72.2017.108
Colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, pornografia ripetuta, rappresentazione di atti di cruda violenza
21 novembre 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.108
Lugano,
21 novembre 2017
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
__________patrocinata
dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
patrocinata dall’avv. RAAP 2
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
giorno 20 maggio 2016 al 17 agosto 2016 (90 giorni)
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 89/2017 dell'1.6.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. atti
sessuali con un(a) fanciullo(a), ripetuti
per avere,
compiuto risp. indotto a compiere un atto sessuale
con una persona minore di sedici anni,
e meglio:
1.1 in data
imprecisata fra gennaio 2016 ed il 20.05.2016,
a __________,
indotto la figlia ACPR 2, nata il __________2009, a
toccargli, sopra i vestiti, il pene;
1.2. nel
corso del mese di febbraio 2016
a __________, presso il __________,
allorquando si trovava in piscina congiuntamente
alla figlia ACPR 2, posto da tergo le mani sul sedere di __________ (__________2006),
sconosciuta frequentatrice dello stabilimento balneare, sollevandola così
dall’acqua per poi farla ridiscendere in acqua, nonché, poco dopo, restando a
tergo della minore, averla tenuta abbracciata in acqua;
1.3. in data
19.05.2016,
a __________,
dopo averla presa per mano, condotta al piano
superiore dell’edificio in cui sorge l’EP di cui era gerente ed in cui
risiedeva, fatta entrare nella propria camera da letto, abbassatole pantaloni e
mutande, sdraiatala sul proprio letto, baciato ACPR 1, nata il __________2008,
su pancia e vulva così denudate, 4/5 volte, per poi sdraiarsi sopra di lei per
alcuni secondi;
2. coazione
sessuale, ripetuta
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
punto 1.,
al fine di compiere quegli atti sessuali,
2.1. approfittato
dell’ingenuità e della situazione d’inferiorità fisica e di dipendenza sociale
ed emozionale della figlia __________;
2.2. approfittando
dell’ingenuità,
trattenuto contro di sé __________, cogliendola di
sorpresa, abbracciandola da tergo mentre erano immersi in acqua, vestiti
unicamente con costumi da bagno;
2.3. approfittando
dell’ingenuità,
senza badare al rifiuto di sottomettersi mormorato
dalla minore,
posto la propria mano su di una spalla di ACPR 1,
trattenendola così sdraiata sul letto per baciarla su pancia e vulva da lui
denudate, per poi lasciare presa ma sdraiarsi per pochi secondi sopra di lei
prima di liberarla;
3. pornografia
dura
3.1. per essere stato trovato in possesso al luogo di dimora, a seguito del
suo fermo 20.05.2016 e della perquisizione forense di suoi dispositivi
informatici (Notebook Compaq Presario CQ62 e PC Acer Aspire XC 105), per il
proprio consumo, di almeno 25 files vertenti su atti sessuali con
minorenni (procuratisi per via elettronica quantomeno a partire dal
09.02.2012), almeno 38 files vertenti su atti sessuali con animali
(procuratisi per via elettronica quantomeno a partire dal 30.07.2012), almeno 4
(o, in alternativa, 5; cfr. infra 4.) files vertenti su atti
sessuali violenti (procuratisi per via elettronica quantomeno a partire dal
03.02.2012), senza contare gli oltre 90 files tendenziosi procuratisi
per via elettronica a partire quantomeno dal 18.11.2011;
3.2. per
avere, per il proprio consumo, fabbricato al domicilio, a partire al più presto
dal 09.11.2009, e posseduto sino al momento del fermo 20.05.2016 avvenuto
presso il luogo di dimora, rappresentazioni pornografiche della figlia ACPR 2;
4. rappresentazione
di atti di cruda violenza
per essere stato trovato in possesso al luogo di
dimora, a seguito del suo fermo e della perquisizione forense di suoi
dispositivi informatici (Notebook Compaq Presario CQ62 e PC Acer Aspire XC
105), di 1 file procuratosi per via elettronica in data 19.05.2016 che, senza
avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostra con
insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali, nella misura in
cui, per difetto di connotazione pornografica, non vada contemplato sub 3.1.;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo
e di luogo;
reati previsti: dagli art. 135 cpv. 1bis
CP, art. 187 cifra 1 CP, art. 189 cpv. 1 CP, art. 197 cpv. 5 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 1;
- l’avv. RAAP 2,
patrocinatore d’ufficio (GP) dell’accusatrice privata ACPR 2.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:38 alle ore 16:59.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il PP propone come imputazione
alternativa al punto 2 dell’AA il reato di atti sessuali incapaci di
discernimento e inette a resistere (art. 191 CP):
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- il
punto 3 è modificato nel senso che l’imputazione di pornografia è ripetuta;
- il
punto 3.1 è modificato nel senso degli oltre 90 files tendenziosi indicati
nell’atto d’accusa, ve ne sono 6, e meglio quelli di cui alle fotografie no.
72, 74, 101, 106, 124 e 138 dell’AI 75, che vanno aggiunti ai files vertenti su
atti sessuali con minorenni, mentre gli altri non sono costitutivi di reato e
vengono quindi stralciati dall’atto d’accusa;
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Il Presidente comunica alle
parti che risultano materialmente sequestrate due banconote da EUR 20.00, come
risulta dai doc. TPC 16 e 17, sul destino delle quali la Corte deciderà con il
merito.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per
chiarire cosa è successo e quali sono le imputazioni dell’atto d’accusa,
bisogna partire dalla fine, perché nella cronologia dei fatti quello che è
illuminante anche per il resto è l’episodio del punto 1.3 dell’atto d’accusa.
Si pone il legittimo quesito su cosa può giustificare quello che è avvenuto
quel giorno in quella stanza al grotto, che non sia collegabile con una
tendenza di ordine sessuale. Si tratta di attrazione per ragazzine minorenni e
soprattutto in tenera età. Questo illumina ciò che è avvenuto prima e per la
propensione all’aggressione sessuale. Sottolinea l’aspetto di grande rischio
che in quel momento c’era di farsi beccare in flagrante, siccome i genitori
erano sotto, a mangiare nel ristorante.
Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, il PP osserva che non è
escluso che questo episodio sia l’inizio delle aggressioni sessuali. Pone
l’accento sul fatto che la bambina è rimasta scioccata dall’avvenimento, quindi
qualcosa di anormale ha recepito esserci in quella presa. Ancora meno giustificabile
è quello che avviene subito dopo, e meglio la presa e l’afferramento a sé. La
bambina, molti mesi dopo, ha riconosciuto l’imputato in Piazza __________ e ha
segnalato la cosa alla madre, ciò che è significativo dello shock che ha avuto.
Vi è poi l’episodio del punto 1.1 con la figlia.
A mente dell’accusa, sono tutti episodi di chiara connotazione
sessuale.
Quanto al punto 2 dell’atto d’accusa, ritiene che vi siano degli
elementi della coazione, e meglio il mettere nella condizione la vittima
minorenne di non poter fare altrimenti che non subire gli atti sessuali. L’art.
191 CP è chiaramente dato per i punti 2.2 e 2.3.
Sul punto 2.1 si rimette al giudizio della Corte, posto che
potrebbe essere inglobato nell’art. 187 CP.
Sulla pornografia rileva che è uno degli elementi che possono
illuminare anche su quello che gli viene imputato ai punti precedenti dell’atto
d’accusa.
Si tratta di un crescendo di intraprendenza nella sua attività di
aggressione sessuale e soprattutto anche di sfrontatezza, siccome due episodi
si sono svolti in luoghi pubblici, ciò che significa che la sua pulsione
sessuale superava anche la paura del rischio di essere colto in flagrante.
L’accusa rileva che l’imputato non si è sottoposto a una terapia
che gli permetta di risolvere questa sua problematica, e si è solo creato degli
alibi per procrastinare. Questo è tipico di chi ha un’irrefrenabile attrazione
sessuale per persone particolarmente vulnerabili, in concreto bambine.
Rileva che si tratta di reati gravi, commessi nei confronti di
persone vulnerabili, in tenera età, e a lui sconosciute.
Conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 2 (due) anni, lasciando alla Corte di porla al beneficio della sospensione
condizionale. Chiede la confisca di tutto quanto sotto sequestro, salvo già
indicato in interrogatorio.
Si rimette al giudizio della Corte per il divieto di esercitare
attività professionali e extraprofessionali a contatto con minorenni ai sensi
dell’art. 67 CP;
- l’avv. RAAP 2,
rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 2, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: i reati ipotizzati dalla pubblica accusa sono gravissimi
e vedono coinvolti dei minori. Nell’ambito del procedimento sono subito emersi
gravi sospetti su quanto l’imputato avesse commesso nei confronti della figlia,
che si sono poi tramutati in conferme. Da tempo ACPR 2 aveva assunto
comportamenti sessualizzati ponendosi con atteggiamenti non consoni alla sua
età, ciò che abbiamo appresso dalle dichiarazioni della nonna, che la
patrocinatrice dell’AP riassume. Dal racconto di ACPR 2 alla mamma si è appreso
che il papà la toccava dappertutto con una certa pressione. Il comportamento di
ACPR 2 di ritorno dai diritti di visita del papà è stata descritta sempre come
quello di una bambina di cattivo umore. Dal parere allestito dalla
psicoterapeuta sono emerse risposte anomale alle domande che toccano la sfera
sessuale. Durante la prima audizione di ACPR 2, sebbene fosse in conflitto di
lealtà, ha comunque raccontato che il papà le aveva chiesto di fare delle foto
nude con il telefono, ciò che le avrebbe detto di non dire alla mamma. Ha pure
riferito che il papà le accarezzava il culetto e che lei lo faceva a lui. La
bambina ha raccontato nella sua seconda audizione di un gioco fatto con il papà
che assurge ad atto sessuale. A detto di avere toccato la “Raupe” del
papà nell’ambito di un gioco che prevedeva di toccare tutte le parti del corpo,
affermando che era stato il papà di dirle di toccarla. L’imputato ha dichiarato
di non avere mai fatto nulla, “almeno come mi ricordo io”, egli stesso
ha riconosciuto che vi era il rischio che la figlia raccontasse qualcosa.
In diritto osserva che il TF ha avuto modo di stabilire che un
fanciullo può essere vittima di un abuso a seguito dell’autorità che esercita
su di lui l’autore.
Non controverso è il fatto che la bambina abbia toccato il pene
del papà e che sia stato l’accusato ad indurla a toccarlo, ciò che configura un
atto sessuale. Cade ogni ipotesi di equivoco.
Il quadro che si ottiene porta a concludere che l’accusato si sia
fatto toccare il pene dalla figlia nelle circostanze indicate nell’atto
d’accusa. In questo modo l’ha indotta a vivere una situazione di turbamento e
disagio, che ha messo a rischio lo sviluppo sessuale della bambina. L’imputato
è un bugiardo cronico, che non ha seguito la decisione dell’ARP e ha negato a
più riprese anche i fatti commessi nei confronti di ACPR 1 così come di avere
consumato pornografia vietata. A ACPR 2 faceva difetto la possibilità di
resistere alle attenzioni sessuali del papà. L’imputato ha sicuramente agito
intenzionalmente.
Per poter raggiungere il suo scopo ha ingannato la sua bambina,
sfruttando la sua posizione di genitore. Ad aggravare la sua posizione è poi la
sua età ed il fatto che egli era chiaramente a conoscenza dell’illegalità del
suo agire.
Deve essere ritenuto autore di atti sessuali con fanciulli ex art.
187 CP e di atti sessuali con persone inette a resistere o incapaci di
discernimento ai sensi dell’art. 191 CP.
Per la difesa tutte le rappresentazioni di ACPR 2 sulle fotografie
costituiscono pornografia dura. L’imputato ha inizialmente affermato di non
avere mai fotografato la bimba nuda, ciò che non avrebbe dovuto fare se non
avesse avuto qualcosa da nascondere, in quanto la nudità era una cosa normale
in casa IM 1.
Le immagini rinvenute sul PC sono un altro degli elementi che
portano fondamento all’atto d’accusa. La propensione per la pedopornografia è
un dato oggettivo di questo procedimento. Pure indiscusso il fatto che fosse
stato il papà a dirle di farsi fotografare nuda, non essendovi elementi che
porterebbero a ritenere che la bambina abbia mentito.
Sono adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato.
Ricorda che vi è concorso ideale tra l’art. 187 CP e l’art. 191
CP, nel caso sia sfruttata anche l’incapacità di discernimento del fanciullo.
Per quanto attiene alla pena, va tenuto conto del fatto che
l’accusato ha agito nei confronti della figlia, persona che era chiamato a
proteggere, non vi è una reale presa coscienza su quanto compiuto in danno di ACPR
2 e di tutte le piccole vittime. Chiede la conferma dell’atto d’accusa e la
richiesta di pena dell’accusa, nonché l’accoglimento dell’istanza di
risarcimento.
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: quello che viene descritto al punto 1.3 dell’atto
d’accusa rappresenta l’incubo di ogni genitore, ma più in generale l’incubo di
ogni persona che con dei minorenni si trova tranquillamente in una situazione
di relax, di serenità, ed è ignara che il minorenne in quello stesso momento è
a distanza di pochi metri sotto le sgrinfie di una persona senza nessuna
reticenza che fa quello che è descritto a questo punto dell’atto d’accusa. Cosa
spinge una giovane famiglia con tre bambini a venire in Ticino in vacanza? Non
certo lo spirito d’avventura, ma la serenità che un posto piccolo come il
nostro riesce a dare. Mettetevi nei panni di questa famiglia, che si trovava al
grotto per rilassarsi, e vive quello che ha poi saputo che la figlia ha
vissuto. Questo fa rabbrividire. Se oggi possiamo ricostruire nel dettaglio
quello che è successo in quella stanza, è soprattutto perché questa piccola
vittima ha raccontato quello che le è successo. Dopo quello che aveva già
sopportato ha dovuto recarsi in Polizia a raccontare quello che è successo e lo
ha fatto in maniera inequivocabile. Perlomeno per ciò che è accaduto a ACPR 1
vi è l’evidenza dei fatti, e meglio il racconto della bambina. Quello che è
successo fa rabbrividire, perché IM 1 non conosceva la persona di cui ha
abusato, non conosceva la famiglia, non ha potuto tessere la tela, o perlomeno
lo ha fatto in fretta e furia, perché è evidente che in tutto ciò c’è un
disegno. Non si venga a parlare ancora di blackout, di un momento in cui non si
è più capito nulla. Sono i fatti oggettivi che dicono che le cose non sono
andate così. IM 1 prima ha cercato di essere particolarmente cordiali con la
famiglia, ha instaurato un rapporto da buon oste, ha riso e scherzato con la
famiglia, presente la bambina, dopodiché l’ha presa per mano, quando era in un
tavolo leggermente discosto, dove stava giocando per i fratellini, e l’ha
portata di sopra. Per quale motivo avrebbe dovuto farlo, se non perché aveva
già in mente di fare quello che poi ha fatto. Dopo avere fatto quello che ha
fatto, ha pagato il silenzio della sua piccola vittima, dandole EUR 20.00 e
dicendole chiaramente di non dire niente al papà e alla mamma; non vi sono
altri motivi per dare a una bambina che non conosceva EUR 20.00. Ma poi non è
finita. Quando la bambina è tornata dai suoi genitori, appena questi se ne sono
andati, l’imputato è andato nel suo PC a vedere dei video pornografici, proprio
perché era ancora eccitatissimo, e questa è la dimostrazione anche dell’aspetto
patologico della situazione. La bambina in macchina fortunatamente giocherella
con i soldi che ha in mano, i genitori li vedono e l’incubo per loro inizia e
per la bambina continua. Questo preoccupa enormemente. Preoccupa il fatto che
l’imputato non abbia dimostrato nessun vero pentimento, se non una lettera
fatta per il MP in italiano, per una famiglia che non sa una parola di
italiano, essendo __________. Non c’è stata nemmeno nessuna consapevolezza, non
è stata fatta nessuna presa a carico psicologica, neanche vuole elaborare la
situazione, siccome è talmente cosciente che questa è la sua natura e non può
farci nulla.
Non si può non fare una riflessione anche sul resto dell’atto
d’accusa e rendersi conto che gli altri reati ipotizzati sono semplicemente la
chiusura di un cerchio. Quanto a __________ rileva che la bambina ha
riconosciuto l’imputato mesi dopo, prova che ha subito veramente uno shock. Vi
sono poi le risultanze dell’analisi del PC dell’imputato.
IM 1, per sfogare le sue turpi voglie, ha abusato di una bambina
solare, felice, in una famiglia armoniosa, che da allora è un po’ meno solare,
è un po’ più chiusa in sé stessa, non riesce più a parlare davanti a terzi di
quello che è successo, ne parla solo con la mamma e quando lo fa parte in un
pianto struggente. Questo ha reso anche molto difficile una psicoterapia per
elaborare il trauma. I genitori della bambina si sono sobbarcati un viaggio
lunghissimo in questi due giorni, di circa 1'000 km, perché volevano vedere
negli occhi la persona che aveva osato toccare la loro bimba, bisogno
certamente legittimo. Che questo sia servito o meno, non si sa. Certo IM 1 non
lascia intravvedere un senso di pentimento, di travaglio, di elaborazione di
quello che ha fatto, ciò che sicuramente fa male a un genitore che sa che la
propria figlia è stata abusata.
Sulle richieste di risarcimento si riallaccia a quanto descritto
nell’istanza, rilevando che la nota d’onorario è fatta su una tariffa oraria di
CHF 250.00 all’ora. Per il torto morale rileva che la bambina ha subito un
reato che entra nelle viscere della persona, tiene conto della colpa enorme
dell’imputato, di come egli si è comportato successivamente, del fatto di avere
dato alla bambina dei soldi. In un momento in cui un bambino assorbe ogni fatto
esterno, bisogna rendersi conto di come può avere assorbito un fatto del
genere, tenuto del conto che i fatti sono avvenuti in un Paese straniero e a
pochi metri dai propri genitori. Il torto morale non servirà a lenire le
sofferenze di questa bambina. Sembra la favola di cappuccetto rosso, il lupo
non mangia cappuccetto rosso quando è nel bosco, ma si trasforma in nonnina,
perché non ha il coraggio di guardare negli occhi la sua vittima. La stessa
cosa ha fatto IM 1: prima ha solidarizzato con i genitori e poi l’ha
accompagnata per mano nella stanza.
In diritto rileva che l’aspetto coazione vi è in quei 4 o 5
secondi in cui l’imputato, come egli ha stesso ha ammesso, teneva la bambina
per la spalla, trovandosi sopra di lei, e la bambina non poteva muoversi. Che
sia coazione o che sia dato l’art. 191 CP, i fatti sono gravi allo stesso modo.
Chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Spera che il futuro potrà
sanare il danno che è stato creato, ma soprattutto che, come nelle favole, una famiglia
unita possa in qualche modo mettere un cerotto su questo triste capitolo di
questa bambina e certamente dell’accusato;
- all’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 non contesta gli addebiti di cui ai punti 1.3 e 2.3 dell’atto
d’accusa, mentre si oppone alle imputazioni degli altri punti dell’atto
d’accusa. Il fatto che l’imputato non contesti gli addebiti di cui ai punti 1.3
e 2.3 rende il compito della difesa più eseguibile. La piaga degli atti
sessuali con minorenni costituisce una triste costante storica. Oggi viviamo in
un’epoca dove il sesso è sdoganato nelle sue forme più assurde, portando
talvolta a degli eccessi. La devianza diviene prassi della quotidianità. Non sa
perché IM 1 alla sua età si sia macchiato del reato ai danni della piccola ACPR
1, che è l’unico a lui imputabile. Egli non ha infatti antecedenti, e le altre
imputazioni dell’atto d’accusa sono destinate a cadere inesorabilmente nel
vuoto. A mente della difesa l’unico punto fermo circa le accuse sostenute
nell’atto d’accusa concerne i fatti ai danni della piccola ACPR 1.
Le accuse ai danni della figlia e dell’altra ragazzina riguardano
atti privi di connotazione sessuale. Relativamente al comportamento ai danni
della figlia, appare perlomeno arduo sostenere la presenza di un atto sessuale.
Si trattava di un innocente gioco di apprendimento, consistente nel mostrare le
parti del corpo umano, gioco peraltro notorio. Aveva quale unico scopo quello
formativo, senza nessuna connotazione sessuale. Non bisogna dimenticare che il
padre era vestito e l’episodio non può in alcun modo venire travisato, a
fortiori se si pensa che la nudità nella famiglia IM 1 non era certo un tabù.
Se effettivamente avesse voluto soddisfare i suoi reconditi bisogni sessuali,
avrebbe avuto parecchie occasioni, e non si sarebbe certamente limitato a
quanto indicato nell’atto d’accusa. E poi non è neppure detto che ACPR 2 abbia
effettivamente toccato il pene dell’imputato, visto che lui era indossava i pantaloni.
Se IM 1 ha trasgredito al divieto di incontrare la figlia, non è solo perché
lui voleva vederla, ma era costantemente pressato dalla figlia, la quale
premeva per poterlo vedere. Quanto alla laconica accusa formulata dal PP, la
difesa sostiene che non è certo bastevole a fondare un indizio di condanna. La
rappresentante della figlia ha fatto un elenco interminabile di atti, parlando
di fatti gravissimi, che però non sono contemplati nell’atto d’accusa, in cui
figura unicamente un episodio. Se effettivamente dall’inchiesta fosse emerso
altro, il PP l’avrebbe rilevato nel proprio atto d’accusa. Relativamente ai
presunti fatti ai danni di __________ anche essi sono privi di qualsiasi
connotazione sessuale. Non escludendo magari anche di avere toccato senza
retropensieri parte delle natiche, il luogo pubblico in cui i fatti sono
avvenuti e il fatto che la bambina non ha subito alcun turbamento, escludono la
natura sessuale dell’atto e quindi di riflesso l’applicazione dei reati
indicati. Per poter aiutare le bimbe ad uscire dalla piscina IM 1 doveva
necessariamente prenderle dalle cosce o dai fianchi, non poteva ad esempio
limitarsi a prenderle da sotto le ascelle. Sul fatto che la bambina fosse
scioccata, la difesa deve assolutamente dissentire. Infatti la bimba non è mai
stata sentita e la madre della bimba ha dichiarato che la bimba non aveva
vissuto i fatti come qualcosa che non andava fatto, preoccupandosi soltanto
quando la madre le ha detto di volersi recare in Polizia, suscitando
comprensibile allarme anche nella figlia. La madre della bambina, inoltre, non
ha assistito ai fatti oggetto d’accusa. Si è trattato di comportamenti giocosi,
senza nessun retroscena di natura sessuale e coercitivo di sorta. La madre nel
suo verbale di Polizia ha affermato dapprima che l’uomo in questione sarebbe
arrivato dietro la figlia e l’avrebbe sollevata prendendola da sotto il sedere
ed in seguito che l’avrebbe presa toccandola sul sedere. Non si capisce se
abbia messo le mani sotto il sedere, ovvero sulle gambe, o piuttosto sul sedere
della bambina. Ma la deposizione della madre è sintomatica anche quando
dichiara che IM 1 si è espresso in lingua italiana senza particolari accenti,
quando egli ha un accento senza dubbio germanofono. Che non si è trattato di
atti sessuali ai danni di __________ è lo stesso costrutto accusatorio a
dimostrarlo. Infatti il PP non ha esitato nemmeno un secondo ad indicare che IM
1 ha posto le mani sul sedere di __________ nell’atto di sollevarla.
L’imputato, però, ha dichiarato di averla sollevata né più né meno di come
aveva fatto con la figlia. Bisogna quindi chiedersi per quale motivo il PP non
ha quindi prospettato il reato di atti sessuali con fanciulli anche ai danni
della figlia. Leggendo le ipotesi di reato del PP il fatto di toccare il sedere
di __________ costituirebbe reato, mentre toccare il sedere della figlia non
costituirebbe reato, mentre si tratta della stessa identica cosa. La verità è
che nessuna delle due azioni costituisce atto sessuale. IM 1 deve essere
assolto dalle accuse, eccetto i punti 1.3 e 2.3 dell’atto d’accusa, e deve
essere condannato a una pena equa e proporzionata. Quanto ha commesso ai danni
di ACPR 1, non significa ancora che egli abbia commesso anche gli altri reati
per i quali è imputato e che contesta. Dall’istruttoria non è emessa la benché
minima prova che egli abbia commesso reiterati atti sessuali sulla figlia e su __________
Dall’audizione della figlia non è emerso nulla circa presunti e contestati atti
sessuali. La difesa pone l’accento sul principio in dubio pro reo, secondo cui
un eventuale dubbio deve andare a favore dell’imputato, il dubbio equivale ad
una prova positiva di non colpevolezza. L’ipotesi accusatoria nel caso di
specie non è comprovata da una pluralità di prove. L’imputato deve essere
prosciolto dai reati imputatigli, eccezion fatta per i punti 1.3 e 2.3.
Per quanto attiene ai reati di cui al punto 3, la difesa rileva
che IM 1 ha sempre ammesso di essere fruitore di pornografia, ma non di quella
vietata contestatagli, e che il suo PC era sempre accessibile anche ad altre
persone, ad esempio al cuoco dell’albergo.
Si rimette al giudizio della Corte per l’imputazione di cui al
punto 4 dell’atto d’accusa.
Si oppone alle pretese di risarcimento della figlia, mentre la sua
responsabilità ai danni di ACPR 1 giustifica un risarcimento per torto morale,
per la cui quantificazione si rimette al giudizio della Corte; chiede il rinvio
al foro civile delle restanti posizioni dell’istanza di risarcimento, non
avendo potuto prenderne visione per tempo.
Relativamente alla commisurazione della pena, chiede una riduzione
della pena formulata dall’accusa, rimettendosi al giudizio della Corte per la
quantificazione e chiedendo che venga posta al beneficio della sospensione
condizionale. Si oppone all’applicazione dell’art. 67 CP.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 135 cpv. 1bis, 187 cifra 1, 189 cpv. 1,
191, 197 cpv. 5 CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1
1. è autore colpevole di:
1.1. atti
sessuali con fanciulli
per avere,
il 19 maggio 2016, a __________,
compiuto un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, e meglio per
avere, dopo averla presa per mano, condotta al piano superiore dell’edificio in
cui sorge l’EP di cui era gerente e in cui risiedeva, fatta entrare nella
propria camera da letto, abbassatole i pantaloni e le mutande, sdraiatala sul
proprio letto, baciato 4/5 volte ACPR 1 (__________2008) su pancia e vulva, per
poi sdraiarsi sopra di lei per alcuni secondi;
1.2. coazione
sessuale
per avere,
il 19 maggio 2016, a __________,
costretto una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un
altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando
pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, e meglio per
avere, al fine di compiere gli atti sessuali di cui al punto 1.1, cogliendola
di sorpresa e in seguito senza badare al rifiuto mormorato dalla minore, posto
la propria mano su una spalla di ACPR 1, trattenendola così sdraiata sul letto
per baciarla su pancia e vulva da lui denudate, per poi lasciare la presa e
sdraiarsi per pochi secondi sopra di lei prima di liberarla;
1.3. pornografia
ripetuta
per
essersi procurato per via elettronica ed avere tenuto in deposito, nel periodo
compreso tra il 18 novembre 2011 e il 20 maggio 2016, 31 files vertenti su atti
sessuali con minorenni, 38 files vertenti su atti sessuali con animali e 4
files vertenti su atti sessuali violenti;
1.4. rappresentazione
di atti di cruda violenza
per essersi,
il 19 maggio 2016, procurato per via
elettronica un file che senza avere alcun valore culturale o scientifico degno
di protezione, mostra con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa.
Considerandi
2.
IM
1.
è prosciolto dall’imputazione di atti sessuali con fanciulli ripetuti ai danni
di ACPR 2 (__________2009) e __________ (__________2006) di cui ai punti 1.1 e
1.2
dell’atto d’accusa, dall’imputazione di coazione sessuale ripetuta ai danni
di ACPR 2 (__________2009) e __________ (__________2006) di cui ai punti 2.1 e
2.2
dell’atto d’accusa, e dall’imputazione di pornografia di cui al punto 3.2
dell’atto d’accusa.
3.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla
pena detentiva di 16 (sedici) mesi,
da
dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova
di anni 2 (due).
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatrice privata ACPR 1 (__________2008) CHF 16'747.65 a titolo
di risarcimento danni e CHF 3'000.00 a titolo di indennità per torto morale.
5.
L’istanza
di risarcimento dell’accusatrice privata ACPR 2 (__________2009) è respinta.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per la borsa contenente
videocamera JVC con accessori e 6 cassette mini DV, la busta contenente il
testamento, il libro agenda riservazione clienti 2016, il libro disegni
bambini, la copia documento ADUNO pagamenti clienti al grotto al 12.05.2016 e
il Gästebuch.
7.
La tassa di giustizia di
CHF 750.00 con motivazione scritta o di CHF 500.00 senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 16’805.00
spese CHF 840.25
trasferte CHF 330.00
IVA (8%) CHF 1’438.00
totale CHF 19’413.25
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 19’413.25 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9.
Le
spese per il gratuito patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 2 (09.11.2009)
sono sostenute dallo Stato.
9.1
La
nota professionale dell’avv. RAAP 2 è approvata per:
onorario CHF 17’541.65
spese CHF 2’015.00
IVA (8%) CHF 1’564.55
totale CHF 21’121.20
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,
SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio federale di
Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 3'914.--
Trascrizioni fr. 700.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 123.--
fr. 5'237.--
===========