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Decisione

72.2016.70

Autori colpevoli di grave infrazione alle norme della circolazione stradale: superamento del limite di velocità (199 km/h nonostante il limite di 120 km/h e 186 km/h nonostante il limite di 120 km/h)

21 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I difensori non si oppongono a

queste correzioni e l’atto d’accusa viene modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: chiede che entrambi gli imputati siano condannati a una pena

detentiva di 16 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre

anni in virtù dell’art. 90 cpv. 3 LCStr, in quanto indipendentemente dal fatto

che stessero gareggiando o meno, hanno corso il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti. A titolo sussidiario,

chiede che entrambi gli imputati siano condannati a una pena detentiva di 11

mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni in virtù

dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.;

- l’avv. DUF 1,

difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: contesta

la realizzazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr e postula il proscioglimento in

dubio pro reo del suo assistito. Subordinatamente, nel caso in cui si dovesse

ritenere realizzato l’art. 90 cpv. 2 LCStr, non si oppone a tale qualifica, ma

chiede che venga comminata una pena pecuniaria;

- l’avv. DUF 2,

difensore di IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per

quanto attiene al punto B.1 dell’atto d’accusa, contesta che sia stato

realizzato il cpv. 3 dell’art. 90 LCStr, poiché gli imputati non stavano

gareggiando, inoltre il suo assistito stava viaggiando a una velocità superiore

al limite consentito di soli 66 km/h, di giorno e su un fondo stradale

asciutto. Subordinatamente chiede che venga comminata una pena pecuniaria

sospesa. In merito al punto B.1.1 dell’atto d’accusa, postula il

proscioglimento del suo assistito poiché questo reato non gli è mai stato

contestato, violando così il suo diritto di essere sentito.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP;

90 cpv. 3 nonché

97 cpv. 1 lett. e) e f) LCStr.;

80

segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 366 segg., 422 segg. e 429 CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

1.1. grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 24.6.2013, a

__________, circolando alla guida dell’autovettura Nissan 350Z, targata __________,

alla velocità di 199 km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h, violato

intenzionalmente norme elementari della circolazione e correndo il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 2 è autore colpevole, in

contumacia, di:

2.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 24.6.2013, a __________, circolando alla guida

dell’autovettura BMW M3, targata __________, alla velocità di 186

km/h malgrado il vigente limite di 120 km/h, violato intenzionalmente norme

elementari della circolazione e correndo il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 2 è prosciolto, in

contumacia, dall’imputazione di abuso delle targhe di cui al punto B.1.1

dell’atto d’accusa.

4.

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi.

5.

IM 2 è condannato in

contumacia alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi.

6.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di

prova di 2 (due) anni.

7.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato in contumacia è impartito

un periodo di prova di 2 (due) anni.

8.

Previa deduzione della

tassa di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa di IM 1, è

ordinato il sequestro conservativo di fr. 1'000.-.

9.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione a __________ di:

9.1

fr. 1'300.-;

9.2

l’autovettura Nissan 350Z, di

colore grigio, targata __________.

10.

È ordinata la confisca a IM 2

di:

10.1

1 apparecchio antiradar BTST,

no. di serie __________;

10.2

delle targhe contraffatte __________.

11.

Previa deduzione della tassa

di giustizia, delle spese procedurali e delle spese di difesa di IM 2, è

ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura BMW M3, di colore grigio.

12.

La tassa di giustizia di fr.

1’000.- (mille) e le spese procedurali sono poste, in solido, a carico di IM 1

in ragione di 1/2 e di IM 2 in ragione di 1/2.

13.

Non è riconosciuto a IM 2

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP.

14.

Le spese per le difese

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

14.1

Le note professionali

7.1

, 2.10.2014, 3.6.2016 e 18.11.2016 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'493.65

spese e trasferte fr. 427.10

IVA (8%) fr. 393.65

totale fr. 5'314.40

14.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 5'314.40 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.3

Le note professionali

19.12.2013

e 23.6.2016 del fu avv. __________ sono approvate per:

onorario fr. 2'243.35

spese e trasferte fr. 263.35

IVA (8%) fr.

200.55

totale fr. 2'707.25

14.4

La nota professionale

19.11.2016

dell’avv. DUF 2 é approvata per:

onorario fr. 1'431.00

spese e trasferte fr. 81.50

totale fr. 1'512.50

14.5

IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr 4'219.75 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

15.

IM 2 è reso attento del fatto

che:

15.1

entro dieci giorni dalla

notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od

oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise

correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);

15.2

parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente

sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368

cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 16 del presente dispositivo.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 200.--

Spese

postali,tel.,affr. in blocco fr. 251.45

fr. 1'451.45

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 125.70

fr. 725.70

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 125.70

fr. 725.70

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera