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Decisione

72.2016.90

Ripetuta guida senza autorizzazione, licenza di condurre revocata, ripetuto furto d'uso di un veicolo

21 giugno 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- a

pag. 1, si sostituisce “il 14.02.2016 (…) e date precedenti” con “dal

20.10.2015 al 14.02.2016”;

- a

pag. 1 viene aggiunto “di proprietà del di lui padre__________” dopo il numero

di targa del veicolo condotto dall’imputato.

Le parti si dichiarano concordi

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II Preliminarmente,

il Presidente, alla luce del decreto di non luogo a procedere emesso nei

confronti di __________ (doc. TPC 14), risultato essere ignaro del fatto che il

figlio, qui imputato, si fosse più volte messo alla guida del veicolo __________,

targato __________, di sua proprietà malgrado la revoca della licenza di

condurre di data 20.10.20105, a tempo indeterminato, prospetta alle parti il

reato di ripetuto furto d’uso di un veicolo a motore ai sensi dell’art. 94

LCStr, e meglio per avere,

tra __________,

il 14.02.2016 e d in altre date

precedenti,

ripetutamente, sottratto un

veicolo a motore e meglio l’autovettura __________ targata __________, di

proprietà del padre, __________, e fattone uso non essendo titolare di una

licenza di condurre, revocatagli dalla competente Autorità amministrativa in

data 20.10.2015 a tempo indeterminato.

Il pubblico dibattimento viene

sospeso alle 10:40 per permettere alla difesa di conferire con il proprio

assistito.

Il dibattimento viene ripreso

alle 10:42.

La difesa non si oppone alla

prospettazione del reato di cui all’art. 94 LCStr ed alla conseguente

estensione dell’accusa.

Le parti si dichiarano concordi

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

L’accusa chiede la conferma, in fatto e diritto, dell’AA e del

reato di furto d’uso di cui all’odierna estensione. IM 1, malgrado i

precedenti, non ha imparato la lezione; ha continuato a guidare come e quando

voleva, al di sopra di tutto e di tutti, senza essere autorizzato. Ha indicato

di aver impiegato il veicolo del padre per esercitare il diritto di visita, ciò

che, sebbene sia onorevole come padre, non lo esenta dalle sue colpe. Esistono

infatti anche i mezzi pubblici.

Ora si sposta grazie al proprio padre e con la propria ragazza.

Quest’ultima è la stessa compagna che aveva già nel 2013.

Tornando ai fatti, l’accusa rileva che, noncurante della revoca, IM

1.

ha guidato più volte. Il PP ricorda altresì che l’imputato ha un passato

caratterizzato da abuso alcolico, come dimostrano i precedenti a suo carico,

con il che non era più autorizzato a guidare per validi motivi.

IM 1 non ha mai avuto necessità o urgenza di prendere

l’automobile. Egli, oltretutto, si è messo alla guida tre mesi appena dopo

l’ultima condanna emessa nei suoi confronti, a dimostrazione del fatto che dai

propri precedenti non ha tratto alcun insegnamento.

Venendo al comportamento dell’imputato in sede di inchiesta, il PP

rammenta alla Corte ch’egli ha sempre collaborato, ammettendo i fatti, sebbene

fosse del resto difficile fare altrimenti.

Alla luce dei precedenti a suo carico, una pena sospesa, essendo

egli gravemente recidivo, non dovrebbe entrare in linea di conto. IM 1,

tuttavia, ha ad oggi ripreso la propria vita in mano. Il PP, dando fiducia

all’imputato, ritiene pertanto adeguata una pena detentiva sospesa, alla luce

anche del fatto che negli ultimi due anni IM 1 non ha più delinquito. L’accusa

postula quindi una pena detentiva di 12 mesi, integralmente sospesa, con un

periodo di prova di 3 anni;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

I fatti sono incontestati, la loro sussunzione giuridica pure. La

difesa sottolinea che IM 1 ha avuto una storia personale difficile, che si è

sempre messo alla guida per potere andare dai figli, collocati in una casa

protetta e poi trasferitisi a __________, distanti dal domicilio del padre. La

necessità di rendersi al domicilio dei minori, cui è molto legato, è innegabile

e fa onore all’imputato, come padre. Padre, rammenta la difesa, senza il quale,

proprio per la difficile situazione familiare testimoniata dai documenti

prodotti, i figli non avrebbero una guida.

Ciò detto, IM 1 è cosciente del fatto che questa sia la sua ultima

possibilità, ciò che gli era peraltro già chiaro in occasione dell’ultimo

interrogatorio cui era stato sottoposto in sede di inchiesta. Egli è quindi,

infine, deciso a mantenere un buon comportamento.

La difesa prende atto che l’accusa non si oppone alla sospensione

della pena e ritiene adeguata la pena proposta dal PP.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;

94.

cpv. 1 e 95 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

fra __________ e __________ ed in altre imprecisate località, tra

il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,

ripetutamente guidato il veicolo __________ targato __________, di

proprietà del di lui padre, __________, sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data

20.10

, per un periodo indeterminato

e meglio come descritto nell’atto d’accusa;

1.2

ripetuto furto d’uso di un

veicolo

per avere,

a __________,

tra il 20.10.2015 ed il 14.02.2016,

ripetutamente, sottratto un veicolo a motore, e meglio

l’autovettura __________ targata __________, di proprietà del padre, __________,

e fattone uso non essendo titolare di una licenza di condurre, revocatagli

dalla competente Autorità amministrativa in data 20.10.2015 a tempo

indeterminato.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

4.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 3'000.- (tremila) con

motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'188.00

spese fr. 118.80

IVA (7,7%) fr. 100.60

totale fr. 1'407.40

5.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'407.40 (art. 135

cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: -

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 73.15

fr. 1'273.15

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