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Decisione

72.2017.124

Infrazione grave alle norme della circolazione stradale, eccesso di velocità

22 marzo 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di prova di due anni, oltre al prolungamento per un anno del periodo di prova

della precedente condanna di cui al casellario giudiziale;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, la quale rileva innanzitutto come in merito ai fatti

non vi siano contestazioni particolari. Ripercorre invece la recente

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 IV 508) stante la quale la

presunzione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr può essere sconfessata in caso

di circostanze eccezionali. In specie i fatti sono avvenuti su un rettilineo

fuori dall’abitato, su un tratto stradale dove fino a pochi anni fa vigeva il

limite di 80 km/h, dove non vi sono scuole, edifici pubblici o strisce pedonali

e oltretutto l’imputato è un conducente esperto che sa evitare anche all’ultimo

gli ostacoli, di modo che in casu il pericolo di causare feriti gravi o

morti non è dato. Anche dal punto di vista soggettivo, non vi è stata alcuna

intenzionalità, come emerge dalle dichiarazioni agli atti. In conclusione,

chiede che venga pronunciata una pena pecuniaria, rimettendosi per la

quantificazione al giudizio della Corte; non si oppone al prolungamento del

periodo di prova della precedente condanna. In merito alla nota professionale,

oltre a quanto già agli atti, chiede di tener conto di ulteriori complessive

tre ore, oltre IVA, per la preparazione del dibattimento, un incontro con il cliente

e la durata dell’odierno dibattimento.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 43,

44, 46 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;

4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 1° giugno 2017, a Gentilino,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione

stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione

con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza del vigente limite

di velocità,

e meglio, per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR

1100 targato __________ alla velocità di 103 Km/h (già dedotto il margine di

tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di 53 Km/h la velocità massima

consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

4.

Non si procede alla revoca

della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza 1 luglio 2014

della Pretura penale del Cantone Ticino, ma il condannato viene formalmente

ammonito.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 1'414.80

spese fr. 66.00

IVA (7.7%) fr. 46.10

totale fr. 1'526.90

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'526.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 71.75

fr. 771.75

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