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Decisione

72.2017.126

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: per avere detenuto, importato, trasportato attraverso la Svizzera quantitativi rilevanti di cocaina destinati alla rivendita in Italia. Espulsione dal

13 novembre 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i costi relativi di viaggio, quando il Nord Italia è densamente fornito di

centri commerciali di ogni genere. Rispondo che me ne rendo conto ma che non

posso che ribadire che si è trattato di un viaggio di piacere. Se si fosse

trattato di un ulteriore viaggio per il trasporto di droga non avrei avuto

difficoltà ad ammetterlo.”

In aula:

"

ADR che non ricordo se avevo già guidato la Citroen C5,

può darsi.

Questa vettura risulta essere uscita dalla Svizzera verso la

Germania il 14 marzo 2017, e rientrata il 17 marzo 2017. Era lei alla guida di

quest’auto?

Sì. AD preciso che l’ho guidata solo durante il viaggio di

ritorno.

Cos’è successo in quest’occasione?

Confermo quanto ho già dichiarato nei precedenti verbali. Sapevo

che non era vietato guidare questa macchina. Sono stato in Germania in

quell’occasione per visitare dei negozi.

Lei ha dichiarato di non sapere con che mezzo si era recato in

Germania.

È così, non ricordo come mi sono recato in Germania il 14 marzo

2017. So di aver fatto rientro con la Citroën il 17 marzo 2017.

Risulta inoltre che lei in quest’occasione è passato

dall’Olanda (16 marzo 2017), come emerge dall’analisi del suo telefono

cellulare.

Sì, si è trattato di un viaggio di piacere.

ADR che ogni tanto mi capitavano dei lavoretti saltuari,

con cui ho potuto pagare questo viaggio.”

(verb. int. Imp. p. 3/4)

3.2.4. Episodio 23.03.2017

(ammesso): dal Rapporto d’inchiesta giudiziaria:

"

Il mandante riprendeva contatto con IM 1 e nelle medesime

modalità del primo viaggio gli comunicava che doveva recuperare una Citroën C5

nei posteggi della stazione di __________. L’imputato, sempre su indicazione

orale e seguendo il navigatore satellitare TOM TOM, il 21 marzo 2017

raggiungeva __________ dove prendeva contatto con i due sudamericani.

Quest’ultimi provvedevano all’alloggio e ritiravano il veicolo. La sera del 22

marzo gli ritornavano il veicolo ed il 23 marzo mattina IM 1 si metteva alla

guida in direzione del territorio svizzero, oltrepassando il valico di __________

alle ore 11:08, raggiungeva poi il Ticino dirigendosi al valico di __________.

Poco prima di varcare il confine veniva fermato e controllato dalle guardie di

confine elvetiche.

L’imputato ci ha dichiarato che pure per il rientro del secondo

viaggio i due cittadini sudamericani gli inserivano nel navigatore il valico

d’uscita della Svizzera, ovvero __________. Sempre dalle sue dichiarazioni è

emerso che la vettura doveva essere portata a __________, presso il piazzale __________.

Pure in questa circostanza IM 1 ha ammesso di sapere che

trasportava della sostanza stupefacente, nella fattispecie cocaina e che la

stessa era celata nell’auto, precisando però che non conosceva la quantità ed

il luogo del nascondiglio.”

A verbale finale egli ha dichiarato:

"

(…) Il mio difensore mi chiede se io abbia avuto conoscenza del

quantitativo che dovevo trasportare. Rispondo negativamente. Sapevo unicamente

che si trattava di cocaina ma non quanta. Il PG mi chiede se io abbia ricevuto

la promessa di ottenere della cocaina in cambio dei trasporti. Rispondo

negativamente. Io, come ho già dichiarato, non sono più dipendente dalla

cocaina e ne faccio unicamente un uso molto saltuario.”

4. Il convincimento della Corte

Se, per il primo viaggio, viste le spiegazioni fornite da IM 1 in

aula, si può ancora pensare che esso era finalizzato esclusivamente all’avvio

dell’attività e meglio per prepararla e per dimostrare la propria affidabilità

all’organizzazione dedita a traffici internazionali di importanti quantitativi

di droga (quindi, merce di enorme valore sul mercato degli stupefacenti) di

guisa che non è detto che nella Passat ci fosse necessariamente della cocaina,

il secondo viaggio andato a buon fine, il terzo (primo con la Citroen) e

l’ultimo (finito con l’arresto) erano certamente finalizzati al trasporto di

cocaina. Per quel che è in particolare del terzo viaggio, il primo con la

Citroen, contestato dall’imputato, lo dimostrano: il fatto che l’attività era già

iniziata con il viaggio del 4 marzo 2017 ammesso dallo stesso imputato, il

medesimo percorso seguito rispetto al precedente, la stessa auto utilizzata nel

viaggio che lo ha poi portato alla carcerazione, i contatti accertati con

l’organizzazione criminale e le assolutamente insostenibili spiegazioni fornite

dall’imputato che sarebbe andato, lui che avrebbe agito disperato a causa della

mancanza di soldi al punto da nemmeno pagare gli alimenti, fino in Olanda per

visitare dei supermercati.

La Corte ha, quindi, raggiunto il granitico convincimento che IM 1

ha fatto almeno 3 viaggi dall’Olanda per trasportare cocaina destinata al

mercato italiano, passando dalla Svizzera.

5. Diritto

In diritto si ha che l'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque,

senza esserne autorizzato, tra l’altro acquista, importa, possiede, detiene,

prepara e aliena stupefacenti.

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare,

importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo

eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg.,

pag. 913).

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o

un guadagno considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid.

2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid.

3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B

632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad

art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché,

sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della

droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è

sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Ne discende che l’imputazione di infrazione aggravata risulta del

tutto pacifica senza la necessità di ulteriori disquisizioni.

6. La commisurazione della

pena

6.1. Giusta l’art. 47 cpv.

2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In materia di traffici di stupefacenti, pur non trattandosi del

criterio determinante, particolare rilievo assumono i quantitativi di droga

trattati non foss’altro per il fatto che, più droga viene immessa sul mercato,

maggiore è la messa in pericolo della salute delle persone.

6.2. La Corte ha

considerato a carico di IM 1 una colpa molto grave, già solo sul piano

oggettivo: 14 kg di cocaina trasportati in un solo viaggio, sono un

quantitativo enorme, tale da mettere in pericolo la salute di centinaia di

persone. Quantitativo che ha da essere moltiplicato per tre

(approssimativamente) viaggi, ritenuto che la rimunerazione per gli altri due

era analoga a quella dell’ultimo trasporto, con il che si può concludere che, approssimativamente,

anche nei due viaggi per cui non è stato possibile rinvenire e sequestrare lo

stupefacente, sia stata trasportata droga dello stesso valore.

Anche dal profilo soggettivo la colpa è altrettanto grave: IM 1

non ha agito da tossicodipendente che necessitava della droga per sé altrimenti

stava male, ma per puro scopo di lucro, pur conoscendo gli ambienti della

tossicodipendenza e la sofferenza delle persone che vi fanno parte. Egli

nemmeno era in condizioni economiche così catastrofiche da non avere altra

scelta poiché, sia che sia, qualche lavoro onesto era certamente in grado di

procurarselo, tanto che a volte ha frequentato alberghi a ore (che, notoriamente,

costano), ha prestato soldi ad amici, non ha mai fatto fronte agli oneri di

mantenimento, ha noleggiato auto percorrendo oltre 1000 km (a che pro non l’ha

detto), senza per contro mai contrarre debiti. Insomma: alternative ne aveva,

ma ha preferito il guadagno facile, dimostrando un movente egoistico che non ha

da essere ulteriormente motivato.

Nemmeno dal profilo delle circostanze personali egli può far

valere grandi argomenti di attenuazione della pena: detto che il diritto di

tacere e di mentire è garantito ad ogni imputato senza perciò trarre seco un

aggravio di pena, IM 1 si è rifiutato categoricamente di fornire informazioni

utili all’identificazione dei correi e dei membri dell’organizzazione

criminale, dimostrando di non volersi, affatto, dissociare da quegli ambienti

criminogeni che tanto si sono fidati di lui, fino ad affidargli il trasporto di

quantitativi enormi di droga, del valore di diverse centinaia di migliaia di

euro. Al proposito la Corte non ha creduto ai pretesi timori di rappresaglie da

parte dell’organizzazione, di cui non vi è il benché minimo indizio agli atti.

In altri termini egli preferisce mantenere la fiducia dell’organizzazione

criminale a cui ha dimostrato una fedeltà totale, piuttosto che collaborare con

gli inquirenti, con il che non può, da questo profilo, pretendere sconti di

pena. In definitiva, astrazion fatta delle condizioni di salute del IM 1 che ne

rendono la detenzione più sofferente, stante che l’assenza di precedenti è un

fattore neutrale nella determinazione della pena, circostanze attenuanti

personali la Corte non ne ha trovate.

6.3. Atteso che il paragone

con altre fattispecie analoghe suole essere praticamente infruttuoso dato il

vigente principio dell’individualizzazione della pena, quanto ai casi citati

dalla difesa, la Corte ha constatato che, o si trattava di quantitativi di

droga comunque inferiori o di imputati che avevano fattivamente collaborato con

gli inquirenti fino a sconfinare nel sincero pentimento, anche se non sempre in

senso tecnico. In altri termini e comunque erano persone che, concretamente,

avevano dimostrato di volersi davvero dissociare da quanto commesso, in un caso

addirittura un prevenuto aveva chiesto sin da subito di espiare la pena al suo

paese. Tutto ciò per dire che nei processi per traffici di importanti quantità

di stupefacenti, la concreta collaborazione con gli inquirenti si erge a

particolare circostanza attenuante personale nella misura in cui diventa

fondamentale per sgominare bande criminali di trafficanti (a volte senza scrupoli).

Detto altrimenti, per tornare a IM 1: non basta limitarsi ad assumersi le

responsabilità dei propri atti per ottenere significativi sconti di pena se,

poi, in concreto, si dimostra di non volersi dissociare da dette organizzazioni

a cui, anzi, ha provato di essersi meritato, e di continuare a meritare, la

loro fiducia.

6.4. Tutto ben considerato

e ponderato la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di sette anni

assortita dell’obbligatoria espulsione dalla Svizzera (art. 66a CP) per la durata

di 10 anni.

7. Accessori

7.1. Per quel che concerne

infine gli oggetti sequestrati, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle

spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con

distruzione dello stupefacente.

7.2. Giusta l’art. 135 cpv.

1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura

della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in

seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF

1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;

Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea

2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale del difensore avv. DUF 1, ritenuta idonea ad

un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,

è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 4’451.10,

comprensivo del dibattimento.

7.3. Tassa di giustizia e

spese processuali sono a carico del condannato.

Visti gli art.: 12, 40, 47, 51,

69, 70 CP; 19 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferito ad un quantitativo tale suscettibile di mettere

in pericolo la salute di molte persone

per avere,

in diverse località svizzere ed estere, in ispecie a __________ e __________,

tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2017, senza essere autorizzato,

detenuto, importato e trasportato attraverso la Svizzera quantitativi rilevanti

di cocaina destinati alla rivendita in Italia e più precisamente:

1.1.1. in data 04.03.2017, dopo

essersi recato previamente in Germania in data 23.02.2017 per organizzare il

trasporto, trasportato un quantitativo imprecisato di cocaina occultato in un

ricettacolo del baule dell’autovettura Volskwagen Passat targata (D) __________;

1.1.2. in data 17.03.2017 trasportato

un quantitativo imprecisato di cocaina occultato nel ricettacolo posto dietro

lo schienale dei sedili posteriori dell’autovettura Citroën C5 (D) __________;

1.1.3. in data 23.03.2017 trasportato

un quantitativo di 14’008.58 grammi netti di cocaina (con un grado di purezza

variabile da un minimo di 67.8% ad un massimo di 86.7%) occultato nel

ricettacolo posto dietro lo schienale dei sedili posteriori della vettura

Citroën C5 in suo possesso e sequestrati dalle Guardie di confine al momento

del fermo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

pt. 1 lett. a) dell’AA, limitatamente all’episodio del 23.02.2017.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 7 (sette) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni ai sensi dell’art.

66a CP.

5.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, con distruzione dello stupefacente.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

31.10.2017

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 4'019.40

spese fr. 102.00

IVA (8%) fr. 329.70

totale fr. 4'451.10

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4’451.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 13'753.60

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 128.75

fr. 15'882.35

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