72.2017.144
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25 aprile 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2017.144
Lugano,
25 aprile 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a norma del decreto
d’accusa 113/2017 del 18 maggio 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione grave alle
norme della circolazione
per avere, a Tenero, semi autostrada PA 13, in data 8 dicembre
2016, alla guida dell’autoveicolo Ford Street KA targato TI __________, violando
gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo,
e meglio,
per avere, alla guida del suddetto veicolo, all’uscita della
galleria Mappo Morettina, in direzione di Magadino, effettuato una manovra di
sorpasso dell’autoveicolo che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di
sicurezza e la superfice vietata e quindi finendo con l’ invadere la corsia di
contromano, circolandovi per svariati metri fino a collidere con l’autoveicolo
VW Caddy targato TI __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso,
alla cui guida vi era __________, il quale riusciva ad evitare un impatto
frontale unicamente grazie al suo spostamento a sinistra sulla corsia di
sorpasso per cui andava a collidere volontariamente contro il guidovia centrale
per circa 10 metri e infine, lateralmente, contro l’autoveicolo Ford Street KA;
2. guida in stato di
inattitudine, ripetuta
2.1 per avere, nelle
circostanze di cui al punto 1., condotto il veicolo Ford Street KA targato TI __________,
essendo in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel
sangue, nonché essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti,
e meglio,
per avere condotto il suddetto veicolo essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.42 grammi per mille) e sotto l’influsso di
eroina e morfina così come emerso dal rapporto di analisi del sangue 9 gennaio
2017 dell’Istituto Alpino di chimica e tossicologia di Olivone;
2.2 per avere, a __________
e in altre imprecisate località, nel periodo 2014 – 5 dicembre 2016,
ripetutamente condotto un veicolo a motore per recarsi al lavoro dopo aver
consumato eroina;
3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, a __________ e in altre imprecisate località del Canton
Ticino, nel periodo 18 agosto 2016 – 7 dicembre 2016, senza essere autorizzata,
consumato un quantitativo imprecisato di eroina ma almeno complessivi 1.50
grammi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reati previsti: dall'art. 90 cpv. 2 LCSTR, art. 91 cpv. 2 lettere
a e b LCSTR, art. 19a LS.
Presenti: - l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio
dell’imputata IM 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 10:01.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 28.03.2018
Fatti
Il Presidente constata che sono
presenti:
- il difensore d’ufficio
dell’imputata, avv. DUF 1, a sua volta assistita dalla dott. iur. __________.
Il PP ha comunicato di
rinunciare a presenziare al dibattimento.
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputata.
Il Presidente constata altresì
che l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata dell’8
marzo 2018, sia presso lo studio legale dell’avv. DUF 1, sia presso il suo
domicilio, posta A e raccomandata, (doc. TPC 4), raccomandata che non è stata
ritirata dall’imputata. L’imputata non ha presentato giustificazioni per la sua
assenza.
Giusta l’art. 366 CPP, viene fissata
una nuova udienza, previa nuova citazione.
L’avv. DUF 1 comunica di non
essere più riuscita a contattare la sua assistita, né tramite lettera né
telefonicamente.
Verbale del dibattimento del 25.04.2018
Il Presidente ricorda che il PP
ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.
Il Presidente constata l’assenza
dell’imputata.
Il Presidente constata che
l’imputata è stata regolarmente citata con lettera raccomandata del 29 marzo
2018 (doc. TPC 7).
L’imputata non ha presentato
giustificazioni per la sua assenza.
Il Presidente richiama il
verbale del dibattimento del 28 marzo 2018 (prima udienza) e constata che
l’imputata ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lei
contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza
anche in assenza dell’imputata.
Le parti danno atto che oggi vi
sono le condizioni per procedere in contumacia.
Si procede quindi alla
continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.
Sentiti: - l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputata IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: dichiara
di avere ripetutamente cercato di contattare l’imputata e attribuisce la sua
assenza odierna non a una mancata volontà di assumersi le sue responsabilità,
ma a un semplice equivoco dovuto probabilmente a un cambiamento di numero di
telefono e indirizzo. Rileva che l’imputata si era comunque presentata davanti
all’SG e aveva, tra le lacrime, preso atto del proprio errore, per il quale si
era detta molto dispiaciuta. Non ci sono contestazioni né in fatto né in
diritto.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44,
47, 49 CP;
90, 91 LCStr.;
19a LStup.;
82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
1.1. infrazione grave alle
norme della circolazione
per avere,
l’8 dicembre 2016, a Tenero, violando gravemente le norme della
circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il
rischio di detto pericolo, e meglio per avere, alla guida dell’autoveicolo Ford
Street KA targato TI __________, effettuato una manovra di sorpasso
dell’autoveicolo che la precedeva, oltrepassando la doppia linea di sicurezza e
la superficie vietata e quindi finendo con l’invadere la corsia di contromano,
circolandovi per svariati metri fino a collidere con l’autoveicolo VW Caddy
targato TI __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso, alla cui
guida vi era __________, il quale riusciva ad evitare un impatto frontale
unicamente grazie al suo spostamento a sinistra sulla corsia di sorpasso per
cui andava a collidere volontariamente contro il guidovia centrale per circa 10
metri e infine, lateralmente, contro l’autoveicolo Ford Street KA;
1.2. guida in stato di
inattitudine ripetuta
per avere,
1.2.1. nelle circostanze di cui al
punto 1.1, condotto il veicolo Ford Street KA targato TI __________ essendo in
stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue
(alcolemia: min. 1.93 – max. 2.42 grammi per mille), nonché essendo sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, e meglio eroina e morfina;
1.2.2. nel periodo 2014 – 5 dicembre
2016, a __________, ripetutamente condotto un veicolo a motore per recarsi al
lavoro dopo aver consumato eroina;
1.3. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo 18 agosto 2016 – 7 dicembre 2016, a __________ e in
altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzata,
consumato 1.50 grammi di eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di fr.
10'500.00 (diecimilacinquecento), corrispondenti a 150 (centocinquanta)
aliquote giornaliere di fr. 70.00 (settanta) cadauna;
2.2
al pagamento della multa di
CHF 750.00 (settecentocinquanta) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
2.3
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di anni
3.
(tre).
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico della condannata.
4.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
4.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 1’419.00
spese fr. 168.20
IVA (8% su 1'185.90) fr. 94.85
IVA (7.7% su 401.30) fr. 30.90
totale fr. 1’712.95
4.2
La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1’712.95 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
5.
La condannata è resa
attenta al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente
sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al
Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).
6.
Parallelamente all’istanza
di nuovo giudizio o in sua vece, la condannata può anche interporre appello
contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In
tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise
correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla
comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla
Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della
sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 750.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 94.95
fr. 1'544.95
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