72.2016.45
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26 aprile 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.45
Lugano,
26 aprile 2016/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Riviera
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1, sedicente
rappresentato dall’avv. DUF 1
Alias:
__________
__________
__________
in carcerazione preventiva dal
20.01.2016 al 9.03.2016 (50 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal
10.03.2016
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 39/2016 del 17.03.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
in data 19/20 gennaio 2016,
tra __________ e __________,
occultandoli in una valigia, trasportato, mezzo treno, grammi
216.13 di eroina (grado di purezza del 26%), stupefacente destinato a non
meglio precisato __________, che avrebbe dovuto incontrare a __________, e
sequestrato al momento del suo fermo in data 20.01.2016;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 in combinazione con il cpv.
Fatti
1 lett. b LS;
2. falsità in certificati
per avere,
in data 20.01.2016,
a __________, sul treno in provenienza da __________,
presentando alle guardie di confine il passaporto __________ intestato
a __________, abusato di una carta di legittimazione altrui;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 252 CP;
3. infrazione al LF sugli
stranieri
per essere,
in data 15.01.2016 entrato illegalmente in Svizzera,
soggiornandovi tra __________, __________ e __________ sino al 20.01.2016,
sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle competenti
autorità amministrative in data 20.03.2011 e notificatogli in data 4.07.2011;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:00
alle ore 10:40.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Le parti, di comune accordo,
rinunciano alla fase di discussione e propongono una pena detentiva di 18 mesi,
di cui 6 da espiare, il resto sospeso per un periodo di prova di anni 4
(quattro).
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 252 CP; 19 LStup; 115 LStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
alias
__________
__________
__________
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone
e meglio,
per avere, senza essere autorizzato,
in data 19/20 gennaio 2016,
Considerandi
tra __________ e __________,
occultandoli in una valigia, trasportato, mezzo treno, grammi
216.13
di eroina (grado di purezza del 26%), stupefacente destinato a non
meglio precisato __________, che avrebbe dovuto incontrare a __________, e
sequestrato al momento del suo fermo in data 20.01.2016;
1.2
falsità in certificati
per avere,
in data 20.01.2016,
a __________, sul treno in provenienza da __________,
presentando alle guardie di confine il passaporto __________
intestato a __________, abusato di una carta di legittimazione altrui;
1.3
infrazione alla LF sugli
stranieri
per essere,
in data 15.01.2016 entrato illegalmente in Svizzera,
soggiornandovi tra __________, __________ e __________ sino al 20.01.2016,
sapendo del divieto d’entrata emanato nei suoi confronti dalle competenti
autorità amministrative in data 20.03.2011 e notificatogli in data 4.07.2011;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 12 (dodici) mesi, con un periodo di
prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto
in sequestro, con distruzione dello stupefacente.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3'403.50
spese fr. 191.60
IVA (8%) fr. 287.60
totale fr. 3'882.70
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’882.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 6'701.10
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 66.75
fr. 7'267.85
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