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Decisione

72.2016.8

Incendio intenzionale di un natante; alienazione amfetamine; consumo cocaina e marijuana

13 ottobre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a ________, tra il 1° e il 2 agosto 2015,

alienato, fornendoglielo, un imprecisato quantitativo di

amfetamina al minore __________, e meglio acquistandolo per lui da una persona

non meglio precisata e quindi consegnandoglielo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c LStup;

3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente consumato personalmente stupefacenti, e meglio, nel periodo dal

10 novembre 2014 al 2 agosto 2015, un quantitativo complessivo di circa 80

grammi di marijuana, nel 2015, in circostanze di tempo non meglio precisate, in

un occasione un imprecisato quantitativo di cocaina, e la sera tra il 1° e il 2

agosto 2015, un imprecisato quantitativo di marijuana,

nonché a __________, in data 2 agosto 2015, detenuto un

quantitativo di 0.1 grammi lordi di amfetamina destinata al consumo personale,

ma sequestrata dalla Polizia (rep. SAD nr. 06700);

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reato previsto: dall’art. 19a LStup.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore, DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:10.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente

propone alle parti le seguenti modifiche / correzioni dell’AA, e meglio:

punto 2 dell’AA: “a __________,

tra il 1° e il 2 agosto 2015, procurato in altro modo un imprecisato ma

minimo quantitativo di amfetamina…” al posto di “alienato, fornendoglielo”;

punto 3 dell’AA: primo paragrafo

del per avere, “in un’occasione un imprecisato ma minimo quantitativo di

cocaina, e la sera tra il 1° e il 2 agosto 2015, un imprecisato ma minimo

quantitativo di amfetamina” e non di marijuana;

Le parti danno il loro consenso

alle modifiche / correzioni proposte.

La Presidente rileva che con

decreto 10 agosto 2016 l’avv. DUF 1 è stato nominato dal Procuratore pubblico

difensore d’ufficio dell’imputato (AI 5); tuttavia con scritto 19 novembre 2015

è stato comunicato che IM 1 aveva sino a quel momento fatto fronte autonomamente

ai costi di patrocinio (AI 26). La Presidente chiede all’imputato e al suo

difensore se si può ritenere che la difesa sia sempre stata, sin dall’arresto,

di fiducia e non d’ufficio.

IM 1 / DUF 1: è corretto, la

difesa è da considerarsi di fiducia.

Le parti dichiarano di

rinunciare, con l’accordo della Presidente, alla discussione, ritenuto come le

stesse convengano sulla sanzione da infliggersi oggi. In particolare, le parti

informano la Presidente che convengono per una pena detentiva di dodici mesi, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, rispettivamente

convengono che tutti i beni sotto sequestro vengano confiscati.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 40, 42, 44, 47,

49, 51, 69, 221 cpv.1 CP;

19 cpv. 1 lett. c, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1

è autore colpevole di:

1.1. incendio intenzionale

per avere,

a ________, il 2 agosto 2015,

agendo in correità con il minore __________,

cagionato intenzionalmente

l’incendio del natante marca __________, modello __________, targato __________,

di proprietà della società ACPR 1, causando un danno denunciato pari a fr.

17'000.-;

1.2. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a _________, tra il 1° e il 2 agosto

2015,

procurato in altro modo al minore __________

un imprecisato ma minimo quantitativo di amfetamina;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________, __________ e in altre

imprecisate località,

ripetutamente ed intenzionalmente

consumato stupefacenti, e meglio 80 grammi di marijuana nel periodo 10 novembre

2014 – 02 agosto 2015, un imprecisato ma minimo quantitativo di cocaina nel

2015 e, la sera tra il 1° e il 2 agosto 2015, un imprecisato ma minimo

quantitativo di amfetamina;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 2 (due)

anni.

4.

È ordinata la confisca e la

distruzione di 0.1 grammi di amfetamina (rep. SAD N. 06700) e la confisca di un

accendino BIC (rep. N. 42013).

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione,

ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 79.05

fr. 779.05

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