72.2017.103
Grave infrazione alle norme della circolazione: per avere circolato alla guida di un autoveicolo alla velocità di 102 km/h malgrado il prescritto limite di 50 km/h
28 settembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.103
72.2017.164
Lugano,
28 settembre 2017
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Leventina
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di Giustizia , per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 84/2017 del 29.5.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, l’11 novembre 2016 a __________, violato
intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in
tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di
velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo
Audi targato TI __________, alla velocità di 102 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Gatso”,
malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 52 Km/h la
velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv.
Fatti
2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
ed inoltre, imputato, a norma del decreto d’accusa 5399/2016 del
7.11.2016, emanato
dal procuratore pubblico PP 1, considerato come atto
d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
1. guida in
stato di inattitudine
per aver condotto l'autovettura Audi targata TI __________
essendo in stato di ubriachezza, così come da lui stesso ammesso a verbale e
dimostrato dalla quantità di bevande sorbite (una birra da 2.5 dl e 3 birre da
3.3 dl) malgrado fosse già stato condannato nel 2007 (alcolemia: min. 1.65
grammi per mille) per analogo reato;
fatti avvenuti: ad __________
il 13 agosto 2016;
reato previsto:
dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_2 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DIFI_2.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 14:22 alle ore 15:37.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: la fattispecie principale di cui all’atto d’accusa del PP PP 1 è
un caso scolastico. I fatti sono chiari e sono stati ammessi ancora oggi dallo
stesso imputato. Anche le rilevazioni del radar fisso sono chiare. La
conseguenza è l’applicazione delle norme introdotte con Via __________, e meglio
dell’art. 90 cpv. 4 LCStr. Rileva che il rischio nella fattispecie era assai
concreto, siccome si trattava di una strada comunale. L’imputato conosceva bene
la strada percorsa, che percorreva quotidianamente e conosceva bene il
funzionamento della propria autovettura. Non vi è nessun margine di manovra,
quindi, neppure per quel che ne è dell’aspetto soggettivo. La conseguenza è
l’applicazione della pena minima di un anno di detenzione. Per quanto attiene
al reato di guida in stato d’inattitudine, l’accusa osserva che l’imputato ha
bevuto qualche birra di troppo e ha preso l’auto per recarsi a casa. Il barista
ha dichiarato che l’imputato ha bevuto 6/7 birre nel corso della serata e
l’imputato ha ammesso di averne bevute 4, quindi più di 1 litro di birra, ciò
che basta per l’applicazione dell’art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr. Postula la
conferma dell’atto d’accusa e del decreto d’accusa e la condanna dell’imputato
alla pena detentiva di 14 (quattordici) mesi, sospesi condizionalmente, e alla
multa di CHF 1'000.00 (mille);
- l’avv. DIFI 2,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: per quanto riguarda i fatti dell’11 novembre 2016, essi sono
chiaramente documentati e le risultanze dell’apparecchio radar non sono
contestate. Chiede di tenere conto del fatto che l’imputato ha ammesso subito
le sue responsabilità, senza accampare scuse di sorta, così come pure del fatto
che al momento dell’infrazione il traffico era scarso e le condizioni erano
buone. IM 1 non ha quindi ritenuto di avere messo in pericolo la circolazione
stradale. Rileva inoltre che l’imputato è padre di famiglia, coniugato, con un
figlio di __________ anni a carico e senza un’attività lucrativa. Malgrado
l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi di reato previsti dall’art. 90
cpv. 4 lett. b LCStr, osserva che per soli 2 Km/h egli rientra nella
fattispecie descritta da tale norma. Sono adempiute le condizioni per la
sospensione condizionale della pena, essendogli stata revocata la licenza di
condurre e non essendovi precedenti rilevanti. Chiede quindi la condanna alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi per la fattispecie indicata nell’atto
d’accusa.
Per quanto riguarda invece i fatti del 13 agosto 2016, rileva che
il gerente del ristorante ha dichiarato che IM 1 ha bevuto 6 birre, ciò che è
stato contestato dal signor IM 1, che ha dichiarato di avere bevuto solo 3
birre al ristorante. A tal proposito osserva che la dichiarazione del gerente
non può essere ritenuta credibile, siccome egli stesso ha affermato che il
ristorante era pieno e ci si chiede quindi come avrebbe fatto a ricordare con
precisione quante birre ha venduto all’imputato oppure quante di quelle a lui
vendute le abbia effettivamente consumate IM 1. Ciò detto, la difesa osserva
che il decreto d’accusa fa riferimento alle deposizioni dell’imputato, il quale
ha ammesso di avere sorbito 4 birre, ma non tiene in considerazione la velocità
di smaltimento dell’alcol da parte del corpo. In media il corpo smaltisce tra
lo 0.1 e lo 0.2 per mille all’ora, tasso di smaltimento ammesso anche dal TF.
Un uomo di 90/100 Kg come il signor IM 1 avrà una concentrazione di alcol dello
0.2 per mille nel sangue con la consumazione di una birra da 3 dl. Al momento
in cui si è messo alla guida dell’autovettura per andare in discoteca IM 1 non
aveva nessuna concentrazione di alcol nel sangue e al momento in cui si è messo
alla guida dell’autovettura per fare rientro a casa dalla discoteca aveva una
concentrazione di alcol nel sangue dello 0.26 per mille, tenendo conto dello
smaltimento, e dello 0.66 per mille, senza tenere conto dello smaltimento. IM 1
va quindi prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine
indicata nell’atto d’accusa e condannato al massimo per il reato di cui
all’art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr, avendo avuto al massimo una concentrazione di
alcol nel sangue.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4
lett. b LCStr;
4a cpv. 1 lett. b ONC;
22 cpv. 1 OSstr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1
1. è
autore colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
l’11 novembre 2016, a __________, violato intenzionalmente le
elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,
e meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Audi targato TI __________
alla velocità di 102 Km/h, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando
quindi di almeno 52 Km/h la velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di guida in stato di inattitudine di cui al decreto d’accusa
5399/2016 del 7 novembre 2016.
3.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
4.
La
tassa di giustizia di CHF 750.00 con motivazione scritta e di CHF 500.00 senza
motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 68.90
fr. 768.90
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