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Decisione

72.2016.4

Lesioni gravi, sub. semplici, per un pugno al volto, frattura osso

15 novembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di

1.

guida in stato di inattitudine

per avere,

il 14 maggio 2018,

a Bellinzona, lungo la via San Gottardo,

condotto l’autoveicolo __________, in

stato di inattitudine alla guida, poiché sotto l’influsso di marijuana

(concentrazione di THC nel sangue min. 5.1 µg/l - max. 9.5 µg/l);

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 91

cpv. 2 lett. b LCStr;

Considerandi

2.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo da inizio 2016 al 14 maggio

2018, a Bellinzona, ripetutamente consumato marijuana per un quantitativo

complessivo di almeno 100 grammi,

nonché, il 14 maggio 2018, a Bellinzona

detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana, destinati al consumo personale, ma

sequestrati dalla Polizia;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall'art. 19a LStup.

Presenti: - il Procuratore

pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle

ore 09:30 alle ore 12:45.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente

la Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, in merito all’atto d’accusa 4/2016

prospetta alle parti in alternativa al reato di lesioni gravi intenzionali il

reato di lesioni semplici ex art. 123 cpv. 1 CP.

Viene

chiesto alle parti se intendono prendere posizione in merito e le stesse

dichiarano che non hanno obiezioni.

Sentiti: - il

Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale - ritenuto come

stamane l.mputato abbia finalmente ammesso i fatti - chiede che non venga

revocata la sospensione condizionale della pena di cui al DAC 03.12.2012, la

revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote da

fr. 70.00 cadauna di cui al DAC 06.10.2014, mentre per i fatti qui a giudizio,

chiede, in applicazione della lex mitior, che venga pronunciata una pena

pecuniaria di 180 aliquote da fr. 40.00 cadauna, sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 5 anni;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato, il quale, in accordo con il suo assistito,

non si oppone alla proposta di pena formulata dal PP.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 69, 106, 123 CP;

91.

cpv. 2 lett. b LCStr;

19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM

1.

è

autore colpevole di:

1.1

lesioni

semplici

per avere,

il 13 dicembre 2014, a Bellinzona,

colpito ACPR 1 con un violento pugno al

viso, cagionandogli

le lesioni descritte nei certificati

medici agli atti;

1.2

guida

in stato di inattitudine

per avere,

il 14 maggio 2018, a Bellinzona,

condotto l’autoveicolo __________ in

stato di inattitudine alla guida poiché sotto l’influsso di marijuana (THC nel

sangue min. 5.1 µg/l – max 9.5 µg/l);

1.3

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo inizio 2016 – 14 maggio

2018,

consumato 100 grammi di marijuana e,

il 14 maggio 2018, a Bellinzona,

detenuto 4.8 grammi lordi di marijuana

destinati al consumo personale e sequestrati dalla Polizia;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e nell’atto d’accusa aggiuntivo.

2.

Di

conseguenza, IM 1 è condannato:

2.1

alla

pena pecuniaria di fr. 7'200.- (settemiladuecento), pari a 180 (centottanta)

aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna;

2.2

alla

multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

per colpa la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 1 (un) giorno.

3.

L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 5 (cinque).

4.

È

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di cui

al decreto di accusa 06.10.2014 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

mentre non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena

pecuniaria di cui al decreto di accusa 03.12.2012 del Ministero pubblico del

Cantone Ticino.

5.

IM

1.

è inoltre condannato a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 2’000.- a

titolo di indennità per torto morale. Per le ulteriori pretese, l’accusatore

privato è rinviato al competente foro civile.

6.

È

ordinata la confisca e la distruzione di 4.8 grammi lordi di marijuana (rep.

SAD 18874).

7.

La

tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le

note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 6'765.00

spese fr. 82.90

IVA (8%) fr. 280.90

IVA (7,7%) fr. 256.90

totale fr. 7'385.70

8.2

Il

condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

7'385.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'199.70

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 89.50

fr. 1'889.20

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