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72.2016.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2016Italiano121 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti contenuti nell’AA sono in gran parte ammessi e ne chiede

la conferma sia in fatto sia in diritto. Ripercorre l’avvio dell’inchiesta, il

tutto partì grazie all’autodenuncia dello stesso imputato, il quale, a mente

della PP, è stato forzato dalla pressione della banca e del datore di lavoro.

Le dichiarazioni di IM 1 sono poi risultate sostanzialmente veritiere.

Ripercorre la vita passata dell’imputato ed i suoi successi professionali. Egli

è una persona ben vista da tutti, compresi i clienti malversati di cui ha

violato la fiducia, ingannandoli con il suo modo di porsi. Non nega che IM 1

sia da considerare un giocatore patologico, come afferma la perizia, questo

però non significa che la patologia non gli abbia permesso di comprendere il

carattere illecito del suo agire. IM 1 è reo confesso per gran parte dei fatti.

Con riferimento ai punti contestati per il reato di appropriazione indebita,

rileva per ACPR 10 l’imputato contesta l’importo di EUR 11'113.-, mentre per ACPR

11 di EUR 1'000-. IM 1 non fa una vera e propria contestazione, afferma di non

ricordare cosa sia avvenuto con questi clienti ma di poter quantificare il

danno di ACPR 10 in ca. EUR 100'000.-, mentre ACPR 11 sarebbe stata interamente

tacitata. ACPR 10 e ACPR 11 avrebbero consegnato degli importi a IM 1 a

contanti affinché lo stesso li versasse tramite una lussemburghese in Italia.

La relazione che i clienti avevano aperto presso la ACPR 8 non doveva essere

toccata, invece gli importi in Italia sono arrivati in alcuni casi tramite

bonifici dal conto stesso presso la ACPR 8. La PP ha deciso di imputare a IM 1

gli importi bonificati da questo conto, sommati ad ulteriori bonifici che i

clienti non hanno riconosciuto, dedotto poi quanto restituito. Risulta una

differenza di EUR 111'113.-, molto simile ai ricordi di IM 1, mentre per ACPR

11, con questa ricostruzione, risulta una differenza di EUR 1'000.-. Lo stesso IM

1 ha dichiarato di non poter escludere che questi siano gli importi corretti,

la PP chiede dunque la conferma di questo punto dell’AA. Per il pt. 1.5 AA (si

tratta del caso ACPR 5) IM 1 afferma di aver ricevuto da ACPR 5 unicamente EUR

90'000.- e non EUR 230'000.- come indicato dal cliente, e di cui solo EUR

30'000.- accreditati sulla relazione. Si tratta della parola dell’uno contro

quella dell’altro. L’accusa ritiene ACPR 5 attendibile e sostiene che IM 1,

seppur abbia collaborato, non possa ricordarsi ogni singolo importo per ogni

singolo cliente. L’accusa chiede dunque la conferma di questo punto. Per il pt.

1.8 dell’AA (caso ACPR 26) IM 1 afferma di avere ricevuto EUR 160'000.- e non

EUR 220'000.-, e di averne restituiti EUR 75'000.- e non EUR 45'000.- come

indicato dal cliente. L’accusa ha ritenuto credibile quanto affermato da ACPR

26, in quanto egli non avrebbe alcun interesse ad indicare un importo maggiore.

Inoltre il cliente ha fornito un giustificativo relativo ad un prelevamento di

EUR 480'000.- presso una banca di __________ e ha spiegato che questo importo è

stato consegnato in parte ad un’altra persona e in parte, EUR 220'000.-,

all’imputato. Nelle sue ricostruzioni IM 1 indica che per ACPR 26 mancavano EUR

220'000.- e solo nella ricostruzione allestita in carcere precisa che l’importo

sarebbe consistito in EUR 160'000.- più EUR 60'000.- prelevati indebitamente

dal conto di ACPR 26. IM 1 ricorda dunque che mancherebbero EUR 220'000.- e che

EUR 160'000.- gli sono stati consegnati a contanti, ma non ricorda i prelevamenti

indebiti effettuati. Il cliente ha prodotto della documentazione comprovante

l’esistenza del contante e i tempi di consegna del denaro coincidono. Per

questi motivi l’accusa lo ritiene credibile e chiede la conferma anche di

questo punto. In merito all’importo restituito, il cliente non è stato in grado

di indicare esattamente quanto aveva ricevuto, l’accusa dà pertanto credito

all’imputato considerando l’importo da lui indicato. Circa i prelevamenti di

EUR 10'000.- e EUR 15'000.-, IM 1 ha affermato che ACPR 26 era solito chiedere

degli importi e non esclude dunque che questi possano essere stati chiesti da

lui. La PP fa notare che ci sono quattro prelevamenti ammessi da ACPR 26 ma non

questi due. Chiede dunque che venga confermato quanto indicato nell’AA. Per il

pt. 1.13 dell’AA (caso ACPR 6) IM 1 afferma di aver ricevuto unicamente EUR

543'000.- e non i EUR 570'000.- indicati da ACPR 6. Si tratta della parola

dell’uno contro quella dell’altro. L’accusa non ha modo di concludere che la

versione dell’ACP non sia credibile e ne chiede la conferma. Infine, il pt.

1.14 (caso __________) la cliente dice di aver consegnato EUR 370'000.- a IM 1

e di averne ricevuti solo EUR 338'000.-. La PP non vede perché la cliente

dovrebbe mentire; inoltre IM 1 ha più volte cambiato versione circa l’importo

ricevuto, dichiarando alla fine di avere effettivamente ricevuto tutto

l’importo ma di non averlo versato interamente in quanto non lo riteneva

possibile. A ciò si aggiunge la dichiarazione dell’ex compagno della __________

che ha confermato le dichiarazioni della donna. La PP chiede dunque la conferma

anche di questo punto.

Venendo ora alle contestazioni per il reato di truffa (caso ACPR

12 e ACPR 13). Rileva che gli ACP, pur invitati, non si sono presentati al verbale

di confronto con l’imputato. IM 1 è stato categorico nell’affermare di non aver

malversato ai loro danni. L’accusa lascia dunque alla Corte esprimersi. In

merito al caso ACPR 26 rinvia a quanto detto in precedenza.

In diritto, IM 1 ha pacificamente commesso il reato di

appropriazione indebita aggravata di cui all’art. 138 CP, egli ha impiegato i

valori affidatigli contrariamente alle istruzioni ricevute e nell’ambito dei

suoi compiti quale gestore patrimoniale soggetto ad autorizzazione, facendo

pure uso di falsi.

Per quanto concerne il reato di truffa per mestiere (art. 146 CP)

l’inganno è stato astuto perché IM 1 ha sfruttato la sua conoscenza dei

meccanismi interni della banca e il rapporto di fiducia con i colleghi. Ha poi

dissuaso ogni controllo sia da parte dei clienti, sia da parte dei colleghi,

agendo ripetutamente alla stregua di una professione (tempo, mezzi consacrati,

atti frequenti per garantirsi un reddito), allestendo e facendo uso di

documenti falsi e dissuadendo i clienti dal venire a verificare le loro

situazioni. Egli ha agito senza scrupoli e ha danneggiato tutti i clienti che

gli avevano concesso piena fiducia.

Sulla falsità in documenti (art. 251 CP) osserva che IM 1 ha

allestito dei rendiconti fasulli per indurre i clienti a non recarsi in banca e

verificare la propria posizione. Egli ha posto in quattro occasioni la firma

falsa dei clienti, e ha abusato della firma autentica di altri (firme in bianco

o fotocopiate). Chiede dunque la conferma dell’AA anche per questo reato.

Per la commisurazione della pena, evidenzia che quanto commesso da

IM 1 è molto grave: egli ha agito per puro lucro, non era quanto giocava che

gli faceva salire l’adrenalina, ma il fatto stesso di giocare: è in realtà un

irriducibile. Per l’accusa la patologia di IM 1 non è comprovata ed anzi è

smentita dai fatti. La perizia evidenzia come le capacità di IM 1, di valutare

il carattere illecito delle condotte e di agire secondo questa valutazione, non

erano alterate, egli sapeva bene cosa stava facendo. Quali attenuanti bisogna

considerare il fatto che egli è incensurato e ha collaborato sin dall’inizio

permettendo di chiarire i fatti e, in alcuni casi, facendo addirittura emergere

malversazioni che verosimilmente, senza le sue dichiarazioni, sarebbero rimaste

sconosciute. Chiede dunque una pena detentiva di anni 6 e mesi 9.

Sulle richieste degli ACP, chiede la condanna al risarcimento del

danno come da istanze presentate. In merito ai sequestri, chiede la confisca

delle relazioni per il pagamento di tasse e spese. Della documentazione chiede

il dissequestro e la restituzione all’avente diritto, __________, con eccezione

dei documenti che contengono le firme falsificate, di cui chiede la confisca.

Per l’appartamento di __________ ne chiede il sequestro conservativo a garanzia

delle pretese degli ACP;

- l’avv. RAAP 2,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 8, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni:

in nome e per conto della ACPR 8 il patrocinatore si associa alle

richieste della PP per l’azione penale. Per l’azione civile rimanda nei

dettagli all’istanza scritta presentata, formulando una richiesta ulteriore,

ovvero il dissequestro di tutta la documentazione bancaria prodotta in originale

durante l’istruttoria.

La PP precisa di trattarsi di un classificatore blu denominato

“Documentazione bancaria originale”, nel quale è contenuta la documentazione

originale della banca (scatola no. 10/14), si fa riferimento a tutto il

contenuto salvo il documento no. 17, il quale è stato prodotto da un cliente (__________);

- l’avv. RAAP 8,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 27, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: il patrocinatore precisa di rappresentare un cliente

della banca che è stato truffato. I clienti di IM 1 erano difatti prima di tutto

clienti della banca, che hanno affidato i loro risparmi. IM 1 ha indicato tanti

buoni propositi, ma non la volontà di risarcire il maltolto. Avrebbe a questo

proposito potuto mettere a disposizione il valore della metà dell’appartamento

di cui è proprietario. Le parti lese avevano in IM 1 piena fiducia, si trattava

della stessa fiducia che doveva essere riposta legittimamente nell’istituto

bancario che IM 1 rappresentava. Un istituto bancario che lui era autorizzato a

rappresentare. Sulla questione del gioco, di solito le persone affette da

questo vizio si appropriano del denaro altrui in quanto minacciati da pretese

di usurai e sommersi dai debiti. In questo caso invece, egli delinque per poter

giocare e basta. La collaborazione non ha permesso di chiarire cosa ne sia

stato fatto dei soldi. Oltre a richiedere l’accertamento della responsabilità

penale, chiede la condanna al risarcimento del danno come da istanza presentata

e anche il rigetto delle pretese fatte valere dalla ACPR 8, in quanto sostiene

che la stessa non ha subito un danno diretto ma solo indiretto, essendosi fatta

cedere le pretese di alcuni clienti sulla base di un accordo privato, dunque

ella non può essere considerata un successore per legge in applicazione

dell’art. 121 cpv. 2 CPP. Chiede pure che venga mantenuto il sequestro su tutta

la documentazione in atti in originale, in quanto potrebbero essere di rilievo

ai fini dell’assegnazione o di una confisca ex art. 70 cpv. 4 CP;

- l’avv. RAAP 7,

rappresentante dell’accusatore privato ACPR 26, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: il patrocinatore si associa integralmente a quanto

sostenuto dall’avv. RAAP 8, cita la sentenza DTF 141 IV 231, consid. 2.5 e

chiede il rigetto delle pretese della ACPR 8, come pure il rinvio al foro

civile per valutare eventuali discorsi di concolpa per la quantificazione del

danno. Chiede la conferma dell’AA per quanto concerne i punti 1.8 e 2.10

dell’AA. Il patrocinatore chiede che venga accordato un risarcimento come

richiesto nell’istanza scritta;

- l’avv. __________,

rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3, ACPR

4, ACPR 9, ACPR 6 e ACPR 7, formula e motiva le seguenti conclusioni:

il patrocinatore si associa integralmente alle conclusioni della

PP per l’azione penale. Per l’azione civile si riconferma nelle richieste

scritte presentate alla Corte.

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 1 sin dal primo verbale si è assunto le sue responsabilità e ha

fornito piena collaborazione. La difesa ha già prodotto una tabella contenente

gli importi contestati per un totale di poco più di 300'000.- EUR, a fronte di

milioni ammessi, tra i quali figurano transazioni che, senza le sue ammissioni,

non sarebbero mai venute alla luce. La difesa contesta dunque unicamente una

minima parte dei fatti.

Con riferimento alle accuse di appropriazione indebita, per il

diritto rinvia a quanto già esposto dalla PP. Per i pt. 1.2 e 1.4 dell’AA, le

posizioni ACPR 10 e ACPR 11 venivano gestite assieme, si tratta della relazione

più complessa. ACPR 10 non ha mai chiesto contanti a IM 1. Il figlio della

signora ACPR 11, __________ e vero avente diritto economico dei fondi, ha

invece chiesto prima due restituzioni e poi di chiudere il conto. IM 1, in

un’occasione, gli consegnò EUR 41'000.-, e nella seconda EUR 38'000.-, per poi

procedere alla chiusura del conto. Secondo IM 1, a ACPR 10 mancavano ancora EUR

100'000.- e non EUR 111'000.-, mentre la ACPR 11 era stata tacitata avendo

chiuso il suo conto. La difesa chiede dunque la riduzione di EUR 11'000.- per

la posizione ACPR 10 e il proscioglimento per quella ACPR 11. Per il pt. 1.5

dell’AA, posizione ACPR 5, l’imputato ha sempre affermato di aver ricevuto a

contanti in due occasioni complessivamente EUR 90'000.-, e non EUR 200'000.-

come indicato dal cliente. Tramite le sue ricostruzioni IM 1 afferma di aver

restituito EUR 55'000.- e circa EUR 18'000.- caricati sulla travel cash card.

In totale l’ammanco va dunque ridotto di EUR 124'000.-. Per il pt. 1.8 AA (caso

ACPR 26) evidenzia che IM 1 ha sempre affermato di aver ricevuto 160'000.- EUR

in banconote da 200.- EUR alla presenza di __________. L’ammanco riferito deve

essere ridotto di 60'000.-. Per il pt. 1.13 (caso ACPR 6) osserva che il

cliente ha sempre sostenuto di aver consegnato 570'000.- EUR, mentre IM 1 ne

ricorda EUR 543'000.-. ACPR 6 era a conoscenza delle compensazioni fatte da IM

1 tra i clienti, alcuni tra loro addirittura si conoscevano. Il danno di ACPR 6

deve essere ridotto di EUR 27'000.-. In merito al caso __________, assevera che

si tratta della parola di uno contro la parola dell’altro, ci sono le

ricostruzioni di IM 1 che dice di aver raccolto EUR 328'000.-, mentre la

cliente dice di aver consegnato EUR 373'000.-. Per arrivare ad una sentenza di

condanna la colpa deve essere provata in modo chiaro, la presenza di qualsiasi

dubbio deve essere posto a beneficio dell’imputato. La difesa chiede che il

danno venga ridotto di EUR 45'000.-. Venendo ora al punto 2 dell’AA, ovvero

l’accusa di truffa, a mente della difesa non vi sono i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato, inoltre, una concolpa dei clienti esclude l’astuzia se

essi hanno agito sconsideratamente. Il TF ha chiarito gli elementi del

comportamento astuto: si considera astuto il comportamento dell’agente che

costituisce un castello di menzogne o attua manovre fraudolente o fornisce

false informazioni difficilmente verificabili o di cui l’agente impedisce la

verifica. Cita la DTF 119 IV 35 a tal proposito. L’inganno non risulta per

forza da un cumulo di menzogne. Concretamente, con riferimento alla truffa

legata ai clienti ACPR 10 e ACPR 11, rinvia a quanto già detto in ambito di

appropriazione indebita. Per il pt. 2.7 dell’AA (cliente ACPR 12) osservo che

questi non si è presentato al confronto e l’imputato ricorda perfettamente

quando è stato restituito il denaro. Si tratta inoltre di una persona amica

dell’imputato, che spesso si recava con lui al Casinò a giocare ed è proprio in

una di queste occasioni che ha ricevuto indietro il suo denaro. La difesa

chiede dunque il proscioglimento. Per il pt. 2.10, ai danni di ACPR 26, ci sono

due prelievi datati 11.5.12 e 22.6.12, IM 1 non li ricorda precisamente, ma se

li annotava tutti, pertanto questi due dovevano per forza di cose essere stati

ordinati. Su questo punto è anche contestata la falsità in documenti di cui al

pt. 3.2.7 dell’AA.

Secondo la pubblica accusa, IM 1 avrebbe sfruttato la fiducia in

lui riposta anche dalla Banca. La difesa contesta questo punto, la banca avendo

chiuso gli occhi per tanti anni, finché alla fine ha dovuto regolare la

questione. Le banche si sono sempre servite direttamente o indirettamente di

corrieri, spalloni, per raccogliere contante dall’Italia, tutti erano

consapevoli del tipo di clientela che gestivano. La banca permetteva

prelevamenti in contanti anche per migliaia di euro, bastava la fotocopia della

firma del cliente. La difesa si chiede quali verifiche abbia effettuato la

banca sull’operato di IM 1 dal settembre 2009 al dicembre 2013. I clienti

consegnavano i contanti in Italia, cifre importanti, decine, centinaia di

migliaia di euro, consegnati in parcheggi, sotto i tavolini dei bar, con tanto

di foglietti firmati in bianco. Tra questi clienti vi erano imprenditori,

politici, avvocati, che hanno anche loro operato in modo sconsiderato affidando

i loro soldi senza poi procedere ad alcun controllo. Alcuni fra loro hanno

negato di aver mai aperto dei conti. La difesa è cosciente che una concolpa

delle vittime non mitiga la responsabilità penale di IM 1, va comunque rilevato

che gli ACP hanno concorso non solo ad aumentare il proprio danno, ma pure a

crearlo, assumendosi un rischio concreto. L’astuzia è esclusa se la vittima non

ha osservato misure fondamentali di prudenza. Venendo a mancare l’inganno

astuto chiede, salvo che per i punti 2a, 2.19.1, 2.19.3 e 2.26 dell’AA per i

quali l’imputato ha falsificato le firme, che IM 1 venga prosciolto dal reato

di truffa aggravata, configurandosi invece l’appropriazione indebita. Qualora

la Corte non sposasse la tesi difensiva, preme evidenziare come il grado di

astuzia non è stato elevato. La difesa ci tiene a precisare come non ci sia

nessun tesoretto nascosto, le indagini hanno appurato che IM 1 sull’arco di

quattro anni e mezzo si è recato ai Casinò ben 1114 volte, i soldi sono stati

tutti persi al gioco o spesi come mance ai camerieri. Egli era considerato un

top player, giocava tra i 10 e i 15'000.- franchi a volta. Altre spiegazioni

non ve ne sono. Anche il mancato intervento da parte del Casinò, che dovrebbe

individuare e fermare i giocatori patologici, ha contribuito ad aggravare il

danno. A mente della difesa, la perizia giudiziaria mostra delle evidenti

carenze ad es. in merito al decorso, alla tipologia del giocatore, al consumo

di alcool e l’influenza che questo può aver avuto sul suo agire. Secondo la

difesa non si è trattato di magnificare una passione, ma di una vera e propria

dipendenza, un caso grave che necessita di riabilitazione, come indicato dal

perito di parte dr. __________.

Con riferimento alla commisurazione della pena, il difensore ha

fatto un raffronto con la giurisprudenza, riscontrando una pena massima, in

casi simili, di 3 anni di detenzione, mai di più. Nel caso di IM 1 è da

considerare la sensibilità alla pena: egli ha 56 anni e si trova in carcere da

oltre due anni. È ancora motivato a riprendere in mano la sua vita affettiva e

professionale. Una lunga detenzione sarebbe del tutto nociva per quelle che

sono le sue possibilità, seppur parziali, di risarcimento. IM 1 è inoltre incensurato,

è un uomo che si è costruito da solo, di formazione __________ è riuscito a

raggiungere i vertici delle banche. Ancora oggi c’è chi è disposto ad offrirgli

un lavoro riconoscendone le qualità professionali. Egli si è costituito da

solo, non è stato un fatto facile, e ha collaborato sin dal primo verbale

facendo luce su conti che altrimenti non sarebbero mai emersi. IM 1 è

sinceramente pentito e disposto a lavorare per indennizzare, per quanto

possibile, le vittime. Il dr. __________ lo seguirà in terapia per guarire

dalla dipendenza dal gioco. La PP ha chiesto una pena detentiva esagerata, se

paragonata con i precedenti dei nostri tribunali per simili reati. La difesa

chiede una massiccia riduzione della pena che non dovrà essere superiore ai 3

anni e 3 mesi. Per quanto concerne le richieste di risarcimento degli

accusatori privati, la difesa chiede in via principale il rinvio delle

richieste al foro civile per la valutazione di un’eventuale concolpa ex art. 44

CO, e precisa che le spese legali della banca sono esorbitanti, rimettendosi

per il resto al prudente giudizio della Corte.

- Il Procuratore pubblico

non replica.

- L’accusatore privato ACPR

8, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 2, in replica in merito

alle pretese civili formulate dalla banca, riconferma le richieste contenute

nell’istanza scritta e contesta la legittimazione processuale dei clienti ACPR

26 e ACPR 27 a contestare le pretese formulate della banca. Cita la DTF 121 IV

258 ove il TF ha esteso il concetto di lesione diretta al patrimonio

dell’istituto bancario nella misura in cui esso sia chiamato a rispondere per

le malversazioni operate da un suo cliente. Ribadisce che le richieste della

banca sono fatte valere unicamente per quei casi ove ella è giunta a risarcire

il cliente ottenendo la cessione dei loro diritti nel procedimento. Finora la

qualità di accusatore privato della banca non è stata contestata da nessuno, si

tratta di una questione di buona fede processuale. Con riferimento in

particolare al cliente ACPR 27, precisa come lui stesso non può considerarsi

vittima di un danno diretto, avendolo subìto quale azionista di una società

anonima delle __________, e non come titolare di una relazione bancaria.

- L’accusatore privato ACPR

27, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 8, in replica indica che

non è contestato il ruolo di ACP della banca, ma contesta che la ACPR 8 possa

far valere delle pretese civili nell’ambito di questo procedimento. A torto è

evocata la sentenza DTF 121 IV 258: si tratta di una sentenza che sancisce in

modo chiaro che può essere fatto valere il danno da chi l’ha subito o da chi ne

è il successore per legge. È evidente e neppure contestato che la banca non è

il successore per legge. Questa obiezione sollevata dalla banca è stata oggetto

di esame della Camera dei reclami penali del TPF il 17.2.16 (BB.2015.90),

consid. 5.3.2, ove vi era stato, da parte di una banca, un accordo transattivo

con i liquidatori di una multinazionale con cui loro, per evitare contestazioni,

hanno versato, senza riconoscimento di responsabilità, un determinato importo

facendosi cedere le pretese nei confronti dei presunti responsabili. Si tratta

di analogie molto simili a questo caso, ma qui la banca ha concluso degli

accordi senza darne conoscenza alla Corte, liquidando alcuni ACP. Ella non era

obbligata per legge a concludere un accordo di conciliazione, come nel caso

citato dal patrocinatore della ACPR 8, e non può dunque ritenersi direttamente

lesa. Contesta il rimprovero di aver agito in mala fede in quanto non avrebbe

potuto avanzare questi argomenti se non dopo aver sentito le richieste della

banca al dibattimento. Precisa comunque che, fino a prova contraria, egli

rappresenta anche la società titolare della relazione bancaria. Con riferimento

agli argomenti della difesa, il patrocinatore non vede nessuna concolpa né da

parte dei clienti né da parte dei colleghi della banca. Stupisce pure sentir

parlare di sincero pentimento per poi contestare le pretese degli ACP. Per anni

IM 1 ha vissuto senza farsi mancare niente, e nemmeno alla sua famiglia,

sapendo mettere un freno alla sua dedizione al gioco, giocando solo quando si

trattava dei soldi degli altri. Questo a mente del patrocinatore non è

compatibile con una diagnosi di dipendenza grave da gioco d’azzardo.

- L’accusatore privato ACPR

26, rispettivamente il suo patrocinatore avv. RAAP 7, in replica si associa

a quanto detto l’avv. RAAP 8 e chiede il rinvio al foro civile per la

quantificazione delle pretese.

- Il difensore non duplica.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curriculum vitae

a) Dalla perizia giudiziaria in

atti (AI 400) si evince:

"

IM 1 è nato a __________ il __________ …omissis…

(p. 3-8).

b) IM 1 si definisce un

giocatore d’azzardo incallito, tanto che ha speso nei casinò tutti i proventi

delle malversazioni. Agli atti sono versati gli estratti delle sue presenze in

particolare nelle case da gioco di __________ e di __________ che fanno stato

di visite ripetute, molto vicine nel tempo, sin dagli anni ’90, con punte di più

presenze giornaliere, ad orari assai diversi da quelli abitualmente serali.

Così la perita psichiatrica:

"

Il primo contatto con il mondo del gioco d’azzardo è a

diciassette anni, in una bisca clandestina in cui puntando sul 17 “prende il

suo primo pieno” e guadagna molti soldi. Quando suo padre lo informa che una

retata avrà luogo nella bisca, il Sig. IM 1 cambia luogo dirigendosi piuttosto

verso l’ippodromo, il poker e i dadi. Si descrive come affascinato dalla voglia

di scommettere e di vincere, dal rischio che il gioco comporta.

In questo periodo, scommette con i soldi guadagnati durante i

lavori d’estate e non riferisce aver commesso atti illegali per procurarsi più

denaro.

Durante gli anni passati __________, gioca piuttosto al lotto

quando vive a __________ (troppo distante dai Casinò) e riprende il gioco ai

tavoli quando diventa __________.

Dal 1998 al 2009, la roulette diventa “l’amante ufficiale”. E’ in

questi termini che il peritando parla della passione per il gioco. La figura

del 5 (5, 14, 23, 32), il 17 numero mitico e orfanello perfetto, il susseguirsi

dei numeri su più tavoli contemporaneamente, la selezioni del croupier in base

alla maniera di lanciare la boule e “quel rumore della pallina che si ferma”

sono illustrati durante i lavori peritali con la stessa intensità che una

relazione passionale ed eroica. Il Casinò è considerato una grande famiglia.

Il Sig. IM 1 si descrive nel giorno “come un re, sguazzavo di

felicità”, un esercizio continuo a giocare il tutto per tutto. La predilezione

per la roulette francese ed in particolare per il gioco sui numeri (“le chances

non danno abbastanza brivido”) è funzione anche della possibilità di avere un

contatto personale con i croupiers e di non dover stare seduto per giocare

(“impossibile il poker per lungo tempo”). Il peritando descrive l’arrivo al

Casinò secondo un rituale preciso che cominciava dal parcheggio e proseguiva

nel modo di salire le scale (“nei Casinò le scale sono bellissime”), poi il

gioco alle slot-machines, una sorta di aperitivo che è diventato in un secondo

tempo anch’esso una passione. In particolare al Casinò di __________, dove

sviluppa tutta una teoria sulle macchinette con il mongolfiere che prendono

talvolta il sopravvento sul tavolo della roulette americana non amata come quella

francese.

Il Sig. IM 1 si definisce un giocatore per passione, non un

professionista. Il professionista, infatti, va con una somma al Casinò e appena

vince quello che si era prefissato (o perde la somma a disposizione) abbandona

il gioco; il giocatore per passione può controllare anche 3 o 4 tavoli nello

stesso tempo e il piacere per il gioco è nel momento vissuto. Il peritando

riferisce: “al Casinò ero nel mio mondo, forte, con la sensazione di poter fare

quello che volevo, invincibile e potente”. Si considera anche il giocatore

ideale, sia per il modo di giocare che per le somme e le mance lasciate in caso

di vincita. I momenti consacrati al gioco aumentano nel corso degli ultimi

quattro anni, si ritiene uno dei giocatori principale del Casinò di __________.

Comincia a giocare sulla pausa pranzo e spesso alla fine del pomeriggio,

qualche volta in serata, molto raramente i fine settimana e durante le vacanze

piuttosto dedicati alla vita in famiglia.

Alla fine del gioco, talvolta si ferma anche un’ora al Casinò

senza giocare, solo per “far scendere l’adrenalina”.

Il peritando non descrive nessun sentimento soggettivo di

sofferenza nel gioco, ma esclusivamente una grande passione; non riferisce

nessuna intenzione di smettere né nessun tentativo in questo senso. Andare al

Casinò provoca la stessa eccitazione di “un appuntamento con una donna che non

si conosce abbastanza”.

Il peritando non ha delle convinzioni errate sulle possibilità

reali di vincita al gioco.

Durante i lavori peritali si mostra molto critico riguardo alle

case da gioco, che considera delle “farse” che non dovrebbero esistere. Ad

appoggiare queste affermazioni cita come esempi la possibilità di cambiare dei

soldi in modo non ufficiale e non sorvegliato dalle telecamere, ma anche il

ritardo nel chiedere i documenti a garanzia delle sue perdite (Pasqua __________),

la diffida che arriva a maggio, o ancora un jackpot di __________ vinto

“miracolosamente” dopo aver suggerito ad una dipendente del Casinò che in caso

di vincita la mancia sarebbe stata di __________.

I momenti al gioco erano sempre accompagnati dal consumo di alcool

spesso in grandi quantità, sopportato molto bene grazie al “suo essere __________”.

Il peritando non riferisce nessun problema professionale o legale in relazione

con il consumo di alcolici. Non riferisce neppure sintomi da astinenza. Una

sola volta nel 2014 sua moglie gli accenna qualcosa circa le quantità consumate

e si accorge che “forse beveva troppo”. Il medico curante gli suggerisce di

fare attenzione perché gli enzimi epatici sono alterati.”

(AI 400 p. 8-10).

Le sue visite al Casinò di __________ erano diventate talmente

frequenti e le somme giocate talmente ingenti, da suscitare fondati sospetti

nel servizio di vigilanza del Casinò di __________ che, per finire, lo ha

diffidato, non senza consentirgli, nelle more degli accertamenti sulla

provenienza del denaro giocato, di continuare a sperperare somme importanti. Al

PP ha riferito:

"

Preciso che io da sempre ho la passione del gioco. Prima di

iniziare a giocare con soldi di miei clienti, io già frequentavo sia il casinò

di __________, sia quello di __________. Quest’ultimo in particolare, se ben

ricordo, negli anni 2005-2006. ADR che prima del 2010 giocavo unicamente

denaro a me riconducibile. Come già ho avuto modo di dire nel precedente

verbale ho iniziato a utilizzare somme di clienti per il gioco al casinò ad

inizio 2010. In quel periodo ho iniziato ad avere tra le mani diverse somme

importanti che mi venivano consegnate dai clienti affinché io le versassi sui

loro conti presso la banca. Io ho utilizzato parte di questo denaro per giocare

al casinò. ADR che nel 2010 e sino a circa agosto-settembre 2011 io

frequentavo quasi esclusivamente il casinò di __________. ADR che andavo

praticamente tutti i giorni dopo il lavoro, verso le 15:30-16:00 e restavo

solitamente fino all’ora di cena, anche se capitava che restassi anche

successivamente. Giustificavo la mia assenza a mia moglie con dei viaggi di

lavoro o con appuntamenti con clienti. ADR che non andavo al casinò

durante il week end ad eccezione di qualche volta per qualche ora la domenica.

A __________ giocavo prevalentemente alla roulette. Inizialmente __________.

Questo perché giocavo somme importanti. Preciso pure che presso il casinò di __________

viene verificata l’identità ogni volta che si accede al casinò. Come detto io

giocavo con la roulette. Sulla tessera non veniva caricato nessun importo in

quanto in pratica io cambiavo gli importi alla cassa, prendevo le fiches e

andavo a giocare. ADR che mi recavo al casinò con somme tra i 10'000 e i

50'000 Euro, a dipendenza di quanto avevo a disposizione in quel momento.

Presso il casinò di __________ mi conoscevano tutti. Ricordo che

l’ispettore ai tavoli, signor __________, veniva sempre a salutarmi quanto

arrivavo così come l’amministratore delegato dello stesso casinò. ADR

che non mi ricordo come si chiami l’amministratore delegato.

Nell’agosto-settembre 2011 ho poi iniziato a frequentare anche il

casinò di __________, continuando a frequentare anche quello di __________. Ero

stato informato che a __________ vi erano delle slot-machine dove si poteva

giocare “forte”, ho quindi deciso di provare. ADR che in pratica io

andavo presso il casinò di __________ sul mezzogiorno o nel primo pomeriggio,

quando non avevo impegni di lavoro. Rientravo poi in ufficio dove sbrigavo le

ultime cose e ripartivo poi in direzione __________ dove mi fermavo fino a

circa l’ora di cena. Potevo gestirmi abbastanza liberamente in ufficio in

quanto avevo un capo che spesso non era presente e comunque non controllava

molto i suoi subalterni ADR che questo praticamente succedeva tutti i

giorni sino all’inizio 2013, quando ho smesso, per un certo periodo di

frequentare il casinò di __________. Naturalmente se ero all’estero per lavoro

non andavo al casinò, rispettivamente se vi erano problemi in famiglia poteva

capitare che io rientrassi direttamente a casa anziché fermarmi a __________.

Per quanto concerne la mia frequentazione al casinò di __________

la stessa è durata fino al momento della mia diffida circa nel maggio 2014.

All’inizio io non avevo una carta nominativa, bensì una scheda bianca su cui

caricavo gli importi da giocare. Ho avuto questa scheda bianca, che è anonima,

per diversi mesi. In seguito, vedendo che ero un giocatore importante, che

giocava cifre importanti, mi è stata data una “cash card”, che è nominativa.

Come ho già avuto modo di dire, ad un certo punto sia l’ispettore __________

che l’ispettrice __________ del casinò di __________ mi avevano detto che io

ero il giocatore numero uno per volume d’affari del casinò. Mi avevano detto

che io avevo fatto un volume d’affari in un anno di __________ milioni di

franchi. ADR che non ricordo se era il 2012 o il 2013. mi avevano pure

detto che io coprivo il __________% del giro totale del casinò di __________.

Come ho già avuto modo dire ho giocato sino a maggio 2014, poco prima di Pasqua.

__________ mi ha convocato dicendomi che necessitavano di avere documentazione

relativa alla mia situazione finanziaria, in quanto io giocavo in modo “forte”.

Mi era stato detto che la richiesta veniva da __________. Preciso che loro

sapevano che io lavoravo in banca. Io ho risposto a __________ che per motivi

di privacy non avrei consegnato questa documentazione. Ci siamo lasciati

dicendo che ne avremmo riparlato successivamente, al rientro dalle mie vacanze

pasquali. Se non sbaglio mi era poi stata data un’ulteriore settimana di tempo

per presentare la documentazione e poi mi era stato comunicato che da un

determinato giorno, se non avessi presentato questa documentazione, non avrei

più potuto entrare né presso il casinò di __________ né presso gli altri casinò

in Svizzera. L’ultimo giorno io mi sono presentato con, se non sbaglio,

65'000.00 Euro in contanti, denaro che ho completamente perso. ADR che

dopo esser stato diffidato dal casinò di __________ ho ricominciato a

frequentare il casinò di __________ per la gioia di tutti quelli che vi

lavoravano. Ho frequentato questo casinò sino a circa il 20 agosto 2014. ADR

che ho smesso in quanto stavo maturando l’idea di costituirmi per quanto da me

commesso.

A domanda dell’avv. RAAP 3 rispondo che ero stato informato

circa una settimana prima che se non avessi presentato la documentazione

relativa alla mia situazione finanziaria sarei stato diffidato. Io ho

praticamente giocato fino all’ultimo giorno.

ADR che non mi è stata consegnata quel giorno la diffida,

almeno non mi sembra. Devo dire che io non mi sono interessato molto di questa

questione, ero piuttosto arrabbiato in quanto dopo anni che mi avevano

“sfruttato” ora venivano ad impedirmi di continuare a giocare. Mi chiedevo per

quale motivo non l’avessero fatto prima, ritenuto che, come detto io giocavo

“forte” da subito.

La PP mi sottopone il documento “richiesta esclusione” a me

indirizzato del 19.05.2014, nonché uno scritto di medesima data, concernente

“esclusione imposta dal gioco in tutti i casinò in Svizzera” (DOC. 2) e mi

chiede se questi documenti mi sono stati consegnati, rispettivamente se li ho

già visti.

Vedo oggi per la prima volta questi documenti, non mi sono mai

stati consegnati. Ricordo che io il mio ultimo giorno presso il casinò ero

molto arrabbiato. ADR che ero arrabbiato sia perché mi avevano lasciato

ancora giocare e perdere una somma importante, 65'000.00 Euro, sia perché mi sentivo

preso in giro in quanto ero stato diffidato nonostante tutti i soldi che avevo

giocato e perso. In particolare ricordo che io avevo il sentimento di essere

stato “sfruttato” fino alla fine, in quanto anche quel giorno mi avevano

“permesso” di perdere tutto l’importo con cui ero andato al casinò.

La PP mi contesta che non sono i dipendenti del casinò che mi

hanno obbligato a giocare quel giorno.

Io rispondo che solo un giocatore incallito può capire questa

cosa. Il gioco è una dipendenza, è una malattia. Io non giocavo per vincere i

soldi, ma giocavo proprio per il piacere di giocare. Inoltre volevo cercare in

qualche modo di recuperare soldi per tappare i buchi da me precedentemente

creati.

(MP 17.9.14, p. 2-4).

Così IM 1 in aula, a proposito della diffida di frequentare il

Casinò di __________:

"

Cosa successe nell’aprile 2014?

Sono stato avvicinato da un’ispettrice del __________ che mi

doveva parlare. Mi disse che dai controlli di __________, che non sapevo

nemmeno cosa c’entrasse __________, volevano saperne più di me in quanto

giocavo forte. Volevano vedere la mia dichiarazione dei redditi e i miei conti

bancari. Mi disse che se non avessi provveduto a fornire i documenti mi

avrebbero diffidato. Era il periodo delle vacanze di Pasqua. Mi fu data una

settimana di tempo per produrli, ricordo che l’ultimo giorno mi recai al Casinò

con EUR 65'000.- in contanti e li persi tutti. Uscì steso, ero arrabbiatissimo,

sapevo che mi avrebbero diffidato. Da quel momento sono poi tornato a __________,

che comunque non avevo mai abbandonato completamente. Dunque, pur essendo stato

diffidato da __________, ho continuato a giocare e a malversare. È stato in

questo periodo che ho cominciato a pensare che questa cosa doveva finire,

sapevo che sarei finito in galera.”

(verb. int. p. 6).

Interrogato dalla PP il 1 settembre 2014 ha riferito in merito ai

rapporti con i clienti:

"

Vorrei precisare che io gioco al casinò da diversi anni.

Inizialmente in modo sporadico, poi quattro anni fa la situazione è un po’

cambiata come spiegherò successivamente. Preciso che inizialmente giocavo parte

dei miei risparmi, ritenuto che avevo comunque una buona entrata annuale,

nell’ordine di 200'000.00 franchi annui più altri compensi. ADR che

anche ACPR 8 il mio stipendio era di 218'000.00 franchi oltre al bonus.

Preciso che le mie malversazioni sono iniziate ad inizio 2010, nei

mesi di febbraio-marzo. (...) Questi clienti sapevo che non sarebbero

verosimilmente venuti in banca in quanto avevano paura di passare la dogana e

di far capire alle Autorità italiane che avevano un conto in Svizzera.

Solitamente ero io che andavo da loro e gli mostravo una situazione

patrimoniale. ADR che poteva capitare che io mostrassi al cliente un

estratto conto relativo ad altro cliente con un deposito più o meno dello

stesso importo, aumentato con gli interessi. Per altri clienti è capitato che

io invece allestissi dei fogli Excel per mostrare loro la situazione a quel

momento. Devo precisare che i miei clienti nutrivano in me una grande fiducia.”

(AI 2).

L’imputato non ha precedenti penali.

Considerandi

2.

Circostanze dell’arresto

IM 1 è in carcere dal 1° settembre 2014. Posto dapprima in

detenzione preventiva, è in anticipata espiazione della pena dal 21 maggio

2015.

In prigione si comporta correttamente e riceve regolari visite dai

famigliari. E’ impiegato quale bibliotecario e lavora 6 ore al giorno. Sulle

circostanze che lo hanno indotto a costituirsi, sempre in aula IM 1 ha

riferito:

"

Cosa successe nell’imminenza del suo arresto?

Ad un certo momento della mia frenetica vita, bevevo molto e non

mi curavo più. Non volevo dare un ulteriore dispiacere a mia figlia, malata di __________,

che aveva appena passato la maturità malgrado si recava al __________ ed era un

periodo stressante per lei. Tutto doveva finire, ma il quando lo avrei deciso

io.

Com’è giunto alla decisione di autodenunciarsi?

Alcuni giorni prima mi era stata data l’informazione che mi era

stata bloccata l’operatività in banca. In quel periodo o mi sarei schiantato

con l’auto da qualche parte, o sarei finito in prigione. Sapevo del buco che

avevo creato alle mie spalle. Io volevo che tutto finisse quando lo dicevo io,

ovvero il 1° settembre. Mi sono recato in fiduciaria e mi è stato comunicato

che non potevo più prelevare. In quel momento mi sono bloccato e ho pensato

alla mia famiglia. Ho chiesto di chiamare l’avv. __________ di ACPR 8 per fare

delle verifiche. Ho preso la mia auto e mi sono recato al Casinò di __________,

mi erano rimasti 1’000/2'000 franchi. Sono stato lì un’ora. Ho giocato e poi sono

uscito e ho raggiunto la mia famiglia. Non ho più risposto ai messaggi di __________

(n.d.r. il suo socio __________, già ACPR 20)

che chiedeva dove fossi, fino al giorno dopo, dove gli ho scritto che mi sarei

recato il 1° settembre in banca e avrei spiegato tutto, era venerdì. Per tutto

il sabato ancora non gli ho risposto. Domenica ho scritto una lunga mail a __________,

e lui, umanamente, mi ha chiesto se volevo parlargli di quanto accaduto. L’ho

chiamato al telefono e ho confessato tutto quanto avevo fatto, dicendogli che

il giorno seguente mi sarei recato in banca per assumermi le mie

responsabilità. Quella mattina, ho recuperato i documenti con la mia

ricostruzione del maltolto al __________, __________ mi ha portato dall’avv. __________

ove ho firmato la procura. Sono poi andato da mia moglie, volevo parlarle prima

del mio arresto, le ho raccontato tutto. Lei inizialmente pensò fosse uno

scherzo, poi, mi desse un abbraccio e se ne andò. Sono dunque tornato dall’avv.

__________, e mi sono costituito.

(verb. int. p. 6-7).

Già alla PP aveva riferito che già in precedenza si sentiva messo,

per così dire, alle strette da alcuni clienti:

"

ADR che i problemi sono sorti circa due mesi fa quando il

cliente ACPR 18 si è recato in banca e ha scoperto che non vi era alcun conto.

Io sono stato contattato dal consulente. Gli ho chiesto di passarmi il cliente

al quale ho inventato una bugia dicendogli che il conto si trovava a __________

e che sarei successivamente andato da lui per spiegargli la situazione. Sono

poi andato a __________ a confermare a questo cliente che il suo conto è a __________.

ADR che il cliente ancora oggi crede di avere un conto a __________. ADR

che avevo mostrato a questo cliente una situazione patrimoniale di un conto con

un importo simile al suo.”

(MP 1.9.14, p. 4).

3.

I fatti relativi alle

imputazioni

L’imputato è sostanzialmente reo confesso, la difesa essendosi

limitata ad alcune contestazioni puntuali come a doc. dib. 1.

La Corte ha ritenuto provate tutte le posizioni indicate nell’atto

d’accusa ad eccezione di quelle laddove la sola parola IM 1 si è opposta a

quella degli accusatori privati, mentre ha confermato le fattispecie in cui

l’imputato stesso non è stato lineare e costante, rispettivamente non ha

escluso di aver commesso delle malversazioni. In concreto sono quindi state

defalcate le posizioni ACPR 5, ACPR 6 e ACPR 12 (AA N. 1.5; 1.13 e 2.7).

In definitiva sono, quindi, stati ritenuti un totale di

appropriazioni indebite per CHF 8’419’966.- con uno scoperto totale di CHF 3'546'116,05,

rispettivamente di truffe per un lordo di CHF 6'999'203.92 e un danno netto di

CHF 5'435'831,31. Per il resto si rimanda alla precisa descrizione dell’atto

d’accusa ripreso in entrata dal presente giudizio.

4.

Le modalità

Come visto IM 1 ha maturato importanti esperienze professionali

nel ramo bancario sia in Italia sia all’estero. Si è sempre occupato di

rapporti con istituti di credito fino a gestire una filiale di una banca __________,

a __________. La sua abilità veniva apprezzata al di là anche delle scarse

conoscenze della lingua inglese. Queste sue doti gli hanno permesso di

rientrare in Italia quale stretto collaboratore della direzione della __________

a __________ prima e a __________ poi, quale responsabile del private banking,

esperienza che gli è poi valsa l’entrata in ACPR 8, quale procacciatore di

clienti investitori. Autonomo nella sua attività, IM 1 con gli anni aveva

maturato numerose conoscenze di facoltosi clienti che, in un regime allora

governato dal segreto bancario, avevano, per il suo tramite, appoggiato i loro

averi, non tutti fiscalmente intonsi, alla banca. Apprezzatissimo quadro

dirigenziale, in ACPR 8, IM 1 guadagnava oltre 200'000 franchi l’anno, più i

bonus che potevano essere anche molto consistenti. Pur non avendo raggiunto

tutti gli obbiettivi fissati, IM 1 dal 2014 era rimasto un collaboratore

esterno molto fidato e autorevole vis à vis della ACPR 8 che, pur non potendolo

più tenere come dipendente, lo mise in contatto con tale __________, fiduciario

(titolare dell’allora ACPR 20) con cui l’istituto collaborava già in maniera

importante, al fine di continuare una collaborazione quale

consulente/procacciatore esterno.

Quanto alle modalità delle malversazioni l’imputato ha spiegato al

dibattimento:

"

I clienti disponevano di contante, si trattava di denaro non

dichiarato. Il primo cliente mi ha consegnato CHF 400'000.-, in Italia, parte

in un parcheggio e parte nei dintorni di casa sua. Mi ha consegnato i soldi

cosicché io potessi versarli su di un conto che avrei dovuto aprire in

Svizzera. Io mi affidavo ad uno spallone che trasportava il denaro dall’Italia

alla Svizzera. Personalmente non ho mai trasportato denaro in tal senso. Sono

entrato in questo vortice, appropriandomi del denaro dei miei clienti, ed effettuando

le restituzioni quando mi venivano chieste utilizzando i soldi di altri.

Ammetto di aver anche fatto tre firme false. Inoltre, per effettuare le

transazioni oltre un certo importo, era necessario l’ordine telefonico, io

scrivevo di aver sentito telefonicamente il cliente e consegnavo l’ordine alla

segretaria, quando in realtà non avevo sentito nessuno. Mi sono anche avvalso

di documenti firmati in bianco o di fotocopie, così che venivo autorizzato ad

effettuare prelevamenti.”

(verb. dib. p. 3).

Per il deposito del denaro malversato, IM 1 si avvaleva, come

visto, di una cassetta di sicurezza presso __________ di __________:

"

L’ho aperta prima di iniziare a malversare. Era stata aperta per

altri scopi, in seguito ammetto di averla usata anche per aiutarmi a

malversare, utilizzandola come deposito per il denaro da me sottratto

(verb. di. p. 3).

5.

Diritto

a) Giusta l’art. 146 CP,

commette truffa ed è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione

chiunque, a scopo d'indebito profitto, tra altro inganna con astuzia una

persona per indurla ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio o a quello di

altri.

Secondo la giurisprudenza, la cosiddetta truffa processuale ricade

nella definizione generale di truffa: perché sia data truffa processuale, occorre

che siano realizzati tutti i presupposti definiti dall’art. 146 CP. Commette

una truffa processuale chi, ingannando in modo astuto il tribunale, fa sì che

quest'ultimo si pronunci in sfavore della sua controparte (122 IV 197 consid.

2; cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 78 IV 84) con un giudizio

materialmente sbagliato (DTF 122 IV 197; Trechsel/Pieth, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art.

146.

n. 19 che sottolinea che il giudizio deve essere “materiell unrichtig”) che

provoca, perciò, un indebito profitto a vantaggio dell’autore (Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1198 pag. 357 e

358; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3a edizione, Berna

2010, n. 30 pag. 329-330).

Perché vi sia truffa ai sensi dell’art. 146 CP - dati per

realizzati gli altri presupposti – occorre che l’autore abbia agito

nell’intento di procurare a sé o a terzi un profitto di natura economica (sulla

natura economica del profitto, cfr. Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a

edizione, Zurigo, pag. 77; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7a

edizione, Berna 2010, n. 60 e seg., pag. 407; Corboz, op. cit., ad art. 146 n.

33-37, pag. 330 e 331, cfr., anche, ad art. 138 n. 14, pag. 237; Hurtado Pozo,

op. cit, n. 1213, pag. 363) e che questo profitto sia indebito (Stratenwerth,

op. cit., n. 63, pag. 408; Corboz, op. cit., n. 42, pag. 332; Hurtado Pozo, op.

cit, n. 1213, pag. 363).

Così come spiegato dalla dottrina, il carattere illecito del

profitto che l’autore cerca di ottenere non è dato dal solo fatto che questi

ricorre all’inganno: non c’è, in particolare, scopo di indebito profitto, e

dunque truffa, se il creditore inganna il debitore per ottenere il pagamento di

un credito che egli, effettivamente, vanta nei confronti del debitore (Hurtado

Pozo, op. cit, n. 1216, pag. 364, con riferimenti dottrinali in nota 880; cfr.

Favre/Pellet/Stoudmann, CP Annoté, Losanna 2007, ad art. 146 n. 1.26, pag. 392

che cita VD Cass. 21.05.1990, RSJ 87 (1991) N° 15 pag. 399, BJP 1994 N° 589

secondo cui non vi è scopo di indebito profitto se l’autore crede che, con il

suo inganno, determinerà la vittima a pagare ciò che effettivamente gli deve).

b) Giusta l’art. 138 cifra 1 CP

è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la

reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore

sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1)

o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali

affidatigli (cpv. 2).

Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è

punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la

reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006),

allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di

funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22

consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un

commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV

182.

seg.), art. 138 cifra 2 CP.

Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del

reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore

patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili

che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui

che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri

diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari -

appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo

o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre

liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les

principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie

spéciale, p. 206 e ss).

Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato

ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base

di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui,

secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato,

amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011,

consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF

118.

IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167;

Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).

Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore

riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione

da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad

art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio,

riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha

riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato

dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato

escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con

le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava

l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti

affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal

locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione

(DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di

lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre,

casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).

L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo,

consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa

che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il

legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene,

almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per

atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler

Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso

laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i

termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.

Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene

mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta

in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il

proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in

cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita

(Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).

Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1

cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una

terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di

fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile

un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre,

affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo

abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un

terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in

questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori

patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni

impartite.

L’elemento caratteristico di

questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra

chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i

valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121

IV 23 consid. 1c).

Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi

obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un

conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore

(Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori

affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente,

laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi

costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).

Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto

l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento

all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui

impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione,

cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato

per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di

farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di

cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne

soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).

Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un

indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva

dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di

farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore

ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era

oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali

fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.

In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore

non è decisiva. A far stato è solo la coscienza dell’illegittimità

dell’arricchimento. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del

suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti, art.

13.

CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).

L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è

completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.

c) Per l'art. 251 n. 1 CP

commette falsità in documenti ed è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria chi, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad

altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa

dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un

documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento.

Il reato presuppone una contraffazione a scopo di inganno e di

indebito profitto. L’art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un

documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso

contenuto (falso ideologico). Nel primo caso l’art. 251 CP esige che il

documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 n. 4 CP, cioè sia

uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi

destinato a provare il fatto falso, fermo restando però come non tutti gli

scritti costituiscano necessariamente un documento ai sensi dell’art. 251 CP in

quanto occorre che dispongano di una certa forza probatoria (Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, vor

art. 251 no. 3 e segg.; Corboz, Les infractions ed droit suisse, Berna 2010, 3a

ed., Vol. II, art. 251 n. 15 e segg., DTF 96 IV 150 e 88 IV 33). Nel secondo

caso ed in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale la norma penale va

applicata in modo restrittivo poiché la cosiddetta “menzogna scritta” trascende

in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare

credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della

persona che lo ha redatto quale funzionario, notaio, medico, architetto, ecc. (Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 9, Stratenwerth/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, Berna 2008, 6a ed., § 35 n. 12, DTF 123 IV 132 e

61). Si può prescindere da un’interpretazione restrittiva qualora il

documento non sia inveritiero ma contraffatto perché la falsificazione è

suscettibile di ingannare terze persone non solo sul contenuto, ma anche sulla

persona dell’autore ovvero sull’origine e l’integrità del documento stesso. Uno

scritto può essere un documento per certi aspetti e non per altri. Va quindi

esaminato se, secondo le circostanze, tale documento disponeva, tenuto conto in

particolare della persona che l’ha redatto, di un valore probatorio accresciuto

(DTF 123 IV 17, 122 IV 332, 121 IV 131 e 120 IV 122).

Dal profilo soggettivo il reato esige che l’autore abbia agito

intenzionalmente, cioè con coscienza e volontà giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, allo

scopo di procacciarsi un indebito profitto o di nuocere al patrimonio e/o ad

altri diritti altrui (Boog, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione,

Basilea 2007, art. 251 n. 86, Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 12 e

Corboz, op. cit., art. 251 n. 171 e segg.). La nozione di indebito profitto é

da interpretare in modo ampio e può essere sia di natura patrimoniale, ma anche

di altro genere, segnatamente processuale (Boog, in op. cit., art. 251 n. 95,

Trechsel/Pieth, op. cit., art. 251 n. 15, Corboz, op. cit., art. 251 n. 179 e

segg., DTF 121 IV 90, 120 IV 361 e 119 IV 234).

Siccome

l'intenzionalità deve portare su tutti gli elementi del reato, è necessario

altresì che l'autore voglia o accetti che il documento contenga un'alterazione

della verità e che sia dotato di forza probante. Detto altrimenti, l'intenzione

deve portare anche sul carattere di documento ai sensi dell'art. 110 n. 4 CP

(Corboz, op. cit., art. 251 n. 171).

Benché la legge menzioni l'intenzione di ingannare (“scopo d'inganno”) soltanto in relazione

all'utilizzo del documento falso (art. 251 n. 1 cpv. 3 CP), giurisprudenza e

dottrina considerano che tale componente soggettiva vada estesa a tutte le

fattispecie dell'art. 251 CP. Una tale intenzione è infatti indispensabile per

dar corpo alla messa in pericolo che la norma intende reprimere. È perciò

necessario che l'autore abbia o accetti l'idea di ingannare qualcuno per mezzo

del falso documento. Non è invece necessario che egli abbia anche la volontà di

utilizzare lui stesso il documento. Basta che voglia o accetti l'idea che il

documento sia utilizzato come vero per ingannare qualcuno (DTF 135 IV 12

consid. 2.2; STF 6P.47/2006 del 7 aprile 2006 consid. 4;

Corboz, op. cit., art. 251 n. 172; Trechsel/Pieth, op. cit., n. 12; Boog, in

op. cit., art. 251 n. 87).

d) I fatti così come descritti

nell’atto d’accusa integrano perfettamente i reati ascritti, senza che siano

necessarie particolari disquisizioni giuridiche che renderebbero inutilmente

pesante la lettura della sentenza. Ritenuto come i fatti indicati nell’atto

d’accusa riportato in entrata del presente di giudizio, salve le tre posizioni

sopra menzionate, sono stati accertati da questa Corte, è appena il caso di

rilevare come IM 1 abbia approfittato della fiducia che si era costruito, sia

nei confronti dei clienti sia in ACPR 8 dove godeva di ampia libertà di manovra

ed autonomia. In questo senso, quand’anche i controlli, in particolare in ACPR

8, fossero piuttosto scarsi (per usare un eufemismo), se non addirittura

carenti, l’inganno astuto di IM 1 sussiste nella misura in cui egli godeva di

grande fiducia ed autonomia così come sapeva e, quindi, poteva contare che, su

di lui, i controlli erano pressoché inesistenti; situazione che egli ha sistematicamente

sfruttato a proprio profitto, per realizzare le truffe di cui deve rispondere.

Del resto questo è un processo laddove la questione essenziale è

la commisurazione della pena, anche se, per la verità, almeno in sede

dibattimentale, le parti, in particolare gli ACP, sembrano aver perso di vista

che al centro del processo penale vi è l’imputato che deve rispondere di quanto

ha commesso. In realtà, a fronte di una fattispecie assai complessa, che la PP,

grazie anche alla fattiva collaborazione dell’imputato, ha saputo districare

con encomiabile maestria, in aula si è assistito soprattutto ad accusatori

privati bisticciare fra di loro, su questioni di scarsa, per usare un

eufemismo, portata pratica, nella misura in cui l’imputato non dispone di beni

con i quali rispondere civilmente, rispettivamente non vi sono valori che

possano essere attribuiti alle parti danneggiate. Ci torneremo.

6.

Della pena

a) Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata

secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso,

secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti

nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la

possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la

lesione.

Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid.

5.

).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà

dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché

l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla

libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio

della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del

Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008, STF 6B_90/2008

del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid.

2.

). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre

evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato

(DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007

consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n.

72, pag. 205).

b) Dal profilo oggettivo la

colpa di IM 1, espressa in termini di messa in pericolo del bene protetto, è

oggettivamente molto grave per le ingenti somme malversate e per il conseguente

enorme danno derivato agli accusatori privati. Ad aggravare la colpa vi è, poi,

il fatto che ha agito su un periodo lungo, continuando a delinquere anche dopo

che era stato diffidato dal Casinò di __________. Né va omesso di rilevare il

concorso di reati che hanno leso più beni protetti (art. 49 CP).

Quanto alle modalità di azione la Corte ha ritenuto una colpa più

grave nelle appropriazioni indebite perché, bene o male, al di là di quanto di

poco trasparente stia dietro ai capitali versati, gli accusatori privati si

fidavano ciecamente del IM 1 il quale, di questa fiducia, era ben cosciente.

D’altra parte la Corte ha considerato, per le truffe ai danni della banca, un

livello di astuzia non particolarmente elevato nella misura in cui l’istituto

di credito, accettando modalità di operazioni così facili e spicce per importi,

invece, assai considerevoli, si è consapevolmente esposta a rischi che, un più

attento monitoraggio dell’attività del IM 1 avrebbe probabilmente potuto

limitare. Certo, ciò non basta per escludere l’astuzia, già solo per il fatto

che IM 1 ben conosceva i meccanismi della banca e, in particolare, sapeva degli

scarsi controlli sfruttando a suo favore la situazione, ma in questo senso

occorre tenerne conto nella determinazione della colpa oggettiva che, da molto grave,

è stata considerata siccome grave.

c) Sotto l’aspetto soggettivo

la Corte ha accertato, in base agli atti ed alle emergenze dibattimentali, che

l’imputato ha sperperato al gioco le somme malversate. Le sue presenze nelle

case da gioco di __________ e di __________ sono quasi un record. Sulla

questione della scemata imputabilità, che ha influenza nella determinazione

della colpa soggettiva, la Corte ha rilevato che sia la perizia giudiziale sia

quella di parte rivelano che IM 1 è un giocatore d’azzardo patologico da anni,

tanto che già prima dell’epoca in cui ha compiuto le malversazioni all’origine

di questo procedimento, le sue visite alla casa da gioco __________ erano

numerosissime. Detto che lui “gioca per giocare” (e non per vincere o per

recuperare le perdite), fino al 2010 egli è sempre stato capace di tenere ben

separato il suo patrimonio da quello dei clienti. Ciò dimostra, come rettamente

rilevato dalla perita dott.ssa __________, che dal profilo psichiatrico forense

non è fondata alcuna scemata imputabilità, proprio perché le malversazioni

prescindono dal gioco e l’imputato è stato capace di convivere anni con la

menzogna, senza che nessuno se ne accorgesse. Con il che anche la colpa

soggettiva va giudicata grave, nella misura in cui ha causato un buco di

diversi milioni per mantenere il suo vizio del gioco, infischiandosi di tutte le

persone, famiglia compresa, che in lui avevano riposto una grande fiducia.

d) Per quanto concerne le

circostanze personali va innanzi tutto rilevato che l’incensuratezza essendo un

fattore neutro, la constatazione dell’assenza di precedenti non influenza positivamente

il giudizio. Circa l’ipotesi, adombrata da alcuni accusatori privati,

dell’esistenza di un eventuale tesoretto, va detto che questa si è fermata al

gradino della pura ipotesi senza sostanza. Ben più verosimile è che il numero

impressionante di presenze ai casinò in corrispondenza temporale con le

malversazioni, lasci intendere che si sia giocato tutto. A tale proposito la

Corte ha letto attentamente la sentenza SB 2014.1 della Corte d’Appello di

Basilea Città del 5 maggio 2015 richiamata dalla difesa ed è giunta alla

conclusione che (un’inchiesta amministrativa, sembra, a tutt’oggi in corso ad

opera dell’autorità di sorveglianza) non occorre disquisire su un’ipotetica

concolpa della casa da gioco __________. Infatti, in quell’occasione, un prevenuto

era stato condannato in prima sede ad una pena detentiva di quattro anni e nove

mesi per ripetuta appropriazione indebita aggravata ed amministrazione infedele

relative a malversazioni per circa 6 milioni di franchi, sperperati al gioco.

La Corte d’Appello renana, ritenuto come la casa da gioco era stata sanzionata

dal TFA con una multa di oltre 3 milioni di franchi per essere venuta meno ai

suoi doveri di diligenza nella misura in cui avrebbe dovuto diffidare l’autore

tempo prima in modo da impedirgli di continuare a malversare, ha proceduto ad

una riduzione della pena di un anno, dando atto che una tempestiva diffida

avrebbe verosimilmente impedito all’autore di continuare a delinquere fino alla

scoperta delle malversazioni da lui compiute (consid. 5.5.2). In altri termini,

in quel caso, il tribunale aveva accertato che se la casa gioco, punita per

questo con un’ingente multa, non fosse venuta meno ai suoi obblighi di

vigilanza, il buco causato dall’autore sarebbe stato di gran lunga inferiore e

ne ha tenuto conto, quale fattore di riduzione della pena, fissandola in 3 anni

e 9 mesi. In casu, per contro, tempestiva o tardiva che sia stata la diffida

del Casinò di __________, nulla IM 1 ha mutato, in seguito, nel suo

comportamento, nella misura in cui ha semplicemente continuato a malversare ed

a giocare al Casinò di __________. Detto altrimenti, non si può affermare che

la voragine sarebbe stata minore se IM 1 fosse stato diffidato prima, perché

avrebbe semplicemente continuato a giocare, non più a __________ ma presso la

casa da gioco __________. Da questo punto di vista va, invece, sottolineato,

quale fattore di ulteriore aggravio il fatto che l’imputato è stato fermato

solo grazie all’intervento della banca che ha bloccato la sua operatività.

A suo favore la Corte ha, per contro, ritenuto l’ampia collaborazione,

che si può definire totale e che ha permesso di accertare fatti ben al di là di

quanto gli inquirenti avrebbero potuto. Pur non raggiungendo i dettami del

sincero pentimento in senso tecnico, questa ampia collaborazione ha avuto, in

termini di commisurazione della pena, sostanzialmente il medesimo effetto,

poiché evidenzia una totale assunzione di responsabilità; assunzione di

responsabilità che va premiata anche per il fatto di essere passato presto in

anticipata espiazione della pena, che sta scontando da oltre due anni,

facilitando l’operato del Ministero Pubblico e del tribunale.

Inoltre l’imputato beneficia di una certa sensibilità alla pena dovuta

al fatto che l’espiazione avviene in un ambiente ben diverso da quello che era

abituato a frequentare. In questo senso, la privazione della libertà, è, per

lui, più dura perché gli impone uno sforzo di adattamento maggiore, costringendolo

a condividere la quotidianità con persone condannate per reati violenti e

pericolosi per l’incolumità pubblica. Sotto questo punto di vista la Corte ha

pure riconosciuto a IM 1 - e ne ha tenuto conto a suo favore - un buon

comportamento in carcere.

Per quanto concerne il rischio di recidiva, perizia giudiziaria e

perizia di parte concordano per la sua assenza. A mente della difesa la

famiglia, il lavoro e la terapia intrapresa presso il perito di parte,

sarebbero elementi determinanti per escludere ogni rischio. In realtà lavoro e

famiglia c’erano già al momento della commissione dei reati. Quanto alla

terapia, detto che finora è stata svolta solo a distanza, non possono essere

tirate conclusioni al momento anche perché, a precisa domanda su cosa avrebbe

elaborato per evitare di ricascare nel vizio di cui è afflitto, si è limitato a

riferire il proprio pentimento, la propria consapevolezza di aver sbagliato e,

quindi, di essersi riabilitato da solo, pur esprimendo l’auspicio di continuare

le cure presso lo psicologo di fiducia, senza tuttavia riferire di precise

strategie, come ad esempio, un’autodiffida, sic et sempliciter, da tutti i

casinò. Per lui, semplicemente, non accadrà più perché “tornare a giocare non

rientra nel progetto della mia vita futura”. Di tutta evidenza non basta dirlo,

ma occorre avere delle strategie precise per non farlo. Così come è apparso

eccessivamente banalizzato, nella testa dell’imputato, il problema del consumo

smodato di alcol: se è vero che in prigione sopporta molto bene l’astinenza

imposta dalle ferree regole carcerarie, nulla si può dire di quando sarà di

nuovo in libertà nella misura in cui, anche in questo caso, non appaiono essere

state elaborate delle efficaci strategie, così come l’imputato non sembra

essere particolarmente consapevole (o, per lo meno ne sottovaluta la portata)

dell’influenza che, anche questa sua abitudine, ha avuto nel commettere atti

illeciti.

e) In definitiva tutto ciò ben

ponderato, richiamati i principi esposti nella citata basilese (pena detentiva

di tre anni e 9 mesi per malversazioni per 6 milioni, senza totale assunzione

di responsabilità, ma con riconoscimento di una riduzione della pena per il

lungo tempo trascorso e per la concolpa del Casinò), dipartendosi di una pena

detentiva base di 5 anni e mezzo, la Corte, riconosciuti i fattori di riduzione

qui sopra esposti, ha inflitto a IM 1 una pena detentiva di quattro anni e

mezzo.

7.

Delle pretese degli

accusatori privati

a) Innanzi tutto sono state

ammesse tutte le pretese degli accusatori privati riferite alle appropriazioni

indebite qui accertate, trattandosi di pretese liquide i cui importi sono

chiaramente indicati nell’atto d’accusa e, di conseguenza, ribaditi nel

Dispositivo

dispositivo.

b) Per quelle relative al reato

di truffa va detto innanzi tutto che con sentenza 1B_190/2016, consid. 2.2. del

1° settembre 2016 il TF ha chiaramente statuito che in caso di reati

patrimoniali riguardanti conti bancari, il titolare del conto non è di

principio parte lesa poiché dispone, come cliente della banca, di un credito

corrispondente ai valori in conto depositati e non subisce una diminuzione del

proprio patrimonio per effetto delle malversazioni di un operatore bancario. In

questi casi è di principio la banca che è direttamente lesa, dovendo

contrattualmente risarcire i clienti titolari dei conti, che hanno qualità di

parti lese solo se l’agire penale è senza influenza sulle loro pretese verso la

banca. Ora, è innegabile che, in particolare per le posizioni ACPR 27, unico

ACP che ha annunciato appello - a prescindere dalla questione di sapere se,

ritenuto che i conti malversati erano intestati a società di cui egli era

titolare, abbia davvero legittimazione attiva (A.A. N. 2.28) -, i fatti essendo

avvenuti comunque prima dell’interruzione del rapporto di dipendenza tra

imputato e banca, IM 1 ha agito quale executiv director, rispettivamente quale

consulente alla clientela di ACPR 8 che è, quindi, tenuta al risarcimento. Con

il che ACPR 27 non ha qualità di parte e non può essergli riconosciuta la

qualità di ACP.

c) Abbondanzialmente si

osserva che, quand’anche si volesse riconoscere a ACPR 27 qualsivoglia

posizione processuale, forza è constatare come la Corte non dispone di

informazioni sufficienti per valutare un’eventuale corresponsabilità del

cliente nella misura in cui avrebbe affidato alla banca dei valori provento (o

che si sarebbe procacciato) di irregolarità fiscali a danno del suo paese, e meglio

di beni di cui, senza tali irregolarità, non avrebbe potuto disporre. D’altro

canto, per quel che è delle pretese “cedute” alla banca, manco si conoscono le

cifre rifuse ai singoli clienti, di guisa che nemmeno è possibile calcolare

l’ammontare del danno effettivo. A ciò aggiungasi che l’evidente conflittualità

tra la banca ed i clienti che hanno fatto direttamente valere pretese in questa

sede, sino a far assurgere, per certi versi, la questione del risarcimento, ad

elemento principale della vertenza penale, dimostra come la questione civile

richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato rispetto alla fattispecie

penale, sulla quale il giudice civile è, invece, meglio deputato a

pronunciarsi.

8. Costi processuali e

confische.

a) L’imputato deve essere

condannato al pagamento di tassa di giustizia e spese processuali.

b) A crescita in giudicato

integrale della presente è ordinato il dissequestro del classificatore blu

“Documentazione bancaria originale” contenuto all’interno della scatola no.

10/14 dell’incarto MP.2014.8113 e della documentazione sequestrata presso la __________.

Trattasi infatti di documentazione che non ha più una rilevanza nella fattispecie

e non può certo essere mantenuta in sequestro quale garanzia probatoria in

un’eventuale causa civile di cui nemmeno si sa se ci sarà. In questo senso il

CPC offre sufficienti mezzi per acquisire agli atti documentazione che si trova

eventualmente presso terzi e che è rilevante per il giudice civile.

Per la restante documentazione sequestrata è ordinata la confisca.

c) Quanto al bene immobile in

sequestro è stato accertato che il provento di un’eventuale sua realizzazione

non copre nemmeno i costi processuali e per la difesa d’ufficio. In effetti,

già solo da quanto indicato in aula da IM 1, si potrebbe ricavare un massimo di

200/300'000 EURO, da cui dedurre il mutuo e poi da dividere per due ritenuto

che è cointestato alla moglie (verb. dib. p. 9-10). D’altra parte non sono

emersi ulteriori beni di pertinenza dell’imputato, di guisa che la Corte ha

rinunciato ad ordinare un risarcimento compensatorio da eventualmente

attribuire agli ACP, di tutta evidenza, il risarcimento pregiudicherebbe il reinserimento

sociale dell’imputato (art. 71 cpv. 2 CP). Sullo stesso è stato invece, mantenuto

il sequestro conservativo a garanzia dei costi processuali.

d) Quanto alla nota

professionale del difensore, giusta l’art. 4 del Regolamento cantonale sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, l’onorario

dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo

il tempo di lavoro sulla base della tariffa di 180.-- l’ora. Quella

presentata dal difensore è parsa sicuramente adeguata alla complessità della

vertenza.

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è stata dunque approvata per

fr. 25'386.05 comprensivi di onorario, spese e trasferte.

Per il resto l’art. 135 cpv. 4 CPP dispone che non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le

spese procedurali è tenuto a:

a. rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone;

b. versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale.

Visti gli art. 12, 40, 47, 49,

51, 69, 70, 138, 146, 251 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. ripetuta appropriazione indebita

qualificata

siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito

di attività sottoposta alla legge federale sulle banche, rispettivamente

nell’ambito di un’attività sottoposta ad autorizzazione,

per essersi,

nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,

a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località

svizzere e italiane,

nella sua qualità di gestore patrimoniale e consulente alla

clientela presso ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno

presso la società ACPR 20

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente appropriato di valori patrimoniali altrui che gli

erano stati affidati,

e meglio per essersi appropriato di complessivi Euro 8'419'966.00,

denaro consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per l’accredito sulle

loro relazioni o per essere trasportato in Italia e riconsegnato agli stessi,

rispettivamente denaro da lui prelevato su ordine dei clienti ma a loro non

consegnato, rispettivamente consegnato solo in parte e dopo diverso tempo,

causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti

attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio

complessivo effettivo di Euro 3'564'116.05;

1.2. ripetuta truffa

qualificata

siccome commessa per mestiere, ritenuta la disponibilità

dell’accusato ad agire ripetutamente per assicurarsi una regolare fonte

(supplementare) di reddito

per avere

a __________, __________, __________, __________ ed in altre non

meglio precisate località svizzere e italiane,

nel periodo gennaio 2010 – agosto 2014,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia persone, affermando cose false

o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole

in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio

per avere,

nella sua qualità di executive director e consulente alla

clientela presso ACPR 8, rispettivamente quale gestore patrimoniale esterno

presso la società ACPR 20,

sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni della banca ed il

rapporto di fiducia esistente con i colleghi,

ripetutamente ingannato astutamente questi ultimi, comunicando

loro, contrariamente al vero, che dei clienti volevano prelevare contanti a

debito della loro relazione, rispettivamente volevano effettuare dei bonifici a

favore di terze persone,

millantando ordini telefonici, rispettivamente consegnando ai

colleghi ordini da lui compilati e firmati falsificando le firme dei clienti,

ordini su cui aveva provveduto a fotocopiare la firma originale dei clienti e

documenti firmati in bianco dai clienti e compilati dall’imputato con

istruzioni contrarie alla volontà di questi ultimi,

ottenendo in questo modo la consegna indebita di denaro a contanti

o l’esecuzione indebita di bonifici mai ordinati dai clienti,

pregiudicando in tal modo il patrimonio dei clienti per un importo

complessivo di Euro 6'998'203.92,

denaro in parte usato per risarcire ignari clienti precedentemente

malversati, in parte usato per sue spese personali o per giocare presso i

Casinò di __________ e di __________,

causando, considerando gli importi nel frattempo restituiti

attingendo prevalentemente da fondi di altri ignari clienti, un pregiudizio

complessivo effettivo di Euro 5'435'831.31;

1.3. ripetuta falsità in

documenti

per avere,

a __________, __________ ed in altre non meglio precisate località

svizzere e italiane,

nel periodo settembre 2010 – luglio 2014,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, segnatamente per perfezionare l’inganno astuto

di cui sub. 1.2, nonché per celare le previe malversazioni di cui ai precedenti

punti 1.1 e 1.2,

formato numerosi documenti falsi, nonché abusato della firma

autentica di clienti per creare documenti suppositizi, facendo altresì uso di

tali documenti con i clienti ed i colleghi di lavoro;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita qualificata di cui ai pt:

- 1.5. dell’AA a danno della

relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 5), limitatamente all’importo di

EUR 110'000.-;

- 1.13. dell’AA a danno

della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 6), limitatamente

all’importo di EUR 27'000.-;

e dall’imputazione di truffa qualificata di cui al pt 2.7 dell’AA

a danno della relazione no. __________ c/o ACPR 8 (ADE ACPR 12 e ACPR 13).

3. Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4. IM 1 è inoltre condannato a

versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità per titolo di

risarcimento del danno:

- ai signori ACPR 18 e ACPR

19 EUR 399'900.- oltre interessi al 5% a partire dal 15 aprile 2010 (doc. TPC

22);

- al signor ACPR 25, EUR

383'850 oltre interessi al 5% a partire dal 30 giugno 2013 (doc. TPC 24);

- alla __________, USD

275'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 31 ottobre 2010 sull’importo di

USD 265'000.-, nonché interessi al 5% a partire dal 30 settembre 2013

sull’importo di USD 10'000.-, più EUR 142'900.- oltre interessi al 5% a partire

dal 30 settembre 2013 (doc. TPC 26);

- al titolare della

relazione __________ EUR 32'077.93 oltre interessi al 5% a far tempo dal 9

dicembre 2009 (doc. TPC 33);

- a ACPR 1 EUR 150'000.-

oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 giugno 2014 (doc. TPC 34);

- a ACPR 2 EUR 220'000.-

oltre interessi al 5% a far tempo dal 18 giugno 2014 (doc. TPC 34);

- a ACPR 26 EUR 175'000.-

oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2011 (doc. dib. 3);

per le restanti pretese, gli accusatori privati sono rinviati al

competente foro civile.

5. È ordinato il sequestro

conservativo:

- dell’appartamento sito in

via __________ a __________ e del posto auto coperto e vano ripostiglio al

piano terra sito in via __________ a __________, intestati a IM 1 e alla di lui

moglie __________, in ragione di ½,

- del conto di previdenza

no. __________ intestato a IM 1 presso __________ e

- della relazione no. __________

intestata a IM 1 presso la Banca __________,

a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese

procedurali, incluse le spese per la difesa d’ufficio, richiamate le decisioni

di tassazione intermedia 25.02.2015, 21.04.2015, 26.10.2015 e 20.01.2016 del

Ministero pubblico, come pure le note d’onorario del difensore tassate al

seguente pt. 8, per complessivi CHF 67'408.30.

6. A crescita in giudicato

integrale della presente è ordinato il dissequestro del classificatore blu

“Documentazione bancaria originale” contenuto all’interno della scatola no.

10/14 dell’incarto MP.2014.8113 e della documentazione sequestrata presso la __________.

Per la restante documentazione sequestrata è ordinata la confisca.

7. La tassa di giustizia di

fr. 20'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1. Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 23'175.60

spese fr. 330.00

IVA (8%) fr. 1'880.45

totale fr. 25'386.05

8.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 25'386.05 (art. 135

cpv. 4 CPP), nonché l’importo di CHF 42’022.25 già precedentemente stabilito

con decisioni di tassazione intermedia del Ministero pubblico del 25.02.2015,

del 21.04.2015, del 26.10.2015 e del 20.01.2016.

9. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Accusatori privati: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 20'000.--

Inchiesta preliminare fr. 9'044.60

Perizia psichiatrica fr. 7'404.95

Traduzioni fr. 291.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 401.80

fr. 37'142.35

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