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72.2016.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2016Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

I primi approcci con le sostanze stupefacenti (prevalentemente

THC) sarebbero avvenuti intorno ai 13 anni. Alle scuole medie, per farsi

accettare dagli altri, avrebbe iniziato anche a spacciare e a compiere dei

piccoli furti. Il consuma di sostanze pesanti sarebbe iniziato verso i 15/16

anni. …omissis…

Dall'età di 17 anni sarebbero comparsi dei chiari sintomi

psicotici acuti, che hanno reso necessario il primo ricovero in __________ ad

inizio 2008. I frequenti scompensi successivi, uniti a comportamenti

antisociali, tossicomania e ad una progressiva compromissione del funzionamento

generale, hanno portato ad una condizione psicopatologica grave e ad una messa

in scacco delle istituzioni deputate alla cura, con l'attuale pesantissima

deriva sociale del soggetto”.

Invitato ad esprimersi sulla propria situazione personale in

occasione dell’interrogatorio del 15 ottobre 2015, IM 1 ha dichiarato:

"

Visto il mio stato di salute mentale soggiorno spesso presso il __________

di __________. Sono sotto curatela e il mio curatore si chiama __________.

Da qualche giorno soggiorno volontariamente presso il reparto __________

del __________ di __________.

Seguo un programma di disintossicazione da stupefacenti e sono in

cura metadonica con un medicamento che si chiama Subutex. Preciso che questo

medicamento mi viene fornito presso la struttura di cura.

In passato sono stato denunciato parecchie volte per reati quali

furto e infrazione alla LFStup.”

(VI PG 15.10.2015, p. 2, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

4. Nonostante la giovane età IM

1 ha già subìto diverse condanne, e meglio:

- decreto d’accusa del 26

ottobre 2009 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto, furto di

poca entità, danneggiamento, delitto contro la LF sugli stupefacenti e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria

di 35 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 anni;

- sentenza del 12 gennaio

2011 della Pretura penale per il reato di furto, con condanna alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna;

- decreto d’accusa del 25

luglio 2011 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto d’uso, guida

in stato di inattitudine, grave infrazione alle norme della circolazione

stradale, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, elusione di

provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF

300.00;

- decreto d’accusa del 17

ottobre 2011 del Ministero pubblico di Lugano per il reato di contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla multa di CHF 100.00;

- decreto d’accusa del 12

dicembre 2011 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di vie di fatto,

minaccia e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena

detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 500.00;

- decreto d’accusa del 26

novembre 2012 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di ripetuto

danneggiamento di lieve entità, ripetuta disobbedienza a decisioni

dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla

multa di CHF 400.00;

- decreto d’accusa del 17

luglio 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di lesioni semplici,

danneggiamento, disobbedienza a decisioni dell’autorità e contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da CHF 30.00 cadauna;

- decreto d’accusa del 9

dicembre 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ingiuria,

minaccia, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell’autorità e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di

80 giorni (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 3, Inc. 2014.9106;

documento “condanne precedenti”, allegato all’Inc. 2015.9844).

5. Contestualmente, a partire

dal 2007, il prevenuto è pure stato oggetto di 28 ricoveri presso cliniche

specializzate, e meglio:

- Foyer __________ di __________

(marzo/aprile 2008);

- Comunità di recupero __________

(17 giugno 2013 – 2 luglio 2013 e 19 agosto 2013 – 12 novembre 2013);

- __________ (13 luglio 2009

– 16 luglio 2009, 6 ottobre 2009 – 15 ottobre 2009, 15 marzo 2010 – 1. giugno

2010 e 30 settembre 2014 – 12 ottobre 2014);

- Comunità __________ (13

gennaio 2015 – 6 febbraio 2015 e 25 febbraio 2015 – 22 marzo 2015);

Ricoveri sono intervenuti pure presso la __________ di __________:

- 18 dicembre 2007 – 15

febbraio 2008;

- 13 maggio 2008 – 22

gennaio 2009;

- 5 marzo 2009 – 13 luglio

2009;

- 16 luglio 2009 – 6 ottobre

2009;

- 15 ottobre 2009 – 15 marzo

2010;

- 1. giugno 2010 – 2 maggio

2011;

- 17 ottobre 2011 – 19

ottobre 2011;

- 9 agosto 2012 – 16 agosto

2012;

- 27 gennaio 2013 – 29

gennaio 2013;

- 10 marzo 2014 – 8 luglio

2014;

- 9 luglio 2014 – 29

settembre 2014;

- 13 ottobre 2014 – 13

gennaio 2015;

- 6 febbraio 2015 – 24

febbraio 2015;

- 23 marzo 2015 – 27 aprile

2015;

- 12 giugno 2015 – 13 giugno

2015;

- 16 agosto 2015 – 19 agosto

2015;

- 13 ottobre 2015 – 23

ottobre 2015;

- 25 ottobre 2015 – 10

novembre 2015 (istanza di carcerazione preventiva, p. 3 e 4, AI 13).

IV) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

6. Il 10 novembre 2015 il PP

ha ordinato l’accompagnamento coattivo di IM 1, a quel tempo degente

volontariamente presso la __________ di __________, a seguito di tre querele

sporte per i titoli di ingiuria, danneggiamento e furto.

Fermato presso la stazione di __________ ed immediatamente

verbalizzato, l’imputato ha negato ogni addebito (VI PG 15.10.2015, allegato

all’AI 1, Inc. 2015.8616).

Al termine del verbale IM 1, in accordo con il suo curatore, è

stato ricondotto presso la __________ di __________, (rapporto d’inchiesta, AI

3, Inc. 2015.8616).

7. Il 10 novembre 2015 IM 1 è

quindi stato arrestato e tradotto in carcere (istanza di carcerazione

preventiva, p. 2, AI 13).

8. Per i fatti oggetto delle

citate querele, nonché il consumo di stupefacenti da lui ammesso, l’imputato è

stato condannato con decreto d’accusa 4995/2015 alla pena detentiva di 80

giorni (istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 13).

9. Il 23 novembre 2015 IM 1 è

stato scarcerato a seguito dell’opposizione interposta al decreto d’accusa

emesso a suo carico (ordine di scarcerazione, AI 11) venendo collocato presso

la __________ di __________ (istanza di carcerazione preventiva, p. 1, AI 13),

presso la quale, stando alle dichiarazioni dei denuncianti, avrebbe iniziato a

creare problemi, minacciando e anche passando all’atto nei confronti del

personale curante così come pure di altri utenti (scritti del 30 novembre 2015

e dell’11 dicembre 2015 della __________ di __________, AI 2 e 3, Inc. 2015.9844).

10. Peraltro, il 25 novembre

2015, l’imputato ha inoltrato uno scritto chiedendo di poter tornare in carcere

a scontare la pena e continuare la disintossicazione, “perché in clinica non

decidono bene la terapia” (AI 13, Inc. 2014.9106).

11. L’11 dicembre 2015, quindi,

alle ore 18:00, in procinto di essere dimesso dalla __________, IM 1 è stato

fermato dalla Polizia e trasportato presso il carcere La Farera di Cadro (AI 5,

Inc. 2015.9844).

Il medesimo giorno il Dr. __________ ha certificato la non

interrogabilità dell’imputato e ha stabilito il ricovero del medesimo presso le

celle securizzate della __________ di __________ per una migliore gestione del

detenuto (AI 7, Inc. 2015.9844).

12. Il 14 dicembre 2015,

stabilito che IM 1 risultava verbalizzabile (AI 11, Inc. 2015.9844), il PP ha

proceduto all’interrogatorio dell’imputato, in occasione del quale egli ha

ammesso molto parzialmente i fatti (VI PP 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

13. In accoglimento dell’istanza

del PP (AI 13), con decisione del 15 dicembre 2015 il GPC ha ordinato la

carcerazione preventiva dell’imputato fino al 12 febbraio 2016, ritenendo

sussistere, oltre a sufficienti indizi di reato, concreti elementi indizianti

il pericolo di recidiva (AI 14).

14. Con scritto del 21 dicembre

2015 il Dr. __________ della __________ ha stabilito che IM 1, nel frattempo

rimasto presso la clinica, risultava carcerabile, non presentando a quel

momento “disturbi psicopatologici tali da controindicare il suo collocamento

presso una struttura carceraria” (AI 20).

L’imputato è quindi stato trasferito presso le strutture

carcerarie a far tempo dal 21 dicembre 2015 (AI 21).

15. In accoglimento della

richiesta dell’imputato formulata in occasione del verbale del 4 febbraio 2016

(AI 36, p. 8), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex

art. 236 CPP a far tempo dal 4 febbraio 2016 (AI 37).

16. Il comportamento adottato

dall’imputato in carcere ha comportato il suo collocamento in cella di

contenimento in quattro distinte occasioni, e meglio dal 14 gennaio 2016 al 16

gennaio 2016 (AI 31), dal 29 gennaio 2016 al 1. febbraio 2016 (AI 33), mentre

si trovava ancora in carcerazione preventiva, e ancora dal 10 febbraio 2016 al

15 febbraio 2016 (AI 40) e dal 15 febbraio 2016 al 14 marzo 2016 (AI 42), già

in regime di espiazione anticipata della pena.

Il 16 marzo 2016 IM 1 é quindi stato trasferito dal carcere in __________

(doc. TPC 3), trasferimento avvenuto a causa delle “difficoltà della

gestione dell’igiene personale e dell’ambiente”, come si evince dallo

scritto del 21 marzo 2015 del Dr. __________, con il quale lo psichiatra del

carcere ha comunicato che “La gestione nella cella si è presentata nell’arco

di pochi giorni come una catastrofe igienica” (doc. TPC 4).

17. Stabilita la compatibilità

dello stato clinico con il regime di carcerazione, IM 1 ha fatto ritorno in

carcere il 7 luglio 2016 (doc. TPC 5), per poi tornare presso la __________

poco tempo dopo (doc. TPC 9), avendo egli “compromesso in una maniera

impressionante la condizione abitativa nelle strutture carcerarie” e

rivelandosi quindi “inevitabile il collocamento in una struttura capace a

offrire un intervento infermieristico competente”; la condizione in cella

in pochi giorni sarebbe diventata “inaccettabile per un essere umano”,

come si evince dallo scritto del 5 agosto 2016 del Dr. __________ (doc. TPC

12).

18. Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di furto,

danneggiamento, ingiuria, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

V) Fatti di cui all’atto

d’accusa

1) Imputazione di furto

(punto 1 dell’AA)

19. L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di furto per avere, il 15 ottobre 2015, a __________, al fine di

appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di pelle nera, un

borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di occhiali, una chiave

dell’albergo e un telefono cellulare Nokia, per un valore complessivo stimato

dall’AP in CHF 4'070.00.

Nel verbale di denuncia l’AP ha dichiarato, in merito a quanto

avvenuto il 15 ottobre 2015:

"

Dopo aver passato la giornata all’EXPO di Milano, stavamo facendo

rientro all’Hotel __________ dove alloggiamo in Ticino. Così, dopo aver preso

il treno, siamo arrivati a __________ dove siamo saliti sul treno in direzione __________.

Ci siamo accomodati in prima classe. Dopo alcune fermate, ma non sono in grado

di dire esattamente dove, ma più o meno a metà strada tra __________ e __________,

è salito uno strano tipo che si è seduto vicino a noi. (…) Quando siamo

arrivati a __________ si è alzato, è andato verso la porta, ha aperto la porta

poi è tornato verso di me, mi ha preso la borsa ed è scappato via. Preciso che

eravamo seduti vicino alla porta. Nessuno ha fatto in tempo a reagire che le

porte si sono chiuse ed il treno è ripartito. (…)

La mai borsa di pelle nera, contenente un borsellino marrone con

le carte di credito, all’interno della borsa c’erano anche due paia di

occhiali, le chiavi dell’albergo, un telefono cellulare Nokia. Il valore di

tutto ammonta circa a CHF 4070.-.”

(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

20. Con l’aiuto di un

collaboratore delle FFS, ACPR 3 ha avvisato la Polizia fornendo una chiara

descrizione dell’autore. Grazie a questa descrizione, l’autore è stato fermato

poco dopo a __________ ed identificato nell’imputato IM 1 (rapporto

d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).

L’intera refurtiva è stata ritrovata nei pressi della stazione FFS

di __________ e restituita alla legittima proprietaria che ne ha confermato

l’integralità (rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).

21. Benché fosse stato

chiaramente riconosciuto dall’AP, immediatamente verbalizzato, IM 1 ha negato

ogni addebito, raccontando in maniera piuttosto confusa quello che avrebbe

fatto il giorno 15 ottobre 2015 (VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1,

Inc. 2015.8616) ed affermando che:

"

(…) forse la persona mente o io assomiglio per pura sfortuna

all’autore del furto. (…)

La signora si sbaglia.”

(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).

22. Dai successivi controlli

della videosorveglianza è però stato possibile identificare sembra ombra di

dubbio l’autore del furto in IM 1 (cfr. CD allegato al rapporto d’inchiesta, AI

3, Inc. 2015.8616; fotografie di cui all’allegato A al VI PP 10.11.2015, Inc.

2015.9844).

23. Interrogato nuovamente il 10

novembre 2015, alla domanda a sapere se ricordasse per quale motivo era stato

fermato il 15 ottobre 2015 presso la stazione FFS di __________, l’imputato ha

risposto:

"

si mi ricordo, mi hanno fatto vedere le foto che io prendevo una

borsa ma io non mi ricordo”

(VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

2) Imputazione di

danneggiamento (punto 2 dell’AA)

24. L’atto d’accusa imputa poi a IM

1 il reato di danneggiamento, per avere, il 10 ottobre 2015, intenzionalmente

danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni

per cercare di farsela aprire, causando un danno quantificato in CHF 1'076.75.

Nella denuncia inoltrata il 12 ottobre 2015 dall’AP ACPR 2 (AI 1,

Inc. 2015.8868) si legge:

"

IM 1 ha ripreso a venire a casa mia per chiedere al nonno soldi e

cibo. Se in primo tempo la situazione era sostenibile, con il tempo si sono

ripresentate le solite dinamiche conosciute da anni.

Infatti IM 1 ha ripreso nelle ultime settimane a chiedere più

soldi al nonno (100-140 fr per volta, ricevendone però somme più contenute

(10-20 50 fr per volta) più volte la settimana.

Il giorno dei fatti IM 1 si è presentato in piena notte e non

avendo risposta dal nonno si è messo a chiamarlo ad alta voce e a tirare colpi

alla porta deformando la cartella sul telaio. La madre (mia sorella) ha poi

chiamato la polizia, che arrivata dopo una trentina di minuti lo ha poi

allontanato.”.

Contestualmente alla querela, ACPR 2 ha prodotto una fotografia

della porta danneggiata e un preventivo della Falegnameria __________ per la

riparazione della porta per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75 (allegati

1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).

25. Nel verbale d’interrogatorio

del 10 novembre 2015, invitato a spiegare cosa avesse fatto la notte tra il 9 e

il 10 ottobre 2015, IM 1 ha riferito di essersi recato dal nonno, rispondendo,

a precisa domanda, di non ricordare se questi gli avesse aperto la porta (VI PP

10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

Confrontato con le accuse mosse nei suoi confronti, l’imputato ha

affermato che il nonno non dormirebbe mai, soffrendo di insonnia. Egli ha

ammesso di avere dato dei colpi alla porta, siccome “non rispondeva e io

credevo che potesse essere morto” (VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).

3) Imputazione di ingiuria

(punto 3 dell’AA)

26. Con la querela del 15

settembre 2014 (AI 1, Inc. 2014.9016), ACPR 1, paraplegico a seguito di un

incidente, ha denunciato quanto segue:

"

Mentre mi recavo nel borgo __________ di __________ a guardare il

mercatino dell’antiquariato, sono stato importunato da un ragazzo che chiedeva

l’elemosina.

Lo stesso, al mio rifiuto di dargli dei soldi, ha improvvisato una

canzone rap nella quale ha inserito le frasi: “Sta passando un handicappato di

merda in carrozzina, che va a farselo mettere in culo”.

Io mi sono fermato, sono tornato indietro e gli ho detto:” Scusa,

che cosa mi ha detto?” e lui ha risposto che stava cantando. Nel frattempo mi

toccava la spalla chiedendomi scusa, ma io gli ho risposto che delle sue scuse

non me ne facevo niente.”.

Interrogato il 9 febbraio 2014, l’AP ha confermato queste sue

dichiarazioni, aggiungendo che le parole pronunciate da IM 1 “Handicappato

di merda” lo avrebbero offeso oltremodo nell’onore (VI PG 09.02.2015, p. 2,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

ACPR 1 ha aggiunto che il giorno in questione era presente __________,

il quale sarebbe stato disposto, in caso di necessità, a testimoniare (VI PG

09.02.2015, p. 2, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

Il 27 febbraio 2015 è quindi stato interrogato __________, il

quale ha però riferito di non essere stato presente al momento dei fatti (VI PG

27.02.2015, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

Presente era invece il figlio __________, al quale si è riusciti a

risalire tramite il rapporto di intervento della Polizia __________. Il

ragazzo, interrogato il 7 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti,

ha così riferito:

"

Mi ricordo che quel giorno che mi sembra fosse una domenica, mi

trovavo nei pressi della stazione FFS di __________, in compagnia di miei

amici. (…)

Ad un certo punto siamo stati avvicinati da un ragazzo che so

essere all’__________ di __________. Mi ricordo che è un tipo …omissis…

Parlava italiano corrente senza particolari accenti.

(…) quel giorno, mentre mi trovavo in compagnia dei miei amici,

giungeva un uomo in carrozzina. (…)

Questo disabile ci passava davanti, come pure a questo ragazzo

dell’__________ di __________.

(…) quando è passato, il ragazzo dell’__________ gli canticchiava

una cantilena con una frase che ricordo “vai a prenderlo nel culo handicappato

di merda”. (…)

Questo disabile gli rispondeva che avrebbe chiamato la polizia e

lui allora si scusava.”

(VI PG 07.03.2015, p 1 e 2, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI

2, Inc. 2014.9016).

Il giorno dei fatti, alla Polizia intervenuta sul posto IM 1 aveva

fornito le generalità del fratello __________ (rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc.

2014.9016).

Il 1. aprile 2015 si è quindi proceduto ad interrogare __________,

il quale ha però affermato che non si trovava a __________ il giorno dei fatti,

ipotizzando che il fratello IM 1 potrebbe avere fornito le sue generalità alla

Polizia intervenuta, ciò che sarebbe già avvenuto in altre occasioni (VI PG

01.04.2015, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

27. Il 23 settembre 2015 è stato

quindi sentito IM 1, il quale ha inizialmente negato ogni addebito (VI PG

2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).

Dopo avere avuto la possibilità di sentire la descrizione fornita dall’AP, egli

si è però riconosciuto nella medesima. Alla domanda a sapere se fosse possibile

che avesse insultato ACPR 1 senza ricordarsene, ha in fine risposto:

"

Se ero in clinica sì. Ho dei vuoti di memoria del periodo in

clinica, penso che i farmaci mi stordivano parecchio.”

(VI PG 2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2,

Inc. 2014.9016).

28. Tornando sulla questione in

occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2015, IM 1 è tornato ad affermare

di non avere proferito la frase indicata dall’AP (VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6,

Inc. 2015.9844: “Io certe cose non le dico perché sono handicappato anche io

e mio nonno mi ha educato bene”), salvo poi riconoscere, dopo che gli era

stato ricordato che nel verbale precedente aveva ammesso di essere l’autore

delle ingiurie:

"

non me lo ricordo, ma _________”

(VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6, Inc. 2015.9844).

4) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’AA)

29. L’ipotesi accusatoria a

carico di IM 1 contempla inoltre il reato di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14

dicembre 2015, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato

quantitativo di marijuana e cocaina, nonché in data 4 novembre 2015, senza

essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 3.20 grammi di

marijuana.

30. Questi fatti non sono

contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP

10.11.2015, p. 4, AI 6, Inc. 2015.9844), nonché, per quanto attiene al possesso

di marijuana, dal rapporto d’intervento della Polizia __________ del 4 novembre

2015 (allegato C al VI PP 10.11.2015, AI 6, Inc. 2014.9106).

5) Imputazione di ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 5 dell’AA)

31. L’atto d’accusa imputa in

fine a IM 1 il reato di ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari per avere, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11

dicembre 2015, usando violenza e minaccia, impedito a funzionari di compiere un

atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli a un tale atto, nonché

mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro confronti.

A) Atti commessi ai danni

dell’infermiere __________ (punti 5.1 e 5.2 dell’AA)

32. In particolare, la notte tra

il 7 e l’8 dicembre 2015, al fine di ottenere i medicamenti, l’imputato avrebbe

minacciato l’infermiere di turno __________ con le frasi “fai attenzione che

ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non

capisci un cazzo dammi la terapia” (punto 5.1 dell’AA) e il 9 dicembre 2015

avrebbe proferito frasi ingiuriose e commesso vie di fatto nei suoi confronti,

e meglio spintonandolo contro il muro con il proprio petto (punto 5.2 dell’AA).

Nello scritto redatto il 10 dicembre 2015 da __________ su

indicazione della __________ si legge:

"

In data 07.12.2015 – 08.12.2015 dalle 02.30 alle 07.00 il sig.re IM

1 durante il turno della notte nel reparto __________, mi ha minacciato di

morte, nello specifico di tagliarmi la testa con modalità aggressiva e in modo

insultante. Si è avvicinato a me più volte in modo aggressivo ed intimidatorio

imponendomi di dargli le terapie che lui richiedeva e di fare quello che mi

diceva lui. In data 09.12.2015 durante la mattinata entra in infermeria in

presenza dei miei colleghi, mi prende la giacca contenente oggetti personali,

la indossa e la porta con sé. Quando gli chiedo di poterla avere indietro si

avvicina a me e mi spintona con il corpo minacciandomi di morte ed

insultandomi. I colleghi riescono a fargli togliere la giacca, quindi ci sputa

sopra e la sbatte per terra.”

(allegato 4 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

__________, interrogato il 12 gennaio 2016, ha confermato il suo

precedente scritto ed ha così riferito in merito a quanto accaduto la notte tra

il 7 e l’8 dicembre 2015:

"

(…) la notte tra il 07.12.2015 e l’08.12.2015 ero in servizio

presso il padiglione __________ della __________. In questa nottata è capitato

che mi sono trovato da solo a gestire il reparto e questo ha amplificato la

difficoltà nel dover gestire l’atteggiamento di IM 1. In pratica dalle 02.30

sino alle ore 07.00 ha tenuto un comportamento minaccioso, ingiurioso,

sminuente e aggressivo nei miei confronti. Rammento alcune frasi e minacce che

questi mi rivolgeva ovvero: “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello

che ti dico o io ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia” e poi mi

spiegava che medicamenti avrei dovuto dargli. Diciamo che c’è mancato poco che

dall’aggressività verbale passasse a quella fisica ma, di fatto, per il lasso

di tempo citato non è accaduto.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Riguardo agli accadimenti del giorno successivo l’infermiere ha

raccontato:

"

Vi è stato un secondo episodio il 09.12.2015, nel corso della

mattinata, quando mi trovavo in un altro reparto del padiglione __________. Ad

un certo punto sono rientrato nel mio reparto e, senza troppi convenevoli, IM 1

è entrato in infermeria e ha indossato la mia giacca quando io non ero

presente. Sono tornato nell’infermeria ed ho visto che l’imputato indossava la

mia giacca e che con lui vi erano altri miei colleghi. Gli ho chiesto di

togliersi la giacca poiché era la mia ma lui mi ha insultato e mi ha spintonato

con il suo petto buttandomi contro il muro. Da parte mia non ho reagito e anzi

mi sono allontanato lasciando la gestione del paziente ai miei colleghi. Poco

dopo un collega mi ha riportato la giacca sulla quale vi era una vistosa

“sputacchiata” con catarro. Il mio collega mi ha quindi riferito che IM 1 ad un

certo punto ha tolto la giacca buttandola a terra e quindi gli ha sputato

sopra.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta,

AI 32, Inc. 2015.9844).

L’infermiere ha indicato di avere temuto in entrambi casi per la

sua incolumità, siccome “durante il periodo del ricovero IM 1 riduceva la

distanza tra lui e noi infermieri”, ciò che avrebbe “fatto crescere un

sentimento di paura” (VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto

d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 4 al

VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 3 al

rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

33. IM 1, invitato a prendere

posizione sulle dichiarazioni dell’infermiere nel verbale del 14 dicembre 2015,

ha contestato di averlo minacciato:

"

Contesto di averlo minacciato. È vero che gli ha preso la giacca

e che gli ho sputato sulla giacca. Per il resto non è vero, tranne che ho

chiesto i medicamenti all’infermiere. Io so quali medicamenti mi fanno bene e

loro non me li vogliono dare.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

Ciò che l’imputato ha fatto anche in occasione dell’interrogatorio

successivo, precisando che:

"

(…) lui è un puttaniere perché va con le donne. Mi spiego meglio,

quando a me per esempio piaceva una ragazza o le facevo un complimento, lui ci

provava e voleva scoparsela. Però non l’ho minacciato. Era lui che mi

minacciava e mi faceva battute sul mio passato e mi diceva di fare attenzione

di lui che era pericoloso. In risposta una volta io gli ho detto che gli avrei

messo la boccia che ho in fronte nel sedere così non mangiava più.

(…) confermo di avergli preso la giacca e avergli sputato sopra.

Però la giacca per me non era del __________ ma di un altro che si chiamava __________,

forse __________ come dice l’interrogante. Ma forse era anche il contrario, non

lo so.”

(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).

L’imputato ha poi aggiunto:

"

(…) ho solo insegnato una mossa di karate all’__________,

l’infermiere con l’anello. Lui mi imitava quando piangevo perché era morto il

mio migliore amico. Era geloso perché quando vedeva una ragazza lui poi era

geloso.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).

B) Atti commessi ai danni

dell’infermiera __________ (punto 5.3 dell’AA)

34. Nell’ipotesi accusatoria, il

10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe inoltre minacciato l’infermiera di turno __________

dicendole “vattene” e puntandole contro una forchetta da una distanza di

circa 2 metri (punto 5.3 dell’AA).

Nello scritto del 10 dicembre 2015 dell’infermiera __________ si

legge:

"

In data 10.12.2015 alle ore 21.15 il sig.re IM 1 mentre si

trovava in soggiorno del reparto __________, rivolgendosi verso di me ha

iniziato ad alzare i toni e a minacciarmi verbalmente dopodiché con rabbia si è

diretto verso l’armadio delle posate mostrandomi una posata (forchetta) e

gridando di andarmene.”

(allegato 8 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

Assunta a verbale il 12 gennaio 2016, la donna ha raccontato:

"

(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso l’equipe mobile con il

turno che inizia nel pomeriggio e, dopo la consegna, mi sono recata presso il

padiglione __________ della __________. Più precisamente quel giorno ero in

rapporto 1:1 con IM 1 il che significa che sono stata tutto il giorno con

questi. (…) Non ricordo a che ora, forse dopo cena, questi si è svegliato e si

è diretto verso il soggiorno ed io, essendo in rapporto 1:1, l’ho seguito sino

dentro il locale poiché non potevo lasciarlo solo. Ho visto che questi apriva il

frigorifero e dall’interno prendeva credo una macedonia. Da parte mia non ho

detto nulla poiché era autorizzato ma, improvvisamente, ha iniziato ad alzare i

toni e mi ha detto di andarmene. Da parte mia rammento la parola “vattene” ma

non rammento minacce o insulti. Come detto io non potevo lasciarlo per cui lui

si è diretto verso l’armadio delle posate dove lui ha afferrato una forchetta

metallica e me l’ha mostrata e mi ha detto: “vattene”. Quando mi ha mostrato la

posata si trovava ad una distanza di circa 1,5 2 metri e sinceramente mi ha

spaventato di più il tono di voce che non il fatto che impugnasse una

forchetta. Il tutto è durato pochi istanti anche perché io sono uscita dal

soggiorno e IM 1 si è tranquillizzato immediatamente e a questo punto lo hanno

preso a carico altri miei colleghi.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

L’infermiera ha aggiunto che IM 1 “è stato minaccioso nel tono”

e che inoltre “quel giorno vi erano stati ulteriori episodi e quindi

l’attenzione e la tensione erano alte” (VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4

al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 8 al

VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 4 al

rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

35. L’imputato, dal canto suo, in

occasione dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015 ha ammesso i fatti

imputatigli, affermando che:

"

È corretto quanto dice l’infermiera __________. (…) lei mi faceva

violenza psichica.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha invece

preteso di non avere utilizzato una forchetta, ma un cucchiaio:

"

(…) so quello che è successo quella sera. Io volevo solo mangiare

una macedonia. Lei mi ha detto di no, non sapevo neanche se era un’infermiera.

Non ho usato la forchetta, avevo in mano un cucchiaio, e allungando il

cucchiaio, visto che mi oppressava, entrando in camera mia spesso, essendo

curiosa, non so cosa voleva, io ho allungato il braccio con il cucchiaio

dicendole di andarsene.”

(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).

C) Atti commessi ai danni

dell’infermiera __________ (punto 5.4 dell’AA)

36. Secondo quanto indicato al

punto 5.4 dell’AA, sempre il 10 dicembre 2015, dopo averle chiesto di cambiare

la frequenza della radio, l’imputato avrebbe commesso vie di fatto nei

confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una

mano.

Dallo scritto del 10 dicembre 2015 di __________ si apprende che:

"

La sottoscritta __________ dichiara che in data 10.12.2015 alle

ore 12.45, mentre su richiesta del sig. IM 1, cambiava la frequenza radio, lo

stesso prendeva la sottoscritta con la forza per il collo cercando di

soffocarla. Dopo l’intervento dei colleghi lasciava la presa.”

(allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

Interrogata il 20 gennaio 2016, la donna ha ribadito e precisato:

"

(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________

della __________ con il turno che inizia alle ore 07.00. Verso le ore 12.45 mi

trovavo nella stanza di IM 1 assieme a una mia collega in quanto cercavamo di

essere sempre almeno in due. L’imputato era sdraiato nel suo letto e cercavamo

di metterlo a suo agio e infatti, ad un certo punto, mi ha chiesto di cambiare

la frequenza della radio che si trovava sul comodino. Io ero di fianco al letto

e ho iniziato a girare la manopola per cambiare la frequenza quando,

improvvisamente e senza alcun motivo, lui si è messo seduto e mi ha afferrato

con una mano al collo ed ha iniziato a stringere. Io sono rimasta impassibile

e, nonostante sentissi che lui ci stava mettendo della forza per stringere, gli

ho detto che non avevo paura di lui e di lasciare la presa. Credo che lui sia stato

stupito della mia “non reazione” ed è rimasto per alcuni istanti perplesso e,

sfruttando questo frangente la mia collega ha afferrato il suo braccio e ha

fatto in modo che lasciasse la presa mentre io mi sono allontanata arretrando

di un passo. In merito alla presa posso dire che è durata all’incirca 30

secondi e posso tranquillamente dire che l’obiettivo di IM 1 era quello di

farmi del male nonostante io non l’abbia provocato.”

(VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Anche __________ ha indicato di avere temuto per la sua incolumità

(VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc.

2015.9844).

La donna non ha sporto querela per i fatti sopra descritti

(allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 20.01.2016,

allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

37. IM 1, dal canto suo,

confrontato con le dichiarazioni dell’infermiera, le ha contestate, affermando

che:

"

Non è vero che ho preso la __________ al collo. Lei è l’unica

infermiera che mi voleva bene come una madre.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

"

(…) ricordo della radio ma il seguito non è vero

(…) io non ho messo le mani al collo a nessuno.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).

D) Atti commessi ai danni

dell’infermiere __________ (punto 5.5 dell’AA)

38. Il medesimo giorno, IM 1

avrebbe inoltre minacciato e commesso vie di fatto nei confronti

dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli le mani al collo e

dicendogli “ti ammazzo”, nonché prendendolo a spallate fino

all’intervento dell’agente di sicurezza.

Anche __________, il 12 dicembre 2015, ha redatto uno scritto su

indicazione della __________, nel quale si legge:

"

Io sottoscritto __________ dichiaro che in data 10.12.2015 alle

ore 4:30 il sig.re IM 1 diveniva minaccioso prima verbalmente e successivamente

fisicamente mettendomi le mani intorno al collo, successivamente in cucina in

maniera minacciosa mi spingeva più volte cercando lo scontro fisico e veniva

fermato entrambe le volte dall’agente di sicurezza presente in reparto.”

(allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

In occasione dell’interrogatorio del 12 gennaio 2015, __________

ha confermato il suo precedente scritto, precisando che:

"

(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________

della __________ con il turno “notturno” che inizia alle 22.00 sino alle 07.15.

Verso le ore 04.30 sono entrato nella stanza di IM 1 a chiedergli se avesse

bisogno di qualcosa e questi mi ha chiesto di restare con lui per fargli

compagnia. Io ho accettato e sono tornato per chiudere la porta della stanza

che avevo lasciato aperta. Mi sono girato intenzionato a tornare verso il letto

dove giaceva l’utente e improvvisamente questi è sceso dal letto e, dopo aver

percorso a passi veloci una distanza di circa 8 metri, mi ha afferrato per il

collo con entrambe le mani. Non rammento i dettagli su come erano posizionate

le mani, ma rammento che la presa era a due mani e IM 1 stringeva forte con

l’intento di farmi del male. In un primo momento sono rimasto molto colpito da

questo cambio di atteggiamento repentino e quindi non ho reagito quando ho

visto che mi stava raggiungendo. Quando però mi sono sentito in pericolo a

causa della sua presa al collo, gli ho afferrato le mani per togliermele di

dosso e nel contempo gli ho gridato di non permettersi ancora di fare un gesto

simile. Preciso inoltre che quando mi ha messo le mani al collo questi mi ha

minacciato dicendomi: “ti ammazzo”.

Quando ormai mi ero liberato ed ho urlato l’agente di sicurezza

presente all’esterno della stanza è entrato a verificare cosa stesse succedendo

ma, di fatto, l’imputato si era già calmato e non è dovuto intervenire.

Dopo questa fase IM 1 è tornato a letto e io mi sono recato in

cucina del reparto a bere un bicchiere d’acqua e posso dire che vi era la

collega __________ della quale però preferisco non dire il cognome. Quando mi

trovavo qui l’imputato mi ha nuovamente raggiunto cercando uno scontro fisico

provocandomi con sue spallate decise. Queste spallate non mi hanno fatto

perdere l’equilibrio ma sono sufficientemente provocatorie da far reagire

l’agente della sicurezza presente che infatti l’ha bloccato e accompagnato nel

corridoio.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta,

AI 32, Inc. 2015.9844).

L’infermiere ha peraltro affermato che:

"

Nel momento in cui mi ha messo le mani al collo ho effettivamente

temuto per la mia incolumità anche perché ero solo. Il lasso di tempo è stato

però breve poiché come detto mi sono liberato velocemente dalla sua presa.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Neppure __________ ha voluto sporgere querela contro IM 1

(allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016,

allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

39. Nel verbale del 14 dicembre

2016, IM 1 ha ammesso di avere spintonato l’infermiere, negando tuttavia di

avergli messo le mani al collo:

"

In merito a __________, non è vero che gli ho messo le mani al

collo. È vero che in cucina l’ho spinto e che poi è intervenuto un agente di

sicurezza. L’__________ mi faceva battute gay, voleva qualcosa da me. Diceva di

fare il gioco che chi si alzava prima dal letto era un coglione.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

In occasione dell’interrogatorio successivo l’imputato ha

continuato a negare ogni addebito per quanto attiene alla presa per il collo e

alle minacce:

"

Non è vero, dai basta. Chiedo di tornare in camera

(…) è lui che entrava in camera mia a disturbarmi. A un certo

punto mi ha detto “il primo che si alza è un coglione”. Allora io che ho un po’

di dignità personale, sono rimasto a letto. Non gli ho messo le mani al collo.

Mi sono addormentato come un cucu. Io volevo ascoltare la mia musica e lui mi

diceva di abbassare

(…) io non ho mai detto di ammazzo a nessuno. Non lo dico neanche

a mia madre che mi ha trattato male.”

(VI PP 04.02.2016, p. 5 e 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

In questo suo verbale IM 1 ha affermato di non ricordare di avere

preso a spallate __________ (VI PP 04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

E) Atti commessi ai danni

del medico Dr. __________ (punto 5.6 dell’AA)

40. Nell’ipotesi accusatoria,

sempre il 10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe commesso vie di fatto anche nei

confronti del medico Dr. __________, affondandogli le dita nella carotide,

sopra il pomo d’Adamo.

Dallo scritto redatto l’11 dicembre 2015 dal Dr. __________ si

apprende quanto segue:

"

Nel corso di un colloquio tenuto in data 10.12.2015 il sig.re IM

1, diveniva minaccioso, reattivo verbalmente verso di me e passava all’atto

mettendomi le mani al collo e veniva fermato dagli operatori che erano presenti

con me durante il colloquio.”

(allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

Il medico, assunto anch’egli a verbale d’interrogatorio il 12

gennaio 2016, ha riferito:

"

(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________

della __________ e più precisamente stavo tenendo un colloquio con IM 1 nella

sua stanza e con noi vi era pure il dott. __________ e un infermiere. Durante

il colloquio IM 1 era sdraiato sul letto ospedaliero e io ero in piedi alla sua

destra e il dott. __________ alla sua sinistra. Inizialmente lo stesso è

diventato minaccioso ed ha iniziato ad insultarmi con una frase tipo: “non mi

rompa le palle” o qualcosa di simile e non rammento se mi ha pure minacciato.

Rammento comunque che dopo gli insulti lui ha “accorciato le distanze” e mi si

è avvicinato alzandosi seduto. Una volta in questa posizione mi ha puntato la

sua mano tesa alla mia gola. In pratica questi mi ha affondato le dita nella

mia carotide sopra il Pomo d’Adamo. Questa fase è durata qualche secondo, che

non riesco a quantificare meglio, poiché il dott. __________ ha allontanato la

mano del paziente.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Il medico ha inoltre affermato che:

"

Considerando che in quella decina di giorni IM 1 aveva già creato

parecchi problemi e per il clima teso che aveva creato, ho pensato che la

situazione poteva essere potenzialmente pericolosa e quindi in pratica ho

temuto per la mia incolumità.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Il Dr. __________ ha quindi aggiunto:

"

Rammento che in un’altra occasione, precedentemente a quella dela

mano alla gola, IM 1 mi ha dato una gomitata. In pratica lui era fuori dal

reparto e gli infermieri mi hanno chiamato per cercarlo di convincerlo. Io sono

uscito nel parco e con gli infermieri siamo riusciti a convincerlo a seguirci e

rientrando, senza alcun motivo, mi ha dato una gomitata alla mia spalla

sinistra.”

(VI PG 12.01.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Per i fatti sopra descritti, il medico non ha sporto querela

(allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016,

allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

41. IM 1, dal canto suo, ancor

prima di venire confrontato con le dichiarazioni del Dr. __________, si è così

espresso sulla sua persona:

“(…) il dottor __________ è l’incarnazione di …omissis… “

(VI PP 14.12.2015, p. 3, AI 12, Inc. 2015.9844).

Sulle dichiarazioni del medico l’imputato si è così espresso:

"

Non ho mai toccato il dr. __________, non gli ho mai messo le

mani al collo. Però sono diventato minaccioso con lui perché mi faceva violenza

psichica, dicendomi le cose che mi fanno star male e aveva quel sorriso come

padre __________.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

In occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016, l’imputato

ha riferito di ricordare di avere dato una spallata al Dr. __________ (VI PP

04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).

Confrontato nuovamente con le sue dichiarazioni, ha continuato a

contestarle, affermando che:

"

(…) io non ho mai toccato il dr. __________, contesto questo. Io

ricordo di una volta dove un medico, un italiano di cui non ricordo il nome, si

è avvicinato troppo a me. Questo episodio lo situo al __________. Lui si è avvicinato

a meno di un metro e ha allungato il braccio verso di me, allora mi sono difeso

con una mossa di autodifesa e gli ho spostato il braccio.”

(VI PP 04.02.2016, p. 7, AI 36, Inc. 2015.9844).

F) Atti commessi ai danni

dell’infermiere __________ (punto 5.7 dell’AA)

42. Secondo l’atto d’accusa

oggetto della correzione di cui in ingresso, in fine, l’11 dicembre 2015, IM 1

avrebbe minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di

turno __________, mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre

gli diceva “ti ammazzo”.

Nello scritto del 12 dicembre 2015 dell’infermiere __________ si

legge:

"

Il sottoscritto __________ dichiara che in data 11.12.2015 alle

ore 05:00 il sig.re IM 1 nella farmacia del reparto __________ improvvisamente

diveniva aggressivo nei miei confronti precipitandosi su di me e mettendomi una

mano al collo per soffocarmi. Veniva bloccato subito da un collega e da un

securitas già presenti sul posto. Il signor IM 1 rimaneva ancora con un

atteggiamento aggressivo nei miei confronti, ma tenuto lontano dagli stessi

intervenuti.”

(allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).

Sentito il 12 gennaio 2016 __________ ha confermato e precisato:

"

(…) l’11.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________

della __________ con il turno che inizia alle ore 22.00. Verso le ore 05.00 mi

trovavo nella farmacia del padiglione e rammento che oltre a me vi erano altri

Considerandi

2.

infermieri e un agente della sicurezza. Io ero seduto su una sedia e a circa

2-2,5 metri sedeva IM 1 col quale stavamo colloquiando abbastanza

tranquillamente. Senza alcun motivo e improvvisamente è diventato aggressivo

nei miei confronti e mi si è precipitato contro. Appena mi ha raggiunto mi ha

afferrato alla gola con una mano e quindi ha stretto la presa nel tentativo di

strangolarmi. Contemporaneamente questi mi ha minacciato con frasi tipo: “ti

ammazzo” e cose di questo genere. Non so precisamente per quanto tempo ha

stretto, comunque pochi secondi, ma so unicamente che per fargli mollare la

presa sono intervenuti provvidenzialmente un mio colleghi e l’agente di

sicurezza. Questi hanno fatto desistere l’imputato e l’hanno allontanato dalla

farmacia.

Nonostante l’allontanamento IM 1 ha continuato ad avere un

atteggiamento aggressivo nei miei confronti e mi rivolgeva frasi tipo:” ti

ammazzo” e frasi di questo genere sempre proferito a tono molto alto. Il tutto

sarà durato qualche minuto in cui manifestava molta aggressività. Nel frattempo

avevamo richiesto l’intervento di un medico di picchetto e qualcuno aveva

richiesto anche una pattuglia della Polizia, come da valutazione fatta da tutta

l’equipe presente. Con l’intervento degli agenti l’imputato si è calmato ma

comunque, per evitare ulteriori problemi, non mi sono più avvicinato a IM 1.”

(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Alla domanda a sapere se avesse temuto seriamente per la sua

incolumità, l’infermiere ha risposto:

"

No, è stato tutto talmente veloce che non mi sono reso conto ma

devo dire che mi sono spaventato dopo che era già stato allontanato.”

(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI

32, Inc. 2015.9844).

Neppure __________ ha voluto sporgere querela per i fatti sopra

descritti (allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG

12.01

, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

43.

Il personale della __________

ha riferito che a seguito del comportamento dell’imputato, in clinica vi era un

clima molto teso, di ansia e paura generalizzate, tanto da modificare la presa

a carico e richiedere la presenza di un agente di sicurezza (VI PG __________

12.01

, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI

PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc.

2015.

; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto

d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato

5.

al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 20.01.2016,

p. 4, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).

In particolare l’infermiere __________ ha indicato che:

"

(…) è stato un periodo di emergenza dove eravamo focalizzati a

che non accadessero aggressioni nel reparto né nei nostri confronti né ni

confronti degli altri pazienti. Le nostre energie sono state quindi utilizzate

per la sicurezza e gli altri pazienti hanno sicuramente ricevuto meno

attenzione di quando capita regolarmente.”

(VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta,

AI 32, Inc. 2015.9844).

44.

L’imputato, dal canto suo, ha

contestato il dire dell’infermiere __________.

Nel verbale del 14 dicembre 2015 ha affermato:

"

Non è vero quello che dice __________. Non l’ho aggredito. Sono

stato vittima.

Ricordo che la sera sono stato portato in carcere. Io ero fin

contento perché pensavo di andare a La Stampa, ma così non è stato. Mi è stata

fatta violenza psicologica.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

Così IM 1 in occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016:

"

(…) non è successo. Ricordo che questo __________ era in

infermeria e io gli ho chiesto una pastiglia perché non riuscivo a dormire. Lui

mi ha detto di lasciarlo in pace perché stava lavorando troppo, ma in realtà

guardava facebook. Mi ha anche chiesto come si dice grazie in russo, e io

gliel’ho detto. Gli ho chiesto di nuovo la pastiglia e non me l’ha data e

quindi sono andato via perché mi ha fatto pena.”

(VI PP 04.02.2016, p. 8, AI 36, Inc. 2015.9844).

G) Dichiarazioni conclusive

dell’imputato

45.

In occasione

dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015, invitato dal PP a spiegare le ragioni

del suo comportamento, IM 1 ha affermato:

"

Se mi comporto così è per i medicamenti e per amore di __________,

perché vorrei vederla.”

(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).

Alla contestazione che questi suoi comportamenti mettono

seriamente in pericolo l’incolumità del personale sanitario della clinica,

l’imputato ha risposto:

"

Sono loro che mettono in pericolo me. (…)

Io non sono pericoloso, ho fatto tanti sport, anche arti marziali,

ma solo per auto difesa. Andavo dal signor __________ che odiava Padre __________.”

(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).

L’imputato ha in fine affermato:

"

Ho già spiegato la mia posizione. I funzionari della Clinica si

drogano e io capisco quando uno è drogato e quando non lo è. (…) Io contesto di

aver tentato di strangolare qualcuno.”

(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).

VI) Diritto

46.

Ai sensi dell’art. 139 cifra

1.

CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria

chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine

di appropriarsene.

Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende

inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Giusta l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione

giusta l’articolo 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la

multa.

L’art. 19b cpv. 1 LStup prevede che chiunque prepara un’esigua

quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce

gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per

renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto per esigua quantità si

intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della

canapa.

L’art. 285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a

un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto

che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre

lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.

Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la

costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.

Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa

a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario,

mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando

il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione

ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di

fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi

d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza

che sia volta modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009

consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea

2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a

edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non

trova applicazione quando l’autore regola una questione privata con un

funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell’art. 285 CP

le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell’atto ufficiale

(DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009 consid. 3.1; STF

20.01.2009

inc.6B_834/2008 consid. 3.1).

La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si

tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente

tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via

di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134

IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc.6B_834/2008 consid. 3.1;

Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15

ad art. 285).

Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di

un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi

occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente

pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3 CP).

VII) Valutazione della Corte

47.

I fatti sono stati

parzialmente confermati dall’imputato stesso e nella misura in cui non lo sono,

la Corte non ha motivo di dubitare della fedefacenza delle dichiarazioni del

personale sanitario, così come di quelle del danneggiato ACPR 2 e dell’AP ACPR

1, queste ultime suffragate pure dalle dichiarazioni del testimone __________.

Pacifica – e non contestata – anche la sussunzione in diritto.

In particolare, per quanto concerne il reato di cui all’art. 285

CP, si rileva che il personale sanitario di enti di diritto pubblico – e

quindi, nel caso concreto – gli infermieri della __________ – rientrano nella

casistica dei funzionari protetti da tale norma (cfr. Sentenza della Corte

delle assise criminali 72.2015.131 del 3 novembre 2015; K. Pärli/N. Wantz,

Vermächtnis und amtliche Tätigkeit, in: H. Landolt/I. Bischofberger/B.

Glum-Schneider/P. Breitschmid/C. Fountoulakis, T. Gächter/U. Kieser/T.

Manser/J. Mausbach/P. Mösch Payot/K. Pärli/R. Schwendimann, Plegerecht –

Pflegewissenschaft, p. 6).

VIII) Perizia psichiatrica

48.

IM 1 è stato sottoposto a

perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 18 dicembre 2015 al Dr. __________

di __________ (AI 18, Inc. 2015.9844). Il 9 gennaio 2016 il perito giudiziario

ha consegnato il proprio referto (AI 30, Inc. 2015.9844), le cui conclusioni

possono essere così brevemente riassunte, e meglio:

- che il peritando al

momento dei fatti soffriva – secondo il manuale diagnostico DSM-V – di sindrome

schizofrenica con andamento continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e

da dipendenza (alcool, cannabis, cocaina, amfetamine, allucinogeni ed altre

sostanze psicoattive) e presentava altresì tratti del disturbo di personalità

antisociale;

- che tutti i reati indicati

nell’atto d’accusa hanno una relazione con le turbe psichiche diagnosticate e

sono stati compiuti in stato di parziale alterazione delle facoltà mentali;

- che non vi sono motivi

medici per pensare che il peritando abbia mai avuto una ridotta capacità di

comprendere il carattere illecito delle sue azioni, ma al momento di tutti i

fatti la sua capacità di agire era parzialmente scemata;

- che per i reati di

ingiuria del 14 settembre 2014, danneggiamento del 10 ottobre 2015 e furto del

15.

ottobre 2015, la capacità di agire del peritando era scemata di grado medio,

mentre per quanto riguarda il reato di violenza o minaccia contro le autorità e

i funzionari, la sua capacità di agire era scemata di un grado compreso tra

medio e grave, in quanto essa si inserisce più direttamente sul grave disturbo

schizofrenico, accompagnato da diffusi vissuti persecutori non accessibili alla

critica;

- che in assenza di un

percorso educativo e terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura

chiusa e adeguata, che garantisca la continuità della terapia medicamentosa e

dell’astinenza da sostanze, il peritando presenta un fondato rischio di

commettere altri reati;

- che in primis vi è la

certezza che il peritando commetterà reati analoghi a quelli finora compiuti;

considerata poi l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento

progressivo del funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori

controllo così come la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il

fallimento di qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia

crescente nel soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati

contro l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti;

- che il peritando è tuttora

affetto dalle turbe psichiche indicate nelle diagnosi formulate;

- che solo un trattamento

stazionario sarebbe idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, perché

consentirebbe di ottenere l’astinenza totale da sostanze tossiche e una cura

continuativa unita ad un percorso educativo;

- che l’unica soluzione

adeguata per questo caso sarebbe quella di procedere ad un collocamento presso

l’istituto di cura Curabilis in Svizzera francese;

- che il peritando non è

pronto e non vuole sottoporsi ad un trattamento stazionario, il quale ciò

nonostante avrebbe possibilità di successo;

- che la contemporanea

espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il

successo del trattamento, che in carcere il risultato terapeutico sembra

comunque migliore che fuori e che non appena possibile il peritando dovrebbe

comunque essere collocato nell’istituto di cura Curabilis.

IX) Commisurazione della pena

49.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

50.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore

(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o

meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,

obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19.

giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

51.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,

vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

52.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro

di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di

precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la

regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi

negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento

dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.

4.2.2

).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza

di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.

2.1

; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

53.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,

il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella

parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,

mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,

consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della

sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove

esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che

tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,

una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una

sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a

situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona

specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo

restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per

contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1

consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

54.

Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il

giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

L’art. 56a CP introduce, per tutto il diritto delle misure, il

principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano

ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno

gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64

CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il

giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla

necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che

l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla

possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba

psichica, il giudice può ordinare

un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o

un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che

in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in

connessione con questa sua turba (b).

In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una

grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il

giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento

ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con

questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al

rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia

per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui

agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata

contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione

condizionale o della liberazione condizionale.

Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà

connessa alla misura è computata nella pena.

55.

Nel caso concreto, la colpa

dell’imputato è oggettivamente di gravità medio bassa e ciò in ragione dei beni

giuridici lesi e dell’entità del danno cagionato.

Per contro, la stessa può appare di grado medio dal profilo

soggettivo, ritenuto che l’imputato è pluri-recidivo e che le precedenti

condanne non hanno permesso di trattenerlo dal commettere altri reati.

Egli ha agito per scopo egoistico, anteponendo i propri bisogni ai

diritti delle persone con cui si è trovato confrontato.

La frequenza con cui ha agito mostra un’allarmante propensione a

delinquere.

L’imputato neppure pare aver compreso la gravità dei suoi gesti,

attribuendo puntualmente ad altri fattori il suo comportamento, dando così

l’impressione di neppure volersi assumere appieno le proprie responsabilità.

Nella commisurazione della pena la Corte ha in fine considerato il

concorso tra i reati.

Determinante in concreto risulta tuttavia essere la presenza di

una turba psichica così come messo in rilievo dal perito, il quale ha concluso

una scemata imputabilità di grado medio per i punti da 1 a 3 e di grado

medio-grave per i fatti indicati al punto 5 dell’atto d’accusa.

56.

Tenuto conto di tutto quanto

precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici

lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 7 (sette) mesi, deduzion

fatta del carcere preventivo sofferto.

57.

Per le vie di fatto è stata

comminata una pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 10.00

(dieci) cadauna e per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti una multa

di CHF 100.00 (cento).

Sebbene non si tratti di un caso di applicazione dell’art. 42 cpv.

2.

CP, la lunga serie di precedenti impone di ritenere che unicamente una pena

detentiva effettiva (accompagnata da una misura) è tale da trattenere

l’imputato dal commettere nuovi reati.

La Corte non può che constatare che IM 1 è incapace – a causa

delle patologie riscontrate dal perito e che lo hanno peraltro condotto a

reiterati ricoveri presso strutture psichiatriche – di trattenersi dal

commettere reati ciò che rende oltremodo probabile (se non addirittura certo)

che in assenza di un’adeguata presa a carico l’imputato reiteri il proprio

agire.

Emerge dagli atti che l’imputato commette reati poco tempo dopo

essere tornato alla vita in società e, addirittura, li commette pure durante i

ricoveri nei confronti del personale sanitario chiamato ad occuparsi di lui.

In tale contesto si impone di accompagnare la sanzione con una

misura atta a scongiurare che, ritrovata la libertà, IM 1 ritorni a delinquere

che – soprattutto – gli permetta di essere curato.

Detta misura, come ha avuto modo di indicare il perito, non può

essere costituita da un trattamento ambulatoriale (modalità che già in passato

si è dimostrata insufficiente per contenere l’imputato), ma deve intervenire in

modo stazionario.

In tale contesto, tenuto conto delle indicazioni del perito e

dell’adesione dell’imputato a quanto indicato dal Dr. __________, la misura

adeguata risulta essere il trattamento stazionario, da eseguirsi presso una

struttura idonea ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP.

Al proposito giova osservare che il perito stesso ha indicato

Curabilis come struttura conforme ed idonea per la messa in atto della presa a

carico indicata in perizia, struttura nella quale la Corte auspica che

l’imputato possa essere collocato al più presto.

L’esecuzione della pena detentiva viene quindi sospesa in vista

dell’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, come previsto

dall’art. 57 CP.

X) Richieste di risarcimento

degli accusatori privati

58.

Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in

veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste

pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una

parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita,

l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare

gravità del pregiudizio morale subito.

La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica

e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand,

Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag.

343).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,

dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita

dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento

di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione

rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,

l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente

quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla

base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il

giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa

subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se

egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze

attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF

6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la

comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto

morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica

situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.

Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle

circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF

6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve

indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui

sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince

la causa.

59.

ACPR 2 ha postulato il

risarcimento dei danni alla porta danneggiata, producendo un preventivo della __________

per la riparazione della stessa per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75

(allegati 1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).

Tale richiesta, comprovata da giustificativi, è stata

integralmente accolta, e IM 1 è stato condannato al risarcimento a ACPR 2 di

CHF 1'076.75.

60.

Per quanto attiene all’AP ACPR

1, il quale nel suo verbale del 9 febbraio 2015 ha chiesto “i danni

psicologici per quanto accaduto” (allegato 1, Inc. 2014.9106), non

potendosi pretendere che le ingiurie per cui IM 1 è stato condannato abbiano

causato nella vittima una significativa sofferenza, non può essere riconosciuto

alcun torto morale.

XI) Retribuzione del

difensore d’ufficio

61.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.).

Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto

studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e

complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

62.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1, con aggiunta della durata del dibattimento, è stata accettata

così come presentata, venendo quindi approvata per CHF 4’058.30 comprensiva di

onorario, spese e IVA.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo

di CHF 4’058.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.

135.

cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 57, 59 cpv. 3, 106, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177, 285 cifra 1 CP;

19a, 19b LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

furto

per avere,

il 15 ottobre 2015, a __________, per procacciarsi un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di

pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di

occhiali, una chiave dell’albergo e un telefono cellulare Nokia per un valore complessivo

stimato dall’accusatrice privata in CHF 4'070.00 (refurtiva recuperata e

restituita all’accusatrice privata);

1.2

danneggiamento

per avere,

il 10 ottobre 2015, a __________, intenzionalmente danneggiato la

porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni per cercare di

farsela aprire, per un ammontare di danno complessivo di CHF 1'076.75;

1.3

ingiuria

per avere,

il 14 settembre 2014, a __________, offeso l’onore di ACPR 1,

dicendogli “…vai a prenderlo nel culo handicappato di merda…”;

1.4

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14 dicembre

2014, a __________, __________ e in altre località, senza essere autorizzato,

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina,

nonché il 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto per il suo

consumo personale 3.20 grammi di marijuana;

1.5

ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità i funzionari

per avere,

nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015,

a __________, presso la __________, usando violenza e minaccia, impedito a

funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni,

costringendoli a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di

fatto nei loro confronti, e meglio:

1.5.1

la notte tra il 7 e l’8

dicembre 2015, al fine di ottenere dei medicamenti, minacciato l’infermiere di

turno __________ con le frasi “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o

fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la

terapia”;

1.5.2

il 9 dicembre 2015, proferito

frasi ingiuriose nei confronti dell’infermiere di turno __________, commettendo

poi vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro il muro con

il proprio petto;

1.5.3

il 10 dicembre 2015,

minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e

puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri;

1.5.4

il 10 dicembre 2015, dopo

averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, commesso vie di fatto nei

confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una

mano;

1.5.5

il 10 dicembre 2015,

minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________,

e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”, nonché

prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza;

1.5.6

il 10 dicembre 2015, commesso

vie di fatto nei confronti del medico dr. __________, affondandogli le dita

nella carotide, sopra il pomo d’Adamo;

1.5.7

l’11 dicembre 2015, minacciato

e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e

meglio mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre gli diceva “ti

ammazzo”;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 7

(sette) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

alla pena pecuniaria di CHF

100.00

(cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10

(dieci) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.3

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare a ACPR 2 CHF 1'076.75 a titolo di risarcimento danni.

4.

È ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IM 1. La misura è immediatamente esecutiva.

5.

L’esecuzione della pena

detentiva per IM 1 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del

trattamento stazionario.

6.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario CHF 3'382.50

spese CHF 375.20

IVA (8%) CHF 300.60

totale CHF 4'058.30

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 4'058.30 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 5'975.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 179.55

fr. 7'554.55

============