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Decisione

72.2016.237

Truffa: per avere ingannato la vittima dandole false indicazioni in merito al futuro impiego del proprio denaro in investimenti. Appropriazione indebita compiuta nella veste di amministratore di fatto del patrimonio delle vittime. Infrazione alla LArm: possesso illecito di armi

26 ottobre 2020Italiano134 min

della carcerazione preventiva (art. 227 CCP) inoltrata dal PP il 21.4.2016 sempre

Source ti.ch

Incarto n.

72.2016.237

Lugano,

26 ottobre 2020/dm

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte

delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Orsetta Bernasconi, Cancelliera

sedente nell’aula

penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero

Pubblico

e in qualità di accusatori

privati:

ACPR 1

patrocinata dall’avv. RAAP 1

ACPR 2

rappresentata da CURA 1

ACPR 3

rappresentata da CURA 1

contro

IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1

IM 2

rappresentato dall’avv. DUF 2

IM 2 in carcerazione preventiva

dal 8 febbraio 2016 fino al giorno 14 giugno 2016 (in totale 118 giorni)

e nei confronti del quale è stata adottata la misura sostitutiva: blocco dei

documenti di identità

imputati, a norma dell'atto

d'accusa 202/2016 del 30.12.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

IM 1 e IM 2 in correità

siccome

accusati di 1. truffa

per avere,

a __________, __________, __________, __________ e altre

imprecisate località

nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di

dicembre 2014,

in correità,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o

dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al

proprio patrimonio,

e meglio,

ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la

realizzazione del reato,

allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR

1, per scopi propri,

ingannato la stessa ACPR 1,

configurandosi l’inganno astuto in specie

per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,

sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un

avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella

professionalità e serietà di legale svizzero,

consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e

sfruttando tali circostanze,

e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su

relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore

di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione

posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1

avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,

tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del

proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20

ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,

in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti

(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale

riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni

societarie”,

e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro

per scopi propri,

segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute

psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei

mesi di ottobre e novembre 2014,

disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta

di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di

denaro a contanti,

il tutto all’insaputa di ACPR 1,

comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR

249'922,68,

e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo

importo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

IM 2 singolarmente

siccome

accusato di 2. appropriazione indebita

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data

dell’ultimo prelievo),

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano

stati affidati,

in specie,

nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei

coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino all’arresto

intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e orali con gli

stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di tutele,

disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle

relazioni bancarie intestate

• a ACPR 2, nr. __________,

• nonché sulla relazione

congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,

depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,

per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di

questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli

prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato

impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________

CHF 17'190.00

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,

nr. __________

CHF 270'078.53

Spese

sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2

CHF 49'350.86

Spese

varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti

dalle relazioni dei coniugi __________

CHF 123'442.02

__________

ricevute di cassa / rimborsi vari

CHF 78'108.85

totali

CHF 287'268.53

CHF 250'901.73

Totale

prelievi indebiti

CHF 36'366.80

utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa

rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;

ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

3. infrazione alla Legge

federale, LArm

per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,

detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti

armi

• una pistola SIG __________

con caricatore

• una pistola Glock BMW __________

• una pistola SIG Sauer __________

con fondina

• una pistola AMT MAC Magnum __________

con caricatore

• una pistola SIG __________

con caricatore e fondina

• una pistola a tamburo __________

• un caricatore SIG di colore

argento con 4 pallottole

• un caricatore Glock nero

con 6 pallottole

di proprietà di __________ (giudicato separatamente);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;

richiamato: l’art. 31a LARM;

alternativamente

A) IM 1 singolarmente

siccome

accusati di truffa

per avere,

a __________, __________, __________, __________ e altre

imprecisate località

nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di

dicembre 2014,

in correità,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o

dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al

proprio patrimonio,

e meglio,

ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la

realizzazione del reato,

allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR

1, per scopi propri,

ingannato la stessa ACPR 1,

configurandosi l’inganno astuto in specie

per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,

sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un

avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella

professionalità e serietà di legale svizzero,

consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e

sfruttando tali circostanze,

e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su

relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore

di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione

posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1

avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,

tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del

proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20

ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,

in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti

(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale

riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni societarie”,

e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro

per scopi propri,

segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute

psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei

mesi di ottobre e novembre 2014,

disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta

di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di

denaro a contanti,

il tutto all’insaputa di ACPR 1,

comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR

249'922,68,

e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo

importo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

B) IM 2 singolarmente

siccome

accusato di 1. appropriazione indebita

1.1. per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo dal 21 ottobre 2014 al 15 dicembre 2014,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente

impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano stati affidati,

in specie,

per essersi,

ai danni di ACPR 1,

indebitamente appropriato di valori patrimoniali di pertinenza

esclusiva di quest’ultima, per complessivi EUR 249'922.68,

ritenuto che ACPR 1 ha bonificato a debito della propria relazione

bancaria depositata in Banca __________, in due tranches, la prima il 20

ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, complessivi EUR 270'000.00, in

favore della relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR), intestata a

IM 2 presso Banca __________, importo a lui affidato in vista di investimenti

futuri, con la causale “acquisto azioni partecipazioni societarie”,

considerato che IM 2 ha impiegato indebitamente tale denaro

pervenuto nelle modalità indicate e a fronte di un esiguo saldo precedentemente

in conto, disponendo a debito di tale relazione, senza consenso di ACPR 1, i

seguenti bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di

 __________ in data

23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”

 __________ in data

23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”

 __________ in data

6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”

 __________, in data

6.11.2014 per EUR 60’008.43

 __________ in data

12.11.2014 per EUR 7'000.00

 __________ in data

12.11.2014 per EUR 10'313.31

 __________ in data

13.11.2014 per EUR 28’008.45

 __________ in data

14.11.2014 per EUR 2'000.00

 __________ in data

17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”

 __________ in data

15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1

acconto”,

nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78,

per complessivi EUR 249'922.68,

denaro impiegato per pagare propri creditori, almeno per EUR

67'463.57, nonché trattenendo a contanti un’imprecisata somma,

ed eseguendo su richiesta dell’accusato IM 1, e

in favore di creditori di quest’ultimo bonifici per complessivi

EUR

102'525.33 e consegne a contanti per un’imprecisata somma,

il tutto all’insaputa e senza il consenso di ACPR 1;

1.2. per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data

dell’ultimo prelievo),

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano

stati affidati,

in specie,

nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei

coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino

all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e

orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di

tutele,

disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle

relazioni bancarie intestate

• a ACPR 2, nr. __________,

• nonché sulla relazione

congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,

depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,

per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di

questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli

prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato

impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________

CHF 17'190.00

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,

nr. __________

CHF 270'078.53

Spese

sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2

CHF 49'350.86

Spese

varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti

dalle relazioni dei coniugi __________

CHF 123'442.02

__________

ricevute di cassa / rimborsi vari

CHF 78'108.85

totali

CHF 287'268.53

CHF 250'901.73

Totale

prelievi indebiti

CHF 36'366.80

utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa

rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;

ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

2. infrazione alla Legge

federale, LArm

per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,

detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti

armi

• una pistola SIG __________

con caricatore

• una pistola Glock BMW __________

• una pistola SIG Sauer __________

con fondina

• una pistola AMT MAC Magnum __________

con caricatore

• una pistola SIG 220 __________

con caricatore e fondina

• una pistola a tamburo __________

• un caricatore SIG di colore

argento con 4 pallottole

• un caricatore Glock nero

con 6 pallottole

di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;

richiamato: l’art. 31a LARM;

alternativamente

A) IM 1 singolarmente

siccome

accusati di truffa

per avere,

a __________, __________, __________, __________ e altre

imprecisate località

nel periodo intercorso fra la primavera del 2014 e il mese di dicembre

2014,

in correità,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ingannato con astuzia delle persone affermando cose false o

dissimulando cose vere, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al

proprio patrimonio,

e meglio,

ognuno con un proprio ruolo definito e fondamentale per la

realizzazione del reato,

allo scopo di poter disporre di parte del patrimonio estero di ACPR

1, per scopi propri,

ingannato la stessa ACPR 1,

configurandosi l’inganno astuto in specie

per IM 1 nell’ingannarla sulla natura del loro rapporto personale,

sull’impiego futuro del denaro in investimenti da definirsi anche tramite un

avvocato svizzero, sfruttando la fiducia riposta da ACPR 1 nella

professionalità e serietà di legale svizzero,

consapevole della situazione di debolezza psicofisica di ACPR 1, e

sfruttando tali circostanze,

e per IM 2 nel mettere a disposizione il proprio conto clienti su

relazione depositata in banca svizzera, predisponendo procura scritta in favore

di IM 1, rassicurando ACPR 1 sulla bontà dell’operazione tramite conversazione

posta elettronica, e ottenendo la citata procura firmata stante cui IM 1

avrebbe potuto dare disposizioni singolarmente sull’impiego del patrimonio,

tutti atti determinanti per indurla a disporre il bonifico del

proprio denaro detenuto presso Banca __________ in due tranches, la prima il 20

ottobre 2014 e la seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00,

in favore della relazione bancaria nr. __________ rubrica clienti

(valuta EUR), intestata a IM 2 presso Banca __________, con una causale

riferita a investimenti, concretamente “acquisto azioni partecipazioni

societarie”,

e ottenendo successivamente ed indebitamente parte di quel denaro

per scopi propri,

segnatamente, sempre sfruttando le difficili condizioni di salute

psicofisica e soprattutto la degenza ospedaliera di ACPR 1, nel periodo dei

mesi di ottobre e novembre 2014,

disposto IM 2 bonifici in favore di suoi creditori e, su richiesta

di IM 1, bonifici in favore di creditori di quest’ultimo, nonché prelievi di

denaro a contanti,

il tutto all’insaputa di ACPR 1,

comportando un danno patrimoniale in capo a quest’ultima pari a EUR

249'922,68,

e conseguendo complessivamente un indebito profitto di medesimo

importo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 146 cpv. 1 CP;

B) IM 2 singolarmente

siccome

accusato di 1. riciclaggio di denaro

per avere, in più occasioni fra il 21 ottobre 2014 e il 15

dicembre 2014, a __________, __________, e altre imprecisate località,

compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provenivano da un crimine patrimoniale,

in specie, sapendo o dovendo presumere che il denaro accreditato

sulla relazione nr. __________ rubrica clienti (valuta EUR) a lui intestata

presso Banca __________, a debito della relazione bancaria intestata a ACPR 1

presso Banca __________, in due tranches, la prima il 20 ottobre 2014 e la

seconda il 23 ottobre 2014, per complessivi EUR 270'000.00, era frutto della

truffa compiuta in danno di ACPR 1 dall’accusato IM 1, come indicato al pto. 1

del presente atto,

ed eseguendo nel periodo indicato molteplici prelievi a contanti,

rispettivamente svariati bonifici su relazioni bancarie anche estere, per

complessivi EUR 249'922.68, segnatamente

bonifici per complessivi EUR 169'988.90 in favore di

 __________ in data

23.10.2014 per EUR 16'834.34 (controvalore di CHF 20'000.00) con causale “__________”

 __________ in data

23.10.2014 per EUR 15'150.99 (controvalore di CHF 18'000.-) con causale “__________”

 __________ in data

6.11.2014 per EUR 6’156.48 con causale “Mercedes __________”

 __________, in data

6.11.2014 per EUR 60’008.43

 __________ in data

12.11.2014 per EUR 7'000.00

 __________ in data

12.11.2014 per EUR 10'313.31

 __________ in data

13.11.2014 per EUR 28’008.45

 __________ in data

14.11.2014 per EUR 2'000.00

 __________ in data

17.11.2014 per EUR 10'008.45 con causale “anticipo spese”

 __________ in data

15.12.2014 per EUR 14'508.45 con causale “per conto di IM 1 pigioni, IM 1

acconto”,

nonché prelievi a contanti per complessivi EUR 79'933.78;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall'art. 305bis cifra 1 CP;

2. appropriazione indebita

per avere,

a __________ ed in altre imprecisate località,

nel periodo dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre 2015 (data

dell’ultimo prelievo),

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente impiegato a profitto proprio valori patrimoniali che gli erano

stati affidati,

in specie,

nella sua veste di amministratore de facto del patrimonio dei

coniugi ACPR 3 e ACPR 2, attività di cui si è occupato dal 1995 e fino

all’arresto intervenuto il 18 febbraio 2016, sulla base di accordi scritti e

orali con gli stessi, non ratificati da autorità competenti in materia di

tutele,

disponendo di procura con diritto di firma individuale sulle

relazioni bancarie intestate

• a ACPR 2, nr. __________,

• nonché sulla relazione

congiunta ACPR 3 e/o ACPR 2 nr. __________,

depositate presso la Banca __________ e __________, agenzia di __________,

per essersi indebitamente appropriato di valori patrimoniali di

questi ultimi, per complessivi CHF 36'366.80, tramite innumerevoli

prelievi a contanti, ritenuto che solo parte del denaro prelevato è stato

impiegato in favore dei coniugi, come riportato nella tabella sottostante

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione ACPR 2, nr. __________

CHF 17'190.00

Prelevamenti

in contanti eseguiti a debito della relazione cointestata ACPR 2 e/o ACPR 3,

nr. __________

CHF 270'078.53

Spese

sanitarie coniugi __________ pagate da IM 2

CHF 49'350.86

Spese

varie dei coniugi __________ pagate da IM 2 con denaro prelevato a contanti

dalle relazioni dei coniugi __________

CHF 123'442.02

__________

ricevute di cassa / rimborsi vari

CHF 78'108.85

totali

CHF 287'268.53

CHF 250'901.73

Totale

prelievi indebiti

CHF 36'366.80

utilizzandoli, a profitto proprio e di terzi, all’insaputa

rispettivamente senza il consenso dei coniugi ACPR 3 e ACPR 2;

ritenuto che l’imputato ha parzialmente ammesso il reato;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 CP;

3. infrazione alla Legge

federale, LArm

per avere, a __________, fino al 12 maggio 2016,

detenuto senza diritto e custodito in modo scorretto, le seguenti

armi

• una pistola SIG __________

con caricatore

• una pstola Glock BMW __________

• una pistola SIG Sauer __________

con fondina

• una pistola AMT MAC Magnum __________

con caricatore

• una pistola SIG 220 __________

con caricatore e fondina

• una pistola a tamburo __________

• un caricatore SIG di colore

argento con 4 pallottole

• un caricatore Glock nero

con 6 pallottole

di proprietà di __________, __________ (giudicato separatamente);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall'art. 33 cpv. 1 lett. a LARM;

richiamato: l’art. 31a LARM;

Presenti: - il

Ministero pubblico, rappresentato dal Procuratore pubblico PP 1;

- l’avv.

DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, assente;

- l’imputato

IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.

Espletato il pubblico

dibattimento: 12 ottobre 2020, dalle ore 09:30

alle ore 09:38,

26 ottobre 2020, dalle ore 09:35 alle ore 16:36.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento del 12 ottobre 2020

Il Presidente costata l’assenza

degli imputati.

Il Presidente costata che gli

imputati sono stati regolarmente citati con lettera raccomandata del 13.7.2020

(doc. TPC 31) presso i rispettivi difensori, dove avevano eletto il proprio

domicilio legale e che non hanno presentato giustificazione alcuna per la loro

assenza, che è da ritenersi ingiustificata.

Verbale del dibattimento del

26 ottobre 2020

Il Presidente costata l’assenza

dell’imputato IM 1.

Il Presidente costata che IM 1 è

stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 12.10.2020 (doc. TPC 59)

e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è quindi

da ritenersi ingiustificata.

Le parti si danno

vicendevolmente atto che non vi sono impedimenti per un processo secondo la

procedura ordinaria nei confronti di IM 2 rispettivamente in contumacia per IM

1.

Il Presidente propone alle parti

le seguenti correzioni dell’atto d’accusa:

-- a

pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, prima di __________, __________;

-- a

pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si

aggiunge, prima di __________, di, prima di __________, __________, prima di __________,

residente a __________ e dopo il difensore, d’ufficio nonché si sostituisce Via

__________ con Via __________;

-- a

pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente A) per IM 1,

richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne

conferma subdolamente l’errore;

-- a

pag. 2, al punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente A) per IM 1,

rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente B) per IM 2, richiamato l’AI

11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione bancaria presso __________

da __________ in __________;

-- a

pag. 3, al punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM

2, richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre

2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;

-- a

pag. 4, al punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________

per IM 2, richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett.

a) e 34 cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle

armi, gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto

con posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato

l’art. 31a LArm;

-- a

pag. 5, al punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima

di appropriazione, ripetuta;

-- a

pag. 12, agli accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di

ACPR 1, si coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;

-- a

pag. 12, agli oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23

nonché i doc. TPC 6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI

359285063082857, alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e

all’importo sequestrato, dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;

-- a

pag. 13, ai mezzi di prova, si aggiunge un punto tra 2015 e 7440;

-- a

pag. 13, agli allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440

(secondario).

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, la quale, stilato un breve profilo degli imputati e

delle vittime e ricostruiti brevemente i fatti, conclude chiedendo:

- in via principale, la

conferma delle imputazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 e - in ogni caso - che gli

imputati vengano condannati secondo le imputazioni formulate in via

alternativa;

- per IM 1, in ragione della

sua colpa grave e dell’evidente propensione a delinquere, la condanna alla pena

detentiva da espiare di 2 anni e al pagamento delle pretese avanzate dall’AP ACPR

1;

- per IM 2, in ragione di

una colpa grave, avendo in particolare delinquito nell’ambito della sua

professione, la condanna alla pena detentiva complessiva di 18 mesi (14 mesi

con riferimento alla fattispecie ACPR 1; 3 mesi con riferimento ai coniugi __________

e riconosciuta la violazione del principio di celerità 1 mese con riferimento

all’infrazione alla LArm), da dedursi il carcere preventivo sofferto ed

eventualmente posta al beneficio della sospensione condizionale per il periodo

che vorrà decidere la Corte. Chiede inoltre l’accoglimento delle pretese degli

AP, la confisca di quanto in sequestro concedendo, d’altro canto, lo sblocco

dei documenti a favore dell’imputato;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale, premesso che ci sono pochi elementi

difensivi, visto l’atteggiamento processuale del suo assistito, passa

brevemente in rassegna la fattispecie a lui imputata alla luce delle

dichiarazioni di IM 2, ACPR 1 e della documentazione agli atti, rimettendosi

alle dichiarazioni del suo assistito. Nell’ipotesi in cui sia ritenuta la

truffa chiede la riduzione della pena proposta dal PP e il rinvio dell’AP al

foro civile;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, la quale, stilato un breve profilo del suo

assistito e ritenuto che la fattispecie di cui al punto 2 dell’atto d’accusa è

ammessa e accertata (almeno in dubio pro reo) per l’importo di fr. 30'000.-,

con riferimento alla fattispecie ACPR 1 argomenta in favore del proscioglimento

del suo assistito dal reato di truffa, come pure dalle altre ipotesi

alternative. Con riferimento all’infrazione alla LArm ne chiede, in via

principale, il proscioglimento; in via subordinata sostiene l’applicazione

dell’art. 34 lett. e LArm con contestuale derubrica del reato in

contravvenzione, ormai prescritta; in via ancor più subordinata sostiene la

commissione per negligenza ex art. 33 cpv. 2 LArm, pure prescritta, e, nel caso

in cui venisse confermata l’infrazione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 LArm,

chiede il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.

In ragione dei postulati proscioglimenti e in applicazione dell’attenuante del

lungo tempo trascorso quo alle fattispecie ACPR 2/ACPR 3 e, se del caso, LArm,

conclude chiedendo una riduzione della pena, comunque posta al beneficio della

sospensione condizionale. Respinge, infine, le pretese avanzate dall’AP ACPR 1,

mentre che quelle relative agli AP ACPR 2/ACPR 3 sono riconosciute

limitatamente all’importo di fr. 30'000.-.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Assenza ingiustificata

degli imputati all’udienza dibattimentale del 12 ottobre 2020

1. In data 12.10.2020,

all’apertura del dibattimento, il Presidente ha costatato l’assenza

ingiustificata di ambedue gli imputati, che erano stati regolarmente citati con

lettera raccomandata del 13.7.2020 (documento, di seguito solo doc., del

Tribunale penale cantonale, di seguito solo TPC, 31 e verbale del dibattimento,

di seguito solo VD, 12.10.2020 a pagina, di seguito solo pag., 2) presso i

rispettivi difensori, dove avevano eletto il loro domicilio legale. Il

Presidente, previa fissazione di una nuova udienza (articolo, di seguito solo

art., 366 del Codice di diritto processuale penale svizzero, di seguito solo

CPP) per il successivo lunedì 26.10.2020 ha quindi dichiarato chiuso il

pubblico dibattimento (VD 12.10.2020 a pag. 2).

II) Assenza ingiustificata

di IM 1 all’udienza dibattimentale del 26 ottobre 2020

2. Il Presidente, dopo

aver formalmente aperto il dibattimento (VD 26.10.2020 a pag. 2), ha informato

le parti della nuova ingiustificata assenza di IM 1, regolarmente citato con

lettera raccomandata del 12.10.2020 (doc. TPC 59) e quindi le parti si sono date

vicendevolmente atto che non vi erano impedimenti per un processo in procedura ordinaria

(art. 339 e seguenti, di seguito solo segg., CPP) nei confronti di IM 2,

rispettivamente in contumacia (art. 366 segg. CPP) per IM 1 (VD 26.10.2020 a

pag. 2).

III) Correzioni all’atto

d’accusa

3. In relazione alle

correzioni dell’atto d’accusa (di seguito solo AA e doc. TPC 1), così come accettate

da tutte le parti, si richiamano gli atti istruttori (di seguito solo AI) 1,

11, 23, 105 e 219 dell’incarto (di seguito solo Inc.) del Ministero Pubblico

(di seguito solo MP) 2015.9315 rispettivamente i doc. TPC 6, 21, 38 e 43:

"

-- a pag. 1, alle generalità del PP, si aggiunge, __________;

-- a pag. 1, alle

generalità di IM 1, richiamati l’AI 105 e il doc. TPC 21, si aggiunge, __________;

-- a pag. 1, alle

generalità di IM 2, si aggiunge, __________;

-- a pag. 2, al

punto 1 nonché a pag. 4 e 8 all’alternativamente __________ per IM 1,

richiamato l’art. 146 cpv. 1 CP, si aggiunge, dopo cose vere, oppure ne

conferma subdolamente l’errore;

-- a pag. 2, al

punto 1 nonché a pag. 5 e 9 all’alternativamente __________ per IM 1,

rispettivamente a pag. 6 e 9 all’alternativamente __________ per IM 2,

richiamato l’AI 11, si aggiunge, dopo __________ e si corregge la relazione

bancaria presso __________ da __________ in __________;

-- a pag. 3, al

punto 2 nonché a pag. 7 e 10 all’alternativamente __________ per IM 2,

richiamato il doc. TPC 43, si sostituisce dal 1. gennaio 2006 al 23 dicembre

2015 con 13.1.2006 / 21.1.2016;

-- a pag. 4, al

punto 3 nonché a pag. 8 e 11 e 12 all’alternativamente __________ per IM 2,

richiamati l’AI 219 nonché gli art. 26 cpv. 1, 31a, 33 cpv. 1 lett. a) e 34

cpv. 1 lett. e) LArm, si sostituisce, all’intestazione, LArm con sulle armi,

gli accessori di armi e le munizioni rispettivamente, nel testo, detenuto con

posseduto nonché si stralcia e custodito in modo scorretto e richiamato l’art.

31a LArm;

-- a pag. 5, al

punto B)1 per IM 2, all’intestazione del reato, si aggiunge, prima di

appropriazione, ripetuta;

-- a pag. 12, agli

accusatori privati, richiamato l’AI 1 a pag. 2, alla posizione di ACPR 1, si

coregge EUR 270'340.- con EUR 250'340.-;

-- a pag. 12, agli

oggetti e valori patrimoniali sequestrati, richiamato l’AI 23 nonché i doc. TPC

6 e 38, si aggiunge, alla prima posizione, dopo IPhone6, IMEI 359285063082857,

alla seconda posizione, dopo ACPR 1, / IM 2 / IM 1 e all’importo sequestrato,

dopo __________ 2'000.- pari a fr. 2'661.15;

-- a pag. 13, ai mezzi di prova, si

aggiunge un punto tra 2015 e 7440;

-- a pag. 13, agli

allegati, si aggiunge, dopo (principale) e INC.2015.7440 (secondario).

Le parti si dichiarano d’accordo con queste

correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza”

(VD 26.10.2020 a pag. 2 e 3)

IV) Apprezzamento giuridico

divergente

4. Giusta l’art. 344

CPP se intende scostarsi dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal

pubblico ministero nell’atto d’accusa, il giudice lo comunica alle parti

presenti dando loro l’opportunità di pronunciarsi.

5. Conformemente a

predetta norma nonché al termine di prescrizione legale di 7 anni di cui

all’art. 97 capoverso (di seguito solo cpv.) 1 lettera (di seguito solo lett.)

c) del Codice penale (di seguito solo CP) previgente l’1.1.2014, il Presidente

della Corte ha prospettato alle parti il seguente apprezzamento giuridico

divergente:

"

Il Presidente, richiamato l’art. 97 cpv. 1 lett. c CP previgente

l’1.1.2014 e il termine di prescrizione legale di 7 anni nonché l’art. 344 CPP,

precisa il testo di cui ai punti 3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 e B) 3 a pag. 11

dell’atto d’accusa nel seguente modo: per avere, senza diritto, a __________,

nel periodo 26.10.2013/12.5.2016, posseduto tutte le armi indicate nell’atto

d’accusa di proprietà di __________, __________.

Viene chiesto alle parti se vogliono

prendere posizione in merito già in questa sede e le stesse si dichiarano

d’accordo con la suddetta precisazione e l’atto d’accusa è modificato di

conseguenza”

(VD 26.10.2020 allegato, di seguito solo all., 1 a pag. 4)

V) Vita e precedenti penali

degli imputati

6. Per il vissuto, i

precedenti penali e i progetti di vita di IM 2, cittadino __________, nato il __________,

residente a __________ (VD 26.10.2020 a pag. 2), si rinvia, oltre che al doc. TPC

61, ai seguenti passaggi dei suoi verbali d’interrogatorio (di seguito solo VI)

di Polizia (di seguito solo PS) 3.3.2016 e dinanzi al Procuratore pubblico (di

seguito solo PP) 18.2.2016, 14.6.2016 e 10.10.2016:

"

__________

(VI PP IM 2 a pag. 11)

"

ADR che attualmente vivo a __________ presso i signori __________.

Mi offrono vitto e alloggio. Per sdebitarmi sostituisco di tanto in tanto __________

come commesso nel negozio di quest’ultima a __________. __________”

(VI PP IM 2 10.10.2016 da pag. 17 a 18)

Attualmente in pensione (VD 26.10.2020 a pag. 2 e doc. TPC 61) ha

precisato di percepire franchi (di seguito solo fr.) 2'591.- al mese, entrate

costituite dalla rendita AVS e dalle prestazioni complementari, di avere delle

spese mensili per complessivi fr. 2'535.- (doc. TPC 61), di stare bene di

salute e di non avere alcuna relazione stabile (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2

II risposta, di seguito solo R). Confermate le sue dichiarazioni istruttorie

(VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 I R) in sede dibattimentale, quo hai suoi

progetti futuri, ha specificato di aver cercato in tutti i modi di ristabilire

la sua situazione economica e di non voler lasciare nulla di intentato qualora

gli si presentassero delle occasioni (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 II R). Con

un reddito imponibile per il 2018 di fr. 11'100.- (doc. TPC 46), 32 esecuzioni

nel periodo 16.3.2010 / 16.4.2020 per complessivi fr. 554'255.49 e 122

attestati carenza beni negli ultimi 20 anni per un totale di fr. 729'990.40

(doc. TPC 41), prima dei fatti di cui all’AA (doc. TPC 1) era impregiudicato in

Italia (doc. TPC 50) ma non in Svizzera, dove con decreto di accusa (di seguito

solo DA) del 28.10.2014 emesso dal MP del Canton Ticino è stato ritenuto

colpevole per i reati di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) frode fiscale (art. 258

della Legge tributaria, di seguito solo LT) e di tentata (art. 22 cpv. 1 CP) truffa

fiscale in violazione alla Legge federale (di seguito solo LF) sull’imposta

federale diretta (di seguito solo LIFD, art. 269 LT e 186 cpv. 1 LIFD) e condannato

alla pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di 180 aliquote giornaliere da fr.

550.- cadauna sospesa condizionalmente (art. 42 cpv. 1 CP) per un periodo di

prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP) nonché al pagamento di una multa (art. 106

CP) di fr. 1'000.- (doc. TPC 29 e 42). Con sentenza della Pretura penale del

9.11.2018 è stato pure condannato per il reato di ascolto e registrazione di

conversazioni estranee (179bis CP) ma esentato da qualsiasi pena (doc. TCP 52).

7. Premesso che in sede

dibattimentale non è stato prodotto alcunché in relazione alla vita di IM 1 e

ai suoi futuri progetti (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 1 I R) per il vissuto e i

precedenti penali di questo imputato, cittadino __________, nato il __________

a __________ e residente a __________, attivo come libero professionista nel

settore finanziario (AI 149), si rinvia al suo dire del 14.4.2016 dinanzi al

Tribunale di __________ (AI 149 a pag. 2 e 3). Pregiudicato in Svizzera, dove

con DA del 13.6.2005 del MP del Canton Ticino è stato condannato per i reati di

truffa mancata e tentata (art. 21 cpv. 1, 22 cpv. 1 e 146 cpv. 1 CP), falsità

in documenti (art. 251 cifra, di seguito solo n., 1 CP) e entrata illegale (art.

23 cpv. 1 dell’allora vigente LDDS) alla pena di 3 mesi di detenzione sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni nonché alla misura

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni sospesa

condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni (doc. TPC 13 e 43), in Italia

è stato oggetto di numerose condanne per i reati di:

-- violazione delle norme

sull’ispettorato del lavoro, commessa a __________ il 2.4.2001, di cui alla

sentenza del 19.9.2001 del G.I.P del Tribunale di __________, con una condanna

al pagamento di un’ammenda di lire 200'000.- (doc. TPC 34);

-- truffa, commessa a __________

il 23.5.2001, di cui alla sentenza del 28.1.2005 del Tribunale __________ di __________,

con una condanna alla reclusione di 8 mesi sospesa condizionalmente e al

pagamento di una multa di Euro (di seguito solo €) 60.- (doc. TPC 34);

-- lesioni personali colpose, commesse

a __________ il 3.1.2000, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del Tribunale di __________

con una condanna alla reclusione di 3 mesi (doc. TPC 34);

-- bancarotta fraudolenta,

commessa a __________ il 12.6.2001, di cui alla sentenza del 2.5.2005 del

Tribunale di __________, con una condanna alla reclusione di 2 anni (doc. TPC

34);

-- emissione di fatture o

altri documenti per operazioni inesistenti continuato in concorso, occultamento

o distruzione di documenti contabili in concorso e truffa tentata continuata in

concorso, commesse a __________ e __________ sul __________ nel periodo

31.1.1998 / 29.1.2002, di cui alla sentenza del 17.12.2007 del Tribunale __________

di __________, con una condanna alla reclusione di 8 mesi (doc. TPC 34);

-- bancarotta fraudolenta in

concorso, commessa a __________ il 4.12.2002, di cui alla sentenza del 18.2.2008

del Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 4 anni

e 6 mesi (doc. TPC 34);

-- guida di veicolo senza aver

conseguito la patente, commessa a __________ il 24.12.2009, di cui alla

sentenza del 2.7.2010 del Tribunale di __________, con una condanna al

pagamento di una ammenda di € 1'200.- (doc. TPC 34);

-- occultamento o distruzione

di documenti contabili continuato, commesse a __________ l’11.10.2004, di cui

alla sentenza del 20.7.2010 del Tribunale __________ di __________, con una

condanna alla reclusione di 6 mesi (doc. TPC 34);

-- appropriazione indebita,

commessa a __________ il 26.10.2010, di cui alla sentenza del 19.10.2015 del

Tribunale __________ di __________, con una condanna alla reclusione di 1 anno

e al pagamento di una multa di € 700.- (doc. TPC 34);

-- appropriazione indebita

continuata, commessa a __________ nel periodo 27.9.2010 / 17.1.2011, di cui

alla sentenza del 21.7.2016 del Tribunale __________ di __________, con una

condanna alla reclusione di 6 mesi e al pagamento di una multa di € 400.- (doc.

TPC 34).

VI) Circostanze dell’arresto

di IM 2 e dell’interrogatorio di IM 1

8. A seguito di denuncia

penale del 10.11.2015 dell’accusatrice privata (di seguito solo AP) ACPR 1 nei confronti

di IM 2 e di IM 1 per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via

subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP e AI 1), il primo, in

forza ad un mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 CPP e AI 21), è stato

tradotto dalla Polizia Cantonale dinanzi al PP per essere interrogato e quindi

arrestato (AI 23 a pag. 2 e 3 e AI 25).

9. L’istanza di

carcerazione preventiva (art. 224 cpv. 2 CPP e AI 29) del PP del 19.2.2016 per

Fatti

i presupposti reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), truffa (art.

146 cpv. 1 CP) e riciclaggio (art. 305bis n. 1 CP) a fronte di un asserito

pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) e di fuga (art. 221 cpv. 1

lett. a CPP) è stata accolta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (di

seguito solo GPC) con decisione del 20.2.2016 sino al 18.3.2016 compreso (AI

37). La successiva identica istanza (art. 227 CPP) presentata dal PP il

14.3.2016 (AI 61) è stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del

22.3.2016 sino al 22.4.2016 compreso (AI 73). Una seconda domanda di proroga

della carcerazione preventiva (art. 227 CCP) inoltrata dal PP il 21.4.2016 sempre

per gli stessi asseriti pericoli è stata accolta dal GPC con decisione

25.4.2016 fino al 20.5.2016 compreso (AI 125). Un’ultima richiesta di proroga

della carcerazione preventiva (art. 227 CPP) del PP del 13.5.2016 (AI 144) è poi

stata parzialmente accolta dal GPC con decisione del 20.5.2016 sino al

20.6.2016 compreso (AI 148). In data 14.6.2016 il PP ha quindi disposto la

scarcerazione di IM 2 (AI 173) vincolandola tuttavia, in ragione di un asserito

pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP), al rispetto delle seguenti

misure sostitutive dell’arresto ex art. 237 CPP che, con il consenso di questo

imputato (AI 245), sono state prorogate sino al pubblico dibattimento (AI 231):

"

-- elezione del domicilio presso il mio difensore, il cui

significato mi è stato spiegato dal Magistrato,

-- restare ad immediata disposizione delle

autorità inquirenti (Magistratura / Polizia) anche solo a seguito di semplice interpellanza

telefonica,

-- il blocco dei documenti di identità,

passaporto e carta di identità (che si trovano già nei miei effetti personali,

rispettivamente presso la Polizia Giudiziaria e che verranno custoditi presso

l’MP di __________ fino a revoca delle misure)”

(AI 173 a pag. 6)

10. Sulla base della

denuncia penale del 10.11.2015 dell’AP ACPR 1 (AI 1), visto l’esito infruttuoso

del mandato di accompagnamento coattivo (art. 207 CPP e AI 21) nei confronti di

IM 1, in data 9.3.2016 il PP ne ha ordinato la cattura e l’accompagnamento (art.

210 cpv. 2 CPP) per i reati di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP)

alternativamente truffa (art. 146 cpv. 1 CP e AI 49), emettendo nei suoi

confronti anche un mandato di cattura internazionale (AI 50). Il 24.3.2016 il

PP ha formulato alla Corte di Appello di __________ domanda di assistenza

giudiziaria internazionale in materia penale affinché quest’ultima procedesse

all’identificazione e all’interrogatorio di questo imputato (AI 79), ciò che è

avvenuto presso il Tribunale di __________ in data 13.5.2016 (AI 91 e 147).

VII) Dichiarazioni degli

imputati

A) IM 2

11. In relazione alle

varie imputazioni dell’AA (doc. TPC 1) la posizione processuale di questo imputato

può essere così riassunta:

11.1. per i reati di truffa

(art. 146 cpv. 1 CP) di cui al punto (di seguito solo pto.) 1 a pag. 1 dell’AA

(doc. TPC 1) in correità con IM 1, in alternativa e singolarmente di ripetuta

appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui al pto. B) 1.1 a pag. 5 e 6

dell’AA (doc. TPC 1) nei confronti dell’AP ACPR 1, nonché alternativamente e

singolarmente di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B)

1 a pag. 9 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 ha ammesso i fatti così come descritti

dal PP, contestando tuttavia le imputazioni penali avendo sempre asserito di

non essere mai stato al corrente delle reali intenzioni truffaldine di IM 1. IM

2, in estrema sintesi, ha dichiarato di essersi prestato, nella sua qualità di

avvocato (di seguito solo avv.), a ricevere gli averi dell’AP ACPR 1, pari a €

270'000.-, depositati presso Banca __________ a __________, sul proprio conto

clienti con la falsa causale di “acquisto azioni partecipazioni societarie”,

da una parte per ragioni fiscali e meglio per poterli poi mettere a

disposizione di quest’ultima e del coimputato in modo che potessero utilizzarli

senza alcuna restrizione, essendo per lui fatto inconfutabile che anche IM 1

fosse pienamente autorizzato a beneficiarne in virtù del consenso dell’AP ACPR

1 visto la loro relazione sentimentale, dall’altra parte perché, come

riferitogli da IM 1, per evitare che il di lei fratello potesse in qualche modo

mettere le mani sul patrimonio di quest’ultima. IM 2 ha altresì precisato,

oltre ad aver disposto di parte di questo denaro in favore di IM 1 e di suoi

debitori, di aver usufruito lui stesso dei capitali dell’AP ACPR 1 in ragione

di € 50'000.- per far fronte a debiti e spese personali, ma ciò nella

convinzione di essere giustificato a farlo in forza dell’autorizzazione datagli

da IM 1 e, di riflesso, dal relativo benestare di quest’ultimo a disporre

liberamente del denaro della compagna. Egli avrebbe in effetti agito senza

timore o dubbio alcuno sulla base dell’autorizzazione da lui stesso trasmessa

via posta elettronica all’AP ACPR 1 e da quest’ultima compilata in favore di IM

1. In particolare, in relazione a quanto sopra, IM 2 si è così espresso:

"

Per quale motivo ACPR 1 ha versato denaro sul suo conto

clienti?

Io con lei non ho parlato. Ѐ IM 1 ad

avermi detto che avevano bisogno di far versare il denaro di ACPR 1, depositato

su un conto a __________/ __________, su un conto in Svizzera per poi poterlo

utilizzare loro.

ADR che per loro intendo IM 1 e ACPR

1. IM 1 mi aveva detto che, essendo un conto a __________, non potevano

utilizzare il denaro depositato tramite bonifici, perché il fisco avrebbe

potuto insospettirsi.

Il PP mi contesta che questa versione

dei fatti non è credibile. Inoltre, con il versamento del denaro in Svizzera,

si sarebbero comunque trovati nella medesima situazione

In realtà IM 1 mi aveva detto che avendo

rapporti di affari con me, avrebbe potuto giustificare trasferimenti di denaro

con il nostro paese (…)

Il PP mi contesta che la causale con cui

ACPR 1 ha bonificato il denaro in due tranches per complessivi Eur 270'000.-

fra il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sul mio conto clienti presso __________,

rubrica Eur, è “acquisti azioni partecipazioni societarie”. Per quale motivo è

stata inserita questa causale? A quale operazione si riferisce? Corrisponde al

vero?

No, nel senso che per me era chiaro che non

c’era nessuna operazione di questo tipo. Il versamento sul mio conto aveva lo

scopo di far reintegrare i fondi in Italia, in favore di ACPR 1 e IM 1, come da

quest’ultimo comunicatomi.

ADR che ribadisco di non aver mai

parlato telefonicamente con ACPR 1 in relazione a operazioni come quelle

indicate nella causale. Lei in occasione della prima telefonata mi aveva

preannunciato l’arrivo dei soldi, mentre nella seconda mi aveva detto di fare ciò

che mi avrebbe detto IM 1. A questo proposito le avevo chiesto di sottoscrivere

un’autorizzazione. Lei non voleva recarsi in Svizzera, ma non so il motivo, e

ha quindi inviato via e-mail in data 22.10.2014 un’autorizzazione

dattiloscritta con la sua firma manoscritta, datata 21.10.2014. Mi aveva poi

scritto via email che a suo dire la firma non era ben leggibile e il pomeriggio

dello stesso giorno mi ha inoltrato nuovamente l’autorizzazione. Anche a

seguito di questo secondo invio la firma non era ben leggibile, ma per me

andava bene così. Questi due invii con l’allegato citato si trovano sempre

nella medesima busta con i documenti sequestrati stamane. Il PP constata la

presenza dei citati documenti e delle conversazioni email.

(…)

Il PP mi mostra il doc. 8 di denuncia e

mi chiede se quanto dichiarato da ACPR 1 è corretto e se effettivamente ho

inviato io questo documento alla banca (ALLEGATO 1).

Si, confermo, io ho mandato quel documento,

su richiesta di IM 1, ho inserito quella causale perché in questo modo alla

banca __________ non si sarebbero offesi.

ADR che secondo me avrebbero potuto

offendersi pensando che la signora non avesse più fiducia in loro, con la

causale indicata avrebbero invece pensato che la signora volesse invertire il

denaro in altro modo, non per sfiducia nei confronti della banca.

ADR che convengo con il Magistrato

che ho quindi volutamente e consapevolmente indicato alla banca __________ una

causale che non rispecchia la realtà.

Ribadisco che l’ho fatto su richiesta di IM

1

(…)

Mi viene chiesto di prendere posizione.

Prendo atto adesso della situazione, non

sapevo nulla, però ACPR 1 conferma che non ha mai avuto contatti con me.

Comunque vorrei precisare che sono stato

truffato anche io. Contesto quindi le accuse del Magistrato. Non ho mai avuto

intenzione di fregare un franco alla signora.

Il PP mi contesta che per i

trasferimenti di denaro di pertinenza di ACPR 1 sono state indicate causali non

corrispondenti alla realtà, io ne ero consapevole e io stesso ho indicato

causali false; io non mi sono premurato di chiarire il motivo e il destino del

denaro transitato sul mio conto con la titolare. Vista la mia formazione

professionale avrei dovuto premurarmi in tal senso.

Ne prendo atto. lo ho fatto quanto

indicatomi da IM 1.

Il PP mi contesta che dagli atti sino ad

ora esperiti risulta che il denaro di ACPR 1 è stato accreditato sul mio conto

rubrica clienti (valuta -EUR) nr. __________ presso Banca __________ in due __________

il saldo del conto ERU era pari a circa EU 15.00. Del denaro versato da ACPR 1,

EUR 20'000.00 sono stati bonificati a ACPR 1 su relazione bancaria estera in

data 29.10.2014 con causale "prestito". Il restante denaro è stato

impiegato tramite prelievi a contanti rispettivamente in bonifici a favore di

terzi che nulla hanno a che vedere con ACPR 1 rispettivamente con l'operazione

a quest'ultima proposta. L'esito della perquisizione della mia relazione

bancaria presso __________ rileva un saldo al pari a una decina di EURO. Le

chiedo di prendere posizione.

Prendo atto di quanto mi viene detto ma

ribadisco quanto da me appena dichiarato. lo mi sono fidato, a questo punto

penso sbagliando, di IM 1.

(…)

ll PP mi contesta che da una prima

sommaria analisi delle conversazioni WhatsApp sul mio cellulare, emerge chiaramente

che IM 1 è perennemente bisognoso di denaro.

Effettivamente la sua situazione

finanziaria è cambiata circa un anno e mezzo fa. Mi aveva detto che aveva

bisogno di concludere qualche affare. Ho pensato che questo fosse necessario

per permettersi di mantenere il suo stile di vita.

ll PP mi fa notare che un anno e mezzo

fa è il periodo in cui si sono svolti i fatti che concernano ACPR 1.

lo avevo interpretato che ACPR 1 avesse

proprio messo a disposizione di IM 1 il proprio patrimonio.

ll PP mi contesta che conosciuta la

situazione economica di IM 1, a maggior ragione avrei dovuto premurarmi di

contattare ACPR 1 prima di disporre qualsiasi bonifico o consegna a contanti in

favore di IM 1 o a terzi su richiesta di quest'ultimo.

lo in quel momento non pensavo di dover

dubitare.

Ho pensato francamente che IM 1 fosse un

gigolo e che si facesse mantenere in quel periodo da ACPR 1.

ADR che ho ritenuto questa sua

attività in quanto avevo passato un weekend insieme a IM 1 e a suo zio a __________

4 anni fa, e lo zio mi aveva raccontato delle sue prodezze come amatore.

Vorrei aggiungere che io ho fatto dei

prestiti personali a IM 1 nel corso del 2015, si tratta di importi di alcune

centinaia di franchi, perché mi aveva chiesto un aiuto. Avevo fatto i bonifici

tramite Western Union, penso all'agenzia di __________ ma in

favore di un amico di IM 1 di nome __________.

ll PP mi contesta pertanto che ero

consapevole della situazione economica di IM 1. Prima di bonificare denaro a

lui rispettivamente per suo conto avrei dovuto informarmi rispettivamente

chiedere autorizzazione/conferma a ACPR 1.

Me ne rendo conto ora”

(VI PP IM 2 18.2.2016 da pag. 3 a 9)

11.1.1. Nel suo successivo VI PP

8.3.2018 IM 2 ha confermato le sue dichiarazioni, precisando di essere giunto

alla deduzione che l’AP ACPR 1 volesse sostenere economicamente IM 1 e che

quest’ultimo avesse a sua completa disposizione il patrimonio da lei detenuto a

__________ (VI PP IM 2 8.3.2018 a pag. 8).

11.1.2. In particolare, quo

all’utilizzo e alla destinazione del denaro trasferito dall’AP ACPR 1 a favore

della relazione bancaria a lui intestata come rubrica clienti presso la

succursale di __________ della Banca __________, IM 2 ha riferito:

"

ADR che per la messa a disposizione del mio conto nelle

modalità già indicate, IM 1 mi aveva promesso verbalmente una commissione pari

al 10% dell’importo.

Io, avendo necessità di denaro per eseguire

miei vari pagamenti, ho chiesto a IM 1 di poter prelevare EUR 50'000.- dalla

somma bonificata da ACPR 1, a titolo di prestito, rinunciando a commissione o

onorari, con l’impegno di restituirli entro il 31.12.2014. Lui ha acconsentito.

Nella busta bianca già citata, vi è infatti un documento manoscritto datato 21.10.2014

attestante l’autorizzazione, sottoscritta da IM 1.

Sotto la firma di quest’ultimo ha inserito

lui la frase ricevuto saldo restituzione E 50'000,00 20.01.15.

ADR che io infatti il 20.01.2015 gli

ho restituito a contanti in Italia questo importo. Secondo me però glieli ho

consegnati il 29.01.2015 e non il 20.01.2015.

Il PP mi contesta che questo mio modo di

procedere contravviene comunque alle disposizioni di ACPR 1, o perlomeno quelle

di cui ho riferito io. ACPR 1 era informata di questa autorizzazione

rilasciatale da IM 1?

Non lo so. Però io non conosco gli accordi

tra IM 1 e ACPR 1”

(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 4 e 5)

"

Il PP mi fa prendere atto che l'analisi della documentazione

bancaria evidenzia che fra il 21 e il 23 ottobre 2014, ossia nel periodo

intercorso fra l'accredito della prima tranche da parte di ACPR 1 e la seconda

sul mio conto clienti, sono stati eseguiti prelievi a contanti per complessivi

EUR 55'000.00 circa.

Quale è il destino e la causale di

questo denaro?

Ho utilizzato questo denaro per mie

necessità, come ho dichiarato, premurandomi però di ottenere autorizzazione ad

agire in tal senso da IM 1, come dimostra il documento 21.10.2014 di cui ho già

riferito sopra.

Il PP mi contesta inoltre che,

successivamente ai due accrediti da parte di ACPR 1, vi sono prelievi a

contanti, quasi immediati, per almeno EUR 34'000.00.

A questo punto ribadisco che in parte ho

utilizzato il denaro per scopi miei come da autorizzazione di IM 1, per il

restante ho prelevato denaro su richiesta di IM 1 consegnandoglielo

successivamente in contanti in Italia, rispettivamente bonificandolo come da

disposizione di IM 1. In proposito faccio notare all’interrogante che nei

documenti sequestrati oggi c’è una ricevuta data 27.02.2015 a firma di IM 1 il

quale conferma di aver ricevuto un importo complessivo pari a Eur 96'452.-

“computati sugli averi messimi a disposizione dalla sig. ma ACPR 1 tramite il

conto del suddetto avvocato. Il PP constata la presenza anche di questo

documento.

Questo dimostra che il denaro di ACPR 1 era

a disposizione di IM 1”

(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 7)

"

Il PP mi contesta che l’analisi sommaria delle movimentazioni

sul conto clienti rubrica EUR presso __________ rileva dopo il 20.10.2014

unicamente i due accrediti della signora ACPR 1. Il denaro viene interamente

impiegato in prelievi cash, bonifici in favore di __________ per oltre EUR

80'000.-, nonché un pagamento con causale affitti IM 1. Oltre a questi vi sono

pagamenti a terze persone che nulla hanno a che vedere con ACPR 1.

Spiego al Magistrato che nei documenti

sequestrati stamane c’è un foglio da me manoscritto sul quale ho indicato

l’impiego del denaro di ACPR 1.

Il PP constata la presenza di questo

documento e mi chiede di spiegare di cosa si tratta.

Per esempio EUR 122'500.- corrispondono al

totale dei bonifici eseguiti con il denaro di ACPR 1. L’indicazione auto 1 e 2

si riferisce al pagamento a __________ per l’acquisto di due veicoli per IM 1.

All’__________ ho bonificato il denaro come richiesto da IM 1. Per il resto si

trattava di prelievi a contanti in parte in mio favore e in parte in favore di IM

1.

ADR che i pagamenti in favore di __________

si riferiscono ad un’operazione finanziaria che mi riguardava. Il pagamento a

favore dell’__________ si riferisce al pagamento parziale di un debito della

società __________ da me amministrata”

(VI PP IM 2 18.2.2016 a pag. 10)

"

In merito ai Eur 50'000.-, si tratta di quell’importo che mi ero

fatto autorizzare da IM 1 ad utilizzare sui fondi trasmessi dalla signora ACPR

1 e che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 31.12.2014. Quella data era

stata indicata in funzione del fatto che io mi aspettavo un investimento entro

quel termine per la ditta del packaging. Questo avrebbe permesso di continuare

con l’attività in Ticino, di cui avevamo parlato nel corso dell’ultimo verbale.

Avevo detto a IM 1 che in quel caso io avrei fatto considerare il suddetto

importo di EUR 50'000.- quale investimento (da parte sua e di ACPR 1), che

avrei fatto remunerare con Eur 5'000.- mensili, in modo che con le prime dieci

mensilità si liquidava l’investimento, e successivamente si sarebbe trattato di

reddito su quell’investimento”

(VI PS IM 2 21.3.2016 a pag. 5 e 6)

"

Comincio con il dire che nego di aver mai ricevuto da IM 1 nel

2012 l'importo a contanti di EUR 100’000.- da custodire fiduciariamente.

Preciso inoltre che gli unici soldi a contanti che ho ricevuto da IM 1

dall'inizio della nostra conoscenza sono EUR 20'000.- a parziale rimborso del

prestito per EUR 90'000.- che come già dichiarato gli avevo concesso tra il

2006 e il 2007.

Confermo di aver pagato un importo a titolo

di pigioni con il denaro di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti, come

richiesto da IM 1. Confermo pure di aver bonificato del denaro a una società

italiana per saldare il prezzo di acquisto di veicoli acquistati da IM 1. Anche

questo denaro proviene da quello bonificato da ACPR 1 sul mio conto clienti.

ADR che penso sia corretto che con

il denaro che io ho bonificato, IM 1 abbia acquistato una BMW e una Porsche,

penso di seconda mano. Nego invece categoricamente di aver acquistato io una

Porsche. Preciso di non aver mai acquistato auto in Italia.

Con riferimento alla sottoscrizione da

parte di IM 1 della ricevuta 20.01.2015 attestante la ricezione di EUR 50'000.-

a me prestati dal patrimonio di ACPR 1 pervenuto sul mio conto clienti,

ribadisco le mie precedenti dichiarazioni. In particolare confermo il prestito

accordatomi esplicitamente da IM 1 (concretamente mi ha autorizzato a impiegare

per miei scopi EUR 50'000.- dal patrimonio di ACPR 1), confermo di non averlo

restituito a IM 1 e che lui ha sottoscritto la ricevuta dicendo che avrebbe

risolto la questione personalmente con ACPR 1. Del resto questo non mi ha

stupito, perché IM 1 mi era a sua volta debitore dell'importo di EUR 70'000

(differenza fra il prestito da me concessogli e il parziale rimborso).

Confermo di aver restituito a contanti a IM

1 in Italia o sul confine Svizzera-Italia complessivamente EUR 96'452.- come

risulta dal promemoria da me allestito e già discusso in occasione del verbale

di arresto. Non posso riferire in merito alle consegne di denaro che IM 1

avrebbe pretesamente fatto ad ACPR 1. Ho consegnato il denaro a IM 1 in più

tranche, facendogli firmare un pezzo di carta per ricevuta; alla fine ho

stracciato e buttato tutte queste ricevute poiché le riconsegne a contanti sono

state complessivamente indicate nella ricevuta 27.02.2015 (già discussa in sede

di verbale di arresto)”

(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 3 e 4)

"

Il PP mi fa prendere atto

- che sul mio

conto rubrica clienti (valuta EUR) nr. __________ presso Banca __________ fra

il 20.10.2014 e il 23.10.2014 sono stati eseguiti due unici accrediti, trattasi

del denaro di ACPR 1 proveniente dalla relazione in __________;

- che prima

del primo accredito da parte di ACPR 1 il saldo del conto EUR era pari a circa

EUR 15.00, il saldo al 31.12.2014 pari a EUR 21.84.

- il denaro

accreditato è stato nel frattempo (circa 2 mesi) impiegato come segue:

1) versamento in favore di

relazione bancaria estera in favore

di ACPR 1 per EUR

20'008.42 in data 29.10.2014 con causale prestito.

2) prelievi

a contanti da me eseguiti, in quanto l'unico a disporre di procura, per EUR 79'939.78.

3) bonifici

da me disposti in favore di __________ su relazione estera per EUR 88'016.88,

nonché un versamento a __________ su relazione estera con causale affitti IM 1

per EUR 14'508.45, per complessivi EUR 102'525.33;

4) che vi

sono altri bonifici fra i quali all'__________, a __________ per affitti __________,

__________ per il veicolo poi immatricolato a nome di __________, all'__________,

a __________, a __________, per complessivi EUR 67'463.57, che ho dichiarato

essere pagamenti per mie questioni professionali o personali oppure di non

ricordarne il motivo.

(per tutto cfr. Al 11, esito ordine di

perquisizione bancaria)

Concludendo il PP mi fa prendere atto

che solo per i bonifici eseguiti in favore di __________ e in favore dell'__________

è possibile ritenere che si tratti effettivamente di denaro impiegato per conto

e su richiesta di IM 1, per complessivi EUR 102'525.33.

Per il restante pari a EUR 147'403.35,

in assenza di prove o indizi di senso contrario, rispettivamente preso atto dei

miei vari cambi di versione, costituisce denaro il cui impiego indebito può

essere imputato unicamente a me.

Quello che posso dire è che i bonifici

richiestimi da IM 1 sono stati da me disposti utilizzando il patrimonio di ACPR

1. lo ho impiegato per far fronte a mie necessità economiche EUR 50'000.-

sempre proveniente dal patrimonio di ACPR 1; ho impiegato questo denaro

eseguendo bonifici a miei creditori. Quanto invece prelevato a contanti è stato

da me integralmente consegnato a IM 1. A IM 1 ho pure consegnato il denaro per

EUR 10’313,31 che ho precedentemente bonificato al mio amico __________ e che

ho poi ricevuto a contanti dalle sue mani. Parte del denaro bonificato a __________

è stata consegnata da sua figlia __________ a contanti a IM 1. Per questo

motivo, conti fatti io ho impiegato per mie necessità unicamente EUR 50'000.-

restante denaro proveniente dal patrimonio di ACPR 1, in un modo o nell'altro è

stato consegnato a IM 1 rispettivamente utilizzato su richiesta di IM 1”

(VI PP IM 2 3.6.2016 a pag. 5 e 6)

"

Prendo atto di quanto dice il PP. Ribadisco di non aver commesso

alcun illecito. Ciò premesso, e richiamate le mie precedenti dichiarazioni,

preciso che semmai mi dovesse essere addossato un indebito lo stesso non

supererebbe gli EUR 50’000.-, che ho ammesso di aver utilizzato, senza

provvedere alla restituzione in favore di IM 1. In proposito ricordo la

dichiarazione firmata da IM 1 tramite la quale mi autorizzava ad impiegare

parte del patrimonio pervenuto sulla mia relazione bancaria, conto clienti

valuta EUR, presso __________ e che io non ho restituito, come ho ammesso in

occasione di una mia precedente audizione. Per il resto io ho eseguito le

disposizioni di IM 1, impiegando il denaro come da lui richiestomi verbalmente”

(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 6)

"

Si. Comincio con il dire che l'importo bonificato a __________

era destinato a IM 1 al quale personalmente l'ho consegnato, dopo che __________

aveva prelevato la somma dal suo conto consegnandola poi a me a contanti. Ho

proceduto in tal modo in quanto avevo già eseguito svariati prelievi in

contanti dal conto e quindi non me la sentivo di eseguirne altri.

ADR che non ho eseguito direttamente

un bonifico bancario in favore di IM 1, perché credo non disponesse di

relazioni bancarie.

Il PP mi contesta che non è credibile

che IM 1 non disponesse di relazione bancaria.

È così.

Continuo con il dire che EUR 7000.-

bonificati a __________ sono pure andati a beneficio di IM 1, al quale erano

stati consegnati dalla figlia __________”

(VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7)

11.1.3. Al dibattimento IM 2 ha

confermando le proprie dichiarazioni istruttorie, riconoscendo i fatti ma non

le imputazioni della pubblica accusa, ribadendo di essere stato a sua volta

ingannato da IM 1 circa la sua facoltà di disporre del denaro dell’AP ACPR 1,

nonché su quali fossero le sue reali intenzioni dietro al trasferimento del

capitale (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 V R). In particolare, riguardo a questo

ultimo aspetto, ha evidenziato nuovamente che le causali dei bonifici avvenuti

sulla sua relazione bancaria presso __________ il 20.10.2014 rispettivamente il

23.10.2014 per l’importo complessivo di € 270'000.- (AI 11), non erano legate

all’acquisto di partecipazioni societarie, bensì erano finalizzate a permettere

ad ACPR 1 e al coimputato di usufruire liberamente dell’intero capitale, fermo

restando che era sua convinzione che IM 1 fosse una sorta di gigolò mantenuto

dall’AP (VD 26.10.2020 a pag. 2 VI R e a pag. 3 I R). Interrogato in merito

all’impiego e alla destinazione degli averi della denunciante, l’imputato ha

altresì precisato:

"

D: Richiamato il punto B) 1.1 e pag. 6 dell’atto d’accusa

rispettivamente le sue dichiarazioni nel suo verbale d’interrogatorio PP

18.2.2016 a pag. 10 da riga 23 a 24, il Presidente chiede a IM 2 se conferma o

meno le cifre indicate nell’atto d’accusa che riprendono le conclusioni di cui

a pag. 7 del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 31.8.2016 a pag. 7

(AI 217) secondo cui:

-- sono stati

prelevati a contanti Euro 79'933.78, di cui Euro 50'000.- per le sue necessità

a seguito dell’autorizzazione di IM 1;

-- sono stati

eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 1 per Euro 102'525.33

-- sono stati

eseguiti bonifici in favore dei creditori di IM 2 per Euro 67'463.57;

rispettivamente se può indicare quale è la

parte dei prelievi a contanti di Euro 29'933.78, pari a Euro 79'933.78 ./. Euro

50'000.-, che sono stati trattenuti per sé.

R IM 2: Riconosco di mia spettanza i

primi tre bonifici e quello all’__________ per complessivi 48'150.26 Euro. Gli

altri bonifici sono stati fatti al solo ed esclusivo beneficio di IM 1. Non ho

mai prelevato né trattenuto denaro contante per me. Gli Euro 79'933.78 indicati

nell’atto d’accusa fanno parte dell’importo di Euro 96'000 e spiccioli consegnati

a IM 1”

(VD 26.10.2020 a pag. 3 III R)

11.2. per il reato di

appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1.2 a pag. 6 e 7 e

B) 2 a pag. 10 e 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM 2 è sostanzialmente reo confesso,

confermando i fatti e l’imputazione a danno dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3 nella

sua veste di amministratore de facto del loro patrimonio, seppur riconoscendo solo

un suo indebito profitto di fr. 30'000.-. In questo senso si richiamano

espressamente le sue dichiarazioni nei suoi VI PP 20.4.2016 a pag. 3 e 3.6.2016

da pag. 6 a 7 nonché PS 13.5.2016 da pag. 3 a 7, fermo restando che nel suo VI

PP 10.11.2016 ha ammesso:

"

di aver impiegato indebitamente parte del denaro dei coniugi __________.

Voglio però dire che avevo anche delle parcelle da incassare e comunque per la

mia attività di pseudo-curatore non ho mai fatturato nulla, ma non lavoravo

certamente a titolo gratuito. Ammetto quindi unicamente un indebito complessivo

pari a CHF 30'000.-”

(VI PP IM 1 10.10.2016 a pag. 9)

Al dibattimento IM 2 si è riconfermato nelle proprie

dichiarazioni, riconoscendo i fatti e l’accusa limitatamente all’importo di fr.

30'000.- (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 IV R).

11.3. in merito all’accusa di

infrazione alla LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (di seguito

solo LArm e art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai punti (di seguito solo pti.)

3 a pag. 4, B) 2 a pag. 8 rispettivamente B) 3 a pag. 11 dell’AA (doc. TPC 1), IM

Considerandi

2.

ha confermato i fatti negando tuttavia qualsiasi responsabilità penale,

riferendo di essersi limitato a custodire delle armi che un suo cliente, tale __________,

gli aveva affidato riponendole in una cassetta di sicurezza presso la

succursale di __________ della Banca __________, senza tuttavia chiedere un’autorizzazione

per la relativa detenzione (VI PS 13.5.2016 a pag. 3 e 30.5.2016 da pag. 5 a 6

nonché PP 3.6.2016 a pag. 8 e 10.10.2016 a pag. 10), posizione poi ribadita in

aula dove ha precisato che la consegna delle armi ad opera di __________

potrebbe essere avvenuta già nel corso dell’anno 2013 e di non ritenere che

attraverso la loro detenzione possa in qualche modo aver violato le norme della

LArm (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 3 V R e a pag. 4 I R).

B) IM 1

12.

A seguito d’istanza di

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale inoltrata dal PP il

24.3.2016

(AI 79), in data 13.5.2016 IM 1 è stato sentito a verbale dinanzi al

Tribunale di __________ (AI 147), dove si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’11.5.2016, per il tramite del suo difensore DUF 1, questo imputato, inviando un

suo memoriale difensivo (AI 140), ha fornito la sua versione dei fatti, negando

qualsivoglia coinvolgimento penale, contestando i fatti e l’imputazione di cui

al pto. 1 a pag. 1 e A) a pag. 4 dell’AA (doc. TPC1), confermando unicamente di

aver avuto una relazione sentimentale con l’AP ACPR 1 poi conclusasi, sostenendo

di averla aiutata a trasferire il suo capitale dal suo conto di __________ in

quanto il di lei fratello stava cercando di impadronirsene nonché di averle

restituito, oltre € 20'000.- con bonifico bancario, l’integralità del suo

denaro attraverso consegne brevi manu in contanti:

"

La signora ACPR 1 aveva voluto spostare il capitale da __________

perché a suo dire il fratello __________ stava dilapidando il patrimonio di

famiglia. Inoltre, il fratello avrebbe tentato di far pignorare un suo

Dispositivo

appartamento a __________ per saldare dei debiti. Per questi motivi avevo

chiesto a IM 2 se era possibile darle una mano.

lo ho più volte accompagnato la signora ACPR

1 a __________. Inizialmente non sapevo nemmeno che si recava in Banca. lo

sbrigavo le mie faccende, in relazione all'appartamento che possedevo, e la

lasciavo dove lei mi indicava. Solo l'ultima volta che l'ho accompagnata mi ha

chiamato dicendomi di raggiungerla al __________. In tale occasione l'ho dunque

raggiunta e ho conosciuto e parlato con il suo consulente.

La relazione sentimentale con la signora ACPR

1 è poi terminata perché lei era piuttosto ossessiva, mi stava troppo addosso

ed inoltre aveva dei comportamenti che mi infastidivano. Non è vero che ero

diventato aggressivo.

In relazione alle somme di denaro, non

corrisponde al vero che la signora ACPR 1 si è vista restituire unicamente la

somma di 20'000 euro tramite bonifico, bensì ha ricevuto il resto del suo

denaro da me in contanti. Le persone da me indicate al punto due della presente

memoria potranno confermare che la signora ACPR 1 si recava a casa mia a

ritirare delle buste contenenti dei contanti.

(…)

Corrisponde invece al vero che IM 2 mi ha

consegnato in Italia in contanti, in più volte, euro 96'000.--, come indicato

nella ricevuta di data 27.02.'15. A mia volta ho consegnato, in più volte, tale

somma alla signora ACPR 1, come già affermato al punto 7 del presente memoriale“

(AI 140 da pag. 2 a 4)

IM 1 ha altresì contestato che il denaro usato da IM 2 per far fronte

al pagamento dei suoi debiti personali provenisse dagli averi dell’AP ACPR 1,

trattandosi, a suo dire, di un capitale di sua appartenenza a lui affidato in

via fiduciaria al coimputato tempo addietro i fatti qui in esame:

"

A dicembre 2014 IM 2 mi aveva chiesto se gli prestavo euro

50'000.-- per effettuare un'operazione con la __________ e che mi ha detto che

mi avrebbe restituito integralmente tale somma con un'unica consegna di denaro

contante oppure in modo dilazionato consegnandomi euro 5'000.-- al mese. Tale

richiesta, e la rispettiva concessione del prestito era avvenuta verbalmente.

Gli euro 50'000.-- non erano quelli versati dalla signora ACPR 1, bensì soldi

miei che aveva affidato fiduciariamente a IM 2. L'autorizzazione (datata

21.10.2014) prodotta agli atti è stata allestita da me successivamente, su

esplicita richiesta di IM 2, il quale, quando ha capito di trovarsi nei guai,

mi ha supplicato di aiutarlo, facendomi dichiarare che Io autorizzavo ad

utilizzare euro 50'000.-- dei soldi versati dalla signora ACPR 1 e facendomi

pure dichiarare che me li aveva restituiti in data 20.01.'15. In realtà, la

restituzione non c'è mai stata ma io ho firmato il documento su richiesta di IM

2 perché appunto era disperato.

(…)

Non è vero che avevo dei problemi

finanziari e nemmeno che IM 2 mi ha concesso dei prestiti. IM 2 ha comprato per

lui una Porsche, mentre la BMW doveva acquistarla per me ma utilizzando i miei

soldi che lui deteneva fiduciariamente per mio conto. Doveva pure pagare

l'affitto del mio appartamento a __________. IM 2 ha però solo pagato la metà

dell'affitto annuo e il resto ho dovuto pagarlo io.

Corrisponde al vero che in un'occasione ho

ricevuto 1'500.-- euro o franchi da tale __________, detto __________, a __________

presso l'__________. Erano soldi di mia pertinenza. Avevo conosciuto __________

nel 2012 in Italia in occasione di un incontro con IM 2.

Non corrisponde al vero che io avevo un

debito con IM 2 di euro 90'000.-- e che gliene avevo restituiti solo 20'000.--.

Nel 2012 gli avevo consegnato euro 100'000.-- in contanti, soldi di mia

pertinenza che doveva detenere a titolo fiduciario. Mi avrà restituito euro

50'000.-mentre gli altri non li ho mai più rivisti”

(AI 140 a pag. 3 e 4)

13. Al dibattimento il

Presidente ha chiesto all’avv. DUF 1 se il suo assistito avrebbe accettato

l’accusa di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) se fosse stato presente. Il legale ha

dichiarato di non aver ricevuto disposizioni specifiche in merito e ha quindi

richiamato il memoriale difensivo del suo assistito (AI 140) nonché il verbale

rogatoriale del Tribunale di __________ (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 2 III e IV

R).

VIII) Altre risultanze

d’istruttoria

14. La Corte, a fondamento

del proprio giudizio, richiama le seguenti risultanze d’istruttoria:

14.1. in merito ai reati di

truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui ai pti. 1 e A) dell’AA (doc. TPC 1), di appropriazione

indebita (art. 138 n. 1 CP) di cui ai pti. B) 1 e 1.1 dell’AA (doc. TPC 1) e di

riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto. B) 1 dell’AA (doc.

TPC 1):

14.1.1. i seguenti passaggi della

denuncia penale 10.11.2015, con i relativi allegati dell’AP ACPR 1 nei

confronti di IM 1 e IM 2 per i titoli di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e, in via

subordinata, di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP):

“1.

La denunciante conosce IM 1 a metà maggio 2014 ad una

festa a __________, il quale la seduce e dalla sua posizione dominante le fa

credere di poter effettuare con persona di fiducia avvocato IM 2 in Svizzera

degli investimenti redditizi.

Ostenta ricchezza da maggio ad

ottobre e dichiara di far parte di una posizione internazionale in alta finanza

e di far parte della nota ricca famiglia __________ ex titolare della __________.

Convince la denunciante che sicuramente avrebbe potuto far fruttare anche i

suoi risparmi con possibilità di avere un buon rendimento mensile.

2. La denunciante viste anche le

garanzie di professionalità date dalla funzione dell'avvocato IM 2 accetta di

investire i sui risparmi e di inviarli a quest'ultimo in gestione fiduciaria,

sebbene non lo avesse mai incontrato né sentito.

3. L'avvocato IM 2 invia in data 29

settembre 2014 lo scritto con cui autorizza la denunciante ad effettuare il

versamento dei fondi sul di lui conto clienti (doc. 8, purtroppo il

testo è poco leggibile e per facilità di lettura è stato trascritto sotto a

mano).

4. Alle date sopra indicate (e

comprovate dai doc. 2 e doc. 3) la denunciante bonifica pertanto

sul di lui conto le due somme di euro 140’175.- e di euro 130’165.- per totali

euro 270'340.-.

5. IM 2 invia poi in data

22.10.2015 a IM 1 il testo di autorizzazione che la denunciante doveva

conferire a favore di IM 1 di dare disposizioni d'investimento sugli averi (doc.

9), la quale lo firma e lo invia direttamente per posta-e all'avvocato IM 2 in

data 22.10.2014 (doc. 10). Documento mai inviato in originale.

6. Alla fine di ottobre la

denunciante chiede indicazioni sul denaro depositato a IM 2 e chiede a IM 1 di

far bonificare da IM 2 euro 20'000.- per bisogni personali.

A seguito di ciò IM 2 versa

euro 20'000.- con valuta 31.10.2014 alla denunciante (doc. 4). Nulla

poteva ancora immaginare di quello che le sarebbe successo in seguito.

7. Nel corso del mese di novembre

la denunciante è occupata per seri motivi di salute che la vedono ricoverata

per quindici giorni con conseguente convalescenza di altre due settimane.

8. Sotto le vacanze natalizie la

denunciante si rivede con IM 1 e subito dopo cessa la loro relazione

sentimentale, motivo per cui a gennaio la denunciante comunica a IM 1 che

avrebbe chiesto a IM 2 di restituirle l'intero importo da questi detenuto in

gestione fiduciaria.

9. Si rivolge poi all'avv. __________

con studio a __________, il quale interviene ripetutamente chiedendo

all'avvocato IM 2 la restituzione del denaro, ma senza esito (cfr. plico di

documenti da doc. 11 a doc. 15. Si rivolge poi all'avvocato RAAP

1 in __________, ma anch'egli interviene senza successo.”

(AI 1 a pag. 2 e 3)

14.1.2. le seguenti dichiarazioni

istruttorie dell’AP ACPR 1 nel suo VI PP 1.12.2015:

“Mi ha proposto di investire

il denaro tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano

giornalmente. Questi avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a

mio favore in maniera più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da

avere io sempre accesso immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a

__________. In occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio

consulente se fosse stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi

in conto in vista di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel

frattempo IM 1 mi ha raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha

spiegato al mio consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso

che così come proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima

prova che si trattasse di una persona competente.

(…)

Tornando alla domanda, non mi ha mostrato alcun documento,

eccetto quello prodotto dall'Avv. IM 2, doc. 8 di denuncia. Mi sono fidata di IM

1 e di un professionista come IM 2. Non ho visto prospetti di investimenti, ma

il primo step era il bonifico a favore di IM 2 in attesa di definire gli

investimenti. Devo pero precisare il momento temporale in cui si sono svolti

questi fatti. Dopo i primi mesi primaverili ed estivi da fidanzatini, io avevo

sempre più problemi __________ ed è lui stesso ad avermi spinta ad operarmi.

L'ultima visita a __________ in banca, quella in cui lui stesso, ha prospettato

l'operazione al mio consulente, si è svolta in settembre 2014. Successivamente

ho aderito alla proposta visto quanto accaduto in banca, la sua competenza ecc,

ed è stato preparato il carteggio necessario, e meglio i doc. 8, 9 e 10 di

denuncia che precedono il mio ordine di bonifico e il 16 ottobre 2015 ho disposto

il primo bonifico in favore di IM 2 e il secondo in data 22 ottobre 2015. Nel

frattempo io ho effettivamente deciso di operarmi. Mi ha accompagnata in

clinica lui stesso il 29 ottobre 2014. Fra convalescenza e suoi viaggi

all'estero ci siamo visti di sfuggita un paio di volte fino a Natale. Con varie

scuse, che all'epoca non avevo ritenuto tali, mi teneva lontana, lo mi sentito

quasi in debito con lui perché mi aveva molto sostenuta psicologicamente in

vista dell'intervento, tanto che mi aveva pure fatto riavere in fretta e furia

gli EUR 20'000.00 dal mio patrimonio.

(…)

ADR che non ho firmato contratti o altri documenti, eccetto

l'ordine di bonifico e quanto necessario per provvedere al bonifico a IM 2.

Devo dire che l'operazione era divisa in un primo step -bonifico a IM 2- e nel

secondo step tramite cui sarebbe stato investito il patrimonio. Per il secondo

step avevo ricevuto da IM 1 una email con la bozza del testo della procura

tramite cui conferivo facoltà di dare disposizioni sui miei averi a IM 1 (doc.

9 di denuncia). lo ho poi effettivamente compilato a computer la procura

inserendo il nominativo di IM 1 cui conferivo procura, ho stampato e firmato la

procura e poi l'ho scansionata e mandata direttamente a IM 2 (doc. 10 di

denuncia). Francamente, per rendere ufficiale e attuabile la procura, mi

aspettavo che si dovesse procedere con atti notarili o con invio di dati con

firma originale. Questo per dire che tramite quella procura da me sottoscritta

e inviata a IM 2 non pensavo che IM 1 e IM 2 potesse già movimentare il mio

denaro.

(…)

ADR che IM 2 non l'ho mai visto, né sentito telefonicamente. Era IM

1 che teneva i contatti. Come detto lo sentivo sempre parlare con tale __________

e pensavo fosse appunto IM 2”

(VI PP ACPR 1 1.12.2015

da pag. 5 a 7)

14.1.3. le dichiarazioni

istruttorie di __________ nel suo VI PS 4.4.2015 da pag. 2 riga 7 a pag. 3 riga

16 e di __________ nel suo VI PS 17.10.2016 da pag. 2 riga 27 a pag. 3 riga 17

in merito alle consegne di denaro da IM 2 a IM 1;

14.1.4. la documentazione

cartacea rinvenuta presso l’ufficio di IM 2 in data 9.2.2016 e 18.2.2016 a

seguito dei relativi ordine di perquisizione e sequestro (AI 20, 23 e 27), in

particolare quella denominata “incarto ACPR 1/IM 2/IM 1”;

“mappetta

bianca IM 1” e “mappetta bianca con finestra trasparente IM 1 - __________”

(doc. TPC 1 a pag. 12);

14.1.5. tutta la documentazione relativa

alla perquisizione bancaria del conto numero (di seguito solo nr.) __________

valuta €, rubrica clienti, presso __________ intestato a IM 2; da cui risultano

gli accrediti ad opera dell’AP ACPR 1 in data 20 e 23.10.2014 per complessivi €

270'000.-, rispettivamente il loro impiego attraverso versamenti bancari e

prelevamenti di cassa (AI 11);

14.1.6. le seguenti

considerazioni nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria (di seguito solo

RPG) 31.8.2016 (AI 217):

“la fattispecie; ACPR 1 - IM 1 - IM 2

IM

2 e IM 1 si cono conosciuti circa nel 2006 / 2007 presentati da conoscenti

comuni. Da lì i due sono diventati amici e IM 1 consultava sovente IM 2 per

questioni relative a sue operazioni finanziarie.

In

quel periodo IM 1 aveva una relazione sentimentale con ACPR 1, ma nonostante la

loro amicizia IM 2 ed ACPR 1 non si sono mai incontrati, tranne se non per il

fatto di un paio di telefonate dove i due hanno parlato, ma sempre comunque

tramite il telefono cellulare di IM 1.

IM

2, su richiesta di IM 1, metteva a disposizione il suo conto clienti rubrica

Euro presso Banca __________ per trasferirci dei fondi di pertinenza di ACPR 1.

Infatti in data 20 ottobre 2015 veniva fatto un primo accredito proveniente da ACPR

1 di EUR 140'000.00 ed in data 23 ottobre 2014 un secondo accredito di EUR

130'000.00, sempre proveniente da ACPR 1.

IM

1 e IM 2 spiegavano il motivo di tali operazioni nel fatto che ACPR 1 voleva

trasferire questo denaro da __________ all'Italia e non voleva che suo fratello

venisse a conoscenza di questo fatto, questo in quanto vi erano dei problemi

tra lei ed il fratello.

Una

volta venuto in possesso del denaro, IM 2 chiedeva a IM 1 se ne poteva avere in

prestito, per suoi affari personali EUR 50'000.00, richiesta che veniva accolta

da IM 1. Il loro accordo verbale prevedeva anche la restituzione dell'intero

importo entro il 31 dicembre 2014, oppure in maniera dilazionata nel tempo.

Fatto

questo non confermato da IM 1 che dichiarava gli EUR 50'000.00 prestati a IM 2

non provenivano da ACPR 1 ma provenivano da suoi fondi personali.

In

data 29 ottobre 2014 veniva fatto un bonifico in favore di ACPR 1 di EUR

20'008.42 con la causale "prestito".

Da

un'analisi dei conti di IM 2 presso Banca __________ rubrica clienti EUR è

emersa la seguente movimentazione nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2014

ed il 15 dicembre 2014:

Situazione iniziale della relazione

15.92

Accrediti totali (tutti

provenienti da ACPR 1)

270'000.00

Versamenti in favore di ACPR 1

-20'008.42

Prelievi a contanti (tutti eseguiti da IM 2)

-79'933.78

Bonifici in favore di

creditori di IM 1 (__________, __________ su relazione estera con causale "affitti IM 1")

-102525.33

Trasferimenti ed ordini di pagamento per questioni professionali o personali

riconducibili a IM 2 (__________, a __________ per

affitti __________,

__________, __________, __________ e __________)

-67'463.57

Piccole spese varie comprese quelle di tenuta conto

-62.98

Situazione finale della relazione

21.84

(AI 217 a pag. 6 e 7)

14.2. in merito al reato di

appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________ di

cui ai pti. 2 dell’AA (doc. TPC 1), B) 1 e 1.2 dell’AA (doc. TPC 1) e B) 2 dell’AA

(doc. TPC 1):

14.2.1. gli scritti dell’autorità

regionale di protezione __________, sede di __________ (AI 106);

14.2.2. le dichiarazioni

istruttorie di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 4 riga 14 a pag. 5

riga 31 e di __________ nel suo VI PS 25.4.2016 da pag. 2 riga 51 a pag. 4 riga

26 in merito alle finanze dei coniugi __________, alla gestione delle loro

spese e alla loro contabilità;

14.2.3. tutta la documentazione

relativa alla perquisizione bancaria delle relazioni nr. __________ e __________

intestate a ACPR 2 e ai coniugi __________ presso Banca __________ e __________,

succursale di __________, dalla quale si evincono i numerosi prelevamenti di

cassa ad opera di IM 2 (AI 133);

14.2.4. la documentazione

cartacea rinvenuta presso l’ufficio / abitazione di IM 2 il 21.4.2016 a seguito

del relativo ordine di perquisizione e sequestro (AI 123), segnatamente quella riferita

alla contabilità dei coniugi __________;

14.2.5. le

seguenti considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):

“2a fattispecie; __________ - IM 2

I

coniugi __________ già domiciliati ad __________, a causa dei loro problemi di

natura comportamentale sono stati oggetto d'interesse da parte delle autorità

di vigilanza delle persone. E meglio, la gestione delle loro finanze era già

stata affidata ad un curatore, tale __________ A seguito di loro lamentele nei

confronti di quest'ultimo ed anche per loro scelta personale, da almeno il 1995

era subentrato al suo posto il qui imputato IM 2.

Precisiamo

che IM 2 aveva assunto questa carica senza avere un mandato formale.

Come

da sue ammissioni, IM 2 si è reso responsabile, approfittando del fatto di

avere libero accesso ai conti dei __________, di aver utilizzato loro beni ed

averne disposto per se stesso a proprio vantaggio.

Analizzando

le relazioni bancarie di pertinenza dei __________ su cui IM 2 aveva procura e

sulla scorta della documentazione sequestrata presso l'ufficio IM 2, è stato

possibile elaborare la seguente tabella:

Prelevamento in

contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca __________

intestata a ACPR 2

CHF

17'190.00

Prelevamenti in contanti fatti da IM 2 dalla relazione nr. __________ presso banca

CHF

__________

intestato a ACPR 2 e ACPR 3

270'078.53

Spese sanitarie __________ (come da documentazione

sequestrata presso ufficio

CHF

IM

2 ad __________)

49'350.86

Spese

varie __________ (come da documentazione sequestrata presso ufficio

CHF

IM 2 ad __________)

123'442.02

__________

ricevute di cassa / rimborsi vari(come da documentazione

CHF

sequestrata

presso ufficio IM 2 ad __________)

78'108.85

CHF

CHF

totali

287'268.53

250'901.73

Totale

malversazioni

CHF

36'366.80

(AI 217 a pag. 7 e 8)

14.3. in merito al reato di

infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm) di cui ai pti. 3, B) 2 e B)

3 dell’AA (doc. TPC 1):

14.3.1. le dichiarazioni

istruttorie di __________ nel suo VI PS 21.6.2016 da pag. 4 riga 15 a pag. 5

riga 6 ma in particolare:

“È a questo punto che ho preso le

armi e deciso di parlare con il mio legale di fiducia, ossia IM 2.

IM 2 era il mio avvocato di fiducia,

in particolare si era occupato di gestire una barca che faceva capo ad una

società che era ormeggiata a __________ e quindi ho chiesto a lui come avrei

potuto custodire queste armi assicurandomi che nessuno potesse avere accesso

alle stesse. Lui mi ha proposto di metterle nella sua cassetta di sicurezza

assicurandomi che solo lui ne aveva accesso”

(VI PS __________ 21.6.2016 a pag. 4)

14.3.2. l’esito della

perquisizione effettuata il 12.5.2016 all’interno della cassetta di sicurezza

nr. __________ di IM 2 presso Banca __________, succursale di __________ (AI

141 e 150);

14.3.3. le seguenti

considerazioni del RPG 31.8.2016 (AI 217):

"

3a fattispecie __________ - IM 2

A seguito della perquisizione effettuata in

data 12 maggio 2016 presso la banca __________ agenzia di __________, dove sono

state perquisite due cassette di sicurezza (nr. __________ e __________) di

pertinenza di IM 2, all'interno della cassetta di sicurezza nr __________ sono

state ritrovate le seguenti armi da fuoco:

1. Una pistola SIG __________;

2. Una Pistoia Glock BMW __________;

3. Una pistola SIG Sauer __________ __________,

4. Una pistola AMT MAC Magnum;

5. Una pistola SIG __________ __________;

6. Una pistola a tamburo __________.

Tutte le armi elencate (compresi gli

accessori non elencati come i caricatori e le fondine), sono di proprietà di __________.

__________ e IM 2 si sono conosciuti in

quanto quest'ultimo era avvocato di fiducia di __________ e gestiva una barca

ormeggiata a __________ che era intestata ad una società riconducibile allo

stesso __________.

__________ possedeva dette armi in quanto

appassionati di tiro ed iscritto presso una società di tiro con sede presso lo

stand di tiro sito a __________. Nel 2005 / 2006, __________ lasciava la

Svizzera prendendo domicilio all'estero. Questo fatto lo ha portato, visto che

non aveva la possibilità di portare con sé le armi, a chiedere all'allora suo

legale IM 2, se conosceva un posto dove poter lasciarle. Di seguito IM 2 gli proponeva,

come favore personale, di lasciarle nella sua cassetta di sicurezza presso la

banca __________ di __________. In seguito a questo deposito, dette armi non sono

più state toccate da nessuno”

(AI 217 a pag. 9)

14.3.4. lo scritto della Sezione

polizia amministrativa, __________ dell’8.9.2016 sulle sequestrate armi così

come rinvenute all’interno della sopracitata cassetta di sicurezza (AI 219);

14.3.5. il DA 6132/2016 del 30.12.2016

emesso nei confronti di __________ dal MP del Cantone Ticino per il reato di

infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 LArm) per aver detenuto senza diritto e

custodito in modo scorretto le armi e gli accessori di cui ai pti. 3, B) 2 e B)

3 dell’AA (doc. TPC 1 e 49).

IX) Le imputazioni dell’AA

15. In merito ai quattro

capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) si ricorda, in diritto, come:

15.1. giusta l’art. 12 cpv. 2

CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un delitto (art. 10

cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente ritenuto come basti

a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne

accolli il rischio;

15.1.1. la seconda frase

dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (sentenza non

pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF, 6B_621/2010 del 20.5.2011

considerando, di seguito solo consid., 5.2 e decisione del Tribunale federale,

di seguito solo DTF, 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene

possibile che l'evento o il reato si produca e cionondimeno agisce poiché

prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur

non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 che conferma la

sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, di seguito solo CCRP,

17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3, STF 6B_458/2009 del 9.12.2010 consid.

5.1.1, 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010

consid. 5.2, DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9

consid. 4.1, 131 IV 1 consid. 2.2, 125 IV 242 consid. 3c e 121 IV 249 consid.

3a, sentenze della Corte di appello e di revisione penale, di seguito solo

CARP, 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94

del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013

consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente

sentenza della CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Il discrimine tra

dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato poiché in entrambi

i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca

(STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2). La conclusione per cui l'autore ha

accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che

egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del

risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla

negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9.4.2009 consid. 3.1 e DTF 130 IV 58

consid. 8.4). La differenza si opera quindi al livello della volontà e non

della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2 e DTF 1331V 1

consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per

un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile,

non si realizzi. Come si è visto vi è per contro dolo eventuale quando l'autore

ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché

lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non

desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20.5.2011 consid. 5.2, 6B_458/2009 del 9.12.2010

consid. 5.1.1 e 6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2, DTF 133 IV 1 consid.

4.1 e 130 IV 58 consid. 8.3, CARP 17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016

consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152

e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011

consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1 del 21.4.2010 consid. 2.6). Di

regola, la volontà dell'interessato può essere dedotta, in mancanza di

confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può

desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la

possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che

si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222

consid. 5.3 e 130 IV 58 consid. 8.4 nonché CCRP 17.2009.59 del 9.6.2010 consid.

4.3.c). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha

accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare

la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi alla luce delle circostanze concrete e

dell'esperienza della vita, tanto più fondata risulterà la conclusione che

l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento

dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2, DTF 135 IV

12 consid. 2.3.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2 e 133 IV 1 consid. 4.1, CARP Inc.

17.2015.148+168 e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94

del 18.8.2014 consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013

consid. 125b.1 nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP

17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c). La probabilità deve essere di un grado

elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF

6B_519/2007 del 29.1.2008 consid. 3.1 e DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5). Altri

elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo

nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15.3.2010 consid. 1.2 e

6B_656/2009 dell'11.3.2010 consid. 5.2., DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3, 133 IV 1

consid. 4.6, 130 IV 58 consid. 8.4 e 125 IV 242 consid. 3c, CARP 17.2015.148+168

e 17.2016.76-78 del 7.4.2016 consid. 32a, 17.2013.48-57+90,93,94 del 18.8.2014

consid. 63a, 17.2012.149-152 e 17.2012.166/173 del 7.6.2013 consid. 125b.1

nonché 17.2011.55 del 26.10.2011 consid. 10.a rispettivamente CCRP 17.2010.1

del 21.4.2010 consid. 2.6 e 17.2009.59 del 9.6.2010 consid. 4.3.c);

15.2. giusta l’art. 146 cpv.

1 CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne

conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP)

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) ritenuto come

giusta il cpv. 2 di detta norma la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) sino

a dieci anni o una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) non inferiore a 90

aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa;

15.2.1. il reato presuppone un

inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne

o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18)

oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o

non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di

verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia

particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di

menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più

menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una

scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche

una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non

è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata

dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero

dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna

avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti

particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV

197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un

minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18 e 126 IV 165 nonché STF

6B.409/2007 del 9.10.2007 e 6S.417/2005 del 24.3.2006) anche se vi è da precisare

che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare

alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve

essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima

può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si

è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le

più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è

necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia

usato la massima diligenza e assunto tutte le misure di prudenza che si

imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato

le misure fondamentali di prudenza (DTF 128 IV 18, 126 IV 165 e 119 IV 28 nonché

STF 6S.18/2007 del 2.3.2007 e 6S.168/2006 del 6.11.2006). Oltre al presupposto

oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del

truffato, una disposizione patrimoniale conseguente all’errore, un danno

patrimoniale, il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di

una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento

degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a e

121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale

e il danno. Per quel che concerne l’aspetto soggettivo del reato, l’autore deve

consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire

un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla

realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 CP) è

comunque sufficiente. L’infrazione è consumata quando vi è un danno ma non è

necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto;

15.3. giusta l’art. 138 n. 1

CP chi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una

cosa mobile altrui che gli è stata affidata rispettivamente indebitamente

impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli è

punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria (art. 34 segg. CP);

15.3.1. due sono gli elementi

oggettivi del reato: l’esistenza di valori patrimoniali affidati all’autore e

l’impiego dei medesimi a profitto proprio o di un terzo. Elemento soggettivo è

l’intenzionalità che deve però essere caratterizzata dalla volontà di

procacciare a sé o a terzi un profitto indebito. Il reato è caratterizzato dal

rapporto di fiducia che sussiste tra la vittima e l’autore per cui quest’ultimo

è in possesso dei valori, in genere per una finalità specifica ad esempio per

conservarli (DTF 120 IV 278 consid. 2 e 118 IV 34 consid. 2b). L’appropriazione

indebita è realizzata dalla violazione del rapporto di fiducia, al momento in

cui l’autore decide di utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle

istruzioni ricevute (DTF 129 IV 259 consid.2.2.1). Una cosa o un valore

patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente li ha ricevuti con l’obbligo di

farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con

l’impegno di custodirli, amministrarli o consegnarli. Un tale obbligo si può

fondare su un accordo esplicito o tacito (DTF 120 IV 117). L’affidamento

comporta tre elementi ben definiti: anzitutto l’autore deve aver ricevuto la

cosa o il valore patrimoniale in modo tale da poterne disporre, in secondo

luogo il possesso, rispettivamente il potere dell’autore di disporre del bene

esclude quello dell’avente diritto, rispettivamente e per finire il

trasferimento del possesso, cioè il potere di disporre del bene dall’avente

diritto all’autore del reato, è fondato su un obbligo di restituzione al primo,

rispettivamente di consegna dello stesso in suo nome a terze persone. La

concessione del semplice accesso ad una cosa, ad esempio attraverso la consegna

di una chiave, non è assimilabile ad un affidamento. Inoltre, secondo la

dottrina dominante, affinché si possa parlare di bene affidato, è necessario

che l’avente diritto abbia ceduto in maniera completa il possesso sullo stesso

e non possa più disporne. Di conseguenza il mero co-possesso dell’autore

unitamente all’avente diritto non è sufficiente: in simili situazioni il reo,

appropriandosi della cosa, priva del possesso il legittimo proprietario e

commette un furto (art. 139 CP). Il Tribunale federale, di seguito solo TF, ha

per contro ammesso la possibilità di condanna ai sensi dell’art. 138 CP della

persona che si impossessa di un bene che possiede congiuntamente al

proprietario, se il suo diritto sulla stessa è di pari livello di quello di

quest’ultimo; se invece vi è subordinato, entra in linea di considerazione il

furto ai sensi dell’art. 139 CP;

15.4. giusta l’art. 305bis n.

1 CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine,

il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo

presumere che provengono da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o da un delitto

fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre

anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

15.4.1. il reato ha per fine la

sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP)

o da un delitto fiscale qualificato. Si tratta di un’infrazione di esposizione

a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21.10.2010 consid. 4.2 e

6B_334/2007 dell’11.10.2007 consid. 7.1.). Gli elementi costitutivi oggettivi

dell’art. 305bis n. 1 CPS sono l’esistenza di un valore patrimoniale, l’esistenza

di un reato precedente, un legame di provenienza tra il valore patrimoniale e

il reato precedente e un atto suscettibile di vanificare l’accertamento, il

ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale. Dal profilo soggettivo il

reato è di natura intenzionale (art. 12 cpv. 2 CP). Il dolo eventuale è

comunque ritenuto sufficiente (art. 12 cpv. 2 CP e STF 4A_653/2010 del 24.6.2011

consid. C.3.2.3). L’autore deve volere o accettare che il comportamento che decide

di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve

inoltre sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene

da un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). A questo proposito, è sufficiente che abbia

conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla

provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità. La

giurisprudenza ha precisato che il riciclatore non deve per forza conoscere le

circostanze particolari del reato precedente ed in modo particolare la sua

qualificazione giuridica (DTF 122 IV 211 consid. 2e e 119 IV 242 consid. 2b

nonché STF 6B_879/2013 del 18.11.2013, consid. 2.). Sono stati riconosciuti

come atti suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento

o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP, tra i tanti,

il cambiamento del prodotto del crimine in un altro valore o un altro supporto,

come ad esempio la conversione di averi bancari in soldi liquidi (DTF 142 IV

33, consid. 5.1 e STF 6b_649/2015 del 4.5.2016 consid. 1.4) il cambio del

taglio dei biglietti, la conversione in moneta straniera (DTF 122 IV 211

consid. c.2c), l’apertura di conti bancari in vista della ripartizione del

bottino di un crimine (DTF 136 IV 188 consid. c.6.1 e 120 IV 323 consid. 4), il

posizionamento di soldi su di un conto bancario, sempre che il conto in

questione non appartenga all’autore del crimine (DTF 127 IV 20 consid. 3b, 124

IV 274 consid. 4 e 119 IV 242 consid. 2d);

15.5. giusta l’art. 33 cpv. 1

lett. a) LArm è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) fino a tre anni o

con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque intenzionalmente senza

diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica,

modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul

territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente,

accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni ricordato come ai sensi

dell’art. 12 di detta legge è legittimato al possesso di un’arma, di una parte

di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma

chi ha acquistato legalmente l’oggetto;

15.6. giusta l’art. 10 cpv. 3

CPP se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di

fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole

all’imputato;

15.6.1. il principio in dubio

pro reo è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP)

garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il

giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più

sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del

materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel

modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad

una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici,

tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza

assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il giudice, che

dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi

sulla colpevolezza dell’imputato. Il TF s’impone in quest’ambito un certo

riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato,

nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implicasse

la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua

colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo il principio in

dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del divieto d’arbitrio

(DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre nell’arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una valutazione unilaterale dei mezzi di

prova viola per contro il divieto dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza

può comunque poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri

peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice;

15.7. giusta l’art. 10 cpv. 2

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto;

15.7.1. questo principio non

significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del

giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi

giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore

delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,

dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli

atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere

vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF

133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art.

10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion

per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior

valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello

stesso imputato o di una parte lesa. Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo

approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data

congrua motivazione, il giudice continua a disporre di un ampio potere di

appezzamento.

16. In relazione ai vari

capi d’imputazione dell’AA (doc. TPC 1) la Corte, tenuto conto di tutte le

risultanze d’istruttoria e dibattimentali, ha deciso quanto segue:

16.1. IM 2 è stato prosciolto

dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) e

alternativamente, sempre in relazione alla fattispecie ACPR 1, di

appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. B 1 e B 1.1 dell’AA nonché doc.

TPC 1) non essendo dati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dei

reati in parola (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3, 3.1 e 3.2). La Corte è

giunta infatti alla conclusione che dietro l’agire dell’imputato non vi è mai

stata alcuna volontà ingannatoria rispettivamente truffaldina nei confronti

della danneggiata. Pacifico che IM 2, vista anche la sua formazione

professionale, ha operato in modo negligente e superficiale nella gestione

della fattispecie ACPR 1, ma è anche vero che quest’ultimo si è limitato a dar

seguito non solo alle indicazioni di IM 1, suo amico di vecchia data, ma anche della

stessa AP, la quale aveva autorizzato il coimputato a disporre dei suoi averi -

o almeno questa era la situazione palesata agli occhi di IM 2 - sulla base

della autorizzazione da lei compilata così come trasmessagli il 22.10.2014 (AI

1 doc. 9 e 10). Tale versione dei fatti è stata confermata anche da IM 1, il

quale, in corso di inchiesta, ha sempre riferito che a IM 2 era stato

comunicato di ricevere il denaro sul proprio conto in modo che lui e l’AP ne

potessero usufruire senza possibili restrizioni fiscali e/o ingerenze dal di

lei fratello. L’imputato non ha messo in atto alcuna azione per trarre in

inganno questa AP e nemmeno era d’accordo con IM 1 per la perpetuazione

congiunta del reato, ma, peccando di superficialità e leggerezza, si è solo attenuto,

salvo prova contraria qui non data, ad eseguire le istruzioni ricevute in

perfetta buona fede. Per quanto concerne l’imputazione alternativa di appropriazione

indebita (art. 138 n. 1 CP) si ricorda come, oltre all’affidamento dei valori

patrimoniali, per il riconoscimento di questo reato è richiesta la violazione

del rapporto di fiducia che si verifica nel momento in cui l’autore decide di

utilizzare i valori detenuti in modo difforme dalle istruzioni ricevute (DTF

129 IV 259 consid. 2.2.1). Nel caso concreto, in corso di inchiesta e poi al

dibattimento, IM 2 ha più volte riferito di aver utilizzato gli averi dell’AP ACPR

1, in parte per consegnarli al coimputato e/o ai suoi creditori e, in parte,

nella misura di € 50'000.- consegnatigli da IM 1 come prestito, per far fronte

a proprie spese ma ciò sempre previo esplicito consenso del coimputato, persona

che, si ricorda, agli occhi di IM 2 aveva piena facoltà di dare disposizioni

sul patrimonio dell’AP in forza della loro relazione sentimentale e dell’autorizzazione

che la stessa gli aveva conferito (AI 1 doc. 9 e 10). Quale logico corollario

di quanto sopra ne consegue che IM 2 non ha dunque mai fatto uso del denaro in

modo difforme dalle istruzioni ricevute, posto come, dal suo punto di vista,

l’importo bonificatogli da __________ veniva sì trasferito con la causale “acquisto

azioni partecipazioni societarie”, ma la reale motivazione era invece quella

di poi metterlo a completa disposizione di ACPR 1 e, soprattutto, di IM 1 senza

alcun impedimento o restrizione di natura fiscale rispettivamente famigliare.

Parallelamente, in merito all’utilizzo di tale importo di € 50'000.- da parte

di IM 2 e contrariamente a quanto indicato a pag. 6 dell’AA (doc. TPC 1) non vi

è agli atti prova certa che anche i bonifici relativi a __________ per € 9’000.-

(€ 7'000.- + € 2'000.-) e __________ per € 10'313.31 siano stati fatti a suo

favore e non di IM 1 (VI PP IM 2 10.10.2016 a pag. 7 da riga 21 a 44), col che,

in applicazione anche solo del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP),

il dover constatare l’assenza di non autorizzati prelievi sopra il concesso

prestito di € 50'000.-, utilizzato concretamente poi solo fino a € 48'150,26 (€

16'834.34 + € 15'150.99 + € 6'156.48 + € 10'008.45).

16.2. IM 2, non conoscendo le

reali intenzioni di IM 1, segnatamente le macchinazioni da quest’ultimo messe

in atto per trarre in inganno ACPR 1 e convincerla a riversare il suo denaro

sul di lui conto clienti preso __________, non poteva avere alcuna

consapevolezza né tantomeno presumere che il valore patrimoniale di cui avrebbe

disposto avesse origine illecita o provenisse dal reato a monte di truffa (art.

146 cpv. 1 CP, pto. 1 dell’AA e doc. TPC 1) per cui oggi IM 1 è stato ritenuto

colpevole (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1). Da ciò il proscioglimento di IM 2

dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) di cui al pto.

B 1 dell’AA (doc. TPC 1 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3).

16.3. Avendone invece adempiuto

le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 2 è stato condannato per il reato

di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP, pti. 2, B 1 e 1.2 nonché B. 2

dell’AA e doc. TPC 12) a danno dei coniugi __________ per avere ad __________ e

altre imprecisate località, per procacciare a sé e ad altri un indebito

profitto, nel periodo 13.1.2006 / 21.1.2016, nella sua veste di amministratore

di fatto del loro patrimonio, ripetutamente impiegato a profitto proprio,

tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione

di fr. 30'000.- (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1). La Corte,

facendo proprie le argomentazioni dell’imputato e della sua difesa, richiamato il

principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), lo ha prosciolto da predetta

imputazione limitatamente all’importo di fr. 6'366.80 (VD 26.10.2020 all. 2 a

pag. 2 pti. 3 e 3.2) non essendovi la prova certa e inconfutabile che l’imputato

si sia indebitamente appropriato anche di questo importo, visto anche la mole e

la confusione della documentazione relativa alla contabilità di questi coniugi così

come rinvenuta nell’ufficio / abitazione di IM 2 (AI 123).

16.4. Non condividendo la

tesi difensiva, richiamata la modifica dibattimentale prospettata dalla Corte (VD

26.10.2020 all. 1 a pag. 4), IM 2 è stato condannato per il reato di infrazione

alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm, pti. 3, B 2 e B 3 dell’AA e doc. TPC 1)

per avere, senza diritto, a __________, nel periodo 26.10.2013 / 12.5.2016,

posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1 pistola Glock BMW __________,

1 pistola SIG Sauer __________ __________ con fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum

__________ con caricatore, 1 pistola SIG __________ __________ con caricatore e

fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1 caricatore SIG di colore argento con

4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con 6 pallottole di proprietà di __________

(VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2). A giustificazione di questa

condanna la Corte richiama espressamente le conclusioni della Sezione polizia

amministrativa, __________ nel suo scritto dell’8.9.2016 (AI 219), norme di

legge, segnatamente l’art. 12 LArm, che per la sua formazione professionale

l’imputato non poteva non conoscere:

"

Le posso confermare che le armi da lei indicate sono tutte

soggette alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

(LArm). Lo erano anche quando il signor __________, secondo quanto da lui

dichiarato, le ha acquisite. Va specificato che i caricatori in sé non

soggiacciono alla LArm in quanto ai sensi di detta legge non sono considerati

parti essenziali di arma. Nel caso specifico i caricatori corrispondono ai

modelli di due delle armi sequestrate.

Per quanto riguarda le modalità di alienazione

di armi tra il signor __________ e il signor IM 2 le posso indicare quanto

segue.

Secondo l'art. 12 LArm, è legittimato al

possesso di un'arma chi ha acquistato legalmente l'oggetto. Quindi, considerato

che il signor IM 2 è di fatto entrato in possesso delle armi del signor __________

e ne poteva, volendo disporre a suo piacimento trattasi a tutti gli effetti di

un’alienazione che andava formalizzata tramite permesso d'acquisto di armi. In

concreto il signor __________ avrebbe potuto consegnare le armi al signor IM 2

unicamente se quest'ultimo avesse preventivamente ottenuto un permesso

d'acquisto di armi. Tale permesso avrebbe dovuto essere compilato, firmato

dalle parti e ritornato all’autorità entro trenta giorni dall'alienazione.

Mi permetto di far notare che il signor __________

avrebbe potuto depositare le armi presso un titolare di patente di commercio di

armi (armeria), senza particolari formalità, in modo perfettamente legale”.

(AI 219)

17. IM 1 è stato

condannato per il reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP) di cui al pto. 1 dell’AA

(doc. TPC 1) per avere a __________, __________, __________, __________ e altre

imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con

astuzia l’AP ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false

indicazioni in merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da

definirsi anche tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo,

mantenendola nell’inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio,

procacciando a sé o a altri un indebito profitto pari ad € 249'922.68 (VD

26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1). Già solo il richiamo delle risultanze

fattuali agli atti permette di concludere alla pacifica realizzazione nei

confronti di questo imputato dei presupposti oggettivi e soggettivi di legge di

cui all’art. 146 cpv. 1 CP. Per la Corte non vi è infatti alcun dubbio che IM 1

ha abusato delle difficili condizioni psicofisiche di questa AP, persona già fragile

e insicura a seguito delle conseguenze fisiche e psichiche di un suo incidente

automobilistico, standole vicino, manifestando delle continue attenzioni nei

suoi riguardi, guadagnando in tale modo la sua piena fiducia ed arrivando ad

instaurare, ma solo per i suoi illeciti scopi, una fittiziamente seria relazione

sentimentale. A mente della Corte è pacifico che questo imputato ha messo in

atto tutta una serie di macchinazioni, un vero e reiterato tessuto di menzogne

al fine di ingannare l’AP ACPR 1, non solo dandole false indicazioni circa il

suo tenore di vita, la sua reale situazione economica e famigliare - facendole

di fatto credere di essere una persona benestante e conosciuta nell’ambiente

finanziario e della movida __________ / __________ - bensì anche a riguardo delle

sue reali intenzioni dietro alla loro frequentazione amorosa e, di riflesso, al

trasferimento in Svizzera del di lei patrimonio __________. In questo senso, a

dimostrazione della comprovata rete di menzogne da lui messa in atto, si

richiamano espressamente le dichiarazioni della danneggiata nel suo VI PP

1.12.2015:

“L'ho conosciuto a __________ nella

primavera 2014 in occasione di eventi all'aperto a __________. Abbiamo iniziato

una relazione sentimentale poiché vi è stata subito attrazione. Lui dava

un'immagine di sé brillante, di persona conosciuta nei locali, che spendeva

molto.

…omissis…”

ADR che non ho mai visto la sua

abitazione a __________, anche se siamo stati più volte a __________, direi 3,

per la sola giornata senza pernottare. Lui si rendeva sempre disponibile ad

accompagnarmi a __________, ove io mi recavo per il patrimonio ereditato.

Inizialmente non avevo acconsentito a che mi accompagnasse e non avevo rivelato

i miei interessi a __________. Successivamente quando ci siamo recati insieme

per la prima volta, eravamo ad un livello di conoscenza, innamoramento e

fiducia che gli ho spiegato che dovevo recarmi in banca dove avevo denaro

depositato. Di passata gli avevo raccontato che avevo un patrimonio ereditato e

mi ricordo che gli avevo riferito che in famiglia volevamo aderire alla

voluntary discosure, lui aveva riso e aveva cercato di farmi desistere. Mi

aveva detto inoltre che a suo dire lasciare il denaro depositato a __________ a

suo dire avrebbe reso uno "sputo". Non gli avevo spiegato nel

dettaglio gli investimenti che avevo in essere anche perché io non ci capisco

nulla, ho sempre seguito ciò che facevano i miei famigliari, segnatamente mio

fratello che -come mio padre- se ne intende. Da qui abbiamo cominciato a

discutere di possibili investimenti redditizi. Devo dire che veramente si

presentava come fidanzato perfetto, non avevo motivo di dubitare, non volevo

essere invadente e diffidente con una persona che era così trasparente da

proporre addirittura a mia madre di venire con noi nella sua casa di __________.

ADR che a __________ non ho visto

nulla di personale, fotografie, o altro, era la classica casa di vacanza, molto

accogliente per l'arredamento ma senza essere personalizzata. So che non ci

andava da anni e che se ne occupava un custode, così mi diceva. Non ho avuto

l'impressione che fosse una villa affittata, perché lo avevo sentito discutere

con la vicina di casa e con il custode come se fosse una conoscenza di lungo

corso.

ADR che non ho mai visto suoi

documenti di identità perché non abbiamo viaggiato in aereo per esempio quindi

in situazioni in cui era indispensabile mostrare i propri documenti.

Mi viene chiesto di precisare i dettagli

dell'operazione finanziaria propostami.

Mi viene chiesto di precisare i dettagli

dell’operazione finanziaria propostami.

Mi ha proposto di investire il denaro

tramite un suo caro amico IM 2, con il quale si sentivano giornalmente. Questi

avrebbe ricevuto tutto il mio patrimonio investendolo a mio favore in maniera

più oculata per maggiore rendimento e in modo tale da avere io sempre accesso

immediato al denaro, diversamente da ciò che accadeva a __________. In

occasione di una visita a __________ avevo chiesto al mio consulente se fosse

stato possibile disinvestire e bonificare il denaro a terzi in conto in vista

di nuovi investimenti. Il consulente era titubante, nel frattempo IM 1 mi ha

raggiunta su mia richiesta nel salottino in banca e ha spiegato al mio

consulente l'operazione. A quel punto il consulente ha ammesso che così come

proposta da IM 1 l'operazione era fattibile; ho avuto l'ennesima prova che si

trattasse di una persona competente. Il consulente si chiama __________, lui e

la direzione di __________ sono informati di quanto accaduto.

Preciso che di fatto IM 2 ha fatto

pervenire lo scritto doc. 8 di denuncia alla banca __________; si tratta della

sua autorizzazione a me indirizzata a ricevere in conto deposito il mio

patrimonio in vista di futuri investimenti.

ADR che io e mio fratello ci eravamo

un po' allontanati perché non gli piaceva IM 1. Quando ho deciso di affidarmi

ai consigli di IM 1 non ho quindi chiesto consiglio a mio fratello né ad altri

famigliari o conoscenti.

ADR mio fratello ammetto era

negativo, da subito. IM 1 non gli piaceva, ma rispettava la mia autonomia.

Quali documenti le sono stati mostrati a

sostegno della bontà dell'operazione?

Devo dire che io lo sentivo parlare al

telefono quotidianamente ed esclusivamente di quotazioni in borsa e di investimenti.

Mi diceva che era spesso a __________ per operazioni in borsa. lo non ci capivo

nulla e quindi non avevo modo di dubitare. Devo pure dire che lui in quel

periodo costituiva "il mio mondo": a parte mia madre, mio fratello

come detto non aveva un buon rapporto con lui, mi aveva fatto il vuoto intorno

anche tra le amicizie, lui era molto geloso e io mi sentivo molto coccolata

anche in ragione del mio problema __________.

Tornando alla domanda, non mi ha mostrato

alcun documento, eccetto quello prodotto dall'IM 2I, doc. 8 di denuncia. Mi

sono fidata di IM 1 e di un professionista come IM 2.”

(VI PP ACPR 1 1.12.2015 da pag. 3 a 5)

Così facendo, IM 1, sfruttando la loro relazione sentimentale e la

fiducia in lui riposta, è riuscito nel suo intento, convincendo di fatto l’AP ACPR

1 a bonificare la totalità dei suoi averi sulla relazione bancaria in Svizzera

dell’amico avvocato, ai di lei occhi un serio professionista, ingannandola così

sulle ragioni del trasferimento del suo denaro che, a dire la verità, nulla

avevano a che fare con investimenti futuri in suo favore, di maggior rendimento

anche se oculati, e/o di migliore e più facile accesso alla sua liquidità.

Nemmeno può entrare in considerazione una qualsivoglia colpa o responsabilità in

questa vicenda dell’AP, donna in quel periodo oltremodo fragile perché provata

sia da un punto mentale che fisico, improvvisamente circondata dalle attenzioni

di un uomo che si è presentato, tramite fatti concreti e non solo a parole,

come persona di buona famiglia e buona posizione sociale, che faceva la bella

vita e con il quale ha poi effettivamente iniziato una relazione sentimentale.

Aggiungasi poi che, vista l’immagine di esperto in economia e finanza che IM 2 sapeva

dare di sé, ACPR 1 non poteva che serenamente credergli quando le fu

prospettato di trasferire il suo patrimonio ad un professionista in Svizzera

per farlo rendere di più e poterlo utilizzare più liberamente, essendo pacifico

come il nostro paese, in special modo per quanto concerne banche e aspetti finanziari

/ fiscali, ancora ispiri estrema sicurezza e fiducia all’estero. E questo

sentimento di fiducia sull’intera operazione si è poi rafforzato per il fatto

di aver avuto dei contatti con IM 2 anche solo per l’allestimento della più

volte richiamata autorizzazione (AI 1 doc. 8, 9, 10 e 11). Visto quanto sopra

non era nemmeno ravvisabile la necessità di una particolare prudenza da parte

di questa AP in considerazione anche della giurisprudenza del TF, secondo cui

l’inganno astuto trovasi realizzato anche in situazioni dove la vittima si

trova in una difficile condizione psico-fisica, sia per età, malattia o

inesperienza e/o perché con l’autore si trova in un rapporto amoroso / affettivo

tanto che quest’ultima ha piena fiducia in lui (STF 6B_254/2007 del 10.8.2007 consid.

5.2 e 5.3 nonché 6B_309/2017 del 16.10.2017 consid. 3.2 e 4.2). Inoltre e per

finire, richiamate la scarsità delle dichiarazioni e la totale assenza di prove

di IM 1 a favore della propria versione dei fatti, la Corte non ha minimamente

creduto alle sue asserzioni secondo cui avrebbe restituito all’AP ACPR 1 l’intero

capitale truffatole tramite consegne a contanti e ciò non solo perché tali affermazioni

stridono con quanto riferito dalla vittima e col fatto di non averlo più

rivisto dopo il dicembre 2014 ossia poco dopo il secondo trasferimento bancario

del 23.10.2014 e l’intervento al__________ del 30.10.204, ma anche perché l’imputato,

pur non avendone l’onere, nulla ha provato rispettivamente documentato a

sostegno di questa sua asserita restituzione. Da ciò la condanna di IM 1 per il

reato di cui al pto. 1 dell’AA (doc. TPC 1) con un suo indebito profitto di €

249'922.68 in considerazione del bonifico di € 20'000.- effettuato il

30.10.2014 da IM 2 in favore dell’AP ACPR 1 per il suo intervento chirurgico

(AI 1 doc. 4 nonché AI 11).

X) Colpa, prognosi, pena

18. In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

18.1. giusta l’art. 34 cpv. 1

CP salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a

3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere ritenuto che il

giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore e

che, giusta il cpv. 2 di detta norma, di regola un’aliquota giornaliera ammonta

almeno a fr. 30.- e al massimo a fr. 3000.- e che, eccezionalmente, se la

situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta

fino a fr. 10.- fermo restando che il giudice ne fissa l’importo secondo la

situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della

sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del

suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo

vitale;

18.2. giusta l’art. 40 cpv. 1

CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una

pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come

giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di

venti anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara espressamente;

18.3. giusta l’art. 42 cpv. 1

CP il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria (art. 34

segg. CP) o di una pena detentiva (art. 40 CP) non superiore a due anni se una

pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal

commettere nuovi crimini (art. 10 cpv. 2 CP) o delitti (art. 10 cpv. 3 CP);

18.4. giusta

l’art. 44 cpv. 1 CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione

della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

18.5. giusta

l’art. 46 cpv. 5 CP la revoca della sospensione condizionale di una precedente

condanna non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo

di prova (art. 44 cpv. 1 CP);

18.6. giusta l’art. 47 cpv. 1

CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del

reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne

rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione;

18.6.1. in

concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul primato della colpa

DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui

risponde, valutandone, dapprima, le circostanze oggettive. La colpa va,

infatti, prima di tutto determinata considerando, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo

del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell'ambito

del previgente diritto designava con le

espressioni di risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1

nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.298

17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Passando

ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti

e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF

6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010

consid 2.1 nonché CARP 17.2019.298

del 22.11.2019 consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019

consid, 19.5.a). Infine

vanno considerate, a

ponderazione

in senso

attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate

all'autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della reputazione,

della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e

nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 132 e 129 IV consid. 6.1, STF

6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché CARP 17.2019.298 del 22.11.2019

consid. 2.1 e 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68

e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del

5.11.2012);

18.7. giusta l’art. 49 cpv. 1

CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di

più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista

per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena ritenuto come giusta il cpv. 2

di detta norma se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di

essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena

complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto

sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio;

18.8. giusta

l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le

circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

18.9. giusta l’art. 51 CP il

giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 224 segg. CPP) scontato

nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che

un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP).

19. La Corte, a fondamento

della commisurazione della pena dei due imputati, ha fatto proprie le seguenti

considerazioni:

19.1. la

colpa (art. 47 CP) di IM 1 è da ritenersi oggettivamente e soggettivamente di

media gravità. Egli ha reiteratamente ingannato l’AP ACPR 1 in merito alla sua

situazione economica e famigliare, iniziando una relazione con lei per carpirne

definitivamente la fiducia e quindi interromperla una volta concretizzato il

reato nonché dandole false indicazioni sulle reali ragioni del trasferimento

dei di lei averi da __________ alla relazione bancaria in Svizzera di IM 2 (VD

26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti 1 e 1.1). Agendo in tal modo questa AP, già

gravemente colpita moralmente e fisicamente dalla vita, è stata indotta a

significativi atti pregiudizievoli al suo patrimonio, che l’imputato, malgrado

il suo dire, non le ha più rimborsato se non per una minima parte. A ciò si aggiunga

il suo comportamento processuale, essendosi avvalso della facoltà di non

rispondere dinnanzi al Tribunale di __________ per poi redigere, tramite il suo

legale svizzero, un memoriale difensivo nel quale ha contestato qualsivoglia

coinvolgimento penale, cercando di distorcere i fatti, sminuendo le sue

responsabilità e rendendo una versione poco logica e priva di qualsiasi

accertamento a suo favore, comportamento confermato anche al dibattimento dove,

regolarmente citato per due volte, non si è presentato con conseguente

constatazione di una sua completa assenza di presa di coscienza di questo suo

illecito agire. Pregiudicato sia in Svizzera che in Italia, l’unico e comunque

poco consistente fattore riduttivo della sua pena può essere solo il parzialmente

lungo tempo trascorso dai fatti che datano primavera / dicembre 2014. Da ciò

una sua condanna ad una pena detentiva (art. 40 CP) di 18 mesi (VD 26.10.2020

all. 2 a pag. 2 pto. 4), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 6) non risultando ancora dagli atti concreti

elementi per una sua prognosi negativa;

19.2. in relazione al reato

di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) a danno dei coniugi __________

(VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) la colpa (art. 47 CP) di IM 2 è da

ritenersi di grado lieve per l’importo rispettivamente medio per gli aspetti

oggettivi e soggettivi del reato. L’imputato, approfittando della sua qualifica

professionale, ha manifestamente e ripetutamente violato la fiducia in lui

riposta da questi AP, persone anziane e fragili, e questo solo per appropriarsi

di parte degli averi patrimoniali affidatigli per così far fronte a parte dei

suoi impegni finanziari. Ciò constatato, richiamato l’art. 49 CP e l’ulteriore

reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm nonché VD 26.10.2020

all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.2), i suoi precedenti penali, la sua attuale situazione

professionale e finanziaria, la collaborazione prestata in sede d’inchiesta, la

prognosi sicuramente ancora favorevole, la durata del carcere preventivo (224 segg.

CPP) sofferto nonché il lungo tempo trascorso dei fatti che datano già dal 2006,

trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella di

cui al DA del 28.10.2014 del MP del Canton Ticino rispettivamente interamente

aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quella della sentenza del 9.11.2018 della Pretura

penale, IM 2 è stato condannato ad una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) di

fr. 4'500.- corrispondenti a fr. 150.- aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna

(art. 34 cpv. 2 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 224 segg.

CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pto. 5), pena sospesa condizionalmente

(art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di 2 anni (art. 44 cpv. 1 CP e VD

26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 7), fermo restando come in applicazione

dell’art. 46 cpv. 5 CP non è stato possibile revocare la sospensione

condizionale (art. 42 cpv. 1 CP) della pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.- di cui al DA del

28.10.2014 del MP del Canton Ticino (VD all. 2 a pag. 3 pto. 8).

XI) Pretese di diritto civile

20. In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

20.1. giusta l’art. 118 cpv.

1 CPP è AP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento penale con un’azione penale o civile ricordato come giusta il cpv.

3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento

penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

20.2. giusta l’art. 119 cpv.

1 CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure

oralmente a verbale ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta

norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere

il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale, art.

119 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente far valere in via adesiva pretese di

diritto privato desunte dal reato (azione civile, art. 119 cpv. 1 lett. b CPP);

20.3. giusta l’art. 122 cpv.

1 CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

20.4. giusta l’art. 123 cpv.

1 CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile

essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente

motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta

il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al

più tardi in sede di arringa;

20.5. giusta l’art. 126 cpv.

1 lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva

se dichiara colpevole l’imputato ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta

norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’AP non ha sufficientemente

quantificato o motivato l’azione.

21. Nel presente

procedimento gli AP hanno avanzato le seguenti pretese di risarcimento:

21.1. ACPR 1 per € 250'340.-

con interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10'692.90

per spese legali (AI 1 e doc. TPC 60);

21.2. ACPR 2 e ACPR 3 per fr.

37'866.80 a titolo di risarcimento danni (fr. 36'366.80 + fr. 1'500.-) e fr.

5'000.- per torto morale (AI 172 e 198).

22. In merito a queste

pretese, tenuto conto dei reati per i quali i due imputati sono stati ritenuti

colpevoli (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 pti. da 1 a 2.1 e a pag. 2 pto. 2.2),

degli intervenuti proscioglimenti nei confronti di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a

pag. 2 pti. da 3 a 3.3) e delle dichiarazioni di quest’ultimo in sede

dibattimentale (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 4 III R), la Corte ha così deciso:

22.1. IM 1 è condannato a versare

all’AP ACPR 1 € 250'340.- oltre interessi al 5% dal 5.3.2015 a titolo di

risarcimento danni e fr. 10'692.90 per spese legali (VD 26.10.2020 all. 2 a

pag. 3 pto. 9);

22.2. IM 2 è condannato a

versare agli AP ACPR 2 e ACPR 3 fr. 30'500.- a titolo di risarcimento danni (VD

26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10) ritenuto che per tutte le altre loro pretese

di risarcimento questi AP sono rinviati al competente foro civile (art. 126

cpv. 2 lett. b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pto. 10.1).

XII) Confische, sequestri

conservativi e dissequestri

23. In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

23.1. giusta l’art. 103 cpv.

1 CPP gli atti sono conservati almeno fino allo scadere del termine di

prescrizione dell’azione penale e della pena;

23.2. giusta l’art. 192 cpv.

1 CPP le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei

reperti probatori;

23.3. giusta l’art. 263 cpv.

1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori

patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (art.

263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente per garantire le spese procedurali

(art. 422 segg. CPP), le pene pecuniarie (art. 34 segg. CP), le multe (art. 106

CP) e le indennità (art. 263 cpv. 1 lett. b CPP);

23.4. giusta l’art. 267 cpv.

1 CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto;

23.5. giusta l’art. 268 cpv.

1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella misura

presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali (art. 422 segg. CPP)

e le indennità (art. 268 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente le pene pecuniarie

(art. 34 segg. CP) e le multe (art. 106 CP e art. 268 cpv. 1 lett. b CPP).

24. Tenuto conto delle

risultanze d’istruttoria (VI PP IM 2 14.6.2016 a pag. 5 da riga 12 a riga 21 e

10.10.2016 da pag. 13 riga 1 a pag. 17 riga 28, AI 23 nonché doc. TPC 6, 7 e

38) e dibattimentali (VD 26.10.2020 all. 1 a pag. 4 IV R e a pag. 5 I/II R) la

Corte ha ordinato:

24.1. il mantenimento agli

atti quali reperti probatori ex art. 192 cpv. 1 e 263 cpv. 1 lett. a) CPP di 1

incarto ACPR 1 / IM 2 / IM 1, di 1 mappetta bianca IM 1 con svariata

documentazione, di 1 busta bianca chiusa con documentazione varia allegata al

verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016, di 1 mappetta bianca con finestra

trasparente IM 1 - __________, del plico documenti allegati all’AI 24 e di 1

ricevuta visita al tesoro del 3.12.2012 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 3 pti. da 11

a 11.6);

24.2. il sequestro

conservativo (art. 263 cpv. 1 lett. b e 268 cpv. 1 lett. a CPP) di fr. 2'661.15

destinati al pagamento della tassa di giustizia, delle spese procedurali (art.

422 segg. CPP) e dei disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio (art.

132 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 12);

24.3. il dissequestro e la

restituzione (art. 267 cpv. 1 CPP) a IM 2 di:1 telefono cellulare IPhone 6

bianco, IMEI __________, con scheda SIM e vetro rotto (VD 26.10.2020 all. 2 a

pag. 4 pto. 13).

XIII) Misure sostitutive

dell’arresto

25. Giusta l’art. 237 cpv.

1 CPP il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della

carcerazione preventiva (art. 224 segg. CPP) o di sicurezza (art. 229 segg.

CPP), se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione

ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di detta norma è una misura sostituiva

il blocco dei documenti d’identità e di legittimazione.

26. Richiamati il VI PP IM

2 14.6.2016 a pag. 6 da riga 2 a riga 28, i doc. TPC 4 e 5 nonché le

dichiarazioni dibattimentali delle parti quo alla liberazione di IM 2 dalla

misura di cui all’art. 237 cpv. 1 e 2 lett. b) CPP rispettivamente la rinuncia del

PP di richiedere la carcerazione di sicurezza dei due imputati (art. 229 segg.

CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 da III a V R), la Corte ha ordinato lo

sblocco e la restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta

d’identità __________ (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14) con contestuale

revoca dell’interessata misura sostitutiva dell’arresto (art. 237 cpv. 2 lett.

b CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 14.1).

XIV) Indennizzo e riparazione

del torto morale

27. In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

27.1. giusta l’art. 429 cpv.

1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art.

429 cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP)

e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei

suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà

(art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);

27.2. giusta l’art. 430 cpv.

1 lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la

riparazione del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo

illecito e colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo

svolgimento.

28. Nonostante gli

intervenuti proscioglimenti di IM 2 dalle imputazioni di truffa (art. 146 cpv.

1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1), di appropriazione indebita

(art. 138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.2) e di riciclaggio

di denaro (art. 305bis n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.3),

all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto

morale ex art. 429 segg. CPP (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pto. 15) già solo

perché, da una parte, correttamente non richiesto dal suo difensore d’ufficio

(art. 132 CPP e VD 26.10.2020 a pag. 3) in quanto proscioglimenti di natura

puramente giuridica e formale rispettivamente in forza all’art. 430 cpv. 1

lett. a) CPP tenuto conto delle imputazioni di appropriazione indebita (art.

138 n. 1 CP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 2 e 2.1) e di infrazione

alla LArm (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 1 e 2 pti.

2 e 2.2) per i quali l’imputato è stato ritenuto colpevole.

XV) Retribuzione dei difensori

di ufficio

29. Giusta l’art. 135 cpv.

2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio (art. 132 CPP) al termine del procedimento, fermo restando

come ai sensi dell’art. 135 cpv. 4 CPP non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416

segg. CPP) è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al

Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.

4 lett. b CPP).

30. Per la determinazione

della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio (art.

132 CPP) si richiamano:

30.1. per gli onorari l’art.

4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310)

secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di assistenza

giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale (art. 5a cpv. 1 RL

178.310), sulla base di una tariffa di fr. 180.- all’ora (art. 4 cpv. 3 RL

178.310, DTF, 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2

e 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017

consid. 6b). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice

dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note

professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata

in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica,

dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà

giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze alle

quali il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della

responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009

consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del

24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto

secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato

nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (CARP

17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono rimunerati interventi

oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato

come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di

sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4 e

CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);

30.2. per le spese l’art. 6

cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere

riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura

e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando come giusta il cpv.

2 di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al

rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi

cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.

31. Premesso che nessuno

dei due patrocinatori d’ufficio (art. 132 CPP) ha interposto reclamo alla Corte

dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la

decisione di tassazione della Corte (doc. TPC 65 e VD 26.10.2020 all. 2 a pag.

4 e 5 pti. 17, 17.1, 17.2, 17.4 e 17.6) si ricorda come:

31.1. l’avv. DUF 2, patrocinatore

d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 2 con effetto dal 18.2.2016 (AI 35), ha presentato

due note professionali datate 12.12.2016 (AI 253, periodo 3.6.2016 / 12.12.2016)

e 6.10.2020 (doc. TPC 55, periodo 1.6.2016 / 6.10.2020), che, tenuto conto delle

relative aggiunte dibattimentali (VD 26.10.2020 a pag. 4) sono state tassate

per fr. 8'289.80 e meglio fr. 4’110.- per l’onorario fino al 31.12.2017, fr.

2'865.- per l’onorario dal 1.1.2018, fr. 411.- per spese fino al 31.12.2017,

fr. 286.50 per spese dal 1.1.2018, fr. 12.- per trasferte rispettivamente fr.

362.65 per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito solo IVA) fino al

31.12.2017 e fr. 242.65 per l’IVA dal 1.1.2018 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 e

5 pti. 17 e 17.4), ritenuto che IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del

Cantone Ticino l’importo di fr. 8'289.80 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag.

5 pto. 17.5);

31.2. l’avv. DUF 1,

patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 con effetto dal 24.3.2016 (AI

78), ha presentato una nota professionale datata 26.10.2020 (doc. dibattimentale

1) che è stata tassata per fr. 2'579.- e meglio fr. 2'394.60 per l’onorario

rispettivamente fr. 184.40 per l’IVA (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e

17.1), ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di fr. 2'579 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);

31.3. la nota professionale

dello studio legale __________ del 14.12.2016 (AI 254 e doc. TPC 53) è stata

approvata per fr. 2'558.80 e meglio fr. 2'458.80 per l’onorario e fr. 100.- per

spese di trasferta (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 4 pti. 17 e 17.2) ritenuto che IM

1 è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'558.80

non appena le sue condizioni economiche glielo permettono (art. 135 cpv. 4 CPP

e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 17.3);

31.4. relativamente alla

tassazione del MP del 22.6.2016 (AI 183), passata in giudicato (art. 437 segg.

CPP), della nota professionale del 6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183, periodo

18.2.2016 / 31.5.2016), IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino

l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettono (art. 135 cpv. 4 CPP e VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 5 pto. 18).

XVI) Tassa di giustizia e spese

procedurali

32. Visti gli interventi

proscioglimenti nei confronti di IM 2 (VD 26.10.2020 all. 2 a pag. 2 pti. da 3

a 3.2) la tassa di giustizia di fr. 1'500.- senza motivazione scritta

rispettivamente di fr. 2'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali

(art. 422 segg. CPP) sono poste a carico dei condannati in misura di 3/6 per IM

1 e di 1/6 per IM 2 mentre il rimanente di 2/6 è a carico dello Stato, ritenuto

che la quota parte di fr. 1'000.- relativa alla motivazione scritta della

sentenza sarà suddivisa fra le parti che ne facessero richiesta (VD 26.10.2020

all. 2 a pag. 4 pto. 16).

visti gli art.: 12, 34 segg., 40,

42, 44, 46, 47, 49, 51, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 305bis n. 1 CP;

33 cpv. 1 lett. a LArm;

80 segg., 82 segg., 103, 135, 192, 237, 263 segg., 335 segg., 366

segg., 422 segg. e 429 / 431 CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1, in contumacia, è

autore colpevole di:

1.1. truffa

per avere a __________, __________, __________, __________ e altre

imprecisate località, nel periodo primavera 2014 / dicembre 2014, ingannato con

astuzia ACPR 1 sulla natura della loro relazione e dandole false indicazioni in

merito al futuro impiego del suo denaro in investimenti da definirsi anche

tramite un avvocato svizzero, inducendola in tal modo, mantenendola

nell’inganno, ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio, procacciando a sé o a

altri un indebito profitto pari ad Euro 249'922.68;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 2 è autore colpevole di:

2.1. appropriazione indebita

per avere ad __________ e altre imprecisate località, per

procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, nel periodo

13.1.2006/21.1.2016, nella sua veste di amministratore di fatto del patrimonio

dei coniugi ACPR 2 e ACPR 3, ripetutamente impiegato a profitto proprio,

tramite prelevamenti a contanti, valori patrimoniali di quest’ultimi in ragione

di fr. 30'000.-;

2.2. infrazione alla LF sulle

armi, gli accessori d’armi e le munizioni

per avere, senza diritto, a __________, nel periodo

26.10.2013/12.5.2016, posseduto 1 pistola SIG __________ con caricatore, 1

pistola Glock BMW __________, 1 pistola SIG Sauer __________ __________ con

fondina, 1 pistola AMT MAC Magnum __________ con caricatore, 1 pistola SIG __________

__________ con caricatore e fondina, 1 pistola a tamburo __________, 1

caricatore SIG di colore argento con 4 pallottole e 1 caricatore Glock nero con

6 pallottole di proprietà di terza persona;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3. IM 2 è prosciolto dalle

imputazioni di:

3.1. truffa di cui al punto

1 dell’atto d’accusa;

3.2. appropriazione indebita

di cui ai punti B) 1.1 dell’atto d’accusa nonché 2, B) 1.2 e B) 2 dell’atto

d’accusa limitatamente a fr. 6'366.80;

3.3. riciclaggio

di denaro di cui al punto B) 1 dell’atto d’accusa.

4. IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 18 (diciotto) mesi.

5. IM 2, trattandosi di pena

parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa 28.10.2014 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino rispettivamente interamente aggiuntiva a

quella della sentenza 9.11.2018 della Pretura penale del Cantone Ticino, tenuto

conto del lungo tempo trascorso dai fatti, è condannato alla pena pecuniaria di

fr. 4’500.- (quattromilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta)

aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

6. L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è

impartito un periodo di prova di 2 (due) anni.

7. L’esecuzione della pena

pecuniaria inflitta a IM 2 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito

un periodo di prova di 2 (due) anni.

8. In applicazione dell’art.

46 cpv. 5 CP non è revocata la sospensione condizionale della pena pecuniaria

di 180 aliquote giornaliere da fr. 550.- ciascuna corrispondenti a fr. 99'000.-

di cui al decreto d’accusa 28.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone

Ticino.

9. IM 1 è condannato a versare

all’accusatore privato ACPR 1, __________ Euro 250'340.- oltre interessi al 5%

dal 5.3.2015 a titolo di risarcimento danni e fr. 10’692.90 per spese legali.

10. IM 2 è condannato a versare

agli accusatori privati ACPR 2, __________ e ACPR 3, __________, fr. 30'500.- a

titolo di risarcimento danni.

10.1 Per ogni altra loro pretesa

nei confronti di IM 2 gli accusatori privati ACPR 3, __________ e ACPR 2, __________

sono rinviati al competente foro civile.

11. In applicazione dell’art. 192

cpv. 1 CPP è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori:

11.1. 1 incarto ACPR 1/IM 2/IM 1;

11.2. 1 mappetta bianca IM 1 con

svariata documentazione;

11.3. 1 busta bianca chiusa con

documentazione varia allegata al verbale di arresto di IM 2 del 18.2.2016;

11.4. 1 mappetta bianca con finestra

trasparente IM 1 - __________;

11.5. plico documenti allegati

all’atto istruttorio 24;

11.6. 1 ricevuta visita al tesoro

del 3.12.2012.

12. Per il pagamento della tassa

di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione del

difensore d’ufficio di IM 2 è ordinato il sequestro conservativo di fr.

2'661.15.

13. È ordinato il dissequestro e

la restituzione a IM 2 di 1 telefono cellulare IPhone 6 bianco, IMEI __________,

con scheda SIM e vetro rotto.

14. È ordinato lo sblocco e la

restituzione a IM 2 del suo passaporto e della sua carta d’identità __________.

14.1. Conseguentemente la misura

sostitutiva dell’arresto ex art. 237 cpv. 2 lett. b CPP di cui al verbale

d’interrogatorio dell’imputato dinanzi al PP del 14.6.2016 viene revocata.

15. A IM 2 non viene accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429/431 CPP.

16. La tassa di giustizia di fr.

1’500.- senza motivazione scritta rispettivamente di fr. 2’500.- con

motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati

in misura di 3/6 per IM 1 e di 1/6 per IM 2, il rimanente di 2/6 è a carico

dello Stato, ritenuto che la quota parte relativa alla motivazione scritta

della sentenza, pari a fr. 1'000.-, sarà suddivisa tra le parti che la

chiedessero.

17. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

17.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 del 26.10.2020 è approvata per:

onorario fr. 2’394.60

IVA fr. 184.40

totale fr. 2'579.00

17.2. La nota professionale dello

Studio legale __________ del 14.12.2016 è approvata per:

onorario fino al 30.11.2016 fr. 2'458.80

trasferta del 14.4.2016 fr. 100.00

totale fr. 2’558.80

17.3. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'137.80 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

17.4. Le note professionali

dell’avv. DUF 2 del 12.12.2016 e 6.10.2020 con le precisazioni dibattimentali

sono approvate per:

onorario avv. fino al 31.12.2017 fr. 4’110.00

spese fino al 31.12.2017 fr. 411.00

trasferte fino al 31.12.2017 fr. 12.00

IVA fino al 31.12.2017 (8%) fr. 362.65

onorario avvocati dal 1.1.2018 fr. 2'865.00

spese dal 1.1.2018 fr. 286.50

IVA dal 1.1.2018 (7.7%) fr. 242.65

Totale fr.

8'289.80

17.5. IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8’289.80 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

18. Richiamata la tassazione

intermedia del Ministero pubblico del 22.6.2016 della nota professionale

6.6.2016 dell’avv. DUF 2 (AI 183 Inc. MP 2015.9315), IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13'217.95 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

19. IM 1 è reso attento del fatto

che:

19.1. entro dieci giorni dalla

notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od

oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise

correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);

19.2. parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente

sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368

cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 20 del presente dispositivo.

20. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1’500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 275.30

fr. 1’975.30

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (3/6)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 137.65

fr. 987.65

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/6)

Tassa di giustizia fr. 250.--

Inchiesta preliminare fr. 33.33

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 45.88

fr. 329.21

============

Il rimanente è a carico dello Stato

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

Cancelliera