72.2016.237
Truffa: per avere ingannato la vittima dandole false indicazioni in merito al futuro impiego del proprio denaro in investimenti. Appropriazione indebita compiuta nella veste di amministratore di fatto del patrimonio delle vittime. Infrazione alla LArm: possesso illecito di armi
26 ottobre 2020Italiano134 min
della carcerazione preventiva (art. 227 CCP) inoltrata dal PP il 21.4.2016 sempre
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.237
Lugano,
26 ottobre 2020/dm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, Cancelliera
sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
rappresentata da CURA 1
ACPR 3
rappresentata da CURA 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
IM 2
rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 2 in carcerazione preventiva
dal 8 febbraio 2016 fino al giorno 14 giugno 2016 (in totale 118 giorni)
e nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva: blocco dei
documenti di identità
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 202/2016 del 30.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
IM 1 e IM 2 in correità
siccome
accusati di 1. truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di
dicembre 2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o
dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la
realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR
1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,
sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un
avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella
professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e
sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su
relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore
di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione
posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1
avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del
proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20
ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti
(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale
riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni
societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro
per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute
psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei
mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta
di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di
denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR
249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo
importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 2. appropriazione indebita
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data
dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano
stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei
coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino all’arresto
intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e orali con gli
stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle
relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione
congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di
questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli
prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato
impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,
nr. __________
CHF 270'078.53
Spese
sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese
varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti
dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
__________
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale
prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa
rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
3. infrazione alla Legge
federale, LArm
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti
armi
• una pistola SIG __________
con caricatore
• una pistola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________
con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________
con caricatore
• una pistola SIG __________
con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore
argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero
con 6 pallottole
di proprietà di __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
alternativamente
A) IM 1 singolarmente
siccome
accusati di truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di
dicembre 2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o
dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la
realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR
1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,
sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un
avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella
professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e
sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su
relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore
di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione
posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1
avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del
proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20
ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti
(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale
riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro
per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute
psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei
mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta
di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di
denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR
249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo
importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
B) IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 1. appropriazione indebita
1.1. per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 21 ottobre 2014 al 15 dicembre 2014,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente
impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
in specie,
per essersi,
ai danni di ACPR 1,
indebitamente appropriato di valori patrimoniali di pertinenza
esclusiva di quest’ultima, per complessivi EUR 249'922.68,
ritenuto che ACPR 1 ha bonificato a debito della propria relazione
bancaria depositata in Banca __________, in due tranches, la prima il 20
ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, complessivi EUR 270'000.00, in
favore della relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a
IM 2 presso Banca __________, importo a lui affidato in vista di investimenti
futuri, con la causale “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
considerato che IM 2 ha impiegato indebitamente tale denaro
pervenuto nelle modalità indicate e a fronte di un esiguo saldo precedentemente
in conto, disponendo a debito di tale relazione, senza consenso di ACPR 1, i
seguenti bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di
__________ in data
23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”
__________ in data
23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”
__________ in data
6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”
__________, in data
6.11.2014 per EUR 60’008.43
__________ in data
12.11.2014 per EUR 7'000.00
__________ in data
12.11.2014 per EUR 10'313.31
__________ in data
13.11.2014 per EUR 28’008.45
__________ in data
14.11.2014 per EUR 2'000.00
__________ in data
17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”
__________ in data
15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1
acconto”,
nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78,
per complessivi EUR 249'922.68,
denaro impiegato per pagare propri creditori, almeno per EUR
67'463.57, nonché trattenendo a contanti un’imprecisata somma,
ed eseguendo su richiesta dell’accusato IM 1, e
in favore di creditori di quest’ultimo bonifici per complessivi
EUR
102'525.33 e consegne a contanti per un’imprecisata somma,
il tutto all’insaputa e senza il consenso di ACPR 1;
1.2. per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data
dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano
stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei
coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino
all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e
orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di
tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle
relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione
congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di
questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli
prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato
impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,
nr. __________
CHF 270'078.53
Spese
sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese
varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti
dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
__________
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale
prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa
rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
2. infrazione alla Legge
federale, LArm
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti
armi
• una pistola SIG __________
con caricatore
• una pistola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________
con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________
con caricatore
• una pistola SIG 220 __________
con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore
argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero
con 6 pallottole
di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
alternativamente
A) IM 1 singolarmente
siccome
accusati di truffa
per avere,
a __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località
nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di dicembre
2014,
in correità,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o
dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
proprio patrimonio,
e meglio,
ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la
realizzazione del reato,
allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR
1, per scopi propri,
ingannato la stessa ACPR 1,
configurandosi l’inganno astuto in specie
per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,
sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un
avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella
professionalità e serietà di legale svizzero,
consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e
sfruttando tali circostanze,
e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su
relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore
di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione
posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1
avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,
tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del
proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20
ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,
in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti
(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale
riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni
societarie”,
e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro
per scopi propri,
segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute
psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei
mesi di ottobre e novembre 2014,
disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta
di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di
denaro a contanti,
il tutto all’insaputa di ACPR 1,
comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR
249'922,68,
e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo
importo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;
B) IM 2 singolarmente
siccome
accusato di 1. riciclaggio di denaro
per avere, in più occasioni fra il 21 ottobre 2014 e il 15
dicembre 2014, a __________, __________, e altre imprecisate località,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o
dovendo presumere che provenivano da un crimine patrimoniale,
in specie, sapendo o dovendo presumere che il denaro accreditato
sulla relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR) a lui intestata
presso Banca __________, a debito della relazione bancaria intestata a ACPR 1
presso Banca __________, in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la
seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00, era frutto della
truffa compiuta in danno di ACPR 1 dall’accusato IM 1, come indicato al pto. 1
del presente atto,
ed eseguendo nel periodo indicato molteplici prelievi a contanti,
rispettivamente svariati bonifici su relazioni bancarie anche estere, per
complessivi EUR 249'922.68, segnatamente
bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di
__________ in data
23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”
__________ in data
23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”
__________ in data
6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”
__________, in data
6.11.2014 per EUR 60’008.43
__________ in data
12.11.2014 per EUR 7'000.00
__________ in data
12.11.2014 per EUR 10'313.31
__________ in data
13.11.2014 per EUR 28’008.45
__________ in data
14.11.2014 per EUR 2'000.00
__________ in data
17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”
__________ in data
15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1
acconto”,
nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;
2. appropriazione indebita
per avere,
a __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data
dell’ultimo prelievo),
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano
stati affidati,
in specie,
nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei
coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino
all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e
orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di
tutele,
disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle
relazioni bancarie intestate
• a ACPR 2, nr. __________,
• nonché sulla relazione
congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,
depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,
per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di
questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli
prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato
impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________
CHF 17'190.00
Prelevamenti
in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,
nr. __________
CHF 270'078.53
Spese
sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2
CHF 49'350.86
Spese
varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti
dalle relazioni dei coniugi __________
CHF 123'442.02
__________
ricevute di cassa / rimborsi vari
CHF 78'108.85
totali
CHF 287'268.53
CHF 250'901.73
Totale
prelievi indebiti
CHF 36'366.80
utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa
rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;
ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;
3. infrazione alla Legge
federale, LArm
per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,
detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti
armi
• una pistola SIG __________
con caricatore
• una pstola Glock BMW __________
• una pistola SIG Sauer __________
con fondina
• una pistola AMT MAC Magnum __________
con caricatore
• una pistola SIG 220 __________
con caricatore e fondina
• una pistola a tamburo __________
• un caricatore SIG di colore
argento con 4 pallottole
• un caricatore Glock nero
con 6 pallottole
di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;
richiamato: l’art. 31a LARM;
Presenti: - il
Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;
- l’avv.
DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, assente;
- l’imputato
IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.
Espletato il pubblico
dibattimento: 12 ottobre 2020, dalle ore 09:30
alle ore 09:38,
26 ottobre 2020, dalle ore 09:35 alle ore 16:36.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 12 ottobre 2020
Il Presidente costata l’assenza
degli imputati.
Il Presidente costata che gli
imputati sono stati regolarmente citati con lettera raccomandata del 13.7.2020
(doc. TPC 31) presso i rispettivi difensori, dove avevano eletto il proprio
domicilio legale e che non hanno presentato giustificazione alcuna per la loro
assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Verbale del dibattimento del
26 ottobre 2020
Il Presidente costata l’assenza
dell’imputato IM 1.
Il Presidente costata che IM 1 è
stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 12.10.2020 (doc. TPC 59)
e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è quindi
da ritenersi ingiustificata.
Le parti si danno
vicendevolmente atto che non vi sono impedimenti per un processo secondo la
procedura ordinaria nei confronti di IM 2 rispettivamente in contumacia per IM
1.
Il Presidente propone alle parti
le seguenti correzioni dell’atto d’accusa:
-- a
pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, prima di __________, __________;
-- a
pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si
aggiunge, prima di __________, di, prima di __________, __________, prima di __________,
residente a __________ e dopo il difensore, d’ufficio nonché si sostituisce Via
__________ con Via __________;
-- a
pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente A) per IM 1,
richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l’errore;
-- a
pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente A) per IM 1,
rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente B) per IM 2, richiamato l’AI
11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione bancaria presso __________
da __________ in __________;
-- a
pag. 3, al punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM
2, richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre
2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;
-- a
pag. 4, al punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________
per IM 2, richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett.
a) e 34 cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto
con posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato
l’art. 31a LArm;
-- a
pag. 5, al punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima
di appropriazione, ripetuta;
-- a
pag. 12, agli accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di
ACPR 1, si coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;
-- a
pag. 12, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23
nonché i doc. TPC 6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI
359285063082857, alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e
all’importo sequestrato, dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;
-- a
pag. 13, ai mezzi di prova, si aggiunge un punto tra 2015 e 7440;
-- a
pag. 13, agli allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440
(secondario).
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, la quale, stilato un breve profilo degli imputati e
delle vittime e ricostruiti brevemente i fatti, conclude chiedendo:
- in via principale, la
conferma delle imputazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e - in ogni caso - che gli
imputati vengano condannati secondo le imputazioni formulate in via
alternativa;
- per IM 1, in ragione della
sua colpa grave e dell’evidente propensione a delinquere, la condanna alla pena
detentiva da espiare di 2 anni e al pagamento delle pretese avanzate dall’AP ACPR
1;
- per IM 2, in ragione di
una colpa grave, avendo in particolare delinquito nell’ambito della sua
professione, la condanna alla pena detentiva complessiva di 18 mesi (14 mesi
con riferimento alla fattispecie ACPR 1; 3 mesi con riferimento ai coniugi __________
e riconosciuta la violazione del principio di celerità 1 mese con riferimento
all’infrazione alla LArm), da dedursi il carcere preventivo sofferto ed
eventualmente posta al beneficio della sospensione condizionale per il periodo
che vorrà decidere la Corte. Chiede inoltre l’accoglimento delle pretese degli
AP, la confisca di quanto in sequestro concedendo, d’altro canto, lo sblocco
dei documenti a favore dell’imputato;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale, premesso che ci sono pochi elementi
difensivi, visto l’atteggiamento processuale del suo assistito, passa
brevemente in rassegna la fattispecie a lui imputata alla luce delle
dichiarazioni di IM 2, ACPR 1 e della documentazione agli atti, rimettendosi
alle dichiarazioni del suo assistito. Nell’ipotesi in cui sia ritenuta la
truffa chiede la riduzione della pena proposta dal PP e il rinvio dell’AP al
foro civile;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, la quale, stilato un breve profilo del suo
assistito e ritenuto che la fattispecie di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è
ammessa e accertata (almeno in dubio pro reo) per l’importo di fr. 30'000.-,
con riferimento alla fattispecie ACPR 1 argomenta in favore del proscioglimento
del suo assistito dal reato di truffa, come pure dalle altre ipotesi
alternative. Con riferimento all’infrazione alla LArm ne chiede, in via
principale, il proscioglimento; in via subordinata sostiene l’applicazione
dell’art. 34 lett. e LArm con contestuale derubrica del reato in
contravvenzione, ormai prescritta; in via ancor più subordinata sostiene la
commissione per negligenza ex art. 33 cpv. 2 LArm, pure prescritta, e, nel caso
in cui venisse confermata l’infrazione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm,
chiede il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.
In ragione dei postulati proscioglimenti e in applicazione dell’attenuante del
lungo tempo trascorso quo alle fattispecie ACPR 2/ACPR 3 e, se del caso, LArm,
conclude chiedendo una riduzione della pena, comunque posta al beneficio della
sospensione condizionale. Respinge, infine, le pretese avanzate dall’AP ACPR 1,
mentre che quelle relative agli AP ACPR 2/ACPR 3 sono riconosciute
limitatamente all’importo di fr. 30'000.-.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Assenza ingiustificata
degli imputati all’udienza dibattimentale del 12 ottobre 2020
1. In data 12.10.2020,
all’apertura del dibattimento, il Presidente ha costatato l’assenza
ingiustificata di ambedue gli imputati, che erano stati regolarmente citati con
lettera raccomandata del 13.7.2020 (documento, di seguito solo doc., del
Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 31 e verbale del dibattimento,
di seguito solo VD, 12.10.2020 a pagina, di seguito solo pag., 2) presso i
rispettivi difensori, dove avevano eletto il loro domicilio legale. Il
Presidente, previa fissazione di una nuova udienza (articolo, di seguito solo
art., 366 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo
CPP) per il successivo lunedì 26.10.2020 ha quindi dichiarato chiuso il
pubblico dibattimento (VD 12.10.2020 a pag. 2).
II) Assenza ingiustificata
di IM 1 all’udienza dibattimentale del 26 ottobre 2020
2. Il Presidente, dopo
aver formalmente aperto il dibattimento (VD 26.10.2020 a pag. 2), ha informato
le parti della nuova ingiustificata assenza di IM 1, regolarmente citato con
lettera raccomandata del 12.10.2020 (doc. TPC 59) e quindi le parti si sono date
vicendevolmente atto che non vi erano impedimenti per un processo in procedura ordinaria
(art. 339 e seguenti, di seguito solo segg., CPP) nei confronti di IM 2,
rispettivamente in contumacia (art. 366 segg. CPP) per IM 1 (VD 26.10.2020 a
pag. 2).
III) Correzioni all’atto
d’accusa
3. In relazione alle
correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e doc. TPC 1), così come accettate
da tutte le parti, si richiamano gli atti istruttori (di seguito solo AI) 1,
11, 23, 105 e 219 dell’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero Pubblico
(di seguito solo MP) 2015.9315 rispettivamente i doc. TPC 6, 21, 38 e 43:
"
-- a pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, __________;
-- a pag. 1, alle
generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si aggiunge, __________;
-- a pag. 1, alle
generalità di IM 2, si aggiunge, __________;
-- a pag. 2, al
punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente __________ per IM 1,
richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l’errore;
-- a pag. 2, al
punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente __________ per IM 1,
rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente __________ per IM 2,
richiamato l’AI 11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione
bancaria presso __________ da __________ in __________;
-- a pag. 3, al
punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM 2,
richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre
2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;
-- a pag. 4, al
punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________ per IM 2,
richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett. a) e 34
cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle armi,
gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto con
posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato l’art.
31a LArm;
-- a pag. 5, al
punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima di
appropriazione, ripetuta;
-- a pag. 12, agli
accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di ACPR 1, si
coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;
-- a pag. 12, agli
oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23 nonché i doc. TPC
6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI 359285063082857,
alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e all’importo sequestrato,
dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;
-- a pag. 13, ai mezzi di prova, si
aggiunge un punto tra 2015 e 7440;
-- a pag. 13, agli
allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440 (secondario).
Le parti si dichiarano d’accordo con queste
correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”
(VD 26.10.2020 a pag. 2 e 3)
IV) Apprezzamento giuridico
divergente
4. Giusta l’art. 344
CPP se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal
pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti
presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.
5. Conformemente a
predetta norma nonché al termine di prescrizione legale di 7 anni di cui
all’art. 97 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettera (di seguito solo lett.)
c) del Codice penale (di seguito solo CP) previgente l’1.1.2014, il Presidente
della Corte ha prospettato alle parti il seguente apprezzamento giuridico
divergente:
"
Il Presidente, richiamato l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP previgente
l’1.1.2014 e il termine di prescrizione legale di 7 anni nonché l’art. 344 CPP,
precisa il testo di cui ai punti 3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 e B) 3 a pag. 11
dell’atto d’accusa nel seguente modo: per avere, senza diritto, a __________,
nel periodo 26.10.2013/12.5.2016, posseduto tutte le armi indicate nell’atto
d’accusa di proprietà di __________, __________.
Viene chiesto alle parti se vogliono
prendere posizione in merito già in questa sede e le stesse si dichiarano
d’accordo con la suddetta precisazione e l’atto d’accusa è modificato di
conseguenza”
(VD 26.10.2020 allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 4)
V) Vita e precedenti penali
degli imputati
6. Per il vissuto, i
precedenti penali e i progetti di vita di IM 2, cittadino __________, nato il __________,
residente a __________ (VD 26.10.2020 a pag. 2), si rinvia, oltre che al doc. TPC
61, ai seguenti passaggi dei suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI)
di Polizia (di seguito solo PS) 3.3.2016 e dinanzi al Procuratore pubblico (di
seguito solo PP) 18.2.2016, 14.6.2016 e 10.10.2016:
"
__________
”
(VI PP IM 2 a pag. 11)
"
ADR che attualmente vivo a __________ presso i signori __________.
Mi offrono vitto e alloggio. Per sdebitarmi sostituisco di tanto in tanto __________
come commesso nel negozio di quest’ultima a __________. __________”
(VI PP IM 2 10.10.2016 da pag. 17 a 18)
Attualmente in pensione (VD 26.10.2020 a pag. 2 e doc. TPC 61) ha
precisato di percepire franchi (di seguito solo fr.) 2'591.- al mese, entrate
costituite dalla rendita AVS e dalle prestazioni complementari, di avere delle
spese mensili per complessivi fr. 2'535.- (doc. TPC 61), di stare bene di
salute e di non avere alcuna relazione stabile (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2
II risposta, di seguito solo R). Confermate le sue dichiarazioni istruttorie
(VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 I R) in sede dibattimentale, quo hai suoi
progetti futuri, ha specificato di aver cercato in tutti i modi di ristabilire
la sua situazione economica e di non voler lasciare nulla di intentato qualora
gli si presentassero delle occasioni (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 II R). Con
un reddito imponibile per il 2018 di fr. 11'100.- (doc. TPC 46), 32 esecuzioni
nel periodo 16.3.2010 / 16.4.2020 per complessivi fr. 554'255.49 e 122
attestati carenza beni negli ultimi 20 anni per un totale di fr. 729'990.40
(doc. TPC 41), prima dei fatti di cui all’AA (doc. TPC 1) era impregiudicato in
Italia (doc. TPC 50) ma non in Svizzera, dove con decreto di accusa (di seguito
solo DA) del 28.10.2014 emesso dal MP del Canton Ticino è stato ritenuto
colpevole per i reati di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) frode fiscale (art. 258
della Legge tributaria, di seguito solo LT) e di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) truffa
fiscale in violazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sull’imposta
federale diretta (di seguito solo LIFD, art. 269 LT e 186 cpv. 1 LIFD) e condannato
alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 180 aliquote giornaliere da fr.
550.- cadauna sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) per un periodo di
prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) nonché al pagamento di una multa (art. 106
CP) di fr. 1'000.- (doc. TPC 29 e 42). Con sentenza della Pretura penale del
9.11.2018 è stato pure condannato per il reato di ascolto e registrazione di
conversazioni estranee (179bis CP) ma esentato da qualsiasi pena (doc. TCP 52).
7. Premesso che in sede
dibattimentale non è stato prodotto alcunché in relazione alla vita di IM 1 e
ai suoi futuri progetti (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 1 I R) per il vissuto e i
precedenti penali di questo imputato, cittadino __________, nato il __________
a __________ e residente a __________, attivo come libero professionista nel
settore finanziario (AI 149), si rinvia al suo dire del 14.4.2016 dinanzi al
Tribunale di __________ (AI 149 a pag. 2 e 3). Pregiudicato in Svizzera, dove
con DA del 13.6.2005 del MP del Canton Ticino è stato condannato per i reati di
truffa mancata e tentata (art. 21 cpv. 1, 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP), falsità
in documenti (art. 251 cifra, di seguito solo n., 1 CP) e entrata illegale (art.
23 cpv. 1 dell’allora vigente LDDS) alla pena di 3 mesi di detenzione sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni nonché alla misura
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (doc. TPC 13 e 43), in Italia
è stato oggetto di numerose condanne per i reati di:
-- violazione delle norme
sull’ispettorato del lavoro, commessa a __________ il 2.4.2001, di cui alla
sentenza del 19.9.2001 del G.I.P del Tribunale di __________, con una condanna
al pagamento di un’ammenda di lire 200'000.- (doc. TPC 34);
-- truffa, commessa a __________
il 23.5.2001, di cui alla sentenza del 28.1.2005 del Tribunale __________ di __________,
con una condanna alla reclusione di 8 mesi sospesa condizionalmente e al
pagamento di una multa di Euro (di seguito solo €) 60.- (doc. TPC 34);
-- lesioni personali colpose, commesse
a __________ il 3.1.2000, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del Tribunale di __________
con una condanna alla reclusione di 3 mesi (doc. TPC 34);
-- bancarotta fraudolenta,
commessa a __________ il 12.6.2001, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del
Tribunale di __________, con una condanna alla reclusione di 2 anni (doc. TPC
34);
-- emissione di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti continuato in concorso, occultamento
o distruzione di documenti contabili in concorso e truffa tentata continuata in
concorso, commesse a __________ e __________ sul __________ nel periodo
31.1.1998 / 29.1.2002, di cui alla sentenza del 17.12.2007 del Tribunale __________
di __________, con una condanna alla reclusione di 8 mesi (doc. TPC 34);
-- bancarotta fraudolenta in
concorso, commessa a __________ il 4.12.2002, di cui alla sentenza del 18.2.2008
del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 4 anni
e 6 mesi (doc. TPC 34);
-- guida di veicolo senza aver
conseguito la patente, commessa a __________ il 24.12.2009, di cui alla
sentenza del 2.7.2010 del Tribunale di __________, con una condanna al
pagamento di una ammenda di € 1'200.- (doc. TPC 34);
-- occultamento o distruzione
di documenti contabili continuato, commesse a __________ l’11.10.2004, di cui
alla sentenza del 20.7.2010 del Tribunale __________ di __________, con una
condanna alla reclusione di 6 mesi (doc. TPC 34);
-- appropriazione indebita,
commessa a __________ il 26.10.2010, di cui alla sentenza del 19.10.2015 del
Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 1 anno
e al pagamento di una multa di € 700.- (doc. TPC 34);
-- appropriazione indebita
continuata, commessa a __________ nel periodo 27.9.2010 / 17.1.2011, di cui
alla sentenza del 21.7.2016 del Tribunale __________ di __________, con una
condanna alla reclusione di 6 mesi e al pagamento di una multa di € 400.- (doc.
TPC 34).
VI) Circostanze dell’arresto
di IM 2 e dell’interrogatorio di IM 1
8. A seguito di denuncia
penale del 10.11.2015 dell’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR 1 nei confronti
di IM 2 e di IM 1 per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via
subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP e AI 1), il primo, in
forza ad un mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 CPP e AI 21), è stato
tradotto dalla Polizia Cantonale dinanzi al PP per essere interrogato e quindi
arrestato (AI 23 a pag. 2 e 3 e AI 25).
9. L’istanza di
carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP e AI 29) del PP del 19.2.2016 per
Fatti
i presupposti reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), truffa (art.
146 cpv. 1 CP) e riciclaggio (art. 305bis n. 1 CP) a fronte di un asserito
pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) e di fuga (art. 221 cpv. 1
lett. a CPP) è stata accolta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di
seguito solo GPC) con decisione del 20.2.2016 sino al 18.3.2016 compreso (AI
37). La successiva identica istanza (art. 227 CPP) presentata dal PP il
14.3.2016 (AI 61) è stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del
22.3.2016 sino al 22.4.2016 compreso (AI 73). Una seconda domanda di proroga
della carcerazione preventiva (art. 227 CCP) inoltrata dal PP il 21.4.2016 sempre
per gli stessi asseriti pericoli è stata accolta dal GPC con decisione
25.4.2016 fino al 20.5.2016 compreso (AI 125). Un’ultima richiesta di proroga
della carcerazione preventiva (art. 227 CPP) del PP del 13.5.2016 (AI 144) è poi
stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del 20.5.2016 sino al
20.6.2016 compreso (AI 148). In data 14.6.2016 il PP ha quindi disposto la
scarcerazione di IM 2 (AI 173) vincolandola tuttavia, in ragione di un asserito
pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP), al rispetto delle seguenti
misure sostitutive dell’arresto ex art. 237 CPP che, con il consenso di questo
imputato (AI 245), sono state prorogate sino al pubblico dibattimento (AI 231):
"
-- elezione del domicilio presso il mio difensore, il cui
significato mi è stato spiegato dal Magistrato,
-- restare ad immediata disposizione delle
autorità inquirenti (Magistratura / Polizia) anche solo a seguito di semplice interpellanza
telefonica,
-- il blocco dei documenti di identità,
passaporto e carta di identità (che si trovano già nei miei effetti personali,
rispettivamente presso la Polizia Giudiziaria e che verranno custoditi presso
l’MP di __________ fino a revoca delle misure)”
(AI 173 a pag. 6)
10. Sulla base della
denuncia penale del 10.11.2015 dell’AP ACPR 1 (AI 1), visto l’esito infruttuoso
del mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 CPP e AI 21) nei confronti di
IM 1, in data 9.3.2016 il PP ne ha ordinato la cattura e l’accompagnamento (art.
210 cpv. 2 CPP) per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP)
alternativamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP e AI 49), emettendo nei suoi
confronti anche un mandato di cattura internazionale (AI 50). Il 24.3.2016 il
PP ha formulato alla Corte di Appello di __________ domanda di assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale affinché quest’ultima procedesse
all’identificazione e all’interrogatorio di questo imputato (AI 79), ciò che è
avvenuto presso il Tribunale di __________ in data 13.5.2016 (AI 91 e 147).
VII) Dichiarazioni degli
imputati
A) IM 2
11. In relazione alle
varie imputazioni dell’AA (doc. TPC 1) la posizione processuale di questo imputato
può essere così riassunta:
11.1. per i reati di truffa
(art. 146 cpv. 1 CP) di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 a pag. 1 dell’AA
(doc. TPC 1) in correità con IM 1, in alternativa e singolarmente di ripetuta
appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui al pto. B) 1.1 a pag. 5 e 6
dell’AA (doc. TPC 1) nei confronti dell’AP ACPR 1, nonché alternativamente e
singolarmente di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B)
1 a pag. 9 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 ha ammesso i fatti così come descritti
dal PP, contestando tuttavia le imputazioni penali avendo sempre asserito di
non essere mai stato al corrente delle reali intenzioni truffaldine di IM 1. IM
2, in estrema sintesi, ha dichiarato di essersi prestato, nella sua qualità di
avvocato (di seguito solo avv.), a ricevere gli averi dell’AP ACPR 1, pari a €
270'000.-, depositati presso Banca __________ a __________, sul proprio conto
clienti con la falsa causale di “acquisto azioni partecipazioni societarie”,
da una parte per ragioni fiscali e meglio per poterli poi mettere a
disposizione di quest’ultima e del coimputato in modo che potessero utilizzarli
senza alcuna restrizione, essendo per lui fatto inconfutabile che anche IM 1
fosse pienamente autorizzato a beneficiarne in virtù del consenso dell’AP ACPR
1 visto la loro relazione sentimentale, dall’altra parte perché, come
riferitogli da IM 1, per evitare che il di lei fratello potesse in qualche modo
mettere le mani sul patrimonio di quest’ultima. IM 2 ha altresì precisato,
oltre ad aver disposto di parte di questo denaro in favore di IM 1 e di suoi
debitori, di aver usufruito lui stesso dei capitali dell’AP ACPR 1 in ragione
di € 50'000.- per far fronte a debiti e spese personali, ma ciò nella
convinzione di essere giustificato a farlo in forza dell’autorizzazione datagli
da IM 1 e, di riflesso, dal relativo benestare di quest’ultimo a disporre
liberamente del denaro della compagna. Egli avrebbe in effetti agito senza
timore o dubbio alcuno sulla base dell’autorizzazione da lui stesso trasmessa
via posta elettronica all’AP ACPR 1 e da quest’ultima compilata in favore di IM
1. In particolare, in relazione a quanto sopra, IM 2 si è così espresso:
"
Per quale motivo ACPR 1 ha versato denaro sul suo conto
clienti?
Io con lei non ho parlato. Ѐ IM 1 ad
avermi detto che avevano bisogno di far versare il denaro di ACPR 1, depositato
su un conto a __________/ __________, su un conto in Svizzera per poi poterlo
utilizzare loro.
ADR che per loro intendo IM 1 e ACPR
1. IM 1 mi aveva detto che, essendo un conto a __________, non potevano
utilizzare il denaro depositato tramite bonifici, perché il fisco avrebbe
potuto insospettirsi.
Il PP mi contesta che questa versione
dei fatti non è credibile. Inoltre, con il versamento del denaro in Svizzera,
si sarebbero comunque trovati nella medesima situazione
In realtà IM 1 mi aveva detto che avendo
rapporti di affari con me, avrebbe potuto giustificare trasferimenti di denaro
con il nostro paese (…)
Il PP mi contesta che la causale con cui
ACPR 1 ha bonificato il denaro in due tranches per complessivi Eur 270'000.-
fra il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sul mio conto clienti presso __________,
rubrica Eur, è “acquisti azioni partecipazioni societarie”. Per quale motivo è
stata inserita questa causale? A quale operazione si riferisce? Corrisponde al
vero?
No, nel senso che per me era chiaro che non
c’era nessuna operazione di questo tipo. Il versamento sul mio conto aveva lo
scopo di far reintegrare i fondi in Italia, in favore di ACPR 1 e IM 1, come da
quest’ultimo comunicatomi.
ADR che ribadisco di non aver mai
parlato telefonicamente con ACPR 1 in relazione a operazioni come quelle
indicate nella causale. Lei in occasione della prima telefonata mi aveva
preannunciato l’arrivo dei soldi, mentre nella seconda mi aveva detto di fare ciò
che mi avrebbe detto IM 1. A questo proposito le avevo chiesto di sottoscrivere
un’autorizzazione. Lei non voleva recarsi in Svizzera, ma non so il motivo, e
ha quindi inviato via e-mail in data 22.10.2014 un’autorizzazione
dattiloscritta con la sua firma manoscritta, datata 21.10.2014. Mi aveva poi
scritto via email che a suo dire la firma non era ben leggibile e il pomeriggio
dello stesso giorno mi ha inoltrato nuovamente l’autorizzazione. Anche a
seguito di questo secondo invio la firma non era ben leggibile, ma per me
andava bene così. Questi due invii con l’allegato citato si trovano sempre
nella medesima busta con i documenti sequestrati stamane. Il PP constata la
presenza dei citati documenti e delle conversazioni email.
(…)
Il PP mi mostra il doc. 8 di denuncia e
mi chiede se quanto dichiarato da ACPR 1 è corretto e se effettivamente ho
inviato io questo documento alla banca (ALLEGATO 1).
Si, confermo, io ho mandato quel documento,
su richiesta di IM 1, ho inserito quella causale perché in questo modo alla
banca __________ non si sarebbero offesi.
ADR che secondo me avrebbero potuto
offendersi pensando che la signora non avesse più fiducia in loro, con la
causale indicata avrebbero invece pensato che la signora volesse invertire il
denaro in altro modo, non per sfiducia nei confronti della banca.
ADR che convengo con il Magistrato
che ho quindi volutamente e consapevolmente indicato alla banca __________ una
causale che non rispecchia la realtà.
Ribadisco che l’ho fatto su richiesta di IM
1
(…)
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Prendo atto adesso della situazione, non
sapevo nulla, però ACPR 1 conferma che non ha mai avuto contatti con me.
Comunque vorrei precisare che sono stato
truffato anche io. Contesto quindi le accuse del Magistrato. Non ho mai avuto
intenzione di fregare un franco alla signora.
Il PP mi contesta che per i
trasferimenti di denaro di pertinenza di ACPR 1 sono state indicate causali non
corrispondenti alla realtà, io ne ero consapevole e io stesso ho indicato
causali false; io non mi sono premurato di chiarire il motivo e il destino del
denaro transitato sul mio conto con la titolare. Vista la mia formazione
professionale avrei dovuto premurarmi in tal senso.
Ne prendo atto. lo ho fatto quanto
indicatomi da IM 1.
Il PP mi contesta che dagli atti sino ad
ora esperiti risulta che il denaro di ACPR 1 è stato accreditato sul mio conto
rubrica clienti (valuta -EUR) nr. __________ presso Banca __________ in due __________
il saldo del conto ERU era pari a circa EU 15.00. Del denaro versato da ACPR 1,
EUR 20'000.00 sono stati bonificati a ACPR 1 su relazione bancaria estera in
data 29.10.2014 con causale "prestito". Il restante denaro è stato
impiegato tramite prelievi a contanti rispettivamente in bonifici a favore di
terzi che nulla hanno a che vedere con ACPR 1 rispettivamente con l'operazione
a quest'ultima proposta. L'esito della perquisizione della mia relazione
bancaria presso __________ rileva un saldo al pari a una decina di EURO. Le
chiedo di prendere posizione.
Prendo atto di quanto mi viene detto ma
ribadisco quanto da me appena dichiarato. lo mi sono fidato, a questo punto
penso sbagliando, di IM 1.
(…)
ll PP mi contesta che da una prima
sommaria analisi delle conversazioni WhatsApp sul mio cellulare, emerge chiaramente
che IM 1 è perennemente bisognoso di denaro.
Effettivamente la sua situazione
finanziaria è cambiata circa un anno e mezzo fa. Mi aveva detto che aveva
bisogno di concludere qualche affare. Ho pensato che questo fosse necessario
per permettersi di mantenere il suo stile di vita.
ll PP mi fa notare che un anno e mezzo
fa è il periodo in cui si sono svolti i fatti che concernano ACPR 1.
lo avevo interpretato che ACPR 1 avesse
proprio messo a disposizione di IM 1 il proprio patrimonio.
ll PP mi contesta che conosciuta la
situazione economica di IM 1, a maggior ragione avrei dovuto premurarmi di
contattare ACPR 1 prima di disporre qualsiasi bonifico o consegna a contanti in
favore di IM 1 o a terzi su richiesta di quest'ultimo.
lo in quel momento non pensavo di dover
dubitare.
Ho pensato francamente che IM 1 fosse un
gigolo e che si facesse mantenere in quel periodo da ACPR 1.
ADR che ho ritenuto questa sua
attività in quanto avevo passato un weekend insieme a IM 1 e a suo zio a __________
4 anni fa, e lo zio mi aveva raccontato delle sue prodezze come amatore.
Vorrei aggiungere che io ho fatto dei
prestiti personali a IM 1 nel corso del 2015, si tratta di importi di alcune
centinaia di franchi, perché mi aveva chiesto un aiuto. Avevo fatto i bonifici
tramite Western Union, penso all'agenzia di __________ ma in
favore di un amico di IM 1 di nome __________.
ll PP mi contesta pertanto che ero
consapevole della situazione economica di IM 1. Prima di bonificare denaro a
lui rispettivamente per suo conto avrei dovuto informarmi rispettivamente
chiedere autorizzazione/conferma a ACPR 1.
Me ne rendo conto ora”
(VI PP IM 2 18.2.2016 da pag. 3 a 9)
11.1.1. Nel suo successivo VI PP
8.3.2018 IM 2 ha confermato le sue dichiarazioni, precisando di essere giunto
alla deduzione che l’AP ACPR 1 volesse sostenere economicamente IM 1 e che
quest’ultimo avesse a sua completa disposizione il patrimonio da lei detenuto a
__________ (VI PP IM 2 8.3.2018 a pag. 8).
11.1.2. In particolare, quo
all’utilizzo e alla destinazione del denaro trasferito dall’AP ACPR 1 a favore
della relazione bancaria a lui intestata come rubrica clienti presso la
succursale di __________ della Banca __________, IM 2 ha riferito:
"
ADR che per la messa a disposizione del mio conto nelle
modalità già indicate, IM 1 mi aveva promesso verbalmente una commissione pari
al 10% dell’importo.
Io, avendo necessità di denaro per eseguire
miei vari pagamenti, ho chiesto a IM 1 di poter prelevare EUR 50'000.- dalla
somma bonificata da ACPR 1, a titolo di prestito, rinunciando a commissione o
onorari, con l’impegno di restituirli entro il 31.12.2014. Lui ha acconsentito.
Nella busta bianca già citata, vi è infatti un documento manoscritto datato 21.10.2014
attestante l’autorizzazione, sottoscritta da IM 1.
Sotto la firma di quest’ultimo ha inserito
lui la frase ricevuto saldo restituzione E 50'000,00 20.01.15.
ADR che io infatti il 20.01.2015 gli
ho restituito a contanti in Italia questo importo. Secondo me però glieli ho
consegnati il 29.01.2015 e non il 20.01.2015.
Il PP mi contesta che questo mio modo di
procedere contravviene comunque alle disposizioni di ACPR 1, o perlomeno quelle
di cui ho riferito io. ACPR 1 era informata di questa autorizzazione
rilasciatale da IM 1?
Non lo so. Però io non conosco gli accordi
tra IM 1 e ACPR 1”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 4 e 5)
"
Il PP mi fa prendere atto che l'analisi della documentazione
bancaria evidenzia che fra il 21 e il 23 ottobre 2014, ossia nel periodo
intercorso fra l'accredito della prima tranche da parte di ACPR 1 e la seconda
sul mio conto clienti, sono stati eseguiti prelievi a contanti per complessivi
EUR 55'000.00 circa.
Quale è il destino e la causale di
questo denaro?
Ho utilizzato questo denaro per mie
necessità, come ho dichiarato, premurandomi però di ottenere autorizzazione ad
agire in tal senso da IM 1, come dimostra il documento 21.10.2014 di cui ho già
riferito sopra.
Il PP mi contesta inoltre che,
successivamente ai due accrediti da parte di ACPR 1, vi sono prelievi a
contanti, quasi immediati, per almeno EUR 34'000.00.
A questo punto ribadisco che in parte ho
utilizzato il denaro per scopi miei come da autorizzazione di IM 1, per il
restante ho prelevato denaro su richiesta di IM 1 consegnandoglielo
successivamente in contanti in Italia, rispettivamente bonificandolo come da
disposizione di IM 1. In proposito faccio notare all’interrogante che nei
documenti sequestrati oggi c’è una ricevuta data 27.02.2015 a firma di IM 1 il
quale conferma di aver ricevuto un importo complessivo pari a Eur 96'452.-
“computati sugli averi messimi a disposizione dalla sig. ma ACPR 1 tramite il
conto del suddetto avvocato. Il PP constata la presenza anche di questo
documento.
Questo dimostra che il denaro di ACPR 1 era
a disposizione di IM 1”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 7)
"
Il PP mi contesta che l’analisi sommaria delle movimentazioni
sul conto clienti rubrica EUR presso __________ rileva dopo il 20.10.2014
unicamente i due accrediti della signora ACPR 1. Il denaro viene interamente
impiegato in prelievi cash, bonifici in favore di __________ per oltre EUR
80'000.-, nonché un pagamento con causale affitti IM 1. Oltre a questi vi sono
pagamenti a terze persone che nulla hanno a che vedere con ACPR 1.
Spiego al Magistrato che nei documenti
sequestrati stamane c’è un foglio da me manoscritto sul quale ho indicato
l’impiego del denaro di ACPR 1.
Il PP constata la presenza di questo
documento e mi chiede di spiegare di cosa si tratta.
Per esempio EUR 122'500.- corrispondono al
totale dei bonifici eseguiti con il denaro di ACPR 1. L’indicazione auto 1 e 2
si riferisce al pagamento a __________ per l’acquisto di due veicoli per IM 1.
All’__________ ho bonificato il denaro come richiesto da IM 1. Per il resto si
trattava di prelievi a contanti in parte in mio favore e in parte in favore di IM
1.
ADR che i pagamenti in favore di __________
si riferiscono ad un’operazione finanziaria che mi riguardava. Il pagamento a
favore dell’__________ si riferisce al pagamento parziale di un debito della
società __________ da me amministrata”
(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 10)
"
In merito ai Eur 50'000.-, si tratta di quell’importo che mi ero
fatto autorizzare da IM 1 ad utilizzare sui fondi trasmessi dalla signora ACPR
1 e che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 31.12.2014. Quella data era
stata indicata in funzione del fatto che io mi aspettavo un investimento entro
quel termine per la ditta del packaging. Questo avrebbe permesso di continuare
con l’attività in Ticino, di cui avevamo parlato nel corso dell’ultimo verbale.
Avevo detto a IM 1 che in quel caso io avrei fatto considerare il suddetto
importo di EUR 50'000.- quale investimento (da parte sua e di ACPR 1), che
avrei fatto remunerare con Eur 5'000.- mensili, in modo che con le prime dieci
mensilità si liquidava l’investimento, e successivamente si sarebbe trattato di
reddito su quell’investimento”
(VI PS IM 2 21.3.2016 a pag. 5 e 6)
"
Comincio con il dire che nego di aver mai ricevuto da IM 1 nel
2012 l'importo a contanti di EUR 100’000.- da custodire fiduciariamente.
Preciso inoltre che gli unici soldi a contanti che ho ricevuto da IM 1
dall'inizio della nostra conoscenza sono EUR 20'000.- a parziale rimborso del
prestito per EUR 90'000.- che come già dichiarato gli avevo concesso tra il
2006 e il 2007.
Confermo di aver pagato un importo a titolo
di pigioni con il denaro di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti, come
richiesto da IM 1. Confermo pure di aver bonificato del denaro a una società
italiana per saldare il prezzo di acquisto di veicoli acquistati da IM 1. Anche
questo denaro proviene da quello bonificato da ACPR 1 sul mio conto clienti.
ADR che penso sia corretto che con
il denaro che io ho bonificato, IM 1 abbia acquistato una BMW e una Porsche,
penso di seconda mano. Nego invece categoricamente di aver acquistato io una
Porsche. Preciso di non aver mai acquistato auto in Italia.
Con riferimento alla sottoscrizione da
parte di IM 1 della ricevuta 20.01.2015 attestante la ricezione di EUR 50'000.-
a me prestati dal patrimonio di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti,
ribadisco le mie precedenti dichiarazioni. In particolare confermo il prestito
accordatomi esplicitamente da IM 1 (concretamente mi ha autorizzato a impiegare
per miei scopi EUR 50'000.- dal patrimonio di ACPR 1), confermo di non averlo
restituito a IM 1 e che lui ha sottoscritto la ricevuta dicendo che avrebbe
risolto la questione personalmente con ACPR 1. Del resto questo non mi ha
stupito, perché IM 1 mi era a sua volta debitore dell'importo di EUR 70'000
(differenza fra il prestito da me concessogli e il parziale rimborso).
Confermo di aver restituito a contanti a IM
1 in Italia o sul confine Svizzera-Italia complessivamente EUR 96'452.- come
risulta dal promemoria da me allestito e già discusso in occasione del verbale
di arresto. Non posso riferire in merito alle consegne di denaro che IM 1
avrebbe pretesamente fatto ad ACPR 1. Ho consegnato il denaro a IM 1 in più
tranche, facendogli firmare un pezzo di carta per ricevuta; alla fine ho
stracciato e buttato tutte queste ricevute poiché le riconsegne a contanti sono
state complessivamente indicate nella ricevuta 27.02.2015 (già discussa in sede
di verbale di arresto)”
(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 3 e 4)
"
Il PP mi fa prendere atto
- che sul mio
conto rubrica clienti (valuta EUR) nr. __________ presso Banca __________ fra
il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sono stati eseguiti due unici accrediti, trattasi
del denaro di ACPR 1 proveniente dalla relazione in __________;
- che prima
del primo accredito da parte di ACPR 1 il saldo del conto EUR era pari a circa
EUR 15.00, il saldo al 31.12.2014 pari a EUR 21.84.
- il denaro
accreditato è stato nel frattempo (circa 2 mesi) impiegato come segue:
1) versamento in favore di
relazione bancaria estera in favore
di ACPR 1 per EUR
20'008.42 in data 29.10.2014 con causale prestito.
2) prelievi
a contanti da me eseguiti, in quanto l'unico a disporre di procura, per EUR 79'939.78.
3) bonifici
da me disposti in favore di __________ su relazione estera per EUR 88'016.88,
nonché un versamento a __________ su relazione estera con causale affitti IM 1
per EUR 14'508.45, per complessivi EUR 102'525.33;
4) che vi
sono altri bonifici fra i quali all'__________, a __________ per affitti __________,
__________ per il veicolo poi immatricolato a nome di __________, all'__________,
a __________, a __________, per complessivi EUR 67'463.57, che ho dichiarato
essere pagamenti per mie questioni professionali o personali oppure di non
ricordarne il motivo.
(per tutto cfr. Al 11, esito ordine di
perquisizione bancaria)
Concludendo il PP mi fa prendere atto
che solo per i bonifici eseguiti in favore di __________ e in favore dell'__________
è possibile ritenere che si tratti effettivamente di denaro impiegato per conto
e su richiesta di IM 1, per complessivi EUR 102'525.33.
Per il restante pari a EUR 147'403.35,
in assenza di prove o indizi di senso contrario, rispettivamente preso atto dei
miei vari cambi di versione, costituisce denaro il cui impiego indebito può
essere imputato unicamente a me.
Quello che posso dire è che i bonifici
richiestimi da IM 1 sono stati da me disposti utilizzando il patrimonio di ACPR
1. lo ho impiegato per far fronte a mie necessità economiche EUR 50'000.-
sempre proveniente dal patrimonio di ACPR 1; ho impiegato questo denaro
eseguendo bonifici a miei creditori. Quanto invece prelevato a contanti è stato
da me integralmente consegnato a IM 1. A IM 1 ho pure consegnato il denaro per
EUR 10’313,31 che ho precedentemente bonificato al mio amico __________ e che
ho poi ricevuto a contanti dalle sue mani. Parte del denaro bonificato a __________
è stata consegnata da sua figlia __________ a contanti a IM 1. Per questo
motivo, conti fatti io ho impiegato per mie necessità unicamente EUR 50'000.-
restante denaro proveniente dal patrimonio di ACPR 1, in un modo o nell'altro è
stato consegnato a IM 1 rispettivamente utilizzato su richiesta di IM 1”
(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 5 e 6)
"
Prendo atto di quanto dice il PP. Ribadisco di non aver commesso
alcun illecito. Ciò premesso, e richiamate le mie precedenti dichiarazioni,
preciso che semmai mi dovesse essere addossato un indebito lo stesso non
supererebbe gli EUR 50’000.-, che ho ammesso di aver utilizzato, senza
provvedere alla restituzione in favore di IM 1. In proposito ricordo la
dichiarazione firmata da IM 1 tramite la quale mi autorizzava ad impiegare
parte del patrimonio pervenuto sulla mia relazione bancaria, conto clienti
valuta EUR, presso __________ e che io non ho restituito, come ho ammesso in
occasione di una mia precedente audizione. Per il resto io ho eseguito le
disposizioni di IM 1, impiegando il denaro come da lui richiestomi verbalmente”
(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 6)
"
Si. Comincio con il dire che l'importo bonificato a __________
era destinato a IM 1 al quale personalmente l'ho consegnato, dopo che __________
aveva prelevato la somma dal suo conto consegnandola poi a me a contanti. Ho
proceduto in tal modo in quanto avevo già eseguito svariati prelievi in
contanti dal conto e quindi non me la sentivo di eseguirne altri.
ADR che non ho eseguito direttamente
un bonifico bancario in favore di IM 1, perché credo non disponesse di
relazioni bancarie.
Il PP mi contesta che non è credibile
che IM 1 non disponesse di relazione bancaria.
È così.
Continuo con il dire che EUR 7000.-
bonificati a __________ sono pure andati a beneficio di IM 1, al quale erano
stati consegnati dalla figlia __________”
(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7)
11.1.3. Al dibattimento IM 2 ha
confermando le proprie dichiarazioni istruttorie, riconoscendo i fatti ma non
le imputazioni della pubblica accusa, ribadendo di essere stato a sua volta
ingannato da IM 1 circa la sua facoltà di disporre del denaro dell’AP ACPR 1,
nonché su quali fossero le sue reali intenzioni dietro al trasferimento del
capitale (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 V R). In particolare, riguardo a questo
ultimo aspetto, ha evidenziato nuovamente che le causali dei bonifici avvenuti
sulla sua relazione bancaria presso __________ il 20.10.2014 rispettivamente il
23.10.2014 per l’importo complessivo di € 270'000.- (AI 11), non erano legate
all’acquisto di partecipazioni societarie, bensì erano finalizzate a permettere
ad ACPR 1 e al coimputato di usufruire liberamente dell’intero capitale, fermo
restando che era sua convinzione che IM 1 fosse una sorta di gigolò mantenuto
dall’AP (VD 26.10.2020 a pag. 2 VI R e a pag. 3 I R). Interrogato in merito
all’impiego e alla destinazione degli averi della denunciante, l’imputato ha
altresì precisato:
"
D: Richiamato il punto B) 1.1 e pag. 6 dell’atto d’accusa
rispettivamente le sue dichiarazioni nel suo verbale d’interrogatorio PP
18.2.2016 a pag. 10 da riga 23 a 24, il Presidente chiede a IM 2 se conferma o
meno le cifre indicate nell’atto d’accusa che riprendono le conclusioni di cui
a pag. 7 del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 31.8.2016 a pag. 7
(AI 217) secondo cui:
-- sono stati
prelevati a contanti Euro 79'933.78, di cui Euro 50'000.- per le sue necessità
a seguito dell’autorizzazione di IM 1;
-- sono stati
eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 1 per Euro 102'525.33
-- sono stati
eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 2 per Euro 67'463.57;
rispettivamente se può indicare quale è la
parte dei prelievi a contanti di Euro 29'933.78, pari a Euro 79'933.78 ./. Euro
50'000.-, che sono stati trattenuti per sé.
R IM 2: Riconosco di mia spettanza i
primi tre bonifici e quello all’__________ per complessivi 48'150.26 Euro. Gli
altri bonifici sono stati fatti al solo ed esclusivo beneficio di IM 1. Non ho
mai prelevato né trattenuto denaro contante per me. Gli Euro 79'933.78 indicati
nell’atto d’accusa fanno parte dell’importo di Euro 96'000 e spiccioli consegnati
a IM 1”
(VD 26.10.2020 a pag. 3 III R)
11.2. per il reato di
appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1.2 a pag. 6 e 7 e
B) 2 a pag. 10 e 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 è sostanzialmente reo confesso,
confermando i fatti e l’imputazione a danno dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3 nella
sua veste di amministratore de facto del loro patrimonio, seppur riconoscendo solo
un suo indebito profitto di fr. 30'000.-. In questo senso si richiamano
espressamente le sue dichiarazioni nei suoi VI PP 20.4.2016 a pag. 3 e 3.6.2016
da pag. 6 a 7 nonché PS 13.5.2016 da pag. 3 a 7, fermo restando che nel suo VI
PP 10.11.2016 ha ammesso:
"
di aver impiegato indebitamente parte del denaro dei coniugi __________.
Voglio però dire che avevo anche delle parcelle da incassare e comunque per la
mia attività di pseudo-curatore non ho mai fatturato nulla, ma non lavoravo
certamente a titolo gratuito. Ammetto quindi unicamente un indebito complessivo
pari a CHF 30'000.-”
(VI PP IM 1 10.10.2016 a pag. 9)
Al dibattimento IM 2 si è riconfermato nelle proprie
dichiarazioni, riconoscendo i fatti e l’accusa limitatamente all’importo di fr.
30'000.- (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 IV R).
11.3. in merito all’accusa di
infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (di seguito
solo LArm e art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai punti (di seguito solo pti.)
3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 rispettivamente B) 3 a pag. 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM
Considerandi
2.
ha confermato i fatti negando tuttavia qualsiasi responsabilità penale,
riferendo di essersi limitato a custodire delle armi che un suo cliente, tale __________,
gli aveva affidato riponendole in una cassetta di sicurezza presso la
succursale di __________ della Banca __________, senza tuttavia chiedere un’autorizzazione
per la relativa detenzione (VI PS 13.5.2016 a pag. 3 e 30.5.2016 da pag. 5 a 6
nonché PP 3.6.2016 a pag. 8 e 10.10.2016 a pag. 10), posizione poi ribadita in
aula dove ha precisato che la consegna delle armi ad opera di __________
potrebbe essere avvenuta già nel corso dell’anno 2013 e di non ritenere che
attraverso la loro detenzione possa in qualche modo aver violato le norme della
LArm (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 V R e a pag. 4 I R).
B) IM 1
12.
A seguito d’istanza di
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale inoltrata dal PP il
24.3.2016
(AI 79), in data 13.5.2016 IM 1 è stato sentito a verbale dinanzi al
Tribunale di __________ (AI 147), dove si è avvalso della facoltà di non rispondere.
L’11.5.2016, per il tramite del suo difensore DUF 1, questo imputato, inviando un
suo memoriale difensivo (AI 140), ha fornito la sua versione dei fatti, negando
qualsivoglia coinvolgimento penale, contestando i fatti e l’imputazione di cui
al pto. 1 a pag. 1 e A) a pag. 4 dell’AA (doc. TPC1), confermando unicamente di
aver avuto una relazione sentimentale con l’AP ACPR 1 poi conclusasi, sostenendo
di averla aiutata a trasferire il suo capitale dal suo conto di __________ in
quanto il di lei fratello stava cercando di impadronirsene nonché di averle
restituito, oltre € 20'000.- con bonifico bancario, l’integralità del suo
denaro attraverso consegne brevi manu in contanti:
"
La signora ACPR 1 aveva voluto spostare il capitale da __________
perché a suo dire il fratello __________ stava dilapidando il patrimonio di
famiglia. Inoltre, il fratello avrebbe tentato di far pignorare un suo
Dispositivo
appartamento a __________ per saldare dei debiti. Per questi motivi avevo
chiesto a IM 2 se era possibile darle una mano.
lo ho più volte accompagnato la signora ACPR
1 a __________. Inizialmente non sapevo nemmeno che si recava in Banca. lo
sbrigavo le mie faccende, in relazione all'appartamento che possedevo, e la
lasciavo dove lei mi indicava. Solo l'ultima volta che l'ho accompagnata mi ha
chiamato dicendomi di raggiungerla al __________. In tale occasione l'ho dunque
raggiunta e ho conosciuto e parlato con il suo consulente.
La relazione sentimentale con la signora ACPR
1 è poi terminata perché lei era piuttosto ossessiva, mi stava troppo addosso
ed inoltre aveva dei comportamenti che mi infastidivano. Non è vero che ero
diventato aggressivo.
In relazione alle somme di denaro, non
corrisponde al vero che la signora ACPR 1 si è vista restituire unicamente la
somma di 20'000 euro tramite bonifico, bensì ha ricevuto il resto del suo
denaro da me in contanti. Le persone da me indicate al punto due della presente
memoria potranno confermare che la signora ACPR 1 si recava a casa mia a
ritirare delle buste contenenti dei contanti.
(…)
Corrisponde invece al vero che IM 2 mi ha
consegnato in Italia in contanti, in più volte, euro 96'000.--, come indicato
nella ricevuta di data 27.02.'15. A mia volta ho consegnato, in più volte, tale
somma alla signora ACPR 1, come già affermato al punto 7 del presente memoriale“
(AI 140 da pag. 2 a 4)
IM 1 ha altresì contestato che il denaro usato da IM 2 per far fronte
al pagamento dei suoi debiti personali provenisse dagli averi dell’AP ACPR 1,
trattandosi, a suo dire, di un capitale di sua appartenenza a lui affidato in
via fiduciaria al coimputato tempo addietro i fatti qui in esame:
"
A dicembre 2014 IM 2 mi aveva chiesto se gli prestavo euro
50'000.-- per effettuare un'operazione con la __________ e che mi ha detto che
mi avrebbe restituito integralmente tale somma con un'unica consegna di denaro
contante oppure in modo dilazionato consegnandomi euro 5'000.-- al mese. Tale
richiesta, e la rispettiva concessione del prestito era avvenuta verbalmente.
Gli euro 50'000.-- non erano quelli versati dalla signora ACPR 1, bensì soldi
miei che aveva affidato fiduciariamente a IM 2. L'autorizzazione (datata
21.10.2014) prodotta agli atti è stata allestita da me successivamente, su
esplicita richiesta di IM 2, il quale, quando ha capito di trovarsi nei guai,
mi ha supplicato di aiutarlo, facendomi dichiarare che Io autorizzavo ad
utilizzare euro 50'000.-- dei soldi versati dalla signora ACPR 1 e facendomi
pure dichiarare che me li aveva restituiti in data 20.01.'15. In realtà, la
restituzione non c'è mai stata ma io ho firmato il documento su richiesta di IM
2 perché appunto era disperato.
(…)
Non è vero che avevo dei problemi
finanziari e nemmeno che IM 2 mi ha concesso dei prestiti. IM 2 ha comprato per
lui una Porsche, mentre la BMW doveva acquistarla per me ma utilizzando i miei
soldi che lui deteneva fiduciariamente per mio conto. Doveva pure pagare
l'affitto del mio appartamento a __________. IM 2 ha però solo pagato la metà
dell'affitto annuo e il resto ho dovuto pagarlo io.
Corrisponde al vero che in un'occasione ho
ricevuto 1'500.-- euro o franchi da tale __________, detto __________, a __________
presso l'__________. Erano soldi di mia pertinenza. Avevo conosciuto __________
nel 2012 in Italia in occasione di un incontro con IM 2.
Non corrisponde al vero che io avevo un
debito con IM 2 di euro 90'000.-- e che gliene avevo restituiti solo 20'000.--.
Nel 2012 gli avevo consegnato euro 100'000.-- in contanti, soldi di mia
pertinenza che doveva detenere a titolo fiduciario. Mi avrà restituito euro
50'000.-mentre gli altri non li ho mai più rivisti”
(AI 140 a pag. 3 e 4)
13. Al dibattimento il
Presidente ha chiesto all’avv. DUF 1 se il suo assistito avrebbe accettato
l’accusa di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) se fosse stato presente. Il legale ha
dichiarato di non aver ricevuto disposizioni specifiche in merito e ha quindi
richiamato il memoriale difensivo del suo assistito (AI 140) nonché il verbale
rogatoriale del Tribunale di __________ (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 III e IV
R).
VIII) Altre risultanze
d’istruttoria
14. La Corte, a fondamento
del proprio giudizio, richiama le seguenti risultanze d’istruttoria:
14.1. in merito ai reati di
truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui ai pti. 1 e A) dell’AA (doc. TPC 1), di appropriazione
indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1 e 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) e di
riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B) 1 dell’AA (doc.
TPC 1):
14.1.1. i seguenti passaggi della
denuncia penale 10.11.2015, con i relativi allegati dell’AP ACPR 1 nei
confronti di IM 1 e IM 2 per i titoli di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via
subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP):
“1.
La denunciante conosce IM 1 a metà maggio 2014 ad una
festa a __________, il quale la seduce e dalla sua posizione dominante le fa
credere di poter effettuare con persona di fiducia avvocato IM 2 in Svizzera
degli investimenti redditizi.
Ostenta ricchezza da maggio ad
ottobre e dichiara di far parte di una posizione internazionale in alta finanza
e di far parte della nota ricca famiglia __________ ex titolare della __________.
Convince la denunciante che sicuramente avrebbe potuto far fruttare anche i
suoi risparmi con possibilità di avere un buon rendimento mensile.
2. La denunciante viste anche le
garanzie di professionalità date dalla funzione dell'avvocato IM 2 accetta di
investire i sui risparmi e di inviarli a quest'ultimo in gestione fiduciaria,
sebbene non lo avesse mai incontrato né sentito.
3. L'avvocato IM 2 invia in data 29
settembre 2014 lo scritto con cui autorizza la denunciante ad effettuare il
versamento dei fondi sul di lui conto clienti (doc. 8, purtroppo il
testo è poco leggibile e per facilità di lettura è stato trascritto sotto a
mano).
4. Alle date sopra indicate (e
comprovate dai doc. 2 e doc. 3) la denunciante bonifica pertanto
sul di lui conto le due somme di euro 140’175.- e di euro 130’165.- per totali
euro 270'340.-.
5. IM 2 invia poi in data
22.10.2015 a IM 1 il testo di autorizzazione che la denunciante doveva
conferire a favore di IM 1 di dare disposizioni d'investimento sugli averi (doc.
9), la quale lo firma e lo invia direttamente per posta-e all'avvocato IM 2 in
data 22.10.2014 (doc. 10). Documento mai inviato in originale.
6. Alla fine di ottobre la
denunciante chiede indicazioni sul denaro depositato a IM 2 e chiede a IM 1 di
far bonificare da IM 2 euro 20'000.- per bisogni personali.
A seguito di ciò IM 2 versa
euro 20'000.- con valuta 31.10.2014 alla denunciante (doc. 4). Nulla
poteva ancora immaginare di quello che le sarebbe successo in seguito.
7. Nel corso del mese di novembre
la denunciante è occupata per seri motivi di salute che la vedono ricoverata
per quindici giorni con conseguente convalescenza di altre due settimane.
8. Sotto le vacanze natalizie la
denunciante si rivede con IM 1 e subito dopo cessa la loro relazione
sentimentale, motivo per cui a gennaio la denunciante comunica a IM 1 che
avrebbe chiesto a IM 2 di restituirle l'intero importo da questi detenuto in
gestione fiduciaria.
9. Si rivolge poi all'avv. __________
con studio a __________, il quale interviene ripetutamente chiedendo
all'avvocato IM 2 la restituzione del denaro, ma senza esito (cfr. plico di
documenti da doc. 11 a doc. 15. Si rivolge poi all'avvocato RAAP
1 in __________, ma anch'egli interviene senza successo.”
(AI 1 a pag. 2 e 3)
14.1.2. le seguenti dichiarazioni
istruttorie dell’AP ACPR 1 nel suo VI PP 1.12.2015:
“Mi ha proposto di investire
il denaro tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano
giornalmente. Questi avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a
mio favore in maniera più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da
avere io sempre accesso immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a
__________. In occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio
consulente se fosse stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi
in conto in vista di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel
frattempo IM 1 mi ha raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha
spiegato al mio consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso
che così come proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima
prova che si trattasse di una persona competente.
(…)
Tornando alla domanda, non mi ha mostrato alcun documento,
eccetto quello prodotto dall'Avv. IM 2, doc. 8 di denuncia. Mi sono fidata di IM
1 e di un professionista come IM 2. Non ho visto prospetti di investimenti, ma
il primo step era il bonifico a favore di IM 2 in attesa di definire gli
investimenti. Devo pero precisare il momento temporale in cui si sono svolti
questi fatti. Dopo i primi mesi primaverili ed estivi da fidanzatini, io avevo
sempre più problemi __________ ed è lui stesso ad avermi spinta ad operarmi.
L'ultima visita a __________ in banca, quella in cui lui stesso, ha prospettato
l'operazione al mio consulente, si è svolta in settembre 2014. Successivamente
ho aderito alla proposta visto quanto accaduto in banca, la sua competenza ecc,
ed è stato preparato il carteggio necessario, e meglio i doc. 8, 9 e 10 di
denuncia che precedono il mio ordine di bonifico e il 16 ottobre 2015 ho disposto
il primo bonifico in favore di IM 2 e il secondo in data 22 ottobre 2015. Nel
frattempo io ho effettivamente deciso di operarmi. Mi ha accompagnata in
clinica lui stesso il 29 ottobre 2014. Fra convalescenza e suoi viaggi
all'estero ci siamo visti di sfuggita un paio di volte fino a Natale. Con varie
scuse, che all'epoca non avevo ritenuto tali, mi teneva lontana, lo mi sentito
quasi in debito con lui perché mi aveva molto sostenuta psicologicamente in
vista dell'intervento, tanto che mi aveva pure fatto riavere in fretta e furia
gli EUR 20'000.00 dal mio patrimonio.
(…)
ADR che non ho firmato contratti o altri documenti, eccetto
l'ordine di bonifico e quanto necessario per provvedere al bonifico a IM 2.
Devo dire che l'operazione era divisa in un primo step -bonifico a IM 2- e nel
secondo step tramite cui sarebbe stato investito il patrimonio. Per il secondo
step avevo ricevuto da IM 1 una email con la bozza del testo della procura
tramite cui conferivo facoltà di dare disposizioni sui miei averi a IM 1 (doc.
9 di denuncia). lo ho poi effettivamente compilato a computer la procura
inserendo il nominativo di IM 1 cui conferivo procura, ho stampato e firmato la
procura e poi l'ho scansionata e mandata direttamente a IM 2 (doc. 10 di
denuncia). Francamente, per rendere ufficiale e attuabile la procura, mi
aspettavo che si dovesse procedere con atti notarili o con invio di dati con
firma originale. Questo per dire che tramite quella procura da me sottoscritta
e inviata a IM 2 non pensavo che IM 1 e IM 2 potesse già movimentare il mio
denaro.
(…)
ADR che IM 2 non l'ho mai visto, né sentito telefonicamente. Era IM
1 che teneva i contatti. Come detto lo sentivo sempre parlare con tale __________
e pensavo fosse appunto IM 2”
(VI PP ACPR 1 1.12.2015
da pag. 5 a 7)
14.1.3. le dichiarazioni
istruttorie di __________ nel suo VI PS 4.4.2015 da pag. 2 riga 7 a pag. 3 riga
16 e di __________ nel suo VI PS 17.10.2016 da pag. 2 riga 27 a pag. 3 riga 17
in merito alle consegne di denaro da IM 2 a IM 1;
14.1.4. la documentazione
cartacea rinvenuta presso l’ufficio di IM 2 in data 9.2.2016 e 18.2.2016 a
seguito dei relativi ordine di perquisizione e sequestro (AI 20, 23 e 27), in
particolare quella denominata “incarto ACPR 1/IM 2/IM 1”;
“mappetta
bianca IM 1” e “mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - __________”
(doc. TPC 1 a pag. 12);
14.1.5. tutta la documentazione relativa
alla perquisizione bancaria del conto numero (di seguito solo nr.) __________
valuta €, rubrica clienti, presso __________ intestato a IM 2; da cui risultano
gli accrediti ad opera dell’AP ACPR 1 in data 20 e 23.10.2014 per complessivi €
270'000.-, rispettivamente il loro impiego attraverso versamenti bancari e
prelevamenti di cassa (AI 11);
14.1.6. le seguenti
considerazioni nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria (di seguito solo
RPG) 31.8.2016 (AI 217):
“la fattispecie; ACPR 1 - IM 1 - IM 2
IM
2 e IM 1 si cono conosciuti circa nel 2006 / 2007 presentati da conoscenti
comuni. Da lì i due sono diventati amici e IM 1 consultava sovente IM 2 per
questioni relative a sue operazioni finanziarie.
In
quel periodo IM 1 aveva una relazione sentimentale con ACPR 1, ma nonostante la
loro amicizia IM 2 ed ACPR 1 non si sono mai incontrati, tranne se non per il
fatto di un paio di telefonate dove i due hanno parlato, ma sempre comunque
tramite il telefono cellulare di IM 1.
IM
2, su richiesta di IM 1, metteva a disposizione il suo conto clienti rubrica
Euro presso Banca __________ per trasferirci dei fondi di pertinenza di ACPR 1.
Infatti in data 20 ottobre 2015 veniva fatto un primo accredito proveniente da ACPR
1 di EUR 140'000.00 ed in data 23 ottobre 2014 un secondo accredito di EUR
130'000.00, sempre proveniente da ACPR 1.
IM
1 e IM 2 spiegavano il motivo di tali operazioni nel fatto che ACPR 1 voleva
trasferire questo denaro da __________ all'Italia e non voleva che suo fratello
venisse a conoscenza di questo fatto, questo in quanto vi erano dei problemi
tra lei ed il fratello.
Una
volta venuto in possesso del denaro, IM 2 chiedeva a IM 1 se ne poteva avere in
prestito, per suoi affari personali EUR 50'000.00, richiesta che veniva accolta
da IM 1. Il loro accordo verbale prevedeva anche la restituzione dell'intero
importo entro il 31 dicembre 2014, oppure in maniera dilazionata nel tempo.
Fatto
questo non confermato da IM 1 che dichiarava gli EUR 50'000.00 prestati a IM 2
non provenivano da ACPR 1 ma provenivano da suoi fondi personali.
In
data 29 ottobre 2014 veniva fatto un bonifico in favore di ACPR 1 di EUR
20'008.42 con la causale "prestito".
Da
un'analisi dei conti di IM 2 presso Banca __________ rubrica clienti EUR è
emersa la seguente movimentazione nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2014
ed il 15 dicembre 2014:
Situazione iniziale della relazione
15.92
Accrediti totali (tutti
provenienti da ACPR 1)
270'000.00
Versamenti in favore di ACPR 1
-20'008.42
Prelievi a contanti (tutti eseguiti da IM 2)
-79'933.78
Bonifici in favore di
creditori di IM 1 (__________, __________ su relazione estera con causale "affitti IM 1")
-102525.33
Trasferimenti ed ordini di pagamento per questioni professionali o personali
riconducibili a IM 2 (__________, a __________ per
affitti __________,
__________, __________, __________ e __________)
-67'463.57
Piccole spese varie comprese quelle di tenuta conto
-62.98
Situazione finale della relazione
21.84
(AI 217 a pag. 6 e 7)
14.2. in merito al reato di
appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________ di
cui ai pti. 2 dell’AA (doc. TPC 1), B) 1 e 1.2 dell’AA (doc. TPC 1) e B) 2 dell’AA
(doc. TPC 1):
14.2.1. gli scritti dell’autorità
regionale di protezione __________, sede di __________ (AI 106);
14.2.2. le dichiarazioni
istruttorie di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 4 riga 14 a pag. 5
riga 31 e di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 2 riga 51 a pag. 4 riga
26 in merito alle finanze dei coniugi __________, alla gestione delle loro
spese e alla loro contabilità;
14.2.3. tutta la documentazione
relativa alla perquisizione bancaria delle relazioni nr. __________ e __________
intestate a ACPR 2 e ai coniugi __________ presso Banca __________ e __________,
succursale di __________, dalla quale si evincono i numerosi prelevamenti di
cassa ad opera di IM 2 (AI 133);
14.2.4. la documentazione
cartacea rinvenuta presso l’ufficio / abitazione di IM 2 il 21.4.2016 a seguito
del relativo ordine di perquisizione e sequestro (AI 123), segnatamente quella riferita
alla contabilità dei coniugi __________;
14.2.5. le
seguenti considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):
“2a fattispecie; __________ - IM 2
I
coniugi __________ già domiciliati ad __________, a causa dei loro problemi di
natura comportamentale sono stati oggetto d'interesse da parte delle autorità
di vigilanza delle persone. E meglio, la gestione delle loro finanze era già
stata affidata ad un curatore, tale __________ A seguito di loro lamentele nei
confronti di quest'ultimo ed anche per loro scelta personale, da almeno il 1995
era subentrato al suo posto il qui imputato IM 2.
Precisiamo
che IM 2 aveva assunto questa carica senza avere un mandato formale.
Come
da sue ammissioni, IM 2 si è reso responsabile, approfittando del fatto di
avere libero accesso ai conti dei __________, di aver utilizzato loro beni ed
averne disposto per se stesso a proprio vantaggio.
Analizzando
le relazioni bancarie di pertinenza dei __________ su cui IM 2 aveva procura e
sulla scorta della documentazione sequestrata presso l'ufficio IM 2, è stato
possibile elaborare la seguente tabella:
Prelevamento in
contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca __________
intestata a ACPR 2
CHF
17'190.00
Prelevamenti in contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca
CHF
__________
intestato a ACPR 2 e ACPR 3
270'078.53
Spese sanitarie __________ (come da documentazione
sequestrata presso ufficio
CHF
IM
2 ad __________)
49'350.86
Spese
varie __________ (come da documentazione sequestrata presso ufficio
CHF
IM 2 ad __________)
123'442.02
__________
ricevute di cassa / rimborsi vari(come da documentazione
CHF
sequestrata
presso ufficio IM 2 ad __________)
78'108.85
CHF
CHF
totali
287'268.53
250'901.73
Totale
malversazioni
CHF
36'366.80
(AI 217 a pag. 7 e 8)
14.3. in merito al reato di
infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai pti. 3, B) 2 e B)
3 dell’AA (doc. TPC 1):
14.3.1. le dichiarazioni
istruttorie di __________ nel suo VI PS 21.6.2016 da pag. 4 riga 15 a pag. 5
riga 6 ma in particolare:
“È a questo punto che ho preso le
armi e deciso di parlare con il mio legale di fiducia, ossia IM 2.
IM 2 era il mio avvocato di fiducia,
in particolare si era occupato di gestire una barca che faceva capo ad una
società che era ormeggiata a __________ e quindi ho chiesto a lui come avrei
potuto custodire queste armi assicurandomi che nessuno potesse avere accesso
alle stesse. Lui mi ha proposto di metterle nella sua cassetta di sicurezza
assicurandomi che solo lui ne aveva accesso”
(VI PS __________ 21.6.2016 a pag. 4)
14.3.2. l’esito della
perquisizione effettuata il 12.5.2016 all’interno della cassetta di sicurezza
nr. __________ di IM 2 presso Banca __________, succursale di __________ (AI
141 e 150);
14.3.3. le seguenti
considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):
"
3a fattispecie __________ - IM 2
A seguito della perquisizione effettuata in
data 12 maggio 2016 presso la banca __________ agenzia di __________, dove sono
state perquisite due cassette di sicurezza (nr. __________ e __________) di
pertinenza di IM 2, all'interno della cassetta di sicurezza nr __________ sono
state ritrovate le seguenti armi da fuoco:
1. Una pistola SIG __________;
2. Una Pistoia Glock BMW __________;
3. Una pistola SIG Sauer __________ __________,
4. Una pistola AMT MAC Magnum;
5. Una pistola SIG __________ __________;
6. Una pistola a tamburo __________.
Tutte le armi elencate (compresi gli
accessori non elencati come i caricatori e le fondine), sono di proprietà di __________.
__________ e IM 2 si sono conosciuti in
quanto quest'ultimo era avvocato di fiducia di __________ e gestiva una barca
ormeggiata a __________ che era intestata ad una società riconducibile allo
stesso __________.
__________ possedeva dette armi in quanto
appassionati di tiro ed iscritto presso una società di tiro con sede presso lo
stand di tiro sito a __________. Nel 2005 / 2006, __________ lasciava la
Svizzera prendendo domicilio all'estero. Questo fatto lo ha portato, visto che
non aveva la possibilità di portare con sé le armi, a chiedere all'allora suo
legale IM 2, se conosceva un posto dove poter lasciarle. Di seguito IM 2 gli proponeva,
come favore personale, di lasciarle nella sua cassetta di sicurezza presso la
banca __________ di __________. In seguito a questo deposito, dette armi non sono
più state toccate da nessuno”
(AI 217 a pag. 9)
14.3.4. lo scritto della Sezione
polizia amministrativa, __________ dell’8.9.2016 sulle sequestrate armi così
come rinvenute all’interno della sopracitata cassetta di sicurezza (AI 219);
14.3.5. il DA 6132/2016 del 30.12.2016
emesso nei confronti di __________ dal MP del Cantone Ticino per il reato di
infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 LArm) per aver detenuto senza diritto e
custodito in modo scorretto le armi e gli accessori di cui ai pti. 3, B) 2 e B)
3 dell’AA (doc. TPC 1 e 49).
IX) Le imputazioni dell’AA
15. In merito ai quattro
capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) si ricorda, in diritto, come:
15.1. giusta l’art. 12 cpv. 2
CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10
cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti
a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne
accolli il rischio;
15.1.1. la seconda frase
dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (sentenza non
pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_621/2010 del 20.5.2011
considerando, di seguito solo consid., 5.2 e decisione del Tribunale federale,
di seguito solo DTF, 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene
possibile che l'evento o il reato si produca e cionondimeno agisce poiché
prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur
non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 che conferma la
sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP,
17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3, STF 6B_458/2009 del 9.12.2010 consid.
5.1.1, 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010
consid. 5.2, DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9
consid. 4.1, 131 IV 1 consid. 2.2, 125 IV 242 consid. 3c e 121 IV 249 consid.
3a, sentenze della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo
CARP, 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94
del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013
consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente
sentenza della CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Il discrimine tra
dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché in entrambi
i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca
(STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l'autore ha
accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che
egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del
risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla
negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9.4.2009 consid. 3.1 e DTF 130 IV 58
consid. 8.4). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non
della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 e DTF 1331V 1
consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per
un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile,
non si realizzi. Come si è visto vi è per contro dolo eventuale quando l'autore
ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché
lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non
desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2, 6B_458/2009 del 9.12.2010
consid. 5.1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2, DTF 133 IV 1 consid.
4.1 e 130 IV 58 consid. 8.3, CARP 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016
consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152
e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011
consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Di
regola, la volontà dell'interessato può essere dedotta, in mancanza di
confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può
desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la
possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che
si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222
consid. 5.3 e 130 IV 58 consid. 8.4 nonché CCRP 17.2009.59 del 9.6.2010 consid.
4.3.c). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha
accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare
la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota
all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e
2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità
che tale rischio si realizzi alla luce delle circostanze concrete e
dell'esperienza della vita, tanto più fondata risulterà la conclusione che
l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento
dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2, DTF 135 IV
12 consid. 2.3.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2 e 133 IV 1 consid. 4.1, CARP Inc.
17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94
del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013
consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP
17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c). La probabilità deve essere di un grado
elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF
6B_519/2007 del 29.1.2008 consid. 3.1 e DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Altri
elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo
nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2 e
6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2., DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 133 IV 1
consid. 4.6, 130 IV 58 consid. 8.4 e 125 IV 242 consid. 3c, CARP 17.2015.148+168
e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014
consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1
nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1
del 21.4.2010 consid. 2.6 e 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c);
15.2. giusta l’art. 146 cpv.
1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP)
sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto come
giusta il cpv. 2 di detta norma la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) sino
a dieci anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 90
aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa;
15.2.1. il reato presuppone un
inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne
o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18)
oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o
non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di
verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia
particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di
menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più
menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una
scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche
una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non
è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata
dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero
dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna
avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti
particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV
197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un
minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165 nonché STF
6B.409/2007 del 9.10.2007 e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare
che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare
alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve
essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima
può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si
è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le
più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è
necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia
usato la massima diligenza e assunto tutte le misure di prudenza che si
imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato
le misure fondamentali di prudenza (DTF 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28 nonché
STF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del 6.11.2006). Oltre al presupposto
oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del
truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un danno
patrimoniale, il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di
una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento
degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a e
121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale
e il danno. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato, l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP) è
comunque sufficiente. L’infrazione è consumata quando vi è un danno ma non è
necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto;
15.3. giusta l’art. 138 n. 1
CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una
cosa mobile altrui che gli è stata affidata rispettivamente indebitamente
impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è
punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria (art. 34 segg. CP);
15.3.1. due sono gli elementi
oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e
l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è
l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di
procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal
rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo
è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per
conservarli (DTF 120 IV 278 consid. 2 e 118 IV 34 consid. 2b). L’appropriazione
indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in
cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle
istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1). Una cosa o un valore
patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di
farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con
l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli. Un tale obbligo si può
fondare su un accordo esplicito o tacito (DTF 120 IV 117). L’affidamento
comporta tre elementi ben definiti: anzitutto l’autore deve aver ricevuto la
cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre, in secondo
luogo il possesso, rispettivamente il potere dell’autore di disporre del bene
esclude quello dell’avente diritto, rispettivamente e per finire il
trasferimento del possesso, cioè il potere di disporre del bene dall’avente
diritto all’autore del reato, è fondato su un obbligo di restituzione al primo,
rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone. La
concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna
di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento. Inoltre, secondo la
dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario
che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso
e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore
unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo,
appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e
commette un furto (art. 139 CP). Il Tribunale federale, di seguito solo TF, ha
per contro ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CP della
persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al
proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di
quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il
furto ai sensi dell’art. 139 CP;
15.4. giusta l’art. 305bis n.
1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine,
il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo
presumere che provengono da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o da un delitto
fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre
anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);
15.4.1. il reato ha per fine la
sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP)
o da un delitto fiscale qualificato. Si tratta di un’infrazione di esposizione
a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21.10.2010 consid. 4.2 e
6B_334/2007 dell’11.10.2007 consid. 7.1.). Gli elementi costitutivi oggettivi
dell’art. 305bis n. 1 CPS sono l’esistenza di un valore patrimoniale, l’esistenza
di un reato precedente, un legame di provenienza tra il valore patrimoniale e
il reato precedente e un atto suscettibile di vanificare l’accertamento, il
ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale. Dal profilo soggettivo il
reato è di natura intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP). Il dolo eventuale è
comunque ritenuto sufficiente (art. 12 cpv. 2 CP e STF 4A_653/2010 del 24.6.2011
consid. C.3.2.3). L’autore deve volere o accettare che il comportamento che decide
di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve
inoltre sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene
da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). A questo proposito, è sufficiente che abbia
conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla
provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La
giurisprudenza ha precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le
circostanze particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua
qualificazione giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e e 119 IV 242 consid. 2b
nonché STF 6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.). Sono stati riconosciuti
come atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento
o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP, tra i tanti,
il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto,
come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV
33, consid. 5.1 e STF 6b_649/2015 del 4.5.2016 consid. 1.4) il cambio del
taglio dei biglietti, la conversione in moneta straniera (DTF 122 IV 211
consid. c.2c), l’apertura di conti bancari in vista della ripartizione del
bottino di un crimine (DTF 136 IV 188 consid. c.6.1 e 120 IV 323 consid. 4), il
posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in
questione non appartenga all’autore del crimine (DTF 127 IV 20 consid. 3b, 124
IV 274 consid. 4 e 119 IV 242 consid. 2d);
15.5. giusta l’art. 33 cpv. 1
lett. a) LArm è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) fino a tre anni o
con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque intenzionalmente senza
diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica,
modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul
territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente,
accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni ricordato come ai sensi
dell’art. 12 di detta legge è legittimato al possesso di un’arma, di una parte
di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma
chi ha acquistato legalmente l’oggetto;
15.6. giusta l’art. 10 cpv. 3
CPP se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di
fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole
all’imputato;
15.6.1. il principio in dubio
pro reo è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP)
garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il
giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più
sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel
modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,
tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza
assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che
dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell’imputato. Il TF s’impone in quest’ambito un certo
riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato,
nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse
la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in
dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio
(DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue
conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato
(DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di
prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza
può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri
peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice;
15.7. giusta l’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto;
15.7.1. questo principio non
significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del
giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi
giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore
delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,
dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli
atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere
vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF
133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art.
10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion
per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior
valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello
stesso imputato o di una parte lesa. Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo
approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data
congrua motivazione, il giudice continua a disporre di un ampio potere di
appezzamento.
16. In relazione ai vari
capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) la Corte, tenuto conto di tutte le
risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha deciso quanto segue:
16.1. IM 2 è stato prosciolto
dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) e
alternativamente, sempre in relazione alla fattispecie ACPR 1, di
appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. B 1 e B 1.1 dell’AA nonché doc.
TPC 1) non essendo dati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dei
reati in parola (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3, 3.1 e 3.2). La Corte è
giunta infatti alla conclusione che dietro l’agire dell’imputato non vi è mai
stata alcuna volontà ingannatoria rispettivamente truffaldina nei confronti
della danneggiata. Pacifico che IM 2, vista anche la sua formazione
professionale, ha operato in modo negligente e superficiale nella gestione
della fattispecie ACPR 1, ma è anche vero che quest’ultimo si è limitato a dar
seguito non solo alle indicazioni di IM 1, suo amico di vecchia data, ma anche della
stessa AP, la quale aveva autorizzato il coimputato a disporre dei suoi averi -
o almeno questa era la situazione palesata agli occhi di IM 2 - sulla base
della autorizzazione da lei compilata così come trasmessagli il 22.10.2014 (AI
1 doc. 9 e 10). Tale versione dei fatti è stata confermata anche da IM 1, il
quale, in corso di inchiesta, ha sempre riferito che a IM 2 era stato
comunicato di ricevere il denaro sul proprio conto in modo che lui e l’AP ne
potessero usufruire senza possibili restrizioni fiscali e/o ingerenze dal di
lei fratello. L’imputato non ha messo in atto alcuna azione per trarre in
inganno questa AP e nemmeno era d’accordo con IM 1 per la perpetuazione
congiunta del reato, ma, peccando di superficialità e leggerezza, si è solo attenuto,
salvo prova contraria qui non data, ad eseguire le istruzioni ricevute in
perfetta buona fede. Per quanto concerne l’imputazione alternativa di appropriazione
indebita (art. 138 n. 1 CP) si ricorda come, oltre all’affidamento dei valori
patrimoniali, per il riconoscimento di questo reato è richiesta la violazione
del rapporto di fiducia che si verifica nel momento in cui l’autore decide di
utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF
129 IV 259 consid. 2.2.1). Nel caso concreto, in corso di inchiesta e poi al
dibattimento, IM 2 ha più volte riferito di aver utilizzato gli averi dell’AP ACPR
1, in parte per consegnarli al coimputato e/o ai suoi creditori e, in parte,
nella misura di € 50'000.- consegnatigli da IM 1 come prestito, per far fronte
a proprie spese ma ciò sempre previo esplicito consenso del coimputato, persona
che, si ricorda, agli occhi di IM 2 aveva piena facoltà di dare disposizioni
sul patrimonio dell’AP in forza della loro relazione sentimentale e dell’autorizzazione
che la stessa gli aveva conferito (AI 1 doc. 9 e 10). Quale logico corollario
di quanto sopra ne consegue che IM 2 non ha dunque mai fatto uso del denaro in
modo difforme dalle istruzioni ricevute, posto come, dal suo punto di vista,
l’importo bonificatogli da __________ veniva sì trasferito con la causale “acquisto
azioni partecipazioni societarie”, ma la reale motivazione era invece quella
di poi metterlo a completa disposizione di ACPR 1 e, soprattutto, di IM 1 senza
alcun impedimento o restrizione di natura fiscale rispettivamente famigliare.
Parallelamente, in merito all’utilizzo di tale importo di € 50'000.- da parte
di IM 2 e contrariamente a quanto indicato a pag. 6 dell’AA (doc. TPC 1) non vi
è agli atti prova certa che anche i bonifici relativi a __________ per € 9’000.-
(€ 7'000.- + € 2'000.-) e __________ per € 10'313.31 siano stati fatti a suo
favore e non di IM 1 (VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7 da riga 21 a 44), col che,
in applicazione anche solo del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP),
il dover constatare l’assenza di non autorizzati prelievi sopra il concesso
prestito di € 50'000.-, utilizzato concretamente poi solo fino a € 48'150,26 (€
16'834.34 + € 15'150.99 + € 6'156.48 + € 10'008.45).
16.2. IM 2, non conoscendo le
reali intenzioni di IM 1, segnatamente le macchinazioni da quest’ultimo messe
in atto per trarre in inganno ACPR 1 e convincerla a riversare il suo denaro
sul di lui conto clienti preso __________, non poteva avere alcuna
consapevolezza né tantomeno presumere che il valore patrimoniale di cui avrebbe
disposto avesse origine illecita o provenisse dal reato a monte di truffa (art.
146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) per cui oggi IM 1 è stato ritenuto
colpevole (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1). Da ciò il proscioglimento di IM 2
dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto.
B 1 dell’AA (doc. TPC 1 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3).
16.3. Avendone invece adempiuto
le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 2 è stato condannato per il reato
di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. 2, B 1 e 1.2 nonché B. 2
dell’AA e doc. TPC 12) a danno dei coniugi __________ per avere ad __________ e
altre imprecisate località, per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, nel periodo 13.1.2006 / 21.1.2016, nella sua veste di amministratore
di fatto del loro patrimonio, ripetutamente impiegato a profitto proprio,
tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione
di fr. 30'000.- (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1). La Corte,
facendo proprie le argomentazioni dell’imputato e della sua difesa, richiamato il
principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), lo ha prosciolto da predetta
imputazione limitatamente all’importo di fr. 6'366.80 (VD 26.10.2020 all. 2 a
pag. 2 pti. 3 e 3.2) non essendovi la prova certa e inconfutabile che l’imputato
si sia indebitamente appropriato anche di questo importo, visto anche la mole e
la confusione della documentazione relativa alla contabilità di questi coniugi così
come rinvenuta nell’ufficio / abitazione di IM 2 (AI 123).
16.4. Non condividendo la
tesi difensiva, richiamata la modifica dibattimentale prospettata dalla Corte (VD
26.10.2020 all. 1 a pag. 4), IM 2 è stato condannato per il reato di infrazione
alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, pti. 3, B 2 e B 3 dell’AA e doc. TPC 1)
per avere, senza diritto, a __________, nel periodo 26.10.2013 / 12.5.2016,
posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1 pistola Glock BMW __________,
1 pistola SIG Sauer __________ __________ con fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum
__________ con caricatore, 1 pistola SIG __________ __________ con caricatore e
fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1 caricatore SIG di colore argento con
4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con 6 pallottole di proprietà di __________
(VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2). A giustificazione di questa
condanna la Corte richiama espressamente le conclusioni della Sezione polizia
amministrativa, __________ nel suo scritto dell’8.9.2016 (AI 219), norme di
legge, segnatamente l’art. 12 LArm, che per la sua formazione professionale
l’imputato non poteva non conoscere:
"
Le posso confermare che le armi da lei indicate sono tutte
soggette alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(LArm). Lo erano anche quando il signor __________, secondo quanto da lui
dichiarato, le ha acquisite. Va specificato che i caricatori in sé non
soggiacciono alla LArm in quanto ai sensi di detta legge non sono considerati
parti essenziali di arma. Nel caso specifico i caricatori corrispondono ai
modelli di due delle armi sequestrate.
Per quanto riguarda le modalità di alienazione
di armi tra il signor __________ e il signor IM 2 le posso indicare quanto
segue.
Secondo l'art. 12 LArm, è legittimato al
possesso di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto. Quindi, considerato
che il signor IM 2 è di fatto entrato in possesso delle armi del signor __________
e ne poteva, volendo disporre a suo piacimento trattasi a tutti gli effetti di
un’alienazione che andava formalizzata tramite permesso d'acquisto di armi. In
concreto il signor __________ avrebbe potuto consegnare le armi al signor IM 2
unicamente se quest'ultimo avesse preventivamente ottenuto un permesso
d'acquisto di armi. Tale permesso avrebbe dovuto essere compilato, firmato
dalle parti e ritornato all’autorità entro trenta giorni dall'alienazione.
Mi permetto di far notare che il signor __________
avrebbe potuto depositare le armi presso un titolare di patente di commercio di
armi (armeria), senza particolari formalità, in modo perfettamente legale”.
(AI 219)
17. IM 1 è stato
condannato per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1 dell’AA
(doc. TPC 1) per avere a __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con
astuzia l’AP ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false
indicazioni in merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da
definirsi anche tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo,
mantenendola nell’inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio,
procacciando a sé o a altri un indebito profitto pari ad € 249'922.68 (VD
26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1). Già solo il richiamo delle risultanze
fattuali agli atti permette di concludere alla pacifica realizzazione nei
confronti di questo imputato dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge di
cui all’art. 146 cpv. 1 CP. Per la Corte non vi è infatti alcun dubbio che IM 1
ha abusato delle difficili condizioni psicofisiche di questa AP, persona già fragile
e insicura a seguito delle conseguenze fisiche e psichiche di un suo incidente
automobilistico, standole vicino, manifestando delle continue attenzioni nei
suoi riguardi, guadagnando in tale modo la sua piena fiducia ed arrivando ad
instaurare, ma solo per i suoi illeciti scopi, una fittiziamente seria relazione
sentimentale. A mente della Corte è pacifico che questo imputato ha messo in
atto tutta una serie di macchinazioni, un vero e reiterato tessuto di menzogne
al fine di ingannare l’AP ACPR 1, non solo dandole false indicazioni circa il
suo tenore di vita, la sua reale situazione economica e famigliare - facendole
di fatto credere di essere una persona benestante e conosciuta nell’ambiente
finanziario e della movida __________ / __________ - bensì anche a riguardo delle
sue reali intenzioni dietro alla loro frequentazione amorosa e, di riflesso, al
trasferimento in Svizzera del di lei patrimonio __________. In questo senso, a
dimostrazione della comprovata rete di menzogne da lui messa in atto, si
richiamano espressamente le dichiarazioni della danneggiata nel suo VI PP
1.12.2015:
“L'ho conosciuto a __________ nella
primavera 2014 in occasione di eventi all'aperto a __________. Abbiamo iniziato
una relazione sentimentale poiché vi è stata subito attrazione. Lui dava
un'immagine di sé brillante, di persona conosciuta nei locali, che spendeva
molto.
…omissis…”
ADR che non ho mai visto la sua
abitazione a __________, anche se siamo stati più volte a __________, direi 3,
per la sola giornata senza pernottare. Lui si rendeva sempre disponibile ad
accompagnarmi a __________, ove io mi recavo per il patrimonio ereditato.
Inizialmente non avevo acconsentito a che mi accompagnasse e non avevo rivelato
i miei interessi a __________. Successivamente quando ci siamo recati insieme
per la prima volta, eravamo ad un livello di conoscenza, innamoramento e
fiducia che gli ho spiegato che dovevo recarmi in banca dove avevo denaro
depositato. Di passata gli avevo raccontato che avevo un patrimonio ereditato e
mi ricordo che gli avevo riferito che in famiglia volevamo aderire alla
voluntary discosure, lui aveva riso e aveva cercato di farmi desistere. Mi
aveva detto inoltre che a suo dire lasciare il denaro depositato a __________ a
suo dire avrebbe reso uno "sputo". Non gli avevo spiegato nel
dettaglio gli investimenti che avevo in essere anche perché io non ci capisco
nulla, ho sempre seguito ciò che facevano i miei famigliari, segnatamente mio
fratello che -come mio padre- se ne intende. Da qui abbiamo cominciato a
discutere di possibili investimenti redditizi. Devo dire che veramente si
presentava come fidanzato perfetto, non avevo motivo di dubitare, non volevo
essere invadente e diffidente con una persona che era così trasparente da
proporre addirittura a mia madre di venire con noi nella sua casa di __________.
ADR che a __________ non ho visto
nulla di personale, fotografie, o altro, era la classica casa di vacanza, molto
accogliente per l'arredamento ma senza essere personalizzata. So che non ci
andava da anni e che se ne occupava un custode, così mi diceva. Non ho avuto
l'impressione che fosse una villa affittata, perché lo avevo sentito discutere
con la vicina di casa e con il custode come se fosse una conoscenza di lungo
corso.
ADR che non ho mai visto suoi
documenti di identità perché non abbiamo viaggiato in aereo per esempio quindi
in situazioni in cui era indispensabile mostrare i propri documenti.
Mi viene chiesto di precisare i dettagli
dell'operazione finanziaria propostami.
Mi viene chiesto di precisare i dettagli
dell’operazione finanziaria propostami.
Mi ha proposto di investire il denaro
tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano giornalmente. Questi
avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a mio favore in maniera
più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da avere io sempre accesso
immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a __________. In
occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio consulente se fosse
stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi in conto in vista
di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel frattempo IM 1 mi ha
raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha spiegato al mio
consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso che così come
proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima prova che si
trattasse di una persona competente. Il consulente si chiama __________, lui e
la direzione di __________ sono informati di quanto accaduto.
Preciso che di fatto IM 2 ha fatto
pervenire lo scritto doc. 8 di denuncia alla banca __________; si tratta della
sua autorizzazione a me indirizzata a ricevere in conto deposito il mio
patrimonio in vista di futuri investimenti.
ADR che io e mio fratello ci eravamo
un po' allontanati perché non gli piaceva IM 1. Quando ho deciso di affidarmi
ai consigli di IM 1 non ho quindi chiesto consiglio a mio fratello né ad altri
famigliari o conoscenti.
ADR mio fratello ammetto era
negativo, da subito. IM 1 non gli piaceva, ma rispettava la mia autonomia.
Quali documenti le sono stati mostrati a
sostegno della bontà dell'operazione?
Devo dire che io lo sentivo parlare al
telefono quotidianamente ed esclusivamente di quotazioni in borsa e di investimenti.
Mi diceva che era spesso a __________ per operazioni in borsa. lo non ci capivo
nulla e quindi non avevo modo di dubitare. Devo pure dire che lui in quel
periodo costituiva "il mio mondo": a parte mia madre, mio fratello
come detto non aveva un buon rapporto con lui, mi aveva fatto il vuoto intorno
anche tra le amicizie, lui era molto geloso e io mi sentivo molto coccolata
anche in ragione del mio problema __________.
Tornando alla domanda, non mi ha mostrato
alcun documento, eccetto quello prodotto dall'IM 2I, doc. 8 di denuncia. Mi
sono fidata di IM 1 e di un professionista come IM 2.”
(VI PP ACPR 1 1.12.2015 da pag. 3 a 5)
Così facendo, IM 1, sfruttando la loro relazione sentimentale e la
fiducia in lui riposta, è riuscito nel suo intento, convincendo di fatto l’AP ACPR
1 a bonificare la totalità dei suoi averi sulla relazione bancaria in Svizzera
dell’amico avvocato, ai di lei occhi un serio professionista, ingannandola così
sulle ragioni del trasferimento del suo denaro che, a dire la verità, nulla
avevano a che fare con investimenti futuri in suo favore, di maggior rendimento
anche se oculati, e/o di migliore e più facile accesso alla sua liquidità.
Nemmeno può entrare in considerazione una qualsivoglia colpa o responsabilità in
questa vicenda dell’AP, donna in quel periodo oltremodo fragile perché provata
sia da un punto mentale che fisico, improvvisamente circondata dalle attenzioni
di un uomo che si è presentato, tramite fatti concreti e non solo a parole,
come persona di buona famiglia e buona posizione sociale, che faceva la bella
vita e con il quale ha poi effettivamente iniziato una relazione sentimentale.
Aggiungasi poi che, vista l’immagine di esperto in economia e finanza che IM 2 sapeva
dare di sé, ACPR 1 non poteva che serenamente credergli quando le fu
prospettato di trasferire il suo patrimonio ad un professionista in Svizzera
per farlo rendere di più e poterlo utilizzare più liberamente, essendo pacifico
come il nostro paese, in special modo per quanto concerne banche e aspetti finanziari
/ fiscali, ancora ispiri estrema sicurezza e fiducia all’estero. E questo
sentimento di fiducia sull’intera operazione si è poi rafforzato per il fatto
di aver avuto dei contatti con IM 2 anche solo per l’allestimento della più
volte richiamata autorizzazione (AI 1 doc. 8, 9, 10 e 11). Visto quanto sopra
non era nemmeno ravvisabile la necessità di una particolare prudenza da parte
di questa AP in considerazione anche della giurisprudenza del TF, secondo cui
l’inganno astuto trovasi realizzato anche in situazioni dove la vittima si
trova in una difficile condizione psico-fisica, sia per età, malattia o
inesperienza e/o perché con l’autore si trova in un rapporto amoroso / affettivo
tanto che quest’ultima ha piena fiducia in lui (STF 6B_254/2007 del 10.8.2007 consid.
5.2 e 5.3 nonché 6B_309/2017 del 16.10.2017 consid. 3.2 e 4.2). Inoltre e per
finire, richiamate la scarsità delle dichiarazioni e la totale assenza di prove
di IM 1 a favore della propria versione dei fatti, la Corte non ha minimamente
creduto alle sue asserzioni secondo cui avrebbe restituito all’AP ACPR 1 l’intero
capitale truffatole tramite consegne a contanti e ciò non solo perché tali affermazioni
stridono con quanto riferito dalla vittima e col fatto di non averlo più
rivisto dopo il dicembre 2014 ossia poco dopo il secondo trasferimento bancario
del 23.10.2014 e l’intervento al__________ del 30.10.204, ma anche perché l’imputato,
pur non avendone l’onere, nulla ha provato rispettivamente documentato a
sostegno di questa sua asserita restituzione. Da ciò la condanna di IM 1 per il
reato di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) con un suo indebito profitto di €
249'922.68 in considerazione del bonifico di € 20'000.- effettuato il
30.10.2014 da IM 2 in favore dell’AP ACPR 1 per il suo intervento chirurgico
(AI 1 doc. 4 nonché AI 11).
X) Colpa, prognosi, pena
18. In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
18.1. giusta l’art. 34 cpv. 1
CP salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a
3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere ritenuto che il
giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore e
che, giusta il cpv. 2 di detta norma, di regola un’aliquota giornaliera ammonta
almeno a fr. 30.- e al massimo a fr. 3000.- e che, eccezionalmente, se la
situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta
fino a fr. 10.- fermo restando che il giudice ne fissa l’importo secondo la
situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della
sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del
suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo
vitale;
18.2. giusta l’art. 40 cpv. 1
CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una
pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come
giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di
venti anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;
18.3. giusta l’art. 42 cpv. 1
CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34
segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una
pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal
commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);
18.4. giusta
l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione
della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;
18.5. giusta
l’art. 46 cpv. 5 CP la revoca della sospensione condizionale di una precedente
condanna non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo
di prova (art. 44 cpv. 1 CP);
18.6. giusta l’art. 47 cpv. 1
CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del
reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne
rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione;
18.6.1. in
concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul primato della colpa
DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui
risponde, valutandone, dapprima, le circostanze oggettive. La colpa va,
infatti, prima di tutto determinata considerando, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo
del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell'ambito
del previgente diritto designava con le
espressioni di risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1
nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.298
17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Passando
ad esaminare gli aspetti soggettivi del
reato (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti
e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e
contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF
6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010
consid 2.1 nonché CARP 17.2019.298
del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019
consid, 19.5.a). Infine
vanno considerate, a
ponderazione
in senso
attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate
all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione,
della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e
nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 132 e 129 IV consid. 6.1, STF
6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019
consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68
e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del
5.11.2012);
18.7. giusta l’art. 49 cpv. 1
CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di
più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista
per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo
vincolato al massimo legale del genere di pena ritenuto come giusta il cpv. 2
di detta norma se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di
essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena
complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto
sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio;
18.8. giusta
l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le
circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
18.9. giusta l’art. 51 CP il
giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 224 segg. CPP) scontato
nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che
un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria
(art. 34 segg. CP).
19. La Corte, a fondamento
della commisurazione della pena dei due imputati, ha fatto proprie le seguenti
considerazioni:
19.1. la
colpa (art. 47 CP) di IM 1 è da ritenersi oggettivamente e soggettivamente di
media gravità. Egli ha reiteratamente ingannato l’AP ACPR 1 in merito alla sua
situazione economica e famigliare, iniziando una relazione con lei per carpirne
definitivamente la fiducia e quindi interromperla una volta concretizzato il
reato nonché dandole false indicazioni sulle reali ragioni del trasferimento
dei di lei averi da __________ alla relazione bancaria in Svizzera di IM 2 (VD
26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti 1 e 1.1). Agendo in tal modo questa AP, già
gravemente colpita moralmente e fisicamente dalla vita, è stata indotta a
significativi atti pregiudizievoli al suo patrimonio, che l’imputato, malgrado
il suo dire, non le ha più rimborsato se non per una minima parte. A ciò si aggiunga
il suo comportamento processuale, essendosi avvalso della facoltà di non
rispondere dinnanzi al Tribunale di __________ per poi redigere, tramite il suo
legale svizzero, un memoriale difensivo nel quale ha contestato qualsivoglia
coinvolgimento penale, cercando di distorcere i fatti, sminuendo le sue
responsabilità e rendendo una versione poco logica e priva di qualsiasi
accertamento a suo favore, comportamento confermato anche al dibattimento dove,
regolarmente citato per due volte, non si è presentato con conseguente
constatazione di una sua completa assenza di presa di coscienza di questo suo
illecito agire. Pregiudicato sia in Svizzera che in Italia, l’unico e comunque
poco consistente fattore riduttivo della sua pena può essere solo il parzialmente
lungo tempo trascorso dai fatti che datano primavera / dicembre 2014. Da ciò
una sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 18 mesi (VD 26.10.2020
all. 2 a pag. 2 pto. 4), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 6) non risultando ancora dagli atti concreti
elementi per una sua prognosi negativa;
19.2. in relazione al reato
di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________
(VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) la colpa (art. 47 CP) di IM 2 è da
ritenersi di grado lieve per l’importo rispettivamente medio per gli aspetti
oggettivi e soggettivi del reato. L’imputato, approfittando della sua qualifica
professionale, ha manifestamente e ripetutamente violato la fiducia in lui
riposta da questi AP, persone anziane e fragili, e questo solo per appropriarsi
di parte degli averi patrimoniali affidatigli per così far fronte a parte dei
suoi impegni finanziari. Ciò constatato, richiamato l’art. 49 CP e l’ulteriore
reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm nonché VD 26.10.2020
all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2), i suoi precedenti penali, la sua attuale situazione
professionale e finanziaria, la collaborazione prestata in sede d’inchiesta, la
prognosi sicuramente ancora favorevole, la durata del carcere preventivo (224 segg.
CPP) sofferto nonché il lungo tempo trascorso dei fatti che datano già dal 2006,
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella di
cui al DA del 28.10.2014 del MP del Canton Ticino rispettivamente interamente
aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella della sentenza del 9.11.2018 della Pretura
penale, IM 2 è stato condannato ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di
fr. 4'500.- corrispondenti a fr. 150.- aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna
(art. 34 cpv. 2 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 224 segg.
CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pto. 5), pena sospesa condizionalmente
(art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD
26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 7), fermo restando come in applicazione
dell’art. 46 cpv. 5 CP non è stato possibile revocare la sospensione
condizionale (art. 42 cpv. 1 CP) della pena pecuniaria di 180 aliquote
giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.- di cui al DA del
28.10.2014 del MP del Canton Ticino (VD all. 2 a pag. 3 pto. 8).
XI) Pretese di diritto civile
20. In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
20.1. giusta l’art. 118 cpv.
1 CPP è AP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv.
3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento
penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
20.2. giusta l’art. 119 cpv.
1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure
oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta
norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere
il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale, art.
119 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di
diritto privato desunte dal reato (azione civile, art. 119 cpv. 1 lett. b CPP);
20.3. giusta l’art. 122 cpv.
1 CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
20.4. giusta l’art. 123 cpv.
1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile
essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente
motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta
il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al
più tardi in sede di arringa;
20.5. giusta l’art. 126 cpv.
1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva
se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta
norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’AP non ha sufficientemente
quantificato o motivato l’azione.
21. Nel presente
procedimento gli AP hanno avanzato le seguenti pretese di risarcimento:
21.1. ACPR 1 per € 250'340.-
con interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10'692.90
per spese legali (AI 1 e doc. TPC 60);
21.2. ACPR 2 e ACPR 3 per fr.
37'866.80 a titolo di risarcimento danni (fr. 36'366.80 + fr. 1'500.-) e fr.
5'000.- per torto morale (AI 172 e 198).
22. In merito a queste
pretese, tenuto conto dei reati per i quali i due imputati sono stati ritenuti
colpevoli (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti. da 1 a 2.1 e a pag. 2 pto. 2.2),
degli intervenuti proscioglimenti nei confronti di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a
pag. 2 pti. da 3 a 3.3) e delle dichiarazioni di quest’ultimo in sede
dibattimentale (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 4 III R), la Corte ha così deciso:
22.1. IM 1 è condannato a versare
all’AP ACPR 1 € 250'340.- oltre interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di
risarcimento danni e fr. 10'692.90 per spese legali (VD 26.10.2020 all. 2 a
pag. 3 pto. 9);
22.2. IM 2 è condannato a
versare agli AP ACPR 2 e ACPR 3 fr. 30'500.- a titolo di risarcimento danni (VD
26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10) ritenuto che per tutte le altre loro pretese
di risarcimento questi AP sono rinviati al competente foro civile (art. 126
cpv. 2 lett. b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10.1).
XII) Confische, sequestri
conservativi e dissequestri
23. In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
23.1. giusta l’art. 103 cpv.
1 CPP gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di
prescrizione dell’azione penale e della pena;
23.2. giusta l’art. 192 cpv.
1 CPP le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei
reperti probatori;
23.3. giusta l’art. 263 cpv.
1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori
patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art.
263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente per garantire le spese procedurali
(art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106
CP) e le indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP);
23.4. giusta l’art. 267 cpv.
1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice
dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli
aventi diritto;
23.5. giusta l’art. 268 cpv.
1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura
presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP)
e le indennità (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente le pene pecuniarie
(art. 34 segg. CP) e le multe (art. 106 CP e art. 268 cpv. 1 lett. b CPP).
24. Tenuto conto delle
risultanze d’istruttoria (VI PP IM 2 14.6.2016 a pag. 5 da riga 12 a riga 21 e
10.10.2016 da pag. 13 riga 1 a pag. 17 riga 28, AI 23 nonché doc. TPC 6, 7 e
38) e dibattimentali (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 4 IV R e a pag. 5 I/II R) la
Corte ha ordinato:
24.1. il mantenimento agli
atti quali reperti probatori ex art. 192 cpv. 1 e 263 cpv. 1 lett. a) CPP di 1
incarto ACPR 1 / IM 2 / IM 1, di 1 mappetta bianca IM 1 con svariata
documentazione, di 1 busta bianca chiusa con documentazione varia allegata al
verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016, di 1 mappetta bianca con finestra
trasparente IM 1 - __________, del plico documenti allegati all’AI 24 e di 1
ricevuta visita al tesoro del 3.12.2012 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pti. da 11
a 11.6);
24.2. il sequestro
conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'661.15
destinati al pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali (art.
422 segg. CPP) e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio (art.
132 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 12);
24.3. il dissequestro e la
restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 2 di:1 telefono cellulare IPhone 6
bianco, IMEI __________, con scheda SIM e vetro rotto (VD 26.10.2020 all. 2 a
pag. 4 pto. 13).
XIII) Misure sostitutive
dell’arresto
25. Giusta l’art. 237 cpv.
1 CPP il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della
carcerazione preventiva (art. 224 segg. CPP) o di sicurezza (art. 229 segg.
CPP), se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione
ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma è una misura sostituiva
il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione.
26. Richiamati il VI PP IM
2 14.6.2016 a pag. 6 da riga 2 a riga 28, i doc. TPC 4 e 5 nonché le
dichiarazioni dibattimentali delle parti quo alla liberazione di IM 2 dalla
misura di cui all’art. 237 cpv. 1 e 2 lett. b) CPP rispettivamente la rinuncia del
PP di richiedere la carcerazione di sicurezza dei due imputati (art. 229 segg.
CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 da III a V R), la Corte ha ordinato lo
sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta
d’identità __________ (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14) con contestuale
revoca dell’interessata misura sostitutiva dell’arresto (art. 237 cpv. 2 lett.
b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14.1).
XIV) Indennizzo e riparazione
del torto morale
27. In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
27.1. giusta l’art. 429 cpv.
1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art.
429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla
partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP)
e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei
suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà
(art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);
27.2. giusta l’art. 430 cpv.
1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la
riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo
illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo
svolgimento.
28. Nonostante gli
intervenuti proscioglimenti di IM 2 dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv.
1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1), di appropriazione indebita
(art. 138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) e di riciclaggio
di denaro (art. 305bis n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3),
all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto
morale ex art. 429 segg. CPP (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 15) già solo
perché, da una parte, correttamente non richiesto dal suo difensore d’ufficio
(art. 132 CPP e VD 26.10.2020 a pag. 3) in quanto proscioglimenti di natura
puramente giuridica e formale rispettivamente in forza all’art. 430 cpv. 1
lett. a) CPP tenuto conto delle imputazioni di appropriazione indebita (art.
138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) e di infrazione
alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti.
2 e 2.2) per i quali l’imputato è stato ritenuto colpevole.
XV) Retribuzione dei difensori
di ufficio
29. Giusta l’art. 135 cpv.
2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando
come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416
segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al
Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la
differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.
4 lett. b CPP).
30. Per la determinazione
della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio (art.
132 CPP) si richiamano:
30.1. per gli onorari l’art.
4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310)
secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza
giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale (art. 5a cpv. 1 RL
178.310), sulla base di una tariffa di fr. 180.- all’ora (art. 4 cpv. 3 RL
178.310, DTF, 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2
e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017
consid. 6b). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice
dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note
professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata
in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica,
dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà
giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle
quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della
responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009
consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del
24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto
secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato
nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP
17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono rimunerati interventi
oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato
come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di
sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e
CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);
30.2. per le spese l’art. 6
cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere
riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura
e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando come giusta il cpv.
2 di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al
rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi
cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.
31. Premesso che nessuno
dei due patrocinatori d’ufficio (art. 132 CPP) ha interposto reclamo alla Corte
dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la
decisione di tassazione della Corte (doc. TPC 65 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag.
4 e 5 pti. 17, 17.1, 17.2, 17.4 e 17.6) si ricorda come:
31.1. l’avv. DUF 2, patrocinatore
d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 con effetto dal 18.2.2016 (AI 35), ha presentato
due note professionali datate 12.12.2016 (AI 253, periodo 3.6.2016 / 12.12.2016)
e 6.10.2020 (doc. TPC 55, periodo 1.6.2016 / 6.10.2020), che, tenuto conto delle
relative aggiunte dibattimentali (VD 26.10.2020 a pag. 4) sono state tassate
per fr. 8'289.80 e meglio fr. 4’110.- per l’onorario fino al 31.12.2017, fr.
2'865.- per l’onorario dal 1.1.2018, fr. 411.- per spese fino al 31.12.2017,
fr. 286.50 per spese dal 1.1.2018, fr. 12.- per trasferte rispettivamente fr.
362.65 per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) fino al
31.12.2017 e fr. 242.65 per l’IVA dal 1.1.2018 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 e
5 pti. 17 e 17.4), ritenuto che IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del
Cantone Ticino l’importo di fr. 8'289.80 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag.
5 pto. 17.5);
31.2. l’avv. DUF 1,
patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 24.3.2016 (AI
78), ha presentato una nota professionale datata 26.10.2020 (doc. dibattimentale
1) che è stata tassata per fr. 2'579.- e meglio fr. 2'394.60 per l’onorario
rispettivamente fr. 184.40 per l’IVA (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e
17.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di fr. 2'579 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);
31.3. la nota professionale
dello studio legale __________ del 14.12.2016 (AI 254 e doc. TPC 53) è stata
approvata per fr. 2'558.80 e meglio fr. 2'458.80 per l’onorario e fr. 100.- per
spese di trasferta (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e 17.2) ritenuto che IM
1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'558.80
non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP
e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);
31.4. relativamente alla
tassazione del MP del 22.6.2016 (AI 183), passata in giudicato (art. 437 segg.
CPP), della nota professionale del 6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183, periodo
18.2.2016 / 31.5.2016), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino
l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 18).
XVI) Tassa di giustizia e spese
procedurali
32. Visti gli interventi
proscioglimenti nei confronti di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. da 3
a 3.2) la tassa di giustizia di fr. 1'500.- senza motivazione scritta
rispettivamente di fr. 2'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali
(art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dei condannati in misura di 3/6 per IM
1 e di 1/6 per IM 2 mentre il rimanente di 2/6 è a carico dello Stato, ritenuto
che la quota parte di fr. 1'000.- relativa alla motivazione scritta della
sentenza sarà suddivisa fra le parti che ne facessero richiesta (VD 26.10.2020
all. 2 a pag. 4 pto. 16).
visti gli art.: 12, 34 segg., 40,
42, 44, 46, 47, 49, 51, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 305bis n. 1 CP;
33 cpv. 1 lett. a LArm;
80 segg., 82 segg., 103, 135, 192, 237, 263 segg., 335 segg., 366
segg., 422 segg. e 429 / 431 CPP nonché 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1, in contumacia, è
autore colpevole di:
1.1. truffa
per avere a __________, __________, __________, __________ e altre
imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con
astuzia ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false indicazioni in
merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da definirsi anche
tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo, mantenendola
nell’inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, procacciando a sé o a
altri un indebito profitto pari ad Euro 249'922.68;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. appropriazione indebita
per avere ad __________ e altre imprecisate località, per
procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, nel periodo
13.1.2006/21.1.2016, nella sua veste di amministratore di fatto del patrimonio
dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3, ripetutamente impiegato a profitto proprio,
tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione
di fr. 30'000.-;
2.2. infrazione alla LF sulle
armi, gli accessori d’armi e le munizioni
per avere, senza diritto, a __________, nel periodo
26.10.2013/12.5.2016, posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1
pistola Glock BMW __________, 1 pistola SIG Sauer __________ __________ con
fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore, 1 pistola SIG __________
__________ con caricatore e fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1
caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con
6 pallottole di proprietà di terza persona;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3. IM 2 è prosciolto dalle
imputazioni di:
3.1. truffa di cui al punto
1 dell’atto d’accusa;
3.2. appropriazione indebita
di cui ai punti B) 1.1 dell’atto d’accusa nonché 2, B) 1.2 e B) 2 dell’atto
d’accusa limitatamente a fr. 6'366.80;
3.3. riciclaggio
di denaro di cui al punto B) 1 dell’atto d’accusa.
4. IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 18 (diciotto) mesi.
5. IM 2, trattandosi di pena
parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 28.10.2014 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino rispettivamente interamente aggiuntiva a
quella della sentenza 9.11.2018 della Pretura penale del Cantone Ticino, tenuto
conto del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannato alla pena pecuniaria di
fr. 4’500.- (quattromilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta)
aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
6. L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è
impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.
7. L’esecuzione della pena
pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito
un periodo di prova di 2 (due) anni.
8. In applicazione dell’art.
46 cpv. 5 CP non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria
di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.-
di cui al decreto d’accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone
Ticino.
9. IM 1 è condannato a versare
all’accusatore privato ACPR 1, __________ Euro 250'340.- oltre interessi al 5%
dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10’692.90 per spese legali.
10. IM 2 è condannato a versare
agli accusatori privati ACPR 2, __________ e ACPR 3, __________, fr. 30'500.- a
titolo di risarcimento danni.
10.1 Per ogni altra loro pretesa
nei confronti di IM 2 gli accusatori privati ACPR 3, __________ e ACPR 2, __________
sono rinviati al competente foro civile.
11. In applicazione dell’art. 192
cpv. 1 CPP è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori:
11.1. 1 incarto ACPR 1/IM 2/IM 1;
11.2. 1 mappetta bianca IM 1 con
svariata documentazione;
11.3. 1 busta bianca chiusa con
documentazione varia allegata al verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016;
11.4. 1 mappetta bianca con finestra
trasparente IM 1 - __________;
11.5. plico documenti allegati
all’atto istruttorio 24;
11.6. 1 ricevuta visita al tesoro
del 3.12.2012.
12. Per il pagamento della tassa
di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del
difensore d’ufficio di IM 2 è ordinato il sequestro conservativo di fr.
2'661.15.
13. È ordinato il dissequestro e
la restituzione a IM 2 di 1 telefono cellulare IPhone 6 bianco, IMEI __________,
con scheda SIM e vetro rotto.
14. È ordinato lo sblocco e la
restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d’identità __________.
14.1. Conseguentemente la misura
sostitutiva dell’arresto ex art. 237 cpv. 2 lett. b CPP di cui al verbale
d’interrogatorio dell’imputato dinanzi al PP del 14.6.2016 viene revocata.
15. A IM 2 non viene accordato
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429/431 CPP.
16. La tassa di giustizia di fr.
1’500.- senza motivazione scritta rispettivamente di fr. 2’500.- con
motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati
in misura di 3/6 per IM 1 e di 1/6 per IM 2, il rimanente di 2/6 è a carico
dello Stato, ritenuto che la quota parte relativa alla motivazione scritta
della sentenza, pari a fr. 1'000.-, sarà suddivisa tra le parti che la
chiedessero.
17. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
17.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 del 26.10.2020 è approvata per:
onorario fr. 2’394.60
IVA fr. 184.40
totale fr. 2'579.00
17.2. La nota professionale dello
Studio legale __________ del 14.12.2016 è approvata per:
onorario fino al 30.11.2016 fr. 2'458.80
trasferta del 14.4.2016 fr. 100.00
totale fr. 2’558.80
17.3. IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'137.80 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
17.4. Le note professionali
dell’avv. DUF 2 del 12.12.2016 e 6.10.2020 con le precisazioni dibattimentali
sono approvate per:
onorario avv. fino al 31.12.2017 fr. 4’110.00
spese fino al 31.12.2017 fr. 411.00
trasferte fino al 31.12.2017 fr. 12.00
IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 362.65
onorario avvocati dal 1.1.2018 fr. 2'865.00
spese dal 1.1.2018 fr. 286.50
IVA dal 1.1.2018 (7.7%) fr. 242.65
Totale fr.
8'289.80
17.5. IM 2 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’289.80 non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
18. Richiamata la tassazione
intermedia del Ministero pubblico del 22.6.2016 della nota professionale
6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183 Inc. MP 2015.9315), IM 2 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
19. IM 1 è reso attento del fatto
che:
19.1. entro dieci giorni dalla
notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od
oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise
correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);
19.2. parallelamente all’istanza di
nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente
sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368
cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 20 del presente dispositivo.
20. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello
va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto
oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di
revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 275.30
fr. 1’975.30
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (3/6)
Tassa di giustizia fr. 750.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 137.65
fr. 987.65
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/6)
Tassa di giustizia fr. 250.--
Inchiesta preliminare fr. 33.33
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 45.88
fr. 329.21
============
Il rimanente è a carico dello Stato
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
Cancelliera