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Decisione

72.2017.144

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente constata che sono

presenti:

- il difensore d’ufficio

dell’imputata, avv. DUF 1, a sua volta assistita dalla dott. iur. __________.

Il PP ha comunicato di

rinunciare a presenziare al dibattimento.

Il Presidente constata l’assenza

dell’imputata.

Il Presidente constata altresì

che l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata dell’8

marzo 2018, sia presso lo studio legale dell’avv. DUF 1, sia presso il suo

domicilio, posta A e raccomandata, (doc. TPC 4), raccomandata che non è stata

ritirata dall’imputata. L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua

assenza.

Giusta l’art. 366 CPP, viene fissata

una nuova udienza, previa nuova citazione.

L’avv. DUF 1 comunica di non

essere più riuscita a contattare la sua assistita, né tramite lettera né

telefonicamente.

Verbale del dibattimento del 25.04.2018

Il Presidente ricorda che il PP

ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.

Il Presidente constata l’assenza

dell’imputata.

Il Presidente constata che

l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata del 29 marzo

2018 (doc. TPC 7).

L’imputata non ha presentato

giustificazioni per la sua assenza.

Il Presidente richiama il

verbale del dibattimento del 28 marzo 2018 (prima udienza) e constata che

l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei

contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza

anche in assenza dell’imputata.

Le parti danno atto che oggi vi

sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla

continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

Sentiti: - l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: dichiara

di avere ripetutamente cercato di contattare l’imputata e attribuisce la sua

assenza odierna non a una mancata volontà di assumersi le sue responsabilità,

ma a un semplice equivoco dovuto probabilmente a un cambiamento di numero di

telefono e indirizzo. Rileva che l’imputata si era comunque presentata davanti

all’SG e aveva, tra le lacrime, preso atto del proprio errore, per il quale si

era detta molto dispiaciuta. Non ci sono contestazioni né in fatto né in

diritto.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34, 42, 44,

47, 49 CP;

90, 91 LCStr.;

19a LStup.;

82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

1.1. infrazione grave alle

norme della circolazione

per avere,

l’8 dicembre 2016, a Tenero, violando gravemente le norme della

circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il

rischio di detto pericolo, e meglio per avere, alla guida dell’autoveicolo Ford

Street KA targato TI __________, effettuato una manovra di sorpasso

dell’autoveicolo che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di sicurezza e

la superficie vietata e quindi finendo con l’invadere la corsia di contromano,

circolandovi per svariati metri fino a collidere con l’autoveicolo VW Caddy

targato TI __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso, alla cui

guida vi era __________, il quale riusciva ad evitare un impatto frontale

unicamente grazie al suo spostamento a sinistra sulla corsia di sorpasso per

cui andava a collidere volontariamente contro il guidovia centrale per circa 10

metri e infine, lateralmente, contro l’autoveicolo Ford Street KA;

1.2. guida in stato di

inattitudine ripetuta

per avere,

1.2.1. nelle circostanze di cui al

punto 1.1, condotto il veicolo Ford Street KA targato TI __________ essendo in

stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue

(alcolemia: min. 1.93 – max. 2.42 grammi per mille), nonché essendo sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti, e meglio eroina e morfina;

1.2.2. nel periodo 2014 – 5 dicembre

2016, a __________, ripetutamente condotto un veicolo a motore per recarsi al

lavoro dopo aver consumato eroina;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo 18 agosto 2016 – 7 dicembre 2016, a __________ e in

altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzata,

consumato 1.50 grammi di eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di fr.

10'500.00 (diecimilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta)

aliquote giornaliere di fr. 70.00 (settanta) cadauna;

2.2

al pagamento della multa di

CHF 750.00 (settecentocinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento

per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

2.3

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni

3.

(tre).

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico della condannata.

4.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

4.1

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 1’419.00

spese fr. 168.20

IVA (8% su 1'185.90) fr. 94.85

IVA (7.7% su 401.30) fr. 30.90

totale fr. 1’712.95

4.2

La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’712.95 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

5.

La condannata è resa

attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente

sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al

Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

6.

Parallelamente all’istanza

di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello

contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In

tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise

correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla

comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla

Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della

sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 750.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 94.95

fr. 1'544.95

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