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Decisione

72.2016.36

Condannato per avere ingannato con astuzia 26 donne, carpendo la loro fiducia e inducendole a prestargli denaro: complessivamente CHF 150'459.15; condannato per avere contratto matrimonio con una stra

22 aprile 2016Italiano112 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi risparmi, ha venduto i suoi gioielli e ha fatto debiti con istituti di

credito. In verità l’imputato per lei non provava nulla. Egli non provava

nemmeno attrazione fisica per questa donna. In un anno di relazione

emotivamente intensa, anche se a distanza, non ha avuto neanche un rapporto

sessuale con questa donna, rapporti sessuali che la donna desiderava, che per

la loro mancanza la facevano soffrire, ma che forte del suo amore comunque

decideva di aspettare, perché lui le garantiva di amarla.

La gravità della colpa dell’imputato non risiede quindi unicamente

nel fatto che le donne non riceveranno mai più i loro soldi, ma anche nel danno

psicologico, e questo in particolare per quanto riguarda ACPR 18, la quale ha

scoperto cosa rappresentava veramente per IM 1 da un agente di Polizia. A

questo proposito il PP dà parziale lettura del verbale di Polizia di ACPR 18,

il quale dà atto della sua sofferenza, sottolineando che quando ha capito che

non vi era più nulla da prendere da questa donna, IM 1 con un SMS l’ha

lasciata. E quando quest’ultima vuole contattare la sua nuova compagna per

avvisarla della loro relazione, l’imputato non ha nulla di meglio da fare che

compiere un’altra coazione.

Grave, la colpa di IM 1, anche con riferimento alle altre

imputazioni, segnatamente la guida senza patente. IM 1 è stato sospeso dalla

guida, ma non ha riconosciuto la legittimità di questa misura e ha continuato a

guidare come se nulla fosse. Egli non solo ha continuato a guidare, ma ha pure

commesso numerose infrazioni di superamento della velocità.

Questo stesso disprezzo per l’autorità lo rivediamo anche nel

sottrarsi alle richieste di pagamento dei suoi creditori, mentendo al cursore

in occasione del verbale di pignoramento, nella truffa all’assistenza sociale,

nel falso matrimonio.

In ultimo, l’accusa rileva che la collaborazione non è mai stata

spontanea: IM 1 ha smesso di negare solo di fronte all’evidenza delle

risultanze istruttorie ed ha riprovato in qualche modo a negare anche in aula.

Conclude chiedendo la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 4 (quattro) mesi e la condanna a risarcire gli AP per le cifre da

loro richieste, salvo rinvio al foro civile per gli importi contestati

dall’imputato.

Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere di infliggere una

pena che rimanga nei 3 anni, rileva che la prognosi per l’imputato è negativa.

Dopo la morte del padre e soprattutto da quando è entrato in assistenza nel

2008, l’imputato è sprofondato sempre più in basso, commettendo una lunga serie

di reati. IM 1 ha ingannato persone per farsi dare dei soldi, ha ingannato lo

Stato e i suoi funzionari. Egli ha vissuto di espedienti per anni, ogni tanto

ha trovato qualche lavoro, che però non è mai durato a lungo, perché

probabilmente non vi era una vera intenzione di riprendere per quella strada, e

nel resto del periodo ha vissuto della disoccupazione e poi dell’aiuto sociale,

andando a colmare quello che desiderava delinquendo. L’imputato ha fatto della

truffa e dell’inganno la sua attività quotidiana, è diventato un pericolo

sociale, ciò che è stato riconosciuto anche dal GPC nelle decisioni di conferma

e proroga dell’arresto e di carcerazione di sicurezza. Considerata la sua

situazione personale attuale ed in particolare la sua disastrosa situazione

finanziaria, vi è un’altissima probabilità che, tornando a piede libero, ricada

negli stessi reati, perché non c’è una vera alternativa. L’imputato non ha un

lavoro e non si può credere che dopo tutti questi anni di questa vita

all’improvviso non ricada nel crimine. Il rilascio dell’imputato deve quindi

essere preceduto da un serio lavoro sulla persona, che dovrà essere compiuto

durante il periodo che passerà in carcere per scontare la pena. L’incentivo

della liberazione condizionale dopo i 2/3 della pena è la migliore garanzia che

si possa avere del fatto che IM 1 effettuerà questo lavoro.

Il PP conclude quindi chiedendo che, anche in caso di pena

compresa entro il limite dei 3 anni, la medesima non sia posta al beneficio

della sospensione condizionale;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata sottolinea che IM 1 oggi è una persona totalmente

cambiata, decisa a riparare tutto l’errore che con il suo agire ha causato.

L’imputato ha sempre lavorato duramente con il padre nella ditta di famiglia,

fin da quando era un ragazzino. La figura paterna ha un’influenza cruciale

sulla vita di IM 1; il padre è un uomo duro, un imprenditore, un uomo di

vecchio stampo, gran lavoratore, ma con pochi gesti affettuosi nei confronti

del figlio. Anche se la ditta in cui lavora è del padre, IM 1 si occupa

esclusivamente di questioni tecniche, mai gestionali. Nel _____ accade un evento

traumatico, il padre muore __________.

Improvvisamente IM 1 si

ritrova solo a dover gestire l’impresa di famiglia. Questi accadimenti sono

l’inizio di un vero e proprio calvario. Le responsabilità per IM 1 erano troppo

importanti, egli non aveva le conoscenze e le capacità per dirigere un’azienda

e non era a conoscenza della situazione debitoria della società. È quindi

costretto a chiudere per fallimento nel giro di pochi anni. IM 1 era quindi

convinto che la divisione ereditaria andasse rivista e che gli spettassero

ancora dei soldi. Egli ha compreso come stavano realmente le cose solo tanto

tempo dopo l’arresto. IM 1 ha cominciato a svolgere diversi lavori, ma la

realtà dei fatti era dura e così si è creato una vita immaginaria, cominciando

a mentire sulla sua situazione economica. Il motivo delle bugie non era però

quello di farsi dare del denaro, ma quello di mostrarsi agli occhi delle donne

che corteggiava migliore di quello che era. Mentire per IM 1 era diventata la

regola e lui ha cominciato a vivere quella vita che si era costruito nel suo

immaginario. Ha finito per convincersi che tutto fosse vero, che quella vita

era la sua vita reale.

La difesa rileva che il reato di truffa per mestiere non è

contestato. Tuttavia, non corrisponde al vero che IM 1 ha cercato le donne con

l’intento di farsi dare dei soldi. Le numerose conversazioni sono la prova che

egli non era unicamente alla ricerca di denaro, ma alla ricerca disperata di

una compagna, di una relazione sentimentale stabile, di affetto e attenzioni,

quelle che non aveva avuto durante l’infanzia. Il suo primo intento era

unicamente questo. Non vi era in alcun modo un’intenzione di truffare le donne

sin dall’inizio. La difesa chiede il proscioglimento dal reato di truffa per

tre casi: ACPR 15, la donna delle pulizie, la quale non ha nulla a che vedere

con le circostanze dell’AA, __________ e __________, le quali non hanno voluto

essere sentite a verbale, motivo per cui le circostanze non sono comprovate.

A mente della difesa, nel momento in cui agiva IM 1 non aveva

consapevolezza di quello che stava accadendo, le continue bugie lo hanno

portato a convincersi lui stesso di quello che diceva. Egli era convinto di

riuscire a restituire i suoi debiti e non ha quindi agito con dolo diretto.

Oltre a ciò, l’inganno non può neppure essere considerato particolarmente

astuto. La difesa ha deciso di non analizzare in ogni singolo caso la

sussistenza dell’inganno astuto, e questo perché IM 1 riconosce quanto fatto,

attitudine di cui andrà tenuto conto nella commisurazione della pena.

La difesa contesta l’aggravante del mestiere, sottolineando che

sino al 2014 l’imputato ha percepito un reddito con certa regolarità, e dedotto

il caso ACPR 18 non si trattava di importi importanti.

Contestato è inoltre il reato di coazione di cui al punto 4.1

dell’AA. La minaccia di segnalare il falso matrimonio alle autorità era

determinata dal fatto che IM 1 era esasperato dalla situazione e voleva

uscirne, ciò che ha dichiarato anche in occasione dell’ultimo verbale

d’inchiesta, di cui la difesa dà parziale lettura (Ai 118, p. 16). Le vittime,

inoltre, non avevano paura. Basti pensare che prima che prendesse avvio

l’inchiesta la moglie ha introdotto una procedura di divorzio dove raccontava

del grande amore finito e chiedeva un mantenimento mensile, oltre alla

suddivisione del secondo pilastro. Questo non è atteggiamento di chi ha paura. IM

1, inoltre, non ha ricevuto il denaro, motivo per cui ci troviamo al massimo

nella forma del tentativo.

La difesa contesta poi l’ingiuria di cui al punto 6.2 dell’AA,

rilevando che IM 1 è stato provocato nella discussione.

A questo proposito, la difesa rileva che va tenuto conto delle

modalità con cui IM 1 ha delinquito. L’inganno è al limite dell’astuto. Già

solo per questo motivo la pena richiesta dal PP deve essere sensibilmente

ridotta. IM 1 è pentito e ha riconosciuto gran parte delle richieste delle AP,

anche se alcune non erano sufficientemente comprovate, ed è disponibile a

risarcirle non appena potrà farlo. Egli ha dimostrato la più ampia

collaborazione, ammettendo ogni addebito sin dal suo primo verbale. Bisogna

inoltre tenere conto del lungo periodo di carcerazione già sofferta. La difesa

chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, in via principale che non

superi i 2 (due) anni, in via subordinata che non superi in nessun caso i 3

(tre) anni.

In entrambi i casi la pena dovrà essere posta a beneficio della

sospensione condizionale, se inferiore a 2 anni interamente, se superiore

parzialmente, con periodo da espiare che non superi la carcerazione già

sofferta. La prognosi non è negativa, i precedenti dell’imputato non essendo

tali da poter giungere a questa conclusione. IM 1 in detenzione ha avuto tempo

di riflettere sulla sua vita, in carcere ha lavorato e si è sempre comportato bene,

ora è pronto a ricominciare e chiede che gli venga data questa possibilità. Non

appena uscito dal carcere cercherà un lavoro ed è fondamentale che questo possa

avvenire il prima possibile.

La difesa conclude chiedendo che il suo assistito venga scarcerato

in data odierna.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. Per le correzioni dell’atto

d’accusa si rimanda al verbale del dibattimento osservando che le parti hanno

aderito alla proposta di modificare il titolo del punto 3 in “guida senza

autorizzazione”.

Con l’accordo delle parti, il punto 6 è stato modificato nel senso

che l’ingiuria è ripetuta.

Le parti hanno in fine acconsentito a che il punto 8 venisse

modificato nel senso che il quantitativo di cocaina che avrebbe consumato

l’imputato è di circa 10 grammi, come risulta dalle sue dichiarazioni (VI PG

18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016, p. 22, AI 118).

II) Vita e precedenti

penali dell’imputato

Considerandi

2.

IM 1 è nato a __________,

figlio di __________.

…omissis…

Malgrado si sia sempre spacciato per __________, fornendo pure

curriculum vitae indicanti un periodo di formazione presso la Scuola __________

dal __________ al __________, in sede d’inchiesta è emerso che il prevenuto si

era sì iscritto a detta scuola, abbandonandola tuttavia nel corso del primo

anno senza conseguire alcun diploma.

Nel __________ è venuto a mancare improvvisamente a seguito di __________.

La comunione ereditaria, composta da __________, ha quindi disposto di dividere

l'eredità, __________ ricevendo __________, mentre IM 1 la società del padre e

tutta la liquidità di famiglia (di cui non è dato sapere l'importo).

Tempo __________ e l’impresa è fallita, ritrovandosi quindi

l’imputato senza lavoro.

Da quel momento, IM 1 ha lavorato per varie società. In base ai

dati forniti dall'AVS e dalle dichiarazioni dell'imputato, è stato possibile

riassumere i seguenti periodi lavorativi:

Dal __________ al __________ ha lavorato presso la ditta di

famiglia, dapprima come __________ poi come __________ e dal __________ a capo

della ditta.

Nel 1999 ha lavorato presso una società di __________, la __________

a __________, per un breve periodo in cui si è occupato, tra le altre cose, di

reperire clienti per stipulare assicurazioni malattia, auto, ecc.

Dal __________ 2001 al __________ 2002 ha lavorato presso la

società __________ SA in cui si è occupato di __________, venendo poi

licenziato.

Dal __________ 2002 al __________ 2003 per la società __________

SA si è occupato della __________.

Da __________ al __________ 2003 ha lavorato per la __________ SA

di __________ come __________.

Dal __________ 2003 a __________ 2004 ha percepito la

disoccupazione.

Dal __________ 2004 al __________ 2005 si è occupato della vendita

di immobili presso l'Immobiliare __________.

Dal __________ 2005 al __________ 2005 ha lavorato per la __________

quale __________.

Dal __________ 2005 al __________ 2006 ha percepito nuovamente la

disoccupazione, fatta eccezione per il mese di __________, quando ha lavorato

per __________ SA.

Nel __________ 2007 ha lavorato per una società, la __________,

che si occupa __________.

Nel __________ 2007 ha lavorato per __________, __________ da cui

è stato assunto quale __________.

Da __________ 2007 ha lavorato per la __________ SA a __________

quale __________; da questa società è stato licenziato poiché non si è

presentato al lavoro per oltre un mese.

Da __________ 2008 a __________ 2013 è stato al beneficio della

pubblica assistenza, percependo aiuti per circa CHF 140'000.00.

Dal __________ al __________ 2012 ha lavorato per la società __________

SA in qualità di __________.

Da __________ al __________ 2011, sempre __________, ha svolto la

sua attività per la società __________ SA.

Nel __________ 2013 è stato assunto con la medesima funzione da __________

SA con un contratto annuale quale sostituto.

Nel __________ 2014, in fine, è stato assunto quale __________ dalla

società __________ SA, da cui è stato licenziato il __________ 2014.

Da quel momento, IM 1 non ha più lavorato, beneficiando della

disoccupazione e della pubblica assistenza.

3.

Nel __________ ha iniziato

una relazione con __________, con cui si è sposato nel __________, e da cui ha

divorziato __________ anni dopo.

Dalla loro unione nel __________ è nata __________, che dopo il

divorzio ha sempre vissuto con la madre.

Come riferito dall’ex moglie e riconosciuto dall'imputato, fatta

eccezione per i primi 3 mesi dopo il divorzio, l’imputato non ha mai provveduto

al mantenimento della figlia.

Nel __________ IM 1 ha contratto nuovamente matrimonio, questa

volta con la cittadina __________, circostanza di cui si dirà meglio in

seguito.

Attualmente sarebbe legato sentimentalmente ad __________, donna

conosciuta su Facebook nel corso dello scorso anno e con la quale avrebbe una

relazione dall’11 giugno 2015 (cfr. rapporto d’inchiesta, p. 14-16, AI 108;

rapporto di arresto provvisorio, AI 24; VI PG IM 1 02.09.2015, p. 24, AI 1; VI

PP IM 1 03.09.2015, p. 2, AI 25; VI PP IM 1 15.12.2015, p. 7-9, AI 97).

4.

Stando alle dichiarazioni

di IM 1, con il fallimento della società di famiglia, nel __________, sarebbero

iniziati i suoi problemi finanziari (VI PG IM 1 02.09.2015, p. 24, AI 1).

Dall’interrogatorio dell’ex moglie __________ si evince che la stessa

nel __________ ha scoperto che l’allora marito, falsificando la sua firma, le

aveva creato un debito presso __________ per un importo di CHF 25'000.00 (VI PG

11.12

, AI 96). Interrogato al proposito, l’imputato ha asserito di non

ricordare questa circostanza, non potendola comunque smentire (rapporto

d’inchiesta, p. 20, AI 108).

Dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici Esecuzione e

Fallimenti cantonali è emerso che nei confronti di IM 1 vi sono esecuzioni e

atti di carenza beni per un totale complessivo di CHF 447'438.55 (rapporto

d’inchiesta, p. 16, AI 108).

L’imputato è stato più volte sfrattato dagli appartamenti che

occupava e non provvede, così come non lo ha fatto in passato, al pagamento di

Cassa Malati, imposte, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17, AI 108).

5.

IM 1 non è sconosciuto alla

giustizia elvetica.

La prima condanna risale al 16 luglio 2001, quando l’imputato è

stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena detentiva

di 3 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per

appropriazione indebita e soppressione di documenti, reati commessi a danno di __________.

Nel corso dei seguenti anni, IM 1 è poi stato oggetto di diversi

procedimenti penali in Ticino, sfociati in altrettanti decreti d’accusa.

Il 18 agosto 2004, l’imputato è stato condannato alla pena

detentiva di 15 giorni sospesi per un periodo di prova di 2 anni per

appropriazione indebita, infrazione e contravvenzione alla LStup.

Con decreti d’accusa del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007 e del

22.

ottobre 2007 gli sono state inflitte multe di CHF 200.00, rispettivamente

CHF 100.00 e ancora CHF 100.00 per il reato di contravvenzione alla LF sul

trasporto pubblico.

IM 1 è tornato nuovamente a delinquere nel 2008, commettendo i reati

di falsità in documenti, furto e truffa e venendo condannato, con decreto

d’accusa del 28 maggio 2008, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a

CHF 30.00 cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni,

mentre l’8 giugno 2009 risulta a suo carico una condanna alla pena pecuniaria

di 90 aliquote giornaliere a CHF 130.00 cadauna, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 anni, per avere trascurato gli obblighi di

mantenimento nei confronti della figlia __________.

Risulta poi una multa di CHF 200.00 il 10 febbraio 2010 per

contravvenzione alla LStup.

Nel 2007 e nel 2014 il prevenuto ha interessato pure la giustizia

di altri Cantoni, venendo condannato, l’8 novembre 2007, dai Juges

d’instruction Fribourg alla pena pecuniaria di 7 aliquote giornaliere a CHF

60.00

cadauna sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni per

titolo di infrazione grave alle norme della circolazione, e il 10 marzo 2014,

dal Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, alla pena pecuniaria

di 20 aliquote giornaliere a CHF 50.00 per infrazione grave alle norme della

circolazione (ECG CH, doc. TPC 3; rapporto d’inchiesta, p. 16, AI 108).

Oltre a ciò, IM 1 è stato oggetto di diverse multe amministrative

legate alla circolazione stradale, e meglio il 25 novembre 2014, il 12 dicembre

2014, il 26 dicembre 2014, l’8 febbraio 2015 e il 28 giugno 2015 per

superamento della velocità e il 20 marzo 2015 per parcheggio abusivo (AI 97, p.

5).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

6.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 è stato aperto nel mese di dicembre 2014 a seguito della

denuncia sporta da ACPR 17, la quale, assunta a verbale d’interrogatorio il 26

marzo 2015, ha riferito di essere stata vittima di un raggiro da parte

dell’imputato:

"

Ho un profilo facebook con il nome __________. Un giorno ho

ricevuto un messaggio privato da IM 1, persona che io non conoscevo, che mi

diceva "sei simpatica", credo fosse inizio settembre 2014.

Siamo diventati dapprima amici su facebook ed abbiamo iniziato un

po' a conversare. Lui diceva di vivere a __________, che aveva una casa ma non

ho capito bene dove, di professione di essere ingegnere, e che lavorava sia da __________

a __________ ma che avrebbe anche lavorato per __________ a __________. Diceva

di essere divorziato, di avere una figlia di circa 20 anni, di avere un

fratello che

vive a __________ di nome __________ e di occuparsi di sua madre

che invece vive in Ticino. Diceva che la mamma non stava bene, aveva problemi

di salute dovuti all'età.

Col tempo è nata un'amicizia ed abbiamo deciso di incontrarci una

prima volta.

Era verso la metà di settembre se mi ricordo bene, e ci siamo

visti una sera al Bar __________ di __________. Eravamo solo noi due, abbiamo

bevuto qualcosa insieme, abbiamo parlato un po' per conoscerci e poi ognuno è

tornato a casa sua. Mi aveva fatto una buona impressione, era un tipo simpatico

anche se un po' strano. Nel senso che si guardava in giro con diffidenza e poi

mi è sembrato strano che non avesse parcheggiato l'auto davanti al bar, dove

c'erano numerosi parcheggi, ma l'aveva lasciata distante. (…)

Abbiamo continuato a sentirci via telefono, perché nel frattempo

ci eravamo scambiati il numero di cellulare. Ci scrivevamo numerosi sms durante

la giornata e poi sia la mattina che la sera ci sentivamo al telefono. Premetto

che non abbiamo mai avuto nessun approccio fisico malgrado c'era un feeling e

ci si sentiva con frequenza ed era in atto un corteggiamento, uno sviluppo di

un'amicizia...

Dopo poco tempo decidiamo di vederci nuovamente, ci siamo

incontrati di nuovo al bar __________ di __________, una sera in settimana. Lui

diceva di non stare tanto bene, di avere una gastrite. Anche quella sera ognuno

è poi tornato a casa sua e non è successo niente.

Passavano dei giorni in cui ci sentivamo spesso a giorni in cui

non ci si sentiva per nulla.

Dopo un po' di tempo che non ci vedevamo ci siamo risentiti ed

abbiamo deciso di uscire di nuovo, durante una telefonata mi disse che però lui

aveva un problema, aveva un conto in comune, di una comunione ereditaria con

sua madre e lei aveva fatto un prelievo di 3000 CHF per pagamenti e lui in quel

momento era rimasto senza soldi, era un caso eccezionale, ma si trovava in

difficoltà. Sembrava vergognarsi di questa situazione, e sempre al telefono io

gli ho detto che se voleva 200 CHF glieli potevo prestare, da parte mia

pensavo, essendo lui ingegnere, me li avrebbe ridati senza problemi. Infatti

aveva vantato pure di ricevere salari per 10'000 CHF, di avere una seconda casa

in __________ e quindi mi aveva comunque dato l'impressione di non aver

problemi finanziari. Quando gli dissi che potevo dargli i soldi lui mi disse

che non avrebbe potuto accettare, abbiamo deciso comunque di vederci la sera

stessa, sempre al __________ di __________, era sempre lui che sceglieva questo

bar perché non gli andava di frequentare altri posti. (…)

Quella sera gli ho prestato 200 CHF, sono sicura della cifra, Ii

avevo già a disposizione non li ho prelevati apposta. Non abbiamo fatto nessuna

ricevuta, glieli ho dati sulla fiducia, lui disse che in breve tempo me li

avrebbe ridati, diceva che stava attendendo un versamento da suo fratello, che

avrebbe presto ricevuto dalla comunione ereditaria circa 160'000 CHF. lo ero

tranquilla, non avevo alcun dubbio che mi avrebbe reso i miei soldi. Il

rapporto tra noi era sempre buono e con lui passavo dei bei momenti. (…)

Abbiamo continuato a sentirci via sms e via chiamate, mi diceva

che era in difficoltà perché suo fratello non gli aveva ancora versato il

dovuto e non sapeva come fare perché nel frattempo i miel 200 CHF erano finiti.

Mai avrei pensato che quel che mi diceva fossero bugle, mi fidavo cecamente di

quanto mi stava dicendo, credevo realmente fosse in difficoltà ed ho deciso di

aiutarlo di nuovo. Ci siamo incontrati davanti al Bar __________, non mi

ricordo se abbiamo prima bevuto qualcosa oppure

no, ma poi per potergli prestare il denaro avevo bisogno di prelevarlo e quindi

insieme e siamo andati fino al bancomat della __________ in __________ a __________.

(…) Preciso che anche in questo caso avevo notato che lui non parcheggiava

davanti al bar, ma l'auto la teneva sempre in zona un po' nascosta e lo vedevo

sempre quando andava via.

Quella sera ho prelevato 700 CHF che gli ho consegnato (…). I

soldi glieli ho dati subito dopo averli prelevati, senza nessuna ricevuta, come

ho già detto io in IM 1 avevo totale fiducia, non avevo nessun dubbio sul fatto

che lui non mi avrebbe ridato il denaro. Mi ringraziava per l'aiuto che gli davo

e di nuovo mi disse che presto me li avrebbe ridati, era questione di poco

tempo ed avrebbe ricevuto il famoso versamento del fratello. Non ho avuto alcun

dubbio sulle sue parole. La nostra amicizia proseguiva e pure il suo

corteggiamento. (…)

Dopo un due settimane che non ci si vedeva mi chiese se ci saremmo

visti per bere qualcosa, ed ha proposto il Bar __________ di __________. Ho

accettato, nel frattempo mi rassicurava sul fatto che i soldi me li avrebbe

dati. Premetto che già durante le nostre frequentazioni mi disse di fare uso

quotidiano di marijuana e quella sera, quando sono arrivata a __________,

anziché andare a bere qualcosa come pattuito, ci siamo trovati in zona stazione

a __________ e mi ha fatto salire sulla sua auto rossa, mi chiedeva se volevo

accompagnarlo fino a __________ in __________. Mi diceva "A devi naa dala

vegia a compraa la ganja". Ho chiaramente rifiutato, ho detto che non

volevo aver niente a che fare con questioni di droga. Alla fine mi ha detto che

non andava nemmeno lui, perché "la vegia" non c'era. (…).

Quella non gli ho dato soldi, anzi gli ho chiesto se nel frattempo

aveva ricevuto i soldi dal fratello ma lui aveva una qualche scusa, che però

non mi faceva comunque dubitare della sua persona. Siamo rimasti poco insieme e

poi lui dopo poco tempo mi ha riportato in stazione a prendere l'auto ed ognuno

è andato per la sua strada. (…)

È passato un po' di tempo, ci continuavamo comunque a sentire

giornalmente e frequentemente anche se c'erano dei momenti in cui lui non rispondeva

per 15/24 h.

Un venerdì mattina mentre tagliavo i capelli ad una cliente mi ha

chiamata e mi ha detto "Mi salvi la vita?" io sono rimasta stupita e

gli ho chiesto cosa era successo... Lui diceva che era stato fermato dalla

Polizia mi pare per velocità ed alla fine gli avevano sequestrato l'auto perché

aveva delle multe arretrate da pagare e gli avevano pure ritirato la patente,

mi disse che se non pagaya subito la multa non gli avrebbero ridato l'auto. Mi

diceva di essere in difficoltà ed io gli ho creduto perché lui era veramente

disperato. Non ho messo in dubbio la sua parola. Gli dissi che senz'altro

l'avrei aiutato e gli ho chiesto quanto doveva pagare e lui disse 1300 CHF. lo

li avevo a disposizione e finiti i miei clienti sono andata subito in banca __________

a __________ ed ho prelevato 1300 CHF, era prima di pranzo, ci eravamo

accordati di vederci in stazione a __________. Lui è arrivato a piedi dicendomi

di aver preso il treno. Gli ho consegnato la busta con i soldi, anche in questo

caso nessuna ricevuta è stata fatta, questo sempre perché mi fidavo di lui. Non

ci siamo intrattenuti perché lui doveva andare a pagare la multa.

Anche in questo caso posso fornire l'estratto conto per risalire

alla data in cui ho dato il denaro a IM 1.

Credo che da quel giorno in poi non l'ho mai più incontrato questo

perché lui non si è mai più presentato agli appuntamenti. (…)

lo fino ad allora credevo a quanto IM 1 mi raccontava, aveva

conquistato la mia fiducia sennò mai gli avrei consegnato il denaro...

Col passare del tempo ho cominciato a pensare che questa persona

non mi avrebbe più restituito nulla e parlando con alcuni conoscenti ho

scoperto che non era una brava persona, mi è stato riferito che è sua abitudine

comportarsi in questo modo, chiedere soldi e poi sparire...

Mi ha persino bloccato su facebook... (…).

Verso metà-fine dicembre abbiamo chiuso i contatti, lui mi ha pure

insultata dicendomi "cozza", "cessa", "morta di

cazzo", "ignorante come una capra", da parte mia non mi sono mai

permessa di insultarlo né per iscritto né a voce.”

(VI PG 26.03.2015, AI 3).

7.

Grazie alle dichiarazioni

della donna, è stato possibile risalire al nominativo di ACPR 14, la quale pure

risultava essere vittima dell’imputato.

L’AP, assunta a verbale il 17 aprile 2015, ha raccontato:

"

Mi viene chiesto quando ed in quale modo ho conosciuto IM 1,

rispondo che di vista lo conoscevo già da piccola. lo sono originaria di __________

o dove abitavo sino ai 18 anni e IM 1 aveva una casa di vacanza a __________.

Da adolescenti siamo anche andati in giro assieme ma non posso dire che siamo

mai stati amici. Ci siamo poi persi di vista.

Ci siamo ritrovati su Facebook nel periodo che io situo all'inizio

del 2013. Vedevo che lui commentava dei post di mia sorella __________, se non

mi sbaglio di ho chiesto io l'amicizia. Abbiamo cominciato a parlare un po' dei

tempi che furono. lo all'epoca non avevo un compagno.

Ci sentivamo spesso dapprima via facebook poi ci siamo scambiati

il numero di telefono e ci si sentiva sia via sms che chiamandoci. Da subito

sembrava esserci un interesse reciproco, come quando sta nascendo una storia.

Ci siamo visti una decina di volte nei bar di __________ a bere qualcosa. Non

abbiamo mai avuto una relazione, c'è stato solo un bacio.

All'inizio sembrava una bella amicizia che stava evolvendo in una

relazione, la sua compagnia era piacevole. Mi chiamava spesso, mi raccontava

della sua vita, mi diceva che la mamma non stava bene, che aveva problemi alle

gambe e mi diceva che lui era stressato per il troppo lavoro che aveva. Diceva

di essere ingegnere edile e di lavorare sui cantieri in Ticino. Diceva di

essere indipendente e diceva di essere pieno di lavoro e di guadagnare molto

senza farmi mai capire quanto, ma comunque tanto. Una volta mi disse pure che

aveva vinto il concorso per la

ristrutturazione della __________ di __________. Insomma una

persona importante, o meglio che faceva credere a me di essere importante.

Le volte in cui ci incontravamo era di pomeriggio, quando avevo

libero. Lui diceva di prendersi delle pause dal lavoro. Ricordo che ci siamo

visti diverse volte presso un bar sotto i portici di __________, se non erro si

chiama __________. In un'occasione ci siamo vista al Bar __________ sempre

sotto ai portici.

Era bello passare tempo con lui, era divertente, piacevole. lo

provavo una simpatia nei suoi confronti non posso escludere che se non fosse

successo quanto racconterà avrei potuto avere una storia con lui. Lui mi ha

sempre fatto capire che l'interesse era reciproco. Ci sentivamo comunque più

volte al giorno tra messaggi e telefonate. Ogni giorno mi dava il buongiorno e

la buonanotte, mi faceva sentire importante. (…)

Un giorno ero in Italia e lui mi ha mandato un sms. Mi disse che

aveva perso il borsellino e che gli serviva un prestito di 200 CHF che mi

avrebbe restituito il giorno seguente. lo non ci ho pensato nemmeno un attimo,

aveva una difficoltà, avevo fiducia e quindi gli dissi che la stessa sera

rientrata in Ticino glieli avrei dati.

Infatti ci siamo visti davanti alla __________ di __________ dove

ho potuto prelevare e consegnare a lui i primi 200 CHF. (…)

Nessuna ricevuta è stata fatta anche se lui mi diceva che se volevo

poteva anche firmarmi un riconoscimento di debito, mi sembrava una cosa assurda

da fare visto che mi fidavo di lui, diceva di guadagnare bane eccetera. (…)

Abbiamo continuato a sentirci e a vederci, ogni volta mi diceva

che doveva ridarmi i 200 CHF ma che c'era sempre un qualche impedimento. lo non

ero per nulla preoccupata perché se girava ancora con me era perché non voleva

fregarmi ma perché gli interessavo.

Un pomeriggio che eravamo in giro insieme ha telefonato a sua

madre, oggi alla luce di quanto accaduto non sono sicura che le ha telefonato

davvero, ma credo piuttosto sia stata una finta per ingannarmi di nuovo... Ad

ogni modo ha chiamato sua madre per dirle che passava da lei a prendere 100 CHF

che gli servivano per

fare spesa, poi ha cominciato a dire "come saresa che te ghié

mie" e si alterava... lo non mi sono posta tante domande ma vedendolo così

arrabbiato gli ho chiesto se aveva bisogno, eravamo in giro per __________ e

lui mi disse di si, gli dissi che se aveva bisogno di chiedere a me e non a sua

mamma. Mi ha chiesto quindi se gli prestavo 100 CHF e siamo andati fino al

bancomat della Stazione (quello della __________) dove ho prelevato i 100 CHF.

Anche in questo caso mi disse che me li avrebbe ridati insieme agli altri 200

CHF. Non so perché in quel periodo non aveva liquidità, sembrava un'emergenza

del momento, io ho creduto che lui avesse bisogno di aiuto ed era comunque una

persona affidabile, quando ci si vedeva era sempre in orario, di parola, non mi

ha mai fatto dubitare di lui.

Poco tempo dopo mi disse che doveva venire in Polizia qui a __________

per pagare una multa, se non erro mi disse il cognome del poliziotto che

corrispondeva a __________. Mi disse che era una multa di 280 CHF ma non

ricordo più per cosa.

Mi ricordo che quando disse il cognome __________ io gli dissi che

conoscevo un Poliziotto con quel nome, lui ebbe una reazione un po' strana...

Era diventato strano ma non sapevo perché. Ogni tanto lui era strano, era un

po' nervoso e faceva come degli scatti. Come dei tic nervosi. Era sempre molto

nervoso faceva "ballare la gamba".

Lui in merito alla multa diceva che non aveva ancora soldi ma non

so più per quale motivo. Ad ogni modo aveva questa multa urgente da pagare.

Anche in questo caso non mi sono fatta tante domande anche perché se doveva

pagare una multa era un motivo abbastanza serio per prestargli del denaro. Non

sono sicura ma mi pare che li ho prelevati di nuovo in Stazione a __________.

Quel giorno ci eravamo trovati a bere il caffè e la sua tattica è stata: “a

devi dit una roba… Po anzi lasa perd” si vedeva che aveva qualcosa che non

andava ma che si vergognava a dirlo. Faceva in modo che fossi io a chiedergli

cos’aveva… che insistessi per sapere cosa non andava… Io ho creduto che i suoi

problemi in quel periodo erano reali. Durante il caffè mi disse questa cosa

della multa e di nuovo purtroppo gli ho creduto. All’epoca comunque avevo un

interesse per lui ed è stato sempre molto bravo a farmi credere che me li

avrebbe ridati.

Mi sembra che ci siamo poi visti solo un paio di volte in seguito

questo perché ho iniziato a chiedergli se mi ridava il denaro. Addirittura

un'ultima volte in cui ci siamo visti è entrato in banca __________ a __________

ed è poi uscito dicendomi che la sua tessera si era smagnetizzata e non poteva

prelevare...

Lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, una grande

delusione sulla sua persona, perché fino a quel momento avevo creduto fosse un

tipo di uomo che però non era....

Ho cominciato a scrivergli sms per ricevere indietro i miei 580

CHF, lui rispondeva che me li dava, mi ha chiesto anche il mio numero di conto,

che gli ho inviato ma lui niente. Nel frattempo avevamo smesso di vederci. Dopo

un po' lo sollecitavo ma lui rispondeva "scusa mi son dimenticato di

versarteli, lo faccio subito" cosa che non è mai successa.

Non l'ho mai più visto e sentito. Mi son messa il cuore in pace e

mi son detta che non avrei mai più prestato soldi a nessuno:

Riassumendo gli ho dato 580 CHF, 200 la prima volte, 100 la

seconda, e 280 la terza volta.

ADR che ogni volta in cui gli ho dato il denaro era certa che

fosse un problema suo momentaneo, un'emergenza. Non avevo dubbi che me lo

avesse ridato. Era una persona che sembrava affidabile, io ho creduto al 1000

per 1000 che in breve tempo avrei ricevuto il denaro. Mai sul momento avrei

immaginato di essere la vittima di un raggiro...”

(VI PG 17.04.2015, AI 10).

8.

Nel frattempo, è stato

richiesto l’estratto UEF dell’imputato, da cui sono emersi i nominativi di ACPR

1.

e ACPR 12, le quali risultavano avere fatto spiccare precetti esecutivi nei

confronti di IM 1.

Quest’ultima, interrogata l’11 agosto 2015, ha così riferito:

"

Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale

mi ha contattata a o sapere per quale motivo io avevo emesso un precetto

esecutivo a nome del IM 1, la mia risposta è stata che ero stata truffata.

L'ho conosciuto mi pare nel 2011 su Facebook. È stato lui a

contattarmi, abbiamo stretto amicizia su facebook e quasi subito ci siamo

scambiati il numero di cellulare. Abbiamo quindi iniziato a sentirci via sms.

Sembrava che stava nascendo un rapporto di amicizia, parlavamo un po' di tutto,

era piacevole la sua compagnia. lo sono arrivata in Ticino 6 anni fa, erano un

anno o due che abitavo in Ticino, quindi conoscevo poca gente, la compagnia di IM

1.

per me era un piacere. Quando mi ha chiesto di incontrarci gli ho detto

subito di si.

Ci siamo visti mi pare a __________ la prima volta e da quel

momento abbiamo cominciato ad uscire insieme. Come due amici. Ci sentivamo

tutti i giorni e stavamo molto insieme. Lui veniva anche a prendermi e mi

portava in giro per __________. (…)

Lui diceva di lavorare come titolare di una ditta di Costruzioni

ma nel periodo in cui ci vedevamo era in congedo dal lavoro. Diceva di

guadagnare molto, di essere benestante, che la sua ditta guadagnava bene. Non

ho mai avuto modo di mettere in dubbio quello che mi diceva. Pagava sempre lui

se si usciva a bere qualcosa. Non ho mai sospettato che avesse problemi con i

soldi.

Un giorno mi ha detto che doveva pagare il parcheggio della sua

auto per un mese, il parcheggio costava 400 CHF... In pratica mezzo disperato

diceva parlando tra sé e sé: "cavoli come faccio? se adesso non pago mi

tolgono il parcheggio". lo gli ho chiesto se aveva dei problemi e mi ha

detto che i suoi soldi ii erano bloccati ed aveva bisogno urgente di pagare 400

CHF per un parcheggio non so dove. Era mio amico, e subito gli ho detto che se

era in difficoltà glieli prestavo. Non avevo nessun dubbio né sulla nostra

amicizia, né sul fatto che mi avrebbe ridato i soldi, lui per quanto ne sapevo

era benestante. Lui mi disse inoltre che me li avrebbe ridati dopo pochissimo

tempo. Questa discussione l'abbiamo fatta a casa mia. Gli ho detto che avrei

prelevato i soldi il giorno seguente e lui infatti il giorno dopo è venuto a __________

con il bus a prendere il denaro.

Oltre a questi 400 CHF nel periodo successivo IM 1 mi ha chiesto

altri soldi, purtroppo non ricordo più i motivi che mi disse, ma erano una

volta 200 CHF ed un'altra 300 CHF. Anche in quei casi aveva un problema urgente

e non poteva accedere ai suoi conti. lo tutte le volte ho creduto a quello che

mi raccontava fidandomi della nostra amicizia e del fatto che me li avrebbe

ridati. Oggi so che non aveva nessuna intenzione di ridarmi il denaro che

chiedeva.

In totale, in 3 occasioni gli ho dato 900 CHF.

Dopo avergli dato quei soldi io ho iniziato a chiedergli quando me

li restituiva, e lui diceva di stare tranquilla che era anche disposto a

firmarmi un foglio su cui riconosceva il debito con me. Ricordo che siamo

visati all'__________ di __________ dove gli ho fatto firmare un foglio da me

preparato su cui lui riconosceva di dovermi 900 CHF. A quel punto però da parte

mia ho cominciato a sospettare che IM 1 mi aveva ingannato ed infatti da allora

non ci siamo più visti. Questo perché io gli continuavo a chiedere i soldi e

lui faceva finta di niente.

Ad un certo punto tramite facebook sono stata contattata tramite

messaggio privato da una donna che mi chiedeva se conoscevo IM 1, lei aveva

visto che IM 1 era tra i miei amici. Mi chiedeva se lo conoscevo perché a lei

lui aveva chiesto dei soldi. lo subito le ho detto di fare attenzione perché

doveva soldi anche a me e lei mi ha ringraziata.

Ho deciso di pubblicare un post sulla bacheca di IM 1 in cui ho

scritto alle donne di fare attenzione perché lui con dolci parole chiede i

soldi e poi non li ridà più. Mi ha bloccato immediatamente. Ho continuato a

cercare di ottenere il mio denaro tramite sms. Ho poi iniziato la strada

tramite precetto esecutivo che ho rinnovato ogni anno fino al 2013. Allo stato

attuale le spese ammontano a 300 CHF, quindi chiedo a IM 1 di essere risarcita

per 1200 CHF.”

(VI PG 11.08.2015, AI 22).

9.

L’AP ACPR 1, dal canto suo,

ha raccontato:

"

Sono stata convocata telefonicamente dall'interrogante la quale

mi ha contattata poiché nel 2003 avevo fatto fare una procedura esecutiva nei

confronti di o IM 1 per un totale di CHF 18'611.60 (18'000 CHF più spese),

esecuzione nr. __________.

Mi viene chiesto di raccontare chi è IM 1, perché l'ho conosciuto

e per quale motivo gli ho dato 18'000 CHF.

L'ho conosciuto nel 2002, io ero rimasta vedova da circa 3 anni e

e d avevo 3 figli piccoli. Un'amica per farmi svagare un po' mi ha consigliato

di iscrivermi ad una chat del Ticino, non so più indicare quale sito fosse non

era Facebook. Non sono mai stata abituata a frequentare le chat è stata la prima

e l'ultima volta. Su questa chat ho conosciuto IM 1 che mi diceva di vivere a __________,

di essere divorziato e di avere una bimba di 4-5. Era una persona piacevole con

cui parlare, e dopo una settimana che parlavamo in chat abbiamo deciso di

prendere un caffè insieme. Siccome portavo mio figlio alla __________ a __________

ne abbiamo approfittato per vederci una sera in un bar di __________. Mi ha

fatto una buona impressione, mi ha detto che lavorava per una ditta __________ ubicata

nel __________. Diceva di essere un impiegato commerciale di questa ditta,

faceva contabilità. Dopo quella sera ci siamo sentiti ancora per un po' di

tempo, rivedendoci a prendere un caffè o è capitato che venisse pure a casa

mia. Diceva che doveva tenere sua figlia alcuni weekend al mese e che aveva un

brutto rapporto con la ex moglie. Non so dire dopo quanto tempo, ma abbiamo

iniziato una relazione. Quasi subito lui ha cominciato a chiedermi dei soldi,

erano i primi mesi che lo frequentavo e mi diceva che la sua ex moglie gli

"mangiava" un sacco di soldi ed ogni volta che mi chiedeva denaro era

perché era successo qualcosa di immediato per cui aveva bisogno subito. Mi ha

chiesto soldi solo in due occasioni e ricordo che in una era per il

mantenimento della figlia mentre la seconda non ricordo più il motivo. In

pratica mi ha chiesto per due volte 9000 CHF, la prima volta gli ho dato 9000

CHF dei miei che li avevo come risparmi, lui diceva che aveva questo bisogno

immediato e che presto me li ridava, perché avrebbe ricevuto denaro. Mi fidavo

di lui era una persona che si vendeva bene, lui non diceva di avare problemi di

soldi ma quelli avuti erano dei problemi inaspettati che avrebbe risolto a

tempo breve e che sicuramente i miei soldi li avrei riavuti. Non ho mai messo

in dubbio che non me li avrebbe restituiti. Non gli ho fatto firmare niente

perché avevo totale fiducia in lui. Dopo poco tempo mi ha detto di nuovo di

aver un problema poiché doveva dare urgentemente 9000 CHF per il mantenimento

della figlia, io gli dicevo che ero in difficoltà perché non avevo più quei

soldi, ma lui era disperato ed alla fine mi ha convinto. Ho prelevato questi

9000.

CHF dai conti dei miei figli e glieli ho consegnati. Purtroppo essendo

passati molti anni per me non è facile ricordare i motivi per cui mi ha chiesto

questi soldi, ho cercato di dimenticare questa brutta storia. Ad ogni modo il

denaro gliel'ho dato nei primi mesi della nostra relazione. Abbiamo continuato

a frequentarci per alcuni mesi ancora, io continuavo a chiedergli quando mi avrebbe

riconsegnato il denaro e lui aveva sempre una scusa ma diceva che comunque non

dovevo preoccuparmi.

ADR che quando andavamo in giro a ber qualcosa, pagava sempre lui.

Invece una volta siamo andati in vacanza in Marocco solo con lui ed ho

anticipato io i biglietti per il viaggio. Non ho più visto il denaro.”

(VI PG 20.08.2015, AI 23).

10.

Dagli accertamenti esperiti

dalla Polizia, è emerso che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2013, IM 1

aveva beneficiato della pubblica assistenza, motivo per cui è stata chiesta la

perquisizione del conto presso la __________ sul quale erano state versate le

indennità, così come pure del conto presso la __________ di __________

(rapporto d’inchiesta, AI 108). È quindi stato possibile appurare che

l’imputato non aveva un’entrata fissa dal mese di settembre 2014, ma gli veniva

versato del denaro da tale ACPR 18 di __________.

11.

Interrogato il 2 settembre

2015, IM 1 ha ammesso di avere debiti con alcune donne, di cui quasi CHF

50’0000.00 con ACPR 18, negando comunque di averle in qualche modo ingannate

(VI PG 02.09.2015, AI 1), ciò che ha ribadito anche nel verbale della persona

arrestata svoltosi il giorno successivo dinanzi al PP (VI PP 03.09.2015, AI

25).

L’imputato è stato quindi arrestato ed associato al Carcere

Giudiziario la Farera (rapporto di arresto provvisorio, AI 24).

12.

Con decisione del 4 settembre

2015, in parziale accoglimento dell’istanza formulata dal PP (AI 27), il GPC ha

ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 16 ottobre 2015, ritenendo

sussistere, oltre a sufficienti e concreti indizi di reato, pericolo di

collusione (AI 30), poi prorogata dapprima fino al 16 gennaio 2016 (AI 64) ed

in seguito fino al 5 marzo 2016 (AI 116).

Accogliendo la richiesta dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1

a scontare anticipatamente la pena a far tempo dal 22 gennaio 2016 (AI 119).

13.

Il giorno successivo

all’arresto dell’imputato, è stata interrogata ACPR 18, la quale ha riferito

che quest’ultimo, con le medesime modalità utilizzate con le altre donne, si

sarebbe fatto da lei consegnare CHF 64’7000.00, denaro mai restituito (VI PG

03.09

, AI 26).

14.

Dalla perquisizione del

domicilio di IM 1 a __________, così come dalla lista delle persone che

quest’ultimo aveva bloccato su Facebook, dalle conversazioni private rinvenute

sul suo profilo, nonché da una vecchia rubrica telefonica che l’imputato aveva

salvato sul suo PC, sono poi emersi i nominativi di altre donne potenziali

vittime dell’imputato, le quali sono state interrogate nel corso dell’inchiesta

(rapporto d’inchiesta, AI 108).

15.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il PP ha posto in stato

d’accusa IM 1 per i reati di truffa per mestiere, in parte tentata, inganno nei

confronti delle autorità, guida senza autorizzazione, coazione, frode nel

pignoramento, ingiuria ripetuta, infrazione alle norme della circolazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

IV) Truffa per mestiere

16.

Nell’ipotesi accusatoria, IM

1.

si sarebbe reso colpevole di truffa per mestiere, per avere, nel periodo

compreso tra il 2002 e agosto 2015, in varie località del Cantone Ticino e

della Svizzera, ingannato con astuzia 25 donne, alle quali aveva carpito la

fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia,

nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere

una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse

finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione ereditaria,

inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente CHF

150'000.00), facendo credere loro, contrariamente al vero, che la richiesta

dipendeva da situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale

mancanza di liquidità, nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di

restituire il denaro a breve, e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Nel mese di luglio 2015, a __________ e in altre imprecisate

località del Cantone Ticino, con le medesime modalità, l’accusato avrebbe

inoltre tentato di farsi consegnare da __________ l’importo di CHF 4'000.00,

non riuscendo nel suo intento a fronte del rifiuto della donna.

Per questi fatti l’imputato è giunto in aula reo confesso (VI PP

22.01

, p. 2-13), ribadendo integralmente le sue responsabilità anche in

sede di interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 2, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

17.

L’inchiesta ha permesso di

stabilire che IM 1, nel periodo compreso tra il 2002 e il mese di agosto 2015,

ha ingannato 26 donne al fine di farsi consegnare del denaro, utilizzando

sempre il medesimo modus operandi.

Egli approcciava le donne sui social network (e in alcuni casi in

luoghi pubblici, ad esempio bar e ristoranti da lui frequentati), le faceva

interessare a lui, fingeva interesse nei loro confronti e le copriva di

attenzioni, corteggiandole in maniera galante. Le frasi d’approccio e le storie

raccontate dall’imputato sono sostanzialmente sempre le stesse con tutte le

donne. Spesso il primo messaggio inviato era “mi scappava di dirti ciao”,

per poi continuare, in seguito, con frasi d’amore del tipo “vorrei essere

una lacrima, per nascere dai tuoi occhi, vivere sul tuo viso e morire sulle tue

labbra” e immagini romantiche. Durante le chat si mostrava sempre galante,

educato, gentile e simpatico, sempre presente, la mattina con il “buongiorno”

e la sera con la “buonanotte”.

In breve vi era poi lo scambio dei numeri di telefono con i

relativi sms e chiamate, fino ad arrivare al primo incontro, solitamente per un

caffè.

L’imputato iniziava quindi con le donne un’amicizia o, laddove

possibile, una relazione sentimentale.

IM 1 faceva credere loro di essere una persona responsabile,

affidabile, molto impegnata professionalmente e benestante, con importanti

aspettative da una comunione ereditaria, millantando di dirigere grosse imprese

e di possedere diversi immobili, tutte circostanze inveritiere.

Di fatto, negli ultimi 8 anni IM 1 ha lavorato meno di 2 anni, per

datori di lavoro sempre diversi, percependo prevalentemente l’assistenza, non

partecipa ad alcuna comunione ereditaria essendo stata quella susseguente al

decesso del padre liquidata sul finire __________, non ha alcun bene o reddito

ed ha esecuzioni e attestati di carenza beni per circa CHF 450'000.00.

Guadagnata così la fiducia delle donne, l’imputato si faceva

prestare del denaro adducendo bisogni impellenti e problemi contingenti di

liquidità, mettendole anche sotto pressione, garantendo comunque sempre

restituzioni a breve termine, pur non avendo né la volontà né la possibilità di

restituire il denaro consegnatogli.

Tra i vari pretesti utilizzati dall’imputato per farsi consegnare

il denaro si citeranno quelli legati alla perdita del portamonete, al blocco

delle carte di credito, al mantenimento della figlia __________, al pagamento

di fatture urgenti a cui non poteva far fronte poiché il datore di lavoro non

gli aveva ancora versato il salario mensile, al pagamento di multe che

avrebbero evitato l’arresto. Circostanze, anche queste, tutte fasulle.

Il denaro ottenuto veniva poi utilizzato dall’imputato per far

fronte alle sue spese correnti, segnatamente per il telefono e il canone di

locazione, ecc. (rapporto d’inchiesta, p. 17-19, AI 108; VI PP IM 1 22.01.2016,

p. 2, AI 2-13, AI 118; domanda di proroga della carcerazione 12.10.2015, p. 2,

AI 57; istanza di carcerazione preventiva, p. 2, AI 27; VI DIB 22.04.2016, p.

2-4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Quando la donna di turno non poteva o non voleva più dargli soldi,

IM 1 interrompeva la relazione con lei senza restituirle nulla, in alcuni casi

non senza strascichi di intimidazioni, vie di fatto, minacce e litigi (cfr. a

questo proposito: VI PG ACPR 18 03.09.2015, AI 26; VI PG ACPR 6 11.09.2015, p.

5, AI 34; VI PG ACPR 9 02.10.2015, AI 52; VI PG ACPR 16 05.10.2015, p. 3 ss.,

AI 53; VI PG ACPR 13 24.09.2015, p. 4, AI 41).

In questo modo, l’imputato negli anni è riuscito a raccogliere una

somma complessiva di CHF 150'459.15.

A questo proposito, IM 1 ha riconosciuto gli importi richiesti

dalle donne a titolo di risarcimento danni, contestando unicamente la cifra

indicata da ACPR 9 e, parzialmente, gli importi di cui hanno riferito ACPR 2 e __________

(VI PP 22.01.2016, p. 13, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Con le medesime modalità di cui sopra, l’imputato ha tentato di

ingannare __________ per farsi consegnare CHF 4'000.00, non riuscendo nel suo

intento a fronte del rifiuto della donna.

Va sottolineato che IM 1 non ha mai collaborato in corso d’inchiesta

fornendo i nominativi delle donne da lui ingannate, ma quelle emerse sono state

tutte identificate durante l’indagine.

18.

A mente dell’accusa, IM 1 si

sarebbe macchiato del reato di truffa anche per avere, nel mese di settembre

2011, a __________ e __________, ingannato l’Ufficio __________, che gli

erogava una prestazione assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a

lavorare per la ditta __________ SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva

già percepito un reddito di CHF 1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo

così che il menzionato Ufficio non gli deducesse questo importo dalla

prestazione assistenziale del mese di settembre 2011, versandogli dunque CHF

1'956.25 non dovutigli.

Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato sia in corso

d’inchiesta (VI PG 15.12.2015, p. 9, AI 97; VI PP 22.01.2015, p. 13 e 14) che

in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 22.04.2016, p. 4,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

In occasione del verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha

dichiarato:

"

Confermo le contestazioni che mi vengono fatte. In quel periodo

ero chiaramente a corto di denaro e dunque non ho dichiarato di avere già

ricevuto uno stipendio, seppur parziale, ad agosto, per evitare che questa

cifra mi venisse decurtata per il mese di settembre. In seguito ho annunciato

il mio impiego all’ufficio di assistenza, dichiarando che partiva da

settembre.”

(VI PP 22.01.2016, p. 14, AI 118).

19.

In diritto si ha che giusta

l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una

pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a

dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il

colpevole fa mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se

l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre

fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la

cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla

controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi

rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128

IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi

fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità

(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare

l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;

STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi

è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima

può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità

dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui

alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete

circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado

di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da

una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare

l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di

prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima

non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad

art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007

e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il

suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal

desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione

d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della

vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la

situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella

misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006

del 6 novembre 2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato

presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad

art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.

ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208

ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad

art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una

diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli

attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV

107.

consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il

danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo

2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve

consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire

un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla

realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente

(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,

n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §

18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario

che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;

Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten

gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

20.

Secondo la giurisprudenza,

l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che

consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo

determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli

esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione,

anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2;

DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una

commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la

disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del

tipo in questione.

In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia

compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2

ed., ad art. 139, n. 93).

In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di

ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di

derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per

coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita

(DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è

necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la

corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure

indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte

di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero

imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco

problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da

aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti

realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla

scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri,

fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza

dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del

bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n.

102).

21.

La Corte non ha dubbio che

quanto commesso dall’imputato configura il reato di truffa.

Come è emerso nel corso dell’inchiesta, l’imputato ha

sistematicamente cercato di conoscere donne e carpire la loro fiducia nelle

modalità sopra descritte.

Non appena si rendeva conto di aver conquistato la fiducia di

queste donne, IM 1 iniziava quindi a chiedere loro denaro adducendo improvvise

mancanze di liquidità, limitandosi, spesso, a richieste per importi piuttosto

esigui che andavano poi ad aumentare con il trascorrere del tempo.

Questo era il suo modus operandi, il suo castello di

menzogne, provato e collaudato nel corso degli anni.

Che l’inganno messo in atto dall’imputato fosse astuto è

testimoniato proprio dal fatto che non meno di 25 donne sono sistematicamente

cadute nella trappola di IM 1.

A mente della Corte, IM 1 ha agito con dolo diretto, in quanto

sapeva perfettamente cosa stava facendo e sapeva soprattutto che non avrebbe

mai restituito alle donne neppure una minima parte il denaro che gli avevano

consegnato e ciò semplicemente perché lo spendeva per il proprio sostentamento.

22.

Quanto all’aggravante del

mestiere, l’Alta Corte federale, come si è visto, ha stabilito che affinché sia

dato tale elemento, è sufficiente che il provento della truffa rappresenti un

guadagno accessorio. La Corte ha considerato che ciò è sicuramente il caso in

concreto, posto che attraverso le sue truffe IM 1 si è procurato in media

entrate mensili per oltre CHF 900.00.

Oltre a ciò, è pacifico che l’imputato ha dedicato tempo, risorse

e impegno al suo agire, configurando così l’aggravante del mestiere.

23.

Si dirà che la Corte ha

ritenuto corrette anche le imputazioni di cui ai punti 1.1.14, 1.1.15 e 1.1.20

dell’atto d’accusa e ciò in considerazione del fatto che l’imputato stesso, sia

in corso d’inchiesta che in sede dibattimentale, ha riconosciuto questi fatti.

La Corte ha peraltro considerato corrette le somme esposte dalle

AP, anche laddove l’imputato le ha contestate. Pacifico, infatti, che le danneggiate

appaiono in tutti i casi più credibili di quest’ultimo.

Unicamente, la Corte ha ritenuto che il tentativo di cui al punto

1.2

è assorbito dal mestiere.

Non pone invece problemi neppure di diritto la truffa all’Ufficio __________,

da cui la conferma anche del punto 1.3 dell’atto d’accusa.

V) Inganno nei confronti

delle autorità

24.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di inganno nei confronti delle autorità, per avere, il 20 gennaio

2009, a __________, dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato

la di lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse

ottenere un permesso di dimora in Svizzera.

Anche per questi fatti, l’accusato è reo confesso (VI PP

22.01

, p. 14 e 15, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 4, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

In particolare egli ha spiegato che __________, che conosceva e

frequentava come prostituta (cfr. anche VI PG 04.12.2015 __________, p. 5, AI

92), gli ha proposto di sposare la figlia __________, che non conosceva,

affinché quest’ultima potesse ottenere un permesso di residenza in Svizzera.

L’imputato ha accettato, dietro compenso di CHF 13'500.00, confermato da un

contratto ad hoc da lui scritto (reperto AGRE 44588). Tra l’imputato e la “moglie”

non vi è mai stato alcun tipo di rapporto né fisico né sentimentale e la coppia

non ha mai convissuto, trattandosi di un matrimonio fasullo, contratto al solo

scopo di ottenere il permesso per la donna (VI PP 22.01.2016, p. 14 e 15, AI

118; VI PP 09.10.2015, p. 3, AI 56; VI PP 03.09.2015, p. 4 e 5, AI 25),

circostanze, queste, confermate anche da __________ (VI PG 30.09.2015, AI 50).

25.

Giusta l’art. 118 cpv. 2

LStr, chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di

ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero

o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena

pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore

ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento (cpv. 3

lett. a) o ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere

tali reati in modo continuato (cpv. 3 lett. b).

Pacifico, e non contestato, che con il suo agire l’imputato ha

commesso il reato di inganno nei confronti delle autorità, da cui la conferma

del punto 2 dell’atto d’accusa.

VI) Guida senza

autorizzazione ripetuta

26.

Secondo l’accusa, in Ticino e

in altri Cantoni, nei periodi 2 dicembre 2010 – 15 settembre 2011 e 6 giugno

2014.

– 1. settembre 2015, e dunque complessivamente per oltre 24 mesi, __________

avrebbe condotto veicoli a motore nonostante la licenza di condurre gli fosse

stata ritirata a tempo indeterminato con decisione del 1. dicembre 2010 e, dopo

una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione del 5 giugno

2014.

Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo

a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre

gli sia stata rifiutata,

revocata o non riconosciuta.

Questi fatti non sono contestati né in fatto né in diritto (VI PP

22.01

, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale), da cui la conferma anche del punto 3 dell’atto d’accusa.

Irrilevanti sono i motivi per cui IM 1 ha continuato a guidare

nonostante la revoca (cfr. VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

VII) Coazione ripetuta, in

parte tentata

27.

L’atto d’accusa, oggetto

delle correzioni di cui in ingresso, imputa poi a IM 1 il reato di coazione, in

parte tentata, per avere, a partire dal 2011 e fino all’agosto 2013, a __________

e in altre località del Cantone Ticino, tentato di costringere in più occasioni

__________ e la di lei madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di

denaro, minacciandole di fare revocare il permesso di dimora di __________, con

la quale aveva contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in

materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando

alle preposte Autorità che la donna non viveva più con lui.

Entrambe le vittime hanno riferito che IM 1 ha chiesto loro

ripetutamente dei soldi, minacciando, se non glieli avessero dati, di segnalare

alle autorità le reali circostanze del matrimonio facendo così revocare il

permesso di soggiorno di __________ (VI PG __________ 30.09.2015, AI 49 e

04.12

, AI 92; VI PG __________ 30.09.2015, AI 50 e 04.12.2015, AI 92).

Mentre __________ ha dichiarato di avere pagato a IM 1 l’intero

compenso stabilito per il matrimonio con la figlia e che quest’ultimo le

avrebbe chiesto regolarmente altri soldi oltre a quelli inizialmente pattuiti

(VI PG __________ 04.12.2015, p. 2, AI 92), quest’ultimo ha affermato di avere

ricevuto solo una piccola parte dell’importo di CHF 13'500.00 pattuito e di

aver quindi chiesto unicamente a __________ ed alla figlia di pagargli l’importo

dovuto (VI PG 02.09.2015, p. 25, AI 1; VI PP 03.09.2015, p. 4, AI 25; VI PP

09.10

, p. 2-4, AI 56; VI PP 22.01.2016, p. 15-18, AI 118; VI DIB

22.04

,p. 4-6).

Ma tant’è. In corso d’inchiesta l’imputato ha comunque ammesso di

avere espresso nei confronti delle vittime l’intenzione di segnalare alle

autorità che la moglie in realtà non viveva più con lui, qualora non gli

avessero dato il denaro da lui richiesto.

Queste le dichiarazioni rese dall’imputato in occasione

dell’interrogatorio del 9 ottobre 2015:

"

Le mie richieste avvenivano ad __________ o a sua madre.

Ribadisco di avere ricevuto al massimo CHF 4'000.00 su CHF 13'500.00 dovuti.

(…) confermo che quando chiedevo quanto mi era dovuto a __________

e ad __________, in circostanze dunque di tensione, dicevo spesso che a difetto

del pagamento di quanto dovutomi avrei denunciato l’accaduto alle autorità,

assumendomi le mie responsabilità ma ottenendo che __________ venisse cacciata

via dalla Svizzera e che __________ dovesse rispondere dinanzi alle autorità di

quanto mi aveva dichiarato quando andavamo d’accordo, e meglio che lei aveva

già piazzato varie sue figli con matrimoni simulati come il mio.”

(VI PP 09.10.2015, p. 4, AI 56).

Nel verbale d’interrogatorio finale IM 1 ha dapprima affermato:

"

Ribadisco che da __________, per il nostro contratto, avrò

ricevuto indicativamente CHF 3'000.00. Di certo non tutti i CHF 13'500.00 che

avevamo concordato. Contesto dunque di averle chiesto del denaro oltre i CHF

13'500.00 concordati. È vero che in alcune occasioni mi ero recato da __________

e __________ a chiedere denaro. Si trattava in alcuni casi di quello che mi era

dovuto per “contratto” e in altri casi, direi cinque o sei, per il pagamento

delle tasse che erano cointestate a me e ad __________. È certamente capitato

che in quelle occasioni, confrontato con il non rispetto degli accordi da parte

di __________, ho detto che volevo farla finita con questa messa in scena e

dunque far constatare la nullità del nostro matrimonio.”

(VI PP 22.01.2016, p. 16, AI 118).

L’imputato ha quindi aggiunto:

"

Inizialmente, nei mesi successivi al matrimonio, è andato tutto

bene in quanto __________, anche se con dei ritardi, mi pagava le rate

previste. Ciò è però finito abbastanza in presto, come detto dopo che avevo

incassato indicativamente CHF 3'000.00. Come ho già dichiarato, io sono andato

in più occasioni da __________ e __________ per chiedere i soldi che mi erano

dovuti, usando anche in alcune occasioni le fatture del fisco come argomento

supplementare. In quelle occasioni tendenzialmente litigavo con __________, che

cercava sempre di non darmi i soldi dicendo che in quel momento non li aveva e

che me li avrebbe dati in seguito. In queste occasioni capitava a volte che mi

desse CHF 100.00 / 200.00 per abbassare la tensione e “tenermi buono” ancora

per un po’. Confermo che a settembre 2013, a pochi mesi cioè da quando __________

avrebbe potuto ottenere il permesso anche in caso di divorzio, ho deciso di

segnalare che non vivevamo più assieme anche affinché lei non raggiungesse il

suo scopo, ossia all’ottenimento del permesso. La cosa era per me giusta in

quanto lei non aveva rispettato la sua parte dell’accordo, ossia non mi aveva

pagato i soldi.

(…) Riconosco che nell’ambito delle discussioni animate che avevo

con __________ è capitato che le abbia ricordato i termini del contratto e che

dunque, se lei non rispettava la sua parte (darmi i soldi) non poteva

pretendere di ottenere quello che il contratto doveva dare a lei (il permesso

per sua figlia). E dunque che rimanessi sposato con sua figlia sino a quando il

matrimonio non era più necessario per l’ottenimento del permesso.”

(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).

Invitato a riferire in che periodo avesse iniziato a ricordare a __________

i termini del contratto e in particolare che se lei non avesse rispettato la

sua parte lui non avrebbe rispettato la sua, IM 1 ha risposto:

"

Direi a partire dal 2011 e fino alla fine di agosto 2013. Dopo

quella data ho invece perso ogni speranza di essere pagato e dunque ho proceduto

con la segnalazione concretizzatasi con il verbale del 25 settembre 2013 presso

la GT di __________.”

(VI PP 22.01.2016, p. 17, AI 118).

Anche in occasione del pubblico dibattimento, dopo avere

inizialmente negato le sue responsabilità per i fatti indicati nell’atto

d’accusa (VI DIB 22.04.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale: “Contesto

di avere usato l’argomento del permesso per farmi dare dei soldi. (…) È vero

che ho fatto i discorsi che sono stati verbalizzati dal PP. Ma si trattava più che

altro di una mia situazione personale, siccome mi ero reso conto che si

trattava di una situazione sbagliata, dalla quale volevo uscire.”), alla

domanda a sapere se al fine di indurre le vittime a corrispondergli il denaro

che riteneva gli spettasse, le avesse minacciate di segnalare la questione

all’ufficio stranieri, l’imputato ha in fine risposto affermativamente (VI DIB

22.04

, p. 5 e 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

L’imputato ha comunque affermato che le donne, a suo vedere, non

avevano paura a seguito di queste sue minacce (VI DIB 22.04.2016, p. 6,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

28.

Secondo l’accusa, IM 1

avrebbe inoltre commesso il reato di coazione anche per avere, il 29 agosto

2015, a __________, impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova

compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,

minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro, __________ SA, e in

particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________.

L’inchiesta ha permesso di stabilire che nel momento in cui ACPR

18.

ha riferito all’imputato che avrebbe contattato la sua attuale compagna per

dirle della loro relazione, quest’ultimo l’ha diffidata dal farlo,

minacciandola di comunicare alla banca presso la quale lavorava che lei si era

indebitata con la __________.

La circostanza è stata riferita da ACPR 18 nel suo verbale

d’interrogatorio del 3 settembre 2015:

"

Preciso che io per poter aiutare IM 1 mi sono indebitata. Ho dato

tutti i miei risparmi a lui, ho venduto anche dei gioielli miei per mettere il

denaro in banca. Ho dato il denaro dei miei salari ma non bastava mai per

questo ho dovuto fare un credito presso la __________. Ho chiesto un primo

credito di 11'500 CHF ma visto che non bastavano nemmeno quelli ne ho chiesti

altri 13'000 CHF. Per un totale di 24'500 CHF. (…)

Sabato scorso, stufa della situazione, vedendo su FB che lui

continuava con la relazione con __________ ho deciso di andare in Ticino a

fargli firmare il riconoscimento di debito finale e di ritirare le mie cose

compreso una bici che gli avevo prestato. Lì abbiamo litigato e gli ho detto

che sapevo di __________ e che avrei voluto chiamarla, lui si è arrabbiato,

aveva gli occhi fuori dalle orbite, era furioso ed ho pure avuto paura, mi ha

detto di non azzardarmi a contattare __________ perché lui avrebbe scritto alla

banca dove lavoro che io avevo un debito in __________ e sarei stata

licenziata. Mi sono spaventata tantissimo.”

(VI PG 03.09.2015, p. 10, AI 26).

E confermata dall’imputato in occasione dell’interrogatorio finale

(VI PP 22.01.2016, p. 19, AI 118: “Confermo che i fatti si sono svolti come

descritto. Vorrei però ribadire il contesto in cui ho proferito quella frase a ACPR

18: lei mi stava minacciando di rivelare alla mia nuova compagna delle

circostanze che avrebbero potuto rovinare il nostro rapporto. Ho dunque

risposto a caldo per le rime, minacciando a mia volta la ACPR 18 di un danno

per lei se lo avesse fatto.”), così come pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 6,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

29.

Quanto al diritto, si rende

colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno

contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la

costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della

vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione, che è un’infrazione

di risultato (Corboz, op. cit., n. 32, 34, ad art. 181 CP; DTF 120 IV 17,

consid. 2a; STF del 6 ottobre 2011, inc.6B_435/2011, consid. 2.2.1), si

perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire

quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di

pressione illecito che ha influito sulla formazione di volontà della vittima

(Rep. 1999, 333), spingendola ad adottare un comportamento che, se avesse

disposto della libertà di decisione, non avrebbe adottato.

Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è

il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è

sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo

coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,

date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi

(Donatsch, Strafrecht III, 9a ed., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., ad art.

181.

n. 19 e segg; DTF 129 IV 6 consid.

3.

). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una

coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi

utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008

consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.

2.1

e rinvii).

Come visto, oltre alla violenza e alla minaccia di grave danno, la

norma prevede un terzo tipo di coazione, generico e indefinito, segnatamente

l’intralciare “in altro modo” la libertà di agire di una persona. In questo

caso la coazione va ravvisata con cautela, con parametri restrittivi, la

coercizione dovendo comportare una limitazione della libertà comparabile alla

violenza o alla minaccia annoverati all'art. 181 CP (DTF 129 IV 6 consid. 2.1;

119.

IV 301 consid. 2a; Corboz, op cit., n. 15 e 17 ad art. 181 CP).

Non ha “intralciato in altro modo” l'altrui libertà d'azione, ad

esempio, un gruppo di studenti che ha imposto la sua presenza a una riunione di

facoltà per 10-15 minuti, senza avanzare esigenze particolari e senza espri­mere

minacce (DTF 107 IV 113). Hanno intralciato l'altrui libertà d'agire, invece,

24.

persone sdraiate l'una accanto all'altra (“Menschenteppich”) che avevano

impedito per circa 15 minuti la partenza e l'accesso di un VWbus a

un'esposizione militare (DTF 108 IV 165). Pure colpevole di coazione si è reso

un soggetto che aveva tenuto abbassata (fissandola con catene) la barriera di

un passaggio a livello, bloccando per una decina di minuti il traffico

stradale, senza riguardo all'appello politico o morale che si è voluto lanciare

con tale mezzo (DTF 119 IV 301 consid. 2b e 3b). Di contro, in un caso ticinese

non è stata ravvisata coazione nel caso di una donna che aveva lasciato

abusivamente la propria automobile davanti a un box privato per una ventina di

minuti. E questo, per il motivo che il proprietario del box e denunciante non

aveva reso verosimile l’esigenza di dover partire e lasciare subito il proprio

garage (sentenza CCRP 17.2005.54 del 12 gennaio 2006, consid. 8).

30.

Nel caso concreto, la Corte

ha seguito parzialmente le argomentazioni della difesa.

In particolare, se da un lato appare chiaro che IM 1 ha

prospettato la denuncia del matrimonio combinato alle autorità per fare

pressione sulla moglie e sulla suocera al fine di ottenere il pagamento di

quanto riteneva di dover incassare, fatto da lui sostanzialmente ammesso in

sede di verbale, non vi è prova del fatto che le due donne siano state

effettivamente spaventate. Anzi. Il fatto che IM 1 abbia poi comunque segnalato

la questione alle autorità è semmai sintomatico del fatto che, malgrado le sue

minacce, egli non stava più incassando quanto riteneva essergli dovuto.

In tale contesto, il punto 1.4 dell’atto d’accusa è stato

derubricato in tentativo di coazione.

VIII) Frode nel pignoramento

31.

Secondo l’accusa, il 24

settembre 2014, a __________, in occasione di un verbale di pignoramento svolto

presso l’Ufficio di esecuzione di __________, IM 1 avrebbe dichiarato al

preposto funzionario di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà

vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre

CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014), ottenendo in questo

modo il rilascio di attestati di carenza beni nei suoi confronti, da cui

l’imputazione di frode nel pignoramento di cui al punto 5 dell’atto d’accusa.

Anche questi fatti sono stati ammessi dall’imputato in corso

d’inchiesta (VI PP 22.01.2016, p. 20, AI 118: “Confermo le circostanze

espostemi, e in particolare che ho ricevuto degli attestati di carenza beni

successivamente al verbale di pignoramento del 24 settembre 2014”) così come

pure in aula (VI DIB 22.04.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Il punto 5 dell’atto d’accusa ha quindi trovato conferma così come

esposto.

IX) Ingiuria ripetuta

32.

Al punto 6 del rinvio a

giudizio, a IM 1 è imputato il reato di ingiuria, per avere, il 20 dicembre

2014, da ignota località, scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza”, “cessa”,

“morta di cazzo” e “ignorante come una capra”, nonché il 18 giugno

2015, da ignota località, scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”,

“cretina”, “merda sei e merda rimani… crepa merdosa”.

IM 1, pur ammettendo i fatti (VI PP 22.01.2016, p. 20 e 21, AI

118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), ha

contestato la sua punibilità per il reato ingiuria.

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha

tenuto a precisare che:

"

Si trattava di risposte a ingiurie proferite nei miei confronti.

Preciso che da parte mia non venivano dette perché mi venivano chiesti i soldi,

ma nell’ambito del discorso generale io venivo insultato e quindi rispondevo

con questi messaggi.”

(VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Nel verbale d’interrogatorio finale dinanzi al PP ha riferito:

"

Per quanto riguarda la ACPR 19, sono stato provocato e ho

risposto a tono.”

(VI PP 22.01.2016, p. 21, AI 118).

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria

chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona.

33.

Il reato di ingiuria

presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento

che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il

diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3;

DTF 117 IV 27, consid. 2c).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con

immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità

differenti:

- con un giudizio di valore

atto a mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato

e a renderlo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177

CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n.

2),

- tramite una semplice

espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma

sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op.

cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2);

- nell’evocazione,

all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a

danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op.

cit., ad art. 177 CP, n. 2).

Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza

delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con

un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in

Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177

CP, n. 3-4).

Affermazioni, con cui viene lesa soltanto la reputazione sociale

di una persona (che sono, cioè, attinenti alla posizione di una persona nella

società) non costituiscono ingiuria: in particolare, la reputazione a livello

lavorativo non è tutelata dall’art. 177 CP. Sminuire una persona nell’ambito

della sua attività lavorativa, artistica, politica o sportiva non è sufficiente

a realizzare il reato di ingiuria (STF 1C_524/2013 del 2 ottobre 2010, consid.

3.

; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; DTF 105 IV 111 consid. 1 p. 112; DTF 80 IV

159.

consid. 2 p. 164). Nemmeno è tutelata dall’art. 177 CP la reputazione

relativa a particolari competenze o a particolare bravura nei diversi ambiti

appena citati (Trechsel, op. cit., vor art. 173 CP n 10).

Questo principio vale, tuttavia, soltanto se l’affermazione non

mette in dubbio anche l’onestà o la moralità di una persona e non la rende

disprezzabile in quanto essere umano.

Le frasi incriminate vanno giudicate singolarmente e lette

obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non

prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid.

3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale:

l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia

offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad

art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op.

cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a

conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore

da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).

Ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 CP in caso di ingiurie reciproche,

il Giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse.

Pacifico che con il suo agire l’imputato ha commesso il reato di

ingiuria. Irrilevante è il fatto che le ingiurie sarebbero state reciproche:

anche in tal caso l’art. 177 cpv. 3 CP non impone di prescindere dalla pena, ma

offre una possibilità al Giudice di procedere in tal senso. In concreto.

Avendo ACPR 17 e ACPR 19 hanno sporto querela nei termini di legge

(AI 1, 3 e 21), tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato sono

adempiuti, da cui la conferma del punto 6 dell’atto d’accusa.

X) Infrazione alle norme

della circolazione

34.

Ai sensi dell’art. 90 cpv. 1

LCStr, è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella LF sulla circolazione stradale o nelle

prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.

L’imputato ha ammesso di avere, l’8 febbraio 2015, a __________,

alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13 km/h (già

dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità di 50 km/h (VI PP

22.01

, p. 21, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

La Corte ha quindi confermato anche il punto 7 dell’atto d’accusa.

XI) Contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

35.

L’atto d’accusa, oggetto

delle correzioni di cui in ingresso, imputa in fine a IM 1 il reato di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, in alcune occasioni, a

partire dal giugno 2013, acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e

quindi consumato personalmente, in varie località del Cantone Ticino, circa 10

grammi di cocaina, nonché per avere, nel medesimo periodo, fumato

occasionalmente della marijuana.

Ai sensi dell’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione

giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Questi fatti non sono contestati e discendono dalle dirette

dichiarazioni dell’imputato (VI PG 18.11.2015, p. 15, AI 86; VI PP 22.01.2016,

p. 22, AI 118; VI DIB 22.04.2015, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale),

da cui la conferma anche del punto 8 dell’atto d’accusa.

XII) Commisurazione della pena

36.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV

6.

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

37.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l’autore

ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio.

Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola

l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una

pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così

come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della

sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire

unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di

dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF

6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la

condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la

sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente

favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata

all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono

quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito

nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione

della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi

esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente

supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,

consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice

deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

38.

Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di

un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se

necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se

la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione

condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la

condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4

pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa, come nella

fattispecie, tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra

la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi

dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere

pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è

concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se

abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle

prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora,

tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente

sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che

per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile

trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi

invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere

tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid.

2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che

quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

39.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per

pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione

analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza

condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano

adempiute le condizioni di cui all’articolo 41 (cpv. 1).

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del

periodo di prova (cpv. 5).

40.

Concretamente, la colpa di IM

1.

è grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’importo oggetto di

truffa, del numero di vittime e del lungo periodo di tempo durante il quale

l’imputato ha agito. Altrettanto grave, dal profilo oggettivo, è il fatto che

l’imputato è stato ritenuto colpevole di svariati reati, commessi tutti nello

stesso arco temporale.

A mente della Corte, la colpa di IM 1 è però grave soprattutto dal

profilo soggettivo.

Per circa 15 anni IM 1 ha vissuto di espedienti, circostanza

testimoniata non solo dal procedimento penale in oggetto, ma pure dagli 11

decreti d’accusa emessi nei suoi confronti a partire dal 2001.

A questo proposito, va detto che le difficoltà economiche che egli

avrebbe affrontato dopo il fallimento della società di famiglia non

giustificano in alcun modo il suo agire, tanto più se si considera che

l’imputato ha potuto beneficiare degli aiuti sociali, ciò che evidentemente,

per lui, non era sufficiente.

Con il suo agire IM 1 ha mostrato sostanzialmente il suo profondo

egoismo, che lo ha indotto ad ingannare persone che credevano nella sua

amicizia, mosso unicamente dalla ricerca di lucro.

E non lo ha fatto per sopperire ad uno stato di necessità o per

dar seguito ad un dovere morale, quale per esempio, versare i contributi di

mantenimento a favore della figlia. Lo ha fatto unicamente per permettersi uno

stile di vita al di sopra della sua portata, insostenibile con le sole entrare

che gli provenivano dalle attività lucrative svolte, dalla disoccupazione o

dalla pubblica assistenza.

Ma il suo carattere egoistico emerge pure dalla serie di reati da

lui commessi. IM 1, infatti, se voleva guidare, lo faceva malgrado la revoca,

se gli servivano soldi, non esitava ad ingannare persone e funzionari del

Cantone, se qualcuno rischiava di creargli un problema, non si esimeva dal

proferire minacce o mettere in atto ritorsioni.

In generale, egli ha dato prova di un egocentrismo che lo ha reso

incurante di leggi, regole, autorità e legami affettivi, tanto da neppure

versare i citati contributi alla figlia.

Neppure l’imputato sembra avere del tutto compreso la gravità del

suo agire. Al contrario, ancora in occasione del pubblico dibattimento, egli è

sempre sembrato voler dare la colpa del suo agire a qualcun altro o a qualcosa

d’altro, segnatamente alla società fallita, alla ripartizione sbagliata della

comunione ereditaria, alle AP che lo hanno insultato, alla moglie e alla

suocera che non gli hanno versato il denaro che a suo vedere gli spettava.

Non può che allarmare la sua propensione a delinquere, ciò che IM

1.

ha fatto reiteratamente – per non dire continuamente – su più fronti, negli

ultimi 15 anni.

Neppure può essere considerata, a mente della Corte, una particolare

collaborazione. Vi sono sì state delle ammissioni, ma sempre a rimorchio

dell’inchiesta e mai mostrando di voler far completa luce sul suo agire.

Ad aggravare ulteriormente la colpa dell’imputato vi è in fine il

concorso di reati.

41.

A favore di IM 1 la Corte non

ha ravvisato particolari motivi attenuanti, eccezion fatta, in parte, per una

limitata collaborazione, e per la carcerazione preventiva sofferta al Farera

malgrado la richiesta di passare in espiazione anticipata della pena.

Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di

IM 1 una pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi.

42.

Per quanto attiene alla

sospensione condizionale, la Corte condivide le considerazioni esposte dal PP e

già evidenziate in corso d’inchiesta dal GPC, senza poter tuttavia poter

formulare una prognosi del tutto negativa.

In tale contesto, al fine di tener conto della colpa, appare

adeguato sospendere la pena in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con la

parte da espiare che corrisponde quindi ad 1 (un) anno.

Per la parte della pena posta al beneficio della sospensione

condizionale, la Corte ha impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

43.

Per il reato di ingiuria

ripetuta e inganno nei confronti delle autorità è stata inflitta una pena

pecuniaria di CHF 100.00 (cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote

giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna, mentre per i reati di infrazione alla

LF sulla circolazione stradale e ripetuta contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti la Corte ha condannato l’imputato alla multa di CHF 300.00

(trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

XIII) Pretese civili delle

accusatrici private

44.

Per quanto attiene alle

pretese civili delle accusatrici private, le stesse sono state approvate così

come esposte, eccettuata la richiesta di torto morale di CHF 3'000.00 di ACPR

19.

relativamente alle ingiurie.

XIV) Sequestri

45.

Come concordato dalle parti

in sede d’inchiesta, la Corte ha ordinato la confisca e la realizzazione

dell’autovettura VW Golf di colore nero, il cui provento andrà a parziale

copertura di tasse e spese, il dissequestro in favore di IM 1 dei tre telefoni

cellulari, delle due pennette USB e del PC portatile, previa cancellazione

delle memorie, i cui costi sono da anticipare dall’imputato, e la confisca

della mappetta rosa contenente documentazione sequestrata presso il domicilio

di IM 1.

XV) Retribuzione del difensore

d’ufficio

46.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la

tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber,

ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

47.

La nota professionale

dell’avv. IM 1 è stata accettata così come esposta, venendo quindi approvata

per CHF 16’989.90 comprensiva di onorario, spese e IVA.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino l’importo

di CHF 16’989.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 22, 40, 42,

43, 44, 47, 49, 51, 69, 146 cpv. 2, 163, 177, 181 CP;

118.

cpv. 2 e 3 LStr;

27.

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cpv. 1, 95 cpv. 1 lett. b LCStr;

95.

cifra 2 vLCStr;

4a cpv. 1 lett. a ONC;

22.

cpv. 1 OSS;

19a LStup;

135, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

truffa

per mestiere

per avere,

agendo per mestiere,

per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia

numerose persone, affermando cose false, dissimulandone di vere e confermandone

subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui,

e meglio per avere,

1.1.1

nel periodo compreso tra il

2002.

e il mese di agosto 2015, in varie località del Cantone Ticino e della

Svizzera,

ingannato con astuzia 26 donne, alle quali aveva carpito la

fiducia iniziando con loro un rapporto sentimentale o perlomeno di amicizia,

nel corso del quale aveva fatto credere loro, contrariamente al vero, di essere

una persona professionalmente impegnata, affidabile e con buone risorse

finanziarie, quantomeno dipendenti da un’importante e imminente divisione

ereditaria, inducendole in tal modo a prestargli del denaro (complessivamente

CHF 150'459.15), nonché tentato di farsi consegnare del denaro (CHF 4'000.00)

facendo credere loro, contrariamente al vero, che la richiesta dipendeva da

situazioni impreviste e urgenti e dalla contemporanea accidentale mancanza di

liquidità, nonché che egli aveva la possibilità e l’intenzione di restituire il

denaro a breve, e meglio per avere, con le modalità sopra descritte, ottenuto

da:

1.1.1.1

ACPR 1, CHF 18'000.00, nel

periodo 2002

inizio 2003;

1.1.1.2

ACPR 2, CHF 15'000.00, nel

periodo settembre 2004 - marzo 2005;

1.1.1.3

ACPR 3, CHF 300.00, nel corso

del 2007;

1.1.1.4

ACPR 4, CHF 200.00, nel corso

del 2007;

1.1.1.5

ACPR 5, CHF 3'300.00, nel

periodo agosto 2007 - marzo 2008;

1.1.1.6

ACPR 6, CHF 4'500.00, nel

periodo agosto - dicembre 2008;

1.1.1.7

__________, CHF 300.00, nel

corso del 2009;

1.1.1.8

ACPR 7, CHF 7'587.80, nel

periodo inverno 2009 - settembre 2010;

1.1.1.9

ACPR 8, CHF 1'851.50, nel corso

del 2010;

1.1.1.10

ACPR 9, CHF 10'000.00, nel corso

del 2010;

1.1.1.11

ACPR 10, CHF 7'000.00, nel

periodo giugno - settembre 2011;

1.1.1.12

ACPR 11, CHF 5'800.00, nel

periodo febbraio - aprile 2011;

1.1.1.13

ACPR 12, CHF 900.00, nel corso

dei primi mesi del 2011;

1.1.1.14

__________, CHF 1'000.00, nel

corso del 2011;

1.1.1.15

__________, CHF 600.00, nel

corso del 2012;

1.1.1.16

ACPR 13, CHF 2'540.00, nel mese

di maggio 2012;

1.1.1.17

__________, CHF 160.00 (importo

interamente restituito), nel corso del 2013;

1.1.1.18

ACPR 14, CHF 580.00, nei primi

mesi del 2013;

1.1.1.19

__________, CHF 300.00, nel corso

del 2013;

1.1.1.20

ACPR 15, CHF 139.85, nel mese di

dicembre 2013;

1.1.1.21

ACPR 16, CHF 2'500.00 (di cui

CHF 500.00 restituiti nel settembre 2014), nel periodo gennaio - agosto 2014;

1.1.1.22

__________, CHF 800.00 (importo

interamente restituito), nel periodo agosto - novembre 2014;

1.1.1.23

ACPR 17, CHF 2'200.00,

nell’ottobre 2014;

1.1.1.24

U__________,

CHF 200.00 (importo asseritamente restituito), nel corso del 2014;

1.1.1.25

ACPR 18, CHF 64'700.00, nel

periodo novembre 2014 - agosto 2015;

1.1.1.26

__________, CHF 4'000.00 nel

giugno 2015;

1.1.2

nel settembre 2011, a __________

e __________,

ingannato l’Ufficio __________, che gli erogava una prestazione

assistenziale, dichiarando che aveva iniziato a lavorare per la ditta __________

SA nel settembre 2011, mentre in realtà aveva già percepito un reddito di CHF

1'956.25 per il mese di agosto 2011, ottenendo così che il menzionato Ufficio

non gli deducesse quest’importo dalla prestazione assistenziale del mese di

settembre 2011, versandogli dunque CHF 1'956.25 non dovutigli;

1.2

inganno

nei confronti delle autorità

per avere,

il 20 gennaio 2009, a __________,

contratto matrimonio con una straniera nell’intento di eludere le

disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri in

Svizzera e per procurarsi un indebito arricchimento,

e meglio per avere,

dopo essersi accordato in tal senso con __________, sposato la di

lei figlia __________ in cambio di CHF 13'500.00, affinché questa potesse

ottenere un permesso di dimora in Svizzera;

1.3

guida

senza autorizzazione ripetuta

per avere,

nei periodi compresi tra il 2 dicembre 2010 e il 15 settembre 2011

e tra il 6 giugno 2014 e il 1. settembre 2015, e dunque complessivamente per

oltre 24 mesi, condotto veicoli a motore nonostante la licenza di condurre gli

fosse stata ritirata a tempo indeterminato con decisione del 1. dicembre 2010

e, dopo una riammissione provvisoria alla guida, nuovamente con decisione del 5

giugno 2014;

1.4

coazione

ripetuta, in parte tentata

per avere costretto, rispettivamente tentato di costringere, delle

persone a fare, omettere o tollerare un atto, usando contro di loro minaccia di

grave danno,

e meglio per avere,

1.4.1

a partire dal 2011 e fino

all’agosto 2013, a __________ e in altre località del Cantone Ticino,

tentato di costringere in più occasioni __________ e la di lei

madre __________ a consegnargli un’imprecisata somma di denaro, minacciandole

di fare revocare il permesso di dimora di __________, con la quale aveva

contratto matrimonio allo scopo di eludere le disposizioni in materia di

ammissione e di soggiorno degli stranieri in Svizzera, segnalando alle preposte

Autorità che la donna non viveva più con lui;

1.4.2

il 29 agosto 2015, a __________,

impedito a ACPR 18 di prendere contatto con la di lui nuova

compagna __________ e di informarla della relazione che c’era stata tra loro,

minacciandola di crearle problemi con il datore di lavoro __________ SA e in

particolare di informarlo che ella aveva contratto dei debiti privati con la __________;

1.5

frode

nel pignoramento

per avere,

il 24 settembre 2014, a __________,

in occasione di un verbale di pignoramento svolto presso l’Ufficio

di esecuzione di __________, occultato valori patrimoniali di suoi creditori,

e meglio per avere dichiarato al preposto funzionario del

menzionato Ufficio di non avere alcun reddito pignorabile, mentre in realtà

vantava un credito nei confronti del datore di lavoro __________ SA per oltre

CHF 5'000.00 (per lo stipendio del mese di settembre 2014), ritenuto che

successivamente sono stati emanati nei suoi confronti degli attestati di

carenza beni;

1.6

ingiuria

ripetuta

per avere,

inviando messaggi scritti tramite internet, offeso l’onore di due

persone,

e meglio per avere,

1.6.1

il 20 dicembre 2014, da ignota

località,

scritto a ACPR 17 tacciandola di “cozza”, “cessa”, “morta

di cazzo” e “ignorante come una capra”;

1.6.2

il 18 giugno 2015, da ignota

località,

scritto a ACPR 19 tacciandola di “capra di merda”, “cretina”,

“merda sei e merda rimani…crepa merdosa”;

1.7

infrazione

alle norme della circolazione

per avere,

l’8 febbraio 2015, a __________,

alla guida del veicolo Ford targato __________, superato di 13

km/h (già dedotta la tolleranza) il vigente limite di velocità (50 km/h);

1.8

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

a partire da giugno 2013,

acquistato a __________, da ignoti spacciatori, e quindi consumato

personalmente, in varie località del Cantone Ticino, circa 10 grammi di

cocaina, nonché fumato occasionalmente della marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai

decreti d’accusa del 18 agosto 2004, del 22 maggio 2006, del 23 luglio 2007,

del 22 ottobre 2007, del 28 maggio 2008, dell’8 giugno 2009 e del 10 febbraio

2010.

del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, al decreto d’accusa del 10

marzo 2014 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, nonché

alla sentenza dell’8 novembre 2007 dei Juges d’instruction Fribourg,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 8 (otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

alla pena pecuniaria di CHF

100.00

(cento), corrispondenti a 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 10.00

(dieci) cadauna;

2.3

al pagamento della

multa di CHF 300.00 (trecento) con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.4

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 1 (un) anno e 8 (otto) mesi, con un

periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

3.

IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di

risarcimento danni:

- a

ACPR 1 CHF 18'000.00;

- a ACPR 2

CHF 15'000.00;

- a ACPR 4 CHF 200.00;

- a ACPR 5 CHF 3’300.00;

- a ACPR 6 CHF 4'500.00;

- a ACPR 7 CHF 7'587.80;

- a ACPR 8 CHF 1'851.50;

- a ACPR 9 CHF 10’000.00;

- a ACPR 10 CHF 7’000.00;

- a ACPR 11 CHF 5’800.00;

- a ACPR 12 CHF 1’200.00;

- a ACPR 13 CHF 2’540.00;

- a ACPR 14 CHF 580.00;

- a ACPR 15 CHF 139.85;

- a ACPR 17 CHF 2'200.00 +

interessi del 5% dal 1. ottobre 2014;

- a ACPR 18 CHF 64’700.00.

4.

La richiesta di

risarcimento di ACPR 19 per CHF 3'000.00 a titolo di indennità per torto morale

è respinta.

5.

È ordinata la confisca e la

realizzazione dell’autovettura VW Golf di colore nero, il cui provento andrà a

parziale copertura di tasse e spese.

6.

È ordinato il dissequestro

in favore dell’avente diritto dei tre telefoni cellulari, delle due pennette

USB e del PC portatile, previa cancellazione delle memorie, i cui costi sono da

anticipare dall’imputato.

7.

È ordinata la confisca

della mappetta rosa contenente documentazione sequestrata presso il domicilio

di IM 1.

8.

La tassa di giustizia di

CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 14'822.00

spese CHF 909.40

IVA (8%) CHF 1'258.50

totale CHF 16'989.90

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 16’989.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Teste fr. 69.--

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 377.25

fr. 2'046.25

============