72.2016.4
Lesioni gravi, sub. semplici, per un pugno al volto, frattura osso
15 novembre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.4
72.2018.173
Lugano,
15 novembre 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1
rappresentato dall’ avv. DUF 1,
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 4/2016 del 19.1.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. lesioni gravi
intenzionali
per avere, il 13 dicembre 2014 in
Piazza Collegiata a Bellinzona, sulla terrazza dell’esercizio pubblico __________,
intenzionalmente cagionato un grave danno al corpo di ACPR 1,
e meglio per avere,
a seguito di un alterco sorto per
futili motivi, colpito ACPR 1 con un violento pugno al volto,
cagionandogli in questo modo una
frattura dell’osso zigomatico destro con coinvolgimento del pavimento
dell’orbita, delle fratture nella zona del passaggio dal naso osseo al corpo
zigomatico, una compressione del nervo infraorbitale destro (II. ramo del nervo
trigemino) e una cicatrice permanente sotto l’occhio destro,
lesioni attestate dai certificati
medici 19 dicembre 2014 dell’Ospedale Regionale di Locarno (Dott. med. __________),
27 marzo 2015 (Dott. med. __________) e 20 aprile 2015 (Dott. med. __________),
agli atti;
fatti avvenuti: nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 122
CP;
inoltre imputato, a norma
dell’atto d’accusa 146/2018 del 28.8.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP_2,
Fatti
di
1.
guida in stato di inattitudine
per avere,
il 14 maggio 2018,
a Bellinzona, lungo la via San Gottardo,
condotto l’autoveicolo __________, in
stato di inattitudine alla guida, poiché sotto l’influsso di marijuana
(concentrazione di THC nel sangue min. 5.1 µg/l - max. 9.5 µg/l);
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 91
cpv. 2 lett. b LCStr;
Considerandi
2.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo da inizio 2016 al 14 maggio
2018, a Bellinzona, ripetutamente consumato marijuana per un quantitativo
complessivo di almeno 100 grammi,
nonché, il 14 maggio 2018, a Bellinzona
detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana, destinati al consumo personale, ma
sequestrati dalla Polizia;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art. 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore
pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle
ore 09:30 alle ore 12:45.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente
la Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito all’atto d’accusa 4/2016
prospetta alle parti in alternativa al reato di lesioni gravi intenzionali il
reato di lesioni semplici ex art. 123 cpv. 1 CP.
Viene
chiesto alle parti se intendono prendere posizione in merito e le stesse
dichiarano che non hanno obiezioni.
Sentiti: - il
Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale - ritenuto come
stamane l.mputato abbia finalmente ammesso i fatti - chiede che non venga
revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC 03.12.2012, la
revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote da
fr. 70.00 cadauna di cui al DAC 06.10.2014, mentre per i fatti qui a giudizio,
chiede, in applicazione della lex mitior, che venga pronunciata una pena
pecuniaria di 180 aliquote da fr. 40.00 cadauna, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 5 anni;
- l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, in accordo con il suo assistito,
non si oppone alla proposta di pena formulata dal PP.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 69, 106, 123 CP;
91.
cpv. 2 lett. b LCStr;
19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM
1.
è
autore colpevole di:
1.1
lesioni
semplici
per avere,
il 13 dicembre 2014, a Bellinzona,
colpito ACPR 1 con un violento pugno al
viso, cagionandogli
le lesioni descritte nei certificati
medici agli atti;
1.2
guida
in stato di inattitudine
per avere,
il 14 maggio 2018, a Bellinzona,
condotto l’autoveicolo __________ in
stato di inattitudine alla guida poiché sotto l’influsso di marijuana (THC nel
sangue min. 5.1 µg/l – max 9.5 µg/l);
1.3
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo inizio 2016 – 14 maggio
2018,
consumato 100 grammi di marijuana e,
il 14 maggio 2018, a Bellinzona,
detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana
destinati al consumo personale e sequestrati dalla Polizia;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo.
2.
Di
conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1
alla
pena pecuniaria di fr. 7'200.- (settemiladuecento), pari a 180 (centottanta)
aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna;
2.2
alla
multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
per colpa la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 1 (un) giorno.
3.
L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 5 (cinque).
4.
È
ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui
al decreto di accusa 06.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,
mentre non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena
pecuniaria di cui al decreto di accusa 03.12.2012 del Ministero pubblico del
Cantone Ticino.
5.
IM
1.
è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 2’000.- a
titolo di indennità per torto morale. Per le ulteriori pretese, l’accusatore
privato è rinviato al competente foro civile.
6.
È
ordinata la confisca e la distruzione di 4.8 grammi lordi di marijuana (rep.
SAD 18874).
7.
La
tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
8.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
Le
note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 6'765.00
spese fr. 82.90
IVA (8%) fr. 280.90
IVA (7,7%) fr. 256.90
totale fr. 7'385.70
8.2
Il
condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.
7'385.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135
cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 1'199.70
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 89.50
fr. 1'889.20
============