72.2016.93
Infrazione alle norme della circolazione, invasione della corsia di contromano, elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, allontanamento dal luogo dell'incidente,inosservanza
13 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2016.93
Lugano,
13 marzo 2017/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Bellinzona
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’ DUF 1
imputato, a norma del decreto
d’accusa 73/2016 del 14 marzo 2016, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. infrazione alle norme
della circolazione
per avere, circolando con la vettura Renault targata TI __________
alla velocità di circa 60 Km/h. così come da lui stesso ammesso a verbale,
malgrado il vigente limite di 50 Km/h., negligentemente perso la padronanza di
guida invadendo la corsia di contromano collidendo così contro lo specchietto
laterale sinistro della vettura Opel targata TI __________ condotta da __________
, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2015 alle ore 15.56;
reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3
cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 ONC;
2. elusione di
provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente sottratto, subito dopo i fatti di cui
al punto 1., alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione
dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente, sapendo o
comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei
fatti, ora dell’incidente, sue condizioni psico-fisiche, suoi antecedenti,
ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o
del sangue, stante anche il risultato dell’esame dell’alito (1.12 grammi per
mille) riscontratogli al momento in cui è stato rintracciato dalla polizia alle
ore 16.21 del 30.12.2015 e malgrado l'avvertimento sulle possibili
conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2016 fra le ore 15.56
e le ore 16.21;
reato previsto: dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;
3. inosservanza dei doveri
in caso d'incidente
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare
Fatti
i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le
proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2015 alle ore 15.56;
reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con
l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;
Presenti: - l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:26 alle ore 13:36.
Evase le seguenti
questioni: I. Verbale del dibattimento
Alle parti viene data la
possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.
La difesa solleva una carenza
nell’assunzione delle prove al momento dell’evento. In particolare solleva una
violazione del dovere di assunzione delle prove a discolpa (art. 6 CPP) e delle
prove raccolte ex artt. 141 cpv. 2 CPP e 339 cpv. 2 CPP, così come precisato
nel riassunto scritto che produce alla Corte. Non chiede, tuttavia, la
riassunzione delle prove assunte in inchiesta, né il contraddittorio con __________,
ma chiede l’estromissione dagli atti del rapporto di polizia.
La presidente spiega alla difesa
che le eccezioni sollevate, ad eccezione di quella relativa all’estromissione
dagli atti del rapporto di polizia – che va risolta quale questione
pregiudiziale –, verranno risolte nel merito.
Considerandi
II. Dispositivo
delle questioni probatorie
decreta
1.
L’istanza
tendente ad ottenere l’estromissione agli atti del rapporto di polizia è
respinta.
2.
Tasse
e spese insieme al giudizio di merito.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, che con scritto del 14.02.2017 ha comunicato di rinunciare
chiedendo la conferma del DA impugnato;
- l’avv. DUF 1,
difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
rileva che è passato molto tempo e che ora, molti elementi
importanti, non possono essere ricostruiti. Per quanto riguarda infrazione
norme della circolazione, afferma che l’unico elemento non contestato è la
velocità di 60 km/h tenuta dall’imputato, per il resto non vi sono prove che ha
perso negligentemente la padronanza del veicolo, né che ha colliso con lo
specchietto di __________, né che, se del caso, la responsabilità della
collisione fosse dell’imputato. Non esiste nemmeno la prova del danno allo
specchietto di __________. La polizia nemmeno sapeva dove era avvenuto
l’incidente. Sostiene, pertanto, che la conclusione che se ne deve trarre è
che, mancando la prova dell’urto, non ci sono gli elementi per accusare IM 1 di
infrazione alle norme della circolazione, reato di cui va – pertanto –
prosciolto, ad eccezione del minimo eccesso di velocità da egli riconosciuto.
In merito all’elusione di provvedimenti per accertare inattitudine
alla guida, rileva che l’imputato aveva unicamente chiesto di attendere 15
minuti per spedire una e-mail, ciò che però non risulta nel rapporto di
polizia. I poliziotti hanno riportato i fatti in modo mediato e non hanno considerato
che l’imputato riteneva di essere innocente. La polizia non ha provveduto a
consolidare le prove e non ha insistito sui rischi che l’imputato correva non
ottemperando all’ingiunzione di seguirli a __________ per il test del sangue.
Avrebbe potuto, afferma, a maggior ragione vista l’ebrietà riscontrata dal test
dell’alito, designare all’imputato un rappresentante d’ufficio per garantirgli
una tutela adeguata dei suoi interessi. Ciò che è certo che l’imputato non era
alla guida ebbro, egli ha bevuto solo in seguito, dopo aver raggiunto la sua
abitazione e, inoltre, non si è opposto al test dell’alito, che ha dato esito
positivo. Quindi, in realtà, non vi erano motivi per eseguire un test del
sangue. Inoltre, continua, IM 1 non si è opposto a tale test in modo assoluto,
ha solo chiesto di ritardarlo di 15 minuti, pe poter spedire un e-mail alla
Cassa malati di importanza esistenziale. Quei 15 minuti non avrebbero
certamente impedito il calcolo corretto della gradazione alcolica, così come
risulta dal test eseguito alla difesa e prodotto quale doc. dib. 3. Inoltre
rileva che non vi è stato nessun incidente con danni materiali noti -e non è di
certo compito dell’accusato provarli – e che l’imputato, legittimamente, era
pertanto convinto di non aver causato nessun danno, ragion per cui non poteva
immaginare di essere poi oggetto di un esame del sangue. Soggettivamente non
aveva nessuna percezione che vi fosse stato un incidente. In caso contrario non
avrebbe certamente bevuto del vino appena rientrato a casa. L’imputato non è
pertanto colpevole, poiché non sapeva e non poteva sapere di aver un obbligo
nei confronti della polizia. In conclusione rileva che l’imputato nemmeno si è
sottratto si suoi doveri, sempre perché egli non aveva nessuna percezione che vi
fosse stato un incidente e, di conseguenza, un danno di cui, ribadisce, non vi
è prova alcuna. L’imputato va, pertanto, prosciolto anche dall’imputazione di
inosservanza dei doveri in casi di infortunio. In conclusione chiede il
proscioglimento dell’imputato da ogni accusa, ad eccezione dell’eccesso di
velocità di 60 km/h, nonché l’attribuzione di tasse, spese e ripetibili a
carico dello Stato.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 37, 46 cpv. 1, 47 e 49 CP;
26.
cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90
cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr;
3.
cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC;
82, 328 e segg. , 356 e segg. CPP, nonché gli art. 422 e segg. CPP
e 22 LTG sulle spese
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione
alle norme della circolazione
per avere, a __________, il 30.12.2015, circolando
con la vettura Renault targata TI __________ alla velocità di circa 60 Km/h,
così come da lui stesso ammesso a verbale, malgrado il vigente limite di 50
Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di
contromano collidendo così contro lo specchietto laterale sinistro della
vettura Opel targata TI __________ condotta
da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso
inverso;
1.2
elusione di provvedimenti
per accertare l’inattitudine alla guida
per essersi intenzionalmente sottratto, __________,
il 30.12.2015, subito dopo i fatti di cui al punto 1.1., alla prova del sangue
o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia,
allontanandosi dal luogo del suddetto incidente, sapendo o comunque dovendo
presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato
tempestivamente la prova dell’alito o del sangue, stante anche il risultato
dell’esame dell’alito (1.12 grammi per mille) riscontratogli al momento in cui
è stato rintracciato dalla polizia e malgrado
l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
1.3
inosservanza dei doveri in caso d’incidente
per avere, a __________, il 30.12.2015, abbandonato
il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla
legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al
danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato all’esecuzione di 480 (quattrocentottanta)
ore di lavoro di pubblica utilità, a valere quale pena unica ai sensi dell'art.
46.
cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP, con
l’avvertenza che, se non svolte, saranno sostituite da una pena detentiva di
120.
(centoventi) giorni.
3.
Non si fa luogo alla revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere
di fr. 130.- cadauna, per complessivi fr. 2’600.-, inflitta a IM 1 con DA
30.05.2011
del Ministero pubblico del Cantone Ticino e della pena pecuniaria di
70.
aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 5'600.-, a lui
inflitta dalla Pretura penale del Cantone Ticino, poiché quella pronunciata al
Dispositivo
dispositivo 2. costituisce pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP .
4. La tassa di giustizia di
fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
5. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
5.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3'150.00
spese fr. 186.00
IVA (8%) fr. 266.90
totale fr. 3'602.90
5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'602.90
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4
CPP).
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 73.45
fr. 773.45
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