72.2016.31
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20 settembre 2016Italiano79 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.31
Mendrisio,
20 settembre 2016 /md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1;
in carcerazione preventiva dal 14.12.2015
al 03.02.2016 (52 giorni),
in anticipata esecuzione della
pena dal 04.02.2016;
Imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 27/2016 del 26.02.2016 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. furto
per avere, a __________, in data 15 ottobre 2015, per procacciarsi
un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3,
una borsa di pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due
paia di occhiali, una chiave dall’albergo, un telefono cellulare nokia, per un
valore complessivo stimato dall’accusatrice privata in CHF 4’070.00 (refurtiva
recuperata e restituita all’accusatrice privata);
2. danneggiamento
per avere, a __________, in data 10 ottobre 2015, intenzionalmente
danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandogli dei pugni
per cercare di farsela aprire (danno quantificato in CHF 1'076.75);
3. ingiuria
per avere, a __________, in data 14 settembre 2014, offeso l’onore
di ACPR 1, dicendogli “…vai a prenderlo nel culo handicappato di merda…”;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, a __________, __________ e altre località dal 10
dicembre 2014 al 14 dicembre 2015, senza essere autorizzato, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina,
nonché in data 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto
per il suo consumo personale 3.2 grammi di marijuana;
5. violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari (ripetuta)
per avere, a __________, presso la __________, nel periodo tra il
7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015, usando violenza e minaccia, impedito a
funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli
a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro
confronti, e meglio
5.1 la notte tra il 7 e
l’8 dicembre 2015, minacciato l’infermiere di turno __________ al fine di
ottenere dei medicamenti con le frasi “fai attenzione che ti taglio la
testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi
la terapia”,
5.2 in data 9 dicembre
2015, proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’infermiere di turno __________,
commettendo poi vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro
il muro con il proprio petto,
5.3 in data 10 dicembre
2015, minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e
puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri,
5.4 in data 10 dicembre
2015, dopo averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, commesso vie di
fatto nei confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo
con una mano,
5.5 in data 10 dicembre
2015, minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno
__________, e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”,
nonché prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza,
5.6 in data 10 dicembre
2015, commesso vie di fatto nei confronti del dottor __________, affondandogli
le dita nella carotide, sopra il pomo d’Adamo,
5.7 in data 11 dicembre
2015, commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________,
mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre diceva: “ti ammazzo”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177,
285 cifra 1 CPS e 19a LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’avv. DUF 1, assistito
dall’MLaw __________, difensore d’ufficio dell’imputato IM 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35
alle ore 10:15.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputato.
Il Presidente comunica che, in
accoglimento della richiesta del suo difensore, visto lo scritto del 31 agosto
2016 del Dr. __________, l’imputato IM 1 è stato dispensato dal comparire al
dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP (doc. TPC 20).
Il dibattimento si svolgerà
quindi senza la presenza dell’imputato/nelle forme contumaciali.
Alle parti viene data la
possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.
Il PP precisa, per quanto
attiene al computo del carcere prevenivo, che vanno calcolati anche i 14 giorni
che vanno dal 10 al 23 novembre 2015.
Il Presidente propone di
aggiungere, al punto 5.7 dell’atto d’accusa, il fatto che l’imputato non
avrebbe solo commesso vie di fatto, ma avrebbe anche minacciato __________.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Chiede la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna per l’ingiuria, alla
multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla LStup ed alla pena
detentiva di 7 (sette) mesi, da sospendere in funzione dell’esecuzione della
misura.
La parte decisiva non è però la pena, ma la misura, che – come
stabilito dal __________ – deve essere quella del trattamento stazionario, per
cui sono dati tutti i presupposti. La sola pena non ha portato a miglioramenti
del suo comportamento, l’imputato è malato grave e deve essere curato e la
sicurezza pubblica esige che ciò avvenga in una struttura chiusa, la prognosi
non è legata solo a casi bagatellari, ma a reati violenti e ben più gravi di
quelli commessi in clinica ed esiste una struttura in Svizzera per questi casi.
La misura non è sproporzionata alla probabilità e alla gravità di nuovi reati.
Quanto alla durata della misura, l’accusa chiede 5 (cinque) anni,
siccome la malattia è grave, l’esito positivo della cura è tutt’altro che
scontato ed occorre quindi definire un percorso a lungo periodo, che deve
essere ordinato anche per una questione di sicurezza pubblica;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1 su delega dell’avv. DUF 1, il quale
formula e motiva le seguenti conclusioni: considera che è chiaro che c’è una
componente penale nei fatti oggi a giudizio, ma questo diventa un po’ un
pretesto per utilizzare la giustizia penale per sopperire al problema e la
giustizia penale non è certo lo strumento migliore per risolvere questo genere
di questioni;
Passa la parola all’MLaw __________, la quale si esprime
brevemente sui singoli reati, ponendo l’accento, a titolo preliminare, sul
fatto che la perizia del __________ traccia un quadro molto preoccupante dello
stato psico-patologico di IM 1.
Per il furto rileva che la vittima ha potuto subito recuperare
tutti i suoi averi e non ha subìto alcun danno e, dal punto di visto
soggettivo, la scemata imputabilità di grado medio.
Per quanto attiene al danneggiamento rileva che l’imputato
contesta di aver potuto cagionare il danno così come attestato dalle fotografie
e dalla fattura agli atti e il danno non è sufficientemente comprovato; anche
in questo caso va considerata la scemata responsabilità di grado medio, ciò che
vale pure per l’ingiuria.
Relativamente alla contravvenzione alla LStup sottolinea che il
consumo è strettamente legato alla malattia psichiatrica dell’imputato.
Per quanto riguarda, in fine, la violenza e minaccia contro le
autorità e i funzionari, la difesa rileva che i fatti sono avvenuti all’interno
della __________ e si sono manifestati nell’ambito della malattia di IM 1;
anche per questi fatti va poi considerata la scemata responsabilità di grado
medio grave.
Considerato in fatto ed in diritto
I) Correzione dell’atto
d’accusa
1. Per la correzione dell’atto
d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento, osservando che le parti hanno
acconsentito alla proposta di modificare il punto 5.7 dell’atto d’accusa nel
senso che l’imputato non avrebbe solo commesso vie di fatto, ma avrebbe anche
minacciato __________.
II) Questione pregiudiziale
2. Con scritto del 12 agosto
2016 IM 1, per voce del suo difensore, ha chiesto di essere dispensato dal
presenziare al dibattimento (doc. TPC 14).
Stante tale richiesta, è stato richiesto al __________ di
comunicare se la partecipazione dell’imputato al pubblico dibattimento
risultasse possibile e di utilità ai fini del giudizio, oppure se, al
contrario, apparisse maggiormente indicato, visto lo stato di salute di IM 1,
dispensarlo dal comparire personalmente al dibattimento (doc. TPC 15).
Con scritto del 31 agosto 2016, il Dr. __________ ha comunicato
che “è certo che la sua presenza in aula non è indicata a causa della seria
menomazione della sfera percettiva e nella comprensione della procedura”,
aggiungendo che la sua presenza al dibattimento non risulterebbe neppure essere
molto utile ai fini del giudizio; oltre a ciò, il suo comportamento sarebbe
imprevedibile e potrebbero verificarsi degli scompensi (doc. TPC 17).
Alla luce di quanto precede, l’imputato è stato dispensato dal
comparire al dibattimento ex art. 336 cpv. 3 CPP (doc. TPC 20) e lo stesso si è
tenuto senza la presenza dell’imputato.
III) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
3. IM 1 è nato il __________ a
__________, da madre svizzera e padre __________.
In merito alla vita anteriore del prevenuto si richiama l’anamnesi
contenuta nella perizia psichiatrica del 9 gennaio 2016 del Dr. __________ (AI
30, p. 4-7), rilevando che, stando alle osservazioni del perito, l’imputato è
risultato a tratti contradditorio nel ricostruire la propria storia, motivo per
cui sono stati riportati unicamente i dati anamnestici confermabili dalla
documentazione in atti:
…omissis…
Anamnesi personale, sociale e lavorativa.
…omissis…
Quando il peritando aveva tre anni di vita, sarebbe stato
segnalato dal pediatra di famiglia al Servizio medico psicologico di __________,
per …omissis…
Dal dossier risulta che il peritando avrebbe dei vaghi e confusi
ricordi della sua infanzia e soprattutto delle violenze subite. Sempre dagli
atti medici si evince un'ambivalenza del peritando nell'individuare i
responsabili dei maltrattamenti.
Con il perito invece, il sig. IM 1 fornisce sempre la stessa
versione, che sostiene di ricordare con chiarezza, in ogni dettaglio, e che
genera in lui una rabbia smisurata. …omissis…
Anamnesi psicopatologica
Durante il primo anno di formazione presso ___________ sarebbero
emersi già degli importanti problemi di tossicomania, degli aspetti paranoidi
larvati e severe difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari.
Fatti
I primi approcci con le sostanze stupefacenti (prevalentemente
THC) sarebbero avvenuti intorno ai 13 anni. Alle scuole medie, per farsi
accettare dagli altri, avrebbe iniziato anche a spacciare e a compiere dei
piccoli furti. Il consuma di sostanze pesanti sarebbe iniziato verso i 15/16
anni. …omissis…
Dall'età di 17 anni sarebbero comparsi dei chiari sintomi
psicotici acuti, che hanno reso necessario il primo ricovero in __________ ad
inizio 2008. I frequenti scompensi successivi, uniti a comportamenti
antisociali, tossicomania e ad una progressiva compromissione del funzionamento
generale, hanno portato ad una condizione psicopatologica grave e ad una messa
in scacco delle istituzioni deputate alla cura, con l'attuale pesantissima
deriva sociale del soggetto”.
Invitato ad esprimersi sulla propria situazione personale in
occasione dell’interrogatorio del 15 ottobre 2015, IM 1 ha dichiarato:
"
Visto il mio stato di salute mentale soggiorno spesso presso il __________
di __________. Sono sotto curatela e il mio curatore si chiama __________.
Da qualche giorno soggiorno volontariamente presso il reparto __________
del __________ di __________.
Seguo un programma di disintossicazione da stupefacenti e sono in
cura metadonica con un medicamento che si chiama Subutex. Preciso che questo
medicamento mi viene fornito presso la struttura di cura.
In passato sono stato denunciato parecchie volte per reati quali
furto e infrazione alla LFStup.”
(VI PG 15.10.2015, p. 2, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).
4. Nonostante la giovane età IM
1 ha già subìto diverse condanne, e meglio:
- decreto d’accusa del 26
ottobre 2009 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto, furto di
poca entità, danneggiamento, delitto contro la LF sugli stupefacenti e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria
di 35 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 anni;
- sentenza del 12 gennaio
2011 della Pretura penale per il reato di furto, con condanna alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna;
- decreto d’accusa del 25
luglio 2011 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di furto d’uso, guida
in stato di inattitudine, grave infrazione alle norme della circolazione
stradale, guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida e contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di 90 giorni, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di CHF
300.00;
- decreto d’accusa del 17
ottobre 2011 del Ministero pubblico di Lugano per il reato di contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla multa di CHF 100.00;
- decreto d’accusa del 12
dicembre 2011 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di vie di fatto,
minaccia e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena
detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 500.00;
- decreto d’accusa del 26
novembre 2012 del Ministero pubblico di Bellinzona per i reati di ripetuto
danneggiamento di lieve entità, ripetuta disobbedienza a decisioni
dell’autorità e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla
multa di CHF 400.00;
- decreto d’accusa del 17
luglio 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di lesioni semplici,
danneggiamento, disobbedienza a decisioni dell’autorità e contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da CHF 30.00 cadauna;
- decreto d’accusa del 9
dicembre 2014 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ingiuria,
minaccia, violazione di domicilio, disobbedienza a decisioni dell’autorità e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, con condanna alla pena detentiva di
80 giorni (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 3, Inc. 2014.9106;
documento “condanne precedenti”, allegato all’Inc. 2015.9844).
5. Contestualmente, a partire
dal 2007, il prevenuto è pure stato oggetto di 28 ricoveri presso cliniche
specializzate, e meglio:
- Foyer __________ di __________
(marzo/aprile 2008);
- Comunità di recupero __________
(17 giugno 2013 – 2 luglio 2013 e 19 agosto 2013 – 12 novembre 2013);
- __________ (13 luglio 2009
– 16 luglio 2009, 6 ottobre 2009 – 15 ottobre 2009, 15 marzo 2010 – 1. giugno
2010 e 30 settembre 2014 – 12 ottobre 2014);
- Comunità __________ (13
gennaio 2015 – 6 febbraio 2015 e 25 febbraio 2015 – 22 marzo 2015);
Ricoveri sono intervenuti pure presso la __________ di __________:
- 18 dicembre 2007 – 15
febbraio 2008;
- 13 maggio 2008 – 22
gennaio 2009;
- 5 marzo 2009 – 13 luglio
2009;
- 16 luglio 2009 – 6 ottobre
2009;
- 15 ottobre 2009 – 15 marzo
2010;
- 1. giugno 2010 – 2 maggio
2011;
- 17 ottobre 2011 – 19
ottobre 2011;
- 9 agosto 2012 – 16 agosto
2012;
- 27 gennaio 2013 – 29
gennaio 2013;
- 10 marzo 2014 – 8 luglio
2014;
- 9 luglio 2014 – 29
settembre 2014;
- 13 ottobre 2014 – 13
gennaio 2015;
- 6 febbraio 2015 – 24
febbraio 2015;
- 23 marzo 2015 – 27 aprile
2015;
- 12 giugno 2015 – 13 giugno
2015;
- 16 agosto 2015 – 19 agosto
2015;
- 13 ottobre 2015 – 23
ottobre 2015;
- 25 ottobre 2015 – 10
novembre 2015 (istanza di carcerazione preventiva, p. 3 e 4, AI 13).
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
6. Il 10 novembre 2015 il PP
ha ordinato l’accompagnamento coattivo di IM 1, a quel tempo degente
volontariamente presso la __________ di __________, a seguito di tre querele
sporte per i titoli di ingiuria, danneggiamento e furto.
Fermato presso la stazione di __________ ed immediatamente
verbalizzato, l’imputato ha negato ogni addebito (VI PG 15.10.2015, allegato
all’AI 1, Inc. 2015.8616).
Al termine del verbale IM 1, in accordo con il suo curatore, è
stato ricondotto presso la __________ di __________, (rapporto d’inchiesta, AI
3, Inc. 2015.8616).
7. Il 10 novembre 2015 IM 1 è
quindi stato arrestato e tradotto in carcere (istanza di carcerazione
preventiva, p. 2, AI 13).
8. Per i fatti oggetto delle
citate querele, nonché il consumo di stupefacenti da lui ammesso, l’imputato è
stato condannato con decreto d’accusa 4995/2015 alla pena detentiva di 80
giorni (istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 13).
9. Il 23 novembre 2015 IM 1 è
stato scarcerato a seguito dell’opposizione interposta al decreto d’accusa
emesso a suo carico (ordine di scarcerazione, AI 11) venendo collocato presso
la __________ di __________ (istanza di carcerazione preventiva, p. 1, AI 13),
presso la quale, stando alle dichiarazioni dei denuncianti, avrebbe iniziato a
creare problemi, minacciando e anche passando all’atto nei confronti del
personale curante così come pure di altri utenti (scritti del 30 novembre 2015
e dell’11 dicembre 2015 della __________ di __________, AI 2 e 3, Inc. 2015.9844).
10. Peraltro, il 25 novembre
2015, l’imputato ha inoltrato uno scritto chiedendo di poter tornare in carcere
a scontare la pena e continuare la disintossicazione, “perché in clinica non
decidono bene la terapia” (AI 13, Inc. 2014.9106).
11. L’11 dicembre 2015, quindi,
alle ore 18:00, in procinto di essere dimesso dalla __________, IM 1 è stato
fermato dalla Polizia e trasportato presso il carcere La Farera di Cadro (AI 5,
Inc. 2015.9844).
Il medesimo giorno il Dr. __________ ha certificato la non
interrogabilità dell’imputato e ha stabilito il ricovero del medesimo presso le
celle securizzate della __________ di __________ per una migliore gestione del
detenuto (AI 7, Inc. 2015.9844).
12. Il 14 dicembre 2015,
stabilito che IM 1 risultava verbalizzabile (AI 11, Inc. 2015.9844), il PP ha
proceduto all’interrogatorio dell’imputato, in occasione del quale egli ha
ammesso molto parzialmente i fatti (VI PP 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
13. In accoglimento dell’istanza
del PP (AI 13), con decisione del 15 dicembre 2015 il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva dell’imputato fino al 12 febbraio 2016, ritenendo
sussistere, oltre a sufficienti indizi di reato, concreti elementi indizianti
il pericolo di recidiva (AI 14).
14. Con scritto del 21 dicembre
2015 il Dr. __________ della __________ ha stabilito che IM 1, nel frattempo
rimasto presso la clinica, risultava carcerabile, non presentando a quel
momento “disturbi psicopatologici tali da controindicare il suo collocamento
presso una struttura carceraria” (AI 20).
L’imputato è quindi stato trasferito presso le strutture
carcerarie a far tempo dal 21 dicembre 2015 (AI 21).
15. In accoglimento della
richiesta dell’imputato formulata in occasione del verbale del 4 febbraio 2016
(AI 36, p. 8), il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex
art. 236 CPP a far tempo dal 4 febbraio 2016 (AI 37).
16. Il comportamento adottato
dall’imputato in carcere ha comportato il suo collocamento in cella di
contenimento in quattro distinte occasioni, e meglio dal 14 gennaio 2016 al 16
gennaio 2016 (AI 31), dal 29 gennaio 2016 al 1. febbraio 2016 (AI 33), mentre
si trovava ancora in carcerazione preventiva, e ancora dal 10 febbraio 2016 al
15 febbraio 2016 (AI 40) e dal 15 febbraio 2016 al 14 marzo 2016 (AI 42), già
in regime di espiazione anticipata della pena.
Il 16 marzo 2016 IM 1 é quindi stato trasferito dal carcere in __________
(doc. TPC 3), trasferimento avvenuto a causa delle “difficoltà della
gestione dell’igiene personale e dell’ambiente”, come si evince dallo
scritto del 21 marzo 2015 del Dr. __________, con il quale lo psichiatra del
carcere ha comunicato che “La gestione nella cella si è presentata nell’arco
di pochi giorni come una catastrofe igienica” (doc. TPC 4).
17. Stabilita la compatibilità
dello stato clinico con il regime di carcerazione, IM 1 ha fatto ritorno in
carcere il 7 luglio 2016 (doc. TPC 5), per poi tornare presso la __________
poco tempo dopo (doc. TPC 9), avendo egli “compromesso in una maniera
impressionante la condizione abitativa nelle strutture carcerarie” e
rivelandosi quindi “inevitabile il collocamento in una struttura capace a
offrire un intervento infermieristico competente”; la condizione in cella
in pochi giorni sarebbe diventata “inaccettabile per un essere umano”,
come si evince dallo scritto del 5 agosto 2016 del Dr. __________ (doc. TPC
12).
18. Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di furto,
danneggiamento, ingiuria, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
V) Fatti di cui all’atto
d’accusa
1) Imputazione di furto
(punto 1 dell’AA)
19. L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di furto per avere, il 15 ottobre 2015, a __________, al fine di
appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di pelle nera, un
borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di occhiali, una chiave
dell’albergo e un telefono cellulare Nokia, per un valore complessivo stimato
dall’AP in CHF 4'070.00.
Nel verbale di denuncia l’AP ha dichiarato, in merito a quanto
avvenuto il 15 ottobre 2015:
"
Dopo aver passato la giornata all’EXPO di Milano, stavamo facendo
rientro all’Hotel __________ dove alloggiamo in Ticino. Così, dopo aver preso
il treno, siamo arrivati a __________ dove siamo saliti sul treno in direzione __________.
Ci siamo accomodati in prima classe. Dopo alcune fermate, ma non sono in grado
di dire esattamente dove, ma più o meno a metà strada tra __________ e __________,
è salito uno strano tipo che si è seduto vicino a noi. (…) Quando siamo
arrivati a __________ si è alzato, è andato verso la porta, ha aperto la porta
poi è tornato verso di me, mi ha preso la borsa ed è scappato via. Preciso che
eravamo seduti vicino alla porta. Nessuno ha fatto in tempo a reagire che le
porte si sono chiuse ed il treno è ripartito. (…)
La mai borsa di pelle nera, contenente un borsellino marrone con
le carte di credito, all’interno della borsa c’erano anche due paia di
occhiali, le chiavi dell’albergo, un telefono cellulare Nokia. Il valore di
tutto ammonta circa a CHF 4070.-.”
(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).
20. Con l’aiuto di un
collaboratore delle FFS, ACPR 3 ha avvisato la Polizia fornendo una chiara
descrizione dell’autore. Grazie a questa descrizione, l’autore è stato fermato
poco dopo a __________ ed identificato nell’imputato IM 1 (rapporto
d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).
L’intera refurtiva è stata ritrovata nei pressi della stazione FFS
di __________ e restituita alla legittima proprietaria che ne ha confermato
l’integralità (rapporto d’inchiesta, AI 3, Inc. 2015.8616).
21. Benché fosse stato
chiaramente riconosciuto dall’AP, immediatamente verbalizzato, IM 1 ha negato
ogni addebito, raccontando in maniera piuttosto confusa quello che avrebbe
fatto il giorno 15 ottobre 2015 (VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1,
Inc. 2015.8616) ed affermando che:
"
(…) forse la persona mente o io assomiglio per pura sfortuna
all’autore del furto. (…)
La signora si sbaglia.”
(VI PG 15.10.2015, p. 3, allegato all’AI 1, Inc. 2015.8616).
22. Dai successivi controlli
della videosorveglianza è però stato possibile identificare sembra ombra di
dubbio l’autore del furto in IM 1 (cfr. CD allegato al rapporto d’inchiesta, AI
3, Inc. 2015.8616; fotografie di cui all’allegato A al VI PP 10.11.2015, Inc.
2015.9844).
23. Interrogato nuovamente il 10
novembre 2015, alla domanda a sapere se ricordasse per quale motivo era stato
fermato il 15 ottobre 2015 presso la stazione FFS di __________, l’imputato ha
risposto:
"
si mi ricordo, mi hanno fatto vedere le foto che io prendevo una
borsa ma io non mi ricordo”
(VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).
2) Imputazione di
danneggiamento (punto 2 dell’AA)
24. L’atto d’accusa imputa poi a IM
1 il reato di danneggiamento, per avere, il 10 ottobre 2015, intenzionalmente
danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni
per cercare di farsela aprire, causando un danno quantificato in CHF 1'076.75.
Nella denuncia inoltrata il 12 ottobre 2015 dall’AP ACPR 2 (AI 1,
Inc. 2015.8868) si legge:
"
IM 1 ha ripreso a venire a casa mia per chiedere al nonno soldi e
cibo. Se in primo tempo la situazione era sostenibile, con il tempo si sono
ripresentate le solite dinamiche conosciute da anni.
Infatti IM 1 ha ripreso nelle ultime settimane a chiedere più
soldi al nonno (100-140 fr per volta, ricevendone però somme più contenute
(10-20 50 fr per volta) più volte la settimana.
Il giorno dei fatti IM 1 si è presentato in piena notte e non
avendo risposta dal nonno si è messo a chiamarlo ad alta voce e a tirare colpi
alla porta deformando la cartella sul telaio. La madre (mia sorella) ha poi
chiamato la polizia, che arrivata dopo una trentina di minuti lo ha poi
allontanato.”.
Contestualmente alla querela, ACPR 2 ha prodotto una fotografia
della porta danneggiata e un preventivo della Falegnameria __________ per la
riparazione della porta per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75 (allegati
1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).
25. Nel verbale d’interrogatorio
del 10 novembre 2015, invitato a spiegare cosa avesse fatto la notte tra il 9 e
il 10 ottobre 2015, IM 1 ha riferito di essersi recato dal nonno, rispondendo,
a precisa domanda, di non ricordare se questi gli avesse aperto la porta (VI PP
10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).
Confrontato con le accuse mosse nei suoi confronti, l’imputato ha
affermato che il nonno non dormirebbe mai, soffrendo di insonnia. Egli ha
ammesso di avere dato dei colpi alla porta, siccome “non rispondeva e io
credevo che potesse essere morto” (VI PP 10.11.2015, p. 3, Inc. 2015.9844).
3) Imputazione di ingiuria
(punto 3 dell’AA)
26. Con la querela del 15
settembre 2014 (AI 1, Inc. 2014.9016), ACPR 1, paraplegico a seguito di un
incidente, ha denunciato quanto segue:
"
Mentre mi recavo nel borgo __________ di __________ a guardare il
mercatino dell’antiquariato, sono stato importunato da un ragazzo che chiedeva
l’elemosina.
Lo stesso, al mio rifiuto di dargli dei soldi, ha improvvisato una
canzone rap nella quale ha inserito le frasi: “Sta passando un handicappato di
merda in carrozzina, che va a farselo mettere in culo”.
Io mi sono fermato, sono tornato indietro e gli ho detto:” Scusa,
che cosa mi ha detto?” e lui ha risposto che stava cantando. Nel frattempo mi
toccava la spalla chiedendomi scusa, ma io gli ho risposto che delle sue scuse
non me ne facevo niente.”.
Interrogato il 9 febbraio 2014, l’AP ha confermato queste sue
dichiarazioni, aggiungendo che le parole pronunciate da IM 1 “Handicappato
di merda” lo avrebbero offeso oltremodo nell’onore (VI PG 09.02.2015, p. 2,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).
ACPR 1 ha aggiunto che il giorno in questione era presente __________,
il quale sarebbe stato disposto, in caso di necessità, a testimoniare (VI PG
09.02.2015, p. 2, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).
Il 27 febbraio 2015 è quindi stato interrogato __________, il
quale ha però riferito di non essere stato presente al momento dei fatti (VI PG
27.02.2015, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).
Presente era invece il figlio __________, al quale si è riusciti a
risalire tramite il rapporto di intervento della Polizia __________. Il
ragazzo, interrogato il 7 marzo 2015 in qualità di persona informata sui fatti,
ha così riferito:
"
Mi ricordo che quel giorno che mi sembra fosse una domenica, mi
trovavo nei pressi della stazione FFS di __________, in compagnia di miei
amici. (…)
Ad un certo punto siamo stati avvicinati da un ragazzo che so
essere all’__________ di __________. Mi ricordo che è un tipo …omissis…
Parlava italiano corrente senza particolari accenti.
(…) quel giorno, mentre mi trovavo in compagnia dei miei amici,
giungeva un uomo in carrozzina. (…)
Questo disabile ci passava davanti, come pure a questo ragazzo
dell’__________ di __________.
(…) quando è passato, il ragazzo dell’__________ gli canticchiava
una cantilena con una frase che ricordo “vai a prenderlo nel culo handicappato
di merda”. (…)
Questo disabile gli rispondeva che avrebbe chiamato la polizia e
lui allora si scusava.”
(VI PG 07.03.2015, p 1 e 2, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI
2, Inc. 2014.9016).
Il giorno dei fatti, alla Polizia intervenuta sul posto IM 1 aveva
fornito le generalità del fratello __________ (rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc.
2014.9016).
Il 1. aprile 2015 si è quindi proceduto ad interrogare __________,
il quale ha però affermato che non si trovava a __________ il giorno dei fatti,
ipotizzando che il fratello IM 1 potrebbe avere fornito le sue generalità alla
Polizia intervenuta, ciò che sarebbe già avvenuto in altre occasioni (VI PG
01.04.2015, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).
27. Il 23 settembre 2015 è stato
quindi sentito IM 1, il quale ha inizialmente negato ogni addebito (VI PG
2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2, Inc. 2014.9016).
Dopo avere avuto la possibilità di sentire la descrizione fornita dall’AP, egli
si è però riconosciuto nella medesima. Alla domanda a sapere se fosse possibile
che avesse insultato ACPR 1 senza ricordarsene, ha in fine risposto:
"
Se ero in clinica sì. Ho dei vuoti di memoria del periodo in
clinica, penso che i farmaci mi stordivano parecchio.”
(VI PG 2309.2015, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 2,
Inc. 2014.9016).
28. Tornando sulla questione in
occasione dell’interrogatorio del 10 novembre 2015, IM 1 è tornato ad affermare
di non avere proferito la frase indicata dall’AP (VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6,
Inc. 2015.9844: “Io certe cose non le dico perché sono handicappato anche io
e mio nonno mi ha educato bene”), salvo poi riconoscere, dopo che gli era
stato ricordato che nel verbale precedente aveva ammesso di essere l’autore
delle ingiurie:
"
non me lo ricordo, ma _________”
(VI PP 10.11.2015, p. 2, AI 6, Inc. 2015.9844).
4) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 4 dell’AA)
29. L’ipotesi accusatoria a
carico di IM 1 contempla inoltre il reato di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti per avere, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14
dicembre 2015, senza essere autorizzato, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di marijuana e cocaina, nonché in data 4 novembre 2015, senza
essere autorizzato, detenuto per il suo consumo personale 3.20 grammi di
marijuana.
30. Questi fatti non sono
contestati e discendono dalle dirette dichiarazioni dell’imputato (VI PP
10.11.2015, p. 4, AI 6, Inc. 2015.9844), nonché, per quanto attiene al possesso
di marijuana, dal rapporto d’intervento della Polizia __________ del 4 novembre
2015 (allegato C al VI PP 10.11.2015, AI 6, Inc. 2014.9106).
5) Imputazione di ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (punto 5 dell’AA)
31. L’atto d’accusa imputa in
fine a IM 1 il reato di ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari per avere, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11
dicembre 2015, usando violenza e minaccia, impedito a funzionari di compiere un
atto che rientra nelle loro attribuzioni, costringendoli a un tale atto, nonché
mentre lo adempivano, commesso vie di fatto nei loro confronti.
A) Atti commessi ai danni
dell’infermiere __________ (punti 5.1 e 5.2 dell’AA)
32. In particolare, la notte tra
il 7 e l’8 dicembre 2015, al fine di ottenere i medicamenti, l’imputato avrebbe
minacciato l’infermiere di turno __________ con le frasi “fai attenzione che
ti taglio la testa”, “o fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non
capisci un cazzo dammi la terapia” (punto 5.1 dell’AA) e il 9 dicembre 2015
avrebbe proferito frasi ingiuriose e commesso vie di fatto nei suoi confronti,
e meglio spintonandolo contro il muro con il proprio petto (punto 5.2 dell’AA).
Nello scritto redatto il 10 dicembre 2015 da __________ su
indicazione della __________ si legge:
"
In data 07.12.2015 – 08.12.2015 dalle 02.30 alle 07.00 il sig.re IM
1 durante il turno della notte nel reparto __________, mi ha minacciato di
morte, nello specifico di tagliarmi la testa con modalità aggressiva e in modo
insultante. Si è avvicinato a me più volte in modo aggressivo ed intimidatorio
imponendomi di dargli le terapie che lui richiedeva e di fare quello che mi
diceva lui. In data 09.12.2015 durante la mattinata entra in infermeria in
presenza dei miei colleghi, mi prende la giacca contenente oggetti personali,
la indossa e la porta con sé. Quando gli chiedo di poterla avere indietro si
avvicina a me e mi spintona con il corpo minacciandomi di morte ed
insultandomi. I colleghi riescono a fargli togliere la giacca, quindi ci sputa
sopra e la sbatte per terra.”
(allegato 4 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
__________, interrogato il 12 gennaio 2016, ha confermato il suo
precedente scritto ed ha così riferito in merito a quanto accaduto la notte tra
il 7 e l’8 dicembre 2015:
"
(…) la notte tra il 07.12.2015 e l’08.12.2015 ero in servizio
presso il padiglione __________ della __________. In questa nottata è capitato
che mi sono trovato da solo a gestire il reparto e questo ha amplificato la
difficoltà nel dover gestire l’atteggiamento di IM 1. In pratica dalle 02.30
sino alle ore 07.00 ha tenuto un comportamento minaccioso, ingiurioso,
sminuente e aggressivo nei miei confronti. Rammento alcune frasi e minacce che
questi mi rivolgeva ovvero: “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o fai quello
che ti dico o io ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la terapia” e poi mi
spiegava che medicamenti avrei dovuto dargli. Diciamo che c’è mancato poco che
dall’aggressività verbale passasse a quella fisica ma, di fatto, per il lasso
di tempo citato non è accaduto.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 3 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Riguardo agli accadimenti del giorno successivo l’infermiere ha
raccontato:
"
Vi è stato un secondo episodio il 09.12.2015, nel corso della
mattinata, quando mi trovavo in un altro reparto del padiglione __________. Ad
un certo punto sono rientrato nel mio reparto e, senza troppi convenevoli, IM 1
è entrato in infermeria e ha indossato la mia giacca quando io non ero
presente. Sono tornato nell’infermeria ed ho visto che l’imputato indossava la
mia giacca e che con lui vi erano altri miei colleghi. Gli ho chiesto di
togliersi la giacca poiché era la mia ma lui mi ha insultato e mi ha spintonato
con il suo petto buttandomi contro il muro. Da parte mia non ho reagito e anzi
mi sono allontanato lasciando la gestione del paziente ai miei colleghi. Poco
dopo un collega mi ha riportato la giacca sulla quale vi era una vistosa
“sputacchiata” con catarro. Il mio collega mi ha quindi riferito che IM 1 ad un
certo punto ha tolto la giacca buttandola a terra e quindi gli ha sputato
sopra.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 3 al rapporto d’inchiesta,
AI 32, Inc. 2015.9844).
L’infermiere ha indicato di avere temuto in entrambi casi per la
sua incolumità, siccome “durante il periodo del ricovero IM 1 riduceva la
distanza tra lui e noi infermieri”, ciò che avrebbe “fatto crescere un
sentimento di paura” (VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto
d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 4 al
VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 3 al
rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
33. IM 1, invitato a prendere
posizione sulle dichiarazioni dell’infermiere nel verbale del 14 dicembre 2015,
ha contestato di averlo minacciato:
"
Contesto di averlo minacciato. È vero che gli ha preso la giacca
e che gli ho sputato sulla giacca. Per il resto non è vero, tranne che ho
chiesto i medicamenti all’infermiere. Io so quali medicamenti mi fanno bene e
loro non me li vogliono dare.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
Ciò che l’imputato ha fatto anche in occasione dell’interrogatorio
successivo, precisando che:
"
(…) lui è un puttaniere perché va con le donne. Mi spiego meglio,
quando a me per esempio piaceva una ragazza o le facevo un complimento, lui ci
provava e voleva scoparsela. Però non l’ho minacciato. Era lui che mi
minacciava e mi faceva battute sul mio passato e mi diceva di fare attenzione
di lui che era pericoloso. In risposta una volta io gli ho detto che gli avrei
messo la boccia che ho in fronte nel sedere così non mangiava più.
(…) confermo di avergli preso la giacca e avergli sputato sopra.
Però la giacca per me non era del __________ ma di un altro che si chiamava __________,
forse __________ come dice l’interrogante. Ma forse era anche il contrario, non
lo so.”
(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).
L’imputato ha poi aggiunto:
"
(…) ho solo insegnato una mossa di karate all’__________,
l’infermiere con l’anello. Lui mi imitava quando piangevo perché era morto il
mio migliore amico. Era geloso perché quando vedeva una ragazza lui poi era
geloso.”
(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).
B) Atti commessi ai danni
dell’infermiera __________ (punto 5.3 dell’AA)
34. Nell’ipotesi accusatoria, il
10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe inoltre minacciato l’infermiera di turno __________
dicendole “vattene” e puntandole contro una forchetta da una distanza di
circa 2 metri (punto 5.3 dell’AA).
Nello scritto del 10 dicembre 2015 dell’infermiera __________ si
legge:
"
In data 10.12.2015 alle ore 21.15 il sig.re IM 1 mentre si
trovava in soggiorno del reparto __________, rivolgendosi verso di me ha
iniziato ad alzare i toni e a minacciarmi verbalmente dopodiché con rabbia si è
diretto verso l’armadio delle posate mostrandomi una posata (forchetta) e
gridando di andarmene.”
(allegato 8 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
Assunta a verbale il 12 gennaio 2016, la donna ha raccontato:
"
(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso l’equipe mobile con il
turno che inizia nel pomeriggio e, dopo la consegna, mi sono recata presso il
padiglione __________ della __________. Più precisamente quel giorno ero in
rapporto 1:1 con IM 1 il che significa che sono stata tutto il giorno con
questi. (…) Non ricordo a che ora, forse dopo cena, questi si è svegliato e si
è diretto verso il soggiorno ed io, essendo in rapporto 1:1, l’ho seguito sino
dentro il locale poiché non potevo lasciarlo solo. Ho visto che questi apriva il
frigorifero e dall’interno prendeva credo una macedonia. Da parte mia non ho
detto nulla poiché era autorizzato ma, improvvisamente, ha iniziato ad alzare i
toni e mi ha detto di andarmene. Da parte mia rammento la parola “vattene” ma
non rammento minacce o insulti. Come detto io non potevo lasciarlo per cui lui
si è diretto verso l’armadio delle posate dove lui ha afferrato una forchetta
metallica e me l’ha mostrata e mi ha detto: “vattene”. Quando mi ha mostrato la
posata si trovava ad una distanza di circa 1,5 2 metri e sinceramente mi ha
spaventato di più il tono di voce che non il fatto che impugnasse una
forchetta. Il tutto è durato pochi istanti anche perché io sono uscita dal
soggiorno e IM 1 si è tranquillizzato immediatamente e a questo punto lo hanno
preso a carico altri miei colleghi.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
L’infermiera ha aggiunto che IM 1 “è stato minaccioso nel tono”
e che inoltre “quel giorno vi erano stati ulteriori episodi e quindi
l’attenzione e la tensione erano alte” (VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 4
al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
Per questi fatti, __________ non ha sporto querela (allegato 8 al
VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016, allegato 4 al
rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
35. L’imputato, dal canto suo, in
occasione dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015 ha ammesso i fatti
imputatigli, affermando che:
"
È corretto quanto dice l’infermiera __________. (…) lei mi faceva
violenza psichica.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
Tornando sulla questione in un verbale successivo ha invece
preteso di non avere utilizzato una forchetta, ma un cucchiaio:
"
(…) so quello che è successo quella sera. Io volevo solo mangiare
una macedonia. Lei mi ha detto di no, non sapevo neanche se era un’infermiera.
Non ho usato la forchetta, avevo in mano un cucchiaio, e allungando il
cucchiaio, visto che mi oppressava, entrando in camera mia spesso, essendo
curiosa, non so cosa voleva, io ho allungato il braccio con il cucchiaio
dicendole di andarsene.”
(VI PP 04.02.2016, p. 4, AI 36, Inc. 2015.9844).
C) Atti commessi ai danni
dell’infermiera __________ (punto 5.4 dell’AA)
36. Secondo quanto indicato al
punto 5.4 dell’AA, sempre il 10 dicembre 2015, dopo averle chiesto di cambiare
la frequenza della radio, l’imputato avrebbe commesso vie di fatto nei
confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una
mano.
Dallo scritto del 10 dicembre 2015 di __________ si apprende che:
"
La sottoscritta __________ dichiara che in data 10.12.2015 alle
ore 12.45, mentre su richiesta del sig. IM 1, cambiava la frequenza radio, lo
stesso prendeva la sottoscritta con la forza per il collo cercando di
soffocarla. Dopo l’intervento dei colleghi lasciava la presa.”
(allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
Interrogata il 20 gennaio 2016, la donna ha ribadito e precisato:
"
(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________
della __________ con il turno che inizia alle ore 07.00. Verso le ore 12.45 mi
trovavo nella stanza di IM 1 assieme a una mia collega in quanto cercavamo di
essere sempre almeno in due. L’imputato era sdraiato nel suo letto e cercavamo
di metterlo a suo agio e infatti, ad un certo punto, mi ha chiesto di cambiare
la frequenza della radio che si trovava sul comodino. Io ero di fianco al letto
e ho iniziato a girare la manopola per cambiare la frequenza quando,
improvvisamente e senza alcun motivo, lui si è messo seduto e mi ha afferrato
con una mano al collo ed ha iniziato a stringere. Io sono rimasta impassibile
e, nonostante sentissi che lui ci stava mettendo della forza per stringere, gli
ho detto che non avevo paura di lui e di lasciare la presa. Credo che lui sia stato
stupito della mia “non reazione” ed è rimasto per alcuni istanti perplesso e,
sfruttando questo frangente la mia collega ha afferrato il suo braccio e ha
fatto in modo che lasciasse la presa mentre io mi sono allontanata arretrando
di un passo. In merito alla presa posso dire che è durata all’incirca 30
secondi e posso tranquillamente dire che l’obiettivo di IM 1 era quello di
farmi del male nonostante io non l’abbia provocato.”
(VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Anche __________ ha indicato di avere temuto per la sua incolumità
(VI PG 20.01.2016, p. 3, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc.
2015.9844).
La donna non ha sporto querela per i fatti sopra descritti
(allegato 6 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 20.01.2016,
allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
37. IM 1, dal canto suo,
confrontato con le dichiarazioni dell’infermiera, le ha contestate, affermando
che:
"
Non è vero che ho preso la __________ al collo. Lei è l’unica
infermiera che mi voleva bene come una madre.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
"
(…) ricordo della radio ma il seguito non è vero
(…) io non ho messo le mani al collo a nessuno.”
(VI PP 04.02.2016, p. 5, AI 36, Inc. 2015.9844).
D) Atti commessi ai danni
dell’infermiere __________ (punto 5.5 dell’AA)
38. Il medesimo giorno, IM 1
avrebbe inoltre minacciato e commesso vie di fatto nei confronti
dell’infermiere di turno __________, e meglio mettendogli le mani al collo e
dicendogli “ti ammazzo”, nonché prendendolo a spallate fino
all’intervento dell’agente di sicurezza.
Anche __________, il 12 dicembre 2015, ha redatto uno scritto su
indicazione della __________, nel quale si legge:
"
Io sottoscritto __________ dichiaro che in data 10.12.2015 alle
ore 4:30 il sig.re IM 1 diveniva minaccioso prima verbalmente e successivamente
fisicamente mettendomi le mani intorno al collo, successivamente in cucina in
maniera minacciosa mi spingeva più volte cercando lo scontro fisico e veniva
fermato entrambe le volte dall’agente di sicurezza presente in reparto.”
(allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
In occasione dell’interrogatorio del 12 gennaio 2015, __________
ha confermato il suo precedente scritto, precisando che:
"
(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________
della __________ con il turno “notturno” che inizia alle 22.00 sino alle 07.15.
Verso le ore 04.30 sono entrato nella stanza di IM 1 a chiedergli se avesse
bisogno di qualcosa e questi mi ha chiesto di restare con lui per fargli
compagnia. Io ho accettato e sono tornato per chiudere la porta della stanza
che avevo lasciato aperta. Mi sono girato intenzionato a tornare verso il letto
dove giaceva l’utente e improvvisamente questi è sceso dal letto e, dopo aver
percorso a passi veloci una distanza di circa 8 metri, mi ha afferrato per il
collo con entrambe le mani. Non rammento i dettagli su come erano posizionate
le mani, ma rammento che la presa era a due mani e IM 1 stringeva forte con
l’intento di farmi del male. In un primo momento sono rimasto molto colpito da
questo cambio di atteggiamento repentino e quindi non ho reagito quando ho
visto che mi stava raggiungendo. Quando però mi sono sentito in pericolo a
causa della sua presa al collo, gli ho afferrato le mani per togliermele di
dosso e nel contempo gli ho gridato di non permettersi ancora di fare un gesto
simile. Preciso inoltre che quando mi ha messo le mani al collo questi mi ha
minacciato dicendomi: “ti ammazzo”.
Quando ormai mi ero liberato ed ho urlato l’agente di sicurezza
presente all’esterno della stanza è entrato a verificare cosa stesse succedendo
ma, di fatto, l’imputato si era già calmato e non è dovuto intervenire.
Dopo questa fase IM 1 è tornato a letto e io mi sono recato in
cucina del reparto a bere un bicchiere d’acqua e posso dire che vi era la
collega __________ della quale però preferisco non dire il cognome. Quando mi
trovavo qui l’imputato mi ha nuovamente raggiunto cercando uno scontro fisico
provocandomi con sue spallate decise. Queste spallate non mi hanno fatto
perdere l’equilibrio ma sono sufficientemente provocatorie da far reagire
l’agente della sicurezza presente che infatti l’ha bloccato e accompagnato nel
corridoio.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3 e 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta,
AI 32, Inc. 2015.9844).
L’infermiere ha peraltro affermato che:
"
Nel momento in cui mi ha messo le mani al collo ho effettivamente
temuto per la mia incolumità anche perché ero solo. Il lasso di tempo è stato
però breve poiché come detto mi sono liberato velocemente dalla sua presa.”
(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Neppure __________ ha voluto sporgere querela contro IM 1
(allegato 5 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016,
allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
39. Nel verbale del 14 dicembre
2016, IM 1 ha ammesso di avere spintonato l’infermiere, negando tuttavia di
avergli messo le mani al collo:
"
In merito a __________, non è vero che gli ho messo le mani al
collo. È vero che in cucina l’ho spinto e che poi è intervenuto un agente di
sicurezza. L’__________ mi faceva battute gay, voleva qualcosa da me. Diceva di
fare il gioco che chi si alzava prima dal letto era un coglione.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
In occasione dell’interrogatorio successivo l’imputato ha
continuato a negare ogni addebito per quanto attiene alla presa per il collo e
alle minacce:
"
Non è vero, dai basta. Chiedo di tornare in camera
(…) è lui che entrava in camera mia a disturbarmi. A un certo
punto mi ha detto “il primo che si alza è un coglione”. Allora io che ho un po’
di dignità personale, sono rimasto a letto. Non gli ho messo le mani al collo.
Mi sono addormentato come un cucu. Io volevo ascoltare la mia musica e lui mi
diceva di abbassare
(…) io non ho mai detto di ammazzo a nessuno. Non lo dico neanche
a mia madre che mi ha trattato male.”
(VI PP 04.02.2016, p. 5 e 6, AI 36, Inc. 2015.9844).
In questo suo verbale IM 1 ha affermato di non ricordare di avere
preso a spallate __________ (VI PP 04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).
E) Atti commessi ai danni
del medico Dr. __________ (punto 5.6 dell’AA)
40. Nell’ipotesi accusatoria,
sempre il 10 dicembre 2015, IM 1 avrebbe commesso vie di fatto anche nei
confronti del medico Dr. __________, affondandogli le dita nella carotide,
sopra il pomo d’Adamo.
Dallo scritto redatto l’11 dicembre 2015 dal Dr. __________ si
apprende quanto segue:
"
Nel corso di un colloquio tenuto in data 10.12.2015 il sig.re IM
1, diveniva minaccioso, reattivo verbalmente verso di me e passava all’atto
mettendomi le mani al collo e veniva fermato dagli operatori che erano presenti
con me durante il colloquio.”
(allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
Il medico, assunto anch’egli a verbale d’interrogatorio il 12
gennaio 2016, ha riferito:
"
(…) il 10.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________
della __________ e più precisamente stavo tenendo un colloquio con IM 1 nella
sua stanza e con noi vi era pure il dott. __________ e un infermiere. Durante
il colloquio IM 1 era sdraiato sul letto ospedaliero e io ero in piedi alla sua
destra e il dott. __________ alla sua sinistra. Inizialmente lo stesso è
diventato minaccioso ed ha iniziato ad insultarmi con una frase tipo: “non mi
rompa le palle” o qualcosa di simile e non rammento se mi ha pure minacciato.
Rammento comunque che dopo gli insulti lui ha “accorciato le distanze” e mi si
è avvicinato alzandosi seduto. Una volta in questa posizione mi ha puntato la
sua mano tesa alla mia gola. In pratica questi mi ha affondato le dita nella
mia carotide sopra il Pomo d’Adamo. Questa fase è durata qualche secondo, che
non riesco a quantificare meglio, poiché il dott. __________ ha allontanato la
mano del paziente.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Il medico ha inoltre affermato che:
"
Considerando che in quella decina di giorni IM 1 aveva già creato
parecchi problemi e per il clima teso che aveva creato, ho pensato che la
situazione poteva essere potenzialmente pericolosa e quindi in pratica ho
temuto per la mia incolumità.”
(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Il Dr. __________ ha quindi aggiunto:
"
Rammento che in un’altra occasione, precedentemente a quella dela
mano alla gola, IM 1 mi ha dato una gomitata. In pratica lui era fuori dal
reparto e gli infermieri mi hanno chiamato per cercarlo di convincerlo. Io sono
uscito nel parco e con gli infermieri siamo riusciti a convincerlo a seguirci e
rientrando, senza alcun motivo, mi ha dato una gomitata alla mia spalla
sinistra.”
(VI PG 12.01.2016, p. 5, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Per i fatti sopra descritti, il medico non ha sporto querela
(allegato 7 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG 12.01.2016,
allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
41. IM 1, dal canto suo, ancor
prima di venire confrontato con le dichiarazioni del Dr. __________, si è così
espresso sulla sua persona:
“(…) il dottor __________ è l’incarnazione di …omissis… “
(VI PP 14.12.2015, p. 3, AI 12, Inc. 2015.9844).
Sulle dichiarazioni del medico l’imputato si è così espresso:
"
Non ho mai toccato il dr. __________, non gli ho mai messo le
mani al collo. Però sono diventato minaccioso con lui perché mi faceva violenza
psichica, dicendomi le cose che mi fanno star male e aveva quel sorriso come
padre __________.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
In occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016, l’imputato
ha riferito di ricordare di avere dato una spallata al Dr. __________ (VI PP
04.02.2016, p. 6, AI 36, Inc. 2015.9844).
Confrontato nuovamente con le sue dichiarazioni, ha continuato a
contestarle, affermando che:
"
(…) io non ho mai toccato il dr. __________, contesto questo. Io
ricordo di una volta dove un medico, un italiano di cui non ricordo il nome, si
è avvicinato troppo a me. Questo episodio lo situo al __________. Lui si è avvicinato
a meno di un metro e ha allungato il braccio verso di me, allora mi sono difeso
con una mossa di autodifesa e gli ho spostato il braccio.”
(VI PP 04.02.2016, p. 7, AI 36, Inc. 2015.9844).
F) Atti commessi ai danni
dell’infermiere __________ (punto 5.7 dell’AA)
42. Secondo l’atto d’accusa
oggetto della correzione di cui in ingresso, in fine, l’11 dicembre 2015, IM 1
avrebbe minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di
turno __________, mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre
gli diceva “ti ammazzo”.
Nello scritto del 12 dicembre 2015 dell’infermiere __________ si
legge:
"
Il sottoscritto __________ dichiara che in data 11.12.2015 alle
ore 05:00 il sig.re IM 1 nella farmacia del reparto __________ improvvisamente
diveniva aggressivo nei miei confronti precipitandosi su di me e mettendomi una
mano al collo per soffocarmi. Veniva bloccato subito da un collega e da un
securitas già presenti sul posto. Il signor IM 1 rimaneva ancora con un
atteggiamento aggressivo nei miei confronti, ma tenuto lontano dagli stessi
intervenuti.”
(allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844).
Sentito il 12 gennaio 2016 __________ ha confermato e precisato:
"
(…) l’11.12.2015 ero in servizio presso il padiglione __________
della __________ con il turno che inizia alle ore 22.00. Verso le ore 05.00 mi
trovavo nella farmacia del padiglione e rammento che oltre a me vi erano altri
Considerandi
2.
infermieri e un agente della sicurezza. Io ero seduto su una sedia e a circa
2-2,5 metri sedeva IM 1 col quale stavamo colloquiando abbastanza
tranquillamente. Senza alcun motivo e improvvisamente è diventato aggressivo
nei miei confronti e mi si è precipitato contro. Appena mi ha raggiunto mi ha
afferrato alla gola con una mano e quindi ha stretto la presa nel tentativo di
strangolarmi. Contemporaneamente questi mi ha minacciato con frasi tipo: “ti
ammazzo” e cose di questo genere. Non so precisamente per quanto tempo ha
stretto, comunque pochi secondi, ma so unicamente che per fargli mollare la
presa sono intervenuti provvidenzialmente un mio colleghi e l’agente di
sicurezza. Questi hanno fatto desistere l’imputato e l’hanno allontanato dalla
farmacia.
Nonostante l’allontanamento IM 1 ha continuato ad avere un
atteggiamento aggressivo nei miei confronti e mi rivolgeva frasi tipo:” ti
ammazzo” e frasi di questo genere sempre proferito a tono molto alto. Il tutto
sarà durato qualche minuto in cui manifestava molta aggressività. Nel frattempo
avevamo richiesto l’intervento di un medico di picchetto e qualcuno aveva
richiesto anche una pattuglia della Polizia, come da valutazione fatta da tutta
l’equipe presente. Con l’intervento degli agenti l’imputato si è calmato ma
comunque, per evitare ulteriori problemi, non mi sono più avvicinato a IM 1.”
(VI PG 12.01.2016, p. 3, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Alla domanda a sapere se avesse temuto seriamente per la sua
incolumità, l’infermiere ha risposto:
"
No, è stato tutto talmente veloce che non mi sono reso conto ma
devo dire che mi sono spaventato dopo che era già stato allontanato.”
(VI PG 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI
32, Inc. 2015.9844).
Neppure __________ ha voluto sporgere querela per i fatti sopra
descritti (allegato 9 al VI PP IM 1 14.12.2015, AI 12, Inc. 2015.9844; VI PG
12.01
, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
43.
Il personale della __________
ha riferito che a seguito del comportamento dell’imputato, in clinica vi era un
clima molto teso, di ansia e paura generalizzate, tanto da modificare la presa
a carico e richiedere la presenza di un agente di sicurezza (VI PG __________
12.01
, p. 4, allegato 1 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI
PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc.
2015.
; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 3 al rapporto
d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato
5.
al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844; VI PG __________ 20.01.2016,
p. 4, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, AI 32, Inc. 2015.9844).
In particolare l’infermiere __________ ha indicato che:
"
(…) è stato un periodo di emergenza dove eravamo focalizzati a
che non accadessero aggressioni nel reparto né nei nostri confronti né ni
confronti degli altri pazienti. Le nostre energie sono state quindi utilizzate
per la sicurezza e gli altri pazienti hanno sicuramente ricevuto meno
attenzione di quando capita regolarmente.”
(VI PG __________ 12.01.2016, p. 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta,
AI 32, Inc. 2015.9844).
44.
L’imputato, dal canto suo, ha
contestato il dire dell’infermiere __________.
Nel verbale del 14 dicembre 2015 ha affermato:
"
Non è vero quello che dice __________. Non l’ho aggredito. Sono
stato vittima.
Ricordo che la sera sono stato portato in carcere. Io ero fin
contento perché pensavo di andare a La Stampa, ma così non è stato. Mi è stata
fatta violenza psicologica.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
Così IM 1 in occasione dell’interrogatorio del 4 febbraio 2016:
"
(…) non è successo. Ricordo che questo __________ era in
infermeria e io gli ho chiesto una pastiglia perché non riuscivo a dormire. Lui
mi ha detto di lasciarlo in pace perché stava lavorando troppo, ma in realtà
guardava facebook. Mi ha anche chiesto come si dice grazie in russo, e io
gliel’ho detto. Gli ho chiesto di nuovo la pastiglia e non me l’ha data e
quindi sono andato via perché mi ha fatto pena.”
(VI PP 04.02.2016, p. 8, AI 36, Inc. 2015.9844).
G) Dichiarazioni conclusive
dell’imputato
45.
In occasione
dell’interrogatorio del 14 dicembre 2015, invitato dal PP a spiegare le ragioni
del suo comportamento, IM 1 ha affermato:
"
Se mi comporto così è per i medicamenti e per amore di __________,
perché vorrei vederla.”
(VI PP 14.12.2015, p. 4, AI 12, Inc. 2015.9844).
Alla contestazione che questi suoi comportamenti mettono
seriamente in pericolo l’incolumità del personale sanitario della clinica,
l’imputato ha risposto:
"
Sono loro che mettono in pericolo me. (…)
Io non sono pericoloso, ho fatto tanti sport, anche arti marziali,
ma solo per auto difesa. Andavo dal signor __________ che odiava Padre __________.”
(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).
L’imputato ha in fine affermato:
"
Ho già spiegato la mia posizione. I funzionari della Clinica si
drogano e io capisco quando uno è drogato e quando non lo è. (…) Io contesto di
aver tentato di strangolare qualcuno.”
(VI PP 14.12.2015, p. 5, AI 12, Inc. 2015.9844).
VI) Diritto
46.
Ai sensi dell’art. 139 cifra
1.
CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui al fine
di appropriarsene.
Giusta l’art. 144 cpv. 1 CP, chiunque deteriora, distrugge o rende
inservibile una cosa altrui, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Giusta l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione
giusta l’articolo 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la
multa.
L’art. 19b cpv. 1 LStup prevede che chiunque prepara un’esigua
quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce
gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per
renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.
Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto per esigua quantità si
intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della
canapa.
L’art. 285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a
un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto
che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre
lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.
Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la
costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.
Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa
a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario,
mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando
il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione
ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di
fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi
d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza
che sia volta modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009
consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a
edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non
trova applicazione quando l’autore regola una questione privata con un
funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell’art. 285 CP
le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell’atto ufficiale
(DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009 consid. 3.1; STF
20.01.2009
inc.6B_834/2008 consid. 3.1).
La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si
tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente
tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via
di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134
IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc.6B_834/2008 consid. 3.1;
Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15
ad art. 285).
Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di
un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi
occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente
pubbliche funzioni (art. 110 cpv. 3 CP).
VII) Valutazione della Corte
47.
I fatti sono stati
parzialmente confermati dall’imputato stesso e nella misura in cui non lo sono,
la Corte non ha motivo di dubitare della fedefacenza delle dichiarazioni del
personale sanitario, così come di quelle del danneggiato ACPR 2 e dell’AP ACPR
1, queste ultime suffragate pure dalle dichiarazioni del testimone __________.
Pacifica – e non contestata – anche la sussunzione in diritto.
In particolare, per quanto concerne il reato di cui all’art. 285
CP, si rileva che il personale sanitario di enti di diritto pubblico – e
quindi, nel caso concreto – gli infermieri della __________ – rientrano nella
casistica dei funzionari protetti da tale norma (cfr. Sentenza della Corte
delle assise criminali 72.2015.131 del 3 novembre 2015; K. Pärli/N. Wantz,
Vermächtnis und amtliche Tätigkeit, in: H. Landolt/I. Bischofberger/B.
Glum-Schneider/P. Breitschmid/C. Fountoulakis, T. Gächter/U. Kieser/T.
Manser/J. Mausbach/P. Mösch Payot/K. Pärli/R. Schwendimann, Plegerecht –
Pflegewissenschaft, p. 6).
VIII) Perizia psichiatrica
48.
IM 1 è stato sottoposto a
perizia psichiatrica mediante incarico conferito il 18 dicembre 2015 al Dr. __________
di __________ (AI 18, Inc. 2015.9844). Il 9 gennaio 2016 il perito giudiziario
ha consegnato il proprio referto (AI 30, Inc. 2015.9844), le cui conclusioni
possono essere così brevemente riassunte, e meglio:
- che il peritando al
momento dei fatti soffriva – secondo il manuale diagnostico DSM-V – di sindrome
schizofrenica con andamento continuo, disturbi correlati all’uso di sostanze e
da dipendenza (alcool, cannabis, cocaina, amfetamine, allucinogeni ed altre
sostanze psicoattive) e presentava altresì tratti del disturbo di personalità
antisociale;
- che tutti i reati indicati
nell’atto d’accusa hanno una relazione con le turbe psichiche diagnosticate e
sono stati compiuti in stato di parziale alterazione delle facoltà mentali;
- che non vi sono motivi
medici per pensare che il peritando abbia mai avuto una ridotta capacità di
comprendere il carattere illecito delle sue azioni, ma al momento di tutti i
fatti la sua capacità di agire era parzialmente scemata;
- che per i reati di
ingiuria del 14 settembre 2014, danneggiamento del 10 ottobre 2015 e furto del
15.
ottobre 2015, la capacità di agire del peritando era scemata di grado medio,
mentre per quanto riguarda il reato di violenza o minaccia contro le autorità e
i funzionari, la sua capacità di agire era scemata di un grado compreso tra
medio e grave, in quanto essa si inserisce più direttamente sul grave disturbo
schizofrenico, accompagnato da diffusi vissuti persecutori non accessibili alla
critica;
- che in assenza di un
percorso educativo e terapeutico di alcuni anni, condotto in una struttura
chiusa e adeguata, che garantisca la continuità della terapia medicamentosa e
dell’astinenza da sostanze, il peritando presenta un fondato rischio di
commettere altri reati;
- che in primis vi è la
certezza che il peritando commetterà reati analoghi a quelli finora compiuti;
considerata poi l’escalation di aggressioni del 2015, il peggioramento
progressivo del funzionamento generale, l’uso di sostanze totalmente fuori
controllo così come la condizione di scacco in cui si trovano i curanti, il
fallimento di qualsiasi opzione terapeutica adottata finora e la paranoia
crescente nel soggetto, vi è un rischio elevato che il peritando compia reati
contro l’integrità della persona ben più gravi di quelli finora compiuti;
- che il peritando è tuttora
affetto dalle turbe psichiche indicate nelle diagnosi formulate;
- che solo un trattamento
stazionario sarebbe idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, perché
consentirebbe di ottenere l’astinenza totale da sostanze tossiche e una cura
continuativa unita ad un percorso educativo;
- che l’unica soluzione
adeguata per questo caso sarebbe quella di procedere ad un collocamento presso
l’istituto di cura Curabilis in Svizzera francese;
- che il peritando non è
pronto e non vuole sottoporsi ad un trattamento stazionario, il quale ciò
nonostante avrebbe possibilità di successo;
- che la contemporanea
espiazione della pena non pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il
successo del trattamento, che in carcere il risultato terapeutico sembra
comunque migliore che fuori e che non appena possibile il peritando dovrebbe
comunque essere collocato nell’istituto di cura Curabilis.
IX) Commisurazione della pena
49.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
50.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,
obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19.
giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
51.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,
vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
52.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2
).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza
di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1
; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
53.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
54.
Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il
giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non
sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),
se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo
esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono
adempiute (c).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della
proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa
ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata
rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).
L’art. 56a CP introduce, per tutto il diritto delle misure, il
principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano
ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno
gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64
CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il
giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla
necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che
l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla
possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba
psichica, il giudice può ordinare
un trattamento stazionario qualora l’autore abbia commesso un crimine o
un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che
in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in
connessione con questa sua turba (b).
In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una
grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il
giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento
ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con
questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al
rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).
Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia
per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.
Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui
agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata
contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione
condizionale o della liberazione condizionale.
Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà
connessa alla misura è computata nella pena.
55.
Nel caso concreto, la colpa
dell’imputato è oggettivamente di gravità medio bassa e ciò in ragione dei beni
giuridici lesi e dell’entità del danno cagionato.
Per contro, la stessa può appare di grado medio dal profilo
soggettivo, ritenuto che l’imputato è pluri-recidivo e che le precedenti
condanne non hanno permesso di trattenerlo dal commettere altri reati.
Egli ha agito per scopo egoistico, anteponendo i propri bisogni ai
diritti delle persone con cui si è trovato confrontato.
La frequenza con cui ha agito mostra un’allarmante propensione a
delinquere.
L’imputato neppure pare aver compreso la gravità dei suoi gesti,
attribuendo puntualmente ad altri fattori il suo comportamento, dando così
l’impressione di neppure volersi assumere appieno le proprie responsabilità.
Nella commisurazione della pena la Corte ha in fine considerato il
concorso tra i reati.
Determinante in concreto risulta tuttavia essere la presenza di
una turba psichica così come messo in rilievo dal perito, il quale ha concluso
una scemata imputabilità di grado medio per i punti da 1 a 3 e di grado
medio-grave per i fatti indicati al punto 5 dell’atto d’accusa.
56.
Tenuto conto di tutto quanto
precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici
lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 7 (sette) mesi, deduzion
fatta del carcere preventivo sofferto.
57.
Per le vie di fatto è stata
comminata una pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 10.00
(dieci) cadauna e per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti una multa
di CHF 100.00 (cento).
Sebbene non si tratti di un caso di applicazione dell’art. 42 cpv.
2.
CP, la lunga serie di precedenti impone di ritenere che unicamente una pena
detentiva effettiva (accompagnata da una misura) è tale da trattenere
l’imputato dal commettere nuovi reati.
La Corte non può che constatare che IM 1 è incapace – a causa
delle patologie riscontrate dal perito e che lo hanno peraltro condotto a
reiterati ricoveri presso strutture psichiatriche – di trattenersi dal
commettere reati ciò che rende oltremodo probabile (se non addirittura certo)
che in assenza di un’adeguata presa a carico l’imputato reiteri il proprio
agire.
Emerge dagli atti che l’imputato commette reati poco tempo dopo
essere tornato alla vita in società e, addirittura, li commette pure durante i
ricoveri nei confronti del personale sanitario chiamato ad occuparsi di lui.
In tale contesto si impone di accompagnare la sanzione con una
misura atta a scongiurare che, ritrovata la libertà, IM 1 ritorni a delinquere
che – soprattutto – gli permetta di essere curato.
Detta misura, come ha avuto modo di indicare il perito, non può
essere costituita da un trattamento ambulatoriale (modalità che già in passato
si è dimostrata insufficiente per contenere l’imputato), ma deve intervenire in
modo stazionario.
In tale contesto, tenuto conto delle indicazioni del perito e
dell’adesione dell’imputato a quanto indicato dal Dr. __________, la misura
adeguata risulta essere il trattamento stazionario, da eseguirsi presso una
struttura idonea ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP.
Al proposito giova osservare che il perito stesso ha indicato
Curabilis come struttura conforme ed idonea per la messa in atto della presa a
carico indicata in perizia, struttura nella quale la Corte auspica che
l’imputato possa essere collocato al più presto.
L’esecuzione della pena detentiva viene quindi sospesa in vista
dell’esecuzione del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, come previsto
dall’art. 57 CP.
X) Richieste di risarcimento
degli accusatori privati
58.
Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in
veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. Tra queste
pretese si annovera la riparazione del torto morale che presuppone, da una
parte, una lesione dei diritti della personalità, quali ad esempio la vita,
l'integrità fisica, psichica o sessuale, dall'altra parte, una particolare
gravità del pregiudizio morale subito.
La riparazione è dovuta se la gravità della lesione lo giustifica
e se questa non sia stata riparata in altro modo (Werro, in: Comentaire romand,
Code des obligations I, ad art. 47-49, n. 6, pag. 332, ad art. 49, n. 2, pag.
343).
L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,
dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita
dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento
di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione
rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,
l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente
quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla
base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il
giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa
subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se
egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze
attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF
6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità, la
comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto
morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica
situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita.
Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle
circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF
6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui
sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince
la causa.
59.
ACPR 2 ha postulato il
risarcimento dei danni alla porta danneggiata, producendo un preventivo della __________
per la riparazione della stessa per un ammontare di complessivi CHF 1'076.75
(allegati 1 e 2 al VI PP 10.11.2015, Inc. 2015.9844).
Tale richiesta, comprovata da giustificativi, è stata
integralmente accolta, e IM 1 è stato condannato al risarcimento a ACPR 2 di
CHF 1'076.75.
60.
Per quanto attiene all’AP ACPR
1, il quale nel suo verbale del 9 febbraio 2015 ha chiesto “i danni
psicologici per quanto accaduto” (allegato 1, Inc. 2014.9106), non
potendosi pretendere che le ingiurie per cui IM 1 è stato condannato abbiano
causato nella vittima una significativa sofferenza, non può essere riconosciuto
alcun torto morale.
XI) Retribuzione del
difensore d’ufficio
61.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.).
Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto
studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e
complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
62.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1, con aggiunta della durata del dibattimento, è stata accettata
così come presentata, venendo quindi approvata per CHF 4’058.30 comprensiva di
onorario, spese e IVA.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo
di CHF 4’058.30 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.
135.
cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 47, 49,
51, 57, 59 cpv. 3, 106, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177, 285 cifra 1 CP;
19a, 19b LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
furto
per avere,
il 15 ottobre 2015, a __________, per procacciarsi un indebito
profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 3 una borsa di
pelle nera, un borsellino marrone, diverse carte di credito, due paia di
occhiali, una chiave dell’albergo e un telefono cellulare Nokia per un valore complessivo
stimato dall’accusatrice privata in CHF 4'070.00 (refurtiva recuperata e
restituita all’accusatrice privata);
1.2
danneggiamento
per avere,
il 10 ottobre 2015, a __________, intenzionalmente danneggiato la
porta d’entrata dell’abitazione di ACPR 2, tirandole dei pugni per cercare di
farsela aprire, per un ammontare di danno complessivo di CHF 1'076.75;
1.3
ingiuria
per avere,
il 14 settembre 2014, a __________, offeso l’onore di ACPR 1,
dicendogli “…vai a prenderlo nel culo handicappato di merda…”;
1.4
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2014 e il 14 dicembre
2014, a __________, __________ e in altre località, senza essere autorizzato,
consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana e cocaina,
nonché il 4 novembre 2015, senza essere autorizzato, detenuto per il suo
consumo personale 3.20 grammi di marijuana;
1.5
ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità i funzionari
per avere,
nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2015 e l’11 dicembre 2015,
a __________, presso la __________, usando violenza e minaccia, impedito a
funzionari di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni,
costringendoli a un tale atto, nonché mentre lo adempivano, commesso vie di
fatto nei loro confronti, e meglio:
1.5.1
la notte tra il 7 e l’8
dicembre 2015, al fine di ottenere dei medicamenti, minacciato l’infermiere di
turno __________ con le frasi “fai attenzione che ti taglio la testa”, “o
fai quello che ti dico io o ti ammazzo”, “non capisci un cazzo dammi la
terapia”;
1.5.2
il 9 dicembre 2015, proferito
frasi ingiuriose nei confronti dell’infermiere di turno __________, commettendo
poi vie di fatto nei suoi confronti, e meglio spintonandolo contro il muro con
il proprio petto;
1.5.3
il 10 dicembre 2015,
minacciato l’infermiera di turno __________ dicendole “vattene” e
puntandole contro una forchetta da una distanza di circa 2 metri;
1.5.4
il 10 dicembre 2015, dopo
averle chiesto di cambiare la frequenza della radio, commesso vie di fatto nei
confronti dell’infermiera di turno __________, afferrandola al collo con una
mano;
1.5.5
il 10 dicembre 2015,
minacciato e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________,
e meglio mettendogli le mani al collo e dicendogli “ti ammazzo”, nonché
prendendolo a spallate fino all’intervento dell’agente di sicurezza;
1.5.6
il 10 dicembre 2015, commesso
vie di fatto nei confronti del medico dr. __________, affondandogli le dita
nella carotide, sopra il pomo d’Adamo;
1.5.7
l’11 dicembre 2015, minacciato
e commesso vie di fatto nei confronti dell’infermiere di turno __________, e
meglio mettendogli una mano al collo, stringendo la presa, mentre gli diceva “ti
ammazzo”;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 7
(sette) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
alla pena pecuniaria di CHF
100.00
(cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10
(dieci) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.3
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
IM 1 è inoltre condannato a
versare a ACPR 2 CHF 1'076.75 a titolo di risarcimento danni.
4.
È ordinato il trattamento
stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP di IM 1. La misura è immediatamente esecutiva.
5.
L’esecuzione della pena
detentiva per IM 1 è sospesa ex art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del
trattamento stazionario.
6.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario CHF 3'382.50
spese CHF 375.20
IVA (8%) CHF 300.60
totale CHF 4'058.30
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 4'058.30 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, Servizio di analisi e prevenzione, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizia fr. 5'975.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 179.55
fr. 7'554.55
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