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Decisione

72.2017.103

Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato alla guida di un autoveicolo alla velocità di 102 km/h malgrado il prescritto limite di 50 km/h

28 settembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 5399/2016 del

7.11.2016, emanato

dal procuratore pubblico PP 1, considerato come atto

d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

1. guida in

stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________

essendo in stato di ubriachezza, così come da lui stesso ammesso a verbale e

dimostrato dalla quantità di bevande sorbite (una birra da 2.5 dl e 3 birre da

3.3 dl) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 (alcolemia: min. 1.65

grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti: ad __________

il 13 agosto 2016;

reato previsto:

dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP_2 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI_2.

Espletato il pubblico dibattimento

dalle ore 14:22 alle ore 15:37.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: la fattispecie principale di cui all’atto d’accusa del PP PP 1 è

un caso scolastico. I fatti sono chiari e sono stati ammessi ancora oggi dallo

stesso imputato. Anche le rilevazioni del radar fisso sono chiare. La

conseguenza è l’applicazione delle norme introdotte con Via __________, e meglio

dell’art. 90 cpv. 4 LCStr. Rileva che il rischio nella fattispecie era assai

concreto, siccome si trattava di una strada comunale. L’imputato conosceva bene

la strada percorsa, che percorreva quotidianamente e conosceva bene il

funzionamento della propria autovettura. Non vi è nessun margine di manovra,

quindi, neppure per quel che ne è dell’aspetto soggettivo. La conseguenza è

l’applicazione della pena minima di un anno di detenzione. Per quanto attiene

al reato di guida in stato d’inattitudine, l’accusa osserva che l’imputato ha

bevuto qualche birra di troppo e ha preso l’auto per recarsi a casa. Il barista

ha dichiarato che l’imputato ha bevuto 6/7 birre nel corso della serata e

l’imputato ha ammesso di averne bevute 4, quindi più di 1 litro di birra, ciò

che basta per l’applicazione dell’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Postula la

conferma dell’atto d’accusa e del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato

alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, sospesi condizionalmente, e alla

multa di CHF 1'000.00 (mille);

- l’avv. DIFI 2,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: per quanto riguarda i fatti dell’11 novembre 2016, essi sono

chiaramente documentati e le risultanze dell’apparecchio radar non sono

contestate. Chiede di tenere conto del fatto che l’imputato ha ammesso subito

le sue responsabilità, senza accampare scuse di sorta, così come pure del fatto

che al momento dell’infrazione il traffico era scarso e le condizioni erano

buone. IM 1 non ha quindi ritenuto di avere messo in pericolo la circolazione

stradale. Rileva inoltre che l’imputato è padre di famiglia, coniugato, con un

figlio di __________ anni a carico e senza un’attività lucrativa. Malgrado

l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi di reato previsti dall’art. 90

cpv. 4 lett. b LCStr, osserva che per soli 2 Km/h egli rientra nella

fattispecie descritta da tale norma. Sono adempiute le condizioni per la

sospensione condizionale della pena, essendogli stata revocata la licenza di

condurre e non essendovi precedenti rilevanti. Chiede quindi la condanna alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi per la fattispecie indicata nell’atto

d’accusa.

Per quanto riguarda invece i fatti del 13 agosto 2016, rileva che

il gerente del ristorante ha dichiarato che IM 1 ha bevuto 6 birre, ciò che è

stato contestato dal signor IM 1, che ha dichiarato di avere bevuto solo 3

birre al ristorante. A tal proposito osserva che la dichiarazione del gerente

non può essere ritenuta credibile, siccome egli stesso ha affermato che il

ristorante era pieno e ci si chiede quindi come avrebbe fatto a ricordare con

precisione quante birre ha venduto all’imputato oppure quante di quelle a lui

vendute le abbia effettivamente consumate IM 1. Ciò detto, la difesa osserva

che il decreto d’accusa fa riferimento alle deposizioni dell’imputato, il quale

ha ammesso di avere sorbito 4 birre, ma non tiene in considerazione la velocità

di smaltimento dell’alcol da parte del corpo. In media il corpo smaltisce tra

lo 0.1 e lo 0.2 per mille all’ora, tasso di smaltimento ammesso anche dal TF.

Un uomo di 90/100 Kg come il signor IM 1 avrà una concentrazione di alcol dello

0.2 per mille nel sangue con la consumazione di una birra da 3 dl. Al momento

in cui si è messo alla guida dell’autovettura per andare in discoteca IM 1 non

aveva nessuna concentrazione di alcol nel sangue e al momento in cui si è messo

alla guida dell’autovettura per fare rientro a casa dalla discoteca aveva una

concentrazione di alcol nel sangue dello 0.26 per mille, tenendo conto dello

smaltimento, e dello 0.66 per mille, senza tenere conto dello smaltimento. IM 1

va quindi prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine

indicata nell’atto d’accusa e condannato al massimo per il reato di cui

all’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, avendo avuto al massimo una concentrazione di

alcol nel sangue.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4

lett. b LCStr;

4a cpv. 1 lett. b ONC;

22 cpv. 1 OSstr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è

autore colpevole di:

grave

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

l’11 novembre 2016, a __________, violato intenzionalmente le

elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte

rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,

segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Audi targato TI __________

alla velocità di 102 Km/h, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando

quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al decreto d’accusa

5399/2016 del 7 novembre 2016.

3.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

La

tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza

motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 68.90

fr. 768.90

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