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Decisione

72.2016.93

Infrazione alle norme della circolazione, invasione della corsia di contromano, elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, allontanamento dal luogo dell'incidente,inosservanza

13 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire im­mediatamente le

proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la poli­zia;

fatti avvenuti: a __________ il 30.12.2015 alle ore 15.56;

reato previsto: dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in rel. con

l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:26 alle ore 13:36.

Evase le seguenti

questioni: I. Verbale del dibattimento

Alle parti viene data la

possibilità di sollevare questioni pregiudiziali.

La difesa solleva una carenza

nell’assunzione delle prove al momento dell’evento. In particolare solleva una

violazione del dovere di assunzione delle prove a discolpa (art. 6 CPP) e delle

prove raccolte ex artt. 141 cpv. 2 CPP e 339 cpv. 2 CPP, così come precisato

nel riassunto scritto che produce alla Corte. Non chiede, tuttavia, la

riassunzione delle prove assunte in inchiesta, né il contraddittorio con __________,

ma chiede l’estromissione dagli atti del rapporto di polizia.

La presidente spiega alla difesa

che le eccezioni sollevate, ad eccezione di quella relativa all’estromissione

dagli atti del rapporto di polizia – che va risolta quale questione

pregiudiziale –, verranno risolte nel merito.

Considerandi

II. Dispositivo

delle questioni probatorie

decreta

1.

L’istanza

tendente ad ottenere l’estromissione agli atti del rapporto di polizia è

respinta.

2.

Tasse

e spese insieme al giudizio di merito.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, che con scritto del 14.02.2017 ha comunicato di rinunciare

chiedendo la conferma del DA impugnato;

- l’avv. DUF 1,

difensore d’ufficio dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

rileva che è passato molto tempo e che ora, molti elementi

importanti, non possono essere ricostruiti. Per quanto riguarda infrazione

norme della circolazione, afferma che l’unico elemento non contestato è la

velocità di 60 km/h tenuta dall’imputato, per il resto non vi sono prove che ha

perso negligentemente la padronanza del veicolo, né che ha colliso con lo

specchietto di __________, né che, se del caso, la responsabilità della

collisione fosse dell’imputato. Non esiste nemmeno la prova del danno allo

specchietto di __________. La polizia nemmeno sapeva dove era avvenuto

l’incidente. Sostiene, pertanto, che la conclusione che se ne deve trarre è

che, mancando la prova dell’urto, non ci sono gli elementi per accusare IM 1 di

infrazione alle norme della circolazione, reato di cui va – pertanto –

prosciolto, ad eccezione del minimo eccesso di velocità da egli riconosciuto.

In merito all’elusione di provvedimenti per accertare inattitudine

alla guida, rileva che l’imputato aveva unicamente chiesto di attendere 15

minuti per spedire una e-mail, ciò che però non risulta nel rapporto di

polizia. I poliziotti hanno riportato i fatti in modo mediato e non hanno considerato

che l’imputato riteneva di essere innocente. La polizia non ha provveduto a

consolidare le prove e non ha insistito sui rischi che l’imputato correva non

ottemperando all’ingiunzione di seguirli a __________ per il test del sangue.

Avrebbe potuto, afferma, a maggior ragione vista l’ebrietà riscontrata dal test

dell’alito, designare all’imputato un rappresentante d’ufficio per garantirgli

una tutela adeguata dei suoi interessi. Ciò che è certo che l’imputato non era

alla guida ebbro, egli ha bevuto solo in seguito, dopo aver raggiunto la sua

abitazione e, inoltre, non si è opposto al test dell’alito, che ha dato esito

positivo. Quindi, in realtà, non vi erano motivi per eseguire un test del

sangue. Inoltre, continua, IM 1 non si è opposto a tale test in modo assoluto,

ha solo chiesto di ritardarlo di 15 minuti, pe poter spedire un e-mail alla

Cassa malati di importanza esistenziale. Quei 15 minuti non avrebbero

certamente impedito il calcolo corretto della gradazione alcolica, così come

risulta dal test eseguito alla difesa e prodotto quale doc. dib. 3. Inoltre

rileva che non vi è stato nessun incidente con danni materiali noti -e non è di

certo compito dell’accusato provarli – e che l’imputato, legittimamente, era

pertanto convinto di non aver causato nessun danno, ragion per cui non poteva

immaginare di essere poi oggetto di un esame del sangue. Soggettivamente non

aveva nessuna percezione che vi fosse stato un incidente. In caso contrario non

avrebbe certamente bevuto del vino appena rientrato a casa. L’imputato non è

pertanto colpevole, poiché non sapeva e non poteva sapere di aver un obbligo

nei confronti della polizia. In conclusione rileva che l’imputato nemmeno si è

sottratto si suoi doveri, sempre perché egli non aveva nessuna percezione che vi

fosse stato un incidente e, di conseguenza, un danno di cui, ribadisce, non vi

è prova alcuna. L’imputato va, pertanto, prosciolto anche dall’imputazione di

inosservanza dei doveri in casi di infortunio. In conclusione chiede il

proscioglimento dell’imputato da ogni accusa, ad eccezione dell’eccesso di

velocità di 60 km/h, nonché l’attribuzione di tasse, spese e ripetibili a

carico dello Stato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 37, 46 cpv. 1, 47 e 49 CP;

26.

cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90

cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr;

3.

cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC;

82, 328 e segg. , 356 e segg. CPP, nonché gli art. 422 e segg. CPP

e 22 LTG sulle spese

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione

alle norme della circolazione

per avere, a __________, il 30.12.2015, circolando

con la vettura Renault targata TI __________ alla velocità di circa 60 Km/h,

così come da lui stesso ammesso a verbale, malgrado il vigente limite di 50

Km/h., negligentemente perso la padronanza di guida invadendo la corsia di

contromano collidendo così contro lo specchietto laterale sinistro della

vettura Opel targata TI __________ condotta

da __________ , regolarmente sopraggiungente in senso

inverso;

1.2

elusione di provvedimenti

per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi intenzionalmente sottratto, __________,

il 30.12.2015, subito dopo i fatti di cui al punto 1.1., alla prova del sangue

o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia,

allontanandosi dal luogo del suddetto incidente, sapendo o comunque dovendo

presumere, tenuto conto delle circostanze, che la polizia avrebbe ordinato

tempestivamente la prova dell’alito o del sangue, stante anche il risultato

dell’esame dell’alito (1.12 grammi per mille) riscontratogli al momento in cui

è stato rintracciato dalla polizia e malgrado

l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

1.3

inosservanza dei doveri in caso d’incidente

per avere, a __________, il 30.12.2015, abbandonato

il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla

legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al

danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato all’esecuzione di 480 (quattrocentottanta)

ore di lavoro di pubblica utilità, a valere quale pena unica ai sensi dell'art.

46.

cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP, con

l’avvertenza che, se non svolte, saranno sostituite da una pena detentiva di

120.

(centoventi) giorni.

3.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere

di fr. 130.- cadauna, per complessivi fr. 2’600.-, inflitta a IM 1 con DA

30.05.2011

del Ministero pubblico del Cantone Ticino e della pena pecuniaria di

70.

aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, per complessivi fr. 5'600.-, a lui

inflitta dalla Pretura penale del Cantone Ticino, poiché quella pronunciata al

Dispositivo

dispositivo 2. costituisce pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP .

4. La tassa di giustizia di

fr. 500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

5. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 3'150.00

spese fr. 186.00

IVA (8%) fr. 266.90

totale fr. 3'602.90

5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'602.90

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4

CPP).

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 73.45

fr. 773.45

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