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Decisione

72.2017.139

Truffa qualificata, ripetuta e in parte tentata; truffa semplice, tentata; falsità in documenti ripetuta; cattiva gestione ripetuta; denuncia mendace; sottrazione di cose requisite o sequestrate; furt

21 dicembre 2017Italiano121 min

Source ti.ch

Fatti

i due procedimenti furono trattati separatamente, non essendovi chiari indizi

del fatto che vi fossero dei legami. Dopo che la __________ fu dichiarata

fallita, la Polizia è riuscita a risalire fino a IM 1, nonostante egli avesse

interposto fra le persone giuridiche e la sua persona diversi nominativi

inventati e soggetti che non c’entravano niente. Emerse inoltre il ruolo attivo

di IM 2, che si sarebbe presentato più volte presso delle società venditrici qualificandosi

quale __________ della __________ per ordinare/ritirare della merce. Emergono

le modalità operative messe in atto, l’uso di nominativi falsi, l’ordinazione

di merce presso fornitori della Svizzera interna, il mancato pagamento della

merce messo in conto fin dall’inizio. La __________ ha continuato l’attività

della __________ ormai sull’orlo del fallimento. Gli imputati hanno mentito

sull’arco di quasi tutta l’inchiesta e hanno inquinato le prove finché è stato

loro possibile. I due hanno in particolare concordato una versione comune dei

fatti da riportare agli inquirenti, IM 2 inoltre violando le misure sostitutive

dell’arresto. Ripercorrendo le circostanze dell’arresto di IM 1, rileva che

egli ha scaricato tutta la sua responsabilità su terzi inventati. Il suo

comportamento processuale è stato defatigatorio, fino a scrivere numerose lettere

all’attenzione dei magistrati, arrivando addirittura a proferire malcelate

minacce. La versione dei fatti concordata fra gli imputati è stata mantenuta

quasi fino a fine inchiesta. Questa mancata collaborazione ha complicato non di

poco l’accertamento dei fatti, ciononostante gli inquirenti sono riusciti a

delineare il quadro complessivo della vicenda. Gli imputati hanno commesso

truffe al credito per oltre CHF 450'000.- sull’arco di un anno e mezzo,

nascondendosi dietro strutture societarie svizzere e creando falsi documenti,

sfruttando la buona fede vigente nelle relazioni commerciali. L’inganno è

comunque stato astuto come prevede la giurisprudenza del TF; essi hanno potuto

contare sull’assenza di controlli stante il principio della buona fede delle

relazioni commerciali. Ripercorre il passato degli imputati ed i loro

precedenti penali. IM 1 ha diversi precedenti specifici, non collabora e la sua

prognosi non può dirsi favorevole. Egli è dedito a delinquere e nemmeno le

precedenti condanne lo hanno fermato. Non si assume mai le proprie

responsabilità, le sue lettere, di cui legge degli estratti, ne sono la prova.

Ancora oggi sostiene l’esistenza di tale __________, personaggio, secondo

l’accusa, da lui inventato. Ripercorre il passato di IM 2, ed evidenzia che non

aveva bisogno di delinquere, aveva un lavoro e poteva mantenersi. Nonostante

abbia trascorso dei giorni in carcere, appena uscito, ha inquinato le prove e

nascosto della merce e del denaro, violando oltretutto le misure sostitutive impostegli.

Per quanto riguarda la colpa e la pena, i fatti sono oggettivamente molto gravi

per il numero di reati commessi, per il concorso di reati gravi, per la

reiterazione e l’entità complessiva, come pure per l’aggravante del mestiere. IM

1 ha dimostrato mancanza di scrupoli, nulla o scarsa assunzione di

responsabilità e mancata collaborazione. Egli ha inoltre diversi precedenti

penali. Chiede che la pena abbia ad essere superiore ai tre anni e da espiare.

La prognosi in ogni caso è assolutamente negativa: qualora la pena inflitta

dovesse essere più bassa, non potrà comunque essere sospesa. Egli ha agito per

puro lucro, vivendo di attività illecite. Anche IM 2 ha agito con mancanza di

scrupoli, scarsa o nulla assunzione di responsabilità e mancata ammissione dei

fatti anche di fronte all’evidenza. Solo alla fine ha ammesso il suo

coinvolgimento. Egli ha cercato di far ricadere la colpa su terze persone e ha

sottaciuto che parte della merce acquistata era ancora in suo possesso, per poi

venderla e nascondere il ricavato sottoterra. Anch’egli ha agito per puro

lucro, senza un reale bisogno, avendo ai tempi un lavoro. In conclusione, per IM

1 chiede una pena detentiva di tre anni e sei mesi e la revoca della sospensione

condizionale della pena precedentemente inflitta il 2.6.2014. Per IM 2 chiede

una pena detentiva di 36 mesi, non si oppone ad una sospensione parziale della

pena chiedendo se del caso di stabilire il periodo di sospensione condizionale

in almeno 3 anni, oltre alla revoca della sospensione per la precedente pena

inflitta il 19.10.2015. Chiede che gli imputati siano condannati a risarcire il

danno agli accusatori privati, la confisca di tutto quanto in sequestro, con

deduzione di tasse di giustizia e delle spese e l’assegnazione del restante

agli accusatori privati;

§ l’avv.

RAAP 4, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 7, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni:

Descrive la fattispecie che concerne il suo rappresentato. Si

tratta di una serie di ordini sull’arco di un mese, per un totale di sedici

forniture. IM 2 si presentava di volta in volta per caricare 25 tonnellate di

sassi da muro grezzi. Diceva di agire per conto di __________. Egli ha agito

rapidamente, in modo spregiudicato. Nessuna fattura, secondo l’ordinario corso

degli avvenimenti economici era stata inviata. Rinvia all’istanza di

risarcimento agli atti per le sue pretese. Postula la conferma integrale

dell’AA. Inoltre chiede alla Corte di fare una riflessione: la ACPR 7 opera nel

settore primario, si tratta di un’attività molto dura ed impegnativa se

paragonata per esempio al lavoro d’ufficio. Chi lavora nell’estrazione del

granito si reca tutti i giorni in cava, all’aperto, assumendosi anche una serie

di pericoli dovuti alle perforazioni, agli esplosivi e quant’altro. Queste

persone lavorano al fronte con fatica. Il sig. __________, titolare

dell’azienda, ci lavora personalmente e attivamente al fianco dei suoi

dipendenti. Considerato ciò, l’agire degli imputati ha una componente ancora

più meschina. È stato ritrovato soltanto ca. il 5% della merce sottratta.

Chiede alla Corte di tenere conto anche di queste circostanze di commissione

del reato;

§ l’avv.

RAAP 2, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 14, il quale

formula e motiva le seguenti conclusioni:

rinvia all’istanza di risarcimento per le sue pretese, chiede la

confisca con attribuzione dei valori patrimoniali sequestrati;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

L’imputato è reo confesso, l’intervento difensivo si concentrerà

dunque sulla commisurazione della pena. Riguardo alla qualifica giuridica la

difesa non ha nulla da obiettare, poiché è innegabile che l’agire configuri il

reato di ripetuta truffa, tentata, consumata e qualificata. Alla Corte chiede

di valutare, nell’ambito della commisurazione della pena, e non certo

contestando gli importi indicati dalle parti, se da parte di talune ditte non

sia sussistita una qualche lacuna o un po’ di lassismo nella procedura di

verifica di controllo nelle procedure di vendita, e anche nella fatturazione e

nel controllo dei pagamenti. Qualche accortezza in più avrebbe magari limitato

l’entità del danno finanziario. IM 2 non è un criminale senza scrupoli; egli è,

al contrario, anche ingenuo, come emerge dagli atti. Cresciuto in una famiglia

sana di onesti lavoratori, che dal nulla ha creato un’attività dimostrando

grande impegno, ha ottenuto, nonostante le difficoltà, un diploma e la patente

per guidare mezzi pesanti. Egli aveva avviato la propria attività di __________,

attività che amava. Ad oggi, ambisce ad una tranquilla vita famigliare ed una

sicurezza lavorativa per far fronte ai propri impegni. Purtroppo, ad un certo

punto della sua vita si è perso. Il tutto ha preso avvio da un prestito finito

male, e dal seguente tentativo di rientrare di questi fondi. L’imputato si è

reso conto del proprio agire e lo ha ammesso alla fine nella sua totalità,

dimostrando l’avvenuto cambio di mentalità. Oggi è un’altra persona, ha un

lavoro come dipendente e svolge i picchetti per il __________. La sua attività

lo tiene impegnato a tempo pieno. Si è sposato e sta per diventare padre.

Infliggergli una pena da scontare rischierebbe di compromettere il suo futuro.

Occorre infatti evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il suo

reinserimento. Data per acquisita la sua volontà di risarcire le vittime per

quanto possibile, da subito tramite l’importo sequestrato in corso d’inchiesta,

chiede, visto tutto quanto sopra, che venga inflitta una pena detentiva massima

di 24 mesi integralmente sospesi. Sebbene non sia incensurato, la precedente

condanna non è tale da pregiudicare la sospensione completa. Chiede in

subordine, qualora la pena inflitta dovesse essere superiore ai 24 mesi, che

questa sia sospesa parzialmente con un periodo da espiare massimo di 6 mesi, se

possibile in regime di semi libertà. Non si oppone ad un periodo di prova più

lungo così come richiesto dalla PP. Per il resto aderisce alle richieste dalla

PP con riferimento alle confische e chiede il dissequestro dei classificatori

indicati alla cifra e) dell’AA;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 1 riconosce integralmente i fatti così come descritti nell’AA.

L’inchiesta è stata lunga e laboriosa, ma non per sua sola responsabilità. Egli

ha certo tentato invano di sostenere l’inverosimile, ma non era il solo. IM 2,

a piede libero, ha contribuito a mantenere le sue versioni. Malgrado tutte le

strampalate storie concepite in corso d’inchiesta, per finire ha ammesso le sue

responsabilità. Sono noti i suoi precedenti penali, ma non è un criminale

pericoloso. Ha sempre pagato per quanto commesso. IM 1 si trova da quattordici

mesi in carcere, di cui otto in carcerazione preventiva. Per i fatti, la difesa

non può esimersi dal rilevare che in taluni casi le vittime hanno agito con una

certa leggerezza. Cita la DTF 142 IV 153 che fornisce degli spunti interessanti

per il presente caso. Anche solo consultando il registro di commercio sarebbero

balzate agli occhi alcune circostanze sospette, ad esempio la __________ ha

ordinato degli pneumatici e dei sassi, che con il suo scopo sociale hanno poco

a che vedere. Per l’accusa di cui al pt. 3 AA si rimette al giudizio della Corte.

Per il resto le ulteriori imputazioni sono integralmente riconosciute. La colpa

di IM 1 non è certo irrilevante. Con riferimento ai suoi precedenti penali,

essi però non possono condurre ad un aumento massiccio della pena, che

equivarrebbe ad una seconda condanna per fatti già puniti. Egli non ha solo

delinquito nel corso della sua vita, anzi ha dimostrato di essere in grado di

lavorare e guadagnarsi da vivere onestamente. Ad oggi ha un contratto di lavoro

con la __________. IM 1 deve essere sanzionato per quanto commesso con una

condanna giusta. Durante questo lungo periodo di carcerazione egli ha maturato

la consapevolezza del suo agire. Il padre si è gravemente ammalato e non gli è

potuto stare accanto. Giudica la richiesta di pena della PP eccessiva, chiede

una pena detentiva di due anni e mezzo, sospesa parzialmente. Cita le

condizioni per la sospensione parziale della pena. La difesa ritiene che a

fronte del carcere già sofferto, del buon comportamento, dell’aver riconosciuto

le proprie responsabilità e delle prospettive future (appoggio della famiglia e

lavoro), non ci siano gli elementi per concludere per una prognosi chiaramente

negativa. L’effetto educatore di una pena parzialmente sospesa con periodo di

prova di 5 anni, sarà sufficiente. Ne chiede dunque la scarcerazione. Le

pretese degli ACP sono integralmente riconosciute e si associa alla PP per i

dissequestri.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. CURRICULUM VITAE

1.1. Dal verbale

finale 11.7.2017 di IM 1 emerge il riassunto della sua situazione personale:

“Sono

nato il __________ a __________. …omissis…

ADR che ho debiti per circa 240’000.00 franchi in Svizzera. ADR

che questi debiti sono stati accumulati a seguito dell'attività di __________ per la ditta individuale, in quanto non riuscendo a incassare quanto mi era dovuto, non riuscivo nemmeno a

effettuare i pagamenti.”

(AI 445).

1.2. Anche dal

verbale finale 13.7.2017 di IM 2, si può estrapolare l’interrogatorio sul suo

CV:

“Sono

nato il __________ a __________. …omissis…

(AI 450).

Considerandi

2.

PRECEDENTI PENALI

2.1

Dall’estratto del

casellario giudiziale di IM 1 emergono quattro precedenti penali tra il 2006 ed

il 2015, trattasi per la maggior parte reati patrimoniali (in particolare,

appropriazione semplice e truffa) e reati previsti dalla legge federale sulla

circolazione stradale. La condanna più grave ancora iscritta è proprio quella

del 10 agosto 2006, per la quale gli è stata inflitta una pena detentiva di 12

mesi, in gran parte espiati quale detenzione preventiva. Per i dettagli si

rinvia all’estratto del casellario giudiziale in atti.

IM 1, interrogato a tal proposito nel corso del

verbale finale, ha evidenziato una condanna ancora precedente, ad oggi non più iscritta

nell’estratto del casellario:

ADR che ho diverse condanne in Svizzera. La prima è nel 2002 per appropriazione indebita in quanto, visto che

non venivo pagato dal mio datore di lavoro di quel momento e meglio la __________, ho venduto __________. ADR che non ricordo quale è stata la mia condanna. La seconda condanna si riferisce al 2006, quando sono stato condannato per abuso di un impianto per l'elaborazione

dati e altri reati. Si trattava di reati da me commessi nell'ambito di

un'attività di __________ presso __________ Ho subito una condanna

a 12 mesi di

detenzione da espiare. ADR che successivamente sono stato condannato per appropriazione semplice per una storia legata

ad una vettura intestata a __________ che avevamo venduto, ma che poi mi è stato chiesto di riprendere in quanto era parcheggiata in un garage in Vallese. lo

sono andato a riprendere la vettura e

quando sono stato contattato dall'acquirente gli ho detto che il veicolo era a sua disposizione previo pagamento di spese che avevamo dovuto sopportare e lui in contropartita mi ha denunciato. Sono stato

condannato a una pena pecuniaria

da pagare. ADR che poi sono stato condannato nel

2014.

per truffa e falsità in documenti. ADR che non ricordo quando era la

condanna e mi viene detto essere stata di 90 aliquote giornaliere sospese per il periodo di prova di tre anni, poi prolungato di un anno a seguito di ulteriore

condanna da me subita nel 2015 per appropriazione semplice e altri

reati. ADR che ricordo questa condanna legata ad un __________. ADR che non ricordo quale è stata la

pena che mi viene detto essere stata di 30 aliquote sospese.”

(AI 445).

2.2

Dall’estratto

del casellario giudiziale di IM 2, emerge un solo precedente penale, di data 19

ottobre 2015 per titolo di furto, per il quale gli è stata inflitta una pena

pecuniaria di 12 aliquote giornaliere a CHF 40.- l’una, sospese

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, più una multa di CHF 200.-.

Dal verbale finale di IM 2, le seguenti dichiarazioni:

“ADR che sono stato

condannato nel 2015 per avere sottratto una motosega

alla __________.

ADR che ho sottratto questa motosega per ripicca in quanto io

avevo del lavoro e loro non mi permettevano di eseguirlo, bensì mi facevano restare a a non fare nulla tutto il giorno.”

(AI 450).

3.

PREMESSA

Gli imputati sono stati arrestati e poi indagati in relazione ad

illeciti posti in atto tramite le società __________ ed __________, a danno del

patrimonio delle stesse e dei creditori, nonché ai danni della compagnia

leasing ACPR 2. Già a far tempo dall’autunno/inverno 2015, sono giunte al

Ministero pubblico diverse denunce per presunte attività illecite della __________,

la quale era stata ceduta a IM 1 con delle tempistiche sospette. Dal rapporto

d’inchiesta della Polizia, emerge il riassunto della situazione di quel periodo:

“IM 1, in correità con IM 2 e in parte con gli altri imputati, ha

ingannato con astuzia diversi fornitori, in particolare in Svizzera interna,

ordinando merce di svariato genere utilizzando il mantello sociale prima della __________

e successivamente della __________ (nelle quali non risultava organo), sapendo

fin dall’inizio che la stessa non sarebbe mai stata pagata. (…) Il modus

operandi (…) è stato quello di riuscire ad acquisire tramite terzi una società

da gestire per utilizzarne il mantello giuridico, facendo in modo di non

apparire a Registro di commercio (…) Le società venivano sommerse dai debiti,

ciò che le portava inesorabilmente verso il fallimento. Nelle varie attività

truffaldine messe in atto, IM 1 poteva contare sul pieno appoggio del cugino IM

2, il quale, tra le altre cose, ha fornito le garanzie necessarie ad ottenere

la fiducia dei fornitori, come ad esempio l’utilizzo del nome del __________

(società stabile e presente sul territorio da anni; di __________). (…) con

entrambe le società (…) sono state create identità fittizie indicate ai

fornitori quali titolari delle società, utilizzate quindi per far ricadere le

responsabilità su soggetti inesistenti. Tra i numerosi nomi utilizzati,

possiamo segnalare che per __________ il nome più utilizzato era __________,

mentre per __________ il nome ricorrente era __________.”

(AI 468).

Con decisione 4 luglio 2017, la PP PP 1 ha disgiunto il

procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2, imputati principali con

riguardo alla fattispecie poi indicata nell’atto d’accusa, perseguendo gli

altri, per lo più con ruoli marginali, separatamente (AI 418).

4.

CIRCOSTANZE

DELL’ARRESTO

IM 2 è stato arrestato il 26 giugno 2016 e scarcerato con misure

sostitutive il 1° luglio 2016 (4 giorni). Il suo arresto ha avuto origine da

tre denunce presentate contro ignoti e la società __________. La prima denuncia

è arrivata dalla ACPR 8 il 29.4.2016, la seconda dall’ex amministratrice unica

della __________ (__________) il 2.5.2016, e l’ultima dalla ACPR 5 l’8.5.2016. L’ex

amministratrice si lamentava di aver ricevuto delle fatture per forniture di

merce non pagate a nome della società e di essere stata contattata dai

creditori i quali cercavano tale “__________”, personaggio che poi si rivelerà

inesistente in quanto inventato dagli imputati. Le altre due ditte, lamentavano

di aver ricevuto ordini di merce da parte di tale __________ o da IM 2, senza

poi essere state pagate. IM 2 è stato interrogato ed arrestato il 26 giugno 2016,

essendo emersi elementi che lo legavano a questi acquisti (AI 21 incarto IM 2).

Egli ha raccontato una versione dei fatti precedentemente confezionata con IM 1,

scaricando tutta la responsabilità su persone da loro inventate, quali tali __________

e __________. È stato poi scarcerato dal GPC il 1° luglio 2016 con l’ordine di

misure sostitutive (divieto di avere contatti di qualsiasi genere con il cugino

IM 1, __________ e __________, divieto di accettare ulteriori lavori da queste

persone) (AI 27 incarto IM 2), avendo il magistrato non ritenuto più attuale il

rischio di collusione, essendo che il primo interrogatorio di IM 2 risaliva a

settimane prima (18 maggio 2016) (AI 27 incarto IM 2). Gli inquirenti

rallentarono dunque il ritmo delle indagini, ma proseguirono la ricerca delle

persone nascoste dietro le due società __________ ed __________, fino a

giungere a IM 1, residente in Italia e che, in un primo momento, citato

telefonicamente, si rifiutò di presenziare ad un interrogatorio, non

risparmiando una serie di lettere totalmente inconcludenti, scritte da lui

personalmente all’attenzione del PP allora titolare dell’inchiesta. In questi

scritti, egli ha sostenuto a spada tratta la propria innocenza ed estraneità

con i fatti, vittimizzando la sua posizione e arrivando a intimorire

l’inquirente con malcelate minacce (es. AI 37, 38 incarto IM 2). Di seguito si

riporta un singolo estratto, da considerarsi come uno su tanti, per inquadrare

l’atteggiamento di IM 1 di quel periodo:

“(…) Oggi me lo consenta di dire, ma mi

trovo imputato grazie a evidenti cospirazioni di fantasia, degno dei più famosi

gialli di Agatha Christie, una situazione che da quanto emerge è tutt’altro che

giuridicamente equa e razionale alla fattispecie e circostanze d’imputazione,

anzi reputo le azioni da voi addotte oggettivamente contrastante sia

dall’eventuale bisogno dell’istruttoria che nella conduzione e coordinamento

dell’inchiesta stessa, spaziando dalla legalità d’operato d’inquisizione

all’opposto, infrangendo norme scontate e leggi scontate. Aggiungo che

nell’ombra del dubbio di un’angosciante situazione, che a oggi mi coinvolge

ingiustificatamente, è che non sono a oggi riuscito ancora a capire in che

ruolo io possa essere coinvolto, o meglio ancora, che figura di protagonista o

antagonista mi avete assegnato, siccome di tutta questa situazione mi costringe

ingiustificatamente e contro la mia volontà a latitare dal mio paese d’origine,

pertanto è ovvio che di trasparenza e razionalità ne resta ben poco, insomma

una situazione che si può definire come una sorta di sequestro di persona,

grazie ad un mandato di cattura azzardato e inaudito. (…) sembrerebbe il crack __________,

(…) non voglio nemmeno immaginare il costo di questo flop giudiziario, (…) i

fatti non sussistono, (…) L’ipotesi più attendibile se fosse, e visto il corso

dell’indagine in corso, che se non per un’eventuale impianto accusatorio

illecitamente ordinato a tavolino, è inevitabile il proscioglimento da ogni

forma d’accusa, versione che personalmente consiglierei e prenderei in

considerazione (…) è chiaro che sono in possesso di materiale sufficiente che

potrebbe essere eversivo nella situazione, creando per certo, un effetto domino

nel sistema istituzionale Ticinese, Istituzioni che comunque stando ad

indiscrezioni non godono di piena e sana fiducia detta da organi superiori. (…)

io non spero e non abbia offeso nessuno nella presente lettera (…) ho solo

descritto opinioni e situazioni che mi costringono in una restrizione

ingiustificata, che comunque tra le righe e senza il profumo della drasticità

impulsiva, ma lasciano comunque intendere ovviamente su quello che sono le mie

intenzioni in merito, in caso di persistenza ingiustificata, ed è proprio per

la mia non impulsività che non ho ancora agito di conseguenza, siccome mi

reputo una persona che cerca di usare l’intelligenza e non l’istinto (…).”

(AI 38 incarto IM 2).

L’imputato è stato finalmente arrestato in data 19 ottobre 2016

presso il domicilio dei genitori a __________ (AI 34), in regime di

carcerazione preventiva in quanto giudicato a rischio di collusione dal GPC (AI

39), poi mutato in rischio di fuga e di recidiva (AI 455). IM 1, il 10 ottobre

2017.

ha chiesto di essere posto in anticipata espiazione della pena (doc. TPC 14).

5.

FATTI

E MOTIVI A DELINQUERE

5.1

Truffa

per mestiere

5.1.1

Nel corso delle indagini

l’incarto è passato sotto la direzione di tre diversi procuratori pubblici, con

il che IM 1 è stato sentito numerose volte per chiarire il suo ruolo

all’interno delle società __________ e __________ e per mesi ha continuato a

mentire, imperterrito, su ogni aspetto gli venisse chiesto in relazione alle

presunte truffe, con tanto di personaggi inventati e versioni della storia

concordate e preconfezionate già da tempo con IM 2, nel caso fossero stati

fermati. Ad ogni nuova contestazione, egli ha adattato la sua versione

aggiungendo nuove menzogne, o, se in difficoltà, limitandosi a dei “non

ricordo”, o “non so dire perché abbia dichiarato ciò”. Come se ciò non

bastasse, egli ha continuato anche dal carcere a scrivere numerose lettere indirizzate

personalmente ai magistrati inquirenti, contenenti anch’esse invenzioni su come

egli fosse stato incastrato, fosse innocente, vittima fra le vittime,

sull’assurdità, a suo dire, della sua carcerazione e sulla violazione di tutti

i suoi diritti. Tale comportamento totalmente non collaborante è proseguito

fino al 9 maggio 2017, ove, dinanzi alla PP PP 1 (che da poco aveva ripreso

l’incarto) e alla presenza del nuovo difensore, IM 1 si è deciso a fare le

prime parzialissime ammissioni sui fatti e sulle persone da lui stesso

inventate (AI 325):

“(…) io, __________ e IM 2 ci siamo accordati per utilizzare la

società __________ per effettuare, ognuno per i cavoli suoi, delle ordinazioni

senza poi pagare la merce. (…) lui (ndr. __________,

che poi risulterà inventato) mi ha accennato alla possibilità di

utilizzare questa società per l’appunto per effettuare ordinazioni senza pagare

la merce. (…) in pratica IM 2 indicava come detto le società dove si potevano

effettuare delle ordinazioni. Io verificavo online, se vi era a disposizione il

catalogo, gli oggetti che avrei potuto acquistare. Comunicavo a IM 2 i codici

degli oggetti da acquistare e lui si occupava direttamente dell’ordinazione.

(…) io personalmente non ho mai contattato direttamente le ditte, né ho fatto

ordinazioni (…) La PP mi chiede chi ha proposto di far risultare il __________

quale destinatario della consegna della merce, rispettivamente il motivo. Rispondo

che è stato utilizzato il __________ per dare credibilità. Non ricordo chi ha

proposto di utilizzare il nome di questo __________.”

(AI 325).

Da qui, verbale dopo verbale, IM 1 ha dovuto correggere le varie

menzogne da lui raccontate agli inquirenti, come ad esempio l’inesistenza di

tali __________ e __________ (del quale fino all’ultimo, ancora in aula, ha

sostenuto comunque dell’esistenza, quantunque solo con altre generalità):

“__________ esiste veramente. Il verbale viene sospeso (…) per

permettermi di parlare con il mio difensore (…) Vorrei precisare che __________

non è mai esistito. Si tratta di una figura inventata da me e __________, alias

__________. Anche IM 2 sapeva che __________ non esiste. (…)”

“(…) il nominativo __________ è inventato, ma la persona esiste

veramente. Si chiama __________ (…) non l’ho mai presentato né a IM 2, né a __________

(…) non so il cognome (…) Solitamente vendevo grazie al passaparola. Unica

eccezione i telefoni cellulari per i quali ho verificato negli annunci di chi

cercava questo genere di oggetti e li ho contattati. ADR che la maggior parte

della merce l’ho rivenduta in Italia. ADR che solitamente vendevo questa merce

sottocosto.”

(AI 374).

5.1.2

Stesso comportamento per IM 2,

il quale solo a partire dal 19 maggio 2017, ha cambiato atteggiamento

processuale ritrattando le sue precedenti versioni in merito all’esistenza di

tale __________, ammettendo di aver colluso dopo l’apertura dell’inchiesta e

descrivendo il funzionamento dell’attività criminale messa in atto:

“Vorrei rettificare quanto detto in precedenza. Effettivamente __________

non esiste. ADR che era stato IM 1 a dirmi cosa dovevo raccontare nel caso in

cui fossi stato interrogato in merito alle attività della __________. ADR che

io avevo poi sentito IM 1 sia dopo il mio primo verbale d’interrogatorio, sia

prima e dopo gli altri verbali, anche quelli successivi alla mia scarcerazione.

(…) solitamente lui ordinava merce che già sapeva dove rivendere. Mi aveva

detto che l’avrebbe rivenduta in Italia (…) IM 1 mi ha parlato ben presto del

fatto che se qualcuno avesse chiesto informazioni io avrei dovuto parlare di __________.

ADR che lui mi aveva pure spiegato che aveva allestito un falso contratto da

cui risultava che aveva venduto la società __________ a questo __________ e ad

altre persone ad hoc. (…) ad un certo punto sono iniziati i problemi con la __________,

considerato che le società fornitrici iniziavano a reclamare i vari pagamenti e

lo facevano prevalentemente con me. Io mi sono quindi rivolto a IM 1 dicendogli

che doveva risolvere la situazione. Lui ha quindi scritto varie lettere. ADR

che a quel punto era chiaro che comunque la __________ non poteva più venir

utilizzata. IM 1 mi aveva comunque detto che aveva acquistato altre società,

tra le quali la __________, acquistata da due persone di __________ secondo

quanto da lui dettomi. Mi aveva detto che avrebbe dovuto valutare cosa fare, ma

che comunque voleva riavviare “l’attività” con una SA. ADR che mi aveva detto

che una SA avrebbe reso di più in quanto poteva fare operazioni più grosse. (…)

di valore superiore. (…) anche in questi casi la merce non sarebbe stata

pagata. ADR che successivamente “l’attività” è ricominciata. (…)”

(AI 345).

“Vorrei comunque fare un’ulteriore rettifica rispetto a quanto da

me dichiarato nei miei precedenti verbali. Volevo precisare che la figura di __________

è inventata. Era stato IM 1 a dirmi che se mi fosse stato chiesto avrei dovuto

menzionare __________. So che IM 1 ha detto la stessa cosa anche ad altri.”

(AI 361).

“(…) prima ancora di essere per la prima volta interrogato dinanzi

alla Polizia io avevo già avuto modo di parlare con IM 1 circa la versione che

sarebbe dovuta essere data nel caso in cui ci avessero chiesto informazioni per

le operazioni effettuate con __________ e __________. ADR che era stato IM 1 a

dirmi cosa avrei dovuto raccontare e successivamente io l’ho spiegato anche a __________.

ADR che era stato IM 1 a dirmi che avremmo dovuto far ricadere la colpa su __________

e __________, dandomi una descrizione di queste due persone che avrei dovuto

eventualmente ripetere alla Polizia. ADR che per quanto mi riguarda __________

e __________ sono due persone inventate, non esistono, io non le ho mai viste.

ADR che confermo che io parlavo con IM 1 dopo i miei verbali d’interrogatorio e

gli raccontavo cosa mi era stato chiesto. ADR che quello che lui mi diceva era

di mantenere sempre la versione legata a __________ e __________. (…) ho detto

a __________ cosa avrebbe dovuto raccontare se fosse stato interrogato e meglio

quella che era la versione concordata in precedenza con IM 1.

ADR che non ricordo esattamente di chi è stata l’idea di far

giungere il materiale ordinato tramite __________ e __________ in parte presso __________.

Preciso che tra __________ e __________ vi era un contratto d’affitto per un

container. ADR che è stato IM 1 a spiegarmi come procedere. ADR che sono stato

io ad allestire un contratto scritto tra __________ e __________, mio papà non

sapeva nulla. ADR che era previsto un importo mensile che comunque non è mai

stato pagato. ADR che per __________ il contratto è stato timbrato e firmato da

IM 1, mentre per __________ è stato timbrato e firmato da me. ADR che io non ho

diritto di firma per __________. ADR che successivamente ho poi gettato tutta

questa documentazione. (…)”

(AI 388).

5.1.3

Per quanto concerne le singole

fattispecie di truffa e di falsità in documenti elencate nell’AA, gli imputati dal

verbale finale, sono sostanzialmente rei confessi, salvo per pochi episodi per

i quali, fors’anche per confusione, si sono contraddetti o che hanno ammesso

solo parzialmente il loro coinvolgimento. Fatto sta che, in aula, hanno

dichiarato, per il tramite dei loro difensori, di riconoscere integralmente il

contenuto dell’AA, senza riserve (v. verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Le singole fattispecie non hanno dunque da essere approfondite oltre in fatto, bastando

il rinvio al testo stesso dell’atto d’accusa, riportato integralmente in

entrata della presente sentenza.

5.2

Riciclaggio di denaro

Questa imputazione riguarda il solo IM 2. Dopo aver trascorso

praticamente tutta l’inchiesta rispondendo “non lo so”, oppure “l’ho venduta in

Italia” o “l’ho venduta a ditte in Svizzera interna” alla domanda di dove fosse

finita la merce da loro ordinata senza pagare, la PP ha contestato a IM 2 una

serie di prelevamenti a contanti avvenuti sul suo conto subito dopo l’arresto

di IM 1, per un totale di fr. 125'000.-. Così ha dichiarato IM 2, tentando

varie acrobazie prima di confessare la verità:

“La PP mi dice che in data

24.01.2017

sul conto della mia ditta vi era un saldo di circa 81'500.00

franchi. Il medesimo giorno è stato effettuato un prelevamento a contanti di

50'000.00 franchi. Sempre in data 24.01.2017 risulta che dal mio conto privato

io ho prelavato a contanti un importo di 39'000.00 franchi, per complessivi 89'000.00

franchi. La PP mi chiede cosa ne è stato di questi soldi.

Rispondo che 40'000.00 li ho

consegnati ai miei genitori e a mia sorella quale rimborso di un prestito. ADR

che non mi ricordo il motivo per cui mi era stato concesso il prestito. ADR che

il resto l’ho in parte riversato sul mio conto. Mi viene detto che sui conti

vi è un unico versamento solo un mese dopo di franchi 11'000.00 a contanti. Mi

viene chiesto dove avrei tenuto questo importo durante questo mese e rispondo

che non mi ricordo. ADR che il restante importo l’ho versato alla __________.

Mi sembra fosse di circa 40'000.00 franchi.

La PP mi chiede a cosa si

riferiva un importo così elevato per una cassa malati e io rispondo che avevo ricevuto delle indennità per perdita di

guadagno a seguito di un’operazione che avevo subito ma nel frattempo avevo

comunque lavorato. (…) La PP mi dice che questo comportamento adempie a

quelli che sono gli elementi di una truffa e mi estende l’accusa (…) La PP mi

dice pure che in data 26.10.2016 e 27.10.2016 risulta che io ho effettuato due

prelevamenti a contanti per complessivi 36'000.00 franchi.

È probabile che io abbia pagato

qualche fattura.

La PP mi contesta che dalla

contabilità non risultano pagamenti di fatture a contanti. Ne prendo atto. Non ricordo cosa ho fatto di questo

denaro.

La PP mi contesta che questo

denaro è stato prelevato una settimana dopo l’arresto di IM 1. La PP mi chiede

se io non ho prelevato questo denaro in quanto con l’arresto di IM 1 anche la

mia situazione avrebbe potuto peggiorare e quindi volevo “metterlo al sicuro”.

Dico che non è così.

Probabilmente ho pagato delle fatture personali (…) quali fatture (…)

non me ne ricordo. (..) La PP dice che contattati telefonicamente mia

sorella __________ e mio papà __________ hanno dichiarato che io non ho

rimborsato loro un prestito con un importo di 40'000.00 franchi a contanti. La

PP mi dice che complessivamente io ho prelevato nello spazio di 3 mesi

125'000.00 franchi a contanti dal conto. La PP mi chiede cosa ne ho fatto di questo

importo. (…) Dopo aver parlato con il mio difensore voglio dire che io a

casa ho degli importi a contanti che risultano essere quanto mi è rimasto dei

prelevamenti che mi sono stati contestati. ADR che dovrebbero esserci tra i 50

e i 70'000.00 franchi. ADR che sono interrati all’esterno dell’abitazione e

solo io so dell’esistenza di questo denaro.”

(AI 388).

La Polizia ha dunque proceduto alla ricerca del denaro, rinvenendo

nel giardino di IM 2 una cassetta di sicurezza contenente (AI 391):

- una busta “Privato IM 2

Euro FR” con 72 banconote da CHF 1'000.00

- una busta “soldi IM 2

53'000.00” con 53 banconote da CHF 1'000.00

- una busta “soldi IM 2

vendita legname” con 5 banconote da CHF 1'000.00, 9 banconote da CHF 200.00, 27

banconote da CHF 100.00, 12 banconote da CHF 50.00, 1 banconota da CHF 20.00 e

13.

banconote da Euro 50.00,

per un totale di CHF 135'120.00 e Euro 650.00.

Al dibattimento, IM 2 ha di nuovo ammesso le proprie

responsabilità, precisando di aver agito in tal modo in quanto:

“Ho avuto paura, non sapevo cosa fare. Ho pensato a mia moglie e a

tutto, volevo nascondere un po’ le cose, non volevo rimanessimo senza soldi.

AD IM 2 risponde che mio padre non mi parla più. Mia madre

mi sta aiutando con il lavoro, ma è l’unica. Con mio padre e mia sorella i

rapporti purtroppo non sono più quelli di prima, avendoli io coinvolti in

questa storia. Non ho collaborato fin da subito nell’inchiesta anche perché

avevo paura di essere arrestato in un periodo difficile per mia moglie,

…omissis…”

(v. interrogatorio dibattimentale).

Anche questa imputazione, non contestata, non necessita dunque di

ulteriori approfondimenti in fatto.

5.4

Bancarotta fraudolenta e

frode nel pignoramento alternativamente cattiva gestione

IM 1 e IM 2 sono accusati di tali reati ai ptt. 3 e 9 dell’AA,

proposti dalla pubblica accusa in alternativa. Anche in questo caso, trattasi

di imputazioni non contestate. Vista la proposta in alternativa, è comunque

necessario soffermarsi sulla questione in diritto.

5.4.1

Giusta l’art. 163 CP, il

debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio

attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti,

riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se

viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un

attestato di carenza beni, con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena

pecuniaria.

A norma dell'art. 165 cifra 1 CP il debitore che, in un modo non

previsto nell'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a

causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita

di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o

nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo

indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione

conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo

fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni,

con una pena detentiva sino a cinque anni. L'enumerazione delle condotte

punibili non è esaustiva (DTF 6P.168/2006 consid. 8.2.1). L'art. 165 CP,

diversamente dall'art. 164 CP, concerne di norma un comportamento complessivo

(Globalverhalten) che va valutato dal giudice nella realizzazione dei suoi atti

costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III,

Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l'actif au

préjudice des créanciers et de la gestion fautive in: RPS 1999 pag. 385).

Nell'apprezzare tale comportamento, il giudice deve, in particolare, valutare

se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota

indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I Berna 2002, n.

21-22 ad art. 165; CCRP 10 marzo 2009, inc. 17.2008.75, consid. 8). Un

solo atto di cattiva gestione può essere sufficiente a configurare

l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati più atti di cattiva gestione

correlati con il fallimento, si deve considerare che ci si trova confrontati

con una sola infrazione ma la pluralità di atti deve essere valutata nel quadro

della commisurazione della pena (DTF 123 IV 195; Corboz, op. cit., n. 30 ad

art. 165). Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso

riferimento al messaggio del Consiglio federale, annovera tutti i casi in cui

un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far

fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a

svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della

fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti

in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, op. cit. N. 23 ad art. 165;

Trechsel/Ogg; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 5 ad

art. 165; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice

penale svizzero e del Codice penale militare in: FF 1991 II pag. 873 ad n.

213.

). L’applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una

certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni

qualvolta una società fallisca in seguito a un'insufficiente dotazione di

capitale (Messaggio del Consiglio federale cit., pag. 873). L'aspetto

soggettivo della cattiva gestione ha suscitato vive controversie in dottrina

fra coloro che, dopo la modifica del testo di legge, sostengono che

l'infrazione può configurarsi solo col dolo eventuale (tesi minoritaria) e

quelli invece che ritengono che, come in passato, è sufficiente la negligenza

grave (tesi dominante). La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo

di chiarire che il nuovo testo non ha fatto altro che riprendere e completare

l'enumerazione degli atti di cattiva gestione dell'articolo previgente. La

revisione non ha, quindi, modificato la natura degli atti punibili. Col che,

pur avendo lasciato aperto il tema in talune decisioni (ad es. DTF 6S.24/2007

del 6 marzo 2007 consid. 3.5), l’Alta corte ha ammesso che i principi

sviluppati dalla prassi precedente la modifica rimangono applicabili (DTF

6P.164/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.3;6P.168/2006 del 29 dicembre

2006.

consid. 8.3.3.), ossia che il reato di cattiva gestione può essere

commesso anche per negligenza grave (DTF 6B_492/2009 del 18 gennaio 2010

consid. 2.2;6P.29/2007 del 27 aprile 2007 consid. 11.1). Secondo la

giurisprudenza pubblicata prima della modifica, è sufficiente che il reo abbia

causato o aggravato l'insolvenza con una grave negligenza, ritenuto che

l'intenzione di provocarla non è necessaria. L'autore deve, per contro, avere

saputo che l'atto o l'omissione che gli è addebitata poteva contribuire a

cagionare o ad aggravare l'insolvenza (DTF 115 IV 41 consid. 2).

5.4.2

L’art. 163 CP è una norma

destinata a punire chi fittiziamente diminuisce il proprio attivo in danno dei

creditori. Al contrario, l’art. 165 CP (cattiva gestione) punisce chi

effettivamente diminuisce l’attivo societario mediante operazioni che vìolano

manifestamente l’obbligo di diligenza che incombe all’amministrazione della

società (krasse Sorgfaltspflichtverletzung). L’atto illecito del reato di

bancarotta fraudolenta consiste nella simulazione della riduzione del capitale

azionario, per esempio mediante occultamento di valori patrimoniali oppure

mediante il trasferimento degli stessi da una società all’altra. In caso di

occultamento di valori patrimoniali, il reato di bancarotta fraudolenta

presuppone che alla vittima venga data una falsa impressione attraverso

menzogne oppure mezze verità (carattere fraudolento).

In conclusione, nel reato di bancarotta fraudolenta, la

diminuzione dell’attivo societario è fittizia, mentre in quello di cattiva

gestione è reale (Donatsch/Flachsmann/Hug/Maurer/Riesen-Kupper/Weder, StGB

Kommentar; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch

Handkommentar).

5.4.3

Nel caso di specie è dunque

chiaro trattarsi di cattiva gestione, avendo gli imputati effettivamente

diminuito l’attivo societario fino a causare il fallimento delle società. Con

il che, essendo i fatti non contestati, la Corte ha confermato l’atto d’accusa

propendendo per quest’ultima imputazione.

5.5

Denuncia mendace

Questa imputazione riguarda invece il solo IM 1. L’imputato, nel

corso dell’inchiesta, ha avanzato accuse nei confronti dell’ispettore ACPR 3, __________,

in uno scritto indirizzato al PP __________ e direttamente a margine di un

verbale dinanzi alla Polizia. Egli ha dichiarato di aver consegnato CHF

10'000.00 per il tramite di __________, all’isp. ACPR 3 e questo affinché

quest’ultimo archiviasse il procedimento penale nei suoi confronti.

L’interrogatorio di __________ ha permesso di evidenziare come trattasi anche

in questo caso di bugie raccontate dall’imputato, il quale, con questo suo

comportamento, ha comunque causato l’apertura di un procedimento penale nei

confronti dell’ispettore di polizia, ben sapendo che in realtà lo stesso non

aveva commesso alcun reato.

A verbale finale, interrogato a tal proposito, egli si è limitato

a giustificare il suo operato in tal senso:

“Io non volevo denunciare l’ispettore o meglio io ho probabilmente

frainteso tutta la questione. ADR che io non ricordo più bene come è andata ma

sono molto dispiaciuto e credo di aver frainteso tutto.”

(AI 445).

Anche questa imputazione, pure ammessa in aula, ha trovato dunque

piena conferma.

5.6

Sottrazione

di cose requisite o sequestrate sub. furto

IM 1 è inoltre imputato di tali reati, proposti in subordine, per

fatti che avrebbe commesso nell’ambito di un precedente procedimento penale del

2012.

Dal verbale finale, interrogato a tal proposito, emerge quanto

segue:

“La PP mi legge uno stralcio del mio verbale (…) 23 febbraio

2012.

nell’ambito dell’INC.2009.3864 (pagg. 11 e 12):

“PALA

GOMMATA LIEBHERR L506 e MINISTRASPORTER HUTTER cingolato, acquistati

mediante contratto leasing del 17 gennaio 2007 stipulato con la __________

La

PP mi sottopone il contratto di finanziamento leasing (DOC. 4) e mi chiede chi

lo ha firmato per conto della __________.

Rispondo

che l’ha firmato l’amministratore __________.

La

PP mi dice che la Pala Gommata (…) è stata sequestrata dal Ministero pubblico

nelle mani di __________.

Ne

prendo atto. Preciso che io ho ceduto la proprietà della Pala Gommata a __________,

in quanto gli dovevo un importo di circa 18’000/20'000 CHF per vari lavori,

soprattutto di meccanico, che __________ aveva fatto a mio favore. A quel

momento io avevo calcolato di aver pagato a favore della __________ un importo

di circa 27'000 CHF, importo pari al valore della Pala Gommata. Visto quanto

precede ho quindi deciso di cedere la Pala Gommata a __________, ritenuto come

il prezzo della stessa era già stato coperto.”

La PP mi chiede se voglio prendere posizione.

Confermo di aver preso la pala gommata. Io non ricordo il periodo,

ma visto che mi viene detto aver chiesto le targhe dell’agosto 2012 è stato

allora che io l’ho presa.”

(AI 445).

Anche per queste imputazioni i fatti sono chiari e non contestati.

Alla Corte non è restato che esaminare la questione in diritto, con il che, al

dibattimento, le parti sono state preliminarmente rese edotte sul fatto che per

i due reati è ammesso il concorso, essendo che gli stessi hanno quale scopo la

protezione di due beni giuridici diversi (la pubblica autorità il primo, il

patrimonio il secondo), i due sono stati dunque considerati come imputazioni

singole, e non subordinate. Ne discende che la Corte ha infine confermato

entrambi i capi d’accusa.

6.

COMMISURAZIONE DELLA

PENA

6.1

Se un’inchiesta per fatti

simili è, di per sé, molto complessa, già solo considerata la voluminosità

dell’incarto e l’alto numero di transazioni da esaminare, a renderla ancor più complicata

e ad ostacolare il lavoro degli inquirenti, gli accusati ci hanno messo un

impegno e una dedizione fuori dal comune.

Infatti, se al dibattimento sono finalmente cadute anche le ultime

divergenze emerse nei rispettivi verbali finali, avendo gli imputati per finire

riconosciuto tutti i fatti dell’AA, non si può non sottolineare come il loro

comportamento processuale sia stato non soltanto non collaborativo, ciò di cui

peraltro hanno pure diritto, ma addirittura collusivo. Come non menzionare:

- per IM 1 le numerose

lettere scritte dal carcere, con toni minacciosi nei confronti degli

inquirenti, fino ad accusare un ispettore di essersi offerto per essere

corrotto, accusa che è quanto di più infamante si possa rivolgere ad un

funzionario di Polizia, anche perché assolutamente falsa ed inventata;

- per IM 2 il fatto che,

graziato dal GPC che lo ha scarcerato con generose misure sostitutive,

rivelatesi, alla luce dei fatti, del tutto inefficaci, altro non ha fatto che

provvedere subito a disfarsi della merce (in particolare, dei sassi) oggetto

delle truffe, ricavandone un beneficio economico, per poi occultarne il

provento (da notare, per un importo che andava ben oltre al prestito iniziale

di 10'000.- o 20'000.- CHF da lui asseritamente dati al cugino), e per finire

concordare con lui le versioni da riferire agli inquirenti.

Detto, come già sopra precisato, che sulle imputazioni alternative

si è optato per la cattiva gestione e non per la bancarotta fraudolenta,

questione peraltro di scarso rilievo pratico, la Corte si è quindi chinata

sulla questione della sanzione, da commisurarsi essenzialmente in funzione

della colpa.

6.2

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

Sul piano soggettivo, le colpe degli imputati si equivalgono. In

sostanza, al di là di chi abbia dato concretamente avvio alle truffe, IM 2 e IM

1.

hanno dato vita ad un sodalizio volto ad ingannare, sin dall’inizio, ignari fornitori,

ordinando merci già con l’intenzione di non pagare, emblematico risultando

l’uso di nominativi falsi ed inesistenti.

Se è vero che, come giustamente precisato dalla difesa, il grado

di inganno non è da considerarsi particolarmente elevato, è altrettanto vero

che, a fronte dell’uso di false identità, risulta assai difficile per gli

accusatori privati operare verifiche al riguardo del loro debitore, così come,

francamente, alla ACPR 7, per fare un esempio, non si poteva pretendere di più

di una verifica a RC dell’esistenza della società.

Se per IM 2 pesa il riciclaggio, soprattutto per le sue finalità,

per IM 1, sempre per le sue finalità, pesa la denuncia mendace.

Anche sul piano oggettivo, le colpe degli imputati si equivalgono.

Entrambi hanno malversato su un periodo lungo, ripetutamente e per importi di

entità simile. Anche i concorsi, intesi come violazione di più beni protetti,

sono molto vicini, fin quasi a sovrapporsi.

In definitiva, la Corte ha ritenuto per entrambi, sia sul piano

oggettivo che su quello soggettivo, una colpa grave per aver leso in maniera

importante il patrimonio altrui, per aver colpito più beni protetti, per mero

fine di lucro, allorquando entrambi non ne avevano bisogno, perché anche IM 1,

nonostante i debiti, un modus vivendi l’aveva trovato, trasferendosi

all’estero. Del resto egli non ha delinquito per poi saldare i propri debiti,

ma solo per egoismo.

Venendo alle circostanze personali, IM 1 ha la posizione più grave

poiché già pregiudicato. A lui la prigione di 10 anni prima non ha fatto alcun

effetto. Abitare in Italia ed entrare in Svizzera a delinquere, era diventato

un modo per garantirsi, dal suo punto di vista, l’impunità.

Meno grave, da questo punto di vista, è la responsabilità di IM 2,

che è alla sua prima esperienza giudiziaria, il piccolo precedente non avendo,

per la Corte, rilievo alcuno visto che si è trattato di un episodio non

particolarmente grave e punito con una dozzina di aliquote giornaliere.

A favore di IM 1, per contro, va tenuto conto del lungo e anche

sofferente carcere preventivo sofferto che, peraltro, per le considerazioni che

seguiranno, pare aver comunque sortito effetti benefici significativi.

Ne discende che, per la Corte, al netto di quanto si va a dire

nelle considerazioni che seguono, adeguata alle colpe rispettive e alla

situazione personale degli imputati, si giustificano senz’altro le richieste di

pena avanzate dalla PP.

6.3

Senonché, improvvisamente, IM

1, dopo aver fatto di tutto per ostacolare il lavoro degli inquirenti (si pensi

solo alle ricerche che si sono rese necessarie per rintracciare le persone

inesistenti che lui insisteva a sostenere, invece, esistevano) ha finalmente

deciso di assumersi le proprie responsabilità, ammettere le sue colpe, cambiare

radicalmente i toni e passare in regime di anticipata espiazione della pena.

Che in questa scelta siano prevalse anche considerazioni di opportunità

processuali, è probabilmente vero, ma è altrettanto vero che egli oggi si è

presentato in maniera radicalmente diversa da quella palesata in istruttoria.

Detto che su IM 1 gravano pesanti precedenti e un comportamento sempre ai

limiti della legge, spesso oltre la stessa, la Corte si è quindi chiesta se, in

queste circostanze, dal profilo della prevenzione speciale, ossia della

prevenzione della recidiva fosse più adeguato condannare IM 1 ad una pena

ferma, senza più possibilità di essere sospesa, o sospenderla parzialmente ed

assistere la parte sospesa di un periodo di prova massimo di 5 anni con il

preciso monito che essa, se dovesse di nuovo delinquere, sarà senz’altro

ripristinata.

La Corte ha deciso per questa seconda opzione, eccezionalmente,

volendo credere che questo ravvedimento – e solo grazie a questo – sia davvero

sincero. Per non banalizzare, tuttavia, l’aspetto anche punitivo che deve

rappresentare la pena, ha comunque fissato in 18 mesi la parte da espiare e in

18.

mesi quella sospesa condizionalmente per un periodo di 5 anni.

Del resto la Corte non ha prestato particolare credito alle concrete

opportunità di lavoro di cui al contratto prodotto, sia perché non è indicato

il grado di occupazione, sia i motivi per i quali la ditta sarebbe sempre

disposta ad attendere che IM 1 esca di prigione, e sia, per finire, quale

sarebbe il suo interesse ad assumerlo visto che egli nemmeno può vantare

esperienze lavorative nel ramo __________. Quello prodotto appare in realtà

poco più di una dichiarazione di comodo, allestito a meri fini processuali.

6.4

Per IM 2, detto di una colpa almeno

equivalente, non dimentichiamo che egli non ha esitato a fingersi inabile al

lavoro per incassare anche indennità non dovute, l’assenza di precedenti

significativi e l’assunzione, comunque tardiva, di responsabilità (dopo aver

truccato subito dopo la scarcerazione) non sono bastate per comprimere la pena

entro i 24 mesi, per consentire una sospensione totale. A mente della Corte è

dunque adeguata una pena detentiva di 30 mesi.

Per lui la prognosi sembra essere meno problematica, perché ha un

lavoro, sta formando un nucleo famigliare e tutto sommato ha una famiglia che

non lo ha, completamente, abbandonato.

Per non pregiudicare la sua risocializzazione, conscia anche delle

modalità che la legge offre in casi del genere, facilitazioni che saranno

ulteriormente concrete a partire dal 2018, la Corte ha fissato in sei mesi la

quota parte da espiare, sospendendo il resto per un periodo di prova di tre

anni.

Anche lui deve sapere, da un lato, che solo la presa di coscienza

e l’assunzione di responsabilità nell’ammettere i fatti (quello che ha fatto appena

scarcerato è davvero gravissimo), gli ha evitato una pena detentiva ferma, e,

dall’altro, che se nel periodo di prova dovesse commettere altri reati, la

stessa (di 24 mesi) sarà ripristinata.

7.

PRETESE ACP

All’incarto si evidenziano numerosi atti forniti dai diversi

accusatori privati in corso d’inchiesta, e nell’AA figurano, dettagliatamente

elencati, prima le parti costituitesi accusatrici private ed in seguito i

semplici danneggiati, vuoi perché hanno ricevuto la merce indietro, vuoi perché

sono stati parzialmente risarciti, hanno rinunciato alla loro qualità di

accusatori privati o non si sono mai costituiti tali.

Al dibattimento gli imputati hanno riconosciuto integralmente le

pretese degli accusatori privati, accolte nella misura indicata nel dispositivo

della sentenza, nel quale sono pure indicati i riferimenti delle relative

istanze di indennizzo in atti. Per il resto, gli accusatori privati sono stati

rinviati al competente foro civile per la quantificazione della loro pretesa,

rispettivamente per le parti di danno qui non integralmente riconosciute.

8.

ACCESSORI

Per quanto concerne i valori patrimoniali sotto sequestro, è stata

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con attribuzione, deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali (ivi compresi gli

importi dovuti ai difensori d’ufficio avv. __________, avv. DUF 1 e avv. DUF 2,

con riferimento, oltre a quanto tassato nella presente sentenza, anche alle

note d’onorario già tassate dal Ministero pubblico in corso d’inchiesta, v. AI

274, 475 e 476), della parte restante agli accusatori privati,

proporzionalmente alle loro pretese qui riconosciute.

Con riferimento agli oggetti ed alla documentazione sotto

sequestro, ne è stata ordinata la confisca, salvo per i seguenti:

- Unità di sistema (case)

marca HP, modello pavillon slimeline s5000, serial number CZH94000WT;

- Hard disk

“Western digital WD 8000”, serial S/N 56WD807001407019CELL00;

- Hard disk

“DiamondMax21” da 320gb ”, serial S/N 5Qf1M27N;

- Hard disk

“Western digital WD 3200B EVT”, rif. P/N465899-001 e CT nr:

2ADKP003HW5NY8;

- - Pc

Card marca Exsys mod. EX-1356, avente seriale 607100516;

- telefono cellulare Nokia

avente IMEI __________;

- scheda esterna __________;

- la documentazione indicata

al capitolo “Altre indicazioni ai sensi dell’art. 326 CPP”, lett. B), pt. 2,

limitatamente a quanto indicato alla lett. b) (cfr. AI 21,

documentazione annessa all’AI 36, INC.2016.3535); alla lett. e) (cfr. AI

390); ed alla lett. f) (cfr. AI 288);

per i quali è stato ordinato il dissequestro a favore di coloro

che li detenevano al momento del sequestro.

La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono state

poste a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di

½ ciascuno.

Per quanto concerne le note professionali dei difensori d’ufficio,

giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP, il difensore d’ufficio è retribuito secondo la

tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in

seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF

1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21.

cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;

Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,

Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011

, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

Visto tutto quanto sopra, le note professionali degli avvocati DUF

1.

e DUF 2, sono state approvate così come presentate, con unico adattamento

riguardo al tempo effettivo del dibattimento, essendo state ritenute idonee ad

un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa

penale. A carico degli imputati sono state poste infine anche le note

professionali già tassate dal Ministero pubblico (AI 274 avv. __________, AI

475.

avv. DUF 1 e AI 476 avv. DUF 2).

visti gli art.: 12, 40, 43, 44,

47, 49, 51, 69, 70, 139, 146, 163, 165, 251, 289, 303 e 305bis CP; 82,

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

truffa ripetuta, in parte

tentata

1.1.1

qualificata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità dell’accusato

ad agire ripetutamente sotto le ragioni sociali __________ in liquidazione e __________

in liquidazione per assicurarsi una regolare fonte (supplementare) di reddito,

per avere

nel periodo febbraio 2015 – ottobre 2016,

a __________, __________, __________, __________ ed

in altre località in Svizzera e all’estero, al fine di procacciare a sé e ad

altri un indebito profitto, agendo in parte in correità con IM 2 e con terzi

perseguiti separatamente, sotto il paravento delle società __________ e __________,

nonché presentandosi nell’ambito delle trattative sotto false generalità,

ripetutamente ingannato rispettivamente tentato di

ingannare con astuzia gli organi e/o collaboratori di diverse ditte fornitrici,

acquistando o tentando di acquistare a credito merce varia dalle stesse,

sottoscrivendo le ordinazioni e/o conferme d’ordine con dei falsi nomi, o

presentandosi direttamente presso le ditte fornitrici mediante false

generalità,

sottacendo l’assenza della volontà ab initio di far fronte al

pagamento della merce ordinata, nonché sottacendo che le società non avevano

mezzi propri per effettuare tali pagamenti,

inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito

per un totale di almeno CHF 453'936.90, rispettivamente tentando di indurle

a consegnare merce a credito per un totale di almeno CHF 63'411.10, merce

in parte recuperata, in parte restituita ai fornitori, ed in parte

verosimilmente rivenduta sottocosto a terzi rimasti ignoti;

1.1.2

truffa semplice, tentata,

per avere, nel periodo marzo – aprile 2015,

a __________, __________, __________, __________, __________ ed in

altre imprecisate località, in correità con IM 2,

alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia le compagnie di finanziamento __________,

e __________,

e meglio per avere, inoltrando a nome della società __________

delle richieste volte ad ottenere l’erogazione di un finanziamento per

l’acquisto di un camion, allegando alle stesse falsa documentazione (falsi contratti

di lavoro, falsa valutazione dell’oggetto dell’acquisto) da loro formata o

fatta formare, sottacendo che il camion sarebbe stato almeno in parte

deprezzato, considerato che la gru prevista nella richiesta di finanziamento

sarebbe stata smontata e sostituita con una di valore inferiore,

tentato di danneggiare o di mettere così in pericolo, perlomeno

temporaneo, il patrimonio degli istituti di finanziamento, considerato che

questi ultimi avrebbero erogato finanziamenti per un importo complessivo di circa

CHF 225'000.00, ritenuto che i finanziamenti non sono stati concessi,

non dando la società richiedente sufficienti garanzie, essendo la stessa

inattiva da diverso tempo;

1.2

falsità in documenti ripetuta

per avere,

nel periodo

marzo 2015 – aprile 2016,

a __________,

__________, __________, __________, __________, __________ ed in altre

imprecisate località,

agendo in

parte in correità con IM 2, nonché con terzi perseguiti separatamente, alfine

di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito

profitto, ovvero per perfezionare l’inganno astuto di cui sub 1.1,

in 14

differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì

uso a scopo d’inganno;

1.3

cattiva gestione ripetuta

per avere,

nel periodo

maggio 2015 – fine 2016,

a __________, __________ ed in altre località del Ticino,

in correità

con IM 2, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di

cattiva gestione,

cagionato o

aggravato l’eccessivo indebitamento, rispettivamente l’insolvenza o aggravato

la situazione conoscendo l’insolvenza delle società __________, con sede a __________

e __________, con sede ad __________, poi dichiarate fallite;

1.4

denuncia mendace

per avere,

nel corso

del mese di novembre 2016, a __________ e a __________,

in uno

scritto indirizzato ad un Procuratore Pubblico e successivamente a margine di

un verbale d’interrogatorio in Polizia, alla presenza del suo difensore,

denunciato falsamente l’ispettore __________ ACPR 3, benché lo sapesse

innocente, per provocare contro di esso un procedimento penale, dichiarando,

contrariamente al vero, che lo stesso gli aveva chiesto, per il tramite di __________,

il versamento direttamente a lui di un importo a contanti di CHF 10'000.00 allo

scopo di archiviare il procedimento penale avviato nei suoi confronti,

rispettivamente per coprire i costi dell’inchiesta;

1.5

sottrazione di cose requisite

o sequestrate

per avere,

a __________,

in circostanze di tempo non meglio precisate, ma verosimilmente nel corso del

mese di agosto 2012,

sottratto la

pala gommata LIEBHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di

telaio 371344, oggetto di sequestro nell’ambito del verbale d’interrogatorio di

__________ di data 19 agosto 2009 (INC.2009.3846), oggetto che sapeva essere

sotto sequestro da parte dell’autorità, considerato che ne era stato reso

edotto nel corso del suo verbale d’interrogatorio del 23 febbraio 2012

nell’ambito dell’INC.2009.3846, considerato che egli ha poi proceduto a vendere

il suddetto veicolo a tale __________ in data 31 agosto 2012;

1.6

furto

per avere,

in circostanze di tempo non meglio precisate, ma verosimilmente

nel corso del mese di agosto 2012, a __________

a scopo di procacciarsi un indebito profitto,

sottratto la

pala gommata LIEBEHERR L506, colore bianco, no. matricola 916.014.168, no. di

telaio 371344, oggetto di sequestro di data 19 agosto 2009, depositato presso __________

di __________ a __________;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

truffa ripetuta, in parte

tentata

2.1.1

qualificata siccome commessa per mestiere, data la disponibilità

dell’accusato ad agire ripetutamente sotto le ragioni sociali __________ in

liquidazione e __________ in liquidazione per assicurarsi una regolare fonte

(supplementare) di reddito,

nel periodo febbraio 2015 – dicembre 2016,

a __________, __________, __________, __________ ed in altre località in Svizzera e all’estero, al fine di procacciare a

sé e ad altri un indebito profitto, agendo in parte in correità con IM 2 e con

terzi perseguiti separatamente, sotto il paravento delle società __________ e __________,

nonché presentandosi nell’ambito delle trattative sotto false generalità,

ripetutamente ingannato rispettivamente tentato di

ingannare con astuzia gli organi e/o collaboratori di diverse ditte fornitrici,

acquistando o tentando di acquistare a credito merce varia dalle stesse,

sottoscrivendo le ordinazioni e/o conferme d’ordine con dei falsi nomi, o

presentandosi direttamente presso le ditte fornitrici mediante false

generalità,

sottacendo l’assenza della volontà ab initio di far fronte al

pagamento della merce ordinata, nonché sottacendo che le società non avevano

mezzi propri per effettuare tali pagamenti,

inducendo, in tal modo le ditte fornitrici a consegnare merce a credito

per un totale di almeno CHF 350'435.05, rispettivamente tentando di indurle a consegnare merce a credito per

un totale di almeno CHF 61'920.70, merce in parte recuperata ed in parte

restituita ai fornitori, ed in parte verosimilmente rivenduta sottocosto a

terzi rimasti ignoti;

2.1.2

truffa semplice, tentata,

2.1.2.1

per avere, nel periodo marzo –

aprile 2015,

a __________, __________, __________, __________, __________ ed in

altre imprecisate località, in correità con IM 1,

alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

tentato di ingannare con astuzia le compagnie di finanziamento __________,

e __________,

e meglio per avere,

inoltrando a nome della società __________ delle richieste volte

ad ottenere l’erogazione di un finanziamento per l’acquisto di un camion,

allegando alle stesse falsa documentazione (falsi contratti di lavoro, falsa

valutazione dell’oggetto dell’acquisto) da loro formata o fatta formare,

sottacendo che il camion sarebbe stato almeno in parte deprezzato, considerato

che la gru prevista nella richiesta di finanziamento sarebbe stata smontata e

sostituita con una di valore inferiore,

tentato di danneggiare o di mettere così in pericolo, perlomeno

temporaneo, il patrimonio degli istituti di finanziamento, considerato che

questi ultimi avrebbero erogato finanziamenti per un importo complessivo di

circa CHF 225'000.00, ritenuto che i finanziamenti non sono stati

concessi, non dando la società richiedente sufficienti garanzie, essendo la

stessa inattiva da diverso tempo;

2.1.2.2

e per avere, nel periodo giugno

2015.

– aprile 2016,

a __________, __________ ed in altre imprecisate località,

notificato in più occasioni all’assicurazione __________ la

propria inabilità lavorativa, trasmettendo diversi certificati medici che lo

dichiaravano inabile al lavoro al 100%, inducendo così i funzionari

dell’assicurazione a versare un’indennità in realtà non dovuta, considerato che

è emerso che nei periodi di asserita incapacità lavorativa IM 2 ha comunque

continuato a svolgere regolarmente le proprie mansioni in qualità di

autotrasportatore, inducendo la __________ a versargli indebitamente a titolo

di indennità giornaliere complessivamente CHF 71'250.00, considerato che nel

frattempo l’imputato ha risarcito la cassa malati dell’importo di CHF 30'250.00

come richiesto da quest’ultima, la quale si è dichiarata tacitata;

2.2

falsità in documenti

per avere,

nel periodo

marzo 2015 – marzo 2016,

a __________,

__________, __________, __________, __________, __________ ed in altre

imprecisate località,

agendo in

correità con IM 1 e terzi perseguiti separatamente, alfine di nuocere al

patrimonio altrui e di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ovvero

per perfezionare l’inganno astuto di cui sub 2.1,

in 9

differenti occasioni, formato documenti falsi e attestato in documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, facendone altresì

uso a scopo d’inganno;

2.3

cattiva gestione

per avere,

nel periodo

maggio 2015 – fine 2016,

a __________,

__________ ed in altre località del Ticino,

in correità

con IM 1, nella loro qualità di organi di fatto delle società, a causa di

cattiva gestione,

cagionato o

aggravato l’eccessivo indebitamento, rispettivamente l’insolvenza o aggravato

la situazione conoscendo l’insolvenza delle società __________, con sede a __________

e __________, con sede ad __________, poi dichiarate fallite;

2.4

riciclaggio di denaro

per avere,

a far tempo

da ottobre 2016, a __________ e __________,

compiuto

atti suscettibili di vanificare il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine,

e meglio per

avere, prelevando in più occasioni denaro a contanti dal conto no. __________

della ditta individuale __________ acceso presso __________,

tentato di

vanificare il ritrovamento e la confisca di parte del provento delle truffe di

cui sopra, almeno CHF 125'000.00 a contanti, nascondendo tale denaro in una

cassetta di metallo da lui interrata nella proprietà dei propri genitori a __________;

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 3 dell’AA.

4.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di bancarotta fraudolenta di cui al pt. 9 dell’AA.

5.

Di conseguenza,

5.1

IM 1

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui al

decreto di accusa del 02.06.2014 (DAC 2009.3846) e del 30.09.2015 (DAC

2015.

);

è condannato

5.1.1

alla pena detentiva di 36

(trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.1.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova

di anni 5 (cinque). Per il resto è da espiare.

5.2

IM 2

trattandosi

di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del

19.10.2015

(DAC.2015.6685),

è condannato

5.2.1

alla pena detentiva di 30 (trenta)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

5.2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di

prova di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

6.

Nei confronti di IM 1, è

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote

giornaliere a 30 CHF cadauna di cui al DAC 2009.3846.

7.

Nei confronti di IM 2, è

ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 12 aliquote

giornaliere a 40 CHF cadauna di cui al DAC 2015.6685.

8.

IM 1 ed IM 2, sono

condannati a pagare in solido le seguenti indennità per titolo di risarcimento

del danno:

- a ACPR 7, CHF fr. 57'637.30

(composti da fr. 4’173.50 per spese legali e fr. fr. 53'463.80 per risarcimento

del danno) (AI 99, doc. dib. 1);

- a ACPR 14, CHF fr. 22'903.20

(composti da fr. 7’808.40 per spese legali e fr. 15’094.80 per risarcimento del

danno) (AI 121, doc. dib. 2 e 3);

- a ACPR 11, CHF 4'903.35 (AI

102);

- a ACPR 10, CHF 4'354.65 (AI

276);

- a ACPR 8, CHF 23'667.65 (AI 1,

INC. 2016.3535);

- a ACPR 13, CHF 1'317.60 (AI

324);

- a ACPR 12, CHF 1'442.05 (AI

328.

e 426);

- alla ACPR 15, CHF 9'700.- più

interessi al 5% a partire dal 1.3.2017 (AI 430);

9.

IM 1 è condannato a pagare le

seguenti indennità per titolo di risarcimento del danno:

- a ACPR 17, CHF 20'769.85 (AI

137);

- a ACPR 16, CHF 6'132.80 (AI

416);

- a ACPR 9, CHF 2'686.55 (AI

241);

- a ACPR 18, CHF 6'476.20 (AI

98B).

10.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile per la quantificazione della loro pretesa,

rispettivamente per le parti di danno qui non interamente riconosciute.

11.

Per quanto concerne i valori

patrimoniali sotto sequestro, è ordinata la confisca di tutto quanto in

sequestro con attribuzione, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle

spese procedurali (ivi compresi gli importi dovuti ai difensori d’ufficio avv. __________,

avv. DUF 1 e avv. DUF 2, con riferimento, oltre a quanto tassato nella

presente, anche alle note d’onorario già tassate dal Ministero pubblico in

corso d’inchiesta, AI 274, 475 e 476), della parte restante agli accusatori

privati, proporzionalmente alle loro pretese qui riconosciute. Il tutto a

crescita in giudicato integrale della presente.

12.

Con riferimento agli oggetti ed

alla documentazione sotto sequestro, ne è ordinata la confisca, salvo per i

seguenti:

- Unità

di sistema (case) marca HP, modello pavillon slimeline s5000, serial number

CZH94000WT;

- Hard disk “Western digital WD 8000”, serial S/N

56WD807001407019CELL00;

- Hard

disk “DiamondMax21” da 320gb ”, serial S/N 5Qf1M27N;

- Hard

disk “Western digital WD 3200B EVT”, rif. P/N465899-001 e CT nr:

2ADKP003HW5NY8;

- Pc

Card marca Exsys mod. EX-1356, avente seriale 607100516;

- telefono

cellulare Nokia avente IMEI __________;

- scheda

esterna __________;

- la

documentazione indicata al capitolo “Altre indicazioni ai sensi dell’art. 326

CPP”, lett. B), pt. 2, limitatamente a quanto indicato alla lett. b)

(cfr. AI 21, documentazione annessa all’AI 36, INC.2016.3535); alla lett. e)

(cfr. AI 390); ed alla lett. f) (cfr. AI 288);

per i quali

è ordinato il dissequestro a favore di coloro che li detenevano al momento del

sequestro, a crescita in giudicato integrale della presente.

13.

La tassa di giustizia di fr.

5'000.- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

14.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

14.1

La nota professionale dell’avv. DUF

1.

è approvata per:

onorario fr. 4’431.00

spese fr. 229.00

IVA (8%) fr. 372.80

totale fr. 5’032.80

14.2

La nota professionale dell’avv. DUF

2.

è approvata per:

onorario fr. 4’320.00

spese fr. 319.00

IVA (8%) fr. 371.10

totale fr. 5’010.10

14.3

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.10'747.05 (avv. __________,

AI 274), e gli importi di fr. 1'343.50 (AI 475) e di fr. 5’032.80 (avv. DUF 1)

(art. 135 cpv. 4 CPP).

14.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 29'794.60 (AI 476) e

l’importo di fr. 5’010.10 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 9'720.--

Spese diverse fr. 225.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 523.95

fr. 15'468.95

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'860.--

Spese diverse fr. 112.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 261.98

fr. 7'734.48

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta preliminare fr. 4'860.--

Spese diverse fr. 112.50

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 261.98

fr. 7'734.48

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera