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Decisione

72.2016.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2018Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente comunica alle

parti che, con riferimento all’accusa di cui al pt. 1 dell’AA, la Corte si

chinerà anche sull’ipotesi di lesioni semplici con oggetto pericoloso. Le parti

ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

chiede la conferma dell’AA. Con riferimento alla commisurazione

della pena, chiede la revoca della sospensione condizionale per la pena di 180

aliquote a fr. 110.- l’una di cui al precedente penale del 2011. Chiede una

pena detentiva, aggiuntiva al decreto 28.2.2018, non sospesa, di 40 giorni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

le condizioni dell’imputato lasciano senza parole, la vita gli ha

riservato brutte sorprese. Egli ha lavorato per 23 anni nella nostra nazione e

si è mantenuto da solo, poi, per varie vicissitudini della vita, si è ritrovato

solo. Con riferimento ai fatti, si chiede se l’imputato avesse davvero avuto

l’intenzione di colpire qualcuno, o se si trattava semplicemente di un gesto

dimostrativo. Lascia alla Corte decidere, mettendo comunque in dubbio

l’intenzione di colpire e ferire l’accusatore privato. A mente del difensore,

si trattava di una semplice minaccia che certamente ha incusso timore, ma

finiva lì. Sulla pena, lo stesso PP PP 1 ha, con decreto del 2018, emesso una

pena sospesa condizionalmente, egli ha dunque certamente valutato la situazione

dell’imputato e ritenuto una prognosi favorevole. Nella disgrazia di questa

situazione, ritiene che non abbiamo a che fare con un delinquente. Chiede il

mantenimento della sospensione condizionale per la pena del 2011, non avrebbe

nessun senso revocarla se non per farla trasformare in una pena detentiva, non

avendo l’imputato i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la pena per il

reato di minaccia, data per prescritta la contravvenzione, la pena pecuniaria

sospesa è un’operazione praticabile. Chiede dunque che la pena odierna anche

sia più mite possibile ed in ogni caso sospesa con la condizionale.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 22, 40, 42,

44, 47, 49, 97, 123, 180 CP; 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. lesioni semplici con

oggetto pericoloso, tentate

per avere,

a __________, in data 12 gennaio

2014,

nell’ambito di un litigio, tentato

di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo

intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;

1.2. minaccia

per avere,

a __________, in data 12 gennaio

2014,

nelle circostanze di cui al punto

1.1, proferendo le parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso

timore a ACPR 1;

Considerandi

2.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è

abbandonato.

3.

Di conseguenza,

trattandosi di pena totalmente

aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 28.02.2018 del Ministero

pubblico del cantone Ticino

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

5.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena di 180 aliquote giornaliere a CHF

110.

- l’una di cui al DAC no. 2008.10319 del 21.03.2011 del Ministero pubblico

del Cantone Ticino.

6.

Quale norma di condotta, è

fatto ordine ad IM 1 di rivolgersi all’Autorità regionale di protezione del

luogo di domicilio, per i provvedimenti del caso.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3’420.00

spese fr. 349.00

IVA (8%-7,7%) fr. 290.00

totale fr. 4'059.00

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'059.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 95.80

fr. 795.80

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