è veritiero il fatto che

quando lui era al lavoro, mi chiamava per organizzare le consegne di cocaina.”

(VI PP 03.06.2016, p. 11 e 12, AI 673).

70. IM 1 ha confermato le

dichiarazioni di __________ secondo cui agli acquirenti venivano venduti

solitamente 5, e in alcune occasioni 10 grammi di cocaina alla volta, così come

ha pure confermato che al rientro consegnava a quest’ultimo i soldi delle

vendite per custodirli, precisando inizialmente che consegnava i soldi a __________

siccome si trattava di soldi suoi, salvo poi correggersi ed affermare che:

“Io davo i soldi a __________ perché lui

doveva tenere la contabilità.”

(VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673).

Interrogato nuovamente circa il suo ruolo nel traffico di cocaina,

IM 1 ha inizialmente ribadito che lui e __________ erano “allo stesso piano”

e che era quest’ultimo che lo “mandava a fare le consegne”, salvo poi

subito correggersi, dopo avere conferito con il suo difensore, e tornare a

sostenere che il capo __________:

“Il capo era __________. Era lui a darmi

gli ordini e a dirmi dove dovevo andare. Certo, anch’io potevo prendere delle

decisioni, comunque il capo era __________.”

(VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673).

Rispondendo alle domande dell’interrogante IM 1 ha affermato:

“Quando ero attivo nella vendita di cocaina

con __________a, lui mi diceva cosa fare e io eseguivo. Poi quando lui è andato

via, è arrivato __________ e abbiamo portato avanti la cosa insieme.”

(VI PP 03.06.2016, p. 13, AI 673).

71. Dopo avere quindi reso

dichiarazioni contradditorie e piuttosto confuse, l’imputato è in fine tornato

ad affermare che lui e __________ si trovavano sullo stesso piano:

“È vero che io ricevevo delle istruzioni da

__________ per la vendita di cocaina, però anch’io potevo prendere delle

decisioni. Confermo quindi quanto avevo detto in precedenza, nel senso che io e

__________ eravamo sullo stesso piano, anche se con ruoli diversi.”

(VI PP 03.06.2016, p. 12, AI 673).

72. Interrogato a sapere quanta

cocaina avesse alienato unitamente a __________ a __________ e __________ da

ottobre 2013 fino all’arrivo di __________ a febbraio 2014, l’imputato ha

dapprima asserito di non saperlo, per poi confermare, dopo iniziali reticenze,

i 150 grammi indicati da __________ (VI PP 03.06.2016, p. 13, AI 673).

73. Confrontato con l’intera

versione di __________ e __________ in merito ai viaggi in Spagna, l’imputato

ha ribadito che in occasione del primo viaggio erano stati importati dalla

Spagna alla Svizzera 100 grammi di cocaina, affermando che lo stupefacente

l’aveva portato __________ in bus da __________, mentre lui era tornato con

l’aereo, non avendo cocaina su di sé. Sarebbe stato __________ a decidere che

si doveva andare in Spagna a prendere la cocaina e il fornitore sarebbe stato

contattato da __________. L’imputato ha quindi contestato le dichiarazioni di __________

secondo cui sarebbe stato lui a proporre di andare in Spagna a prendere la cocaina

siccome vi era poco margine di guadagno e gli avrebbe detto di avere dei

contatti nella penisola iberica, asserendo che tali contatti li aveva __________.

Il ruolo di IM 1, a suo dire, sarebbe stato unicamente quello di consegnare i

soldi al fornitore, denaro che gli avrebbe dato __________ e proveniente dal

suo stipendio. Una volta tornati in Svizzera, __________ avrebbe effettuato il

taglio della cocaina, operazione a cui lui non avrebbe assistito.

Con riferimento, sempre, al primo viaggio dalla Spagna, IM 1 ha

affermato di non conoscere la ragazza a cui ha fatto riferimento __________,

asserendo di averla vista unicamente una volta arrivato nell’appartamento e che

era un’amica di quest’ultimo, con la quale lui non avrebbe mai parlato. Non

sarebbe quindi stato lui a dire a __________ di consegnarle CHF 1'000.00, ma

questi soldi sarebbero stati dati a __________, che li aveva poi

presumibilmente consegnati alla ragazza, siccome “era lui che sapeva della

ragazza” (VI PP 07.06.2016, p. 5-7, AI 674).

74. Quanto al secondo viaggio in

Spagna, l’imputato ha ribadito che in quell’occasione avevano importato 150, e

non 250 grammi di cocaina. Anche in questo caso, sarebbe stato __________ a

consegnare EUR 1'200.00 alla ragazza che presumibilmente aveva trasportato lo

stupefacente. E anche in questa occasione, “era __________ che faceva tutto”

e procedeva all’acquisto della cocaina, mentre lui gli avrebbe semplicemente

consegnato i soldi che aveva ricevuto da __________. IM 1 ha quindi negato di

essersi recato con __________ presso l’appartamento di sua sorella in Spagna,

dove un ragazzo, per EUR 200.00, avrebbe preparato un reggiseno con dentro la

cocaina e che lui avrebbe poi consegnato alla ragazza che ha fatto il

trasporto. Anche in questo caso, in fine, stando alle dichiarazioni

dell’imputato, sarebbe stato sempre __________ a occuparsi del taglio della

cocaina (VI PP 07.06.2016, p. 8-12 e 15, AI 674).

75. Quanto alle vendite di

cocaina IM 1 ha ribadito:

“Io ricevevo la cocaina da __________ e poi

la consegnavo a __________. I tre lo sapevano nel senso che io, __________ e __________

eravamo tutti coinvolti nella vendita di cocaina. __________ e __________ mi

chiamavano e mi dicevano di andare in un posto e io andavo e consegnavo la

droga.”

(VI PP 07.06.2016, p. 8, AI 674).

L’imputato ha in particolare negato quanto affermato da __________,

e meglio di avere tenuto una contabilità su un’agenda di colore rosso (VI PP

07.06.2016, p. 8, AI 674).

Con riferimento alla ripartizione del denaro ha spiegato che “i

soldi li teneva __________”, il quale ogni tanto gli consegnava CHF 200.00

o 500.00 e che:

“Io guadagnavo quello che mi davano loro.”

(VI PP 07.06.2016, p. 9, AI 674).

76. Preso atto delle

dichiarazioni di __________, il quale ha ammesso che “Il totale di 987

grammi di cocaina riferito dagli acquirenti può essere veritiero se si

considera come un totale complessivo di cocaina trafficato da me, IM 1 e __________”,

in questo suo verbale l’imputato le ha confermate, affermando che:

“È corretto quanto dice __________.”

(VI PP 07.06.2016, p. 14, AI 674).

77. Il 10 giugno 2016 si è svolto

il confronto tra IM 1 e __________.

In questa occasione, l’imputato ha confermato il dire di

quest’ultimo in merito al suo arrivo nell’appartamento di __________, e meglio di

essere arrivato a maggio 2013 (VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p.

4, AI 677).

L’imputato ha per contro continuato a negare di essere stato lui a

gestire il traffico di cocaina, sostenendo che:

“Non è vero che questo traffico di cocaina

lo gestivo io e che lui faceva solo da aiuto. Non è vero che gli acquirenti

chiamavano sul mio numero. Noi abbiamo fatto le cose insieme, noi cooperavamo e

andavano in giro insieme. Era __________ a chiamarmi e a dirmi dove dovevamo

andare, non viceversa. Gli acquirenti non chiamavano me, bensì lui e poi lui mi

diceva dove dovevo andare.

Ci andavo io dagli acquirenti solo quando lui era al lavoro.

(…) io mi muovevo sempre con lui. Non c’è mai stato un periodo in

cui ero io a gestire il traffico di cocaina, abbiamo sempre fatto le cose

insieme. (…)

Si trattava di acquirenti che aveva “__________”, erano gli

stessi. Voglio però dire che queste persone chiamavano __________ e non me.

Noi abbiamo sempre fatto le cose insieme.”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 7, AI 677).

78. Anche in occasione del

confronto, IM 1 ha confermato di avere alienato, unitamente a __________, nel

periodo ottobre 2013 – 6 giugno 2014, 150 grammi di cocaina (VI PP confronto IM

1 /__________ 10.06.2016, p. 8, AI 677).

IM 1 ha pure ammesso di avere partecipato alla vendita dei 150

grammi di cocaina derivanti dalla prima importazione dalla Spagna. Se

inizialmente aveva affermato di avere consegnato i soldi che gli aveva dato __________

direttamente al fornitore in Spagna, in occasione del confronto l’imputato ha

dichiarato di avere ricevuto i soldi da __________ e di averli poi consegnati a

__________ per l’acquisto della cocaina, il quale avrebbe preso accordi con il

fornitore (VI PP confronto __________ 10.06.2016, p. 9, AI 677).

Anche in occasione del confronto l’imputato ha ribadito che

sarebbe sempre stato __________ a occuparsi del taglio della sostanza

stupefacente (VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 9, AI 677),

ammettendo però che:

“(…) è capitato anche a me di spacchettare

una confezione già pronta e riconfezionarla a seconda del quantitativo che

voleva l’acquirente.”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 10, AI 677).

79. Quanto al secondo viaggio in

Spagna, IM 1 ha ribadito anche a confronto che sarebbero stati importati

unicamente 150, e non 200/250 grammi di cocaina, affermando di non essersi

occupato del taglio e di non sapere quindi quanti grammi avessero ottenuto,

così come pure di non avere partecipato neppure in minima parte alla vendita di

tale sostanza, posto che in quel periodo si trovava a __________:

“Non è vero quello che dice __________. Per

me dalla Spagna sono stati importati 150 grammi di cocaina. Non ricordo quanto,

ma per me erano comunque 150 grammi. Non so dire quanti grammi sono diventati

una volta che la cocaina è stata tagliata. Non so neanche se è stata tagliata,

in quanto non mi occupavo io di queste cose. Chi se ne era occupato era __________.

(…)

Io sono stato tre mesi a __________. Io sono al 100% sicuro che ci

sono stato tre mesi, potete controllare il mio passaporto.”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 10 e 11, AI 677).

Nel verbale d’interrogatorio finale del

19 luglio 2016, l’imputato ha inizialmente riconfermato l’affermazione di __________

secondo cui “Il totale di 987 grammi di cocaina riferito dagli acquirenti

può essere veritiero se si considera come un totale complessivo di cocaina

trafficato da me, IM 1 e __________” (VI PP 19.07.2016, p. 2, AI 678: “Lo

confermo, ho firmato e non posso dire diversamente”), salvo poi ritrattare

le sue dichiarazioni dopo avere conferito con il suo difensore, affermando che:

“Voglio dire che io ho fatto solo 2 viaggi

in Spagna per andare a prendere la cocaina. La dichiarazione che mi è stata

letta prima, e che ho confermato, non è corretta. (…)

È vero che io ho partecipato alla prima vendita di cocaina, vale a

dire alla vendita di cocaina del primo viaggio in Spagna dove sono stati

acquistati 100 grammi di cocaina. Non è invece vero che ho partecipato alla

seconda vendita, vale a dire quella del secondo viaggio in Spagna, perché io

ero a __________; io ho solo partecipato all’importazione.

(…) io penso di avere trafficato circa 250 grammi di cocaina. Vale

a dire 100 grammi del primo viaggio in Spagna e 150 grammi del secondo viaggio

in Spagna. Quando parlo del secondo viaggio è solo perché ho partecipato

all’importazione, ma non alla vendita. (…)

Io sono andato a __________ perché mia madre era ammalata e quando

sono tornato i miei correi __________ e __________ non mi hanno dato nulla.”

(VI PP 19.07.2016, p. 3, AI 678).

Alla domanda a sapere se fosse stato lui a chiedere a __________

di raggiungerlo in Svizzera, l’imputato ha risposto:

“Sì, sono stato io. Gliel’ho chiesto perché è stato lui a venire

in Svizzera con la cocaina, dalla Spagna, la prima volta.

Io non volevo portare la cocaina con me perché avevo paura e

allora ho chiesto a __________.”

(VI PP 19.07.2016, p. 4, AI 678).

80. In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, invitato a spiegare chi si fosse occupato,

in Spagna, di consegnare i soldi al fornitore di cocaina, atteso che nel

verbale del 7 giugno 2016 aveva affermato di essere stato lui stesso a farlo, mentre

in occasione del confronto con __________ aveva affermato di avere consegnato il

denaro a __________, il quale si sarebbe poi occupato di pagare il fornitore,

l’imputato ha dichiarato:

“__________ha dato i soldi a me e io li

ho consegnati a __________.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Invitato quindi a spiegare le sue precedenti dichiarazioni,

l’imputato le ha negate, affermando, dopo che gli è stato riletto il relativo

stralcio di verbale, dapprima che “L’hanno scritto male” e poi di avere

firmato senza leggere (VI DIB 10.02.2017, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

81. In merito al taglio della

cocaina, l’imputato ha ribadito che sarebbe stato __________ ad occuparsene,

ammettendo comunque che sapeva che erano stati ottenuti 150 grammi e di avere

partecipato alla vendita di tale quantitativo (VI DIB 10.02.2017, p. 4 e 5,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

82. Invitato a spiegare cosa ne

fosse stato del provento della vendita, e meglio come venivano suddivisi i

soldi, IM 1 ha risposto:

“__________metteva via i soldi e avremmo

poi dovuto dividerli tra noi 3 in parti uguali, ma poi non li abbiamo divisi,

perché io sono andato a __________.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

83. Quanto al secondo viaggio in

Spagna, l’imputato ha ribadito che si trattava dell’importazione di 150 grammi

di cocaina, poi diventati 200/250 grammi una volta tagliata, operazione che

anche in quest’occasione sarebbe stata effettuata da __________.

Anche in questo caso, stando alle dichiarazioni di IM 1, avrebbero

dovuto dividere il denaro in parti uguali, un terzo ciascuno (VI DIB

10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

84. Invitato a spiegare quanta

cocaina avessero venduto prima della sua partenza per __________, l’imputato ha

dichiarato trattarsi di 50/100/150 grammi, salvo poi modificare la sua versione

dopo avere preso atto che __________ l’aveva quantificata in 50 grammi,

ricordandosi improvvisamente che si trattava proprio di 50 grammi (VI DIB

10.02.2017, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Allora mi ricordo

che erano 50 grammi”).

IM 1 ha poi aggiunto che la cocaina venduta a __________ e __________,

e meglio i 150 grammi di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, era parte di

quella importata in occasione dei 2 viaggi in Spagna (VI DIB 10.02.2017, p. 6,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

85. Invitato a spiegare quanta

cocaina avesse trattato complessivamente, IM 1 ha nuovamente modificato le sue

precedenti dichiarazioni, affermando che:

“Non lo so. Ho fatto i 2 viaggi in Spagna,

ci sono i 50 grammi di “__________/__________” e i 150 grammi che ho venduto

con __________ e quindi in totale 450 grammi.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

IM 1 ha affermato di avere in precedenza riconosciuto i 987 grammi

indicati da __________ siccome “er[a] al Farera e diventav[a] pazzo” (VI

DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Sul ruolo da lui assunto nel traffico ha infine affermato:

“Non c’era un capo, collaboravamo tutti

insieme.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

iii) Acquisto di 300 grammi

di cocaina da __________ in correità con __________ nel periodo ottobre 2013 –

6 giugno 2014 (punto 1.3 dell’atto d’accusa)

86. L’imputato ha negato nel

corso di tutta l’inchiesta (VI PG 24.05.2016, p. 5, AI 671; VI PP 07.06.2016,

p. 12, 13 e 15, AI 674; VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 14, AI

677; VI PP 19.07.2016, p. 3, AI 678), così come pure in aula (VI DIB

10.02.2017, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), ogni suo

coinvolgimento nel traffico di cocaina da __________, affermando di non saperne

assolutamente nulla.

A confronto con __________ ha affermato:

“Io ribadisco di non saperne niente dei 300

grammi di cocaina acquistati da __________ e __________ a __________. __________

non me l’ha mai detto. __________ mi ha detto solo che lui voleva andarsene

perché voleva i suoi soldi e di soldi non ce n’erano. Anch’io volevo la mia

parte dei soldi, ma di soldi non ce n’erano più.

(…) io non ho chiesto perché non c’erano dei soldi in cassa.

(…) non è vero che io ho parlato con __________ quando mi trovavo

a __________ in merito all’acquisto di cocaina a __________. È vero che lui mi

chiamava, ma noi non abbiamo parlato di questo. Non sono stato io a dirgli di

chiamare “__________”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 14, AI 677).

4) Riscontri oggettivi

87. L’unico riscontro oggettivo

agli atti relativo alla posizione di IM 1 è costituito dal fatto che

sull’elastico di chiusura di uno degli involucri contenente la cocaina

sequestrata a __________ il 6 giugno 2014 è stata trovata una probabile traccia

di contatto compatibile con il suo DNA (rapporto di comparazione DNA, AI 680).

5) Considerazioni della

Corte e diritto

88. Relativamente ai fatti, emerge

dagli atti – e neppure è contestato – che l’imputato è giunto in Ticino nella

primavera del 2013 e ha trafficato stupefacenti.

In merito ai quantitativi trattati, punto focale di questo

procedimento, la Corte ha ritenuto quanto segue.

I 300 grammi di cocaina che secondo l’accusa sarebbero stati

trattati con “__________/ __________” (punto 1.1 dell’atto d’accusa)

sono stati ritenuti accertati.

Tale quantitativo deriva in primo luogo dal calcolo fatto proprio

sulla base delle dichiarazioni dell’imputato, secondo cui aveva consegnato per

conto del suo correo 5/10 grammi di cocaina per 3/4 volte a settimana.

Riportato sul periodo di attività di 5 mesi, considerando l’ipotesi a lui più

favorevole, si giunge a 300 grammi.

L’imputato stesso aveva del resto ammesso 240 grammi di cocaina, proprio

facendo un calcolo a ritroso, che però teneva in considerazione un mese in meno

rispetto a quanto emerso in seguito. Vero è che IM 1 ha poi ritrattato tale

dichiarazione limitando le sue responsabilità in 50 grammi, senza però fornire

una valida spiegazione che giustifichi il cambiamento di versione.

Il quantitativo di 50 grammi non è peraltro verosimile, ritenuto

che riportato su 5 mesi significherebbero 10 grammi al mese, quantitativo che non

avrebbe giustificato la sua permanenza in Ticino, non risultando sufficiente

neppure a permettergli di conseguire il reddito per il vitto.

89. La Corte ha pure ritenuto

corretta l’imputazione di 150 grammi di cocaina di cui al punto 1.2 dell’atto

d’accusa e acquistati da __________ e __________, indicati da __________ e

ammessi dall’imputato.

Va precisato che quest’ultimo non può essere ritenuto credibile

quando afferma per la prima volta in sede dibattimentale che detto quantitativo

faceva parte della cocaina importata dalla Spagna. In primo luogo, se così

fosse, mal si comprende perché tale aspetto, indubbiamente favorevole alla

posizione dell’imputato, non è stato riferito già in corso d’inchiesta. In

secondo luogo, __________, risultato credibile nelle sue dichiarazioni, ha

invece affermato che tale sostanza non faceva parte di quella importata con i

viaggi in Spagna (VI DIB 03.09.2015, p. 6, allegato 1 al verbale

dibattimentale; AI 556).

90. I 150 grammi di cocaina di

cui al punto 1.3 dell’atto d’accusa sono stati pure confermati, trattandosi

dello stupefacente trafficato nell’ambito del primo viaggio in Spagna. Certo,

l’imputato ha dichiarato di averne importati 100 grammi, ma come da lui ammesso

in occasione dell’interrogatorio dibattimentale, egli sapeva che la cocaina era

stata tagliata e che in questo modo erano stati ottenuti 150 grammi. Egli,

peraltro, ha partecipato sia alle operazioni di alienazione, parzialmente di

confezionamento e partecipava pure agli utili.

A questo proposito va precisato che, visto che evidentemente è la

sostanza pura a determinare il pericolo per la salute pubblica e che questa,

malgrado le operazioni di taglio, rimane la stessa, nello specifico non si può

che fare riferimento ai 100 grammi importati quanto meno per quanto ne è della

commisurazione della pena.

91. Le stesse considerazioni

valgono pure per il secondo viaggio in Spagna.

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha

dichiarato di non sapere esattamente quanto è stato importato e quanto ottenuto

dalle operazioni di taglio. Come sottolineato dalla difesa, pure __________ ha

mostrato dubbi sul quantitativo preciso di cocaina importato, affermando

comunque di averne ottenuti almeno 400 grammi.

Anche per tale sostanza – ribadita la considerazione fatta relativamente

alla sostanza pura – va detto che IM 1 sapeva, come ha ammesso, che quanto

importato sarebbe stato tagliato e alienato. Appare pertanto irrilevante il

fatto che egli ha partecipato alla vendita di soli 50 grammi. Di fatto, l’imputato

sapeva che tutta la cocaina sarebbe stata venduta sulla piazza ticinese, tanto

che – come dichiarato da __________ – vi era pure stata una discussione perché IM

1 voleva la sua parte del ricavato dalla vendita di 400 grammi.

92. Relativamente ai 300 grammi di

cocaina che __________ e __________ si sono procurati a __________, la Corte ha

ritenuto che non sussistono sufficienti elementi per ritenere IM 1 responsabile

di tale quantitativo. Se è vero – come si dirà in seguito – che i coimputati

hanno agito in banda, emerge dagli atti che in tale episodio __________ e __________

hanno tentato di escludere IM 1 dalla vicenda. Addirittura, lo stesso __________

ha affermato che se IM 1 non avesse saputo di quei 300 grammi per vie traverse,

neppure avrebbe partecipato al provento della vendita.

IM 1 non era poi presente al momento dei fatti e su tale vicenda __________

non è apparso lineare, dichiarando dapprima di aver chiesto il contatto a IM 1,

per poi invece affermare di conoscere già “__________”.

93. In tale contesto, la Corte ha

quindi ritenuto a carico di IM 1 un traffico di 1 Kg di cocaina.

94. In diritto si ha che l'art.

19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza esserne autorizzato, tra l’altro acquista,

importa, possiede, detiene, prepara e aliena stupefacenti.

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare,

importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo

eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg.,

pag. 913).

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una banda

costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett.

b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

95. La giurisprudenza ha avuto

modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone

deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360

consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109

consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc.

6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6;

STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010,

inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009,

consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht,

Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht,

Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.

19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o

indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF

111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia

realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli

consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per

la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

96. Per quanto attiene

all’aggravante della banda, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare

che la nozione di “banda” deve essere interpretata come nei casi di furto o

rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il numero di partecipanti minimo necessario

per formare una banda è quindi il medesimo di quello in caso di furto (DTF 132

Iva 137 consid. 5.2).

Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore

deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per

esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore

sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale;

non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può

trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il

traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per

degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra

dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa

operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna

2010, art. 19 LStup, n. 93-96).

L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.

97. Soggettivamente, deve volere,

perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad una banda per esercitare

sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si tratta di una circostanza

personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di

una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19

LStup, n. 97).

Per quanto attiene all’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2 lett.

c LStup, come nel caso del furto, l’autore agisce per mestiere laddove risulta

- dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli

stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni

auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa

stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (DTF 129 IV 191

consid. 3.1.2, 254 consid. 2.1; 117 IV 65 consid. 2a).

La “cifra d’affari” è il reddito lordo realizzato con il

traffico, mentre il “guadagno” è l’utile netto ottenuto (DTF 129 IV 255

consid. 2.2; 117 IV 65 consid. 2a).

Per stabilire se la cifra d’affari o il guadagno è importante,

bisogna fissare una soglia più elevata per la cifra d’affari rispetto al

guadagno, eccezion fatta per il caso in cui vi siano delle spese d’acquisto non

trascurabili (DTF 117 IV 66 consid. 2a). La cifra d’affari è in ogni caso

grossa quando supera la soglia dei CHF 100'000.00 (DTF 117 IV 66 consid. 2b;

129 IV 192 consid. 3.1.3; 122 IV 216 s. consid. d; FF 2006 p. 8179). Quanto al

guadagno, deve essere considerato considerevole quando raggiunge la soglia dei

CHF 10'000.00 (DTF 129 IV 255 consid. 2.2, ripresa in FF 2006 p. 8179).

Il tentativo di realizzare l’aggravante di cui all’art. 19 cpv. 2

lett. c LStup non è concepibile (DTF 129 IV 195 consid. 3.3).

Secondo costante giurisprudenza, quando vi è un motivo che rende

l’infrazione aggravata, il quadro edittale si sposta verso l’alto e non può

essere aumentato ulteriormente a seguito della presenza di un altro motivo che

giustifica l’applicazione di un’altra aggravante (DTF 120 IV 133 consid. c/aa;

112 IV 114 consid. c). Nel caso in cui il giudice abbia constatato un motivo

per il quale la fattispecie deve essere qualificata come grave, non deve quindi

esaminare se esiste un altro motivo per un’altra aggravante, essendo la

questione senza pertinenza (DTF 124 IV 295 consid. 3; 122 IV 267 s., consid. c;

120 IV 333 consid. c/aa).

98. Nel caso concreto, la Corte

ha pacificamente ritenuto l’aggravante in ragione del quantitativo, avendo

l’imputato trafficato oltre 100 grammi di sostanza pura, se si considera

l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di droga

smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr., fra le

altre, STF 18.10.2011 in 6B_600/2011).

99. La Corte ha pure ritenuto

l’aggravante della banda, ad esclusione, però, di quanto commesso con “__________/__________”.

Di fatto, tra __________, __________ e IM 1 tutti decidevano

congiuntamente, senza vincoli di subordinazione, partecipando in parti uguali

al profitto e con ruoli ben definiti.

Di contro – come rettamente sollevato dalla difesa – non ci sono

elementi atti a suffragare tale aspetto per il periodo in cui l’imputato ha

agito con “__________/__________”.

Dati questi due capi di aggravante, appare superfluo esaminare

pure quella del mestiere.

VII) Imputazione di ripetuto

riciclaggio di denaro (punto 2 dell’atto d’accusa)

100. L’atto d’accusa, oggetto delle

correzioni di cui in ingresso, imputa a IM 1 il reato di ripetuto riciclaggio

di denaro per avere, nel corso del 2013 fino al 6 giugno 2014, a __________, __________

e in altre imprecisate località della Svizzera, ripetutamente compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi

provenivano da un crimine, e meglio per avere fatto effettuare da __________, __________

e __________ molteplici trasferimenti di denaro, per almeno CHF 8'961.21,

tramite i canali __________ e __________ (punto 2.1 dell’atto d’accusa).

101. Interrogato dal PP il 7 giugno

2016, alla domanda a sapere se avesse eseguito personalmente, rispettivamente

fatto eseguire da terze persone, dei trasferimenti di denaro tramite __________

e/o __________, l’imputato ha risposto di avere mandato del denaro proveniente

dal traffico di cocaina alla madre a __________, soldi che gli sarebbero stati

consegnati da __________ (VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674).

Dopo avere avuto modo di prendere visione della lista dei

trasferimenti di denaro effettuati tramite __________ e __________ da parte di __________,

__________ e __________ (allegato doc. 1 al VI PP IM 1 07.06.2016, AI 674), IM

1 ha dichiarato:

“In merito ai trasferimenti fatti da __________

rilevo che __________ è mia madre; __________ non so chi sia; __________ pure

non mi dice nulla; __________ non so chi è; __________ non mi dice niente.

Io riconosco solo il nome di mia madre.

Io non ho fatto fare invii a __________. Era lui che lo faceva.

Anzi, sono stato io a chiedere a __________ di inviare soldi a mia

madre. Per gli altri invii che risultano su questo documento io non c’entro

nulla.”

(VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674).

102. Preso atto del fatto che __________,

nell’ambito del procedimento che ha portato alla sua condanna, tra l’altro, per

riciclaggio di denaro per complessivi CHF 1'160.48 (sentenza della Corte delle

assise criminali del 3 settembre 2015, Inc. 72.2015.68), ha dichiarato, in

merito all’invio di CHF 110.48 a __________ il 3 febbraio 2014, di averlo

presumibilmente effettuato siccome glielo aveva chiesto IM 1, e relativamente

all’invio di CHF 50.00 a __________ a __________ l’8 febbraio 2014, di avere

inoltrato tale denaro alla madre di IM 1, su sua richiesta, l’imputato ha

dichiarato:

“Riconosco il nome di mia mamma. Gli altri

nomi non mi dicono niente.

Ho chiesto io a __________ di mandarmi i soldi. In quel periodo io

ero a __________. Sono soldi che provenivano dalla vendita di cocaina.”

(VI PP 07.06.2016, p. 17, AI 674).

Sulle dichiarazioni di __________ nel verbale dell’8 agosto 2014

(AI 390), secondo cui era sempre IM 1 a chiedergli di inviare il denaro nella ___________

oppure per pagare la cocaina, quest’ultimo si è così espresso:

“Quando io ero a __________ __________ mi

ha mandato CHF 50.00; del resto io non so niente.

(…) gli ho chiesto io di mandare i soldi alla mia mamma.

A parte il mio nome e quello della mia mamma, gli altri nomi non

mi dicono nulla.”

(VI PP 07.06.2016, p. 17 e 18, AI 674).

Richiesto quindi di prendere posizione sulle dichiarazioni di __________

nel verbale del 27 gennaio 2015 (AI 580), secondo cui il 23 dicembre 2013 aveva

effettuato 2 invii di denaro, uno di CHF 1'000.00 e l’altro di CHF 500.00, su

richiesta di IM 1, l’imputato le ha contestate (VI PP 07.06.2016, p. 18, AI

674).

103. Preso atto del fatto che,

sulla base della sentenza CARP del 18 aprile 2016 (Inc. 17.2015.205+206 e

17.2016.90), l’ipotesi di riciclaggio di denaro nei suoi confronti per il

trasferimento di denaro tramite __________ e __________ è stata ritenuta per

CHF 10'761.21, e meglio CHF 7'300.73 in correità con __________, CHF 3'300.00

in correità con __________ e (parziale) con __________, nonché CHF 160.48 in

correità con __________, l’imputato ha dichiarato:

“Non mi ricordo di questo. Io ho fatto fare

solo invii di denaro per la mia mamma e per me quando ero a __________.”

(VI PP 07.06.2016, p. 18, AI 674).

Il 10 giugno 2016, in occasione del confronto con l’imputato, __________

ha confermato che era stato IM 1 a indicargli dove doveva trasferire il denaro

per pagare la cocaina oppure verso la __________ per un importo pari a CHF

7'300.73:

“Si lo confermo. Per i trasferimenti di

denaro che ho eseguito con i soldi provento delle vendite di cocaina, quelle

per pagare i rifornimenti di droga oppure quelli verso __________ (nella misura

in cui ho già spiegato nei miei precedenti verbali), confermo che le

indicazioni su dove inviare il denaro mi erano state date da IM 1 __________.

Lui mi diceva “c’è da pagare la droga”, oppure se potevo fare un versamento a

sua madre ed era lui a fornirmi i nominativi per fare il trasferimento.”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 14, AI 677).

IM 1, dal canto suo ha affermato, sfumando le sue precedenti

dichiarazioni negatorie:

“Io voglio dire che è vero che qualche

volta ho dato delle indicazioni a __________ su dove spedire il denaro, ma non

a tutti i nomi presenti in questa lista.

È successo che io dessi delle indicazioni a __________ per fare un

trasferimento di denaro verso un fornitore di cocaina, perché bisognava

saldarlo.

Ho guardato la lista dei trasferimenti di denaro che concernono __________,

ma il solo che mi dice qualcosa sono i tre trasferimenti verso __________ che è

mia madre e che gli ho chiesto io di farli. Gli altri trasferimenti non mi

dicono nulla.

(…) la cifra di CHF 7'300.73 indicata da __________ può essere

corretta, riguardo ai trasferimenti di denaro verso la mia persona o per i

pagamenti di cocaina. Io comunque non mi ricordo nel dettaglio questi

trasferimenti di denaro, non mi ricordo. È vero che a volte ho dato delle

indicazioni a __________, ma adesso è passato troppo tempo.”

(VI PP confronto IM 1 /__________ 10.06.2016, p. 14 e 15, AI 677).

104. Tornando sulla questione in

occasione dell’interrogatorio finale, l’imputato ha affermato:

“Io ammetto solo i versamenti a mia madre e

a me quando mi trovavo a __________.”

(VI 19.07.2016, p. 4, AI 678).

In sede di interrogatorio dibattimentale, in fine, confrontato con

l’accusa di riciclaggio di denaro, IM 1 si è così espresso al proposito:

“(…) io non ho inviato, né fatto inviare

tutti questi soldi. Quello che inviava i soldi era sempre __________.

(…) gli ho detto di inviare dei soldi a mia madre, __________, a

me, a __________, a __________, mentre non gli ho detto di inviare denaro a __________

e __________.

(…) confermo pure un invio a me da parte di __________ per circa

CHF 100.00.

(…) il denaro proveniva dalla vendita di cocaina.”

(VI DIB 10.02.2017, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

105. In diritto si ha che adempie

la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie

un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono

da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione

sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione

all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di

esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo

titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF

127 IV 20 consid. 3, 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010

consid. 4.2,6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento

di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare

l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni

operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un

altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127

IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2,6B_88/2009

del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305bis;

Pieth in Basler Kommentar II, 3. ed., Basilea 2013, n. 49 ad art. 305bis e

rif.; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/De Capitani, Kommentar Einziehung,

Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis).

106. Dal profilo soggettivo,

l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve

volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a

cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o

presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A

questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto

che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che

abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e, 119 IV 242 consid.

2b; STF 6B_879/2013 del 18 marzo 2013 consid. 2.).

107. Nel caso concreto, il punto 2

dell’atto d’accusa è stato confermato così come esposto, atteso che __________

non aveva alcun interesse a mentire, ritenuto che era lui ad inviare all’estero

il denaro ed è stato per questo condannato.

Pacifico che con il suo agire l’imputato ha commesso il reato di

riciclaggio di denaro, avendo egli fatto inviare all’estero soldi che sapeva

provento dell’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da egli stesso

commessa.

VIII) Commisurazione della pena

108. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

109. Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

110. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

111. La Corte ha considerato la

colpa di IM 1 grave dal profilo oggettivo, e ciò in ragione dell’importante

quantitativo di cocaina immesso sul mercato locale su un arco di tempo

relativamente lungo.

A questo proposito va detto che se, da un lato, bisogna

riconoscere che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare,

dall’altro è anche vero che esso non può essere completamente negletto,

ritenuto come, maggiore è la partita di droga messa in circolazione (o da

mettere in circolazione), maggiore è il numero di persone la cui salute è messa

in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342

consid. 2b; STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013, consid. 3.1.; STF 6B_558/2011 del

21 novembre 2011 consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3).

Determinanti sono, poi, il tipo e la natura del traffico (STF

6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.). Inoltre, la valutazione deve essere

diversa a dipendenza del fatto che il prevenuto abbia agito da solo o in seno

ad un’organizzazione criminale, nel cui caso bisogna pure tenere conto del

ruolo da lui ricoperto nella stessa.

Anche l’estensione geografica del traffico entra in

considerazione: l’importazione in Svizzera di stupefacenti ha delle

ripercussioni più gravi rispetto al semplice trasporto all’interno delle

frontiere (STF 6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.)

Ad aggravare la posizione del prevenuto contribuisce dunque il

fatto che egli ha coscientemente preso parte a un traffico internazionale di

stupefacenti tra la Spagna e la Svizzera.

Pure a carico di IM 1, evidentemente, va posto il concorso con

l’adempimento del reato di ripetuto riciclaggio di denaro.

112. Ma la colpa dell’imputato, a

mente della Corte, è grave soprattutto dal punto di vista soggettivo.

Appare incontestabile che egli è giunto in Ticino appositamente

per delinquere, con l’intenzione di prestare man forte a “__________/__________”

e subentrargli poi una volta che questi ha lasciato la Svizzera.

Il ruolo di IM 1 nel traffico di cocaina era tutt’altro che

marginale: egli riceveva i soldi dagli acquirenti, ha “ereditato” i

contatti dei clienti, ha coinvolto sia __________ che __________ e, del resto,

era quest’ultimo a trasportare la cocaina in bus, mentre l’imputato viaggiava in

aereo evitando così di esporsi in prima persona.

Non può che destare preoccupazione la sua propensione a delinquere

e la disinvoltura con cui si è calato in un traffico internazionale di cocaina.

Dal profilo soggettivo, va poi differenziato, secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF

6B_85/2013 del 4 marzo 2013 consid. 3.1.; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010

consid. 2.3.), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il

proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro.

IM 1 non è un tossicomane: le dichiarazioni da lui rilasciate

unicamente al termine dell’inchiesta, secondo cui era un forte consumatore di

stupefacenti, sono poi state puntualmente ritrattate in aula, quando l’imputato

ha affermato di avere unicamente consumato cocaina sporadicamente.

Egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e

non per garantirsi il fabbisogno di droga. Ha delinquito al solo scopo di

migliorare la propria situazione economica nel modo più rapido possibile.

113. A questo proposito va detto

che, nonostante alcune sue affermazioni, l’imputato non ha dimostrato di

essersi trovato in una situazione economica tale da non avere altra alternativa

che compiere i reati ascrittigli. A suo dire egli percepiva CHF 500.00 mensili

dalla sua attività di __________ e la moglie guadagnava altri CHF 600.00 al

mese, denaro che, per ammissione stessa dell’imputato, bastava loro per vivere.

IM 1, quindi, ha infranto la legge nonostante fosse nella

condizione di condurre una vita dignitosa e onesta.

114. A favore di IM 1 la Corte ha

considerato la collaborazione fornita per quel che riguarda la cocaina alienata

con “__________/__________”, sebbene l’imputato – probabilmente

spaventato dal quantitativo totale risultato – ha poi ritenuto di ritrattare.

Per il resto, egli ha mentito reiteratamente, facendo

dichiarazioni per poi rimangiarsele subito dopo.

A suo favore la Corte ha pure ritenuto il suo vissuto, la sua

bassa scolarizzazione e la sensibilità alla pena, ritenuto che si trova lontano

da casa e dagli affetti famigliari.

Soprattutto, a incidere sulla pena vi è il lungo periodo di carcerazione

preventiva sofferta, di cui quasi un anno trascorso in prigione in Spagna in

vista dell’estradizione.

In tale contesto, richiamato il concorso di reati, la Corte ha

ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni e 3

(tre) mesi.

IX) Retribuzione del

difensore d’ufficio

115. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

116. La nota professionale

dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, ha trovato

accoglimento così come esposta, per complessivi 10’468.05, comprensiva di

onorario, spese e IVA.

visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 305bis cifra 1 CP;

19 cpv. 1 e 2 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

nonché commessa agendo in parte come membro di una banda

costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di

stupefacenti,

per avere,

nel periodo compreso tra maggio 2013 e il 6 giugno 2014, a __________,

__________, in Spagna e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, in

parziale correità con __________ e __________ e con terzi non identificati,

senza essere autorizzato, acquistato, importato, posseduto, detenuto, preparato

e alienato 1 Kg di cocaina;

1.2. ripetuto riciclaggio di

denaro

per avere,

nel corso dell’anno 2013 e fino al 6 giugno 2014, a __________, __________

e in altre imprecisate località della Svizzera, ripetutamente compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che gli stessi

provenivano da un crimine, e meglio per avere fatto effettuare molteplici

trasferimenti di denaro tramite i canali __________ e __________ in favore di

conoscenti e di trafficanti di stupefacenti in Spagna, Olanda e Repubblica

Dominicana, per un ammontare complessivo pari a CHF 8’961.21, sapendo che il

denaro era stato ottenuto mediante infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1 dell’atto d’accusa relativamente a 287 grammi di cocaina.

3. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1. alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4. La tassa di giustizia di

CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 9’106.30

spese CHF 586.35

IVA (8%) CHF 775.40

totale CHF 10’468.05

5.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo riconosciuto al suo

difensore d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 128.50

fr. 2'428.50

===========