72.2016.36
Condannato per avere ingannato con astuzia 26 donne, carpendo la loro fiducia e inducendole a prestargli denaro: complessivamente CHF 150'459.15; condannato per avere contratto matrimonio con una stra
22 aprile 2016Italiano112 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2016.36
Lugano,
22 aprile 2016/md
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2,
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
2.09.2015 al 22.01.2016 (142 giorni),
in anticipata espiazione della
pena dal 23.01.2016;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 31/2016 dell’8 marzo 2016 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. truffa per mestiere, in
parte tentata (punto 1.2)
per avere,
per procacciarsi un indebito profitto,
e agendo per mestiere, in considerazione della reiterazione del
suo agire, del tempo dedicatovi e del reddito conseguito,
ingannato con astuzia numerose persone, affermando cose false,
dissimulandone di vere e confermandone subdolamente l’errore, inducendole in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio, per avere,
1.1 nel periodo 2002 - agosto
2015,
in varie località del Cantone Ticino e della Svizzera,
ingannato con astuzia venticinque donne,
alle quali aveva carpito la fiducia iniziando con loro un rapporto
sentimentale o perlomeno di amicizia, nel corso del quale aveva fatto credere
loro, contrariamente al vero, di essere una persona professionalmente
impegnata, affidabile e con buone risorse finanziarie, quantomeno dipendenti da
un’importante e imminente divisione ereditaria,
inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente
almeno CHF 150'000.00),
facendo credere loro, contrariamente al vero,
che la richiesta dipendeva da situazioni impreviste e urgenti e
dalla contemporanea accidentale mancanza di liquidità,
nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di restituire
il denaro a breve,
e meglio, per avere, con le modalità sopra descritte, ottenuto da:
1.1.1 ACPR 1, CHF 18'000.00, nel
periodo 2002 - inizio 2003 (ACP),
1.1.2 ACPR 2, CHF 15'000.00, nel
periodo settembre 2004 - marzo 2005 (ACP),
1.1.3 ACPR 3, CHF 300.00, nel corso
del 2007 (ACP),
1.1.4 ACPR 4, CHF 200.00, nel corso
del 2007 (ACP),
1.1.5 ACPR 5, CHF 3'300.00, nel
periodo agosto 2007 - marzo 2008 (ACP),
1.1.6 ACPR 6, CHF 4'500.00, nel
periodo agosto - dicembre 2008 (ACP),
1.1.7 __________, almeno CHF 300.00,
nel corso del 2009 (non ACP),
1.1.8 ACPR 7, CHF 7'587.80, nel
periodo inverno 2009 - settembre 2010 (ACP),
1.1.9 ACPR 8, CHF 1'851.50, nel
corso del 2010 (ACP),
1.1.10 ACPR 9, CHF 10'000.00, nel
corso del 2010 (ACP),
1.1.11 ACPR 10, CHF 7'000.00, nel
periodo giugno - settembre 2011 (ACP),
1.1.12 ACPR 11, CHF 5'800.00, nel
periodo febbraio - aprile 2011 (ACP),
1.1.13 ACPR 12, CHF 900.00, nel corso
dei primi mesi del 2011 (ACP),
1.1.14 __________, CHF 1'000.00, nel
corso del 2011 (non ACP),
1.1.15 __________, CHF 600.00, nel
corso del 2012 (non ACP),
1.1.16 ACPR 13, CHF 2'540.00, nel mese
di maggio 2012 (ACP),
1.1.17 __________, CHF 160.00 (importo
interamente restituito), nel corso del 2013 (non ACP),
1.1.18 ACPR 14, CHF 580.00, nei primi
mesi del 2013 (ACP),
1.1.19 __________, CHF 300.00, nel
corso del 2013 (non ACP),
1.1.20 ACPR 15, CHF 139.85, nel mese
di dicembre 2013 (ACP),
1.1.21 ACPR 16, CHF 2'500.00 (di cui
CHF 500.00 restituiti nel settembre 2014), nel periodo gennaio - agosto 2014
(ACP),
1.1.22 __________, CHF 800.00 (importo
interamente restituito), nel periodo agosto - novembre 2014 (non ACP),
1.1.23 ACPR 17, CHF 2'200.00,
nell’ottobre 2014 (ACP),
1.1.24 U__________,
almeno CHF 200.00 (importo asseritamente restituito), nel corso del 2014 (non
ACP),
1.1.25 ACPR 18, CHF 64'700.00, nel
periodo novembre 2014 - agosto 2015 (ACP);
1.2 nel giugno 2015,
__________ e in altre imprecisate località del Cantone, con le
modalità descritte al punto 1.1 del presente atto d’accusa,
tentato di farsi consegnare da __________ l’importo di CHF 4'000.00,
non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna;
1.3 nel settembre 2011,
a __________ e __________,
ingannato l’Ufficio __________, che gli erogava una prestazione
assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a lavorare per la ditta __________
SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva già percepito un reddito di
CHF 1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo così che il menzionato
Ufficio non gli deducesse quest’importo dalla prestazione assistenziale del
mese di settembre 2011, versandogli dunque CHF 1'956.25 non dovutigli;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CP, richiamato l’art.
22 CP
2. inganno nei confronti
delle autorità
per avere,
il 20 gennaio 2009,
a __________,
contratto matrimonio con una straniera nell'intento di eludere le
disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in
Svizzera e per procurarsi un indebito arricchimento,
e meglio per avere,
dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato la di
lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse ottenere
un permesso di dimora in Svizzera;
reato previsto: dall’art. 118 cpv. 2 e 3 LStranieri
3. guida nonostante la
revoca della licenza
per avere,
in Ticino e in altri Cantoni,
nei periodi 2 dicembre 2010 - 15 settembre 2011 e 6 giugno 2014 -
1 settembre 2015,
e dunque, complessivamente, per oltre 24 mesi,
nonostante la licenza di condurre gli fosse stata ritirata a tempo
indeterminato con decisione 1 dicembre 2010 e, dopo una riammissione
provvisoria alla guida, nuovamente con decisione 5 giugno 2014,
continuato a condurre veicoli a motore come se disponesse ancora
della licenza di condurre;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. b LCS (art. 95
cifra 2 LCS fino al 31.12.2011)
4. coazione
per avere costretto delle persone a fare, omettere o tollerare un
atto, usando contro di loro minaccia di grave danno,
e in particolare,
4.1 a partire dal 2011 e fino
all’agosto 2013,
a __________ e in altre località del Cantone,
costretto in più occasioni __________ e la di lei madre __________
a consegnargli un’imprecisata somma di denaro,
minacciandole di fare revocare il permesso di dimora di __________,
con la quale aveva contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni
in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando
alle preposte __________ che la “moglie” non viveva più con lui;
4.2 il 29 agosto 2015,
a __________,
impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova
compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,
minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro, __________
SA, e in particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati
con la __________;
reato previsto: dall’art. 181 CP
5. frode nel pignoramento
per avere,
il 24 settembre 2014,
a __________,
in occasione di un verbale di pignoramento svolto presso l’Ufficio
di esecuzione di __________,
occultato valori patrimoniali in danno dei suoi creditori,
e meglio,
per avere dichiarato al preposto funzionario del menzionato
Ufficio di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà vantava un
credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre
CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014),
ritenuto che successivamente sono stati emanati nei suoi confronti
degli attestati di carenza beni;
reato previsto: dall’art. 163 CP
6. ingiuria
per avere,
inviando dei messaggi scritti tramite internet, offeso l’onore di
due persone,
e meglio,
6.1 in data 20 dicembre 2014,
da ignota località,
scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza” “cessa”, “morta
di cazzo” e “ignorante come una capra”;
6.2 in data 18 giugno 2015,
da ignota località,
scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”, “cretina”,
“merda sei e merda rimani… crepa merosa”;
reato previsto: dall’art. 177 CP
7. infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
in data 8 febbraio 2015,
a ________,
alla guida del veicolo Ford targato __________,
superato di 13 km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite
di velocità (50 km/h);
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 1 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e art. 22
cpv. 1 OSS
8. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
in alcune occasioni,
a partire dal giugno 2013,
acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e quindi consumato
personalmente, in varie località del Cantone, alcuni grammi di cocaina,
nonché per avere,
nello stesso periodo,
fumato occasionalmente della marijuana;
reato previsto: dall’art. 19a LStup
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35
alle ore 16:22.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone le
seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il
titolo del punto 3 è modificato in “guida senza autorizzazione”;
- il
punto 6 è modificato nel senso che l’ingiuria è ripetuta;
- il
punto 8 è modificato nel senso che il quantitativo di cocaina che avrebbe
consumato l’imputato è precisato in circa 10 grammi, come risulta dalle
dichiarazioni dell’imputato (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016,
p. 22, AI 118).
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti contestati a IM 1 sono
molti e coprono un periodo di tempo particolarmente lungo. I fatti sono stati
sviscerati nell’ambito dell’inchiesta e sono stati interamente ammessi
dall’imputato. A questo proposito rinvia al verbale d’interrogatorio finale
dell’imputato (AI 118). Egli ha confermato le sue responsabilità anche in corso
d’inchiesta, fatta eccezione per due punti, sui quali è parso fare un passo
indietro, ovvero la questione della truffa e quella della coazione ai danni di
moglie e suocera.
Per la truffa per mestiere il PP ribadisce che l’imputato ha
ammesso il suo inganno a danno delle donne, ha ammesso che si presentava per
quello che non era, che creava l’impressione di essere una persona benestante e
affidabile, impegnatissima dal profilo lavorativo. I verbali di tutte le vittime
sono sostanzialmente identici. IM 1 approccia le donne su internet, da subito
spiega chi è, fornendo una descrizione accattivante, affermando di essere una
persona solida, super impegnata professionalmente, spacciandosi per ingegnere,
architetto, direttore dei lavori, fa capire di avere un’ottima situazione
finanziaria, derivante soprattutto da imminenti aspettative ereditarie.
Partendo da questa immagine di sé riesce ad ottenere l’interesse di numerose
donne e poi, con una miriade di attenzioni, con un comportamento estremamente
apprezzato dalle donne con cui interagisce, riesce a suscitare il loro
interesse, ottenere un incontro e cominciare una relazione sentimentale.
L’imputato ha riconosciuto che approfittando di questa immagine di sé, del
fatto che le persone erano convinte che fosse solvibile, ha chiesto del denaro
alle donne, mentendo sulle circostanze per cui lo chiedeva, affermando
trattarsi di necessità immediate, convincendole a dargli il denaro senza alcun
timore, convinte che l’avrebbero riavuto da lì a poco.
IM 1 ha agito sistematicamente sull’arco di oltre 10 anni, per
procacciarsi un reddito costante e dedicandosi a questa attività in modo
estremamente intenso, e ne sono testimoni le decine di migliaia di contatti
telefonici agli atti, che danno atto di un’attività frenetica e continua.
L’imputato si è procacciato un reddito costante che gli permetteva di accedere
a quelle spese che riteneva di dover avere. Il metodo da lui sviluppato era
collaudato ed efficace. L’astuzia dell’inganno non può minimamente essere messa
in discussione, proprio per il fatto che ha sempre funzionato.
A mente dell’accusa, si tratta di un caso scolastico di truffa. Vi
è la costruzione di un castello di menzogne all’interno di un intenso rapporto
di fiducia, per poi, sfruttando questo inganno, farsi dare del denaro da
persone convinte della restituzione, perché veniva loro anche detto, denaro che
queste persone non avrebbero mai consegnato se fossero state al corrente della
reale situazione economica dell’imputato e del fatto che non sarebbero loro mai
stati restituiti i soldi.
Per quanto riguarda l’inganno nei confronti delle autorità, rileva
che IM 1 non ha agito per aiutare una persona disperata, ma unicamente a scopo
di lucro. L’unico suo motore era il denaro.
Quanto alla coazione ai danni di moglie e suocera, rileva che IM 1
sa che il contratto relativo ai CHF 13'500.00 con la moglie è fasullo, ma
moralmente, secondo lui, i soldi gli sono dovuti. Come ammette l’imputato nel
corso dell’ultimo verbale d’interrogatorio, egli ha accettato per tanto tempo
che i pagamenti andassero per la lunga, siccome sapeva di avere la leva del
permesso. Senonché, quando ci si è avvicinati alla scadenza dei 5 anni, le
pressioni sono diventate maggiori e lui ha chiaramente detto alle donne che se
non gli fossero stati dati i soldi avrebbe fatto togliere il permesso alla
moglie. Quando IM 1 ha finalmente denunciato che il matrimonio non c’era più,
non lo ha fatto in una maniera per lui lesiva, ma in un modo che avrebbe avuto
quale unica conseguenza quella di togliere il permesso alla moglie, lasciando
lui impunito; egli ha infatti inizialmente affermato che era innamorato della
donna, ma era stato sfruttato e abbandonato, per poi ammettere solo in seguito,
a fronte dell’evidenza, che si trattava unicamente di un rapporto commerciale.
Non sussistono quindi dubbi, a mente dell’accusa, neppure su
questa imputazione: pacifico che minacciare la donna e sua madre di farla
cacciare dalla Svizzera rappresenta una minaccia di un grave danno, minaccia
che ha sortito l’effetto di indurle a fare qualcosa che non volevano fare,
ovvero dargli dei soldi.
Posto che l’imputazione è quella di coazione, e non di estorsione,
il fatto che secondo l’imputato i soldi gli fossero dovuti, non cambia nulla e
il reato è comunque adempiuto.
Quanto alla commisurazione della pena, il PP rileva che la colpa
dell’imputato è grave, perché IM 1 è nato privilegiato, da una buona famiglia,
con buone risorse economiche, aveva un lavoro. Eppure ciò che è successo dopo
la divisione dell’eredità del padre ha dimostrato la fragilità della persona e
del carattere dell’imputato. L’impresa è fallita nel giro di pochi anni e non
vi è alcuna prova che ciò sia dovuto alla situazione pregressa della stessa.
L’imputato ha cominciato a commettere reati penali; vi sono 11 decreti d’accusa
dal 2001 al 2013 e in questo tempo egli ha accumulato CHF 450'000.00 di debiti.
L’assistenza evidentemente non bastava a IM 1, aveva bisogno di più, perché
aveva vizi costosi, come la frequentazione di prostitute e l’uso di droga.
IM 1 ha ingannato e maltrattato 25 persone, principalmente dal
lato emotivo, ma in alcuni casi anche dal lato fisico. In alcuni casi lo ha
fatto dimostrando un totale disprezzo per l’esistenza altrui. Emblematico a questo
proposito il caso di ACPR 18, la quale era innamorata di lui, gli ha dato tutti
Fatti
i suoi risparmi, ha venduto i suoi gioielli e ha fatto debiti con istituti di
credito. In verità l’imputato per lei non provava nulla. Egli non provava
nemmeno attrazione fisica per questa donna. In un anno di relazione
emotivamente intensa, anche se a distanza, non ha avuto neanche un rapporto
sessuale con questa donna, rapporti sessuali che la donna desiderava, che per
la loro mancanza la facevano soffrire, ma che forte del suo amore comunque
decideva di aspettare, perché lui le garantiva di amarla.
La gravità della colpa dell’imputato non risiede quindi unicamente
nel fatto che le donne non riceveranno mai più i loro soldi, ma anche nel danno
psicologico, e questo in particolare per quanto riguarda ACPR 18, la quale ha
scoperto cosa rappresentava veramente per IM 1 da un agente di Polizia. A
questo proposito il PP dà parziale lettura del verbale di Polizia di ACPR 18,
il quale dà atto della sua sofferenza, sottolineando che quando ha capito che
non vi era più nulla da prendere da questa donna, IM 1 con un SMS l’ha
lasciata. E quando quest’ultima vuole contattare la sua nuova compagna per
avvisarla della loro relazione, l’imputato non ha nulla di meglio da fare che
compiere un’altra coazione.
Grave, la colpa di IM 1, anche con riferimento alle altre
imputazioni, segnatamente la guida senza patente. IM 1 è stato sospeso dalla
guida, ma non ha riconosciuto la legittimità di questa misura e ha continuato a
guidare come se nulla fosse. Egli non solo ha continuato a guidare, ma ha pure
commesso numerose infrazioni di superamento della velocità.
Questo stesso disprezzo per l’autorità lo rivediamo anche nel
sottrarsi alle richieste di pagamento dei suoi creditori, mentendo al cursore
in occasione del verbale di pignoramento, nella truffa all’assistenza sociale,
nel falso matrimonio.
In ultimo, l’accusa rileva che la collaborazione non è mai stata
spontanea: IM 1 ha smesso di negare solo di fronte all’evidenza delle
risultanze istruttorie ed ha riprovato in qualche modo a negare anche in aula.
Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 4 (quattro) mesi e la condanna a risarcire gli AP per le cifre da
loro richieste, salvo rinvio al foro civile per gli importi contestati
dall’imputato.
Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di infliggere una
pena che rimanga nei 3 anni, rileva che la prognosi per l’imputato è negativa.
Dopo la morte del padre e soprattutto da quando è entrato in assistenza nel
2008, l’imputato è sprofondato sempre più in basso, commettendo una lunga serie
di reati. IM 1 ha ingannato persone per farsi dare dei soldi, ha ingannato lo
Stato e i suoi funzionari. Egli ha vissuto di espedienti per anni, ogni tanto
ha trovato qualche lavoro, che però non è mai durato a lungo, perché
probabilmente non vi era una vera intenzione di riprendere per quella strada, e
nel resto del periodo ha vissuto della disoccupazione e poi dell’aiuto sociale,
andando a colmare quello che desiderava delinquendo. L’imputato ha fatto della
truffa e dell’inganno la sua attività quotidiana, è diventato un pericolo
sociale, ciò che è stato riconosciuto anche dal GPC nelle decisioni di conferma
e proroga dell’arresto e di carcerazione di sicurezza. Considerata la sua
situazione personale attuale ed in particolare la sua disastrosa situazione
finanziaria, vi è un’altissima probabilità che, tornando a piede libero, ricada
negli stessi reati, perché non c’è una vera alternativa. L’imputato non ha un
lavoro e non si può credere che dopo tutti questi anni di questa vita
all’improvviso non ricada nel crimine. Il rilascio dell’imputato deve quindi
essere preceduto da un serio lavoro sulla persona, che dovrà essere compiuto
durante il periodo che passerà in carcere per scontare la pena. L’incentivo
della liberazione condizionale dopo i 2/3 della pena è la migliore garanzia che
si possa avere del fatto che IM 1 effettuerà questo lavoro.
Il PP conclude quindi chiedendo che, anche in caso di pena
compresa entro il limite dei 3 anni, la medesima non sia posta al beneficio
della sospensione condizionale;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata sottolinea che IM 1 oggi è una persona totalmente
cambiata, decisa a riparare tutto l’errore che con il suo agire ha causato.
L’imputato ha sempre lavorato duramente con il padre nella ditta di famiglia,
fin da quando era un ragazzino. La figura paterna ha un’influenza cruciale
sulla vita di IM 1; il padre è un uomo duro, un imprenditore, un uomo di
vecchio stampo, gran lavoratore, ma con pochi gesti affettuosi nei confronti
del figlio. Anche se la ditta in cui lavora è del padre, IM 1 si occupa
esclusivamente di questioni tecniche, mai gestionali. Nel _____ accade un evento
traumatico, il padre muore __________.
Improvvisamente IM 1 si
ritrova solo a dover gestire l’impresa di famiglia. Questi accadimenti sono
l’inizio di un vero e proprio calvario. Le responsabilità per IM 1 erano troppo
importanti, egli non aveva le conoscenze e le capacità per dirigere un’azienda
e non era a conoscenza della situazione debitoria della società. È quindi
costretto a chiudere per fallimento nel giro di pochi anni. IM 1 era quindi
convinto che la divisione ereditaria andasse rivista e che gli spettassero
ancora dei soldi. Egli ha compreso come stavano realmente le cose solo tanto
tempo dopo l’arresto. IM 1 ha cominciato a svolgere diversi lavori, ma la
realtà dei fatti era dura e così si è creato una vita immaginaria, cominciando
a mentire sulla sua situazione economica. Il motivo delle bugie non era però
quello di farsi dare del denaro, ma quello di mostrarsi agli occhi delle donne
che corteggiava migliore di quello che era. Mentire per IM 1 era diventata la
regola e lui ha cominciato a vivere quella vita che si era costruito nel suo
immaginario. Ha finito per convincersi che tutto fosse vero, che quella vita
era la sua vita reale.
La difesa rileva che il reato di truffa per mestiere non è
contestato. Tuttavia, non corrisponde al vero che IM 1 ha cercato le donne con
l’intento di farsi dare dei soldi. Le numerose conversazioni sono la prova che
egli non era unicamente alla ricerca di denaro, ma alla ricerca disperata di
una compagna, di una relazione sentimentale stabile, di affetto e attenzioni,
quelle che non aveva avuto durante l’infanzia. Il suo primo intento era
unicamente questo. Non vi era in alcun modo un’intenzione di truffare le donne
sin dall’inizio. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di truffa per
tre casi: ACPR 15, la donna delle pulizie, la quale non ha nulla a che vedere
con le circostanze dell’AA, __________ e __________, le quali non hanno voluto
essere sentite a verbale, motivo per cui le circostanze non sono comprovate.
A mente della difesa, nel momento in cui agiva IM 1 non aveva
consapevolezza di quello che stava accadendo, le continue bugie lo hanno
portato a convincersi lui stesso di quello che diceva. Egli era convinto di
riuscire a restituire i suoi debiti e non ha quindi agito con dolo diretto.
Oltre a ciò, l’inganno non può neppure essere considerato particolarmente
astuto. La difesa ha deciso di non analizzare in ogni singolo caso la
sussistenza dell’inganno astuto, e questo perché IM 1 riconosce quanto fatto,
attitudine di cui andrà tenuto conto nella commisurazione della pena.
La difesa contesta l’aggravante del mestiere, sottolineando che
sino al 2014 l’imputato ha percepito un reddito con certa regolarità, e dedotto
il caso ACPR 18 non si trattava di importi importanti.
Contestato è inoltre il reato di coazione di cui al punto 4.1
dell’AA. La minaccia di segnalare il falso matrimonio alle autorità era
determinata dal fatto che IM 1 era esasperato dalla situazione e voleva
uscirne, ciò che ha dichiarato anche in occasione dell’ultimo verbale
d’inchiesta, di cui la difesa dà parziale lettura (Ai 118, p. 16). Le vittime,
inoltre, non avevano paura. Basti pensare che prima che prendesse avvio
l’inchiesta la moglie ha introdotto una procedura di divorzio dove raccontava
del grande amore finito e chiedeva un mantenimento mensile, oltre alla
suddivisione del secondo pilastro. Questo non è atteggiamento di chi ha paura. IM
1, inoltre, non ha ricevuto il denaro, motivo per cui ci troviamo al massimo
nella forma del tentativo.
La difesa contesta poi l’ingiuria di cui al punto 6.2 dell’AA,
rilevando che IM 1 è stato provocato nella discussione.
A questo proposito, la difesa rileva che va tenuto conto delle
modalità con cui IM 1 ha delinquito. L’inganno è al limite dell’astuto. Già
solo per questo motivo la pena richiesta dal PP deve essere sensibilmente
ridotta. IM 1 è pentito e ha riconosciuto gran parte delle richieste delle AP,
anche se alcune non erano sufficientemente comprovate, ed è disponibile a
risarcirle non appena potrà farlo. Egli ha dimostrato la più ampia
collaborazione, ammettendo ogni addebito sin dal suo primo verbale. Bisogna
inoltre tenere conto del lungo periodo di carcerazione già sofferta. La difesa
chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, in via principale che non
superi i 2 (due) anni, in via subordinata che non superi in nessun caso i 3
(tre) anni.
In entrambi i casi la pena dovrà essere posta a beneficio della
sospensione condizionale, se inferiore a 2 anni interamente, se superiore
parzialmente, con periodo da espiare che non superi la carcerazione già
sofferta. La prognosi non è negativa, i precedenti dell’imputato non essendo
tali da poter giungere a questa conclusione. IM 1 in detenzione ha avuto tempo
di riflettere sulla sua vita, in carcere ha lavorato e si è sempre comportato bene,
ora è pronto a ricominciare e chiede che gli venga data questa possibilità. Non
appena uscito dal carcere cercherà un lavoro ed è fondamentale che questo possa
avvenire il prima possibile.
La difesa conclude chiedendo che il suo assistito venga scarcerato
in data odierna.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. Per le correzioni dell’atto
d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento osservando che le parti hanno
aderito alla proposta di modificare il titolo del punto 3 in “guida senza
autorizzazione”.
Con l’accordo delle parti, il punto 6 è stato modificato nel senso
che l’ingiuria è ripetuta.
Le parti hanno in fine acconsentito a che il punto 8 venisse
modificato nel senso che il quantitativo di cocaina che avrebbe consumato
l’imputato è di circa 10 grammi, come risulta dalle sue dichiarazioni (VI PG
18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016, p. 22, AI 118).
II) Vita e precedenti
penali dell’imputato
Considerandi
2.
IM 1 è nato a __________,
figlio di __________.
…omissis…
Malgrado si sia sempre spacciato per __________, fornendo pure
curriculum vitae indicanti un periodo di formazione presso la Scuola __________
dal __________ al __________, in sede d’inchiesta è emerso che il prevenuto si
era sì iscritto a detta scuola, abbandonandola tuttavia nel corso del primo
anno senza conseguire alcun diploma.
Nel __________ è venuto a mancare improvvisamente a seguito di __________.
La comunione ereditaria, composta da __________, ha quindi disposto di dividere
l'eredità, __________ ricevendo __________, mentre IM 1 la società del padre e
tutta la liquidità di famiglia (di cui non è dato sapere l'importo).
Tempo __________ e l’impresa è fallita, ritrovandosi quindi
l’imputato senza lavoro.
Da quel momento, IM 1 ha lavorato per varie società. In base ai
dati forniti dall'AVS e dalle dichiarazioni dell'imputato, è stato possibile
riassumere i seguenti periodi lavorativi:
Dal __________ al __________ ha lavorato presso la ditta di
famiglia, dapprima come __________ poi come __________ e dal __________ a capo
della ditta.
Nel 1999 ha lavorato presso una società di __________, la __________
a __________, per un breve periodo in cui si è occupato, tra le altre cose, di
reperire clienti per stipulare assicurazioni malattia, auto, ecc.
Dal __________ 2001 al __________ 2002 ha lavorato presso la
società __________ SA in cui si è occupato di __________, venendo poi
licenziato.
Dal __________ 2002 al __________ 2003 per la società __________
SA si è occupato della __________.
Da __________ al __________ 2003 ha lavorato per la __________ SA
di __________ come __________.
Dal __________ 2003 a __________ 2004 ha percepito la
disoccupazione.
Dal __________ 2004 al __________ 2005 si è occupato della vendita
di immobili presso l'Immobiliare __________.
Dal __________ 2005 al __________ 2005 ha lavorato per la __________
quale __________.
Dal __________ 2005 al __________ 2006 ha percepito nuovamente la
disoccupazione, fatta eccezione per il mese di __________, quando ha lavorato
per __________ SA.
Nel __________ 2007 ha lavorato per una società, la __________,
che si occupa __________.
Nel __________ 2007 ha lavorato per __________, __________ da cui
è stato assunto quale __________.
Da __________ 2007 ha lavorato per la __________ SA a __________
quale __________; da questa società è stato licenziato poiché non si è
presentato al lavoro per oltre un mese.
Da __________ 2008 a __________ 2013 è stato al beneficio della
pubblica assistenza, percependo aiuti per circa CHF 140'000.00.
Dal __________ al __________ 2012 ha lavorato per la società __________
SA in qualità di __________.
Da __________ al __________ 2011, sempre __________, ha svolto la
sua attività per la società __________ SA.
Nel __________ 2013 è stato assunto con la medesima funzione da __________
SA con un contratto annuale quale sostituto.
Nel __________ 2014, in fine, è stato assunto quale __________ dalla
società __________ SA, da cui è stato licenziato il __________ 2014.
Da quel momento, IM 1 non ha più lavorato, beneficiando della
disoccupazione e della pubblica assistenza.
3.
Nel __________ ha iniziato
una relazione con __________, con cui si è sposato nel __________, e da cui ha
divorziato __________ anni dopo.
Dalla loro unione nel __________ è nata __________, che dopo il
divorzio ha sempre vissuto con la madre.
Come riferito dall’ex moglie e riconosciuto dall'imputato, fatta
eccezione per i primi 3 mesi dopo il divorzio, l’imputato non ha mai provveduto
al mantenimento della figlia.
Nel __________ IM 1 ha contratto nuovamente matrimonio, questa
volta con la cittadina __________, circostanza di cui si dirà meglio in
seguito.
Attualmente sarebbe legato sentimentalmente ad __________, donna
conosciuta su Facebook nel corso dello scorso anno e con la quale avrebbe una
relazione dall’11 giugno 2015 (cfr. rapporto d’inchiesta, p. 14-16, AI 108;
rapporto di arresto provvisorio, AI 24; VI PG IM 1 02.09.2015, p. 24, AI 1; VI
PP IM 1 03.09.2015, p. 2, AI 25; VI PP IM 1 15.12.2015, p. 7-9, AI 97).
4.
Stando alle dichiarazioni
di IM 1, con il fallimento della società di famiglia, nel __________, sarebbero
iniziati i suoi problemi finanziari (VI PG IM 1 02.09.2015, p. 24, AI 1).
Dall’interrogatorio dell’ex moglie __________ si evince che la stessa
nel __________ ha scoperto che l’allora marito, falsificando la sua firma, le
aveva creato un debito presso __________ per un importo di CHF 25'000.00 (VI PG
11.12
, AI 96). Interrogato al proposito, l’imputato ha asserito di non
ricordare questa circostanza, non potendola comunque smentire (rapporto
d’inchiesta, p. 20, AI 108).
Dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici Esecuzione e
Fallimenti cantonali è emerso che nei confronti di IM 1 vi sono esecuzioni e
atti di carenza beni per un totale complessivo di CHF 447'438.55 (rapporto
d’inchiesta, p. 16, AI 108).
L’imputato è stato più volte sfrattato dagli appartamenti che
occupava e non provvede, così come non lo ha fatto in passato, al pagamento di
Cassa Malati, imposte, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17, AI 108).
5.
IM 1 non è sconosciuto alla
giustizia elvetica.
La prima condanna risale al 16 luglio 2001, quando l’imputato è
stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena detentiva
di 3 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per
appropriazione indebita e soppressione di documenti, reati commessi a danno di __________.
Nel corso dei seguenti anni, IM 1 è poi stato oggetto di diversi
procedimenti penali in Ticino, sfociati in altrettanti decreti d’accusa.
Il 18 agosto 2004, l’imputato è stato condannato alla pena
detentiva di 15 giorni sospesi per un periodo di prova di 2 anni per
appropriazione indebita, infrazione e contravvenzione alla LStup.
Con decreti d’accusa del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007 e del
22.
ottobre 2007 gli sono state inflitte multe di CHF 200.00, rispettivamente
CHF 100.00 e ancora CHF 100.00 per il reato di contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico.
IM 1 è tornato nuovamente a delinquere nel 2008, commettendo i reati
di falsità in documenti, furto e truffa e venendo condannato, con decreto
d’accusa del 28 maggio 2008, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a
CHF 30.00 cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni,
mentre l’8 giugno 2009 risulta a suo carico una condanna alla pena pecuniaria
di 90 aliquote giornaliere a CHF 130.00 cadauna, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3 anni, per avere trascurato gli obblighi di
mantenimento nei confronti della figlia __________.
Risulta poi una multa di CHF 200.00 il 10 febbraio 2010 per
contravvenzione alla LStup.
Nel 2007 e nel 2014 il prevenuto ha interessato pure la giustizia
di altri Cantoni, venendo condannato, l’8 novembre 2007, dai Juges
d’instruction Fribourg alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere a CHF
60.00
cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per
titolo di infrazione grave alle norme della circolazione, e il 10 marzo 2014,
dal Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, alla pena pecuniaria
di 20 aliquote giornaliere a CHF 50.00 per infrazione grave alle norme della
circolazione (ECG CH, doc. TPC 3; rapporto d’inchiesta, p. 16, AI 108).
Oltre a ciò, IM 1 è stato oggetto di diverse multe amministrative
legate alla circolazione stradale, e meglio il 25 novembre 2014, il 12 dicembre
2014, il 26 dicembre 2014, l’8 febbraio 2015 e il 28 giugno 2015 per
superamento della velocità e il 20 marzo 2015 per parcheggio abusivo (AI 97, p.
5).
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
6.
Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 è stato aperto nel mese di dicembre 2014 a seguito della
denuncia sporta da ACPR 17, la quale, assunta a verbale d’interrogatorio il 26
marzo 2015, ha riferito di essere stata vittima di un raggiro da parte
dell’imputato:
"
Ho un profilo facebook con il nome __________. Un giorno ho
ricevuto un messaggio privato da IM 1, persona che io non conoscevo, che mi
diceva "sei simpatica", credo fosse inizio settembre 2014.
Siamo diventati dapprima amici su facebook ed abbiamo iniziato un
po' a conversare. Lui diceva di vivere a __________, che aveva una casa ma non
ho capito bene dove, di professione di essere ingegnere, e che lavorava sia da __________
a __________ ma che avrebbe anche lavorato per __________ a __________. Diceva
di essere divorziato, di avere una figlia di circa 20 anni, di avere un
fratello che
vive a __________ di nome __________ e di occuparsi di sua madre
che invece vive in Ticino. Diceva che la mamma non stava bene, aveva problemi
di salute dovuti all'età.
Col tempo è nata un'amicizia ed abbiamo deciso di incontrarci una
prima volta.
Era verso la metà di settembre se mi ricordo bene, e ci siamo
visti una sera al Bar __________ di __________. Eravamo solo noi due, abbiamo
bevuto qualcosa insieme, abbiamo parlato un po' per conoscerci e poi ognuno è
tornato a casa sua. Mi aveva fatto una buona impressione, era un tipo simpatico
anche se un po' strano. Nel senso che si guardava in giro con diffidenza e poi
mi è sembrato strano che non avesse parcheggiato l'auto davanti al bar, dove
c'erano numerosi parcheggi, ma l'aveva lasciata distante. (…)
Abbiamo continuato a sentirci via telefono, perché nel frattempo
ci eravamo scambiati il numero di cellulare. Ci scrivevamo numerosi sms durante
la giornata e poi sia la mattina che la sera ci sentivamo al telefono. Premetto
che non abbiamo mai avuto nessun approccio fisico malgrado c'era un feeling e
ci si sentiva con frequenza ed era in atto un corteggiamento, uno sviluppo di
un'amicizia...
Dopo poco tempo decidiamo di vederci nuovamente, ci siamo
incontrati di nuovo al bar __________ di __________, una sera in settimana. Lui
diceva di non stare tanto bene, di avere una gastrite. Anche quella sera ognuno
è poi tornato a casa sua e non è successo niente.
Passavano dei giorni in cui ci sentivamo spesso a giorni in cui
non ci si sentiva per nulla.
Dopo un po' di tempo che non ci vedevamo ci siamo risentiti ed
abbiamo deciso di uscire di nuovo, durante una telefonata mi disse che però lui
aveva un problema, aveva un conto in comune, di una comunione ereditaria con
sua madre e lei aveva fatto un prelievo di 3000 CHF per pagamenti e lui in quel
momento era rimasto senza soldi, era un caso eccezionale, ma si trovava in
difficoltà. Sembrava vergognarsi di questa situazione, e sempre al telefono io
gli ho detto che se voleva 200 CHF glieli potevo prestare, da parte mia
pensavo, essendo lui ingegnere, me li avrebbe ridati senza problemi. Infatti
aveva vantato pure di ricevere salari per 10'000 CHF, di avere una seconda casa
in __________ e quindi mi aveva comunque dato l'impressione di non aver
problemi finanziari. Quando gli dissi che potevo dargli i soldi lui mi disse
che non avrebbe potuto accettare, abbiamo deciso comunque di vederci la sera
stessa, sempre al __________ di __________, era sempre lui che sceglieva questo
bar perché non gli andava di frequentare altri posti. (…)
Quella sera gli ho prestato 200 CHF, sono sicura della cifra, Ii
avevo già a disposizione non li ho prelevati apposta. Non abbiamo fatto nessuna
ricevuta, glieli ho dati sulla fiducia, lui disse che in breve tempo me li
avrebbe ridati, diceva che stava attendendo un versamento da suo fratello, che
avrebbe presto ricevuto dalla comunione ereditaria circa 160'000 CHF. lo ero
tranquilla, non avevo alcun dubbio che mi avrebbe reso i miei soldi. Il
rapporto tra noi era sempre buono e con lui passavo dei bei momenti. (…)
Abbiamo continuato a sentirci via sms e via chiamate, mi diceva
che era in difficoltà perché suo fratello non gli aveva ancora versato il
dovuto e non sapeva come fare perché nel frattempo i miel 200 CHF erano finiti.
Mai avrei pensato che quel che mi diceva fossero bugle, mi fidavo cecamente di
quanto mi stava dicendo, credevo realmente fosse in difficoltà ed ho deciso di
aiutarlo di nuovo. Ci siamo incontrati davanti al Bar __________, non mi
ricordo se abbiamo prima bevuto qualcosa oppure
no, ma poi per potergli prestare il denaro avevo bisogno di prelevarlo e quindi
insieme e siamo andati fino al bancomat della __________ in __________ a __________.
(…) Preciso che anche in questo caso avevo notato che lui non parcheggiava
davanti al bar, ma l'auto la teneva sempre in zona un po' nascosta e lo vedevo
sempre quando andava via.
Quella sera ho prelevato 700 CHF che gli ho consegnato (…). I
soldi glieli ho dati subito dopo averli prelevati, senza nessuna ricevuta, come
ho già detto io in IM 1 avevo totale fiducia, non avevo nessun dubbio sul fatto
che lui non mi avrebbe ridato il denaro. Mi ringraziava per l'aiuto che gli davo
e di nuovo mi disse che presto me li avrebbe ridati, era questione di poco
tempo ed avrebbe ricevuto il famoso versamento del fratello. Non ho avuto alcun
dubbio sulle sue parole. La nostra amicizia proseguiva e pure il suo
corteggiamento. (…)
Dopo un due settimane che non ci si vedeva mi chiese se ci saremmo
visti per bere qualcosa, ed ha proposto il Bar __________ di __________. Ho
accettato, nel frattempo mi rassicurava sul fatto che i soldi me li avrebbe
dati. Premetto che già durante le nostre frequentazioni mi disse di fare uso
quotidiano di marijuana e quella sera, quando sono arrivata a __________,
anziché andare a bere qualcosa come pattuito, ci siamo trovati in zona stazione
a __________ e mi ha fatto salire sulla sua auto rossa, mi chiedeva se volevo
accompagnarlo fino a __________ in __________. Mi diceva "A devi naa dala
vegia a compraa la ganja". Ho chiaramente rifiutato, ho detto che non
volevo aver niente a che fare con questioni di droga. Alla fine mi ha detto che
non andava nemmeno lui, perché "la vegia" non c'era. (…).
Quella non gli ho dato soldi, anzi gli ho chiesto se nel frattempo
aveva ricevuto i soldi dal fratello ma lui aveva una qualche scusa, che però
non mi faceva comunque dubitare della sua persona. Siamo rimasti poco insieme e
poi lui dopo poco tempo mi ha riportato in stazione a prendere l'auto ed ognuno
è andato per la sua strada. (…)
È passato un po' di tempo, ci continuavamo comunque a sentire
giornalmente e frequentemente anche se c'erano dei momenti in cui lui non rispondeva
per 15/24 h.
Un venerdì mattina mentre tagliavo i capelli ad una cliente mi ha
chiamata e mi ha detto "Mi salvi la vita?" io sono rimasta stupita e
gli ho chiesto cosa era successo... Lui diceva che era stato fermato dalla
Polizia mi pare per velocità ed alla fine gli avevano sequestrato l'auto perché
aveva delle multe arretrate da pagare e gli avevano pure ritirato la patente,
mi disse che se non pagaya subito la multa non gli avrebbero ridato l'auto. Mi
diceva di essere in difficoltà ed io gli ho creduto perché lui era veramente
disperato. Non ho messo in dubbio la sua parola. Gli dissi che senz'altro
l'avrei aiutato e gli ho chiesto quanto doveva pagare e lui disse 1300 CHF. lo
li avevo a disposizione e finiti i miei clienti sono andata subito in banca __________
a __________ ed ho prelevato 1300 CHF, era prima di pranzo, ci eravamo
accordati di vederci in stazione a __________. Lui è arrivato a piedi dicendomi
di aver preso il treno. Gli ho consegnato la busta con i soldi, anche in questo
caso nessuna ricevuta è stata fatta, questo sempre perché mi fidavo di lui. Non
ci siamo intrattenuti perché lui doveva andare a pagare la multa.
Anche in questo caso posso fornire l'estratto conto per risalire
alla data in cui ho dato il denaro a IM 1.
Credo che da quel giorno in poi non l'ho mai più incontrato questo
perché lui non si è mai più presentato agli appuntamenti. (…)
lo fino ad allora credevo a quanto IM 1 mi raccontava, aveva
conquistato la mia fiducia sennò mai gli avrei consegnato il denaro...
Col passare del tempo ho cominciato a pensare che questa persona
non mi avrebbe più restituito nulla e parlando con alcuni conoscenti ho
scoperto che non era una brava persona, mi è stato riferito che è sua abitudine
comportarsi in questo modo, chiedere soldi e poi sparire...
Mi ha persino bloccato su facebook... (…).
Verso metà-fine dicembre abbiamo chiuso i contatti, lui mi ha pure
insultata dicendomi "cozza", "cessa", "morta di
cazzo", "ignorante come una capra", da parte mia non mi sono mai
permessa di insultarlo né per iscritto né a voce.”
(VI PG 26.03.2015, AI 3).
7.
Grazie alle dichiarazioni
della donna, è stato possibile risalire al nominativo di ACPR 14, la quale pure
risultava essere vittima dell’imputato.
L’AP, assunta a verbale il 17 aprile 2015, ha raccontato:
"
Mi viene chiesto quando ed in quale modo ho conosciuto IM 1,
rispondo che di vista lo conoscevo già da piccola. lo sono originaria di __________
o dove abitavo sino ai 18 anni e IM 1 aveva una casa di vacanza a __________.
Da adolescenti siamo anche andati in giro assieme ma non posso dire che siamo
mai stati amici. Ci siamo poi persi di vista.
Ci siamo ritrovati su Facebook nel periodo che io situo all'inizio
del 2013. Vedevo che lui commentava dei post di mia sorella __________, se non
mi sbaglio di ho chiesto io l'amicizia. Abbiamo cominciato a parlare un po' dei
tempi che furono. lo all'epoca non avevo un compagno.
Ci sentivamo spesso dapprima via facebook poi ci siamo scambiati
il numero di telefono e ci si sentiva sia via sms che chiamandoci. Da subito
sembrava esserci un interesse reciproco, come quando sta nascendo una storia.
Ci siamo visti una decina di volte nei bar di __________ a bere qualcosa. Non
abbiamo mai avuto una relazione, c'è stato solo un bacio.
All'inizio sembrava una bella amicizia che stava evolvendo in una
relazione, la sua compagnia era piacevole. Mi chiamava spesso, mi raccontava
della sua vita, mi diceva che la mamma non stava bene, che aveva problemi alle
gambe e mi diceva che lui era stressato per il troppo lavoro che aveva. Diceva
di essere ingegnere edile e di lavorare sui cantieri in Ticino. Diceva di
essere indipendente e diceva di essere pieno di lavoro e di guadagnare molto
senza farmi mai capire quanto, ma comunque tanto. Una volta mi disse pure che
aveva vinto il concorso per la
ristrutturazione della __________ di __________. Insomma una
persona importante, o meglio che faceva credere a me di essere importante.
Le volte in cui ci incontravamo era di pomeriggio, quando avevo
libero. Lui diceva di prendersi delle pause dal lavoro. Ricordo che ci siamo
visti diverse volte presso un bar sotto i portici di __________, se non erro si
chiama __________. In un'occasione ci siamo vista al Bar __________ sempre
sotto ai portici.
Era bello passare tempo con lui, era divertente, piacevole. lo
provavo una simpatia nei suoi confronti non posso escludere che se non fosse
successo quanto racconterà avrei potuto avere una storia con lui. Lui mi ha
sempre fatto capire che l'interesse era reciproco. Ci sentivamo comunque più
volte al giorno tra messaggi e telefonate. Ogni giorno mi dava il buongiorno e
la buonanotte, mi faceva sentire importante. (…)
Un giorno ero in Italia e lui mi ha mandato un sms. Mi disse che
aveva perso il borsellino e che gli serviva un prestito di 200 CHF che mi
avrebbe restituito il giorno seguente. lo non ci ho pensato nemmeno un attimo,
aveva una difficoltà, avevo fiducia e quindi gli dissi che la stessa sera
rientrata in Ticino glieli avrei dati.
Infatti ci siamo visti davanti alla __________ di __________ dove
ho potuto prelevare e consegnare a lui i primi 200 CHF. (…)
Nessuna ricevuta è stata fatta anche se lui mi diceva che se volevo
poteva anche firmarmi un riconoscimento di debito, mi sembrava una cosa assurda
da fare visto che mi fidavo di lui, diceva di guadagnare bane eccetera. (…)
Abbiamo continuato a sentirci e a vederci, ogni volta mi diceva
che doveva ridarmi i 200 CHF ma che c'era sempre un qualche impedimento. lo non
ero per nulla preoccupata perché se girava ancora con me era perché non voleva
fregarmi ma perché gli interessavo.
Un pomeriggio che eravamo in giro insieme ha telefonato a sua
madre, oggi alla luce di quanto accaduto non sono sicura che le ha telefonato
davvero, ma credo piuttosto sia stata una finta per ingannarmi di nuovo... Ad
ogni modo ha chiamato sua madre per dirle che passava da lei a prendere 100 CHF
che gli servivano per
fare spesa, poi ha cominciato a dire "come saresa che te ghié
mie" e si alterava... lo non mi sono posta tante domande ma vedendolo così
arrabbiato gli ho chiesto se aveva bisogno, eravamo in giro per __________ e
lui mi disse di si, gli dissi che se aveva bisogno di chiedere a me e non a sua
mamma. Mi ha chiesto quindi se gli prestavo 100 CHF e siamo andati fino al
bancomat della Stazione (quello della __________) dove ho prelevato i 100 CHF.
Anche in questo caso mi disse che me li avrebbe ridati insieme agli altri 200
CHF. Non so perché in quel periodo non aveva liquidità, sembrava un'emergenza
del momento, io ho creduto che lui avesse bisogno di aiuto ed era comunque una
persona affidabile, quando ci si vedeva era sempre in orario, di parola, non mi
ha mai fatto dubitare di lui.
Poco tempo dopo mi disse che doveva venire in Polizia qui a __________
per pagare una multa, se non erro mi disse il cognome del poliziotto che
corrispondeva a __________. Mi disse che era una multa di 280 CHF ma non
ricordo più per cosa.
Mi ricordo che quando disse il cognome __________ io gli dissi che
conoscevo un Poliziotto con quel nome, lui ebbe una reazione un po' strana...
Era diventato strano ma non sapevo perché. Ogni tanto lui era strano, era un
po' nervoso e faceva come degli scatti. Come dei tic nervosi. Era sempre molto
nervoso faceva "ballare la gamba".
Lui in merito alla multa diceva che non aveva ancora soldi ma non
so più per quale motivo. Ad ogni modo aveva questa multa urgente da pagare.
Anche in questo caso non mi sono fatta tante domande anche perché se doveva
pagare una multa era un motivo abbastanza serio per prestargli del denaro. Non
sono sicura ma mi pare che li ho prelevati di nuovo in Stazione a __________.
Quel giorno ci eravamo trovati a bere il caffè e la sua tattica è stata: “a
devi dit una roba… Po anzi lasa perd” si vedeva che aveva qualcosa che non
andava ma che si vergognava a dirlo. Faceva in modo che fossi io a chiedergli
cos’aveva… che insistessi per sapere cosa non andava… Io ho creduto che i suoi
problemi in quel periodo erano reali. Durante il caffè mi disse questa cosa
della multa e di nuovo purtroppo gli ho creduto. All’epoca comunque avevo un
interesse per lui ed è stato sempre molto bravo a farmi credere che me li
avrebbe ridati.
Mi sembra che ci siamo poi visti solo un paio di volte in seguito
questo perché ho iniziato a chiedergli se mi ridava il denaro. Addirittura
un'ultima volte in cui ci siamo visti è entrato in banca __________ a __________
ed è poi uscito dicendomi che la sua tessera si era smagnetizzata e non poteva
prelevare...
Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, una grande
delusione sulla sua persona, perché fino a quel momento avevo creduto fosse un
tipo di uomo che però non era....
Ho cominciato a scrivergli sms per ricevere indietro i miei 580
CHF, lui rispondeva che me li dava, mi ha chiesto anche il mio numero di conto,
che gli ho inviato ma lui niente. Nel frattempo avevamo smesso di vederci. Dopo
un po' lo sollecitavo ma lui rispondeva "scusa mi son dimenticato di
versarteli, lo faccio subito" cosa che non è mai successa.
Non l'ho mai più visto e sentito. Mi son messa il cuore in pace e
mi son detta che non avrei mai più prestato soldi a nessuno:
Riassumendo gli ho dato 580 CHF, 200 la prima volte, 100 la
seconda, e 280 la terza volta.
ADR che ogni volta in cui gli ho dato il denaro era certa che
fosse un problema suo momentaneo, un'emergenza. Non avevo dubbi che me lo
avesse ridato. Era una persona che sembrava affidabile, io ho creduto al 1000
per 1000 che in breve tempo avrei ricevuto il denaro. Mai sul momento avrei
immaginato di essere la vittima di un raggiro...”
(VI PG 17.04.2015, AI 10).
8.
Nel frattempo, è stato
richiesto l’estratto UEF dell’imputato, da cui sono emersi i nominativi di ACPR
1.
e ACPR 12, le quali risultavano avere fatto spiccare precetti esecutivi nei
confronti di IM 1.
Quest’ultima, interrogata l’11 agosto 2015, ha così riferito:
"
Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale
mi ha contattata a o sapere per quale motivo io avevo emesso un precetto
esecutivo a nome del IM 1, la mia risposta è stata che ero stata truffata.
L'ho conosciuto mi pare nel 2011 su Facebook. È stato lui a
contattarmi, abbiamo stretto amicizia su facebook e quasi subito ci siamo
scambiati il numero di cellulare. Abbiamo quindi iniziato a sentirci via sms.
Sembrava che stava nascendo un rapporto di amicizia, parlavamo un po' di tutto,
era piacevole la sua compagnia. lo sono arrivata in Ticino 6 anni fa, erano un
anno o due che abitavo in Ticino, quindi conoscevo poca gente, la compagnia di IM
1.
per me era un piacere. Quando mi ha chiesto di incontrarci gli ho detto
subito di si.
Ci siamo visti mi pare a __________ la prima volta e da quel
momento abbiamo cominciato ad uscire insieme. Come due amici. Ci sentivamo
tutti i giorni e stavamo molto insieme. Lui veniva anche a prendermi e mi
portava in giro per __________. (…)
Lui diceva di lavorare come titolare di una ditta di Costruzioni
ma nel periodo in cui ci vedevamo era in congedo dal lavoro. Diceva di
guadagnare molto, di essere benestante, che la sua ditta guadagnava bene. Non
ho mai avuto modo di mettere in dubbio quello che mi diceva. Pagava sempre lui
se si usciva a bere qualcosa. Non ho mai sospettato che avesse problemi con i
soldi.
Un giorno mi ha detto che doveva pagare il parcheggio della sua
auto per un mese, il parcheggio costava 400 CHF... In pratica mezzo disperato
diceva parlando tra sé e sé: "cavoli come faccio? se adesso non pago mi
tolgono il parcheggio". lo gli ho chiesto se aveva dei problemi e mi ha
detto che i suoi soldi ii erano bloccati ed aveva bisogno urgente di pagare 400
CHF per un parcheggio non so dove. Era mio amico, e subito gli ho detto che se
era in difficoltà glieli prestavo. Non avevo nessun dubbio né sulla nostra
amicizia, né sul fatto che mi avrebbe ridato i soldi, lui per quanto ne sapevo
era benestante. Lui mi disse inoltre che me li avrebbe ridati dopo pochissimo
tempo. Questa discussione l'abbiamo fatta a casa mia. Gli ho detto che avrei
prelevato i soldi il giorno seguente e lui infatti il giorno dopo è venuto a __________
con il bus a prendere il denaro.
Oltre a questi 400 CHF nel periodo successivo IM 1 mi ha chiesto
altri soldi, purtroppo non ricordo più i motivi che mi disse, ma erano una
volta 200 CHF ed un'altra 300 CHF. Anche in quei casi aveva un problema urgente
e non poteva accedere ai suoi conti. lo tutte le volte ho creduto a quello che
mi raccontava fidandomi della nostra amicizia e del fatto che me li avrebbe
ridati. Oggi so che non aveva nessuna intenzione di ridarmi il denaro che
chiedeva.
In totale, in 3 occasioni gli ho dato 900 CHF.
Dopo avergli dato quei soldi io ho iniziato a chiedergli quando me
li restituiva, e lui diceva di stare tranquilla che era anche disposto a
firmarmi un foglio su cui riconosceva il debito con me. Ricordo che siamo
visati all'__________ di __________ dove gli ho fatto firmare un foglio da me
preparato su cui lui riconosceva di dovermi 900 CHF. A quel punto però da parte
mia ho cominciato a sospettare che IM 1 mi aveva ingannato ed infatti da allora
non ci siamo più visti. Questo perché io gli continuavo a chiedere i soldi e
lui faceva finta di niente.
Ad un certo punto tramite facebook sono stata contattata tramite
messaggio privato da una donna che mi chiedeva se conoscevo IM 1, lei aveva
visto che IM 1 era tra i miei amici. Mi chiedeva se lo conoscevo perché a lei
lui aveva chiesto dei soldi. lo subito le ho detto di fare attenzione perché
doveva soldi anche a me e lei mi ha ringraziata.
Ho deciso di pubblicare un post sulla bacheca di IM 1 in cui ho
scritto alle donne di fare attenzione perché lui con dolci parole chiede i
soldi e poi non li ridà più. Mi ha bloccato immediatamente. Ho continuato a
cercare di ottenere il mio denaro tramite sms. Ho poi iniziato la strada
tramite precetto esecutivo che ho rinnovato ogni anno fino al 2013. Allo stato
attuale le spese ammontano a 300 CHF, quindi chiedo a IM 1 di essere risarcita
per 1200 CHF.”
(VI PG 11.08.2015, AI 22).
9.
L’AP ACPR 1, dal canto suo,
ha raccontato:
"
Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale
mi ha contattata poiché nel 2003 avevo fatto fare una procedura esecutiva nei
confronti di o IM 1 per un totale di CHF 18'611.60 (18'000 CHF più spese),
esecuzione nr. __________.
Mi viene chiesto di raccontare chi è IM 1, perché l'ho conosciuto
e per quale motivo gli ho dato 18'000 CHF.
L'ho conosciuto nel 2002, io ero rimasta vedova da circa 3 anni e
e d avevo 3 figli piccoli. Un'amica per farmi svagare un po' mi ha consigliato
di iscrivermi ad una chat del Ticino, non so più indicare quale sito fosse non
era Facebook. Non sono mai stata abituata a frequentare le chat è stata la prima
e l'ultima volta. Su questa chat ho conosciuto IM 1 che mi diceva di vivere a __________,
di essere divorziato e di avere una bimba di 4-5. Era una persona piacevole con
cui parlare, e dopo una settimana che parlavamo in chat abbiamo deciso di
prendere un caffè insieme. Siccome portavo mio figlio alla __________ a __________
ne abbiamo approfittato per vederci una sera in un bar di __________. Mi ha
fatto una buona impressione, mi ha detto che lavorava per una ditta __________ ubicata
nel __________. Diceva di essere un impiegato commerciale di questa ditta,
faceva contabilità. Dopo quella sera ci siamo sentiti ancora per un po' di
tempo, rivedendoci a prendere un caffè o è capitato che venisse pure a casa
mia. Diceva che doveva tenere sua figlia alcuni weekend al mese e che aveva un
brutto rapporto con la ex moglie. Non so dire dopo quanto tempo, ma abbiamo
iniziato una relazione. Quasi subito lui ha cominciato a chiedermi dei soldi,
erano i primi mesi che lo frequentavo e mi diceva che la sua ex moglie gli
"mangiava" un sacco di soldi ed ogni volta che mi chiedeva denaro era
perché era successo qualcosa di immediato per cui aveva bisogno subito. Mi ha
chiesto soldi solo in due occasioni e ricordo che in una era per il
mantenimento della figlia mentre la seconda non ricordo più il motivo. In
pratica mi ha chiesto per due volte 9000 CHF, la prima volta gli ho dato 9000
CHF dei miei che li avevo come risparmi, lui diceva che aveva questo bisogno
immediato e che presto me li ridava, perché avrebbe ricevuto denaro. Mi fidavo
di lui era una persona che si vendeva bene, lui non diceva di avare problemi di
soldi ma quelli avuti erano dei problemi inaspettati che avrebbe risolto a
tempo breve e che sicuramente i miei soldi li avrei riavuti. Non ho mai messo
in dubbio che non me li avrebbe restituiti. Non gli ho fatto firmare niente
perché avevo totale fiducia in lui. Dopo poco tempo mi ha detto di nuovo di
aver un problema poiché doveva dare urgentemente 9000 CHF per il mantenimento
della figlia, io gli dicevo che ero in difficoltà perché non avevo più quei
soldi, ma lui era disperato ed alla fine mi ha convinto. Ho prelevato questi
9000.
CHF dai conti dei miei figli e glieli ho consegnati. Purtroppo essendo
passati molti anni per me non è facile ricordare i motivi per cui mi ha chiesto
questi soldi, ho cercato di dimenticare questa brutta storia. Ad ogni modo il
denaro gliel'ho dato nei primi mesi della nostra relazione. Abbiamo continuato
a frequentarci per alcuni mesi ancora, io continuavo a chiedergli quando mi avrebbe
riconsegnato il denaro e lui aveva sempre una scusa ma diceva che comunque non
dovevo preoccuparmi.
ADR che quando andavamo in giro a ber qualcosa, pagava sempre lui.
Invece una volta siamo andati in vacanza in Marocco solo con lui ed ho
anticipato io i biglietti per il viaggio. Non ho più visto il denaro.”
(VI PG 20.08.2015, AI 23).
10.
Dagli accertamenti esperiti
dalla Polizia, è emerso che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2013, IM 1
aveva beneficiato della pubblica assistenza, motivo per cui è stata chiesta la
perquisizione del conto presso la __________ sul quale erano state versate le
indennità, così come pure del conto presso la __________ di __________
(rapporto d’inchiesta, AI 108). È quindi stato possibile appurare che
l’imputato non aveva un’entrata fissa dal mese di settembre 2014, ma gli veniva
versato del denaro da tale ACPR 18 di __________.
11.
Interrogato il 2 settembre
2015, IM 1 ha ammesso di avere debiti con alcune donne, di cui quasi CHF
50’0000.00 con ACPR 18, negando comunque di averle in qualche modo ingannate
(VI PG 02.09.2015, AI 1), ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona
arrestata svoltosi il giorno successivo dinanzi al PP (VI PP 03.09.2015, AI
25).
L’imputato è stato quindi arrestato ed associato al Carcere
Giudiziario la Farera (rapporto di arresto provvisorio, AI 24).
12.
Con decisione del 4 settembre
2015, in parziale accoglimento dell’istanza formulata dal PP (AI 27), il GPC ha
ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 16 ottobre 2015, ritenendo
sussistere, oltre a sufficienti e concreti indizi di reato, pericolo di
collusione (AI 30), poi prorogata dapprima fino al 16 gennaio 2016 (AI 64) ed
in seguito fino al 5 marzo 2016 (AI 116).
Accogliendo la richiesta dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1
a scontare anticipatamente la pena a far tempo dal 22 gennaio 2016 (AI 119).
13.
Il giorno successivo
all’arresto dell’imputato, è stata interrogata ACPR 18, la quale ha riferito
che quest’ultimo, con le medesime modalità utilizzate con le altre donne, si
sarebbe fatto da lei consegnare CHF 64’7000.00, denaro mai restituito (VI PG
03.09
, AI 26).
14.
Dalla perquisizione del
domicilio di IM 1 a __________, così come dalla lista delle persone che
quest’ultimo aveva bloccato su Facebook, dalle conversazioni private rinvenute
sul suo profilo, nonché da una vecchia rubrica telefonica che l’imputato aveva
salvato sul suo PC, sono poi emersi i nominativi di altre donne potenziali
vittime dell’imputato, le quali sono state interrogate nel corso dell’inchiesta
(rapporto d’inchiesta, AI 108).
15.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il PP ha posto in stato
d’accusa IM 1 per i reati di truffa per mestiere, in parte tentata, inganno nei
confronti delle autorità, guida senza autorizzazione, coazione, frode nel
pignoramento, ingiuria ripetuta, infrazione alle norme della circolazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Truffa per mestiere
16.
Nell’ipotesi accusatoria, IM
1.
si sarebbe reso colpevole di truffa per mestiere, per avere, nel periodo
compreso tra il 2002 e agosto 2015, in varie località del Cantone Ticino e
della Svizzera, ingannato con astuzia 25 donne, alle quali aveva carpito la
fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia,
nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere
una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse
finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione ereditaria,
inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente CHF
150'000.00), facendo credere loro, contrariamente al vero, che la richiesta
dipendeva da situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale
mancanza di liquidità, nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di
restituire il denaro a breve, e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Nel mese di luglio 2015, a __________ e in altre imprecisate
località del Cantone Ticino, con le medesime modalità, l’accusato avrebbe
inoltre tentato di farsi consegnare da __________ l’importo di CHF 4'000.00,
non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna.
Per questi fatti l’imputato è giunto in aula reo confesso (VI PP
22.01
, p. 2-13), ribadendo integralmente le sue responsabilità anche in
sede di interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 2, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
17.
L’inchiesta ha permesso di
stabilire che IM 1, nel periodo compreso tra il 2002 e il mese di agosto 2015,
ha ingannato 26 donne al fine di farsi consegnare del denaro, utilizzando
sempre il medesimo modus operandi.
Egli approcciava le donne sui social network (e in alcuni casi in
luoghi pubblici, ad esempio bar e ristoranti da lui frequentati), le faceva
interessare a lui, fingeva interesse nei loro confronti e le copriva di
attenzioni, corteggiandole in maniera galante. Le frasi d’approccio e le storie
raccontate dall’imputato sono sostanzialmente sempre le stesse con tutte le
donne. Spesso il primo messaggio inviato era “mi scappava di dirti ciao”,
per poi continuare, in seguito, con frasi d’amore del tipo “vorrei essere
una lacrima, per nascere dai tuoi occhi, vivere sul tuo viso e morire sulle tue
labbra” e immagini romantiche. Durante le chat si mostrava sempre galante,
educato, gentile e simpatico, sempre presente, la mattina con il “buongiorno”
e la sera con la “buonanotte”.
In breve vi era poi lo scambio dei numeri di telefono con i
relativi sms e chiamate, fino ad arrivare al primo incontro, solitamente per un
caffè.
L’imputato iniziava quindi con le donne un’amicizia o, laddove
possibile, una relazione sentimentale.
IM 1 faceva credere loro di essere una persona responsabile,
affidabile, molto impegnata professionalmente e benestante, con importanti
aspettative da una comunione ereditaria, millantando di dirigere grosse imprese
e di possedere diversi immobili, tutte circostanze inveritiere.
Di fatto, negli ultimi 8 anni IM 1 ha lavorato meno di 2 anni, per
datori di lavoro sempre diversi, percependo prevalentemente l’assistenza, non
partecipa ad alcuna comunione ereditaria essendo stata quella susseguente al
decesso del padre liquidata sul finire __________, non ha alcun bene o reddito
ed ha esecuzioni e attestati di carenza beni per circa CHF 450'000.00.
Guadagnata così la fiducia delle donne, l’imputato si faceva
prestare del denaro adducendo bisogni impellenti e problemi contingenti di
liquidità, mettendole anche sotto pressione, garantendo comunque sempre
restituzioni a breve termine, pur non avendo né la volontà né la possibilità di
restituire il denaro consegnatogli.
Tra i vari pretesti utilizzati dall’imputato per farsi consegnare
il denaro si citeranno quelli legati alla perdita del portamonete, al blocco
delle carte di credito, al mantenimento della figlia __________, al pagamento
di fatture urgenti a cui non poteva far fronte poiché il datore di lavoro non
gli aveva ancora versato il salario mensile, al pagamento di multe che
avrebbero evitato l’arresto. Circostanze, anche queste, tutte fasulle.
Il denaro ottenuto veniva poi utilizzato dall’imputato per far
fronte alle sue spese correnti, segnatamente per il telefono e il canone di
locazione, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17-19, AI 108; VI PP IM 1 22.01.2016,
p. 2, AI 2-13, AI 118; domanda di proroga della carcerazione 12.10.2015, p. 2,
AI 57; istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 27; VI DIB 22.04.2016, p.
2-4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Quando la donna di turno non poteva o non voleva più dargli soldi,
IM 1 interrompeva la relazione con lei senza restituirle nulla, in alcuni casi
non senza strascichi di intimidazioni, vie di fatto, minacce e litigi (cfr. a
questo proposito: VI PG ACPR 18 03.09.2015, AI 26; VI PG ACPR 6 11.09.2015, p.
5, AI 34; VI PG ACPR 9 02.10.2015, AI 52; VI PG ACPR 16 05.10.2015, p. 3 ss.,
AI 53; VI PG ACPR 13 24.09.2015, p. 4, AI 41).
In questo modo, l’imputato negli anni è riuscito a raccogliere una
somma complessiva di CHF 150'459.15.
A questo proposito, IM 1 ha riconosciuto gli importi richiesti
dalle donne a titolo di risarcimento danni, contestando unicamente la cifra
indicata da ACPR 9 e, parzialmente, gli importi di cui hanno riferito ACPR 2 e __________
(VI PP 22.01.2016, p. 13, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al
verbale dibattimentale).
Con le medesime modalità di cui sopra, l’imputato ha tentato di
ingannare __________ per farsi consegnare CHF 4'000.00, non riuscendo nel suo
intento a fronte del rifiuto della donna.
Va sottolineato che IM 1 non ha mai collaborato in corso d’inchiesta
fornendo i nominativi delle donne da lui ingannate, ma quelle emerse sono state
tutte identificate durante l’indagine.
18.
A mente dell’accusa, IM 1 si
sarebbe macchiato del reato di truffa anche per avere, nel mese di settembre
2011, a __________ e __________, ingannato l’Ufficio __________, che gli
erogava una prestazione assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a
lavorare per la ditta __________ SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva
già percepito un reddito di CHF 1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo
così che il menzionato Ufficio non gli deducesse questo importo dalla
prestazione assistenziale del mese di settembre 2011, versandogli dunque CHF
1'956.25 non dovutigli.
Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato sia in corso
d’inchiesta (VI PG 15.12.2015, p. 9, AI 97; VI PP 22.01.2015, p. 13 e 14) che
in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 4,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha
dichiarato:
"
Confermo le contestazioni che mi vengono fatte. In quel periodo
ero chiaramente a corto di denaro e dunque non ho dichiarato di avere già
ricevuto uno stipendio, seppur parziale, ad agosto, per evitare che questa
cifra mi venisse decurtata per il mese di settembre. In seguito ho annunciato
il mio impiego all’ufficio di assistenza, dichiarando che partiva da
settembre.”
(VI PP 22.01.2016, p. 14, AI 118).
19.
In diritto si ha che giusta
l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una
pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente
l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a
dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il
colpevole fa mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad
art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.
ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208
ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,
vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.
146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad
art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una
diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli
attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV
107.
consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il
danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo
2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §
18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten
gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
20.
Secondo la giurisprudenza,
l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che
consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo
determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli
esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione,
anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2;
DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia
compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2
ed., ad art. 139, n. 93).
In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di
ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di
derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per
coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita
(DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è
necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la
corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure
indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte
di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti
realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla
scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri,
fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza
dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del
bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n.
102).
21.
La Corte non ha dubbio che
quanto commesso dall’imputato configura il reato di truffa.
Come è emerso nel corso dell’inchiesta, l’imputato ha
sistematicamente cercato di conoscere donne e carpire la loro fiducia nelle
modalità sopra descritte.
Non appena si rendeva conto di aver conquistato la fiducia di
queste donne, IM 1 iniziava quindi a chiedere loro denaro adducendo improvvise
mancanze di liquidità, limitandosi, spesso, a richieste per importi piuttosto
esigui che andavano poi ad aumentare con il trascorrere del tempo.
Questo era il suo modus operandi, il suo castello di
menzogne, provato e collaudato nel corso degli anni.
Che l’inganno messo in atto dall’imputato fosse astuto è
testimoniato proprio dal fatto che non meno di 25 donne sono sistematicamente
cadute nella trappola di IM 1.
A mente della Corte, IM 1 ha agito con dolo diretto, in quanto
sapeva perfettamente cosa stava facendo e sapeva soprattutto che non avrebbe
mai restituito alle donne neppure una minima parte il denaro che gli avevano
consegnato e ciò semplicemente perché lo spendeva per il proprio sostentamento.
22.
Quanto all’aggravante del
mestiere, l’Alta Corte federale, come si è visto, ha stabilito che affinché sia
dato tale elemento, è sufficiente che il provento della truffa rappresenti un
guadagno accessorio. La Corte ha considerato che ciò è sicuramente il caso in
concreto, posto che attraverso le sue truffe IM 1 si è procurato in media
entrate mensili per oltre CHF 900.00.
Oltre a ciò, è pacifico che l’imputato ha dedicato tempo, risorse
e impegno al suo agire, configurando così l’aggravante del mestiere.
23.
Si dirà che la Corte ha
ritenuto corrette anche le imputazioni di cui ai punti 1.1.14, 1.1.15 e 1.1.20
dell’atto d’accusa e ciò in considerazione del fatto che l’imputato stesso, sia
in corso d’inchiesta che in sede dibattimentale, ha riconosciuto questi fatti.
La Corte ha peraltro considerato corrette le somme esposte dalle
AP, anche laddove l’imputato le ha contestate. Pacifico, infatti, che le danneggiate
appaiono in tutti i casi più credibili di quest’ultimo.
Unicamente, la Corte ha ritenuto che il tentativo di cui al punto
1.2
è assorbito dal mestiere.
Non pone invece problemi neppure di diritto la truffa all’Ufficio __________,
da cui la conferma anche del punto 1.3 dell’atto d’accusa.
V) Inganno nei confronti
delle autorità
24.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di inganno nei confronti delle autorità, per avere, il 20 gennaio
2009, a __________, dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato
la di lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse
ottenere un permesso di dimora in Svizzera.
Anche per questi fatti, l’accusato è reo confesso (VI PP
22.01
, p. 14 e 15, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
In particolare egli ha spiegato che __________, che conosceva e
frequentava come prostituta (cfr. anche VI PG 04.12.2015 __________, p. 5, AI
92), gli ha proposto di sposare la figlia __________, che non conosceva,
affinché quest’ultima potesse ottenere un permesso di residenza in Svizzera.
L’imputato ha accettato, dietro compenso di CHF 13'500.00, confermato da un
contratto ad hoc da lui scritto (reperto AGRE 44588). Tra l’imputato e la “moglie”
non vi è mai stato alcun tipo di rapporto né fisico né sentimentale e la coppia
non ha mai convissuto, trattandosi di un matrimonio fasullo, contratto al solo
scopo di ottenere il permesso per la donna (VI PP 22.01.2016, p. 14 e 15, AI
118; VI PP 09.10.2015, p. 3, AI 56; VI PP 03.09.2015, p. 4 e 5, AI 25),
circostanze, queste, confermate anche da __________ (VI PG 30.09.2015, AI 50).
25.
Giusta l’art. 118 cpv. 2
LStr, chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di
ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero
o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena
pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore
ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3
lett. a) o ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere
tali reati in modo continuato (cpv. 3 lett. b).
Pacifico, e non contestato, che con il suo agire l’imputato ha
commesso il reato di inganno nei confronti delle autorità, da cui la conferma
del punto 2 dell’atto d’accusa.
VI) Guida senza
autorizzazione ripetuta
26.
Secondo l’accusa, in Ticino e
in altri Cantoni, nei periodi 2 dicembre 2010 – 15 settembre 2011 e 6 giugno
2014.
– 1. settembre 2015, e dunque complessivamente per oltre 24 mesi, __________
avrebbe condotto veicoli a motore nonostante la licenza di condurre gli fosse
stata ritirata a tempo indeterminato con decisione del 1. dicembre 2010 e, dopo
una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione del 5 giugno
2014.
Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo
a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre
gli sia stata rifiutata,
revocata o non riconosciuta.
Questi fatti non sono contestati né in fatto né in diritto (VI PP
22.01
, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale
dibattimentale), da cui la conferma anche del punto 3 dell’atto d’accusa.
Irrilevanti sono i motivi per cui IM 1 ha continuato a guidare
nonostante la revoca (cfr. VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
VII) Coazione ripetuta, in
parte tentata
27.
L’atto d’accusa, oggetto
delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 1 il reato di coazione, in
parte tentata, per avere, a partire dal 2011 e fino all’agosto 2013, a __________
e in altre località del Cantone Ticino, tentato di costringere in più occasioni
__________ e la di lei madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di
denaro, minacciandole di fare revocare il permesso di dimora di __________, con
la quale aveva contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in
materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando
alle preposte Autorità che la donna non viveva più con lui.
Entrambe le vittime hanno riferito che IM 1 ha chiesto loro
ripetutamente dei soldi, minacciando, se non glieli avessero dati, di segnalare
alle autorità le reali circostanze del matrimonio facendo così revocare il
permesso di soggiorno di __________ (VI PG __________ 30.09.2015, AI 49 e
04.12
, AI 92; VI PG __________ 30.09.2015, AI 50 e 04.12.2015, AI 92).
Mentre __________ ha dichiarato di avere pagato a IM 1 l’intero
compenso stabilito per il matrimonio con la figlia e che quest’ultimo le
avrebbe chiesto regolarmente altri soldi oltre a quelli inizialmente pattuiti
(VI PG __________ 04.12.2015, p. 2, AI 92), quest’ultimo ha affermato di avere
ricevuto solo una piccola parte dell’importo di CHF 13'500.00 pattuito e di
aver quindi chiesto unicamente a __________ ed alla figlia di pagargli l’importo
dovuto (VI PG 02.09.2015, p. 25, AI 1; VI PP 03.09.2015, p. 4, AI 25; VI PP
09.10
, p. 2-4, AI 56; VI PP 22.01.2016, p. 15-18, AI 118; VI DIB
22.04
,p. 4-6).
Ma tant’è. In corso d’inchiesta l’imputato ha comunque ammesso di
avere espresso nei confronti delle vittime l’intenzione di segnalare alle
autorità che la moglie in realtà non viveva più con lui, qualora non gli
avessero dato il denaro da lui richiesto.
Queste le dichiarazioni rese dall’imputato in occasione
dell’interrogatorio del 9 ottobre 2015:
"
Le mie richieste avvenivano ad __________ o a sua madre.
Ribadisco di avere ricevuto al massimo CHF 4'000.00 su CHF 13'500.00 dovuti.
(…) confermo che quando chiedevo quanto mi era dovuto a __________
e ad __________, in circostanze dunque di tensione, dicevo spesso che a difetto
del pagamento di quanto dovutomi avrei denunciato l’accaduto alle autorità,
assumendomi le mie responsabilità ma ottenendo che __________ venisse cacciata
via dalla Svizzera e che __________ dovesse rispondere dinanzi alle autorità di
quanto mi aveva dichiarato quando andavamo d’accordo, e meglio che lei aveva
già piazzato varie sue figli con matrimoni simulati come il mio.”
(VI PP 09.10.2015, p. 4, AI 56).
Nel verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha dapprima affermato:
"
Ribadisco che da __________, per il nostro contratto, avrò
ricevuto indicativamente CHF 3'000.00. Di certo non tutti i CHF 13'500.00 che
avevamo concordato. Contesto dunque di averle chiesto del denaro oltre i CHF
13'500.00 concordati. È vero che in alcune occasioni mi ero recato da __________
e __________ a chiedere denaro. Si trattava in alcuni casi di quello che mi era
dovuto per “contratto” e in altri casi, direi cinque o sei, per il pagamento
delle tasse che erano cointestate a me e ad __________. È certamente capitato
che in quelle occasioni, confrontato con il non rispetto degli accordi da parte
di __________, ho detto che volevo farla finita con questa messa in scena e
dunque far constatare la nullità del nostro matrimonio.”
(VI PP 22.01.2016, p. 16, AI 118).
L’imputato ha quindi aggiunto:
"
Inizialmente, nei mesi successivi al matrimonio, è andato tutto
bene in quanto __________, anche se con dei ritardi, mi pagava le rate
previste. Ciò è però finito abbastanza in presto, come detto dopo che avevo
incassato indicativamente CHF 3'000.00. Come ho già dichiarato, io sono andato
in più occasioni da __________ e __________ per chiedere i soldi che mi erano
dovuti, usando anche in alcune occasioni le fatture del fisco come argomento
supplementare. In quelle occasioni tendenzialmente litigavo con __________, che
cercava sempre di non darmi i soldi dicendo che in quel momento non li aveva e
che me li avrebbe dati in seguito. In queste occasioni capitava a volte che mi
desse CHF 100.00 / 200.00 per abbassare la tensione e “tenermi buono” ancora
per un po’. Confermo che a settembre 2013, a pochi mesi cioè da quando __________
avrebbe potuto ottenere il permesso anche in caso di divorzio, ho deciso di
segnalare che non vivevamo più assieme anche affinché lei non raggiungesse il
suo scopo, ossia all’ottenimento del permesso. La cosa era per me giusta in
quanto lei non aveva rispettato la sua parte dell’accordo, ossia non mi aveva
pagato i soldi.
(…) Riconosco che nell’ambito delle discussioni animate che avevo
con __________ è capitato che le abbia ricordato i termini del contratto e che
dunque, se lei non rispettava la sua parte (darmi i soldi) non poteva
pretendere di ottenere quello che il contratto doveva dare a lei (il permesso
per sua figlia). E dunque che rimanessi sposato con sua figlia sino a quando il
matrimonio non era più necessario per l’ottenimento del permesso.”
(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).
Invitato a riferire in che periodo avesse iniziato a ricordare a __________
i termini del contratto e in particolare che se lei non avesse rispettato la
sua parte lui non avrebbe rispettato la sua, IM 1 ha risposto:
"
Direi a partire dal 2011 e fino alla fine di agosto 2013. Dopo
quella data ho invece perso ogni speranza di essere pagato e dunque ho proceduto
con la segnalazione concretizzatasi con il verbale del 25 settembre 2013 presso
la GT di __________.”
(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).
Anche in occasione del pubblico dibattimento, dopo avere
inizialmente negato le sue responsabilità per i fatti indicati nell’atto
d’accusa (VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Contesto
di avere usato l’argomento del permesso per farmi dare dei soldi. (…) È vero
che ho fatto i discorsi che sono stati verbalizzati dal PP. Ma si trattava più che
altro di una mia situazione personale, siccome mi ero reso conto che si
trattava di una situazione sbagliata, dalla quale volevo uscire.”), alla
domanda a sapere se al fine di indurre le vittime a corrispondergli il denaro
che riteneva gli spettasse, le avesse minacciate di segnalare la questione
all’ufficio stranieri, l’imputato ha in fine risposto affermativamente (VI DIB
22.04
, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).
L’imputato ha comunque affermato che le donne, a suo vedere, non
avevano paura a seguito di queste sue minacce (VI DIB 22.04.2016, p. 6,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
28.
Secondo l’accusa, IM 1
avrebbe inoltre commesso il reato di coazione anche per avere, il 29 agosto
2015, a __________, impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova
compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,
minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro, __________ SA, e in
particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________.
L’inchiesta ha permesso di stabilire che nel momento in cui ACPR
18.
ha riferito all’imputato che avrebbe contattato la sua attuale compagna per
dirle della loro relazione, quest’ultimo l’ha diffidata dal farlo,
minacciandola di comunicare alla banca presso la quale lavorava che lei si era
indebitata con la __________.
La circostanza è stata riferita da ACPR 18 nel suo verbale
d’interrogatorio del 3 settembre 2015:
"
Preciso che io per poter aiutare IM 1 mi sono indebitata. Ho dato
tutti i miei risparmi a lui, ho venduto anche dei gioielli miei per mettere il
denaro in banca. Ho dato il denaro dei miei salari ma non bastava mai per
questo ho dovuto fare un credito presso la __________. Ho chiesto un primo
credito di 11'500 CHF ma visto che non bastavano nemmeno quelli ne ho chiesti
altri 13'000 CHF. Per un totale di 24'500 CHF. (…)
Sabato scorso, stufa della situazione, vedendo su FB che lui
continuava con la relazione con __________ ho deciso di andare in Ticino a
fargli firmare il riconoscimento di debito finale e di ritirare le mie cose
compreso una bici che gli avevo prestato. Lì abbiamo litigato e gli ho detto
che sapevo di __________ e che avrei voluto chiamarla, lui si è arrabbiato,
aveva gli occhi fuori dalle orbite, era furioso ed ho pure avuto paura, mi ha
detto di non azzardarmi a contattare __________ perché lui avrebbe scritto alla
banca dove lavoro che io avevo un debito in __________ e sarei stata
licenziata. Mi sono spaventata tantissimo.”
(VI PG 03.09.2015, p. 10, AI 26).
E confermata dall’imputato in occasione dell’interrogatorio finale
(VI PP 22.01.2016, p. 19, AI 118: “Confermo che i fatti si sono svolti come
descritto. Vorrei però ribadire il contesto in cui ho proferito quella frase a ACPR
18: lei mi stava minacciando di rivelare alla mia nuova compagna delle
circostanze che avrebbero potuto rovinare il nostro rapporto. Ho dunque
risposto a caldo per le rime, minacciando a mia volta la ACPR 18 di un danno
per lei se lo avesse fatto.”), così come pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 6,
allegato 1 al verbale dibattimentale).
29.
Quanto al diritto, si rende
colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno
contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la
costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della
vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione
di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17,
consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), si
perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire
quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di
pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima
(Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse
disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.
Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è
il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è
sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo
coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,
date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi
(Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art.
181.
n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid.
3.
). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una
coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi
utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008
consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.
2.1
e rinvii).
Come visto, oltre alla violenza e alla minaccia di grave danno, la
norma prevede un terzo tipo di coazione, generico e indefinito, segnatamente
l’intralciare “in altro modo” la libertà di agire di una persona. In questo
caso la coazione va ravvisata con cautela, con parametri restrittivi, la
coercizione dovendo comportare una limitazione della libertà comparabile alla
violenza o alla minaccia annoverati all'art. 181 CP (DTF 129 IV 6 consid. 2.1;
119.
IV 301 consid. 2a; Corboz, op cit., n. 15 e 17 ad art. 181 CP).
Non ha “intralciato in altro modo” l'altrui libertà d'azione, ad
esempio, un gruppo di studenti che ha imposto la sua presenza a una riunione di
facoltà per 10-15 minuti, senza avanzare esigenze particolari e senza esprimere
minacce (DTF 107 IV 113). Hanno intralciato l'altrui libertà d'agire, invece,
24.
persone sdraiate l'una accanto all'altra (“Menschenteppich”) che avevano
impedito per circa 15 minuti la partenza e l'accesso di un VWbus a
un'esposizione militare (DTF 108 IV 165). Pure colpevole di coazione si è reso
un soggetto che aveva tenuto abbassata (fissandola con catene) la barriera di
un passaggio a livello, bloccando per una decina di minuti il traffico
stradale, senza riguardo all'appello politico o morale che si è voluto lanciare
con tale mezzo (DTF 119 IV 301 consid. 2b e 3b). Di contro, in un caso ticinese
non è stata ravvisata coazione nel caso di una donna che aveva lasciato
abusivamente la propria automobile davanti a un box privato per una ventina di
minuti. E questo, per il motivo che il proprietario del box e denunciante non
aveva reso verosimile l’esigenza di dover partire e lasciare subito il proprio
garage (sentenza CCRP 17.2005.54 del 12 gennaio 2006, consid. 8).
30.
Nel caso concreto, la Corte
ha seguito parzialmente le argomentazioni della difesa.
In particolare, se da un lato appare chiaro che IM 1 ha
prospettato la denuncia del matrimonio combinato alle autorità per fare
pressione sulla moglie e sulla suocera al fine di ottenere il pagamento di
quanto riteneva di dover incassare, fatto da lui sostanzialmente ammesso in
sede di verbale, non vi è prova del fatto che le due donne siano state
effettivamente spaventate. Anzi. Il fatto che IM 1 abbia poi comunque segnalato
la questione alle autorità è semmai sintomatico del fatto che, malgrado le sue
minacce, egli non stava più incassando quanto riteneva essergli dovuto.
In tale contesto, il punto 1.4 dell’atto d’accusa è stato
derubricato in tentativo di coazione.
VIII) Frode nel pignoramento
31.
Secondo l’accusa, il 24
settembre 2014, a __________, in occasione di un verbale di pignoramento svolto
presso l’Ufficio di esecuzione di __________, IM 1 avrebbe dichiarato al
preposto funzionario di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà
vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre
CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014), ottenendo in questo
modo il rilascio di attestati di carenza beni nei suoi confronti, da cui
l’imputazione di frode nel pignoramento di cui al punto 5 dell’atto d’accusa.
Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato in corso
d’inchiesta (VI PP 22.01.2016, p. 20, AI 118: “Confermo le circostanze
espostemi, e in particolare che ho ricevuto degli attestati di carenza beni
successivamente al verbale di pignoramento del 24 settembre 2014”) così come
pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Il punto 5 dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come
esposto.
IX) Ingiuria ripetuta
32.
Al punto 6 del rinvio a
giudizio, a IM 1 è imputato il reato di ingiuria, per avere, il 20 dicembre
2014, da ignota località, scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza”, “cessa”,
“morta di cazzo” e “ignorante come una capra”, nonché il 18 giugno
2015, da ignota località, scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”,
“cretina”, “merda sei e merda rimani… crepa merdosa”.
IM 1, pur ammettendo i fatti (VI PP 22.01.2016, p. 20 e 21, AI
118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha
contestato la sua punibilità per il reato ingiuria.
In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha
tenuto a precisare che:
"
Si trattava di risposte a ingiurie proferite nei miei confronti.
Preciso che da parte mia non venivano dette perché mi venivano chiesti i soldi,
ma nell’ambito del discorso generale io venivo insultato e quindi rispondevo
con questi messaggi.”
(VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).
Nel verbale d’interrogatorio finale dinanzi al PP ha riferito:
"
Per quanto riguarda la ACPR 19, sono stato provocato e ho
risposto a tono.”
(VI PP 22.01.2016, p. 21, AI 118).
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria
chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona.
33.
Il reato di ingiuria
presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento
che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il
diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3;
DTF 117 IV 27, consid. 2c).
L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con
immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità
differenti:
- con un giudizio di valore
atto a mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato
e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177
CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n.
2),
- tramite una semplice
espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma
sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op.
cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2);
- nell’evocazione,
all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a
danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op.
cit., ad art. 177 CP, n. 2).
Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza
delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con
un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177
CP, n. 3-4).
Affermazioni, con cui viene lesa soltanto la reputazione sociale
di una persona (che sono, cioè, attinenti alla posizione di una persona nella
società) non costituiscono ingiuria: in particolare, la reputazione a livello
lavorativo non è tutelata dall’art. 177 CP. Sminuire una persona nell’ambito
della sua attività lavorativa, artistica, politica o sportiva non è sufficiente
a realizzare il reato di ingiuria (STF 1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid.
3.
; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV
159.
consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall’art. 177 CP la reputazione
relativa a particolari competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti
appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10).
Questo principio vale, tuttavia, soltanto se l’affermazione non
mette in dubbio anche l’onestà o la moralità di una persona e non la rende
disprezzabile in quanto essere umano.
Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette
obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non
prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid.
3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).
Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale:
l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia
offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad
art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op.
cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a
conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore
da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).
Ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP in caso di ingiurie reciproche,
il Giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse.
Pacifico che con il suo agire l’imputato ha commesso il reato di
ingiuria. Irrilevante è il fatto che le ingiurie sarebbero state reciproche:
anche in tal caso l’art. 177 cpv. 3 CP non impone di prescindere dalla pena, ma
offre una possibilità al Giudice di procedere in tal senso. In concreto.
Avendo ACPR 17 e ACPR 19 hanno sporto querela nei termini di legge
(AI 1, 3 e 21), tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato sono
adempiuti, da cui la conferma del punto 6 dell’atto d’accusa.
X) Infrazione alle norme
della circolazione
34.
Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1
LCStr, è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella LF sulla circolazione stradale o nelle
prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.
L’imputato ha ammesso di avere, l’8 febbraio 2015, a __________,
alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13 km/h (già
dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità di 50 km/h (VI PP
22.01
, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
La Corte ha quindi confermato anche il punto 7 dell’atto d’accusa.
XI) Contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
35.
L’atto d’accusa, oggetto
delle correzioni di cui in ingresso, imputa in fine a IM 1 il reato di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, in alcune occasioni, a
partire dal giugno 2013, acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e
quindi consumato personalmente, in varie località del Cantone Ticino, circa 10
grammi di cocaina, nonché per avere, nel medesimo periodo, fumato
occasionalmente della marijuana.
Ai sensi dell’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione
giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette
dichiarazioni dell’imputato (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016,
p. 22, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale),
da cui la conferma anche del punto 8 dell’atto d’accusa.
XII) Commisurazione della pena
36.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV
6.
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
37.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,
Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore
ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice
determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più
gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in
un unico giudizio.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola
l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una
pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così
come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della
sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire
unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di
dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF
6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi
esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente
supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,
consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice
deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
38.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella
fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra
la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi
dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere
pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è
concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se
abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle
prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,
tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente
sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che
per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile
trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi
invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere
tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.
2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che
quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
39.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per
pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione
analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza
condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano
adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del
periodo di prova (cpv. 5).
40.
Concretamente, la colpa di IM
1.
è grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’importo oggetto di
truffa, del numero di vittime e del lungo periodo di tempo durante il quale
l’imputato ha agito. Altrettanto grave, dal profilo oggettivo, è il fatto che
l’imputato è stato ritenuto colpevole di svariati reati, commessi tutti nello
stesso arco temporale.
A mente della Corte, la colpa di IM 1 è però grave soprattutto dal
profilo soggettivo.
Per circa 15 anni IM 1 ha vissuto di espedienti, circostanza
testimoniata non solo dal procedimento penale in oggetto, ma pure dagli 11
decreti d’accusa emessi nei suoi confronti a partire dal 2001.
A questo proposito, va detto che le difficoltà economiche che egli
avrebbe affrontato dopo il fallimento della società di famiglia non
giustificano in alcun modo il suo agire, tanto più se si considera che
l’imputato ha potuto beneficiare degli aiuti sociali, ciò che evidentemente,
per lui, non era sufficiente.
Con il suo agire IM 1 ha mostrato sostanzialmente il suo profondo
egoismo, che lo ha indotto ad ingannare persone che credevano nella sua
amicizia, mosso unicamente dalla ricerca di lucro.
E non lo ha fatto per sopperire ad uno stato di necessità o per
dar seguito ad un dovere morale, quale per esempio, versare i contributi di
mantenimento a favore della figlia. Lo ha fatto unicamente per permettersi uno
stile di vita al di sopra della sua portata, insostenibile con le sole entrare
che gli provenivano dalle attività lucrative svolte, dalla disoccupazione o
dalla pubblica assistenza.
Ma il suo carattere egoistico emerge pure dalla serie di reati da
lui commessi. IM 1, infatti, se voleva guidare, lo faceva malgrado la revoca,
se gli servivano soldi, non esitava ad ingannare persone e funzionari del
Cantone, se qualcuno rischiava di creargli un problema, non si esimeva dal
proferire minacce o mettere in atto ritorsioni.
In generale, egli ha dato prova di un egocentrismo che lo ha reso
incurante di leggi, regole, autorità e legami affettivi, tanto da neppure
versare i citati contributi alla figlia.
Neppure l’imputato sembra avere del tutto compreso la gravità del
suo agire. Al contrario, ancora in occasione del pubblico dibattimento, egli è
sempre sembrato voler dare la colpa del suo agire a qualcun altro o a qualcosa
d’altro, segnatamente alla società fallita, alla ripartizione sbagliata della
comunione ereditaria, alle AP che lo hanno insultato, alla moglie e alla
suocera che non gli hanno versato il denaro che a suo vedere gli spettava.
Non può che allarmare la sua propensione a delinquere, ciò che IM
1.
ha fatto reiteratamente – per non dire continuamente – su più fronti, negli
ultimi 15 anni.
Neppure può essere considerata, a mente della Corte, una particolare
collaborazione. Vi sono sì state delle ammissioni, ma sempre a rimorchio
dell’inchiesta e mai mostrando di voler far completa luce sul suo agire.
Ad aggravare ulteriormente la colpa dell’imputato vi è in fine il
concorso di reati.
41.
A favore di IM 1 la Corte non
ha ravvisato particolari motivi attenuanti, eccezion fatta, in parte, per una
limitata collaborazione, e per la carcerazione preventiva sofferta al Farera
malgrado la richiesta di passare in espiazione anticipata della pena.
Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di
IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi.
42.
Per quanto attiene alla
sospensione condizionale, la Corte condivide le considerazioni esposte dal PP e
già evidenziate in corso d’inchiesta dal GPC, senza poter tuttavia poter
formulare una prognosi del tutto negativa.
In tale contesto, al fine di tener conto della colpa, appare
adeguato sospendere la pena in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con la
parte da espiare che corrisponde quindi ad 1 (un) anno.
Per la parte della pena posta al beneficio della sospensione
condizionale, la Corte ha impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
43.
Per il reato di ingiuria
ripetuta e inganno nei confronti delle autorità è stata inflitta una pena
pecuniaria di CHF 100.00 (cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote
giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, mentre per i reati di infrazione alla
LF sulla circolazione stradale e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti la Corte ha condannato l’imputato alla multa di CHF 300.00
(trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà
sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
XIII) Pretese civili delle
accusatrici private
44.
Per quanto attiene alle
pretese civili delle accusatrici private, le stesse sono state approvate così
come esposte, eccettuata la richiesta di torto morale di CHF 3'000.00 di ACPR
19.
relativamente alle ingiurie.
XIV) Sequestri
45.
Come concordato dalle parti
in sede d’inchiesta, la Corte ha ordinato la confisca e la realizzazione
dell’autovettura VW Golf di colore nero, il cui provento andrà a parziale
copertura di tasse e spese, il dissequestro in favore di IM 1 dei tre telefoni
cellulari, delle due pennette USB e del PC portatile, previa cancellazione
delle memorie, i cui costi sono da anticipare dall’imputato, e la confisca
della mappetta rosa contenente documentazione sequestrata presso il domicilio
di IM 1.
XV) Retribuzione del difensore
d’ufficio
46.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la
tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber,
ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2
). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
47.
La nota professionale
dell’avv. IM 1 è stata accettata così come esposta, venendo quindi approvata
per CHF 16’989.90 comprensiva di onorario, spese e IVA.
IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo
di CHF 16’989.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 22, 40, 42,
43, 44, 47, 49, 51, 69, 146 cpv. 2, 163, 177, 181 CP;
118.
cpv. 2 e 3 LStr;
27.
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;
95.
cifra 2 vLCStr;
4a cpv. 1 lett. a ONC;
22.
cpv. 1 OSS;
19a LStup;
135, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa
per mestiere
per avere,
agendo per mestiere,
per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia
numerose persone, affermando cose false, dissimulandone di vere e confermandone
subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui,
e meglio per avere,
1.1.1
nel periodo compreso tra il
2002.
e il mese di agosto 2015, in varie località del Cantone Ticino e della
Svizzera,
ingannato con astuzia 26 donne, alle quali aveva carpito la
fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia,
nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere
una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse
finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione
ereditaria, inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente
CHF 150'459.15), nonché tentato di farsi consegnare del denaro (CHF 4'000.00)
facendo credere loro, contrariamente al vero, che la richiesta dipendeva da
situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale mancanza di
liquidità, nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di restituire il
denaro a breve, e meglio per avere, con le modalità sopra descritte, ottenuto
da:
1.1.1.1
ACPR 1, CHF 18'000.00, nel
periodo 2002
inizio 2003;
1.1.1.2
ACPR 2, CHF 15'000.00, nel
periodo settembre 2004 - marzo 2005;
1.1.1.3
ACPR 3, CHF 300.00, nel corso
del 2007;
1.1.1.4
ACPR 4, CHF 200.00, nel corso
del 2007;
1.1.1.5
ACPR 5, CHF 3'300.00, nel
periodo agosto 2007 - marzo 2008;
1.1.1.6
ACPR 6, CHF 4'500.00, nel
periodo agosto - dicembre 2008;
1.1.1.7
__________, CHF 300.00, nel
corso del 2009;
1.1.1.8
ACPR 7, CHF 7'587.80, nel
periodo inverno 2009 - settembre 2010;
1.1.1.9
ACPR 8, CHF 1'851.50, nel corso
del 2010;
1.1.1.10
ACPR 9, CHF 10'000.00, nel corso
del 2010;
1.1.1.11
ACPR 10, CHF 7'000.00, nel
periodo giugno - settembre 2011;
1.1.1.12
ACPR 11, CHF 5'800.00, nel
periodo febbraio - aprile 2011;
1.1.1.13
ACPR 12, CHF 900.00, nel corso
dei primi mesi del 2011;
1.1.1.14
__________, CHF 1'000.00, nel
corso del 2011;
1.1.1.15
__________, CHF 600.00, nel
corso del 2012;
1.1.1.16
ACPR 13, CHF 2'540.00, nel mese
di maggio 2012;
1.1.1.17
__________, CHF 160.00 (importo
interamente restituito), nel corso del 2013;
1.1.1.18
ACPR 14, CHF 580.00, nei primi
mesi del 2013;
1.1.1.19
__________, CHF 300.00, nel corso
del 2013;
1.1.1.20
ACPR 15, CHF 139.85, nel mese di
dicembre 2013;
1.1.1.21
ACPR 16, CHF 2'500.00 (di cui
CHF 500.00 restituiti nel settembre 2014), nel periodo gennaio - agosto 2014;
1.1.1.22
__________, CHF 800.00 (importo
interamente restituito), nel periodo agosto - novembre 2014;
1.1.1.23
ACPR 17, CHF 2'200.00,
nell’ottobre 2014;
1.1.1.24
U__________,
CHF 200.00 (importo asseritamente restituito), nel corso del 2014;
1.1.1.25
ACPR 18, CHF 64'700.00, nel
periodo novembre 2014 - agosto 2015;
1.1.1.26
__________, CHF 4'000.00 nel
giugno 2015;
1.1.2
nel settembre 2011, a __________
e __________,
ingannato l’Ufficio __________, che gli erogava una prestazione
assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a lavorare per la ditta __________
SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva già percepito un reddito di CHF
1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo così che il menzionato Ufficio
non gli deducesse quest’importo dalla prestazione assistenziale del mese di
settembre 2011, versandogli dunque CHF 1'956.25 non dovutigli;
1.2
inganno
nei confronti delle autorità
per avere,
il 20 gennaio 2009, a __________,
contratto matrimonio con una straniera nell’intento di eludere le
disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in
Svizzera e per procurarsi un indebito arricchimento,
e meglio per avere,
dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato la di
lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse
ottenere un permesso di dimora in Svizzera;
1.3
guida
senza autorizzazione ripetuta
per avere,
nei periodi compresi tra il 2 dicembre 2010 e il 15 settembre 2011
e tra il 6 giugno 2014 e il 1. settembre 2015, e dunque complessivamente per
oltre 24 mesi, condotto veicoli a motore nonostante la licenza di condurre gli
fosse stata ritirata a tempo indeterminato con decisione del 1. dicembre 2010
e, dopo una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione del 5
giugno 2014;
1.4
coazione
ripetuta, in parte tentata
per avere costretto, rispettivamente tentato di costringere, delle
persone a fare, omettere o tollerare un atto, usando contro di loro minaccia di
grave danno,
e meglio per avere,
1.4.1
a partire dal 2011 e fino
all’agosto 2013, a __________ e in altre località del Cantone Ticino,
tentato di costringere in più occasioni __________ e la di lei
madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di denaro, minacciandole
di fare revocare il permesso di dimora di __________, con la quale aveva
contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in materia di
ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando alle preposte
Autorità che la donna non viveva più con lui;
1.4.2
il 29 agosto 2015, a __________,
impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova
compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,
minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro __________ SA e in
particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________;
1.5
frode
nel pignoramento
per avere,
il 24 settembre 2014, a __________,
in occasione di un verbale di pignoramento svolto presso l’Ufficio
di esecuzione di __________, occultato valori patrimoniali di suoi creditori,
e meglio per avere dichiarato al preposto funzionario del
menzionato Ufficio di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà
vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre
CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014), ritenuto che
successivamente sono stati emanati nei suoi confronti degli attestati di
carenza beni;
1.6
ingiuria
ripetuta
per avere,
inviando messaggi scritti tramite internet, offeso l’onore di due
persone,
e meglio per avere,
1.6.1
il 20 dicembre 2014, da ignota
località,
scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza”, “cessa”, “morta
di cazzo” e “ignorante come una capra”;
1.6.2
il 18 giugno 2015, da ignota
località,
scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”, “cretina”,
“merda sei e merda rimani…crepa merdosa”;
1.7
infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
l’8 febbraio 2015, a __________,
alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13
km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità (50 km/h);
1.8
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
a partire da giugno 2013,
acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e quindi consumato
personalmente, in varie località del Cantone Ticino, circa 10 grammi di
cocaina, nonché fumato occasionalmente della marijuana;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai
decreti d’accusa del 18 agosto 2004, del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007,
del 22 ottobre 2007, del 28 maggio 2008, dell’8 giugno 2009 e del 10 febbraio
2010.
del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, al decreto d’accusa del 10
marzo 2014 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nonché
alla sentenza dell’8 novembre 2007 dei Juges d’instruction Fribourg,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 8 (otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
alla pena pecuniaria di CHF
100.00
(cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10.00
(dieci) cadauna;
2.3
al pagamento della
multa di CHF 300.00 (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.4
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con un
periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
3.
IM 1 è inoltre condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di
risarcimento danni:
- a
ACPR 1 CHF 18'000.00;
- a ACPR 2
CHF 15'000.00;
- a ACPR 4 CHF 200.00;
- a ACPR 5 CHF 3’300.00;
- a ACPR 6 CHF 4'500.00;
- a ACPR 7 CHF 7'587.80;
- a ACPR 8 CHF 1'851.50;
- a ACPR 9 CHF 10’000.00;
- a ACPR 10 CHF 7’000.00;
- a ACPR 11 CHF 5’800.00;
- a ACPR 12 CHF 1’200.00;
- a ACPR 13 CHF 2’540.00;
- a ACPR 14 CHF 580.00;
- a ACPR 15 CHF 139.85;
- a ACPR 17 CHF 2'200.00 +
interessi del 5% dal 1. ottobre 2014;
- a ACPR 18 CHF 64’700.00.
4.
La richiesta di
risarcimento di ACPR 19 per CHF 3'000.00 a titolo di indennità per torto morale
è respinta.
5.
È ordinata la confisca e la
realizzazione dell’autovettura VW Golf di colore nero, il cui provento andrà a
parziale copertura di tasse e spese.
6.
È ordinato il dissequestro
in favore dell’avente diritto dei tre telefoni cellulari, delle due pennette
USB e del PC portatile, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da
anticipare dall’imputato.
7.
È ordinata la confisca
della mappetta rosa contenente documentazione sequestrata presso il domicilio
di IM 1.
8.
La tassa di giustizia di
CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 14'822.00
spese CHF 909.40
IVA (8%) CHF 1'258.50
totale CHF 16'989.90
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 16’989.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Teste fr. 69.--
Multa fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 377.25
fr. 2'046.25
============