72.2016.90
Ripetuta guida senza autorizzazione, licenza di condurre revocata, ripetuto furto d'uso di un veicolo
21 giugno 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.90
Lugano,
21 giugno 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Christiana Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
e residente a
rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 77/2016 del 12 maggio 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________
sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente
Autorità amministrativa in data 20.10.2015, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti: fra __________ il 14.02.2016 ed in altre
imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
sostituzione del Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 10:31 alle ore 11:58.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- a
pag. 1, si sostituisce “il 14.02.2016 (…) e date precedenti” con “dal
20.10.2015 al 14.02.2016”;
- a
pag. 1 viene aggiunto “di proprietà del di lui padre__________” dopo il numero
di targa del veicolo condotto dall’imputato.
Le parti si dichiarano concordi
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II Preliminarmente,
il Presidente, alla luce del decreto di non luogo a procedere emesso nei
confronti di __________ (doc. TPC 14), risultato essere ignaro del fatto che il
figlio, qui imputato, si fosse più volte messo alla guida del veicolo __________,
targato __________, di sua proprietà malgrado la revoca della licenza di
condurre di data 20.10.20105, a tempo indeterminato, prospetta alle parti il
reato di ripetuto furto d’uso di un veicolo a motore ai sensi dell’art. 94
LCStr, e meglio per avere,
tra __________,
il 14.02.2016 e d in altre date
precedenti,
ripetutamente, sottratto un
veicolo a motore e meglio l’autovettura __________ targata __________, di
proprietà del padre, __________, e fattone uso non essendo titolare di una
licenza di condurre, revocatagli dalla competente Autorità amministrativa in
data 20.10.2015 a tempo indeterminato.
Il pubblico dibattimento viene
sospeso alle 10:40 per permettere alla difesa di conferire con il proprio
assistito.
Il dibattimento viene ripreso
alle 10:42.
La difesa non si oppone alla
prospettazione del reato di cui all’art. 94 LCStr ed alla conseguente
estensione dell’accusa.
Le parti si dichiarano concordi
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
L’accusa chiede la conferma, in fatto e diritto, dell’AA e del
reato di furto d’uso di cui all’odierna estensione. IM 1, malgrado i
precedenti, non ha imparato la lezione; ha continuato a guidare come e quando
voleva, al di sopra di tutto e di tutti, senza essere autorizzato. Ha indicato
di aver impiegato il veicolo del padre per esercitare il diritto di visita, ciò
che, sebbene sia onorevole come padre, non lo esenta dalle sue colpe. Esistono
infatti anche i mezzi pubblici.
Ora si sposta grazie al proprio padre e con la propria ragazza.
Quest’ultima è la stessa compagna che aveva già nel 2013.
Tornando ai fatti, l’accusa rileva che, noncurante della revoca, IM
1.
ha guidato più volte. Il PP ricorda altresì che l’imputato ha un passato
caratterizzato da abuso alcolico, come dimostrano i precedenti a suo carico,
con il che non era più autorizzato a guidare per validi motivi.
IM 1 non ha mai avuto necessità o urgenza di prendere
l’automobile. Egli, oltretutto, si è messo alla guida tre mesi appena dopo
l’ultima condanna emessa nei suoi confronti, a dimostrazione del fatto che dai
propri precedenti non ha tratto alcun insegnamento.
Venendo al comportamento dell’imputato in sede di inchiesta, il PP
rammenta alla Corte ch’egli ha sempre collaborato, ammettendo i fatti, sebbene
fosse del resto difficile fare altrimenti.
Alla luce dei precedenti a suo carico, una pena sospesa, essendo
egli gravemente recidivo, non dovrebbe entrare in linea di conto. IM 1,
tuttavia, ha ad oggi ripreso la propria vita in mano. Il PP, dando fiducia
all’imputato, ritiene pertanto adeguata una pena detentiva sospesa, alla luce
anche del fatto che negli ultimi due anni IM 1 non ha più delinquito. L’accusa
postula quindi una pena detentiva di 12 mesi, integralmente sospesa, con un
periodo di prova di 3 anni;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
I fatti sono incontestati, la loro sussunzione giuridica pure. La
difesa sottolinea che IM 1 ha avuto una storia personale difficile, che si è
sempre messo alla guida per potere andare dai figli, collocati in una casa
protetta e poi trasferitisi a __________, distanti dal domicilio del padre. La
necessità di rendersi al domicilio dei minori, cui è molto legato, è innegabile
e fa onore all’imputato, come padre. Padre, rammenta la difesa, senza il quale,
proprio per la difficile situazione familiare testimoniata dai documenti
prodotti, i figli non avrebbero una guida.
Ciò detto, IM 1 è cosciente del fatto che questa sia la sua ultima
possibilità, ciò che gli era peraltro già chiaro in occasione dell’ultimo
interrogatorio cui era stato sottoposto in sede di inchiesta. Egli è quindi,
infine, deciso a mantenere un buon comportamento.
La difesa prende atto che l’accusa non si oppone alla sospensione
della pena e ritiene adeguata la pena proposta dal PP.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;
94.
cpv. 1 e 95 cpv. 1 LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
fra __________ e __________ ed in altre imprecisate località, tra
il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,
ripetutamente guidato il veicolo __________ targato __________, di
proprietà del di lui padre, __________, sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data
20.10
, per un periodo indeterminato
e meglio come descritto nell’atto d’accusa;
1.2
ripetuto furto d’uso di un
veicolo
per avere,
a __________,
tra il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,
ripetutamente, sottratto un veicolo a motore, e meglio
l’autovettura __________ targata __________, di proprietà del padre, __________,
e fattone uso non essendo titolare di una licenza di condurre, revocatagli
dalla competente Autorità amministrativa in data 20.10.2015 a tempo
indeterminato.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
4.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.- (tremila) con
motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'188.00
spese fr. 118.80
IVA (7,7%) fr. 100.60
totale fr. 1'407.40
5.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'407.40 (art. 135
cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: -
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 73.15
fr. 1'273.15
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