72.2017.132
Infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Espulsione
9 novembre 2017Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.132
Lugano,
9 novembre
2017/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta
da:
Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
12.05.2017 al 21.06.2017 (41giorni),
posto in esecuzione anticipata
della pena dal 22.06.2017,
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 114/2017 del 24 luglio 2017 emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di
eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio, per avere, senza essere
autorizzato,
nel periodo dal 02 al 12 maggio 2017,
a __________, __________, __________, __________
e in altre imprecisate località,
agendo in correità con tale __________
e altri connazionali non identificati,
acquistato, trasportato e alienato,
un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 609.24 grammi,
stupefacente consegnatogli a __________ da spacciatori albanesi non
identificati,
e segnatamente,
1.1 nel periodo 04-11 maggio 2017,
a __________, __________ e in altre imprecisate
località,
alienato e procurato in altro modo
a terzi, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno
150 grammi, con grado di purezza indeterminato e segnatamente a __________
e ad altri tossicodipendenti non identificati,
sottoforma di sacchetti minigrip di
peso variante da 5 a 10 grammi l’uno, al prezzo di CHF 150.-, rispettivamente
di CHF 280/300.- l’uno;
1.2. il
12 maggio 2017,
trasportato, da __________ a __________,
459.24 grammi di eroina (con grado di purezza del 15%), contenuta in un
unico pacchetto e destinata all’alienazione a terzi, se non fosse stata
sequestrata dalla Polizia comunale al momento del suo arresto alla stazione
FFS;
2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, nel periodo 02 – 12 maggio
2017,
a __________, __________ e in altre
imprecisate località, senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente, un
imprecisato quantitativo di cocaina, sostanza acquistata nelle summenzionate
circostanze;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 19
cpv. 1 e 2 LS e 19a LS.
Presenti: - il
Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato
IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in
qualità di interprete per la lingua __________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento
dalle ore 09:35 alle ore 11:42.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la
sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti
che hanno portato in aula IM 1 sono analoghi a quelli di tanti altri
procedimenti. Si tratta di giovani ragazzi __________, che vengono arruolati in
__________ per spacciare eroina in Svizzera. Il PP riassume le circostanze
dell’arresto dell’imputato. Sottolinea che IM 1 ha passato pochi giorni in __________
e poi è arrivato in Svizzera, dandosi subito da fare e dimostrando di far parte
di un’organizzazione ben oliata. Egli ha subito dovuto ammettere le sue
responsabilità, anche se ha tentato inizialmente di giocare un po’ al ribasso.
L’imputato sapeva perfettamente sin da subito quello che avrebbe dovuto fare in
Svizzera e il guadagno che avrebbe conseguito. IM 1 non ha precedenti penali.
L’imputato ha trafficato un quantitativo importante in un breve periodo.
L’accusa conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa, la condanna
dell’imputato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, non
opponendosi alla sospensione condizionale parziale della stessa, alla quale va
aggiunta una multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, nonché la condanna all’espulsione dalla Svizzera per 10 (dieci)
anni e la confisca di tutto quanto sotto sequestro;
§ l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti
sono ammessi dall’imputato. È ovvio che chi va al mulino si infarina. IM 1 ne è
consapevole e si è assunto tutte le sue responsabilità. Per un neofita nel
mondo degli stupefacenti come lo è IM 1 le accuse pesano come un macigno. Il
comportamento dell’imputato realizza sicuramente la fattispecie aggravata
dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti, ma soggettivamente va rilevato che IM
1 non risulta essere un trafficante scafato, ma piuttosto un improvvido
apprendista lasciatosi ammaliare dalla possibilità di guadagnare qualche
spicciolo per provvedere al mantenimento suo e della famiglia. IM 1 è entrato
nel sottobosco della criminalità per caso e per bisogno ed è unicamente una
delle tante piccole pedine che si muovono nel traffico di stupefacenti. Quelli
come IM 1 diventano facili prede del traffico degli stupefacenti, una vera e
propria manovalanza criminale, dove la mente risiede al sicuro lontano da
tutto, senza mai rischiare nulla. La difesa chiede alla Corte di considerare IM
1 non come un criminale privo di scrupoli, ma come una sorta di vittima
dell’organizzazione di trafficanti che lucrano non solo a scapito dei
consumatori, ma anche delle persone che reclutano per pochi soldi. IM 1 ha solo
26 anni e aveva raggiunto l’Italia in cerca di maggior fortuna. Va inoltre
considerato, a mente della difesa, che l’imputato ha agito in un periodo di
difficoltà finanziarie ed ha fatto tutto per un compenso misero per rapporto al
grosso rischio che si è prestato a correre. A suo favore deve essere poi
riconosciuta la sua fattiva collaborazione, seppure sopraggiunta solo in
seconda battuta, collaborazione che è tutt’altro che scontata nell’ambiente
della droga, dove spesso regna l’omertà più assoluta. IM 1 risulta inoltre
incensurato. Ulteriore attenuante, a mente del difensore, è quella legata alla
distanza tra il luogo di espiazione della pena e la residenza abituale: IM 1 si
trova ben lontano dai suoi affetti, con una moglie che dovrebbe a breve
partorire un figlio. Altra circostanza che deve essere riconosciuta è il
comportamento di IM 1 dopo l’arresto: come risulta dagli atti, nei mesi di
carcerazione egli si è comportato in maniera esemplare, lavorando e imparando
la lingua italiana, il tutto con applicazione e ottimo rendimento. IM 1 è un
giovane pentito, che sa di avere sbagliato ed è desideroso di tornare al più
presto al suo paese, cambiando radicalmente vita. La difesa ritiene che vi sia
spazio per una compressione della pena richiesta dal PP e chiede che la stessa
venga posta al beneficio della sospensione condizionale parziale, con la parte
da espiare che non superi i 6 (sei) mesi.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Curriculum vitae
1. IM 1 è nato il __________ a
__________ (__________).
Interrogato contestualmente al suo arresto ha così riferito in
punto alla sua situazione personale:
"
Ho 26 anni, sono nato __________ ove ho frequentato le scuole
dell’obbligo, ovvero quattro di elementari e quattro di medie. In seguito ho
frequentato anche il ginnasio sempre a __________. …omissis…”
(VI PG 12.05.2017, p. 3, allegato 1 al rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
Nel verbale della persona arrestata del 12 maggio 2017 ha avuto
modo di precisare:
"
Per quanto riguarda la mia situazione personale, confermo quanto
dichiarato oggi alla Polizia e confermo che da settembre 2016 mi trovo in
Italia. Ho soggiornato a __________, presso un mio conoscente fino al mese di
febbraio 2017. Lui si chiama __________, ma non ricordo l’indirizzo della sua
abitazione. A febbraio sono rientrato in __________ e sono nuovamente tornato
in __________ il 2 maggio 2017 recandomi a __________.
Sono giunto in Italia con il mio passaporto, ma non avevo il
permesso di lavorare. Ho lavorato in nero per una ditta italiana facendo il
manovale/muratore. Durante il soggiorno in Italia ho guadagnato circa
2500/3'000 euro in totale.
(…) sono rientrato in __________ a febbraio 2017 perché avevo
paura di essere controllato e ricevere una multa perché lavoravo senza
permesso.
(…) il 2 maggio 2017 sono arrivato a __________ da __________. Non
sono andato a __________ perché il mio conoscente __________ mi aveva detto che
non c’era lavoro e che la stagione iniziava solo a fine maggio. Ho quindi
deciso di recarmi a __________ dal mio amico __________.”
(VI PP 12.05.2017, p. 2, AI 3).
2. L’imputato ha dichiarato di
non avere “mai avuto problemi con la giustizia né in __________, né in
Italia o in altri paesi” e dagli estratti dei casellari giudiziali svizzero
(AI 2), italiano (AI 8) e tedesco (AI 11) non risultano precedenti penali a suo
carico.
3. Sulle sue prospettive
future si è così espresso in occasione del pubblico dibattimento:
"
Andrò in __________, dove vorrei trovare un lavoro il più presto
possibile.”
(VI DIB 09.11.2017, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
II) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
4. IM 1 è stato controllato il
12 maggio 2017 dalla Polizia Comunale presso la stazione ferroviaria di __________.
Dal controllo è emerso che l’imputato aveva occultato, all’interno di un
sacchetto di plastica, un panetto contenente 459.24 grammi netti di eroina con
purezza del 15% (AI 20). Sulla sua persona sono inoltre stati rinvenuti due
telefoni cellulari, numerosi supporti SIM, un biglietto __________-__________,
una ricevuta bancaria Raiffeisen del 24 marzo 2017 e CHF 100.00.
L’imputato è stato quindi tradotto presso gli uffici della Polizia
Giudiziaria per essere verbalizzato (rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
5. A verbale IM 1 ha riferito
di avere eseguito un trasporto di droga, raccontando di avere incontrato, il 2
maggio 2017, in un bar di __________, una persona che gli avrebbe proposto di
effettuare un trasporto di droga per un individuo residente a __________.
Sarebbe quindi partito la mattina del 12 maggio 2017 da __________ con il treno
delle ore 05:25 alla volta di __________ e, ivi giunto tra le ore 07:00 e le
08:00, avrebbe incontrato in un parcheggio la persona a lui indicata, la quale
gli avrebbe consegnato un panetto di droga, verosimilmente eroina, da
trasportare a __________. L’imputato sarebbe quindi salito sul treno a __________
e sarebbe giunto a __________ presso la stazione FFS alle ore 09:48. Il
compenso per tale trasporto di droga sarebbe stato di CHF 1'000.00, denaro che
avrebbe ricevuto a __________. IM 1 ha pure indicato di essere già venuto in
Svizzera quattro giorni prima, facendo ritorno a __________ il giorno stesso,
senza spiegare le ragioni di tale viaggio (VI PG 12.05.2017, allegato 1 al
rapporto di arresto provvisorio, AI 1).
6. Al termine
dell’interrogatorio, l’imputato è stato arrestato (rapporto di arresto
provvisorio, AI 1).
In accoglimento dell’istanza del PP (AI 6), con decisione del 13
maggio 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 30
giugno 2017 compreso (AI 7).
Accogliendo la richiesta dell’imputato (AI 16), il PP ha autorizzato
IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 22
giugno 2017 (AI 19).
7. Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
III) Fatti e diritto
8. L’atto d’accusa imputa a IM
1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita
a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per
avere, senza essere autorizzato, nel periodo dal 4 all’11 maggio 2017, a __________,
__________ e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo
a terzi, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 150
grammi, con grado di purezza indeterminato e segnatamente a __________ e ad
altri tossicodipendenti non identificati, sotto forma di sacchetti minigrip di
peso variante da 5 a 10 grammi l’uno, al prezzo di CHF 150.00, rispettivamente
CHF 280/300.00 l’uno (punto 1.1 dell’atto d’accusa), nonché per avere, il 12
maggio 2017, trasportato da __________ a __________ 459.24 grammi di eroina
(con grado di purezza del 15%), contenuta in un unico pacchetto e destinata all’alienazione
a terzi, se non fosse stata sequestrata dalla Polizia comunale al momento del
suo arresto alla stazione FFS (punto 1.2 dell’atto d’accusa).
9. L’accusa imputa inoltre a IM
1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, nel periodo
2 – 12 maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina, sostanza acquistata nelle summenzionate circostanze
(punto 2 dell’atto d’accusa).
10. Tali fatti, che emergono
dagli atti, non sono contestati (VI PP 13.06.2017, AI 16). Ancora in sede
dibattimentale l’imputato ha confermato la correttezza delle indicazioni
riportate nell’atto d’accusa (VI DIB 09.11.2017, p. 2-5, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
Analogamente, le qualifiche giuridiche di infrazione aggravata
alla LStup e contravvenzione alla medesima legge appaiono corrette.
Ne consegue l’integrale conferma dell’atto d’accusa.
IV) Commisurazione della pena
11. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
Fatti
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione
della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale
colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella
determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -
semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
12. Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14
ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008,
inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen
und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
13. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro
di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la
regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi
negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento
dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid.
4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza la
condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza
di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid.
2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
14. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di
un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se
necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se
la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione
condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la
condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4
pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
15. La colpa di IM 1 è stata
ritenuta grave dal profilo oggettivo in ragione dell’importante quantità di
eroina immessa sul mercato o comunque destinata alla piazza locale.
L’imputato ha trafficato un quantitativo pari a oltre 80 grammi di
cocaina pura, se si considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al
quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di
purezza (cfr., fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), superando di
gran lunga in quantitativo richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante
dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da
considerare, è anche vero che questo non va dimenticato, ritenuto come maggiore
è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di
persone la cui salute viene messa in pericolo.
Ciò vale in modo particolare trattandosi di eroina, sostanza tra
le più dannose per la salute pubblica.
Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui
ha agito e che lo ha visto trattare oltre 600 grammi in solo 2 trasporti
sull’arco di circa 10 giorni.
16. La colpa di IM 1 è
altrettanto grave dal profilo soggettivo.
Egli ha agito per puro fine di lucro, unicamente per denaro e per
migliorare la propria situazione economica.
Per guadagnare denaro non ha esitato a prestarsi al trasporto – ma
anche alla vendita al dettaglio – di eroina, giungendo in Svizzera
esclusivamente per delinquere.
Lo ha fatto malgrado, secondo le sue stesse dichiarazioni, in
Patria aveva un lavoro o comunque era in grado di cercarne uno onesto, come si
è ripromesso di voler fare dopo la scarcerazione.
Stupisce la sua propensione a delinquere, considerata la facilità
con cui ha aderito alla proposta di venire in un paese straniero a trasportare
stupefacente.
A fronte di simili circostanze accertate dalla Corte, giova citare
a mero titolo indicativo recenti giudizi della Corte delle assise criminali per
quantitativi e circostanze simili a quella in oggetto, e meglio le sentenze
72.2017.156 del 27 settembre 2017 per 733 grammi di eroina, 72.2017.81 dell’8
giugno 2017 per 719 grammi di eroina e 72.2016.189 del 16 dicembre 2016 per 549
grammi di eroina, tutte con condanna alla pena detentiva di 3 anni.
17. La colpa deve poi essere
ponderata in funzione dei fattori legati alla persona dell’imputato.
In questo ambito, la Corte ha considerato a favore dell’imputato
una certa collaborazione fornita, almeno limitatamente al primo viaggio, posto
che con ogni evidenza egli non poteva negare di essere stato trovato in
possesso di oltre 400 grammi di eroina il giorno del fermo.
Per il resto, IM 1 non può dedurre particolari elementi attenuanti
dalla sua situazione personale se non, genericamente, il fatto che proviene da
una realtà economicamente meno fortunata della nostra, ciò che però non può
giustificare il fatto che sia giunto in Svizzera appositamente per trafficare
eroina.
Anche il fatto che la moglie è incinta nulla muta alla sua
situazione, ritenuto che malgrado tale circostanza egli ha deciso di venire in
Svizzera a delinquere, correndo quindi il deliberato rischio di venire poi
arrestato e chiamato a scontare una pena lontano da casa.
Ciò malgrado, la Corte ha comunque riconosciuto a favore
dell’imputato una certa sensibilità alla pena, ritenuto come la dovrà scontare
lontano da casa.
In fine, l’incensuratezza è per costante giurisprudenza un fattore
neutro.
18. In tale contesto, in una
ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1,
richiamati i precedenti giurisprudenziali citati, una pena detentiva di 2 (due)
anni e 6 (sei) mesi, come proposto dall’accusa.
Ritenuto che l’imputato non ha precedenti penali e che la prognosi
non può quindi essere considerata negativa, la pena può essere in parte sospesa
condizionalmente.
La Corte ha quindi determinato in 10 (dieci) mesi la parte di pena
da espiare e in 20 (venti) mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di 2
(due) anni.
19. Per quanto attiene alla
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la Corte ha fissato la multa in CHF
100.00 (cento).
20. Ritenuto in fine che la
fattispecie configura un caso di espulsione obbligatoria ai sensi dell’art. 66a
cpv. 1 lett. o CP, che l’imputato è giunto in Svizzera unicamente per
delinquere e che non ha nessun tipo di legame con il nostro Paese, la Corte ha
pronunciato nei suoi confronti l’espulsione dal nostro territorio per la durata
di 10 (dieci) anni.
V) Sequestri
21. La Corte ha ordinato il
sequestro a copertura delle spese ex art. 268 CPP della somma di CHF 100.00.
Per il restante, in accoglimento della
richiesta dell’accusa, a cui la difesa non si è opposta, è stata ordinata la
confisca ai sensi dell’art. 69 CP e la confisca e la distruzione dello
stupefacente.
VI) Retribuzione del
difensore d’ufficio
22. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto
applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la
tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore
d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid.
3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
23. La nota professionale
dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata
approvata così come esposta, per CHF 5’804.45, comprensiva di onorario, spese e
IVA.
visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;
19 cpv. 1 e 2, 19a LStup;
135, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è
autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di
eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo compreso tra il 2 e il 12
maggio 2017, a __________, __________, __________, __________ e in altre
imprecisate località, agendo in correità con tale __________ e altri
connazionali non identificati, acquistato, trasportato e alienato 609.24 grammi
di eroina, stupefacente consegnatogli a __________ da spacciatori __________
non identificati, e meglio per avere,
1.1.1. nel
periodo compreso tra il 4 e l’11 maggio 2017, a __________, __________ e in
altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a terzi, in più
occasioni, 150 grammi di eroina;
1.1.2. il
12 maggio 2017, trasportato da __________ a __________ 459.24 grammi di eroina
(con grado di purezza del 15%) destinata all’alienazione a terzi;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 2 e il 12
maggio 2017, a __________, __________ e in altre imprecisate località, senza
essere autorizzato, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di
cocaina;
e meglio come descritto nell’atto
d’accusa e precisato nei considerandi.
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla
pena detentiva di 30 (trenta) mesi,
da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
2.2
al
pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un)
giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
L’esecuzione
della pena detentiva è sospesa in ragione di 20 (venti) mesi, con un periodo di
prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
3.
È
ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 10
(dieci) anni ai sensi dell’art. 66a CP.
4.
È
ordinato il sequestro conservativo della somma di CHF 100.00 a parziale
copertura di tasse, spese e della multa.
5.
È
ordinata la confisca di tutti i restanti oggetti sotto sequestro e la
distruzione dello stupefacente.
6.
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del
condannato.
7.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario CHF 4’785.00
spese CHF 589.50
IVA (8%) CHF 429.95
totale CHF 5’804.45
7.2
Il
condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF
5’804.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135
cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona
- Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio
dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione
della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501
Bellinzona
- Dipartimento
sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio
centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione
del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte
delle assise criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta
spese:
Tassa di
giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'477.50
Multa fr. 100.--
Altri
disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 127.35
fr. 4704.85
===========