72.2017.124
Infrazione grave alle norme della circolazione stradale, eccesso di velocità
22 marzo 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.124
Lugano,
22 marzo 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato da DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2017 del 05.07.2017 emanato
dal Procuratore pubblico PP 1, di
infrazione grave alle norme della circolazione stradale
per avere, il 1 giugno 2017 a Gentilino, su __________, in
direzione di Grancia,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della
circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza
di un vigente limite di velocità,
e meglio per aver circolato, in abitato, alla guida del
motoveicolo Honda CBR1100 targato __________, alla velocità di 103 Km/h
(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar “__________”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi
di almeno 53 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo
e di luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b
LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a
ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:45.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, la quale evidenzia che sia gli elementi oggettivi che
soggettivi del reato sono adempiuti; in merito a quest’ultimi ripercorre le
dichiarazioni dell’imputato sottolineando la lunga esperienza di IM 1 alla
guida di motoveicoli e la sua conoscenza delle caratteristiche del veicolo di
cui era alla guida al momento dei fatti. A conclusione del suo intervento,
chiede una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo
Fatti
di prova di due anni, oltre al prolungamento per un anno del periodo di prova
della precedente condanna di cui al casellario giudiziale;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, la quale rileva innanzitutto come in merito ai fatti
non vi siano contestazioni particolari. Ripercorre invece la recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 IV 508) stante la quale la
presunzione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr può essere sconfessata in caso
di circostanze eccezionali. In specie i fatti sono avvenuti su un rettilineo
fuori dall’abitato, su un tratto stradale dove fino a pochi anni fa vigeva il
limite di 80 km/h, dove non vi sono scuole, edifici pubblici o strisce pedonali
e oltretutto l’imputato è un conducente esperto che sa evitare anche all’ultimo
gli ostacoli, di modo che in casu il pericolo di causare feriti gravi o
morti non è dato. Anche dal punto di vista soggettivo, non vi è stata alcuna
intenzionalità, come emerge dalle dichiarazioni agli atti. In conclusione,
chiede che venga pronunciata una pena pecuniaria, rimettendosi per la
quantificazione al giudizio della Corte; non si oppone al prolungamento del
periodo di prova della precedente condanna. In merito alla nota professionale,
oltre a quanto già agli atti, chiede di tener conto di ulteriori complessive
tre ore, oltre IVA, per la preparazione del dibattimento, un incontro con il cliente
e la durata dell’odierno dibattimento.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 43,
44, 46 CP;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;
4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 1° giugno 2017, a Gentilino,
violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione
stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione
con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza del vigente limite
di velocità,
e meglio, per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR
1100 targato __________ alla velocità di 103 Km/h (già dedotto il margine di
tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di 53 Km/h la velocità massima
consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4.
Non si procede alla revoca
della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza 1 luglio 2014
della Pretura penale del Cantone Ticino, ma il condannato viene formalmente
ammonito.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 1'414.80
spese fr. 66.00
IVA (7.7%) fr. 46.10
totale fr. 1'526.90
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'526.90 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 71.75
fr. 771.75
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