72.2016.84
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3 dicembre 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.84
Lugano,
3 dicembre 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 70/2016 del 3.5.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. lesioni semplici,
tentate
per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, intenzionalmente
tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona,
e meglio,
per avere, nell’ambito di un litigio, tentato di colpire sulla
testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo intento siccome
bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;
2. minaccia
per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, usando grave
minaccia, incusso spavento o timore a una persona,
e meglio,
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., proferendo le
parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso
timore a ACPR 1;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, a __________, nel corso dell’estate 2014, senza essere
autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana,
ma almeno 2 grammi di cocaina e alcuni spinelli di marijuana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 123 cifra 1 CP in relazione
all’art. 22 cpv.1 CP, art. 180 cpv.1 CP e art. 19a LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:50
alle ore 16:20.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 3.12.2018
Fatti
Il Presidente comunica alle
parti che, con riferimento all’accusa di cui al pt. 1 dell’AA, la Corte si
chinerà anche sull’ipotesi di lesioni semplici con oggetto pericoloso. Le parti
ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma dell’AA. Con riferimento alla commisurazione
della pena, chiede la revoca della sospensione condizionale per la pena di 180
aliquote a fr. 110.- l’una di cui al precedente penale del 2011. Chiede una
pena detentiva, aggiuntiva al decreto 28.2.2018, non sospesa, di 40 giorni;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
le condizioni dell’imputato lasciano senza parole, la vita gli ha
riservato brutte sorprese. Egli ha lavorato per 23 anni nella nostra nazione e
si è mantenuto da solo, poi, per varie vicissitudini della vita, si è ritrovato
solo. Con riferimento ai fatti, si chiede se l’imputato avesse davvero avuto
l’intenzione di colpire qualcuno, o se si trattava semplicemente di un gesto
dimostrativo. Lascia alla Corte decidere, mettendo comunque in dubbio
l’intenzione di colpire e ferire l’accusatore privato. A mente del difensore,
si trattava di una semplice minaccia che certamente ha incusso timore, ma
finiva lì. Sulla pena, lo stesso PP PP 1 ha, con decreto del 2018, emesso una
pena sospesa condizionalmente, egli ha dunque certamente valutato la situazione
dell’imputato e ritenuto una prognosi favorevole. Nella disgrazia di questa
situazione, ritiene che non abbiamo a che fare con un delinquente. Chiede il
mantenimento della sospensione condizionale per la pena del 2011, non avrebbe
nessun senso revocarla se non per farla trasformare in una pena detentiva, non
avendo l’imputato i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la pena per il
reato di minaccia, data per prescritta la contravvenzione, la pena pecuniaria
sospesa è un’operazione praticabile. Chiede dunque che la pena odierna anche
sia più mite possibile ed in ogni caso sospesa con la condizionale.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42,
44, 47, 49, 97, 123, 180 CP; 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici con
oggetto pericoloso, tentate
per avere,
a __________, in data 12 gennaio
2014,
nell’ambito di un litigio, tentato
di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo
intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;
1.2. minaccia
per avere,
a __________, in data 12 gennaio
2014,
nelle circostanze di cui al punto
1.1, proferendo le parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso
timore a ACPR 1;
Considerandi
2.
Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è
abbandonato.
3.
Di conseguenza,
trattandosi di pena totalmente
aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 28.02.2018 del Ministero
pubblico del cantone Ticino
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3
(tre).
5.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena di 180 aliquote giornaliere a CHF
110.
- l’una di cui al DAC no. 2008.10319 del 21.03.2011 del Ministero pubblico
del Cantone Ticino.
6.
Quale norma di condotta, è
fatto ordine ad IM 1 di rivolgersi all’Autorità regionale di protezione del
luogo di domicilio, per i provvedimenti del caso.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3’420.00
spese fr. 349.00
IVA (8%-7,7%) fr. 290.00
totale fr. 4'059.00
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'059.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 95.80
fr. 795.80
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