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72.2016.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli eventi nell'arco del tempo, non permettono al Sig IM 1 di seguire lo

svolgimento di un processo penale ordinario e di comprendere una qualsiasi

logica procedurale. Durante un processo penale, il suo disorientamento e i suoi

disturbi mnesici assumerebbero con una probabilità che raggiunge quasi la

sicurezza, dimensioni ancora maggiori.

Per la patologia cronica ed evolutiva che caratterizza la malattia

di Alzheimer, l'incapacità a seguire e comprendere un dibattimento processuale

è irreversibile nel tempo.”.

(doc. TPC 13)

8. Il referto peritale è stato

trasmesso alle parti le quali non hanno presentato osservazioni di rilevo. Con

istanza 29.09.2016 la PP ha quindi chiesto l’adozione di una misura stazionaria

ex art. 59 CP a motivo dell’intervenuta incapacità dibattimentale accertata

nella surriferita perizia del dott. __________.

Da qui l’udienza dibattimentale del 07.11.2016 nella quale le

parti hanno aderito all’istanza del PP, confermando la necessità di continuare

nel provvedimento stazionario attualmente in essere. In tale occasione l’ACPR 1

ha presentato istanza di risarcimento danni pari a fr. 10'000.- quale torto

morale e fr. 5'000.- per le spese mediche (franchigia per due anni). Al

riguardo il difensore ha rilevato che già la perizia giudiziaria del dott. __________

aveva accertato l’incapacità d’intendere e di volere del prevenuto,

sottolineando che lo Stato non si è mai occupato della situazione. Dopo

discussione, il patrocinatore dell’ACP non si è opposto al risarcimento di 1.-

CHF per il torto morale a motivo che, a suo dire, lo scopo sarebbe

esclusivamente di disporre di un giudizio che attesti le sofferenze morali da

lui subite.

9. Giusta l’art. 114 CPP:

L'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il

dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.

In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali

indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.

Se l'incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è

sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai

procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.

Per l’art. 374 cpv. 1 CPP:

Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione

degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP1 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto

al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59-61, 63, 64, 67,

67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale

dellʼimputato.

La perizia del dott. __________ non lascia spazio a dubbi circa l’incapacità

dibattimentale di IM 1, di guisa che il procedimento penale a suo carico a

seguito dell’atto d’accusa 18.02.2016 deve essere abbandonato (M. Engler, StPO,

Basler Kommentar, N. 16-18, p. 736). Quanto all’adozione di misure, già il

perito dott. __________ aveva suggerito un trattamento stazionario presso la __________

o in un reparto protetto di una casa per anziani, provvedimento poi

concretizzatosi con il trasferimento di IM 1 nella casa anziani di __________.

Come emerge dal rapporto 24 marzo 2016 (doc TPC 8) IM 1 è preso a carico da una

rete sanitaria adeguata e mantiene regolari rapporti con i figli che gli

rendono sistematicamente visita. Con il che l’istanza 29.09.2016 della PP

merita accoglimento, ritenuto che l’imputato ha commesso un reato grave, che,

se non controllato potrebbe reiterare il reato e, che, disorientato nello

spazio e nel tempo, potrebbe pure darsi alla fuga, anche se inconsapevolmente e

solo, di tutta evidenza, per brevi periodi.

Pur non avendo competenze specifiche in merito al luogo di

collocamento, questa Corte sottolinea la necessità, come del resto emerge anche

dalla perizia del dott. __________, di non modificare la situazione attuale del

prevenuto, sia dal profilo della presa a carico sia da quello residenziale.

10. Le spese sono a carico dell’imputato

(art. 416 e ss CPP)

11. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in

veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

a) Tra queste pretese si

annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una parte, una

lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita, l'integrità

fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare gravità del

pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica

e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand,

Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag.

343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,

dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita

dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento

di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione

rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,

l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente

quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla

base di criteri matematici (CARP 14.11.2013 in re K.). Per stabilire

l’ammontare dell’indennità, la comparazione con altri casi deve farsi con molta

cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna

persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce

differentemente all’offesa patita.

Il solo ACPR 1 ha chiesto, all’udienza, un risarcimento di fr.

10'000.- a titolo di torto morale e di fr. 5'000.- per il danno materiale.

La Corte ha rilevato che la perdita della propria madre, ad opera

di un atto violento compiuto dal proprio padre, è senz’altro foriera di

sofferenze che non hanno da essere ulteriormente motivate: il risarcimento

simbolico di 1.- CHF a valersi quale accertamento giudiziale della tragedia

patita è senz’altro giustificato quale riconoscimento della lesione (cfr. S.

Werly, Le tort moral en cas d’atteinte à la personnalité par

la voie des médias, Collection genevoise, 2013).

b) Per quel che è invece della

pretesa, relativa al danno materiale di fr. 5'000.- consistente nella

franchigia della cassa malati per due anni, forza è constatare come la stessa

non è stata né documentata né provata, in particolare la Corte non è stata in grado

di verificare se la stessa sia davvero dovuta direttamente alle conseguenze del

grave atto commesso dal padre, rispettivamente se lo stesso accusatore privato

ha concorso a ridurre il danno e meglio, da un lato, se nel periodo indicato

non ha dovuto far ricorso ad altre cure mediche e, dall’altro, non avrebbe

dovuto/potuto ridurre la franchigia contrattuale. Con il che si è imposto il

rinvio al foro civile.

12. Spese processuali e difesa

d’ufficio

a) Richiamato l’art. 426 cpv 2

CPP, ritenuto il comportamento comunque illecito dell’imputato che ha, sia che

sia, ucciso la vittima in maniera violenta, alla Corte è parso equo caricargli

il 50% delle spese processuali, atteso come l’esito del procedimento penale

(abbandono) prescinde dalla sua imputabilità al momento dei fatti, ma trae le

sue fondamenta da circostanze intervenute successivamente.

b) Quanto alla nota

professionale del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora. Quella

presentata dal difensore è parsa sicuramente adeguata alla complessità della

vertenza.

La nota

professionale dell’avv. DUF 1 è stata dunque approvata per fr. 26'890.-

comprensivi di onorario, spese e trasferte.

Per il resto, giusta l’art. 135 cpv. 4 CPP, dispone che non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le

spese procedurali è tenuto a:

a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;

b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale

e l’onorario integrale. Nella fattispecie, anche tale importo, dovrà essere

rimborsato limitatamente alla misura del 50%.

Visti gli art. 19, 20, 56, 59,

111, 112 CP;

119, 135, 374 e segg., 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza del 29 settembre

2016 del Procuratore pubblico PP 1 chiedente l’ottenimento di una misura ai

sensi dell’art. 59 CP nei confronti di IM 1 è accolta.

Considerandi

2.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 di cui all’AA no. 22/2016 emesso dal Procuratore pubblico PP

1, per il titolo di assassinio sub. omicidio intenzionale, è abbandonato.

3.

A norma dell’art. 374 CPP,

è ordinata la misura del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 1.- a titolo di indennità per torto

morale. Per il restante della sua pretesa l’accusatore privato ACPR 1 è

rinviato al competente foro civile.

5.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, ad eccezione della catenina che viene dissequestrata

a favore di __________.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 24'368.30

spese fr. 2'521.70

totale fr. 26'890.00

§ La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 26'890.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP) nella

misura del 50%.

7.

La tassa di giustizia di

CHF 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico di IM 1 nella misura del 50%.

Il rimanente è a carico dello Stato.

8.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta

preliminare fr. 18'869.45

Perizia fr. 12'890.60

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 174.60

fr. 33'434.65

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Inchiesta preliminare fr. 9'434.73

Perizia fr. 6'445.30

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 87.30

fr. 16'717.33

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera