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Decisione

72.2017.108

Colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, pornografia ripetuta, rappresentazione di atti di cruda violenza

21 novembre 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

Il PP propone come imputazione

alternativa al punto 2 dell’AA il reato di atti sessuali incapaci di

discernimento e inette a resistere (art. 191 CP):

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- il

punto 3 è modificato nel senso che l’imputazione di pornografia è ripetuta;

- il

punto 3.1 è modificato nel senso degli oltre 90 files tendenziosi indicati

nell’atto d’accusa, ve ne sono 6, e meglio quelli di cui alle fotografie no.

72, 74, 101, 106, 124 e 138 dell’AI 75, che vanno aggiunti ai files vertenti su

atti sessuali con minorenni, mentre gli altri non sono costitutivi di reato e

vengono quindi stralciati dall’atto d’accusa;

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente comunica alle

parti che risultano materialmente sequestrate due banconote da EUR 20.00, come

risulta dai doc. TPC 16 e 17, sul destino delle quali la Corte deciderà con il

merito.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per

chiarire cosa è successo e quali sono le imputazioni dell’atto d’accusa,

bisogna partire dalla fine, perché nella cronologia dei fatti quello che è

illuminante anche per il resto è l’episodio del punto 1.3 dell’atto d’accusa.

Si pone il legittimo quesito su cosa può giustificare quello che è avvenuto

quel giorno in quella stanza al grotto, che non sia collegabile con una

tendenza di ordine sessuale. Si tratta di attrazione per ragazzine minorenni e

soprattutto in tenera età. Questo illumina ciò che è avvenuto prima e per la

propensione all’aggressione sessuale. Sottolinea l’aspetto di grande rischio

che in quel momento c’era di farsi beccare in flagrante, siccome i genitori

erano sotto, a mangiare nel ristorante.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, il PP osserva che non è

escluso che questo episodio sia l’inizio delle aggressioni sessuali. Pone

l’accento sul fatto che la bambina è rimasta scioccata dall’avvenimento, quindi

qualcosa di anormale ha recepito esserci in quella presa. Ancora meno giustificabile

è quello che avviene subito dopo, e meglio la presa e l’afferramento a sé. La

bambina, molti mesi dopo, ha riconosciuto l’imputato in Piazza __________ e ha

segnalato la cosa alla madre, ciò che è significativo dello shock che ha avuto.

Vi è poi l’episodio del punto 1.1 con la figlia.

A mente dell’accusa, sono tutti episodi di chiara connotazione

sessuale.

Quanto al punto 2 dell’atto d’accusa, ritiene che vi siano degli

elementi della coazione, e meglio il mettere nella condizione la vittima

minorenne di non poter fare altrimenti che non subire gli atti sessuali. L’art.

191 CP è chiaramente dato per i punti 2.2 e 2.3.

Sul punto 2.1 si rimette al giudizio della Corte, posto che

potrebbe essere inglobato nell’art. 187 CP.

Sulla pornografia rileva che è uno degli elementi che possono

illuminare anche su quello che gli viene imputato ai punti precedenti dell’atto

d’accusa.

Si tratta di un crescendo di intraprendenza nella sua attività di

aggressione sessuale e soprattutto anche di sfrontatezza, siccome due episodi

si sono svolti in luoghi pubblici, ciò che significa che la sua pulsione

sessuale superava anche la paura del rischio di essere colto in flagrante.

L’accusa rileva che l’imputato non si è sottoposto a una terapia

che gli permetta di risolvere questa sua problematica, e si è solo creato degli

alibi per procrastinare. Questo è tipico di chi ha un’irrefrenabile attrazione

sessuale per persone particolarmente vulnerabili, in concreto bambine.

Rileva che si tratta di reati gravi, commessi nei confronti di

persone vulnerabili, in tenera età, e a lui sconosciute.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva

di 2 (due) anni, lasciando alla Corte di porla al beneficio della sospensione

condizionale. Chiede la confisca di tutto quanto sotto sequestro, salvo già

indicato in interrogatorio.

Si rimette al giudizio della Corte per il divieto di esercitare

attività professionali e extraprofessionali a contatto con minorenni ai sensi

dell’art. 67 CP;

- l’avv. RAAP 2,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 2, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: i reati ipotizzati dalla pubblica accusa sono gravissimi

e vedono coinvolti dei minori. Nell’ambito del procedimento sono subito emersi

gravi sospetti su quanto l’imputato avesse commesso nei confronti della figlia,

che si sono poi tramutati in conferme. Da tempo ACPR 2 aveva assunto

comportamenti sessualizzati ponendosi con atteggiamenti non consoni alla sua

età, ciò che abbiamo appresso dalle dichiarazioni della nonna, che la

patrocinatrice dell’AP riassume. Dal racconto di ACPR 2 alla mamma si è appreso

che il papà la toccava dappertutto con una certa pressione. Il comportamento di

ACPR 2 di ritorno dai diritti di visita del papà è stata descritta sempre come

quello di una bambina di cattivo umore. Dal parere allestito dalla

psicoterapeuta sono emerse risposte anomale alle domande che toccano la sfera

sessuale. Durante la prima audizione di ACPR 2, sebbene fosse in conflitto di

lealtà, ha comunque raccontato che il papà le aveva chiesto di fare delle foto

nude con il telefono, ciò che le avrebbe detto di non dire alla mamma. Ha pure

riferito che il papà le accarezzava il culetto e che lei lo faceva a lui. La

bambina ha raccontato nella sua seconda audizione di un gioco fatto con il papà

che assurge ad atto sessuale. A detto di avere toccato la “Raupe” del

papà nell’ambito di un gioco che prevedeva di toccare tutte le parti del corpo,

affermando che era stato il papà di dirle di toccarla. L’imputato ha dichiarato

di non avere mai fatto nulla, “almeno come mi ricordo io”, egli stesso

ha riconosciuto che vi era il rischio che la figlia raccontasse qualcosa.

In diritto osserva che il TF ha avuto modo di stabilire che un

fanciullo può essere vittima di un abuso a seguito dell’autorità che esercita

su di lui l’autore.

Non controverso è il fatto che la bambina abbia toccato il pene

del papà e che sia stato l’accusato ad indurla a toccarlo, ciò che configura un

atto sessuale. Cade ogni ipotesi di equivoco.

Il quadro che si ottiene porta a concludere che l’accusato si sia

fatto toccare il pene dalla figlia nelle circostanze indicate nell’atto

d’accusa. In questo modo l’ha indotta a vivere una situazione di turbamento e

disagio, che ha messo a rischio lo sviluppo sessuale della bambina. L’imputato

è un bugiardo cronico, che non ha seguito la decisione dell’ARP e ha negato a

più riprese anche i fatti commessi nei confronti di ACPR 1 così come di avere

consumato pornografia vietata. A ACPR 2 faceva difetto la possibilità di

resistere alle attenzioni sessuali del papà. L’imputato ha sicuramente agito

intenzionalmente.

Per poter raggiungere il suo scopo ha ingannato la sua bambina,

sfruttando la sua posizione di genitore. Ad aggravare la sua posizione è poi la

sua età ed il fatto che egli era chiaramente a conoscenza dell’illegalità del

suo agire.

Deve essere ritenuto autore di atti sessuali con fanciulli ex art.

187 CP e di atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di

discernimento ai sensi dell’art. 191 CP.

Per la difesa tutte le rappresentazioni di ACPR 2 sulle fotografie

costituiscono pornografia dura. L’imputato ha inizialmente affermato di non

avere mai fotografato la bimba nuda, ciò che non avrebbe dovuto fare se non

avesse avuto qualcosa da nascondere, in quanto la nudità era una cosa normale

in casa IM 1.

Le immagini rinvenute sul PC sono un altro degli elementi che

portano fondamento all’atto d’accusa. La propensione per la pedopornografia è

un dato oggettivo di questo procedimento. Pure indiscusso il fatto che fosse

stato il papà a dirle di farsi fotografare nuda, non essendovi elementi che

porterebbero a ritenere che la bambina abbia mentito.

Sono adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato.

Ricorda che vi è concorso ideale tra l’art. 187 CP e l’art. 191

CP, nel caso sia sfruttata anche l’incapacità di discernimento del fanciullo.

Per quanto attiene alla pena, va tenuto conto del fatto che

l’accusato ha agito nei confronti della figlia, persona che era chiamato a

proteggere, non vi è una reale presa coscienza su quanto compiuto in danno di ACPR

2 e di tutte le piccole vittime. Chiede la conferma dell’atto d’accusa e la

richiesta di pena dell’accusa, nonché l’accoglimento dell’istanza di

risarcimento.

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: quello che viene descritto al punto 1.3 dell’atto

d’accusa rappresenta l’incubo di ogni genitore, ma più in generale l’incubo di

ogni persona che con dei minorenni si trova tranquillamente in una situazione

di relax, di serenità, ed è ignara che il minorenne in quello stesso momento è

a distanza di pochi metri sotto le sgrinfie di una persona senza nessuna

reticenza che fa quello che è descritto a questo punto dell’atto d’accusa. Cosa

spinge una giovane famiglia con tre bambini a venire in Ticino in vacanza? Non

certo lo spirito d’avventura, ma la serenità che un posto piccolo come il

nostro riesce a dare. Mettetevi nei panni di questa famiglia, che si trovava al

grotto per rilassarsi, e vive quello che ha poi saputo che la figlia ha

vissuto. Questo fa rabbrividire. Se oggi possiamo ricostruire nel dettaglio

quello che è successo in quella stanza, è soprattutto perché questa piccola

vittima ha raccontato quello che le è successo. Dopo quello che aveva già

sopportato ha dovuto recarsi in Polizia a raccontare quello che è successo e lo

ha fatto in maniera inequivocabile. Perlomeno per ciò che è accaduto a ACPR 1

vi è l’evidenza dei fatti, e meglio il racconto della bambina. Quello che è

successo fa rabbrividire, perché IM 1 non conosceva la persona di cui ha

abusato, non conosceva la famiglia, non ha potuto tessere la tela, o perlomeno

lo ha fatto in fretta e furia, perché è evidente che in tutto ciò c’è un

disegno. Non si venga a parlare ancora di blackout, di un momento in cui non si

è più capito nulla. Sono i fatti oggettivi che dicono che le cose non sono

andate così. IM 1 prima ha cercato di essere particolarmente cordiali con la

famiglia, ha instaurato un rapporto da buon oste, ha riso e scherzato con la

famiglia, presente la bambina, dopodiché l’ha presa per mano, quando era in un

tavolo leggermente discosto, dove stava giocando per i fratellini, e l’ha

portata di sopra. Per quale motivo avrebbe dovuto farlo, se non perché aveva

già in mente di fare quello che poi ha fatto. Dopo avere fatto quello che ha

fatto, ha pagato il silenzio della sua piccola vittima, dandole EUR 20.00 e

dicendole chiaramente di non dire niente al papà e alla mamma; non vi sono

altri motivi per dare a una bambina che non conosceva EUR 20.00. Ma poi non è

finita. Quando la bambina è tornata dai suoi genitori, appena questi se ne sono

andati, l’imputato è andato nel suo PC a vedere dei video pornografici, proprio

perché era ancora eccitatissimo, e questa è la dimostrazione anche dell’aspetto

patologico della situazione. La bambina in macchina fortunatamente giocherella

con i soldi che ha in mano, i genitori li vedono e l’incubo per loro inizia e

per la bambina continua. Questo preoccupa enormemente. Preoccupa il fatto che

l’imputato non abbia dimostrato nessun vero pentimento, se non una lettera

fatta per il MP in italiano, per una famiglia che non sa una parola di

italiano, essendo __________. Non c’è stata nemmeno nessuna consapevolezza, non

è stata fatta nessuna presa a carico psicologica, neanche vuole elaborare la

situazione, siccome è talmente cosciente che questa è la sua natura e non può

farci nulla.

Non si può non fare una riflessione anche sul resto dell’atto

d’accusa e rendersi conto che gli altri reati ipotizzati sono semplicemente la

chiusura di un cerchio. Quanto a __________ rileva che la bambina ha

riconosciuto l’imputato mesi dopo, prova che ha subito veramente uno shock. Vi

sono poi le risultanze dell’analisi del PC dell’imputato.

IM 1, per sfogare le sue turpi voglie, ha abusato di una bambina

solare, felice, in una famiglia armoniosa, che da allora è un po’ meno solare,

è un po’ più chiusa in sé stessa, non riesce più a parlare davanti a terzi di

quello che è successo, ne parla solo con la mamma e quando lo fa parte in un

pianto struggente. Questo ha reso anche molto difficile una psicoterapia per

elaborare il trauma. I genitori della bambina si sono sobbarcati un viaggio

lunghissimo in questi due giorni, di circa 1'000 km, perché volevano vedere

negli occhi la persona che aveva osato toccare la loro bimba, bisogno

certamente legittimo. Che questo sia servito o meno, non si sa. Certo IM 1 non

lascia intravvedere un senso di pentimento, di travaglio, di elaborazione di

quello che ha fatto, ciò che sicuramente fa male a un genitore che sa che la

propria figlia è stata abusata.

Sulle richieste di risarcimento si riallaccia a quanto descritto

nell’istanza, rilevando che la nota d’onorario è fatta su una tariffa oraria di

CHF 250.00 all’ora. Per il torto morale rileva che la bambina ha subito un

reato che entra nelle viscere della persona, tiene conto della colpa enorme

dell’imputato, di come egli si è comportato successivamente, del fatto di avere

dato alla bambina dei soldi. In un momento in cui un bambino assorbe ogni fatto

esterno, bisogna rendersi conto di come può avere assorbito un fatto del

genere, tenuto del conto che i fatti sono avvenuti in un Paese straniero e a

pochi metri dai propri genitori. Il torto morale non servirà a lenire le

sofferenze di questa bambina. Sembra la favola di cappuccetto rosso, il lupo

non mangia cappuccetto rosso quando è nel bosco, ma si trasforma in nonnina,

perché non ha il coraggio di guardare negli occhi la sua vittima. La stessa

cosa ha fatto IM 1: prima ha solidarizzato con i genitori e poi l’ha

accompagnata per mano nella stanza.

In diritto rileva che l’aspetto coazione vi è in quei 4 o 5

secondi in cui l’imputato, come egli ha stesso ha ammesso, teneva la bambina

per la spalla, trovandosi sopra di lei, e la bambina non poteva muoversi. Che

sia coazione o che sia dato l’art. 191 CP, i fatti sono gravi allo stesso modo.

Chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Spera che il futuro potrà

sanare il danno che è stato creato, ma soprattutto che, come nelle favole, una famiglia

unita possa in qualche modo mettere un cerotto su questo triste capitolo di

questa bambina e certamente dell’accusato;

- all’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 non contesta gli addebiti di cui ai punti 1.3 e 2.3 dell’atto

d’accusa, mentre si oppone alle imputazioni degli altri punti dell’atto

d’accusa. Il fatto che l’imputato non contesti gli addebiti di cui ai punti 1.3

e 2.3 rende il compito della difesa più eseguibile. La piaga degli atti

sessuali con minorenni costituisce una triste costante storica. Oggi viviamo in

un’epoca dove il sesso è sdoganato nelle sue forme più assurde, portando

talvolta a degli eccessi. La devianza diviene prassi della quotidianità. Non sa

perché IM 1 alla sua età si sia macchiato del reato ai danni della piccola ACPR

1, che è l’unico a lui imputabile. Egli non ha infatti antecedenti, e le altre

imputazioni dell’atto d’accusa sono destinate a cadere inesorabilmente nel

vuoto. A mente della difesa l’unico punto fermo circa le accuse sostenute

nell’atto d’accusa concerne i fatti ai danni della piccola ACPR 1.

Le accuse ai danni della figlia e dell’altra ragazzina riguardano

atti privi di connotazione sessuale. Relativamente al comportamento ai danni

della figlia, appare perlomeno arduo sostenere la presenza di un atto sessuale.

Si trattava di un innocente gioco di apprendimento, consistente nel mostrare le

parti del corpo umano, gioco peraltro notorio. Aveva quale unico scopo quello

formativo, senza nessuna connotazione sessuale. Non bisogna dimenticare che il

padre era vestito e l’episodio non può in alcun modo venire travisato, a

fortiori se si pensa che la nudità nella famiglia IM 1 non era certo un tabù.

Se effettivamente avesse voluto soddisfare i suoi reconditi bisogni sessuali,

avrebbe avuto parecchie occasioni, e non si sarebbe certamente limitato a

quanto indicato nell’atto d’accusa. E poi non è neppure detto che ACPR 2 abbia

effettivamente toccato il pene dell’imputato, visto che lui era indossava i pantaloni.

Se IM 1 ha trasgredito al divieto di incontrare la figlia, non è solo perché

lui voleva vederla, ma era costantemente pressato dalla figlia, la quale

premeva per poterlo vedere. Quanto alla laconica accusa formulata dal PP, la

difesa sostiene che non è certo bastevole a fondare un indizio di condanna. La

rappresentante della figlia ha fatto un elenco interminabile di atti, parlando

di fatti gravissimi, che però non sono contemplati nell’atto d’accusa, in cui

figura unicamente un episodio. Se effettivamente dall’inchiesta fosse emerso

altro, il PP l’avrebbe rilevato nel proprio atto d’accusa. Relativamente ai

presunti fatti ai danni di __________ anche essi sono privi di qualsiasi

connotazione sessuale. Non escludendo magari anche di avere toccato senza

retropensieri parte delle natiche, il luogo pubblico in cui i fatti sono

avvenuti e il fatto che la bambina non ha subito alcun turbamento, escludono la

natura sessuale dell’atto e quindi di riflesso l’applicazione dei reati

indicati. Per poter aiutare le bimbe ad uscire dalla piscina IM 1 doveva

necessariamente prenderle dalle cosce o dai fianchi, non poteva ad esempio

limitarsi a prenderle da sotto le ascelle. Sul fatto che la bambina fosse

scioccata, la difesa deve assolutamente dissentire. Infatti la bimba non è mai

stata sentita e la madre della bimba ha dichiarato che la bimba non aveva

vissuto i fatti come qualcosa che non andava fatto, preoccupandosi soltanto

quando la madre le ha detto di volersi recare in Polizia, suscitando

comprensibile allarme anche nella figlia. La madre della bambina, inoltre, non

ha assistito ai fatti oggetto d’accusa. Si è trattato di comportamenti giocosi,

senza nessun retroscena di natura sessuale e coercitivo di sorta. La madre nel

suo verbale di Polizia ha affermato dapprima che l’uomo in questione sarebbe

arrivato dietro la figlia e l’avrebbe sollevata prendendola da sotto il sedere

ed in seguito che l’avrebbe presa toccandola sul sedere. Non si capisce se

abbia messo le mani sotto il sedere, ovvero sulle gambe, o piuttosto sul sedere

della bambina. Ma la deposizione della madre è sintomatica anche quando

dichiara che IM 1 si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti,

quando egli ha un accento senza dubbio germanofono. Che non si è trattato di

atti sessuali ai danni di __________ è lo stesso costrutto accusatorio a

dimostrarlo. Infatti il PP non ha esitato nemmeno un secondo ad indicare che IM

1 ha posto le mani sul sedere di __________ nell’atto di sollevarla.

L’imputato, però, ha dichiarato di averla sollevata né più né meno di come

aveva fatto con la figlia. Bisogna quindi chiedersi per quale motivo il PP non

ha quindi prospettato il reato di atti sessuali con fanciulli anche ai danni

della figlia. Leggendo le ipotesi di reato del PP il fatto di toccare il sedere

di __________ costituirebbe reato, mentre toccare il sedere della figlia non

costituirebbe reato, mentre si tratta della stessa identica cosa. La verità è

che nessuna delle due azioni costituisce atto sessuale. IM 1 deve essere

assolto dalle accuse, eccetto i punti 1.3 e 2.3 dell’atto d’accusa, e deve

essere condannato a una pena equa e proporzionata. Quanto ha commesso ai danni

di ACPR 1, non significa ancora che egli abbia commesso anche gli altri reati

per i quali è imputato e che contesta. Dall’istruttoria non è emessa la benché

minima prova che egli abbia commesso reiterati atti sessuali sulla figlia e su __________

Dall’audizione della figlia non è emerso nulla circa presunti e contestati atti

sessuali. La difesa pone l’accento sul principio in dubio pro reo, secondo cui

un eventuale dubbio deve andare a favore dell’imputato, il dubbio equivale ad

una prova positiva di non colpevolezza. L’ipotesi accusatoria nel caso di

specie non è comprovata da una pluralità di prove. L’imputato deve essere

prosciolto dai reati imputatigli, eccezion fatta per i punti 1.3 e 2.3.

Per quanto attiene ai reati di cui al punto 3, la difesa rileva

che IM 1 ha sempre ammesso di essere fruitore di pornografia, ma non di quella

vietata contestatagli, e che il suo PC era sempre accessibile anche ad altre

persone, ad esempio al cuoco dell’albergo.

Si rimette al giudizio della Corte per l’imputazione di cui al

punto 4 dell’atto d’accusa.

Si oppone alle pretese di risarcimento della figlia, mentre la sua

responsabilità ai danni di ACPR 1 giustifica un risarcimento per torto morale,

per la cui quantificazione si rimette al giudizio della Corte; chiede il rinvio

al foro civile delle restanti posizioni dell’istanza di risarcimento, non

avendo potuto prenderne visione per tempo.

Relativamente alla commisurazione della pena, chiede una riduzione

della pena formulata dall’accusa, rimettendosi al giudizio della Corte per la

quantificazione e chiedendo che venga posta al beneficio della sospensione

condizionale. Si oppone all’applicazione dell’art. 67 CP.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 135 cpv. 1bis, 187 cifra 1, 189 cpv. 1,

191, 197 cpv. 5 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è autore colpevole di:

1.1. atti

sessuali con fanciulli

per avere,

il 19 maggio 2016, a __________,

compiuto un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, e meglio per

avere, dopo averla presa per mano, condotta al piano superiore dell’edificio in

cui sorge l’EP di cui era gerente e in cui risiedeva, fatta entrare nella

propria camera da letto, abbassatole i pantaloni e le mutande, sdraiatala sul

proprio letto, baciato 4/5 volte ACPR 1 (__________2008) su pancia e vulva, per

poi sdraiarsi sopra di lei per alcuni secondi;

1.2. coazione

sessuale

per avere,

il 19 maggio 2016, a __________,

costretto una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un

altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando

pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, e meglio per

avere, al fine di compiere gli atti sessuali di cui al punto 1.1, cogliendola

di sorpresa e in seguito senza badare al rifiuto mormorato dalla minore, posto

la propria mano su una spalla di ACPR 1, trattenendola così sdraiata sul letto

per baciarla su pancia e vulva da lui denudate, per poi lasciare la presa e

sdraiarsi per pochi secondi sopra di lei prima di liberarla;

1.3. pornografia

ripetuta

per

essersi procurato per via elettronica ed avere tenuto in deposito, nel periodo

compreso tra il 18 novembre 2011 e il 20 maggio 2016, 31 files vertenti su atti

sessuali con minorenni, 38 files vertenti su atti sessuali con animali e 4

files vertenti su atti sessuali violenti;

1.4. rappresentazione

di atti di cruda violenza

per essersi,

il 19 maggio 2016, procurato per via

elettronica un file che senza avere alcun valore culturale o scientifico degno

di protezione, mostra con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa.

Considerandi

2.

IM

1.

è prosciolto dall’imputazione di atti sessuali con fanciulli ripetuti ai danni

di ACPR 2 (__________2009) e __________ (__________2006) di cui ai punti 1.1 e

1.2

dell’atto d’accusa, dall’imputazione di coazione sessuale ripetuta ai danni

di ACPR 2 (__________2009) e __________ (__________2006) di cui ai punti 2.1 e

2.2

dell’atto d’accusa, e dall’imputazione di pornografia di cui al punto 3.2

dell’atto d’accusa.

3.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla

pena detentiva di 16 (sedici) mesi,

da

dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

L’esecuzione

della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova

di anni 2 (due).

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1 (__________2008) CHF 16'747.65 a titolo

di risarcimento danni e CHF 3'000.00 a titolo di indennità per torto morale.

5.

L’istanza

di risarcimento dell’accusatrice privata ACPR 2 (__________2009) è respinta.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la borsa contenente

videocamera JVC con accessori e 6 cassette mini DV, la busta contenente il

testamento, il libro agenda riservazione clienti 2016, il libro disegni

bambini, la copia documento ADUNO pagamenti clienti al grotto al 12.05.2016 e

il Gästebuch.

7.

La tassa di giustizia di

CHF 750.00 con motivazione scritta o di CHF 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 16’805.00

spese CHF 840.25

trasferte CHF 330.00

IVA (8%) CHF 1’438.00

totale CHF 19’413.25

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 19’413.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9.

Le

spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 2 (09.11.2009)

sono sostenute dallo Stato.

9.1

La

nota professionale dell’avv. RAAP 2 è approvata per:

onorario CHF 17’541.65

spese CHF 2’015.00

IVA (8%) CHF 1’564.55

totale CHF 21’121.20

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio federale di

Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 3'914.--

Trascrizioni fr. 700.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 123.--

fr. 5'237.--

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